LEGGE DI STABILITA’ 2015: gli sgravi contributivi per l...

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LEGGE DI STABILITA’ 2015: gli sgravi contributivi per

l’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore

autonomo titolare di partita Iva.

Quesito n.32 del 08.01.2015

Dott. MANCINI GIUSEPPE – Tel. 02.43.81.131

Sito internet: www.giuseppemancini.altervista.org Pag. 1

DOMANDA:

“Buongiorno. Da 5 anni ho partita IVA con regime dei minimi fatturando per un'unica

azienda in media 20.000-25.000 euro annui. Questa azienda privata vorrebbe assumermi

usufruendo degli sgravi previsti con la legge di stabilità 2015 per assunzioni a tempo

indeterminato. Io rientro nella detrazione o avendo fatturato negli anni precedenti non

rientrò visto che la legge dice che l'esenzione non è riconosciuta per chi aveva un contratto a

tempo indeterminato nei sei mesi precedenti? In sostanza avendo la partita IVA è come se

avessi un contratto a tempo indeterminato e perdo questi incentivi? Grazie”

* * *

RISPOSTA: Gentile, innanzitutto La ringrazio per aver visitato il mio sito. In merito al suo

quesito, invece, Le rammento che il comma 118 dell’art.1 della Legge 23 dicembre 2014

n. 190 (“Legge di Stabilità 2015”) riconosce per un periodo massimo di 36 mesi, con la

finalità di promuovere forme di occupazione stabile, l’esonero dal versamento dei

contributi previdenziali “ai datori di lavoro privati” che provvedono a nuove

assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei

contratti di apprendistato e di lavoro domestico, decorrenti dal 1^ gennaio 2015 con

riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015. L’esonero di cui sopra

spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni, con esclusione di quelle

relative a lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo

indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta con riferimento a

lavoratori per i quali il beneficio di al presente comma sia stato usufruito in relazione a

precedente assunzione a tempo indeterminato. Quindi viene preclusa la possibilità, di

usufruire di tale vantaggio contributivo, a quei “datori di lavoro” che volessero

assumere dipendenti che nei 6 mesi precedenti avevano già un contratto di lavoro a

tempo indeterminato. La ratio di tale inciso normativo appare chiaro: il legislatore ha

voluto da un lato agevolare la diffusione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato

riconoscendo ai datori di lavoro un’agevolazione contributiva; da altro lato, evitare che

personale assunto con contratto a tempo indeterminato venisse fraudolentemente

licenziato per poter essere nuovamente assunto (magari dalla stessa società chiusa e poi

riaperta sotto altra denominazione) con l’unico scopo di usufruire degli sgravi

contributivi. Dal dettato normativo, invece, non sembrerebbe essere stata esclusa la

possibilità di usufruire di tali sgravi per chi dovesse convertire contratti a tempo

determinato in indeterminato o per chi dovesse assumere con contratti a tempo

indeterminato soggetti titolari di partita Iva.

La nuova disposizione comunque non esonera le parti coinvolte dal rispettare tutte le

altre disposizioni normative che, in materia di lavoro, il nostro ordinamento prevede.

Tra queste una menzione particolare va fatta per l’art.69-bis della legge 276/2003 così

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LEGGE DI STABILITA’ 2015: gli sgravi contributivi per

l’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore

autonomo titolare di partita Iva.

Quesito n.32 del 08.01.2015

Dott. MANCINI GIUSEPPE – Tel. 02.43.81.131

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come modificato dalla 92/2012 (“Legge Fornero”) ed entrato in vigore il 12 agosto 2012

che disciplina la casistica delle “false partite Iva” e che recita:

“1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore

aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti

di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto

mesi annui per due anni consecutivi; b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se

fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più

dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due

anni solari consecutivi; c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una

delle sedi del committente.

2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i

seguenti requisiti: a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso

significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti

esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività; b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito

annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del

versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n.

233.

3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresì con riferimento alle prestazioni lavorative

svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un

ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta

specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attività si provvede con decreto del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi

dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali.

4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l'integrale applicazione della disciplina di cui

al presente capo, ivi compresa la disposizione dell'articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti

instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti

in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si

applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura come collaborazione coordinata e

continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS ai

sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, sono a carico per due terzi del

committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga

l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del

committente.”

La risposta al quesito da Lei proposto è espressa in base alle norme citate, con l'invito che chiunque lo legga si regoli in base ai propri convincimenti.

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LEGGE DI STABILITA’ 2015: gli sgravi contributivi per

l’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore

autonomo titolare di partita Iva.

Quesito n.32 del 08.01.2015

Dott. MANCINI GIUSEPPE – Tel. 02.43.81.131

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Inoltre, Le rammento che il servizio offerto è puramente informativo e di primo orientamento ed analizza “fattispecie di carattere generico”. In conseguenza di ciò le risposte non possono in alcun caso essere considerate come parere professionale rivolto ad una singola fattispecie che per propria natura è caratterizzata da aspetti peculiari. La prego altresì di tenere in debito conto che l’elaborazione del quesito, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte del professionista per errori e inesattezze. Pertanto, dato che quanto sopra può essere opinabile, è consigliabile rivolgersi, per le necessarie conferme, agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’Inps territorialmente competenti. (risposta del 08.01.2015)

Dott. Giuseppe Mancini