Le nuove agevolazioni per le assunzioni dal 1° Gennaio 2019 · 96/2017, per le quali di...

14
DI EUFRANIO MASSI ESPERTO IN DIRITTO DEL LAVORO Le nuove agevolazioni per le assunzioni dal 1° Gennaio 2019 LAVORO 12

Transcript of Le nuove agevolazioni per le assunzioni dal 1° Gennaio 2019 · 96/2017, per le quali di...

Page 1: Le nuove agevolazioni per le assunzioni dal 1° Gennaio 2019 · 96/2017, per le quali di “stabile” e di “tempo indeterminato” non c’è nulla. Per la verità l’esclusione

DI EUFRANIO MASSI ESPERTO IN DIRITTO DEL LAVORO

Le nuove agevolazioni per le assunzioni dal 1° Gennaio2019

LAVORO

12

Page 2: Le nuove agevolazioni per le assunzioni dal 1° Gennaio 2019 · 96/2017, per le quali di “stabile” e di “tempo indeterminato” non c’è nulla. Per la verità l’esclusione

13

Una domanda che, frequentemente, gli ope-ratori si pongono allorquando la legge di bi-lancio per l’anno successivo sta per essereapprovata è: che incentivi ci saranno il pros-simo anno? E, a partire dal gennaio del-l’anno successivo, il Legislatore crea, sottol’aspetto normativo, nuovi benefici che, il piùdelle volte (al di là della complessità del per-corso legato alla effettiva fruizione) vanno adaggiungersi e a sovrapporsi a precedenti in-terventi normativi con il risultato di averesotto gli occhi un quadro profondamente di-somogeneo e sregolato, tenendo conto chealle disposizioni nazionali si aggiungono, consempre maggiore frequenza,le leggi Regionali e delle Pro-vince Autonome. Fatta questa breve premessa,ritengo opportuno entrare, su-bito, nel merito della rifles-sione descrivendo le novitàche sono state previste a par-tire dal 1° gennaio 2019.

Le agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminatoCon l’articolo 1-bis, del D.L. n. 87/2018, con-vertito, con modificazioni nella legge n. 96,sono state introdotte disposizioni che pro-lungano, nella sostanza (con alcune modifi-che) al 2019 ed al 2020 le agevolazionicontributive previste dai commi 100 e se-guenti dell’art. 1 della legge n. 205/2017, inmaniera strutturale per i giovani fino aitrenta anni (29 anni e 364 giorni) e per ilsolo 2018 per coloro che non hanno superatoi 35 anni (34 anni e 364 giorni).La norma, mentre rinvia per la piena opera-tività dell’esonero, ad un Decreto “concertato”tra i Ministeri del Lavoro e dell’Econo mia chedoveva essere emanato entro l’11 ottobre 2018(cosa che non è ancora avvenuta, nel mo-mento in cui, 6 gennaio 2019, scrivo questeriflessioni), stabilisce che:

a) L’assunzione deve essere a tempo inde-terminato a “tutele crescenti” (c’è un ri-chiamo al D.L.vo n. 23/2015) e riguarda

LAVORO

il personale con qualifica di operaio, im-piegato o quadro, essendo esclusi dal-l’ambito di applicazione del predettoDecreto, i dirigenti. A mio avviso, le “tu-tele crescenti” vanno intese in senso“atecnico”, come ebbe a dire la circolaren. 40/2018 dell’INPS. L’assunzione puòessere anche a tempo parziale (le agevo-lazioni, ovviamente, saranno “pro –quota”): il Legislatore non ne parla ma,secondo i principi fissati dalla normativaprecedente e dai chiarimenti amministra-tivi espressi dall’INPS, e ferme restandole determinazioni del “Decreto concer-

tato”, dovrebbero es-sere esclusi i rapportidi apprendistato (chegodono di una “spe-ciale” normativa incen-tivante), il lavorointermittente, pur se atempo indeterminato,ove la prestazione hanatura episodica e di-pende dalla chiamatadel datore di lavoro, il

contratto di lavoro domestico (per la spe-cialità del rapporto) e le prestazioni occa-sionali ex art. 54-bis della legge n.96/2017, per le quali di “stabile” e di“tempo indeterminato” non c’è nulla. Perla verità l’esclusione dai benefici del rap-porto di lavoro domestico risultava alcomma 114, dell’art. 1 (cosa che nell’at-tuale testo non viene ripetuta) oltre all’ap-prendistato (ma qui il discorso appare piùsemplice alla luce del fatto che tale tipo-logia già fruisce di una normativa agevo-latrice “specifica”);

b) Il beneficio, previsto per un massimo ditrentasei mesi, consiste nell’esonero dalversamento del 50% dei contributi previ-denziali a carico del datore di lavoro, conesclusione dei premi e contributi INAIL,nel limite massimo di 3.000 euro su baseannua, riparametrato ed applicato subase mensile. Ciò significa che, fatte salveindicazioni diverse provenienti dal “De-creto concertato”, essendo le parole del

Le novità che sono state previste a partiredal 1° gennaio2019

Page 3: Le nuove agevolazioni per le assunzioni dal 1° Gennaio 2019 · 96/2017, per le quali di “stabile” e di “tempo indeterminato” non c’è nulla. Per la verità l’esclusione

14

tutto uguali a quelle contenute nella leggen. 205/2017, varranno le indicazioni for-nite dall’INPS con la circolare n. 40/2018sia per le modalità di fruizione che per glialtri “contributi minori” dovuti in ag-giunta ai versamenti INAIL (ad esempio,quelli per gli interventi integrativi sala-riali o quelli di solidarietà dei lavoratoridello spettacolo e degli sportivi professio-nisti, o quelli destinati al finanziamentodei fondi interprofessionali per la forma-zione continua). Nella sostanza, il comma100 dell’art. 1 della legge n. 205/2017 vieneripetuto “pedissequamente”, ad eccezionedell’ultimo pe riodo conil quale si specificaval’assenza di qualunqueconseguenza sul futurotrattamento pensioni-stico, in quanto l’ali-quota di computo delleprestazioni restavauguale, nonostante lariduzione della quotacontributiva a carico deldatore di lavoro: oratale frase non c’è più;

c) Il beneficio, applicandoi criteri fissati dalla cir-colare INPS n. 40/2018(se saranno confermatinel “Decreto concer-tato”), sarà cumulabile, ad esempio, conquello previsto, per i disabili, dall’art. 13della legge n. 68/1999 (subordinato al ri-spetto dell’incremento occupazionale);

d) L’agevolazione spetta ai datori di lavoroprivati (anche non imprenditori) che as-sumono lavoratori “under 35” i quali nonsiano mai stati occupati con rapporto atempo indeterminato con lo stesso o altrodatore di lavoro, fatti salvi eventuali pe-riodi di apprendistato (che è un contrattoa tempo indeterminato) svolti presso unaltro datore e non “consolidati” durante oal termine del periodo formativo. La cir-colare n. 40/2018 dell’INPS ha fornito,sotto questo aspetto, indirizzi abbastanzarestrittivi come, ad esempio, “il mancato

superamento del periodo di prova” in uncontratto a tempo indeterminato che pre-clude la fruizione dell’agevolazione: ve-dremo cosa si dirà alla luce del “Decretoconcertato”. L’agevolazione dovrebbespettare anche in caso di trasformazionedel rapporto da contratto a termine a con-tratto a tempo indeterminato (ovvia-mente, in presenza delle condizionioggettive – non aver avuto precedentirapporti a tempo indeterminato, neanchedi poche ore settimanali – e soggettive –requisito anagrafico). Ho adoperato il ter-mine condizionale in quanto nel testo ap-

provato non c’è alcunriferimento a tale possibi-lità, cosa che, invece, sus-siste (ed è strutturale) pergli “under 30” nella leggen. 205/2017. Nella ampiadizione di “datori di lavoroprivati” la circolare INPSn. 40/2018 aveva ricom-preso tutti gli Enti pubblicieconomici ed una serie dialtri Enti come i consorzidi bonifica, i consorzi in-dustriali, gli I.A.C.P. tra-sformati, in base allediverse leggi regionali, inEnti pubblici economicicon la ovvia, specifica

esclusione, delle Amministrazioni Pubbli-che ex art. 1, comma 2, del D.L.vo n.165/2001, delle c.d. “Authority”, del-l’ARAN e di altri Enti specificatamente in-dividuati. Si ha motivo di ritenere che il“Decreto concertato” non si discosti datale indirizzo;

e) Il sistema informativo dell’INPS, già con-sente di verificare se il lavoratore ha avutoprecedenti rapporti a tempo indetermi-nato ma l’Istituto, al momento, non attri-buisce alla verifica alcun valorecertificatorio.

Di più non afferma la disposizione ma ri-tengo che la fruizione del beneficio nonpossa che discendere dal rispetto dei commi

LAVORO

L’agevolazione

dovrebbe spettare

anche in caso

di trasformazione

del rapporto

da contratto a

termine a contratto

a tempo

indeterminato

Page 4: Le nuove agevolazioni per le assunzioni dal 1° Gennaio 2019 · 96/2017, per le quali di “stabile” e di “tempo indeterminato” non c’è nulla. Per la verità l’esclusione

15

1175 e 1176 dell’art. 1 della legge n. 296/2006(regolarità contributiva, assenza di con-danne o sanzioni definitive per violazionidelle norme in materia di sicurezza ed igienesul lavoro che comportano, come pena ac-cessoria, la sospensione temporanea delDURC, rispetto del trattamento economicoe normativo previsto dai contratti collettivistipulati a livello nazionale, territoriale odaziendale, dalle organizzazioni sindacali disettore comparativamente più rappresenta-tive sul piano nazionale) e dall’osservanzadegli obblighi scaturenti dall’art. 31 delD.L.vo n. 150/2015, avendo presente che lacircolare INPS n. 40/2018 ne ha dato, per glistessi casi individuati dalla legge n.205/2017 (art. 1, commi 100 e seguenti) unalettura “aperta”. Resta impregiudicata la questione relativaagli “aiuti di Stato” di origine comunitaria,peraltro esclusi dalla circolare n. 40, in rela-zione al beneficio previsto dal comma 100,in quanto indirizzati alla totalità dei datori dilavoro.C’è, poi, un’altra riflessione da fare: la normasembra ricalcare quelle contenute nei commida 100 e seguenti dell’art. 1 della legge n.205/2017 ma se ne discosta per alcune partiimportanti. Alcune le ho già richiamate neiprecedenti punti a), b) e c), altre le enumeroqui di seguito:

a) Non è stata prevista la possibilità dellafruizione parziale per il periodo residuo

del beneficio in favore di quei datori di la-voro che assumono nuovamente un lavo-ratore a tempo indeterminato che, invirtù del proprio “status” ha fatto “go-dere” un altro datore delle agevolazionipreviste: ovviamente, in questo caso, si fariferimento a risoluzioni del rapporto conil giovane, comunque motivate;

b) Non c’è un riferimento specifico al non ri-conoscimento dei benefici in favore diquei datori di lavoro che nei sei mesi an-tecedenti l’assunzione, abbiano proce-duto a licenziamento per giustificatomotivo oggettivo o a licenziamenti collet-tivi per riduzione di personale ex lege n.223/1991, nella medesima unità produt-tiva. A tale mancato esplicito riferimentosi può, comunque, ovviare ricordando,anche in via amministrativa, che l’art. 31del D.L.vo n. 150/2015 esclude dal noverodei benefici i datori di lavoro che non ri-spettano i diritti di precedenza previstidalla legge (e, nei casi di specie, il dirittodi precedenza semestrale viene garantitodall’art. 15, comma 6, della legge n.264/1949);

c) Manca la tutela di salvaguardia previstaal comma 105, secondo la quale l’agevo-lazione viene revocata se nel semestresuccessivo all’assunzione a tempo inde-terminato il lavoratore o altro dipen-dente inquadrato con la medesimaqualifica nella stessa unità produttiva,venga licenziato.

Ma ci sono, poi, altre questioni che andrannochiarite: la nuova disposizione comporta unamodifica implicita delle disposizioni delloscorso anno, come riportato nella nota di let-tura del Servizio di Bilancio del portale webdel Senato, o no? Se la risposta è nel primo senso, cosa ne èdell’incentivo strutturale degli “under 30”? E’ terminato il 31 dicembre 2018 nella formae con le modalità che abbiamo conosciutequest’anno e continua nei prossimi fino al2020, con la disciplina appena varata, com-prendendovi anche i lavoratori di età com-presa tra i 30 ed i 35 anni?

LAVORO

Page 5: Le nuove agevolazioni per le assunzioni dal 1° Gennaio 2019 · 96/2017, per le quali di “stabile” e di “tempo indeterminato” non c’è nulla. Per la verità l’esclusione

16

E, dal 2021, riprenderà vigore “in toto” laprevisione contenuta nei commi da 100 a108?

“Mini ires”: sgravi fiscali per chi assumeAttraverso il comma 28 dell’art. 1 dellalegge n. 145/2018 viene stabilita la ridu-zione di 9 punti percentuali dell’Ires o del-l’Irpef sugli utili accantonati a riserva neilimiti della somma dei nuovi investimenti edel costo del personale assunto a tempo in-determinato o a termine (non sembra, in-fatti, rinvenirsi alcuna esclusione rispetto atale tipologia contrattuale) che risulta in-crementale rispetto all’organico “fotogra-fato” al 30 settembre 2018, al netto diriduzioni intervenute in altre società delgruppo, qualora l’azienda interessata vi fac-cia parte.Si tratta di due ipotesi alternative che of-frono la possibilità di fruire della c.d. “miniIres” che, in questa sede, anche per unaserie di complessità difficilmente risolvibilisotto l’aspetto degli investimenti, ritengo didover trattare unicamente per quella cheprevede assunzioni aggiuntive di personaledipendente.La norma si riferisce alle imprese sia com-poste da imprenditori individuali, che so-cietà di capitali o di persone. Stando a quanto già contenuto nella rela-zione tecnica che accompagna il provvedi-mento, occorrerà determinare il costo dellavoro dei nuovi assunti nel corso del pe-riodo d’imposta 2019 (il beneficio potrà es-sere utilizzato dal 2020): esso dovrà esseremesso in relazione all’incremento del costocomplessivo del personale iscritto a bilanciorispetto all’anno 2018. Dovrà essere consi-derato il valore più basso. Sul valore da farvalere per la c.d. “mini Ires” potrebbero in-cidere eventuali cessazioni verificatesi incorso d’anno relative a dipendenti con re-tribuzioni più alte di quelle dei neo assunti,cosa che potrebbe “azzerare” o ridurre dimolto il beneficio.Il comma 28, alla lettera c, affrontando iltema del “costo del personale”, fornisce le

indicazioni alle quali occorre far riferi-mento: si tratta dell’art. 2425 c.c. che fissale regole per la redazione del conto econo-mico e, per questa ipotesi, richiama espres-samente le voci 9 e 14 della lettera B: vanno,di conseguenza, calcolati i salari e stipendi,gli oneri sociali, i trattamenti di fine rap-porto, i trattamenti di quiescenza e simili,altri costi relativi al personale dipendente(penso, ad esempio, alle somme corrispostequale incentivo all’esodo) ed i c.d “oneri di-versi di gestione”.La riduzione di 9 punti dell’Ires è cumula-bile con altri benefici eventualmente con-cessi, ad eccezione di quelli che prevedonoregimi forfetari di determinazione del red-dito. Si ha ragione di pensare che il benefi-cio possa essere, altresì, cumulato conquelli di natura economica e contributivaprevisti per chi assume lavoratori chestanno fruendo della NASPI, donne, o sog-getti “over 50” che si trovano nelle condi-zioni previste dall’art. 4, commi 8 e seguentidella legge n. 92/2012, portatori di handi-cap abbastanza gravi secondo la previsionecontenuta nell’art. 13 della legge n.68/1999, apprendisti, nel rispetto dellevarie tipologie previste dal D.L.vo n.81/2015. Ovviamente, per la fruizione di taliulteriori agevolazioni occorrerà rispettaresia le Regole Comunitarie, se richiamate (adesempio, il “de minimis), sia l’art. 31 delD.L.vo n. 150/2015 che le disposizioni ema-

LAVORO

Page 6: Le nuove agevolazioni per le assunzioni dal 1° Gennaio 2019 · 96/2017, per le quali di “stabile” e di “tempo indeterminato” non c’è nulla. Per la verità l’esclusione

17

nate, in via amministrativa, dall’INPS.L’incremento andrà calcolato limitatamenteal nuovo personale impiegato stabilmente inItalia per la maggior parte del periodo di im-posta, ossia per più di sei mesi, (i dipendentinuovi assunti a tempo parziale vengonocomputati “pro-quota” secondo la previsionecontenuta nell’art. 9 del D.L.vo n. 81/2015ed i soci lavoratori vengono “in toto” equipa-rati ai lavoratori dipendenti): nel caso in cuici si trovi di fronte ad imprese appartenentiallo stesso gruppo, controllate o collegate aisensi dell’art. 2359 c.c., l’incremento va cal-colato al netto delle dimi-nuzioni avvenute nellostesso periodo nelle altreimprese. Lo stesso di-scorso va fatto nel caso incui, si tratti di aziende fa-centi capo, anche per in-terposta persona, allostesso soggetto. Per i da-tori di lavoro privati, di-versi dalle società che nonhanno per oggetto esclu-sivo o principale l’eserciziodi una attività commer-ciale e per gli organismicollettivi di investimento(art. 73, comma 1, lettera c,del TUIR), la base occupa-zionale viene individuatacon riferimento al perso-nale dipendente impiegato“nell’attività commerciale”ed il beneficio spetta sol-tanto per i lavoratori ad essa adibiti: in casodi lavoratori adibiti anche nella attività isti-tuzionale si considera, ai fini della individua-zione della base occupazionale di riferimentoe del suo incremento, nonché della rileva-zione del costo, il solo personale dipendenteriferibile all’attività commerciale individuatoin base al rapporto tra l’ammontare dei ri-cavi e degli altri proventi relativi “all’attivitàcommerciale” e l’ammontare complessivo ditutti i ricavi e proventi. Si ricorda che con l’espressione “attivitàcommerciale” si intende l’attività svolta pro-

fessionalmente da chi produce (attività indu-striale o artigianale) o acquista merci innome e per conto proprio e le rivende.L’approvazione della disposizione richiede,a mio avviso, chiarimenti urgenti da partedell’amministrazione finanziaria.L’art. 2359 c.c. viene, spesso, citato allor-quando si parla di benefici legati alle assun-zioni: esso fa riferimento alle societàcontrollate o collegate. Le prime sono:

a) Quelle in cui un’altra società disponedella maggioranza dei voti esercitabili

nell’assemblea ordinaria;b) Quelle in cui un’altrasocietà dispone di voti suf-ficienti per esercitareun’influenza dominantenell’assemblea ordinaria;c) Quelle che sono sottoinfluenza dominante diun’altra società in virtù diparticolari vincoli contrat-tuali con essa;

Ai fini dell’applicazione diquanto previsto alle letterea) e b) vanno calcolatianche i voti spettanti a so-cietà controllate, a societàfiduciarie e ad interpostapersona: non si compu-tano i voti spettanti perconto di terzi.Il concetto di società colle-gate è, invece, leggermente

diverso: sono da considerarsi tali quelle nellequali un’altra società esercita un’influenzanotevole ed è lo stesso codice civile a fornirela definizione: “l’influenza si presumequando nell’assemblea ordinaria può essereesercitato almeno un quinto dei voti ovveroun decimo se la società ha azioni quotate inborsa”. Due notazioni importanti meritano di esseresottolineate. La prima concerne i datori di lavoro che as-sumono tale veste a partire del 1 ottobre2018. Per gli stessi ogni nuova assunzione

LAVORO

Per la fruizione di tali ulterioriagevolazioni occorrerà rispettare sia le Regole Comunitarie, se richiamate sial’art. 31 del D.L.von. 150/2015 che ledisposizioni emanate, in viaamministrativa,dall’INPS.

Page 7: Le nuove agevolazioni per le assunzioni dal 1° Gennaio 2019 · 96/2017, per le quali di “stabile” e di “tempo indeterminato” non c’è nulla. Per la verità l’esclusione

18

costituisce incremento occupazionale. Percostoro il beneficio della c.d. “mini Ires” ap-pare più congruo rispetto a quello delleaziende già operanti nell’anno antecedentel’entrata in vigore della norma.La seconda riguarda i cambi di appalto nellagestione di un servizio pubblico, pur se datoin concessione a soggetti privati: l’agevola-zione fiscale spetta limitatamente ai lavora-tori in più assunti rispetto alla vecchiaimpresa appaltatrice.Lo sgravio Ires spetta soltanto se il datore dilavoro è in regola con il DURC, con le normeche tutelano la salute e la sicurezza sul lavoro(e qui appare evidente il richiamo implicitoal comma 1175 dell’art. 1, della legge n.296/2006 ed ai chiarimenti amministrativiespressi, a suo tempo, dal Ministero del La-voro) e con il rispetto dei contratti collettivinazionali anche con riferimento a quei di-pendenti per i quali non fruisce dell’agevola-zione fiscale (quindi, per idipendenti già in forza alladata del 30 settembre2018): è la prima volta, datanti anni, che il Legisla-tore, parlando di contratticollettivi nazionali, non ag-giunge alcun avverbio diquelli usati in passato:“comparativamente” negliultimi anni e “maggior-mente” in precedenza.Non si sa si tratti di una “svista” (come sonoportato a credere) o di un qualcosa di volutoche intende “sdoganare” tutti i CCNL, anchequelli scarsamente rappresentativi: in ognicaso va ricordato che per il pagamenti dellacontribuzione vanno presi a riferimento,perché così prevede la legge, i contratti col-lettivi stipulati dalle organizzazioni compa-rativamente più rappresentative sul pianonazionale.

Proroga del “Bonus Sud” per gli anni 2019 e 2020Con il comma 247 dell’art. 1 della legge n.145/2018 è stato prorogato, fino alla fine del2020, già vigore nello scorso anno per effetto

della legge n. 205/2017.Il beneficio viene previsto in favore di tutti idatori di lavoro privati (quasi sicuramente,se il Decreto Direttoriale ANPAL, propedeu-tico alla effettiva operatività dell’incentivoresterà, sul punto, uguale a quello emanatolo scorso anno e che porta il n. 2, si avràl’esclusione di quelli domestici e del rapportodi lavoro intermittente) che assumeranno,con contratto a tempo indeterminato, anchea tempo parziale, fino al 2020, soggetti chenon abbiano compiuto i 35 anni (ossia che,al momento della effettiva instaurazione delrapporto non abbiano superato la soglia dei34 anni e 364 giorni) o, se di età superiore,che risultino privi di un lavoro regolarmenteretribuito da almeno sei mesi. Il requisitoprevisto in favore di tali lavoratori è, comeben si sa, di origine comunitaria (Regola-mento CE n. 800/2008) ed è stato ripresonel nostro ordinamento, prima da un D.M.

del Ministro del Lavoro delmarzo 2013 e, poi, da unaltro D.M. dell’ottobre2017, entrato in vigore nelcorso del 2018. Gli “over35” sono considerati lavo-ratori svantaggiati se negliultimi sei mesi non hannoprestato attività lavorativariconducibile a un rap-porto di lavoro subordi-nato della durata di

almeno sei mesi mo se nello stesso periodohanno svolto attività lavorativa in forma au-tonoma o parasubordinata dalla quale siaderivato un reddito che corrisponde adun’imposta lorda pari o inferiore alle detra-zioni spettanti ex art. 13 del D.P.R. n.917/1986.Le unità produttive dei datori di lavoro cheeffettuano le assunzioni debbono essere ubi-cate nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campa-nia, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia eSardegna.Il beneficio, sottoforma di sgravio contribu-tivo, per i lavoratori che saranno assunti se-condo le previsioni contenute nell’art. 1 –bisdel D.L. n. 87/2018 convertito, con modifi-

LAVORO

Lo sgravio Iresspetta soltanto se il datore di lavoro è in regolacon il DURC

Page 8: Le nuove agevolazioni per le assunzioni dal 1° Gennaio 2019 · 96/2017, per le quali di “stabile” e di “tempo indeterminato” non c’è nulla. Per la verità l’esclusione

19

cazioni, nella legge n. 96 raggiunge il limitemassimo, nei dodici mesi di riferimentodell’agevolazione, il tetto degli 8.060 euro,già in essere con la legge n. 190/2014 ed ècumulabile con altri esoneri o riduzioni dellealiquote di finanziamento previsti da altredisposizioni, limitatamente al periodo di ap-plicazione (un anno dalla assunzione). Qua-lora l’assunzione avvenga a tempo parziale ilbeneficio subirà una riduzione “pro-quota”.Per quel che riguarda il cumulo tra la agevo-lazione ex art. 1-bis della legge n. 96 e quellache sarà prevista dal Decreto Direttoriale,tenendo presente che il tetto massimo è rap-presentato dagli 8.060 euro annui, parame-trati mensilmente, si può pensare (maquesta è una incombenza che, giustamente,spetta all’INPS di dirimere, cosa che l’Isti-tuto, ha egregiamente, svolto lo scorsoanno) che il Bonus Sud si faccia carico di5.060 euro e il beneficio ex art. 1-bis dei re-sidui 3.000. Il comma 247 si conclude affermando che,sulla base di tali indirizzi, vanno riformulatele azioni dei programmi operativi nazionali(PON) e dei programmi operativi comple-mentari (POC) che possono prevedere un“budget” complessivo di 500 milioni di eurociascuno per gli anni 2019 e 2020.Fin qui la disposizione normativa che, al mo-

mento, non è di immediata applicazione,mancando il Decreto Direttoriale che disci-plina la materia e che provvede al finanzia-mento della stessa. Sotto l’aspettoamministrativo manca, ovviamente, anchela circolare applicativa dell’INPS (lo scorsoanno fu la n. 49), particolarmente necessa-ria per la determinazione di passaggi fonda-mentali come quello che fa riferimento alnon aver mai avuto un rapporto di lavoro atempo indeterminato (per gli “under” 35),alle modalità di cumulo con il beneficio pre-visto dall’art. 1-.bis della legge n. 96, allaprocedura informatica di richiesta dell’age-volazione, allo “stop” del “Bonus Sud” incaso di trasferimento del lavoratore in unasede dell’azienda che non sia ubicata in unadelle Regioni destinatarie della facilitazione. Manca, al momento, anche il Decreto Mini-steriale “concertato” tra Lavoro ed Econo-mia, postulato dal comma 3 dell’art. 1-bische doveva essere emanato entro l’11 ottobre2018 (sessanta giorni dalla entrata in vigoredella legge n. 96) e che deve stabilire le mo-dalità di fruizione dell’esonero contributivoprevisto, in via generale per trentasei mesi,pari al 50% dei complessivi contributi previ-denziali a carico del datore di lavoro, conesclusione di quanto dovuto all’INAIL a ti-tolo di premi, nel limite massimo di 3.000

LAVORO

Page 9: Le nuove agevolazioni per le assunzioni dal 1° Gennaio 2019 · 96/2017, per le quali di “stabile” e di “tempo indeterminato” non c’è nulla. Per la verità l’esclusione

20

euro su base annua, riparametrato ed appli-cato su base mensile.

Garanzia Giovani per l’anno 2019 Con il Decreto Direttoriale n. 581 del 28 di-cembre 2018, il Direttore Generale dell’AN-PAL ha prorogato la misura dell’incentivooccupazione NEET a valere sul ProgrammaOperativo Nazionale “Iniziativa OccupazioneGiovani” per tutte le assunzioni effettuate da1°ç gennaio al 31 dicembre 2019, nei limitidelle disponibilità finanziarie, con fruizionedel beneficio, a pena di decadenza, entro il28 febbraio 2021.La dotazione finanziaria viene incrementata(art. 2) di ulteriori 60 milioni di euro, sicchèla gestione della misura da parte dell’INPSavverrà nel limite della dotazione finanziariacomplessiva, pari a 160 milioni di euro.Il successivo art. 3 dichiara la permanenzadelle disposizioni emanate con i D.D. n., 3 en. 83 del 2018 ed afferma che i rapporti traANPAL ed >>INPS restano regolati daquanto disposto nel D.D., n. 425/II/2015 del29 dicembre 2015.Fin qui l’attuale Decreto che nulla cambia aifini della operatività rispetto al 2018 e, con-seguentemente, penso che nulla cambi ri-spetto a ciò che l’INPS ha dettato con lacircolare n. 48 del 28 marzo 2018.Per motivi di completezza, ritengo oppor-tuno ricapitolare, brevemente, i punti sa-lienti della normativa in essere nel 2018 cheè stata prorogata a tutto il 2019.Viene previsto, in favore dei datori di lavoroprivati che, senza esservi tenuti, assumanogiovani profilati in Garanzia Giovani, unospecifico incentivo i cui importi sono deter-minati dall’art. 5 del Decreto Direttoriale n.3 del 2018.La norma si rivolge a tutti i datori di lavoroprivati, di qualsiasi dimensione occupazio-nale e con la sola delimitazione geograficarappresentata dalla Provincia di Bolzano:dalla dizione ne consegue che la disposizionesi applica anche ai datori che non sono im-prenditori (studi professionali, associazioni,fondazioni, ecc.) ed alle imprese private a ca-pitale pubblico. Tra i destinatari della norma

vi sono anche (art. 4, comma 3) le societàcooperative (il Decreto non ne specifica le ca-ratteristiche ma dalla lettura della circolaren. 48 dell’INPS si evince, chiaramente, il ri-ferimento a quelle di “produzione e lavoro”). Il Decreto Direttoriale sottolinea un’altracondizione: i datori di lavoro non debbonoessere obbligati ad effettuare quella assun-zione. Ciò significa, come ribadito dalla cir-colare n. 48, che vale “in toto” l’art. 31 delD.L.vo n. 150/2015, laddove si afferma chel’agevolazione non spetta nel caso in cui l’as-sunzione scaturisca da un obbligo di naturalegale o contrattuale o dal rispetto di un di-ritto di precedenza (ad esempio, precedenterapporto a termine con diritto ritualmenteesercitato ex art. 24 del D.L.vo n. 81/2015,licenziamento avvenuto nei sei mesi antece-denti, mancato assorbimento, in caso di pas-saggio di azienda ex art. 2112 c.c., di parte delpersonale, nei dodici mesi successivi alla ces-sione, secondo la previsione contenuta nel-l’art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990,ecc.). Ovviamente è appena il caso di sotto-lineare come il beneficio non possa essere ri-conosciuto anche nel caso in cui ricorrano lealtre ipotesi previste (ad esempio, assun-zione di lavoratori con la stessa qualifica dialtri dipendenti in integrazione salarialestraordinaria in forza presso l’unità produt-tiva interessata all’assunzione)Ma chi sono i giovani destinatari?Sono quelli di età compresa tra i 16 ed i 29anni, intesi come 29 anni e 364 giorni, cherisultino essere disoccupati secondo la pre-visione contenuta nell’art. 19 del D.L.vo n.150/2015. Per i giovani di età compresa tra i16 ed i 18 anni l’eventuale avviamento al la-voro è subordinato all’assolvimento del di-ritto-dovere all’istruzione e formazione chesi concretizza con la frequentazione di al-meno 10 anni di scuola. Se, al momento incui il datore di lavoro prenota l’incentivo ilgiovane non dovesse risultare essere giàstato preso in carico dai servizi per l’impiegocompetenti, sarà la stessa ANPAL ad interes-sare la Regione (o le Regioni in caso di of-ferta plurima) interessata. Trascorsi 15giorni, se l’avvenuta presa in carico non si è

LAVORO

Page 10: Le nuove agevolazioni per le assunzioni dal 1° Gennaio 2019 · 96/2017, per le quali di “stabile” e di “tempo indeterminato” non c’è nulla. Per la verità l’esclusione

21

verificata è lo stessa ANPAL che procede dalcentro sulla base delle informazioni scatu-renti dall’autodichiarazione del lavoratoreche potrà, su base campionaria, essere sot-toposta a verifica da parte della Regione oProvincia autonoma competente. L’art. 3 del Decreto Direttoriale del 2018,prorogato, stabilisce gli ambiti territoriali diammissibilità dell’incentivo affermando chetrova applicazione su tutto il territorio nazio-nale, con esclusione della Provincia di Bol-zano e che lo stesso viene comunquegarantito anche in caso di spostamento disede, salva l’ipotesi in cui il giovane sia tra-sferito nell’ambito provinciale sopra richia-mato.Con l’art. 4 del provvedi-mento vengono determi-nate le tipologiecontrattuali per le qualiviene riconosciuto il bene-ficio. Esse sono:

a) Il contratto a tempo in-determinato, anche ascopo di somministra-zione;

b) Il contratto di appren-distato professionaliz-zante.

Alcune riflessioni si ren-dono, a questo punto, necessarie.Il contratto a tempo indeterminato può es-sere anche a tempo parziale (art. 4, comma2) ma, pur nel silenzio del Decreto, ritengoche, laddove il CCNL preveda un limite al-l’orario settimanale, non si possa andaresotto tale soglia, in quanto si andrebbe con-tro la previsione dell’art. 1, comma 1175,della legge n. 296/2006 che correla il rico-noscimento dei benefici al rispetto del trat-tamento economico e normativo scaturentedall’applicazione del CCNL di settore sotto-scritto dalle organizzazioni sindacali compa-rativamente più rappresentative sul pianonazionale e, se esistenti, dagli accordi terri-toriali od aziendali. E’ appena il caso di sot-tolineare come tale ipotesi concretizzi una

violazione del trattamento normativo, cosache consentirà all’INPS di procedere, nei li-miti della prescrizione quinquennale, al re-cupero dei benefici.La norma agevola anche l’assunzione atempo indeterminato a scopo di sommini-strazione: cosa giusta, attesa la completaequiparazione di tale tipologia al contrattodi lavoro subordinato. L’assunzione a tempoindeterminato a scopo di somministrazioneappare uno strumento per rendere più age-vole l’utilizzazione dei prestatori in mis-sione, state le criticità delineate nel D.L. n.87/2018 e le aperture, sul punto, registratesicon la circolare n. 17/2018 del Ministero delLavoro.

Anche il contratto di ap-prendistato professiona-lizzante finalizzato ad unaqualificazione trova leproprie specifiche agevo-lazioni che, comunque, èbene sottolinearlo, ri-guardano soltanto i primidodici mesi successiviall’assunzione avvenutanel corso del 2019: a par-tire dal tredicesimo mese efino al termine del periodoformativo continueranno avalere le aliquote contribu-tive proprie determinate

dai limiti dimensionali del datore di lavoro. La circolare n. 48, dopo aver ribadito chesono fuori dal riconoscimento sia il rapportodi lavoro domestico (per la peculiarità delrapporto), il lavoro intermittente a tempo in-determinato (per la discontinuità della tipo-logia che dipende, unicamente, dalla“chiamata” del datore) e le prestazioni di na-tura occasionale previste dall’art. 54-bis delD.L. n. 50/2017, convertito nella legge n.96/2017 (che, in ogni caso, non possono darluogo, per la loro specifica natura, ad alcuntipo di rapporto a tempo indeterminato), ri-corda che, proprio perché non previsti dallanorma, sono esclusi dall’incentivo i contrattidi apprendistato di primo livello (art. 43 delD.L.vo n. 81/2015) e di alta formazione e ri-

LAVORO

Viene previsto, in favore dei datoridi lavoro privatiche assumanogiovani profilati in Garanzia Giovani,uno specifico incentivo.

Page 11: Le nuove agevolazioni per le assunzioni dal 1° Gennaio 2019 · 96/2017, per le quali di “stabile” e di “tempo indeterminato” non c’è nulla. Per la verità l’esclusione

22

cerca (art. 45), ma anche i contratti a ter-mine trasformati a tempo indeterminato.tale esclusione, secondo l’INPS, scaturiscedal fatto che, in caso di trasformazione, ilgiovane non è in possesso del requisito che èalla base del beneficio, ossia la preventivaprofilazione, come NEET, che è la condi-zione necessaria prima dell’assunzione.In caso di assunzione a tempo indeterminatoa scopo di somministrazione il beneficioviene riconosciuto sia per la somministra-zione a tempo indeterminato che per quellaa termine, ivi compresi i periodi in “attesadi assegnazione”.Il beneficio viene, nella sostanza, imputatoal lavoratore, nel senso che, ricorda la circo-lare n. 48, può essere rico-nosciuto per un solorapporto a prescinderedalla causa di risoluzionedel rapporto (licenzia-mento, dimissioni, ecc.) eanche dalla effettiva frui-zione del beneficio: ciòvale sia per lo stesso da-tore che per un altro. L’art. 4 continua (comma4) ricordando che il bene-ficio spetta anche alla so-cietà cooperativa che dopoil rapporto associativo, sti-pula un ulteriore contrattodi lavoro subordinato atempo indeterminato, ai sensi dell’art. 1,comma 3, della legge n. 142/2001.Con l’art. 5 il Decreto ricorda che l’incentivoè pari alla contribuzione a carico del datoredi lavoro, con esclusione dei premi INAIL, edi altra contribuzione “minore” come, speci-fica l’INPS nella propria circolare (cosa deltutto analoga a quella già fatta nella n.40/2017 al punto 5, relativa alle assunzionidello scorso anno) per dodici mesi a partiredalla data di assunzione, con un tetto fissatoad 8.060 euro, riparametrato ed applicato subase mensile.Ciò significa, ad esempio, che per i rapportia tempo indeterminato full-time la sogliamassima é pari a 671,66 euro al mese, cosa

che comporta un valore giornaliero per i rap-porti instaurati e risolti nel corso del mesepari a 21,66 euro (671,66:31), come chiariscela circolare n. 48. In caso di rapporto atempo indeterminato part-time, il tuttoviene proporzionalmente ridotto. L’incentivo va fruito, a pena di decadenza,entro il 28 febbraio 2021, in modo tale daconsentire il “godimento” anche a chi do-vesse attivare i rapporti negli ultimissimigiorni del 2019. Ma, il periodo di godimento dell’agevola-zione può essere sospeso?Nella circolare n. 48 l’Istituto afferma che lostesso può essere sospeso, esclusivamente,in caso di assenza obbligatoria per mater-

nità, con differimento tem-porale del beneficio che,comunque, deve essere“goduto”, a pena di deca-denza, entro l’ultimogiorno che è il 28 febbraio2021.Per la fruizione del benefi-cio vengono richiesti al-cuni requisiti essenzialiche si rinvengono sia nellanormativa nazionale che inquella comunitaria:

a) Rispetto dell’art. 1,commi 1175 e 1176 dellalegge n. 296/2006: ciò si-

gnifica regolarità contributiva, osservanzadelle disposizioni poste a tutela delle con-dizioni di lavoro cosa che comporta il nonaver riportato condanne penali o sanzioniamministrative definitive per le violazioniriportate nell’Allegato al D.M. sul DURCdel 2015. A tutto questo si deve aggiun-gere il rispetto, fermi restando gli altri ob-blighi normativi, degli accordi e deicontratti collettivi nazionali sottoscrittidalle organizzazioni sindacali comparati-vamente più rappresentative e, se esi-stenti, territoriali od aziendali (talenorma, pur nel rispetto dell’art. 39 dellaCostituzione, “taglia fuori” ai fini del rico-noscimento del beneficio contributivo,

LAVORO

Ad esempio, per i rapporti a tempoindeterminato full-time la sogliamassima é pari a 671,66 euro al mese, come chiarisce la circolare n. 48.

Page 12: Le nuove agevolazioni per le assunzioni dal 1° Gennaio 2019 · 96/2017, per le quali di “stabile” e di “tempo indeterminato” non c’è nulla. Per la verità l’esclusione

23

quei contratti che risultino stipulati da as-sociazioni di settore che non hanno il re-quisito di cui si è appena parlato). In casodi somministrazione il requisito della re-golarità contributiva riguarda l’agenzia dilavoro, mentre quelle concernenti la tu-tela delle condizioni di lavoro gravano siasul soggetto che somministra che sull’uti-lizzatore, atteso che, entrambi, hanno ob-blighi ex D.L.vo n. 81/2008 nei confrontidel lavoratore;

b) Rispetto dei principi generali fissati dal-l’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015: ciò signi-fica che l’agevolazione non spetta sel’assunzione costituisce attuazione di unobbligo preesistente stabilito dalla legge(art. 15, comma 6, della legge n.264/1949, art. 47, comma 6, della legge n.428/1990) o dalla contrattazione collet-tiva (ad esempio, CCNL imprese multiservizi in caso di cambio di appalto), o seè stato violato un diritto di precedenza,fatto salvo quanto affermato dal Mini-stero del Lavoro con l’interpello n.7/2016, secondo il quale, fino a quando(laddove richiesta come nel caso dell’art.24 del D.L.vo n. 81/2015) essa non vieneesplicitata per iscritto, il datore di lavoropuò, legittimamente, procedere alla as-sunzione di altri lavoratori (ovviamente,quanto appena detto vale anche per i la-voratori stagionali per i quali la prece-denza, da esercitare entro tre mesi dallacessazione del contratto, vale soltanto perun altro rapporto stagionale). Il beneficionon spetta anche nel caso in cui siano incorso sospensioni dal lavoro per crisi oriorganizzazione aziendale (ma anche inpresenza di contratti di solidarietà difen-sivi) a meno che ad essere assunti nonsiano lavoratori di un livello diverso daquello posseduto dai soggetti sospesi osiano destinati ad un’altra unità produt-tiva diversa da quella in integrazione sa-lariale straordinaria. L’incentivo nonspetta neanche nella ipotesi in cui ad es-sere assunti siano lavoratori licenziati, nelsemestre antecedente l’instaurazione deirapporti, da imprese che presentino as-

setti proprietari sostanzialmente coinci-denti, ovvero in rapporto di collegamentoo controllo;

c) In caso di tardivo invio delle comunica-zioni telematiche obbligatorie concer-nenti l’instaurazione o la modifica delrapporto di lavoro, il beneficio non vienericonosciuto per il periodo “non coperto”fino alla tardiva comunicazione.

Ma gli ostacoli al riconoscimento dell’agevo-lazione non finiscono qui: infatti i successiviarticoli 6 e 7 portano i datori di lavoro a con-frontarsi con la normativa e gli obblighi co-munitari.L’art. 6 affronta il tema della compatibilitàcon la normativa in materia di aiuti di Stato:quindi l’agevolazione rientra nel “de mini-mis” (Regolamento UE n. 1407 del 18 dicem-bre 2013), fatto salvo il caso in cui si verifichiun incremento occupazionale netto (art. 32del Regolamento UE n. 651 del 17 giugno2014), cosa che consente, a determinate con-dizioni, lo “sforamento” del tetto relativo agliaiuti di Stato. La condizione dell’incremento occupazio-nale netto non trova applicazione allor-quando la riduzione di personale, nei dodicimesi antecedenti sia dovuta a dimissioni vo-

LAVORO

Page 13: Le nuove agevolazioni per le assunzioni dal 1° Gennaio 2019 · 96/2017, per le quali di “stabile” e di “tempo indeterminato” non c’è nulla. Per la verità l’esclusione

lontarie (che, oggi, non possono essere chetali in quanto “blindate” dalla procedura exart. 26 del D.L.vo n. 151/2015 o dalla proce-dura ex D.L.vo n. 151/2001 per le lavoratriciavanti all’Ispettorato territoriale del La-voro), invalidità, pensionamento per rag-giunti limiti di età, riduzione volontariadell’orario di lavoro (part-time concordatoma anche part-time volontario in alternativaal congedo per maternità) e licenziamentoper giusta causa. Se viene sforato il tetto fissato dalla norma-tiva sugli aiuti di stato l’INPS revoca l’incen-tivo ed applica le sanzioni civili di legge:l’Istituto monitora le situazioni attraverso ilRegistro nazionale degli aiuti di Stato isti-tuito ex art. 52 della legge n. 234/2012. In presenza di un incremento occupazionalenetto, come si diceva, si può “sforare” il li-mite del “de minimis” ma l’importo (art. 7,comma 1), secondo la previsione del comma5 dell’art. 32 del Regolamento n. 651/2014non può superare la c.d. “intensità di aiuto”che è fissata al 50% dei costi ammissibili.Per quel che riguarda l’incremento occupa-zionale netto che viene richiesto qualora siintenda usufruire dell’incentivo oltre il “deminimis”, occorre tener presente che:

a) Secondo la Corte di Giustizia Europea(sentenza, sezione II, del 2 aprile 2009,n. C- 415/07) è necessario raffrontare “ilnumero medio di unità Lavoro annodell’anno precedente l’assunzione con ilnumero medio di unità lavoro anno del-l’anno successivo all’assunzione”;

b) L’incremento deve essere valutato non ri-spetto alla singola unità produttivapresso la quale si svolge il rapporto di la-voro ma con riguardo alla struttura com-plessiva dell’azienda (nel caso che ci sitrovi di fronte alla c.d. “impresa unica”disciplinato dal Regolamento CE n.1407/2013 sarà necessario effettuare ilcalcolo sulla totalità dein dipendenti delleaziende che rientrano in tale dizione).Esso va mantenuto per tutto il periodo diassunzione agevolata, secondo la previ-sione contenuta nell’art. 31, comma 1, let-tera f) del D.L.vo n. 150/2015;

c) La valutazione dell’incremento comportail computo di tutte le tipologie a tempoindeterminato e determinato (per que-st’ultimo valgono i principi contenuti nel-l’art. 27 del D.L.vo n. 81/2015): per illavoro intermittente il riferimento nor-mativo ai fini del computo è contenuto

LAVORO

24

Page 14: Le nuove agevolazioni per le assunzioni dal 1° Gennaio 2019 · 96/2017, per le quali di “stabile” e di “tempo indeterminato” non c’è nulla. Per la verità l’esclusione

nell’art. 18 del D.L.vo n. 81/2015, mentrenon vengono prese in considerazione leprestazioni di lavoro occasionale ex art.54-bis della legge n. 96/2017. Nel caso incui un contratto a termine venga stipu-lato per la sostituzione di un lavoratoreassente, va calcolato soltanto il “titolaredel posto”;

d) La verifica dell’incremento occupazionaleva effettuata ogni mese (art. 31, comma 1,lettera f, del D.L.vo n. 150/2015 e art. 7,comma 3, del Decreto Direttoriale n.3/2018): se, per una qualsiasi ragione (aldi fuori delle esimenti di cui si è già par-lato) essa viene meno, anche l’agevola-zione viene meno dal mese successivo el’eventuale ripristino delle condizioniconsente di fruire, nuovamente, dell’in-centivo ma i mesi perduti non si possonorecuperare.

In caso di sforamento del tetto del “de mini-mis”, oltre all’incremento occupazionale,qualora ad essere interessato sia un giovanedi età compresa tra i 25 ed i 34 anni, sarà ne-cessario che costui sia in possesso di almenouno dei quattro requisiti sotto riportati:

a) Privo di un impiego regolarmente retri-buito da almeno sei mesi, secondo la de-finizione fornita dal D.M. 17 ottobre 2017che, sul punto, ripete, pedissequamente,quanto, a suo tempo, affermato con ilD.M. 20 marzo 2013;

b) Carenza di un diploma di istruzione se-condaria di secondo grado o di una qua-lifica o diploma di istruzione eformazione professionale;

c) Completamento della formazione atempo pieno da non oltre due anni e as-senza di un primo impiego regolarmenteretribuito;

d) Assunzione in professioni o settori carat-terizzati da un tasso di disparità uomo-donna che superi almeno del 25% ladisparità media uomo-donna in tutti isettori economici dello Stato, ovvero l’as-sunzione sia avvenuta in settori in cui siariscontrato il richiamato differenziale

nella misura di almeno il 25%, ai sensidel Decreto Interministeriale n. 335 del10 novembre 2017. Tale Decreto non rap-presenta altro che l’attuazione dell’art. 2,punto 4, lettera f) del Regolamento (UE)n. 651/2014.

Due ulteriori questioni: la prima riguarda ilrispetto del “de minimis” la cui disciplina èstata più volte richiamata dall’INPS in variecircolari, mentre la seconda si riferisce al-l’attività di controllo che, ovviamente, vedein prima fila gli organi di vigilanza del-l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.Con l’art. 8 del Decreto Direttoriale proro-gato, avviene “l’aggancio” con l’incentivostrutturale all’occupazione giovanile: il De-creto parla di cumulabilità con lo “sgraviocontributivo” previsto dal comma 100 del-l’art. 1, della legge n. 205/2017: ora la “cosa”dovrebbe valere per quello di contenutopressochè identico di cui parla l’art. 1-bis delD.L. n. 87/2018, fino ad un massimo com-plessivo di 8.060 euro su base annua, ripa-rametrato e su base mensile.Una brevissima riflessione si rende necessa-ria: la circolare n. 40/2018 dell’INPS, ema-nata per fornire indicazioni amministrativedel predetto beneficio contributivo affermache la cumulabilità “risulta coerente e inesecuzione dei principi generali e degli indi-rizzi che regolano i Fondi strutturali e di In-vestimento Europei, secondo i quali gliinterventi cofinanziati dall’Unione Europearicoprono un carattere di addizionalità ri-spetto alle politiche nazionali degli Statimembri”. Di conseguenza, il cumulo è pos-sibile a condizione che il giovane non abbiamai avuto un rapporto di lavoro a tempo in-determinato.Ma, quale è la procedura per poter “godere”dell’incentivo?I passaggi sono tutti descritti negli articoli10 ed 11 del Decreto Direttoriale prorogatoe, salvo indicazioni amministrative diverseemanate dall’Istituto, la via per ottenere ilbeneficio dovrebbe essere la stessa puntual-mente indicata nei passaggi della circolaren. 48/2018.

LAVORO

25