NUMERO 40 DEL 31 OTTOBRE - Fisco e Tasse · INPGI Circolare n. 6 del 27 Ottobre 2014 su sgravi...

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LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO NUMERO 40 DEL 31 OTTOBRE 2014 LA SETTIMANA IN BREVE LA NORMATIVA DEL LAVORO IN GAZZETTA UFFICIALE PAGINA 3 GLI APPROFONDIMENTI DELLA SETTIMANA DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2015 ( I PARTE) DI R. STAIANO Il Disegno di legge Stabilità 2015 contiene una serie di norme in materia di lavoro. PAGINA 5 NUOVA CARTA DEI SERVIZI INAIL DI M.S. DI RENZO A partire dal 16 ottobre 2014 è disponibile la nuova Carta dei servizi Inail 2014 esclusivamente online, articolata in sette macro-aree tematiche ed arricchita con oltre novanta schede sintetiche allo scopo di facilitare l’accesso alle informazioni da parte degli utenti PAGINA 9 SCHEDA INFORMATIVA DEL LAVORO VEICOLI AZIENDALI E CODICE DELLA STRADA: LE NOVITÀ DAL 3 NOVEMBRE 2014 PAGINA 13 LE RISPOSTE DELLESPERTO GLI SGRAVI PER L'ASSUNZIONE DEI DETENUTI PAGINA 27 DOCUMENTAZIONE NAZIONALE INPGI Circolare n. 6 del 27 Ottobre 2014 su sgravi contributivi 2013 FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO Circolare n.18/2014 sulle modifiche al codice della strada CNDCEC Nota 24 ottobre 2014, n. 23 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Nota n. 6029 : Direttiva in materia di rappresentanza sindacale del 26 .9. 2014 REGIONI Legge Regionale Piemonte, 26.9.2014, n. 9 Legge Regionale Trentino Alto Adige del 4 .8. 2014, n. 7

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LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO NUMERO 40 DEL 31 OTTOBRE 2014

LA SETTIMANA IN BREVE

LA NORMATIVA DEL LAVORO IN GAZZETTA UFFICIALE

PAGINA 3

GLI APPROFONDIMENTI DELLA SETTIMANA

DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2015 ( I PARTE) DI R. STAIANO

Il Disegno di legge Stabilità 2015 contiene una serie di norme in materia di lavoro.

PAGINA 5

NUOVA CARTA DEI SERVIZI INAIL DI M.S. DI RENZO A partire dal 16 ottobre 2014 è disponibile la nuova Carta dei servizi Inail 2014

esclusivamente online, articolata in sette macro-aree tematiche ed arricchita con oltre

novanta schede sintetiche allo scopo di facilitare l’accesso alle informazioni da parte degli

utenti

PAGINA 9

SCHEDA INFORMATIVA DEL LAVORO

VEICOLI AZIENDALI E CODICE DELLA STRADA: LE NOVITÀ DAL 3 NOVEMBRE 2014

PAGINA 13

LE RISPOSTE DELL’ESPERTO

GLI SGRAVI PER L'ASSUNZIONE DEI DETENUTI

PAGINA 27

DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

INPGI

Circolare n. 6 del 27 Ottobre 2014 su sgravi contributivi 2013

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO

Circolare n.18/2014 sulle modifiche al codice della strada

CNDCEC

Nota 24 ottobre 2014, n. 23

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Nota n. 6029 : Direttiva in materia di rappresentanza sindacale del 26 .9. 2014

REGIONI

Legge Regionale Piemonte, 26.9.2014, n. 9

Legge Regionale Trentino Alto Adige del 4 .8. 2014, n. 7

LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 2

Legge Regionale Sicilia, 26.8.2014, n. 13

PAGINA 31

NORMATIVA CONTRATTUALE

CCNL:

CCNL operai agricoli e florovivaisti del 22.10.2014

PAGINA 33

GIURISPRUDENZA E PRASSI DELLA SETTIMANA

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’ E DI MERITO

COMUNICATI, CIRCOLARI E MESSAGGI DELL’INPS E DELL’INAIL

PAGINA 42

SCADENZARIO PREVIDENZIALE

LO SCADENZARIO DAL 3 AL 17 NOVEMBRE 2014

PAGINA 43

LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 3

LA SETTIMANA IN BREVE

Amici e Colleghi,

ben ritrovati! Vediamo insieme le novità della scorsa riguardanti il lavoro apparse in Gazzetta

Ufficiale.

Nella G.U. n. 246 del 22 ottobre 2014, è stato pubblicato il D.M. 24 luglio 2014, n. 148, il quale

regolamenta gli sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti.

Nella G.U. n. 246 del 22 ottobre 2014, è stato pubblicato il D.M. 2 ottobre 2014, il quale integra il

decreto 15 settembre 2014 in materia di convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca.

Nella G.U. n. 246 del 22 ottobre 2014, è stata pubblicata la L. 14 ottobre 2014, n. 147, la quale si

occupa delle modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti

l'accesso al trattamento pensionistico.

Nella G.U. n. 247 del 23 ottobre 2014, è stato pubblicato il D.M. 28 luglio 2014, il quale si occupa del

Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno

dell'occupazione e del reddito del personale del credito, ai sensi dell'articolo 3 della legge 28

giugno 2012, n. 92.

Nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2014, è stato pubblicato il D.M. 15 ottobre 2014, il quale dichiara

l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Veneto.

Nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2014, è stata pubblicata la L. 3 ottobre 2014, n. 150, la quale ratifica

e da esecuzione al Protocollo aggiuntivo e dello Scambio di Lettere recanti modifiche alla

Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte

sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale, con Protocollo, del 3 giugno

1981, fatti a Lussemburgo il 21 giugno 2012.

Nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2014, è stato pubblicato il Decreto della Presidenza del Consiglio

dei Ministri, 31 luglio 2014, n. 151, il quale si occupa del Regolamento riguardante i termini di

conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della salute, aventi

durata superiore a novanta giorni, a norma dell’articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.

241.

Nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2014, è stata pubblicato il Comunicato dell’ISTAT, 24 ottobre 2014, il

quale individua l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese

di settembre 2014, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina

delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449

(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Nella G.U. n. 249 del 25 ottobre 2014, è stata pubblicata la L. 3 ottobre 2014, n. 152, la quale ratifica

ed esecuzione del Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali

e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008.

LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 4

Nella G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014, è stato pubblicato il D. Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, che

disciplina le ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.

159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni

in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.

136.

Nella G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014, è stato pubblicato il Regolamento della Banca d’Italia, 18

luglio 2014, il quale si occupa del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Unità

di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 21

novembre 2007, n. 231.

Nella G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014, è stata pubblicata la Delibera della Commissione di Garanzia

Sciopero, 13 ottobre 2014, n. 14/387, la quale prevede la regolamentazione provvisoria delle

prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del

1990, e successive modificazioni, nel settore del trasporto aereo.

LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

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APPROFONDIMENTO

DDL STABILITA’ 2015 (I parte)

di R. Staiano1

Sommario

1. FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO LA BUONA SCUOLA

2. STABILIZZAZIONE DEL BONUS 80 EURO

3. DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO DA IMPONIBILE IRAP

4. TFR IN BUSTA PAGA

5. CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO E REGIME OPZIONALE

1. Fondo per la realizzazione del Piano La Buona Scuola

TESTO

Art. 3

Al fine di dotare il Paese di un sistema d’istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento

dell’offerta formativa e della continuità didattica, e per una valorizzazione dei docenti e

dell’autonomia scolastica, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e

della ricerca è istituito il Fondo per la realizzazione del Piano “La Buona Scuola”, con la dotazione

di 1.000 milioni di euro per l’anno 2015, di 3.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. Il Fondo

è finalizzato alla attuazione degli interventi previsti nel Piano “La Buona Scuola”, con prioritario

riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni di docenti, e al potenziamento

dell’alternanza scuola-lavoro.

COMMENTO

L’art. 3 prevede l’istituzione del Fondo per la realizzazione del Piano “La Buona Scuola”, con la

dotazione di 1.000 milioni di euro per l’anno 2015, di 3.000 milioni di euro a decorrere dall’anno

2016. Il Fondo è finalizzato alla attuazione degli interventi previsti nel Piano “La Buona Scuola”, con

prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni di docenti, e al

potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro.

2. Stabilizzazione del bonus 80 euro

1 Rocchina Staiano, avvocato e docente a Teramo

LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

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TESTO

Art. 4

Al All’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis. Qualora

l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel

comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) ed l), sia di importo superiore

a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al

periodo di lavoro nell’anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a:

1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito

spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito

complessivo, e l’importo di 2.000 euro.”.

2. Il credito eventualmente spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

come sostituito dal presente articolo, è riconosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta di cui

agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli

emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Le somme

erogate ai sensi del comma 1 sono recuperate dal sostituto d’imposta mediante l’istituto della

compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli enti pubblici e le

amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate ai sensi del comma 1 anche

mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l’eventuale eccedenza, dei contributi

previdenziali. In quest’ultimo caso l’INPS e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria

interessati recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da

versare mensilmente all’Erario. Con riferimento alla riduzione dei versamenti dei contributi

previdenziali conseguente all’applicazione di quanto previsto dal presente comma, restano in ogni

caso ferme le aliquote di computo delle prestazioni. L’importo del credito riconosciuto è indicato

nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).

COMMENTO

Va ricordato che l’art. 1 del D.L. n. 66 del 2014, convertito in legge il 18 giugno 2014 prevede che

per l’anno 2014 è riconosciuto ai lavoratori dipendenti ed alcuni lavoratori cd."assimilati" un credito

d’imposta annuo di 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro. Qualora,

invece, il reddito complessivo è compreso tra 24.000 e 26.000 euro, il predetto credito d’imposta

spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito

complessivo, e l'importo di 2.000 euro. Con il DDL Stabilità 2015 tale bonus viene stabilizzato; infatti,

è previsto:

a) che si ha diritto ad un credito d’imposta annuo di 960 euro, se il reddito complessivo non è

superiore a 24.000 euro;

LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

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b) se il reddito complessivo è compreso tra 24.000 e 26.000 euro, il predetto credito d’imposta

spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del

reddito complessivo, e l'importo è di 2.000 euro.

Un aspetto importante da tenere presente è che il credito d’imposta dev’essere rapportato al

periodo di lavoro. Questo significa che se il rapporto di lavoro non dura per l’intero anno, l’importo

di 960 euro deve essere ragguagliato al periodo effettivo di durata dello stesso.

Il credito d’imposta è riconosciuto nel caso in cui sia dovuta l’IRPEF dopo aver applicato le

detrazioni per lavoro dipendente e assimilato. Questo significa che, anche qualora l’imposta

dovesse essere azzerata per effetto di detrazioni per carichi di famiglia o di detrazioni per oneri

sostenuti, credito d’imposta è comunque riconosciuto. Viceversa se l’IRPEF lorda dovesse essere

assorbita completamente dalle detrazioni di lavoro, il credito non è riconosciuto.

Una volta determinato l’importo del credito d’imposta, lo stesso deve essere corrisposto in quote

mensili.

Il credito è riconosciuto, in via automatica, dal datore di lavoro in busta paga. A tal fine, lo stesso,

utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di

paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga. Sono

esclusi i datori di lavoro domestici; in questo caso i lavoratori beneficeranno del credito d’imposta

in sede di dichiarazione dei redditi 2015. L'importo del credito riconosciuto deve essere indicato

nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).

Sotto il profilo soggettivo, il credito d’imposta è previsto in favore dei lavoratori che percepiscono

redditi di lavoro dipendente e i seguenti redditi assimilati:

- compensi dei soci lavoratori delle cooperative;

- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi

svolti in relazione a tale qualità;

- borse di studio e assegni di formazione professionale;

- compensi per collaborazioni coordinate e continuative;

- remunerazioni dei sacerdoti;

- prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare;

- compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili.

3. Deduzione del costo del lavoro da imponibile IRAP

TESTO

Art. 5

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 all’articolo 11

del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-septies, è aggiunto il seguente:

“4-octies. Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, ed in deroga a quanto stabilito

LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 8

negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi

degli articoli da 5 a 9, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il

personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei

commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater.”.

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4

dell’articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

giugno 2014, n. 89, sono abrogati.

Sono fatti salvi gli effetti del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini della determinazione

dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013

secondo il criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, dopo le parole “4-bis 1” sono aggiunte le seguenti: “e 4-

octies”.

COMMENTO

L’art. 5 del DDL Stabilità 2015 ha introdotto la riduzione dell’Irap per le imprese mediante

l’abbattimento della componente lavoro, ma solo nel caso di lavoratori a tempo indeterminato.

4. TFR in busta paga

TESTO

Art. 6

All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 756 è inserito il seguente:

“756-bis. In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30

giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici ed i lavoratori

del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il

medesimo datore di lavoro possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti

dal decreto di cui al comma 8, di percepire la quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice

civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n.

297, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui

al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima

quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. La predetta parte integrativa della

retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell’applicazione delle

disposizioni contenute nell’articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi di cui a l decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è imponibile ai fini previdenziali. Resta

in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756. La manifestazione di volontà di cui al presente

LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 9

comma, qualora esercitata, è irrevocabile fino al termine del 30 giugno 2018. All’atto della

manifestazione della volontà di cui al presente comma il lavoratore deve aver maturato almeno

sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota

maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile. Le disposizioni di cui al presente comma non si

applicano ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi di

cui all’articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297. In caso di mancata espressione della volontà

di cui al presente comma resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente.”;

b) al comma 756, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero all’opzione

di cui al comma 756-bis”.

Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del testo

unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, come sostituito dall’articolo 4, comma 1, non si tiene conto delle somme erogate a titolo di

parte integrativa della retribuzione di cui all’articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre

2006, n. 296, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo

schema di accesso al credito di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10 del

decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, relativamente alle quote maturande liquidate come

parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-

bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime disposizioni di cui al citato

articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, trovano applicazione con riferimento ai

datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50

addetti anche relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della

retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al citato comma 756-bis dell’articolo 1

della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino per lo

schema di accesso al credito di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10,

comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, relativamente alle quote maturande

liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui

al comma 756-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e non si applicano le

disposizioni di cui al predetto articolo 10, commi 1 e 3. I medesimi datori di lavoro versano un

contributo mensile al fondo di cui al comma 7 pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione

imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidate come

parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-

bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto del contributo di cui all'articolo 3,

ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297.

I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota

maturanda di cui all’articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono

accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui al comma 7 e da

garanzia dello Stato di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale di cui

all’articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 10

Al fine di accedere ai finanziamenti di cui al comma 5, i datori di lavoro devono tempestivamente

richiedere all’INPS apposita certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai

montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base delle certificazioni

tempestivamente rilasciate dall’INPS, il datore di lavoro può presentare richiesta di finanziamento

presso una delle banche o intermediari finanziari che aderiscono all’apposito accordo-quadro da

stipularsi tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze e

l’Associazione bancaria italiana. Ai suddetti finanziamenti, assistiti dalle garanzie di cui al comma 7,

non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di

rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto lavoro di cui all’articolo 2120 del codice

civile. Al rimborso correlato al finanziamento effettuato dalle imprese non si applicano le

disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

E’ istituito presso l’INPS un Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti di cui al comma 5 per le

imprese con alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100

milioni di euro per l’anno 2015 a carico del bilancio dello Stato ed alimentato dal gettito

contributivo di cui al comma 4 ultimo periodo. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita,

incondizionata, irrevocabile ed onerosa nella misura di cui al comma 4. Gli interventi del Fondo

sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia è elencata

nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31

della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo di garanzia è surrogato di diritto alla banca per

l’importo pagato nel privilegio di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Per tali somme si applicano le medesime modalità di recupero dei crediti contributivi.

Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché i criteri, le condizioni

e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia dello Stato di ultima istanza

sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro

30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai maggiori compiti previsti dal presente articolo per l’INPS si provvede con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

COMMENTO

L’art. 6 del DDL Stabilità 2015 ha introdotto la possibilità per i lavoratori del settore privato, di

chiedere al datore di lavoro il TFR in busta paga. Si tratta di una misura sperimentale, che decorre

dai periodi di paga dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, e riguarda solo i lavoratori dipendenti del

settore privato, esclusi i lavoratori domestici ed i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un

rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro. In tal caso, i

lavoratori percepiranno la quota del TFR maturata, compresa quella eventualmente destinata ad

una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile della medesima

quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. La predetta parte integrativa della

retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali.

LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 11

La manifestazione di volontà, qualora esercitata, è irrevocabile fino al termine del 30 giugno 2018.

All’atto della manifestazione della volontà il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di

rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda di

cui all'articolo 2120 del codice civile. Tali disposizioni non si applicano ai datori di lavoro sottoposti a

procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi di cui all’articolo 4 della legge 29 maggio

1982, n. 297. In caso di mancata espressione della volontà resta fermo quanto stabilito dalla

normativa vigente.

I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota

maturanda, possono accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo e da

garanzia dello Stato di ultima istanza. Al fine di accedere a tali finanziamenti, i datori di lavoro

devono tempestivamente richiedere all’INPS apposita certificazione del trattamento di fine

rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base

delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall’INPS, il datore di lavoro può presentare richiesta

di finanziamento presso una delle banche o intermediari finanziari che aderiscono all’apposito

accordo-quadro da stipularsi tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle

finanze e l’Associazione bancaria italiana. Ai suddetti finanziamenti non possono essere applicati

tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di

trattamento di fine rapporto lavoro di cui all’articolo 2120 del codice civile.

5. Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo e regime

opzionale

TESTO

Art. 7

1. L’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla

legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo).

1. A tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui

operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e

sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e

fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d’imposta nella misura del 25 per

cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati

nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

2. Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività

di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor

periodo a decorrere dal periodo di costituzione.

3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di

euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di

ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30 mila.

LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 12

4. Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove

conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni

o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per

mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti,

processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la

ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di

natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per

prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate

alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti,

processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra

documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi

utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o

commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo

di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o

trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

5. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a

prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso,

anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

6. Ai fini della determinazione del credito d’imposta sono ammissibili le spese relative a:

a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4,

in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una

università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o

scientifico come da classificazione Unesco Isced (International Standard Classification of

Education) o di cui all’allegato 1 del presente decreto;

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di

laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto

del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, recante coefficienti di ammortamento del costo

dei beni materiali strumentali impiegati nell’esercizio di attività commerciali, arti e professioni,

pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione

alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo

unitario non inferiore a 2 mila euro al netto di IVA;

c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed organismi

equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-

legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 13

d) competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale, biotecnologica,

a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da

fonti esterne.

7. Per le spese relative alle lettere a) e c) del comma 6 il credito di imposta spetta nella misura del

50 per cento delle medesime.

8. Il credito d’imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre

alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività

produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e

successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

9. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma

53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.

388.

10. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito

d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei

costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al

recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

11. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto

incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro

della revisione legale di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010. Tale certificazione va allegata al

bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale

devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di

revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 27

gennaio 2010, n. 39. Il revisore o professionista responsabile della revisione, nell’assunzione

dell’incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del decreto

legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e, in attesa della loro emanazione, dal codice etico dell’IFAC. Le

spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al precedente

periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5 mila. Le imprese con bilancio certificato

sono esentate dagli obblighi del presente comma.

12. Nei confronti del revisore legale dei conti che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti

che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 12 si applicano le disposizioni

dell’articolo 64 del codice di procedura civile.

13. Le agevolazioni di cui all’articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, e quelle previste

dall’articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano alla data del 31

dicembre 2014. Le relative risorse sono destinate al credito d’imposta previsto dal presente

decreto.

14. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello

sviluppo economico, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, nonché le modalità di

LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 14

verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del

beneficio, le modalità di restituzione del credito di imposta di cui l’impresa ha fruito indebitamente.

15. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito

d’imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della

legge 31 dicembre 2009, n. 196”.

2. Nel decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21

febbraio 2014, n. 9, è inserito, in fine, l’allegato n. 3 alla presente legge.

3. I soggetti titolari di reddito d’impresa possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui ai

successivi commi. L’opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile.

4. I soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, possono esercitare l’opzione di cui al comma 3 a condizione di essere

residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali

lo scambio di informazioni sia effettivo.

5. I redditi dei soggetti indicati al comma 3 derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti

industriali, da marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule

e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico

giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il

50 per cento del relativo ammontare. In caso di utilizzo diretto dei beni sopraindicati il contributo

economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell’esclusione di cui al

presente comma a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo

conforme a quanto previsto dall’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269. In tali

ipotesi la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione in via preventiva ed in

contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate dell’ammontare dei componenti positivi di reddito

impliciti e dei criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti

positivi. Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell’ambito di operazioni intercorse con società che

direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla

stessa società che controlla l’impresa, l’agevolazione spetta a condizione che gli stessi siano

determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall’articolo 8 del

decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269.

6. Non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse dalla formazione del reddito

le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 5, a condizione che almeno il

novanta per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima

della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la

cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al comma 5. Si

applicano le disposizioni relative al ruling previste dall’ultimo periodo del comma 5.

7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a condizione che i soggetti che esercitano

l’opzione di cui al comma 3 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di

ricerca stipulati con Università o enti di ricerca ed organismi equiparati, finalizzate alla produzione

dei beni di cui al comma 5.

LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 15

8. La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di

ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene

immateriale di cui al comma 5 e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene.

9. L’esercizio dell’opzione di cui al comma 3 rileva anche ai fini della determinazione del valore

della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

10. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia

e finanze, di natura non regolamentare, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 3 a 9

del presente articolo, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall’ambito di

applicazione del comma 5 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 8.

11. Le disposizioni del presente articolo di cui ai commi da 3 a 10 si applicano a decorrere dal

periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Per tale periodo di imposta e

per quello successivo, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito

complessivo di cui al comma 5 è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.

COMMENTO

L’art. 7 del DDL Stabilità 2015 ha attribuito, a tutte le imprese indipendentemente dalla forma

giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che

effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, un

credito d’imposta nella misura del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei

medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31

dicembre 2015.

Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di

ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor

periodo a decorrere dal periodo di costituzione.

l credito d’imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per

ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo2

almeno pari a euro 30 mila.

Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove

conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste

applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare

per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei

prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi,

necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

2 Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione,

processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 16

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di

natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o

disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di

altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla

documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono

comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non

siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali

e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è

necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo

elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o

trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Ai fini della determinazione del credito d’imposta sono ammissibili le spese relative a:

a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al

comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di

dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in

discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione Unesco Isced

(International Standard Classification of Education) o di cui all’allegato 1 del presente

decreto;

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e

attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti

stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, recante coefficienti di

ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell’esercizio di attività

commerciali, arti e professioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale

n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di

ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2 mila euro al netto di

IVA;

c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed organismi

equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all’articolo 25 del

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

dicembre 2012, n. 221;

d) competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale,

biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà

vegetale anche acquisite da fonti esterne.

Per le spese relative alle lettere a) e c) del comma 6 il credito di imposta spetta nella misura del 50

per cento delle medesime.

Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta

per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla

LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 17

base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del

relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 18

APPROFONDIMENTO

Nuova carta dei servizi Inail

di M. S. Di Renzo3

Sommario

1. PREMESSA

2. I NUOVI CONTENUTI

3. LA QUALITÀ DEI SERVIZI

4. IL SISTEMA DI TUTELA

5. CONCLUSIONI

1. Premessa

A partire dal 16 ottobre 2014 è disponibile la nuova Carta dei servizi Inail 2014 esclusivamente

online aggiornata e rivisitata nello schema e nei contenuti, articolata in sette macro-aree

tematiche ed arricchita con oltre novanta schede sintetiche allo scopo di facilitare l’accesso alle

informazioni da parte degli utenti.

2. I nuovi contenuti

Il documento è espressione del grande rinnovamento delle competenze dell’Istituto nell’ultimo

decennio, per effetto del potenziamento delle attività di prevenzione per la sicurezza nei luoghi di

lavoro, dello sviluppo della “strategia per la salute” all’interno del nuovo modello sanitario Inail

nonché dell’acquisizione delle funzioni di ricerca, prima svolte dal soppresso Istituto superiore per

la prevenzione e sicurezza del lavoro (Ispesl).

La Carta, dopo una breve introduzione sul ruolo e sulle funzioni dell’Istituto, illustra i principali servizi

erogati dall’ Inail ripartiti all’interno delle sette aree tematiche:

1. Rapporto assicurativo con i datori di lavoro;

2. Prestazioni economiche assicurative;

3. Prestazioni sanitarie;

4. Prestazioni per la riabilitazione e il reinserimento nella vita di relazione;

5. Prestazioni protesiche;

3 Maria Stefania Di Renzo, funzionario responsabile sub.Processo Prevenzione e Sicurezza sede Inail di Teramo.

Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell’ autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’amministrazione pubblica di appartenenza.

LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 19

6. Prevenzione e sicurezza sul lavoro;

7. Prestazioni di certificazione e verifica.

Le oltre novanta schede sintetiche riportano in maniera chiara e semplice i principali elementi che

caratterizzano i vari servizi:

1. tipologia di servizio;

2. prodotti;

3. utenti destinatari;

4. principali caratteristiche;

5. finalità;

6. modalità di richiesta ed erogazione;

7. eventuali costi a carico dell’utente.

Con riguardo all’utenza sono specificamente individuate le seguenti tipologie:

Lavoratori

Utenti dei Centri protesi e riabilitazione Inail

Datori di lavoro

Utenti dei servizi di verifica e certificazione

Altri utenti (quali ad esempio Pubbliche Amministrazioni, Scuole e Università, Operatori del

settore, Comunità scientifica).

Con riferimento alle modalità di erogazione, i servizi sono forniti dall’Istituto attraverso una rete

multicanale integrata, sviluppata mediante un ampliamento delle modalità telematiche e

telefoniche (accesso virtuale) e una razionalizzazione dei front line delle strutture Inail sul territorio

(accesso fisico).

3. La qualità dei servizi

Particolare attenzione è riservata nella Carta dei servizi, alla qualità del servizio offerto dall’ Inail

che si basa sul rispetto dei princìpi fondamentali individuati nella Direttiva del Presidente del

Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994:

Eguaglianza e imparzialità

Continuità

Diritto di scelta

Partecipazione

Efficienza ed efficacia

LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 20

Non di meno la qualità dei servizi dell’Istituto è caratterizzata anche dal rispetto dei vari fattori

(detti anche dimensioni) previsti nelle deliberazioni della CiVIT n. 88/2010 e n. 3/2012 quali:

accessibilità, tempestività, trasparenza, efficacia.

In coerenza con le linee guida indicate dalla CiVIT nella delibera n. 88/2010, il percorso

metodologico seguito dall’Istituto per l’individuazione degli standard di qualità è stato articolato

nelle seguenti fasi:

definizione dell’elenco dei servizi;

definizione delle dimensioni della qualità;

definizione degli standard di qualità.

Nello specifico per valutare se un servizio viene erogato in modo adeguato e coerente rispetto agli

obiettivi aziendali, sono stati identificati alcuni indicatori che permettono di rappresentare e

misurare le dimensioni della qualità del servizio. Per ciascun indicatore viene individuato un valore

programmato (cd. standard di qualità) che l’ Inail garantisce agli utenti nell’erogazione dei propri

servizi.

In tale contesto di riferimento, l’ Inail ha previsto un sistema di gestione della qualità articolato in

due tipologie di indicatori:

1. qualitativi, relativi agli standard formulati in modo descrittivo (ad es. facilità di accesso alle

informazioni, competenza del personale, ecc.) per ciascuna delle dimensioni sopra

descritte, riportati nell’allegato B1;

2. quantitativi, relativi ad alcuni indicatori specificatamente elaborati con riferimento ai servizi

istituzionali (tempi di erogazione, frequenza della prestazione e/o del numero di utenti

interessati, ecc.), individuati tenendo conto della rilevanza dei servizi, misurati e monitorati

attraverso il sistema informatico dell’ Inail e riportati nell’Allegato B2 di particolare interesse

per l’utenza.

Tali standard rappresentano sia il livello di qualità che l’ Inail si impegna a mantenere nei confronti

dei propri utenti, oggetto di monitoraggio continuo attraverso il sistema di Customer Satisfaction,

sia il nuovo punto da cui partire per individuare gli obiettivi di miglioramento per il futuro.

I garanti del rispetto degli standard di qualità del servizio sono individuati nei Responsabili delle

sedi locali, strutture erogatrici dei servizi Inail.

Gli standard di qualità sono inoltre soggetti a periodica revisione che, in coerenza con il dettato

del decreto legislativo n. 150/2009, viene effettuata tenendo conto della continua evoluzione del

contesto produttivo, organizzativo, tecnologico e normativo.

Oltre agli standard quantitativi individuati nell’allegato B2, per i servizi resi all’utenza trovano

applicazione i tempi di conclusione dei procedimenti stabiliti da leggi o regolamenti (Allegato C)

ovvero previsti con propri atti dall’ Inail, in attuazione dell'articolo 2, comma 3 della legge 7 agosto

1990, n. 241, come riformato dall'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 21

4. Il sistema di tutela

Il paragrafo 3.4 della carta dei servizi è interamente dedicato alla procedura per effettuare i

reclami in ambito Inail. La materia è regolamentata dalla circolare Inail n. 29 del 30 aprile 1996 –

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994. Secondo quanto contenuto in

tale circolare hanno diritto alla presentazione del reclamo tutti gli utenti Inail e i loro rappresentanti,

muniti di delega ed il reclamo può essere presentato verbalmente (reclamo informale) o per

iscritto (reclamo formale).

Il reclamo deve essere rivolto alla sede locale Inail che ha commesso la presunta violazione o

inosservanza ed in caso di reclamo verbale, qualora lo stesso non venisse immediatamente

accolto, l’utente è tenuto a presentare un successivo reclamo per iscritto, preferibilmente

utilizzando l’apposito modulo, reperibile nel portale dell’ Inail all’interno della sezione

Amministrazione trasparente per la cui compilazione può anche chiedere l’assistenza della sede

Inail.

Alla presentazione del reclamo verrà rilasciata la ricevuta di presentazione che contiene

l’indicazione del numero di protocollo e del responsabile degli accertamenti. Tale ricevuta

costituisce comunicazione dell'avvio del procedimento di reclamo formale ai fini della decorrenza

dei termini di definizione, fissati in 30 giorni.

L’utente riceve, non oltre il 20º giorno dalla presentazione del reclamo, una comunicazione

intermedia sullo stato degli accertamenti e, successivamente, una comunicazione finale sull’esito

del reclamo, sul provvedimento adottato e sulle ulteriori azioni possibili.

L’ Inail provvede comunque a rispondere a tutti i reclami che pervengono presso i suoi uffici,

anche tramite posta elettronica, dando riscontro degli eventuali provvedimenti adottati.

In caso di risposta sfavorevole, l’utente potrà presentare ulteriore reclamo alla Direzione regionale

territorialmente competente.

Il reclamo infine non sostituisce, in alcun modo, i ricorsi amministrativi e giurisdizionali previsti

dall'ordinamento giuridico, utilizzabili per impugnare i provvedimenti dell’ Inail, né sospende i

termini per i ricorsi stessi.

Ad ulteriore tutela dei diritti dell’utenza sono infine riportate anche le disposizioni e le modalità per

ottenere l’ indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento ed i relativi interessi di mora e

rivalutazione monetaria previsti.

5. Conclusioni

Il lavoro dell’ Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni e le Malattie professionali nella

redazione della Carta dei servizi 2014 risulta di gran pregio e di particolare utilità per tutti gli utenti

del medesimo che così, oltre ad avere a disposizione uno strumento di facile consultazione, sono

messi nella condizione di vigilare sull’operato delle sedi tenute al rispetto dei tempi fissati in maniera

puntuale nell’allegato B2 in maniera inequivocabile.

LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 22

SCHEDA INFORMATIVA DEL LAVORO

Agli Utenti

Loro Sedi

[Scarica la Scheda in formato word]

OGGETTO: VEICOLI AZIENDALI E CODICE DELLA STRADA: NOVITA’ DAL 3 .11. 2014

ART. 94, COMMA 4BIS, DEL D. LGS. N. 285 DEL 1992:

4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorchè diversi da quelli di cui

al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di

circolazione ovvero che comportino la disponibilità' del veicolo, per un periodo superiore a trenta

giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono

dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i

sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonche' della

registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di

omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.

Il comma 4bis dell’’art. 94, comma 4 bis del Codice della Strada, ossia D. Lgs. 285/1992, introdotto

con la L. 120/2010, prevede obblighi di comunicazione, finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio

Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, in caso di atti, diversi da quelli previsti dal

comma 1 dello stesso art. 94 c.d.s. (trasferimenti di proprietà, costituzione di usufrutto, contratti di

leasing) dai quali derivano variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione, ovvero

comportino la disponibilità dei veicoli, per periodi superiori ai 30 giorni, in favore di soggetti diversi

dagli intestatari.

La medesima norma – si legge nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti prot. n.

15513 del 10 luglio 2014 – ha inoltre demandato al regolamento di esecuzione ed attuazione del

codice della strada l’individuazione delle fattispecie ricadenti nella nuova previsione legislativa e,

conseguentemente, si è resa necessaria una modifica del d.P.R. n. 495/1992, adottata con il d.P.R.

28 settembre 2012 n. 198 il quale ha introdotto l’art. 247 bis, rubricato “Variazione dell'intestatario

della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi”.

Detto decreto è in vigore dal 7 dicembre 2012, ma come spesso accade il legislatore introduce

nell’ordinamento leggi spesso di difficile applicazione.

Infatti, è stato necessario rinviare alla concreta applicazione delle disposizioni suddette. Sono serviti

quasi due anni per la realizzazione delle procedure informatiche indispensabili per dar corso ai

LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 23

procedimenti amministrativi di aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti

di circolazione.

Le disposizioni saranno quindi applicabili concretamente dal 3 novembre 2014.

AMBITO SOGGETTIVO

Ad essere interessati saranno:

- il proprietario del veicolo, ivi compreso il “trustee”, il locatore (nel caso di locazione senza

conducente), il nudo proprietario (in caso di usufrutto) e l’acquirente (in caso di acquisto con

patto di riservato dominio);

- il locatario (nel caso del leasing);

- l’usufruttuario.

Le nuove procedure, al momento, troveranno applicazione esclusivamente per le carte di

circolazione relative agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi. Nello specifico, facciamo

riferimento alle ipotesi in cui:

- vi sia una variazione della denominazione dell’ente;

- vi sia una variazione delle generalità della persona fisica intestataria;

- un soggetto abbia la temporanea disponibilità per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo

intestato ad un terzo, a titolo di comodato, in forza di un provvedimento di affidamento in custodia

giudiziale o di un contratto di locazione senza conducente; che si debba procedere alla

intestazione a norme di soggetti giuridicamente incapaci.

SOGGETTI ESCLUSI

Le nuove procedure non si applicano ai veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di

autotrasporto sulla base di:

- Iscrizione al REN o all’albo degli autotrasportatori;

- Licenza di trasporto di cose in conto proprio;

- Autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in

uso a terzi (taxi e ncc).

COMODATO DI VEICOLI AZIENDALI

La circolare n. 15513 del 2014 fornisce chiarimenti sul comodato di veicolo aziendale; infatti,

evidenzia che, anche se non espressamente previsti, stante "l’esigenza di tutela dei preminenti

interessi di ordine pubblico cui sono preordinate le norme in esame", ricadono nel campo di

applicazione le seguenti due casistiche:

LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 24

- veicoli di proprietà di case costruttrici che vengano da queste concesse in comodato, per

periodi superiori ai 30 giorni, a soggetti esterni alla struttura organizzativa d’impresa (es. giornalisti,

istituzioni pubbliche, ecc.) per esigenze di mercato o di rappresentanza connesse a particolari

eventi;

- veicoli in disponibilità di aziende (comprese le case costruttrici) o di Enti (pubblici o privati), a titolo

di proprietà, di acquisto con patto di riservato dominio, di usufrutto, di leasing o di locazione senza

conducente che vengano da queste concesse, per periodi superiori a 30 giorni, in comodato

d’uso gratuito ai propri dipendenti.

Senza entrare oltre nel merito, evidenziamo solo due chiarimenti riportati dalla circolare:

- trattandosi di veicoli aziendali, nel caso in cui gli stessi siano in disponibilità del comodante a titolo

di leasing o di acquisto con patto di riservato dominio non occorre, per l’annotazione, il preventivo

assenso del locatore o del venditore;

- a fronte dell’istanza viene rilasciata attestazione di avvenuta annotazione delle informazioni. Ai

fini della regolarità della circolazione non è prescritto che tale attestazione debba essere tenuta a

bordo del veicolo.

Cerchiamo ora di capire come gestire i diversi casi che si pongono nella gestione del personale

aziendale, i quali possiamo individuare le seguenti ipotesi:

1. Per il bene concesso in uso aziendale non è corretto parlare di contratto di comodato. Il bene

stesso viene messo a disposizione del lavoratore per l’espletamento delle proprie funzioni, è quindi

un mezzo strumentale all’esecuzione della prestazione sinallagmatica. L’utilizzo prettamente

aziendale non configura un utilizzo continuativo di oltre 30 giorni, il lavoratore al rientro dal viaggio

di lavoro dovrà riconsegnare il mezzo. A maggior ragione restando un bene nelle disponibilità

dell’azienda, la stessa potrà liberamente consegnare tale mezzo ad altri lavoratori.

2. Per il bene concesso in uso promiscuo o totalmente personale, invece, si configura l’obbligo di

annotare sul libretto di circolazione il reale utilizzatore del bene. Merita, però, analizzare bene tale

caso. Come detto all’inizio di questo excursus, l’obbligo di attivare tale nuova procedura vige solo

per gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014. Ne discende, in modo lapalissiano, che

gli atti posti in essere anteriormente a tale data non soggiacciono a tale obbligo. Il problema che

maggiormente si pone è quello relativo alla certezza della consegna del bene al lavoratore dato

che, nelle generalità dei casi, il riconoscimento del bene in uso promiscuo avviene tramite lettera

di consegna del bene che resta poi alle parti e che non ha necessità di forme particolari.

Qualcuno potrebbe obiettare che, giustamente, in tal caso l’evidenza del riconoscimento del

bene in uso promiscuo viene evidenziato dall’esposizione sul Libro Unico del Lavoro del relativo

fringe benefit. Sicuramente una dimostrazione di un comodato d’uso del bene tramite tale

strumento appare di difficile rilievo. Merita, quindi, procedere con una diversa formalizzazione della

consegna del bene in uso promiscuo (od in uso prettamente personale), provvedendo a dare

data certa al documento anteriormente al 3 novembre 2014, in modo da bypassare l’obbligo di

iscrizione che scaturirebbe per gli atti posti in essere da tale data. Tale formalizzazione si andrà ad

LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 25

affiancare a quella già posta in essere a suo tempo col solo intento di evidenziare in modo certo

che l’atto originario era stato posto in essere precedentemente al 3 novembre 2014.

BENI CONCESSI IN USO AI SOCI

Da una prima lettura del dettato normativo e della circolare del Ministero sembrerebbe che anche

tali casistiche vadano denunciate, al fine di registrare il reale utilizzatore del bene. Infatti l’art. 94,

comma 4-bis, del c.d.s., parla di reale utilizzatore diverso dall’intestatario del bene. Il socio, pur

facendo parte della compagine sociale costituente la società, è soggetto terzo rispetto alla stessa.

Per converso, la circolare, al paragrafo E.1.1 evidenzia come tale obbligo nasca per i beni

concessi ai propri dipendenti. La dizione utilizzata dall’estensore è molto stringente e, ad ora, non vi

sono ulteriori chiarimenti. A parere dello scrivente nella dizione "propri dipendenti" bisognerà

ricomprendere tutti quei soggetti per i quali, a diverso titolo, vige l’obbligo di iscrizione sul Libro

Unico del Lavoro (si veda a tal riguardo la circolare Ministero del Lavoro n. 20 del 21.08.2008):

collaborazioni coordinate e continuative (anche a progetto o mini co.co.co.) ed associati in

partecipazione.

Relativamente ai beni concessi a soci, collaboratori e coadiuvanti familiari, a titolo precauzionale,

meriterebbe procedere alla stipula di un comodato con data precedente al 3 novembre 2014

(dando allo stesso data certa) al fine di scongiurare eventuali profili sanzionatori.

PROFILI SANZIONATORI

I profili sanzionatori sono specificatamente due:

1. Chi non osserva le disposizioni stabilite è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da euro 705 a euro 3.526;

2. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste ed è

inviata all'ufficio della Direzione centrale della MCTC, che provvede al rinnovo dopo

l'adempimento delle prescrizioni omesse.

FAQ4

DOMANDA: Ho una ditta SRL e un auto intestata alla ditta, come devo comportarmi con il libretto di

circolazione visto che l’auto la usiamo sia io che mia moglie?

RISPOSTA: La Circolare sul punto è chiara: «sono esentati da tale obbligo i componenti del nucleo

familiare, purché conviventi». Sarà una facoltà del comodatario aggiornare la carta di

circolazione, non c’è uno specifico divieto. Si prevede l’inapplicabilità delle sanzioni previste.

DOMANDA: Cosa succede se faccio usare ad una persona esterna al nucleo familiare la mia auto?

4 Le FAQ sono tratte dal sito governativo www.ilquotidianodellapa.it

LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 26

Se l’auto rientra tra gli autoveicoli c.d. aziendali dovrà provvedere all’aggiornamento della carta

di circolazione. Si realizzerebbe, in questo caso, la condizione della disponibilità temporanea di un

veicolo da parte di un soggetto diverso dall’intestatario. Secondo quanto previsto dalla Circolare

“per un periodo superiore a 30 giorni, sono previsti obblighi di comunicazione finalizzati

all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e della carta di circolazione”.

DOMANDA: Le disposizioni della Circolare si applicano a tutti i veicoli?

RISPOSTA: No. Sul punto il Ministero esclude “i veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano

attività di autotrasporto sulla base di: - iscrizione al REN o all’albo degli autotrasportatori; - licenza

per il trasporto di cose in conto proprio; - autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus

in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (ad esempio taxi e ncc)”. Con riferimento ai

predetti veicoli, infatti, verranno emanate apposite disposizioni.

DOMANDA: Per quanto riguarda i rimorchi di massa complessiva inferiore alle 3,5 tonnellate, come

ci si deve comportare?

RISPOSTA: Questi rimorchi si legge nella circolare sono stati “esonerati dal regime dei beni mobili

registrati ( v. l’art. 1 del r.d. 29 luglio 1927, n. 1814, come modificato dall’art. 10 della legge 8 luglio

2003, n. 172)”. Tuttavia, le disposizioni del Ministero si applicano “anche ai rimorchi di massa

complessiva inferiore alle 3,5 t.”.

DOMANDA: Che tipo di documentazione occorre per le variazioni della denominazione o della

ragione sociale dell’ente intestatario della carta di circolazione?

RISPOSTA: Vi sarà l’emissione di un apposito tagliando. Nella Circolare si chiarisce che: “Alla

domanda di rilascio del tagliando di aggiornamento deve essere allegata a seconda dei casi: - la

dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’avvenuta variazione della denominazione o

della ragione sociale della società iscritta nel registro delle imprese, specificando che la variazione

stessa deriva da atti, anche di trasformazione o di fusione societaria, che non hanno dato luogo

alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e, pertanto, non è

soggetta a trascrizione nel pubblico registro automobilistico; - la dichiarazione sostitutiva dell’atto

di notorietà (art. 47, d.P.R. n. 445/2000) attestante l’avvenuta variazione della denominazione

dell’ente, non iscritto nel registro delle imprese, specificando che la variazione stessa deriva da atti

che non hanno dato luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello

originario e, pertanto, non è soggetta a trascrizione nel pubblico registro automobilistico; -

l’attestazione di versamento di € 16,00 sul c.c.p. n. 4028 (imposto di bollo dovuta per l’istanza) e di €

9,00 sul c.c.p. n. 9001 (diritti di motorizzazione)".

DOMANDA: Il mio ente è intestatario di una pluralità di veicoli, cosa devo fare?

LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

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RISPOSTA: L’aggiornamento della denominazione sulla carta di circolazione di un veicolo “non

produce automaticamente anche l’aggiornamento” per tutti gli altri veicoli. Pertanto, si dovrà

chiedere per ciascun veicolo l’aggiornamento. La Circolare chiarisce sul punto che “ trattandosi di

una pluralità di operazioni omogenee da effettuare in capo ad un medesimo soggetto, sono

ammesse istanze cumulative, secondo le disposizioni generali in materia, con conseguente esborso

di un’unica imposta di bollo (per l’istanza) e di n diritti di motorizzazione quante sono le carte di

circolazione da aggiornare”. Quindi si pagherà un’unica imposta di bollo, da 16 euro, per l’istanza

e 9 euro per ogni veicolo per i quale dovrà essere aggiornata la carta di circolazione.

DOMANDA: Quali sono i casi in cui c’è la variazione delle generalità della persona fisica

intestataria della carta di circolazione?

RISPOSTA: Per generalità della persona fisica il Ministero intende: il norme, il cognome, la data di

nascita, il luogo di nascita, il luogo di residenza. Queste variazioni possono dipendere: “da

provvedimenti dell’autorità giudiziaria o degli uffici anagrafici che dispongono correzioni del nome,

del cognome, del luogo e della data di nascita; - da variazioni toponomastiche, concernenti la

denominazione del Comune o della Provincia di nascita o di residenza e la denominazione o la

numerazione civica della strada in cui è ubicata la residenza”. Si aggiunge che secondo quanto

riportato nella Circolare le variazioni relative alla toponomastiche prevedono il rilascio del

tagliando di aggiornamento “in esenzione sia di imposta di bollo sia dei diritti di motorizzazione”, si

dovrà allegare soltanto la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Per quanto riguarda il

trasferimento della residenza “ la nuova procedura non si applica” questi casi continuano “ad

essere gestiti secondo le procedure in uso all’uopo predisposte”.

DOMANDA: Quali sono i soggetti legittimati all’utilizzo del veicolo in comodato?

RISPOSTA: Non ci sono prescrizioni al riguardo, i veicoli “possono essere concessi in comodato sia a

persone fisiche che a persone giuridiche”.

LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

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LE RISPOSTE DELL’ESPERTO

SGRAVI PER ASSUNZIONE DI DETENUTI

INTRODUZIONE

Il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Economia e quello del Lavoro, ha

pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2014, il D.M. 24 luglio 2014, n. 148, il

regolamento recante gli sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori

detenuti. Alle imprese che assumono, per un periodo non inferiore a 30 giorni, lavoratori detenuti o

internati, anche ammessi al lavoro all’esterno è concesso un credito di imposta per ogni lavoratore

assunto, e nei limiti del costo per esso sostenuto, nella misura di euro 700 mensili, in misura

proporzionale alle giornate di lavoro prestate, per l’ anno 2013 e nella misura di euro 520 mensili per

gli anni a decorrere dal 2014 fino all’adozione di un nuovo decreto ministeriale.

Alle imprese che assumono per un periodo non inferiore a 30 giorni, lavoratori semiliberi provenienti

dalla detenzione o internati semiliberi è concesso un credito di imposta per ogni lavoratore

assunto, e nei limiti del costo per esso sostenuto, nella misura di euro 350 mensili, in misura

proporzionale alle giornate di lavoro prestate, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Dal 1° gennaio 2014 e fino all’adozione di un nuovo decreto ministeriale, il credito di imposta e’

concesso nella misura di euro 300.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Quali sono le condizione per accedere al credito di imposta?

2. Il credito di imposta spetta per le attività di formazione?

3. Il credito di imposta spetta per le assunzioni di detenuti?

4. Il credito di imposta spetta per le assunzioni di internati?

5. E’ possibile l’assunzione con contratto part-time?

6. Il credito di imposta si applica anche alle assunzioni avvenute al 1° gennaio 2013?

7. Spetta il credito di imposta in caso di cessazione dello stato detentivo?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. QUALI SONO LE CONDIZIONI PER ACCEDERE AL CREDITO DI IMPOSTA?

LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

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R.1. L’art. 3 del D.M. 24 luglio 2014, n. 148 stabilisce che le agevolazioni spettano a condizione che i

soggetti beneficiari: a) assumano i detenuti o gli internati, anche ammessi al lavoro esterno ai

sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero alla semilibertà, con contratto di

lavoro subordinato per un periodo non inferiore a trenta giorni; b) corrispondano un

trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro. Inoltre,

potranno fruire delle agevolazioni le imprese che hanno stipulato apposita convenzione con

la Direzione dell'Istituto penitenziario ove sono ristretti i lavoratori assunti.

D.2. IL CREDITO DI IMPOSTA SPETTA PER LE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE?

R.2. Sì; l’art. 2 del D.M. 24 luglio 2014, n. 148 precisa che il credito d'imposta spetta per i medesimi

importi previsti per ciascuna tipologia di assunzioni alle imprese che: a) svolgono attività di

formazione nei confronti di detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno ai sensi

dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, o di detenuti o internati ammessi alla

semilibertà, a condizione che detta attività comporti, al termine del periodo di formazione,

l'immediata assunzione dei detenuti o internati formati per un periodo minimo corrispondente

al triplo del periodo di formazione, per il quale hanno fruito del beneficio; b) svolgono attività

di formazione mirata a fornire professionalità ai detenuti o agli internati da impiegare in

attività lavorative gestite in proprio dall'Amministrazione penitenziaria. Inoltre, non si

applicano le agevolazioni alle imprese che hanno stipulato convenzioni con enti locali aventi

per oggetto attività formativa.

D.3. IL CREDITO DI IMPOSTA SPETTA PER LE ASSUNZIONI DI DETENUTI?

R.3. Sì; l’art. 1, comma 1, del D.M. 24 luglio 2014, n. 148 precisa che alle imprese che assumono, per

un periodo non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al

lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive

modificazioni, è concesso un credito di imposta per ogni lavoratore assunto, e nei limiti del

costo per esso sostenuto, nella misura di euro 700 mensili, in misura proporzionale alle giornate

di lavoro prestate, per l' anno 2013 e nella misura di euro 520 mensili per gli anni a decorrere

dal 2014 fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1,

della legge 22 giugno 2000, n. 193. Per i crediti di imposta maturati precedentemente al 1°

gennaio 2013 e non ancora utilizzati in compensazione, si applicano le disposizioni

regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

D.4. IL CREDITO DI IMPOSTA SPETTA PER LE ASSUNZIONI DI INTERNATI?

R.4. Sì; l’art. 1, comma 2, del D.M. 24 luglio 2014, n. 148 precisa che alle imprese che assumono per

un periodo non inferiore a trenta giorni, lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o

internati semiliberi è concesso un credito di imposta per ogni lavoratore assunto, e nei limiti

del costo per esso sostenuto, nella misura di euro 350 mensili, in misura proporzionale alle

LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

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giornate di lavoro prestate, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Dal 1° gennaio 2014 e fino

all'adozione di un nuovo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 22

giugno 2000, n. 193, il credito di imposta è concesso nella misura di euro 300.

D.5. E’ POSSIBILE L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO PART-TIME?

R.5. Sì; l’art. 1, comma 3, del D.M. 24 luglio 2014, n. 148 sancisce che, in tale ipotesi, il credito

d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate.

D.6. IL CREDITO DI IMPOSTA SI APPLICA ANCHE ALLE ASSUNZIONI AVVENUTE AL 1° GENNAIO 2013?

R.6. sì; l’art. 1, comma 4, del D.M. 24 luglio 2014, n. 148 prevede che la presente disposizione si

applica, alle stesse condizioni, anche ai rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1°

gennaio 2013 e che proseguono per un periodo non inferiore a trenta giorni successivamente

al 1° gennaio 2013.

D.7. SPETTA IL CREDITO DI IMPOSTA NEL CASO DI CESSAZIONE DELLO STATO DETENTIVO?

R.7. sì; l’art. 4 del del D.M. 24 luglio 2014, n. 148 ritiene che il credito d'imposta spetta anche per i

diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i

detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno ai sensi

dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a condizione che l'assunzione sia avvenuta

mentre il lavoratore era in regime di semilibertà o ammesso al lavoro all'esterno. Nel caso di

detenuti ed internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno ai sensi

dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il credito di imposta di cui all'articolo 1 spetta

per un periodo di ventiquattro mesi successivo alla cessazione dello stato detentivo del

lavoratore assunto, a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato mentre il soggetto era

ristretto.

LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 31

DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

INPGI

L’INPGI ha emanato la circ. 27 ottobre 2014, n. 6, la quale fornisce indicazioni operative sul

Decreto Interministeriale 14 febbraio 2014: “sgravio contributivo per l’incentivazione della

contrattazione di secondo livello per l’anno 2013”.

FONDAZIONE STUDI CDL

Il Governo ha approvato una modifica al Codice della strada che andrà ad impattare sulla

gestione del personale dipendente già dal prossimo 3 novembre. E' stato, infatti, imposto

l'obbligo di registrare alla Motorizzazione civile e di annotare sulla carta di circolazione il

nome del soggetto che dispone del veicolo aziendale per più di 30 giorni, pur non

essendone intestatario. La Circolare n.18/2014 della Fondazione Studi dei consulenti del

lavoro analizza nel dettaglio le nuove procedure, illustrando gli obblighi da seguire e gli

ambiti oggettivi e soggettivi di applicazione. L’obbligo di attivare tale nuova procedura

vige solo per gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014, è possibile formalizzare

ante 3.11 la consegna del bene in uso promiscuo (od in uso prettamente personale)

attribuendogli data certa, tale documento andrà ad affiancare quello già posto in essere a

suo tempo ed eviterà l'obbligo. Al suo interno è contenuto anche un fac-simile del

contratto di comodato a tempo indeterminato.

CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con nota 24 ottobre

2014, n. 23 ha fornito delucidazioni sul contributo dovuto al Consiglio Nazionale dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi dell’art. 29 lett.. h) del D.lgs. 139/2005 per

l'anno 2015.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, in data 26 settembre 2014, una

Direttiva in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacale, trasmessa con nota del

26 settembre 2014, n. 6029, con la quale vengono definite le computabilità dei risultati

elettorali nelle aziende ai fini della quantificazione delle rappresentanze sindacali alla luce

dell’accordo interconfederale sottoscritto da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil del 28 giugno

2011.

REGIONI

E’ stata pubblicata in G.U., serie Speciale - Regioni, n. 43 del 25 ottobre 2014, la Legge

Regionale Piemonte, 26 settembre 2014, n. 9, che modifica la legge regionale 8 giugno

1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai gruppi consiliari).

E’ stata pubblicata in G.U., serie Speciale - Regioni, n. 43 del 25 ottobre 2014, la Legge

Regionale Trentino Alto Adige, 4 agosto 2014, n. 7, che regolamenta la variazione del

bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario

2014 e bilancio triennale 2014-2016.

LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 32

E’ stata pubblicata in G.U., serie Speciale - Regioni, n. 43 del 25 ottobre 2014, la Legge

Regionale Sicilia, 26 agosto 2014, n. 22, che regolamenta i benefici in favore dei testimoni di

giustizia.

LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 33

NORMATIVA CONTRATTUALE

CCNL

Il 22 ottobre 2014, tra - Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, Confederazione

Nazionale Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori e FLAI-C.G.I.L., FAI-C.I.S.L., UILA-U.I.L.

si è convenuto di rinnovare il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010.

Il presente accordo ha validità dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017.

L’accordo di rinnovo prevede le seguenti principali novità normative contrattuali:

A) Ente bilaterale agricolo nazionale: Le Parti istituiscono un Ente Bilaterale Agricolo

Nazionale, denominato E.B.A.N., con il compito di: a) assicurare, attraverso il Fondo di

cui all'art. 65, prestazioni sanitarie integrative dell'assistenza fornita dal Servizio Sanitario

Nazionale agli operai agricoli e florovivaisti e ai loro familiari a carico; b) organizzare e

gestire attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare e di integrazione al reddito

individuati dal presente CCNL o da appositi accordi stipulati dalle Parti istitutive; c)

svolgere le attività previste dall'art. 12 del presente CCNL; d) promuovere e coordinare

lo sviluppo delle casse extra legem e degli altri organismi bilaterali territoriali che

erogano prestazioni e servizi in favore dei lavoratori; e) favorire e promuovere la piena

occupazione dei lavoratori, anche attraverso iniziative finalizzate a rilevare i fabbisogni

formativi, e svolgere le attività assegnate ad Agriform dall'art. 10 del presente CCNL; f)

svolgere le attività assegnate al Comitato paritetico nazionale per la salute e la

sicurezza sul lavoro previsto dall'Accordo 18.12.1996 (allegato n. 3 del vigente CCNL

operai agricoli e florovivaisti); g) svolgere le attività assegnate all'Osservatorio Nazionale

dall'art. 9 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti; h) svolgere le attività

assegnate alla Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità dall'art. 11 del

vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti; i) realizzare un confronto permanente sui

temi dello sviluppo, dell'occupazione e della competitività; j) promuovere le relazioni

sindacali e l'applicazione della contrattazione collettiva; k) esercitare altre funzioni che

le Parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali. Alcune delle

attività sopra indicate potranno essere svolte per il tramite delle Parti istitutive. Per

consentire all'Ente Bilaterale di assicurare ed erogare le prestazioni e i trattamenti

assistenziali sopra indicati nonché di svolgere le altre attività ad esso demandate è

stabilita una contribuzione a carico dei datori di lavoro pari a: euro 51,65 annui per gli

operai a tempo indeterminato; euro 0,34 giornalieri per gli operai a tempo determinato.

A decorrere dal 1°.1.2014 la predetta contribuzione sarà pari a: 0,30 per cento della

retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai a tempo indeterminato; 0,60 per

cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai a tempo

determinato. Con separato accordo le Parti stabiliscono le quote della predetta

contribuzione da destinare al finanziamento delle singole sopra elencate attività.

B) Casse extra legem/enti bilaterali agricoli territoriali: Le Casse extra legem/Enti bilaterali

agricoli territoriali sono costituite dalle Parti a livello territoriale al fine di corrispondere le

integrazioni ai trattamenti di malattia ed infortunio sul lavoro previste dall'art. 62 del

presente CCNL. Le Casse extra legem/Enti possono inoltre: svolgere le funzioni

demandate all'Osservatorio provinciale dall'art. 9 del vigente CCNL, ai Centri di

formazione agricola dall'art. 10 del vigente CCNL e al Comitato paritetico provinciale

per la salute e la sicurezza sul lavoro dall'allegato n. 3 al vigente CCNL; organizzare e

gestire attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare e di integrazione al reddito

individuati dai contratti provinciali di lavoro o da appositi accordi stipulati dalle

medesime parti; esercitare altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il

LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

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miglioramento delle relazioni sindacali ed il sostegno alla contrattazione. I contratti

collettivi provinciali di lavoro stabiliscono la misura della contribuzione destinata al

finanziamento delle predette Casse/Enti. Ferma restando l'autonomia negoziale del

secondo livello di contrattazione, le parti stipulanti il presente CCNL hanno definito linee-

guida congiunte per la riorganizzazione e la valorizzazione degli strumenti della

bilateralità territoriale.

C) Osservatorio nazionale: L'Osservatorio nazionale ha il compito di svolgere iniziative di

analisi, di ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune interesse, quali: le

dinamiche e tendenze del mercato del lavoro e le altre problematiche ad esso

connesse; le dinamiche e le tendenze dell'impiego di lavoratori stranieri e delle relative

problematiche anche al fine di fornire alle parti costituenti il relativo fabbisogno

occupazionale annuo; i fabbisogni di formazione professionale; le tendenze evolutive e

strategiche sul piano economico-sociale del settore agricolo e del sistema agro-

alimentare, anche attraverso contratti d'area; i processi di riorganizzazione dei comparti

produttivi e dei loro mercati e la valutazione dell'incidenza delle variabili economiche

che incidono sulle diverse produzioni; l'analisi del costo del lavoro, delle dinamiche

retributive contrattuali ed i loro andamenti con particolare riferimento a quelle del livello

provinciale; l'andamento dei rinnovi dei contratti provinciali, anche al fine di proporre

iniziative alle parti interessate per rimuovere gli ostacoli che possono incidere

negativamente sul normale svolgimento dei negoziati. A tal fine l'osservatorio sarà

convocato a richiesta di una delle parti; la tutela della salute, dell'ambiente e la politica

ecologica. L'Osservatorio nazionale può delegare o incaricare gli analoghi livelli

regionali e provinciali di occuparsi di specifiche materie. L'Osservatorio nazionale è

composto da un Consiglio di 14 componenti, designati pariteticamente dalle parti

contraenti datoriali e dei lavoratori.

D) Osservatorio regionale: Le parti convengono di costituire a livello regionale un

osservatorio che svolge le seguenti funzioni: applicazione nell'ambito regionale dei

provvedimenti diretti allo sviluppo del settore agroalimentare ed attività connesse;

politiche attive del lavoro e della formazione professionale; politiche regionali di

sviluppo dell’agro-alimentare, politiche territoriali e di tutela dell'ambiente; analisi delle

classificazioni professionali degli operai agricoli individuate dai Contratti provinciali della

regione di competenza allo scopo di verificarne la coerenza con le declaratorie di area

previste dal CCNL, consentendo così le opportune valutazioni in sede di rinnovo dei

contratti provinciali al fine di favorire l'armonizzazione di eventuali incoerenze;

monitoraggio dell'andamento dei rinnovi dei contratti provinciali di lavoro della regione

di competenza al fine di favorire il regolare andamento della negoziazione.

L'Osservatorio regionale è composto da un Consiglio non inferiore a sei e non superiore

a 12 componenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei

lavoratori. Le parti si impegnano a costituire l'Osservatorio regionale entro 90 giorni dalla

stipula del CCNL.

E) Osservatorio provinciale: Le parti convengono di costituire a livello provinciale un

osservatorio che svolge le seguenti funzioni: fornire alle OO.SS. da parte delle

Organizzazioni datoriali le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di

finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo; fornire alle OO.SS. da parte delle

Organizzazioni datoriali le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle

tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla

organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull'occupazione e sull'ambiente di

lavoro; individuare gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle risorse naturali e

LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 35

tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici, anche attraverso la promozione di Patti

territoriali e contratti di area; esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni

dell'occupazione agricola, che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di

riconversione produttiva, od a seguito della diffusa estensione del lavoro per "conto

terzi", ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera agricola, sollecitando

a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione

e di riqualificazione professionale; esaminare la qualità e la quantità dei flussi

occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne,

anche allo scopo di fare proposte all'Osservatorio regionale e di impegnare le Regioni e

per quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti

relativi a programmi di formazione specifici per l'agricoltura; analizzare l'andamento

dell'occupazione di lavoratori stranieri in ambito provinciale, anche al fine di fornire

indicazioni alle Parti costituenti circa il relativo fabbisogno occupazionale annuo;

concordare per l'occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali

disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a

garantire l'effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in

materia di parità; esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in

forza ed in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del contratto provinciale di

lavoro, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali, in base

all'ultimo comma dell'art. 87; esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei

loro dipendenti per l'esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi

sociali. In connessione con i processi di trasformazione colturale, gli imprenditori

segnaleranno ai propri rappresentanti l'eventuale fabbisogno di qualificazione e/o

riqualificazione professionale della manodopera, perché l'Osservatorio prospetti agli

organi pubblici competenti l'attuazione dei corsi necessari. L'Osservatorio provinciale è

costituito da un Consiglio non inferiore a sei e non superiore a 12 componenti, designati

pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori. Le parti si impegnano a

costituire l'Osservatorio provinciale entro 90 giorni dalla stipula del CCNL. Per il

funzionamento degli Osservatori (nazionale, regionali e provinciali) si rinvia al

Regolamento di cui all'allegato n. 4 del presente CCNL.

F) Interruzioni e recuperi operai agricoli: L'operaio a tempo determinato ha diritto al

pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata. Nel caso di

interruzioni dovute a causa di forza maggiore nonché alle cause indicate al comma

successivo, le ore di lavoro non prestate saranno retribuite solo ed in quanto il datore di

lavoro abbia disposto che l'operaio rimanga nell'azienda a sua disposizione. Per altre

cause diverse dalla forza maggiore si intendono calamità naturali, eventi eccezionali,

condizioni atmosferiche o climatiche avverse (quali, a mero titolo di esempio, pioggia,

neve, grandine, venti forti, temperature troppo alte o basse, etc.) o altri eventi non

dipendenti dalla volontà del datore di lavoro o del lavoratore (quali, a mero titolo di

esempio, fine lavori, impraticabilità del terreno, sopravvenuta indisponibilità o rottura di

mezzi meccanici e/o attrezzature, permessi non retribuiti, etc.). Per l'operaio a tempo

indeterminato i Contratti provinciali di lavoro potranno disciplinare il recupero delle ore

non lavorate a causa di intemperie. Nel rispetto delle leggi vigenti tale recupero dovrà

effettuarsi entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, nel limite massimo di due ore

giornaliere e dodici ore settimanali. Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non

trova applicazione la norma dell'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

G) Tutela della salute dei lavoratori: Allo scopo di salvaguardare la salute degli operai

addetti a lavori che presentano "fattori di nocività": a) per quanto riguarda la

manodopera florovivaistica, le aziende limiteranno la prestazione a quattro ore

giornaliere degli operai adibiti a tali lavori e concederanno agli stessi due ore e venti

LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 36

minuti di interruzione retribuita. Il rimanente periodo per completare l'orario normale

giornaliero verrà impiegato in altri normali lavori dell'azienda; b) per quanto riguarda gli

operai agricoli, i Contratti provinciali di lavoro dovranno stabilire una riduzione dell'orario

di lavoro - a parità di retribuzione e di qualifica - di due ore e venti minuti giornaliere.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore. Tenuto conto del Protocollo d'intesa

allegato al presente CCNL (Allegato n. 10), i Contratti provinciali di lavoro dovranno

valutare la idoneità delle condizioni ambientali di lavoro esistenti nella provincia e

predisporre - fermo restando la riduzione dell'orario di lavoro di cui al precedente

comma - le rotazioni nelle attività caratterizzate da fattori di nocività e le altre misure

atte a salvaguardare la salute del lavoratore. Fra queste i Contratti provinciali di lavoro

dovranno prevedere la effettuazione periodica di visite mediche, con regolare

corresponsione al lavoratore del salario, per gli operai adibiti a lavori che presentano

fattori di nocività. Per la rigorosità di tale individuazione e delle misure di tutela da

adottare - oltre a quanto previsto dal Contratto e dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 -

potrà essere richiesto l'intervento dei Centri di medicina preventiva e degli altri Enti

tecnici e sanitari pubblici esistenti. È altresì demandato ai Contratti provinciali di lavoro il

compito di definire le modalità per l’effettuazione dei corsi di formazione sui problemi

della tutela della salute e del risanamento ecologico. I lavoratori che partecipano a tali

corsi hanno diritto di usufruire di 30 ore di permesso retribuito, da detrarre dalle 200 ore

di cui all'art. 37 del presente CCNL, nell'arco di un triennio, con facoltà di cumularle

anche in un solo anno. Le parti si impegnano a rivedere entro la data di stesura

definitiva del presente contratto il verbale di accordo in materia di "Rappresentante per

la sicurezza e Comitati paritetici" (allegato n. 3 del previgente CCNL), a seguito delle

nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui D.Lgs. n.

81/2008, con particolare riferimento ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

territoriale (RLST).

H) Contrattazione provinciale operai agricoli: Il presente articolo prevede e disciplina la

contrattazione collettiva a livello provinciale e ne fissa l'ambito di applicazione. Questo

livello di contrattazione ha il ruolo e le funzioni ad esso attribuiti da quanto stabilito

all'art. 2 del presente CCNL. La contrattazione provinciale può inoltre trattare le materie

per le quali nel presente articolo è prevista la possibilità di tale regolamentazione, nei

limiti e secondo le procedure delle specifiche norme di rinvio contenute nei seguenti

articoli: art. 5 - Sviluppo economico ed occupazionale del territorio e/o situazioni di crisi;

art. 8 - Casse extra legem/Enti Bilaterali Agricoli Territoriali; art. 9 – Osservatori; art. 13 –

Assunzione; art. 17 - Rapporto di lavoro a tempo parziale; art. 18 - Apprendistato

professionalizzante; art. 20 – Riassunzione; art. 24 - Mobilità territoriale della

manodopera; art. 25 - Lavoratori migranti; art. 29 - Vendita dei prodotti sulla pianta; art.

31 – Classificazione; art. 34 - Orario di lavoro ; art. 35 - Riposo settimanale; art. 37 -

Permessi per formazione continua; art. 39 - Permessi per corsi di recupero scolastico; art.

42 - Lavoro straordinario, festivo, notturno operai agricoli; art. 44 - Interruzioni e recuperi

operai agricoli; art. 47 - Organizzazione del lavoro; art. 49 – Retribuzione; art. 54 -

Obblighi particolari tra le parti; art. 55 - Rimborso spese; art. 56 – Cottimo; art. 62 -

Integrazione trattamento di malattia e infortuni sul lavoro operai agricoli; art. 66 - Lavori

pesanti o nocivi; art. 67 - Tutela della salute dei lavoratori; art. 75 - Norme disciplinari

operai agricoli; art. 78 - Delegato d'azienda operai agricoli; art. 86 - Quote sindacali per

delega. Le parti sono impegnate a rispettare e a far rispettare la presente normativa. A

tal fine le Organizzazioni territoriali e provinciali delle parti contraenti sono tenute a non

promuovere azioni o rivendicazioni intese a modificare il quadro dei livelli di

contrattazione previsto da questa normativa. I contratti provinciali scadono al termine

del primo biennio di vigenza del CCNL ed hanno validità per quattro anni. Essi devono

LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 37

essere disdettati a mezzo raccomandata a.r. almeno sei mesi prima della scadenza. In

caso di mancata disdetta si intendono prorogati per un anno e così di anno in anno. La

parte che ha dato disdetta deve comunicare all'altra le proposte per il rinnovo almeno

tre mesi prima. Le trattative devono iniziare entro il mese successivo. Anche al rinnovo

dei contratti provinciali si applicano le disposizioni relative al raffreddamento del

conflitto e all'elemento economico di cui all'art. 2 a compensazione dell'eventuale

periodo di carenza contrattuale. Entro sei mesi dal rinnovo contrattuale, le

Organizzazioni territoriali e provinciali delle parti contraenti provvedono alla stesura del

testo coordinato del contratto provinciale con le modifiche ed integrazioni introdotte in

sede del rinnovo stesso.

I) Contrattazione provinciale operai florovivaisti: Nelle province ove esistano aziende

florovivaistiche classificate all'articolo "Oggetto del contratto" le Organizzazioni sindacali

provinciali dovranno procedere alla stipulazione di Contratti provinciali nei quali

dovranno essere disciplinate le seguenti materie: 1) gli adempimenti di cui agli artt. 5, 8,

17, 18, 20, 24, 25, 29, 31, 34, 37, 39, 47, 49, 54, 55, 56, 66, 67 e 86; 2) gli eventuali aspetti

particolari che non contrastino con le norme generali del presente contratto; 3)

l'eventuale diverso trattamento economico nel caso in cui il datore di lavoro fornisca

l'abitazione, altri annessi o il vitto. Le parti contraenti si impegnano di osservare e far

osservare il presente contratto collettivo e di intervenire presso le Organizzazioni

provinciali in caso di necessità al fine di facilitare l'applicazione del contratto o dirimere

eventuali vertenze che insorgessero per la interpretazione del contratto stesso. I contratti

provinciali scadono al termine del primo biennio di vigenza del CCNL ed hanno validità

per quattro anni. Essi devono essere disdettati a mezzo raccomandata A/R almeno sei

mesi prima della scadenza. In caso di mancata disdetta si intendono prorogati per un

anno e così di anno in anno. La parte che ha dato disdetta deve comunicare all'altra le

proposte per il rinnovo almeno tre mesi prima. Le trattative devono iniziare entro il mese

successivo. Anche al rinnovo dei contratti provinciali si applicano le disposizioni relative

al raffreddamento del conflitto e all'elemento economico di cui all'art. 2 a

compensazione dell'eventuale periodo di carenza contrattuale. Entro sei mesi dal

rinnovo contrattuale, le Organizzazioni territoriali e provinciali delle parti contraenti

provvedono alla stesura del testo coordinato del contratto provinciale con le modifiche

ed integrazioni introdotte in sede del rinnovo stesso. Le parti, considerata l'utilità di

portare a conoscenza immediata e diretta dei propri associati il testo delle convenzioni

collettive tra le stesse concordate, convengono di assicurare ogni possibile forma di

diffusione agli accordi e contratti nazionali e provinciali. Analoga diffusione sarà data,

altresì, alle tabelle salariali, preventivamente concordate, per la cui autenticità è

necessaria la sottoscrizione di tutte le parti contraenti. Eventuali spese per la

pubblicazione di testi contrattuali e tabelle salariali saranno ripartite tra tutte le parti in

proporzione degli ordinativi di copie fatte da ciascuna Organizzazione.

J) Retribuzione: Gli elementi che costituiscono la retribuzione sono i seguenti: 1) salario

contrattuale, definito dai contratti provinciali secondo i criteri di cui all'art. 31 e fissato

per singole figure o per gruppi di figure; 2) generi in natura o valore corrispettivo per gli

operai a tempo indeterminato, quando vengano corrisposti per contratto o

consuetudine; 3) terzo elemento per gli operai a tempo determinato. L’ex salario

integrativo provinciale, nella misura stabilita dai contratti integrativi provinciali vigenti

all'atto della stipula del presente CCNL è congelato in cifra. Esso è elemento costitutivo

del salario contrattuale e potrà essere conglobato all'atto del rinnovo del contratto

provinciale. Per l'alloggio e gli annessi (orto, porcile, pollaio), il contratto provinciale,

qualora ne preveda l'obbligo di concessione agli operai a tempo indeterminato, deve

stabilire il valore sostitutivo per il caso di mancata concessione. Tale valore deve essere

LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 38

computato ai fini del calcolo della tredicesima e quattordicesima mensilità e del

trattamento di fine rapporto. Il terzo elemento compete agli operai a tempo

determinato quale corrispettivo dei seguenti istituti riconosciuti agli operai a tempo

indeterminato e calcolati su 312 giorni lavorativi:

- festività nazionali e infrasettimanali 5,45%

- ferie 8,33%

- tredicesima mensilità 8,33%

- quattordicesima mensilità 8,33%

- totale 30,44%

La misura del terzo elemento, in percentuale, è calcolata sul salario contrattuale così come

definito dal contratto provinciale. Al momento della conversione del rapporto di lavoro

da tempo determinato a tempo indeterminato di cui all'art. 23, gli operai acquisiscono il

diritto al trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per gli

operai a tempo indeterminato. Pertanto, dallo stesso momento non è più dovuto ai

predetti operai il terzo elemento. I salari contrattuali definiti dai contratti provinciali

possono essere mensili o giornalieri od orari a secondo dei tipi di rapporto. I contratti

provinciali fisseranno altresì, in relazione alle consuetudini locali, le modalità ed il periodo

di pagamento dei salari: a giornata, a settimana, a quindicina, a mese. Agli effetti del

computo dei vari istituti economici contrattuali, la paga giornaliera si ottiene dividendo

quella mensile per 26. Quella oraria si ottiene dividendo la paga mensile per 169.

K) Aumenti salariali: I salari contrattuali vigenti nelle singole province alla data del

31/10/2014 per ciascun livello professionale stabilito nei rinnovi dei contratti provinciali in

applicazione del CCNL 25/05/2010, sono incrementati: a decorrere dal 1/11/2014 del 2,1

per cento; a decorrere dal 1/05/2015 del 1,8 per cento. La suddetta percentuale del 2,1

per cento, relativa alla prima tranche di aumento, è finalizzata anche a ristorare i

lavoratori per il periodo di carenza contrattuale.

L) Minimi salariali di area: I minimi salariali di area stabiliti a livello nazionale comprensivi

degli aumenti di cui al precedente capoverso sono quelli di cui alle tabelle 1 e 2 del

ccnl. I contratti provinciali non possono definire, per i livelli di ciascuna area

professionale, salari contrattuali inferiori ai minimi di area, salvo quanto è previsto

dall'articolo 18 e relativo accordo allegato del presente CCNL. I minimi salariali di cui al

primo comma trovano applicazione, per le province dove siano stati stipulati i contratti

provinciali in applicazione del CCNL 25/05/2010, dalla data che sarà fissata nel rinnovo

dagli stessi e non oltre il 1°/01/2017; per le altre province dal 1°/11/2014. In sede di

rinnovo quadriennale il contratto nazionale, sulla base dei criteri di cui all'art. 2 e di una

valutazione sull'andamento dell'inflazione, definisce gli incrementi da applicarsi ai

minimi di cui al primo comma, nonché gli incrementi da applicarsi a tutti i salari

contrattuali definiti dai contratti provinciali all'interno di ciascuna area professionale.

Nelle province in cui per effetto dei vigenti accordi, a seguito dell'aumento dei mimmi

salariali di area, i livelli salariali dovessero risultare inferiori a tale minimo, i Contratti

provinciali provvedono a definire un programma che, nell'arco di vigenza del Contratto

provinciale stesso, porti all'inserimento dei salari entro il minimo di area. Tale previsione

non si applica nelle province che nell'ultima tornata contrattuale non hanno rinnovato il

contratto provinciale.

M) Minimi tabellari:

LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 39

Tabella 1 - MINIMI SALARIALI DI AREA MENSILI OPERAI AGRICOLI

AREE PROFESSIONALI MINIMI

Area 1 1.250,00

Area 2 1.140,00

Area 3 850, 00

Tabella 2 - MINIMI SALARIALI DI AREA ORARI OPERAI FLOROVIVAISTI

AREE PROFESSIONALI MINIMI

Area 1 7,57

Area 2 6,94

Area 3 6,52

N) Welfare contrattuale: Le prestazioni previste dagli artt. 7, 8, 62 e 65 del presente CCNL

rappresentano un diritto contrattuale di ogni lavoratore, il quale matura perciò -

esclusivamente nei confronti dell'azienda che non aderisca al sistema della bilateralità

e non versi la relativa contribuzione - il diritto all'erogazione diretta da parte dell'impresa

stessa di prestazioni equivalenti. L'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando

ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei

lavoratori. Il datore di lavoro che omette di versare la contribuzione all'Ente Bilaterale

Agricolo Nazionale di cui all'art. 7, a decorrere dal 1° gennaio 2011 è tenuto, fermo

restando l'obbligo di corrispondere al lavoratore prestazioni equivalenti, ad erogare al

medesimo lavoratore una quota aggiuntiva di retribuzione - esclusa dalla base di

calcolo del TFR - pari a 13,00 euro mensili, equivalenti a euro 0,50 giornalieri. I contratti

provinciali possono prevedere analoghe disposizioni con riferimento alla contribuzione

dovuta al sistema di bilateralità territoriale.

LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 40

GIURISPRUDENZA E PRASSI

LE SENTENZE DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’ E DI MERITO

Cass. Civ., sez. lav., 10 ottobre 2014, n.

21497

Con riferimento ai lavoratori dello spettacolo il

legislatore ha voluto predisporre una tutela

previdenziale ad ampio raggio, non diversa da quella

elargita ai lavoratori dipendenti, a vantaggio di

categorie di lavoratori esplicanti la loro attività nel

settore dello spettacolo e in relazione ai quali non

sempre è possibile distinguere se l'attività dai

medesimi espletata sia di lavoro subordinato o di

lavoro autonomo, e senza, quindi, che sia necessario

previamente accertare la natura, autonoma o

subordinata, dell'attività prestata.

Cass. civ., sez. VIlav., 14 ottobre 2014, n.

21700

In tema di azione giudiziale per le prestazioni di

invalidità civile, l'art. 42, comma 3 d.l. n. 269/2003

(disposizioni in materia di invalidità civile), convertito in

legge n. 326/2003, la cui efficacia è stata differita al

31 dicembre 2004, ha introdotto una decadenza

prima inesistente, fissando il termine di sei mesi dalla

data di comunicazione all'interessato del

provvedimento emanato in sede amministrativa. Di

conseguenza il termine di decadenza si applica solo

se il provvedimento amministrativo sia stato

comunicato all'interessato dopo il 31 dicembre 2014.

Cass. civ., sez. lav., 15 ottobre 2014, n.

21828

Se l'organizzazione svolge, in concomitanza con

l'attività di ricovero, anche altre attività qualificabili

come culturali, deve riconoscersi la natura di

tendenza e, pertanto, in caso di licenziamento non

può trovare applicazione la tutela reale ex art. 18

legge n. 300/1970.

Cass. civ., sez. VI Lav., 16 ottobre 2014, n.

21888

In materia di assegno di invalidità civile, il requisito del

mancato svolgimento di attività lavorativa previsto

per beneficiare dell'assegno d'invalidità di cui all'art.

13 legge n. 118/1971, come novellato dall'art. 1,

comma 35, legge n. 247/2007, costituisce elemento

costitutivo del diritto all'assegno. Pertanto la prova di

tale requisito non può essere fornita in giudizio

mediante mera dichiarazione dell'interessato, anche

se rilasciata con formalità previste dalla legge per le

autocertificazioni, che può assumere rilievo solo nei

rapporti amministrativi ed è, invece, priva di efficacia

probatoria in sede giurisdizionale.

LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 41

Cass. civ., sez. Lav., 16 ottobre 2014, n.

21928

Deve escludersi la computabilità ai fini del calcolo del

TFR di una quota forfettizzata delle mance dei

"croupiers" di una casa da gioco, considerato che tale

emolumento non presenta i caratteri che ai sensi

dell'art. 2099 c.c. caratterizzano la retribuzione e

difettando specifiche previsioni della contrattazione

collettiva che consentano di attribuirvi tale natura.

Cass. civ., sez. lav., 17 ottobre 2014, n.

22046

Il compenso per l'amministratore di società revocato

anticipatamente dal proprio incarico va determinato

in via equitativa, in quanto la natura giuridica del

rapporto con l'impresa collettiva non è assimilabile ad

un contratto d'opera senza che le parti, al momento

della nomina o nelle previsioni statutarie abbiano fatto

esplicito riferimento all'applicabilità delle tariffe

professionali previste per i dottori commercialisti.

Cass. civ., sez. lav., 17 ottobre 2014, n.

22050

In tema di conseguenze patrimoniali del

licenziamento illegittimo, l'importo pari a 5 mensilità

della retribuzione globale di fatto, previsto dall'art. 18 l.

n. 300 del 1970, rappresenta una parte irriducibile

della obbligazione risarcitoria complessiva,

commisurata alla retribuzione globale di fatto dal

giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva

reintegrazione; detto importo minimo è dovuto anche

quando la reintegra intervenga a meno di 5 mesi dal

licenziamento invalido, dovendosi escludere, in ogni

caso, che la stessa sia cumulabile all'indennità

risarcitoria.

I MESSAGGI DELL’INPS

Messaggio n. 7842 del 20 ottobre 2014 L'INPS fornisce chiarimenti sulla fatturazione elettronica

- compensi ai medici iscritti nelle liste speciali

dell’Istituto per l’esecuzione delle visite mediche di

controllo.

Messaggio n. 7899 del 22 ottobre 2014 L'INPS fornisce chiarimenti sulla erogazione

dell'indennità di tirocinio nell’ambito del Piano Italiano

di attuazione della cosiddetta “Garanzia Giovani”.

Istruzioni procedurali.

Messaggio n. 7973 del 24 ottobre 2014 L'INPS fornisce chiarimenti sulla presentazione

telematica delle domande di pensione in regime

LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 42

comunitario per soggetti residenti in Paesi esteri non

convenzionati.

LE CIRCOLARI DELL’INPS

Circolare n. 131 del 23 ottobre 2014 L'INPS fornisce chiarimenti sulla Convenzione tra l’INPS

e la FEDIMPRESE per la riscossione dei contributi

associativi delle aziende assuntrici di manodopera e

dei piccoli coloni e compartecipanti familiari

(P.C.C.F.), ai sensi della legge 1968, n. 334. Istruzioni

operative e contabili.

Circolare n. 132 del 23 ottobre 2014 L'INPS fornisce chiarimenti sulla Convenzione tra l’INPS

e FEDERAZIENDE (Confederazione delle Piccole e

Medie Imprese, dei lavoratori Autonomi e dei

Pensionati) ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio

1991 n. 223, per la riscossione dei contributi associativi

dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee.

Circolare n. 133 del 23 ottobre 2014 L'INPS fornisce chiarimenti sulla Convenzione tra l’INPS

e la Federazione del Commercio, Turismo, Servizi,

Artigianato, agricoltura, Terziario, Piccole e Medie

Imprese (FEDIMPRESE). ai sensi dell’art. 2 della legge 27

dicembre 1973 n. 852, per la riscossione dei contributi

associativi sull’indennità ordinaria e di trattamento

speciale di disoccupazione di cui beneficiari i

lavoratori agricoli.

Circolare n. 134 del 23 ottobre 2014 L'INPS fornisce chiarimenti sulla Convenzione tra l’INPS

e la Federazione del Commercio, Turismo, Servizi,

Artigianato, Agricoltura, Terziario, Piccole e Medie

Imprese (FEDIMPRESE) ai sensi dell’art. 18 della legge

23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei contributi

associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni

temporanee.

Circolare n. 135 del 23 ottobre 2014 L'INPS fornisce chiarimenti sulla Convenzione fra l’INPS

e la FEDIMPRESE per la riscossione dei contributi

associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori

diretti, ai sensi dell’art.11 della legge 12 marzo 1968,

n.334.

LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 43

SCADENZARIO PREVIDENZIALE DAL 3 AL 17 NOVEMBRE 2014

Lunedì 17 Novembre AUTOLIQUIDAZIONE INAIL

Sostituti d'imposta : versamento della 3° rata pari al

25% del premio Inail relativo al 2014, con

maggiorazione degli interessi, da parte dei soggetti

che hanno optato per il pagamento rateale.

Versamento della 4° rata, maggiorata degli interessi,

del premio Inail relativo al 2014, da parte dei soggetti

che hanno optato per il pagamento rateale.

Lunedì 17 Novembre CONTRIBUTI IVS artigiani e commercianti

Artigiani e commercianti devono effettuare il

versamento della 3° rata trimestrale relativa all'anno

2014 dei contributi INPS dovuti sul minimale di reddito

MODALITA' : Modello di pagamento F24.

Lunedì 17 Novembre CONTRIBUTI INPS LAVORO DIPENDENTE

Per i datori di lavoro è previsto il versamento all'INPS

dei contributi previdenziali a favore della generalità

dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni

maturate nel mese precedente, Tramite il Modello di

pagamento F24

Lunedì 17 Novembre CONTRIBUTI INPS Gestione separata

Versamento del contributo previdenziale alla gestione

separata INPS relativo ai compensi inerenti ai venditori

porta a porta ed ai rapporti di collaborazione

coordinata e continuativa per i quali sussiste l'obbligo

contributivo, corrisposti nel mese precedente.

mediante modalità telematiche.

Lunedì 17 Novembre ENPALS

Per le Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport

Versamento dei contributi previdenziali relativi al mese

precedente . Va utilizzato il Modello F24 con modalità

telematiche per i titolari di P. IVA; il Modello F24 presso

Banche, Poste, Concessionari o con modalità

telematiche per i non titolari P. IVA.

Lunedì 17 Novembre INPGI

Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti.

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

relativi al mese precedente e contestuale

presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva

mensile - versamento: i soggetti titolari di partita IVA

devono effettuare i versamenti esclusivamente in via

LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

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telematica direttamente, utilizzando il modello

telematico F24/Accise on line, ovvero per il tramite

degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il

modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n.

223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non

titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti

con modello F24/Accise presso gli sportelli dell’ufficio

postale, della banca o del concessionario della

riscossione, ovvero con modalità telematiche; -

denuncia: presentazione mod. DASM esclusivamente

in via telematica attraverso i servizi di trasmissione

telematica dell'Agenzia delle Entrate (Entratel e

Fisconline).

Lunedì 17 Novembre CASAGIT

Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti

ADEMPIMENTO Versamento dei contributi previdenziali

e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale

presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva

mensile.

Versamento: i soggetti titolari di partita IVA devono

effettuare i versamenti esclusivamente in via

telematica direttamente, utilizzando il modello

telematico F24/Accise on line, ovvero per il tramite

degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il

modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n.

223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non

titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti

con modello F24/Accise presso gli sportelli dell’ufficio

postale, della banca o del concessionario della

riscossione, ovvero con modalità telematiche; -

denuncia: presentazione mod. DASM esclusivamente

in via telematica attraverso i servizi di trasmissione

telematica dell'Agenzia delle Entrate (Entratel e

Fisconline).