Legge 16 febbraio 1913, n - Divizia & Mastrodonato | Notai ... NOTARILE... · - Enciclopedia del...

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1 LEGGE NOTARILE Con dottrina e giurisprudenza A cura di MASSIMO MASTRODONATO Testi di riferimento: - tutto il Boero, - Protettì di Zenzo - Di Fabio - Enciclopedia del diritto - Riviste notarili

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LEGGE NOTARILE

Con dottrina e giurisprudenza

A cura di MASSIMO MASTRODONATO

Testi di riferimento:

- tutto il Boero,

- Protettì di Zenzo

- Di Fabio

- Enciclopedia del diritto

- Riviste notarili

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Legge 16 febbraio 1913, n. 89

Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

Art. 1

I notai sono Pubblici Ufficiali

istituiti per:

- ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà,

- attribuire loro pubblica fede,

- conservarne il deposito,

- rilasciarne le copie i certificati e gli estratti.

Ai notai è concessa anche la facoltà di (anche ex art 1 legge 1666/1937):

- presentare ricorsi di VG;

- ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale;

- ricevere dichiarazioni di accettazioni di eredità con beneficio di inventario;

- rilasciare certificati di vita ai pensionati e altri assegnatari dello stato;

- procedere, se delegati dal giudice:

a) a apposizione e rimozione dei sigilli;

b) a inventari in materia civile e commerciale,

c) a incanti e divisioni giudiziali

Quindi i notai sono definiti “Pubblici Ufficiali” nell’art.1,

ma in realtà tale disposizione non ha risolto i problemi di qualificazione giuridica dell’attività

notarile.

Il dibattito sul punto è particolarmente acceso, anche de iure condendo.

Perché nel notariato latino vi è un indubbia consistenza degli aspetti di libera professione e di

pubblico ufficiale.

Non a caso cass82 ha chiarito che il notariato è al tempo stesso ufficio pubblico,

e libera professione, annoverabile tra le professioni protette il cui esercizio non può costituire

attività imprenditoriale.

Aspetti tipici della libera professione:

- mancanza di clientela fissa,

- seppur limitata ma presente concorrenza tra i notai,

- compensi dai clienti e non stipendio fisso,

- responsabilità personale del notaio e non dell’ammin pubblica

Ufficio pubblico:

- l’attività di certificazione -> attribuire pubblica fede alle dichiarazioni che riceve

- l’obbligatorietà nella prestazione del proprio ministero ogni volta che ne è richiesto, ex

art 27.

- la terzietà, imparzialità del notaio, che non può essere mai di parte (a differenza

dell’avv)

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Responsabilità del notaio

Disciplinare

Es illecita concorrenza ex art 147 legge not..

Civile:

E’ molto discussa la natura della responsabilità civile del notaio:

t1) è responsabilità contrattuale, perché rapporto cliente/notaio è inquadrabile in quello del

contratto di prestazione d’opera professionale; al di fuori di tale contratto non esiste alcun

diritto dei terzi;

t2) è extracontrattuale per il carattere pubblicistico della funzione notarile,

vi è un interesse generale di tutti, e non delle sole parti, nel fare affidamento sulla validità di

un atto del notaio.

In tal modo si tutelano anche terzi,

come gli aventi causa ad es dal donatario (qualora donazione sia nulla, app Catanzaro 53),

o eredi e legatari di un testamento nullo.

T3) prevalente in dottr e giur -> Responsabilità Mista

è responsabilità contrattuale verso le parti

è extracontrattuale verso i terzi (es aventi causa da acquirenti o donatari con contratti nulli)

Differenze importanti, e non solo terminologiche:

se contrattuale 1218:

- prescrizione di 10 anni

- onere prova a carico del debitore (notaio), il quale deve provare che inadempimento

per causa a lui non imputabile

- risarcibili solo i danni prevedibili al momento del contratto, se non vi è dolo

se extracontrattuale 2043:

- prescrizione di 5 anni

- onere prova sul creditore/attore (la parte o il terzo) che deve provare la

responsabilità del notaio/convenuto

- però risarcibili danni anche non prevedibili

In caso di responsabilità contrattuale (ossia vero le parti),

i notai hanno spesso invocato l’art.2236 cc, per escludere la loro responsabilità:

“no responsabilità del notaio per colpa lieve,

se la prestazione implicava la soluzione di problemi di particolare difficoltà”!

Ex art 1176 co2, si chiede che il notaio espleti l’incarico ricevuto dalle parti con la diligenza

media di un professionista sufficientemente avveduto e preparato (cass 90).

Poi è tutta questione interpretativa, caso per caso, stabilire ove vi siano “speciali difficoltà”,

ove vi sia colpa grave o lieve ..

Altri casi di responsabilità sono stai ravvisati, oltre che per gli atti nulli,

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nel caso in cui il notaio riceva

atti annullabili

(es iscriva delibere societarie annullabili),

senza rendere edotte le parti circa l’annullabilità.

In tali casi sussiste obbligo di informazione del notaio,

ed è opportuno far firmare una dichiarazione dalle parti

(su foglio distinto, come per esonero da visure, o anche nello stesso atto, tanto non c’è

violazione dell’art.28 n.3 l. not., vedi Boero p.480),

di esonero da responsabilità del notaio circa la sussistenza del vizio.

Oppure se omette le visure ipocatastali,

senza previa concorde e espressa dispensa delle parti

(in tutti i casi di urgenza, o se ci sono problemi catastali!),

perché rientrano tra gli adempimenti preventivi necessari per assicurare un acquisto valido e

pienamente efficace!

Di entrambe le parti (per cass pacifica):

perché entrambe hanno interesse (e non solo l’acquirente) a conoscere la situazione

ipocatastale del bene per poter contrattare e determinare scientemente il prezzo.

Cass 87: responsabilità del notaio, commisurata all’effettivo nocumento sofferto,

dovuto a esproprio del bene,

a causa di omissione colposa del notaio che non aveva rilevato in atto l’esistenza di una

ipoteca.

In tal caso notaio -> obbligo di procedere, a proprie spese, a cancellazione dell’ipoteca (o di

altre trascrizioni pregiudizievoli non rilevate), oltre a risarcire il danno ulteriore.

Ma quale deve essere il lasso di tempo tra visure e atto?

Non viene indicato dalla legge,

ma deve essere il minore possibile,

stante anche la responsabilità del notaio;

quindi fai si che non sia maggiore di una settimana!

Tra le attività strumentali, rientranti nell’incarico professionale,

oltre alle visure, vi sono adempimenti successivi, quali le formalità pubblicitarie,

di trascrizione, iscrizione e annodamento.

Ex 2671 cc obbligo di trascrizione direttamente sul notaio,

a parte l’ipoteca legale che incombe direttamente sul conservatore.

Trascrizione ex 2671 cc:

“nel più breve tempo possibile

e comunque nel termine massimo di 30 giorni”

significa che obbligo di trascrizione sempre nel più breve tempo possibile,

in relazione a circostanze concrete,

e responsabilità del notaio in caso di ritardo non giustificato.

Es App Trento 1964:

Responsabile il notaio se trascrizione dopo 18 giorni,

perché ritardo ingiustificato!

Ma entro i 30 giorni c’è valutazione del giudice circa la sussistenza o meno della

responsabilità,

dopo i 30 giorni la responsabilità si presume, senza necessità di preventiva indagine.

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NB:

non costituisce una giustificazione il fatto che le parti non abbiano depositato le somme

necessarie al notaio,

perché questi può ricusare prima il suo ministero;

dopo il compimento dell’atto deve invece adempiere a tutte le formalità che la legge gli

demanda.

Responsabilità del notaio:

se nel frattempo il venditore ceda a terzi lo stesso bene, con atto trascritto prima!

(vedi art. 76 per responsabilità notaio in caso di atto nullo)

Penale:

- per falsità materiale -> alterazione materiale del documento, es aggiunta di parole ..

- falsità ideologica -> attiene alla veridicità di quanto dichiarato dal notaio,

es che sottoscrizioni apposte in sua presenza,

o che ha dato lettura anche dell’allegato,

o che dichiara che prezzo è stato pagato in sua presenza, ma in realtà quello effettivo è

maggiore di quello dichiarato (no problem se dichiara già avvenuto il pagamento del prezzo).

- Per corruzione:

es notaio che illecitamente eroga compensi a funzionari per ottenere volture catastali con

precedenza rispetto alle altre richieste presentate prima allo sportello e senza pagare i diritti,

(cass pen 13939/99).

- per lottizzazione abusiva

ex art 18 legge 47/85,

e omissione di spedizione al comune di copia dell’atto se trasferimento o divisione di terreni

inferiori a 10.000 mq, entro 30 giorni.

Indici presuntivi se frazionamento e vendita o divisione terreno in lotti, in base a:

numero dei lotti,

estensione dei lotti,

loro ubicazione

denuncino in modo inequivocabile la destinazione a scopo edificatorio.

Nel sistema tributario:

- per omessa o erronea indicazione del numero di codice fiscale delle parti

sanzioni ex leggi 354/74 e 473/97

- per omissione o tardiva richiesta di registrazione dell’atto

Se ritardo o omissione, sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’imposta dovuta!

Per il pagamento dell’imposta di registro c’è responsabilità solidale del notaio,

che è obbligato al pagamento anche qualora le parti non abbiano proceduto all’anticipazione

dello stesso.

Perché il notaio può sempre richiedere l’anticipazione prima dell’atto ricusando nel caso il

suo ministero ex art 28 ult co legge not, ma una volta redatto l’atto è obbligato a registrarlo

anche se manca tale anticipazione!

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Funzioni del notaio:

1) di certificazione

attribuire pubblica fede ai relativi atti,

attribuendo certezza giuridica in ordine a:

data,

provenienza delle sottoscrizioni,

dichiarazioni rese dinanzi al notaio.

Ma non della loro veridicità!

Salvo accertamento di falsità a seguito di querela di falso.

Art. 2700: “l’atto pubblico fa piena prova sino a querela di falso della provenienza del

documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e delle dichiarazioni delle parti e degli

altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza”.

Ma per le dichiarazioni rese dinanzi al notaio, vi è “certezza” solo che sono state rese dalle

parti dinanzi al notaio, e non anche la loro veridicità, quindi eventuale falsità può essere

dimostrata con qualunque mezzo, e non solo querela di falso, es mendacio per agevolazioni

prima casa.

Oppure per dimostrare che prezzo dichiarato in una compravendita è diverso,

non occorre necessariamente querela di falso.

2) controllo di legalità

sia per atti pubblici, che si ritiene ormai pacificamente, anche per scritture private autenticate,

ex art. 28 l not.

3) di adeguamento

ossia indagine personale sulla volontà delle parti,

traduzione dei loro intenti in adeguate formule giuridiche,

prospettare alle parti le varie possibili soluzioni e le conseguenze (giuridiche e fiscali) di

ciascuna di esse,

e ricevimento dell’atto più consono a soddisfare i loro interessi,

e fiscalmente più conveniente

4) di custodia degli atti, e di rilascio di copie, certificati ed estratti

5) cd antiprocessuale

Carnelutti nella “Figura giuridica del notaio” in Riv Not 1951.

Ricevere l’atto più soddisfacente per le parti (non solo fiscalmente),

ma anche tale da evitare l’insorgere di possibili controversie giudiziarie.

Diceva anche l’on. Moro:

nella patologia giuridica,

il giudice ha una funzione riordinatrice e compositiva dei conflitti,

mentre il notaio una funzione preventiva dei conflitti.

6) funzione creativa

la prassi notarile ha condotto più volte all’elaborazione di nuovi istituti o clausole contrattuali,

e anche ad una evoluzione delle norme legislative (andrini),

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si pensi a:

- riserva di proprietà nelle vendite degli immobili

- cessione di cubatura,

- condominio precostituito (benacchio)

- trascrivibilità del regolamento di condominio

Art. 2.

L'ufficio di notaio è incompatibile con:

- qualunque impiego stipendiato da Stato, (Regioni), Province e Comuni con più di

5000 abitanti,

- con la professione di avvocato,

- direttore di banca,

- di Commerciante,

- con la qualità di Ministro di qualunque culto.

- di mediatore,

- agente di cambio o sensale,

- di ricevitore del lotto,

- di esattore di tributi

Eccezioni:

- impieghi puramente letterari o scientifici, dipendenti da accademie, biblioteche,

musei ed altri istituti di scienze, lettere ed arti;

- impieghi per opere di beneficenza;

- quelli relativi a pubblico insegnamento;

NB

La violazione di tale norma,

esercitando una professione incompatibile,

è causa di -> RIMOZIONE ex art 32!

Ma rimozione non può essere pronunziata se nel frattempo è venuta meno la causa di

incompatibilità, es per rinunzia all’impiego pubblico.

Sino a quando provvedimento di rimozione non è pubblicato in G.U. atti sono validi.

Incompatibilità -> Rimozione

Proprio stante la gravità della sanzione,

si ritiene che elenco delle incompatibilità sia tassativo.

Es è lecito l’esercizio dell’attività di giornalista professionista,

invece vietata per gli avvocati, perché non compresa in elenco.

Incompatibilità con impieghi stipendiati dallo Stato,

ma non da particolari enti pubblici,

come Camera e Senato -> si parlamentare

oppure se stipendiati da Privati (es Marchetti dalla Rizzoli-Corriere della Sera)

Che significa “commerciante”?

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Per CNN in uno studio,

deve intendersi imprenditore commerciale,

ma da intendersi solo se come imprenditore individuale,

o socio a responsabilità illimitata.

No incompatibilità:

tutte le volte che c’è responsabilità limitata,

es accomandante di sas, o se spa, srl ..

o se membro di cda o collegio sindacale di società.

No però se è amministratore delegato o unico.

collega con art. 28 n.3

se notaio o parenti interessati all’atto

codice deontologico, astensione se ->

amministratore,

sindaco

socio unico o di maggioranza

Art. 3.

Se distretto con meno di 15 notai assegnati,

sarà riunito ad altro distretto limitrofo dipendente dalla stessa Corte d'appello.

Ma riunione di distretti anche quando le circostanze lo consigliano,

previo il parere della Corte d'appello

e sempre con decreto presidenziale.

I distretti riuniti sono considerati come unico distretto.

Il distretto notarile -> corrisponde alla circoscrizione del tribunale,

ed ha capoluogo nel comune ove ha sede il tribunale,

(infatti distretti anche a Velletri e Civitavecchia, sedi di tribunale).

Ratio collegamento distretto – circoscrizione di tribunale:

per le funzioni di vigilanza e controllo esercitate da autorità giudiziaria sui notai.

Così ti spieghi anche perché riunione tra distretti è possibile,

ma solo se appartengono a stessa corte d’appello.

Il limite del distretto

rappresenta anche il limite dei poteri del notaio,

che coincidono con l’estensione del distretto,

compreso il suo spazio aereo e le acque interne:

puoi ricevere testamento solo se sorvoli il tuo distretto,

o sei in auto o barca entro il distretto.

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Art. 4.

Per numero dei notai per ciascun distretto,

si tiene conto:

- della popolazione (1 almeno ogni 8.000 abitanti)

- della quantità degli affari

- della estensione del territorio

- e dei mezzi di comunicazione,

E facendo si che si rispetti la regola:

1 notaio ogni almeno ottomila abitanti.

La Tabella Notarile,

con numeri e residenze dei notai per ciascun distretto, dovrà,

udite le Corti d'appello e i Consigli notarili,

essere riveduta ogni circa 10 anni,

o dentro un termine più breve, se necessità.

Con la prima tabella del 1914 i posti erano 4310,

poi portati a 4252 nel 1926,

3937 nel 1937,

4930 nel 1976

Ora i notai sono 5312

distribuiti in 1723 sedi

facenti parte di 94 distretti

Quindi termine decennale per la revisione è dilatorio e non perentorio.

Ora Piccoli vorrebbe con la nuova revisione aumentare numero dei posti.

La revisione deve essere motivata, con illustrazione dei criteri e delle ragioni seguite;

ed è ritenuto legittimo il ricorso del notaio, o del Consiglio Notarile distrettuale o nazionale

impugnare il decreto di revisione della tabella,

giacchè sussiste un loro concreto interesse (svolgere l’attività in maniera più redditizia) e

pertanto sono legittimati all’impugnazione (cons di stato 67)

Es Boero si lamenta per Torino più 50 posti nel 1975.

Criteri di massima:

- innanzi tutto la popolazione (possibilmente 1 notaio/ 8000 abitanti),

ma criterio elastico sia verso l’alto che il basso e non rigido;

- quantità degli affari (intesi anche economicamente e non solo numericamente)

- estensione del territorio e mezzi di comunicazione

è criterio che ha perso la sua importanza, perché oramai quasi tutti i luoghi in Italia sono

facilmente raggiungibili.

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NOMINA A NOTAIO

Art. 5.

Per ottenere la nomina a notaio è necessario:

1) cittadino italiano o di altro Stato dell'Unione europea;

2) compiuti anni 21 (e non aver superato i 40 anni),

3) non aver subito condanna per reato non colposo punito con pena non inferiore nel

minimo a 6 mesi, ancorché sia stata inflitta una pena di durata minore;

4) essere di moralità e di condotta sotto ogni rapporto incensurate;

5) laurea in giurisprudenza

6) pratica notarile per due anni continui e ininterroti presso un notaio (certificato entro

15 gg da scadenza ogni bimestre) dopo la laurea.

7) aver superato il concorso

Per magistrati e cancellieri, e avvocati, in esercizio da almeno 2 anni,

basta 1 anno di pratica.

La legge 328/1995 ha introdotto gli articoli 5 bis, ter e quater,

per introduzione e disciplina della prova di Preselezione.

Ed ha abbassato il limite di età per partecipazione al concorso,

da 50 a 40 anni (rimane 50 per iscritti al registro dei praticanti prima del 1995).

Esonero per gli idonei non vincitori in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza.

La prova di preselezione si svolge, con cadenza annuale, a Roma in sede unica nazionale,

anche per gruppi di candidati divisi per lettera.

E’ ammesso a sostenere le prove scritte:

un numero di candidati pari a 5 volte i posti messi a concorso e, comunque,

non inferiore a 900 (compresi gli ex equo all’ultimo degli ammessi).

Presso il Ministero della giustizia è istituita la Commissione permanente per la conservazione,

la gestione e l'aggiornamento dell’archivio informatico dei quesiti.

La Commissione è formata da:

direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero,

direttore dell'Ufficio notariato dello stesso Ministero,

presidente del Consiglio nazionale del notariato o suo delegato

e da sei notai nominati per non più di cinque anni con le modalità stabilite dal regolamento.

La partecipazione alla Commissione non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico

dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.

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L'archivio informatico dei quesiti è pubblico.

Art.7

Per iscrizione al registro praticanti e per essere ammesso al concorso:

domanda al Procuratore della Repubblica del Tribunale nella cui giurisdizione il

candidato risiede,

con gli attestati che provino rispettivamente il concorso dei requisiti richiesti da art.5.

Il Consiglio Notarile delibera sulla iscrizione,

e la sua deliberazione -> sempre motivata.

è comunicata all’interessato.

Sia l'interessato che il procuratore della Repubblica

potranno ricorrere al tribunale civile contro la delibera.

Art. 17.

Il cambio di residenza fra due notai

può, col loro consenso, essere disposto, purché:

- siano notai in esercizio da almeno 2 anni

- si tratti di sedi di pressoché uguale importanza e

- l'età e l'anzianità d'esercizio dei richiedenti siano pressoché uguali.

Il relativo provvedimento sarà dato con decreto presidenziale, uditi i pareri dei Consigli

notarili e delle Corti d'appello competenti.

Stante tutto quanto richiesto,

questo accordo tra notai per scambiarsi le rispettive sedi non si è forse mai verificato.

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ESERCIZIO FUNZIONI NOTARILI

Art. 18.

Il notaio, prima di assumere l'esercizio delle proprie funzioni, deve,

entro 90 giorni

da data registrazione decreto di nomina o di trasferimento:

1) dare cauzione;

2) prestare giuramento, davanti al tribunale civile nella cui giurisdizione trovasi la sua

sede;

3) fare registrare alla segreteria del Consiglio notarile decreto di nomina, l'attestato di

avvenute cauzione e giuramento;

4) ricevere il sigillo dal Consiglio notarile;

5) scrivere in un registro apposito presso la segreteria del Consiglio, la propria firma

accompagnata dall'impronta del sigillo anzidetto;

6) aprire l’ufficio in modo effettivo

Art. 24.

Il termine di 90 giorni può essere abbreviato o prorogato di altri 90 giorni dal Ministro della

giustizia per gravi e giustificati motivi.

Entro 10 giorni

dall’adempimento dell’ultima di tali formalità,

il notaio deve fare istanza per iscrizione nel ruolo

al presidente del Consiglio not,

che, ordina l'iscrizione di lui nel ruolo dei notai esercenti del collegio,

dandone immediato avviso al Ministero,

e fa pubblicare gratuitamente nel FAL (Foglio Annunzi legali)

l'ammissione del notaio all'esercizio delle sue funzioni.

Nel caso di negata iscrizione nel ruolo, il notaio interessato può reclamare al tribunale, il

quale decide in Camera di consiglio

Dal giorno dell'avvenuta iscrizione nel ruolo il notaio è investito nell'esercizio delle sue

funzioni.

Art. 25.

Le disposizioni degli artt. 18 e 24 si osserveranno anche nel caso di trasferimento del notaio

da una ad altra residenza, in quanto siano applicabili.

Attento,

i termini di 90 e 10 giorni sono perentori,

se inosservanza dei termini -> DECADENZA

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Quindi oltre alle formalità (cauzione, giuramento ..) previste nell’art. 18,

si richiede anche l’apertura dell’ufficio entro 90 giorni da quando è data pubblicazione della

notizia della registrazione della nomina o del trasferimento sul Bollettino ufficiale del

Ministero,

e poi iscrizione a ruolo prima di esercitare le funzioni.

Prima dell’iscrizione a ruolo, eventuali atti sono nulli.

Art. 47 reg not:

L’apertura dello studio deve essere effettiva e non fittizia:

a prova dell'apertura dello studio deve farsi rilasciare dal sindaco del Comune, sede del suo

ufficio, un certificato, che verrà vistato dal tribunale.

E il visto potrebbe anche essere rifiutato se consti apertura solo fittizia.

CAUZIONE

Artt.19- 22.

La cauzione:

da 3.000 a 15.000 lire

a seconda della popolazione della sede

(15.000 lire se più di 100.000 abitanti, 3.000 se meno di 10.000 abitanti).

La cauzione è data:

- in titoli del debito pubblico o emessi e garantiti dallo Stato,

- o con deposito di denaro presso la Cassa depositi e prestiti

- o con ipoteca di primo grado su immobili.

Se mediante ipoteca, gli immobili devono rappresentare il doppio del valore della cauzione.

Il valore degli immobili accertato mediante perizia,

e iscrizione dell’ipoteca e eventuale rinnovazione a spese del notaio.

Il notaio potrà in ogni tempo sostituire l’uno all’altro modo di cauzione.

L'idoneità cauzione

è dichiarata

dal Tribunale civile del luogo ove è la sede del Consiglio notarile,

previo parere del Consiglio stesso e udito il PM.

La deliberazione del tribunale sarà comunicata all'interessato e al PM,

i quali potranno proporre ricorso contro la medesima alla Corte d'appello nel termine di trenta

giorni dalla comunicazione.

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Cauzione è vincolata per garantire:

1) risarcimento dei danni cagionati dal notaio nell'esercizio delle sue funzioni;

2) pagamento tasse da lui dovute allo Stato o all'archivio o al Consiglio notarile;

3) pagamento pene pecuniarie incorse nell'esercizio delle sue funzioni

Quindi cauzione è ridicola,

perché non adeguata a reali valori monetari,

né si vuole sia aumentata,

perché in tal caso ostacolerebbe l’esercizio delle funzioni notarili ai meno abbienti, che

avrebbero difficoltà a prestarla.

E quindi ne deriverebbero discriminazioni sociali.

Tutti i notai, in genere, si assicurano; e la soluzione potrebbe essere, anziché aumentare la

cauzione, un’assicurazione obbligatoria, magari previa convenzione uniforme nazionale

(boero).

Non a caso anche nel codice deontologico:

si sollecita il notaio a stipulare contratti di assicurazione,

per i rischi inerenti alla propria professione.

Art. 36.

Dopo che sono iniziati atti esecutivi sulla cauzione,

il Consiglio notarile può assegnare al notaio un termine non maggiore di 90 giorni

per costituire in tutto o in parte un'ulteriore cauzione.

E dà notizia del provvedimento al PM il quale può promuovere l'interdizione temporanea

del notaio durante i 90 giorni.

Se notaio non ricostituisce altra cauzione,

oppure se la cauzione è effettivamente mancata o diminuita in seguito al giudizio di

esecuzione,

CAUZIONE -> INTERDIZIONE di diritto fino a che la cauzione non venga reintegrata.

Le disposizioni del presente articolo si applicano quando, per qualunque altra causa, la

cauzione venga a mancare o a diminuire, o a riconoscersi insufficiente,

(es per svalutazione del denaro depositato presso cassa depositi e prestiti).

RIMOZIONE -> se cauzione ab origine omessa o insufficiente

E’ ipotesi di interdizione desueta, stante la perdita di importanza della cauzione.

Art. 41

Nel caso di morte o di cessazione dall'esercizio,

lo svincolo della cauzione

è pronunziato dal Tribunale civile

dell'ultima sede del notaio morto o cessato,

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dopo che gli atti ricevuti dal notaio stesso siano stati sottoposti alla ispezione notarile e

riconosciuti regolari.

La domanda di svincolo deve essere presentata alla cancelleria del tribunale suddetto,

inserita, per estratto, due volte con l'intervallo di 10 giorni,

nei giornali FAL degli annunzi giudiziari delle Province

delle sedi nelle quali il notaio ha esercitato,

e pubblicata per affissione alla porta delle case comunali ed alla porta dei rispettivi uffici

del registro delle sedi ove ha esercitato.

Le opposizioni allo svincolo:

debbono farsi alla cancelleria del tribunale dell’ultima sede del notaio.

Decorsi 6 mesi dall'ultima inserzione e pubblicazione,

senza opposizioni, il tribunale pronunzierà lo svincolo.

Se invece siano state fatte opposizioni,

lo svincolo non può essere pronunziato se non dopo che le opposizioni siano state rimosse

con sentenza passata in cosa giudicata.

Lo stesso procedimento sarà osservato nei casi in cui, durante o cessato l'esercizio, si debba

procedere all'alienazione totale o parziale della cauzione.

Art. 42.

Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili alle domande di riduzione della

cauzione, nel caso di cambiamento di residenza del notaio.

Perchè cauzione da 3.000 a 15.000 a seconda della popolazione della sede

SIGILLO

Art. 23.

Il sigillo deve rappresentare lo stemma nazionale circondato

dalla leggenda "N... N... di .. notaio in N..."

(primo nome del notaio, cognome, paternità e sede)

senza aggiunta di altri titoli o indicazioni.

Nel caso di smarrimento:

il Consiglio notarile ne fornisce un altro, nel quale, oltre lo stemma, viene inciso un segno

speciale e dovrà lasciarsi l’impronta ex art 18 n.5 (presso la segreteria del consiglio notarile).

Se il vecchio sigillo si ritrovasse:

il notaio non potrà servirsene, ma dovrà invece consegnarlo all'archivio notarile

che, previo annullamento (incidendo un segno di croce),

lo conserverà come quelli dei notai che hanno cessato dall'esercizio, a termini dell'art. 40.

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Ex art. 37 reg not

Il sigillo deve avere il diametro di 35 millimetri.

Se l'ufficio del notaio è assegnato ad una frazione di Comune, la leggenda deve contenere

anche il nome della frazione, oltre quello del Comune.

È vietato al notaio di procurarsi altro sigillo oltre quello fornitogli dal Consiglio notarile.

Quindi,

il notaio non può adoperare altro sigillo, che quello che gli è stato dato dal Consiglio Not

(es per il recapito).

Il sigillo è solo uno;

se violazione -> reato ex 468 c.p. e ammenda ex 261 reg not (ricorda possibili ispezioni anche

a studio!).

Il sigillo può essere adoperato anche ove non espressamente richiesto,

es per i ricorsi di vg, perché serve a dare maggiore garanzia della provenienza dal notaio del

documento;

ma no ricorso generalizzato (es lettere alla banca ..),

perché rischio di ingenerare l’idea nei terzi di atto con pubblica fede, quando invece ne è

privo -> sanzioni ex 147 l not.

Ex art 52 l not deve essere apposto solo in calce dell’atto,

non anche su fogli intermedi di originali o copie, anche se ciò illegittimamente viene spesso

richiesto da conservatoria o pra, ma in tal caso no sanzioni, puoi farlo o meno.

Art. 26.

Obbligo di studio aperto nel Comune assegnatagli,

con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, solo nello studio (e non nel recapito!)

nei giorni della settimana e con l’orario fissati dal presidente della Corte d'appello, previo

parere del Consiglio notarile.

Assenze senza permesso:

non più di 5 giorni ogni 2 mesi, se è unico notaio (cd monosede);

non più di 10 giorni, se vi sia altro notaio,

salvo assenze:

- per ragioni di pubblico servizio (es se parlamentare)

- o per adempiere ai suoi obblighi presso i pubblici uffici.

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Assenze con Permessi:

- dal presidente del Consiglio notarile, sino a 1 mese;

- da Consiglio Notarile, sino a 3 mesi, (se in sede più di 6 notai permesso anche

sino a 1 anno)

- dal Ministro della giustizia, udito sempre il parere del Consiglio notarile, se termine

più lungo (anche 6 mesi, un anno ..)

Presidente del Consiglio notarile e Consiglio notarile possono, per ciascuno, concedere allo

stesso notaio solo un permesso d'assenza all’anno.

(ma si ritiene sia reiterabile sino al limite previsto)

Il permesso di assenza potrà essere sempre revocato, se giustificati motivi.

Se è monosede (è unico notaio)

il presidente o il Consiglio notarile, secondo i casi,

potranno supplire al notaio assente,

nominando un notaio delegato,

preferendo fra i viciniori quello proposto dallo stesso notaio assente.

Per giorni e orari di obbligo di assistenza a studio

-> pensa a codice deontologico

per il rapporto sede/recapito

Circa i permessi di assenza,

è normativa arcaica e di fatto disapplicata,

è raro chiedere permessi per le ferie estive,

che sarebbero un permesso di assenza di oltre 5 o 10 giorni a bimestre!

Ma preferibile sempre avvisare presidente del consiglio su data di partenza e rientro.

Ma se richiesto il permesso di assenza,

durante tale periodo il notaio non ha potere di rogito, che gli viene sospeso,

e non può rogare fino a data di scadenza del permesso, anche se torna prima,

salvo invii raccomandata al presidente del consiglio con cui rinunzia a parte del congedo!

Quindi se notaio rientra prima nel distretto,

non riacquista la facoltà del rogito se non dopo scaduta la concessione del permesso,

oppure quando vi abbia rinunziato, mediante lettera raccomandata al presidente del Consiglio

notarile.

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Art. 27.

Il notaio è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto.

Egli non può prestarlo fuori del territorio del distretto in cui trovasi la sede notarile.

Se violazione obbligo -> SOSPENSIONE (da 6 mesi a 1 anno, come art.28)

e DESTITUZIONE (se recidiva)

Principio dell’obbligatorietà del ministero notarile

(ricorda che ex art. 1 è un “pubblico ufficiale”).

Rifiuto legittimo:

se atto fuori distretto (nullo ex art 58);

se atto nullo ex art 28;

se tornato prima della scadenza del periodo di assenza;

e se mancato deposito di tasse onorari e spese dell’atto,

salvo persone ammesse al gratuito patrocinio

o salvo si tratti di testamenti,

ma non può più rifiutarsi una volta accettato l’incarico

(deve quindi registrare e trascrivere l’atto anche se cliente non ha ancora pagato ->

responsabilità solidale per le tasse di notaio e parti ex art 57 dpr 131/86)

Art. 28.

Il notaio non può ricevere atti:

1) se sono “espressamente” proibiti dalla legge,

o “manifestamente” contrari al buon costume o all'ordine pubblico;

2) se v'intervengano come parti coniuge, i parenti od affini in linea retta, in qualunque grado,

ed in linea collaterale, fino al terzo grado inclusivamente, ancorché v'intervengano come

procuratori, tutori od amministratori;

3) se contengano disposizioni che interessino lui stesso, il coniuge, o parenti o affini nei gradi

anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore per l'atto,

salvo se testamento segreto non scritto dal notaio, o da persona in questo numero

menzionata, ed a lui consegnato sigillato dal testatore.

Le disposizioni contenute nei numeri 2 e 3 non sono applicabili ai casi d'incanto per asta

pubblica.

Il notaio può ricusare il suo ministero

se le parti non depositino presso di lui l'importo di tasse, onorari e spese dell'atto,

salvo si tratti di

- persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio,

- oppure di testamenti

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E’ senza dubbio la norma più importante della legge notarile, per opinione diffusa,

ed anche una delle più discusse perché equivoca.

La bibliografia è quanto mai sterminata e c’è molta giurisprudenza sul punto.

Problema:

che notaio si trova tra l’incudine ed il martello,

rappresentati dal rischio di sospensione ex 138 co2, da 6 mesi a 1 anno,

se rifiuta illegittimamente di ricevere un atto,

o se invece riceve un atto che doveva non ricevere.

Infatti violazioni art. 27 e 28 punite allo stesso modo!

Certezza ormai acquisita:

che art.28 si applica anche alle scritture private autenticate.

Ragionare diversamente significherebbe svilire l’intervento notarile ad un mero controllo

delle firme (funzione di mera certificazione), e non anche di legalità del contenuto dell’atto!

Quali nullità sono sanzionate dal combinato ex art 28 e 138 l. not.?

Per dottr e cass (2745/1983)

Non rientrerebbero le nullità di carattere meramente formale,

le quali per la maggior parte infatti sono sanzionate con l’ammenda ex art 137 l not,

(es per dimenticanze ex art 51)

ma anche ove non prevista l’ammenda,

è ritenuta eccessiva la sanzione della sospensione,

per una mera dimenticanza formale (es scrittura privata anziché atto pubblico per

accettazione o rinunzia a eredità ex 484 e 519 cc).

Idem nel caso di atto nullo ex art 17 legge 47/85

se poi vi è successivo negozio di conferma, con menzione degli estremi della concessione

edilizia.

Ma per talune nullità formali, (quelle previste dal cc o da leggi speciali diverse da legge

notarile),

si ritiene comunque applicabile l’art.28; ad es:

- se procura non nella stessa forma dell’atto cui accede, es procura per donazione per scrittura

privata, ex 792 cc.

Per invalidità “sostanziali” è assai discusso:

la legge parla di atti “espressamente” proibiti dalla legge,

o “manifestamente” contrari a ordine pubblico e buon costume.

Proprio i due avverbi “espressamente e manifestamente”,

tendono a far circoscrivere la portata del divieto,

alle sole nullità palesi,

solo ove vi sia un consolidato orientamento giurisprudenziale e/o dottrinale;

no nelle ipotesi discusse e incerte.

Ratio:

evitare arbitrio eccessivo del notaio,

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e difformità di trattamenti a seconda del notaio scelto,

e l’illegittimità ex art 27 l not di un rifiuto ingiustificato del proprio ministero.

Altre nullità non sanzionabili ex art 28 e 138:

se negozio simulato (che è nullo)

o in frode alla legge (es per frode fiscale),

se il notaio non è consapevole di tali finalità.

Senz’altro non compresi i negozi inefficaci,

es vendita di bene pignorato.

Perché negozio valido, ma solo inopponibile ai creditori pignoranti.

Purchè notaio informi le parti della trascrizione pregiudizievole e dell’inefficacia parziale

dell’atto,

fallo constare in atto!

Altrimenti responsabilità civile per danni verso le parti, ma non disciplinare ex art.28!

Circa gli atti annullabili?

Cass sss uu 2084/1989:

L’art 28 parla di atti “proibiti” dalla legge,

ossia contrari alla legge,

e tra essi vanno inquadrate tutte le invalidità,

ossia inesistenza, nullità e anche annullabilità.

Ratio:

funzione antiprocessuale del notaio,

e perché l’annullabilità rientra tra le fattispecie invalide, sanzionate dall’ordinamento.

Poi revirement più recente a partire dal 1997 (cass 11128/97),

no anche le annullabilità!

E’ ormai ius receptum!

Ratio:

1) letterale: l’art 28 parla di atti “espressamente e manifestamente”,

che sembrerebbe far pensare solo alle invalidità più gravi, ossia le nullità, e queste neanche

tutte, ma solo quelle palesi!

2) perché atti annullabili sono medio tempore efficaci, solo che possono essere invalidati se

accolta con sentenza l’azione di annullamento.

Perché non vi è un interesse generale della collettività, ma di una singola parte, che può

anche rinunziare ad esperire tale azione.

3) per principio generale di obbligatorietà di prestare ministero notarile ex art 27, e

eccezionalità delle ipotesi sub art 28, che deve quindi portare a una interpretazione restrittiva.

Però, se è vero che atti annullabili sono ricevibili,

è anche vero che c’è obbligo a carico del notaio di informare le parti circa i vizi dell’atto,

pena responsabilità civile, e disciplinare (avvertimento o censura ex 136).

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Art. 54 reg. not.

Statuisce che i notai non possono rogare atti,

se intervengono persone non “assistite o autorizzate secondo legge”,

e quindi intervengano persone “non capaci”.

L’art 54 è sprovvisto di una specifica sanzione per la sua inosservanza.

Per cass sino agli anni 90 e parte della dottrina

non è prevista sanzione,

perché l’art 54 non è altro che una specificazione,

una delle ipotesi sanzionate dall’art.28!

Quindi tra artt. 28 e 54 vi sarebbe un rapporto di genus a species,

e quindi sospensione ex art.138;

se ad es interviene un inabilitato senza curatore, o un tutore senza autorizzazione.

Ma ex 322, 377

sono atti annullabili e non nulli,

e pertanto, ritenuti ora ricevibili dal notaio,

purchè abbia reso edotte le parti e fatto constare in atto che negozio è annullabile.

Allora quale sarebbe la sanzione?

Si è detto art 136 l not, ossia avvertimento o censura, che sarebbero sanzioni sempre

applicabili in caso di violazioni dei propri doveri, perché sanzioni residuali.

L’art.54 riguarda anche la capacità in tema di rappresentanza organica.

Se interviene in atto un amministratore di società (es per vendita di un bene sociale),

il notaio deve controllare l’attualità della carica (da statuto e visura camerale),

e se sia rappresentate con firma disgiunta o congiunta.

Se firma congiunta atto è invalido!!!!!

Si ritiene che non occorra invece verificare anche l’oggetto sociale, e la presenza di altri limiti

a potere di rappresentanza, perché ex 2384 sono inopponibili ai terzi.

Ma ricorda di verificare il potere di rappresentanza se congiunto o disgiunto!

Atti “contrari all’ordine pubblico o al buon costume”,

esempi della dottrina:

- i verbali di constatazione

tesi a formare una prova da far valere in successivo giudizio,

perché non c’è una norma imperativa a sancire il divieto, ma lo si desume dai principi generali

dell’ordinamento, di non invasione in campo istruttorio dell’autorità giudiziaria.

- accordi prematrimoniali,

o in vista di un divorzio, perché è materia indisponibile alle parti, è di competenza solo

giudiziaria

- un tutore o genitore

che stipula un contratto senza aut, obbligandosi verso l’altra parte a richiederla

successivamente (buon costume)

Quanto agli atti vietati ex art 28 n. 2 e 3:

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ricorda che divieto permane se coniuge separato;

no se divorziato.

I soggetti indicati non possono intervenire in atto né come parte sostanziale che formale (es

procuratori) o testi.

No divieto se:

incanto per asta pubblica,

testamento segreto ma solo se sigillato,

ma anche in altre ipotesi ove non sia possibile alcuna influenza del notaio,

es autentica del notaio delle firme dei presentatori di una lista di candidati alle elezioni,

in cui ci sia il nominativo di un suo parente.

Divieto anche se notaio o suoi parenti abbiano interesse all’atto,

es:

se siano soci o amministratori di società di persone

(per modifica patti occorre consenso tutti i soci!);

mentre si considerano leciti i verbali di società di capitali,

di cui il notaio sia socio (ma no se amministratore!)

Ex art 31 codice deontologico:

astensione anche quando parte dell’atto sia una società di capitali o ente, di cui il notaio sia:

- amministratore (anche senza rappresentanza, e anche non unico o delegato);

- sindaco

- socio unico o di maggioranza

Eccezione -> girata di azioni

notaio giratario può autenticare anche firma del girante (no art. 28)

con formula “vera la firma di ..”

nonostante girata in proprio favore

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DECADENZA E CESSAZIONE DELL’ESERCIZIO

Art. 30.

DECADENZA dalla nomina se:

non assume l'esercizio delle sue funzioni e non adempie gli obblighi stabiliti dagli articoli 18

e 24

(ossia cauzione, giuramento, propria firma, sigillo, apertura ufficio

entro 90 giorni da registrazione decreto di nomina o trasferimento,

e istanza per iscrizione al ruolo nei 10 giorni successivi).

Idem nel caso di mancato rispetto dei termini se trasferimento.

No decadenza

se il notaio prova di non aver potuto compiere gli adempimenti suddetti per cause

indipendenti dalla sua volontà.

A seguito della decadenza

si libera la sede,

che è assegnata agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del concorso.

Decadenza da nomina, ratio istituto:

quello di sollecitare il notaio ad adempiere celermente ai propri impegni,

affinché la sede non rimanga troppo a lungo priva di titolare esercente.

La decadenza era prima definitiva,

ossia il notaio perdeva definitivamente il sigillo, e poteva concorrere solo a concorso per

esame.

Con la legge cd Quattrone n. 45 del 18/2/1983:

I notai decaduti,

o dispensati per rinunzia -> concorso per titoli

possono essere riammessi all’esercizio notarile su loro domanda,

concorrendo alle sedi vacanti per concorso per trasferimento (per titoli),

purchè non abbiano compiuto i 65 anni.

Boero e dottr notarile hanno molto criticato questa legge,

perché ritenuta legge “ad personam”.

Ipotesi di Cessazione per:

- dispensa -> per rinunzia, interdizione o inabilitazione, debolezza di mente o infermità

- rimozione,

- sospensione o destituzione,

- morte e pensionamento (ai 75 anni)

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La cessazione comporta:

obbligo di presentare in archivio, atti, volumi, sigillo e repertori

e nullità degli atti successivamente compiuti alla data di pubblicazione del provvedimento in

G.U.

Cessazione temporanea

-> in caso di assolvimento del servizio militare,

al termine del servizio sarà riammesso.

Art. 31.

DISPENSA ha luogo:

- limiti di età (75 anni)

- rinuncia del notaio,

- notaio dichiarato interdetto o inabilitato (ex 414 e 415 cc),

- se per debolezza di mente o per infermità notaio divenuto incapace

all'adempimento del suo ufficio

Se la debolezza di mente o la infermità è soltanto temporanea,

il notaio può essere interdetto (come per la cauzione, e non dispensato) dall'esercizio per un

tempo determinato non maggiore di 1 anno.

Se al termine dell'anno la debolezza di mente o la infermità continui, il notaio sarà

dispensato.

INTERDIZIONE:

- per massimo 1 anno per debolezza di mente o infermità (se oltre 1 anno ->

dispensa)

- per inizio atti esecutivi su Cauzione (Temporanea -> solo se richiesta da PM nei

90 giorni ..)

- per mancanza o diminuzione della cauzione a seguito di atti esecutivi

Quindi la dispensa è per rinunzia, o incapacità del notaio,

che è già in esercizio (a differenza della decadenza),

e non ha alcun intento sanzionatorio (a differenza della rimozione)

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Se dispensa per rinunzia:

notaio può essere riammesso a nuovo concorso per trasferimento (in base a legge Quattrone

45/83);

se dispensa negli altri casi:

riammissione solo se venuta meno la causa della dispensa (es è sano di mente),

e solo dopo nuovo concorso per esame!

Se incapacità o interdizione e inabilitazione solo temporanei:

possibilità ex artt 44 e 45 della nomina di un notaio delegato o un coadiutore.

Art. 32.

RIMOZIONE:

1) se professione incompatibile con notariato;

2) se assenza ingiustificata per oltre 2 mesi dal suo studio;

3) se cauzione omessa o insufficiente;

4) se inabilitazione si protrae per oltre 1 anno ex art. 141 (es per arresti domiciliari)

La rimozione ha chiaro carattere sanzionatorio (diversamente dalla dispensa).

Riammissione solo con nuovo concorso per esami,

e no per trasferimento per titoli!

E solo se è venuta meno la causa della rimozione.

Può essere prevenuta facendo venir meno la sua causa giustificatrice;

ad es se esercizio di professione incompatibile (es impresa individuale, o snc),

il notaio può:

rinunziare a attività incompatibile -> no rimozione, se non ancora pronunziata;

rinunziare a notariato

(perché con la rinunzia viene dispensato

e a seguito della legge Quattrone può essere riammesso con concorso per titoli, anziché essere

rimosso e dover sostenere un nuovo concorso per esami).

Ricorda:

se decaduti o dispensati per rinunzia -> concorso per titoli (legge Quattrone)

se dispensati per altri motivi o rimossi -> concorso per esami

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Art. 34.

Decadenza e dispensa per rinunzia o limiti di età (75 anni) ->

sono dichiarate con DPR.

Cessazione per le altre cause ->

è dichiarata dal Trib civile, su istanza del PM o d'ufficio, udito sempre l'interessato.

L'istanza promossa dal PM per la cessazione,

produce dal giorno in cui sarà stata notificata al notaio,

-> INABILITAZIONE di diritto del notaio

fino al provvedimento definitivo.

Ratio distinzione:

che per decadenza e dispensa per rinunzia il procedimento di accertamento è meno

complesso.

Mentre negli altri casi occorre anche assicurare diritto di difesa del notaio!

Quindi se istanza per la cessazione (es per rimozione, o per dispensa per incapacità del notaio)

da parte del PM,

c’è Inabilitazione di diritto del notaio.

Ratio:

natura cautelare dell’inabilitazione,

prevale l’interesse pubblico di evitare il rischio di esercizio della professione da parte di

soggetto che potrebbe essere inidoneo a svolgerla,

su quello privato del notaio, che è privato delle sue funzioni senza un accertamento definitivo

sulla sussistenza o meno della causa di cessazione.

Art. 36

A proposito della cauzione:

INTERDIZIONE temporanea eventuale -> nei 90 giorni richiesta dal PM

(per costituire altra cauzione se atti esecutivi)

di diritto -> se effettivamente viene a mancare o a diminuire

se non reintegrata

RIMOZIONE -> se cauzione ab origine omessa o insufficiente

Art. 37.

La cessazione del notaio

deve essere pubblicata a cura del presidente del Consiglio notarile

e gratuitamente nella Gazzetta Ufficiale,

nel giornale degli annunzi giudiziari FAL,

e per mezzo di avviso affisso nel capoluogo del collegio notarile.

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Un esemplare del detto avviso dovrà poi essere trasmesso al presidente del tribunale civile da

cui dipende la sede notarile.

Art. 38.

L'ufficiale dello stato civile,

che riceve la dichiarazione di morte di un notaio,

deve informarne immediatamente il Consiglio notarile ed il capo dell'archivio notarile del

distretto in cui il medesimo aveva la sua residenza.

Tale obbligo è anche a carico degli eredi del notaio entro 10 giorni.

Art. 39.

Nel caso di morte o di cessazione definitiva dall'esercizio notarile,

il capo dell'archivio notarile del distretto

deve procedere all'apposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, repertori e carte esistenti nello

studio del notaio,

e quando sia eseguita la rimozione dei sigilli, procederà al ritiro degli atti e dei repertori.

Nei casi di urgenza potrà essere provveduto dal capo dell'archivio notarile,

con l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto o di un membro da lui

delegato,

alla rimozione dei sigilli,

allo scopo di aprire un testamento,

rilasciare copie, estratti o certificati, e compiere qualsiasi altra operazione.

Ratio:

apporre subito i sigilli su atti e documenti del notaio,

affinché si evitino danneggiamenti, alterazioni, scomparse e furti dei documenti.

Art. 40.

Il sigillo del notaio morto o che ha cessato dall'esercizio,

od è stato trasferito,

deve essere depositato nell'archivio,

dopo che sarà eseguito un segno sull'incisione, per cui il sigillo sia reso inservibile, ma si

possa sempre riconoscere.

Deposito nel detto archivio del sigillo anche del notaio che ha cessato temporaneamente

dall'esercizio (es servizio militare), finché dura tale cessazione.

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28

Art. 43.

Notaio depositario

Nel caso di:

- sospensione,

- inabilitazione o

- interdizione temporanea

il Consiglio notarile determinerà se gli atti originali ed i repertori debbano rimanere presso

il notaio sospeso, inabilitato od interdetto, od essere depositati presso un altro notaio

esercente, nominato dal presidente del Consiglio stesso.

Depositario da scegliersi fra i notai esercenti nello stesso distretto, preferibilmente nella stessa

sede, o, in mancanza, in quella più vicina.

Per la consegna degli atti e dei repertori al notaio depositario

come per la restituzione al notaio già sospeso, inabilitato o interdetto,

si compilerà verbale con l'intervento di un notaio delegato dal presidente del Consiglio

notarile.

Funzioni depositario:

- custodia atti e repertori

- pubblicazione testamenti

- rilascio copie, estratti e certificati

Quindi la nomina del notaio depositario

è rimessa alla discrezione del consiglio notarile.

Ratio: evitare rischio che atti e repertori non siano adeguatamente custoditi

(es se notaio interdetto per debolezza di mente,

o inabilitato a seguito di arresti domiciliari per reato di falso).

Art.44.

Notaio delegato

Oltre a sospensione, inabilitazione o interdizione temporanea,

anche per malattia o per qualsiasi altro impedimento temporaneo,

il presidente del Consiglio notarile nomina d'ufficio un altro notaio esercente, scelto cogli

stessi criteri di cui all'articolo precedente,

per:

- pubblicazione dei testamenti e

- rilascio copie, estratti e certificati.

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No -> custodia atti e repertori!

Quindi

Delegato/depositario differenze:

1) presupposti per nomina

notaio delegato è nominato in tutti i casi in cui il notaio è impedito nell’esercizio delle sue

funzioni (anche malattia, assenza) e non solo sospensione, inabilitazione e interdizione

temporanea;

2) nomina d’ufficio

notaio delegato è nominato d’ufficio, ossia obbligatoriamente, se notaio è impedito,

mentre il depositario discrezionalmente dal consiglio not.

3) funzioni

notaio delegato ha solo le funzioni di pubblicazione dei testamenti e rilascio copie e estratti;

mentre il depositario anche di custodia di atti e repertori

Art. 45.

Coadiutore

Il coadiutore esercita tutte le funzioni notarili in nome e nell'interesse del notaio impedito e ne

assume tutti gli obblighi.

Il notaio coadiuvato ha facoltà di assistere il coadiutore e di concorrere con lui nell'esercizio

delle funzioni notarili, ma non può esercitarle da solo.

Un coadiutore temporaneo potrà essere nominato,

per un periodo non minore di 1 mese,

dall'autorità competente a concedere il permesso d'assenza,

al notaio assente per permesso o temporaneamente impedito, in luogo del delegato.

Possono essere coadiutori:

- i notai già in esercizio,

- i vincitori prima della nomina,

- gli idonei non vincitori,

- gli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili a riposo

- e si ritiene anche i notai in pensione prima dei 75 anni (casu)

Infatti si è dispensati per limiti di età a 75 anni,

ma è possibile andare prima in pensione, dopo:

30 anni di esercizio,

o 20 anni dopo i 65 anni.

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Prima c’era anche il coadiutore permanente (abrogato nel 1926),

per il notaio divenuto cieco, sordo o impedito a sottoscrivere.

Ora solo coadiutore temporaneo.

Figura nata come eccezionale, ma presto diffusasi nella prassi,

dando luogo anche a taluni abusi,

specie da parte dei grandi studi,

che utilizzano i coadiutori come meri “lettori” di atti.

Il coadiutore può essere nominato,

per un periodo non minore di un mese,

in tutti i casi in cui il notaio sia “temporaneamente impedito”,

quindi assenza, malattia, sospensione, inabilitazione ..

Nomina spetta all’autorità “competente a concedere il permesso di assenza”,

quindi:

al presidente del consiglio not -> sino a 1 mese

al consiglio not -> da 1 a 3 mesi

al ministro della giustizia -> se oltre i 3 mesi

Ex legge 179 del 2/5/1983:

chi può essere nominato coadiutore,

può farlo con il limite di 5 anni, dalla data dell’assunzione delle funzioni di coadiutore.

Quindi massimo 5 anni!

Nomina del coadiutore risponde:

all’interesse pubblico della continuazione dell’esercizio delle funzioni notarili presso quella

sede;

ma soprattutto privato, del notaio coadiuvato,

a non perdere clientela, e parte degli onorari, quando è temporaneamente impedito.

Nomina del coadiutore,

mai d’ufficio (come per il delegato),

ma solo su proposta del coadiuvato.

Rapporto coadiuvato/coadiutore:

Si ritiene che non vi sia corresponsabilità del coadiuvato per infrazioni penali e disciplinari

del coadiutore;

si corresponsabilità invece solo da un punto di vista civilistico, per danni verso le parti

(responsabilità civile).

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Ratio per giur di questa corresponsabilità:

- culpa in vigilando (ma in vera coadiutore anche per i permessi di assenza del notaio!);

per principio cuis commoda eius incommoda (perché coadiutore per interesse privato del

notaio);

- e culpa in eligendo (perché ex art 66 reg not la nomina del coadiutore è del Ministro di

Giustizia con suo decreto, ma su designazione del notaio coadiuvato che in genere viene

seguita, ex art 66 reg not)

Art. 46.

Il notaio depositario, delegato o coadiutore deve in ogni atto,

non escluse le autenticazioni delle copie, degli estratti, e dei certificati,

far menzione della nomina o delegazione,

indicandone la data senza esprimerne la causa.

Al notaio depositario o delegato -> 1/2 dell’onorario.

Quindi 1/2 onorario,

per rilascio copie, estratti e certificati e per pubblicazione di testamenti

al notaio delegato o depositario.

Per il coadiutore non è previsto niente,

e quindi libera determinabilità per ripartizione onorario;

anche perché come dice la cass (3646/80),

le prestazioni del coadiutore possono variare molto d’intensità,

a seconda dell’efficienza dell’organizzazione dello studio,

e della collaborazione o meno del notaio coadiuvato.

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FORMA DEGLI ATTI NOTARILI

Art. 47.

Spetta al notaio soltanto d'indagare la volontà delle parti

e dirigere personalmente la compilazione integrale dell'atto

(cd funzione di adeguamento, con attenzione non solo a aspetti civilistici ma anche fiscali).

No quindi notaio manager che vede le parti solo per la lettura dell’atto, delegando ai suoi

collaboratori l’indagine sulla volontà delle parti.

L'atto notarile ricevuto in presenza delle parti e, salvo che la legge stabilisca diversamente, di

due testimoni.

No testi necessari (neanche loro rinunzia):

- ricorsi di v.g.

- accettazione di eredità, ma solo se con beneficio (se semplice occorrono i testi o loro

rinunzia)

- rinuncia ad eredità

- vidimazioni dei libri commerciali

- girate azionarie (negli atti di autenticazione delle firme apposte su titoli all'ordine)

- incanti e divisioni giudiziali

- rilascio di copie od estratti di documenti ad essi esibiti e di libri e registri commerciali

Anche se a fini tuzioristici non è errato far constare una rinunzia ai testi.

Per tutti gli altri atti i testi sono necessari, ma generalmente rinunziabili.

Art. 48.

Non è possibile la rinunzia ai testi se:

- donazioni

- convenzioni matrimoniali

- testamenti e verbali di pubblicazione

- una delle parti non sappia leggere e scrivere (presenza di non letterati)

- una delle parti o il notaio non acconsenta alla rinunzia

Anche se rinunzia espressa e concorde delle parti, il notaio può sempre richiedere l’assistenza

di testimoni.

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Tra le donazioni comprendi anche:

procura a donare del donante;

rinunzia traslativa a titolo gratuito di diritto reale;

vendita che simula una donazione.

In tutti questi casi -> testi irrinunciabili!

Testamenti:

sempre testi irrinunciabili

in qualunque atto di ultima volontà,

anche verbale di deposito di testamento olografo e segreto, il ritiro di testamento olografo e

segreto, la revoca del testamento ..

Parti che non “sanno” leggere e scrivere

Deve intendersi nel senso di persone non letterate,

che come tali vanno ulteriormente protette con presenza dei testi.

Ma per dottrina minor sapere nel senso di potere,

quindi anche letterati che non possono scrivere (es per ingessatura della mano).

Art. 49.

Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti (no anche dei testi).

In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono

essere anche i testimoni.

Prima il notaio doveva essere “personalmente” certo,

poi con l. 10 maggio 1976, n. 333,

con l’espansione urbana,

non è stata più richiesta una conoscenza personale pregressa delle parti.

Cass 3274/86:

il notaio non può fondare la propria “certezza” sull’identità personale delle parti,

solo sulla base dell’esibizione di un solo documento di identità (poi risultato contraffatto);

e anzi in tali casi incorre nel reato di falso ideologico,

per aver dichiarato falsamente di essere certo dell’identità personale delle parti!

Quindi carta d’identità e patente e cf,

e passaporto e fidefacienti se stranieri.

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Art. 50.

I testimoni debbono essere:

- maggiorenni,

- cittadini italiani o stranieri in essa residenti in Italia,

- avere la capacità di agire e

- non essere interessati nell'atto.

Non sono testimoni idonei

:

- i minorati (ciechi, i sordi, i muti),

- il coniuge, i parenti e gli affini del notaio e delle parti nei gradi indicati nell'art. 28 e

- coloro che non sanno o non possono sottoscrivere.

I fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni nel primo comma,

e quindi possono essere anche:

minorati,

parenti e affini del notaio e delle parti,

e non poter sottoscrivere.

Ratio:

garantire l’imparzialità dei testi.

No parenti, né interesse all’atto.

Interesse all’atto -> “patrimoniale e diretto”

Mentre i fidefacienti si limitano solo a aiutare il notaio circa l’identità personale delle parti:

quindi possono essere anche i figli del notaio (che portano a studio un loro conoscente)

o minorati,

o non saper sottoscrivere (non è importante che sappiano farlo).

Art. 51.

L'atto notarile reca l’ intestazione:

REPUBBLICA ITALIANA

E deve contenere:

1) data e luogo in cui è ricevuto

(in lettere e per disteso: anno, mese, giorno, Comune e locus loci);

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2) nome, cognome e sede del notaio, e del Collegio notarile presso cui e iscritto;

3) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza e la condizione delle parti,

dei testimoni e dei fidefacenti.

La procura deve rimanere annessa all'atto medesimo o in originale o in copia,

a meno che l'originale o la copia non si trovi negli atti del notaio rogante;

4) la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti o la dichiarazione

dell'accertamento fattone per mezzo dei fidefacienti;

5) l'indicazione, almeno per la prima volta, in lettere per disteso, delle date, delle somme e

della quantità delle cose che formano oggetto dell'atto;

6) la designazione precisa delle cose che formano oggetto dell'atto, in modo da non potersi

scambiare con altre.

Quando l'atto riguarda beni immobili, questi saranno designati, per quanto sia possibile, con

l'indicazione della loro natura, del Comune in cui si trovano, dei numeri catastali, delle mappe

censuarie, dove esistono, e dei loro confini in modo da accertare la identità degli immobili

stessi;

7) l'indicazione degli allegati

8) la menzione che dell'atto e degli allegati fu data dal notaio, o, presente il notaio, da persona

di sua fiducia, lettura alle parti, in presenza dei testimoni, se questi siano intervenuti.

Lettura potrà essere commessa ad altri -> se atto scritto dal notaio

salvo che per i testamenti (per cc sempre lettura del notaio).

La lettura degli allegati può essere omessa per espressa volontà delle parti, purché sappiano

leggere e scrivere. Di tale volontà si farà menzione nell'atto;

9) la menzione che l'atto è stato scritto dal notaio o da persona di sua fiducia, con l'indicazione

dei fogli di cui consta e delle pagine scritte;

10) la sottoscrizione col nome, cognome delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete, dei

testimoni e del notaio.

I fidefacienti possono allontanarsi dopo la dichiarazione prescritta al n. 4.

In tal caso debbono apporre la loro firma subito dopo quella dichiarazione, e il notaio ne

deve fare menzione.

Se alcune delle parti o alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve

dichiarare la causa che glielo impedisce e il notaio deve far menzione di questa dichiarazione;

11) per gli atti di ultima volontà, l'indicazione dell' ora di sottoscrizione.

Tale indicazione sarà pure fatta, e quando le parti lo richiedano, o il notaio lo ritenga

opportuno negli altri atti;

12) negli atti contenuti in più fogli, le sottoscrizioni marginali di ciascun foglio, anche col

solo cognome, delle parti, dell'interprete, dei testimoni e del notaio, eccettuato il foglio

contenente le sottoscrizioni finali.

Sottoscrizioni marginali anche su ciascun foglio degli allegati,

eccetto che si tratti di documenti autentici, pubblici o registrati.

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Se le parti intervenute, che sappiano o possano sottoscrivere, oltre il numero di sei, invece

delle sottoscrizioni loro, si potrà apporre in margine di ciascun foglio la sottoscrizione di

alcune di esse, delegate dalle parti rappresentanti i diversi interessi.

No necessaria firma marginale del notaio nei fogli intermedi (ma si per allegati)

-> se l'atto è stato scritto tutto di sua mano.

L’atto notarile è diviso normalmente in:

- protocollo

- premessa eventuale

- dispositivo

- escatocollo o chiusa

Il protocollo contiene l’intestazione REPUBBLICA ITALIANA

e gli altri elementi dell’art.51 da 1 a 4.

Nella prassi l’intestazione è preceduta dal numero di repertorio, non richiesto,

e da quello di raccolta, obbligatorio si, ma che andrebbe apposto a margine ex art 61 l not.,

e dall’intitolazione, ossia natura dell’atto, non richiesta.

Per la comparizione delle parti:

vanno indicati tutti i nomi prima della virgola;

e tutti i cognomi anche acquisiti.

Al cognome delle donne va aggiunto quello del marito, anche se separati,

no se divorziati (cessato il rapporto di coniugio).

Idem nel caso di vedovo, fino a che non si risposi!

Possono essere, ma solo in aggiunta, indicati anche pseudonimi e nomi religiosi,

e titoli onorifici e accademici,

ma NO NOBILIARI, per XIV disp trans della Costituzione!

Il notaio deve essere certo solo dell’identità personale delle parti, no anche dei testi.

Procura:

Ex art. 51 n.3

è obbligatorio solo allegare la procura,

e no anche provvedimenti di nomina (es di tutore) e autorizzazioni (es dell’assemblea

ordinaria, o del giudice tutelare).

Limitati solo a menzionare gli estremi di tali atti, perché non è richiesta la loro allegazione!

Ratio:

che la procura è un documento liberamente formato dalle parti, che in genere circola in

originale, e pertanto deve essere assicurata la sua reperibilità.

Per tale ragione, no allegazione, se già è reperibile, perché originale o copia già negli atti del

notaio rogante, perché ricevuta dallo stesso notaio,

oppure perché già allegata in copia a precedente atto, ovvero oggetto di verbale di deposito da

lui ricevuto es se redatta in paese straniero.

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Nei casi di decreti e delibere è assicurata la loro reperibilità.

Ma anche per decreti di nomina o autorizzativi, e delibere assembleari,

sebbene non vadano allegati,

c’è obbligo del notaio di controllare la loro regolarità ex art. 54 reg. not.,

per vedere se comparente realmente capace!

Discusso se vada allegata anche la cd procura institoria.

No, per la dottr prev, perché l’art.51 n.3 si riferisce solo alla procura, ossia alla

rappresentanza volontaria e non a quella commerciale;

come nel caso di direttori di banca, inquadrati dalla dottrina come institori.

Obbligo di lettura alle parti anche degli allegati,

salvo dispensa espressa.

Ma sempre obbligo, non dispensabile, per statuti spa e srl!

Dal computo dei fogli vanno solo escluse le sottoscrizioni finali

(es se terminano all’inizio di un nuovo foglio),

mentre va compresa la chiusa che è parte dell’atto!

Sottoscrizione solo se leggibile, con tutti i nomi e cognomi anche acquisiti, no con lo

pseudonimo!

E’ considerata mancanza di sottoscrizione se non è leggibile (cass 83),

e anche quella del notaio deve essere completa (no sigla) e leggibile!

Con il solo cognome invece per firme marginali e sugli allegati -> anche per il notaio!

No firme su allegati che siano documenti “autentici, pubblici o registrati”:

es decreti di nomina o autorizzazioni,

o atti di altri notai, come le procure o atti di provenienza ..

firme necessarie se -> delle planimetrie, disegni ..

Se ci sono 7 venditori, o 7 compratori (almeno 7 persone per ciascun centro di interesse),

potrà firmare a margine anche solo uno di loro, per ciascun centro di interesse.

Se soggetti impossibilitati a sottoscrivere,

es malattia, analfabetismo, infortunio,

la causa deve essere dichiarata dalla parte, e non dal notaio.

E deve essere specifica e non generica, es malattia.

La sottoscrizione in calce deve essere integrale:

chi ha più di un nome prima della virgola,

deve comunque sottoscrivere per esteso con tutti i nomi,

e non con l’iniziale o la sigla di uno di questi!

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Art. 52.

La firma che il notaio appone in fine dell'atto, deve essere munita dell'impronta del suo

sigillo.

Quindi

Sigillo solo su ultima pagina di seguito alle sottoscrizioni finali;

nessuna norma richiede il sigillo di seguito alle sottoscrizioni marginali nei fogli intermedi,

anche se è prassi apporlo.

Art. 53.

Lacune o spazi vuoti devono essere interlineati.

Atti senza abbreviature, correzioni, alterazioni o addizioni nel corpo dell'atto e senza

raschiature.

Occorrendo di togliere, variare, o aggiungere qualche parola, occorre:

1) cancellare le parole che si vogliono togliere in modo che si possano sempre

leggere;

2) variazioni od aggiunte in fine dell'atto per postilla;

3) menzione tanto delle parole cancellate per postilla che complessivamente, quanto

delle postille.

Nel caso che i fidefacienti si siano allontanati prima della fine dell'atto a norma dell'art. 51, n.

10, nessuna variazione o aggiunta può essere fatta senza la loro presenza per ciò che si

riferisce alla identità delle persone da essi accertata.

Postille:

se frasi da annullare -> trascrivere la prima e l’ultima parola annullata

1) prima della chiusa

non cambia niente, perché l’atto non è stato ancora letto, e quindi le postille vengono lette

insieme all’atto.

2) dopo la chiusa

L’atto è stato letto, ma non le postille;

quindi occorre menzione obbligatoria che le postille sono state lette, in presenza testi se ci

sono,

ex art. 53 co2 n.3 l. Not.,

e in più, per prassi ma non richiesto, anche che sono state approvate;

no anche chi le ha scritte e con quale mezzo!

3) dopo le sottoscrizioni salvo quella del notaio

oltre alla menzione della lettura anche ripetizione delle sottoscrizioni.

Se postille fatte non nei modi indicati -> si intendono non avvenute

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Art. 54.

Lingua straniera conosciuta dal notaio:

Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana.

(anche legalizzazione o apostille, tutto deve essere tradotto in lingua italiana)

Quando però le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana,

l'atto può essere rogato in lingua straniera, sempre che questa sia conosciuta dai testimoni e

dal notaio.

In tal caso:

l’originale è in lingua straniera

e di fronte all'originale o in calce al medesimo la traduzione in lingua italiana,

e l'uno e l'altra saranno sottoscritti come è stabilito nell'art. 51.

Per Val d’Aosta e provincia di Bolzano, completa parificazione italiano con francese e

tedesco,

e gli atti possono essere redatti nell’una o nell’altra lingua, per accordo delle parti, senza

alcuna necessità di traduzione in italiano se scelta lingua straniera.

Presupposti art.54:

1) che le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana!

No perciò a cittadini italiani, che chiedano la redazione in inglese per più facile circolazione

del documento;

né è possibile l’atto in italiano, con traduzione allegata in inglese (trib mi 61).

2) che la lingua straniera sia conosciuta sia dal notaio, che da entrambe le parti, che dai testi

se presenti.

3) per Boero l’art.54 si applica anche nell’ipotesi non disciplinata ma più frequente,

di lingua italiana non conosciuta solo da una parte (es vendita da italiano a straniero),

se la lingua straniera è conosciuta da entrambe le parti e il notaio.

L’originale è in lingua straniera,

mentre la traduzione in italiano in calce o a margine,

ma anche se a margine, sia l’originale che la traduzione verranno sottoscritte in calce.

Mentre di firme marginali ne basta una, e non due, per ciascun foglio da ciascun comparente.

Lettura del notaio sia dell’originale che della traduzione.

Dialetto è equiparato a lingua straniera:

atto in dialetto, se notaio lo comprende, e traduzione in italiano.

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Art. 55.

Lingua straniera Non conosciuta dal notaio:

Qualora il notaio non conosca la lingua straniera,

l'atto ricevuto con l'intervento di -> Interprete scelto dalle parti.

L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone

e non può essere scelto fra i testimoni ed i fidefacienti.

Egli deve prestare giuramento davanti al notaio di adempiere fedelmente il suo ufficio, e di

ciò sarà fatta menzione nell'atto.

Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti all'atto dovranno

conoscere la lingua straniera.

Se sanno o possono sottoscrivere, basterà che uno solo dei testimoni, oltre l'interprete,

conosca la lingua straniera.

L'originale sarà scritto in lingua italiana,

ma di fronte all'originale o in calce al medesimo dovrà porsi anche la traduzione in lingua

straniera da farsi dall'interprete, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti come è disposto nell'art.

51.

Qui l’originale è in italiano,

mentre la traduzione, predisposta dall’interprete, a margine o in calce;

e in entrambi i casi entrambi i documenti sottoscritti in calce,

mentre una sola firma nei fogli intermedi.

Per Boero: qui i testi sono Irrinunciabili!!

Diversamente che nell’ipotesi ex art 54,

perché lì le parti e il notaio conoscono tutte la lingua straniera e possono facilmente

interloquire;

qui no, invece, il notaio non la conosce;

e quindi testi a protezione delle parti!

NB:

l’interprete deve avere i requisiti del testimone;

quindi ad es essere Cittadino Italiano, o residente in Italia!

Né essere interessato all’atto!

Né essere parente o affine di una delle parti o del notaio!

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Art. 56.

Sordo

Il sordo ( “interamente” privo dell'udito) -> deve leggere l'atto e di ciò si farà menzione nel

medesimo.

Se sordo non sappia leggere,

occorre un interprete, nominato dal presidente del tribunale

(e non dalle parti come per lingua straniera)

L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone,

e prestare giuramento,

può essere scelto fra i parenti e gli affini del sordo,

ma non tra i testimoni o di fidefacienti.

Per sordo quindi si intende una persona “totalmente” priva dell’udito.

Una minorazione parziale è irrilevante,

se la parte riesca a sentire il notaio che parla a voce alta.

Se sordo letterato -> deve leggere lui l’atto, oltre alla consueta lettura del notaio.

Non è rilevante l’ordine delle due letture, se prima il sordo e poi il notaio o viceversa.

Obbligatoria la menzione dell’avvenuta lettura anche del sordo.

Per certa dottr, la lettura del sordo deve essere ad alta voce, in modo che il notaio possa

controllare che la effettui.

Se non letterato -> interprete e testi (perché analfabeta!)

Interprete per tradurre a segni e gesti al sordo il contenuto dell’atto.

Art. 57.

Muto e Sordomuto

Se una parte sia un muto o un sordomuto,

oltre all'interprete, occorrerà:

se letterato (sappia leggere e scrivere)

deve egli stesso leggere l'atto

e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto

conforme alla sua volontà;

se non letterato

interprete + un teste che conosca il suo linguaggio

o altrimenti due interpreti.

Quindi se muto o sordomuto,

occorre sempre un interprete, (anche se letterato, a differenza del sordo)

Se minorato letterato:

deve leggere egli stesso l’atto, (oltre a consueta lettura del notaio)

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e scrivere alla fine dell’atto,

ossia NB dopo la chiusa ma prima di tutte le sottoscrizioni

(vietato che una parte sottoscriva prima di tale dichiarazione, trib fi 81)

interamente a mano del minorato,

di aver letto l’atto e di trovarlo conforme a propria volontà.

Quindi dichiarazione del minorato,

prima di tutte le sottoscrizioni,

e poi la sua sottoscrizione, e delle altre, di interprete, testi e notaio.

E’ un caso eccezionale, di porzione dell’atto notarile di provenienza non del notaio.

Se non letterato:

sempre i 2 testi perché analfabeta, e

interprete + un teste che conosca il linguaggio del minorato,

o 2 interpreti (oltre ai 2 testi).

Non occorre lettura (è analfabeta!) del minorato, né sua dichiarazione (non sa scrivere).

Art. 58.

L'atto notarile è NULLO:

1) se è stato rogato prima dell'iscrizione al ruolo del notaio;

2) se ricevuto da un notaio cessato dall'esercizio,

dopo che la cessazione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale;

3) se ricevuto in contravvenzione agli articoli 28, n. 2 (in atto, coniuge, parenti o affini del

notaio);

4) se non osservate le disposizioni degli artt. 27 (atto ricevuto fuori distretto),

47 e 48 (senza testi se necessari),

50 (testi inidonei),

54-57 (atti in lingua e minorati);

4) se manca data e indicazione Comune in cui fu ricevuto;

6) se non fu data lettura alle parti, in presenza dei testimoni quando presenti.

Fuori di questi casi l'atto notarile non è nullo,

ma passibile delle altre sanzioni stabilite dalla legge.

Quindi tassatività delle ipotesi di nullità dell’atto notarile

Ex art 2701 cc

L’atto pubblico nullo può essere “convertito” (conversione cd formale) in scrittura privata,

purchè sia stato sottoscritto dalle parti.

Es se atto nullo, perché rogato fuori distretto, o per teste parente del notaio.

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Art. 59.

È vietato al notaio fare Annotazioni sugli atti (e sulle copie)

Sono autorizzate soltanto le seguenti annotazioni:

- estremi delle eseguite trascrizioni o iscrizioni ipotecarie,

- estremi di registrazione (anche sulle copie)

- nota dei diritti, onorari e spese in calce o a margine (sia dell’originale che delle

copie) ex art 77 l. not.

- ritiro di testamento olografo o segreto depositato presso il notaio, art 608 cc

- restituzione di documento depositato presso il notaio, ex 71 reg not

- dichiarazioni di nullità per sentenza (solo se passata in giudicato) in margine

dell’originale e sulle copie.

- la revoca espressa della procura ex art. 1723 cc (è l’unica facoltativa)

L’elenco delle annotazioni consentite è tassativo!

Anche se nella prassi, spesso si annota sull’atto (fallo a matita!)

Anche se rilascio di copia esecutiva,

perché ex art 476 c.p.c. il notaio può rilasciarne solo 1 copia!

Le annotazioni possono essere apposte in qualsiasi margine, o anche in calce dopo le

sottoscrizioni.

Vanno datate e sottoscritte dal notaio,

se errori, puoi rimediare con postille.

Art. 60.

Prevalenza delle norme contenute nel Codice civile,

nel Codice di procedura civile o in qualunque altra legge dello Stato

sulla legge notarile (anche perché posteriori).

Es in tema di testamenti:

se legato a favore di un testimone,

è nullo solo il legato ex 597 cc,

e non l’intero testamento ex art.50 e 58 l. not.

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44

CUSTODIA DEGLI ATTI E REPERTORI

Art. 61.

Il notaio deve custodire con esattezza ed in luogo sicuro, con i relativi allegati:

a) gli atti da lui ricevuti, salvo le eccezioni stabilite dalla legge;

b) gli atti presso di lui depositati, per disposizione di legge o a richiesta delle parti.

Il notaio li rilegherà in volumi per ordine cronologico,

(per ogni anno almeno un volume di raccolta o più di uno se tanti atti),

ponendo sul margine di ciascun atto un numero progressivo -> numero di raccolta (in vero

mai a margine).

Ciascuno degli allegati avrà lo stesso numero di raccolta dell'atto, ed una lettera alfabetica

che lo contraddistingue.

I testamenti pubblici prima della morte del testatore,

e i verbali di deposito di testamento segreto o olografo,

sono custoditi in fascicoli distinti

(repertorio atti di ultima volontà, e fascicolo distinto, no stessa raccolta degli atti i.v.).

I testamenti pubblici dopo la morte del testatore, e su richiesta di chiunque possa avervi

interesse,

e gli altri dopo la loro apertura o pubblicazione,

dovranno far passaggio dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà

a quello generale degli atti notarili.

Quella di conservazione e custodia è una delle tipiche funzioni attribuite ai notai dalla legge.

Ogni volume di raccolta non può riguardare più di un anno

e se ricevuti tanti atti, anche più volumi per un solo anno.

Perché ex d.m. 12/12/1959:

il dorso di ogni volume a raccolta non può superare i 10 cm!

Ma per la rilegatura del volume non è previsto un tempo massimo,

purchè in tempo utile per presentazione atti per ispezione biennale presso l’archivio notarile.

Rilegatore deve eseguire lavoro nello studio notarile, perché ex art 94 reg not. non puoi

portare gli originali fuori dallo studio.

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Art. 62.

Il notaio deve tenere 3 repertori a colonna:

1) per gli atti tra vivi, che serve anche a controllare pagamento imposta di registro

2) per gli atti di ultima volontà.

3) per i protesti (introdotto da legge 349/1973),

In essi deve prender nota giornalmente, senza spazi in bianco ed interlinee, e per ordine di

numero di tutti gli atti ricevuti rispettivamente tra vivi e di ultima volontà.

Il repertorio degli atti tra vivi, per ciascuna colonna, conterrà:

1) il numero progressivo di rep;

2) la data dell'atto e Comune in cui l'atto fu ricevuto;

3) la natura dell'atto ricevuto o autenticato;

4) i nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio o la residenza;

5) indicazione sommaria delle cose costituenti l'oggetto dell'atto, ed il relativo prezzo,

ed ove trattisi di atti che abbiano per oggetto la proprietà od altri diritti reali, od il

godimento di beni immobili, anche indirizzo dei medesimi;

6) l'annotazione della eseguita registrazione e della tassa pagata per gli atti registrati;

7) l'onorario spettante al notaio e tassa d'archivio dovuta;

8) le eventuali osservazioni.

(più per legge: il codice Istat dell’atto;

e tassa per iscrizione nel registro Generale testamenti;

e per prassi anche numero di raccolta)

Nel repertorio per gli atti di ultima volontà si scriveranno solamente le indicazioni contenute

nelle prime quattro colonne.

Se trasferimento in altro distretto -> nuova numerazione di repertorio

Nel caso di passaggio di un atto dal repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello

degli atti tra vivi, si noterà in questo ultimo il numero che l'atto aveva nel primo repertorio e

viceversa in questo il numero che l'atto prende nel repertorio degli atti tra vivi.

Il notaio deve inoltre firmare ogni foglio dei repertori, e corredare ciascun volume di un

indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti desunti dallo stesso.

Il notaio non è tenuto a dar visione del repertorio, né copia, certificato od estratto,

se non a chi è autorizzato a chiederli dalla legge, dall'autorità giudiziaria.

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Nel repertorio dei protesti vanno solo annotati gli atti di protesto di cambiali e assegni.

Tutto il resto nei repertori iv e mc.

Nel repertorio degli atti di ultima volontà:

i testamenti e atti riconducibili ad essi, es revoca espressa del testamento;

ma no i verbali di pubblicazione -> a rep iv.

Funzione dei repertori quindi:

oltre che per assicurare ordinato svolgimento dell’attività notarile,

anche per controllare il pagamento dell’imposta di registro,

e delle tasse d’archivio.

Tassa d’archivio -> 10%

al CNN -> 2%

alla Cassa -> 25% onorario repertoriale

Per correzione dei repertori -> postille in modo che le parole cancellate si possano leggere!

Vanno inserite nella colonna “osservazioni” e sottoscritte dal notaio

ma solo con richiami numerici, senza indicare numero parole

cancellate, né il numero delle postille.

I fogli dei repertori sono rigati a caselle, ed è assolutamente vietato al notaio di iscrivere più

di un atto in ciascun ordine di caselle.

Il conservatore dell'archivio numera e firma i fogli.

I fascicoli dei repertori debbono rilegarsi in volumi, separatamente dai volumi degli atti.

Indici alfabetici dei nomi delle parti:

funzione di agevolare la ricerca di atti stipulati in passato.

Per giur essendo ritenuti parte integrante del repertorio,

sono sottoposti a medesima disciplina giuridica,

tuttavia no annotazione giornaliera -> è un indice!

Ma alla fine, anche dopo la rilegatura del volume cui si riferiscono.

Devono indicare oltre ai nomi delle parti, anche forma (se atto pubblico, autenticazione di

scrittura privata, vidimazione, estratto ..), natura (vendita, permuta ..) e data dell’atto, e

numero di rep e raccolta dell’atto; e volendo anche indicazioni supplementari come data e

luogo di nascita e residenza delle parti.

Nella redazione di registri e repertori puoi usare strumenti meccanografici (computer).

Ex art 68 dpr 131/1986

Il repertorio degli atti tra vivi

deve essere presentato all’Ufficio del Registro competente per territorio,

entro il mese successivo a ciascun quadrimestre solare -> ogni 4 mesi

(ossia entro i mesi di maggio, settembre, gennaio, e non ogni 4 mesi dall’inizio dell’attività

del notaio!).

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Scopo della presentazione è di consentire controllo su pagamento imposta di registro.

L’Ufficio in genere si limita a un controllo molto sommario,

ed ex comma 1 dovrebbe rilasciare ricevuta al momento della presentazione,

ed ex comma 3 restituire il repertorio entro 3 giorni dalla presentazione, cose che spesso

non fa.

Ciò che importa è che l’Ufficio apponga il proprio visto subito dopo l’ultima annotazione del

repertorio.

Altri Registri Obbligatori in base a leggi speciali:

1) Registro delle Girate Azionarie -> no trasmissione

Sono annotate “quotidianamente” le autentiche delle girate.

Le annotazioni nel registro sono da apporsi in base alle indicazioni previste nell’art.28 legge

239/42, ossia:

generalità di girante e giratario, specie e quantità dei titoli girati, data, annotazione se girata in

garanzia o per procura ..

NB:

NOn sussiste alcun obbligo di TRASMISSIONE periodica a pubblici uffici

neppure in sede di ispezione biennale.

2) Registro somme e valori -> ogni 3 mesi (a archivio e consiglio)

Vi si segna, giorno per giorno, le somme e i valori

che gli siano affidati in relazione agli atti stipulati avanti a lui

o per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Da detto registro egli dovrà staccare le ricevute, da consegnare agli interessati, delle somme

e dei valori anzidetti.

Non sono soggette ad annotazione le somme affidate al notaio per il pagamento delle tasse

inerenti agli atti.”

No obbligo di registrazione per le somme affidate al notaio fiduciariamente!

Es prezzo, o parte di prezzo, di una compravendita

che il notaio dovrà consegnare al venditore al momento in cui si verifichi una determinata

condizione o situazione

Oppure nell’ipotesi di venditore che abbia acquistato con agevolazioni prima casa e rivenda

prima dei 5 anni.

Oppure ricorso di vg, con decreto del giudice che stabilisca obbligo a carico del notaio del

reimpiego del prezzo.

Ex art 44 codice deontologico

Oltre a annotazione sul registro somme e valori,

occorrerà anche che siano indicati su un apposito documento:

- contenuto, modalità e tempi dell’incarico,

- somme e valori affidati

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- corresponsione degli interessi se somme depositate su conto corrente del notaio

- misura del compenso dovuto al notaio

- previsione che consegna della somma debba essere in presenza di tutte le parti, salvo

che essa dipenda dal verificarsi di un evento oggettivo e incontestabile (es rilascio

della licenza di abitabilità)

Ex art 7 legge 64/1934:

obbligo entro 20 giorni dalla fine di ogni 3 mesi solare

di trasmissione di un estratto autentico del registro, in carta libera,

a Archivio e al Consiglio Notarile.

No obbligo -> se certificato negativo

anche se per prassi lo si invia ugualmente.

Art. 63.

Nei casi in cui il notaio, adempiendo a disposizioni di legge,

abbia presentato alla competente autorità il proprio repertorio,

a Ufficio del Registro per visto ogni 4 mesi (che lo restituisce entro 3 giorni)

e a archivio notarile per ispezione biennale

deve servirsi di un fascicolo supplementare di fogli,

esenti da bollo, numerati e firmati dal capo dell'archivio notarile del distretto,

per segnarvi le indicazioni relative agli atti che riceva nel frattempo,

da riportare poi sul repertorio appena gli sarà restituito.

Di tale circostanza egli deve far menzione nella colonna "Osservazioni" del repertorio di

contro ai numeri riportati e i fogli a parte debbono rimanere allegati al repertorio stesso.

Le autorità cui il repertorio è presentato devono sul medesimo indicare,

subito dopo l'ultimo atto annotatovi, il giorno della presentazione e quello della restituzione.

I Fascicoli servono a consentire la prosecuzione dell’attività del notaio

Art. 64.

Vidimazione iniziale dei repertori e fascicoli supplementari:

Ogni repertorio, prima di essere posto in uso,

è numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell'archivio notarile distrettuale,

il quale nella prima pagina attesta di quanti fogli è composto il repertorio apponendovi la data

in tutte le lettere.

Sia su Repertori che sui Fascicoli supplementari

vidimazione del capo dell’Archivio,

che appone il proprio sigillo e firma su ogni foglio.

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La vidimazione è solo iniziale di ciascun repertorio e Fascicolo Supplementare,

e non annuale, quindi no vidimazione fino a che non c’è nuovo repertorio.

Il repertorio, a differenza del fascicolo supplementare, è soggetto a imposta di bollo,

che va annullata in genere dal capo dell’archivio notarile.

Ricorda che non puoi usare il repertorio fino a che non è vidimato dall’archivio!

Ne puoi segnare sul repertorio già vidimato, atti però precedenti alla vidimazione,

perché ex art 62 l not l’annotazione in repertorio deve essere giornaliera.

Quindi di fatto, la prima volta (poi no perché ci sono i fascicoli supplementari) non puoi

ricevere atti fino a che non hai il repertorio vidimato.

Art. 65.

Entro il giorno 26 del mese successivo, ogni mese,

obbligo di trasmissione copia dei 3 repertori -> all'archivio notarile distrettuale,

limitatamente alle annotazioni degli atti ricevuti nel mese precedente,

con l'importo delle tasse dovute all'archivio.

La copia è in carta libera,

sottoscritta dal notaio, e munita di sigillo.

Se nessun atto -> certificato negativo

Es per protesti, o d’estate.

Ogni 3 mesi -> registro somme e valori (a archivio e consiglio notarile)

No trasmissione per registro girate azionarie

Finalità di tale trasmissione è di consentire il controllo dell’Archivio

Per la corresponsione allo stesso archivio di quanto dovuto dal notaio a titolo di contributi:

- per la Cassa 25%

- per il CNN 2%

- diritti per iscrizione a repertorio 0,50%

- tassa d’archivio 10%

- tassa per l’iscrizione nel Registro Generale dei Testamenti 20%

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Il notaio riporta i dati numerici necessari per il calcolo di quanto dovuto all’archivio,

suddiviso con riferimento alle voci di cui sopra e versa il dovuto all’archivio.

Termine perentorio del 26 di ogni mese (devono pervenire e non essere spedite)

Invio scheda con atto mortis causa -> entro 10 giorni all’Archivio Notarile

per il Registro Generale Testamenti

Art. 66.

Il notaio non può rilasciare ad alcuno gli originali degli atti,

fuori dei casi espressi degli atti che si rilasciano in originale.

e non può essere obbligato a presentarli o depositarli

se non nei casi determinati dalla legge (es per registrazione e trascrizione atto).

Quando non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione o di deposito dell'atto,

il notaio, prima di consegnarlo, dovrà farne una copia esatta,

che sarà verificata sull'originale dal capo dell'archivio notarile del distretto.

(es se atto richiesto dalla magistratura -> es per testamento olografo presunto falso)

Di ciò si formerà processo verbale, copia del quale sarà annessa all'atto di cui si fa la

presentazione o il deposito.

Di tutto il notaio prenderà nota nel repertorio, alla colonna delle osservazioni in

corrispondenza del relativo atto.

Il notaio ripone in luogo dell'originale la copia dell'atto, affinché vi resti fino alla

restituzione di quello.

Per restituzione o apertura e pubblicazione del testamento segreto od olografo,

saranno eseguite nell'ufficio del notaio depositario del testamento.

Il notaio dovrà fare una copia in carta libera di ogni testamento pubblico da lui ricevuto e

trasmetterla, chiusa e sigillata, all'archivio notarile distrettuale, entro 10 giorni dalla data

dell'atto -> per Registro Generale Testamenti

COPIE ESTRATTI E CERTIFICATI

Art. 67.

Solo il notaio ha il diritto di rilasciare copie, estratti e certificati degli atti da lui ricevuti, o

presso di lui depositati,

salvo si sia trasferito in altro distretto, o abbia cessato dalle proprie funzioni.

Egli non può permettere l'ispezione né la lettura, né dar copia estratti e certificati

degli atti di ultima volontà,

durante la vita del testatore,

se non al testatore medesimo od a persona munita di procura

-> segreto notarile sia su contenuto che su esistenza dell’atto!

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Le copie autentiche o conformi fanno fede come l’originale, ex 2714 cc,

ossia hanno la medesima efficacia probatoria.

In vero copie anche da:

- Archivio notarile -> per atti ivi depositati (es di notai cessati o trasferiti)

- Ufficio del Registro -> per tutte le scritture private (comprese quelle autenticate)

Copie -> sono riproduzioni integrali e letterali;

Estratti -> riproduzioni letterali ma parziali (omissis ..);

Certificati -> riassunti del contenuto di un atto, ovvero dichiarazioni circa l’esistenza in atto di

una clausola o menzione

E’ diritto/dovere del notaio di rilascio copia a chiunque gliene faccia richiesta, anche se non

parte dell’atto, ex art 743 cpc, sotto pena dei danni!

Tale potere dovere sussiste fino a che notaio è in esercizio in quel distretto,

se trasferito, spetta all’archivio!

Devi rifiutarti di rilasciare copia,

se non ancora è stato registrato l’atto, ex art 66 dpr 131/86!

Mentre gli estratti e i certificati possono essere rilasciati anche se l’atto è in corso di

registrazione,

e anzi proprio questa è la loro utilizzazione più frequente,

per supplire il rilascio della copia che è vietato.

Possibili copie anche di scritture private autenticate, se sono conservate a raccolta.

Art. 68.

Le disposizioni dell'art. 53 sul modo in cui debbono essere scritti gli originali e fatte le

variazioni aggiunte o cancellature, sono anche applicabili alle copie, agli estratti ed ai

certificati.

Le variazioni però od aggiunte fatte nell'originale nelle forme stabilite nel detto articolo,

saranno copiate di seguito nel corpo dell'atto, e non per postilla.

Le copie potranno essere fatte anche con la stampa o con altri mezzi meccanici, (computer,

fotocopiatrice ..).

Quindi

Anche per le copie, ex art 53 -> No spazi bianchi e Interlineature (----)

Copie -> sono si riproduzione integrale,

ma le postille non devono essere riportate come tali!

Per questa ragione, se ci sono postille -> no copia fotostatica, ma con il computer!

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Art. 69.

La copia comprende sia l’atto che la procura o altri suoi allegati,

ma per gli allegati diversi dalla procura,

chi richiede la copia può rinunziarvi.

In questo caso il notaio deve fare nella copia menzione della rinuncia, indicando la data e la

natura degli allegati non copiati.

Le copie, gli estratti od i certificati debbono avere alla fine la data del rilascio,

essere autenticate dal notaio con sottoscrizione, sigillo e dichiarazione di conformità

all'originale.

Se la copia, l'estratto od il certificato consta di più fogli, ciascun foglio sarà sottoscritto al

margine dal notaio.

Quindi la procura deve essere sempre integralmente ricopiata!

E devono essere sempre integrali le copie per le Conservatorie dei Registri Immobiliari.

ATTI CHE SI RILASCIANO IN ORIGINALE

Art. 70.

Il notaio può rilasciare IN ORIGINALE alle parti soltanto:

- scritture private autenticate

- procure speciali

- procure alle liti anche generali

- autentiche delle firme su titoli all’ordine (es girate azionarie)

- ricorsi di Volontaria Giurisdizione

- atti notori

- certificati di vita ai pensionati

E ex art 1 legge 1666/1937 anche:

- le vidimazioni di libri commerciali

- atti di asseverazioni di perizie e traduzioni

- copie od estratti di documenti ad essi esibiti e di libri e registri commerciali

- atti di protesto di cambiali e assegni

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Si ritiene che gli atti “possono” e non “debbono” essere rilasciati in originale.

Ossia il notaio può decidere di trattenerli a raccolta,

e anzi è obbligato a farlo quando richiesto dalle parti.

Art. 71.

Il notaio può trasmettere il sunto o il contenuto degli atti, per telegrafo o per telefono

Per comunicazioni per telegramma -> si conservano i moduli

Per telefono -> si stende verbale.

Se sunto dell'atto -> il sunto verrà compilato dal notaio che ne redigerà apposito verbale, in

presenza della parte o delle parti.

Il sunto come sopra redatto, deve essere trascritto sugli appositi moduli per telegrammi,

dal notaio, che vi farà precedere l'indicazione in lettere del numero di repertorio dell'atto e vi

apporrà la propria firma, munita dell'impronta del sigillo.

L'ufficio telegrafico mittente assicurerà quello ricevente che il telegramma è stato spedito

realmente dal notaio.

Il modulo del telegramma sarà conservato a norma dei regolamenti speciali dall'ufficio

telegrafico mittente, per essere da questo depositato, dopo un anno dalla data, nell'archivio

notarile distrettuale.

Se si tratti di trasmissione per telefono, essa deve essere fatta e ricevuta rispettivamente e

personalmente da due notai, i quali dovranno far risultare la loro identità e l'oggetto della

comunicazione agli uffici telefonici.

Il notaio ricevente tradurrà in iscritto la comunicazione avuta e ne curerà la collazione col

notaio trasmittente.

Tale atto verrà conservato dal notaio ricevente fra i suoi rogiti e di esso potrà lasciare

copie, salva la facoltà di cui all'art. 67 per il notaio trasmittente.

Le comunicazioni telegrafiche e telefoniche come sopra accertate, si presumono conformi

agli atti originali fino a prova contraria.

Descritta dettagliata disciplina praticamente caduta in desuetudine .

NB: comunicazioni telegrafiche e telefoniche

Sono tradotte in iscritto dal notaio ricevente, che le conserva tra i suoi rogiti:

e di esse potrà rilasciare copie.

Esse si presumono conformi all’originale (come le copie degli atti!).

Anche se adesso con regolamento su firma digitale:

potranno essere scritti atti su supporto informatico,

e rilasciate copie su supporto informatico

sia di atti originariamente prodotti su supporto informatico,

che di atti originariamente su supporto cartaceo.

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Come -> firma elettronica e cd “chiave” del notaio

Firma digitale che sostituisce il sigillo.

Art. 72.

Scritture private autenticate

L'autentica delle firme di scritture private è stesa -> in calce alle firme medesime

e deve contenere:

- la dichiarazione che le firme furono apposte in presenza del notaio

e, quando presenti, dei testi e dei fidefacienti,

- la data e l'indicazione del luogo

- firme marginali

Le scritture private autenticate dal notaio, verranno, salvo contrario desiderio delle parti,

restituite alle medesime.

In ogni caso però debbono essere prima, a cura del notaio, registrate a termini delle leggi

sulle tasse di registro.

Sottoscrizione in presenza del notaio -> altrimenti reato di falso ideologico.

Se documento già sottoscritto,

occorre ripetere dinanzi al notaio la sottoscrizione!

Ogni sottoscrizione può essere autenticata in luoghi e tempi diversi, e anche da notai diversi.

In tal caso atto si perfeziona solo con l’ultima sottoscrizione,

e solo da allora decorre l’obbligo di registrazione fiscale, che andrà assolto dal notaio che ha

proceduto all’ultima autenticazione.

Non occorre menzione della lettura né dell’autentica, né della scrittura;

né indicazione di chi ha scritto l’atto di autentica e di quanti fogli consta.

Quindi non occorre leggere la scrittura, né l’autentica!

E quindi, non sussistendo tale obbligo, non si applica neanche la disciplina ex artt 56 e 57 l.

not. a protezione di sordi, muti e sordomuti.

L’autentica va “restituita alle parti salvo loro contrario desiderio”.

Quindi da legge notarile ->

autentica in genere rilasciata in originale, salvo diversa volontà parti

Ma dal codice deontologico ->

Sembrerebbe affermarsi principio inverso

se autentica di atto soggetto a trascrizione o iscrizione nei pubblici registri

(RR II e delle imprese)

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In tal caso il notaio deve chiedere alle parti se preferiscono la restituzione o conservazione

della scrittura, facendo menzione nell’autentica della volontà delle parti.

Codice deontologico chiarisce che sull’autentica occorre:

- controllo di legalità della scrittura, anche mediante lettura della stessa alle parti

prima della sottoscrizione

- indicare locus loci (ossia indirizzo completo e non solo il comune) sia in atto di

autentica che in repertorio

- se atto soggetto a pubblicità immobiliare o commerciale (RR Immobiliari o delle

Imprese) -> notaio deve chiedere a parti se preferiscono restituzione o

conservazione.

e che l’atto pubblico costituisce la forma primaria e ordinaria di atto notarile.

Autentica non serve più solo per l’iscrizione dell’atto nei registri Immobiliari o delle Imprese!

Ormai pacifica una sostanziale equiparazione con atti pubblici:

per entrambi controllo di legalità ex art 28 l not!

E medesime sanzioni se inosservanza prescrizioni di legge.

Unica differenza sembrerebbe quella che manca nella scrittura privata l’attività di

“adeguamento” del notaio, che non investiga sulla reale volontà delle parti,

e non cerca la forma giuridicamente e fiscalmente più conveniente,

dal momento che si limita a autenticare le firme di un documento già pronto,

e a esercitare un controllo di legalità

Da qui la ratio della differenza lieve di onorario.

Ma scrittura privata se non a raccolta -> no ispezione biennale!

E ricorda, che se non la metti a raccolta,

alle parti non potrai mai consegnare l’originale se l’atto è soggetto a trascrizione,

perché ex art 2658 cc devi consegnare in Conservatoria l’originale della scrittura privata.

Mentre se la metti a raccolta,

sempre ex art 2658 cc consegnerai in Conservatoria copia autentica.

Autentiche:

1) cd “formale” ,

es di scritture private autenticate.

E’ detta così perché occorre rispettare il formalismo dettato dall’art 72 della legge not, con le

relative menzioni ..

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2) cd autentiche amministrative (ossia autentiche di istanze alla P.A.)

vedi legge 445/2000

non dovrebbero andare a repertorio, né essere registrate ex art 1 legge 390 del 11/5/1970

3) cd “autentiche minori”

quando la legge prevede particolari semplificazioni formali;

ad es art. 12 legge 239 del 29/3/1942

che prevede che l’autenticazioni di girate azionarie

può essere fatta anche con la semplice formula “vera la firma di ..”

Si è detto anche ad es per domande di partecipazione a concorsi pubblici,

ma essendo istanze alla P.A. rientrano nell’autentica amministrativa

Autentiche “minori” sono casi marginali e residuali.

Nel dubbio fai autentica formale, o quella amministrativa (se istanza alla P.A.),

altrimenti rischio violazione art 72 e sanzioni art 137 l not.

Perché l’autentica formale è sempre ammissibile, anche se basterebbe un’autentica minore.

Ricorda che anche per autentiche amministrative o minori,

c’è il reato della falsità ideologica se attesti che è “vera la firma di ..”.,

senza che abbia firmato in tua presenza.

4) in materia elettorale,

ex art 14 legge 53 del 21/12/1990

No autentica:

per girate azionarie se girante è il notaio!

E notaio giratario può autenticare anche firma del girante (no art. 28)

con formula “vera la firma di ..”

nonostante girata in proprio favore

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ONORARI, DIRITTI E SPESE

Art. 74.

Il notaio ha diritto per ogni atto, copia, estratto o certificato,

e per ogni altra prestazione eseguita nell'esercizio della sua professione,

a onorario e a rimborso spese e diritti accessori.

Onorari, diritti accessori e spese sono determinati dalla Tariffa annessa alla presente legge.

La Tariffa è stabilita con delibera del CNN, approvata con decreto ministeriale dal Ministro

di Giustizia.

L’ultima dovrebbe essere quella del 2001.

Caratteristica della tariffa è l’omnicomprensività.

Il notaio non può pretendere somme aggiuntive rispetto a quelle previste in tariffa,

es per prestazioni preliminari o strumentali all’atto da predisporre.

Per atti non previsti nella tariffa, in genere ci si rifà a criteri di massima dei consigli notarili

(art.30 della tariffa) in genere stabilendo minimi e massimi,

es per redazione denunzie di successione,

o visure ipocatastali indipendentemente da stipula,

o prestazioni di consulenza non direttamente collegate alla stipulazione di un atto.

Altrimenti consulenza assorbita da quanto previsto nella tariffa!

Compensi al notaio si distinguono in onorari, diritti accessori (o indennità) e rimborso

spese.

Distinzioni:

In vero diritti accessori e rimborso spese sono termini praticamente equipollenti,

e sono un rimborso forfetario delle spese sostenute dal notaio per l’incarico.

Es di diritti accessori: diritto di iscrizione a repertorio.

Onorari invece sono proprio i compensi per l’attività del notaio.

La distinzione non è meramente terminologica;

perché gli importi dovuti alla Cassa (25%) al CNN (2%) e la tassa d’archivio (10%) sono

determinati solo sugli onorari repertoriali.

Onorari:

sono fissi -> se atto senza valore determinato o determinabile, es verbale di assemblea di

trasferimento sede)

o graduali -> es vendita a seconda del prezzo dichiarato, o donazioni il cui valore è

“determinabile” chiedendolo alle parti.

Gli onorari graduali (no quelli fissi) sono lievemente minori se scrittura privata autentica e no

atto pubblico.

Onorari interi,

o ridotti al 50 o 25% per una serie di atti.

Es 1/6 per zone montane.

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Art. 75.

Se l'atto con più convenzioni distinte -> tanti onorari quante sono le convenzioni.

Ma se le disposizioni connesse -> sarà considerato come una sola disposizione,

che dà luogo all'onorario più favorevole al notaio,

se pure essa possa considerarsi come accessoria alle altre.

Noto problema interpretativo se atti plurimi o connessi,

rischio di applicazione di onorario errato,

maggiore e quindi art.80,

ovvero minore e quindi art 147 per illecita concorrenza!

I casi più controversi in passato sono stati risolti dalla tariffa.

Es di atti connessi (e quindi onorario unico) è dettato dall’art 21 dpr 131/1986:

per accolli di debito o quietanze contenute nella stessa vendita.

Art. 76.

Se atto nullo per causa imputabile al notaio,

non sarà dovuto alcun onorario, diritto o rimborso di spese.

Notaio obbligato a risarcimento danni

e rimborso alle parti delle somme che gli fossero state pagate.

Responsabilità civile ex art 76:

solo per le ipotesi di NULLITA’ dell’atto,

non anche di annullabilità,

e solo se nullità dipenda dal notaio.

E solo se nullità imputabile al notaio:

es no se simulazione o frode alla legge,

oscure al notaio.

Art. 77.

Il notaio dovrà apporre in calce o a margine dell'originale,

e di copie, estratti e certificati,

la nota da lui sottoscritta delle onorari, diritti e spese.

NB:

vi è vero e proprio obbligo di annotazione.

Non è facoltativa!

Ma per Boero la nota è caduta in desuetudine, sia per copie, che anche per gli stessi originali.

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Art. 78.

Responsabilità solidale delle parti verso il notaio per il pagamento di onorari, diritti

accessori e spese.

Salvo che per le persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.

Il notaio può rifiutarsi verso chiunque di spedire copie, estratti e certificati,

fino a che pagamento non interamente eseguito.

Quindi notaio, se non chiede subito pagamento anticipato,

non può più ricusare il proprio ministero dopo,

es deve eseguire registrazione e trascrizione,

ma può solo rifiutarsi di spedire copie dell’atto.

La solidarietà delle parti si spiega con la posizione di terzietà del notaio, e della sua posizione

di pubblico ufficiale (quindi no soldi solo da una parte come l’avvocato).

La solidarietà non viene meno neanche se espressamente indicato in atto che spese notarili a

carico solo di una parte -> è ripartizione con effetti meramente interni!

Salvo espressa rinunzia del notaio alla solidarietà:

come negli appositi formulari redatti dalle banche e fatti firmare ai notai!

Art. 79.

È in facoltà del notaio di valersi, ove lo creda, del procedimento di Ingiunzione (chiedere

decreto ingiuntivo).

In tal caso egli deve presentare la nota onorari, diritti accessori e spese al tribunale del

mandamento in cui è la sede.

La nota deve essere stata preventivamente approvata dal presidente del Consiglio notarile

o da una Commissione delegata dal Consiglio stesso.”

Il notaio può quindi servirsi del procedimento ingiuntivo (preferito perché più rapido),

o scegliere il normale giudizio di cognizione, per pagamento propria prestazione.

Art. 80.

Salvo il caso di errore scusabile,

il notaio che abbia esatto per onorari, diritti accessori e spese

una somma maggiore di quella dovutagli,

incorre in una sanzione amministrativa uguale alla somma esatta in più,

e restituzione dell'indebito pagato alla parte.”

Quindi Non puoi chiedere più di quanto stabilito nella tariffa!

Non puoi superare il massimo, né il minimo,

salvo casi eccezionali, come se intervengano amici.

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Art. 81.

Nelle cause riguardanti persone ammesse al gratuito patrocinio

il notaio, per la riscossione di onorari e altri diritti a lui spettanti,

potrà ottenere il compenso dalla Pubblica Amministrazione,

previa esibizione del certificato di indigenza rilasciato dal comune,

e menzione nella colonna “osservazioni” del repertorio del gratuito patrocinio.

Art. 82.

Sono permesse associazioni di notai,

purché appartenenti allo stesso distretto (deroga il GEIE),

per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni

e ripartirli poi in tutto o in parte, per quote uguali o disuguali.

L’art.82 permette associazioni tra notai,

ma solo allo scopo di mettere in comune proventi (e si ammette anche le spese).

No quindi consentite società tra notai (diversamente che per avvocati),

perché professione protetta,

per cui è indispensabile l’iscrizione in un ruolo,

e per carattere necessariamente personale della prestazione professionale, ex 2232 cc.

No schermo societario, cui si rivolge il cliente, che poi ripartisce internamente il lavoro tra i

notai.

Rapporto si deve instaurare subito e necessariamente tra notaio e parti,

anche per funzione di adeguamento (e no solo lettura finale!).

Anche se un domani potrebbe essere la soluzione migliore:

rivolgersi a una società,

che ripartisce il lavoro in base a “specializzazioni” dei notai (societario, immobiliare,

successioni ..)

Unica forma consentita è quindi quella dell’associazione,

che è un’associazione sui generis,

perché si ritiene non possa essere considerata un soggetto di diritto!

(si è detto che è stata usata una terminologia impropria).

Infatti lo stesso CNN

Ha ribadito che notai dello stesso studio associato possono essere contemporaneamente

componenti del Consiglio Notarile, perché non c’è incompatibilità.

Cass 82 e 85:

non è un’associazione, ossia un nuovo soggetto di diritto,

bensì è un accordo meramente interno tra i notai,

per comunione e ripartizione di proventi e spese (es impiegati, cancelleria, affitti ..)

I notai infatti non svolgono “in comune” l’attività professionale,

perché i clienti continuano a rivolgersi all’uno o all’altro notaio, e non ad entrambi;

ma ci si limita a ripartire utili e spese.

E’ consentita solo l’associazione tra notai,

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e non anche con altre figure professionali,

come ad es agenzie di affari.

E’ illecito quindi “appoggiarsi” a agenzie immobiliari per il recapito,

o ad altri studi di professionisti,

anche per norme deontologiche,

perché aiuterebbero il procacciamento di clienti.

Per cass 85 ogni altra forma di associazione, che non sia tra notai, è vietata!

GEIE (gruppo europeo di interesse economico)

Legge 240 del 23/7/91

A seguito di direttiva comunitaria dell’85,

ha permesso anche in Italia la possibilità di costituire associazioni

(in genere per ripartizione spese e utili)

anche tra liberi professionisti purchè almeno due esercitino le loro professioni in Stati

comunitari diversi.

Quindi tale norma deroga all’art.82 (notai dello stesso distretto)

perché permette ad es associazioni tra notai italiani e francesi o tedeschi.

COLLEGI E CONSIGLI NOTARILI

Collegio

Art. 83.

1 collegio di notai -> per ciascun distretto, o per ciascuna riunione di distretti.

Il collegio è composto da tutti i notai del distretto, o dei distretti riuniti;

ed ha la stessa sede del tribunale, o nel tribunale indicato in caso di riunione.

In ogni collegio è costituito un Consiglio notarile.

L’ingresso nel collegio è obbligatoria, o meglio automatica,

con l’iscrizione nel ruolo del notaio.

Organi del collegio sono:

- assemblea (o adunanza) del collegio

- consiglio notarile

- presidente e segretario del consiglio

- tesoriere

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Art. 84.

Le assemblee del collegio sono ordinarie e straordinarie,

e sono convocate per mezzo di avvisi del presidente del Consiglio notarile,

da trasmettersi ai singoli notai, con l'indicazione degli oggetti da trattare (ODG),

salvo giustificati casi di urgenza, almeno 10 giorni prima.

Nelle adunanze non si potrà discutere né deliberare se non su oggetti che interessino

direttamente i notai e che siano stati indicati nel rispettivo avviso di convocazione (principio

della pertinenza).

Art. 85.

L'assemblea ordinaria

cadenza -> ogni anno, non più tardi del mese di febbraio,

oggetto -> nomina dei membri del Consiglio,

approvazione conto consuntivo e conto preventivo (bilancio) del Consiglio,

approvazione tabella per determinazione “tassa Consiliare”

Le assemblee straordinarie

cadenza -> episodica e solo eventuale,

ogni volta che il Consiglio lo reputi conveniente,

o ne faccia istanza almeno 1/3 dei notai appartenenti al collegio.

Per entrambe le assemblee:

quorum costitutivo:

almeno la metà dei notai appartenenti al collegio in prima convocazione

qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione

quorum deliberativo:

maggioranza di voti dei notai presenti.

Art. 86.

Presidente e Segretario del collegio

sono il presidente ed il segretario del Consiglio notarile, o, in mancanza, chi ne fa le veci.

Quindi le adunanze o assemblee sono ordinarie o straordinarie (come per le società),

ma differenze tra le 2 assemblee sono meno accentuate!

Infatti, stesse regole, stessi quorum cost e deliberativi, stessa legittimazione a parteciparvi.

Ciò che cambia è solo la periodicità:

annuale per quelle ordinarie, (entro febbraio, e non ammesse deroghe)

episodica e solo eventuale per le straordinarie;

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e le materie da trattare:

per l’assemblea ordinaria le materie sono predeterminate,

mentre libertà (purchè pertinenti al “ceto notarile”) per assemblee ordinarie.

Nomina membri del consiglio:

sempre e solo con schede segrete;

mentre altre deliberazioni possono effettuarsi in maniera palese.

Il presidente del consiglio è il presidente dell’assemblea.

Il segretario del consiglio, lo è anche dell’assemblea.

No diritto di partecipare: i notai sospesi, inabilitati o interdetti dall’esercizio, finchè dura tale

circostanza.

Consiglio

E’ l’organo “di governo” del collegio notarile.

Art. 87.

Il Consiglio notarile è composto da 5 a 11 membri (5/11)

a seconda del numero dei notai del distretto.

I notai parenti e affini sino al 3° grado,

non possono essere simultaneamente membri dello stesso Consiglio notarile;

e nel caso di simultanea elezione, resta di diritto escluso il meno anziano nell'ufficio di

notaio.

Art. 88.

I membri del Consiglio sono eletti fra i notai del distretto.

Restano in carica 3 anni e possono esser rieletti.

Sono rinnovati per 1/3 in ciascun anno (quindi elezione nell’ass ord ogni anno).

Chi surroga consiglieri che hanno cessato dalle funzioni anzi tempo o per morte o per altra

causa, rimane in ufficio soltanto quel tempo per il quale sarebbe rimasto il consigliere da lui

surrogato.

Ratio del rinnovo di 1/3 ogni anno:

evitare bruschi cambiamenti derivanti da un rinnovo integrale,

per assicurare una certa continuità di funzionamento dell’organo.

Se cessazione anticipata di un consigliere

(per morte, trasferimento a altro distretto, pensionamento ..),

occorre indire apposita adunanza straordinaria,

per elezione del consigliere “surrogante”,

che rimarrà in carica solo per il tempo del consigliere “surrogato”.

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Art. 89.

Le elezioni dei membri del Consiglio -> a Schede Segrete

Nella prima votazione occorre -> maggioranza assoluta di voti.

Nella seconda votazione basta -> il maggior numero di voti (maggioranza semplice).

A parità di voti è preferito il più anziano in esercizio,

e fra egualmente anziani, il maggiore di età.

Mentre nelle elezioni i due scrutinatori sono i due notai del distretto più giovani “di età”.

Art. 90.

Il presidente, il segretario ed il tesoriere,

sono eletti a Schede Segrete dallo stesso Consiglio Not (e non dal collegio!).

In carica per 3 anni e possono essere confermati se conservano la qualità di membri del

Consiglio.

Il presidente e il segretario dovranno essere scelti preferibilmente fra i notai residenti nella

città ove ha sede il Consiglio.

A parità di voti sarà preferito per il presidente il più anziano d’età,

e per il segretario il più giovane d'età.

In mancanza del presidente e del segretario, ne faranno rispettivamente le veci il più anziano

ed il meno anziano in ufficio (da intendersi anziano come carica di consigliere e non di

notaio) fra i membri del Consiglio.

Art. 91.

Il presidente convoca e dirige le adunanze del Consiglio (e del Collegio).

Il segretario redige i verbali delle adunanze, (sia del collegio che del consiglio)

e, solo su autorizzazione del presidente rilascia le copie.

I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Chiunque può, mediante il pagamento del relativo diritto stabilito dalla tariffa,

aver copia delle deliberazioni,

tranne che concernano questioni di persone (ossia provvedimenti disciplinari),

che possono essere richieste solo dai diretti interessati

(per comprensibili ragioni di riservatezza).

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Il Presidente del Consiglio Not:

- convoca (con lettera raccomandata) e dirige assemblee sia del Consiglio che del

Collegio, e nelle delibere del consiglio il suo voto prevale in caso di parità;

- ha la rappresentanza legale del consiglio

- concede i permessi di assenza (art 26 l. not)

- nomina coadiutori e delegati (artt. 44 e 45)

- esegue le Ispezioni Biennali con il conservatore dell’Archivio not distrettuale (art

129)

Art. 92.

Delibere del Consiglio:

Quorum costitutivo -> maggioranza Assoluta (dei suoi membri).

Quorum deliberativo -> maggioranza Semplice (dei presenti).

Nel caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Decadenza dalla carica di consigliere se assenza ingiustificata dall’adunanza del consiglio

per 3 volte consecutive.

E se per mancanza del numero,

il Consiglio non possa validamente deliberare -> dichiarazione di decadenza con decreto del

presidente del tribunale.

Art. 93.

Compiti del Consiglio:

- vigilanza su condotta dei Notai iscritti presso il medesimo ed esatta osservanza dei loro

doveri, e eventuale applicazione delle pene della Censura e dell’Avvertimento (che sono di

competenza proprio del consiglio), ovvero dopo accertamento sommario, comunicazione al

PM, per il tramite del presidente del consiglio not, se infrazioni di competenza del Trib civile

- vigilanza su Praticanti e rilascia i relativi certificati;

- emette, se richiesto dalle autorità competenti, Pareri su materie attinenti al notariato;

- forma ogni anno il ruolo dei notai esercenti e dei praticanti;

- svolge, solo se richiesto, attività Arbitrale tra notai, e tra notai e terzi, per questioni di

spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio del notariato;

- forma all’inizio di ogni anno il conto preventivo dell'anno seguente, che sarà soggetto

all'approvazione del collegio.

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Mentre la formazione di quello consuntivo è compito del tesoriere, anch’esso da sottoporre

al collegio.

- predispone una tabella, che deve essere approvata dal collegio, con la quale determinare la

cd “tassa consiliare”,

ossia tassa annua a carico dei notai, in proporzione ai proventi riscossi l’anno precedente,

commisurati in base a tassa d’archivio pagata, per supplire alle spese del consiglio notarile.

Art. 94.

Il tesoriere del Consiglio

riscuote i diritti e le tasse dovute al Consiglio notarile (tra cui la tassa annua)

nonché le ammende (per sanzioni disciplinari dei notai del distretto),

e redige conto consuntivo del consiglio (che sarà ogg di delibera del collegio).

Art. 95.

Il Ministro della giustizia,

previo parere della Corte di Appello,

può sciogliere il Consiglio notarile

quando questo, richiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti dalla legge, persista

a violarli o a non adempierli, o per altri gravi motivi.

In tal caso, e sino alla composizione del nuovo Consiglio, le attribuzioni del medesimo sono

esercitate dal presidente del tribunale civile o da un giudice da lui delegato, i quali

dureranno in ufficio 3 mesi.

Questo termine potrà essere prorogato dal Ministro di altri tre mesi, in caso di riconosciuto

bisogno.

Entro i termini sopraindicati, si procederà alla elezione dei nuovi membri.

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ARCHIVI NOTARILI

Gli archivi si distinguono in Distrettuali e Mandamentali (abrogati quelli comunali nel 52).

Archivi Distrettuali -> sono nei comuni Capoluoghi di distretti notarili, ed hanno competenza

su intero distretto.

Archivi mandamentali -> sono istituiti su domanda e a spese dei Comuni interessati,

ed hanno competenza solo sul comune interessato.

Gli archivi notarili distrettuali sono destinati nel tempo ad esautorare gli archivi

mandamentali.

Art. 97

Gli archivi sono soggetti al controllo della Corte dei Conti e del Parlamento.

Al quale ogni anno è presentato il bilancio, come allegato per le spese del ministero di

giustizia.

Ogni archivio notarile ha un conservatore -> che è pure tesoriere dell'archivio.

Art. 106.

Nell'archivio notarile distrettuale sono depositati e conservati:

- le copie conformi degli atti notarili che gli uffici del registro devono trasmettere al

medesimo decorsi 10 anni dalla registrazione dell'atto;

- i moduli dei telegrammi e verbali di fonogrammi;

- le copie dei repertori (ogni mese porti copie dei repertori);

- gli originali e le copie degli atti rogati in Stato estero prima di farne uso in Italia,

se non siano già depositati presso un notaio esercente in Italia;

- repertori, registri, sigilli e atti di notai morti o cessati definitivamente (per rinunzia o

pensionamento), o trasferiti in altro distretto,

che devono essere consegnati entro 1 mese dal giorno della cessazione dall'esercizio o del

trasferimento al conservatore dell’archivio.

- gli atti ricevuti dalle persone autorizzate ad esercitare le funzioni notarili;

Atti esteri

Prima di farne uso in Italia, vanno depositati presso notaio o archivio notarile:

Finalità del deposito è quella non solo di custodire l’atto (conservazione),

ma soprattutto di esercitare controllo di legalità sullo stesso, prima del suo ingresso nel

traffico giuridico italiano

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(es verificare che ci sia tutto, e eventualmente integrare specie ex legge 47/85 e prima anche

165/90);

e l’esecuzione formalità, quali registrazione, trascrizione o iscrizione nei Registri

Immobiliari, o nel registro delle Imprese (es vendita rogata in Francia di bene in Italia).

Quindi una vendita in Francia, non può essere registrata e trascritta in Italia, ma prima deve

essere depositata presso archivio not o notaio, che poi rilasciano le copie per registrazione e

trascrizione.

Ma se l’atto estero è una procura,

si ritiene che non occorra un preventivo verbale di deposito,

ma basta la sua semplice allegazione (che funge anche da deposito) all’atto pubblico.

Occorre invece il previo deposito, se allegazione a scrittura privata autenticata non conservata

presso il notaio (perché qui si controllo ma no custodia).

Legalizzazione è diretta ad attestare l’effettiva provenienza del documento dall’autorità

dalla quale mostra di promanare e l’effettivo possesso della qualifica di chi la promana

(dimostrare ad es che è proprio di tizio e che tizio è notaio).

Art. 107.

La consegna degli atti, volumi e sigilli

dei notai morti o cessati definitivamente o trasferiti in altro distretto

è fatta entro 1 mese dal giorno della cessazione dall'esercizio o trasferimento.

Se morte o cessazione del notaio:

il capo dell'archivio notarile procede a rimozione dei sigilli

ed al ritiro di atti, volumi e sigilli nella sede dell'ufficio del notaio,

con l'intervento del presidente del Consiglio notarile del distretto, o di un membro da lui

delegato.

Se dispensa per rinunzia o trasferimento:

la consegna la fa il notaio o suo procuratore speciale,

nella sede dell'archivio, al conservatore,

con l'intervento del presidente del Consiglio notarile del distretto presso il quale era iscritto il

notaio, o di un membro da esso delegato.

Il capo dell'archivio notarile compila il verbale contenente l'inventario delle cose consegnate

o ritirate che, sottoscritto da lui, dal presidente del consiglio notarile o dal membro da lui

delegato, dal notaio o dal suo procuratore, viene conservato nell'archivio notarile.

Nel caso in cui sia il notaio o un suo procuratore ad effettuare la consegna, il processo verbale

viene compilato in duplice originale, uno dei quali viene rimesso allo stesso notaio.

Le spese occorrenti per la apposizione e rimozione dei sigilli, per l'inventario, il trasporto e

deposito nell'archivio e tutte le altre spese accessorie sono a carico dell'archivio stesso.

L'inventario va esente dal pagamento delle tasse di bollo e registro.

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Art. 108.

Appena eseguito il deposito degli atti originali, dei repertori e dei registri,

si procederà immediatamente alla ispezione e verificazione di tutti i detti atti, repertori e

registri, in presenza del conservatore dell'archivio,

e se ne farà constare con apposito verbale.

Copia del verbale potrà essere rilasciata al notaio, suoi eredi o aventi causa se la richiedano.

Art. 109.

Gli atti originali ed i repertori debbono essere custoditi nell'archivio in luogo diverso da

quello in cui sono custodite le copie.

Le copie devono rilegarsi in volumi corrispondenti ai volumi degli originali di ciascun notaio.

Art. 110.

Il conservatore dell'archivio rappresenta l'archivio.

E può compiere tutti gli atti conservativi nell’interesse dell’archivio.

E’ responsabile della custodia e conservazione di tutti i documenti, repertori e sigilli

depositati nell'archivio.

Vigila al regolare andamento del medesimo, all'esatto adempimento degli obblighi imposti ai

notai verso l'archivio, e denunzia alla competente autorità le contravvenzioni in cui i notai o

altre persone fossero incorse per inosservanza delle disposizioni concernenti gli archivi.

Art. 111.

Il conservatore, nella qualità di tesoriere dell'archivio, riscuote i diritti e le tasse spettanti

all'archivio.

Provvede alle spese del servizio e a pagare gli stipendi.

Può valersi del decreto ingiuntivo per riscuotere tasse e diritti.

Art. 112.

Il conservatore permette l'ispezione e la lettura degli atti depositati in archivio,

e ne rilascia le copie anche in forma esecutiva,

nonché gli estratti ed i certificati positivi o negativi, salvo gli atti di ultima volontà in vita del

testatore.

In uno speciale registro sarò annotato giornalmente il rilascio di copie, certificati o estratti

(ma registro abolito, quindi norma implicitamente abrogata).

Il conservatore procede nel proprio ufficio anche all'apertura, pubblicazione e restituzione

dei testamenti olografi o segreti depositati in archivio.

Art. 113.

Il notaio, finché vive, può prendere visione gratuita dei propri atti originali e dei repertori

da lui depositati.

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Art. 114.

In ogni archivio compilati due indici generali per ordine alfabetico:

- uno per i notai, e indicherà i nomi dei notai i cui atti sono depositati, e la data del

primo e dell'ultimo atto da ciascuno di essi rogato;

- l'altro indicherà i nomi delle parti intervenute nell'atto.

Quindi:

Funzioni del Conservatore sono:

- custodia di atti, repertori e sigilli notarili (di notai cessati o trasferiti), di atti rogati

in Stato estero non depositati presso notaio, e delle copie di atti not dopo 10 anni da

registrazione;

- prosecuzione dell’attività di notai cessati o trasferiti, tramite il rilascio di copie,

estratti e certificati dei loro atti, e l’apertura, pubblicazione e restituzione di

testamenti depositati in archivio, e ispezione e lettura degli atti depositati, salvo

quelli di ultima volontà in vita del testatore;

- controllo su attività dei notai, mediante ispezione biennale con il presidente del

consiglio not, ex 128 l not

- riscossione contributi dovuti: per la Cassa 25%

il CNN 2%

tassa d’archivio 10%

Registro Generale dei Testamenti 20%

diritti per l’iscrizione a repertorio 0,50% dell’onorario repertoriale

Tassa d’archivio:

E’ stata istituita per sopperire a esigenze finanziarie dell’archivio;

va versata ogni mese al momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori,

ed è pari al 10% dell’onorario repertoriale.

Art. 115.

È vietato di entrare o di rimanere nell'archivio di notte,

di portare, accendere e ritenere in qualunque tempo fuoco o lume, e di fumare nei locali

dell'archivio, senza speciale permesso del conservatore, il quale è responsabile delle

disposizioni date.

I contravventori sono punibili con la sanzione amministrativa di lire 10.000, estensibile a lire

16.000 in caso di recidiva;

e se il recidivo è un impiegato dell'archivio, potrà essere punito anche con la sospensione e

con la destituzione dall'impiego.

Tali penalità sono applicate dal Tribunale, udito l’interessato.

E somme devolute a beneficio dell’archivio.

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Archivi notarili Mandamentali

Art. 118

Sono istituiti su domanda e a spese dei Comuni interessati.

In essi vengono depositate le copie conformi degli atti notarili che gli uffici del registro

del mandamento dovranno loro trasmettere ai termini della legge sul registro, decorsi 10

anni dalla registrazione dell'atto.

I proventi dell'archivio notarile mandamentale sono devoluti a vantaggio dei Comuni

interessati.

Art. 119.

Il conservatore e tesoriere dell'archivio mandamentale

è nominato con decreto del Ministro di Giustizia,

su proposta del conservatore dell'archivio notarile distrettuale,

e sentite le giunte dei comuni interessati, fra i notai titolari delle sedi notarili assegnate al

capoluogo o fra le persone aventi i requisiti per la nomina a notaio.

Art. 121.

Lo stipendio del conservatore sarà fissato di volta in volta

per ciascun conservatore dal Ministro della giustizia,

sulla proposta dei Comuni interessati, udito il parere del conservatore dell'archivio notarile

distrettuale e del pubblico Ministero,

e sarà pagato direttamente dai Comuni interessati.

Art. 122.

Il conservatore dell'archivio deve fissare la residenza nel Comune dove è l'archivio.

Art. 124.

Il conservatore dell'archivio notarile mandamentale permette l'ispezione e la lettura degli

atti depositati salvo quelli di ultima volontà in vita del testatore,

e ne rilascia i certificati, gli estratti e le copie.

Art. 125.

I proventi dell'archivio notarile mandamentale sono devoluti a vantaggio dei Comuni

interessati.

Art. 126.

Sono posti sotto la direzione e sorveglianza

del conservatore dell'archivio notarile Distrettuale.

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VIGILANZA E ISPEZIONI

Art.127

Ministro della Giustizia:

- esercita l’alta vigilanza su tutti i notai, i Consigli e gli archivi notarili,

- e può ordinare le Ispezioni che creda opportune -> Ispezioni cd Straordinarie

Lo stesso potere di vigilanza spetta ai procuratori generali presso le Corti di Appello nei limiti

delle rispettive giurisdizioni.

E ricorda per gravi motivi può sciogliere il Consiglio Notarile ex art.95

Il Ministro della giustizia può far procedere ad Ispezioni Straordinarie

anche ai fini di controllare la regolarità delle ispezioni biennali (cd ordinarie).

Se in seguito ad ispezione straordinaria,

accertata irregolarità punibile con pena superiore a sanzione amministrativa di lire 10.000

-> spese ispezione saranno a carico del sanzionato;

se minori di 10.000 lire -> a carico del Ministero.

Se risultassero irregolarità commesse nelle ispezioni dal notaio o dal conservatore

ispezionante -> spese dell'ispezione a loro carico.

Ispezioni Straordinarie -> raramente ministro ha utilizzato tali poteri.

Le ispezioni del Ministero sono Straordinarie

(episodiche, solo qualora il Ministro lo ritenesse opportuno),

e sono ben diverse dalle Ispezioni Ordinarie che sono biennali di cui all’art. 128, che sono

a scadenza fissa e non episodiche.

Art. 128

Ispezione Biennale (ogni 2 anni)

Entro 6 mesi da fine di ogni biennio

i notai dovranno presentare all’Archivio notarile i repertori, i registri e gli atti rogati

nell'ultimo biennio per l'ispezione dei medesimi.

Il notaio che non adempie a quest'obbligo sarà punito con la sospensione (a tempo

indeterminato fino a che non adempia).

In tali ispezioni si curerà di accertare specialmente se nella redazione e conservazione degli

atti, dei registri e dei repertori, nella riscossione e nel versamento delle tasse, siano state

osservate le disposizioni di legge.

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Queste sono le -> Ispezioni Ordinarie

Con cadenza biennale, al fine di controllare l’operato dei notai, anche al fine nel caso di

irregolarità di applicare le relative sanzioni disciplinari.

Ex art 250 reg not devono essere presentati per l’ispezione i 3 repertori (degli atti tra vivi, di

ultima volontà e dei protesti), i relativi indici, il registro delle somme e dei valori (no girate

azionarie), gli atti tra vivi, e si ritiene che vanno esibiti anche i fascicoli supplementari salvo

restituzione immediata di quelli ancora in uso.

No ispezione per atti di ultima volontà durante la vita del testatore, registro delle girate

azionarie, e registri tenuti a fini fiscali.

Art. 129.

Le ispezioni saranno eseguite:

1) per Notai -> dal presidente Consiglio notarile o da un consigliere da lui delegato,

unitamente al conservatore dell'archivio notarile del distretto od a chi ne fa le veci.

2) per presidente del Consiglio notarile e dei notai consiglieri delegati -> da ispettori

dell’Archivio nell’ambito delle rispettive circoscrizioni.

Quindi competenza CONGIUNTA per le ispezioni:

organo del notariato (il presidente consiglio notarile o suo delegato)

e conservatore dell’archivio, o suo delegato.

Presso gli Archivi not Distrettuali di Milano, Bologna, Roma, Napoli e Palermo,

sono presenti gli Uffici Ispettivi,

che svolgono, relativamente alla loro competenza,

ispezioni biennali in tutti gli archivi,

e biennali di tutti gli atti e repertori dei presidenti dei Consigli notarili e consiglieri da essi

delegati.

Art. 133.

Di ciascuna ispezione (sia ordinaria che straordinaria) sarà steso Verbale in doppio

esemplare:

uno per l’archivio notarile

e l’altro per procuratore della Repubblica (per eventuali sanzioni disciplinari)

Art. 134.

Tutte le spese per esecuzione delle ispezioni sia ordinarie che straordinarie pagate dal

Ministero di Giustizia.

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PENE DISCIPLINARI Meglio dire -> SANZIONI

(natura amministrativa e non penale)

Art.135.

Le pene disciplinari per i notai che mancano ai propri doveri sono:

- Avvertimento;

- Censura;

- Ammenda;

- Sospensione;

- Destituzione.

Benché siano testualmente chiamate “pene”, sono ritenute dalla dottrina dominante delle

sanzioni di natura “amministrativa” e non penale.

Il sistema sanzionatorio è ritenuto quasi unanimemente (Boero, Protettì) troppo severo e

antiquato.

Sono comminate sanzioni troppo severe per infrazioni formali spesso poco importanti;

e non si reprimono adeguatamente le violazioni più gravi, specie di carattere deontologico,

che compromettono maggiormente l’interesse pubblico ed il decoro della categoria notarile.

Da qui la necessità del codice deontologico prima del ’94 e ora del 2004.

Annoso problema non ancora risolto:

l’esiguità dell’ammontare dell’ammenda, i cui valori non sono rivisti addirittura dal 1948!!

E sono di importo irrisorio e quindi ininfluente come deterrente!

E poi ci sono l’avvertimento e la censura che consistendo in un mero rimprovero non

costituiscono una seria misura di dissuasione specie per i notai meno scrupolosi!

Rilevano solo ai fini della recidiva.

Art. 136.

Avvertimento e censura sono quindi le sanzioni -> meno gravi,

e come tali sono

di competenza -> del Consiglio Notarile

Entrambe consistono in un Rimprovero del Presidente del Consiglio notarile

per la mancanza commessa, con esortazione a non ricadervi,

espresso tramite comunicazione personale o lettera raccomandata.

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Ma la censura essendo sanzione più grave,

è caratterizzata da una forma più solenne;

“è una dichiarazione formale di biasimo”

ed è irrogata davanti al Consiglio notarile in seduta,

e copia del provvedimento di censura deve rimanere affissa per 15 giorni alla porta

esterna della sala delle riunioni del Consiglio notarile.

Sono sanzioni prive di conseguenze giuridiche nell’immediato

rilevanza solo per la recidiva cd generica

ma valenza morale!

La legge non stabilisce quali mancanze siano passibili di avvertimento o di censura;

quindi ampia discrezionalità del giudice o del Consiglio di irrogare l’una o l’altra a seconda

della maggiore o minore gravità dell’infrazione.

Sono sanzioni quindi generali e residuali.

Sono ritenute sanzioni che dovrebbero irrogarsi soprattutto nel caso di violazione di norme

deontologiche.

Lo stesso art. 147 l. not. prevede nelle ipotesi di illecita concorrenza e di condotte che

pregiudicano il decoro della classe notarile l’irrogazione della censura, o nei casi più gravi

della sospensione sino ad un anno e della destituzione.

Art. 137.

Ammenda

E’ punito con l'ammenda

da lire 40 a 4000 il notaio che contravviene alle disposizioni:

- su forma dell’atto ex art. 51 (nn 2-7) , 53 ..

- nella conservazione degli atti

- irregolare tenuta dei repertori e del registro somme e valori

- che durante la sospensione o l'inabilitazione rilascia copie, certificati od estratti

- ex art. 80 l not se notaio chiede onorario maggiore del dovuto (deve restituire, come

ammenda -> l’eccedenza illegittimamente percetta)

L’ammenda è l’unica sanzione pecuniaria prevista dall’ordinamento disciplinare notarile.

Ammontare ammenda determinati tra un minimo e un massimo,

salvo nell’ipotesi ex art. 80 ove è determinato per relationem (in base a eccedenza

illegittimamente presa).

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Ammantare irrisorio e ridicolo, perché cifre rivalutate moltiplicando per 8 l’ultima volta

addirittura nel 1948; poi mai più riviste!

Necessità di rivedere l’importo, anche perché la sospensione in caso di presenza di attenuanti

può essere sostituita con l’ammenda!

Art. 151.

Oblazione per l’ammenda

Il notaio, che non sia recidivo,

in caso di infrazione punibile con l’ammenda,

potrà prevenire ed arrestare il corso del procedimento,

con l’oblazione,

ossia pagando una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge,

oltre le spese del procedimento, se ne siano state fatte.

No Oblazione in caso di recidiva!

Oblazione serve non tanto a evitare il pagamento della ammenda (che è ridicola)

Ma a evitare che la sanzione comminata dell’ammenda,

possa influire costituendo un precedente ai fini della recidiva!

L’oblazione costituisce un diritto per il notaio,

proprio per prevenire o arrestare un procedimento,

ossia pagando sia prima dell’inizio del procedimento dinanzi al trib civile,

sia in pendenza del giudizio,

ma non dopo la sentenza.

Art. 138.

SOSPENSIONE

1) Da 1 a 6 mesi se notaio:

- contravviene alle disposizioni su Minorati e stranieri (54-57);

- non conserva, per negligenza, gli Atti ricevuti depositati;

- irregolarità più gravi nella tenuta dei Repertori

- che è Recidivo nelle contravvenzioni di cui all' art. 51;

- omessa tenuta del registro somme e valori (art.10 l. 64/34)

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2) Da 6 mesi ad 1 anno se contravviene a articoli:

- art. 27 -> rifiuto illegittimo di ricevere atti,

- art. 28 -> riceve atti nulli

- art. 47 -> No Testimoni, qualora siano irrinunciabili

(donazioni, convenzioni matrimoniali, atti mortis causa, se illetterati)

3) A tempo Indeterminato (sino a quando non adempie!):

- se si oppone alle Ispezioni di cui all'art. 128 o le rende altrimenti impossibili.

Mentre se presenta repertorio a ufficio del Registro con ritardo di oltre 60 giorni

-> sospensione sino a 6 mesi (art. 73 legge registro)

E’ sanzione di notevole gravità che comporta da 1 mese sino anche ad 1 anno,

l’impossibilità in generale di esercitare attività notarile,

No ricevere atti -> sono nulli

No rilascio di copie e certificati pena -> l’ammenda ex 137

obbligo di consegna del sigillo,

decadenza dalla qualità di membro del Consiglio,

e per 2 anni da cessazione della sospensione non può essere eletto membro del Consiglio

nomina di notaio delegato cui spetta metà degli onorari ex art. 44

ed eventualmente di notaio depositario, per conservare atti e repertori.

Ex art. 16 l. 1324/1923 in caso di attenuanti la sospensione può essere sostituita con

l’ammenda. E la presenza di attenuanti è una circostanza ricorrente, perché le attenuanti sono innominate e

generiche,

e così è possibile che da una sanzione grave come la sospensione si passi all’ammenda, ossia

sanzione di carattere pecuniario di importo irrisorio!

Da qui anche la necessità di rivedere l’importo dell’ammenda!

Art. 138 bis

Sospensione da 6 mesi a 1 anno e sanzione da 500 a 15.000 euro (da 1 a 30 milioni di lire):

se iscrizione nel registro delle imprese di delibere di società,

qualora “risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge e si viola

l’art. 28 l not”.

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Ma quindi vanno iscritte o meno le delibere annullabili?

Sembrerebbe di si, argomentando sulla base dell’art.28.

Sospensione da 1 a 6 mesi:

se iscrizione nel Registro delle Imprese di atto costitutivo di società, “quando risultano

manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge”.

(quindi più grave l’iscrizione di delibere nulle).

Invero, in entrambi i casi, sia di delibera che di atto costitutivo,

la legge parla solo di società di capitali,

escludendo espressamente i casi di infrazioni relativi alle società di persone.

INABILITAZIONE

Per opinione ormai pacifica, in dottr e giur, è misura cautelare e non disciplinare,

infatti non rientra tra le “pene disciplinari” ex art.135 l not!

Infatti nonostante l’indubbio carattere affittivo per il notaio, che la avvicina alla sospensione,

essa non ha natura sanzionatoria,

bensì semplicemente cautelare,

ed ha carattere provvisorio e non definitivo.

Ratio:

in presenza di provvedimenti giudiziari contro il notaio non ancora definitivi,

come condanne per reati dolosi o destituzioni con sentenze non ancora passate in giudicato, o

arresti cautelari in carcere o domiciliari,

si vuole salvaguardare il decoro e prestigio della categoria notarile,

impedendo al notaio l’esercizio delle sue funzioni,

che tradotto significa -> sospensione a fine cautelare e non disciplinare.

Non a caso in un progetto di revisione è stata chiamata anziché inabilitazione,

come “sospensione cautelare”.

Nb:

Competente a irrogarla è sempre e solo il TRIB CIVILE (e non penale)

(come la sospensione e le altre sanzioni più gravi!)

Stante la natura cautelare e non sanzionatoria,

ex art 158 l not:

il provvedimento di inabilitazione è immediatamente esecutivo anche nonostante eventuale

appello.

Da qui capisci bene la ratio dell’inabilitazione!

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Art. 139

Inabilitazione di diritto -> Ipso iure:

- se rilasciato contro il notaio Mandato di cattura;

- se condannato per Reato non colposo (doloso) punibile con pena di almeno 6 mesi,

con sentenza Non ancora passata in giudicato, e quando sia stata pronunciata la

destituzione con sentenza non ancora definitiva;

- se, condannato (condanna definitiva, passata in giudicato) per reato colposo ad una

pena restrittiva della libertà personale, la stia scontando (es arresti domiciliari).

Ma per Corte Costituzionale 40/1990:

l’art 139 è parzialmente incostituzionale laddove prevede inabilitazione automatica, ipso iure,

se condanna per reato non colposo (ossia il n.2 dell’art).

Di conseguenza se reato non colposo con pena non inferiore a 6 mesi ->

Inabilitazione non automatica, ma Facoltativa (e no de iure),

ossia valutazione discrezionale del giudice!

Mentre rimane de iure negli altri 2 casi.

Per “mandato di cattura”, stante la riforma del 1988 del cpp,

si intende oggi -> custodia cautelare in carcere, in luogo di cura, o arresti domiciliari.

Il n.3 invece si riferisce alle ipotesi di condanna definitiva, con sentenza passata in

giudicato, per reati colposi, nel caso in cui il notaio stia scontando una pena che restringe la

sua libertà (carcere o domiciliari).

Se tale restrizione (carcere o domiciliari) si protrae per più di un anno:

-> il notaio perde definitivamente il sigillo ex art.141,

posto vacante

e potrà solo concorrere in un nuovo concorso per esami.

Riammissione in esercizio:

se cessati i motivi dell’inabilitazione,

il notaio può richiedere di essere riammesso in esercizio

con domanda diretta al Trib Civile (e non penale)

il quale delibererà in camera di consiglio,

previo parere obbligatorio ma non vincolante del consiglio notarile e udito il pm,

e si pronuncerà con sentenza.

Perché durante l’inabilitazione il posto del notaio non diviene vacante, stante la natura

solo cautelare dell’inabilitazione.

La riammissione non è mai automatica,

es a seguito di sentenza di assoluzione in sede penale,

ma sempre discrezionale del trib Civile (e non penale!).

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Competente sia a dichiarare l’inabilitazione e riabiliatazione,

sempre e solo il Trib civile!

Art. 140.

Inabilitazione Facoltativa e non de iure:

- se “Iniziato” procedimento per la destituzione,

o per reato non colposo punibile con pena non minore di 6 mesi

(qui basta inizio procedimento e non la condanna non definitiva)

- se condanna Non definitiva per reato colposo, con pena restrittiva della libertà personale

non minore di 3 mesi

Quindi è sufficiente l’ Inizio del procedimento per reato non colposo o per destituzione,

o condanna Non definitiva per reato colposo, se comporta restrizione della libertà

personale (custodia cautelare in carcere o domiciliari per almeno 3 mesi).

Quindi valutazione discrezionale del giudice che terrà conto di tutti gli elementi, prove,

eventuali attenuanti, e soprattutto la possibilità o meno di nocumento per il corretto esercizio

dell’attività notarile e per il decoro della categoria.

Art. 142.

Destituzione

Giudiziale, o facoltativa:

- se notaio continua nell'esercizio durante la sospensione o l'inabilitazione, (ma se si

limita solo a rilascio copie -> solo ammenda);

- Se Recidiva nelle contravvenzioni ex art. 27 (rifiuto rogito), 138 e ai nn. 1, 8, 11,

12 dell'art. 51;

- che dolosamente non ha conservato repertori e atti da lui ricevuti;

- nei casi più gravi di violazione dell’art.147 (illecita concorrenza o comportamenti

disdicevoli per decoro classe notarile)

Di diritto (no per corte cost):

- se condanna definitiva (passata in giudicato) per reato non colposo (doloso)

punibile con pena non inferiore a 6 mesi.

Ma per Corte Costituzionale 40/1990:

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destituzione non è mai di diritto, automatica,

ma sempre discrezionale, facoltativa!!

Perché, ratio:

competente a irrogarla è il Trib. Civile,

e non quello penale che invece condanna il notaio in caso di reato non colposo!

Il Trib civile infatti valuterà discrezionalmente l’intera vicenda,

e soprattutto eventuali attenuanti, indipendentemente dalla pronuncia penale,

che ad es non ne ha tenuto conto, o viceversa.

Il trib civile quindi potrà anche prevedere la sospensione in luogo della destituzione, ad es.

Principio della Indipendenza dei procedimenti penale e disciplinare!

La destituzione è la più grave delle sanzioni disciplinari,

perché consiste nella cessazione definitiva dell’esercizio notarile.

Il notaio destituito non può più ricevere atti,

se lo fa sono nulli ex art 58, a partire dalla data di pubblicazione in G.U. del provvedimento di

destituzione.

Art.159

Riabilitazione del notaio destituito:

1) se abbia ottenuta la riabilitazione in sede penale, nel caso che sia stato condannato

per reato non colposo;

2) se, negli altri casi, decorsi almeno 3 anni dalla destituzione.

Non potrà mai essere riabilitato:

-> il notaio condannato per falso, furto, frode, peculato, truffe e calunnie.

La domanda va fatta al consiglio notarile,

che valuterà discrezionalmente se sussistono le condizioni per riammettere il notaio senza

pregiudicare il decoro e prestigio della categoria.

In tal caso, se riammesso, il notaio ha solo la possibilità di partecipare a un nuovo concorso

per esami da notaio, e non riottene di certo il sigillo, giacché l’ha perso e la sua sede è

diventata vacante.

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Art. 144.

Attenuanti

Se concorrono circostanze attenuanti:

la sospensione e ammenda possono essere diminuite di 1/6,

e può essere sostituita destituzione con sospensione,

sospensione con ammenda (ex art 16 l 1324/1923),

e censura con avvertimento.

Le attenuanti sono tutte Innominate,

perché non specificamente predeterminate,

per cui il giudice o il consiglio notarile potrà valutare qualsiasi circostanza ritenga rilevante.

Proprio perché ci sono le attenuanti,

la Corte Costituzionale 40/1990 ha ritenuto che destituzione e inabilitazione non potessero

essere di diritto, ipso iure, a seguito di condanna penale,

perché competente per irrogazione di inabilitazione e sanzioni disciplinari,

è il Trib Civile e non quello penale,

che deve discrezionalmente valutare nell’insieme l’intera fattispecie,

valutando appunto anche eventuali attenuanti!

Art. 145.

Recidiva:

Se nuova contravvenzione nei 5 anni dalla precedente condanna.

Assai controverso se recidiva solo specifica (ossia rileva solo se stessa infrazione)

o generica (anche se infrazione di norma differente).

Per Cass pacifica, essendo il 145 generico, rileva ogni precedente contravvenzione,

e quindi la Recidiva è Generica

Sospensione da 1 a 6 mesi -> recidiva ex art 51

e destituzione -> recidiva art 51, 27 138 ..

per evitare recidiva -> oblazione se ammenda

Art. 146.

L'azione disciplinare contro i notai per le infrazioni da loro commesse,

punibili con l’avvertimento, censura, ammenda, sospensione, destituzione,

si prescrive in 4 anni dal quando è stata commessa l’infrazione,

ancorché vi siano stati atti di procedura

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Corte Costituzionale -> sospensione del termine di prescrizione, solo nel caso in cui vi sia

contemporanea azione penale, fino al definitivo esito del processo penale.

Quindi pronunzia di condanna disciplinare necessariamente entro 4 anni, se no si prescrive

l’infrazione disciplinare!

Ed è irrilevante qualsiasi “atto di procedura”, es pronunce del consiglio notarile, atti

dell’autorità giudiziaria.

La prescrizione opera di diritto, e può essere eccepita in qualsiasi grado del giudizio.

Mentre la condanna ad una pena disciplinare

si prescrive nel termine di 5 anni,

se non è data esecuzione alla condanna in tale tempo (ma è ipotesi di scuola, mai realizzata).

Art. 147.

Il notaio che in qualunque modo

comprometta con la sua condotta nella vita pubblica o privata

la sua reputazione e il decoro e prestigio della classe notarile,

o con riduzioni degli onorari faccia ai colleghi illecita concorrenza,

è punito con -> censura o sospensione fino ad un anno,

e nei casi più gravi -> destituzione.

La destituzione automatica qualora il notaio, contravvenga per 3 volte a art 147.

L’art. 147 è quindi molto importante,

ed è una “norma di chiusura”,

con la quale poter colpire, con sufficiente elasticità e duttilità, tutti i comportamenti

riprovevoli dei notai non sanzionati da altre norme, in primis l’illecita concorrenza, che è

una piaga costante del mondo notarile.

Nella prassi, però, nonostante la lodevole intenzione del legislatore, l’utilizzazione

dell’art.147 è stata rara sino ad ora, per evitare sanzioni troppo vessatorie, come la

sospensione o destituzione.

E si è fatto ricorso ad altri sistemi, laddove si è potuto, come nel distretto di Padova, ove si

impone ai notai di spedire copia delle fatture al consiglio ..

L’art.147, però, è la base, e può essere invocato qualora vi sia violazione delle norme

deontologiche!

Il potere del Trib civile, ex art 147, è amplissimo e molto discrezionale,

spaziando da sanzioni come la censura, sino a sospensione e addirittura destituzione.

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Cass 89:

è stato sanzionato con la censura ex art 147,

un notaio che si era rifiutato di inviare al cliente, nonostante ripetute richieste, la fattura

dettagliata con l’indicazione dell’onorario percetto, (perché aveva richiesto oltre il massimo

tariffario),

perché comportamento disdicevole che pregiudica il prestigio della classe notarile.

Altra ipotesi frequente è l’uso di procacciatori di affari:

ma in tal caso occorre provare l’accordo, a titolo oneroso o gratuito, tra notaio e

procacciatore.

Ovviamente lecito se un soggetto indirizzi conoscenti da un notaio, solo per ragioni di stima e

fiducia nella professionalità del notaio.

Illecito ovviamente doni e ricompense a favore di soggetti collegati a enti e attività, come

banche, agenzie immobiliari, costruttori ..

-> possibile reato di corruzione!

Altresì è illecito conservare esposta la targa del notaio in pensione, qualora si sia rilevato il

suo studio, perché attirerebbe clientela.

Illecita concorrenza:

anche il ricorso sistematico alla scrittura privata non conservata, per evitare ispezioni.

Art. 148.

Competenze per sanzioni:

Avvertimento e censura -> al Consiglio notarile da cui dipende il notaio;

(salvo il caso in cui il notaio sia membro del consiglio not -> Presidente del Trib civile)

Ammenda, sospensione e destituzione irrogate da -> Tribunale Civile

Il Tribunale civile nella cui giurisdizione -> è la sede del Consiglio notarile da cui dipende il

notaio.

Ratio: maggiore garanzia di indipendenza del Trib civile per le sanzioni più gravi,

rispetto ad un organo interno alla categoria notarile.

Avvertimento o censura:

istanza al Consiglio notarile (per promuovere procedimento disciplinare) è di:

- del Presidente del Consiglio

- del PM

- delle parti interessate

Il notaio entro 10 giorni da ricezione avviso

può presentare le sue giustificazioni -> memorie scritte o orali per diritto di difesa

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Consiglio Notarile:

è competente solo per l’irrogazione delle sanzioni minori (avvertimento e censura);

qualora sia investito di un procedimento, ad es dal Pm,

ma ritenga che sia opportuno irrogare una sanzione più severa,

deve dichiararsi incompetente, e investire del caso il Trib civile.

Viceversa il Trib civile, sarà libero di irrogare anche le sanzioni minori dell’avvertimento o

censura, qualora investito di un procedimento che potrebbe portare a pene più severe, ritenga

opportuna una sanzione minore (es in caso di attenuanti).

Possibile poi anche il provvedimento di archiviazione, qualora si riscontri l’infondatezza

dell’addebito, dopo l’indagine preliminare del presidente del consiglio notarile.

Il presidente del Consiglio notarile compie un primo accertamento sommario

e ne riferisce nella prima riunione successiva al Consiglio notarile,

che decide se procedere o disporre l’archiviazione.

Qualora il Consiglio decida di procedere a giudizio,

il presidente ne dà avviso al notaio con lettera raccomandata

contenente l'indicazione precisa dell'addebito.

Il notaio entro 10 giorni da ricezione avviso,

termine ritenuto sufficiente per esercizio diritto di difesa,

può presentare memorie scritte o orali al consiglio.

Art. 149.

Del provvedimento del Consiglio di avvertimento o censura,

è data, nei 5 giorni successivi, copia al notaio ed al PM,

affinché possano far ricorso in appello al Tribunale Civile.

Notaio e procuratore della repubblica hanno facoltà di appellare entro 8 giorni dal

ricevimento della copia del provvedimento.

Quindi per avvertimento e censura,

per l’irrogazione è competente il Consiglio Notarile (di fatto un 1° grado),

ma possibile appellare dinanzi al Trib civile (2° grado),

e si ritiene possibile anche ricorso in Cassazione (3° grado).

Il Trib in sede di appello valuterà nel merito l’intera fattispecie, con ampia discrezionalità.

Sebbene non detto, poi si ritiene possibile anche il ricorso in Cassazione

ex art. 111 Costituzione.

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Art. 150.

Se il notaio è membro del Consiglio notarile,

per avvertimento o censura

competente il Presidente del tribunale civile (e non il consiglio notarile)

Contro la sentenza del tribunale non è ammesso appello.

Ovvio, perché è già un provvedimento del tribunale Civile per una sanzione minore,

quindi non ci può essere un secondo grado ma solo ricorso per cassazione.

Art. 152.

Se procedimento dinanzi al Trib Civile (es ammenda, sospensione, destituzione):

Istanza per procedimento -> dal PM

e comparizione del notaio in trib

deve essere fissata dopo almeno 10 giorni dalla notifica,

di modo che sia assicurato il diritto alla difesa,

e il notaio possa preparare eventuali memorie scritte o orali.

(10 gg come per procedimenti dinanzi al consiglio not).

il presidente del Trib civile convoca il notaio su segnalazione del PM,

e la segnalazione al PM, può giungere anche dal Presidente del Consiglio notarile!!

Art. 153.

Il notaio può comparire personalmente o per mezzo di mandatario con procura speciale;

e può anche farsi assistere da un avvocato

e presentare memorie a sua difesa.

Quindi il notaio può anche difendersi personalmente, senza avvocato!

E anche nella fase di appello o cassazione, per interpretazione estensiva.

Art. 154.

Il tribunale, sentito il notaio, ove sia comparso, ed il PM, pronunzia in Camera di consiglio

con sentenza.

Discusso se il Consiglio Notarile sia litisconsorte necessario

e quindi debba essere necessariamente convocato e sentito.

No per parte della dottrina,

si per taluni notai che hanno giocato proprio su questo.

Senz’altro possibile che il trib richieda informazioni o un suo parere, ma che non è

ovviamente vincolante.

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Art. 155.

La sentenza del tribunale può essere

appellata dal notaio o dal PM,

entro 30 giorni da notificazione della sentenza,

dinanzi alla Corte d’Appello competente.

Art. 156.

Dalle sentenze della Corte d'appello è ammesso -> ricorso in Cassazione

Ma solo per:

- incompetenza,

- violazione o

- falsa applicazione della legge.

No anche per omessa, insufficiente o contradditoria motivazione,

ossia ex art 360 n.5 del cpc.

Art.158:

Obbligo di comunicazione provvedimenti disciplinari

di tutti i provvedimenti emessi dal trib:

al Ministero di Giustizia ed al Consiglio notarile.

Dei provvedimenti del Consiglio not -> comunicazione al Ministero di Giustizia.

Art. 160.

I proventi delle pene pecuniarie, ossia delle ammende,

sono devoluti al Consiglio notarile distrettuale competente.