ACCERTAMENTO E TUTELA DEL CONTRIBUENTE · 2019-03-26 · 3 Procedimento impositivo •Adempimento...

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1 ACCERTAMENTO E TUTELA DEL CONTRIBUENTE Direzione Provinciale di Modena Ufficio Controlli Cosimo Ressa

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ACCERTAMENTO E

TUTELA DEL CONTRIBUENTE

Direzione Provinciale di Modena

Ufficio Controlli

Cosimo Ressa

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• manifestazione di volontà avente rilevanza esterna:

• proveniente da una Pubblica Amministrazione nell’esercizio di un’attività amministrativa

• indirizzata a soggetti determinati o determinabili

• in grado di apportare una modificazione unilaterale nella sfera giuridica degli stessi destinatari

L’accertamento è un atto amministrativo

mediante il quale l’ufficio notifica formalmente la

pretesa tributaria al contribuente a seguito

di un’attività di controllo sostanziale.

1. Premessa

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Procedimento impositivo

• Adempimento spontaneo dei contribuenti

• Atti di iniziativa del contribuente (autoliquidazione del tributo, versamento del tributo, presentazione della dichiarazione)

Attività di controllo

• Aspetti patologici del fenomeno impositivo

• Attività finalizzata a contrastare e scoraggiare le eventuali violazioni degli obblighi tributari che comprende tutte le azioni e gli atti posti in essere dall’A.F. al fine di determinare (quantitativamente e qualitativamente) il presupposto d’imposta e la conseguente imposta dovuta

Avviso di accertamento

• L’atto mediante il quale l’ufficio notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente a seguito di un’attività di controllo sostanziale

2. FASI del controllo fiscale

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INIZIATIVA

• Si definisce la programmazione

dei controlli che gli uffici devono

svolgere nell’anno

• Selezione dei soggetti da controllare

ISTRUTTORIA

• Si acquisiscono e si valutano tutti gli

elementi capaci di giustificare la pretesa fiscale

• Esame della situazione fiscale del contribuente

DECISORIA

• Si determina contenuto e

tipologia dell’atto e si provvede alla formazione ed

emanazione dello stesso

• Elaborazione dell’avviso di accertamento

INTEGRATIVA

• Si attivano le procedure di notificazione dell’atto al

contribuente

• L’atto viene portato a

conoscenza del contribuente

FASI del controllo fiscale come procedimento amministrativo

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Attribuzioni (compiti) art. 31 del D.P.R. 600/73 e art. 51 del D.P.R. 633/72

Controllo delle dichiarazioni e delle eventuali omissioni

Liquidazione delle imposte o delle maggiori imposte dovute

Controllo dell’osservanza di tutti gli obblighi contabili e degli altri obblighi stabiliti normativamente ai fini Imposte dirette e dell’Iva

Irrogazione delle sanzioni

Presentazione del rapporto all’autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente

3. Attribuzioni e poteri dell’Agenzia delle entrate

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Fase dell’istruttoria Poteri dell’Amministrazione artt. 32 e 33 del D.P.R. 600/1972 artt. 51 e 52 del D.P.R 633/1973

Intervento diretto presso i luoghi in cui il contribuente

svolge le proprie attività imprenditoriali e professionali

Accessi brevi Accessi mirati Verifiche

Richieste al contribuente soggetto a controllo

informazioni, documenti o inviti a comparire, allo scopo di fornire elementi utilizzabili ai fini dell’accertamento nei

suoi confronti

Invito a comparire

Questionario

Invito ad esibire atti e/o

documenti e/o scritture contabili

Inoltrare a enti od organismi qualificati o a soggetti diversi da quello sottoposto da sottoporre a

controllo, richieste di informazioni o di documenti o inviti a comparire

Richiesta dati e notizie a P.A,

enti pubblici non economici,

società ed enti di assicurazione o

di intermediazione

finanziaria

Richiesta atti e/o documenti

depositati presso notai o altri

pubblici ufficiali

Indagini finanziarie

Richieste dati notizie e

documenti (rivolta a

soggetti obbligati alla tenuta delle

scritture contabili)

relativa a clienti, fornitori,

prestatori lavoro autonomo

Inviti ad ogni altro soggetto a

esibire o trasmettere atti

o documenti fiscalmente

rilevanti, relativi a specifici rapporti

intrattenuti con il contribuente

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Gli organi di controllo possono scegliere quali poteri, fra quelli contemplati dall’ordinamento, esercitare, in quale ordine esercitarli, se ricorrere ad uno solo o a più di uno.

Vincoli ai poteri:

Principi costituzionali

Legge n. 241 del 1990 che ha introdotto i criteri cui deve

ispirarsi l’azione della Pubblica amministrazione: efficacia,

efficienza ed economicità;

Legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del Contribuente).

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4. L’attività istruttoria

Gli uffici possono svolgere, nel controllo della situazione fiscale del contribuente: attività istruttoria interna, svolta esclusivamente in

ufficio; attività istruttoria esterna, che consiste in controlli nel

luogo dove il contribuente svolge l’attività.

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• verifica: l’analisi completa dell’attività d’impresa, commercio, arte o professione;

• accesso breve: diretto al reperimento e riscontro di dati, fatti e circostanze fiscalmente rilevanti e nel controllo dell’osservanza degli obblighi tributari;

• accesso mirato: finalizzato all’esame di fatti e circostanze fiscalmente rilevanti nei documenti contabili e nelle dichiarazioni fiscali, con la conseguente eventuale evidenziazione di imposte non dichiarate.

L’attività istruttoria esterna può essere di tre tipi:

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VERIFICA

ITER DEL CONTROLLO

a) Fase dell’accesso

b) Fase del controllo documentale

c) Fase del controllo di merito

d) Operazioni di chiusura del controllo: il processo

verbale di constatazione (PVC).

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VERIFICA

a) Fase dell’accesso

La fase dell’accesso consiste nel potere di entrare in un determinato

luogo e di restarvi per effettuare il controllo, anche se chi ne ha la

materiale disponibilità non presti il suo consenso o addirittura si

opponga all’esecuzione dell’attività in corso.

Autorizzazione all’accesso

Processo verbale di accesso e

richiesta documenti

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MODALITA’ di ACCESSO in LOCALI MODALITA’ di ACCESSO in LOCALI

DESTINATI UTILIZZATI

ESCLUSIVAMENTE ESERCIZIO di

ATTIVITA’ D’IMPRESA , ARTE O PROFESSIONE,

DA ENC

DESTINATI UTILIZZATI

ESCLUSIVAMENTE ESERCIZIO di

ATTIVITA’ D’IMPRESA , ARTE O PROFESSIONE,

DA ENC

AUTORIZZAZIONE CAPO UFFICIO

AUTORIZZAZIONE CAPO UFFICIO

ADIBITI ANCHE AD ABITAZIONE (USO

PROMISCUO)

ADIBITI ANCHE AD ABITAZIONE (USO

PROMISCUO)

LOCALI DIVERSI (PREVALENTEMENTE

ABITAZIONI PRIVATE)

LOCALI DIVERSI (PREVALENTEMENTE

ABITAZIONI PRIVATE)

AUTORIZZAZIONE CAPO UFFICIO E

A.G.

AUTORIZZAZIONE CAPO UFFICIO E

A.G.

AUTORIZZAZIONE CAPO UFFICIO E A.G. (gravi indizi)

AUTORIZZAZIONE CAPO UFFICIO E A.G. (gravi indizi)

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b) Fase del controllo documentale

La fase del controllo documentale consiste nell’esame:

• delle scritture contabili obbligatorie

• delle eventuali altre scritture la cui tenuta non sia obbligatoria (c.d. documentazione extra-contabile) e che si trovano nei locali nei quali si accede

Finalità del controllo documentale:

• la corretta istituzione, tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie

• la loro complessiva attendibilità

VERIFICA

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VERIFICA

c) Fase del controllo di merito

Il controllo di merito è finalizzato ad appurare la rispondenza del contenuto

delle scritture con il reale svolgimento dei fatti aziendali o relativi all’attività

professionale

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VERIFICA

d) Operazioni di chiusura del controllo: il P.V.C.

La verifica si conclude con la redazione del processo verbale di

constatazione (il PVC) e la consegna dello stesso al contribuente.

Nel PVC vengono riportati i controlli eseguiti e le eventuali violazioni

riscontrate.

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Co

nte

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Pro

cesso

Verb

ale

• verbalizzanti, l’ufficio di appartenenza, gli estremi di identificazione della parte;

• il luogo e la data in cui il processo verbale viene sottoscritto;

• la descrizione sintetica delle attività compiute ed i rilievi formulati;

• le osservazioni conclusive che la parte ha diritto di formulare;

• la sottoscrizione dei verbalizzanti e del contribuente;

• l’indicazione della consegna alla parte di una copia dello stesso;

VERIFICA

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Diritto di presentare memorie difensive ed obbligo di tenerne conto in sede di accertamento

L’art. 12, c. 7 della legge del 27/07/2000 n. 212 così recita: "Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza"

… dopo la verifica:

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5. L’ACCERTAMENTO

Riferimenti normativi L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

L. 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”.

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L’ACCERTAMENTO Il contenuto

Art. 42 del DPR n. 600/1973 Art. 56 del DPR n. 633/1972

Qualsiasi atto emanato dall’Agenzia delle Entrate deve essere sostenuto da una motivazione che descriva i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che giustificano l’insorgere dell’obbligazione tributaria a carico del contribuente.

• Il motivo per cui è stato emesso l’atto (perché)

• Le norme che sono state violate

• Il modo in cui è stata quantificata la pretesa tributaria

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• l’imponibile o gli imponibili accertati;

• le aliquote applicate e le imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni;

• le ritenute di acconto e i crediti d’imposta;

• la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’art. 42 del DPR n. 600/1973 prescrive

di indicare:

• gli errori, le omissioni e le false o inesatte indicazioni su cui è fondata la rettifica e i relativi elementi probatori;

• per le omissioni e le inesattezze desunte in via presuntiva, i fatti certi che danno fondamento alla presunzione;

• negli avvisi relativi agli accertamenti induttivi l’imponibile determinato dall’ufficio, l’aliquota o le aliquote e le detrazioni applicate e le ragioni per cui sono state ritenute applicabili le disposizioni per tale tipologia di accertamento.

L’art. 56 del DPR n. 633/1972, in

materia di imposta sul valore aggiunto, prescrive di indicare:

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Gli altri requisiti prescritti dalla legge

• sottoscrizione apposta dal titolare dell’ufficio, o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato (in mancanza atto nullo);

• l’indicazione delle modalità e del termine per ricorrere e l’organo a cui presentare ricorso (art. 3 della L. n. 241/1990 e art. 7 della L. n. 212/2000);

• l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni ed il responsabile del procedimento (art. 7 della L. n. 212/2000);

• l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela (art. 7 della L. n. 212/2000).

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TERMINE PER PRESENTARE RICORSO

L’accertamento deve contenere l’intimazione ad adempiere entro il

termine:

all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero,

in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio,

degli importi stabiliti dall’art. 15 del DPR 602 del 29/9/1973.

Decorso il termine l’accertamento diviene esecutivo

Decorsi ulteriori trenta giorni, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai

fini dell'esecuzione forzata

Accertamento esecutivo - art. 29 del DL n. 78/2010

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I termini di decadenza

Da un punto di vista giuridico la “decadenza” è il termine entro il quale la legge dispone che sia esercitato un potere.

Termine entro il quale può essere emesso da parte dell’Agenzia delle Entrate l’atto di accertamento.

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31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione

31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta presentare la dichiarazione

Dichiarazione presentata

Dichiarazione omessa

I termini di decadenza Art. 43 del DPR n. 600/1973 e art. 57 del DPR n.

633/1972 (come modificati dai commi 130, 131 e 132 della legge 22 dicembre 2015, n. 208)

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Accertamento integrativo art. 43 del DPR n. 600/1973 e dell’art. 57 del DPR n.

633/1972

Il potere di integrare o modificare in aumento precedenti accertamenti o rettifiche fino alla scadenza dei termini di decadenza

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Presupposto ineludibile:

• sopravvenuta conoscenza da parte dell’Agenzia delle Entrate di nuovi elementi per il medesimo anno d’imposta.

Obblighi motivazionali:

• indicazione dei nuovi elementi posti a fondamento dell’accertamento integrativo;

• indicazione degli atti e di fatti dai quali tali nuovi elementi sono stati desunti.

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Accertamento sostitutivo

Il potere dell’Agenzia delle Entrate di rimuovere gli errori commessi nella formazione di precedenti

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• annullamento in autotutela dell’atto sostituito;

• rispetto del divieto della plurima imposizione in dipendenza dello stesso presupposto.

Presupposti:

• decorso del termine di decadenza previsto per la notifica degli avvisi di accertamento;

• violazione o elusione del giudicato sostanziale formatosi sull’atto viziato.

Preclusioni alla

rinnovazione:

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Permette di accertare un singolo reddito non dichiarato o parzialmente dichiarato, l’Iva dovuta o il minor credito spettante, nonché l’imposta o la maggior imposta non versata.

deroga al principio di unicità e globalità dell’accertamento

tributario

non comporta alcuna preclusione rispetto all’eventuale

possibilità di esperire ulteriore azione accertatrice per il

medesimo anno d’imposta

L’accertamento parziale art. 41-bis del D.P.R. 600/1973 e art. 54, comma 4, del D.P.R. 633/1972

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a seguito di una delle seguenti attività:

accessi, ispezioni e verifiche;

indagini finanziarie;

risposte ai questionari e richieste di

documentazione;

segnalazioni effettuate dalla Direzione Centrale Accertamento, da una Direzione regionale, da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche

amministrazioni ed enti pubblici;

dati in possesso dell’anagrafe tributaria.

ai f

ini d

elle

imp

ost

e su

l red

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o: di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito

parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in società,

associazioni ed imprese;

di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti;

di imposte o maggiori imposte non versate;

ai f

ini d

ell’I

VA

: di corrispettivi o imposta in tutto o in parte non dichiarati;

di detrazioni in tutto o in parte non spettanti.

L’accertamento parziale sarà esperibile laddove:

emergano elementi fiscali che, senza necessità di ulteriore analisi critica,

evidenzino l’esistenza:

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• (art. 38, commi 1 e 2 e art. 39, comma 1, lettere a), b) e c) del DPR n. 600/1973; art. 54 DPR n. 633/1972); accertamento analitico

• (art. 39, comma 1, lettera d) del DPR n. 600/1973; art. 54, comma 2 del DPR n. 633/1972);

2.accertamento analitico-induttivo

• (art. 39, comma 2, lett. a), c), d), d-bis), d)-ter ed art. 41 del DPR n. 600/1973; art. 55 del DPR 633/1972);

accertamento induttivo

• (art. 38, commi 4-8 del DPR n. 600/1973), accertamento sintetico

6. Metodologie di accertamento

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accertamento analitico

2.accertamento analitico-induttivo

accertamento induttivo

accertamento sintetico

Metodologie di accertamento

si distinguono in ragione: del mezzo di prova

da porre a fondamento delle pretesa erariale

della categoria di contribuenti cui sono applicabili

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Metodologie di accertamento

Mezzi di prova

Prove documentali

Collegano il fatto da dimostrare in modo diretto ad un fatto certo

Prove presuntive

Prevedono che il fatto certo consenta, attraverso un percorso di ricostruzione logica, la determinazione di un fatto incerto

Presunzioni semplici (art. 2729 c.c.)

Sono rimesse all’apprezzamento del Giudice

Assolute

Non è ammessa prova contraria

Relative

E’ ammessa prova contraria

Presunzioni legali (art. 2728 c.c.)

Il loro valore probatorio è riconosciuto dalla legge

•Gravi, precise e concordanti

•La gravità attiene al grado di attendibilità del fatto

•La precisione comporta che il ragionamento presuntivo porti senza contraddizioni alla conclusione

sul fatto ignorato

•La concordanza prevede che il ragionamento presuntivo, deve risultare privo di contraddizioni

logiche e ragionevolmente univoco rispetto al fatto da provare

Semplicissime

Sprovviste dei caratteri di gravità, precisione e concordanza

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accertamento analitico

Tutte le categorie di contribuenti

2.accertamento analitico-induttivo

Soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili

accertamento induttivo

Soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili

accertamento sintetico

Persone fisiche

Destinatari

Metodologie di accertamento

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Cos’è:

• L’ordinario strumento fissato dal legislatore per la determinazione del reddito imponibile e del volume d’affari dei contribuenti, condotto attraverso la puntuale ricostruzione di ciascuna categoria reddituale e di ogni singola operazione rilevante ai fini IVA.

A chi è rivolto:

• Soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili

• Soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (accertamento contabile):

• Persone fisiche titolari di reddito d’impresa e di redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni

• Soggetti diversi dalle persone fisiche (per effetto del rinvio operato dall’art. 40, D.P.R. 600/1973)

Modalità:

• esame della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione annuale IVA

• analisi dei dati desunti dall’anagrafe tributaria

• controllo della contabilità ufficiale del contribuente e delle connesse risultanze di bilancio.

L’accertamento analitico (art. 38, commi 1 e 2 e art. 39, comma 1, lettere a), b) e c) del DPR n. 600/1973; art. 54

DPR n. 633/1972)

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L’accertamento analitico

In cosa consiste

Per i contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili:

l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate interviene sulle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche se il reddito complessivo risulta inferiore a quello effettivo e se non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d’imposta indicate nella dichiarazione.

Per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili:

il controllo è eseguito rettificando singole componenti attive o passive del reddito, ovvero una o più operazioni rilevanti ai fini IVA, così come rappresentate nelle scritture stesse che, pertanto, in quanto considerate attendibili, costituiscono nella loro articolazione formale e sostanziale il dato di riferimento per la quantificazione della base imponibile per entrambe le imposte

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L’accertamento analitico

Gli Uffici possono ricorrere all’accertamento analitico quando, alternativamente:

Per le imposte dirette:

1. gli elementi indicati nella dichiarazione non

corrispondono a quelli riportati in bilancio;

2. non sono state rispettate esattamente le disposizioni

di cui al Titolo I, Capo VI del TUIR n. 917/1986;

3. l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli

elementi indicati in dichiarazione risulta in modo

certo e diretto dai verbali, dai questionari, dagli inviti,

dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi, dalle

dichiarazioni di altri soggetti, dai verbali relativi ad

ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti e

da altri atti e documenti in possesso dell’Ufficio.

Per l’Iva: 1. gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono

con gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli artt. 27

e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali;

2. gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a

quelli annotati nei registri Iva;

3. l’incompletezza, la veridicità o l’inesattezza delle

registrazioni risulta dalle fatture ed altri documenti, dalle

risultanze di altre scritture contabili e da altri dati e notizie;

4. l’esistenza di maggiori operazioni imponibili o l’inesattezza

delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto

alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via

presuntiva, da verbali, questionari e fatture, dagli elenchi

allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali

relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri

contribuenti, nonché da altri atti e documenti in possesso

dell’Ufficio.

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ESEMPIO DI RETTIFICA CHE DA’ LUOGO AD UN ACCERTAMENTO DI TIPO “ANALITICO”

IL CASO DELL’ART. 96 DEL TUIR

(Indeducibilità degli interessi passivi)

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Gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili in

ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati realizzati nel medesimo periodo (comma 1

dell’art. 96);

Se gli interessi attivi sono maggiori, gli interessi passivi sono interamente deducibili nell’esercizio

Se gli interessi passivi superano quelli attivi:

l’eccedenza negativa non supera il limite del 30% del ROL: gli

interessi sono deducibili nell’esercizio

l’eccedenza negativa supera il limite del 30% del ROL: tale eccedenza NON è deducibile

nell’esercizio

Il ROL (risultato operativo lordo della gestione caratteristica) è dato dalla differenza fra il valore e i costi della

produzione risultanti dal conto economico, con esclusione delle quote

di ammortamento delle immobilizzazioni e dei canoni di

leasing relativi a beni strumentali (comma 2)

Assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di

obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di

quelli derivanti da crediti della stessa natura (comma 3)

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Quadro RF DICHIARAZIONE MODELLO UNICO S.C., SOCIETA’ ALFA S.R.L.

A seguito dell’istruttoria, sulla base dei dati di Bilancio, del Mod. Unico e della complessiva documentazione esaminata:

Variazione in aumento (non) operata dalla società:

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Quadro RF

Mod. Unico

2011

Importi

considerati

dalla società

Importi

rideterminati

dall’Ufficio

A Totale interessi passivi e altri oneri finanziari (C17 C.E.) € 1.026.124,00 € 1.042.011,00

B Interessi pass. impl. canoni di leasing € 118.000,00 € 118.000,00

C TOTALE interessi passivi rilevanti (A + B) RF118 col. 1 € 1.144.124,00 € 1.160.011,00

D Totale interessi attivi rilevanti RF118 col. 3 € 46.187,00 € 46.187,00

EECCEDENZA DI INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI NEI LIMITI DEL 30% DEL

ROL (C - D)RF118 col. 5 € 1.097.937,00 € 1.113.824,00

F VALORE DELLA PRODUZIONE (A) RISULTANTE DAL C.E. € 17.339.896,00 € 17.339.896,00

G COSTO DELLA PRODUZIONE (B) RISULTANTE DAL C.E. € 16.019.731,00 € 16.019.731,00

Rettifiche:

H Voce B n. 10 lett. a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali € 705.083,00 € 705.083,00

J Voce B n. 10 lett. b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali € 573.923,00 € 573.923,00

K Canoni di leasing relativi a beni strumentali 1.625.084,00 € 704.348,00

I Errore materiale di calcolo 50.000,00

L ROL RF 119 col 1 € 4.274.255,00 € 3.303.519,00

M Quota massima di interessi deducibili (30% di L) € 1.282.277,00 € 991.056,00

NINTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI NEI LIMITI DEL 30% DEL ROL (minore

importo tra E e M)RF 119 col 2 € 1.097.937,00 € 991.056,00

O Eccedenza di ROL riportabile (M - E) RF 120 col 2 € 184.340,00 € 0,00

P interessi passivi non deducibili riportabili (E-N) RF 121 col 3 0 € 122.768,00

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Cos’è:

• Lo strumento fissato dal legislatore per la rideterminazione complessiva dei ricavi/compensi (o volume d’affari) e dei costi/spese indicati dal contribuente nelle dichiarazioni e nell’eventuale bilancio, pur in presenza della validità sostanziale delle scritture contabili.

A chi è rivolto:

• Soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili

Modalità:

• Attività istruttoria avviata sulle scritture contabili per constatare l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati in dichiarazione

L’accertamento analitico-induttivo (art. 39, comma 1, lettera d) del DPR n. 600/1973; art. 54, comma 2 del DPR n. 633/1972)

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La peculiarità di questa tipologia di accertamento - non direttamente rivolta alla rettifica di singole poste dichiarate dal contribuente - consiste nel fatto che la prova del comportamento scorretto adottato dal contribuente è ricavabile anche sulla base di presunzioni.

L’accertamento analitico-induttivo

Peculiarità

La metodologia in esame risulta applicabile nei casi in cui ci troviamo al cospetto di una contabilità dotata dei prescritti requisiti, intriseci ed estrinseci, che consentono di giudicare l’assetto complessivo correttamente tenuto, ancorché infedele in alcune sue parti ed informazioni

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gravi, qualora il grado e l’intensità della probabilità di trarre conclusioni dagli elementi presuntivi sia talmente elevato da rendere verosimili le conseguenze derivanti dal fatto noto;

precise, se il fatto noto risulta indiscutibile e certo nella sua oggettività;

concordanti, qualora gli indizi si muovono nella stessa direzione.

L’accertamento analitico-induttivo

Le presunzioni

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UN CASO PRATICO Ricostruzione dei ricavi analitico-induttiva (commercio al dettaglio di abbigliamento)

DATI: Rimanenze iniziali dell’anno (al 01/01/2016) pari a € 200.000,00;

Rimanenze finali (al 31/12/2016) per € 100.000,00;

Costi complessivi per l’acquisto € 600.000,00;

Ricavi certificati dall’emissione di scontrini fiscali pari a €

1.000.000,00.

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Rilevazione dei prezzi di vendita e dei costi di acquisto dei beni: viene rilevata una percentuale di ricarico del 90%

RICARICO = ((PREZZO - COSTO) / COSTO) * 100 Esempio: Costo di acquisto: € 50,00 Prezzo di vendita: € 95,00 Ricarico = ((95 - 50) : 50 x 100 = 90%

Il ricarico è la maggiorazione che l'impresa applica al prezzo di acquisto per determinare il prezzo di vendita.

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A. Determinazione del costo del venduto (CDV) dei capi di

abbigliamento:

+ Esistenze Iniziali € 200.000,00

+ Acquisti € 600.000,00

- Rimanenze Finali € 100.000,00

COSTO DEL VENDUTO € 700.000,00

Per un rivenditore, il costo del venduto è rappresentato dal costo

sopportato per comprare i prodotti che vengono rivenduti.

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B. Applicazione del ricarico del 90% al CDV:

Costo del venduto € 700.000,00 * 90 / 100 = € 560.000,00

C. Determinazione dei ricavi calcolati dai verificatori:

Costo del venduto € 700.000,00

+ Ricarico € 560.000,00

Ricavi ricostruiti € 1.260.000,00

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D. Determinazione degli eventuali maggiori ricavi non dichiarati

Ricavi ricostruiti € 1.260.000,00

- Ricavi dichiarati € 1.000.000,00

Ricavi non dichiarati € 260.000,00

Reddito sottratto all’imposizione € 260.000,00

Iva (22%) non dichiarata e non versata € 57.200,00

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L’accertamento induttivo (art. 39, comma 2, lett. a), c), d), d-bis), d)-ter ed art. 41 del DPR n. 600/1973; art. 55 del DPR 633/1972)

Cos’è:

• Lo strumento fissato dal legislatore per la quantificazione della base imponibile attraverso procedure che prescindono dalle informazioni o dalla documentazione proveniente dal contribuente stesso. E’ volto a contrastare le ipotesi più gravi di violazione degli obblighi dichiarativi e contabili di carattere sostanziale.

A chi è rivolto:

• Titolari di redditi d’impresa e redditi di lavoro autonomo

Modalità:

• L’accertamento induttivo costituisce una deroga alle altre metodologie, caratterizzata dalla circostanza che l’Agenzia delle Entrate può avvalersi di dati e notizie comunque raccolti, avvalendosi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza

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L’accertamento induttivo I presupposti:

omessa indicazione del reddito d’impresa nella dichiarazione dei redditi;

mancanza di una o più scritture contabili obbligatorie o di loro inattendibilità a causa di gravi omissioni o false indicazioni;

rifiuto di compilazione e restituzione di un questionario o di un invito ad esibire documenti;

omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità non sussistenti.

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Disposizioni analoghe a quelle di cui all’accertamento induttivo che autorizzano l’Agenzia delle Entrate a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell’accertamento, utilizzando metodologie induttive e quindi anche presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. A fronte della legittima prova presuntiva offerta dall’Ufficio, spetta al contribuente l’onere di dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estensivi della pretesa tributaria.

L’accertamento in caso di omessa presentazione della dichiarazione art. 41 del DPR n. 600/1973 e art. 55 del DPR n. 633/1972

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ESEMPIO DI DETERMINAZIONE INDUTTIVA DEL REDDITO E DELL’IVA PER

UN SOGGETTO CHE HA OMESSO LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Il sig. ALFA ha:

emesso fatture per € 70.000,00 nei confronti della società X

omesso di presentare le prescritte dichiarazioni relative alle imposte

dirette e all’Imposta sul Valore Aggiunto

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Determinazione del Reddito di lavoro autonomo

1. Determinazione dell’ammontare dei compensi

Per il periodo d’imposta considerato il soggetto ha emesso fatture

(rinvenute in sede di verifica presso la società X) per un totale di

provvigioni pari a € 70.000,00 che, pertanto è stato assunto quale

ammontare dei proventi dell’anno.

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2. Determinazione induttiva del reddito. Al fine della quantificazione induttiva del reddito sono stati considerati i dati statistici di settore

relativi alle imprese similari:

Ricavi medi: € 75.000,00 Reddito medio: € 30.000,00

Sulla base dell’ammontare dei compensi conseguiti dal sig. ALFA determinati al punto 1 con la

proporzione che segue è stato determinato induttivamente il reddito:

Ricavi o

compensi medi

del settore

: Reddito medio

del settore =

Compensi

conseguiti dal

sig. ALFA

: X

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Nella proporzione la variabile “X” indica il reddito associabile ad una “normale” impresa

operante nel mercato che ha conseguito un ammontare di compensi pari a quelli

conseguiti dal sig. ALFA.

Reddito del

sig. ALFA

(X)

=

Reddito medio d’impresa o di

lavoro autonomo

(€ 30.000,00)

x Compensi percepiti dal sig.

ALFA

(€ 70.000,00)

= € 28.000,00

Ricavi o compensi medi di settore

(€ 75.000,00)

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Soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili – Accertamenti e presunzioni

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Cos’è:

•Lo strumento fissato dal legislatore per la ricostruzione del reddito imponibile che si esegue in modo complessivo, unitario, netto, partendo da indicatori di spesa o di capacità contributiva che permettono all’Ufficio di determinare il reddito complessivo di una persona fisica sulla base di elementi che fanno presumere l’esistenza di un reddito superiore a quello dichiarato

A chi è rivolto:

• Persone fisiche

Modalità:

• Viene verificata la disponibilità, in capo al contribuente, di specifici “beni indice”, a prescindere dalla proprietà degli stessi, che rileveranno ai fini accertativi a carico di colui che li utilizza, o ne sopporta anche parzialmente le relative spese: essi comportano, infatti, l’insorgere della presunzione che il contribuente che ne beneficia disponga di un reddito minimo quantificato sulla base di alcuni parametri

L’accertamento sintetico (art. 38, commi 4-8 del DPR n. 600/1973)

(D.M. 24/12/2012 – D.M. 16/09/2015)

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L’accertamento sintetico Su cosa si basa:

Il metodo di ricostruzione del reddito non si basa su presunzioni originate dall’applicazione di coefficienti, ma su:

spese certe conosciute dall’Amministrazione e dal contribuente;

spese basate su elementi certi (possesso di beni quali immobili, autoveicoli, imbarcazioni, aerei, cavalli) cui viene applicato un valore rilevato dall’Istat o da analisi degli operatori economici del settore, tenendo conto, altresì, della tipologia di famiglia del contribuente e dell’area geografica di appartenenza;

incrementi patrimoniali dell’anno;

risparmio dell’anno.

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L’ufficio prima di procedere alla determinazione sintetica del

reddito complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a

fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento ex art. 32

del DPR n. 600/1973

se il contribuente apporta elementi utili a vincere la

sottostante presunzione legale relativa, il procedimento si

conclude

in caso contrario, l’Ufficio potrà eventualmente avviare il

procedimento di accertamento con adesione instaurando un

nuovo contraddittorio

in caso di mancato accordo, l’Ufficio emetterà l’avviso di

accertamento.

L’accertamento sintetico L’art. 38 del D.P.R. n. 600/73, prevede l’inversione dell’onere della prova in capo al contribuente, ma

garantisce un doppio contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria.

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IPOTESI DI DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO DEL SIG. Y

LIFESTAGE DI APPARTENENZA

Area geografica NORD EST

Tipologia di famiglia 7: Coppia con un figlio

Il reddito determinato sinteticamente è dato dalla somma di:

1. Spese certe 2. Spese connesse ad elementi certi 3. Spese per investimenti 4. Risparmio dell'anno

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1. Spese certe

Importo rate per n. 2 mutui 50.848,00€

Energia elettrica 177,00€

Gas 232,00€

Medicinali 497,00€

Auto targata xxx, bollo 510,00€

Auto targata yyy, bollo 114,00€

Auto targata jjj, bollo 552,00€

Auto targata nnn, bollo 510,00€

Assicurazioni danni, infortuni e malattia 282,00€

Contributi previdenziali obbligatori 3.199,00€

Totale spese certe 56.921,00€

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2. Spese per elementi certi

Acqua e condominio 2.449,00€

Manutenzione ordinaria 1.674,00€

Auto targata xxx, pezzi di ricambio, olio e lubrificanti,

carburanti, manutenzione e riparazione 1.119,00€

Auto targata yyy, pezzi di ricambio, olio e lubrificanti,

carburanti, manutenzione e riparazione 895,00€

Auto targata jjj, pezzi di ricambio, olio e lubrificanti,

carburanti, manutenzione e riparazione 2.983,00€

Auto targata nnn, pezzi di ricambio, olio e lubrificanti,

carburanti, manutenzione e riparazione 1.678,00€

Auto targata kkk, pezzi di ricambio, olio e lubrificanti,

carburanti, manutenzione e riparazione 3.255,00€

Imbarcazione a vela m 12.06, mesi di possesso 12,

pezzi di ricambio 8.442,00€

Imbarcazione a motore m 16.28, mesi di possesso 12,

pezzi di ricambio 48.840,00€

71.335,00€

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3. Spese per investimenti

Acquisto autovettura modello Audi con targa xxx € 72.200,00

Acquisto autovettura modello Mercedes con targa yyy; € 55.833,00

Premio lordo per polizza assicurativa € 294,00

Premio lordo per polizza assicurativa € 271,00

Premio lordo per polizza assicurativa € 270,00

Spese per ristrutturazione € 10.620,00

Conf. per costituzione della piena proprietà di denaro € 10.000,00

€ 149.488,00

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ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Sezione di spesa Spesa Certa Spese per elementi certi

Alimentari e Abbigliamento - -

Abitazione 50.848 4.123

Combustibili ed Energia 409 -

Mobili, Elettrodomestici e Altro per la casa 0 0

Sanita' 497 -

Trasporti 1.686 67.212

Comunicazioni - -

Istruzione 0 -

Tempo Libero 0 0

Altri beni e servizi 3.481 -

Totale: 56.921 71.335

Investimenti dell'anno 149.488

Risparmio dell'anno 0

Totale reddito sintetico 277.744

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1. Autotutela

2. Acquiescenza

3. Accertamento con adesione

4. Ravvedimento c.d. operoso

5. Mediazione tributaria

6. Conciliazione giudiziale

STRUMENTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

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Autotutela

Strumento attraverso il quale l’Amministrazione finanziaria esercita il potere di riesaminare la propria azione e, conseguentemente, di annullare i propri atti che riconosca illegittimi, in attuazione del principio costituzionale di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa.

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Autotutela

Riferimenti normativi:

articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287 (Introdotta nell’ordinamento tributario)

articolo 2-quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 (delega al Ministro dell’Economia e delle Finanze)

decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37 (Regolamento)

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Autotutela

Iniziativa: D’ufficio o su richiesta del contribuente

Struttura competente per l’esercizio del potere di autotutela:

Ufficio che ha emanato l’atto

Ruolo della Direzione Regionale:

potere sostitutivo: in caso di “grave inerzia” dell’Ufficio

parere preventivo: obbligatorio per importo (imposta, sanzioni e interessi) superiore a 516.456,90 euro.

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Autotutela

Presupposti:

• errore di persona

• evidente errore logico o di calcolo

• errore sul presupposto dell’imposta

• doppia imposizione

• mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti

• mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza

• sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati

• errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione

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Autotutela

Gli effetti dell’esercizio del potere di autotutela

annullamento dell’atto impositivo annullamento degli eventuali atti consequenziali

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Acquiescenza Art. 15 D. Lgs 218/1997

Cos’è: accettazione dell’atto da parte del contribuente

Come: pagamento, entro il termine di proposizione del ricorso

rinuncia ad impugnare l’avviso di accertamento

rinuncia a presentare istanza di accertamento con adesione

Benefici: riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate

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Accertamento con adesione D. Lgs 218/1997

Cos’è: accordo tra A.d.E. e contribuente che consente di definire le imposte dovute ed evitare l’insorgenza di una lite tributaria

Come si attiva:

ad iniziativa dell’Agenza delle Entrate

ad iniziativa del contribuente

Benefici: riduzione a 1/3 dei minimi edittali delle sanzioni amministrative

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Accertamento con adesione Procedimento attivato ad iniziativa dell’Ufficio

Artt. 5 e 11 D. Lgs. 218/1997

L’Ufficio - ancor prima di procedere alla notifica dell’accertamento - notifica al contribuente di un invito a comparire contente:

i periodi d’imposta suscettibili di accertamento;

il giorno e il luogo dell’appuntamento, nonché gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento;

gli elementi identificativi dell’atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l’accertamento suscettibile di adesione.

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Accertamento con adesione Procedimento attivato ad iniziativa dell’Ufficio

Artt. 5 e 11 D. Lgs. 218/1997

L’Ufficio notifica un Invito a comparire

Il contribuente si presenta al

contraddittorio

Si raggiunge un accordo

Sottoscrizione dell’atto di adesione

Non si raggiunge un accordo

Il contribuente non si presenta al

contraddittorio

Notifica dell’accertamento

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Accertamento con adesione Procedimento attivato ad iniziativa del contribuente

Artt. 6 e 12 D. Lgs. 218/1997

La domanda può essere presentata all’ufficio competente:

dopo la consegna del PVC e prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento (art. 6, comma 1, D. Lgs. 218/1997)

dopo la notifica dell’accertamento, ma entro il termine per la proposizione del ricorso (art. 6, comma 2 e 12, comma 1 D. Lgs. 218/1997)

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Accertamento con adesione Procedimento attivato ad iniziativa del contribuente

dopo la consegna del PVC Art. 6, comma 1, D. Lgs. 218/1997

il contribuente presenta la domanda di accertamento con adesione

l’Ufficio invita il contribuente al contraddittorio

il contribuente si presenta al contraddittorio

Si raggiunge un accordo

sottoscrizione dell’atto di adesione

non si raggiunge un accordo

l’Ufficio notifica l’accertamento

il contribuente non si presenta al contraddittorio

l’Ufficio notifica l’accertamento

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Accertamento con adesione Procedimento attivato ad iniziativa del contribuente

dopo la notifica dell’accertamento art. 6, comma 2 e 12, comma 1 D. Lgs. 218/1997

il contribuente presenta la domanda di accertamento con adesione

l’Ufficio invita il contribuente al contraddittorio

il contribuente si presenta

Si raggiunge un accordo

Sottoscrizione dell’atto di adesione

Non si raggiunge un accordo

In assenza di ricorso, l’accertamento diviene definitivo

il contribuente non si presenta

In assenza di ricorso, l’accertamento diviene definitivo

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Accertamento con adesione L’atto di adesione

Art. 7 D. Lgs. 218/1997

Contenuto:

motivazione • elementi di valutazione addotti dal

contribuente e relativi documenti

• percorsi logico-giuridici che hanno condotto all’adesione

• criteri adottati per la rideterminazione dell’imponibile

liquidazione delle imposte

sanzioni e interessi

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Accertamento con adesione Effetti dell’adesione

Art. 2 D. Lgs. 218/1997

• sia relativa ad accertamenti parziali;

• riguardi redditi derivanti da partecipazione nelle società o nelle associazioni indicate nell’art. 5 del TUIR;

• riguardi aziende coniugali non gestite in forma societaria;

L’accertamento definito con adesione non è più

impugnabile dal contribuente, né modificabile

o integrabile da parte dell’Ufficio, salvo che la

definizione:

E’ fatta salva la possibilità di integrazione qualora sopraggiunga la conoscenza di nuovi elementi dai quali emerga un maggior reddito superiore al 50% di quello definito e

comunque non inferiore ad € 77.468,00

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Ravvedimento Art. 13 D. Lgs 472/1997

Cos’è consente al contribuente di dichiarare autonomamente somme ulteriori rispetto a quelle dichiarate in precedenza

Come presentazione della dichiarazione integrativa

versamento della maggiore imposta, degli interessi e della sanzione

Benefici sanzioni amministrative ridotte e modulate in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazione fino al momento del ravvedimento

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Ravvedimento Art. 13 D. Lgs 472/1997

Limiti temporali

Nessuno: con la L.23 dicembre 2014 n. 190 è stato eliminato il limite temporale massimo per il ravvedimento

Quando è possibile

anche nel caso in cui la violazione sia stata già constatata e siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività amministrative di accertamento

Preclusione in caso siano già stati notificati atti di liquidazione e di accertamento

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FINE