LE VERIFICHE FISCALI E I POTERI DELL’AMMINISTRAZIONE ... · Statuto dei diritti del contribuente...

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2°modulo LE VERIFICHE FISCALI E I POTERI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA a cura del dott. Giovanni Barbato

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2°modulo

LE VERIFICHE FISCALI E I

POTERI

DELL’AMMINISTRAZIONE

FINANZIARIA

a cura del dott. Giovanni Barbato

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Statuto dei diritti del contribuente

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Statuto dei diritti del contribuente

•• Lo Statuto dei diritti del contribuente, contenuto n ella legge nLo Statuto dei diritti del contribuente, contenuto n ella legge n . . 212 del 27 luglio 2000, d212 del 27 luglio 2000, d àà attuazione ai principi di attuazione ai principi di democraticitdemocraticit àà e trasparenza del sistema impositivo, e trasparenza del sistema impositivo, contribuendo a migliorare il rapporto tra Fisco e c ittadini.contribuendo a migliorare il rapporto tra Fisco e c ittadini.

•• Lo Lo ““ Statuto dei diritti del contribuenteStatuto dei diritti del contribuente ”” codifica i principi codifica i principi generali dellgenerali dell ’’ordinamento tributario mai formulati prima nel ordinamento tributario mai formulati prima nel nostro Paese.nostro Paese.

•• Lo Statuto contiene (art. 1 "Principi generali") disp osizioni Lo Statuto contiene (art. 1 "Principi generali") disp osizioni generali dell'ordinamento tributario in attuazione dei principi generali dell'ordinamento tributario in attuazione dei principi costituzionali di uguaglianza di tutti i cittadini nei confronticostituzionali di uguaglianza di tutti i cittadini nei confrontidelle disposizioni di legge (art. 3 Cost.); di riser va di legge delle disposizioni di legge (art. 3 Cost.); di riser va di legge in in materia di prestazioni patrimoniali (art. 23 Cost.); d i capacitmateria di prestazioni patrimoniali (art. 23 Cost.); d i capacit ààcontributiva e progressivitcontributiva e progressivit àà del sistema tributario (art. 53 del sistema tributario (art. 53 Cost.); di buon andamento e imparzialitCost.); di buon andamento e imparzialit àà dell'amministrazione dell'amministrazione (art. 97 Cost.).(art. 97 Cost.).

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•• Lo Statuto nelle sue prime norme, Lo Statuto nelle sue prime norme, èè diretto a diretto a garantire una disciplina tributaria scritta per pri ncipi, garantire una disciplina tributaria scritta per pri ncipi, stabile nel tempo, affidabile e trasparente e perci ò stabile nel tempo, affidabile e trasparente e perci ò idonea ad agevolare, nellidonea ad agevolare, nell ’’ interpretazione, sia il interpretazione, sia il contribuente che lcontribuente che l ’’Amministrazione finanziaria e a Amministrazione finanziaria e a diminuire gli alibi del primo nel tentare e diminuire gli alibi del primo nel tentare e realizzare,comportamenti realizzare,comportamenti ““ evasivievasivi ”” ..

•• Il ruolo dello Statuto nellIl ruolo dello Statuto nell ’’ interpretazione delle interpretazione delle disposizioni tributarie di rango legislativo disposizioni tributarie di rango legislativo èè, perciò, , perciò, fondamentale.fondamentale.

STATUTO

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• “…il cosiddetto Statuto dei diritti del contribuente è uno strumento di garanzia del contribuente e…servead arginare il potere dell’Erario nei confronti del soggetto più debole del rapporto d ’ imposta …”

Corte di Cassazione, nr. 5931 del 21 aprile 2001

STATUTO

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• La Corte di Cassazione , in particolare con le due importanti sentenze n. 17576 del 10/12/2002 e n. 7080 del 14/04/2004 , ha precisato che il tratto comune dei principi generali dell’ordinamento tributario contenuti nello Statuto “è costituito, quantomeno, dalla “superiorità assiologica” dei principi espressi o desumibili dalle disposizioni dello Statuto e, quindi, dalla loro funzione di orientamento ermeneutico, vincolante per l’interprete; in altri termini, il dubbio interpretativo o applicativo sul significato e sulla portata di qualsiasi disposizione tributaria, che attenga ad ambiti materiali disciplinati dalla Legge n. 212 del 2000, deve essere risolto dall’interprete nel senso più conforme ai principi statutari”.

STATUTO

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ART.12 DELLO STATUTO

Nello svolgimento delle verifiche fiscali, il persona le Nello svolgimento delle verifiche fiscali, il persona le delldell ’’Amministrazione finanziaria Amministrazione finanziaria èè tenuto a realizzare tenuto a realizzare compiutamente quei precetti di trasparenza ed imparzi alitcompiutamente quei precetti di trasparenza ed imparzi alit ààdelldell ’’attivitattivit àà di servizio, tutela delldi servizio, tutela dell ’’affidamento e della buona affidamento e della buona fede, e tutte le garanzie sancite a favore del contrib uente, trafede, e tutte le garanzie sancite a favore del contrib uente, trall ’’altro, dallaltro, dall ’’art. 12 dello Statuto che caratterizzano piart. 12 dello Statuto che caratterizzano pi ùù in in generale lgenerale l ’’ intero procedimento di accertamento tributario.intero procedimento di accertamento tributario.

Specificatamente:Specificatamente:

•• il diritto allil diritto all ’’ informazione;informazione;•• il diritto al regolare svolgimento dellil diritto al regolare svolgimento dell ’’attivitattivit àà;;•• il principio di collaborazioneil principio di collaborazione ..

STATUTO

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LL’’Amministrazione finanziaria e la G. di F. Amministrazione finanziaria e la G. di F. garantiscono al contribuente il diritto a:garantiscono al contribuente il diritto a:

•• essere informato, assistito ed ascoltato;essere informato, assistito ed ascoltato;•• conoscere in modo certo le conseguenze conoscere in modo certo le conseguenze

fiscali delle proprie azioni;fiscali delle proprie azioni;•• non subire ingiustificati aggravamenti del non subire ingiustificati aggravamenti del

procedimento.procedimento.

STATUTO

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Ai sensi dell’art.12 Statuto

• gli accessi presso locali destinati all’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo devono essere motivati da “esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo” e, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, devono svolgersi durante l’ordinario orario di esercizio dell’attività e con modalità tali da comportare la minore turbativapossibile allo svolgimento dell’attività ed alle relazioni commerciali o professionali.

STATUTO

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• All’inizio della verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioniche l’abbiano giustificata e dell’oggettoche la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa davanti agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti che gli devono essere riconosciuti e degli obblighi cui èsoggetto.

STATUTO

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• l’esame dei documenti amministrativi e contabili, su richiesta del soggetto controllato, può essere effettuato nell’ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta;

• delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

STATUTO

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• E’ d’uopo ricordare che le ragioni giustificative delle verifiche discendono, di per se stesse, dal potere – doveredell’Amministrazione finanziaria di controllare l’esatto adempimento degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti.

STATUTO

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• Con riguardo al precetto che condiziona la possibilità di accedere presso i locali destinati all’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo alla sussistenza di “effettive esigenzedi indagine e controllo sul luogo ” è necessario considerare che questo obbligo deve necessariamente coordinarsi con l’interessedell’Amministrazione finanziaria di ricercare in modo efficace le prove di eventuali violazioni alla normativa fiscale che andrebbero altrimenti disperse, ovvero di procedere a rilevamenti fisicisul posto diversamente non eseguibili.

STATUTO

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Le “effettive esigenze” possono ricorrere in concreto in tutti i casi in cui l’intervento ispettivo :

• implichi la necessità di procedere a ricerche di documentazione contabile o extracontabile;

• imponga l’effettuazione di rilevamenti materiali che possono eseguirsi solo presso il contribuente, come è il caso delle cosiddette:- “verificazioni dirette ”, che mirano a:

� riscontrare l’esistenza e l’esatta qualità dei beni strumentali ammortizzabili;

�quantificare le giacenze di magazzino e operare controlli di cassa;

� riscontrare sul posto ed identificare i lavoratori dipendenti;�effettuare ogni altro riscontro della gestione ispezionata

avendo quali punti di riferimento e confronto, da un lato i documenti e le scritture contabili e, dall’altro, la realtà fattuale dell’impresa.

STATUTO

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• “altre rilevazioni”, tra le quali:– misurazione del consumi di fonti energetiche; – rilevazione dei listini prezzi;– calcolo dei consumi di materiali necessari ai

processi produttivi;– rilevazione dei dati strutturali posti a base

degli studi di settore;– ogni altro riscontro materiale finalizzato alla

ricostruzione in via induttiva dell’effettiva dimensione dell’attività economica oggetto di controllo.

STATUTO

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• I tempi della verifica non devono durare, di regola, più di 30 giorni, eventualmente prorogabili per altri 30 in casi di particolare complessità.

• Nel computo dei “giorni di permanenza” si dovranno considerare solo le giornate lavorative effettivamente trascorse presso il contribuente e non anche singoli contatti (ad esempio per notificare atti, prelevare o riconsegnare documenti, ecc.)

STATUTO

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É tuttavia prevista la possibilità di ritornarvi, decorso tale periodo (30 giorni + 30), per:

• esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dopo la conclusione delle operazioni di verifica;

• specifiche esigenze, previo assenso motivato del dirigente dell’ufficio.

STATUTO

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IMPORTANTE

• Il comma 2 dell’art.7 del d.l. 70/2011 convertito nella legge 106/2011 ha previsto che nei confronti dei contribuenti di piu’ ridotte dimensioni (contabilita’ semplificata e lavoratori autonomi) viene previsto che il periodo di permanenza presso la sede non puo’ essere superiore a 15 gg contenuti nell’arco di un trimestre (prorogabili per massimo di altri 15 gg)

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Garante del contribuente

Nell’ambito della tutela amministrativa lo Statuto dei diritti del contribuente riconosce al contribuente sottoposto a verifiche fiscali non solo il diritto di partecipare al procedimento tributario, ma soprattutto la facoltà di reagire alle violazioni commesse dagli organi di controllo nell'ambito della stessa fase istruttoria, cioèimmediatamente e senza attendere la adozione del provvedimento finale, valendosi dei seguenti istituti:

• la facoltà dello stesso di formulare osservazioni, considerazioni ed eccezioni di cui i verificatori devono dare atto nel processo verbale di verifica (art. 12, co. 4, L. 212/2000);

• il diritto di comunicare all'Ufficio impositore, entro sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica, "osservazioni e richieste" (art. 12, co. 7, L. 212/2000);

• la facoltà di rivolgersi al Garante del contribuente per segnalare e denunciare le violazioni della disciplina della attività di controllo poste in essere dai verificatori e per richiamare questi ultimi al rispetto di tale disciplina (art. 12, co. 6, L. 212/2000).

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Una delle funzioni più importanti del Garante èquella (ex art. 13, comma 6 dello Statuto) di:

• recepire ed istruire le segnalazioni scritte su irregolarità e scorrettezze commesse dagli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria che gli sono inoltrate dai soggetti sottoposti a verifica;

• adoperarsi, con diverse modalità affinché tali irregolarità cessino e vengano rimossi gli eventuali effetti pregiudizievoli per il contribuente.

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IRREGOLARITÀNELL’ESERCIZIO DEI POTERI ISPETTIVI E

POSSIBILI CONSEGUENZE

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• Il mancato rispetto delle regole fissate dalla normativa fiscale per l’esercizio dei poteri ispettivi è ritenuto causa d’inidoneità degli elementi probatori a supportare legittimamente un provvedimento impositivo e/o di irrogazione di sanzioni.

• Questo effetto riproduce nel diritto tributario il meccanismo tipico del diritto amministrativo per il quale, allorquando sussiste un collegamento di natura procedimentale fra un atto (nel caso specifico, la verifica) ed il provvedimento finale (l’avviso di accertamento o di rettifica e l’irrogazione delle sanzioni), nel senso che il primo rileva come antecedente necessario e strumentale rispetto al secondo, i vizi dell’uno riverberano negativamente sulla validità dell’altro

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• In conseguenza di detto meccanismo, noto come “invalidità derivata ”, il contribuente deve far valere i comportamenti posti in essere dai funzionari incaricati dei controlli fiscali e ritenuti illegittimi – ad esempio, per mancanza dei provvedimenti autorizzativi previsti – attraverso l’impugnazione dell’avviso di accertamento e/o di irrogazione di sanzioni fondato sulle risultanze probatorie acquisite in occasione o a seguito del controllo che si sostiene viziato, escludendosi comunque ogni possibilità di reazione immediata avverso l’atto conclusivo dell’attività istruttoria

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Questo sistema, che qualifica la tutela esperibile dal soggetto ispezionato come “differita” al momento dell’impugnazione del provvedimento di accertamento o di irrogazione delle sanzioni:

• è coerente con la constatazione che l’attività ispettiva fiscale, avendo carattere “endoprocedimentale” nell’ambito della più ampia azione amministrativa di accertamento, non può, per sua stessa natura, incidere direttamente ed immediatamente, in via autonoma, sulla sfera giuridica del contribuente, dovendo le relative risultanze essere necessariamente trasfuse nel provvedimento finale che chiude il complessivo procedimento;

• è normativamente fondato sulla disciplina in tema di contenzioso tributario, che non prevede l’impugnabilità autonoma degli atti diversi da quelli elencati in maniera esplicita nell’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546/92, fra cui non è compreso il processo verbale di constatazione che “chiude” la verifica o il controllo fiscale.

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• Ne deriva che gli atti istruttori dell’A.F. non sono immediatamente impugnabili innanzi al giudice tributario.

• Accessi, ispezioni, verifiche e indagini finanziarie possono essere contestati innanzi alle Commissioni tributarie, ma solo dopo che è stato notificato l'avviso di accertamento .

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• Relativamente alle indagini finanziarie nella circolare 32/E viene precisato che “l’autorizzazione, qual atto preparatorio allo svolgimento della fase endoprocedimentale dell’istruttoria, non assume rilevanza esterna, autonoma ai fini della sua immediata impugnabilità in quanto non immediatamente nécertamente lesiva sotto il profilo tributario della posizione giuridica del contribuente interessato che non ha ancora subito o potrebbe addirittura non subire alcun atto impositivo”

VIZI DELL’AUTORIZZAZIONE

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CONSIGLIO DI STATO - SENTENZE N. 264 DEL 19.04.1995 E N. 982 DEL 26.09.1995

• l’autorizzazione si inserisce all’apice di un sub-procedimento interno, il quale, attraverso le determinazioni del competente ufficio finanziario, sfocerà nell’avviso di accertamento in rettifica, il quale costituisce provvedimento impugnabile; solo in tale momento il contribuente potrà ottenere copia anche dell’autorizzazione all’accesso ai dati bancari e potrà così controllare la legittimità e sindacare l’atto di accertamento;

• l’impedimento all’accesso stabilito dal legislatore per atti strumentali non è assoluto ma solo temporaneo, in quanto esiste una specie di rinvio al termine del provvedimento tributario, con una impugnabilitànon diretta ma derivata attraverso il ricorso avverso l’avviso di accertamento;

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CONSIGLIO DI STATO - SENTENZE N.264 DEL 19.04.1995 E N.982 DEL 26.09.1995

• l’atto autorizzativo è strumentale al procedimento tributario ed il contribuente trova la possibilità di difesa contro l’atto conclusivo dell’accertamento, avvalendosi della possibilità dell’impugnativa qualora tale atto sia affetto da vizi propri e in tale sede il contribuente potrà conoscere anche gli atti preparatori;

• tutta l’attività di accesso, ispezione e verifica è strettamente finalizzata all’emanazione del provvedimento finale e cioèdell’avviso dia accertamento e il potere di verifica fiscale rimane strumentale al procedimento tributario anche se nel corso e in occasione di esso si evidenzia una notizia criminis la cui legalità e fondatezza sarà controllata in un diverso procedimento.

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La Corte di Cassazione, nella sentenza del 21.11.2002, n.16424, ha modo di osservare con riguardo alla speculare autorizzazione del Procuratore della Repubblica all’accesso domiciliare quanto segue: “…..L'autorizzazione del procuratore della Repubblica è un provvedimento ammi nistrativo, il quale si inserisce nella fase preliminare del procedimento di formazione dell'atto impositivo, ed ha lo scopo di verificare che gli elementi offerti dall'ufficio tributario (o dalla guardia di finanza nell'espletamento dei suoi compiti di collaborazione con detto ufficio) s iano consistenti ed idonei ad integrare gravi indizi. Da tale natura e da tale funzione dell'autorizzazione discende che il giudice tributa rio, davanti al quale sia in contestazione la pretesa impositiva avanzata sui risultati dell'accesso domiciliare, può essere chiamato a con trollare l'esistenza del decreto del pubblico ministero e la presenza in esso degli indispensabili requisiti, tenendo conto, quanto al requisito motivazionale, che l'apprezzamento della gravità deg li indizi èesternabile anche in modo sintetico, oppure indiret to, tramite il riferimento ai dati allegati dall'autorità richieden te.

CASSAZIONE

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A sostegno del principio, che è in linea con l'indir izzo già espresso da queste Sezioni unite con la sentenza 8 agosto 19 90 n. 8062 (poi univocamente condiviso dalla successiva giurisprude nza di legittimità), e che implica la reiezione della tesi principale dell'Amministrazione finanziaria, va osservato:

• che il provvedimento in discorso appartiene ad un proce dimento amministrativo e necessariamente ne assume la natur a;

• che il provvedimento stesso, prodromico all'accertam ento ed alla connessa pretesa impositiva, incide sui diritti del contribuente, di modo che deve essere controllabile, quanto alla ris pondenza formale e sostanziale al paradigma legale, dal giudice preposto alla tutela di quei diritti ….

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CASSAZIONE

• Le Sezioni unite della Suprema Corte, con la sentenza 16 marzo 2009, n. 6315 hanno fissato i limiti della giurisdizione tributaria riconoscendo al contribuente il diritto alla tutela giudiziale solo nel momento in cui viene definito il procedimento amministrativo con l'emanazione dell'atto finale

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• I vizi riguardanti gli atti istruttori possono essere eccepiti solo con la contestazione della pretesa che pone fine all'iter del procedimento.

• Una volta conclusa l'attività di accertamento, però, gli atti istruttori lesivi di diritti soggettivi del contribuente sono autonomamente impugnabili davanti al giudice ordinario.

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• Per la Cassazione anche nell'ipotesi di un'eventuale esito negativo dell'attività di accertamento e di mancata emissione di un provvedimento fiscale, compiuta in forza di ordini ritenuti illegittimi può essere portata "la valutazione di quel fatto nell'orbita giurisdizionale del giudice ordinario (quindi, non del giudice amministrativo) siccome ipoteticamente lesiva di diritti squisitamente soggettivi del contribuente a non subire, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, verifiche fiscali e, di conseguenza, le connesse compressioni legali ai suoi corrispondenti diritti”

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• L’art.24, comma 1, lettera c, della legge 241/1990 nella nuova formulazione prevede nel complesso l’esclusione del diritto di accesso “ nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano”.

DIRITTO DI ACCESSO

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• In materia tributaria l’accesso viene differito alla notificazione dell’avviso di accertamento e al contribuente è preclusa la possibilità di conoscere preventivamente gli elementi in possesso dell’Amministrazione Finanziaria. Nel sistema generale l’atto di autorizzazione, ritenuto viziato, èsindacabile, ma lo è in un momento diverso da quello relativo agli atti autonomamente impugnabili

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• Non si applicano in campo tributario le disposizioni previste dal codice della privacy. L’esclusione dei vincoli relativi alla tutela della riservatezza del trattamento dei dati personali sussiste infatti ogni volta che si sia in presenza di una gestione di elementi compiuta in funzione degli interessi dell’amministrazione fiscale “in considerazione del rilevante interesse pubblico”che vi è sotteso (art. 66 del D.lgs. n. 196 del 2003).

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PERCORSI PERCORSI PERCORSI PERCORSI PERCORSI PERCORSI PERCORSI PERCORSI

GIURISPRUDENZIALIGIURISPRUDENZIALIGIURISPRUDENZIALIGIURISPRUDENZIALIGIURISPRUDENZIALIGIURISPRUDENZIALIGIURISPRUDENZIALIGIURISPRUDENZIALI

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Consiglio di Stato – Decisione 05/12/2008 n. 6045

• In materia di accertamento delle imposte sui redditi il provvedimento del procuratore della Repubblica, autorizzativo della perquisizione del domicilio del contribuente (ex artt. 52, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 33, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), e' un atto amministrativo attraverso il quale l'amministrazione finanziaria esercita il potere impositivo e partecipa direttamente della natura amministrativa del provvedimento considerato, condizionandone la legittimita', ed e' pertanto sindacabile dal giudice tributario in base ai principi generali che regolano l'attivita' dello Stato.

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Cassazione 12.10.2005, n. 19837

• “… . Attraverso le ispezioni autorizzate ai sensi dell'art. 52 del DPR 633 del 1972, l'Amministrazione finanziaria può acquisire dati utilizzabili per accertamenti relativi a soggetti diversi rispetto al titolare del domicilio nei cui confronti e' stata chiesta ed ottenuta l'autorizzazione . Pertanto, qualora sia autorizzato dal procuratore della Repubblica l'accesso ad un o studio professionale, l'Amministrazione, legittimamente, acquisisce dati a carico dei clienti dello studio in discorso.”

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Cassazione 08.08.2005, n. 16731

• “… ..Questa Suprema Corte ha, infatti,affermato che l'ispezione autorizzata ai sensi dell'art. 52 del D. P.R. n. 633/1972 e' rivolta "a scoprire violazioni, non solo a fornire conforto dimostrativo alle inosservanze al momento conosciute o sospettate, di modo che non subisce, s otto il profilo temporale, limitazioni diverse da quelle attin enti al potere di accertamento, e, una volta che sia autoriz zata sulla scorta dei dati a disposizione, può investire anche circostanze diverse, influenti per la revisione delle p osizioni del contribuente, nell'arco di tempo in cui e' eserc itabile detto potere" (Cass. n. 1728/1999). Ed e' stato altresì af fermato che "quando gli organi preposti alle verifiche ed agli acce rtamenti accedono legittimamente in un luogo, perché debitamen te autorizzati, essi possono acquisire anche atti e dat i riguardanti soggetti diversi dal titolare del domicilio nei cui confronti era stata chiesta ed ottenuta l'autorizzazi one" (Cass. n. 153/1996).”

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Corte di cassazione - Sezione tributaria - Sentenza 18 aprile-4 giugno 2008 n. 14716

• Legittimo l'accertamento induttivo, ai fini Iva, fondato su documenti extracontabili trovati nell'auto del legale rappresentante della societào in brogliacci reperiti fuori dalla sede aziendale.

• La Cassazione ha ripetutamente precisato che è utilizzabile, ai fini dell'accertamento di operazioni non contabilizzate nella contabilità"ufficiale", qualsiasi forma di documentazione che sia astrattamente idonea a evidenziarne l'esistenza, purché legittimamente rinvenuta nel corso di verifiche fiscali, in quanto detta documentazione, pur in assenza di irregolarità contabili e inadempimenti di obblighi di legge, non può essere ritenuta dal giudice di per sé probatoriamente irrilevante, integrando essa elemento probatorio, ancorché presuntivo, utilmente valutabile in sede di accertamento Iva, indipendentemente dal contestuale riscontro di tali irregolarità e inadempimenti. In ordine al problema dell'efficacia probatoria di tale documentazione, è stato poi sancito che il rinvenimento di una contabilità informale, tenuta su un brogliaccio, costituisce indizio grave, preciso e concordante della esistenza di imponibili non riportati sulla contabilità ufficiale e, perciò, l'amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento induttivo

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Cassazione 24.02.2003, n. 10489

• In relazione alla estensibilità delle operazioni di accesso anche ad altri spazi funzionalmente collegati ai locali che siano oggetto, in via principale delle operazioni di controllo, con la Cassazione sostiene la legittimità delle operazioni di accesso , autorizzate sulla base del solo provvedimento emesso dall’amministrazione, estese all’autovettura condotta dall’amministratoredella società sottoposta ad ispezione, sulla base del presupposto che l’uso dell’automobile da parte di chi ricopre le cariche di vertice nell’ambito aziendale, rende il mezzo riferibile all’attivitàd’impresa, ritenendo quindi legittimo l’utilizzo ai fini dell’accertamento della documentazione extracontabile rinvenuta nell’auto medesima.

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Corte di cassazione - Sezione tributaria - Sentenza 11/04/2008 n. 9611

• In base al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 1, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attivita' commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, e' necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. Per tale autorizzazione del procuratore della Repubblica non sono necessari gravi indizi.

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Commissione tributaria regionale Lazio - Sentenza 09/04/2008 n. 150

• L'Amministrazione finanziaria ha l'obbligo di depositare l'atto con il quale il Procuratore della Repubblica avrebbe autorizzato l'accesso domiciliare.

• Di conseguenza, in mancanza di tale deposito, il giudice, non potendo verificare il rispetto delle condizioni di legge, deve statuire che i libretti bancari acquisiti con l'accesso non possono trovare ingresso nel procedimento impositivo ne' nel giudizio.

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Corte di cassazione - Sezione tributaria - Sentenza 19 giugno-13 ottobre 2008 n. 25104

• Riconosciuta la legittimità dell'accertamento operato dall'amministrazione finanziaria sulla base di documentazione extracontabile tenuta da un dipendente della società sottoposta a verifica tributaria. La Corte ha rileva, infatti, che la cosiddetta contabilitàin nero costituita da appunti, brogliacci, agende e informazioni varie del soggetto sottoposto a ispezione rappresenta un valido elemento indiziario fornito dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'articolo 39 del Dpr 600/1973, ai fini delle imposte sui redditi e degli articoli 54 e 55 del Dpr 26 ottobre 1972 n. 633 ai fini dell'Iva. Si ricorda, a tal proposito, che tra le scritture contabili di una societàindicate dagli articoli 2709 e seguenti del Codice civile vanno ricompresi tutti i documenti che registrano singoli atti dell'impresa o ne rappresentino la situazione patrimoniale e il risultato economico dell'attività svolta. Questi rappresentano degli elementi che se non considerati potrebbero recare un danno all'ufficio.

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• Il giudice tributario, in sede di impugnazione dell'atto impositivo basato su libri, registri, documenti ed altre prove reperite mediante accesso domiciliare autorizzato dal procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in tema di imposta sul valore aggiunto - reso applicabile anche ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi dal richiamo operato dall'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 -, ha il potere - dovere (in ossequio al canone ermeneutico secondo cui va privilegiata l'interpretazione conforme ai precetti costituzionali, nella specie agli artt. 14 e 113 Cost.), oltre che di verificare la presenza, nel decreto autorizzativo, di motivazione - sia pure concisa o "per relationem" mediante recepimento dei rilievidell'organo richiedente - circa il concorso di gravi indizi del verificarsi dell'illecito fiscale, anche di controllare la correttezza in diritto del relativo apprezzamento, nel senso che faccia riferimen to ad elementi cui l'ordinamento attribuisca valenza indizi aria . Pertanto, nell'esercizio di tale compito, il giudice deve negare la legittimita' dell'autorizzazione emessa esclusivamente sulla scorta di informazionianonime , valutando conseguenzialmente il fondamento della pretesa fiscale senza tenere conto di quelle prove.

Corte di cassazione – Sezioni unite -Sentenza 17 ottobre 2002 n. 16424