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Capitolo 5 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni 5.1 Prassi burocratica e fiscale La Comunità europea è stata fondata nel 1957 da sei Paesi: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi, a cui si sono aggiunti nel 1973: Danimarca, Irlanda e Regno Unito. Con l’entrata della Grecia nel 1981 e di Portogallo e Spagna nel 1986, i Paesi sono diventati dodici. Con il Trattato di Maastricht la Comunità diviene Unione Europea e nel 1995 Austria, Finlandia e Svezia la conducono all’attuale compagine di quindici Paesi. Nel 2002 il Consiglio di Copenaghen ha deciso di allargare l’Unione a 10 nuovi Paesi: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria. Quindi, a decorrere dal 1° maggio 2004, sono 25 gli Stati membri dell’Unione Europea. L’ampliamento del mercato interno permette che persone, beni e servizi circolino liberamente e, quindi, senza più controlli alle frontiere interne. Il principio generale che oggi ispira la legislazione italiana è la libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l’estero, che però è mitigato dal permanere di alcuni vincoli. 1) Il primo vincolo è costituito dall’obbligo, a carico degli operatori con l’estero, di compilare moduli di comunicazione valutaria statistica (CVS). Tale comunicazione ha valore esclusivamente statistico. 2) Un secondo vincolo è costituito dalle autorizzazioni che possono essere: l autorizzazioni particolari, con le quali il ministero delle Finanze permette l’effettuazione di specifiche operazioni per le quali è stata presentata domanda (operazioni a licenza). Riguardano merci che possono essere scambiate solo in seguito a rilascio di una specifica autorizzazione discrezionale (licenza). Si tratta di merci per le quali è stato stabilito con decreto un contingente che il Ministero, attraverso la concessione delle licenze, può controllare che non venga in alcun modo superato. Vengono rilasciate autorizzazioni discrezionali di importazione o di esportazione sino all’esaurimento del contingente stabilito, senza superarlo; 113

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Capitolo 5

Le operazioni doganali, ledestinazioni doganali e le

autorizzazioni

5.1 Prassi burocratica e fiscale

La Comunità europea è stata fondata nel 1957 da sei Paesi: Belgio, Francia, Germania,Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi, a cui si sono aggiunti nel 1973: Danimarca, Irlandae Regno Unito. Con l’entrata della Grecia nel 1981 e di Portogallo e Spagna nel 1986, iPaesi sono diventati dodici.Con il Trattato di Maastricht la Comunità diviene Unione Europea e nel 1995 Austria,Finlandia e Svezia la conducono all’attuale compagine di quindici Paesi.Nel 2002 il Consiglio di Copenaghen ha deciso di allargare l’Unione a 10 nuovi Paesi:Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca,Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria.Quindi, a decorrere dal 1° maggio 2004, sono 25 gli Stati membri dell’UnioneEuropea.L’ampliamento del mercato interno permette che persone, beni e servizi circolinoliberamente e, quindi, senza più controlli alle frontiere interne.Il principio generale che oggi ispira la legislazione italiana è la libertà delle relazionieconomiche e finanziarie con l’estero, che però è mitigato dal permanere di alcunivincoli.1) Il primo vincolo è costituito dall’obbligo, a carico degli operatori con l’estero, di

compilare moduli di comunicazione valutaria statistica (CVS). Talecomunicazione ha valore esclusivamente statistico.

2) Un secondo vincolo è costituito dalle autorizzazioni che possono essere:� autorizzazioni particolari, con le quali il ministero delle Finanze permette

l’effettuazione di specifiche operazioni per le quali è stata presentata domanda(operazioni a licenza). Riguardano merci che possono essere scambiate solo inseguito a rilascio di una specifica autorizzazione discrezionale (licenza). Si tratta dimerci per le quali è stato stabilito con decreto un contingente che il Ministero,attraverso la concessione delle licenze, può controllare che non venga in alcunmodo superato. Vengono rilasciate autorizzazioni discrezionali di importazione odi esportazione sino all’esaurimento del contingente stabilito, senza superarlo;

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� autorizzazioni generali, che riguardano merci per le quali compete alle dogane dieseguire il controllo e di permettere il passaggio attraverso il confine (operazioni adogana). Queste operazioni rappresentano una forma di liberalizzazione perchéconsentono una sollecita esecuzione degli scambi con l’estero. Il regime a dogana èoggi il più diffuso e riguarda le merci per le quali lo Stato non ha stabilito alcunalimitazione quantitativa all’esportazione e all’importazione;

� operazioni a dogana controllata, con le quali lo Stato fissa un contingente diesportazione o di importazione, ma stabilisce che non occorre chiedere la licenzadal momento che alcune dogane sono delegate ad autorizzare il passaggio dideterminati quantitativi di merce. Si abbinano i vantaggi dei due sistemi sopradescritti e cioè l’accurato controllo delle operazioni “a licenza” con la snellezzaamministrativa di quella “a dogana”. Con esso lo Stato fissa con decreto uncontingente di esportazione o di importazione, ma precisa che non occorrechiedere la licenza dal momento che alcune dogane sono delegate ad autorizzare ilpassaggio di determinati quantitativi di merci. Ad ogni dogana elencata vieneassegnato un determinato quantitativo;

3) Un altro ostacolo che può essere posto agli scambi con l’estero riguarda laquantità delle merci esportabili o importabili. È questo il sistema deicontingenti, cioè delle limitazioni quantitative imposte dallo Stato per diversiscopi quali proteggere la produzione nazionale dalla concorrenza estera operseguire l’equilibrio della bilancia dei pagamenti.

Il Codice doganale comunitario (CDC – Reg. 2913/92/CEE) e le relativedisposizioni di applicazione (DAC – Reg. 2454/93/CEE) prevedono la possibilità dirilasciare autorizzazioni uniche, valide in più Stati membri, per tutti i regimi doganalieconomici (deposito doganale, perfezionamento attivo e passivo, trasformazionesotto controllo doganale e ammissione temporanea).Un’autorizzazione si definisce unica quando la stessa, in base ai criteri stabiliti dall’art.498 DAC, sono competenti diverse Amministrazioni doganali; essa viene rilasciataper il vincolo e/o l’appuramento del regime doganale o per consentire operazioni diimmagazzinamento, perfezionamento o utilizzazioni successive che si svolgono indiversi Stati membri; tale tipo di autorizzazione consente agli operatori economici dipresentare, in luogo di diverse istanze, una sola domanda di autorizzazione.Gli artt. 500 e 501 DAC stabiliscono le modalità di consultazione/notificazione tra lediverse amministrazioni doganali interessate, che hanno 30 giorni dal momento dellaricezione dei relativi progetti di autorizzazione per comunicare eventuali osservazionie/o obiezioni all’Amministrazione cui è stata presentata l’istanza, con formazione di“silenzio assenso” in caso di mancata risposta.Autorità compente italiana per la presentazione di domanda di autorizzazione unicaArea gestione Tributi e Rapporti con gli UtentiUfficio Regimi Doganali e FiscaliVia M. Carucci 7100143 RomaTel.: 0650245075Fax: 065001037

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Capitolo 5 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni

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e-mail:L’Agenzia delle Dogane con determinazione del 3 agosto 2004, in Gazzetta Ufficialedel 26 agosto 2004, n. 200, ha provveduto a modificare le modalità attuative deldecreto 7 dicembre 2000, relativamente al rilascio e al mantenimento delleautorizzazioni delle procedure semplificate, di cui all’art. 76 de regolamento CEE n.2913/92, che ha istituito il codice doganale comunitario.

5.1.1 Tabelle merceologiche

La Pubblica amministrazione, allo scopo di far conoscere il regime al quale sonosottoposte le diverse merci, compila apposite tabelle, cioè delle liste di merci chepossono essere facilmente consultate da tutti gli interessati.Le tabelle merceologiche sono dette tabelle positive quando elencano le merci la cuiesportazione o importazione viene concessa direttamente dalle dogane e sono dettetabelle negative quando elencano le merci per le quali l’esportazione o l’importazionerichiedono l’autorizzazione o l’osservanza di altre formalità.La tabella export è composta di 3 allegati:– allegato 1: elenco delle merci la cui esportazione verso qualsiasi destinazione è

sottoposta ad autorizzazione ministeriale (materiali d’armamento e strategici,apparecchiature nucleari…)

– allegato 2: elenco delle merci la cui esportazione è sottoposta ad autorizzazionesolo in base al paese estero di destinazione;

– allegato 3: elenco delle merci la cui esportazione richiede l’osservanza di specificheformalità.

La tabella delle merci la cui importazione richiede la licenza ministeriale è soggetta afrequenti modifiche.Quindi le tabelle previste sono:– tabella export, che comprende poche voci, in quanto la maggior parte delle merci è

oggi esportabile liberamente;– tabella import, soggetta a frequenti modificazioni, nella quale i Paesi di origine delle

merci sono divisi in 3 zone:� zona A: Paesi occidentali

– sottozona A1: i 25 paesi dell’Ue e i dipartimenti d’oltremare (Guadalupa,Guyana, Martinica, Reunion, Saint Pierre e Miquelon)

– sottozona A2: tutti gli Stato associati all’Ue o che hanno concluso con essaaccordi preferenziali e i 4 paesi della Zona di libero scambio (Islanda,Liechtenstein, Norvegia e Svizzera)

– sottozona A3: i paesi dell’area del dollaro (compresi gli Stati Uniti) e quellinon allineati politicamente (in questa zona si trovano anche i paesisudamericani e quelli arabi forti esportatori di Petrolio)

� zona B: Paesi dell’Est europeo, Cina, Mongolia e Vietnam� zona C: Giappone;

– La politica commerciale italiana è caratterizzata da una forte liberalizzazionedelle importazioni dai Paesi della zona A, da una buona liberalizzazione delleimportazioni dai Paesi della zona B e da forti restrizioni alle importazioni dalGiappone, unico Paese che fa parte della zona C.

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5.1 Prassi burocratica e fiscale

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5.1.2 Autorizzazione all’importazione

Nel campo delle importazioni, la maggioranza delle merci è importabile “a dogana”,nel senso che non sono previste autorizzazioni o formalità ministeriali.L’autorizzazione all’importazione è l’atto amministrativo con il quale si rimuove ildivieto economico sancito dalla legge per tutti i prodotti che non hanno beneficiato dimisure di liberazione. La sorveglianza preventiva ha il carattere di un atto dovuto, percui è difficile configurare il caso di un rifiuto, se non per mancato o irregolareadempimento da parte dell’operatore delle formalità previste. Scopo dellasorveglianza preventiva è quello di seguire l’andamento a breve termine delleimportazioni delle merci sensibili in modo che l’amministrazione possa interveniretempestivamente, qualora si concretizzi una minaccia di perturbamento sul mercatointerno.

5.1.3 Origine e provenienza delle merci

Si possono avere le seguenti casistiche:– le merci sono originarie di un dato Paese, ma l’acquisto viene compiuto in un Paese

diverso– le merci provengono da un dato Paese, ma sono state prodotte in un Paese diverso– le merci sono originarie del Paese da cui provengonoLa provenienza delle merci è comunque facilmente individuabile dai documenti dispedizione.L’origine delle merci può essere individuata da uno dei seguenti certificati:– certificato di origine: viene emesso nel Paese in cui la merce è stata prodotta da enti

appositamente abilitati; in Italia provvedono le CCIAA della provincia in cui lamerce è stata fabbricata o ha subito l’ultima fase di lavorazione;

– certificato di circolazione: viene rilasciato dalle dogane su richiesta dell’esportatore alfine di ottenere un trattamento preferenziale sulle merci originarie di un Paesecomunitario e destinate a un Paese extracomunitario col quale esistono accordiparticolari.

5.1.4 Certificato di origine

Il certificato di origine è uno speciale documento rilasciato dalla camera dicommercio, su modulo comunitario, che accompagna la merce e che certificaufficialmente il paese di origine dei prodotti. Esso attesta la località nella qualedeterminate merci sono state coltivate, estratte dal suolo, fabbricate dall’industria econfezionate.Una merce nella cui produzione siano intervenuti due o più paesi è originaria delpaese nel quale è avvenuta l’ultima trasformazione che risponda congiuntamente aquattro condizioni:1) sostanziale, nel senso che i prodotti impiegati perdono la loro identità

merceologica dando vita ad un nuovo prodotto; la trasformazione deve esseretale da far mutare alla merce la forma, o la destinazione o la possibilità diutilizzazione;

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2) economicamente giustificata, ossia una lavorazione che abbia come risultato unprodotto finito, il cui valore sia superiore a quello complessivo dei componentiutilizzati, per effetto del plusvalore ad essi conferito dalla lavorazione;

3) effettuata da un’impresa all’uopo attrezzata;4) che ottenga un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della

fabbricazione.Il certificato di origine viene rilasciato dalla Camera di commercio nella cuicircoscrizione opera la sede legale o unità locale. L’operatore può richiedere ad altraCamera il documento, a condizione che tale Camera sia all’uopo autorizzata dallaconsorella.Per ottenere il rilascio del certificato di origine, l’imprenditore deve dimostrarel’origine della merce. Se l’esportatore risulta essere anche produttore, la verificaavviene d’ufficio riscontrando gli atti depositati presso l’Ente camerale.Nel caso si tratti di un commerciante, l’operatore deve presentare, a corredo delladomanda, la fattura di acquisto, oppure la bolletta di consegna o altro documentoequipollente.La richiesta del certificato può essere effettuata anche da una casa di spedizione, chedeve essere in possesso di una delega, rilasciata su carta intestata della dittaesportatrice, da depositarsi presso la Camera di commercio emittente.Il formulario comprende:– un modulo per la richiesta del certificato;– un originale del documento;– tre moduli da utilizzare quali copie del documento.Il certificato si riferisce a una sola partita e non ha limiti di tempo.La ditta richiedente deve presentare, all’atto della richiesta, copia della fattura divendita all’estero, che viene trattenuta dalla Camera.Ai fini del rilascio dei certificati relativi alle merci estere nazionalizzate vengonoconsiderate degne di fede: la fattura originale estera, vistata ed annotata dalla doganache ha effettuato lo sdoganamento con l’indicazione degli estremi della bolletta diimportazione. Per i certificati di origine per merci giacenti allo Stato estero, occorredeterminare se le merci stesse sono state introdotte in deposito doganale oppure sitrovano giacenti in deposito franco e in punto franco: nel primo caso ladocumentazione da esibire corrisponde a quella delle merci estere nazionalizzate; nelsecondo caso occorre presentare:– il certificato di origine rilasciato da un ente abilitato dallo Stato di origine o di

provenienza. In mancanza di esso, l’interessato dovrebbe esibire il contrattod’acquisto e la corrispondenza commerciale relativa all’operazione;

– la polizza di carico e la lettera di vettura;– la dichiarazione di giacenza, rilasciata dall’ente che gestisce il deposito franco o il

punto franco.

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5.1 Prassi burocratica e fiscale

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5.1.5 Dazi

I dazi costituiscono misure impositive a protezione della produzione interna opreviste al fine di ristabilire condizioni di concorrenza venute meno a seguito dipratiche di agevolazioni o restituzioni poste in essere da Stati terzi.I dazi convenzionali, applicati dall’UE, sono quelli negoziati nell’ambito del WTO,mentre i dazi autonomi non sono stabiliti a livello mondiale, bensì fissati in viaautonoma.Fra i dazi è possibile operare un’ulteriore suddivisione.– dazi ad valorem: sono rapportati percentualmente al valore delle merci immesse in

libera pratica;– dazi specifici: calcolati sulla quantità della merce, sono costituiti da un importo

fisso riferito all’unità di misura considerata (peso, pezzo….);– dazi antidumping: istituiti con regolamento comunitario, sono diretti a contrastare

misure di dumping, ovvero di concorrenza sleale, poste in essere da operatori diStati terzi e costituite da vendite di merci sottocosto, finalizzate all’acquisizione dinuovi mercati, con evidente danno delle imprese comunitarie. Possono essereprovvisori, quando viene aperto un procedimento diretto ad accertare l’esistenza dimisure di dumping, o definitivi, quando viene accertata l’esistenza di misure didumping: il dazio definitivo viene riscosso, sulla base dell’aliquota prevista dalregolamento comunitario, mentre il dazio provvisorio viene depositato, in attesadella conclusione dell’inchiesta comunitaria;

– dazi compensativi: istituiti anch’essi con regolamento comunitario, colpisconomerci che godono di restituzioni all’esportazione nel Paese di origine.L’attuale tendenza in ambito WTO è quella di una progressiva riduzione dei daziesistenti a fronte della quale si assiste ad una sempre più massiccia applicazione didazi antidumping e compensativi da parte dell’UE, diretta a contrastare misure attea minare una leale concorrenza posta in essere da Paesi asiatici e dell’ex UnioneSovietica.

5.1.6 Numero meccanografico

Un adempimento necessario per tutte le imprese che intendano svolgere attività dicommercio con l’estero (sia per conto proprio che per conto di terzi) è il possesso delnumero meccanografico.Il numero meccanografico viene rilasciato dalla CCIAA della provincia in cuil’impresa ha la sede legale.Il numero è composto di 8 caratteri, di cui i primi due sono alfabetici e rappresentanola provincia in cui ha sede l’impresa.Il numero meccanografico deve essere riportato su tutti i documenti che l’impresacompila.L’impresa, già costituita e che ha espletato le formalità costitutive, interessata adiniziare un’attività di commercio estero, deve chiedere il Numero meccanografico allacamera di commercio, nella cui circoscrizione opera la sede legale con un modellospecifico, elaborato dalla società informatica camere “infocamere”.

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Il deve chiedere va inteso come adempimento di fatto. In effetti la legge non obbligaall’iscrizione nel Numero meccanografico, ma per operazioni con l’estero questaiscrizione diviene obbligatoria nella pratica, dovendo la ditta riportare il “numero”sulla comunicazione valutaria statistica e sulla documentazione da presentare agliuffici ministeriali.L’elenco del Numero meccanografico consente l’elaborazione del catalogoesportatori-importatori nelle varie province. Uno strumento di enorme utilità perrispondere ad esigenze e richieste di operatori stranieri che vogliano conoscerepotenziali fornitori o acquirenti italiani.

5.1.7 Dogane

Le dogane sono organi operativi periferici dell’amministrazione finanziaria dello Statoa cui sono affidati compiti di controllo su merci e documenti, di accettazione e verificadelle dichiarazioni, di calcolo e riscossione dei dazi, di raccolta di dati fiscali e statisticie di espletamento di altre formalità concernenti il movimento dall’estero e versol’estero di persone, merci e mezzi di trasporto.La struttura doganale è composta da un’organizzazione centrale e un’organizzazioneperiferica.Il compito delle dogane consiste nella determinazione e nell’incasso dei dirittidoganali (dazi, diritti accessori, Iva sulle importazioni di merci). Oltre ai compiti dinatura fiscale, le dogane svolgono altri compiti di carattere economico e di ordinepubblico, quali il controllo dei movimenti valutari, l’applicazione delle normeigienico-sanitarie, il controllo del movimento delle merci.� I diritti doganali sono costituiti dalle somme che competono alle dogane di confine

o alle dogane interne in esecuzione delle operazioni di sdoganamento delle mercinon comunitarie.

� I dazi doganali sono le imposte che colpiscono le merci non comunitarieprovenienti da Paesi extra-Ue quando attraversano la linea doganale.

� Le merci oggetto di scambio internazionale, quando attraversano la linea doganale,sono talvolta soggette oltre al dazio anche ad altri diritti di confine.

� Al dazio e agli eventuali diritti di confine vengono talvolta aggiunti altri dirittidoganali di natura varia quali ad esempio:

– Diritto per visita sanitaria (dovuto per animali e carni).– Diritto marittimo (dovuto per operazioni connesse al movimento delle navi).– Diritto di magazzinaggio (dovuto per le merci immesse nei magazzini di

deposito della dogana).Le aliquote percentuali dei dazi doganali sono raccolte nella tariffa doganale, che leriporta separatamente per le varie merci (voci doganali). La tariffa doganale utilizzatache è identica per tutti i Paesi dell’Ue è chiamata tariffa integrata comunitaria (TARIC)ed è costruita in conformità al sistema armonizzato di codifica delle merci, istituitoattraverso una Convenzione alla quale hanno aderito tutti i maggiori Paesiindustrializzati del mondo.La tariffa doganale si può considerare lo strumento primario attraverso il quale gliStati regolano, nell’ambito della propria politica economica, gli scambi commercialicon il resto del mondo.

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5.1 Prassi burocratica e fiscale

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È una raccolta sistematica, per settori merceologici, di posizioni (voci doganali) nellequali trovano collocazione le merci oggetto di scambi internazionali. Per ciascunamerce, la tariffa doganale stabilisce l’imposta doganale (dazi doganali o altri diritti dieffetto equivalente) cui le stesse devono essere assoggettate all’atto di importazione.– Il sistema armonizzato (Sa): la convenzione internazionale attualmente in vigore ha

introdotto dal 01/01/1988 un sistema di designazione e codificazione delle mercidenominato appunto Sistema armonizzato. Sul piano strutturale il codice cheidentifica la merce è di 6 cifre.

– Nomenclatura combinata: Dal 1968, momento in cui ha avuto attuazione l’unionedoganale tra i Paesi membri della Comunità Europea, è stata adottata a livellocomunitario un’unica tariffa doganale verso l’esterno, sia per quanto riguarda lanomenclatura (codice doganale e designazione delle merci) sia per l’imposizionedaziaria

La nomenclatura combinata si compone:a) dalla nomenclatura del Sab) delle suddivisioni comunitarie di detta nomenclatura, necessarie ad attribuire le

diverse aliquote daziarie e per le esigenze statistiche (sottovoci Nc)Accanto a ogni voce la Nc indica il dazio autonomo e il dazio convenzionaleapplicabile. Il dazio autonomo è quello praticato dalla Comunità alle merci originariedei Paesi terzi per decisione autonoma e quindi revocabile, mentre il dazioconvenzionale si applica alle merci originarie dei Paesi che sono parti contraenti delGatt o con i quali la Comunità ha concluso accordi comprendenti la clausola dellanazione più favorita in materia tariffaria.

5.1.8 TARIC (tariffa integrata comunitaria)

La TARIC (tariffa integrata comunitaria) nazionale, è un pratico strumentod’informazione per gli operatori e gli uffici interessati agli scambi commercialiinternazionali, contenente la raccolta delle disposizioni, degli obblighi e delle fiscalità,cui sono assoggettate le merci all’introduzione sul territorio doganale della Comunità(immissione in libera pratica o importazione nonché esportazione e scambiintracomunitari), della legislazione tariffaria e commerciale comunitaria e nazionale.L’aggiornamento delle informazioni è effettuato quotidianamente dai Servizi dellaCommissione, per garantire l’uniformità di applicazione delle misure tariffarie in tuttoil territorio doganale della Comunità.L’integrazione delle misure nazionali è curata dall’Agenzia delle dogane - AreaGestione Tributi e Rapporti con gli Utenti – Ufficio per la Tariffa doganale, per i dazie per i regimi dei prodotti agricoli.A supplemento di quanto divulgato con la Taric, il predetto ufficio predispone, ovenecessario, delle comunicazioni relative alla Politica Agricola Comune ed allemodifiche tariffarie.Tuttavia la tariffa doganale d’uso integrata, in quanto strumento d’informazione, nonha valore legale ed in caso di contestazioni o dubbi occorre fare riferimento alle fontinormative.In particolare:

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Capitolo 5 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni

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1. Per quanto riguarda la nomenclatura ed i dazi:� Il Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 e successive

modificazioni, relativo alla Nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffadoganale comune;

� I regolamenti comunitari relativi alla Politica Agricola Comune ed ai particolariregimi tariffari;

2. per quanto riguarda l’Imposta sul valore aggiunto:� Il DPR n.633 del 26 Ottobre 1972 e successive modificazioni;3. per quanto riguarda le accise e gli altri tributi:� Le leggi ed i decreti relativi.Nella sostanza è la tariffa esterna della Comunità e non copre solo le aliquote dei daziautonomi e convenzionali applicabili alle importazioni dai Paesi terzi ma prevedeanche una gamma più ampia di dazi preferenziali, a seconda del Paese di origine dellemerci (Paesi Efta, Acp….), nonché altre misure specifiche (sospensioni, contingenti,massimali…). La Taric è così strutturata:a) le prime 6 cifre riportano il codice Sa che è adottato da tutti i paesi aderenti alla

relativa convenzione internazionale;b) le prime 8 cifre rappresentano la Nc che, con le relative aliquote dei dazi,

costituisce la tariffa esterna comune;c) la nona e decima cifra servono a codificare le ulteriori misure comunitarie

specifiche in precedenza definite.d) L’undicesima e dodicesima cifra sono riservate ai Paesi membri che, qualora lo

ritengano opportuno, potranno utilizzarle per includere alcune misurenazionali, come l’Iva e le accise;

e) Due codici addizionali di 4 cifre (Cadd) sono previsti per l’applicazione delleregolamentazioni comunitarie specifiche che non sono codificate o interamentecodificate con la nona e la decima cifra (es. dazi antidumping, ecc.)

5.1.9 Gli accordi con gli stati terzi

In relazione ai riflessi sulla materia doganale è opportuno suddividere gli accordi congli Stati terzi in base alla reciprocità o meno del trattamento preferenziale.Sotto questo aspetto si possono distinguere:– gli accordi basati sull’istituzione progressiva di un’unione doganale o di una zona di

libero scambio ai sensi delle regole del Gatt che prevedono per definizione lareciprocità del trattamento preferenziale;

– gli accordi che stabiliscono trattamenti preferenziali da parte della Comunità, senzaobbligo di reciprocità, a taluni Paesi a titolo di “aiuto allo sviluppo”, accettati dalGatt come compatibili con le regole dell’accordo medesimo.

Sono stati siglati accordi preferenziali reciproci con i seguenti Paesi:– Turchia.– Cipro e Malta.– Paesi Efta (accordo See).– Peco-Polonia, Ungheria, Rep. Ceca, Svolacchia, Bulgaria e Romania, Slovenia,

Svizzera, Paesi balici.

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5.1 Prassi burocratica e fiscale

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– Israele.Sono stati siglati accordi non reciproci con trattamenti concessi unilateralmente con iseguenti paesi:– Maghreb e Machrak.– Stati Acp.– Croazia, Bosnuia-Erzegovina, Ex Rep. Iugoslava di Macedonia.– Paesi e territori d’oltremare (Ptom).– Paesi in via di sviluppo (Pvs).

5.1.10 Destinazionidoganalieivincolidiunamerceal regime doganale

Le operazioni doganali rappresentano quegli strumenti di cui si servono glioperatori con l’estero per raggiungere gli obiettivi economici che offre il commerciointernazionale. Con l’abolizione dei controlli e delle barriere tra i paesi dell’UE si èreso necessario un completo rinnovamento delle norme che disciplinavano glispostamenti internazionali delle merci e quindi la realizzazione di un Codice doganalecomunitario (Reg. CEE n. 2913/92 del 12 ottobre 1992), utile alla disposizione diregole uniformi per i quindici paesi facenti parte dell’unione e atto alla definizione deltrattamento da riservare in dogana alle merci.Si tratta di un ampio corpo di disposizioni che ha la forma giuridica del regolamentocomunitario e che, per il suo contenuto e la sua funzione può essere considerato iltesto unico della materia, testo che è stato modificato recentemente con l’emanazionedel regolamento CE n. 993/ 2001 del 4 Maggio 20011 e reso più snello, condisposizioni moderne e agevolative2.La trattazione dell’argomento parte con una definizione basilare della disciplina, ecioè, in primis, la determinazione di origine delle merci.Il metodo principale prevede che siano originarie di un paese le merci che in essosono state interamente ottenute, mentre nel caso in cui alla produzione di unprodotto hanno contribuito due o più paesi, i prodotti si intendono originari delpaese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale,economicamente giustificata ed effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo,

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Capitolo 5 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni

(1) Le modifiche sono operative dal 1 luglio 2001.

(2) Aspetti salienti della riforma:

– La definizione dei concetti di contabilità e di scritture e l’accresciuta loro rilevanza ai finidel controllo e per la determinazione delle competenze delle autorità doganali;

– I nuovi criteri per la valutazione delle condizioni economiche e le conseguenti ripercussionisulle competenze per il rilascio delle relative autorizzazioni;

– Ampliamento delle possibilità di rilascio di autorizzazioni con validità retroattiva;– La riduzione a 30 giorni dei tempi previsti per la formulazione di obiezioni al rilascio di

autorizzazioni uniche con formazione di silenzio-assenso in caso di mancata risposta;– Nuovi modelli di domanda e di autorizzazioni;– L’ampliamento delle disposizioni agevolative relative ai trasferimenti di merci vincolate al

regime del perfezionamento attivo (sistema della sospensione);

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che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentatouna fase importante del processo di lavorazione.Una volta introdotta nel territorio doganale dell’Unione europea la merce deve esserecondotta all’ufficio doganale affinché vengano espletate le formalità di legge.3

Una volta introdotti nel territorio i prodotti sono sottoposti a vigilanza doganale sinoa che non sia determinata la loro posizione doganale ovvero la sua posizione comemerce comunitaria o meno.Per procedere alle formalità della presentazione in dogana deve essere redatta unadichiarazione sommaria su apposito formulario (Dau - documento amministrativounico), denominato anche Bolletta Doganale.La dichiarazione in dogana è l’atto con il quale una persona fisica o giuridicamanifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare una merce ad undeterminato regime doganale; come tale deve avere allegati tutti i documenti necessariper consentire l’applicazione delle disposizioni inerenti il regime doganale prescelto. IlCodice Doganale permette che le merci possano ricevere, in qualsiasi momento esecondo le condizioni stabilite, qualsiasi destinazione doganale; la destinazionedoganale si ottiene vincolando il bene al regime doganale prescelto.Sono previste diverse destinazioni doganali dove la principale destinazione èrappresentata dal vincolo della merce a uno degli otto regimi doganali previsti.Le destinazioni doganali:– vincolo della merce a un regime doganale;– introduzione della merce in zona franca o deposito doganale;– riesportazione della merce fuori del territorio doganale UE– distruzione della merce;abbandono della merceI vincoli della merce a un regime doganale:1) Immissione in libera pratica: attribuisce a una merce non comunitaria la

posizionane doganale di merce comunitaria.2) Transito: consente la circolazione da una località all’altra del territorio doganale

Ue di merci non comunitarie senza pagamento di dazi all’importazione (transitoesterno), o di merci comunitarie con attraversamento del territorio di un Paeseterzo (transito interno).

3) Deposito doganale: permette l’immagazzinamento in un determinato luogo dimerci non comunitarie senza pagamento di dazi all’importazione.

4) Perfezionamento attivo: consente di sottoporre a lavorazione nel territorioUe merci non comunitarie destinate a essere riesportate fuori dalla Comunità oimmesse in libera pratica.

5) Trasformazione sotto controllo doganale: consente di utilizzare nelterritorio doganale Ue merci non comunitarie per sottoporle a operazioni che

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5.1 Prassi burocratica e fiscale

(3) La presentazione in ufficio è compiuta dalla persona che le ha introdotte o dal soggetto cheprovvede al trasporto a introduzione avvenuta.

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ne modifichino le caratteristiche senza il pagamento dei dazi, l’eventualesuccessiva immissione in libera pratica dei prodotti risultanti da tali operazioniavverrà per mezzo del pagamento dei dazi.

6) Ammissione temporanea: permette di utilizzare nel territorio doganale UE inesonero totale o parziale dei dazi, merci non comunitarie destinate a essereriesportate senza aver subito modifiche.

7) Perfezionamento passivo: consente di far uscire dal territorio doganale UEmerci comunitarie per sottoporle a operazioni di perfezionamento e diimmettere successivamente in libera pratica i prodotti risultanti da talioperazioni.

8) Esportazione: consente alle merci comunitarie di uscire dal territorio doganaleUe, dietro presentazione in dogana della dichiarazione di esportazione.

I regimi sospensivi 4si applicano a:– transito esterno;– deposito;– perfezionamento attivo con il sistema della sospensione;– trasformazione sotto controllo doganale;– ammissione temporanea.I regimi doganali economici 5(rispondono a particolari esigenze commerciali) siapplicano:– deposito doganale;– perfezionamento attivo;– trasformazione sotto controllo doganale;– ammissione temporanea;– perfezionamento passivo.La prima distinzione da operare nella classe è quella che vede i regimi sospensivicontrapposti a quelli economici.Sono detti sospensivi quei regimi che permettono il pagamento dei dazi al momentodella esigibilità del regime stesso e sono:� il transito esterno;� il deposito;� il perfezionamento attivo con il sistema della sospensione;� la trasformazione sotto controllo doganale;� l’ammissione temporanea.Sono regimi doganali economici quei regimi che consentono la movimentazione dellemerci da un punto all’altro della UE senza interferire con la loro posizione fiscale;tutte le merci possono essere lavorate, trasformate, riparate, commercializzate,ovvero custodite in vista di una loro successiva collocazione, senza sopportare dazi o

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Capitolo 5 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni

(4) Il vincolo a un regime sospensivo consente di non pagare i dazi fino al momentodell’appuramento del regime. L’autorità doganale può richiedere una garanzia per ilpagamento dei dazi quando questi diventino esigibili.

(5) Il ricorso ad un regime economico è subordinato ad un’autorizzazione specificadell’autorità doganale.

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restrizione quantitative con evidenti vantaggi per gli operatori che lavorano senzacosti aggiuntivi.Rispondono a particolari esigenze commerciali e si applicano al:� deposito doganale;� perfezionamento attivo;� trasformazione sotto controllo doganale;� ammissione temporanea;� perfezionamento passivo.

5.1.11 I regimi doganali

5.1.11.1 Immissione in libera pratica

Per quanto alla c.d. “immissione in libera pratica”, di cui all’art. 79 c.d.c., si tratta diun istituto definitivo6, ossia con il vincolo a tale regime la posizione della merce vienedefinita sia in riferimento alle misure di politica economica sia in relazione alle misuredaziarie7. È il momento in cui in virtù di tale vincolo, ad una merce noncomunitaria viene attribuita la posizione doganale di merce comunitaria: sitratta di un’agevolazione concessa in ottemperanza di determinate condizioni vale adire il rispetto di tutte le regole di politica commerciale e il pagamento dei dazieventualmente dovuti in relazione alla qualità della merce, al valore, all’origine e alladestinazione finale.Solitamente in concomitanza con la dichiarazione di immissione in libera pratica si haanche quella di immissione in consumo; questa operazione consente che le merci,dopo essere state sottoposte al pagamento delle tasse interne allo stato di immissione,siano a disposizione dell’operatore e pronte alla successiva commercializzazione.

5.1.11.2 Transito

Per quanto riguarda il transito comunitario, di cui all’Art. 91 c.d.c., si opera unaprima fondamentale distinzione tra transito esterno, che consente la circolazione dauna località all’altra del territorio doganale dell’Unione o dei paesi che partecipanoall’accordo sul transito comune di merci non comunitarie senza il pagamento dei daziall’importazione o l’imposizione delle misure di politica commerciale, e transitointerno, che riguarda le merci di origine comunitaria e consente l’attraversamentoanche di un paese terzo (che aderisca alla convenzione sul transito comune) senzavedere mutata la loro posizione doganale.Per effetto di speciali accordi il regime del transito comunitario è stato esteso aitrasporti tra le Ce e i Paesi Efta (transito comune) che attraversano tali Paesi nel caso

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5.1 Prassi burocratica e fiscale

(6) Istituto di pari natura è quello dell’esportazione.

(7) Devono essere regolate tutte le formalità previste per l’importazione e l’applicazione dei dazi e inquesto modo l’operatore è in grado di sciogliere il bene proveniente da un paese comunitario daqualsiasi vincolo doganale e fiscale.

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di un trasporto intracomunitario, nonché ai trasporti tra le Ce e la Polonia, RepubblicaCeca, Slovacchia ed Ungheria.Con la Circolare n. 81/D del 24 dicembre 2002 l’Agenzia delle Dogane haprevisto che nel caso di transito comunitario e comune via mare vi sia l’accordoconcernente la redazione a posteriori del manifesto che giustifica il caratterecomunitario delle merci e la sua trasmissione mediante un sistema di scambioelettronico di dati al porto di destinazione.8 Nel transito esterno l’obbligato principaleè tenuto alla prestazione di una garanzia che assicuri il pagamento dei dazi e delleimposte dovute in relazione alla quantità, qualità o al valore della merce.La garanzia può essere prestata in contanti, in titoli di Stato, ovvero tramite unafidejussione emessa da un istituto di credito o una polizza di assicurazione.L’appuramento del regime e quindi lo svincolo della garanzia prestata, avviene conpresentazione della merce all’ufficio di destinazione il quale ne comunica il regolarearrivo all’ufficio di partenza.

5.1.11.3 Deposito doganale

Con il deposito doganale, di cui all’art. 98 c.d.c, si permette l’immagazzinamentodelle merci non comunitarie in un luogo autorizzato (come tali sono sottoposteal controllo dell’autorità doganale) senza il pagamento dei dazi all’importazione ol’assoggettamento alle misure di politica commerciale.Si tratta di un regime che vede confluire in se le caratteristiche non solo di unregime sospensivo ma anche quelle dei regimi economici, infatti, il depositodiviene doganale previa autorizzazione dell’autorità preposta alla concessione, vale adire la Direzione compartimentale delle dogane nel cui territorio sono siti i locali daadibire all’immagazzinamento delle merci di specie, che consente il deposito secondole condizioni stabilite dall’autorizzazione stessa.

Durante la loro giacenza le merci possono essere manipolate ove l’operazione volgaalla conservazione o alla migliore presentazione commerciale delle stesse.Per liberare le merci dal vincolo del deposito è necessaria la presentazione di unadichiarazione che testimoni la successiva destinazione doganale.Il deposito doganale può essere pubblico, ove può essere immagazzinata la merce diqualsiasi operatore, o privato, in cui è ammesso solo il deposito della merceappartenente al titolare del deposito, il depositario.

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Capitolo 5 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni

(8) “Premessa. La normativa del transito comunitario e comune prevede la possibilità dirilasciare una semplificazione procedurale grazie alla quale le compagnie di navigazionemarittima, qualora in possesso di specifiche caratteristiche di affidabilità, possonopredisporre a posteriori il manifesto che giustifica il carattere comunitario delle merci e ditrasmetterlo al porto di destinazione mediante uno scambio elettronico di dati. Scopo delladisposizione in questione è quello di assicurare la maggiore correttezza dei trafficimarittimi, i quali per la loro natura sono caratterizzati da tempi tecnici assai ristretti,mediante l’utilizzo di procedure doganali nel contempo fiscalmente sicure edoperativamente dinamiche in particolare grazie all’utilizzo della trasmissione dei datimediante sistemi elettronici. Allo scopo di applicare nel modo migliore la normativa inquestione e di pervenire ad una piena armonizzazione operativa da parte di tutte leamministrazioni doganali interessate (Stati membri, Paesi Efta, Paesi Visegrad), presso lecompetenti sedi comunitarie è stata adottata una specifica intesa amministrativa, ..”

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I depositi doganali sono pubblici (gestiti in forma di pubblico esercizio, dove ildepositante chiede al depositario un servizio pubblico consistente nella custodia dellemerci detenute “allo stato estero”) e/o privati (dove il depositario custodisce merci“allo stato estero”, proprie o di proprietà di un altro privato).I depositi doganali pubblici sono classificati come segue:I TIPO A- la merce è custodita sotto la responsabilità del depositarioII. TIPO B – la merce è custodita sotto la responsabilità di ciascun depositanteIII. TIPO F – depositi gestiti dall’Autorità doganaleQuando i depositi doganali sono privati la responsabilità ricade sul depositante, che siidentifica con il depositario, senza essere necessariamente proprietario delle merci e siapplica la seguente classificazione.IV. TIPO D – se l’immissione in libera pratica si effettua secondo la procedura di

domiciliazione e può basarsi sulla specie, il valore in dogana e la quantità dimerci da prendere in considerazione al momento del loro vincolo a regime;

V. TIPO E – se il regime si applica, sebbene le merci non debbano essereimmagazzinate in un locale riconosciuto come deposito doganale

VI. TIPO C – se non si applica nessuna delle situazioni specifiche di cui alle letterea) e b).

5.1.11.4 Perfezionamento attivo9

In passato era noto come temporanea importazione. Permette la lavorazione nelterritorio doganale dell’Unione di:– Merci non comunitarie destinate ad essere riesportate fuori dall’unione

europea10.– Merci immesse in libera pratica11.I diritti doganali di riferimento posso essere trattati con due diversi sistemi (cfr. Art.114 c.d.c.):Il sistema della sospensione, in virtù del quale l’operatore accende una garanzia atutela del pagamento dei relativi diritti;Il sistema del rimborso, ove al momento del vincolo al regime è dovuto ilpagamento del dazio che verrà successivamente rimborsato all’operatore allariesportazione dei prodotti compensatori.

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5.1 Prassi burocratica e fiscale

(9) Sul tema sono state introdotte alcune modifiche sostanziali quale, a titolo esemplificativo lageneralizzata riduzione del preventivo esame delle condizioni economiche da partedell’Autorità doganale e il decentramento delle funzioni relative al rilascio delleautorizzazioni (Determinazione Direttoriale 18 Luglio 2001).

(10) Non è dato il pagamento dei dazi doganali ma l’operazione è vincolata ai termini previstidall’autorizzazione, termini entro i quali i prodotti compensatori devono essere riesportati ovverosottoposti ad altra destinazione doganale.

(11) I dazi all’importazione pagati per le merci oggetto sono rimborsati nel momento stesso incui i prodotti compensatori escono dal territorio dell’Unione.

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L’autorizzazione12 al perfezionamento attivo deve essere rilasciata dall’autoritàdoganale solo a soggetti con sede nel territorio dell’Unione nonché quando è possibileindividuare le merci di importazione nei prodotti compensatori ovvero qualora lecondizioni economiche dell’operazione non siano tali da ledere gli operatorieconomici della Comunità13.In caso di mancata riesportazione dei prodotti lavorati, sulle merci diimportazioni sono dovuti i diritti doganali assieme ad un interesse compensativo suldazio liquidato, interesse che viene stabilito trimestralmente con regolamentocomunitario.Nel caso opposto, ovvero di riesportazione anticipata, è data la possibilità di ottenere iprodotti compensatori da merci equivalenti e di esportarli ancor prima di averricevuto le merci di importazione; in tal modo l’operatore comunitario può adempiereagli obblighi contrattuali senza dover attendere l’arrivo delle merci d’importazione davincolare al regime di perfezionamento attivo.Con il regolamento CE n. 444/2002 del 11 Marzo 2002 si è provveduto alreinserimento delle disposizioni relative ai dazi all’importazione applicabili alle merciimportate, in appuramento di un regime di perfezionamento attivo in precedenzaacceso per le medesime, le quali sono ammesse ad un trattamento tariffariofavorevole in ragione della loro particolare destinazione e per evitare un vuotonormativo è stata prevista un’applicazione retroattiva della norma oggetto, a partiredal 1 Luglio 2001.Il citato regolamento ha inoltre apportato modifiche in ordine ad un adeguamentodei tassi forfetari di rendimento applicabili nel regime del perfezionamento attivo aglianaloghi coefficienti previsti nel quadro della regolamentazione in materia direstituzioni all’esportazione14.

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Capitolo 5 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni

(12) L’ autorizzazione deve necessariamente indicare:

– Il numero dell’autorizzazione e l’indicazione dell’ufficio che la rilascia;– Il titolare della medesima;– Il riferimento alla domanda di autorizzazione e al relativo protocollo;– Il regime autorizzato e il sistema utilizzato;– Il tipo di autorizzazione concessa (nuova, di rinnovo, unica o successiva);– La sede ove è tenuta la contabilità, nonché il tipo di contabilità adoperato e il tipo di scritture

utilizzato nel regime doganale e fini di controllo;– Il periodo di validità dell’autorizzazione e la sussistenza delle relative condizioni in caso di

efficacia retroattiva (è possibile concedere autorizzazioni con validità fino a tre anni);– Indicazioni relative alla classificazione, designazione quantità e valore delle merci di

importazione;– I prodotti compensatori;– Il tasso di rendimento e/o il metodo per determinarlo, compreso un tasso medio;– La natura delle operazioni di perfezionamento e i luoghi ove esse avvengono;– Le condizioni economiche;– Gli uffici interessati allo svolgimento delle operazioni (gli uffici di vincolo, di appuramento e di

controllo);

(13) Un caso di pregiudizio economico del perfezionamento attivo ricorre quando le merci diimportazione da sottoporre a lavorazione potrebbero essere reperite sul mercatocomunitario ad un prezzo pressocchè identico; in tal caso l’autorizzazione sarebbe negata.

(14) Le modifiche di cui si è fatta menzione sono in applicazione dal 19 Marzo 2002.

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5.1.11.5 Trasformazione sotto controllo doganale

Grazie alla trasformazione sotto controllo doganale, di cui all’art. 130 c.d.c., èpossibile utilizzare merci non comunitarie per sottoporle ad operazioni che nemodificano le caratteristiche, senza l’assoggettamento a daziall’importazione; segue la messa in libera pratica dei prodotti risultanti da talioperazioni, indi il pagamento dei dazi all’importazione.L’autorizzazione al regime viene negata in caso di merci la cui trasformazionepotrebbe eludere le restrizioni quantitative di politica commerciale, oppure le regolein materia di origine e ancora nel caso non risponda ai criteri di salvaguardia degliinteressi degli operatori comunitari.

5.1.11.6 Ammissione temporanea

Con l’ammissione temporanea, di cui all’art. 137 c.d.c., si permette di utilizzare nelterritorio doganale dell’unione, in esonero totale o parziale dei daziall’importazione, delle merci non comunitarie destinate ad essere riesportatesenza che siano su di esse operate modifiche, eccezion fatta per il normaledeprezzamento seguito all’uso fattone.L’ammissione temporanea in esonero totale è concessa per determinati tipi di benidestinati ad utilizzi particolari; deve rispondere alla condizione che l’operazione nonabbia incidenza sul piano economico.All’ammissione temporanea in esonero parziale possono accedere tutte le merci chenon possono godere dell’ammissione temporanea in esonero totale eccezion fatta peri beni di consumo e per quelle merci che, in considerazione del normaledeterioramento, rappresentano in effetti un’importazione definitiva.Si rimanda al regolamento di applicazione del codice doganale per l’elenco completodei beni ammessi in esonero totale, di seguito si riportano alcuni casi più ricorrenti:� Materiali professionali.� Merci destinate ad essere esposte in fiere, congressi, ecc.� Materiale pedagogico e scientifico.� Materiale medico chirurgico.� Strumenti, macchine e apparecchi, merce in genere per prove.� Materiali di propaganda turistica.� Attrezzi e animali per gare sportive.Anche in questo caso l’autorità pone dei termini, sufficienti perché siano raggiunti gliobiettivi dell’utilizzazione autorizzata, entro i quali le merci devono essere riesportateo in alternativa seguire un’altra destinazione doganale.

5.1.12 Perfezionamento passivo

Con il regime doganale del perfezionamento passivo, di cui all’art. 145 c.d.c., le mercicomunitarie escono dal territorio dell’Unione per essere sottoposte a

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5.1 Prassi burocratica e fiscale

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operazioni di perfezionamento; i prodotti compensatori saranno successivamentemessi in libera pratica, in esenzione totale o parziale dei dazi all’importazione15.Questa operazione comporta l’assolvimento di tutte le formalità e l’applicazione ditutte le misure che sarebbero prese se le merci fossero definitivamente esportate.Con la reimportazione dei prodotti compensatori nella Comunità o con l’immissionein libera pratica di tale prodotti si appura il regime di perfezionamento passivo.L’autorizzazione è concessa, ove non arrechi pregiudizio agli operatorieconomici del settore residenti nella comunità, dall’ufficio doganale ove trattasi diperfezionamenti consistenti nella riparazione, messa a punto, assemblaggio o simili;dal Ministero del Commercio con l’Estero, d’intesa col dipartimento delle Doganequando il perfezionamento riguarda la trasformazione in prodotti compensatoriaventi caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche diverse da quelle delle mercitemporaneamente esportate.

5.1.12.1 Esportazione

L’esportazione di cui all’art. 161 c.d.c., consente alle merci comunitarie di uscire dalterritorio doganale dell’unione a seguito del deposito di una dichiarazioned’esportazione presso l’ufficio doganale e dell’espletamento di tutte leformalità del caso nonché, ove previsto, dell’applicazione dei daziall’esportazione.Il vincolo a tale regime avviene attraverso il rilascio da parte dell’ufficio doganale dellabolletta di esportazione che permette alle merci oggetto di lasciare il territoriodoganale comunitario.Da diritto alla non imponibilità Iva (art. 8 Dpr 633/72) della relativa fattura.

5.1.12.2 Esenzioni

Con la Circolare n. 22/d del 5/5/2004 dell’Agenzia delle Dogane viene tracciata unamappa delle principali fattispecie sottoposte ad esenzione.a) Spedizione di poco valorePossono essere introdotte in esenzione dai dazi doganali e dall’Iva le merci di valorenon superiore a Euro 22,00 (ad eccezione dei tabacchi, prodotti alcolici e profumi). Lenorme interne di riferimento sono gli artt. 5 e 6 del dm 5/12/97, n. 489b) Spedizione da privato a privatoSono ammesse all’importazione dai dazi doganali e dall’Iva le piccole spedizioni dimerci prive di carattere commerciale da un privato che si trova in Paesi terzi a unprivato che si trova all’interno dell’Ue, a condizione che siano occasionali e senzacorrispettivo e riguardino merci destinate all’uso personale o familiare. Il valore

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Capitolo 5 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni

(15) L’esenzione totale o parziale dei dazi consiste nel detrarre dall’importo dei daziall’importazione, relativi ai prodotti compensatori immessi in libera pratica, l’importo deidazi all’importazione applicabili alle merci temporaneamente esportate, nel caso questefossero importate nel territorio doganale dell’unione dal paese ove hanno subitol’operazione di perfezionamento.

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complessivo non deve superare Euro 45,00. Le norme interne di riferimento sono gliartt. 7, 8 e 9 del dm 489/97.c) Trasferimenti di residenzaIn caso di trasferimento della residenza da paesi terzi nell’UE, spetta la franchigia daidazi doganali e dall’Iva per i beni personali di cui all’art. 1 del regolamento 918/83eccettuati quelli contenuti nell’art. 5 (prodotti alcolici, tabacchi, mezzi di trasportocommerciali, determinati materiali professionali).Per beni personali devono intendersi i beni destinati all’uso personale degli interessatio ai bisogni della loro famiglia ed in particolare:– gli effetti o gli oggetti mobili;– i cicli e i motocicli, gli autoveicoli per uso privato e i loro rimorchi, le roulottes da

campeggio, le imbarcazioni da diporto e gli aerei da turismo..Rientrano inoltre nella definizione le provviste di casa che corrispondonoall’approvvigionamento familiare normale, gli animali da appartamento e gli animalida sella, nonché gli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioninecessari all’esercizio della professione dell’interessato.Tutti i beni non devono comunque riflettere alcun intento di carattere commerciale.All’atto della presentazione della richiesta di autorizzazione all’importazione infranchigia, il soggetto interessato deve provare il trasferimento della residenzamediante presentazione in Dogana del certificato rilasciato dal nuovo Comune diresidenza o, in alternativa, una dichiarazione, rilasciata dall’autorità consolare italianadel Paese extracomunitario, attestante il periodo di permanenza all’estero e la data deltrasferimento.È valida anche la presentazione di un’autocertificazione che potrà essere assoggettataa controllo da parte della Dogana mediante richieste ai Comuni interessati.L’esenzione è accordata nei seguenti casi:– se l’interessato ha avuto la residenza in paesi terzi per almeno 12 mesi consecutivi;– se i beni sono stati in possesso e utilizzati dall’interessato almeno nei 6 mesi

antecedenti il trasferimento ;– purché vengano destinati allo stesso uso.È richiesta ‘esibizione di documenti probatori (è valida anche l’autocertificazione).d) Beni importati in occasione di matrimonioSono ammessi in esenzione dai dazi doganali e dall’Iva i corredi e i beni mobili (esclusitabacchi e alcolici) anche nuovi, che appartengono ad una persona che abbia avuto laresidenza fuori della Ue per almeno 12 mesi e vi si trasferisca in occasione delmatrimonio. L’esenzione è valida anche per i regali ricevuti, di valore unitario nonsuperiore ad Euro 1.000,00, purché importati da due prima fino a quattro mesi dopola data del matrimonio. Nei 12 mesi dall’importazione, i beni non possono formareoggetto di cessione, pegno, prestito o locazione. La norma interna di riferimento èl’art. 4 del dm 489/97.e) EreditàSono ammessi in esenzione dai dati doganali e dall’Iva i beni personali, esclusi quellidi cui all’art. 17 del regolamento 918/83 (prodotti alcolici, tabacchi, mezzi di trasportocommerciali, determinati materiali professionali, scorte di materie prime, prodotti

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5.1 Prassi burocratica e fiscale

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lavorati e semilavorati, bestiame vivo e scorte agricole eccedenti il normaleapprovvigionamento familiare), acquisiti per successione legale o testamentaria dauna persona fisica residente nell’UE. L’importazione deve avvenire entro due annidall’immissione in possesso dei beni. La norma interna di riferimento è l’art. 2 dm489/97f) Arredamento di una residenza secondariaSono ammessi in esenzione dai dazi doganali gli effetti e gli oggetti mobili importati dauna persona fisica residente fuori della UE per arredare una propria residenzasecondaria situata nell’UE, a condizione che l’interessato li possieda e li utilizzi daalmeno sei mesi prima e che corrispondano per natura e quantità all’arredamentonormale della residenza secondaria. Il beneficio è concesso alle persone che risiedonofuori dell’UE da almeno 12 mesi, proprietari della residenza secondaria o in affitto peralmeno due anni e si impegnino a non cedere, dare in prestito, pegno o locazione ibeni importati prima di due anni dall’importazione. Il vincolo è di dieci anni per i benidi valore superiore ad Euro 2.582,28. Le norme di riferimento sono gli artt. da 20 a 24del regolamento 918/83.g) Esigenze di StudioÈ ammessa in esenzione da dazi ed Iva l’importazione del corredo (biancheria,indumenti) dell’occorrente (computer, macchine per scrivere e calcolatrici), oggettimobili usati che costituiscono il normale arredamento della camera di uno studente,che appartengono a studenti che vengono a soggiornare nella UE per motivi distudio. La norma interna di riferimento è l’art. 2 del dm 489/97h) Merci contenute nei bagagli personaliLa franchigia dai dazi e dall’Iva spetta per l’introduzione di beni, privi di caratterecommerciale, a uso personale o familiare o destinate a regali, contenute nei bagaglipersonali del viaggiatore comunitario che rientra da un soggiorno in paesi terzi.L’esenzione spetta se il valore complessivo non supera Eiro 175,00, ridotto a Euro90,00 per i minori di 15 anni. Per tabacchi, alcolici, profumi, caffè e tè valgono i limitiquantitativi previsti dall’art 3 del dm 500/98.La qualifica di viaggiatore è desumibile dalla normativa doganale e riguarda:– qualsiasi persona che entri temporaneamente nel territorio doganale della

Comunità in cui non ha la propria residenza;– qualsiasi persona che rientri nel territorio doganale della Comunità in cui ha la

propria residenza dopo un temporaneo soggiorno nel territorio di un Paese terzo.

5.1.12.3 Prodotti con franchigia entro i limiti dellalegislazione nazionale

Per i seguenti prodotti, la franchigia è riconosciuta esclusivamente entro i limitiquantitativi previsti dalla legislazione nazionale.1) Prodotti del tabacco:– sigarette 200 pezzi oppure sigaretti (sigari di peso massimo 3 grammi a pezzo)

100 pezzi oppure sigari 50 pezzi oppure tabacco da fumare 250 pezzi.2) Alcol e bevande alcoliche:– bevande distillate e bevande alcoliche aventi titolo alcolimetrico

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Capitolo 5 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni

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– superiore a 22% vol., alcol etilico non denaturato di 80% vol. o più 1 litro– oppure bevande distillate e bevande alcoliche, apertivi a base di vino o di alcole,

tafia, saké o bevande simili di un grado alcolico pari o inferiore a 22% vol.; vinispumanti, vini liquorosi 2 litri e vini tranquilli 2 litri.

3) Profumi:– profumi 50 grammi e acqua da toletta ¼ litro.4) Caffè:– caffè 500 grammi oppure estratti o essenze di caffè 200 grammi.5) Té:– tè 100 grammi oppure estratti o essenze di tè 40 grammi.I viaggiatori di età inferiore a 17 anni sono esclusi dalla franchigia prevista per iprodotti del tabacco e per i prodotti alcolici, quelli di età inferiore a 15 anni anche dallafranchigia prevista per il caffè.Competente al rilascio dell’autorizzazione è la Dogana competente in base al luogo diarrivo delle merci nel territorio nazionale.

5.1.13 Dichiarazione doganale

In via preliminare si precisa che è considerato dichiarante in dogana:a) il proprietariob) il rappresentante del proprietario che può essere:

1. un dipendente/procuratore che agisce in nome proprio e per conto delproprietario, nei limiti della procura ricevuta, munito di appositi poteri e noniscritto ad alcun albo (tale soggetto agisce sotto la responsabilità delproprietario delle merci);

2. lo spedizioniere doganale che agisce in nome e per conto del mandante permezzo di una rappresentanza diretta. È una persona fisica abilitata allaprofessione di rappresentare i terzi nei confronti della dogana, è iscritto all’albodegli spedizionieri ed è in possesso di una patente rilasciata dal Ministero delleFinanze;

3. il procuratore dello spedizioniere doganale.La dichiarazione doganale è il documento che deve essere presentato in doganaprima di iniziare qualsiasi operazione doganale con i paesi extracomunitari.Alla dichiarazione in dogana per l’immissione in libera pratica vanno allegati alcunidocumenti: la fattura, gli atti necessari per l’applicazione di un regime tariffario,preferenziale, ecc.La dichiarazione può essere fatta dal proprietario della merce o a mezzo unrappresentante, il quale può essere uno spedizioniere doganale iscritto all’alboprofessionale od anche uno spedizioniere non iscritto all’albo, purchè si tratti di undipendente del proprietario delle merci che agisce, quale procuratore speciale, sotto laresponsabilità del proprietario medesimo.

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5.1 Prassi burocratica e fiscale

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La dichiarazione va redatta sul formulario denominato “Documento amministrativounico (DAU)16”.La caratteristica di questo nuovo tipo di documento sta nel fatto che viene utilizzatosia per la spedizione (ossia l’esportazione), sia per l’immissione in consumo di mercicomunitarie (ossia l’importazione) e sia per l’assoggettamento di dette merci aqualsiasi altro regime doganale nello Stato membro di destinazione.Il formulario è costituito da otto esemplari, che vanno utilizzati nel modo seguente:– l’esemplare n. 1 viene custodito dallo Stato membro di partenza;– l’esemplare n. 2 serve per la Statistica dello Stato di partenza;– l’esemplare n. 3 viene consegnato allo speditore dopo il visto dei servizi doganali;– l’esemplare n. 4 per la dogana di destino;– l’esemplare n. 5 che la dogana di destino deve rinviare per il controllo alla dogana d

partenza;– l’esemplare n. 6 custodito dalla dogana di destino per le proprie formalità;– l’esemplare n. 7 viene utilizzato dallo Stato membro di destino per le formalità di

transito comunitario e di destinazione; questo esemplare equivale alla precedentematrice della bolletta doganale d’importazione, ovvero di immissione in consumo;

– l’esemplare n. 8 viene consegnato al destinatario dopo il visto dell’ufficio doganaled’importazione che equivale alla precedente figlia della bolletta doganale.

La dichiarazione presentata all’ufficio doganale viene accettata ed iscritta nel registrocorrispondente alla destinazione doganale richiesta, munendola del numero e delladata di registrazione; tale registrazione conferisce al documento valore di bollettadoganale.La dichiarazione doganale può avvenire per iscritto o tramite il sistema EDI conl’utilizzazione del formulario DAU.La dichiarazione deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Comunitàaccettate dall’Autorità doganale dello Stato membro in cui sono espletate le formalitàe deve contenere i dati richiesti per ogni singola casella in relazione al regime doganaleal quale la merce deve esser vincolata.All’atto della presentazione della dichiarazione in dogana, la stessa viene acquisita lasistema informatico ed al sistema di selezione dei controlli.Successivamente il funzionario incaricato riporta i dati del sistema informatico,compreso l’esito della selezione del controllo, sul documento cartaceo.

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Capitolo 5 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni

(16) Art.205 Reg. CEE n.2913 del 2 luglio 1993, pubblicato in G.U.C.E. n.L.253 dell’11 ottobre 1993.

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5.1 Prassi burocratica e fiscale

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5.1.14 Procedure semplificate

Le procedure semplificate, di cui all’art. 76 del Codice Doganale Comunitario (COD)e relative disposizioni di applicazione (DAC) consentono, in luogo della normaleprocedura di presentazione delle dichiarazioni doganali, di procedere con:� la dichiarazione incompleta;� la dichiarazione semplificata;� la procedura di domiciliazione.La dichiarazione incompleta consiste nella possibilità di presentare (dietroautorizzazione) la dichiarazione su modello DAU evitando la compilazione di alcunecaselle e omettendo di allegare i documenti giustificativi. Entro un mese dalla data diaaccettazione della dichiarazione incompleta deve essere presentata in doganal’integrazione dei dati mancanti.La dichiarazione semplificata consente, previa autorizzazione doganale, di presentarela dichiarazione doganale su di un documento commerciale o amministrativo.La procedura di domiciliazione consente all’azienda in possesso di idoneaautorizzazione rilasciata dalla competente Direzione Regionale dell’Agenzia delleDogana di non presentare le merci in dogana all’atto della spedizione o dell’arrivodelle merci.Il controllo viene sostituito dalla verifica documentale.I regimi doganali per i quali può essere attivata sono:– l’immissione in libera pratica;– il perfezionamento attivo e passivo;– l’ammissione temporanea;– la trasformazione sotto controllo doganale;– la reimportazione e introduzione in deposito;– la riesportazione e il transito.Le procedure domiciliare sono riservate alle aziende industriali, commerciali eagricole che effettuano abituali e ricorrenti operazioni di scambio di merci conl’estero.I requisiti soggettivi sono:– non essere incorsi nel triennio precedente la richiesta di autorizzazione nella

violazione di un delitto previsto dalla normativa doganale o fiscale o da ogni altralegge la cui applicazione sia demandata alle dogane.

– non essere incorsi nella commissione in più di tre violazioni alla normativadoganale per un importo, per ciascuna infrazione, superiore a Euro2.000,00.

– l’azienda deve aver presentata eventuale cauzione prescritta e consentire iprocedimenti di accertamento da parte della dogana nonché i controlli sulla basedelle scritture e della contabilità aziendale.

5.1.15 Altri documenti

5.1.15.1 Documento comunitario T2L

Nei rapporti interni alla UE il concetto di origine è sostituito dal concetto dilibera pratica, ossia che un prodotto di un paese terzo abbia assolto il pagamento del

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dazio previsto dalla tariffa esterna comune. Ovviamente sono considerati in liberapratica tutti i prodotti cosiddetti “autoctoni” originari degli Stati membri.La prove del carattere comunitario è fornita presentando un documento T2L. questodocumento si riferisce quindi a merci che non circolano in regime di transitocomunitario e sono trasportate direttamente da un paese membro ad un altro,compresa la Svizzera.Il T2L va emesso anche se l’aereo o la nave toccano un aeroporto o un porto terzo,come pure per accompagnare il TIR che attraversa un paese terzo (es.attraversamento dell’ex Jugoslavia per raggiungere la Grecia).

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5.1 Prassi burocratica e fiscale

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5.1.15.2 Certificato di circolazione - T2M

Il certificato di circolazione T2M scorta i prodotti della pesca importati in uno Statodella UE con navi battenti bandiera comunitaria. Detto modulo è valido a condizioneche i prodotti pescati siano presentati all’importazione nelle condizioni originarie,anche dopo aver subito un trattamento a bordo che ne modifichi la classificazionedoganale, oppure giungano nel paese membro o direttamente dalla nave che hapescato i prodotti o provenienti da un deposito doganale di altro Stato membro.

5.1.15.3 Documento di trasporto comunitario - T5

Quando per effetto di disposizioni comunitarie l’importazione, l’esportazione e lacircolazione all’interno della Comunità europea di specifiche merci sono subordinatealla prova che le merci stesse ricevano l’utilizzazione e/o la destinazione prestabilita,la relativa prova viene fornita mediante presentazione di un apposito esemplare deldocumento di transito comunitario, denominato “esemplare di controllo T5”.Consente di ricevere aiuti comunitari e si tratta generalmente di prodotti agricoliregolamentarti, come il burro venduto dagli organi di intervento o lo zuccherodenaturato destinato ad uso zootecnico, importi compensativi monetari, politicaagricola comunitaria. Il rinvio all’ufficio di partenza dell’originale dell’esemplare dicontrollo T5, debitamente annotato dall’ufficio di destinazione, fornirà la prova che lemerci hanno ricevuto la destinazione o l’utilizzazione prevista.Al fine di realizzare la liberalizzazione nell’interscambio sono in vigore accordi chetendono ad abbattere o ridurre i dazi doganali. L’applicazione del trattamentopreferenziale è legata all’emissione di speciali documenti doganali denominati“certificati di circolazione”. Il certificato di circolazione più ricorrente è l’EUR.

5.1.15.4 Certificato EUR

È rilasciato dalla dogana del paese di esportazione su richiesta scritta dell’esportatore,o di un suo rappresentante autorizzato, che dovrà sottoscrivere un modulo sul quale,sotto la propria responsabilità, dichiari che le merci descritte sul documento sonooriginarie del paese di esportazione (o genericamente della UE) precisando lecircostanza in base alle quali hanno assunto tale carattere ed allegando, se del caso,validi documenti giustificativi. Ovviamente sottoscrivendo tale modulo l’esportatoresi impegna inoltre a presentare a sostegno della richiesta del rilascio EUR 1 qualsiasigiustificazione supplementare e a sottoporsi a qualunque controllo della propriacontabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione della merce in esportazione.

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5.1.15.5 Formulario EUR 2

È emesso a cura dello stesso esportatore che, assumendosi a carico proprio laresponsabilità circa il sussistere dei requisiti d’origine della merce in esportazione,compila e sottoscrive il documento senza alcun intervento della dogana.

5.1.15.6 Carnet ATA

Il Carnet ATA (Temporary Admission) è un documento che realizza le stesse finalitàdell’ammissione temporanea; con modalità diverse consente a merci terze ocomunitarie di essere introdotte o fatte uscire temporaneamente dal territoriodoganale comunitario per fiere, esposizioni ed altro, per poi essere fatte uscire dinuovo o reintrodotte “tali quali”.Nella sostanza è un documento doganale internazionale che permette di esportaretemporaneamente nei paesi extracomunitari firmatari della Convenzione ATA leseguenti merci ed attrezzature (v. sotto per elenco dettagliato):� campioni commerciali;� attrezzature e materiali per svolgere attività professionali o per effettuare

riparazioni (con esclusione di attrezzature elettromeccaniche per lavori edili );� attrezzature e materiale per fiere e mostre.Il carnet ATA funge da documento doganale e non richiede fatture accompagnatorieo documenti di trasporto. Da quando viene preso in carico dalla dogana comunitariadi partenza, deve scortare la merce fino al termine del suo utilizzo.Ha validità massima di 12 mesi e va restituito alla Camera di Commercio al terminedel suo utilizzo (e comunque entro 8 giorni dalla data di scadenza).La merce esportata con il carnet viene normalmente reimportata e solo in viaeccezionale può essere venduta all’acquirente estero in tutto o in parte.In questo caso va subito fatturata la merce venduta con il pagamento immediato deidiritti doganali. Infatti l’intestatario del carnet è l’unico responsabile del pagamentodei diritti doganali.Il Carnet ATA è composta da un libretto a matrice e figlia a stacco.Sulla copertina anteriore sono riportati:– il numero di carnet;– l’Ente garante che lo ha rilasciato;– gli estremi di identificazione del titolare;– la validità dello stesso.Paesi firmatari della Convenzione ATAAlgeria - Andorra - Australia - Bulgaria - Canada - *Cina (Rep. Popolare Cinesecompresa Hong Kong) - Cipro - Corea del Sud - Costa d’Avorio - Croazia - Estonia -Giappone - Gibilterra - *India - Islanda - Israele - Lettonia - Libano - Lituania -Macedonia - Malaysia - Malta - Marocco - Mauritius - Norvegia - Nuova Zelanda -Polonia - Rep. Ceca - Rep. Slovacca - Romania – *Russia (federazione Russa)-Senegal - Singapore - Slovenia - Sri Lanka - Sudafrica - Svizzera/Liechtenstein -Thailandia - Tunisia - Turchia - Ungheria – Usa*Cina, India e Russia accettano il carnet ATA solo per partecipazione a fiere ufficiali

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Capitolo 5 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni

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Taiwan accetta un particolare carnet, chiamato “CPD/Taiwan”. Questo carnet èrilasciato dall’ufficio commercio estero. La particolare modulistica è disponibilepresso l’ufficio.In altre parole il carnet ATA, rispetto alla temporanea importazione, si limita asostituire i documenti nazionali doganali con un documento internazionale aventeuna garanzia precostituita.Si seguito vengono riportate le 20 forme di temporanea esportazione senzalavorazione, ai sensi della normativa comunitaria17.1. Materiali professionali;2. merci destinate ad essere presentate o utilizzate in occasione di una esposizione,

di una fiera, di un congresso o di una manifestazione analoga (art.9 delRegolamento CEE n.3599/82);

3. materiale pedagogico (all. V del Regolamento CEE n.1751/84); materialedestinato esclusivamente all’insegnamento o alla formazione professionale,nonché utensili specialmente concepiti per la manutenzione, il controllo, lacalibratura o la riparazione;

4. materiale scientifico (art.11 del regolamento CEE n.3599/82);5. materiale medico-chirurgico e di laboratorio (art.12 del regolamento CEE

n.3599/82);6. materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi (art.13 del regolamento

CEE n.3599/82), destinati ad organismi pubblici;7. imballaggi per i quali può essere richiesta una dichiarazione scritta (art.14 del

regolamento CEE n.3599/82);8. merci sottoposte a prove;9. merci per l’effettuazione di prove;10. campioni commerciali;11. opere d’arte importate per essere esposte per l’eventuale vendita (art. 16 c) del

Regolamento CEE n.3955/82);12. mezzi di produzione sostitutivi (art.17 del Regolamento CEE n.3955/82);13. film cinematografici impressionati e sviluppati, positivi, destinati ad essere

visionati prima della loro utilizzazione commerciale (art.18 a) del RegolamentoCEE n.3955/82);

14. pellicole, nastri magnetici e film magnetizzati destinati alla sonorizzazione, aldoppiaggio o alla riproduzione (art. 18 b) del Regolamento CEE n.3955/82);

15. pellicole che mostrano la natura di prodotti o il funzionamento di materialiesteri, a condizione che non siano destinate ad essere programmate in pubblicoa scopo di lucro (art. 18 c) del Regolamento CEE n.3955/82);

16. supporti d’informazione, di suono e d’informatica (art.18 d) del RegolamentoCEE n.3955/82).

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5.1 Prassi burocratica e fiscale

(17) Reg. CEE n.2365 del 31 luglio 1991, pubblicato in GUCE n. L216 del 3 agosto 1991

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17. animali vivi di qualsiasi specie importati per essere ammaestrati, addestrati, per lariproduzione o per essere sottoposti a trattamenti veterinari (art. 20 a) delRegolamento CEE n.3955/82);

18. materiale di propaganda turistica (all. VI del Regolamento CEE n.1751/84);19. materiale di conforto destinato ai marittimi (art. 21 del Regolamento CEE

n.3955/82);20. materiali vari utilizzati sotto la sorveglianza e la responsabilità di

un’amministrazione pubblica per la costruzione, la riparazione o lamanutenzione di infrastrutture d’interesse generale nelle zone di frontiera (art.22 del Regolamento CEE n.3955/82).

Il rilascio del documento è subordinato alla presentazione, unitamente alla domanda,di una polizza cauzionale emessa dall’Agenzia generale Assitalia, secondo le seguentimodalità:1. rilascio con procedura automatica;2. rilascio di carnet dietro presentazione di polizza cauzionale;3. rilascio di carnet per prodotti orafi.La domanda del carnet ATA viene presentata alla camera di commercio competenteper territorio, su apposito modulo composto da un originale conservato dalla cameraemettente, e da due copie:– la prima da restituire all’interessato, dopo l’emissione del carnet;– la seconda per il fideiussore.

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Capitolo 5 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni

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Il modello completo può essere prelevato all'interno del sito internetwww.agenziadogane.it

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Capitolo 5 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni

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5.1.15.7 Carnet TIR

È un documento doganale internazionale che semplifica le proceduredell’attraversamento delle frontiere ed è concepito per agevolare il trasporto di merci“senza rottura di carico”.Con tale espressione di intende un trasporto tra un ufficio doganale di partenza di unPaese aderente alla Convenzione TIR ed un ufficio doganale di destinazione di unaltro Paese firmatario della Convenzione senza controlli doganali intermedi sullemerci trasportate.Il trasporto dovrà essere effettuato da idonei veicoli stradali, autotreni o contenitori, acondizione che una parte del tragitto tra l’inizio e la fine dell’operazione TIR sia fattasu strada.Le merci trasportate in Regime TIR su veicoli stradali, autotreni o contenitoripiombati non sono sottoposte a visita presso gli uffici doganali di passaggio; la visitadoganale verrà eseguita unicamente dall’ufficio doganale di partenza e da quello didestinazione finale.I Paesi aderenti alla Convenzione TIR sono:

Albania Armenia Azerbaijan Bielorussia

Bulgaria Cipro Croazia Estonia

Finlandia Georgia Giordania Iran

Israele Kazakistan Kirghizistan Kuwait

Lettonia Libano Lituania Macedonia

Marocco Moldavia Norvegia Polonia

Repubblica Ceca Romania Russia Siria

Slovacchia Slovenia Svizzera Tunisia

Turchia Turkmenistan Ucraina Ungheria

Uzbekistan USA Yugoslavia (eccetto la Provincia del Ko-sovo e Metoia)

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5.1 Prassi burocratica e fiscale

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Capitolo 5 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni

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5.1.15.8 Procedura di domiciliazione

La procedura di domiciliazione (art. 76, par. 1 – lettera c) del Codice DoganaleComunitario, prevista nel più ampio contesto delle procedure semplificate, permettedi effettuare operazioni doganali (import-export), direttamente dal magazzino delbeneficiario, senza più l’obbligo di presentare le merci in dogana.I vantaggi dell’azienda sono i seguenti:

– Non essere più obbligata a presentare le merci in dogana.– Evitare l’intervento del funzionario doganale.– Ridurre i tempi di attesa.– Ridurre i costi di gestione.

Possono richiedere il beneficio della procedura di domiciliazione le impreseindustriali, commerciali ed agricole, nonché le imprese che svolgono attività diintermediazione, agenti in rappresentanza indiretta ( a nome proprio e per conto diterzi ). L’istanza deve contenere:a) tutti i dati identificativi della società;b) il luogo designato per l’arrivo e la partenza delle merci;c) i regimi doganali per i quali si chiede il beneficio della procedura di

domiciliazione;d) le merci;e) l’eventuale richiesta di autorizzazione al prestampaggio del timbro ufficiale sul

documento doganale (Dau);f) eventuali sistemi di suggellamento dei colli in esportazione;g) altri elementi utili in relazione alla richiesta.Le istanze per la richiesta della prima autorizzazione sono indirizzate alla DirezioneRegionale competente in relazione alla sede legale dell’impresa, tramite la dipendenteDirezione circoscrizionale e, per conoscenza, a tutte le Direzioni circoscrizionali nelcui ambito territoriale sono ubicati i predetti luoghi.

5.1.15.9 Informazioni Tariffarie Vincolanti (I.T.V.)

Un’informazione tariffaria vincolante è un certificato che attesta la classificazionedoganale di una determinata merce per un periodo di sei anni ed è valida in tutto ilterritorio della Comunità. Può essere richiesta da un operatore per un solo prodottomerceologico, al fine di semplificare e armonizzare le operazioni di importazione e diesportazione relative a quel prodotto.Il titolare di un’informazione tariffaria vincolante può quindi, al momento di espletarele formalità doganali, informare l’autorità doganale di essere in possesso di un’I.T.V.per le merci oggetto di sdoganamento. L’I.T.V. può essere utilizzata solo dopo ilrilascio da parte dell’autorità doganale e, in nessun caso, per le operazioni doganalieventualmente in corso a quella data. La richiesta di informazione tariffaria vincolantedeve essere formulata per iscritto e presentata all’autorità doganale competente delloStato membro o degli Stati membri in cui detta informazione deve essere utilizzata,oppure all’autorità doganale competente dello Stato membro in cui è residente ilrichiedente.

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5.1 Prassi burocratica e fiscale

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In Italia, gli uffici autorizzati a ricevere la richiesta di emissione di un’informazionetariffaria vincolante sono gli uffici doganali. La persona a nome della qualel’informazione vincolante viene emessa è indicata come “titolare”, la persona cheinvece presenta una richiesta di emissione è indicata come “richiedente”.L’informazione tariffaria vincolante deve essere notificata al richiedente il piùrapidamente possibile. Se entro tre mesi dall’accettazione della richiesta non si èprovveduto al rilascio, l’autorità doganale è tenuta a comunicare al richiedente ilmotivo del ritardo e il termine entro il quale si ritiene di poter notificarel’informazione. Il termine di tre mesi decorre dal momento in cui l’autorità doganaleha a disposizione tutti gli elementi utili al pronunciamento.L’I.T.V. è rilasciata gratuitamente: al richiedente potranno essere addebitate le speserelative ad analisi o a perizie che si rendessero necessarie per l’esatta classificazionedella merce. La richiesta di rilascio di un’informazione tariffaria vincolante si effettuamediante un formulario che può essere ritirato anche presso gli Uffici doganali. Lavalidità di un’informazione tariffaria vincolante è di 6 anni.. L’I.T.V. fornitadall’autorità doganale di uno Stato membro, impegna le autorità competenti di tutti gliStati membri, alle stesse condizioni, a partire dal 1° gennaio 1991.

5.1.15.10 C.I.T.E.S.

La Convenzione di Washington regolamenta il commercio a qualunque scopo ditalune specie (“Specimen”) di animali e piante minacciate di estinzione nei 130 Paesiche hanno aderito a tale accordo. L’UE ha recepito tale Convenzione con ilRegolamento CEE n. 388/97 cui sono seguite negli modifiche volte a definire semprepiù nel dettaglio le specie da proteggere.In Italia, il rispetto della legislazione comunitaria, è demandata a più amministrazioni ein particolare:– Ministero dell’Ambiente.– Ministero delle Attività Produttive.– Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.– Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato.Che assieme curano la gestione amministrativa ai fini del rilascio della certificazionenonché i controllo merceologico attraverso nuclei amministrativi (NOC) presenti sulterritorio nazionale. Il tutto viene svolto in stretto coordinamento con gli Ufficidoganali abilitati (Determinazione n. 5987 del 6/5/2002) ove, preso tali uffici,vengono svolti i controlli che la normativa nazionale delega all’Autorità doganale (L.150/92 e successive modifiche ed integrazioni).La normativa comunitaria di riferimento è la seguente:– Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9/12/1996.– Reg. (CE) n. 2724/00 della Commissione del 30/11/2000.– Reg. (CE) n. 1579/01 della Commissione del 01/08/2001.– Reg. (CE) n. 1808/01 della Commissione del 30/08/2001.– Reg. (CE) n. 2087/01 della Commissione del 24/10/2001.– Reg. (CE) n. 2476/01 della Commissione del 12/12/2001.– Reg. (CEE) n. 2913/92 del 12/10/1992.– Reg. (CEE) n. 2454/93 del 02/07/1993.

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Capitolo 5 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni

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La normativa nazionale di riferimento è la seguente:– DPR 43/1973.– Legge 874 del 19/12/1975.– Legge 150 del 07/02/1992.– Legge 426 de 9/12/1998.– D.L. n. 275 del 18/05/2001.Altri atti amministrativi di riferimento sono:– D.M. Ambiente del 4/09/1992.– D.M. Ambiente del 18/02/1994.– D.M. Ambiente del 19/04/1996.– DPR 148/1988.– D.Lgs 300/1999.– D.M. Ambiente del 26/04/2001.– Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane n. 5987 del 6/5/2002Tutte le operazioni doganali relative agli “specimen” devono essere esclusivamentesvolte presso le dogane autorizzate (per visionare l’elenco consultare il sito ). Qualoragli specimen dovessero essere presentati presso dogane diverse da quelle indicate,l’Autorità doganale, previa acquisizione della richiesta di intervento ai fini CITES resadal detentore o proprietario degli specimen, provvederà ad inviare gli specimensigillati, in cauzione presso la più vicina dogana abilitata. Qualora particolarimotivazioni lo richiedano, ma comunque sempre in via eccezionale, il proprietariopuò richiedere l’autorizzazione necessaria allo sdoganamento ai fini CITES pressouna dogana non abilitata all’Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo.Area Verifiche e Controlli Tributi Doganali e Accise – Laboratori Chimici. -Ufficio Metodologia di controllo degli scambi internazionali, comunitari enazionali. Via M. Carucci 71 - 00144 Romatramite la Dogana dove dovrà esser eseguita l’operazione.Qualora l’ufficio centrale ravvisi la possibilità di concedere l’autorizzazione ne daràcomunicazione alla dogana interessata e al Servizio CITES Centrale, che autorizzerà ilN.O.C. interessato ad effettuare le verifiche documentali ed i controlli merceologicinecessari al perfezionamento dell’operazione doganale richiesta.L’importazione, esportazione o riesportazione di uno specimen è consentita solo alleseguenti condizioni:– presenza del permesso o del certificato CITES;– conformità di tale permesso o certificato al modello richiesto ai fini

dell’applicazione delle disposizione della CITES, e delle normative comunitarie;– presenza sui permessi o sui certificati CITES di timbro e firma dell’Autorità

competente;– presenza della licenza di importazione o di esportazione, o del certificato di

riesportazione rilasciati dalle Autorità nazionali ai sensi della normativa vigente.Durante le operazioni di verifica degli specimen i controlli saranno rivolti ad accertareche:– i documenti presentati siano riferiti alla spedizione oggetto dei controlli medesimi;– le specie animali e vegetali indicate nei documenti CITES siano effettivamente

corrispondenti agli specimen importati, esportati, riesportati o in transito;

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5.1 Prassi burocratica e fiscale

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– le descrizioni merceologiche riportate nei documenti CITES siano corrispondentiagli specimen oggetto dei controlli;

– le quantità importate, esportate, riesportate o in transito, siano effettivamentecorrispondenti alle quantità riportate nei documenti CITES.

5.2 Diritto di interpello in materia doganale18

Il legislatore comunitario ha previsto espressamente il diritto di ottenere dall’Autoritàdoganale informazioni sull’applicazione della normativa doganale ( artt. 11 e 12 delRegolamento del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 92/2913/CEE (codice doganalecomunitario) in G.U.C.E. n. L. 302 del 19 ottobre 1992). Per informazione dobbiamointendere la conoscenza preventiva della posizione che l’Autorità doganale assumenei confronti di una modalità operativa attraverso la quale mettere in atto unaprocedura doganale ovvero dell’interpretazione di una norma.Ne consegue che devono essere escluse dall’ambito della disciplina in tema di dirittoall’informazione le decisioni sull’applicazione della normativa doganale, disciplinatedagli artt. 6 e seguenti del codice doganale comunitario. L’art. 11 del codice doganalecomunitario stabilisce che “Chiunque può ottenere dall’Autorità doganaleun’informazione sull’applicazione della normativa doganale”.Le informazioni rese ai sensi dell’art. 11 non hanno carattere vincolante né perl’Autorità doganale che le ha fornite né per le Autorità doganali degli altri Statimembri dell’Unione europea.A differenza delle informazioni non vincolanti, quelle vincolanti, disciplinate dall’art.12 del codice doganale comunitario e dagli articoli contenuti nel Titolo II delRegolamento della Commissione 2 luglio 1993, n. 93/2454/CEE (“Disposizionid’applicazione del Codice doganale comunitario”), hanno carattere vincolante sia perl’Autorità doganale che le ha fornite sia per le Autorità doganali degli altri Statimembri dell’Unione europea. Le informazioni vincolanti possono essere richieste inmateria tariffaria o in materia di origine.L’informazione tariffaria vincolante deveessere rilasciata entro tre mesi dal ricevimento della richiesta ed è valida sei anni.Attraverso le informazioni vincolanti in materia di origine, viene consentito aglioperatori con l’estero di mettersi al riparo da possibili contestazioni sull’origine dellemerci da parte dell’Autorità doganale.L’informazione vincolante sull’origine deve essere rilasciata entro 150 giorni dalricevimento della richiesta ed è valida per un periodo di tre anni. Le informazionivincolanti cessano di avere efficacia, oltre che per intervenuta scadenza, anche nelcaso in cui per effetto di modifiche legislative a livello comunitario, di accordiinternazionali, o per effetto di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunitàeuropee, non siamo compatibili con la disciplina vigente in materia tariffaria e diorigine.

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Capitolo 5 Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni

(18) Cfr Loveretere G., Sgroi A. “Il diritto di interpello in materia doganale” in Il Fisco n. 22/2004,pagg. 8366-8368