NUMERO 40 DEL 31 OTTOBRE - Fisco e Tasse · INPGI Circolare n. 6 del 27 Ottobre 2014 su sgravi...
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LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO NUMERO 40 DEL 31 OTTOBRE 2014
LA SETTIMANA IN BREVE
LA NORMATIVA DEL LAVORO IN GAZZETTA UFFICIALE
PAGINA 3
GLI APPROFONDIMENTI DELLA SETTIMANA
DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2015 ( I PARTE) DI R. STAIANO
Il Disegno di legge Stabilità 2015 contiene una serie di norme in materia di lavoro.
PAGINA 5
NUOVA CARTA DEI SERVIZI INAIL DI M.S. DI RENZO A partire dal 16 ottobre 2014 è disponibile la nuova Carta dei servizi Inail 2014
esclusivamente online, articolata in sette macro-aree tematiche ed arricchita con oltre
novanta schede sintetiche allo scopo di facilitare l’accesso alle informazioni da parte degli
utenti
PAGINA 9
SCHEDA INFORMATIVA DEL LAVORO
VEICOLI AZIENDALI E CODICE DELLA STRADA: LE NOVITÀ DAL 3 NOVEMBRE 2014
PAGINA 13
LE RISPOSTE DELL’ESPERTO
GLI SGRAVI PER L'ASSUNZIONE DEI DETENUTI
PAGINA 27
DOCUMENTAZIONE NAZIONALE
INPGI
Circolare n. 6 del 27 Ottobre 2014 su sgravi contributivi 2013
FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO
Circolare n.18/2014 sulle modifiche al codice della strada
CNDCEC
Nota 24 ottobre 2014, n. 23
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Nota n. 6029 : Direttiva in materia di rappresentanza sindacale del 26 .9. 2014
REGIONI
Legge Regionale Piemonte, 26.9.2014, n. 9
Legge Regionale Trentino Alto Adige del 4 .8. 2014, n. 7
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
Pag. 2
Legge Regionale Sicilia, 26.8.2014, n. 13
PAGINA 31
NORMATIVA CONTRATTUALE
CCNL:
CCNL operai agricoli e florovivaisti del 22.10.2014
PAGINA 33
GIURISPRUDENZA E PRASSI DELLA SETTIMANA
GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’ E DI MERITO
COMUNICATI, CIRCOLARI E MESSAGGI DELL’INPS E DELL’INAIL
PAGINA 42
SCADENZARIO PREVIDENZIALE
LO SCADENZARIO DAL 3 AL 17 NOVEMBRE 2014
PAGINA 43
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
Pag. 3
LA SETTIMANA IN BREVE
Amici e Colleghi,
ben ritrovati! Vediamo insieme le novità della scorsa riguardanti il lavoro apparse in Gazzetta
Ufficiale.
Nella G.U. n. 246 del 22 ottobre 2014, è stato pubblicato il D.M. 24 luglio 2014, n. 148, il quale
regolamenta gli sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti.
Nella G.U. n. 246 del 22 ottobre 2014, è stato pubblicato il D.M. 2 ottobre 2014, il quale integra il
decreto 15 settembre 2014 in materia di convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca.
Nella G.U. n. 246 del 22 ottobre 2014, è stata pubblicata la L. 14 ottobre 2014, n. 147, la quale si
occupa delle modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti
l'accesso al trattamento pensionistico.
Nella G.U. n. 247 del 23 ottobre 2014, è stato pubblicato il D.M. 28 luglio 2014, il quale si occupa del
Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno
dell'occupazione e del reddito del personale del credito, ai sensi dell'articolo 3 della legge 28
giugno 2012, n. 92.
Nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2014, è stato pubblicato il D.M. 15 ottobre 2014, il quale dichiara
l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Veneto.
Nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2014, è stata pubblicata la L. 3 ottobre 2014, n. 150, la quale ratifica
e da esecuzione al Protocollo aggiuntivo e dello Scambio di Lettere recanti modifiche alla
Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale, con Protocollo, del 3 giugno
1981, fatti a Lussemburgo il 21 giugno 2012.
Nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2014, è stato pubblicato il Decreto della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, 31 luglio 2014, n. 151, il quale si occupa del Regolamento riguardante i termini di
conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della salute, aventi
durata superiore a novanta giorni, a norma dell’articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.
241.
Nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2014, è stata pubblicato il Comunicato dell’ISTAT, 24 ottobre 2014, il
quale individua l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese
di settembre 2014, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina
delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449
(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
Nella G.U. n. 249 del 25 ottobre 2014, è stata pubblicata la L. 3 ottobre 2014, n. 152, la quale ratifica
ed esecuzione del Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali
e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008.
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
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Nella G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014, è stato pubblicato il D. Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, che
disciplina le ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136.
Nella G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014, è stato pubblicato il Regolamento della Banca d’Italia, 18
luglio 2014, il quale si occupa del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Unità
di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231.
Nella G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014, è stata pubblicata la Delibera della Commissione di Garanzia
Sciopero, 13 ottobre 2014, n. 14/387, la quale prevede la regolamentazione provvisoria delle
prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del
1990, e successive modificazioni, nel settore del trasporto aereo.
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APPROFONDIMENTO
DDL STABILITA’ 2015 (I parte)
di R. Staiano1
Sommario
1. FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO LA BUONA SCUOLA
2. STABILIZZAZIONE DEL BONUS 80 EURO
3. DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO DA IMPONIBILE IRAP
4. TFR IN BUSTA PAGA
5. CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO E REGIME OPZIONALE
1. Fondo per la realizzazione del Piano La Buona Scuola
TESTO
Art. 3
Al fine di dotare il Paese di un sistema d’istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento
dell’offerta formativa e della continuità didattica, e per una valorizzazione dei docenti e
dell’autonomia scolastica, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca è istituito il Fondo per la realizzazione del Piano “La Buona Scuola”, con la dotazione
di 1.000 milioni di euro per l’anno 2015, di 3.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. Il Fondo
è finalizzato alla attuazione degli interventi previsti nel Piano “La Buona Scuola”, con prioritario
riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni di docenti, e al potenziamento
dell’alternanza scuola-lavoro.
COMMENTO
L’art. 3 prevede l’istituzione del Fondo per la realizzazione del Piano “La Buona Scuola”, con la
dotazione di 1.000 milioni di euro per l’anno 2015, di 3.000 milioni di euro a decorrere dall’anno
2016. Il Fondo è finalizzato alla attuazione degli interventi previsti nel Piano “La Buona Scuola”, con
prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni di docenti, e al
potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro.
2. Stabilizzazione del bonus 80 euro
1 Rocchina Staiano, avvocato e docente a Teramo
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TESTO
Art. 4
Al All’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis. Qualora
l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel
comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) ed l), sia di importo superiore
a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al
periodo di lavoro nell’anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a:
1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e l’importo di 2.000 euro.”.
2. Il credito eventualmente spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come sostituito dal presente articolo, è riconosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta di cui
agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli
emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Le somme
erogate ai sensi del comma 1 sono recuperate dal sostituto d’imposta mediante l’istituto della
compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli enti pubblici e le
amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate ai sensi del comma 1 anche
mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l’eventuale eccedenza, dei contributi
previdenziali. In quest’ultimo caso l’INPS e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria
interessati recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da
versare mensilmente all’Erario. Con riferimento alla riduzione dei versamenti dei contributi
previdenziali conseguente all’applicazione di quanto previsto dal presente comma, restano in ogni
caso ferme le aliquote di computo delle prestazioni. L’importo del credito riconosciuto è indicato
nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).
COMMENTO
Va ricordato che l’art. 1 del D.L. n. 66 del 2014, convertito in legge il 18 giugno 2014 prevede che
per l’anno 2014 è riconosciuto ai lavoratori dipendenti ed alcuni lavoratori cd."assimilati" un credito
d’imposta annuo di 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro. Qualora,
invece, il reddito complessivo è compreso tra 24.000 e 26.000 euro, il predetto credito d’imposta
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e l'importo di 2.000 euro. Con il DDL Stabilità 2015 tale bonus viene stabilizzato; infatti,
è previsto:
a) che si ha diritto ad un credito d’imposta annuo di 960 euro, se il reddito complessivo non è
superiore a 24.000 euro;
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b) se il reddito complessivo è compreso tra 24.000 e 26.000 euro, il predetto credito d’imposta
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del
reddito complessivo, e l'importo è di 2.000 euro.
Un aspetto importante da tenere presente è che il credito d’imposta dev’essere rapportato al
periodo di lavoro. Questo significa che se il rapporto di lavoro non dura per l’intero anno, l’importo
di 960 euro deve essere ragguagliato al periodo effettivo di durata dello stesso.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel caso in cui sia dovuta l’IRPEF dopo aver applicato le
detrazioni per lavoro dipendente e assimilato. Questo significa che, anche qualora l’imposta
dovesse essere azzerata per effetto di detrazioni per carichi di famiglia o di detrazioni per oneri
sostenuti, credito d’imposta è comunque riconosciuto. Viceversa se l’IRPEF lorda dovesse essere
assorbita completamente dalle detrazioni di lavoro, il credito non è riconosciuto.
Una volta determinato l’importo del credito d’imposta, lo stesso deve essere corrisposto in quote
mensili.
Il credito è riconosciuto, in via automatica, dal datore di lavoro in busta paga. A tal fine, lo stesso,
utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di
paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga. Sono
esclusi i datori di lavoro domestici; in questo caso i lavoratori beneficeranno del credito d’imposta
in sede di dichiarazione dei redditi 2015. L'importo del credito riconosciuto deve essere indicato
nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).
Sotto il profilo soggettivo, il credito d’imposta è previsto in favore dei lavoratori che percepiscono
redditi di lavoro dipendente e i seguenti redditi assimilati:
- compensi dei soci lavoratori delle cooperative;
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi
svolti in relazione a tale qualità;
- borse di studio e assegni di formazione professionale;
- compensi per collaborazioni coordinate e continuative;
- remunerazioni dei sacerdoti;
- prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare;
- compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili.
3. Deduzione del costo del lavoro da imponibile IRAP
TESTO
Art. 5
A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 all’articolo 11
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-septies, è aggiunto il seguente:
“4-octies. Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, ed in deroga a quanto stabilito
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negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi
degli articoli da 5 a 9, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il
personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei
commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater.”.
A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4
dell’articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, sono abrogati.
Sono fatti salvi gli effetti del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini della determinazione
dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013
secondo il criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, dopo le parole “4-bis 1” sono aggiunte le seguenti: “e 4-
octies”.
COMMENTO
L’art. 5 del DDL Stabilità 2015 ha introdotto la riduzione dell’Irap per le imprese mediante
l’abbattimento della componente lavoro, ma solo nel caso di lavoratori a tempo indeterminato.
4. TFR in busta paga
TESTO
Art. 6
All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 756 è inserito il seguente:
“756-bis. In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30
giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici ed i lavoratori
del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il
medesimo datore di lavoro possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti
dal decreto di cui al comma 8, di percepire la quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice
civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n.
297, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui
al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima
quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. La predetta parte integrativa della
retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell’applicazione delle
disposizioni contenute nell’articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi di cui a l decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è imponibile ai fini previdenziali. Resta
in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756. La manifestazione di volontà di cui al presente
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comma, qualora esercitata, è irrevocabile fino al termine del 30 giugno 2018. All’atto della
manifestazione della volontà di cui al presente comma il lavoratore deve aver maturato almeno
sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota
maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile. Le disposizioni di cui al presente comma non si
applicano ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi di
cui all’articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297. In caso di mancata espressione della volontà
di cui al presente comma resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente.”;
b) al comma 756, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero all’opzione
di cui al comma 756-bis”.
Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come sostituito dall’articolo 4, comma 1, non si tiene conto delle somme erogate a titolo di
parte integrativa della retribuzione di cui all’articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo
schema di accesso al credito di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10 del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, relativamente alle quote maturande liquidate come
parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-
bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime disposizioni di cui al citato
articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, trovano applicazione con riferimento ai
datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50
addetti anche relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della
retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al citato comma 756-bis dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino per lo
schema di accesso al credito di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10,
comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, relativamente alle quote maturande
liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui
al comma 756-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e non si applicano le
disposizioni di cui al predetto articolo 10, commi 1 e 3. I medesimi datori di lavoro versano un
contributo mensile al fondo di cui al comma 7 pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidate come
parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-
bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto del contributo di cui all'articolo 3,
ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297.
I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota
maturanda di cui all’articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono
accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui al comma 7 e da
garanzia dello Stato di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale di cui
all’articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
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Al fine di accedere ai finanziamenti di cui al comma 5, i datori di lavoro devono tempestivamente
richiedere all’INPS apposita certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai
montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base delle certificazioni
tempestivamente rilasciate dall’INPS, il datore di lavoro può presentare richiesta di finanziamento
presso una delle banche o intermediari finanziari che aderiscono all’apposito accordo-quadro da
stipularsi tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze e
l’Associazione bancaria italiana. Ai suddetti finanziamenti, assistiti dalle garanzie di cui al comma 7,
non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di
rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto lavoro di cui all’articolo 2120 del codice
civile. Al rimborso correlato al finanziamento effettuato dalle imprese non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
E’ istituito presso l’INPS un Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti di cui al comma 5 per le
imprese con alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100
milioni di euro per l’anno 2015 a carico del bilancio dello Stato ed alimentato dal gettito
contributivo di cui al comma 4 ultimo periodo. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita,
incondizionata, irrevocabile ed onerosa nella misura di cui al comma 4. Gli interventi del Fondo
sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia è elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo di garanzia è surrogato di diritto alla banca per
l’importo pagato nel privilegio di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
Per tali somme si applicano le medesime modalità di recupero dei crediti contributivi.
Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché i criteri, le condizioni
e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia dello Stato di ultima istanza
sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai maggiori compiti previsti dal presente articolo per l’INPS si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
COMMENTO
L’art. 6 del DDL Stabilità 2015 ha introdotto la possibilità per i lavoratori del settore privato, di
chiedere al datore di lavoro il TFR in busta paga. Si tratta di una misura sperimentale, che decorre
dai periodi di paga dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, e riguarda solo i lavoratori dipendenti del
settore privato, esclusi i lavoratori domestici ed i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un
rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro. In tal caso, i
lavoratori percepiranno la quota del TFR maturata, compresa quella eventualmente destinata ad
una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile della medesima
quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. La predetta parte integrativa della
retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali.
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
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La manifestazione di volontà, qualora esercitata, è irrevocabile fino al termine del 30 giugno 2018.
All’atto della manifestazione della volontà il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di
rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda di
cui all'articolo 2120 del codice civile. Tali disposizioni non si applicano ai datori di lavoro sottoposti a
procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi di cui all’articolo 4 della legge 29 maggio
1982, n. 297. In caso di mancata espressione della volontà resta fermo quanto stabilito dalla
normativa vigente.
I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota
maturanda, possono accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo e da
garanzia dello Stato di ultima istanza. Al fine di accedere a tali finanziamenti, i datori di lavoro
devono tempestivamente richiedere all’INPS apposita certificazione del trattamento di fine
rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base
delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall’INPS, il datore di lavoro può presentare richiesta
di finanziamento presso una delle banche o intermediari finanziari che aderiscono all’apposito
accordo-quadro da stipularsi tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle
finanze e l’Associazione bancaria italiana. Ai suddetti finanziamenti non possono essere applicati
tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di
trattamento di fine rapporto lavoro di cui all’articolo 2120 del codice civile.
5. Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo e regime
opzionale
TESTO
Art. 7
1. L’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sostituito dal seguente:
“Art. 3 (Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo).
1. A tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui
operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e
sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e
fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d’imposta nella misura del 25 per
cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati
nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
2. Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività
di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor
periodo a decorrere dal periodo di costituzione.
3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di
euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di
ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30 mila.
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
Pag. 12
4. Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove
conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni
o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per
mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti,
processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la
ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di
natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per
prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate
alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti,
processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra
documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi
utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o
commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo
di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o
trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
5. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a
prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso,
anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
6. Ai fini della determinazione del credito d’imposta sono ammissibili le spese relative a:
a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4,
in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una
università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o
scientifico come da classificazione Unesco Isced (International Standard Classification of
Education) o di cui all’allegato 1 del presente decreto;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di
laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto
del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, recante coefficienti di ammortamento del costo
dei beni materiali strumentali impiegati nell’esercizio di attività commerciali, arti e professioni,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione
alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo
unitario non inferiore a 2 mila euro al netto di IVA;
c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed organismi
equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
Pag. 13
d) competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale, biotecnologica,
a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da
fonti esterne.
7. Per le spese relative alle lettere a) e c) del comma 6 il credito di imposta spetta nella misura del
50 per cento delle medesime.
8. Il credito d’imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre
alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
9. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
10. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito
d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei
costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al
recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
11. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto
incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro
della revisione legale di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010. Tale certificazione va allegata al
bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale
devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di
revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39. Il revisore o professionista responsabile della revisione, nell’assunzione
dell’incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e, in attesa della loro emanazione, dal codice etico dell’IFAC. Le
spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al precedente
periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5 mila. Le imprese con bilancio certificato
sono esentate dagli obblighi del presente comma.
12. Nei confronti del revisore legale dei conti che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti
che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 12 si applicano le disposizioni
dell’articolo 64 del codice di procedura civile.
13. Le agevolazioni di cui all’articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, e quelle previste
dall’articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano alla data del 31
dicembre 2014. Le relative risorse sono destinate al credito d’imposta previsto dal presente
decreto.
14. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, nonché le modalità di
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
Pag. 14
verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del
beneficio, le modalità di restituzione del credito di imposta di cui l’impresa ha fruito indebitamente.
15. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito
d’imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196”.
2. Nel decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9, è inserito, in fine, l’allegato n. 3 alla presente legge.
3. I soggetti titolari di reddito d’impresa possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui ai
successivi commi. L’opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile.
4. I soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, possono esercitare l’opzione di cui al comma 3 a condizione di essere
residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali
lo scambio di informazioni sia effettivo.
5. I redditi dei soggetti indicati al comma 3 derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti
industriali, da marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule
e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico
giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il
50 per cento del relativo ammontare. In caso di utilizzo diretto dei beni sopraindicati il contributo
economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell’esclusione di cui al
presente comma a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo
conforme a quanto previsto dall’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269. In tali
ipotesi la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione in via preventiva ed in
contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate dell’ammontare dei componenti positivi di reddito
impliciti e dei criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti
positivi. Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell’ambito di operazioni intercorse con società che
direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa società che controlla l’impresa, l’agevolazione spetta a condizione che gli stessi siano
determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall’articolo 8 del
decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269.
6. Non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse dalla formazione del reddito
le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 5, a condizione che almeno il
novanta per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima
della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la
cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al comma 5. Si
applicano le disposizioni relative al ruling previste dall’ultimo periodo del comma 5.
7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a condizione che i soggetti che esercitano
l’opzione di cui al comma 3 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di
ricerca stipulati con Università o enti di ricerca ed organismi equiparati, finalizzate alla produzione
dei beni di cui al comma 5.
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
Pag. 15
8. La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di
ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene
immateriale di cui al comma 5 e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene.
9. L’esercizio dell’opzione di cui al comma 3 rileva anche ai fini della determinazione del valore
della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
10. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia
e finanze, di natura non regolamentare, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 3 a 9
del presente articolo, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall’ambito di
applicazione del comma 5 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 8.
11. Le disposizioni del presente articolo di cui ai commi da 3 a 10 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Per tale periodo di imposta e
per quello successivo, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito
complessivo di cui al comma 5 è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.
COMMENTO
L’art. 7 del DDL Stabilità 2015 ha attribuito, a tutte le imprese indipendentemente dalla forma
giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che
effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, un
credito d’imposta nella misura del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei
medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31
dicembre 2015.
Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di
ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor
periodo a decorrere dal periodo di costituzione.
l credito d’imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per
ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo2
almeno pari a euro 30 mila.
Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove
conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste
applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare
per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei
prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi,
necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
2 Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione,
processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
Pag. 16
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di
natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o
disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di
altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla
documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono
comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non
siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali
e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è
necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo
elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o
trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Ai fini della determinazione del credito d’imposta sono ammissibili le spese relative a:
a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al
comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di
dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in
discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione Unesco Isced
(International Standard Classification of Education) o di cui all’allegato 1 del presente
decreto;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e
attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti
stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, recante coefficienti di
ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell’esercizio di attività
commerciali, arti e professioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di
ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2 mila euro al netto di
IVA;
c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed organismi
equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all’articolo 25 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221;
d) competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale,
biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà
vegetale anche acquisite da fonti esterne.
Per le spese relative alle lettere a) e c) del comma 6 il credito di imposta spetta nella misura del 50
per cento delle medesime.
Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta
per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
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base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del
relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
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APPROFONDIMENTO
Nuova carta dei servizi Inail
di M. S. Di Renzo3
Sommario
1. PREMESSA
2. I NUOVI CONTENUTI
3. LA QUALITÀ DEI SERVIZI
4. IL SISTEMA DI TUTELA
5. CONCLUSIONI
1. Premessa
A partire dal 16 ottobre 2014 è disponibile la nuova Carta dei servizi Inail 2014 esclusivamente
online aggiornata e rivisitata nello schema e nei contenuti, articolata in sette macro-aree
tematiche ed arricchita con oltre novanta schede sintetiche allo scopo di facilitare l’accesso alle
informazioni da parte degli utenti.
2. I nuovi contenuti
Il documento è espressione del grande rinnovamento delle competenze dell’Istituto nell’ultimo
decennio, per effetto del potenziamento delle attività di prevenzione per la sicurezza nei luoghi di
lavoro, dello sviluppo della “strategia per la salute” all’interno del nuovo modello sanitario Inail
nonché dell’acquisizione delle funzioni di ricerca, prima svolte dal soppresso Istituto superiore per
la prevenzione e sicurezza del lavoro (Ispesl).
La Carta, dopo una breve introduzione sul ruolo e sulle funzioni dell’Istituto, illustra i principali servizi
erogati dall’ Inail ripartiti all’interno delle sette aree tematiche:
1. Rapporto assicurativo con i datori di lavoro;
2. Prestazioni economiche assicurative;
3. Prestazioni sanitarie;
4. Prestazioni per la riabilitazione e il reinserimento nella vita di relazione;
5. Prestazioni protesiche;
3 Maria Stefania Di Renzo, funzionario responsabile sub.Processo Prevenzione e Sicurezza sede Inail di Teramo.
Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell’ autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’amministrazione pubblica di appartenenza.
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
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6. Prevenzione e sicurezza sul lavoro;
7. Prestazioni di certificazione e verifica.
Le oltre novanta schede sintetiche riportano in maniera chiara e semplice i principali elementi che
caratterizzano i vari servizi:
1. tipologia di servizio;
2. prodotti;
3. utenti destinatari;
4. principali caratteristiche;
5. finalità;
6. modalità di richiesta ed erogazione;
7. eventuali costi a carico dell’utente.
Con riguardo all’utenza sono specificamente individuate le seguenti tipologie:
Lavoratori
Utenti dei Centri protesi e riabilitazione Inail
Datori di lavoro
Utenti dei servizi di verifica e certificazione
Altri utenti (quali ad esempio Pubbliche Amministrazioni, Scuole e Università, Operatori del
settore, Comunità scientifica).
Con riferimento alle modalità di erogazione, i servizi sono forniti dall’Istituto attraverso una rete
multicanale integrata, sviluppata mediante un ampliamento delle modalità telematiche e
telefoniche (accesso virtuale) e una razionalizzazione dei front line delle strutture Inail sul territorio
(accesso fisico).
3. La qualità dei servizi
Particolare attenzione è riservata nella Carta dei servizi, alla qualità del servizio offerto dall’ Inail
che si basa sul rispetto dei princìpi fondamentali individuati nella Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994:
Eguaglianza e imparzialità
Continuità
Diritto di scelta
Partecipazione
Efficienza ed efficacia
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
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Non di meno la qualità dei servizi dell’Istituto è caratterizzata anche dal rispetto dei vari fattori
(detti anche dimensioni) previsti nelle deliberazioni della CiVIT n. 88/2010 e n. 3/2012 quali:
accessibilità, tempestività, trasparenza, efficacia.
In coerenza con le linee guida indicate dalla CiVIT nella delibera n. 88/2010, il percorso
metodologico seguito dall’Istituto per l’individuazione degli standard di qualità è stato articolato
nelle seguenti fasi:
definizione dell’elenco dei servizi;
definizione delle dimensioni della qualità;
definizione degli standard di qualità.
Nello specifico per valutare se un servizio viene erogato in modo adeguato e coerente rispetto agli
obiettivi aziendali, sono stati identificati alcuni indicatori che permettono di rappresentare e
misurare le dimensioni della qualità del servizio. Per ciascun indicatore viene individuato un valore
programmato (cd. standard di qualità) che l’ Inail garantisce agli utenti nell’erogazione dei propri
servizi.
In tale contesto di riferimento, l’ Inail ha previsto un sistema di gestione della qualità articolato in
due tipologie di indicatori:
1. qualitativi, relativi agli standard formulati in modo descrittivo (ad es. facilità di accesso alle
informazioni, competenza del personale, ecc.) per ciascuna delle dimensioni sopra
descritte, riportati nell’allegato B1;
2. quantitativi, relativi ad alcuni indicatori specificatamente elaborati con riferimento ai servizi
istituzionali (tempi di erogazione, frequenza della prestazione e/o del numero di utenti
interessati, ecc.), individuati tenendo conto della rilevanza dei servizi, misurati e monitorati
attraverso il sistema informatico dell’ Inail e riportati nell’Allegato B2 di particolare interesse
per l’utenza.
Tali standard rappresentano sia il livello di qualità che l’ Inail si impegna a mantenere nei confronti
dei propri utenti, oggetto di monitoraggio continuo attraverso il sistema di Customer Satisfaction,
sia il nuovo punto da cui partire per individuare gli obiettivi di miglioramento per il futuro.
I garanti del rispetto degli standard di qualità del servizio sono individuati nei Responsabili delle
sedi locali, strutture erogatrici dei servizi Inail.
Gli standard di qualità sono inoltre soggetti a periodica revisione che, in coerenza con il dettato
del decreto legislativo n. 150/2009, viene effettuata tenendo conto della continua evoluzione del
contesto produttivo, organizzativo, tecnologico e normativo.
Oltre agli standard quantitativi individuati nell’allegato B2, per i servizi resi all’utenza trovano
applicazione i tempi di conclusione dei procedimenti stabiliti da leggi o regolamenti (Allegato C)
ovvero previsti con propri atti dall’ Inail, in attuazione dell'articolo 2, comma 3 della legge 7 agosto
1990, n. 241, come riformato dall'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
Pag. 21
4. Il sistema di tutela
Il paragrafo 3.4 della carta dei servizi è interamente dedicato alla procedura per effettuare i
reclami in ambito Inail. La materia è regolamentata dalla circolare Inail n. 29 del 30 aprile 1996 –
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994. Secondo quanto contenuto in
tale circolare hanno diritto alla presentazione del reclamo tutti gli utenti Inail e i loro rappresentanti,
muniti di delega ed il reclamo può essere presentato verbalmente (reclamo informale) o per
iscritto (reclamo formale).
Il reclamo deve essere rivolto alla sede locale Inail che ha commesso la presunta violazione o
inosservanza ed in caso di reclamo verbale, qualora lo stesso non venisse immediatamente
accolto, l’utente è tenuto a presentare un successivo reclamo per iscritto, preferibilmente
utilizzando l’apposito modulo, reperibile nel portale dell’ Inail all’interno della sezione
Amministrazione trasparente per la cui compilazione può anche chiedere l’assistenza della sede
Inail.
Alla presentazione del reclamo verrà rilasciata la ricevuta di presentazione che contiene
l’indicazione del numero di protocollo e del responsabile degli accertamenti. Tale ricevuta
costituisce comunicazione dell'avvio del procedimento di reclamo formale ai fini della decorrenza
dei termini di definizione, fissati in 30 giorni.
L’utente riceve, non oltre il 20º giorno dalla presentazione del reclamo, una comunicazione
intermedia sullo stato degli accertamenti e, successivamente, una comunicazione finale sull’esito
del reclamo, sul provvedimento adottato e sulle ulteriori azioni possibili.
L’ Inail provvede comunque a rispondere a tutti i reclami che pervengono presso i suoi uffici,
anche tramite posta elettronica, dando riscontro degli eventuali provvedimenti adottati.
In caso di risposta sfavorevole, l’utente potrà presentare ulteriore reclamo alla Direzione regionale
territorialmente competente.
Il reclamo infine non sostituisce, in alcun modo, i ricorsi amministrativi e giurisdizionali previsti
dall'ordinamento giuridico, utilizzabili per impugnare i provvedimenti dell’ Inail, né sospende i
termini per i ricorsi stessi.
Ad ulteriore tutela dei diritti dell’utenza sono infine riportate anche le disposizioni e le modalità per
ottenere l’ indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento ed i relativi interessi di mora e
rivalutazione monetaria previsti.
5. Conclusioni
Il lavoro dell’ Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni e le Malattie professionali nella
redazione della Carta dei servizi 2014 risulta di gran pregio e di particolare utilità per tutti gli utenti
del medesimo che così, oltre ad avere a disposizione uno strumento di facile consultazione, sono
messi nella condizione di vigilare sull’operato delle sedi tenute al rispetto dei tempi fissati in maniera
puntuale nell’allegato B2 in maniera inequivocabile.
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
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SCHEDA INFORMATIVA DEL LAVORO
Agli Utenti
Loro Sedi
[Scarica la Scheda in formato word]
OGGETTO: VEICOLI AZIENDALI E CODICE DELLA STRADA: NOVITA’ DAL 3 .11. 2014
ART. 94, COMMA 4BIS, DEL D. LGS. N. 285 DEL 1992:
4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorchè diversi da quelli di cui
al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di
circolazione ovvero che comportino la disponibilità' del veicolo, per un periodo superiore a trenta
giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono
dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonche' della
registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di
omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.
Il comma 4bis dell’’art. 94, comma 4 bis del Codice della Strada, ossia D. Lgs. 285/1992, introdotto
con la L. 120/2010, prevede obblighi di comunicazione, finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio
Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, in caso di atti, diversi da quelli previsti dal
comma 1 dello stesso art. 94 c.d.s. (trasferimenti di proprietà, costituzione di usufrutto, contratti di
leasing) dai quali derivano variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione, ovvero
comportino la disponibilità dei veicoli, per periodi superiori ai 30 giorni, in favore di soggetti diversi
dagli intestatari.
La medesima norma – si legge nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti prot. n.
15513 del 10 luglio 2014 – ha inoltre demandato al regolamento di esecuzione ed attuazione del
codice della strada l’individuazione delle fattispecie ricadenti nella nuova previsione legislativa e,
conseguentemente, si è resa necessaria una modifica del d.P.R. n. 495/1992, adottata con il d.P.R.
28 settembre 2012 n. 198 il quale ha introdotto l’art. 247 bis, rubricato “Variazione dell'intestatario
della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi”.
Detto decreto è in vigore dal 7 dicembre 2012, ma come spesso accade il legislatore introduce
nell’ordinamento leggi spesso di difficile applicazione.
Infatti, è stato necessario rinviare alla concreta applicazione delle disposizioni suddette. Sono serviti
quasi due anni per la realizzazione delle procedure informatiche indispensabili per dar corso ai
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
Pag. 23
procedimenti amministrativi di aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti
di circolazione.
Le disposizioni saranno quindi applicabili concretamente dal 3 novembre 2014.
AMBITO SOGGETTIVO
Ad essere interessati saranno:
- il proprietario del veicolo, ivi compreso il “trustee”, il locatore (nel caso di locazione senza
conducente), il nudo proprietario (in caso di usufrutto) e l’acquirente (in caso di acquisto con
patto di riservato dominio);
- il locatario (nel caso del leasing);
- l’usufruttuario.
Le nuove procedure, al momento, troveranno applicazione esclusivamente per le carte di
circolazione relative agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi. Nello specifico, facciamo
riferimento alle ipotesi in cui:
- vi sia una variazione della denominazione dell’ente;
- vi sia una variazione delle generalità della persona fisica intestataria;
- un soggetto abbia la temporanea disponibilità per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo
intestato ad un terzo, a titolo di comodato, in forza di un provvedimento di affidamento in custodia
giudiziale o di un contratto di locazione senza conducente; che si debba procedere alla
intestazione a norme di soggetti giuridicamente incapaci.
SOGGETTI ESCLUSI
Le nuove procedure non si applicano ai veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di
autotrasporto sulla base di:
- Iscrizione al REN o all’albo degli autotrasportatori;
- Licenza di trasporto di cose in conto proprio;
- Autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in
uso a terzi (taxi e ncc).
COMODATO DI VEICOLI AZIENDALI
La circolare n. 15513 del 2014 fornisce chiarimenti sul comodato di veicolo aziendale; infatti,
evidenzia che, anche se non espressamente previsti, stante "l’esigenza di tutela dei preminenti
interessi di ordine pubblico cui sono preordinate le norme in esame", ricadono nel campo di
applicazione le seguenti due casistiche:
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
Pag. 24
- veicoli di proprietà di case costruttrici che vengano da queste concesse in comodato, per
periodi superiori ai 30 giorni, a soggetti esterni alla struttura organizzativa d’impresa (es. giornalisti,
istituzioni pubbliche, ecc.) per esigenze di mercato o di rappresentanza connesse a particolari
eventi;
- veicoli in disponibilità di aziende (comprese le case costruttrici) o di Enti (pubblici o privati), a titolo
di proprietà, di acquisto con patto di riservato dominio, di usufrutto, di leasing o di locazione senza
conducente che vengano da queste concesse, per periodi superiori a 30 giorni, in comodato
d’uso gratuito ai propri dipendenti.
Senza entrare oltre nel merito, evidenziamo solo due chiarimenti riportati dalla circolare:
- trattandosi di veicoli aziendali, nel caso in cui gli stessi siano in disponibilità del comodante a titolo
di leasing o di acquisto con patto di riservato dominio non occorre, per l’annotazione, il preventivo
assenso del locatore o del venditore;
- a fronte dell’istanza viene rilasciata attestazione di avvenuta annotazione delle informazioni. Ai
fini della regolarità della circolazione non è prescritto che tale attestazione debba essere tenuta a
bordo del veicolo.
Cerchiamo ora di capire come gestire i diversi casi che si pongono nella gestione del personale
aziendale, i quali possiamo individuare le seguenti ipotesi:
1. Per il bene concesso in uso aziendale non è corretto parlare di contratto di comodato. Il bene
stesso viene messo a disposizione del lavoratore per l’espletamento delle proprie funzioni, è quindi
un mezzo strumentale all’esecuzione della prestazione sinallagmatica. L’utilizzo prettamente
aziendale non configura un utilizzo continuativo di oltre 30 giorni, il lavoratore al rientro dal viaggio
di lavoro dovrà riconsegnare il mezzo. A maggior ragione restando un bene nelle disponibilità
dell’azienda, la stessa potrà liberamente consegnare tale mezzo ad altri lavoratori.
2. Per il bene concesso in uso promiscuo o totalmente personale, invece, si configura l’obbligo di
annotare sul libretto di circolazione il reale utilizzatore del bene. Merita, però, analizzare bene tale
caso. Come detto all’inizio di questo excursus, l’obbligo di attivare tale nuova procedura vige solo
per gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014. Ne discende, in modo lapalissiano, che
gli atti posti in essere anteriormente a tale data non soggiacciono a tale obbligo. Il problema che
maggiormente si pone è quello relativo alla certezza della consegna del bene al lavoratore dato
che, nelle generalità dei casi, il riconoscimento del bene in uso promiscuo avviene tramite lettera
di consegna del bene che resta poi alle parti e che non ha necessità di forme particolari.
Qualcuno potrebbe obiettare che, giustamente, in tal caso l’evidenza del riconoscimento del
bene in uso promiscuo viene evidenziato dall’esposizione sul Libro Unico del Lavoro del relativo
fringe benefit. Sicuramente una dimostrazione di un comodato d’uso del bene tramite tale
strumento appare di difficile rilievo. Merita, quindi, procedere con una diversa formalizzazione della
consegna del bene in uso promiscuo (od in uso prettamente personale), provvedendo a dare
data certa al documento anteriormente al 3 novembre 2014, in modo da bypassare l’obbligo di
iscrizione che scaturirebbe per gli atti posti in essere da tale data. Tale formalizzazione si andrà ad
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
Pag. 25
affiancare a quella già posta in essere a suo tempo col solo intento di evidenziare in modo certo
che l’atto originario era stato posto in essere precedentemente al 3 novembre 2014.
BENI CONCESSI IN USO AI SOCI
Da una prima lettura del dettato normativo e della circolare del Ministero sembrerebbe che anche
tali casistiche vadano denunciate, al fine di registrare il reale utilizzatore del bene. Infatti l’art. 94,
comma 4-bis, del c.d.s., parla di reale utilizzatore diverso dall’intestatario del bene. Il socio, pur
facendo parte della compagine sociale costituente la società, è soggetto terzo rispetto alla stessa.
Per converso, la circolare, al paragrafo E.1.1 evidenzia come tale obbligo nasca per i beni
concessi ai propri dipendenti. La dizione utilizzata dall’estensore è molto stringente e, ad ora, non vi
sono ulteriori chiarimenti. A parere dello scrivente nella dizione "propri dipendenti" bisognerà
ricomprendere tutti quei soggetti per i quali, a diverso titolo, vige l’obbligo di iscrizione sul Libro
Unico del Lavoro (si veda a tal riguardo la circolare Ministero del Lavoro n. 20 del 21.08.2008):
collaborazioni coordinate e continuative (anche a progetto o mini co.co.co.) ed associati in
partecipazione.
Relativamente ai beni concessi a soci, collaboratori e coadiuvanti familiari, a titolo precauzionale,
meriterebbe procedere alla stipula di un comodato con data precedente al 3 novembre 2014
(dando allo stesso data certa) al fine di scongiurare eventuali profili sanzionatori.
PROFILI SANZIONATORI
I profili sanzionatori sono specificatamente due:
1. Chi non osserva le disposizioni stabilite è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 705 a euro 3.526;
2. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste ed è
inviata all'ufficio della Direzione centrale della MCTC, che provvede al rinnovo dopo
l'adempimento delle prescrizioni omesse.
FAQ4
DOMANDA: Ho una ditta SRL e un auto intestata alla ditta, come devo comportarmi con il libretto di
circolazione visto che l’auto la usiamo sia io che mia moglie?
RISPOSTA: La Circolare sul punto è chiara: «sono esentati da tale obbligo i componenti del nucleo
familiare, purché conviventi». Sarà una facoltà del comodatario aggiornare la carta di
circolazione, non c’è uno specifico divieto. Si prevede l’inapplicabilità delle sanzioni previste.
DOMANDA: Cosa succede se faccio usare ad una persona esterna al nucleo familiare la mia auto?
4 Le FAQ sono tratte dal sito governativo www.ilquotidianodellapa.it
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
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Se l’auto rientra tra gli autoveicoli c.d. aziendali dovrà provvedere all’aggiornamento della carta
di circolazione. Si realizzerebbe, in questo caso, la condizione della disponibilità temporanea di un
veicolo da parte di un soggetto diverso dall’intestatario. Secondo quanto previsto dalla Circolare
“per un periodo superiore a 30 giorni, sono previsti obblighi di comunicazione finalizzati
all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e della carta di circolazione”.
DOMANDA: Le disposizioni della Circolare si applicano a tutti i veicoli?
RISPOSTA: No. Sul punto il Ministero esclude “i veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano
attività di autotrasporto sulla base di: - iscrizione al REN o all’albo degli autotrasportatori; - licenza
per il trasporto di cose in conto proprio; - autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus
in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (ad esempio taxi e ncc)”. Con riferimento ai
predetti veicoli, infatti, verranno emanate apposite disposizioni.
DOMANDA: Per quanto riguarda i rimorchi di massa complessiva inferiore alle 3,5 tonnellate, come
ci si deve comportare?
RISPOSTA: Questi rimorchi si legge nella circolare sono stati “esonerati dal regime dei beni mobili
registrati ( v. l’art. 1 del r.d. 29 luglio 1927, n. 1814, come modificato dall’art. 10 della legge 8 luglio
2003, n. 172)”. Tuttavia, le disposizioni del Ministero si applicano “anche ai rimorchi di massa
complessiva inferiore alle 3,5 t.”.
DOMANDA: Che tipo di documentazione occorre per le variazioni della denominazione o della
ragione sociale dell’ente intestatario della carta di circolazione?
RISPOSTA: Vi sarà l’emissione di un apposito tagliando. Nella Circolare si chiarisce che: “Alla
domanda di rilascio del tagliando di aggiornamento deve essere allegata a seconda dei casi: - la
dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’avvenuta variazione della denominazione o
della ragione sociale della società iscritta nel registro delle imprese, specificando che la variazione
stessa deriva da atti, anche di trasformazione o di fusione societaria, che non hanno dato luogo
alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e, pertanto, non è
soggetta a trascrizione nel pubblico registro automobilistico; - la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà (art. 47, d.P.R. n. 445/2000) attestante l’avvenuta variazione della denominazione
dell’ente, non iscritto nel registro delle imprese, specificando che la variazione stessa deriva da atti
che non hanno dato luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello
originario e, pertanto, non è soggetta a trascrizione nel pubblico registro automobilistico; -
l’attestazione di versamento di € 16,00 sul c.c.p. n. 4028 (imposto di bollo dovuta per l’istanza) e di €
9,00 sul c.c.p. n. 9001 (diritti di motorizzazione)".
DOMANDA: Il mio ente è intestatario di una pluralità di veicoli, cosa devo fare?
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
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RISPOSTA: L’aggiornamento della denominazione sulla carta di circolazione di un veicolo “non
produce automaticamente anche l’aggiornamento” per tutti gli altri veicoli. Pertanto, si dovrà
chiedere per ciascun veicolo l’aggiornamento. La Circolare chiarisce sul punto che “ trattandosi di
una pluralità di operazioni omogenee da effettuare in capo ad un medesimo soggetto, sono
ammesse istanze cumulative, secondo le disposizioni generali in materia, con conseguente esborso
di un’unica imposta di bollo (per l’istanza) e di n diritti di motorizzazione quante sono le carte di
circolazione da aggiornare”. Quindi si pagherà un’unica imposta di bollo, da 16 euro, per l’istanza
e 9 euro per ogni veicolo per i quale dovrà essere aggiornata la carta di circolazione.
DOMANDA: Quali sono i casi in cui c’è la variazione delle generalità della persona fisica
intestataria della carta di circolazione?
RISPOSTA: Per generalità della persona fisica il Ministero intende: il norme, il cognome, la data di
nascita, il luogo di nascita, il luogo di residenza. Queste variazioni possono dipendere: “da
provvedimenti dell’autorità giudiziaria o degli uffici anagrafici che dispongono correzioni del nome,
del cognome, del luogo e della data di nascita; - da variazioni toponomastiche, concernenti la
denominazione del Comune o della Provincia di nascita o di residenza e la denominazione o la
numerazione civica della strada in cui è ubicata la residenza”. Si aggiunge che secondo quanto
riportato nella Circolare le variazioni relative alla toponomastiche prevedono il rilascio del
tagliando di aggiornamento “in esenzione sia di imposta di bollo sia dei diritti di motorizzazione”, si
dovrà allegare soltanto la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Per quanto riguarda il
trasferimento della residenza “ la nuova procedura non si applica” questi casi continuano “ad
essere gestiti secondo le procedure in uso all’uopo predisposte”.
DOMANDA: Quali sono i soggetti legittimati all’utilizzo del veicolo in comodato?
RISPOSTA: Non ci sono prescrizioni al riguardo, i veicoli “possono essere concessi in comodato sia a
persone fisiche che a persone giuridiche”.
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
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LE RISPOSTE DELL’ESPERTO
SGRAVI PER ASSUNZIONE DI DETENUTI
INTRODUZIONE
Il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Economia e quello del Lavoro, ha
pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2014, il D.M. 24 luglio 2014, n. 148, il
regolamento recante gli sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori
detenuti. Alle imprese che assumono, per un periodo non inferiore a 30 giorni, lavoratori detenuti o
internati, anche ammessi al lavoro all’esterno è concesso un credito di imposta per ogni lavoratore
assunto, e nei limiti del costo per esso sostenuto, nella misura di euro 700 mensili, in misura
proporzionale alle giornate di lavoro prestate, per l’ anno 2013 e nella misura di euro 520 mensili per
gli anni a decorrere dal 2014 fino all’adozione di un nuovo decreto ministeriale.
Alle imprese che assumono per un periodo non inferiore a 30 giorni, lavoratori semiliberi provenienti
dalla detenzione o internati semiliberi è concesso un credito di imposta per ogni lavoratore
assunto, e nei limiti del costo per esso sostenuto, nella misura di euro 350 mensili, in misura
proporzionale alle giornate di lavoro prestate, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Dal 1° gennaio 2014 e fino all’adozione di un nuovo decreto ministeriale, il credito di imposta e’
concesso nella misura di euro 300.
INDICE DELLE DOMANDE
1. Quali sono le condizione per accedere al credito di imposta?
2. Il credito di imposta spetta per le attività di formazione?
3. Il credito di imposta spetta per le assunzioni di detenuti?
4. Il credito di imposta spetta per le assunzioni di internati?
5. E’ possibile l’assunzione con contratto part-time?
6. Il credito di imposta si applica anche alle assunzioni avvenute al 1° gennaio 2013?
7. Spetta il credito di imposta in caso di cessazione dello stato detentivo?
DOMANDE E RISPOSTE
D.1. QUALI SONO LE CONDIZIONI PER ACCEDERE AL CREDITO DI IMPOSTA?
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
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R.1. L’art. 3 del D.M. 24 luglio 2014, n. 148 stabilisce che le agevolazioni spettano a condizione che i
soggetti beneficiari: a) assumano i detenuti o gli internati, anche ammessi al lavoro esterno ai
sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero alla semilibertà, con contratto di
lavoro subordinato per un periodo non inferiore a trenta giorni; b) corrispondano un
trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro. Inoltre,
potranno fruire delle agevolazioni le imprese che hanno stipulato apposita convenzione con
la Direzione dell'Istituto penitenziario ove sono ristretti i lavoratori assunti.
D.2. IL CREDITO DI IMPOSTA SPETTA PER LE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE?
R.2. Sì; l’art. 2 del D.M. 24 luglio 2014, n. 148 precisa che il credito d'imposta spetta per i medesimi
importi previsti per ciascuna tipologia di assunzioni alle imprese che: a) svolgono attività di
formazione nei confronti di detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno ai sensi
dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, o di detenuti o internati ammessi alla
semilibertà, a condizione che detta attività comporti, al termine del periodo di formazione,
l'immediata assunzione dei detenuti o internati formati per un periodo minimo corrispondente
al triplo del periodo di formazione, per il quale hanno fruito del beneficio; b) svolgono attività
di formazione mirata a fornire professionalità ai detenuti o agli internati da impiegare in
attività lavorative gestite in proprio dall'Amministrazione penitenziaria. Inoltre, non si
applicano le agevolazioni alle imprese che hanno stipulato convenzioni con enti locali aventi
per oggetto attività formativa.
D.3. IL CREDITO DI IMPOSTA SPETTA PER LE ASSUNZIONI DI DETENUTI?
R.3. Sì; l’art. 1, comma 1, del D.M. 24 luglio 2014, n. 148 precisa che alle imprese che assumono, per
un periodo non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al
lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, è concesso un credito di imposta per ogni lavoratore assunto, e nei limiti del
costo per esso sostenuto, nella misura di euro 700 mensili, in misura proporzionale alle giornate
di lavoro prestate, per l' anno 2013 e nella misura di euro 520 mensili per gli anni a decorrere
dal 2014 fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della legge 22 giugno 2000, n. 193. Per i crediti di imposta maturati precedentemente al 1°
gennaio 2013 e non ancora utilizzati in compensazione, si applicano le disposizioni
regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
D.4. IL CREDITO DI IMPOSTA SPETTA PER LE ASSUNZIONI DI INTERNATI?
R.4. Sì; l’art. 1, comma 2, del D.M. 24 luglio 2014, n. 148 precisa che alle imprese che assumono per
un periodo non inferiore a trenta giorni, lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o
internati semiliberi è concesso un credito di imposta per ogni lavoratore assunto, e nei limiti
del costo per esso sostenuto, nella misura di euro 350 mensili, in misura proporzionale alle
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
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giornate di lavoro prestate, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Dal 1° gennaio 2014 e fino
all'adozione di un nuovo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 22
giugno 2000, n. 193, il credito di imposta è concesso nella misura di euro 300.
D.5. E’ POSSIBILE L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO PART-TIME?
R.5. Sì; l’art. 1, comma 3, del D.M. 24 luglio 2014, n. 148 sancisce che, in tale ipotesi, il credito
d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate.
D.6. IL CREDITO DI IMPOSTA SI APPLICA ANCHE ALLE ASSUNZIONI AVVENUTE AL 1° GENNAIO 2013?
R.6. sì; l’art. 1, comma 4, del D.M. 24 luglio 2014, n. 148 prevede che la presente disposizione si
applica, alle stesse condizioni, anche ai rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1°
gennaio 2013 e che proseguono per un periodo non inferiore a trenta giorni successivamente
al 1° gennaio 2013.
D.7. SPETTA IL CREDITO DI IMPOSTA NEL CASO DI CESSAZIONE DELLO STATO DETENTIVO?
R.7. sì; l’art. 4 del del D.M. 24 luglio 2014, n. 148 ritiene che il credito d'imposta spetta anche per i
diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i
detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno ai sensi
dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che l'assunzione sia avvenuta
mentre il lavoratore era in regime di semilibertà o ammesso al lavoro all'esterno. Nel caso di
detenuti ed internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno ai sensi
dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il credito di imposta di cui all'articolo 1 spetta
per un periodo di ventiquattro mesi successivo alla cessazione dello stato detentivo del
lavoratore assunto, a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato mentre il soggetto era
ristretto.
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
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DOCUMENTAZIONE NAZIONALE
INPGI
L’INPGI ha emanato la circ. 27 ottobre 2014, n. 6, la quale fornisce indicazioni operative sul
Decreto Interministeriale 14 febbraio 2014: “sgravio contributivo per l’incentivazione della
contrattazione di secondo livello per l’anno 2013”.
FONDAZIONE STUDI CDL
Il Governo ha approvato una modifica al Codice della strada che andrà ad impattare sulla
gestione del personale dipendente già dal prossimo 3 novembre. E' stato, infatti, imposto
l'obbligo di registrare alla Motorizzazione civile e di annotare sulla carta di circolazione il
nome del soggetto che dispone del veicolo aziendale per più di 30 giorni, pur non
essendone intestatario. La Circolare n.18/2014 della Fondazione Studi dei consulenti del
lavoro analizza nel dettaglio le nuove procedure, illustrando gli obblighi da seguire e gli
ambiti oggettivi e soggettivi di applicazione. L’obbligo di attivare tale nuova procedura
vige solo per gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014, è possibile formalizzare
ante 3.11 la consegna del bene in uso promiscuo (od in uso prettamente personale)
attribuendogli data certa, tale documento andrà ad affiancare quello già posto in essere a
suo tempo ed eviterà l'obbligo. Al suo interno è contenuto anche un fac-simile del
contratto di comodato a tempo indeterminato.
CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con nota 24 ottobre
2014, n. 23 ha fornito delucidazioni sul contributo dovuto al Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi dell’art. 29 lett.. h) del D.lgs. 139/2005 per
l'anno 2015.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, in data 26 settembre 2014, una
Direttiva in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacale, trasmessa con nota del
26 settembre 2014, n. 6029, con la quale vengono definite le computabilità dei risultati
elettorali nelle aziende ai fini della quantificazione delle rappresentanze sindacali alla luce
dell’accordo interconfederale sottoscritto da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil del 28 giugno
2011.
REGIONI
E’ stata pubblicata in G.U., serie Speciale - Regioni, n. 43 del 25 ottobre 2014, la Legge
Regionale Piemonte, 26 settembre 2014, n. 9, che modifica la legge regionale 8 giugno
1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai gruppi consiliari).
E’ stata pubblicata in G.U., serie Speciale - Regioni, n. 43 del 25 ottobre 2014, la Legge
Regionale Trentino Alto Adige, 4 agosto 2014, n. 7, che regolamenta la variazione del
bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario
2014 e bilancio triennale 2014-2016.
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
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E’ stata pubblicata in G.U., serie Speciale - Regioni, n. 43 del 25 ottobre 2014, la Legge
Regionale Sicilia, 26 agosto 2014, n. 22, che regolamenta i benefici in favore dei testimoni di
giustizia.
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
Pag. 33
NORMATIVA CONTRATTUALE
CCNL
Il 22 ottobre 2014, tra - Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, Confederazione
Nazionale Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori e FLAI-C.G.I.L., FAI-C.I.S.L., UILA-U.I.L.
si è convenuto di rinnovare il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010.
Il presente accordo ha validità dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017.
L’accordo di rinnovo prevede le seguenti principali novità normative contrattuali:
A) Ente bilaterale agricolo nazionale: Le Parti istituiscono un Ente Bilaterale Agricolo
Nazionale, denominato E.B.A.N., con il compito di: a) assicurare, attraverso il Fondo di
cui all'art. 65, prestazioni sanitarie integrative dell'assistenza fornita dal Servizio Sanitario
Nazionale agli operai agricoli e florovivaisti e ai loro familiari a carico; b) organizzare e
gestire attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare e di integrazione al reddito
individuati dal presente CCNL o da appositi accordi stipulati dalle Parti istitutive; c)
svolgere le attività previste dall'art. 12 del presente CCNL; d) promuovere e coordinare
lo sviluppo delle casse extra legem e degli altri organismi bilaterali territoriali che
erogano prestazioni e servizi in favore dei lavoratori; e) favorire e promuovere la piena
occupazione dei lavoratori, anche attraverso iniziative finalizzate a rilevare i fabbisogni
formativi, e svolgere le attività assegnate ad Agriform dall'art. 10 del presente CCNL; f)
svolgere le attività assegnate al Comitato paritetico nazionale per la salute e la
sicurezza sul lavoro previsto dall'Accordo 18.12.1996 (allegato n. 3 del vigente CCNL
operai agricoli e florovivaisti); g) svolgere le attività assegnate all'Osservatorio Nazionale
dall'art. 9 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti; h) svolgere le attività
assegnate alla Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità dall'art. 11 del
vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti; i) realizzare un confronto permanente sui
temi dello sviluppo, dell'occupazione e della competitività; j) promuovere le relazioni
sindacali e l'applicazione della contrattazione collettiva; k) esercitare altre funzioni che
le Parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali. Alcune delle
attività sopra indicate potranno essere svolte per il tramite delle Parti istitutive. Per
consentire all'Ente Bilaterale di assicurare ed erogare le prestazioni e i trattamenti
assistenziali sopra indicati nonché di svolgere le altre attività ad esso demandate è
stabilita una contribuzione a carico dei datori di lavoro pari a: euro 51,65 annui per gli
operai a tempo indeterminato; euro 0,34 giornalieri per gli operai a tempo determinato.
A decorrere dal 1°.1.2014 la predetta contribuzione sarà pari a: 0,30 per cento della
retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai a tempo indeterminato; 0,60 per
cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai a tempo
determinato. Con separato accordo le Parti stabiliscono le quote della predetta
contribuzione da destinare al finanziamento delle singole sopra elencate attività.
B) Casse extra legem/enti bilaterali agricoli territoriali: Le Casse extra legem/Enti bilaterali
agricoli territoriali sono costituite dalle Parti a livello territoriale al fine di corrispondere le
integrazioni ai trattamenti di malattia ed infortunio sul lavoro previste dall'art. 62 del
presente CCNL. Le Casse extra legem/Enti possono inoltre: svolgere le funzioni
demandate all'Osservatorio provinciale dall'art. 9 del vigente CCNL, ai Centri di
formazione agricola dall'art. 10 del vigente CCNL e al Comitato paritetico provinciale
per la salute e la sicurezza sul lavoro dall'allegato n. 3 al vigente CCNL; organizzare e
gestire attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare e di integrazione al reddito
individuati dai contratti provinciali di lavoro o da appositi accordi stipulati dalle
medesime parti; esercitare altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
Pag. 34
miglioramento delle relazioni sindacali ed il sostegno alla contrattazione. I contratti
collettivi provinciali di lavoro stabiliscono la misura della contribuzione destinata al
finanziamento delle predette Casse/Enti. Ferma restando l'autonomia negoziale del
secondo livello di contrattazione, le parti stipulanti il presente CCNL hanno definito linee-
guida congiunte per la riorganizzazione e la valorizzazione degli strumenti della
bilateralità territoriale.
C) Osservatorio nazionale: L'Osservatorio nazionale ha il compito di svolgere iniziative di
analisi, di ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune interesse, quali: le
dinamiche e tendenze del mercato del lavoro e le altre problematiche ad esso
connesse; le dinamiche e le tendenze dell'impiego di lavoratori stranieri e delle relative
problematiche anche al fine di fornire alle parti costituenti il relativo fabbisogno
occupazionale annuo; i fabbisogni di formazione professionale; le tendenze evolutive e
strategiche sul piano economico-sociale del settore agricolo e del sistema agro-
alimentare, anche attraverso contratti d'area; i processi di riorganizzazione dei comparti
produttivi e dei loro mercati e la valutazione dell'incidenza delle variabili economiche
che incidono sulle diverse produzioni; l'analisi del costo del lavoro, delle dinamiche
retributive contrattuali ed i loro andamenti con particolare riferimento a quelle del livello
provinciale; l'andamento dei rinnovi dei contratti provinciali, anche al fine di proporre
iniziative alle parti interessate per rimuovere gli ostacoli che possono incidere
negativamente sul normale svolgimento dei negoziati. A tal fine l'osservatorio sarà
convocato a richiesta di una delle parti; la tutela della salute, dell'ambiente e la politica
ecologica. L'Osservatorio nazionale può delegare o incaricare gli analoghi livelli
regionali e provinciali di occuparsi di specifiche materie. L'Osservatorio nazionale è
composto da un Consiglio di 14 componenti, designati pariteticamente dalle parti
contraenti datoriali e dei lavoratori.
D) Osservatorio regionale: Le parti convengono di costituire a livello regionale un
osservatorio che svolge le seguenti funzioni: applicazione nell'ambito regionale dei
provvedimenti diretti allo sviluppo del settore agroalimentare ed attività connesse;
politiche attive del lavoro e della formazione professionale; politiche regionali di
sviluppo dell’agro-alimentare, politiche territoriali e di tutela dell'ambiente; analisi delle
classificazioni professionali degli operai agricoli individuate dai Contratti provinciali della
regione di competenza allo scopo di verificarne la coerenza con le declaratorie di area
previste dal CCNL, consentendo così le opportune valutazioni in sede di rinnovo dei
contratti provinciali al fine di favorire l'armonizzazione di eventuali incoerenze;
monitoraggio dell'andamento dei rinnovi dei contratti provinciali di lavoro della regione
di competenza al fine di favorire il regolare andamento della negoziazione.
L'Osservatorio regionale è composto da un Consiglio non inferiore a sei e non superiore
a 12 componenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei
lavoratori. Le parti si impegnano a costituire l'Osservatorio regionale entro 90 giorni dalla
stipula del CCNL.
E) Osservatorio provinciale: Le parti convengono di costituire a livello provinciale un
osservatorio che svolge le seguenti funzioni: fornire alle OO.SS. da parte delle
Organizzazioni datoriali le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di
finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo; fornire alle OO.SS. da parte delle
Organizzazioni datoriali le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle
tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla
organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull'occupazione e sull'ambiente di
lavoro; individuare gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle risorse naturali e
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
Pag. 35
tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici, anche attraverso la promozione di Patti
territoriali e contratti di area; esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni
dell'occupazione agricola, che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di
riconversione produttiva, od a seguito della diffusa estensione del lavoro per "conto
terzi", ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera agricola, sollecitando
a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione
e di riqualificazione professionale; esaminare la qualità e la quantità dei flussi
occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne,
anche allo scopo di fare proposte all'Osservatorio regionale e di impegnare le Regioni e
per quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti
relativi a programmi di formazione specifici per l'agricoltura; analizzare l'andamento
dell'occupazione di lavoratori stranieri in ambito provinciale, anche al fine di fornire
indicazioni alle Parti costituenti circa il relativo fabbisogno occupazionale annuo;
concordare per l'occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali
disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a
garantire l'effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in
materia di parità; esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in
forza ed in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del contratto provinciale di
lavoro, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali, in base
all'ultimo comma dell'art. 87; esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei
loro dipendenti per l'esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi
sociali. In connessione con i processi di trasformazione colturale, gli imprenditori
segnaleranno ai propri rappresentanti l'eventuale fabbisogno di qualificazione e/o
riqualificazione professionale della manodopera, perché l'Osservatorio prospetti agli
organi pubblici competenti l'attuazione dei corsi necessari. L'Osservatorio provinciale è
costituito da un Consiglio non inferiore a sei e non superiore a 12 componenti, designati
pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori. Le parti si impegnano a
costituire l'Osservatorio provinciale entro 90 giorni dalla stipula del CCNL. Per il
funzionamento degli Osservatori (nazionale, regionali e provinciali) si rinvia al
Regolamento di cui all'allegato n. 4 del presente CCNL.
F) Interruzioni e recuperi operai agricoli: L'operaio a tempo determinato ha diritto al
pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata. Nel caso di
interruzioni dovute a causa di forza maggiore nonché alle cause indicate al comma
successivo, le ore di lavoro non prestate saranno retribuite solo ed in quanto il datore di
lavoro abbia disposto che l'operaio rimanga nell'azienda a sua disposizione. Per altre
cause diverse dalla forza maggiore si intendono calamità naturali, eventi eccezionali,
condizioni atmosferiche o climatiche avverse (quali, a mero titolo di esempio, pioggia,
neve, grandine, venti forti, temperature troppo alte o basse, etc.) o altri eventi non
dipendenti dalla volontà del datore di lavoro o del lavoratore (quali, a mero titolo di
esempio, fine lavori, impraticabilità del terreno, sopravvenuta indisponibilità o rottura di
mezzi meccanici e/o attrezzature, permessi non retribuiti, etc.). Per l'operaio a tempo
indeterminato i Contratti provinciali di lavoro potranno disciplinare il recupero delle ore
non lavorate a causa di intemperie. Nel rispetto delle leggi vigenti tale recupero dovrà
effettuarsi entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, nel limite massimo di due ore
giornaliere e dodici ore settimanali. Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non
trova applicazione la norma dell'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
G) Tutela della salute dei lavoratori: Allo scopo di salvaguardare la salute degli operai
addetti a lavori che presentano "fattori di nocività": a) per quanto riguarda la
manodopera florovivaistica, le aziende limiteranno la prestazione a quattro ore
giornaliere degli operai adibiti a tali lavori e concederanno agli stessi due ore e venti
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
Pag. 36
minuti di interruzione retribuita. Il rimanente periodo per completare l'orario normale
giornaliero verrà impiegato in altri normali lavori dell'azienda; b) per quanto riguarda gli
operai agricoli, i Contratti provinciali di lavoro dovranno stabilire una riduzione dell'orario
di lavoro - a parità di retribuzione e di qualifica - di due ore e venti minuti giornaliere.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore. Tenuto conto del Protocollo d'intesa
allegato al presente CCNL (Allegato n. 10), i Contratti provinciali di lavoro dovranno
valutare la idoneità delle condizioni ambientali di lavoro esistenti nella provincia e
predisporre - fermo restando la riduzione dell'orario di lavoro di cui al precedente
comma - le rotazioni nelle attività caratterizzate da fattori di nocività e le altre misure
atte a salvaguardare la salute del lavoratore. Fra queste i Contratti provinciali di lavoro
dovranno prevedere la effettuazione periodica di visite mediche, con regolare
corresponsione al lavoratore del salario, per gli operai adibiti a lavori che presentano
fattori di nocività. Per la rigorosità di tale individuazione e delle misure di tutela da
adottare - oltre a quanto previsto dal Contratto e dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 -
potrà essere richiesto l'intervento dei Centri di medicina preventiva e degli altri Enti
tecnici e sanitari pubblici esistenti. È altresì demandato ai Contratti provinciali di lavoro il
compito di definire le modalità per l’effettuazione dei corsi di formazione sui problemi
della tutela della salute e del risanamento ecologico. I lavoratori che partecipano a tali
corsi hanno diritto di usufruire di 30 ore di permesso retribuito, da detrarre dalle 200 ore
di cui all'art. 37 del presente CCNL, nell'arco di un triennio, con facoltà di cumularle
anche in un solo anno. Le parti si impegnano a rivedere entro la data di stesura
definitiva del presente contratto il verbale di accordo in materia di "Rappresentante per
la sicurezza e Comitati paritetici" (allegato n. 3 del previgente CCNL), a seguito delle
nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui D.Lgs. n.
81/2008, con particolare riferimento ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
territoriale (RLST).
H) Contrattazione provinciale operai agricoli: Il presente articolo prevede e disciplina la
contrattazione collettiva a livello provinciale e ne fissa l'ambito di applicazione. Questo
livello di contrattazione ha il ruolo e le funzioni ad esso attribuiti da quanto stabilito
all'art. 2 del presente CCNL. La contrattazione provinciale può inoltre trattare le materie
per le quali nel presente articolo è prevista la possibilità di tale regolamentazione, nei
limiti e secondo le procedure delle specifiche norme di rinvio contenute nei seguenti
articoli: art. 5 - Sviluppo economico ed occupazionale del territorio e/o situazioni di crisi;
art. 8 - Casse extra legem/Enti Bilaterali Agricoli Territoriali; art. 9 – Osservatori; art. 13 –
Assunzione; art. 17 - Rapporto di lavoro a tempo parziale; art. 18 - Apprendistato
professionalizzante; art. 20 – Riassunzione; art. 24 - Mobilità territoriale della
manodopera; art. 25 - Lavoratori migranti; art. 29 - Vendita dei prodotti sulla pianta; art.
31 – Classificazione; art. 34 - Orario di lavoro ; art. 35 - Riposo settimanale; art. 37 -
Permessi per formazione continua; art. 39 - Permessi per corsi di recupero scolastico; art.
42 - Lavoro straordinario, festivo, notturno operai agricoli; art. 44 - Interruzioni e recuperi
operai agricoli; art. 47 - Organizzazione del lavoro; art. 49 – Retribuzione; art. 54 -
Obblighi particolari tra le parti; art. 55 - Rimborso spese; art. 56 – Cottimo; art. 62 -
Integrazione trattamento di malattia e infortuni sul lavoro operai agricoli; art. 66 - Lavori
pesanti o nocivi; art. 67 - Tutela della salute dei lavoratori; art. 75 - Norme disciplinari
operai agricoli; art. 78 - Delegato d'azienda operai agricoli; art. 86 - Quote sindacali per
delega. Le parti sono impegnate a rispettare e a far rispettare la presente normativa. A
tal fine le Organizzazioni territoriali e provinciali delle parti contraenti sono tenute a non
promuovere azioni o rivendicazioni intese a modificare il quadro dei livelli di
contrattazione previsto da questa normativa. I contratti provinciali scadono al termine
del primo biennio di vigenza del CCNL ed hanno validità per quattro anni. Essi devono
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
Pag. 37
essere disdettati a mezzo raccomandata a.r. almeno sei mesi prima della scadenza. In
caso di mancata disdetta si intendono prorogati per un anno e così di anno in anno. La
parte che ha dato disdetta deve comunicare all'altra le proposte per il rinnovo almeno
tre mesi prima. Le trattative devono iniziare entro il mese successivo. Anche al rinnovo
dei contratti provinciali si applicano le disposizioni relative al raffreddamento del
conflitto e all'elemento economico di cui all'art. 2 a compensazione dell'eventuale
periodo di carenza contrattuale. Entro sei mesi dal rinnovo contrattuale, le
Organizzazioni territoriali e provinciali delle parti contraenti provvedono alla stesura del
testo coordinato del contratto provinciale con le modifiche ed integrazioni introdotte in
sede del rinnovo stesso.
I) Contrattazione provinciale operai florovivaisti: Nelle province ove esistano aziende
florovivaistiche classificate all'articolo "Oggetto del contratto" le Organizzazioni sindacali
provinciali dovranno procedere alla stipulazione di Contratti provinciali nei quali
dovranno essere disciplinate le seguenti materie: 1) gli adempimenti di cui agli artt. 5, 8,
17, 18, 20, 24, 25, 29, 31, 34, 37, 39, 47, 49, 54, 55, 56, 66, 67 e 86; 2) gli eventuali aspetti
particolari che non contrastino con le norme generali del presente contratto; 3)
l'eventuale diverso trattamento economico nel caso in cui il datore di lavoro fornisca
l'abitazione, altri annessi o il vitto. Le parti contraenti si impegnano di osservare e far
osservare il presente contratto collettivo e di intervenire presso le Organizzazioni
provinciali in caso di necessità al fine di facilitare l'applicazione del contratto o dirimere
eventuali vertenze che insorgessero per la interpretazione del contratto stesso. I contratti
provinciali scadono al termine del primo biennio di vigenza del CCNL ed hanno validità
per quattro anni. Essi devono essere disdettati a mezzo raccomandata A/R almeno sei
mesi prima della scadenza. In caso di mancata disdetta si intendono prorogati per un
anno e così di anno in anno. La parte che ha dato disdetta deve comunicare all'altra le
proposte per il rinnovo almeno tre mesi prima. Le trattative devono iniziare entro il mese
successivo. Anche al rinnovo dei contratti provinciali si applicano le disposizioni relative
al raffreddamento del conflitto e all'elemento economico di cui all'art. 2 a
compensazione dell'eventuale periodo di carenza contrattuale. Entro sei mesi dal
rinnovo contrattuale, le Organizzazioni territoriali e provinciali delle parti contraenti
provvedono alla stesura del testo coordinato del contratto provinciale con le modifiche
ed integrazioni introdotte in sede del rinnovo stesso. Le parti, considerata l'utilità di
portare a conoscenza immediata e diretta dei propri associati il testo delle convenzioni
collettive tra le stesse concordate, convengono di assicurare ogni possibile forma di
diffusione agli accordi e contratti nazionali e provinciali. Analoga diffusione sarà data,
altresì, alle tabelle salariali, preventivamente concordate, per la cui autenticità è
necessaria la sottoscrizione di tutte le parti contraenti. Eventuali spese per la
pubblicazione di testi contrattuali e tabelle salariali saranno ripartite tra tutte le parti in
proporzione degli ordinativi di copie fatte da ciascuna Organizzazione.
J) Retribuzione: Gli elementi che costituiscono la retribuzione sono i seguenti: 1) salario
contrattuale, definito dai contratti provinciali secondo i criteri di cui all'art. 31 e fissato
per singole figure o per gruppi di figure; 2) generi in natura o valore corrispettivo per gli
operai a tempo indeterminato, quando vengano corrisposti per contratto o
consuetudine; 3) terzo elemento per gli operai a tempo determinato. L’ex salario
integrativo provinciale, nella misura stabilita dai contratti integrativi provinciali vigenti
all'atto della stipula del presente CCNL è congelato in cifra. Esso è elemento costitutivo
del salario contrattuale e potrà essere conglobato all'atto del rinnovo del contratto
provinciale. Per l'alloggio e gli annessi (orto, porcile, pollaio), il contratto provinciale,
qualora ne preveda l'obbligo di concessione agli operai a tempo indeterminato, deve
stabilire il valore sostitutivo per il caso di mancata concessione. Tale valore deve essere
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
Pag. 38
computato ai fini del calcolo della tredicesima e quattordicesima mensilità e del
trattamento di fine rapporto. Il terzo elemento compete agli operai a tempo
determinato quale corrispettivo dei seguenti istituti riconosciuti agli operai a tempo
indeterminato e calcolati su 312 giorni lavorativi:
- festività nazionali e infrasettimanali 5,45%
- ferie 8,33%
- tredicesima mensilità 8,33%
- quattordicesima mensilità 8,33%
- totale 30,44%
La misura del terzo elemento, in percentuale, è calcolata sul salario contrattuale così come
definito dal contratto provinciale. Al momento della conversione del rapporto di lavoro
da tempo determinato a tempo indeterminato di cui all'art. 23, gli operai acquisiscono il
diritto al trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per gli
operai a tempo indeterminato. Pertanto, dallo stesso momento non è più dovuto ai
predetti operai il terzo elemento. I salari contrattuali definiti dai contratti provinciali
possono essere mensili o giornalieri od orari a secondo dei tipi di rapporto. I contratti
provinciali fisseranno altresì, in relazione alle consuetudini locali, le modalità ed il periodo
di pagamento dei salari: a giornata, a settimana, a quindicina, a mese. Agli effetti del
computo dei vari istituti economici contrattuali, la paga giornaliera si ottiene dividendo
quella mensile per 26. Quella oraria si ottiene dividendo la paga mensile per 169.
K) Aumenti salariali: I salari contrattuali vigenti nelle singole province alla data del
31/10/2014 per ciascun livello professionale stabilito nei rinnovi dei contratti provinciali in
applicazione del CCNL 25/05/2010, sono incrementati: a decorrere dal 1/11/2014 del 2,1
per cento; a decorrere dal 1/05/2015 del 1,8 per cento. La suddetta percentuale del 2,1
per cento, relativa alla prima tranche di aumento, è finalizzata anche a ristorare i
lavoratori per il periodo di carenza contrattuale.
L) Minimi salariali di area: I minimi salariali di area stabiliti a livello nazionale comprensivi
degli aumenti di cui al precedente capoverso sono quelli di cui alle tabelle 1 e 2 del
ccnl. I contratti provinciali non possono definire, per i livelli di ciascuna area
professionale, salari contrattuali inferiori ai minimi di area, salvo quanto è previsto
dall'articolo 18 e relativo accordo allegato del presente CCNL. I minimi salariali di cui al
primo comma trovano applicazione, per le province dove siano stati stipulati i contratti
provinciali in applicazione del CCNL 25/05/2010, dalla data che sarà fissata nel rinnovo
dagli stessi e non oltre il 1°/01/2017; per le altre province dal 1°/11/2014. In sede di
rinnovo quadriennale il contratto nazionale, sulla base dei criteri di cui all'art. 2 e di una
valutazione sull'andamento dell'inflazione, definisce gli incrementi da applicarsi ai
minimi di cui al primo comma, nonché gli incrementi da applicarsi a tutti i salari
contrattuali definiti dai contratti provinciali all'interno di ciascuna area professionale.
Nelle province in cui per effetto dei vigenti accordi, a seguito dell'aumento dei mimmi
salariali di area, i livelli salariali dovessero risultare inferiori a tale minimo, i Contratti
provinciali provvedono a definire un programma che, nell'arco di vigenza del Contratto
provinciale stesso, porti all'inserimento dei salari entro il minimo di area. Tale previsione
non si applica nelle province che nell'ultima tornata contrattuale non hanno rinnovato il
contratto provinciale.
M) Minimi tabellari:
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
Pag. 39
Tabella 1 - MINIMI SALARIALI DI AREA MENSILI OPERAI AGRICOLI
AREE PROFESSIONALI MINIMI
Area 1 1.250,00
Area 2 1.140,00
Area 3 850, 00
Tabella 2 - MINIMI SALARIALI DI AREA ORARI OPERAI FLOROVIVAISTI
AREE PROFESSIONALI MINIMI
Area 1 7,57
Area 2 6,94
Area 3 6,52
N) Welfare contrattuale: Le prestazioni previste dagli artt. 7, 8, 62 e 65 del presente CCNL
rappresentano un diritto contrattuale di ogni lavoratore, il quale matura perciò -
esclusivamente nei confronti dell'azienda che non aderisca al sistema della bilateralità
e non versi la relativa contribuzione - il diritto all'erogazione diretta da parte dell'impresa
stessa di prestazioni equivalenti. L'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando
ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei
lavoratori. Il datore di lavoro che omette di versare la contribuzione all'Ente Bilaterale
Agricolo Nazionale di cui all'art. 7, a decorrere dal 1° gennaio 2011 è tenuto, fermo
restando l'obbligo di corrispondere al lavoratore prestazioni equivalenti, ad erogare al
medesimo lavoratore una quota aggiuntiva di retribuzione - esclusa dalla base di
calcolo del TFR - pari a 13,00 euro mensili, equivalenti a euro 0,50 giornalieri. I contratti
provinciali possono prevedere analoghe disposizioni con riferimento alla contribuzione
dovuta al sistema di bilateralità territoriale.
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
Pag. 40
GIURISPRUDENZA E PRASSI
LE SENTENZE DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’ E DI MERITO
Cass. Civ., sez. lav., 10 ottobre 2014, n.
21497
Con riferimento ai lavoratori dello spettacolo il
legislatore ha voluto predisporre una tutela
previdenziale ad ampio raggio, non diversa da quella
elargita ai lavoratori dipendenti, a vantaggio di
categorie di lavoratori esplicanti la loro attività nel
settore dello spettacolo e in relazione ai quali non
sempre è possibile distinguere se l'attività dai
medesimi espletata sia di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo, e senza, quindi, che sia necessario
previamente accertare la natura, autonoma o
subordinata, dell'attività prestata.
Cass. civ., sez. VIlav., 14 ottobre 2014, n.
21700
In tema di azione giudiziale per le prestazioni di
invalidità civile, l'art. 42, comma 3 d.l. n. 269/2003
(disposizioni in materia di invalidità civile), convertito in
legge n. 326/2003, la cui efficacia è stata differita al
31 dicembre 2004, ha introdotto una decadenza
prima inesistente, fissando il termine di sei mesi dalla
data di comunicazione all'interessato del
provvedimento emanato in sede amministrativa. Di
conseguenza il termine di decadenza si applica solo
se il provvedimento amministrativo sia stato
comunicato all'interessato dopo il 31 dicembre 2014.
Cass. civ., sez. lav., 15 ottobre 2014, n.
21828
Se l'organizzazione svolge, in concomitanza con
l'attività di ricovero, anche altre attività qualificabili
come culturali, deve riconoscersi la natura di
tendenza e, pertanto, in caso di licenziamento non
può trovare applicazione la tutela reale ex art. 18
legge n. 300/1970.
Cass. civ., sez. VI Lav., 16 ottobre 2014, n.
21888
In materia di assegno di invalidità civile, il requisito del
mancato svolgimento di attività lavorativa previsto
per beneficiare dell'assegno d'invalidità di cui all'art.
13 legge n. 118/1971, come novellato dall'art. 1,
comma 35, legge n. 247/2007, costituisce elemento
costitutivo del diritto all'assegno. Pertanto la prova di
tale requisito non può essere fornita in giudizio
mediante mera dichiarazione dell'interessato, anche
se rilasciata con formalità previste dalla legge per le
autocertificazioni, che può assumere rilievo solo nei
rapporti amministrativi ed è, invece, priva di efficacia
probatoria in sede giurisdizionale.
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
Pag. 41
Cass. civ., sez. Lav., 16 ottobre 2014, n.
21928
Deve escludersi la computabilità ai fini del calcolo del
TFR di una quota forfettizzata delle mance dei
"croupiers" di una casa da gioco, considerato che tale
emolumento non presenta i caratteri che ai sensi
dell'art. 2099 c.c. caratterizzano la retribuzione e
difettando specifiche previsioni della contrattazione
collettiva che consentano di attribuirvi tale natura.
Cass. civ., sez. lav., 17 ottobre 2014, n.
22046
Il compenso per l'amministratore di società revocato
anticipatamente dal proprio incarico va determinato
in via equitativa, in quanto la natura giuridica del
rapporto con l'impresa collettiva non è assimilabile ad
un contratto d'opera senza che le parti, al momento
della nomina o nelle previsioni statutarie abbiano fatto
esplicito riferimento all'applicabilità delle tariffe
professionali previste per i dottori commercialisti.
Cass. civ., sez. lav., 17 ottobre 2014, n.
22050
In tema di conseguenze patrimoniali del
licenziamento illegittimo, l'importo pari a 5 mensilità
della retribuzione globale di fatto, previsto dall'art. 18 l.
n. 300 del 1970, rappresenta una parte irriducibile
della obbligazione risarcitoria complessiva,
commisurata alla retribuzione globale di fatto dal
giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva
reintegrazione; detto importo minimo è dovuto anche
quando la reintegra intervenga a meno di 5 mesi dal
licenziamento invalido, dovendosi escludere, in ogni
caso, che la stessa sia cumulabile all'indennità
risarcitoria.
I MESSAGGI DELL’INPS
Messaggio n. 7842 del 20 ottobre 2014 L'INPS fornisce chiarimenti sulla fatturazione elettronica
- compensi ai medici iscritti nelle liste speciali
dell’Istituto per l’esecuzione delle visite mediche di
controllo.
Messaggio n. 7899 del 22 ottobre 2014 L'INPS fornisce chiarimenti sulla erogazione
dell'indennità di tirocinio nell’ambito del Piano Italiano
di attuazione della cosiddetta “Garanzia Giovani”.
Istruzioni procedurali.
Messaggio n. 7973 del 24 ottobre 2014 L'INPS fornisce chiarimenti sulla presentazione
telematica delle domande di pensione in regime
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
Pag. 42
comunitario per soggetti residenti in Paesi esteri non
convenzionati.
LE CIRCOLARI DELL’INPS
Circolare n. 131 del 23 ottobre 2014 L'INPS fornisce chiarimenti sulla Convenzione tra l’INPS
e la FEDIMPRESE per la riscossione dei contributi
associativi delle aziende assuntrici di manodopera e
dei piccoli coloni e compartecipanti familiari
(P.C.C.F.), ai sensi della legge 1968, n. 334. Istruzioni
operative e contabili.
Circolare n. 132 del 23 ottobre 2014 L'INPS fornisce chiarimenti sulla Convenzione tra l’INPS
e FEDERAZIENDE (Confederazione delle Piccole e
Medie Imprese, dei lavoratori Autonomi e dei
Pensionati) ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio
1991 n. 223, per la riscossione dei contributi associativi
dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee.
Circolare n. 133 del 23 ottobre 2014 L'INPS fornisce chiarimenti sulla Convenzione tra l’INPS
e la Federazione del Commercio, Turismo, Servizi,
Artigianato, agricoltura, Terziario, Piccole e Medie
Imprese (FEDIMPRESE). ai sensi dell’art. 2 della legge 27
dicembre 1973 n. 852, per la riscossione dei contributi
associativi sull’indennità ordinaria e di trattamento
speciale di disoccupazione di cui beneficiari i
lavoratori agricoli.
Circolare n. 134 del 23 ottobre 2014 L'INPS fornisce chiarimenti sulla Convenzione tra l’INPS
e la Federazione del Commercio, Turismo, Servizi,
Artigianato, Agricoltura, Terziario, Piccole e Medie
Imprese (FEDIMPRESE) ai sensi dell’art. 18 della legge
23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei contributi
associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni
temporanee.
Circolare n. 135 del 23 ottobre 2014 L'INPS fornisce chiarimenti sulla Convenzione fra l’INPS
e la FEDIMPRESE per la riscossione dei contributi
associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori
diretti, ai sensi dell’art.11 della legge 12 marzo 1968,
n.334.
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
Pag. 43
SCADENZARIO PREVIDENZIALE DAL 3 AL 17 NOVEMBRE 2014
Lunedì 17 Novembre AUTOLIQUIDAZIONE INAIL
Sostituti d'imposta : versamento della 3° rata pari al
25% del premio Inail relativo al 2014, con
maggiorazione degli interessi, da parte dei soggetti
che hanno optato per il pagamento rateale.
Versamento della 4° rata, maggiorata degli interessi,
del premio Inail relativo al 2014, da parte dei soggetti
che hanno optato per il pagamento rateale.
Lunedì 17 Novembre CONTRIBUTI IVS artigiani e commercianti
Artigiani e commercianti devono effettuare il
versamento della 3° rata trimestrale relativa all'anno
2014 dei contributi INPS dovuti sul minimale di reddito
MODALITA' : Modello di pagamento F24.
Lunedì 17 Novembre CONTRIBUTI INPS LAVORO DIPENDENTE
Per i datori di lavoro è previsto il versamento all'INPS
dei contributi previdenziali a favore della generalità
dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni
maturate nel mese precedente, Tramite il Modello di
pagamento F24
Lunedì 17 Novembre CONTRIBUTI INPS Gestione separata
Versamento del contributo previdenziale alla gestione
separata INPS relativo ai compensi inerenti ai venditori
porta a porta ed ai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa per i quali sussiste l'obbligo
contributivo, corrisposti nel mese precedente.
mediante modalità telematiche.
Lunedì 17 Novembre ENPALS
Per le Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport
Versamento dei contributi previdenziali relativi al mese
precedente . Va utilizzato il Modello F24 con modalità
telematiche per i titolari di P. IVA; il Modello F24 presso
Banche, Poste, Concessionari o con modalità
telematiche per i non titolari P. IVA.
Lunedì 17 Novembre INPGI
Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti.
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
relativi al mese precedente e contestuale
presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva
mensile - versamento: i soggetti titolari di partita IVA
devono effettuare i versamenti esclusivamente in via
LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO
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telematica direttamente, utilizzando il modello
telematico F24/Accise on line, ovvero per il tramite
degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il
modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n.
223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non
titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti
con modello F24/Accise presso gli sportelli dell’ufficio
postale, della banca o del concessionario della
riscossione, ovvero con modalità telematiche; -
denuncia: presentazione mod. DASM esclusivamente
in via telematica attraverso i servizi di trasmissione
telematica dell'Agenzia delle Entrate (Entratel e
Fisconline).
Lunedì 17 Novembre CASAGIT
Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti
ADEMPIMENTO Versamento dei contributi previdenziali
e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale
presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva
mensile.
Versamento: i soggetti titolari di partita IVA devono
effettuare i versamenti esclusivamente in via
telematica direttamente, utilizzando il modello
telematico F24/Accise on line, ovvero per il tramite
degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il
modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n.
223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non
titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti
con modello F24/Accise presso gli sportelli dell’ufficio
postale, della banca o del concessionario della
riscossione, ovvero con modalità telematiche; -
denuncia: presentazione mod. DASM esclusivamente
in via telematica attraverso i servizi di trasmissione
telematica dell'Agenzia delle Entrate (Entratel e
Fisconline).