Legislazione in materia di radioprotezione - asp.cl.it · ragionevolmente ottenibile, tenuto conto...

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Legislazione Legislazione in in materia materia di di radioprotezione radioprotezione Corso di formazione “La radioprotezione del paziente, dell’operatore e della popolazione” Azienda Sanitaria Provinciale N. 2 Caltanissetta 22 Giugno 2012 Lucia M. Valastro U.O.S. Fisica Sanitaria Azienda Ospedaliera per l’Emergenza “Cannizzaro” - Catania

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LegislazioneLegislazione in in materiamateria didiradioprotezioneradioprotezione

Corso di formazione “La radioprotezione del paziente, dell’operatore e della popolazione”Azienda Sanitaria Provinciale N. 2 Caltanissetta22 Giugno 2012

Lucia M. ValastroU.O.S. Fisica SanitariaAzienda Ospedaliera per l’Emergenza “Cannizzaro” - Catania

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PerchPerchèè un un corsocorso didi formazioneformazione??

• Art. 61 comma 3 lett. e) del D.Lgs. 230/1995

I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti devono in particolare rendere edotti i lavoratori, nell’ambito di un programma finalizzato alla radioprotezione, in relazione alle mansionicui essi sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezionesanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizionimediche, delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di protezione e sicurezza

• Art. 7 comma 8 del D.Lgs. 187/2000

Il personale che opera in ambiti professionali direttamente connessi con l'esposizionemedica deve seguire corsi di formazione con periodicità quinquennale

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CosCos’’èè la la radioprotezioneradioprotezione??

La radioprotezione (o protezione sanitaria contro le radiazioni ionizzanti) è unadisciplina che si occupa della protezione delle persone rispetto ai rischi

potenzialmente derivanti dall’esposizione a sorgenti di radiazioni ionizzanti

ridurre I RISCHI aumentare I BENEFICI

SCOPO DELLA RADIOPROTEZIONE

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ScopoScopo delladella radioprotezioneradioprotezione

Scopo della radioprotezione è :

� la prevenzione totale dei danni deterministici

� la limitazione della probabilità di accadimento degli effetti stocastici

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RadioprotezioneRadioprotezione: come : come garantirlagarantirla??La radioprotezione viene garantita attraverso l ’ emissione di normative tecnichedestinate a contenere l’esposizione entro limiti definiti.

Organismo di riferimento in tal senso, è l ’ ICRP (International Commission on Radiological Protection), istituita nel 1928 dal Secondo Congresso Internazionale diRadiologia, e la cui organizzazione e denominazione attuale risalgono al 1950.

L’ICRP ha sviluppato i principi fondamentali della radioprotezione e ha indicato i limitidi dose per la protezione sanitaria degli addetti ad attività comportanti esposizione alleradiazioni.

Sebbene l’ICRP non abbia carattere governativo, ovvero non dipenda dalle autoritàgovernative dei singoli paesi, ha autorevolezza tale da essere organismo scientificoriconosciuto dalla Comunità Europea nel fissare le direttive di protezione sanitaria contro le radiazioni ionizzanti.

Nel 1957 è stato istituito l ’EURATOM, organismo della Comunità Europea chesovrintende a tutti gli aspetti connessi all’impiego pacifico delle radiazioni ionizzanti e che provvede ad emettere direttive sulla base delle raccomandazioni dell’ICRP.

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RadioprotezioneRadioprotezione: chi : chi scrivescrive le normative?le normative?

ORGANISMO COSA EMANA

ICRP (International Commission on

Radiological Protection)

RACCOMANDAZIONI(Report 60 del 1990)

EURATOMDIRETTIVE

(96/29 e 97/43)

LEGISLATORE NAZIONALE

DECRETI LEGISLATIVI

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PrincipiPrincipi generaligenerali delladella radioprotezioneradioprotezioneLa circostanza che nessuna esposizione alle radiazioni ionizzanti, per quantomodesta, possa essere considerata completamente sicura ha spinto l ’ ICRP a raccomandare un sistema di protezione radiologica basato su tre principi fondamentali(formulati per la prima volta nella pubblicazione n. 26 del 1977 e successivamenteridefiniti nella pubblicazione n. 60 del 1990):

• Principio di giustificazione

• Principio di ottimizzazione

• Principio di limitazione della dose

Tali principi devono SEMPRE ispirare l’impiego di radiazioni ionizzanti e devonoessere applicati in sequenza: si passa al secondo soltanto quando si sia verificato ilprimo e al terzo quando lo siano i primi due.

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PrincipiPrincipi generaligenerali delladella radioprotezioneradioprotezione

‣ Principio di giustificazione

Nessuna attività umana comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti deveessere accolta a meno che la sua introduzione produca un beneficio netto e dimostrabile agli individui esposti o alla società

‣ Principio di ottimizzazione

Ogni esposizione alle radiazioni ionizzanti deve essere mantenuta al livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali (Principio ALARA, acronimo di As Low As Reasonably Achievable)

‣ Principio di limitazione della dose

La dose ai singoli individui (con esclusione delle esposizioni mediche) non devesuperare i limiti prescritti dalla normativa

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Al fine di mettere a punto un sistema pratico di protezione l’ICRP divide le attivitàcomportanti un rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti in:

‣ Esposizioni occupazionali

Esposizioni dovute all’attività lavorativa

‣ Esposizioni mediche

Esposizioni di individui a seguito di indagini diagnostiche o di trattamenti terapeutici; in esse vengono ricomprese anche le esposizioni per motivi di “screening” o medico-legali e le esposizioni di individui che in modo consapevole e volontario e al di fuoridella loro occupazione prestino assistenza a pazienti sottoposti a esami o trattamentimedici

‣ Esposizioni del pubblico

Tutte le altre esposizioni non comprese nelle precedenti

PrincipiPrincipi generaligenerali delladella radioprotezioneradioprotezione

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RadioprotezioneRadioprotezione: : normativanormativa italianaitaliana

D.Lgs. 230/1995 - Attuazione delle direttive 89/618, 90/641 e 92/3 EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti

D.Lgs. 241/2000 - Attuazione della direttiva 96/29 EURATOM in materia di protezione della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti

D.Lgs. 187/2000 - Attuazione della direttiva 97/43 EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericolidelle radiazioni ionizzanti connessi ad esposizioni mediche

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D.LgsD.Lgs. 230/95 e . 230/95 e s.m.is.m.i.: campo .: campo didi applicazioneapplicazione

• Art. 1 comma 1 del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti

• Art. 4 comma 3 lett. e) del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i.

Pratica: attività umana che è suscettibile di aumentare l’esposizione degli individui alleradiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale o naturale

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SorveglianzaSorveglianza fisicafisica e e medicamedica

• Art. 77 comma 1 del D.Lgs. 230/1995

Il datore di lavoro deve assicurare la sorveglianza fisica per mezzo diesperti qualificati

• Art. 83 comma 1 del D.Lgs. 230/1995

Il datore di lavoro deve provvedere ad assicurare mediante uno o più medicila sorveglianza medica dei lavoratoriesposti

Sorveglianza medicaSorveglianza fisica

ESPERTO QUALIFICATO MEDICO ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA MEDICA

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SorveglianzaSorveglianza fisicafisica

• Art. 4 comma 3 lett. u) del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i.

sorveglianza fisica: l'insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni, delle misure e degli esami effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati dall'espertoqualificato al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione

• Art. 75 comma 1 del D.Lgs. 230/1995

La sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione deve essereeffettuata ove le attività svolte comportino la classificazione degli ambienti di lavoro in una o più zone controllate o sorvegliate, ovvero comportino la classificazione degliaddetti come lavoratori esposti

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EspertoEsperto QualificatoQualificato: chi : chi èè??

• Art. 4 comma 1 lett. u) del D.Lgs. 230/1995

esperto qualificato: persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessarisia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnicoo radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi diprotezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione

Laureato in fisica o chimica o chimica industriale o ingegneria che abbia conseguitol’abilitazione tramite superamento di un esame sostenuto davanti ad una appositacommissione istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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EspertoEsperto QualificatoQualificato: : competenzecompetenze• Art. 79 comma 1 del D.Lgs. 230/1995

L'esperto qualificato, nell’esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore dilavoro, deve:

• procedere all’esame preventivo e rilasciare il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica, dei progetti di installazioni che comportano rischi diesposizione;• effettuare la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuoveinstallazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse;• eseguire la verifica periodica dell ’ efficacia dei dispositivi e delle tecniche diradioprotezione;• effettuare la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento deglistrumenti di misurazione• effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone classificate

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EspertoEsperto QualificatoQualificato: : competenzecompetenze• Art. 80 comma 1 del D.Lgs. 230/1995

In base alle valutazioni relative all'entità del rischio, l'esperto qualificato indica, con apposita relazione scritta, al datore di lavoro:

a) l'individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste rischio da radiazioni;b) la classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione da parte del datore dilavoro delle attività che questi debbono svolgere;c) la frequenza delle valutazioni di sua competenza;d) i provvedimenti necessari al fine di assicurare la sorveglianza fisica dei lavoratoriesposti e della popolazione;e) la valutazione delle dosi ricevute e impegnate per tutti i lavoratori esposti

• Art. 81 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 230/1995

…l’esperto qualificato istituisce e tiene aggiornate le schede personali dosimetrichesulle quali devono essere annotati i risultati delle valutazioni delle dosi individuali e delle introduzioni individuali

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E.Q.: E.Q.: classificazioneclassificazione delledelle zonezone

• Art. 4 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i.

Zona classificata: ambiente di lavoro sottoposto a regolamentazione per motivi diprotezione contro le radiazioni. Si divide in:

Zona controllata Zona sorvegliata

Per la classificazione delle aree si tengono in conto anche le esposizioni conseguentiad eventi anomali e malfunzionamenti che possono aumentare le dosi derivanti dallanormale attività lavorativa programmata. NON si tengono in conto le esposizioniaccidentali o di emergenza

Le zone controllate e sorvegliate sono segnalate mediante idonei cartelli disegnalazione posti in corrispondenza degli accessi

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EspertoEsperto QualificatoQualificato: : competenzecompetenze• Art. 80 comma 1 del D.Lgs. 230/1995

In base alle valutazioni relative all'entità del rischio, l'esperto qualificato indica, con apposita relazione scritta, al datore di lavoro:

a) l'individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste rischio da radiazioni;b) la classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione da parte del datore dilavoro delle attività che questi debbono svolgere;c) la frequenza delle valutazioni di sua competenza;d) i provvedimenti necessari al fine di assicurare la sorveglianza fisica dei lavoratoriesposti e della popolazione;e) la valutazione delle dosi ricevute e impegnate per tutti i lavoratori esposti

• Art. 81 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 230/1995

…l’esperto qualificato istituisce e tiene aggiornate le schede personali dosimetrichesulle quali devono essere annotati i risultati delle valutazioni delle dosi individuali e delle introduzioni individuali

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E.Q.: E.Q.: classificazioneclassificazione deidei lavoratorilavoratori• Art. 4 comma 2 lett. o) del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i.

Lavoratori esposti: persone sottoposte, per l’attività che svolgono, ad un’esposizioneche può comportare dosi superiori ai pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico. Si dividono in:

Esposti di categoria A Esposti di categoria B

Sorveglianza fisica individualeattraverso dosimetri personali

NON OBBLIGATORIA

Sorveglianza fisica individualeattraverso dosimetri personali

OBBLIGATORIA

Almeno ogni 6 mesi l’EQ trasmetteal medico autorizzato le valutazioni

delle dosi ricevute dai lavoratori

Almeno ogni 12 mesi l’EQ trasmetteal medico addetto alla sorveglianza medica

le valutazioni delle dosi ricevute dai lavoratori

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ObblighiObblighi del del datoredatore didi lavorolavoro• Art. 61 comma 3 del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i.

Sulla base delle indicazioni della relazione di cui al comma 2, e successivamente diquelle di cui all'articolo 80, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti devono in particolare:

a) provvedere affinché gli ambienti di lavoro in cui sussista un rischio da radiazionivengano individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l'accesso ad essi siaadeguatamente regolamentato.b) provvedere affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini dellaradioprotezionec) predisporre norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazionie curare che copia di dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, ed in particolare nelle zone controllate;d) fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e diprotezione, in relazione ai rischi cui sono esposti;e) rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato allaradioprotezione, in relazione alle mansioni cui essi sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dallamancata osservanza delle prescrizioni mediche, delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di cui alla lettera c);

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ObblighiObblighi del del datoredatore didi lavorolavoro• Art. 61 comma 3 del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i.

f) provvedere affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne di cui alla letterac), usino i mezzi di cui alla lettera d) ed osservino le modalità di esecuzione del lavorodi cui alla lettera e);g) provvedere affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositicontrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione;h) fornire al lavoratore esposto i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'espertoqualificato, che lo riguardino direttamente, nonché assicurare l'accesso alladocumentazione di sorveglianza fisica concernente il lavoratore stesso;• Art. 61 comma 4bis del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i.

I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti comunicano tempestivamente all'espertoqualificato e al medico addetto alla sorveglianza medica la cessazione del rapporto dilavoro con il lavoratore esposto

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ObblighiObblighi deidei lavoratorilavoratori• Art. 68 comma 1 del D.Lgs. 230/1995

I lavoratori devono:a) osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi incaricati, ai finidella protezione individuale e collettiva e della sicurezza, a seconda delle mansionialle quali sono addetti;b) usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezionee di sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti dal datore di lavoro;c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianzadosimetrica, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza;d) non rimuovere né modificare, senza averne ottenuto l'autorizzazione, i dispositivi, e gli altri mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione;e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di lorocompetenza o che possono compromettere la protezione e la sicurezza;f) sottoporsi alla sorveglianza medica ai sensi del presente decreto.

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ObblighiObblighi deidei lavoratorilavoratori• Art. 68 comma 2 del D.Lgs. 230/1995

I lavoratori che svolgono, per più datori di lavoro, attività che li espongano al rischio daradiazioni ionizzanti, devono rendere edotto ciascun datore di lavoro delle attivitàsvolte presso gli altri. Analoga dichiarazione deve essere resa per eventuali attivitàpregresse.

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DisposizioniDisposizioni per le per le lavoratricilavoratrici• Art. 69 del D.Lgs. 230/1995 abrogato dall’Art. 86 del D.Lgs. 151/2001 e sostituitodall’Art. 8 del D.Lgs. 151/2001

1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificateo, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad unadose che ecceda un mSv durante il periodo della gravidanza.2. È fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato digravidanza, non appena accertato.3. È altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio dicontaminazione.

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RadioprotezioneRadioprotezione: : normativanormativa italianaitaliana

D.Lgs. 230/1995 - Attuazione delle direttive 89/618, 90/641 e 92/3 EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti

D.Lgs. 241/2000 - Attuazione della direttiva 96/29 EURATOM in materia di protezione della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti

D.Lgs. 187/2000 - Attuazione della direttiva 97/43 EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericolidelle radiazioni ionizzanti connessi ad esposizioni mediche

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D.LgsD.Lgs. 187/00: campo . 187/00: campo didi applicazioneapplicazione

• Art. 1 del D.Lgs. 187/2000

1. Il presente decreto legislativo definisce i principi generali della radioprotezione dellepersone per quanto riguarda le esposizioni di cui ai commi 2 e 3

2. Il presente decreto legislativo si applica alle seguenti esposizioni mediche:✓ esposizione di pazienti nell’ambito della rispettiva diagnosi o trattamento medico;✓ esposizione di persone nell’ambito di programmi di screening sanitario;✓ esposizione di persone sane o di pazienti che partecipano volontariamente a programmi di ricerca medica o biomedica, in campo diagnostico o terapeutico;✓ esposizione di persone nell’ambito di procedure medico-legali

3. Il presente decreto legislativo si applica inoltre alle esposizioni di persone checoscientemente e volontariamente, al di fuori della loro occupazione, assistono e confortano persone sottoposte a esposizioni mediche

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D.LgsD.Lgs. 187/00: principio . 187/00: principio didi giustificazionegiustificazione• Art. 3 del D.Lgs. 187/2000

1. E’ vietata l’esposizione non giustificata.

2. Le esposizioni mediche di cui all’articolo 1, comma 2, devono mostrare di esseresufficientemente efficaci mediante la valutazione dei potenziali vantaggi diagnostici o terapeutici complessivi da esse prodotti, inclusi i benefici diretti per la salute dellapersona e della collettività, rispetto al danno alla persona che l’esposizione potrebbecausare, tenendo conto dell’efficacia, dei vantaggi e dei rischi di tecniche alternative disponibili, che si propongono lo stesso obiettivo, ma che non comportanoun’esposizione, ovvero comportano una minore esposizione alle radiazioni ionizzanti. In particolare: tutti i nuovi tipi di pratiche che comportano esposizioni mediche devonoessere giustificate preliminarmente prima di essere generalmente adottate;

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D.LgsD.Lgs. 187/00: principio . 187/00: principio didi ottimizzazioneottimizzazione

• Art. 4 del D.Lgs. 187/2000

1. Tutte le dosi dovute a esposizioni mediche per scopi radiologici di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione delle procedure radioterapeutiche, devono essere mantenuteal livello più basso ragionevolmente ottenibile e compatibile con il raggiungimentodell’informazione diagnostica richiesta, tenendo conto di fattori economici e sociali; ilprincipio di ottimizzazione riguarda la scelta delle attrezzature, la produzione adeguatadi un’informazione diagnostica appropriata o del risultato terapeutico, la delega degliaspetti pratici, nonché i programmi per la garanzia di qualità, inclusi il controllo dellaqualità, l’esame e la valutazione delle dosi o delle attività somministrate al paziente.

• ...e il principio di limitazione della dose?

Nel caso delle esposizioni mediche la normativa vigente non pone limiti di dose al beneficiario della pratica (il paziente), oltre a quelli che scaturiscono da una correttaapplicazione del principio di ottimizzazione della radioprotezione

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D.LgsD.Lgs. 187/00: figure . 187/00: figure coinvoltecoinvolte

• Esercente

Il soggetto che, secondo il tipo o l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilitàdell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva, intesa come stabilimento o strutturafinalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale

• Responsabile dell’impianto radiologico

Il medico specialista in radiodiagnostica, radioterapia o medicina nucleare individuatodall'esercente. Il responsabile di impianto radiologico può essere lo stesso esercentequalora questo sia abilitato a svolgere direttamente l’indagine clinica

• Esperto in fisica medica

…………?

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EspertoEsperto in in FisicaFisica MedicaMedica: chi : chi èè??

• Art. 2 comma 1 lett. i) del D.Lgs. 187/2000

Una persona esperta nella fisica o nella tecnologia delle radiazioni applicata alleesposizioni che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto legislativo, con una formazione ai sensi dell’articolo 7, comma 5, e che....

• Art. 7 comma 5 del D.Lgs. 187/2000

L’esercizio delle attività dell’Esperto in Fisica Medica è consentito ai laureati in fisica in possesso del diploma di specializzazione in fisica sanitaria (art. 48 del DPR 483/97) o ad esso equipollente (ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità 30/01/1998)

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EspertoEsperto in in FisicaFisica MedicaMedica: : competenzecompetenze• Art. 2 comma 1 lett. i) del D.Lgs. 187/2000

...se del caso agisce o consiglia sulla dosimetria dei pazienti, sullo sviluppo e l’impiego ditecniche e attrezzature complesse, sull ’ ottimizzazione, sulla garanzia di qualità, e su altriproblemi riguardanti la radioprotezione relativa alle esposizioni che rientrano nel campo d’azionedella presente direttiva

• Art. 6 comma 3 del D.Lgs. 187/2000

L’esercente e il responsabile dell’impianto radiologico, nell’ambito delle rispettive competenze, garantiscono che nelle procedure inerenti la radioterapia lo specialista si avvalga di un esperto in fisica medica e che nelle attività di medicina nucleare in vivo sia disponibile un esperto in fisicamedica

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EspertoEsperto in in FisicaFisica MedicaMedica: : competenzecompetenze

• Art. 7 comma 5 del D.Lgs. 187/2000

Le attività dell’esperto in fisica medica sono quelle dirette prevalentemente alla valutazionepreventiva, ottimizzazione e verifica delle dosi impartite nelle esposizioni mediche, nonchè aicontrolli di qualità degli impianti radiologici

• Art. 9 comma 4 del D.Lgs. 187/2000

Nelle attività di radioterapia il responsabile dell’impianto radiologico, avvalendosi dell’esperto in fisica medica, predispone le procedure per la valutazione delle dosi somministrate ai pazientidurante i trattamenti di radioterapia e ne verifica la corretta applicazione

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EspertoEsperto in in FisicaFisica MedicaMedica: : competenzecompetenze

• predisposizione programmi di garanzia della qualità, compreso il controllo di qualità(art. 8, comma 2 del D.Lgs. 187/2000)

• effettuazione prove di accettazione e prove di funzionamento delle apparecchiature(art. 8, comma 2 del D.Lgs. 187/2000)

• predisposizione del protocollo ed effettuazione delle prove di costanza necessarie ad esprimere il giudizio di idoneità (art. 8, comma 3 del D.Lgs. 187/2000)

Responsabiledell’impianto radiologico Esperto in Fisica Medica

Garanzia della qualità delle attrezzature radiologiche

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EspertoEsperto in in FisicaFisica MedicaMedica: : competenzecompetenze

• verifica dei Livelli Diagnostici di Riferimento (art. 6, comma 5 e All. II del D.Lgs. 187/2000)

• esecuzione di valutazioni dosimetriche periodiche nelle attività che comportanoesposizione di bambini, programmi di screening e procedure comportanti alte dosi per ilpaziente (TC e radiologia interventistica) (art. 9, comma 3 del D.Lgs. 187/2000)

• valutazione della dose all’utero per prestazioni diagnostiche in cui non possa essereesclusa la gravidanza (All. VI del D.Lgs. 187/2000)

Responsabiledell’impianto radiologico Esperto in Fisica Medica

Valutazione della dose

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RicapitolandoRicapitolando......

Radioprotezione dellavoratore e della popolazione

Radioprotezione delpaziente

D. Lgs. 230/1995 e D. Lgs. 241/2000 e s.m.i.

D. Lgs. 187/2000

Esperto Qualificato Esperto in Fisica Medica

.... ma sono la stessa persona???

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Grazie per Grazie per ll’’attenzioneattenzione……