LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E CONSOLIDATO

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Il recepimento della direttiva 34/2013/UE e i principi generali del bilancio civilistico

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LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE PER LA REDAZIONE DELBILANCIO DI ESERCIZIO E CONSOLIDATO

Il recepimento della direttiva 34/2013/UE e i principigenerali del bilancio civilistico

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Il recepimento della direttiva 34/2013/UE e la data diapplicazione delle nuove norme civilistiche

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DIRETTIVA 34/2013/UE: I FATTI PRINCIPALI

• Sostituisce le direttive 78/660/CEE («IV Direttiva») e 83/349/CEE («VIIDirettiva») e modifica la direttiva 2006/43/CE (revisione legale)

• Concerne il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato redatti secondo iprincipi contabili nazionali

• Concerne la revisione legale dei conti• Concerne altre informazioni relative ai rapporti con governi, per gli EIP

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DIRETTIVA 34/2013/UE: I FATTI PRINCIPALI

• Il motto che ha guidato gli estensori della nuova direttiva è stato «Think SmallFirst»

• Le norme si applicano in generale alle società di capitali non quotate, a livelloeuropeo, e al bilancio di esercizio delle quotate laddove non sia redatto, perobbligo o per facoltà, in base agli IFRS

• In buona sostanza, tali norme si applicano alle società di capitali che nonutilizzano gli IFRS

• Potrebbe verosimilmente trattarsi di PMI, ma non necessariamente

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DIRETTIVA 34/2013/UE: I FATTI PRINCIPALI

• Si applica al bilancio dell’esercizio e al bilancio consolidato dell’esercizio cheinizia il 1 gennaio 2016 o in data successiva (dati comparati da riesprimere con lenuove regole)

• Recepimento entro il 20 luglio 2015 in tutti gli Stati membri

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IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA IN ITALIA: D.LGS. 136/15

• D.lgs. 18 agosto 2015, n. 136, relativo ai conti annuali e consolidati di intermediarifinanziari che non adottano gli IFRS, abroga e sostituisce il decreto legislativo 27gennaio 1992, n. 87 (G.U.R.I. n. 202 del 1 settembre 2015: entrata in vigore il 16settembre 2015)

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IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA IN ITALIA: D.LGS. 139/15

• D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, si applica a tutte le società di capitali che redigonoil bilancio di esercizio e consolidato secondo il Codice civile (G.U.R.I. n. 205 del 4settembre 2015: entrata in vigore il 19 settembre 2015)

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I principi generali del bilancio

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D.LGS. 139/2015: LE PRINCIPALI NOVITA’

Modifica articoli Codice civile:• schemi di bilancio integrati e modificati• abolizione conti d’ordine• obbligo predisposizione rendiconto finanziario (per categorie dimensionali)• norme generali sulle valutazioni• norme specifiche per gli strumenti finanziari• introduzione obbligo contabilizzazione strumenti finanziari derivati

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ART. 2423: REDAZIONE DEL BILANCIO

1. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo statopatrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

2. […]3. […]4. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e

informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare unarappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolaretenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con iquali hanno dato attuazione alla presente disposizione.

5. […]6. […]

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ART. 2423: COSA SIGNIFICA CHE «NON OCCORRE RISPETTARE»?

Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quandola loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

• Non si tratta di una «deroga ai principi» per ottenere una rappresentazione veritiera ecorretta

• Si tratta di non applicare le ordinarie regole di rilevazione, valutazione, presentazione einformativa anche se esse sono di per sé utili a fornire una rappresentazione veritiera ecorretta

• Si tratta dunque di una semplificazione concessa dal legislatore, ma solo se gli effettisono irrilevanti

• Ma cosa si intende con l’aggettivo «irrilevanti»?

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ART. 2423-bis: PRINCIPI DI REDAZIONE DELBILANCIO

1. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nellaprospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto dellafunzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo contodella sostanza dell’operazione o del contratto;[…]

2. […]

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LEASING FINANZIARIO

La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanzadell’operazione o del contratto.

• Introduzione del metodo finanziario per la rappresentazione dei contratti di leasingfinanziario nel bilancio di esercizio: obbligo o facoltà?

• Ma è davvero possibile introdurre il metodo finanziario?• L’art. 2427, Codice civile, pur modificato dalla norma, non cambia per quanto

concerne il punto 22), riguardante l’obbligo di fornire informazioni di dettaglio suicontratti di locazione finanziaria

• E nel bilancio consolidato? Il metodo finanziario è già ammesso. Diventeràobbligatorio?

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Le categorie dimensionali delle imprese

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DIRETTIVA 34/2013/UE: DA RICORDARE

• Il motto che ha guidato gli estensori della direttiva 34/2013/UE è stato «ThinkSmall First»

• Le norme si applicano in generale alle società di capitali non quotate, a livelloeuropeo, e al bilancio di esercizio delle quotate laddove non sia redatto, perobbligo o per facoltà, in base agli IFRS

• In buona sostanza, tali norme si applicano alle società di capitali che nonutilizzano gli IFRS

• Potrebbe verosimilmente trattarsi di PMI, ma non necessariamente

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CATEGORIE DIMENSIONALI E MODULARITA’

La nuova direttiva introduce il concetto di «modularità» del bilancio, che dovrà essere«completo» solo per le imprese che non possono – in base alle proprie dimensioni –avvalersi delle norme semplificate in materia di:

- composizione e schemi di bilancio- nota integrativa- relazione sulla gestione- criteri di valutazione

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COMPOSIZIONE DEL BILANCIO IN BASE A CATEGORIEDIMENSIONALI

Micro-imprese: introdotto l’art. 2435-teresonero da rendiconto finanziario, ma anche da nota integrativa erelazione sulla gestione, se si rispettano determinati requisiti informativi incalce allo SP

Imprese che possono redigere il bilancio abbreviato: art. 2435-bisesonero da rendiconto finanziario, semplificazioni in nota integrativa,esonero da relazione sulla gestione se alcune informazioni sonoinserite in nota integrativa

Tutte le altre impresebilancio completo di SP, CE, nota integrativa, rendiconto finanziario erelazione sulla gestione

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CATEGORIE DIMENSIONALI ED ESENZIONI

Attivo StatoPatrimoniale

Ricavi Dipendenti in media Esenzioni

Micro imprese 175.000 350.000 5 Rendiconto finanziarioNota integrativaRelazione sulla gestione

Imprese che possonoredigere il bilancioabbreviato

4.400.000 8.800.000 50 Rendiconto finanziarioNota integrativa limitataad alcune vociRelazione sulla gestione,se inserite taluneinformazioni in notaintegrativa

Tutte le altre Nessun limite Nessun limite Nessun limite Nessuna

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APPARTENENZA ALLE CATEGORIE DIMENSIONALI

• Bilancio in forma abbreviata: adottabile dalle società (non quotate) quando, nelprimo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbianosuperato due dei limiti quantitativi citati

• Bilancio delle micro-imprese: adottabile dalle società che possono predisporreil bilancio abbreviato e che nel primo esercizio o, successivamente, per dueesercizi consecutivi, non abbiano superato due degli specifici limiti quantitativicitati

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La modifica dello schema di stato patrimoniale ex art.2424, Codice civile

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LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

B. Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

I - Immobilizzazioni immateriali:1) costi di impianto e di ampliamento;2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;5) avviamento;6) immobilizzazioni in corso e acconti;7) altre.Totale.

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LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIEB. Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria[...]:III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti,degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:1) partecipazioni in:a) imprese controllate;b) imprese collegate;c) imprese controllanti;d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti;d-bis) altre imprese;2) crediti:a) verso imprese controllate;b) verso imprese collegate;c) verso controllanti;d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;d-bis) verso altri;3) altri titoli;4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo strumenti finanziari derivati attivi.Totale.

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I CREDITI DELL’ATTIVO CIRCOLANTE

C) Attivo circolante […]:II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltrel'esercizio successivo:1) verso clienti;2) verso imprese controllate;3) verso imprese collegate;4) verso controllanti;5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;5-bis) crediti tributari;5-ter) imposte anticipate;5-quater) verso altri.Totale.

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LE ATTIVITA’ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE

•C) Attivo circolante (…):•III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:•1) partecipazioni in imprese controllate;•2) partecipazioni in imprese collegate;•3) partecipazioni in imprese controllanti;•3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;•4) altre partecipazioni;•5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo strumentifinanziari derivati attivi;•6) altri titoli.•Totale.

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I RATEI E RISCONTI ATTIVI

D) Ratei e risconti. con separata indicazione del disaggio su prestiti

N.B.: Questa modifica allo schema obbligatorio di stato patrimoniale è legataall’obbligo di adottare un nuovo metodo di valutazione di taluni strumenti finanziari,vale a dire il metodo del «costo ammortizzato»

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LE RISERVE DI PATRIMONIO NETTO

PASSIVO:A) Patrimonio Netto:I - Capitale.II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.III - Riserve di rivalutazione.IV - Riserva legale.V - Riserve statutarie.VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio. Altre riserve, distintamente indicate.VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.IX - Utile (perdita) dell'esercizio.X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

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I FONDI RISCHI E ONERI

B) Fondi per rischi e oneri:1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;2) per imposte, anche differite;3) strumenti finanziari derivati passivi;4) altri.

Page 29: LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E CONSOLIDATO

I DEBITI

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibilioltre l'esercizio successivo:1) obbligazioni;2) obbligazioni convertibili;3) debiti verso soci per finanziamenti;4) debiti verso banche;5) debiti verso altri finanziatori;6) acconti;7) debiti verso fornitori;8) debiti rappresentati da titoli di credito;9) debiti verso imprese controllate;10) debiti verso imprese collegate;11) debiti verso controllanti;11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;12) debiti tributari;13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;14) altri debiti.

Totale.

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I RATEI E RISCONTI PASSIVI

E) Ratei e risconti. con separata indicazione dell’aggio su prestiti

N.B.: Questa modifica allo schema obbligatorio di stato patrimoniale è speculare aquella già vista per l’attivo ed è parimenti legata all’obbligo di adottare un nuovometodo di valutazione di taluni strumenti finanziari, vale a dire il metodo del «costoammortizzato»

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ART. 2424-bis: RILEVAZIONE AZIONI PROPRIE INBILANCIO

7. Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, aisensi di quanto disposto dal terzo comma dell’articolo 2357-ter.

N.B.: Questo comma si aggiunge al vecchio testo dell’articolo del codice e armonizzale norme italiane a quelle stabilite dai principi IFRS

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La modifica dello schema di conto economico ex art.2425, Codice civile, e i conti d’ordine

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ART. 2425: I PROVENTI FINANZIARI

C) Proventi e oneri finanziari:15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quellirelativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi acontrollanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;16) altri proventi finanziari:a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllatee collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate ecollegate, di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

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ART. 2425: LE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’E PASSIVITA’ FINANZIARIE

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:18) rivalutazioni:a) di partecipazioni;b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) di strumenti finanziari derivati;19) svalutazioni:a) di partecipazioni;b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) di strumenti finanziari derivati.

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ART. 2425: L’ABOLIZIONE DELLA MACROCLASSE «E»

E) Proventi e oneri straordinari:20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi nonsono iscrivibili al n. 5);21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetticontabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.Totale delle partite straordinarie (20-21).

N.B.: Questa modifica armonizza le norme civilistiche alle norme dello IASB (IAS 1, inparticolare)

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CHE FINE FANNO I «COMPONENTI STRAORDINARI DIREDDITO»?

• Se è vero che la macroclasse E è espunta dallo schema obbligatorio diCE, non si può dire che non esistano più i valori che vi eranorappresentati, i quali troveranno pertanto spazio nelle altre macroclassi

• Inoltre, il punto 13) dell’art. 2427 stabilisce chiaramente l’obbligo dievidenziare nella nota integrativa «l'importo e la natura dei singolielementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali» (art. 2427)

• N.B.: L’attuale art. 2427 richiede di indicare «la composizione delle voci:"proventi straordinari" e: "oneri straordinari" del conto economico,quando il loro ammontare sia apprezzabile»

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ART. 2424: NO CONTI D’ORDINE IN CALCE ALLO SP

3. In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente oindirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali egaranzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate afavore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di impresesottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.

Page 38: LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E CONSOLIDATO

Appendice: Il progetto di revisione dei principi OIC

• La vecchia serie di principi contabili OIC, pubblicata nel 2005, è statacompletamente rivista e aggiornata

• Pubblicazione nuovi principi: tra giugno 2014 e gennaio 2015• Processo di revisione e aggiornamento iniziato nel maggio 2010• I principi OIC 27, Introduzione dell’euro quale moneta di conto, OIC 30, Bilanci

intermedi, non saranno ripubblicati; OIC 27 è stato soppresso• Il principio OIC 11, Bilancio di esercizio: finalità e postulati, resta per ora valido

nella versione del 2005; non è stata pubblicata alcuna bozza di un nuovo principioche lo sostituisca, per ora

Page 39: LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E CONSOLIDATO

Appendice: Il Regolamento UE 1606/02Il Regolamento europeo n. 1606, che impone l’utilizzo delle norme dello IASB per la redazione deibilanci consolidati dei gruppi europei quotati, è stato adottato il 7 giugno 2002 dal Consiglio e il 19luglio dal Parlamento (pubblicazione in GUCE: 11 settembre 2002) ed è entrato immediatamente invigore, stabilendo le seguenti date di applicazione delle norme in parola:

Società con azioni quotate Società con titoli diffusi alpubblico

Altre società

Bilanci consolidati IAS/IFRS obbligatori per gliesercizi aperti a partiredall’1/1/2005

IAS/IFRS obbligatori per gliesercizi aperti a partiredall’1/1/2005Opzione demandata agli Statimembri di ritardare l’applicazioneall’1/1/2007

Opzione demandata agli Statimembri di autorizzare o diobbligare all’utilizzo degli IAS/IFRS

Bilanci individuali Opzione demandata agli Statimembri di autorizzare o diobbligare all’utilizzo degli IAS/IFRS

Opzione demandata agli Statimembri di autorizzare o diobbligare all’utilizzo degli IAS/IFRS

Opzione demandata agli Statimembri di autorizzare o diobbligare all’utilizzo degli IAS/IFRS

Page 40: LE NUOVE REGOLE CIVILISTICHE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E CONSOLIDATO

Appendice: Il d.lgs. 38/2005•IFRS obbligatori dal 2005 per consolidato di società quotate, società con strumenti finanziari diffusi,banche, enti finanziari sottoposti a vigilanza, assicurazioni quotate e non quotate•IFRS facoltativi nel 2005, ma obbligatori nel 2006, per bilancio individuale di società quotate, società construmenti finanziari diffusi, banche, enti finanziari sottoposti a vigilanza•IFRS obbligatori dal 2006 per bilancio individuale di assicurazioni quotate che non redigono il consolidato•IFRS vietati per bilancio individuale di assicurazioni non quotate e di assicurazioni quotate che redigonogià il consolidato•IFRS facoltativi dal 2005 nel consolidato e nel bilancio individuale per società consolidate da quotate, dasocietà con strumenti finanziari diffusi, da banche e da enti finanziari sottoposti a vigilanza•IFRS facoltativi per altre società che redigono il consolidato (escluse quelle “minori”) e per altre societàda esse consolidate (escluse quelle “minori”)•IFRS facoltativi nel bilancio individuale di società diverse dalle precedenti (escluse quelle “minori”), ma apartire dall’esercizio individuato con decreto del Ministro delle Finanze (*)•IFRS vietati nel bilancio individuale di tutte le società “minori” (che possono redigere il bilancio abbreviatoex art. 2435-bis C.civ.)

•(*) L’art. 127-quinquies, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, entrato invigore il 25 giugno 2014, ha soppresso queste parole, rendendo immediatamente applicabile la normache liberalizza l’utilizzo degli IFRS in questa tipologia di società.

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QUESTIONSAND ANSWERS?.

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THANK YOU FORYOUR TIME ANDATTENTION

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Collaboration. Understanding. Ideas and insight.