LEGGE DI STABILITA’ 2015: gli sgravi contributivi per l...
Click here to load reader
Transcript of LEGGE DI STABILITA’ 2015: gli sgravi contributivi per l...
LEGGE DI STABILITA’ 2015: gli sgravi contributivi per
l’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore
autonomo titolare di partita Iva.
Quesito n.32 del 08.01.2015
Dott. MANCINI GIUSEPPE – Tel. 02.43.81.131
Sito internet: www.giuseppemancini.altervista.org Pag. 1
DOMANDA:
“Buongiorno. Da 5 anni ho partita IVA con regime dei minimi fatturando per un'unica
azienda in media 20.000-25.000 euro annui. Questa azienda privata vorrebbe assumermi
usufruendo degli sgravi previsti con la legge di stabilità 2015 per assunzioni a tempo
indeterminato. Io rientro nella detrazione o avendo fatturato negli anni precedenti non
rientrò visto che la legge dice che l'esenzione non è riconosciuta per chi aveva un contratto a
tempo indeterminato nei sei mesi precedenti? In sostanza avendo la partita IVA è come se
avessi un contratto a tempo indeterminato e perdo questi incentivi? Grazie”
* * *
RISPOSTA: Gentile, innanzitutto La ringrazio per aver visitato il mio sito. In merito al suo
quesito, invece, Le rammento che il comma 118 dell’art.1 della Legge 23 dicembre 2014
n. 190 (“Legge di Stabilità 2015”) riconosce per un periodo massimo di 36 mesi, con la
finalità di promuovere forme di occupazione stabile, l’esonero dal versamento dei
contributi previdenziali “ai datori di lavoro privati” che provvedono a nuove
assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei
contratti di apprendistato e di lavoro domestico, decorrenti dal 1^ gennaio 2015 con
riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015. L’esonero di cui sopra
spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni, con esclusione di quelle
relative a lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo
indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta con riferimento a
lavoratori per i quali il beneficio di al presente comma sia stato usufruito in relazione a
precedente assunzione a tempo indeterminato. Quindi viene preclusa la possibilità, di
usufruire di tale vantaggio contributivo, a quei “datori di lavoro” che volessero
assumere dipendenti che nei 6 mesi precedenti avevano già un contratto di lavoro a
tempo indeterminato. La ratio di tale inciso normativo appare chiaro: il legislatore ha
voluto da un lato agevolare la diffusione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato
riconoscendo ai datori di lavoro un’agevolazione contributiva; da altro lato, evitare che
personale assunto con contratto a tempo indeterminato venisse fraudolentemente
licenziato per poter essere nuovamente assunto (magari dalla stessa società chiusa e poi
riaperta sotto altra denominazione) con l’unico scopo di usufruire degli sgravi
contributivi. Dal dettato normativo, invece, non sembrerebbe essere stata esclusa la
possibilità di usufruire di tali sgravi per chi dovesse convertire contratti a tempo
determinato in indeterminato o per chi dovesse assumere con contratti a tempo
indeterminato soggetti titolari di partita Iva.
La nuova disposizione comunque non esonera le parti coinvolte dal rispettare tutte le
altre disposizioni normative che, in materia di lavoro, il nostro ordinamento prevede.
Tra queste una menzione particolare va fatta per l’art.69-bis della legge 276/2003 così
LEGGE DI STABILITA’ 2015: gli sgravi contributivi per
l’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore
autonomo titolare di partita Iva.
Quesito n.32 del 08.01.2015
Dott. MANCINI GIUSEPPE – Tel. 02.43.81.131
Sito internet: www.giuseppemancini.altervista.org Pag. 2
come modificato dalla 92/2012 (“Legge Fornero”) ed entrato in vigore il 12 agosto 2012
che disciplina la casistica delle “false partite Iva” e che recita:
“1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto
mesi annui per due anni consecutivi; b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se
fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più
dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due
anni solari consecutivi; c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una
delle sedi del committente.
2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i
seguenti requisiti: a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso
significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti
esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività; b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito
annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del
versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n.
233.
3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresì con riferimento alle prestazioni lavorative
svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un
ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta
specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attività si provvede con decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali.
4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l'integrale applicazione della disciplina di cui
al presente capo, ivi compresa la disposizione dell'articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti
instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti
in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si
applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura come collaborazione coordinata e
continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS ai
sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, sono a carico per due terzi del
committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga
l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del
committente.”
La risposta al quesito da Lei proposto è espressa in base alle norme citate, con l'invito che chiunque lo legga si regoli in base ai propri convincimenti.
LEGGE DI STABILITA’ 2015: gli sgravi contributivi per
l’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore
autonomo titolare di partita Iva.
Quesito n.32 del 08.01.2015
Dott. MANCINI GIUSEPPE – Tel. 02.43.81.131
Sito internet: www.giuseppemancini.altervista.org Pag. 3
Inoltre, Le rammento che il servizio offerto è puramente informativo e di primo orientamento ed analizza “fattispecie di carattere generico”. In conseguenza di ciò le risposte non possono in alcun caso essere considerate come parere professionale rivolto ad una singola fattispecie che per propria natura è caratterizzata da aspetti peculiari. La prego altresì di tenere in debito conto che l’elaborazione del quesito, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte del professionista per errori e inesattezze. Pertanto, dato che quanto sopra può essere opinabile, è consigliabile rivolgersi, per le necessarie conferme, agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’Inps territorialmente competenti. (risposta del 08.01.2015)
Dott. Giuseppe Mancini