“Le responsabilità in materia di rumore ” avv. Nunzio LEONE

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“Le responsabilità in materia di rumoreavv. Nunzio LEONE Taranto, 23 marzo 2007 Taranto, 23 marzo 2007

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“Le responsabilità in materia di rumore ” avv. Nunzio LEONE. Taranto, 23 marzo 2007. RESPONSABILITA’. nel diritto (DEVOTO OLI) “SITUAZIONE NELLA QUALE UN SOGGETTO GIURIDICO PUO’ ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE COLPOSA O DOLOSA DI UN OBBLIGO “. - PowerPoint PPT Presentation

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“Le responsabilità in

materia di rumore”

avv. Nunzio LEONE

Taranto, 23 marzo 2007Taranto, 23 marzo 2007

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RESPONSABILITA’

nel diritto (DEVOTO OLI) “SITUAZIONE NELLA QUALE UN SOGGETTO GIURIDICO PUO’ ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE COLPOSA O DOLOSA DI UN OBBLIGO “

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responsabilità Dal latino ….. RE SPONDEO Il soggetto che è chiamato a….. RISPONDERE CONTRACCAMBIARE E cosi per oltre 2000 anni

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Una riflessione come premessa

Nuovo concetto Un diverso modo di intendere il valore della

Responsabilità Diverse figure di responsabile

R.P. (l.241/90) RUP (legge Merloni oggi Codice degli appalti

RSPP (d.lgs.626/94 e smi) RTD (legge sulla privacy, Codice)

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La lezione di Aldo Moro…….

“Non ci sarà una reale stagione di cambiamento…

Se non ci sarà la nuova etica della responsabilità …….

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RESPONSABILITA’ CIVILE

E’ EXTRACONTRATTUALE PER FATTO ILLECITO (“aquiliana”) art.2043 c.c. “Qualunque fatto doloso o

colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno

ATIPICITA’ DEI DANNI RISARCIBILI

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DANNO NON PATRIMONIALE, MORALE

RISARCIBILE IN CASI ECCEZIONALI

art.2059 c.c. “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”

art.185 c.p. “Ogni reato, che abbia cagionato un danno patr. o non patrim., obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbano rispondere per fatto di lui”

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DANNO BIOLOGICOsentenze della Corte Costituzionale

n. 184/1986 l’idea che il danno, per essere risarcibile, debba coincidere con l’oggetto di un diritto soggettivo, ossia che danno risarcibile sia il danno insito nella lesione del diritto primario

se il diritto primario è costituzionalizzato (come il diritto alla salute), la risarcibilità (del danno biologico) è garantita.

la n. 372/1994 la seconda fondamentale sentenza della Corte costituzionale sul danno biologico

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DANNO BIOLOGICO

art.34 dlgs.38/00 “Disposizioni in materia di assicurazione contro

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali……”

art. 13lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di

valutazione medico legale……

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dal concetto “NESSUNA RESPONSABILITA’ SENZA COLPA”

si è passati ad uno scenario giuridico che ammette la risarcibilità

anche se il soggetto ha causato il danno

SENZA COLPA IL TITOLARE DI UN’ATTIVITA’

RISPONDE DEI DANNI DA ESSA PRODOTTI

RESPONSABILITA’ OGGETTIVA

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RESPONSABILITA’ PENALE/1

• Rapporto tra lo STATO e l’autore di • un reato accertato, in sede di giudizio,• questi è tenuto a subire le conseguenze della

sua condotta e cioè la PENA• non vi è RESPONSABILITA’ se non vi è• IMPUTABILITA’• FORMULAZIONE PRECISA DI UN REATO • attribuito all’indagato prima imputato poi

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RESPONSABILITA’ PENALE/2

Art.42 c.p.

”Nessuno può essere punito per una azione o omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà:…

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IL REATO (nullum crimen sine lege, nulla poena sine iudicio)

Art.39 c.p.DELITTI DELITTO: “violazione norma

penale, commessa volontariamente da persona imputabile, che ha prodotto una lesione di un diritto altrui”

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Reato CONTRAVVENZIONE

Art.39 c.p. “I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la specie delle pene per essi rispettivamente stabilite ”

violazione di una norma, anche commessa non volontariamente, ne è necessario che essa abbia prodotto una lesione del diritto altrui” sanzione: arresto o ammenda.

IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA E SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

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““L'esposizione al rumore è la L'esposizione al rumore è la causa del maggior numero di causa del maggior numero di

malattie professionali”malattie professionali”

Secondo il rapporto annuale Inail sull’andamento infortunistico 2005

“la tecnopatia più frequente resta… La sordità da rumore che rappresenta

ancora oggi circa il 30% delle malattie che si sono manifestate”

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NORMATIVA NAZIONALE DI INTERESSE Regio Decreto n.1398 del 19.10.1930 - Approvazione del testo definitivo del Codice

Penale (art.659)

Regio Decreto n.262 del 16.03.1942 - Approvazione del Codice Civile (art.844 c.c.)

D.M. 1444/68 (in particolare art. 2)

D.P.C.M. 01.03.1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno

D. Lgs n. 277/91 - “Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione da agenti chimici, fisici e biologici”

D. Lgs n. 626/94 “Sicurezza sui luoghi di lavoro”

Legge n.447 del 26.10.1995 - Legge quadro sull’inquinamento acustico

D.M. 11.12.1996 - Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo

D.P.C.M. del 14.11.1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

DPCM 5.12.97 - Requisiti acustici edifici

D.M. del 16.3.1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico

D.P.R. 459/98 - Regolamento inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario

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NORMATIVA NAZIONALE DI INTERESSE

D.Lgs. n.262 del 4.9.2002 - Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto

D.P.R. 142/2004 - Regolamento inquinamento acustico derivante da traffico stradale

D.M. 1.4.2004 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale

D. Lgs n.13 del 17.1.2005 - Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari

D. Lgs n.194 del 19.08.2005 - Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale 

D. Lgs n.195 del 19.8.2005 - Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale

  D. Lgs 195/06 “attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei

lavoratori ai rischi derivanti da agenti fisici”

D.M. 24.07.2006 - Modifiche dell'allegato I - parte b, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all'esterno

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Art. 377 del DPR 547/55“Norme prevenzione infortuni sul lavoro”

TUTELA DAL RUMORE nei luoghi di LAVORO

Direttiva 2003/10/CE “prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)”

D. Lgs n. 626/94 “Sicurezza sui luoghi di lavoro”

Art 24 DPR 303/56 “Norme generali per l’igiene del lavoro”

D. Lgs n. 277/91“Protezione dei lavoratori contro i rischi

derivanti da esposizione da agenti chimici, fisici e biologici”

D. Lgs 195/06 “attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa

all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da agenti fisici”

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Il D.L.gs. n. 195 del Il D.L.gs. n. 195 del 10 aprile 2006,10 aprile 2006, entrato in vigoreentrato in vigore il 14 giugno 2006, ha introdotto il il 14 giugno 2006, ha introdotto il nuovo nuovo Titolo V-bis nel Titolo V-bis nel

D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94

"requisiti minimi per la protezione dei "requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito“durante il lavoro e in particolare per l'udito“

dando completa attuazione della dando completa attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).derivanti dagli agenti fisici (rumore).

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ArticoloArticolo RubricaRubrica ContenutoContenuto

49-bis49-bis Campo di ApplicazioneCampo di Applicazione Il titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei Il titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'uditoper l'udito

49-ter49-ter definizionidefinizioni In particolare si distingue tra livello di esposizione al rumore In particolare si distingue tra livello di esposizione al rumore giornaliera e settimanalegiornaliera e settimanale

49-quater49-quater Valori limite di esposizione e valori Valori limite di esposizione e valori di azionedi azione

Fissa i limiti Fissa i limiti de quibusde quibus in relazione al livello di esposizione in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di piccogiornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco

49-quinquies49-quinquies Obblighi del datore di lavoro: Obblighi del datore di lavoro: 1. Valutazione del rischio1. Valutazione del rischio

Il datore di lavoro valuta il rumore durante il lavoro Il datore di lavoro valuta il rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare gli indici contenuti prendendo in considerazione in particolare gli indici contenuti nella norma in esamenella norma in esame

49-sexies49-sexies 2. Misure di prevenzione e 2. Misure di prevenzione e protezioneprotezione

Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione, mediante le misure ex legedi esposizione, mediante le misure ex lege

49-septies49-septies 3. Uso dei dispositivi di protezione 3. Uso dei dispositivi di protezione individualiindividuali

Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 49-sexies, fornisce i dispositivi di protezione di cui all'articolo 49-sexies, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel decreto 626/1994contenute nel decreto 626/1994

49-octies49-octies 4. Misure per la limitazione 4. Misure per la limitazione dell'esposizionedell'esposizione

Scattano se, nonostante l'adozione delle misure prese in Scattano se, nonostante l'adozione delle misure prese in applicazione del titolo V-bis, si individuano esposizioni applicazione del titolo V-bis, si individuano esposizioni superiori a detti valorisuperiori a detti valori

49-nonies49-nonies 5. Informazione e formazione dei 5. Informazione e formazione dei lavoratorilavoratori

Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumoredall'esposizione al rumore

49-decies49-decies 6. Sorveglianza sanitaria6. Sorveglianza sanitaria Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16, i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede all'articolo 16, i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azionei valori superiori di azione

49-undecies49-undecies DerogheDeroghe

49-duodecies49-duodecies Linee Guida (per i settori della Linee Guida (per i settori della musica e delle attività ricreative)musica e delle attività ricreative)

Elaborate, entro due anni, dalla Conferenza permanente per i Elaborate, entro due anni, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali.Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali.

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Novità introdotte dal D. Lgs 195/2006

fissa i valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco;

indica i requisiti in base ai quali il datore di lavoro, nell'ambito della valutazione dei rischi sopra citati (rischi derivanti dagli agenti fisici), deve valutare il rumore durante il lavoro;

stabilisce le misure che il datore di lavoro deve adottare per eliminare i rischi alla fonte o per ridurli al minimo;

determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro (l'udito)

Le deroghe riguardano i settori della musica e delle attività ricreative in vigore dal 15.02.2008 e i settori della navigazione aerea e marittima in vigore dal 15.02.2011

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Decreto legislativo n. 277/91 (abrogato)Norme riguardanti la protezione dall'inquinamento acustico in

ambiente di lavoro

La legge fissa tre soglie di rumore (80, 85 e 90 dbA) che permettono di individuare quattro classi di esposizione al rumore per i lavoratori:

Valore medio giornaliero(Leq/g) in db(A)

Classe di rischio

minore di 80 rischio assente

tra 80 e 85 rischio lieve

tra 85 e 90rischio

consistente

oltre 90 rischio grave

La legge dispone che il datore di lavoro è comunque tenuto a ridurre al minimo il rumore prodotto, anche se inferiore alla soglia di 80 dBA.Quando viene superata la soglia di 80 dBA, intervengono delle disposizioni specifiche in termini di informazione, controllo sanitario periodico e uso di mezzi di protezione individuali.

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Decreto legislativo n. 195/2006Decreto legislativo n. 195/2006Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori

ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)in vigore dal 14 Giugno 2006in vigore dal 14 Giugno 2006

La nuova legge fissa un valore limite di esposizione e due valori di azioneLa nuova legge fissa un valore limite di esposizione e due valori di azione ::

 

Livello di esposizione giornalieraal rumore

(Lex/8h) in db(A)

pressione acustica di picco

valore inferiore di azione

80112 Pa pari a 135

db(C)

valore superiore di azione

85140 Pa pari a 137

db(C)

limite di esposizione 87200 Pa pari a 140

db(C)

In adempimento alla nuova legge poi 'In adempimento alla nuova legge poi 'il datore di lavoro elimina i rischi alla il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione' (art. 49/sexies)limite di esposizione' (art. 49/sexies)..

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. .

Il d.lgs. 195/06 assicura una tutela che non lascia spazi vuoti nel sistema di prevenzione Esigenza di valutare il rischio da rumore per poter Esigenza di valutare il rischio da rumore per poter

impostare efficacemente gli strumenti di protezione e impostare efficacemente gli strumenti di protezione e informare correttamente e compiutamente i lavoratori.informare correttamente e compiutamente i lavoratori.

Ed infatti le misure di prevenzione e di protezione Ed infatti le misure di prevenzione e di protezione seguono nel secondo grado logico disegnato dalla seguono nel secondo grado logico disegnato dalla normativa: esse perseguono il fine di eliminare il normativa: esse perseguono il fine di eliminare il fattore rischio ovvero ridurlo al minimo. fattore rischio ovvero ridurlo al minimo.

La inidoneità delle misure La inidoneità delle misure de quibusde quibus a realizzare a realizzare l’obiettivo prescritto dalla norma, fa scattare l’obbligo l’obiettivo prescritto dalla norma, fa scattare l’obbligo delle misure di limitazione delle misure di limitazione

Gli obblighi di informazione e di formazione, destinati Gli obblighi di informazione e di formazione, destinati ai lavoratori, completano il quadro in maniera ai lavoratori, completano il quadro in maniera opportunaopportuna

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““L'esposizione al rumore è la L'esposizione al rumore è la causa del maggior numero di causa del maggior numero di

malattie professionali”malattie professionali”

Secondo il rapporto annuale Inail sull’andamento infortunistico 2005

“la tecnopatia più frequente resta… La sordità da rumore che rappresenta

ancora oggi circa il 30% delle malattie che si sono manifestate”

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Titolo V- bisPROTEZIONE DA AGENTI FISICI

Titolo introdotto dall’art. 2 del D. Lgs n. 195 del 10 aprile 2006. Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio

2006.D.Lgs. 25/2002. Entrata in vigore: 15/12/2006 trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del D. Lgs n. 195/2006.

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Capo IDisposizioni generali

Art. 49-bis (Campo di applicazione) 1. Il presente titolo determina i requisiti

minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza

derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito.

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Capo IIObblighi del datore di lavoro

Art. 49-quinquies (Valutazione del rischio) 1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, il datore di lavoro valuta il rumore durante il lavoro

prendendo in considerazione in particolare: a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo; b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 49-quater; c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore; d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori

derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;

e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;

f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore; h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di

cui e' responsabile; i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle

reperibili nella letteratura scientifica; a) l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di

attenuazione.

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Capo IIObblighi del datore di lavoro

Art. 49-quinquies (Valutazione del rischio)

2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.

3. I metodi e le apparecchiature utilizzate sono adattati alle condizioni prevalenti in particolare alla luce delle caratteristiche del rumore da misurare, della durata dell'esposizione, dei fattori ambientali e delle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.

Sanzioni Il datore di lavoro è punito con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da euro 1549 a euro 4131

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Capo IIObblighi del datore di lavoro

Art. 49-quinquies (Valutazione del rischio) 6. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e

protezione necessarie ai sensi degli articoli 49-sexies, 49-septies, 49-octies e 49-nonies ed e' documentata in conformità all'articolo 4, comma 2.

Sanzioni Il datore di lavoro è punito con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da euro 1549 a euro 4131

7. La valutazione e la misurazione di cui ai commi 1 e 2 sono programmante ed effettuate con cadenza almeno quadriennale, da personale adeguatamente qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 8. In ogni caso il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei rischi in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità.

Sanzioni Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da euro 1549 a euro 4131

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Art. 49-septies (Uso dei dispositivi di protezione individuali)

_

1. Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 49-sexies, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo IV ed alle seguenti condizioni:

a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;

b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell'udito;

c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;

d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito. Sanzioni Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto

da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da euro 1549 a euro 4131

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Art. 49-octies (Misure per la limitazione dell’esposizione

1. Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l'adozione delle misure prese in applicazione del presente titolo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:

a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;

b) individua le cause dell'esposizione eccessiva; c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per

evitare che la situazione si ripeta. Sanzioni Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti

con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da euro 1549 a euro 4131

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Art. 49-nonies (Informazione e formazione dei lavoratori)

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento:

a) alla natura di detti rischi; b) alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al

minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure;

c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all'articolo 49-quater; d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione

dell'articolo 49- quinquies insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali;

e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito; f) all'utilità' e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito; g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e

all'obiettivo della stessa; h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore. Sanzioni Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da 3 a 6 mesi o con

l’ammenda da euro 1549 a euro 4131

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Art. 49-decies (Sorveglianza sanitaria)

1. Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16, i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione.

2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 e' estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta o qualora il medico competente ne conferma l'opportunità

Sanzioni Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da euro 1549 a euro 4131

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Art. 49-decies (Sorveglianza sanitaria)

4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro: a) riesamina la valutazione del rischio effettuata a norma

dell'articolo 49-quinquies; b) riesamina le misure volte a eliminare o ridurre i rischi a norma

degli articoli 49-sexies e 49-septies; c) tiene conto del parere del medico competente nell'attuazione

delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio; d) adotta le misure affinché sia riesaminato lo stato di salute di

tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione analoga.

Sanzioni Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da euro 1549 a euro 4131

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Art. 49-undecies (Deroghe)

3. …………. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.

Sanzioni Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da euro 1549 a euro 4131

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Legge 26 ottobre 1995, n. 447“Legge Quadro sull’inquinamento acustico”

INQUINAMENTO ACUSTICO QUADRO NORMATIVO

Regolamenti di attuazione:

Legge Regionale 12 febbraio 2002, n. 3“Norme di indirizzo per il contenimento

e la riduzione dell’inquinamento acustico”

Direttiva 2002/49/CE del 26 giugno 2002 relativa alla determinazione

e alla gestione del rumore ambientale

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194:Attuazione della direttiva 2002/49/CE

Compiti della Regione:Nel breve termine1. Comunicazione/individuazione

“AGGLOMERATI”2. Comunicazione/individuazione “ASSI STRADALI

PRINCIPALI” di competenzaNel lungo termine3. Adeguamento normativa regionale

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la Legge 26 ottobre 1995, n. 447

Divisione dei compiti

Lo Stato Obiettivi

Le Regioni Criteri e Indirizzi

I Comuni Attuazione

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• Allo Stato competono primariamente le funzioni di indirizzo, coordinamento o regolamentazione.

• Le Regioni definiscono con specifica normativa :

Competenze dello Stato e delle Regioni artt. 3 e 4

i criteri per la suddivisione in zone del territorio comunale e per la redazione dei piani di risanamento comunali;

le modalità di coordinamento degli strumenti urbanistici di pianificazione e programmazione con la classificazione acustica del territorio;

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Competenze delle Province artt. 5 e 14

Le competenze affidate alle Province sono quelle dell’art. 14 della legge 142/90 e riguardano le funzioni amministrative di interesse provinciale o sovra-comunale per il controllo delle emissioni sonore.

Le Regioni e lo Stato possono delegare ulteriori funzioni amministrative.

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La competenza prioritaria è la classificazione in zone del territorio comunale in funzione della destinazione d’uso del territorio secondo i criteri fissati dalle regioni. Alle zone poi si applicano limiti differenziati.

Dopo la classificazione acustica, l’adozione di piani dei risanamento indicando tempi e modalità per la bonifica nel caso si superino i valori di attenzione.

Competenze dei Comuni art. 6

E’ una novità che la

zonizzazione sia coordinata

con gli strumenti urbanistici;

è l’unico modo per renderla

incisiva.

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• superamento dei valori di attenzione;• mancato rispetto del vincolo per cui non

possono confinare aree con Leq > 5dBA.

Quali contenuti?

• individuazione tipologia e entità dei rumori;• individuazione soggetti cui compete

l’intervento;• indicazioni priorità, modalità e tempi del

risanamento;• stima degli oneri finanziari e dei mezzi

necessari;• eventuali misure cautelari urgenti per la tutela

dell’ambiente e della salute pubblica.

Piani di risanamento acustico art. 7

Quando?

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Competenze ComuniCompetenze Comuni

1 - PCCA

2 - Coordinamentostrumenti urbanistici

3 - Piani Risanamentoacustico

4 - Regolamenti

5 - In fase autorizzativadocumentazione impatto e clima acustico (artt. 6-14)

6 - Controlli inquinamento acustico sorgenti fisse e traffico veicolare (art. 14)

7 - Controlli su attività temporanee e rumorose regolamentate (art. 14)

8 - Rilevazione e controlli emissioni sonore dei veicoli (art. 6)

PIANIFICAZIONE (art. 6)PIANIFICAZIONE (art. 6) CONTROLLI (artt. 6-14)CONTROLLI (artt. 6-14)

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LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

L’adozione della classificazione acustica del territorio è un atto che genera un preciso onere a carico dei comuni già dal 1991 (D.P.C.M. 01.03.1991), che è stato poi ribadito dalla L. 447/1995, ancorché la sua esecuzione non sia sottoposta dalla legge ad un termine perentorio;

La L.R. n.21/1999, anche se non ha previsto sanzioni per le inadempienze, stabilisce che i comuni debbano provvedere alla redazione del piano di classificazione acustico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge; la maggioranza dei comuni allo stato attuale non vi ha ancora provveduto;

La classificazione acustica del territorio comunale consiste nella suddivisione del territorio in zone acustiche con l’assegnazione, a ciascuna di esse, di una delle 6 classi indicate nella Tab. A del D.P.C.M. 14.11.1997; ad ognuna delle classi corrispondono altrettanti limiti (limite di immissione – limite di emissione – valori di qualità – valori di attenzione);

La zonizzazione fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore nel territorio; su questa base verranno poi programmati gli interventi di prevenzione o riduzione dell’inquinamento acustico

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Definizione rumore L. 447/95

inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane pericolo per la salute umana (effetti extra-uditivi??) deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi

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Limite di emissione

valore massimo di rumore emesso da una sorgente, misurato in prossimità della stessa

Limite di immissione

valore massimo di rumore immesso da una o più sorgenti, nell’ambiente abitativo e nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori

assoluto differenziale

Valori di attenzione

segnalano un potenziale rischio

Valori di qualità

da conseguire nel breve, medio e lungo periodo

Definizioni art.2

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effettuare le misurazioni; verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme; redigere i piani di risanamento acustico ; svolgere le relative attività di controllo.

Tecnico competente é la figura professionale idonea a :

Con DPCM del 31/03/1998 è

stato emanato l’Atto di indirizzo e

coordinamento recante “Criteri

generali per l'esercizio

dell'attività del tecnico

competente in acustica”.

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PARAMETRI DI MISURA DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO

Si deve distinguere tra:

Comune dotato del piano di classificazione acustica del territorio in zone ai sensi dell’art.6, 1° comma, della L.447/1995

Comune che non ha ancora provveduto alla classificazione del territorio in zone

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COMUNE DOTATO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

Le imprese devono rispettare:

• i limiti di emissione di cui all’art. 2 e alla tabella B del d.p.c.m. 14.11.1997

• i limiti assoluti di immissione di cui all’art. 3 e alla tabella C del d.p.c.m. 14.11.1997

• il limite differenziale di immissione di cui all’art. 4 del d.p.c.m. 14.11.1997, salvo non siano ubicate in Classe VI esclusivamente industriale

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LIMITI DI EMISSIONE

Sono i valori massimi di rumore che possono essere emessi da una sorgente sonora, misurati in prossimità della sorgente stessa * (art. 2, comma 1 lett.e), L. 447/95)

Classi di destinazione d’uso del territorio

Diurno (06.00 -22.00) Leq in dB

(A)

Notturno (22.00 - 06.00) Leq in dB

(A)

I aree particolarmente protette 45 35

II aree prevalentemente residenziali

50 40

III Aree di tipo misto 55 45

IV aree di intensa attività umana 60 50

V aree prevalentemente industriali

65 55

VI aree esclusivamente industriali

65 65

* Il d.p.c.m. 14.11.1997 sembra correggere tale indicazione, precisando che i rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati dalle persone (art.2, comma 3, d.p.c.m. 14.11.1997)

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LIMITI ASSOLUTI DI IMMISSIONE

Sono riferiti al rumore risultante dall’insieme di tutte le sorgenti sonore attive nell’ambiente

Classi di destinazione d’uso del territorio

Diurno (06.00 - 22.00) Leq in dB (A)

Notturno (22.00 - 06.00) Leq in dB (A)

I aree particolarmente protette

50 40

II aree prevalentemente residenziali

55 45

III Aree di tipo misto 60 50

IV aree di intensa attività umana

65 55

V aree prevalentemente industriali

70 60

VI aree esclusivamente industriali

70 70

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COMUNE CHE NON HA ANCORA PROVVEDUTO ALLA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE

Le imprese devono rispettare:

a) I limiti provvisori di accettabilità del rumore secondo livelli differenziati a seconda delle quattro zone acustiche previste dall’art.6 del d.p.c.m. 1.3.1991

b) Il limite differenziale di immissione di cui all’art.4 del d.p.c.m. 14.11.1997 (su questo punto vi è incertezza interpretativa) salvo che non siano ubicate in Classe VI esclusivamente industriale

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I LIMITI PROVVISORI DI ACCETTABILITA’ DEL RUMORE

Sono contenuti all’art.6 del d.p.c.m. 1.3.1991 che opera la seguente zonizzazione “automatica” del territorio nazionale:

Zone Diurno Leq (A)

Notturno Leq (A)

Tutto il territorio nazionale 70 60

Zona A d.m. n.1444/68 (sono considerate Zone A le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi).

65 55

Zona B d.m. n.1444/68 (sono considerate Zone B le parti del territorio comunale totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A, nelle quali la superficie coperta dagli edifici esistenti non sia inferiore ad un ottavo della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc./mq.)

60 50

Zona esclusivamente industriale 70 70

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IL LIMITE DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE (1)

I valori limite differenziali riguardano la differenza tra il rumore ambientale (che è rappresentato dal livello di pressione sonora prodotta da tutte le sorgenti acustiche esistenti ed attive in un dato luogo e durante un determinato tempo) ed il rumore residuo (costituito dal livello di pressione sonora risultante dopo aver escluso le sorgenti sonore disturbanti) e sono:

5 dB per il periodo diurno;

3 dB per il periodo notturno, all’interno degli ambiente abitativi

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IL LIMITE DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE (2)

I limiti differenziali non si applicano:

Nelle aree esclusivamente industriali (classe VI)

Al rumore provocato dalle infrastrutture di trasporto, dalle attività non produttive, commerciali, professionali, ed infine dai servizi comuni dell’edificio

“in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile”, cioè se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB (A) di giorno e 40 dB(A) di notte, ovvero a finestre chiuse è inferiore a 35 dB (A) e 25 dB (A).

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IL LIMITE DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE (3)

Il criterio differenziale trova una speciale applicazione per gli impianti a ciclo produttivo continuo non ubicati in zone che abbiano una destinazione esclusivamente industriale (D.M. 11.12.1996).Per tali impianti si intendono:

1. quelli di cui non è possibile interrompere l’attività senza provocare danni all’impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale

2. quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle 24 ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione

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IL LIMITE DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE

E’ controverso se tale limite si possa applicare ai Comuni che non hanno adottato la classificazione acustica:

a) pro l’applicazione del limite differenziale vedasi Circolare Ministero dell’Ambiente 6.9.2004 in G.U. 15.9.2004 n.217, TAR Toscana, sez.II, 24.1.2003 n.39, TAR Puglia Sez. I, 24.1.2006 n. 488, TAR Trento n. 174/2005

b) Contra vedasi Consiglio di Stato, sez.IV, 18.2.2003, n.880 e TAR Veneto, sez.II, 28.5.2003, n.5123

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I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER OTTENERE L’ELIMINAZIONE DEL DISTURBO ACUSTICO

Prescrizione

Diffida

Ordinanza contingibile ed urgente (art.9 L. 447/1995)

Quale sia il tipo di provvedimento emanato esso deve espressamente contenere la prescrizione nei confronti dell’impresa affinché adotti ogni intervento utile a determinare il rientro del rumore nei limiti di legge

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I PROVVEDIMENTI DELLA P.A. IN CASO DI SUPERAMENTO DEI LIMITI DI LEGGE

Irrogazione delle sanzioni amministrative

Emissione di provvedimenti amministrativi per ottenere l’eliminazione del disturbo acustico

Comunicazione in Procura della Repubblica per la violazione dell’art.659 c.p. in caso di inottemperanza alla adottata ordinanza contingibile ed urgente

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LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Superamento dei limiti di emissione o di immissione (art.10, comma 2° L.447/1995)

Superamento dei limiti provvisori fissati dal d.p.c.m. 1.3.1991 (art.8, comma 2° d.p.c.m . 14.11.1997)

Violazione dei regolamenti statali di esecuzione o di altre disposizioni statali, regionali o locali (art.10, comma 3° L.447/1995)

Inottemperanza al limite differenziale per gli impianti a ciclo continuo (art.5, d.m. 11.12.1996)

Inottemperanza al provvedimento legittimamente adottato dalla P.A. ai sensi dell’art.9 L.447/1995 (art.10, comma 1° L.447/1995)

Le sanzioni amministrative previste dalla legge sono di tipo pecuniario, variabili da un minimo

di € 260,00 ad un massimo di € 10.400,00

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LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA L.R. PUGLIA N.3/2002

Violazione delle disposizioni riguardanti art 3 (valori limite di rumorosità)

Violazione delle disposizioni riguardanti art 11 (piano di risanamento delle imprese)

Violazione delle disposizioni riguardanti art 12 (nuove attività)

Violazione delle disposizioni riguardanti art 16 (attività all’aperto) art.17 (attività temporanee)

Violazione delle disposizioni riguardanti art 18 (competenze del comune)

Violazione delle disposizioni riguardanti art 14 (mezzi pubblici)

Le sanzioni amministrative previste dalla legge sono di tipo pecuniario, variabili da un minimo di € 260 ad un massimo di € 4700

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LE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI- DEFINIZIONE -

“qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, il sindaco ….. con provvedimento motivato può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività” (art.9 L. 447/1995)

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LE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI- PRESUPPOSTI -

Necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, cui non sarebbe possibile far fronte ricorrendo agli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento (es. ordinanze, diffide, ecc..)

Necessità che sussista una situazione di pericolo per l’incolumità pubblica, quale ragionevole probabilità che accada un evento dannoso nel caso in cui il Comune non intervenga prontamente

Il pericolo, cui si intende fra fronte, deve minacciare un interesse di natura generale

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• sorgenti fisse (produttive di beni e di sorgenti fisse (produttive di beni e di servizi, artigianali, sportive, ricreative o servizi, artigianali, sportive, ricreative o connesse ad esigenze professionali….)connesse ad esigenze professionali….)

• infrastrutture trafficoinfrastrutture traffico

• attività temporanee attività temporanee

• attività rumorose indicate nei attività rumorose indicate nei regolamentiregolamenti

• emissioni veicoliemissioni veicoli

Controlli di competenza della P.A.

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Il criterio differenziale non si applica:Il criterio differenziale non si applica:

alla rumorosità prodotta da attività e alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali (art. produttive, commerciali e professionali (art. 4 comma 3 D.P.C.M. 14/11/97)4 comma 3 D.P.C.M. 14/11/97)

• le problematiche di rumore “domestico” le problematiche di rumore “domestico” devono essere disciplinate in sede devono essere disciplinate in sede giudiziaria, non amministrativa (fatti salvi giudiziaria, non amministrativa (fatti salvi aspetti art. 659 cp)aspetti art. 659 cp)• eventuali “responsabilità” in caso di eventuali “responsabilità” in caso di edifici costruiti dopo il febbraio 1998 in edifici costruiti dopo il febbraio 1998 in vigenza del D.P.C.M. 05/12/97vigenza del D.P.C.M. 05/12/97

Controlli non di competenza della P.A. Rumore “domestico”

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PROFILI CIVILISTICI DELLE IMMISSIONI SONORE (1)

“il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di … rumori … derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alle condizioni dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso” (art. 844 c.c.)

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PROFILI CIVILISTICI DELLE IMMISSIONI SONORE (2)

Scopo della norma è quello di tutelare il godimento fondiario rispetto alle immissioni sonore e di altro tipo

L’accertamento viene effettuato dal giudice civile, attraverso un prudente apprezzamento che tenga conto della particolarità della situazione concreta, ovvero delle condizioni naturali e sociali dei luoghi e delle abitudini della popolazione, come, per es. la rumorosità di fondo, con riferimento alla normale tollerabilità del fenomeno (cfr. Cassaz. Civ., sez.II, 03.08.2001 n.10735 la quale afferma che “il limite di 3 db di incremento del rumore rappresenta un valido ed equilibrato parametro di valutazione tale da consentire un idoneo contemperamento delle opposte esigenze dei proprietari”)

La legge quadro sull’inquinamento acustico (L.477/1995) e il d.p.c.m. 1.3.1991 non trovano applicazione nei rapporti tra privati (Cass.civ., se.II, 27.1.2003, n.1151; Cass.civ., sez.II, 3.8.2001, n.10735)

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PROFILI CIVILISTICI DELLE IMMISSIONI SONORE (3)

Il proprietario che si ritiene danneggiato può adire la giustizia civile per:

far accertare l’illegittimità delle immissioni chiedendo

A) l’inibizione assoluta dell’attività inquinante o l’imposizione di determinati accorgimenti tecnici idonei a ricondurre l’attività aggressiva nei limiti della tollerabilità;

B) il risarcimento:

b1) del danno patrimoniale, ovverosia della effettiva diminuzione del patrimonio subita;

b2) del danno non patrimoniale (c.d. danno morale) che si determina sulla base dell’apprezzamento discrezionale del Giudice di merito, il quale deve preventivamente verificare se l’evento dannoso rivesta gli estremi del reato per poi proporzionare, in via equitativa, la misura del danno alla gravità del reato e all’entità del turbamento ingiusto dello stato d’animo;

b3) del danno biologico (ex art. 2043 c.c. e 32 Cost.) che implica una diminuzione durevole del benessere morale e materiale

b4) del c.d. “danno esistenziale da inquinamento ambientale”, cioè il danno derivante dalle alterazioni non direttamente riconducibili ad una lesione psichica accertabile medicalmente che, tuttavia, appaia suscettibile di tutela, provocando una alterazione nel modo d’essere dell’individuo, ledendone i diritti fondamentali quali la serenità domestica (cfr. Corte d’Appello di Milano, 14.02.2003 n. 974)

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ART. 844 C.C. - ambito applicazione

anche se l’attività generatrice di immissioni è lecita e svolta secondo le norme previste , ciò non vale ad esonerare il soggetto titolare dalle responsabilità ex. Art. 844 cc D.P.C.M. 14/11/97 carattere pubblicistico (finalità di interesse pubblico) e opera nei rapporti tra i privati e la pubblica amministrazione (accertamenti ARPAT) art. 844 CC a presidio del diritto di proprietà volto a disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i privati di fondi vicini (accertamenti CTU)

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ART. 844 C.C. - criticità

Camera dei Deputati - proposta legge per modifica art. 844 cc in materia di inquinamento acusticoraccordare il disposto art. 844 cc con art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 per “consentire alle ditte una certezza nel loro operare quotidiano” prevedendo la seguente modifica:“ i limiti di normale tollerabilità sono quelli indicati dal comma 2 dell’art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97

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LA PROTEZIONE PENALE DEL RUMOREart 659 c.p.

“chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazione acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone … è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € 309”

“si applica l’ammenda da € 103 a € 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità”

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LA PROTEZIONE PENALE DEL RUMORE(Art. 659, 1^ comma, C.P.)

Il reato si manifesta attraverso una “condotta tipica” (schiamazzi o rumori ….)

Può essere commessa da “chiunque”

Ai fini della realizzazione del reato sono sufficienti emissioni sonore che superino il limite della normale tollerabilità concretamente apprezzabile in relazione all’ambiente e all’ora (reato di pericolo)

Il reato può essere realizzato anche nello svolgimento di attività legittima sotto il profilo amministrativo in quanto si valuta soltanto il disturbo arrecato ai terzi mediante la condotta descritta dalla norma

Non è configurabile la colpa del titolare di uno stabilimento industriale che abbia adottato, anche con notevole anticipo rispetto alle ditte concorrenti e considerevole dispendio di risorse in termini economici, tecnologie di intervento altamente qualificate per prevenire le immissioni (Cass. pen., 19.3.1996 n. 204635)

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LA PROTEZIONE PENALE DEL RUMORE (Art. 659, 2^comma, C.P.)

È un reato “proprio” (esercizio di professione o mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o le prescrizioni dell’autorità)

L’illiceità penale dell’attività può essere affermata solo se l’esercizio dell’attività si verifica fuori dai limiti modali, spaziali o temporali imposti dalla legge o da altro provvedimento (es. svolgimento dell’attività rumorosa in orari diversi da quelli stabiliti dal regolamento comunale)

La prevalente giurisprudenza di legittimità afferma che la condotta costituita dal superamento dei limiti di accettabilità di emissioni sonore derivanti dall’esercizio di professioni o mestieri rumorosi non costituisce più reato ma illecito amministrativo ai sensi dell’art.10, comma 2°, della L. 447/1995 (da ultima Cass. pen., sez.I, 26.4.2000, n.3123; per l’opposto e minoritario indirizzo interpretativo cfr. Cass. pen., sez.I, 19.5.1998, n.2316)

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FORMAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PROVA

Si afferma comunemente in giurisprudenza che per la valutazione relativa all’accertamento in concreto della potenzialità diffusiva delle immissioni sonore e del pregiudizio per la tranquillità esistenziale delle persone a causa del superamento dei limiti di tollerabilità non vi è alcuna necessità di ricorrere ad una perizia fonometrica realizzata sulla base dei metodi di valutazione previsti dalle normative pubblicistiche, allorché il Giudice, basandosi su altri elementi probatori acquisiti agli atti (soprattutto le dichiarazioni testimoniali di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti), si sia formato il convincimento che per le sue modalità d’uso la fonte sonora emetta suoni fastidiosi di intensità tale da superare i limiti di normale tollerabilità.(Cass. pen., sez.I, 6.3.1997, n.3000; Cass. pen., sez.I,

28.6.1996, n.7768; Cass. pen., sez.I, 7.4.1995, n.5215)

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Disciplina i valori limite di emissione e immissione e i valori di attenzione e qualità, per la classificazione acustica del territorio comunale.Mantiene, in analogia alle precedenti normative, i limiti differenziali di immissione (5 dB[A] per il periodo diurno e 3 dB[A] per quello notturno), modificandone le modalità di verifica.Nel contempo stabilisce che il criterio differenziale non si applica alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture per il trasporto (stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime) e da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali.

D.P.C.M. del 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.

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Documentazione clima acustico (art. 8 comma 3, Legge 447/95)

Obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di:a) scuole e asili nido;b) ospedali;c) case di cura e di riposo;d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;e) nuovi insediamenti residenziali prossimi ad aeroporti, strade, ferrovie, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi (ove sono installati macchinari od impianti rumorosi) impianti sportivi e ricreativi.

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Criticità documentazione clima acusticoCriticità documentazione clima acustico

mancanza di presentazione documentazione clima acustico per edificazione vicino ad infrastrutture

necessità di regolamentazione attività edilizia in vicinanza della infrastrutture di traffico e di aree produttive (prevedendo norme eventuali nel RU)

scarsa considerazione dei progettisti nella dislocazione spazi immobili e requisiti passivi edifici D.P.C.M. 05/12/97 (obbligatori in base alla DGR 788/99)

mancanza nella normativa di obbligo documentazione clima acustico in vicinanza di zone produttive (da prevedere nei regolamenti)