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ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO Unione Provinciale di Milano È vietata la riproduzione totale o parziale di quanto contenuto nel presente informatore FLASH DEL 12 NOVEMBRE 2015 N. 41 INFORMATORE SETTIMANALE PER GLI ASSOCIATI INDICE LAVORO 1 Legge di Stabilità 2016 – Testo approvato nel cdm del 15 ottobre 2015 2 Licenziamento illegittimo se l’utilizzo di internet per motivi personali non sottrae tempo rilevante all’attività lavorativa 3 Mancato diritto di rivalsa per il versamento contributivo in caso di assegnazione a mansioni superiori del dipendente 4 La conversione “giudiziale” a tempo indeterminato, implica per il lavoratore la medesima sede di lavoro 5 Nelle operazioni societarie straordinarie l’esonero contributivo passa al nuovo datore di lavoro 6 Illegittimo il licenziamento dell’apprendista se il datore di lavoro non dimostra che la mancata formazione è imputabile alle assenze del lavoratore 7 Ministero del Lavoro – esonero contributivo triennale e attività di vigilanza 8 Ministero del Lavoro – Circolare n. 30/2015 ulteriori precisazioni su CIGS PREVIDENZA 9 INPS – Convenzioni 10 INPS – Marittimi: da ottobre conguaglio delle prestazioni diverse dalla malattia. Errata corrige 11 INPS – Cassetto Previdenziale per i Committenti della Gestione Separata-Sezione Comunicazione bidirezionale 12 INAIL – Estensione delle prestazioni del Fondo delle vittime per l’amianto ai malati di mesotieloma per esposizione non professionale 13 INAIL – Protocollo d’intesa Inail, Ance, Feneal, Uil, Filca, Cisl, Fillea, Cgil 14 CASSA EDILE MILANO – Chiusura temporanea sede di Legnano 15 16 CASSA EDILE MILANO – MUT: variazione aliquota contributiva INPGI – Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato FISCALE 17 Versamento con F24 dei contributi dovuti al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lodi e di Bolzano 18 IMU esente per i pensionati residenti all’estero 19 Sul sito dell’AdE è disponibile la superfice catastale di 57 milioni di immobili 20 Contenuti e modalità per la designazione della controllata 21 Gestione delle istanze della Volutary Disclosure 22 Contributo SSN dovuto sull’assegno periodico di mantenimento 23 No retroattività per il nuovo redditometro 24 Validi tutti gli atti dei dirigenti delle Entrate «decaduti»

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ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO

Unione Provinciale di Milano

È vietata la riproduzione totale o parziale di quanto contenuto nel presente informatore

FLASH DEL 12 NOVEMBRE 2015 N. 41

INFORMATORE SETTIMANALE PER GLI ASSOCIATI

INDICE

LAVORO

1 Legge di Stabilità 2016 – Testo approvato nel cdm del 15 ottobre 2015

2 Licenziamento illegittimo se l’utilizzo di internet per motivi personali non sottrae

tempo rilevante all’attività lavorativa

3 Mancato diritto di rivalsa per il versamento contributivo in caso di assegnazione a

mansioni superiori del dipendente

4 La conversione “giudiziale” a tempo indeterminato, implica per il lavoratore la

medesima sede di lavoro

5 Nelle operazioni societarie straordinarie l’esonero contributivo passa al nuovo datore

di lavoro

6 Illegittimo il licenziamento dell’apprendista se il datore di lavoro non dimostra che la

mancata formazione è imputabile alle assenze del lavoratore

7 Ministero del Lavoro – esonero contributivo triennale e attività di vigilanza

8 Ministero del Lavoro – Circolare n. 30/2015 ulteriori precisazioni su CIGS

PREVIDENZA

9 INPS – Convenzioni

10 INPS – Marittimi: da ottobre conguaglio delle prestazioni diverse dalla malattia. Errata

corrige

11 INPS – Cassetto Previdenziale per i Committenti della Gestione Separata-Sezione

Comunicazione bidirezionale

12 INAIL – Estensione delle prestazioni del Fondo delle vittime per l’amianto ai malati di

mesotieloma per esposizione non professionale

13 INAIL – Protocollo d’intesa Inail, Ance, Feneal, Uil, Filca, Cisl, Fillea, Cgil

14 CASSA EDILE MILANO – Chiusura temporanea sede di Legnano

15

16

CASSA EDILE MILANO – MUT: variazione aliquota contributiva

INPGI – Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo

indeterminato

FISCALE

17 Versamento con F24 dei contributi dovuti al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei

Consulenti del Lavoro di Lodi e di Bolzano

18 IMU esente per i pensionati residenti all’estero

19 Sul sito dell’AdE è disponibile la superfice catastale di 57 milioni di immobili

20 Contenuti e modalità per la designazione della controllata

21 Gestione delle istanze della Volutary Disclosure

22 Contributo SSN dovuto sull’assegno periodico di mantenimento

23 No retroattività per il nuovo redditometro

24 Validi tutti gli atti dei dirigenti delle Entrate «decaduti»

Indice

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ALTRE NOTIZIE

25 Appuntamenti e scadenze ultramensili

26 Rinnovi della contrattazione collettiva

27 Scadenziario contrattazione collettiva

FORMAZIONE

28 Offerta formativa

Indice

3

Si riporta il testo della Legge di Stabilità (quella 2016 è l'ultima, in quanto dal 2017

diventerà parte della Legge di Bilancio) approvata dal Governo nel CdM del 15 Ottobre

2015.

Fonte: Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2015

Link: http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=79487

La Cassazione, con sentenza n. 22353 del 2 novembre 2015, ha affermato che è

illegittimo il licenziamento di un dipendente che ha utilizzato la casella di posta elettronica

ed ha navigato in internet durante l’orario di lavoro, per uso personale, se non ha

sottratto una quantità di tempo rilevante alla propria prestazione lavorativa. Secondo la

Suprema Corte la mancanza disciplinare esiste, ma non è tale da giustificare la risoluzione

del rapporto.

Fonte: Sentenza n. 22353 del 02/11/2015

Link:

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./

20151103/snciv@sL0@a2015@[email protected]

La Corte di cassazione con la sentenza n. 22379 depositata il 02 novembre 2015, sostiene

che il datore di lavoro, attraverso l’assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori, rispetto a quelle poi riconosciute in sede giudiziale, incorre in un illecito contrattuale, di cui deve sopportare le conseguenze.

Secondo il datore di lavoro, le differenze retributive, ed i conseguenti contributi, imputabili a un superiore inquadramento, erano state corrisposte solo dopo che era stato

accertato giudizialmente il diritto in questione. Pertanto, il debito contributivo era da considerarsi quale effetto del nuovo inquadramento disposto con sentenza, modificativa della posizione del dipendente.

Di tutt’altro avviso è stata la Suprema corte, secondo la quale il datore di lavoro che non abbia provveduto ai versamenti dei contributi nei termini di legge, resta obbligato, ai

sensi dell’articolo 23 della legge 258/1952, in via esclusiva per l’adempimento, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest’ultimo. L’azienda non aveva tenuto conto dell’imputabilità al datore di lavoro del

comportamento che ha reso necessario l’accertamento giudiziale e il riconoscimento del corretto inquadramento.

Fonte: Sentenza n. 22379 del 02/11/2015

Link:

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./

20151103/snciv@s6L@a2015@[email protected]

Legge di Stabilità 2016 – Testo approvato nel cdm del 15 ottobre 2015

Licenziamento illegittimo se l’utilizzo di internet per motivi personali non sottrae

tempo rilevante all’attività lavorativa

Mancato diritto di rivalsa per il versamento contributivo in caso di assegnazione a

mansioni superiori del dipendente

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La Suprema Corte, con la Sentenza n. 22414 pubblicata il 3 novembre 2015, ha stabilito che nel caso in cui, a seguito di procedimento giudiziale, si proceda con la trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, l’azienda deve

addurre motivi tecnico organizzativi o produttivi per poter trasferire il lavoratore in altra sede. Il rifiuto del dipendete a spostarsi è stato quindi ritenuto legittimo e rende il

licenziamento nullo.

Fonte: Sentenza n. 22414 del 03/11/2015

Link: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./

20151104/snciv@sL0@a2015@[email protected]

Il Ministero del Lavoro, con l’Interpello n. 25 del 5 novembre 2015, si è espresso in tema

di esonero contributivo triennale nel caso di fusione per incorporazione. Il Ministero ha

affermato che qualora si verifichi un mutamento della titolarità di un’attività economica

organizzata, a prescindere dal negozio giuridico utilizzato, i rapporti di lavoro con il

cedente proseguono ope legis con il cessionario senza soluzione di continuità ed i

lavoratori conservano tutti i diritti ad essi connessi. Con specifico riferimento alla fruizione

degli sgravi contributivi previsti dall’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014, in assenza di

una interruzione dei rapporti di lavoro assistiti da incentivo, questi ultimi non mutano, in

conseguenza di eventuali procedure di fusione o incorporazione, i requisiti ab origine

legittimanti la fruizione dello stesso e pertanto il cessionario incorporante conserva il

diritto di continuare a beneficiare dell’esonero contributivo già riconosciuto alla società

incorporata per le operazioni avvenute nel corso 2015 o negli anni successivi,

limitatamente alla parte residua sino alla scadenza del termine legale dei trentasei mesi.

Fonte: Ministero del Lavoro – Interpello 25/2015

Link: http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/interpello/Documents/ML%20interpello%20n.%2025-

2015%20-%20esonero%20contributivo%20e%20fuzioni%20aziendali.pdf

La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 22624 emanata il 5 novembre 2015, precisa che deve ritenersi illegittimo il licenziamento dell’apprendista, nel caso in cui il datore di

lavoro non provi che il mancato completamento della formazione derivi dalle assenze per malattia del lavoratore stesso. Secondo i giudici “incombeva sulla datrice di lavoro l’onere di dimostrare che la causa dell’inadempimento dell’obbligo formativo era dipeso

esclusivamente dalle assenze della lavoratrice”, soprattutto tenendo conto delle affermazioni del tutor, secondo il quale la formazione consisteva più in “un’indicazione di

carattere generale relativamente ai compiti da svolgere”, che non in una vera e propria attività formativa.

Fonte: Sentenza n. 22624 del 05/11/2015

Link: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./

20151106/snciv@sL0@a2015@[email protected]

La conversione “giudiziale” a tempo indeterminato, implica per il lavoratore la

medesima sede di lavoro

Nelle operazioni societarie straordinarie l’esonero contributivo passa al nuovo datore

di lavoro

Illegittimo il licenziamento dell’apprendista se il datore di lavoro non dimostra che la

mancata formazione è imputabile alle assenze del lavoratore

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La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali ha emanato la lettera circolare n. 19069 del 9 novembre 2015, con la quale

fornisce, ai propri ispettori, ulteriori indicazioni operative finalizzate alla implementazione

delle verifiche ispettive su eventuali comportamenti elusivi volti alla fruizione dell’esonero

contributivo triennale, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (L.190/2014) In

particolare, il Ministero informa circa messa la disposizione, da parte delle sedi centrali

Inps, di informazioni sui datori di lavoro che, negli ultimi mesi, hanno richiesto la fruizione

dell’esonero ed in particolare, sulle precedenti posizioni lavorative del personale

interessato alla stabilizzazione. In relazione alla trasmissione di dette informazioni, il

Dicastero evidenzia la necessità di ulteriori controlli mirati, anche congiutamente al

personale ispettivo dell’Istituto Previdenziale

Fonte: Ministero del Lavoro – Dottrina per il Lavoro

Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 30/2015, fornisce ulteriori precisazioni, rispetto

a quelle già fornite con la circolare n. 24/2015, in merito alle novità introdotte dal D.Lgs.

n. 148/2015, con particolare riguardo al campo di applicazione, alla causale d'intervento

della crisi aziendale per cessazione d'attività ed alle istanze di proroga dei trattamenti di

integrazione salariale straordinaria per ristrutturazione, riorganizzazione e contratti di

solidarietà. In particolare, per quanto riguarda il campo di applicazione, il Ministero

precisa che in esso, rientrano le imprese cooperative e loro consorzi che trasformano e

manipolano prodotti agricoli ed anche, le imprese cooperative e loro consorzi che

commercializzano prodotti agricoli. Per quanto riguarda la causale di intervento per crisi

aziendale, il Ministero chiarisce che, in merito alla fattispecie della crisi per cessazione di

attività, con riferimento all'unità produttiva oggetto di cessazione, i lavoratori che hanno

già fruito del trattamento di cassa integrazione guadagni per tale motivo, non potranno

accedere nuovamente ad un trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria,

per qualunque causale, in quanto l'unità produttiva è evidentemente cessata.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione dell'istanza, il Ministero nella circolare

n. 24/2015, ha già chiarito che per le istanze presentate successivamente alla data di

entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015 (ovvero a decorrere dal 24 settembre 2014),

relative a proroghe dei trattamenti di C.i.g.s. sia nell'ambito di programmi di

ristrutturazione o di riorganizzazione sia nell'ambito di contratti di solidarietà già avviati

si applicano le disposizioni relative alla previgente normativa, comprese quelle relative al

procedimento amministrativo, alla contribuzione addizionale e al trattamento di fine

rapporto, purché la domanda relativa al primo anno sia stata presentata entro il 23

settembre 2015. I medesimi principi si applicano anche alle istanze per il secondo anno

di programmi di cessazioni biennali di attività eventualmente presentate a decorrere dal

24 settembre 2015.

Ministero del Lavoro – esonero contributivo triennale e attività di vigilanza

Ministero del Lavoro – Circolare n. 30/2015 ulteriori precisazioni su CIGS

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Il Ministero ricorda, inoltre, che alle domande riferite al primo anno del programma di

riorganizzazione e ristrutturazione o dei contratti di solidarietà, presentate dopo il 23

settembre 2015, si applica la nuova normativa di cui al D.Lgs. n. 148/2015, sebbene l

'accordo sia stato sottoscritto e l'inizio delle sospensioni avvenga in data precedente al

24 settembre 2015.

Fonte: Ministero del Lavoro

Link: http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2015/circolare%2030-2015.pdf

INPS – Convenzioni

INPS – Circolare n. 179-180-181-182-183 del 10/11/2015 Inps informa che sono state rinnovate le Convenzioni con l’Associazione Nazionale

Consulenze e Servizi Welfare (ASSOWELFARE), l’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria (ANPPE), la Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche (CSE FLP),

l la Federazione Dirstat (DIRSTAT ), il Sindacato Nazionale Autonomo Pensionati della Federazione Nazionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura (SNAP-FEDER.AGRI.) per la riscossione dei contributi.

Vedi:

www.inps.it

Link: http://www.inps.it./search122/ricerca.aspx?uc=1&categorie=Circolari&Sorting=desc

INPS– Marittimi: da ottobre conguaglio delle prestazioni diverse dalle malattie. Errata

Corrige

INPS– Messaggio n. 6736 del 4/11/2015 L’Inps, con il messaggio n. 6736 del 4 novembre 2015, ha precisato che a causa di un

refuso nella circolare n. 173/2015, relativa ai lavoratori ex Ipsema, con la quale sono

state riportate le disposizioni operative per l’anticipazione ed il conguaglio delle

prestazioni diverse dalla malattia, è stata data indicazione del mese di giugno anziché di

quello di ottobre per il recupero delle somme arretrate.

Si precisa, pertanto, che per il recupero di anticipazioni non conguagliate nel mese di

competenza, per eventi intervenuti a decorrere da ottobre 2015, le aziende utilizzeranno

la procedura delle regolarizzazioni Uniemens.

Vedi:

www.inps.it

Link:

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fmessaggi%2fMessaggio%20nu

mero%206736%20del%2004-11-2015.htm

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INPS– Cassetto Previdenziale per i Committenti della Gestione Separata – Sezione

Comunicazione bidirezionale

INPS – Messaggio n. 6838 del 06/11/2015 Inps informa che la versione originaria del Cassetto, a cui l’utente Committente/associante accede direttamente o tramite un intermediario delegato,

attraverso il sito dell’Istituto www.inps.it nella sezione dedicata ai “servizi on line”, autenticandosi con il PIN dispositivo abbinato al proprio codice fiscale, è stata

implementata a decorrere dal 6 ottobre 2015 con la funzionalità della “Bidirezionalità”. Tale funzionalità è inserita all’interno del menu “Comunic. Bidirezionale”.

Scelta la sezione, si aprirà un sottomenu che comprende: - Comunicazioni irregolarità da leggere

- Comunicazioni irregolarità lette - Lista richieste

- Nuova richiesta - Istanze Online

Con riferimento all’opzione di “Nuova richiesta” è stato definito un ambito circoscritto di tipologie di comunicazioni che possono essere inviate, strettamente

collegate alle funzionalità previste per il Cassetto Previdenziale per i Committenti.

Vedi:

www.inps.it

Link:

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fmessaggi%2fMessaggio%20nu

mero%206838%20del%2006-11-2015.htm

INAIL– Estensione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto ai malati di

mesotelioma per esposizione non professionale

INAIL- ATTI E PROVVEDIMENTI: Circolare n. 76 del 6/11/2015

L’Inail informa che le prestazioni economiche per le vittime dell’amianto ,sono state estese anche ai lavoratori ai quali sia stata riconosciuta una patologia asbesto-correlata per esposizione all’amianto, nonché i familiari dei lavoratori vittime dell’amianto, titolari

di rendita a superstiti.

Vedi:

www.inail.it

Link:

http://www.inail.it/internet/default/Normativa/Bancadatinormativa/Circolari/p/dettaglioBDN/ind

ex.html?wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentDataFile=UCM_206204&wlpnormativa_wcmpl

aceholder_1_contentRegionTemplate=RT_DETTAGLIO_NORMATIVA&_windowLabel=normativa_

wcmplaceholder_1

INAIL– Protocollo d’intesa Inail, Ance, Feneal, Uil, Filca, Cisl, Fillea e Cgil

INAIL-Protocolli e Accordi del 2/11/2015

L’Inail comunica che è stato siglato il Protocollo d’intesa tra Inail - Direzione regionale

Lombardia - e le parti sociali regionali sottoscriventi - Ance, Feneal Uil, Filca, Cisl, Fillea

Cgil – con l’ impegno a collaborare nella realizzazione del programma "Edilizia Sicura",

Indice

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promuovendo iniziative mirate nei cantieri. Il protocollo d'intesa entra in vigore dalla data

della stipula e ha la durata di tre anni.

Vedi:

www.inail.it

Link:

http://www.inail.it/internet/default/Normativa/Protocollieaccordi/p/Dettaglioprotocollo/index.ht

ml?wlpprotocollieaccordi_archivioricerche_1_contentDataFile=UCM_206168&wlpprotocollieaccor

di_archivioricerche_1_contentRegionTemplate=RT_DETTAGLIO_PROTOCOLLO&_windowLabel=p

rotocollieaccordi_archivioricerche_1

CASSA EDILE MILANO- Chiusura temporanea sede di Legnano

CASSA EDILE MILANO – Sezione News del 10/11/2015

L’Istituto informa che la sede di Legnano resterà temporaneamente chiusa da mercoledì

18 a venerdì 20 novembre per lavori di manutenzione.

Vedi:

www.cassaedilemilano.it

Link:

http://ww2.cassaedilemilano.it/Home/tabid/36/ctl/Details/mid/429/ItemID/504/language/it-

IT/Default.aspx

CASSA EDILE MILANO– MUT: variazione aliquota contributiva

CASSA EDILE MILANO- Sezione News

Si ricorda che, come previsto dall’accordo 9 febbraio 2015 “Anzianità Professionale Edile

– APE” , per tutte le imprese del gruppo B) l’aliquota contributiva a carico delle imprese

da versare alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza, e Brianza per “Anzianità Professionale

Edile ordinaria” è pari al 2,75% con decorrenza da 1° ottobre 2015.

La variazione dell’aliquota per il gruppo di imprese in oggetto dal 2,50% al 2,75% viene

effettuata con la denuncia del mese di ottobre 2015 da inoltrare entro il 16 novembre

p.v. Per maggiori informazioni:

Vedi:

www.cassaedilemilano.it

INPGI– Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo

indeterminato

INPGI – Notizie per le Aziende: Circolare n.7 del 6/11/2015

Il Consiglio di Amministrazione dell’INPGI al fine di promuovere forme di occupazione

stabile, in base alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito, anche “Legge di stabilità

2015”) ha deliberato di riconoscere l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali

a carico dei datori di lavoro nei casi di assunzione, con contratto di lavoro a tempo

indeterminato, di giornalisti assicurati presso questo Istituto.

Vedi:

www.inpgi.it

Link:

http://www.inpgi.it/?q=node/1402

Indice

9

Versamento con F24 dei contributi dovuti al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei

Consulenti del Lavoro di Lodi e di Bolzano

Con la Risoluzione n. 93/E del 4 novembre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha istituito le causali contributo “LO00” e “BZ00”, per consentire ai professionisti iscritti al Consiglio

provinciale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, rispettivamente, di Lodi e di Bolzano, di versare, tramite modello F24, i contributi dovuti ai rispettivi Ordini..

Vedi:

http://www.agenziaentrate.gov.it

Link:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e

+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/novembre+2015+risoluzioni/risolu

zione+n.+93e+del+4+novembre+2015/Risoluzione+N+93_E+DEL++4+NOVEMBRE+2015.pdf

IMU esente per i pensionati residenti all’estero

Nel caso di titolarità di più abitazioni dislocate in diversi comuni, spetta al pensionato non residente iscritto all’AIRE la facoltà di scegliere l’unità immobiliare da considerare come abitazione principale ai fini dell’esenzione dall’IMU. Sugli altri immobili, invece, il tributo

è dovuto con applicazione dell’aliquota deliberata dal comune per le seconde case.

Vedi:

http://www.finanze.it

Link:

http://www.finanze.it/export/download/novita2015/Risoluzione_n._10-

2015_IMU_e_TASI._Soggetti_iscritti_AIRE.Individuazione_dellxabitazione_principale._Sito.pdf

Sul sito dell’AdE è disponibile la superfice catastale di 57 milioni di immobili

l’Agenzia delle Entrate rende disponibile la superficie catastale nelle visure delle unità immobiliari censite nelle categorie dei Gruppi A, B e C. Una novità che semplifica la vita

ai proprietari di 57 milioni di immobili, mettendo a loro disposizione un dato finora visibile solo nelle applicazioni degli uffici. Arriva direttamente in visura anche la superficie ai fini

TARI, per consentire ai cittadini di verificare con facilità i dati utilizzati dai Comuni ai fini del controllo della tassa rifiuti.

Vedi:

http://www.gdf.gov.it

Link:

http://www.gdf.gov.it/repository/ContentManagement/node/N184144552/Circolare_313468.pdf

?download=1

Contenuti e modalità per la designazione della controllata

L’Agenzia delle Entrata ha emanato un provvedimento, in attuazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, con il quale è stata estesa la possibilità di

esercitare l’opzione per il regime di tassazione di gruppo anche ai soggetti, residenti in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con cui l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di

informazioni, ancorché privi di una stabile organizzazione in Italia.

Indice

10

Nel provvedimento sono indicati contenuti e modalità, nonché il modello da utilizzare per la designazione della controllata. Vedi:

http://www.agenziaentrate.gov.it

Link:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a0349c73-74e4-4af1-a422-

363abb4b91f5/ProvvedimentoDesignazioneConsolidato+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a0349c

73-74e4-4af1-a422-363abb4b91f5

Gestione delle istanze della Volutary Disclosure

Al fine di consentire un’efficiente lavorazione delle istanze già pervenute, con un provvedimento del 6 novembre, l’Agenzia delle entrate ha attribuito al Centro operativo

di Pescara la gestione delle richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015, usufruendo

del differimento dei termini. Di conseguenza, la relazione di accompagnamento e la documentazione che integrano le istanze di adesione, dovranno essere trasmesse, da questa data e fino al 30 dicembre

2015, esclusivamente via Pec, alla casella postale del Co di Pescara Vedi:

http://www.agenziaentrate.gov.it

Link:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e

+risoluzioni/provvedimenti/2015/novembre+2015+provvedimenti/provvedimento+06112015+d

v/Provvedimento+Direttore+VD.pdf

Contributo SSN dovuto sull’assegno periodico di mantenimento

La Corte di Cassazione ha stabilito con la sentenza n. 22217 del 30 ottobre 2015

l’assoggettamento al tributo di tutti i redditi, derivanti o meno da lavoro dipendente, ivi compreso dunque il reddito derivante dall’assegno di mantenimento ex art. 156 del

codice civile, riconducibile alla categoria dei “redditi diversi“. La Corte ha rilevato inoltre la non applicabilità al caso di specie della disposizione invocata dalla contribuente, in forza della quale venivano esclusi dal contributo i redditi già

assoggettati a contribuzione, non risulta infatti configurabile la doppia imposizione vietata dall’art. 67 del D.P.R. n. 600/73, stante la diversa natura del reddito da lavoro dipendente

percepito dal coniuge della contribuente rispetto a quello derivante dalla percezione dell’assegno di mantenimento della ricorrente, che costituisce per il coniuge erogante onere deducibile.

La deducibilità dell’assegno esclude dunque ogni profilo di duplicazione dell’imposizione. Vedi:

http://www.italgiure.giustizia.it

Link:

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./

20151102/snciv@s50@a2015@[email protected]

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No retroattività per il nuovo redditometro

La Corte di Cassazione precisa, con l’ordinanza n. 22744 depositata il 6 novembre 2015, che i decreti applicativi del redditometro sono di natura procedimentale perché riferiti alla norma (cioè l’articolo 38 del D.P.R. n. 600/73) che ne circoscrive la disciplina, di

conseguenza è legittima l’applicazione retroattiva dei decreti ma con riferimento ai periodi di imposta per i quali era vigente il pregresso articolo 38 del D.P.R. n. 600/73. Le

modifiche apportate dall’articolo 22 del decreto legge 78/2010 al redditometro prevedono espressamente che la nuova norma fosse applicabile per gli accertamenti dal 2009 in avanti e conseguentemente il D.M. 2012 può essere retroattivo entro questi limiti e non

è applicabile il favor rei poiché si tratta di un principio legato al trattamento sanzionatorio e non ai poteri di accertamento o alla formazione della prova.

Vedi:

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http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./

20151109/snciv@s65@a2015@[email protected]

Validi tutti gli atti dei dirigenti delle Entrate «decaduti»

Con le sentenze nn. 22800, 22803 e 22810 del 9 novembre 2015, la Corte di Cassazione ha stabilito che tutti gli atti dei dirigenti delle Entrate decaduti dal ruolo sono comunque

validi, nonostante nel marzo 2015 la Corte Costituzionale abbia dichiarato illegittima l’attribuzione di incarichi dirigenziali a chi non aveva superato un concorso.

I giudici della Suprema Corte hanno decretato con tre diverse pronunce che la nullità degli atti deve essere prevista per legge. L’avviso di accertamento, specifica la Corte, “è nullo se non reca la sottoscrizione del

capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Tale delega può essere conferita o con atto proprio o con ordine di servizio purché venga indicato,

unitamente alle ragioni della delega, il termine di validità ed il nominativo del soggetto delegato”. Il conferimento della delega da parte del capo ufficio è dunque sufficiente a fare salvi gli atti firmati dal dipendente non graduato.

Vedi:

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20151110/snciv@s50@a2015@[email protected]

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20151110/snciv@s50@a2015@[email protected]

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./

20151110/snciv@s50@a2015@[email protected]

APPUNTAMENTI E SCADENZE ULTRAMENSILI

16.11 – versamento terza rata contributi artigiani e commercianti 2015 16.11 – versamento contributo WILA settore Artigianato Lombardia

16.11 – ENPACL quarta rata del contributo minimo soggettivo per l’anno 2015 + terza rata contributo integrativo 2014 20.11 - versamento contributi ENASARCO 3° trimestre

30.11 – versamento acconti imposte 2015

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RINNOVI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Fondo Sanitario Integrativo per i dipendenti da proprietari di fabbricati

E’ operativo dal 1° novembre 2015 il Fondo sanitario integrativo per i dipendenti da proprietari di fabbricati. Con la costituzione di tale Fondo, anche denominato “Sanità

Portieri”, CONFEDILIZIA, FILCAMS‐CGIL, FISASCATCISL e UILTUCS danno concreta attuazione agli impegni presi in materia di Assistenza Integrativa (Art.100 CCNL) in occasione del rinnovo del CCNL di categoria del 12 novembre 2012. Sotto il profilo degli

adempimenti amministrativi occorre ricordare le seguenti importanti date:

16 NOVEMBRE 2015. Contribuzione per il periodo pregresso.

16 DICEMBRE 2015. Decorrenza della contribuzione ordinaria 1° FEBBRAIO 2016. Decorrenza delle prestazioni sanitarie

il Fondo Sanitario “Sanità portieri” destinato a tutti i dipendenti da proprietari di fabbricati. Conseguentemente, il 16 novembre 2015 scatta l’obbligo di versamento per il

periodo pregresso gennaio 2015‐ottobre 2015. Il 16 dicembre 2015 (competenza novembre 2015) parte invece la contribuzione ordinaria (per quanto riguarda le prestazioni erogate). E’ opportuno precisare che il contributo destinato al finanziamento

del suddetto Fondo Sanitario ( codice ASPO) non modifica né sostituisce il contributo di assistenza contrattuale già attivo e destinato al finanziamento degli altri strumenti

contrattuali tra i quali il Fondo Malattia Portieri (Art.6 CCNL – codici CUST e PULI). La contribuzione nel Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti da proprietari di fabbricati viene effettuata attraverso il sistema di pagamento F24 con la seguente

dicitura codice versamento “ASPO” ( € 6,00 mensili per ciascun lavoratore in forza)

MATRICOLA INPS E MESE E ANNO DI COMPETENZA

Rinnovato il ccnl chimici-farmaceutici In data 15 ottobre tra Federchimica, Farmindustria (Confindustria) e i sindacati Filctem-

Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil è stata siglata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto 2016-2018 del settore chimico-farmaceutico. L’accordo sarà in vigore dal 1° gennaio

2016. L'intesa prevede un aumento medio sui minimi di 90 euro (cat. D1), distribuiti in 3 tranche: la prima di 40 euro dal 1 gennaio 2017; la seconda, 35 euro dal 1 gennaio 2018;

la terza, 15 euro dal 1 dicembre 2018.

In sostituzione della tranche di incremento del trattamento contrattuale mensile prevista dal vigente Ccnl per il mese di ottobre 2015, sarà erogato un EDR di pari importo fino al

31 dicembre 2016, per poi cessare definitivamente.

A partire dal 2017, nel giugno di ogni anno, per la verifica dei minimi, si riscontrerà lo scostamento di inflazione relativo all'anno precedente tra il consuntivo Istat e la

previsione utilizzata in fase di rinnovo

Contratto Collettivo Regionale Lavoro ( CCRL) aziende area meccanica Lombardia del 23 maggio 2014

In data 8 ottobre scorso è stato sottoscritto il verbale di accordo ad integrazione del CCRL comparto artigiano meccanico. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del suddetto contratto

,si dovrà corrispondere e, alle maestranze in forza al mese di ottobre 2015 e con la retribuzione dello stesso mese, l’importo relativo al Premio di produttività maturato nel corso dell’anno 2014 , pari ad € 240,00 ( duecento quaranta/00).Tale premio, da

corrispondersi in un'unica soluzione o in alternativa previa comunicazione alle maestranze potrà essere erogato in forma mensile , sempre a partire dalla retribuzione

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del mese di ottobre , sino a concorrenza del totale dell’importo. Tale emolumento non concorre alla determinazione del trattamento di fine rapporto ed è comprensivo dell’incidenza di tutti gli Istituti contrattuali e di legge diretti ed indiretti.

Servizi assistenziali - Uneba - Assistenza integrativa

Con l'accordo 11 settembre 2015 le Parti (Uneba con Fisascat-Cisl, Fp-Cisl, Fp-Cgil e Uiltucs) hanno stabilito quanto segue in materia di assistenza sanitaria integrativa per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario,

educativo: Assistenza integrativa- le offerte dai vari Fondi dovranno pervenire a Uneba entro il 20 ottobre 2015 ed il termine di decorrenza per l'attivazione dell'assistenza

sanitaria integrativa viene differito al 1° novembre 2015. Con l'accordo 23 ottobre 2015, in relazione a quanto già definito con l'accordo 11 settembre 2015 Uneba con Fisascat-Cisl, Fp-Cisl, Fp-Cgil e Uiltucs, hanno stabilito quanto segue in materia di assistenza

sanitaria integrativa, stabilendo altresì di incontrarsi l'11 novembre 2015 per la definizione della materia. Il termine di decorrenza per l'attivazione dell'assistenza

sanitaria integrativa viene differito al 1° gennaio 2016, si ricorda che in attesa dell'individuazione del fondo le Parti avevano stabilito l'accantonamento delle contribuzioni in azienda.

CCRL Artigianato-Lombardia - Fondo Welfare integrativo per dipendenti di aziende artigiane operanti in Lombardia. Sanarti a trasmesso con la circolare n. 1/2015 l’istituzione del nuovo Fondo di Welfare integrativo Lombardo dell’Artigianato denominato

W.I.L.A. , in attuazione dell’Accordo Interconfederale Regionale dell’Artigianato del 25 Marzo 2015 tra le Associazioni Artigiane Confartigianato Lombardia e le Organizzazioni

Sindacali Cgil-Cisl-Uil Lombardia. Il Fondo applica le sue provvidenze ai lavoratori dei settori che applicano i CCRL artigiani dell’Area Legno e lapidei – Acconciatura Estetica – Chimici – Ceramica – Alimentari e panificazione – Comunicazione – Tessile e moda –

Metalmeccanica; Il Fondo erogherà ai propri iscritti prestazioni di Sanità integrativa, ed in particolare:

· Prestazioni Sociali a rilevanza sanitaria - · Prestazioni Sanitarie a rilevanza sociale - · Prestazioni finalizzate al recupero delle salute di soggetti temporaneamente inabili - · Cure odontoiatriche – nonché ogni altro intervento finalizzato a garantire il benessere

psicofisico degli iscritti Il versamento decorre dal mese di agosto 2015 l’inizio dell’obbligo della contribuzione.

A decorrere da mese di agosto 2015, le Aziende che applicano i contratti citati sono tenute al versamento della contribuzione, fissato in euro 5,00 mensili. I versamenti

dovranno deve essere effettuati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, contestualmente al versamento della corrispondente contribuzione INPS, tramite F24 con i seguenti codici: Codice “ART1” € 3,5 (unitamente alla contribuzione di

SAN.ARTI) - Codice “EBNA” € 1,5 (unitamente alla contribuzione di EBNA) Qualora le aziende non avessero effettuato il versamento del contributo Wila relativo alla

competenza agosto 2015, lo stesso potrà essere recuperato con il versamento di competenza settembre 2015, da effettuare entro il 16 ottobre 2015, indicando nell”F24, su una riga (campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa) la competenza

di 08/2015 e su un’altra riga (campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa) la competenza 09/2015. Le prestazioni socio/sanitarie erogate dal Fondo

costituiscono un diritto contrattuale. L’impresa che ometta il versamento dei contributi suddetti è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo della perdita delle relative prestazioni, salvo il risarcimento del maggior danno subito. La mancata contribuzione al

Fondo determina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, che dovrà essere indicato in busta paga sotto la voce “Elemento aggiuntivo non assorbibile

della Retribuzione di secondo livello” pari a 12 euro lordi per 13 mensilità. Per i lavoratori dipendenti delle imprese che applicano uno dei CCRL di cui all’articolo le prestazioni sono erogate dal primo giorno del settimo mese dall’inizio della contribuzione, ovvero dal 1

febbraio 2016.

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SCADENZARIO CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI NOVEMBRE

ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONI: Aziende industriali- Una tantum

ACCONCIATURA ED ESTETICA: Una tantum ASSICURAZIONI: agenzie in gestione libera UNAPASS: arretrati

AUTOSCUOLE: Minimi tabellari

CONCERIE: Aziende industriali minimi tabellari

GRAFICA ED EDITORIA: Aziende industriali una tantum

RECAPITO TELEGRAMMI ED ESPRESSI: Una tantum TERZIARIO: Confcommercio Minimi tabellari

VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARI: Una tantum

MARTEDI’ 17 NOVEMBRE 2015 ORE 18.30

Il contratto a tutele crescenti

Relatori:Stella Crimi – Donatella Gerosa – Consulenti del lavoro

dalle ore 18.00 alle ore 18.30 Aperitivo offerto da SISTEMI DUE MILANO SRL

La prenotazione deve essere effettuata sul sito internet www.ancl-mi.it nella sezione “ACCEDI ALLA TUA AREA DI FORMAZIONE PERSONALE”

Informiamo tutti coloro che ancora non sono registrati, che la registrazione è gratuita e permetterà di scaricare il materiale didattico e l’attestato di partecipazione

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INCONTRI MONOGRAFICI

13 Novembre 2015

LE ASSENZE: La tutela della maternità dopo il D.Lgs. n° 80/2015

Relatore: Bruno Bravi

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26 Novembre 2015

LA DISCIPLINA DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO ALLA LUCE DELLE NOVITÀ

INTRODOTTE DAL D. LGS 151/2015

Relatore: Francesco Natalizi

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27 Novembre 2015

LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI

SOCIALI ALLA LUCE DEI CHIARIMENTI AMMINISTRATIVI DEL MINISTERO DEL

LAVORO E DELL’INPS

Relatore: Eufranio Massi

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30 Novembre 2015

I CONGUAGLI DI FINE ANNO

Relatore: Bruno Bravi

clicca QUI per scaricare la brochure

3 Dicembre 2015

IL CONTRATTO DI RETE E LA CODATORIALITA’

Relatore: Luca Caratti

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14 Dicembre 2015

LE ASSENZE: L’INFORTUNIO SUL LAVORO

Relatore: Bruno Bravi

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21 Dicembre 2015

L’IMPATTO DELLA DELEGA FISCALE SUL

SISTEMA TRIBUTARIO NAZIONALE

Relatore: Nicola Mauro

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AREA AMMINISTRATIVA

INIZIO 23 NOVEMBRE 2015

LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIRIGENTE

Docente: Luca Contardi

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FORMAZIONE E-LEARNING

Jobs act: Il riordino delle tipologie contrattuali

NUOVO guarda demo

Docente: Potito di Nunzio - Consulente del lavoro e

Coordinatore Centro Studi Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano

RINUNCE, TRANSAZIONI E CONCILIAZIONI NUOVO guarda demo

Docente:

Bruno Bravi – Consulenti del Lavoro

IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE DOPO IL

D.Lgs. N. 23/2015 NUOVO guarda demo

Docente: Avv. Carlo Fossati - Avvocato Studio Legale Ichino

Brugnatelli e Associati

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE: REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI

SULLA FORMAZIONE CONTINUA PER I CDL GRATUITO guarda demo

Docente:

Bruno Bravi – Consulenti del Lavoro

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE: IL TIROCINIO OBBLIGATORIO PER L’ACCESSO

ALLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO

GRATUITO guarda demo

Docente: Bruno Bravi – Consulenti del Lavoro

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE: MEDIATORI

CIVILI E COMMERCIALI ABILITA PROFESSIONALE

GRATUITO guarda demo Docente:

Anna Maria Adamo- Consulente del Lavoro

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE: IL RUOLO

DEL CONSULENTE NELLE ESTERNALIZZAZIONI E L’ASSEVERAZIONE

GRATUITO guarda demo Docente:

Andrea Asnaghi – Consulenti del Lavoro

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE: REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI

DISCIPLINA GRATUITO guarda demo

Docente: Potito di Nunzio - Coordinatore Centro Studi e

Presidente dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE: ENPACL – LA RIFORMA

GRATUITO guarda demo

Docente: Potito di Nunzio - Consulente del lavoro e

Coordinatore Centro Studi Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano

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