Le reti di scuole -  · Reti territoriali tra scuole Abrogato dalla legge 107/2015 (comma 199)...

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Le reti di scuole Corso di formazione in servizio per dirigenti scolastici «Relazioni tra scuola e territorio e reti di scuole, il dimensionamento degli istituti, i sistemi di governance delle relazioni tra istituzioni scolastiche e rappresentanza istituzionale» Roma – 25 novembre 2015 - ISS Federico Caffè Paolo Mazzoli – Direttore generale INVALSI (in collaborazione con il comitato di coordinamento dell’ASAL)

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Le reti di scuole

Corso di formazione in servizio per dirigenti scolastici

«Relazioni tra scuola e territorio e reti di scuole, il dimensionamento degli

istituti, i sistemi di governance delle relazioni tra istituzioni scolastiche e

rappresentanza istituzionale»

Roma – 25 novembre 2015 - ISS Federico Caffè

Paolo Mazzoli – Direttore generale INVALSI

(in collaborazione con il comitato di coordinamento dell’ASAL)

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Livia Barberio Corsetti

Capo Ufficio Legislativo

Luigi Berlinguer

Ministro della Pubblica Istruzione

«Il decreto 275 del 1999 al quale sono fortemente affezionato, anche per lo

straordinario contributo che vi profuse la responsabile del mio ufficio legislativo,

la dott.ssa Livia Barberio Corsetti, è attuale oggi più di prima»[L. Berlinguer, intervista del 2009]

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«Le giornate di lavoro con lei erano davvero esaltanti, e

faticosissime pure. Lei portava i testi dei provvedimenti. E

io dicevo: “Non va bene, cambiamo tutto”. E lei non

voleva mollare. Una discussione continua. Una

franchezza assoluta. Però lei aveva una fantasia… Era

molto capace tecnicamente, ma soprattutto aveva una

grande vitalità. Perché lei amava i bambini, i ragazzi.

Amava la funzione educativa.»

[L. Berlinguer, intervista del 2009]

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Legge 241/1990 – Art. 14 e 15Conferenza di servizi

Accordi tra amministrazioni

DPR 275/1999 – Art. 7Reti di scuole

D.L. 5/2012 – Art. 50Reti territoriali tra scuole Abrogato dalla legge 107/2015 (comma 199)

Legge 107/2015 – Commi 70-72«Reti tra scuole

nel medesimo ambito territoriale»

Trasparenza, snellimento, buona

amministrazione, partecipazione…

Contratti di collaborazione tra PA

Prima «giuridicizzazione» delle reti.

-Elenco di scopi e possibilità

-«Laboratori di rete» su:

a) Ricerca didattica; b) Documentazione;

c) Formazione in servizio; d) Orientamento

Valorizzazione risorse professionali

Gestione comune attività amministrative

Iniziative didattiche, educative, sportive,

culturali…

Formazione in servizio

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Legge 241/1990

Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni)

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le

amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi

per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse

comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni

previste dall’articolo 11, commi 2, 3 e 5.

---------

Art. 11

(…)

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena

di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi

si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in

materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi

controlli previsti per questi ultimi.

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DPR 275/1999

Art. 7 Reti di scuole

1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

2. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione econtabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalitàistituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre chedal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza.

3. L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docentiabbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimentoper la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva.

4. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le suecompetenze e i suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositatopresso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire lapartecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà.

6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a:

a) la ricerca didattica e la sperimentazione;b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche,

esperienze, documenti e informazioni;c) la formazione in servizio del personale scolastico;d) l'orientamento scolastico e professionale.

7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotatodi specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6.

8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti,associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.

9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per ilcoordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privatosociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell'offertaformativa di cui all'articolo 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.

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D.L. 5/2012

Art. 50 Attuazione dell'autonomia

1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri

di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, nel rispetto dei principi e degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti

finalità:

a) potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l'eventuale ridefinizione nel rispetto della vigente

normativa contabile degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto

sperimentale;

b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa,

amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno ai

diversamente abili e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico;

c) costituzione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di reti

territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;

d) definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per l'integrazione degli alunni diversamente abili, la

prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo, specie per le aree di massima corrispondenza tra

povertà e dispersione scolastica;

e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei posti

corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti

provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.

2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente, nel rispetto dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo anche per gli anni 2012

e successivi l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti ATA.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Legge 107/2015

70. Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito

territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione

delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative,

nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o

culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie

scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti «accordi di rete.

71. Gli accordi di rete individuano:

a) i criteri e le modalità per l’utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle

disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro,

nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità, anche per

insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali

ai piani triennali dell’offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;

b) i piani di formazione del personale scolastico;

c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;

d) le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei

rendiconti delle attività svolte.

72. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni

scolastiche, l’istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di

contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine

rapporto del personale della scuola, nonché sugli ulteriori atti non strettamente

connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di

scuole in base a specifici accordi.

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Le reti come modello di governance

nei sistemi democratici partecipati

- Si vuole costruire un nuovo ponte sul Tevere

(esempio: Ponte della Musica di Piazza

Mancini);

- Si vuole migliorare la distribuzione degli alunni

Rom nelle scuole;

- Si vuole riutilizzare l’ex mattatoio di Testaccio;

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Sistematica delle reti

a)Reti di scopo

b)Reti per la governance territoriale

Siamo sicuri?

Pronto? Chi parla?

?L’Assessore all’istruzione Le scuole pubbliche

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Esempi:

•Scopo: orientamento

•Scopo: formazione e ricerca didattica

•Scopo: inclusione

•Scopo: lotta alla dispersione scolastica

•Scopo: autovalutazione

•Scopo: registro elettronico, ristorazione, pulizia degli

edifici, manutenzione, acquisti….

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Orientamento Politiche territoriali coerenti con accordi tra le scuole e con

gli enti locali…

Formazione Misure di accompagnamento delle IN. Curricolo verticale.

“Curvature territoriali”…

Inclusione CTS, Accordi e intese (Direttiva 27/12/2012 e CM 8/2013).

DDG del 5/3/2013. (Gruppo di lavoro nazionale)

Dispersione scolastica Le 209 reti del Piano di Azione Coesione

Autovalutazione Strategie avanzate di confronto e miglioramento

cooperativo da parte di scuole in rete

Ristorazione, pulizie,

manutenzione, tecnologie

per la semplificazione…

Sono tutti processi che si ottimizzano su scala

sovraordinata rispetto alla singola scuola

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Esempio

Ragioni politiche: Chi prende in carico i bambini con bisogni educativi

speciali? Due possibili “risposte estreme”: a) Se ne occupano gli

specialisti; b) Se ne occupano tutti. Il nostro principio ispiratore è quello

di “allargare il cerchio” della responsabilità e dell’accoglienza… (singolo

docente team di docenti scuola intera Quartiere / Città Intero

Paese…

Ragioni culturali: Dall’esclusione, all’integrazione all’inclusione. La

filosofia ICF (non più disabilità assoluta ma funzionamento di un

individuo in un contesto)

Ragioni pedagogiche: il tema dei bes non riguarda tanto una

improbabile “didattica speciale” quanto una didattica efficace ed

inclusiva, cioè una buona didattica. (Janes: didattica “strutturalmente

inclusiva”)

Bes e livello di inclusività delle scuole

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Le “politiche positive” degli ultimi due anni possono essere lette come

politiche di incoraggiamento dell’iniziativa delle scuole, singole e in rete

Indicazioni nazionali

Organico funzionale

Bisogni Educativi

Speciali e CTS

Pon per la prevenzione

della dispersione

Poli tecnico-

professionali e

ITS

RAV(Rapporti con il territorio)

Ambiti territoriali e reti

nella legge 107

DDL 953 (Aprea-Ghizzoni)

Governance delle scuole

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(…)

DDL 953 approvato dalla 7ª

Commissione della Camera il

10/10/2012