" Accertamento 'standardizzato' e la difesa del contribuente " Lisi Maria

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Tesi finale in Tesi finale in Diritto tributario processuale Diritto tributario processuale CANDIDATO: Maria Lisi RELATORE: Andrea Mondini Anno Accademico 2012-2013 Sessione II

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Titolo: accertamento 'standardizzato' e la difesa del contribuente Materia: diritto processuale tributario Preparata in 4 mesi Relatore: Andrea Mondini

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Tesi finale in Tesi finale in Diritto tributario processualeDiritto tributario processuale

CANDIDATO:Maria Lisi

RELATORE:Andrea

MondiniAnno Accademico 2012-2013

Sessione II

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E' una categoria elaborata dalla giurisprudenza e

dalla dottrina. E' una particolare procedura di accertamento

basato su un dato standard. Il legislatore ha consentito all'Amministrazione

finanziaria di determinare induttivamente il reddito non dichiarato dal contribuente.

Al suo interno sono ricompresi i metodi basati sui parametri, studi di settore e redditometro.

ACCERTAMENTO “STANDARDIZZATO”

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I tre metodi sono costruiti su elementi differenti:

parametri: si basano su risultanze statistiche di una pluralità di dati acquisiti su campioni di contribuenti;

studi di settore: la dichiarazione presentata dal contribuente viene confrontata con i ricavi e i redditi “normali”;

redditometro: l'amministrazione finanziaria confronta le spese sopportate dal soggetto passivo con le spese medie indicate dall'ISTAT.

PARAMETRI, STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

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Il fisco confronta la dichiarazione del

contribuente con dati standard.

Danno origine a valori ipotetici e non fatti economici concretamente e direttamente riferibili a uno specifico contribuente.

Il contraddittorio è l'elemento che consente la personalizzazione dello standard alla realtà del soggetto passivo.

ELEMENTI COMUNI TRA I TRE METODI

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Le Sezioni unite nelle note sentenze del 18 dicembre

2009 hanno affermato l’obbligo per l'amministrazione

finanziaria di attivare il contraddittorio sin dalla fase

istruttoria, pena la nullità dell’eventuale avviso

d’accertamento.

Serve per valutare l’attendibilità del reddito determinato

attraverso l’accertamento per standard e la reale

capacità contributiva del soggetto passivo.

Il contribuente è libero di decidere se parteciparvi o

meno.

CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE

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Il contribuente ha la possibilità di anticipare la

propria difesa, mettendo in luce situazioni ed

elementi in grado di dimostrare l'errata

definizione del reddito ad esso attribuito;

L’Amministrazione finanziaria può ottenere

elementi e informazioni utili per ottimizzare le

proprie risorse e adattare le presunzioni alla

realtà del soggetto passivo.

VANTAGGI DERIVANTI DAL CONTRADDITTORIO

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Il contribuente resta inerte rinunciando alla

difesa anticipata;

Il contribuente decide di aderire all'invito:

a. Riesce a dimostrare l'infondatezza del reddito accertato e la sua posizione viene archiviata;

b. La motivazione fornita risulta non sufficiente, l'amministrazione finanziaria mette in atto l'accertamento con adesione.

Tre possibili scenari

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Articolo 5 del D.L. n. 218 del 19 giugno 1997 Il contribuente è libero di decidere se parteciparvi

o meno, ciò comporta tre possibili situazioni:

1. Il contribuente aderisce totalmente all'invito;

2. Il contraddittorio si conclude con un atto di adesione;

3. Le due parti non giungono a un accordo, così viene emesso l'avviso di accertamento.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

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Articolo 17-bis D.Lgs n. 546/1992. Il contribuente è obbligato a presentare un'istanza

di reclamo per gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate con valore inferiore a euro 20.000.

Il contribuente chiede l'annullamento, totale o parziale, dell'atto impositivo.

Si possono avere tre possibili scenari:1. L'Amministrazione finanziaria accoglie l’istanza;2. Le due parti raggiungono un accordo di mediazione;3. L'Ufficio non accoglie l'istanza o la mediazione non

viene conclusa.

IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE

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L’Amministrazione finanziaria deve dimostrare

l'applicabilità dello standard alla realtà del soggetto passivo

Il principale punto di attacco del contribuente è l'attendibilità della presunzione.

Può difendersi attraverso varie ragioni:a) Contraddire l'ammissibilità del ragionamento

presuntivo;b) Contestare la logica della prova;c) Contestare che il fatto noto posto a fondamento

della pretesa tributaria sia presente nell'assetto allegato dall’ufficio.

L’ONERE DELLA PROVA

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Andamento del mercato in cui opera; Esercizio di attività che hanno ad oggetto opere di

durata infrannuali; Ricavi relativi ad attività svolte in anni precedenti; Errata stima dei ricavi e compensi; Crisi economica che ha colpito il settore in cui opera; Problemi personali e/o familiari che non hanno

consentito il normale svolgimento dell’attività; Diminuzione della clientela.

GLI ARGOMENTI CONTRO PARAMETRI E STUDI DI SETTORE

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Le spese sono state finanziate da:

redditi esenti;

redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta;

da parte di soggetti diversi dal contribuente;

attraverso somme derivanti da eredità, donazioni, vincite.

DIFESE VERSO LE DIFFERENZE TRA SPESA E TENORE DI VITA

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Articolo 111 della Costituzione, modificato dalla

legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999

«La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge»

Il sistema processuale deve essere condotto:

a) nel contraddittorio tra le parti,

b) in condizioni di parità,

c) davanti a un giudice terzo e imparziale.

“GIUSTO PROCESSO”

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Devono essere rispettati i seguenti principi:Del contraddittorioDi capacità contributivaDi cooperazioneDi imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazioneDi collaborazione e buona fede Di proporzionalità

“GIUSTO PROCEDIMENTO”

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Nel nostro ordinamento il contribuente assume, man mano, un ruolo fondamentale, sia all'interno della fase istruttoria sia di quella processuale.

Il tutto può avvenire qualora vengono rispettati i principi sin qui illustrati.

CONCLUSIONI

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