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Legge 24/12/2007 n. 247 Cosa cambia dal 2008 “nuovo welfare” Materiali raccolti a cura di Claudio Risso Le novità in materia di IRPEF REGIONALE PIEMONTE

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Legge 24/12/2007 n. 247

Cosa cambia dal 2008 “nuovo welfare”

Materiali raccolti a cura di Claudio Risso

Le novità in materia di IRPEF

REGIONALE PIEMONTE

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Pensione di anzianità: requisiti e decorrenze dal 1.1.2008 al 30.6.2009

requisiti dipendenti autonomi

dal al età + contributi età + contributi

1.1.2008 30.6.2009 58 anni 35 anni

utili

59 35 anni

Utili

Perfezionati entro il

1° semestre

2° semestre

1° semestre

2° semestre

Decorrenza Pensione

1 gennaio anno

successivo

1 luglio anno

successivo

1 luglio

anno successi

vo

1 gennaio

del 2°anno

successivo

è importante ricordare

• La legge 247/07 ha modificato – MA NON ABROGATO – la legge 243/04 (riforma Maroni) che per i requisiti di accesso e decorrenze della pensione di anzianità NON E’ MAI DIVENUTA OPERATIVA.

• Viene introdotto un doppio meccanismo di verifica del diritto (QUOTE)

• Concentriamo la nostra attenzione sui requisiti necessari per l’accesso e le decorrenze delle pensioni di anzianità in questo periodo

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• Cosa cambia per i requisiti necessari per l’accesso e le decorrenze delle pensioni di anzianità da questo punto in poi

Pensione di anzianità: requisiti e decorrenze dal 1.7.2009

requisiti Dipendenti

fermo restando

35 anni di ctb

Autonomi

fermo restando

35 anni di ctb

dal al età Quota Età quota

1.7.2009 31.12.2010 59 anni 95 60 96

1.1.2011 31.12.2012 60 anni 96 61 97

1.1.2013 61 anni 97 62 98

Perfezionati entro il 1° semestre

2° semestre

1° semestre

2° semestre

Decorrenza pensione

1 gennaio

anno successi

vo1 luglio

anno successi

vo

1 luglio

anno successi

vo

1 gennaio

del 2° anno

successivo

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Cosa sono le “quote” ?• Il requisito è perfezionato se:

– Se si ha l’età richiesta a quella data– Se si ha almeno 35 anni di contributi utili – Se la somma di età + ctb = quota prevista

Un esempio di “quote”

Requisiti

richiesti

Dipendenti

fermo restando

minimo 35 anni di ctb

dal al età Quota 1° caso 2° caso

1.7.2009 31.12.2010 59 anni 95 59 età + 60 età +

36 ctr = 35 ctr =

quota 95 quota 95

non si considerano le frazioni di anno

esempio: età 58 anni e 3 mesi + ctb 36 anni e 9 mesi = 95

circolare 5/2008 del 9 gennaio 2008 Area Politiche Sociali

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Un esempio di “quote”

Requisiti

richiesti

autonomi

fermo restando minimo

35 anni di ctb

dal al età Quota

1° caso 2° caso

1.7.2009 31.12.2010 60 anni

96 60 età +

61 età +

36 ctr = 35 ctr =

quota 96

quota 96

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Pensione di anzianità: requisiti e decorrenze dal 1.7.2009

requisiti Dipendenti

fermo restando

35 anni di ctb

Autonomi

fermo restando

35 anni di ctb

dal al età Quota Età quota

1.7.2009 31.12.2010 59 anni 95 60 96

1.1.2011 31.12.2012 60 anni 96 61 97

1.1.2013 61 anni 97 62 98

Perfezionati entro il

1° semestre

2° semestre

1° semestre

2° semestre

Decorrenza pensione

1 gennaio

anno successi

vo

1 luglio anno

successivo

1 luglio

anno successi

vo

1 gennaio

del 2° anno

successivo

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Pensione di anzianità: requisiti e decorrenze dal 1.7.2009

requisiti Dipendenti

fermo restando

35 anni di ctb

Autonomi

fermo restando

35 anni di ctb

dal al età Quota Età quota

1.7.2009 31.12.2010

59 anni 95 60 96

1.1.2011 31.12.2012

60 anni 96 61 97

1.1.2013 61 anni 97 62 98

Perfezionati entro il

1° semestre

2° semestre

1° semestre

2° semestre

Decorrenza pensione

1 gennaio

anno successi

vo

1 luglio anno

successivo

1 luglio

anno successi

vo

1 gennaio

del 2° anno

successivo

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Personale scolastico la disciplina delle anzianità dal 1.1.2008

Confermato accesso al pensionamento solo e sempre dal 1° settembre

Decorrenza pensionamento

Età quota

Ctr Data di maturazione

1° settembre 2008 57 anni 35 31.12.2007

1° settembre 2008 58 anni 35 31.12.2008

1° settembre 2009 58 anni 35 Dal 1.1.2009

Al 31.12.2009

1° settembre 2010 59 anni 95 35 31.12.2010

1° settembre 2011 60 anni 96 35 31.12.2011

1° settembre 2012 60 anni 96 35 31.12.2012

Mantengono i vecchi requisiti di accesso in vigore al 31.12.2007

ricordiamoli

lavoratori età contributi requisito alternativo

dipendenti pubblici

e privati

57 anni 35 39 anni di ctr per il 2006/2007

autonomi 58 anni 35 40 anni

con le stesse finestre di uscita previste al 31.12.2007

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I lavoratori (dipendenti e autonomi) che hanno maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità entro il 31.12.2007:

I lavoratori dipendenti e autonomi, pubblici e privati che risultino autorizzati alla prosecuzione volontaria antecedentemente al 20 luglio 2007

Lavoratori collocati in mobilità lunga

Lavoratori collocati in mobilità ordinaria in base ad accordi sindacali stipulati prima del 15 luglio 2007 e che maturano i requisiti per la pensione di anzianità nel periodo di fruizione della indennità

Mantengono i vecchi requisiti di accesso in vigore al 31.12.2007

Donne che optano per la pensione “contributiva”

È confermato quanto previsto dalla Legge 243/2004

Lavoratrici Età Contributi Che optano per la pensione con

sistema di calcolo

“contributivo”

Dipendenti 57 anni 35

Autonome 58 35 anni

Sino al 31 dicembre 2015

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Pensione di anzianità: requisiti di accesso e decorrenza dal 1.1.2008 con 40 anni di ctr

Rimane tutto invariato

Lavoratori dipendenti

Requisiti contributivi

40 anni di ctb di cui 35 utili

(escluso ds, malattia )

maturazione requisiti

età decorrenza pensione

I° trimestre 57 entro

30 giugno

1° luglio dello stesso anno

II° trimestre 57entro

30 settembre

1° ottobre dello stesso anno

III° trimestre qualunque età 1° gennaio anno successivo

IV trimestre qualunque età 1° aprile anno successivo

Pensione di anzianità: requisiti di accesso e decorrenza dal 1.1.2008 con 40 anni di ctb

Lavoratori autonomi

Requisiti contributivi

40 anni di ctb di cui 35 utili

(escluso ds, malattia )

maturazione requisiti

età decorrenza pensione

I° trimestre qualunque età 1° ottobre dello stesso anno

II° trimestre qualunque età 1° gennaio anno successivo

III° trimestre qualunque età 1° aprile anno successivo

IV trimestre qualunque età 1°luglio anno successivo

Rimane tutto invariato

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la pensione di vecchiaia al 31.12.2007

Lavoratori Sistema di calcolo

Età Ctr Decorrenza Altre condizioni

dipendenti e autonomi

donne

Retributivo

o misto

60 20 Mese successivo

Età

Cessazione per

dipendenti

Dipendenti e autonomi

uomini

Retributivo

o misto

65 20 Mese successivo

età

Cessazione per

dipendenti

Lavoratori Sistema di calcolo

Età Ctr Decorrenza Altre condizioni

dipendenti e autonomi

donne

Retributivo

o misto

60 20 Finestre secondo

maturazione età

Cessazione per

dipendenti

Dipendenti e autonomi

uomini

Retributivo

o misto

65 20 Finestre secondo

maturazione età

Cessazione per

dipendenti

la pensione di vecchiaia dal 1.1.2008

Lavoratori Sistema di calcolo

Età Ctr Decorrenza Altre condizioni

Dipendenti autonomi

Uomini/donne

contributivo 57 5 effettivi

Mese successivo

Cessazione per

dipendenti

Pensione = 1,2 AS

Dipendenti autonomi

Uomini/donne

contributivo 65 5 effettivi

Mese successivo

Cessazione per

dipendenti

la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo al 31.12.2007

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Lavoratori Sistema di calcolo

Età Ctr Decorrenza Altre condizioni

Dipendenti autonomi

donne

contributivo 60 5 anni

effettivi

Secondo finestre

Cessazione per dipendenti

Pensione = 1,2 AS

Dipendenti autonomi Uomini

contributivo 65 5 anni

effettivi

Secondo finestre

Cessazione per dipendenti

Tutti Contributivo 40 anni Secondo finestre

Cessazione per dipendenti

Pensione = 1,2 AS

Dipendenti donne

Sino al 31.12.2015

contributivo 57 35 Secondo finestre

Opzione

Cessazione Pensione = 1,2 AS

Autonomi Donne

Sino al 31.12.2015

contributivo 58 35 Secondo finestre

Opzione

Pensione = 1,2 AS

Cessazione per dipendenti

la pensione di vecchiaia dal 1.1.2008

ma anche …..

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la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo dal

1.1.2008

requisiti Dipendenti

fermo restando 35 anni di ctb e importo 1,2 AS

Autonomi

fermo restando 35 anni di ctb e importo 1,2 AS

dal al età Quota Età quota

1.1.2008 30.06.2009 58 anni 59

1.7.2009 31.12.2010 59 anni 95 60 96

1.1.2011 31.12.2012 60 anni 96 61 97

1.1.2013 61 anni 97 62 98

Questa condizione si verificherebbe solo se possibile l’opzione per il sistema interamente contributivo

Mantengono i vecchi requisiti di accesso in vigore al 31.12.2007

tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti per il diritto a pensione di vecchiaia con il sistema contributivo entro il

1.12.2007

In particolare

Coloro che hanno compiuto i 57 anni entro il 31.12.2007 con 5 anni di contribuzione effettiva dopo il 1996 e con importo pensione non inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale

Le donne a cui applicando il coefficiente di riduzione per figli maturino Il diritto entro il 31.12.2007

… ricordate come funziona?

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La formula della pensione contributiva

Montante individuale dei contributi x

Coefficiente di trasformazione =

pensione annua : 13 = pensione mensile

Coefficienti di trasformazione al 31.12.2007

Età Valori

57 4,720

58 4,860

59 5,006

60 5,163

61 5,334

62 5,541

63 5,706

64 5,911

65 6,136

Lavoratrici madri con pensione liquidata con sistema contributivo

Di anticipare l’età pensionabile di 4 mesi per ogni figlio e per un massimo di 12 mesi

Possono scegliere

oppure

Di utilizzare il coefficiente di trasformazione relativo ad 1 anno maggiore rispetto all’età se si hanno uno o due

figli e di 2 anni se sono tre o più

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Lavoratrici madri 1° caso

Lavoratrice nata il 10 ottobre 1951 con tre figli

al 31 dicembre 2007 faceva valere 56 anni e due mesi

Se optasse per lo sconto di 4 mesi per ogni figlio rispetto ai 57 anni che compirebbe il 10 ottobre 2008, il requisito per la pensione di vecchiaia risulterà perfezionato al 31 ottobre 2007

La signora in qualunque momento, nel futuro, potrà decidere di accedere al pensionamento, in presenza degli altri requisiti

Lavoratrici madri 2° caso

Lavoratrice nata il 10 ottobre 1950 con tre figli

a ottobre 2007 aveva i 57 anni di età e poteva accedere al pensionamento dal 1.11.2007, in presenza degli altri requisiti

La presenza dei tre figli avrebbe consentito di moltiplicare il montante individuale per il coefficiente corrispondente a 59 anni anziché 57

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le finestre della vecchiaiadal1. 1. 2008 qualunque sistema di calcolo

Data di

maturazione

requisiti (età +ctr)

Dipendenti

65 anni uomini

60 anni donne

Autonomi

65 anni uomini

60 anni donne

I trimestre 1°luglio

stesso anno

1°ottobre

stesso anno

II trimestre 1°ottobre

stesso anno

1°gennaio

anno successivo

III trimestre 1°gennaio

anno successivo

1° aprile

anno successivo

IV trimestre 1° aprile

anno successivo

1°luglio

anno successivo

L’apertura della “finestra” è da intendersi data iniziale

Nella fase di prima applicazione occorrerà porre attenzione per tutte le situazioni particolari oltre che per l’individuazione del momento della cessazione attività per i lavoratori dipendenti e nella eventuale scelta della gestione che liquida

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Tabelle

• REQUISITI E DECORENZE PENSIONE DI VECCHIAIA LAVORATORI AUTNOMI

• REQUISITI E DECORENZE PENSIONE DI VECCHIAIA LAVORATORI

DIPENDENTI

• REQUISITI E DECORENZE PENSIONE DI ANZIANITA’ LAVORATORI AUTNOMI DAL 1-1-2008

• REQUISITI E DECORENZE PENSIONE DI ANZIANITA’ LAVORATORI

DIPENDENTI DAL 1-1-2008

• PENSIONE DI ANZIANITA’ LAVORATORI DIPENDENTII DAL 1-1-2008 CON

ALMENO 40 ANNI CBT

• PENSIONE DI ANZIANITA’ LAVORATORI AUTNOMI DAL 1-1-2008 CON

ALMENO 40 ANNI CBT

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DATAMATURAZIONEREQUISITI

REQUISITI QUOTA DECORRENZA

30 giugno 2008 58 età + 35 ctb ------- 1° gennaio 2009

31 dicembre 2008 58 età + 35 ctb ------- 1° luglio 2009

30 giugno 2009 58 età + 35 ctb ------- 1° gennaio 2010

31 dicembre 200959 età + 36 ctboppure60 età + 35 ctb

95 1° luglio 2010

30 giugno 201059 età + 36 ctboppure60 età + 35 ctb

95 1° gennaio 2011

31 dicembre 201059 età + 36 ctboppure60 età + 35 ctb

95 1° luglio 2011

30 giugno 201160 età + 36 ctboppure61 età + 35 ctb

96 1° gennaio 2012

31 dicembre 201160 età + 36 ctboppure61 età + 35 ctb

96 1° luglio 2012

30 giugno 201260 età + 36 ctboppure61 età + 35 ctb

96 1° gennaio 2013

31 dicembre 201260 età + 36 ctboppure61 età + 35 ctb

96 1° luglio 2013

30 giugno 201361 età + 36 ctboppure62 età + 35 ctb

97 1° gennaio 2014

TAB. 1 - REQUISITI E DECORRENZE PENSIONE DI ANZIANITA’ DAL 1.1.2008 LAVORATORI DIPENDENTI

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DATAMATURAZIONEREQUISITI

REQUISITI QUOTA DECORRENZA

30 giugno 2008 59 età + 35 ctb ------- 1° luglio 2009

31 dicembre 2008 59 età + 35 ctb ------- 1° gennaio 2010

30 giugno 2009 59 età + 35 ctb ------- 1° luglio 2010

31 dicembre 200960 età + 36 ctboppure61 età + 35 ctb

96 1° gennaio 2011

30 giugno 201060 età + 36 ctboppure61 età + 35 ctb

96 1° luglio 2011

31 dicembre 201060 età + 36 ctboppure61 età + 35 ctb

96 1° gennaio 2012

30 giugno 201161 età + 36 ctboppure62 età + 35 ctb

97 1° luglio 2012

31 dicembre 201161 età + 36 ctboppure62 età + 35 ctb

97 1° gennaio 2013

30 giugno 201261 età + 36 ctboppure62 età + 35 ctb

97 1° luglio 2013

31 dicembre 201261 età + 36 ctboppure62 età + 35 ctb

97 1° gennaio 2014

30 giugno 201362 età + 36 ctboppure63 età + 35 ctb

98 1° luglio 2014

TAB. 2 - REQUISITI E DECORRENZE PENSIONE DI ANZIANITA’ DAL 1.1.2008 LAVORATORI AUTONOMI

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DATAMATURAZIONEREQUISITI

REQUISITI DECORRENZA

31 marzo 200739 ctb almeno 57 anni età entro il30.6. 2007

1 luglio 2007

31 giugno 200739 ctb almeno 57 anni età entro il30.9. 2007

1 ottobre 2007

30 settembre 2007 39 ctb 1° gennaio 2008

31 dicembre 2007 39 ctb 1° aprile 2008

31 marzo 200840 anni di ctbalmeno 57 anni età entro il30.6. 2008

1° luglio 2008

30 giugno 200840 anni di ctb almeno 57 anni età entro il 30.9.2008

1° ottobre 2008

30 settembre 2008

40 anni di ctb 1° gennaio 2009

31 dicembre 2008 40 anni di ctb 1° aprile 2009

31 marzo 200940 anni di ctb almeno 57 anni età entro il 30.6.2009

1° luglio 2009

30 giugno 200940 anni di ctb almeno 57 anni età entro il 30.9.2009

1° ottobre 2009

30 settembre 2009

40 anni di ctb 1° gennaio 2010

31 dicembre 2009 40 anni di ctb 1° aprile 2010

N.B. si ricorda che il requisito contributivo alternativo al 31/12/2007 è pari a 39 anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica, di conseguenza coloro che maturano 40 anni nel 2008, hanno in realtà già acquisito i 39 anni nel 2007 e pertanto la finestra è già aperta secondo la normativa precedente.

TAB. 3 - PENSIONI DI ANZIANITÀ CON ALMENO 40 ANNI CTB DAL 1.1.2008 LAVORATORI DIPENDENTI

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31 marzo 201040 anni di ctb almeno 57 anni età entro il 30.6.2010

1° luglio 2010

30 giugno 201040 anni di ctb almeno 57 anni età entro il 30.9.2010

1° ottobre 2010

30 settembre 2010

40 anni di ctb 1° gennaio 2011

31 dicembre 2010 40 anni di ctb 1° aprile 2011

31 marzo 201140 anni di ctb almeno 57 anni età entro il 30.6.2011

1° luglio 2011

30 giugno 201140 anni di ctb almeno 57 anni età entro il 30.9.2011

1° ottobre 2011

30 settembre 2011

40 anni di ctb 1° gennaio 2012

31 dicembre 2011 40 anni di ctb 1° aprile 2012

Segue tabella n° 3

TAB. 4 - PENSIONI DI ANZIANITÀ CON ALMENO 40 ANNI CTB DAL 1.1.2008 LAVORATORI AUTONOMI

DATAMATURAZIONEREQUISITI

REQUISITI DECORRENZA

31 marzo 2008 40 anni di ctb 1° ottobre 2008

30 giugno 2008 40 anni di ctb 1° gennaio 2009

30 settembre 2008 40 anni di ctb 1° aprile 2009

31 dicembre 2008 40 anni di ctb 1° luglio 2009

31 marzo 2009 40 anni di ctb 1° ottobre 2009

30 giugno 2009 40 anni di ctb 1° gennaio 2010

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30 settembre 2009 40 anni di ctb 1° aprile 2010

31 dicembre 2009 40 anni di ctb 1° luglio 2010

31 marzo 2010 40 anni di ctb 1° ottobre 2010

30 giugno 2010 40 anni di ctb 1° gennaio 2011

30 settembre 2010 40 anni di ctb 1° aprile 2011

31 dicembre 2010 40 anni di ctb 1° luglio 2011

31 marzo 2011 40 anni di ctb 1° ottobre 2011

30 giugno 2011 40 anni di ctb 1° gennaio 2012

30 settembre 2011 40 anni di ctb 1° aprile 2012

31 dicembre 2011 40 anni di ctb 1° luglio 2012

DATAMATURAZIONEREQUISITI

REQUISITI (previa verifica deroghe)

DECORRENZA

31 marzo 200820 anni di ctb 60 anni età per donne 65 anni età per uomini

1° luglio 2008

30 giugno 200820 anni di ctb 60 anni età per donne 65 anni età per uomini

1° ottobre 2008

30 settembre 2008

20 anni di ctb 60 anni età per donne 65 anni età per uomini

1° gennaio 2009

31 dicembre 2008

20 anni di ctb 60 anni età per donne 65 anni età per uomini

1° aprile 2009

31 marzo 200920 anni di ctb 60 anni età per donne 65 anni età per uomini

1° luglio 2009

TAB. 5 - REQUISITI E DECORRENZE PENSIONE DI VECCHIAIA LAVORATORI DIPENDENTI

Segue tabella n° 4

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23

30 giugno 200920 anni di ctb 60 anni età per donne 65 anni età per uomini

1° ottobre 2009

30 settembre 200920 anni di ctb 60 anni età per donne 65 anni età per uomini

1° gennaio 2010

31 dicembre 200920 anni di ctb 60 anni età per donne 65 anni età per uomini

1° aprile 2010

31 marzo 201020 anni di ctb 60 anni età per donne 65 anni età per uomini

1° luglio 2010

30 giugno 201020 anni di ctb 60 anni età per donne 65 anni età per uomini

1° ottobre 2010

30 settembre 201020 anni di ctb 60 anni età per donne 65 anni età per uomini

1° gennaio 2011

31 dicembre 201020 anni di ctb 60 anni età per donne 65 anni età per uomini

1° aprile 2011

31 marzo 201120 anni di ctb 60 anni età per donne 65 anni età per uomini

1° luglio 2011

30 giugno 201120 anni di ctb 60 anni età per donne 65 anni età per uomini

1° ottobre 2011

30 settembre 201120 anni di ctb 60 anni età per donne 65 anni età per uomini

1° gennaio 2012

31 dicembre 201120 anni di ctb 60 anni età per donne 65 anni età per uomini

1° aprile 2012

Segue tabella n° 5

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DATAMATURAZIONE

REQUISITI

REQUISITI (previa verifica

deroghe)DECORRENZA

31 marzo 200820 anni di ctb 60 anni età per donne 65 anni età per uomini

1° ottobre 2008

30 giugno 200820 anni di ctb 60 anni età per donne 65 anni età per uomini

1° gennaio 2009

30 settembre 200820 anni di ctb 60 anni età per donne65 anni età per uomini

1° aprile 2009

31 dicembre 200820 anni di ctb 60 anni età per donne 65 anni età per uomini

1° luglio 2009

31 marzo 200920 anni di ctb 60 anni età per donne 65 anni età per uomini

1° ottobre 2009

30 giugno 200920 anni di ctb 60 anni età per donne 65 anni età per uomini

1° gennaio 2010

30 settembre 200920 anni di ctb 60 anni età per donne 65 anni età per uomini

1° aprile 2010

31 dicembre 200920 anni di ctb 60 anni età per donne 65 anni età per uomini

1° luglio 2010

31 marzo 201020 anni di ctb 60 anni età per donne 65 anni età per uomini

1° ottobre 2010

TAB. 6 - REQUISITI E DECORRENZE PENSIONE DI VECCHIAIA

LAVORATORI AUTONOMI

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25

30 giugno 201020 anni di ctb 60 anni età per donne 65 anni età per uomini

1° gennaio 2011

30 settembre 201020 anni di ctb 60 anni età per donne 65 anni età per uomini

1° aprile 2011

31 dicembre 201020 anni di ctb 60 anni età per donne 65 anni età per uomini

1° luglio 2011

31 marzo 201120 anni di ctb 60 anni età per donne 65 anni età per uomini

1° ottobre 2011

30 giugno 201120 anni di ctb 60 anni età per donne 65 anni età per uomini

1° gennaio 2012

30 settembre 201120 anni di ctb 60 anni età per donne 65 anni età per uomini

1° aprile 2012

31 dicembre 201120 anni di ctb 60 anni età per donne 65 anni età per uomini

1° luglio 2012

Segue tabella n° 6

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Dal 1.1.2010 cambiano i coefficienti di

trasformazione nella pensione contributiva

Coefficienti di trasformazione al 31.12.2009

Età Valori

57 4,720

58 4,860

59 5,006

60 5,163

61 5,334

62 5,541

63 5,706

64 5,911

65 6,136

Coefficienti di trasformazione al dal 1.1.2010

Età Valori

57 4,419

58 4,538

59 4,664

60 4,798

61 4,940

62 5,093

63 5,257

64 5,432

65 5,620

Dal 1.1.2010 cambiano i coefficienti di trasformazione un esempio per capire

Lavoratore di 65 anni con pensione decorrente dal 1.2.2010

Montante individuale € 91.027,63 x 6,136% = € 5.585,45 : 13 = € 429,65

Coefficiente al 31.12.2009

Coefficiente dal 1.1.2010

Montante individuale € 91.027,63 x 5,620% = € 5.115,75 : 13 = € 393,51

€ 36,14 mensili in meno

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Lavori usuranti

Entro il 31 marzo 2008 il Governo è delegato a emanare norme in favore dei lavoratori impegnati (al momento del pensionamento) in attività definite “usuranti”.

questi potranno accedere al pensionamento con tre anni di anticipo ma con una età non inferiore a 57 anni e con almeno 35 anni di contributi a condizione che:

abbiamo svolto lavoro usurante per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa (nel periodo transitorio da definirsi)

abbiamo svolto lavoro usurante per almeno la metà della loro vita lavorativa (a regime)

Le categorie interessate saranno:

I lavoratori già individuati dal decreto ministeriale19 maggio 1999 addetti alle seguenti mansioni.

• lavori in galleria, cava o miniera, svolti nel sotterraneo• lavori nelle cave • lavori in cassoni ad aria compressa • lavori svolti dai palombari • lavori ad alte temperature • lavorazione del vetro cavo • lavori espletati in spazi ristretti • lavori di asportazione dell'amianto

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Lavori usurantiCon la nuova norma si aggiungono

i lavoratori subordinati notturni in base alla definizione del D.Lgs. 66/2003 che così definisce:

1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;

2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dalla contrattazione collettiva. In difetto di disciplina da parte della contrattazione collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro part-time.

Con la nuova norma si aggiungono i lavoratori addetti alla cd. “linea catena” che, nell’ambito di un processo produttivo in serie, svolgano lavori caratterizzati dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale;

conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

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Come cambiano i trattamenti di disoccupazione dal 1.1.2008

Requisiti ds

ordinaria non agricolo

2 anni di anzianità assicurativa 1 anno di ctr nel biennio precedente la cessazione

età Durata e misura Ctr

Figur.

Sinol al

31. 12. 2007

< 50 6 mesi al 50% 1 mese al 40% 6 mesi

> 50 6 mesi al 50% 3 mesi al 40% 1 mese al 30%

Dal

1. 1. 2008

< 50 6 mesi al 60% 2 mesi al 50% 8 mesi

> 50 6 mesi al 50% 2 mesi al 50% 4 mesi al 30% 12 mesi

Le modifiche riguardano:

la durata della indennità a seconda dell’età del lavoratore

la misura della indennità

L’indennità è corrisposta nella misura % (60 – 50 -30) della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione dal lavoro e per un importo massimo mensile stabilito annualmente con incremento della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati

Sino al 31.12.2007 l’incremento era pari all’80%

ricordiamo un ripasso

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Come cambiano i trattamenti di disoccupazione

DS con requisiti ridotti 2 anni di anzianità assicurativa 78 giornate nell’anno di riferimento

Durata Max Parametro Misura Accredito

figurativo

gg effettivamente

Lavorate

156 312 o 365 30% Giornate indennizzate

Sino al 31.12.2007

Dal 1.1.2008

DS con requisiti ridotti

2 anni di anzianità assicurativa 78 giornate nell’anno di riferimento

Durata Max Parametro Misura Accredito

figurativo

gg effettivamente

Lavorate

180 360 35% primi 120 gg

40% per ulteriori gg

Giornate indennizzate

L’indennità è corrisposta nella misura % della media delle retribuzioni giornalieri effettivamente percepite

e per un importo massimo mensile stabilito annualmente.

Per determinare le 78 giornate si tiene conto anche delle giornate non lavorate nell’arco del rapporto di lavoro con esclusione di quelle per assenze per motivi personali

un ripassoCome cambiano i trattamenti di disoccupazione dal 1.1.2008

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Come cambia l’istituto della “totalizzazione”

Scopo della norma

ottenimento pensione unica anche in presenza di più spezzoni contributivi con più enti

prestazioni Età ctr condizioni

Vecchiaia 65 20 anni

Sino al 31. 12. 2007almeno 6 anni di ctb in ogni singola cassa o gestione

Dal 1. 1. 2008almeno 3 anni di ctb in ogni singola cassa o gestione

Anzianità 40 anni

Indiretta

inabilità

Secondo i requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti nella forma pensionistica in cui è iscritto

Come cambia l’istituto del “riscatto dei contributi del corso studio”

Pagamento onere

Sino al 31.12.2007 Solo per domande dal 1.1.2008

60 rate mensili con interessi di dilazione calcolati al tasso annuo

previsto dalla legge

120 rate mensili senza interessi di rateizzazione

Unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica

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Come cambia l’istituto del “riscatto corsi universitari di studio”

Presentazione domande

Sino al 31.12.2007 dal 1.1.2008

solo soggetti iscritti

a forme di previdenza obbligatoria

anche chi non è iscritto a nessuna forma obbligatoria di previdenza che non abbia iniziato l’attività lavorativa

come funziona

Il riscatto universitario dei “giovani non assicurati”

Domanda Solo se presentate dal 2. 1. 2008

a chi si presenta All’INPS

a chi si versa All’INPS in apposita evidenza contabile separata

Come si rivaluta il montante versato

La rivalutazione fa riferimento alla data della domanda e segue le stesse regole del montante del sistema contributivo

Come si utilizza ai fini previdenziali

In qualunque momento successivo il lavoratore, a domanda, lo trasferirà nella gestione previdenziale in cui è iscritto o è stato iscritto

quanto si paga minimale commercianti/artigiani x aliquota

di computo ago x numero anni da riscattare

la cosa importanteè valido anche per diritto a pensione vecchiaia

contributiva con 40 anni di ctr

Il vantaggio fiscale è deducibile fiscalmente dall’interessato

è detraibile al 19% se pagato da altri a cui si è

fiscalmente a carico

Il riscatto universitario dei “giovani”

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Invalidità civili: assegno mensile di assistenza

Requisiti al 31.12.2007 Dal 1.1.2008

anagrafico età 18-65 anni Età 18-65 anni

cittadinanza cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno

cittadino italiano o straniero titolare di carta di soggiorno

invalidità da 74% a 99% da 74% a 99%

reddito € 4.171,44 € 4.238,26

situazione lavorativa

incollocato o incollocabile con

iscrizione nelle liste speciali

non svolgimento attività lavorativa

dichiarazione sostitutiva all’INPS

tempestiva comunicazione all’INPS nel caso di occupazione

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Lavoratori agricoli:lla indennità di disoccupazione

Molti dubbi e qualche certezza

al 31.12.2007 dal 1.1.2008

Tipo di DS Gg Misura Accredito figurativo

è previsto un unico trattamento di disoccupazione con indennità pari al 40% del salario per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi anagrafici entro il limite di 365 giornate

è previsto un accredito di 270 gg, utile per diritto (escluso anzianità) e

misura pensione indipendente tipo di indennità.

Prelievo 9% indennità per ogni giornata indennizzata, max 150

Ordinario Sino a 100

30% del salario

180 gg T.O.

Speciale Legge 427/72

da 101

a 150

40% del salario

90 gg T.S.

restanti T.O.

Speciale Legge 37/77

Da 151

60 % del salario

90 gg T.S.

restanti T.O.

Gli agricoli

• Cambia la disoccupazione

• Molti dubbi sulla contribuzione pensionistica

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Lavoratori agricoli:la indennità di disoccupazione

Molti dubbi e qualche certezza

al 31.12.2007 dal 1.1.2008

Tipo di DS Gg Contribuzione utilizzata

Utilizzabili per DS/AGR anche giornate extra agricole purchè:

agricole prevalenti nell’anno

oppure

agricole prevalenti nel biennio

Ordinario Sino a 100 Solo agricole

Speciale Legge 427/72

Da 101

a 150 Solo agricole

Speciale Legge 37/77

Da 151 Anche extra-agricole

Esempi possibili

anno gg agr gg extra diritto

ds agr

motivo Accredito per diritto e misura pensione

(escluso anzianità)

2007 51 Prevalenza

gg agricole

anno e biennio 270 giorni2008 51 si

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SPECIALEAccordo Governo – Parti Sociali

Agricole21 Settembre 2007

In materia di:- emersione Lavoro Nero- riforma Ammortizzatori Sociali in agricoltura- Emersione lavoro nero e sommerso in agricoltura- Riforma dei trattamenti di disoccupazione agricola- Cassa integrazione salari in deroga settore agricolo- Incentivi alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro- Sicurezza sul lavoro- Formazione continua lavoratori agricoli- Riordino interventi in caso di calamità naturali- Attuazione del DURC in agricoltura

- L’accordo segna una svolta storica nel settore agricolo (ultima riforma nel settore risale al tempo del Ministro del Lavoro T. Anselmi)

- L’accordo valorizza la politica concertativa secondo quanto delineato nell’Avviso Comune

del Maggio 2004

del Gennaio 2007

- volto a definire delle regole certe:

- per la lotta al lavoro nero e sommerso in agricoltura

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Accordo Governo – Parti Sociali Agricole 21 Settembre 2007

- per rendere più trasparente ed efficiente il Mercato del lavoro agricolo

- per incentivare la stabilizzazione occupazionale

- per avere maggiore sicurezza sul lavoro

- per agevolare la Formazione Continua dei lavoratori agricoli

Riforma dei trattamenti di Ds/Agricola

• Abrogazione attuale sistema soglie (51,101, 151) e indennità Ds diversificata (30%; 40%; 66%)

• Mantenimento soglia di ingresso nel settore con 51 gg. Lavorate

• Misura Unica della Indennità di Ds. pari al 40% salario contrattuale

• Calcolo indennità proporzionata al numero giornate prestate rapportata entro il limite di 365 gg. del parametro annuo di riferimento

Ai fini requisito per accedere alla Ds/Agr. Possibilità cumulo giornate agricole + extra agricole purché agricole prevalenti

Anno riferimento nel biennio cui si riferisce domanda Copertura piena contributiva pari a 270 contributi annui ai fini pensionistici a tutti i lavoratori con occupazione superiore a 50 gg. Contributo solidarietà a carico dei lavoratori per il sistema pensionistico pari al 9% dell’ammontare della Ds/Agr. fino a 150 gg. Prestate Confermate norme vigenti ai fini accredito contributivo figurativo per pensioni anzianità

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ESEMPI SIMULATI

DS = 40% salario x gg. Lavorate Contribuzione figurativa = 270 gg.Contributo Previdenza Aggiuntiva lavoratore 9% Ds/Agr. Fino a 150 gg.Dalla 151 giornata in poi, le ulteriori gg. dichiarate, vengono esentate dal contributo di solidarietà. Ciò per favorire l’emersione.

51 gg. < DS = 40% di 50 € = 20 € x 51 gg. = 1.020,0€ < Contributo = 9% da calcolarsi sull’importo totale della Ds/Agr. (9% di 1.020 = 91,80) 1.020 – 91,80 = 928,20€

a fronte dell’attuale sistema (+ 163,20 €) 30% x 51 gg: DS = 765€

101 gg. DS = 40% di 50 € = 20 € x 101 gg. = 2.020 € Contributo = 9% da calcolarsi sull’importo totale della Ds/Agr. (9% di 2.020 € = 181,80€) 2.020 – 181,20 = 1.838,20 €

a fronte dell’attuale sistema (+38,20 €) 40% x 90 gg. DS = 1.800 € salario

150 gg. DS = 40% di 50€ x 150gg.: 20 x 150 = 3.000 € Contributo = 9% da calcolarsi sull’importo totale della Ds/Agr. (9% di 3.000 € = 270,00€) 3.000 - 270,00 = 2.730,00 €

a fronte dell’attuale sistema (- 240 €) DS = 66% x 90 gg. DS = 2.970 € salario 33 x 90 gg. = 2.970 €

IL PRESENTE SISTEMA ENTRERA’ IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2008 QUINDI TECNICAMENTE OPERERA’ CON LA

LIQUIDAZIONE EFFETTIVA DALL’INPS NELL’ANNO 2009

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Contribuzione figurativa

• A tutti i lavoratori con occupazione annua superiore a 50 gg. aventi diritto alla nuova indennità di disoccupazione verranno accreditati contributi figurativi utili a raggiungere il coefficiente 270

• Quindi: gg. lavorate + gg. inden. Ds/Ag + Diff. gg. figurative al 270

• Restano ferme le norme vigenti ai fini accredito figurativo per la pensione anzianità (senza distinguo della vecchia Ds. Speciale 90 gg.

Cassa Integrazione Salari Straordinaria Agricola

• Confermata CIGS nei casi calamità naturali

• Estensione CIGS in agricoltura in deroga, nei casi: ristrutturazioni; riconversioni; crisi (connesse agli Ocm e Pac)

• Per l’anno 2008 riservata quota pari a 20 milioni Euro (nell’ambito risorse ammortizzatori in deroga

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Incentivi alla stabilizzazione occupazionale

• Per l’anno 2008 credito imposta per ogni giornata lavorativa dichiarata in più rispetto all’anno precedente da parte delle aziende

• Importo pari ad 1 Euro x giornata aziende di cui obiettivo 1 Reg. Ce n. 1083/2006 (Reg. Sud) e 0,30 Euro x gg. aziende di cui obiettivo 2 Reg. Ce 1083/2006 (Reg. Nord)

• Dopo sperimentazione verifica tra Governo e Parti Sociali

Sicurezza sul lavoro• Agevolazione alle aziende che riducono i rischi

• Riduzione dell’importo in misura comunque non superiore al 20% della contribuzione dovuta per Inail

• Requisiti richiesti: - 2 anni di attività - obblighi sicurezza e igiene in regola - nel biennio precedente nessun infortunio - attivazione piani pluriennali prevenzione

Formazione continua• Estensione formazione continua ai lavoratori agricoli

• Accesso alla formazione attraverso Fondo paritetico interprofessionale nazionale di cui alla L. 388/2000 (0,30%)

• Datori lavoro che aderiscono al Fondo il pagamento dello 0.30% viene detratto dal contributo pari 2,75% (Ass. Obblig. Ds. involontaria)

• Datori lavoro che non aderiscono al fondo pagheranno comunque lo 0,30% all’Inps quale contributo per la formazione

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Riordino provvidenze in caso di

CALAMITA’ NATURALI• Conferma del diritto alle provvidenze a

favore dei lavoratori in caso di calamità naturali

• Riconoscimento del beneficio solamente ai lavoratori interessati che risultano alle dipendenze delle aziende ricadenti nelle zone delimitate di cui al decreto 102/2004

• Parificazione dei benefici ai Piccoli Coloni e compartecipanti familiari

• Requisito minimo iscrizione E.A. con almeno 5 gg.

Attuazione DURC

• Accesso alle provvidenze comunitarie previo accertamento dell’Inps che comunica all’Agea eventuali debiti previdenziali scaduti, compresi interessi legali e sanzioni

• Attivazione della compensazione da parte dell’Agea sul pagamento degli aiuti Comunitari

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LA MANOVRA “VISCO/BERSANI”

D.L. n. 223/2006 convertito nella Legge n. 248/2006

LA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2007

Legge 27.12.2006 n. 296

IL “COLLEGATO FISCALE 2007”

D.L. n. 262/2006 convertito con modificazioni dalla Legge n.

286/2006

IL “COLLEGATO FISCALE 2008”

D.L. n. 159/2007 convertito con modificazioni dalla Legge n.

222/2007

LA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008

Legge 24.12.2007 N.244

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le novità in materia di IRPEF

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Profili introduttivi

ELENCO DELLE NOVITÀ

RIMODULAZIONE DELLE ALIQUOTE E DEGLI SCAGLIONI

SOSTITUZIONE “NO TAX AREA” E “FAMILY NO TAX AREA” CON DETRAZIONI

RIPRISTINO “NO TAX AREA” SUL 2006 PER I NON RESIDENTI

CONDIZIONI PER DEDUCIBILITÀ ASSEGNI PERIODICI A CONIUGE SEPARATO

ANTICIPAZIONE AL 2007 RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

PROROGA LIMITE DI 3.615,20 EURO ASSISTENZA LAVORO DIPENDENTE

CERTIFICAZIONE PER DETRAIBILITÀ SPESE SANITARIE

ESTENSIONE DEDUCIBILITÀ A PREVIDENZA COMPLEMENTARE ESTERA

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Profili introduttivi

ELENCO DELLE NOVITÀ

PROROGA DETRAZIONE 36% PER LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO

PROROGA DETRAZIONE DI IMPOSTA PER ASILI NIDO

INTRODUZIONE NUOVE DETRAZIONI DI IMPOSTA PER ONERI

TASSAZIONE SOSTITUTIVA DELLA PLUSVALENZE IMMOBILIARI DEI “PRIVATI”

PROROGA REGIME SPECIALE PER REDDITI LAVORATORI TRANSFRONTALIERI

SBLOCCO AUMENTI ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI IRPEF

ALTRE MODIFICHE IN MATERIA DI ADDIZIONALI

PROROGA DELLA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE

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Rimodulazione del prelievo IRPEF

ALIQUOTE E SCAGLIONI

20072006

FINO A 26.000 23%

DA 26.000 A 33.50 33%

DA 33.500 A 100.00 39%

OLTRE 100.000 43%

FINO A 15.000 23%

DA 15.000 A 28.000 27%

DA 28.000 A 55.000 38%

DA 55.000 A 75.000 41%

OLTRE 75.000 43%

DALLA “NO TAX AREA” ALLE DETRAZIONI

NO TAX AREA “BASE” DI 3.000 EURO

+

4.500 SE REDDITI DI LAV. DIPENDENTE

OPPURE

4.000 SE REDDITI DI PENSIONE

OPPURE

1.500 SE REDDITI DI LAV. AUTONOMO

26.000 + N.T.A + ON. DED. – REDDITO 26.000

PREVISIONE DI APPOSITE DETRAZIONI

SPETTANTI AI CONTRIBUENTI TITOLARI

DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

DI REDDITI DA PENSIONE

DI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

2006 2007

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Rimodulazione del prelievo IRPEF

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

1.840 EURO SE IL REDDITO COMPLESSIVO NON SUPERA 8.000 EURO (CON UN MINIMO DI 690 EURO, ELEVATO A 1.380 PER I RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO)

1.338 EURO + [502 EURO x (15.000 – REDDITO COMPLESSIVO) / 7.000 EURO] SE IL REDDITO COMPLESSIVO È COMPRESO TRA 8.000 EURO E 15.000 EURO

1.338 EURO x (55.000 – REDDITO COMPLESSIVO) / 40.000 EURO SE IL REDDITO COMPLESSIVO È COMPRESO TRA 15.000 EURO E 55.000 EUROALLA DETRAZIONE COSÌ CALCOLATA SI AGGIUNGONO:+ 10 EURO SE REDDITO COMPLESSIVO TRA 23.000 E 24.000+ 20 EURO SE REDDITO COMPLESSIVO TRA 24.000 E 25.000+ 30 EURO SE REDDITO COMPLESSIVO TRA 25.000 E 26.000+ 40 EURO SE REDDITO COMPLESSIVO TRA 26.000 E 27.700+ 25 EURO SE REDDITO COMPLESSIVO TRA 27.700 E 28.000

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Rimodulazione del prelievo IRPEF

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

COMPENSI DEI SOCI LAVORATORI DELLE COOPERATIVE

INDENNITÀ E COMPENSI PERCEPITI DA TERZI IN RELAZIONE A LAV. DIP.

BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

COMPENSI PERCEPITI PER CO.CO.CO. E ASSIMILATI

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE “COMPLEMENTARI”

COMPENSI DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

REMUNERAZIONI DEI SACERDOTI

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Rimodulazione del prelievo IRPEF

DETRAZIONI PER PENSIONATI UNDER 75

1.725 EURO SE IL REDDITO COMPLESSIVO NON SUPERA 7.500 EURO (CON UN MINIMO DI 690 EURO)

1.255 EURO + [470 EURO x (15.000 – REDDITO COMPLESSIVO) / 7.500 EURO] SE IL REDDITO COMPLESSIVO È COMPRESO TRA 7.500 EURO E 15.000 EURO

1.255 EURO x (55.000 – REDDITO COMPLESSIVO) / 40.000 EURO SE IL REDDITO COMPLESSIVO È COMPRESO TRA 15.000 EURO E 55.000 EURO

1.783 EURO SE IL REDDITO COMPLESSIVO NON SUPERA 7.750 EURO (CON UN MINIMO DI 713 EURO)

1.297 EURO + [486 EURO x (15.000 – REDDITO COMPLESSIVO) / 7.250 EURO] SE IL REDDITO COMPLESSIVO È COMPRESO TRA 7.750 EURO E 15.000 EURO

1.297 EURO x (55.000 – REDDITO COMPLESSIVO) / 40.000 EURO SE IL REDDITO COMPLESSIVO È COMPRESO TRA 15.000 EURO E 55.000 EURO

DETRAZIONI PER PENSIONATI DA 75 ANNI IN SU

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Rimodulazione del prelievo IRPEF

DETRAZIONI PER AUTONOMI

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ANCHE NON PROFESSIONALE

REDDITI DI IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

COMPENSI PER ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA

INDENNITÀ E GETTONI DI PRESENZA

RENDITE VITALIZIE ASSIMILATE A LAVORO DIPENDENTE

ATTIVITÀ DI IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO NON ABITUALI

OBBLIGAZIONI DI FARE, NON FARE O PERMETTERE

ALTRI ASSEGNI PERIODICI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE

1.104 EURO SE IL REDDITO COMPLESSIVO NON SUPERA 4.800 EURO

1.104 EURO x (55.000 – REDDITO COMPLESSIVO) / 50.200 EURO SE IL REDDITO COMPLESSIVO È COMPRESO TRA 4.800 EURO E 55.000 EURO

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Rimodulazione del prelievo IRPEF

DALLA “FAMILY NO TAX AREA” ALLE DETRAZIONI

20072006

3.200 PER IL CONIUGE

2.900 PER CIASCUN FIGLIO (ELEVATA A 3.450 PER OGNI FIGLIO FINO A 3 ANNI E A 3.700 PER OGNI FIGLIO PORTATORE DI HANDICAP) E ALTRI FAMILIARI CONVIVENTI A CARICO

SE MANCA ALTRO CONIUGE, PER IL PRIMO FIGLIO LA DEDUZIONE È AUMENTATA A 3.200

78.000 + F.N.T.A + ON. DED. – REDDITO

78.000

PREVISIONE DI APPOSITE DETRAZIONI

SPETTANTI AI CONTRIBUENTI

PER IL CONIUGE A CARICO

PER I FIGLI A CARICO

PER ALTRI FAMILIARI CONVIVENTI A CARICO

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Rimodulazione del prelievo IRPEF

DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO

800 EURO - [110 EURO x 15.000 – (REDDITO COMPLESSIVO / 15.000 EURO) SE IL REDDITO COMPLESSIVO NON SUPERA 15.000 EURO

690 EURO x (80.000 – REDDITO COMPLESSIVO) / 40.000 EURO] SE IL REDDITO COMPLESSIVO È SUPERIORE A 40.000 EURO

690 EURO SE IL REDDITO COMPLESSIVO È COMPRESO TRA 15.000 EURO E 40.000 EURO

ALLA DETRAZIONE COSì CALCOLATA SI AGGIUNGONO:+ 10 EURO SE REDDITO COMPLESSIVO TRA 29.000 E 29.200+ 20 EURO SE REDDITO COMPLESSIVO TRA 29.200 E 34.700+ 30 EURO SE REDDITO COMPLESSIVO TRA 34.700 E 35.000+ 20 EURO SE REDDITO COMPLESSIVO TRA 35.000 E 35.100+ 10 EURO SE REDDITO COMPLESSIVO TRA 35.100 E 35.200

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Rimodulazione del prelievo IRPEF

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

AMMONTARE “POTENZIALE”

PARAMETRAZIONE AL REDDITO

AUMENTO DELLA SOGLIA DI

95.000 EURO

800 EURO PER CIASCUN FIGLIO

900 EURO PER CIASCUN FIGLIO FINO A 3 ANNI

1.020 EURO PER CIASCUN FIGLIO CON HANDICAP

1.120 EURO PER CIASCUN FIGLIO CON HANDICAP UNDER 3 ANNI

95.000 EURO – REDDITO COMPLESSIVO

95.000 EURO

PER OGNI FIGLIO SUCCESSIVO AL PRIMOLA SOGLIA DI 95.000 EURO

È AUMENTATA DI 15.000 EURO

DETRAZIONE EFFETTIVA

GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI

IMPOSTA INCAPIENTE

1.200 EURO DA RIPARTIRE AL 50% TRA I GENITORI

LA DETRAZIONE DEVE ESSERE RIPARTITA TRA I GENITORI IN PROPORZIONE AGLI AFFIDAMENTI STABILITI DAL GIUDICE

SE IMPOSTA NETTA INCAPIENTE (IMPOSTA LORDA – DETR. PER ONERI DI FAMIGLIA – DETR. LAVORO DIPENDENTE-DETR. ALTRI REDDITI) IL RESIDUO DIVENTA CREDITO DI

IMPOSTA

ULTERIORE DETRAZIONE

PER ALMENO 4 FIGLI A CARICO

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Rimodulazione del prelievo IRPEF

DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

750 EURO x (80.000 – REDDITO COMPLESSIVO)

80.000 EURO

• Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ( in vigore dal 1/01/2007 )

Modifica degli assegni per il nucleo familiare.

Revisione delle tabelle degli assegni per il nucleo familiare.

Aumento degli importi degli assegni.

Ampliamento delle fasce di reddito in cui si ha diritto agli assegni.

I nuovi assegni diminuiscono progressivamente con l’aumentare del reddito familiare (ad ogni 100 euro di aumento del reddito diminuisce l’importo dell’assegno).

In precedenza erano definiti in base a scaglioni di reddito.Molti dipendenti che non percepivano i trattamenti di famiglia potranno fare domanda degli assegni per il nucleo familiare

Esempio:Nucleo composto da 2 genitori e 2 figli minori:

Limite di reddito per ANF anno 2006: € 47.865,52

Limite di reddito per ANF anno 2007: € 67.200,00

Importo assegno mensile 2006

con reddito di € 47.865,52 : € 23,24

Importo assegno mensile 2007

con reddito di € 47.865,52 : € 50,93

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Clausola di salvaguardia per tassazione TFR.

Per la tassazione del TFR si applicano, se più favorevoli, gli scaglioni e le aliquote Irpef in vigore al 31/12/2006.

• Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ( in vigore dal 1/01/2007 )

Modifica degli assegni per il nucleo familiare.

Novità oneri deducibili e detraibili

CERTIFICAZIONE SPESE PER MEDICINALI

LA SPESA SANITARIA RELATIVA ALL’ACQUISTO DI MEDICINALI DEVE ESSERE CERTIFICATA DA FATTURA O DA SCONTRINO FISCALE CONTENENTE LA SPECIFICAZIONE DELLA NATURA, QUALITÀ E QUANTITÀ DEI BENI E L’INDICAZIONE DEL CODICE

FISCALE DEL DESTINATARIO

LE SUDDETTE DISPOSIZIONI HANNO EFFETTO A DECORRERE DALL’1.07.2007

FINO AL 31.12.2007, NEL CASO IN CUI L’ACQUIRENTE NON SIA IL DESTINATARIO DEL FARMACO, NON NE CONOSCA IL

CODICE FISCALE O NON ABBIA CON SÉ LA TESSERA SANITARIA, L’INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE PUÒ

ESSERE RIPORTATA A MANO SULLO SCONTRINO FISCALE DIRETTAMENTE DAL DESTINATARIO, FATTO SALVO

L’OBBLIGO DI RILEVAZIONE DEL CODICE FISCALE DA PARTE DEL FARMACISTA

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DETRAZIONE PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE

LA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% SPETTA

SUGLI INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL MUTUO IPOTECARIO STIPULATO PER L’ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE: IL LIMITE MASSIMO DI DETRAIBILITÀ È FISSATO PER IL 2007 A:

3.615,20 EURO

IL LIMITE MASSIMO DI DETRAIBILITÀ È FISSATO PER IL 2008 A:

4.000,00 EURO

Novità oneri deducibili e detraibili

DETRAZIONE PER SPESE SOSTENUTE PER RETTE DI ASILI NIDO

LA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% SPETTA

SULLE SPESE DOCUMENTATE SOSTENUTE DAI GENITORI PER IL PAGAMENTO DI RETTE RELATIVE ALLA FREQUENZA DI

ASILI NIDO PER UN IMPORTO COMPLESSIVAMENTE NON SUPERIORE A 632 EURO ANNUI PER OGNI FIGLIO OSPITATO

NEGLI STESSI

LA DETRAZIONE MASSIMA OTTENIBILE È QUINDI PARI A 120,08 EURO E DEVE ESSERE EVENTUALMENTE RIPARTITA

TRA I GENITORI (SE ENTRAMBI HANNO SOSTENUTO L’ONERE)

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ASSISTENZA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

LA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% SPETTA

NEI CASI DI NON AUTOSUFFICIENZA NEL COMPIMENTO DEGLI ATTI DELLA VITA QUOTIDIANA (C.D. “BADANTI”)

SE IL REDDITO COMPLESSIVO NON SUPERA 40.000,00 EURO

FINO AD UN MASSIMO DI 2.100,00 EURO DI SPESE

LA DETRAZIONE MASSIMA OTTENIBILE È QUINDI PARI A 399,00 EURO

LA DISCIPLINA IN ESAME INTENDE COMPENSARE L’ABROGAZIONE DEL CO. 4-BIS DELL’ART. 12 DEL TUIR, IL QUALE PREVEDEVA LA

DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO IRPEF, NELL’AMBITO DELLA C.D. “FAMILY NO TAX AREA”, DELLE SPESE DOCUMENTATE

SOSTENUTE DAL CONTRIBUENTE PER GLI ADDETTI ALLA PROPRIA ASSISTENZA PERSONALE NEI CASI DI NON AUTOSUFFICIENZA NEL

COMPIMENTO DEGLI ATTI DELLA VITA QUOTIDIANA, PER UN IMPORTO MASSIMO “TEORICO” DI 1.820,00 EURO

Novità oneri deducibili e detraibili

PRATICA SPORTIVA DILETTANTISTICA

LA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% SPETTA

PER L’ISCRIZIONE ANNUALE E L’ABBONAMENTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE, PALESTRE, PISCINE E ALTRE STRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI DESTINATI ALLA PRATICA SPORTIVA DILETTANTISTICA,

RISPONDENTI ALLE CARATTERISTICHE INDIVIDUATE CON DECRETO INTERMINISTERIALE 28 MARZO 2007

IN RELAZIONE A RAGAZZI DI ETÀ COMPRESA TRA 5 E 18 ANNI

L’AMMONTARE MASSIMO DELLE SPESE DETRAIBILI È STABILITO IN 210,00 EURO

LA DETRAZIONE MASSIMA OTTENIBILE È QUINDI PARI A 39,90 EURO E DEVE ESSERE EVENTUALMENTE RIPARTITA TRA I GENITORI (SE

ENTRAMBI HANNO SOSTENUTO L’ONERE)

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DETRAZIONE PER SPESE DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE

LA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% SPETTA

PER I COMPENSI PAGATI A SOGGETTI DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE PER L’ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE

L’AMMONTARE MASSIMO DELLE SPESE DETRAIBILI È STABILITO IN 1.000,00 EURO

SE GLI ACQUIRENTI SONO PIÙ SOGGETTI LA DETRAZIONE DEVE ESSERE RIPARTITA TRA I COMPROPRIETARI IN BASE ALLA

PERCENTUALE DI PROPRIETÀ

Novità oneri deducibili e detraibili

DETRAZIONE PER LOCAZIONI SOSTENUTE DA UNIVERSITARI FUORI SEDE

LA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% SPETTA

PER LE SPESE SOSTENUTE DAGLI STUDENTI UNIVERSITARI ISCRITTI AD UN CORSO DI LAUREA PRESSO UN’UNIVERSITÀ SITUATA IN UN

COMUNE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA

L’UNIVERSITÀ DEVE ESSERE COLLOCATA IN UN COMUNE DISTANTE ALMENO 100 CHILOMETRI DAL COMUNE DI RESIDENZA DELLO

STUDENTE E COMUNQUE IN UNA PROVINCIA DIVERSA

L’AMMONTARE MASSIMO DELLE SPESE DETRAIBILI È STABILITO IN 2.633,00 EURO

LA DETRAZIONE MASSIMA OTTENIBILE È QUINDI PARI A 500,27 EURO E SPETTA ANCHE SE TALI SPESE SONO STATE SOSTENUTE PER I

FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO

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DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI UN PERSONAL COMPUTER DA PARTE DI DOCENTI

LA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% SPETTA

PER LE SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO DI UN PERSONAL COMPUTER NUOVO DI FABBRICA DA PARTE DEI DOCENTI DELLE

SCUOLE PUBBLICHE DI OGNI ORDINE E GRADO NONCHÉ DAL PERSONALE DOCENTE PRESSO LE UNIVERSITÀ STATALI

L’AMMONTARE MASSIMO DELLE SPESE DETRAIBILI È STABILITO IN 1.000,00 EURO

LA DETRAZIONE MASSIMA OTTENIBILE È QUINDI PARI A 190,00

Novità oneri deducibili e detraibili

ASSEGNI PERIODICI PER CONIUGE SEPARATO

I SOGGETTI CHE DEDUCONO DAL REDDITO COMPLESSIVO IRPEF SOMME PER ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI AL CONIUGE IN

CONSEGUENZA DI SEPARAZIONE LEGALE ED EFFETTIVA, DI SCIOGLIMENTO O ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO O DI

CESSAZIONE DEI SUOI EFFETTI CIVILI (DIVORZIO), AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 1, LETT. C) DEL TUIR, DEVONO INDICARE NELLA

DICHIARAZIONE DEI REDDITI (MODELLO 730 O UNICO) IL CODICE FISCALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO DELLE SOMME

SI RICORDA CHE

SONO ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA DEDUCIBILITÀ IN ESAME GLI ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI AL CONIUGE, MA DESTINATI AL

MANTENIMENTO DEI FIGLI (ALLO STESSO AFFIDATI)

QUALORA DALLA SENTENZA NON EMERGA LA QUOTA DELL’ASSEGNO PERIODICO DESTINATO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI, LA STESSA SI

INTENDE STABILITA NELLA MISURA DEL 50%

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CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

RISPETTO ALLA DISCIPLINA PREVIGENTE, DALL’1.1.2007

PER LA DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI E PREMIVERSATI A FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI NON SI

APPLICA PIÙIL LIMITE DEL 12% DEL REDDITO COMPLESSIVO IRPEF DEL

LAVORATOREQUALORA INFERIORE AL LIMITE MASSIMO DI 5.164,57 EURO ANNUI

LA DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI NON È PIÙ CONDIZIONATAALLA DEVOLUZIONE DEL TFR A FORME PENSIONISTICHE

COMPLEMENTARIOPPURE ALL’ISCRIZIONE AL FONDO NEGOZIALE ESISTENTE

Novità oneri deducibili e detraibili

AI LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE SUCCESSIVA ALL’1.1.2007E, LIMITATAMENTE AI PRIMI CINQUE ANNI DI PARTECIPAZIONE ALLE

FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARIÈ CONSENTITO, NEI VENTI ANNI SUCCESSIVI AL QUINTO ANNO DI

PARTECIPAZIONE A TALI FORME, DEDURRE DAL REDDITO COMPLESSIVO CONTRIBUTI ECCEDENTI IL LIMITE DI 5.164,57 EURO, PARI ALLA DIFFERENZA POSITIVA TRA L’IMPORTO DI 25.822,85 EURO

E I CONTRIBUTI EFFETTIVAMENTE VERSATI NEI PRIMI CINQUE ANNI DI PARTECIPAZIONE ALLE FORME PENSIONISTICHE E COMUNQUE PER

UN IMPORTO NON SUPERIORE A 2.582,29 EURO ANNUI

LA COMUNICAZIONE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTAREDELL’IMPORTO DEI CONTRIBUTI VERSATI

MA CHE NON HANNO FRUITO DELLA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO

DOVRÀ AVVENIRE ENTRO IL 31 DICEMBRE DELL’ANNO SUCCESSIVOA QUELLO IN CUI È STATO EFFETTUATO IL VERSAMENTO

OVVERO, SE ANTECEDENTE, ALLA DATA IN CUI SORGE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE

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Aumento dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti dello 0,30%.

Contributi carico lavoratore: 9,19% 9,49%

Contributi carico apprendisti: 5,54% 5,84%

Aumento dei contributi a carico ditta per apprendisti.

A decorrere dal 1/1/2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti è complessivamente rideterminata nella percentuale del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Contribuzione a carico ditta:

- da contributo fisso di € 2,98 a settimana 10% della retribuzione.

(dovuto anche per lavoratori assunti dalle liste di mobilità)

Estensione agli apprendisti delle disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia (attualmente la malattia degli apprendisti è pagata contrattualmente al 50% della retribuzione ed è a completo carico del datore di lavoro).

Obbligo di comunicazione anticipata dell’assunzione al Centro per l’Impiego.

A decorrere dal 1/1/2007, deve essere comunicata al Centro per l’Impiego l’assunzione del dipendente entro il giorno antecedente.

(occorre pertanto effettuare le assunzioni in tempo utile per predisporre le comunicazioni)

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DETRAZIONE 36% PERINTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

PROROGA AL 31.12.2010 PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO SU UN AMMONTARE DI SPESA NON SUPERIORE A

48.000 EURO PER SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE

È NECESSARIA L’INDICAZIONE DEL COSTO DELLA MANODOPERA NELLA FATTURA

Novità oneri deducibili e detraibili

DETRAZIONE 36% PERACQUISTO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI

PROROGA DAL 2008 AL 31.12.2010 PER COLORO CHE DIVENTANO PROPRIETARI/ASSEGNATARI ENTRO IL

30.06.2011 DI IMMOBILI INTERAMENTE RISTRUTTURATI ENTRO IL 31.12.2010

LA DETRAZIONE DEL 36% VA CALCOLATA SU UN AMMONTARE PARI AL 25% DEL PREZZO DI VENDITA O DI

ASSEGNAZIONE DELL’IMMOBILE

DETRAZIONE 20% PER FRIGORIFERI, APPARECCHI TELEVISIVI, MOTORI AD ELEVATA EFFICIENZA E VARIATORI

DI VELOCITÀDETRAZIONE DEL 20% SPETTA PER:

SOSTITUZIONE DI FRIGORIFERI E CONGELATORI (SPESA MAX 1.000,00 EURO)

ACQUISTO DI APPARECCHI TELEVISIVI E DIGITALI (SPESA MAX 1.000,00 EURO)

ACQUISTO DI MOTORI AD ELEVATA EFFICIENZA (SPESA MAX 7.500,00 EURO DETRAZIONE MAX PER MOTORE

1.500,00 EURO)

ACQUISTO DI VARIATORI DI VELOCITÀ (SPESA MAX 7.500,00 EURO DETRAZIONE MAX PER MOTORE 1.500,00

EURO)

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DETRAZIONE 55% PER RISPARMIO ENERGETICO

DETRAZIONE PER INTERVENTI DI:

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI

INTERVENTI SULL’INVOLUCRO DI EDIFICI ESISTENTI

INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI

SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE (SOLO CALDAIE A CONDENSAZIONE)

Novità oneri deducibili e detraibili

PROROGA DAL 2008 E FINO AL 31.12.2010 PER DETRAZIONE PER INTERVENTI DI:

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI

INTERVENTI SULL’INVOLUCRO DI EDIFICI ESISTENTI

INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI

SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE (ANCHE CALDAIE NON A

CONDENSAZIONE)

LA DETRAZIONE POTRÀ ESSERE RIPARTITA IN UN NUMERO DI QUOTE ANNUALI DI PARI IMPORTO NON INFERIORE A 3 E NON SUPERIORE A 10 SULLA BASE DELLA SCELTA IRREVOCABILE ALL’ATTO DELLA PRIMA DETRAZIONE

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DETRAZIONE PER LOCAZIONI SOSTENUTE DA INQUILINI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE

LA DETRAZIONE IRPEF SPETTA

PER LE SPESE SOSTENUTE DAGLI INQUILINI CHE HANNO STIPULATO O RINNOVATO CONTRATTI DI

LOCAZIONE DI IMMOBILI UTILIZZATI COME ABITAZIONE PRINCIPALE

L’AMMONTARE DELLA DETRAZIONE È LEGATA AL REDDITO COMPLESSIVO DEL CONTRIBUENTE E VARIA

IN FUNZIONE DI QUESTO:

È PARI A 300,00 EURO SE IL REDDITO COMPLESSIVO NON SUPERA 15.493,71 EURO

È PARI A 150,00 EURO SE IL REDDITO COMPLESSIVO SUPERA 15.493,71 EURO MA NON 30.987,41 EURO

LA DETRAZIONE DEVE ESSERE RAPPORTATA A GIORNI E A PERCENTUALE DI SPETTANZA NEL CASO

IN CUI IL CONTRATTO È COINTESTATO

Novità oneri deducibili e detraibili

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ESONERO DALL’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

L’ESONERO DALL’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730/2008 È PREVISTO ANCHE PER COLORO CHE

POSSIEDONO SOLO REDDITI FONDIARI (TERRENI/FABBRICATI) PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO

NON SUPERIORE A EURO 500,00

Novità oneri deducibili e detraibili

LA DETRAZIONE IRPEF SPETTA

PER LE SPESE SOSTENUTE DAI GIOVANI DI ETÀ COMPRESA FRA I 20 E I 30 ANNI CHE HANNO STIPULATO UN CONTRATTO

DI LOCAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE

L’UNITÀ IMMOBILIARE DEVE ESSERE DIVERSA DA QUELLA DESTINATA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEI GENITORI

L’AMMONTARE DELLA DETRAZIONE È PARI A 991,60 EURO E SPETTA SOLAMENTE SE IL REDDITO COMPLESSIVO NON

SUPERA 15.493,71 EURO

LA DETRAZIONE DEVE ESSERE RAPPORTATA A GIORNI E A PERCENTUALE DI SPETTANZA NEL CASO IN CUI IL

CONTRATTO È COINTESTATO E SPETTA PER I PRIMI TRE ANNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE (ES.

2007-2008-2009)

DETRAZIONE PER LOCAZIONI SOSTENUTE DA GIOVANI FRA 20 E 30 ANNI

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Redditi di fabbricati

LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO IN PRESENZA DI SFRATTO ESECUTIVO

PER GLI IMMOBILI DESTINATI AD USO DI ABITAZIONESITUATI

NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA NEI COMUNI CON ESSI CONFINANTI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 10.000 ABITANTI NEI COMUNI AD ALTA DENSITÀ ABITATIVA

LOCATI A SOGGETTI

CON REDDITO COMPLESSIVO INFERIORE A 27.000 EURO CHE ABBIANO NEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE FIGLI A CARICO O CHE SIANO O CHE ABBIANO NEL PROPRIO NUCLEO ULTRASESSANTACINQUENNI, MALATI TERMINALI OVVERO HANIDICAPPATI CON INVALIDITÀ SUPERIORE AL 66% CHE NON POSSEGGANO ALTRA ABITAZIONE ADEGUATA NELLA REGIONE DI RESIDENZA PER I QUALI È PREVISTA LA SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DI SFRATTO DAL 15 FEBBRAIO 2007 AL 15 OTTOBRE 2007

IL FABBRICATO VA INDICATO SU DUE DISTINTI RIGHI DEL MODELLO E NEL RIGO RELATIVO AL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DI SFRATTO VA RIPORTATO NELLA COLONNA DEI “Casi particolari” IL CODICE “6”

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Sono esenti:1) i bambini di età inferiore a 6 anni appartenenti ad un nucleo famigliare con

reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente non superiore ad € 36.151,982) i cittadini di età superiore a 65 anni con reddito complessivo famigliare

LORDO riferito all’anno precedente non superiore ad € 36.151,98. L’esenzione è personale e non può essere estesa ai famigliari a carico che non rientrano in queste fasce d’età.

3) i cittadini titolari di assegno sociale . L’esenzione è estesa ai famigliari a carico

4) i cittadini di età superiore ai 60 anni ed inferiore ai 65 titolari di pensione sociale al minimo, aventi un reddito LORDO complessivo riferito all’anno precedente non superiore ad € 8.263,31, incrementato ad € 11.362,05 in presenza del coniuge a carico + € 516,46 per ogni figlio a carico. L’esenzione è estesa ai famigliari a carico.

5) soggetti disoccupati iscritti alle liste di collocamento maggiori di 14 anni (non in cerca di prima occupazione) purché appartenenti ad un nucleo famigliare con un reddito LORDO complessivo riferito all’anno precedente non superiore ad € 8.263,31, incrementato ad € 11.362,05 in presenza del coniuge a carico + € 516,46 per ogni figlio a carico. La condizione di disoccupato deve risultare al momento di presentazione dell’autocertificazione. L’esenzione è estesa ai famigliari a carico.

A differenza della vecchia normativa regionale sui ticket farmaceutici che considerava anche i lavoratori in cassa integrazione, per le visite e gli esami il termine disoccupato è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto all'Ufficio del lavoro in attesa di nuova occupazione.

COME SI DICHIARA L’ESENZIONE DAL TICKET SU VISITE ED ESAMI?

Presso gli sportelli delle AASSLL apponendo la propria firma sull’impegnativa medica nell’apposito spazio e compilando anche un’autocertificazione.

Le Aziende e la Guardia di Finanza effettuano regolarmente controlli per verificare la veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei cittadini, ai sensi delle leggi vigenti (D.P.R. 445/2000). Coloro che forniscono false dichiarazioni incorreranno nelle sanzioni previste dalle normative di legge, tanto amministrative che penali.

CHI HA DIRITTO ALL’ESENZIONE DAL TICKET SU VISITE ED ESAMI?

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CHI HA DIRITTO ALL’ESENZIONE TICKET SUI FARMACI?

(delibere della Giunta della Regione Piemonte n°57 - 5740 del 3 aprile 2002, DGR n. 54-2431 del 20 marzo 2006, DGR n. 51-7754 del 10 dicembre 2007 e DGR n. 36-7965 del 28 dicembre 2007)

Sono totalmente esenti dal pagamento sui farmaci i cittadini residenti (indipendentemente dall’età) appartenenti a nuclei famigliari (individuati ai fini fiscali e non anagrafici) con reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a € 36.151,98 lordi. E’ confermata l’abolizione per tutti i cittadini del ticket regionale sui farmaci equivalenti (generici e non più coperti da brevetto).

COME SI DICHIARA L’ESENZIONE DAL TICKET SUI FARMACI?

L’ASL di appartenenza rilascia gli attestati di esenzione:- per i cittadini ultrasessantacinquenni già in possesso di

codice E11, rimane valida tale certificazione di esenzione, senza necessità di ulteriori rinnovi;

- gli attestati di esenzione per reddito dai ticket farmaceutici (codice E11) avranno validità fino al 30 giugno 2009;

- ai cittadini disoccupati non in attesa di prima occupazione compresi negli elenchi anagrafici dei centri per l’impiego, agli iscritti nelle liste di mobilità ed ai cittadini in cassa integrazione straordinaria (ed ai familiari a carico), si applica lo stesso criterio reddituale e viene, pertanto, revocata la dgr 54 - 2431 del 20 marzo 2006 nella parte relativa;

- sono mantenute le vigenti specifiche esenzioni, certificate direttamente dal medico curante (codice W01), per i cittadini affetti da malattie progressive ed in fase avanzata, a rapida evoluzione ed a prognosi infausta (malati terminali) di cui alla dgr 54 - 2431 del 20 marzo 2006;

Il medico che effettua la prescrizione, dovrà indicare il codice di esenzione nell’apposito spazio della ricetta del SSN.

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COSA SI INTENDE PER NUCLEO FAMIGLIARE, REDDITO COMPLESSIVO AI FINI FISCALI E

FAMIGLIARI A CARICO?

Fanno parte del NUCLEO FAMIGLIARE rilevante ai fini fiscali il dichiarante, il coniuge, i figli nonché altre persone conviventi e altri soggetti a carico ai fini dell'IRPEF anche se non presenti nello stato di famiglia del dichiarante.

Per REDDITO COMPLESSIVO FISCALE ai fini dell'esenzione è necessario prendere in considerazione il reddito complessivo del nucleo famigliare, riferito all'anno precedente. Esso è dato dalla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo, quindi da intendersi come risulta dalla dichiarazione dei redditi riferita all'anno precedente e prodotta ai fini IRPEF (modelli CUD/730/UNICO).

Per FAMIGLIARI A CARICO si intendono i famigliari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito inferiore a 2.840,51 euro).

Essi sono:● il coniuge non legalmente ed effettivamente separato