ADEMPIMENTI E SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI...

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INFORMATIVA N. 133 – 01 APRILE 2015 RIPRODUZIONE VIETATA 38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] Varie ADEMPIMENTI E SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI APRILE 2015 GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI APRILE VENERDÌ 10 Contributi INPS trimestrali personale domestico Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre gennaio – marzo 2015 per il personale domestico. Versamento tramite bollettino MAV. Contributi “Fondo M. Negri”, “Fondo A. Pastore” e “Fondo M. Besusso” trimestrali Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza integrativa, rispettivamente al “Fondo M. Negri”, al “Fondo A. Pastore” ed al “Fondo M. Besusso”, a favore dei dirigenti di aziende commerciali, relativi al trimestre gennaio – marzo 2015. Versamento tramite bonifico bancario. MERCOLEDÌ 15 Modelli 730: comunicazione della ricezione telematica Ultimo giorno utile per effettuare la trasmissione della “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (Modello CSO) da parte dei sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello CSO o che non hanno trasmesso il quadro CT entro il 12 marzo 2015. Trasmissione telematica del Modello CSO.

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INFORMATIVA N. 133 – 01 APRILE 2015

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]

Varie

ADEMPIMENTI E SCADENZE CONTRATTUALIDEL MESE DI APRILE 2015

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI APRILE

VENERDÌ 10

Contributi INPS trimestrali personale domestico

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenzialirelativi al trimestre gennaio – marzo 2015 per il personale domestico.

Versamento tramite bollettino MAV.

Contributi “Fondo M. Negri”, “Fondo A. Pastore” e “Fondo M. Besusso”trimestrali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi diprevidenza ed assistenza integrativa, rispettivamente al “Fondo M. Negri”,al “Fondo A. Pastore” ed al “Fondo M. Besusso”, a favore dei dirigenti diaziende commerciali, relativi al trimestre gennaio – marzo 2015.

Versamento tramite bonifico bancario.

MERCOLEDÌ 15

Modelli 730: comunicazione della ricezione telematica

Ultimo giorno utile per effettuare la trasmissione della “Comunicazione perla ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 residisponibili dall’Agenzia delle Entrate” (Modello CSO) da parte dei sostitutid’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’appositomodello CSO o che non hanno trasmesso il quadro CT entro il 12 marzo2015.

Trasmissione telematica del Modello CSO.

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GIOVEDÌ 16

Ritenute IRPEF mensiliUltimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tuttii datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati,corrisposti nel mese di marzo 2015.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS mensiliUltimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favoredella generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periododi paga di marzo 2015.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS mensili Gestione separataUltimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributidovuti su compensi erogati nel mese di marzo 2015 a collaboratori coordinati econtinuativi.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPS gestione ex-ENPALS mensiliUltimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favoredei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga dimarzo 2015.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”.

Contributi INPGI mensiliUltimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favoredei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga dimarzo 2015.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Accise”.

AddizionaliUltimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunalesu redditi da lavoro dipendente (marzo 2015).

LUNEDÌ 20

Contributi Previndai e Previndapi trimestrali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi integrativi a favore deidirigenti di aziende industriali, relativi al trimestre gennaio – marzo 2015.

Versamento tramite bonifico bancario.

GIOVEDÌ 30

INPS gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificataUltimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle sommedovute e versate, relative al mese di marzo 2015, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Invio attraverso la procedura on-line fruibile dal portale dell’ENPALS o tramite FlussoUNIEMENS.

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Invio telematico del Flusso UNIEMENSUltimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei datiretributivi e contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti allaGestione separata (co.co.co., co.co.pro., co.co.co. occasionali, lavoratori autonomioccasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa aicompensi corrisposti nel mese di marzo 2015.

Presentazione all’INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.

Denuncia INPS agricoli trimestraleUltimo giorno utile per la presentazione della denuncia telematica relativa agli operaiagricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e lororetribuzioni, contenente i dati relativi al trimestre gennaio – marzo 2015.

Denuncia all’INPS a mezzo DMAG telematico.

Stampa libro unicoUltimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabiliretributive del mese di marzo 2015.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI APRILE 2015

Lunedì 6: Lunedì dell’Angelo

Sabato 25: Festa della Liberazione

Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono.

LE SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI APRILE

Di seguito si riportano le principali scadenze contrattuali relative al mese di Aprile2015. Per un ulteriore approfondimento di tutte le scadenze previste per il mese diAprile 2015 si rimanda alla rivista “Il Mondo Paghe” n. 04 – APRILE 2015.

AREA MECCANICA – ARTIGIANATO

Una tantum

Il verbale di accordo 15 gennaio 2015 per i dipendenti dalle imprese artigiane deisettori metalmeccanica, installazione di impianti, orafi, argentieri ed affini e dalleimprese odontotecniche ha previsto, ad integrale copertura del periodo di carenzacontrattuale 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2014, a favore dei soli lavoratori in forzaalla data di sottoscrizione dell’accordo in esame (15 gennaio 2015), la corresponsionedi un importo forfettario a titolo di una tantum pari ad euro 420,00 lordi (uguale pertutti i lavoratori), suddivisibile in quote mensili o frazioni, in relazione alla durata delrapporto nel periodo interessato.

Con tale erogazione si dichiara definitivamente assolta ogni spettanza economicariferita o comunque riferibile al biennio 2013 – 2014, a qualsivoglia titolo.

Si sottolinea che la suddetta somma una tantum:

• viene erogata in quattro tranches di pari importo:

euro 105,00 con la retribuzione di gennaio 2015;

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euro 105,00 con la retribuzione di aprile 2015;

euro 105,00 con la retribuzione di luglio 2015;

euro 105,00 con la retribuzione di ottobre 2015;

• viene corrisposta agli apprendisti in forza al 15 gennaio 2015 nella misura del 70%,con le medesime decorrenze;

• è ridotta proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa“post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate;

• è stata determinata considerando in essa anche gli eventuali riflessi sugli istitutiretributivi diretti ed indiretti, legali o contrattuali ed è quindi comprensiva deglistessi;

• non incide sugli istituti contrattuali diretti e differiti, ivi incluso il TFR.

Eventuali importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali, il cuiriconoscimento cessa con la retribuzione del mese di gennaio 2015, vanno consideratia tutti gli effetti anticipazioni degli importi una tantum e, pertanto, vanno detrattidall’una tantum stessa fino a concorrenza.

AREA TESSILE – MODA (ARTIGIANATO)

Nuovi minimi tabellari

L’ipotesi di accordo 25 luglio 2014 per il rinnovo del CCNL Area Tessile Moda per idipendenti dalle imprese artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero,pulitintolavanderia e occhialeria ha previsto, a far data dal 1° aprile 2015, degliincrementi retributivi.

ASSICURAZIONI – AGENZIE IN GESTIONE LIBERA (UNAPASS)

Una tantum

L’accordo 20 novembre 2014, tra ANAPA, UNAPASS, FIBA – CISL, FISAC – CGIL, FNA,UILCA, per il rinnovo del CCNL 4 febbraio 2011 per i dipendenti delle agenzie diassicurazione in gestione libera ha previsto delle erogazioni forfettarie una tantum atitolo di allineamento e di arretrati.

Allineamento 1° gennaio 2009 – 31 gennaio 2011

A favore dei lavoratori in servizio alla data del 20 novembre 2014 ed in forza nelperiodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, ai quali non fosse stato applicato ilCCNL 4 febbraio 2011, è prevista la corresponsione, a fronte degli aumenti spettantiper gli anni 2009, 2010 e 2011, di un importo a titolo di una tantum.

Si sottolinea che gli importi:

• sono comprensivi di incidenza scatti determinata forfettariamente, esclusi da ogniincidenza contrattuale, compreso il TFR;

• vanno ragguagliati alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2009 –31 dicembre 2011, se iniziato o terminato nel corso di tale periodo, considerandola frazione di mese con la stessa regola dei 15 giorni;

• vanno altresì riproporzionati per i lavoratori part time e per gli apprendisti.

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Arretrati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014

Per gli anni 2012, 2013 e per il periodo 1° gennaio 2014 – 30 giugno 2014, neiconfronti dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo (20 novembre2014), ai quali non fosse stato applicato il CCNL 4 febbraio 2011, è prevista lacorresponsione, a fronte degli aumenti spettanti per il suddetto periodo, di unimporto a titolo di una tantum.

Si sottolinea che gli importi:

• sono comprensivi di incidenza scatti determinata forfettariamente, esclusi da ogniincidenza contrattuale, compreso il TFR;

• vanno ragguagliati alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2012 –30 giugno 2014, se iniziato o terminato nel corso di tale periodo, considerando lafrazione di mese con la stessa regola dei 15 giorni;

• vanno altresì riproporzionati per i lavoratori part time e per gli apprendisti.

Per lo stesso periodo 1° gennaio 2012 – 30 giugno 2014, ai lavoratori in forza al 20novembre 2014, rispetto ai quali fosse stato applicato il CCNL 4 febbraio 2011, èriconosciuto, a fronte degli aumenti spettanti per il suddetto periodo, un importo atitolo di una tantum.

Si sottolinea che gli importi:

• sono comprensivi di incidenza scatti determinata forfettariamente, esclusi da ogniincidenza contrattuale, compreso il TFR;

• vanno ragguagliati alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2012 –30 giugno 2014, se iniziato o terminato nel corso di tale periodo, considerando lafrazione di mese con la stessa regola dei 15 giorni;

• vanno altresì riproporzionati per i lavoratori part time e per gli apprendisti.

Modalità di corresponsione

Gli importi eventualmente complessivamente spettanti a titolo di allineamento e/oarretrati, rispettivamente per i periodi dal 2009 al 2011 e per i periodi dal 1° gennaio2012 al 30 giugno 2014, al netto dell’eventuale IVC e/o di “anticipazioni in conto futuriaumenti contrattuali” che vanno integralmente assorbite, fino a concorrenza, dagliimporti una tantum, vanno corrisposti in un massimo di 15 rate mensili.

Tali rate decorrono dal 1° novembre 2014 e fino al 31 dicembre 2015, ciascuna di importouguale e pari ad 1/14 del totale, e comunque non inferiore ad euro 100,00 ciascuna.

Come anticipato, per il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 ottobre 2014 è prevista lacorresponsione delle relative retribuzioni arretrate.

Per quanto non previsto e sopra riportato, restano valide le stesse condizioni giàdefinite per precedenti erogazioni di arretrati:

• gli importi saranno applicati pro-quota, in caso di passaggio di categoria nelperiodo cui si riferiscono gli arretrati;

• eventuali erogazioni effettuate per i periodi indicati sotto la voce indennità divacanza contrattuale (IVC) e/o “anticipazioni in conto futuri aumenti contrattuali”vanno integralmente assorbite, fino a concorrenza, dagli importi delle una tantum;

• gli importi comprendono le quote eventualmente a carico degli istituti assicuratoriper i casi di malattia (per i lavoratori salariati - addetti alle pulizie), maternità edinfortunio: a tal fine le retribuzioni di riferimento e le indennità saranno ricalcolatecon l’aggiunta delle rispettive quote di arretrati contrattuali;

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• gli importi, escluse le eventuali quote a carico degli Istituti assicuratori, sonointeramente soggetti a contributi previdenziali, secondo modalità ed aliquote invigore alla scadenza delle rispettive tranches;

• gli importi, per la parte riferita ad annualità precedenti quella di corresponsione,sono assoggettati a tassazione separata (art. 17 TUIR);

• in caso di successione di rapporti di lavoro (art. 2112 c.c.), ovvero conseguentiall’applicazione dell’art. 71 del CCNL (trapasso di agenzia), il complessivo importodegli arretrati sarà corrisposto dall’agente che rivesta la qualità di datore di lavoroalla data del 20 novembre 2014, il quale avrà facoltà di rivalsa sugli agenti alle cuidipendenze il lavoratore è stato nel periodo interessato.

CALZATURE – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA

Nuovi minimi tabellari

L’accordo del 26 novembre 2013 per i dipendenti della piccola e media industria deisettori tessile abbigliamento moda, calzature, pelli e cuoio, penne spazzole e pennelli,occhiali, giocattoli, ha previsto, con riferimento al settore calzature, a far data dal 1°aprile 2015, degli incrementi retributivi.

CARTA – AZIENDE INDUSTRIALI

Elemento di garanzia retributiva (EGR)

Il CCNL 13 settembre 2012 per i dipendenti delle aziende esercenti l’industria dellacarta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e per leaziende cartotecniche e trasformatrici della carta e del cartone ha previsto che, adecorrere dal 2011, ai lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio di ognianno nelle aziende che

• non abbiano mai fatto contrattazione di II livello e che

• nei precedenti 3 anni non abbiano ricevuto nessun altro trattamento economicoindividuale o collettivo in aggiunta a quanto spettante a norma del CCNL,

è riconosciuta con le competenze del mese di aprile dell’anno successivo un importoannuo di 250,00 euro lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso dipresenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL.

L’importo è onnicomprensivo e non computabile ai fini del TFR.

In caso di risoluzione del rapporto prima della data di corresponsione, verranno erogatitanti dodicesimi dell’importo quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell’anno.

CEMENTO – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA

Arretrati – Aziende CONFAPI ANIEM

L’accordo 14 luglio 2014 per il rinnovo del CCNL 5 novembre 2010 per i dipendentidelle imprese esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, delgesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni,nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte ha previsto, afavore dei lavoratori in forza alla data del 30 giugno 2014 la corresponsione, a titolo diarretrati, degli aumenti retributivi per il periodo 1° gennaio 2013 – 30 giugno 2014,secondo varie scadenze.

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In particolare, con la retribuzione di aprile 2015, vanno erogati gli arretrati retributiviper i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2014.

L’importo erogato a titolo di arretrati con la retribuzione di aprile 2015 dovrà essereassoggetto a tassazione separata in quanto riferito all’anno precedente (gennaio -giugno 2014).

Ai lavoratori in forza al 30 giugno 2014, nel caso di risoluzione anticipata del rapportodi lavoro entro il 30 aprile 2015, verrà riconosciuto per intero il pagamento degliarretrati retributivi previsti a copertura del periodo gennaio 2013 – giugno 2014(arretrati).

Si ritiene che, pur in assenza di specifica disposizione contrattuale a riguardo, gliarretrati retributivi vadano corrisposti limitatamente ai mesi di lavoro in cui illavoratore era in forza in azienda nel periodo di riferimento, fermo restando ilrequisito della sussistenza del rapporto di lavoro al 30 giugno 2014.

ENERGIA E PETROLIO

Classificazione del personale

L’accordo 28 novembre 2014 per la disciplina delle materie rinviate a futurenegoziazioni dal testo di rinnovo del CCNL Energia e Petrolio 22 gennaio 2013 per gliaddetti all’industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di cogenerazione, dilavorazione o alla distribuzione di prodotti petroliferi (escluse la ricerca, l’estrazione,ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose) e per gli addetti del settore energia ENI, haprevisto l’avvio di uno studio, affidato ad una Commissione paritetica nazionale, perun nuovo sistema classificatorio comprensivo di un sistema premiale individuale, insostituzione dell’attuale CREA.

Il termine dei lavori è fissato entro il 31 marzo 2015 e, in mancanza del nuovo sistema,dal 1° aprile 2015 saranno sospese tutte le verifiche previste dal CREA.

GIOCATTOLI – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA

Nuovi minimi tabellari

L’accordo del 26 novembre 2013 per i dipendenti della piccola e media industria deisettori tessile abbigliamento moda, calzature, pelli e cuoio, penne spazzole e pennelli,occhiali, giocattoli, ha previsto, con riferimento al settore giocattoli, a far data dal 1°aprile 2015, degli incrementi retributivi.

GIORNALISTI

Previdenza complementare

L’accordo 24 giugno 2014 per il rinnovo del CCNL per i giornalisti professionistidipendenti da editori di quotidiani e periodici, agenzie di stampa ed emittentiradiotelevisive private ha previsto, a decorrere dal 1° ottobre 2014, per tutti igiornalisti che:

• alla data del 31 dicembre 2014 abbiano maturato un’anzianità aziendale che nonraggiunga i 15 anni o

• siano assunti in data successiva al 31 dicembre 2014 e

• siano iscritti al Fondo di previdenza complementare dei giornalisti,

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un aumento del contributo destinato alla previdenza complementare dello 0,25%della retribuzione mensile, nell’ambito dell’ordinaria contribuzione di finanziamento acarico aziendale al Fondo integrativo contrattuale “ex fissa”.

L’INPGI ha precisato che le due condizioni, anzianità aziendale inferiore ai 15 anni eiscrizione al Fondo complementare, devono essere concorrenti e non alternative.

A decorrere dalla denuncia mensile riferita al mese di marzo 2015, da presentareentro il 16 aprile 2015, i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalistiprofessionisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in possesso deisoprarichiamati requisiti sono tenuti ad aumentare il versamento a proprio carico alFondo complementare dei giornalisti di una quota pari allo 0,25% della retribuzioneimponibile, abbassando contestualmente della stessa misura l’aliquota del contributoordinario dovuto al Fondo integrativo contrattuale, che in questi casi passa dall’1,50%all’1,25% della retribuzione mensile imponibile.

Al fine della comunicazione all’INPGI di tali requisiti è prevista l’implementazione dellaprocedura DASM.

GRAFICA ED EDITORIA – AZIENDE INDUSTRIALI

Elemento di garanzia retributiva (EGR)

Il CCNL 30 maggio 2011 per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delleaziende editoriali anche multimediali ha previsto, a decorrere dal 2012 a favore deilavoratori a tempo indeterminato, in forza dal 1° gennaio di ogni anno, dipendenti daaziende prive della contrattazione di secondo livello e che nel corso dei tre anniprecedenti non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivioltre a quanto spettante in base al CCNL, la corresponsione, con le competenze delmese di aprile dell’anno successivo, di un importo a titolo di “elemento di garanziaretributiva”.

Tale importo, uguale per tutti i lavoratori:

• è pari a 250,00 euro lordi annui, ovvero

• una cifra inferiore fino a concorrenza in presenza di un trattamento economicoaggiuntivo a quello fissato dal CCNL;

• è onnicomprensivo e non computabile ai fini del TFR;

• in caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima della data di corresponsione,viene erogato in tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio prestatinell’anno.

IGIENE AMBIENTALE

Assistenza sanitaria integrativa

Con il Protocollo del 25 luglio 2014 in tema di attuazione dell’assistenza sanitariaintegrativa attraverso il fondo FASDA, già oggetto dell’accordo del 24 marzo 2014,sono state fornite indicazioni operative su alcuni aspetti relativi agli obblighicontributivi e all’erogazione di prestazioni sanitarie integrative ai lavoratoridipendenti.

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Riguardo la contribuzione, si conviene che, alla luce delle previsioni contrattuali(secondo capoverso introduttivo dell’art. 65, lett. B) del CCNL Federambiente e art. 68del CCNL Assoambiente), le disposizioni in tema di assistenza sanitaria integrativa dicomparto risultano vincolanti rispetto a tutte le imprese che applicano i CCNL.

Viene precisato che l’obbligo della contribuzione (straordinaria e ordinaria) da partedelle suddette imprese nei confronti del Fondo FASDA, a favore dei lavoratoridipendenti, sussiste indipendentemente dalla natura delle attività e/o dai servizi daesse svolti.

Si conferma che l’importo unitario del contributo ordinario dovuto dalle imprese alFondo FASDA,

• per ogni lavoratore dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminatopieno o parziale, non in prova (compreso il personale apprendista),

• è trimestrale, non frazionabile ed è pari ad euro 42,50.

La misura di tale contributo è al netto del contributo previdenziale di solidarietà ed allordo delle spese di funzionamento della gestione.

Il contributo ordinario (nonché quello straordinario per le spese di avviamento delFondo) non è dovuto per i dirigenti, rispetto ai quali non trovano applicazione isuddetti CCNL. Si sottolinea, altresì, che l’importo del contributo per i lavoratori atempo indeterminato parziale è uguale a quello per il personale a tempo pieno.

Il versamento annuale delle 4 quote trimestrali si completa, secondo un criterio dicompetenza, a cavaliere di 2 anni solari, e va effettuato alle seguenti scadenze: 16aprile, 16 luglio, 16 ottobre, 16 gennaio.

Riguardo l’individuazione e il computo del personale, rispetto al quale va corrispostala contribuzione, si fa riferimento ai dipendenti in forza al:

• 31 marzo immediatamente precedente, per il versamento del 16 aprile;

• 30 giugno immediatamente precedente, per il versamento del 16 luglio;

• 30 settembre immediatamente precedente, per il versamento del 16 ottobre;

• 31 dicembre immediatamente precedente, per il versamento del 16 gennaio.

Si considerano “in forza” anche i dipendenti che, alle suddette date, risultino perqualsiasi motivo sospesi dalla retribuzione o in aspettativa non retribuita.

Inoltre, si conviene, in via eccezionale, che nell’ipotesi di avvicendamento tra impresenelle gestione di appalto/affidamento di servizi (con conseguente passaggio dipersonale dall’impresa uscente a quella subentrante) l’onere del versamentodell’intera quota trimestrale della contribuzione ordinaria al Fondo FASDA ricadecomunque sull’impresa che risulti affidataria del servizio alle suddette date delversamento, anche qualora il personale non risulti alle dipendenze dell’impresaaffidataria alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre o 31 dicembre.

LAPIDEI – AZIENDE INDUSTRIALI

Nuovi minimi tabellari

Il CCNL 3 maggio 2013 per i dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione elavorazione dei materiali lapidei ha previsto, a far data dal 1° aprile 2015, degliincrementi retributivi.

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Previdenza complementare

Il CCNL 3 maggio 2013 per i dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione elavorazione dei materiali lapidei ha previsto, dal 1° aprile 2015, un incremento dello0,10% dell’aliquota contributiva, a carico azienda, al Fondo ARCO, che risulta pariall’1,60% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

I contributi volontari versati dai lavoratori continuano invece ad essere calcolati sullaretribuzione commisurata a minimo tabellare, indennità di contingenza ed EDR.

LAPIDEI – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA

Nuovi minimi tabellari – Aziende ANIEM CONFIMI

L’accordo di rinnovo del 16 gennaio 2014 per i dipendenti delle piccole e medieindustrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei aderenti a CONFIMI haprevisto, a far data dal 1° aprile 2015, degli incrementi retributivi.

LATERIZI – AZIENDE INDUSTRIALI

Previdenza complementare

Il CCNL 24 giugno 2013 per i dipendenti dalle aziende esercenti la produzione dilaterizi e manufatti cementizi ha previsto che, a partire dal 1° aprile 2015, lacontribuzione da versare al Fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratoriiscritti al Fondo e a carico delle aziende, è fissata nella misura dell’1,50% dellaretribuzione utile (minimo tabellare, contingenza, EDR e indennità di funzione per iquadri).

LATERIZI – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA

Previdenza complementare – Aziende ANIEM CONFIMI

L’accordo 3 febbraio 2014, stipulato tra ANIEM, ANIER, aderenti a CONFIMI IMPRESA,FENEAL – UIL, FILCA - CISL, FILLEA – CGIL, per il rinnovo del CCNL 16 novembre 2010per i dipendenti delle piccole e medie imprese produttrici di elementi e componenti inlaterizio e prefabbricati in latero-cemento, manufatti in calcestruzzo armato e non, incemento, in gesso e piastrelle ha precisato che, fermo restando che per i lavoratori giàiscritti a forme di previdenza contrattuale verranno mantenute le relative posizioni,con apposito verbale di accordo le Parti hanno individuato il Fondo ARCO quale fondocontrattuale di previdenza complementare e si sono impegnate ad attivarsi, entro il28 febbraio 2014, per favorire l’adesione a tale Fondo dei lavoratori dipendenti delleimprese che applicano il presente CCNL.

Nelle more la contribuzione maturata e non versata sarà accantonata dall’azienda.

La contribuzione da versare al Fondo, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscrittial Fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento a tali lavoratori, è pari alleseguenti aliquote ragguagliate al valore del minimo tabellare, contingenza ed EDR:

• 1,40% a partire dal 1° aprile 2014;

• 1,50% a partire dal 1° aprile 2015;

• 1,60% a partire dal 1° aprile 2016.

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Inoltre è previsto:

• il 100% dell’accantonamento del TFR maturato nell’anno per i lavoratori di primaoccupazione assunti successivamente al 28 aprile 1993;

• il 40% dell’accantonamento del TFR maturato nell’anno per gli altri lavoratori.

Previdenza complementare – Aziende CONFAPI ANIEM

L’accordo 11 marzo 2014 tra CONFAPI ANIEM, FENEAL - UIL, FILCA - CISL, FILLEA - CGILper il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle piccole e medie imprese produttrici dielementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento, manufatti incalcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle ha precisato che, conaccordo del 17 aprile 2007, le Parti hanno individuato il Fondo FONDAPI quale fondodi previdenza complementare per i lavoratori dipendenti delle imprese che applicanoil CCNL.

È previsto un incremento delle aliquote del contributo al FONDAPI sia a caricodell’azienda che a carico del lavoratore pari allo 0,30%.

Pertanto, le aliquote ragguagliate al valore del minimo tabellare, contingenza ed EDR,sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, sono fissate nelle seguenti misure:

• 1,40% (incremento 0,10%) a partire dal 1° aprile 2014;

• 1,50% (incremento 0,10%) a partire dal 1° aprile 2015;

• 1,60% (incremento 0,10%) a partire dal 1° aprile 2016.

LEGNO E ARREDAMENTO – AZIENDE INDUSTRIALI

Nuovi minimi tabellari

Il CCNL 11 settembre 2013 per i dipendenti dalle industrie del legno, del sughero, delmobile e dell’arredamento e dalle industrie boschive e forestali ha previsto, a far datadal 1° aprile 2015, degli incrementi retributivi.

OCCHIALI – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA

Nuovi minimi tabellari

L’accordo del 26 novembre 2013 per i dipendenti della piccola e media industria deisettori tessile abbigliamento moda, calzature, pelli e cuoio, penne spazzole e pennelli,occhiali, giocattoli, ha previsto, con riferimento al settore occhiali, a far data dal 1°aprile 2015, degli incrementi retributivi.

PELLI E CUOIO – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA

Nuovi minimi tabellari

L’accordo del 26 novembre 2013 per i dipendenti della piccola e media industria deisettori tessile abbigliamento moda, calzature, pelli e cuoio, penne spazzole e pennelli,occhiali, giocattoli, ha previsto, con riferimento al settore pelli e cuoio, a far data dal1° aprile 2015, degli incrementi retributivi.

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PENNE SPAZZOLE E PENNELLI – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA

Nuovi minimi tabellari

L’accordo del 26 novembre 2013 per i dipendenti della piccola e media industria deisettori tessile abbigliamento moda, calzature, pelli e cuoio, penne spazzole e pennelli,occhiali, giocattoli, ha previsto, con riferimento al settore penne spazzole e pennelli, afar data dal 1° aprile 2015, degli incrementi retributivi.

SACRISTI

Gratifica pasquale

L’accordo 21 gennaio 2015 per il rinnovo del CCNL per i sacristi addetti al cultodipendenti da enti ecclesiastici ha previsto che, a partire dal 2015, in occasione dellaSanta Pasqua viene erogata una gratifica di 50,00 euro lordi, con effetto unicamentesul TFR.

SERVIZI DI PULIZIA – AZIENDE ARTIGIANE

Nuovi minimi tabellari

L’ipotesi di accordo del 18 settembre 2014 per il rinnovo del CCNL per i dipendentidalle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione,derattizzazione e sanificazione ha previsto, a far data dal 1° aprile 2015, degliincrementi retributivi.

TELECOMUNICAZIONI

Elemento di garanzia retributiva (EGR)

L’accordo 23 ottobre 2009 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi ditelecomunicazioni ha previsto che, a decorrere dal 2011, ai dipendenti assunti atempo indeterminato in forza nelle aziende prive di contrattazione di secondo livelloriguardante il premio di risultato e che non abbiano percepito nel corso dell’annoprecedente altri trattamenti economici individuali o collettivi comunque soggetti acontribuzione oltre a quanto spettante dal contratto collettivo, sarà riconosciuto unimporto annuo pari a 260,00 euro lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenzain caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL.

A livello aziendale potranno essere valutate le modalità per riconoscere l’elemento digaranzia retributiva ai lavoratori dipendenti a tempo determinato di durata superiorea sei mesi e alle altre tipologie di lavoro subordinato.

Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di aprileed è corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono i mesi diservizio prestati dal lavoratore nell’anno precedente. La prestazione di lavorosuperiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Dettoimporto sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normaleorario di lavoro.

Tale importo è escluso dalla base di calcolo del TFR ed è stato quantificatoconsiderando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, diorigine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi.

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Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento dicorresponsione dell’elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazionedello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione dellecompetenze.

Dall’adempimento di cui sopra sono escluse le aziende che versino in comprovatesituazioni di difficoltà economico-produttiva con ricorso ad ammortizzatori sociali.

TESSILI E ABBIGLIAMENTO – AZIENDE INDUSTRIALI

Importi per la contrattazione aziendale

Il CCNL 4 febbraio 2014 per i dipendenti dalle industrie tessili, abbigliamento e modaha previsto che nell’ipotesi in cui, entro il 31 marzo 2015 ovvero entro il 31 marzo2016, non sia effettuata la contrattazione aziendale, a favore di tutti i lavoratori inforza alla data di erogazione è prevista la corresponsione dei seguenti importi:

• euro 280,00 lordi con la retribuzione del mese di aprile 2015 (relativamente alperiodo aprile 2014 – marzo 2015);

• euro 280,00 lordi con la retribuzione del mese di aprile 2016 (relativamente alperiodo aprile 2015 – marzo 2016).

Si precisa che tali somme:

• sono considerate omnicomprensive di ogni incidenza su tutti gli istituti legali econtrattuali, compreso il TFR:

• sono commisurate in dodicesimi in base all’effettivo servizio nel periodo diriferimento 1° aprile – 31 marzo;

• vanno riproporzionate per i lavoratori part time.

I suddetti importi sono riferiti soltanto ai periodi sopra indicati e dal 1° aprile 2016cesseranno ogni loro effetto.

Elemento retributivo nazionale (ERN) – Aziende terziste del Mezzogiorno

Il CCNL 4 febbraio 2014 per i dipendenti dalle industrie tessili, abbigliamento e modaha previsto, a far data dal 1° aprile 2015, degli incrementi retributivi, con riferimentoalle aziende terziste del Mezzogiorno identificate nel Protocollo n. 5 del CCNL.

Nuovi minimi tabellari – Settore fotoincisione tessile – Aziende terziste del Mezzogiorno

Il CCNL 4 febbraio 2014 per i dipendenti da aziende di confezione in serie di prodottidi abbigliamento, relativamente ai dipendenti delle aziende esercenti la fotoincisionedi quadri e cilindri per la stampa tessile, ha previsto, a far data dal 1° aprile 2015, degliincrementi retributivi, con riferimento alle aziende terziste del Mezzogiornoidentificate nel Protocollo n. 5 del CCNL.

TESSILI E ABBIGLIAMENTO – PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA

Nuovi minimi tabellari

L’accordo del 26 novembre 2013 per i dipendenti della piccola e media industria deisettori tessile abbigliamento moda, calzature, pelli e cuoio, penne spazzole e pennelli,occhiali, giocattoli, ha previsto, con riferimento al settore tessili abbigliamento moda,a far data dal 1° aprile 2015, degli incrementi retributivi.

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AP n. 133 / 2015 - pagina 14 di 14

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38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]

TURISMO – CONFCOMMERCIO

Lavoro extra e di surroga – Alberghi, alberghi diurni e campeggi

L’ipotesi di accordo del 18 gennaio 2014 per il rinnovo del CCNL 20 febbraio 2010 per idipendenti da aziende del settore turismo, non sottoscritta dalle Organizzazionidatoriali FIPE (che riunisce gli esercizi pubblici), FIAVET (che riunisce le agenzie diviaggio) e FEDERRETI (Federazione Sindacale Vettori e Servizi per la Mobilita), cuipertanto non trova applicazione, ha previsto, a far data dal 1° aprile 2015, degliincrementi relativi alla retribuzione oraria per il personale extra e di surroga.

Nuovi minimi tabellari – Alberghi, alberghi diurni e campeggi

L’ipotesi di accordo del 18 gennaio 2014 per il rinnovo del CCNL 20 febbraio 2010 per idipendenti da aziende del settore turismo, non sottoscritta dalle Organizzazionidatoriali FIPE (che riunisce gli esercizi pubblici), FIAVET (che riunisce le agenzie diviaggio) e FEDERRETI (Federazione Sindacale Vettori e Servizi per la Mobilita), cuipertanto non trova applicazione, ha previsto, a far data dal 1° aprile 2015, degliincrementi retributivi.

VIDEOFONOGRAFICA

Elemento di garanzia retributiva (EGR)

Il CCNL 15 febbraio 2011 (sottoscritto il 31 marzo 2011) per i dipendenti dalle aziendevideofonografiche ha previsto che, a decorrere dall’anno 2014, a favore dei lavoratoridipendenti da aziende prive della contrattazione di secondo livello e che nel corsodell’ultimo quadriennio non abbiano percepito altri trattamenti economici individualio collettivi oltre a quanto spettante in base al CCNL, è riconosciuto un importo a titolodi “elemento di garanzia retributiva”.

Tale importo, uguale per tutti i lavoratori:

• è pari a 220,00 euro lordi annui;

• è corrisposto con la retribuzione del mese di aprile, ai lavoratori in forza dal 1°gennaio di ogni anno;

• è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali econtrattuali, compreso il TFR.