Le province montane e la riforma Delrio

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La riforma Delrio e la specificità montana: quale futuro per le nostre comunità? Un’introduzione legislativa alla riforma Delrio e ai nuovi enti di area vasta Federico Gusmeroli – 4 luglio 2014 1

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La riforma Delrio e la specificità montana: quale futuro per le nostre comunità?

Un’introduzione legislativa alla riforma Delrio e ai nuovi enti di area vasta

Federico Gusmeroli – 4 luglio 2014

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La riforma

Gli enti territoriali di area vasta… in attesa della riforma del Titolo

V.

Città metropolitaneProvince I Comuni

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Le province

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Gli organiPresidente della provinciaConsiglio provincialeAssemblea dei Sindaci

Tutti gli incarichi sono esercitati a titolo gratuito.

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Il Presidente della provincia (I)rappresenta l'ente; convoca e presiede il Consiglio

provinciale e l’Assemblea dei sindaci;sovrintende al funzionamento dei

servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;

propone al Consiglio provinciale gli schemi di bilancio;

esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto.

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Il Presidente della provincia (II)Durata: 4 anni.Elettorato passivo: sindaci in carica per almeno un

altro anno e mezzo dalla data delle elezioni (e consiglieri provinciali uscenti)

Elettorato attivo: Sindaci e consiglieri comunali in carica.

Elezione: candidature sottoscritte dal 15% dell'elettorato attivo, maggioranza semplice.

Votazione: una sola giornata, un solo seggio, il voto individuale è moltiplicato per un indice derivante dalle fasce di popolazione (vedi slide 18).

Subentro: decade se cessa dal mandato di Sindaco.

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Il Consiglio provinciale (I)è l'organo di indirizzo e controllo;propone all’Assemblea lo Statuto;approva regolamenti, piani, programmi;approva o adotta ogni altro atto ad esso

sottoposto dal Presidente della provincia;adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al

parere dell’Assemblea dei Sindaci e in seguito li approva in via definitiva;

esercita le deleghe assegnate dal Presidente secondo il principio di collegialità;

esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto.

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Il Consiglio provinciale (II)10 membri più il presidente.Durata: 2 anni.Elettorato attivo/passivo: Sindaci e consiglieri

comunali in carica (e consiglieri provinciali uscenti).

Elezione: liste sottoscritte dal 5% dell'elettorato con quote di genere (40%) entro il 30 settembre.

Votazione: una sola giornata, un solo seggio, un solo voto individuale moltiplicato per un indice (slide 18). Entrano i più votati: a parità di voti, il genere meno rappresentato.

Subentro: in caso di cessazione del mandato o per ogni altra causa, subentra il primo dei non eletti della stessa lista.

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L’Assemblea dei SindaciFormata da TUTTI i Sindaci del territorio;ha poteri propositivi, consultivi e di controllo

secondo quanto disposto dallo Statuto;adotta o respinge lo Statuto e le sue

successive modificazioni con maggioranza qualificata;

esprime parere con maggioranza qualificata sul bilancio.

Maggioranza qualificata: almeno un terzo dei Comuni e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

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Prima applicazioneFino all’elezione del nuovo

Presidente, il Presidente uscente fa le funzioni anche del Consiglio e svolge l’ordinaria amministrazione;

Fino a fine anno, il nuovo Consiglio esegue atti preparatori per lo Statuto: propone poi all’Assemblea dei Sindaci l’approvazione, che va fatta entro il 31 dicembre così come l’elezione del nuovo Presidente.

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Le province «speciali»Articolo 1, comma 3, secondo paragrafo.Si tratta di province interamente montane

confinanti con Stati esteri.Le Regioni riconoscono alle province speciali

forme particolari di autonomia secondo l’articolo117 della Costituzione (elenco ripartizione competenze tra Stato e Regioni)

Gli Statuti delle province possono prevedere, d'intesa con la Regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica).

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Le funzioni (I)Funzioni proprie di tutte le province:

pianificazione territoriale di coordinamento, tutela e valorizzazione dell'ambiente e difesa del suolo;

pianificazione del trasporto, gestione delle strade provinciali e della relativa circolazione stradale;

programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale e gestione dell’edilizia scolastica;

raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali (e stazione appaltante);

contrasto ai fenomeni discriminatori e promozione delle pari opportunità.

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Le funzioni (II)Funzioni proprie delle province «speciali»:

cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione dei servizi in forma associata;

creazione di zone omogenee per specifiche funzioni dotate di organismi di coordinamento;

cura delle relazioni istituzionali con altri territori con caratteristiche montane (es. Trento e Bolzano) anche con stipula di accordi e convenzioni autonome.

La Regione può comunque assegnare altre funzioni alle province nell’ambito dell’Art. 118 Cost.

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Enti e agenzie per i servizi (I)Se le disposizioni riguardanti servizi di rilevanza economica prevedono l'attribuzione di funzioni di organizzazione, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale:

le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale secondo i princìpi di adeguatezza e sussidiarietà;

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Enti e agenzie per i servizi (II)Valorizzazione delle autonomie

funzionali;le pubbliche amministrazioni

riorganizzano la propria rete periferica tramite ambiti territoriali ottimali non obbligatoriamente corrispondenti a livello provinciale;

meccanismi premiali per le Regioni più celeri.

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La transizione (I)Al fine del trasferimento dell'esercizio delle

funzioni, gli obiettivi del patto di stabilità interno e le facoltà di assumere delle province e degli enti subentranti possono essere modificati;

il personale mantiene la posizione giuridica ed economica, il proprio trattamento economico fondamentale e accessorio e l'anzianità di servizio maturata e indennità accessorie. Le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario;

il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; per le partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita si può provvedere alla dismissione con procedura semplificata.

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La transizione (II)l'ente che subentra nella funzione succede

anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività;

gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano la situazione di inadempienza dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale;

le risorse finanziarie, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite.

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Indici di voto provinciali (Sondrio)

ELABORAZIONE INDICE PER ELEZIONE CONSIGLIO DELLA NUOVA PROVINCIA (SONDRIO)

Fasce abitanti % sul totale% dopo

ripartizionecomuni

Consiglieri per comune

tot. elettori Indice finale

TOTALE 181.493 100% 100% 78 - 904 -

< 3000 69.156 38% 35% 59 11 649 0,539

3000 – 5000 50.471 28% 29% 13 13 169 1,716

5000 - 10000 28.097 15% 16% 4 13 52 3,077

> 10000 33.769 19% 20% 2 17/33 50 4,000

NB. Il singolo voto va moltiplicato per l'indice finale risultante assegnato alla fascia corrispondente.

Il singolo voto di ogni consigliere va moltiplicato per l’indice corrispondente alla fascia di popolazione del suo Comune. Il totale viene fatto sommando i singoli voti.

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I Comuni

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Consigli comunaliModifica della riduzione dei consiglieri per i Comuni sotto i 10.000 abitanti (a spesa invariata):fino a 3.000 abitanti: Sindaco,10 consiglieri e

un massimo di 2 assessori;tra 3.000 e 10.000 abitanti: Sindaco, 12

consiglieri, un massimo di 4 assessori;rideterminazione degli oneri a carico del

Comune per garantire l’invarianza della spesa;in giunta, per i Comuni sopra i 3.000 abitanti:

quote rosa al 40%;Per i Comuni sotto i 3.000 abitanti, possibilità

di terzo mandato.Federico Gusmeroli – 4 luglio 2014

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Gestioni associatePer i Comuni in obbligo di gestione

associata, proroga al 30 giugno per altre tre funzioni e entro il 31 dicembre per tutte le restanti;

riduzione degli obiettivi per il Patto di stabilità dei Comuni capofila nella gestione di funzioni e servizi in forma associata;

corrispondente aumento degli obiettivi del Patto per i Comuni associati non capofila.

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Unioni di ComuniRappresentanza di minoranze e

territori nei consigli dell’Unione;soglie demografiche di funzionamento

minime: 10.000 abitanti (3.000 se montani, ma minimo tre comuni);

cariche a titolo gratuito;funzionari e revisore unico;il Presidente svolge funzioni di Sindaco

per quanto riguarda protezione civile e polizia municipale sul territorio dell’Unione.

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Fusioni di Comuni (I)I Comuni che danno avvio al procedimento di

fusione i possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, definire lo Statuto che sarà vigente fino alle modifiche da parte dei nuovi organi;

lo Statuto del nuovo Comune dovrà assicurare alle comunità adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi;

un comitato consultivo dei Sindaci coadiuva il commissario nominato per la transizione;

Esonero dall’obbligo di gestione associata per 5 anni per i piccoli Comuni risultanti da fusione;

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Fusioni di Comuni (II)Possibilità di utilizzo dei margini di

indebitamento di uno dei Comuni originari, anche nel caso in cui non risultino possibili ulteriori spazi di indebitamento per il nuovo ente;

nel nuovo Comune possono essere conservati i distinti codici di avviamento postale (CAP);

Incentivazione dei «municipi» e delle fusioni per i Comuni sotto i 5.000 abitanti;

qualora vengano istituiti municipi, possono esser previsti tributi e tariffe differenziati (non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo Comune).

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Fusioni per incorporazione (c.130)Nuova modalità di fusione per due Comuni contigui:

il Comune incorporante mantiene la sua personalità e succede nei rapporti giuridici;

lo Statuto del Comune incorporante deve prevedere adeguate forme di partecipazione e decentramento di servizi per la comunità del comune incorporato;

il referendum consultivo è svolto prima che i Consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla Regione;

non vi è cessazione degli organi del Comune «incorporante»;

è possibile modificare la denominazione del Comune.

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