Il Welfare Sanitario per Titolari ed Amministratori di ... · vantaggi fiscali-contributivi in...
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Il Welfare Sanitario per Titolari ed
Amministratori di Impresa. Cenni sull'utilizzo delle casse di assistenza e sui
vantaggi fiscali-contributivi
in collaborazione con:
UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA
Reggio Emilia – 7 ottobre 2015
PROGRAMMA
Parte prima: presupposti giuridici e fiscali del welfare
sanitario aziendale;
Parte seconda: applicazione ed interpretazione della
normativa specifica per gli Amministratori;
Parte terza: impostazione di delibera assembleare e/o
regolamento aziendale;
Parte quarta: le prestazioni offerte dagli Enti di
Assistenza Sanitaria;
Parte quinta: altri servizi di assistenza in caso
invalidità, perdita autosufficienza, morte.
Il finanziamento della spesa sanitaria in Italia
Spesa sanitaria
totale
144,1 Mld
Spesa
pubblica
113,5 Mld
Spesa
privata
30,6 Mld
Out-of-pocket
delle famiglie
27 Mld
Spesa finanziata
dalla previdenza
privata
3,6 Mld
Assicurazioni
2,3 Mld
Polizze
900 mil
Fondi assicurati
1,3 Mld
Fondi
autogestiti e
mutue
1,3 Mld
Intercettare la spesa e la domanda di
servizi delle famiglie italiane
Il Decreto Legislativo 02.09.1997 n. 314 in materia di armonizzazione,
razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali
concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte
dei datori di lavoro, ha modificato l'art. 48 (ora art. 51) del TUIR (Testo Unico
Imposte sui Redditi - DPR 22.12.1986 N. 917) nella “determinazione del
reddito di lavoro dipendente”.
In particolare ha previsto una specifica serie di norme in materia di
assistenza sanitaria (Cfr. anche C.M. 23-12-1997, n. 326/E/III-5-2643 –
Legge Finanziaria 2007 – Legge Finanziaria 2008 – D.M. 31/03/2008).
Decreto Legislativo 02.09.1997 n. 314 – ART. 51 - COMMA 1 - 2
Costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori
(intendendo con tale espressione la quantificazione dei beni e dei servizi) che il
dipendente percepisce nel periodo d'imposta, a qualunque titolo, anche sotto
forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, e, quindi, tutti quelli
che siano in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro, anche se non
provenienti direttamente dal datore di lavoro / sostituto di imposta.
Il momento di percezione è quello in cui il provento esce dalla disponibilità
dell'erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore. Tale
principio si applica anche con riferimento all'imputazione dei valori relativi ai beni
e servizi concessi al sostituito / dipendente.
Decreto Legislativo 02.09.1997 n. 314 – ART. 51 - COMMA 1 - 2
Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:
- i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge;
- i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore a enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale
per un importo annuo non superiore complessivamente a € 3.615,20;
- il suddetto limite annuo è fissato cumulativamente per i contributi versati
dal datore di lavoro e dal lavoratore, ma è comunque irrilevante la
circostanza che il versamento avvenga eventualmente da parte soltanto di
uno soltanto dei soggetti, cioè solo dal datore di lavoro o solo dal lavoratore;
- eventuali contributi versati dal datore di lavoro (o dal dipendente) in
eccedenza al limite complessivo annuo di € 3.615,20 concorrono (soltanto
per l'eccedenza) a formare il reddito di lavoro dipendente.
Decreto Legislativo 02.09.1997 n. 314 – ART. 51 - COMMA 1 - 2
Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:
- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente e/o relativi familiari a
carico se complessivamente di importo non superiore, nel periodo di imposta
a €258,23.
- se il predetto valore é superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a
formare il reddito.
Oneri aggiuntivi - Indicativamente, sulla retribuzione erogata al dipendente gravano i seguenti
oneri aggiuntivi:
- 30% circa per contributi INPS a carico del datore di lavoro (anche se la
percentuale varia di poco, secondo ì settori di attività economica);
- 9% circa a carico dei dipendente per lo stesso titolo; l’intera retribuzione (al
netto dei contributo di cui al punto 2) è per il dipendente assoggettata all'IRPEF;
- Se le retribuzioni sono erogate in forma di contributi a enti con esclusivi fini
assistenziali e nel rispetto di un accordo o regolamento aziendale, tali
retribuzioni possono essere assoggettate al solo contributo di solidarietà dei
10% a carico del datore di lavoro.
Trattamento per POLIZZE SANITARIE:
Il Decreto Legislativo è molto chiaro: “Non concorrono a formare il reddito i
contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a
enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a
disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo
non superiore complessivamente a € 3.615,20”.
A tal proposito occorre ricordare che nel tetto di € 3.615,20 vanno conteggiati
anche gli eventuali contributi versati ai Fondi di categoria (FASI, FASDAC,
QUASS e similari).
L’unico costo aggiuntivo per l’Azienda è il “Contributo di solidarietà” INPS pari al
10% dei contributi versati alla Cassa come precedentemente indicato.
La circolare 12 maggio 2000, n. 95, ancorché con riferimento ai redditi di pensione,
ha affermato che «… i contributi per assistenza sanitaria versati ad Enti o Casse di
assistenza sanitaria in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale non concorrono a formare l’imponibile del precettore…
Nell’ipotesi in cui i versamenti fossero fatti per mera facoltà del contribuente
concorrerebbero a formare il suo reddito imponibile, ma le spese sanitarie
sostenute sarebbero detraibili nella misura e con i limiti stabiliti dal comma 1,
lettera c), dell’art. 13-bis del TUIR…». Ciò in conformità a quanto previsto dall’art.
51, comma 2, lettera a) del TUIR.
Fonte: Agenzia delle Entrate
Interpello 913-509/2016-ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212.
Quanto alle tipologie di redditi oggetto della richiesta, ricomprese nella lettera c-
bis) del comma 1 dell’art. 50 del TUIR (relativo ai redditi assimilati), si evidenzia
che il successivo art. 52 del TUIR dispone al comma 1 che «Ai fini della
determinazione dei redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente si applicano le
disposizioni dell’art. 51…» e che la circolare 6 luglio 2001, n. 67 ha riconfermato al
punto 3 tale impostazione con riferimento proprio ai contributi previdenziali e
assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
Fonte: Agenzia delle Entrate
Interpello 913-509/2016-ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212.
Fonte: Agenzia delle Entrate
Interpello 913-509/2016-ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212.
I contributi versati dai soggetti indicati nell’istanza dunque non concorreranno
all’ammontare del reddito imponibile sole se tale adempimento derivi da obblighi
contrattuali ovvero accordi o regolamenti aziendali e nei limiti di un importo non
superiore a € 3.615,20 tenendo anche conto dei contributi versati ai sensi dell’art.
10 comma 1, lettera e-ter del TUIR (contributi ai fondi integrativi al Servizio
Sanitario Nazionale).
Piano Sanitario adesione totalitaria:
Questa soluzione prevede:
a) L’adesione dell’Azienda all’Ente di Assistenza Sanitaria versando una quota
associativa;
b) L’esistenza di una delibera assembleare / regolamento che preveda dunque
l’attribuzione del benefit alla categoria degli Amministratori;
c) La sottoscrizione di Piani Sanitari studiati appositamente per gli
Amministratori dell’Azienda.
La XXXX rappresentata dal Sig. ZZZZ, nella sua qualità di Amministratore delegato
della Società con il presente Regolamento aziendale, stabilisce di dar corso ad un
trattamento di natura assistenziale a favore della categoria Amministratori, anche di
futura nomina d’ora in avanti denominati «Beneficiari».
La finalità del regolamento è quella di ampliare la tutela a favore dei succitati e di
migliorarne la fruibilità nelle seguenti aree:
- Tutela di natura assistenziale sanitaria.
Con decorrenza dal XY, e fino alla data di un’eventuale revoca o modifica del
presente Regolamento, si stabilita di dar corso al seguente programma
assistenziale:
Programma assistenziale sanitario
Si istituisce un programma assistenziale integrativo avente lo scopo di garantire
alle Categorie su indicate le seguenti prestazioni:
rimborso delle spese sostenute in caso di ricovero e/o delle spese mediche
specialistiche e per esami entro limiti previsti dalle Convenzioni alle quali
l’Azienda ha aderito, soggette a variazioni e fissate anno per anno.
La contribuzione annua sarà a totale carico dell’Azienda limitatamente ai contributi
necessari per la copertura del nucleo familiare; mentre viene data facoltà allo
stesso per l’inclusione dei familiari a non a carico.
Prodotto salute
Un prodotto salute (o copertura “malattia”) consiste in un insieme di prestazioni
sanitarie (garanzie o benefits) chiaramente definite e in una serie di vincoli
economici e regole da utilizzare per accedere alle prestazioni.
TIPOLOGIA PRODOTTI
Sul mercato italiano garanzie, vincoli e regole sono molto differenti per tipologia di prodotti.
PRODOTTI SALUTE
INDIVIDUALI
CONVENZIONI
“GRUPPI APERTI”
CONVENZIONI
“GRUPPI CHIUSI”
Gamma di prestazioni
TIPO DI GARANZIA
Ospedaliere Extraospedaliere
Grandi interventi/
Ricovero Con Intervento
Ricovero Senza Intervento
Day Hospital con intervento
Parto
Diarie
Medicina di base
Assistenza domiciliare
Riabilitazione
Farmaci
…………..
Cure dentarie
Mezzi oculistici …………..
Prevenzione Apparecchi protesici
Accertamenti Diagnostici
Visite Specialistiche
Differenziazione prodotti
PARAMETRI INDIVIDUALI COLLETTIVE
(GRUPPI CHIUSI)
Gamma prestazioni Di base: ospedaliere Complete in funzione della
categoria/premio
Premio differenziazione
unità
SI, per età e sesso a persona NO, a nucleo
Vincoli di ingresso SI, questionario Anamnestico NO
Esclusioni Standard + specifiche per
assicurato
Solo standard
Carenze SI Limitate
Durata Pluriennale (la riforma Bersani ha
spinto verso durata annuale,
recente inversione di tendenza
verso pluriennalità)
Annuale (nella maggior
parte dei casi)
Servizi di supporto
Oltre agli aspetti tecnici diventa sempre più importante la capacità di offrire una
elevata qualità di servizio in termini di:
Velocità e precisione del rimborso
Efficiente gestione “reclami e contenzioso”
Network strutture convenzionate e centri di eccellenza mondiali
Supporto all’assistito/assicurato
Disponibilità di strumenti web-based
Reporting
Trattamento POLIZZE INFORTUNI PROFESSIONALI:
Nell’ambito delle polizze infortuni è necessario individuarne l’ambito di
operatività secondo:
- rischi inerenti l’attività professionale;
- rischi inerenti la vita privata (extra-professionale).
La copertura dei “rischi professionali” si configura come “tutela” del
patrimonio dell’azienda, e come tale costo fiscalmente deducibile per la stessa
e non imponibile ai dipendenti. Di norma il costo di tale copertura è pari al 50%
del costo complessivo anche se per gli Amministratori potrebbe essere più
complesso individuare la corretta ripartizione
E’ pertanto conveniente per l’Azienda stipulare direttamente tale polizza.
Trattamento POLIZZE INFORTUNI EXTRA - PROF:
La copertura dei “rischi extra-professionali” si configura come benefit ed il
relativo premio rientra nell’imposizione contributiva e fiscale ordinaria.
La sua sottoscrizione tramite una “Cassa di Assistenza” ne riduce, per l’Azienda
e l’Amministratore, l’imposizione contributiva: 10% - contributo di solidarietà
INPS - al posto della contribuzione ordinaria.
Occorre peraltro ricordare che, se il premio di polizza non supera –
complessivamente con il valore di altri beni e servizi ceduti ai dipendente –
l’ammontare di € 258,23 pro capite, detto premio non é reddito l’Amministratore,
e lo stesso non sopporta oneri per contributi sociali.
Trattamento POLIZZE I.P.M:
Valgono le considerazioni esposte per le polizze Infortuni extra-professionali. Le
polizza Invalidità Permanente da Malattia si configurano come fringe-benefit ed
il relativo premio rientra nell’imposizione contributiva e fiscale ordinaria.
La loro sottoscrizione tramite una “Cassa di Assistenza” ne riduce per l’Azienda
e l’Amministratore l’imposizione contributiva: 10% - contributo di solidarietà
INPS - al posto della contribuzione ordinaria.
Come indicato al Comma 3 del Decreto Legge se il premio di polizza non
supera – complessivamente con il valore di altri beni e servizi ceduti
all’Amministratore – l’ammontare di € 258,23 pro capite, detto premio non é
reddito per l’Amministratore, e lo stesso non sopporta oneri per contributi
sociali.
Trattamento VITA –
CIRCOLARE 55 AGENZIA DELLE ENTRATE:
In estrema sintesi, nel mercato, in particolare per le polizze vita che assicurano
diversi dirigenti, si è consolidata la tendenza di far assumere all'azienda l'impegno
di pagamento della prestazione (con un regolamento aziendale nei confronti del
dipendente.
L'azienda provvede poi ad assicurare la prestazione con contratto a contarenza
diretta, e con beneficiaria la stessa azienda.
L'agenzia delle entrate con circolare 55/E/99, ha confermato che il contratto
stipulato dall'azienda è fatto nel proprio interesse, e quindi non può essere
considerato un benefit a favore del dipendente.