Assunzioni di personale: agevolazioni agevolate I parte - Massi.pdf · fettuato per le assunzioni...

22
Assunzioni di personale: agevolazioni Prima Parte (*) Eufranio Massi - Dirigente della Direzione territoriale del lavoro di Modena (**) Le normative finalizzate alle agevolazioni in materia di assunzione di personale sono state, nel corso degli anni, oggetto di continue innovazioni, cambiamenti, cancellazioni che, il piu ` delle volte, non hanno segui- to un discorso di naturale implementazione dell’isti- tuto finalizzato a favorire l’occupazione, ma hanno inteso soltanto rispondere ad un determinato ‘‘in- put’’ senza alcuna visione d’insieme. Cio ` ha portato ad un groviglio di disposizioni, sovente, affastellate tra loro, alle quali, in alcuni frangenti, a quelle nazio- nali si sono aggiunte quelle regionali. Indubbiamente, parlare di ‘‘assunzioni incentivate’’, significa riferirsi non soltanto alle agevolazioni eco- nomiche e contributive, ma anche a quelle di natura fiscale o normativa che non sono affatto secondarie ma che, spesso, non sono valutate nella loro interez- za e, soprattutto, non sono comparate con quelle pre- viste in altre tipologie contrattuali. E ` questo un ele- mento valutativo che, sovente, e ` carente nelle azien- de allorquando operano assunzioni, in quanto si ritie- ne di dover sempre percorrere la stessa strada, maga- ri non valutando ipotesi alternative. Per ben comprendere l’istituto delle agevolazioni al- le assunzioni e, soprattutto, per calarlo nella realta ` delle singole tipologie contrattuali l’analisi non puo ` che partire dalle novita ` introdotte dalla legge n. 92/ 2012 ai commi 12 e 13 dell’art. 4. Il rispetto di que- ste disposizioni alle quali, sempre piu ` spesso, si ag- giungono condizioni derivanti dall’applicazione di Direttive della Comunita ` Europea e ` richiamato, co- stantemente, dall’Inps allorquando si tratta di ricono- scere particolari benefici. L’obiettivo che si e ` posto il Legislatore e ` quello di fornire le direttive per una omogenea applicazione degli incentivi alle assunzioni: la norma ha una va- lenza generale, tanto e ` vero che per dipanare ogni equivoco, sono stati espressamente ricompresi anche quelli in favore dei lavoratori in mobilita ` (art. 8, commi 2 e 4, e 25 della legge n. 223/1991) e quelli finalizzati alla rioccupazione dei cassaintegrati a zero ore da almeno ventiquattro mesi e dei disoccupati ad un analogo periodo (art. 8, comma 9) della legge n. 407/1990. Principi fissati dalla legge n. 92/2012 Il comma 12, lettera a) e lettera b) dell’art. 4 afferma che gli incentivi non spettano se l’assunzione costi- tuisce attuazione di un obbligo scaturente dalla legge o dalla contrattazione collettiva: i benefici non sono riconosciuti anche nel caso in cui, per il lavoratore avente diritto, venga utilizzata la tipologia della som- ministrazione o sia assunto in violazione di un diritto di precedenza legale o di natura contrattuale. Sull’ar- gomento ha fatto chiarezza la circolare Inps n. 137 del 12 dicembre 2012 evidenziando, nell’ambito del- le previsioni legali, le seguenti ipotesi: a) l’art. 15, della legge n. 264/1949, nella versione modificata dal D.Lgs. n. 297/2002 che riserva un di- ritto di precedenza di natura generale per tutte le as- sunzioni sia a termine che a tempo indeterminato in favore dei lavoratori licenziati, negli ultimi sei mesi, Note: (*) La seconda parte del presente inserto verra ` pubblicata sul n. 46 di Diritto&Pratica del Lavoro. (**) Le considerazioni che seguono sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non impegnano in alcun modo l’Amministrazione di appartenenza. INSERTO DI DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 45/2013 III

Transcript of Assunzioni di personale: agevolazioni agevolate I parte - Massi.pdf · fettuato per le assunzioni...

Page 1: Assunzioni di personale: agevolazioni agevolate I parte - Massi.pdf · fettuato per le assunzioni delle vittime del terrori-smo e della criminalita` organizzata ex lege n. 407/ 1998

Assunzioni di personale:agevolazioni

Prima Parte (*)

Eufranio Massi - Dirigente della Direzione territoriale del lavoro di Modena (**)

Le normative finalizzate alle agevolazioni in materiadi assunzione di personale sono state, nel corso deglianni, oggetto di continue innovazioni, cambiamenti,cancellazioni che, il piu delle volte, non hanno segui-to un discorso di naturale implementazione dell’isti-tuto finalizzato a favorire l’occupazione, ma hannointeso soltanto rispondere ad un determinato ‘‘in-put’’ senza alcuna visione d’insieme. Cio ha portatoad un groviglio di disposizioni, sovente, affastellatetra loro, alle quali, in alcuni frangenti, a quelle nazio-nali si sono aggiunte quelle regionali.Indubbiamente, parlare di ‘‘assunzioni incentivate’’,significa riferirsi non soltanto alle agevolazioni eco-nomiche e contributive, ma anche a quelle di naturafiscale o normativa che non sono affatto secondariema che, spesso, non sono valutate nella loro interez-za e, soprattutto, non sono comparate con quelle pre-viste in altre tipologie contrattuali. E questo un ele-mento valutativo che, sovente, e carente nelle azien-de allorquando operano assunzioni, in quanto si ritie-ne di dover sempre percorrere la stessa strada, maga-ri non valutando ipotesi alternative.Per ben comprendere l’istituto delle agevolazioni al-le assunzioni e, soprattutto, per calarlo nella realtadelle singole tipologie contrattuali l’analisi non puoche partire dalle novita introdotte dalla legge n. 92/2012 ai commi 12 e 13 dell’art. 4. Il rispetto di que-ste disposizioni alle quali, sempre piu spesso, si ag-giungono condizioni derivanti dall’applicazione diDirettive della Comunita Europea e richiamato, co-stantemente, dall’Inps allorquando si tratta di ricono-scere particolari benefici.L’obiettivo che si e posto il Legislatore e quello difornire le direttive per una omogenea applicazionedegli incentivi alle assunzioni: la norma ha una va-

lenza generale, tanto e vero che per dipanare ogniequivoco, sono stati espressamente ricompresi anchequelli in favore dei lavoratori in mobilita (art. 8,commi 2 e 4, e 25 della legge n. 223/1991) e quellifinalizzati alla rioccupazione dei cassaintegrati a zeroore da almeno ventiquattro mesi e dei disoccupati adun analogo periodo (art. 8, comma 9) della legge n.407/1990.

Principi fissati dalla leggen. 92/2012

Il comma 12, lettera a) e lettera b) dell’art. 4 affermache gli incentivi non spettano se l’assunzione costi-tuisce attuazione di un obbligo scaturente dalla leggeo dalla contrattazione collettiva: i benefici non sonoriconosciuti anche nel caso in cui, per il lavoratoreavente diritto, venga utilizzata la tipologia della som-ministrazione o sia assunto in violazione di un dirittodi precedenza legale o di natura contrattuale. Sull’ar-gomento ha fatto chiarezza la circolare Inps n. 137del 12 dicembre 2012 evidenziando, nell’ambito del-le previsioni legali, le seguenti ipotesi:a) l’art. 15, della legge n. 264/1949, nella versionemodificata dal D.Lgs. n. 297/2002 che riserva un di-ritto di precedenza di natura generale per tutte le as-sunzioni sia a termine che a tempo indeterminato infavore dei lavoratori licenziati, negli ultimi sei mesi,

Note:

(*) La seconda parte del presente inserto verra pubblicata sul n. 46 di Diritto&Pratica delLavoro.(**) Le considerazioni che seguono sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e nonimpegnano in alcun modo l’Amministrazione di appartenenza.

INSERTO DI DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 45/2013 III

Page 2: Assunzioni di personale: agevolazioni agevolate I parte - Massi.pdf · fettuato per le assunzioni delle vittime del terrori-smo e della criminalita` organizzata ex lege n. 407/ 1998

per giustificato motivo oggettivo, correlato sia all’at-tivita produttiva che all’organizzazione ed al funzio-namento regolare dell’azienda e di quelli che sonostati oggetto di procedura collettiva per riduzionedi personale;b) l’art. 5, comma 4 quater, del D.Lgs. n. 368/2001che riserva un diritto di precedenza, di dodici mesi,nelle assunzioni a tempo indeterminato per le man-sioni gia espletate nei confronti di lavoratori che ab-biano lavorato con uno o piu contratti a termine perun periodo superiore a sei mesi. Identico diritto sus-siste per i rapporti a termine di carattere stagionale(comma 4 quinquies): nella prima ipotesi, la facoltadi esercitare il diritto di precedenza va resa nota aldatore di lavoro entro sei mesi dalla cessazione delcontratto, mentre in presenza di rapporti stagionalila durata per l’esercizio del diritto e di tre mesi dallafine del contratto (comma 4 sexsies);c) l’art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990 cheprevede, in caso di cessione d’azienda (di ramo oparte di essa) un diritto di precedenza di dodici mesi(o termine piu ampio previsto nell’accordo sindaca-le) in favore di quei lavoratori che non transitano im-mediatamente alle dipendenze del nuovo imprendito-re;d) l’incentivo non spetta anche nell’ipotesi in cui,ponendo in essere una condizione elusiva, il datoredi lavoro ricorra all’utilizzazione del lavoratoreavente diritto alla riassunzione attraverso un contrat-to di somministrazione (comma 12, lettera b), secon-do periodo).Sotto l’aspetto degli obblighi derivanti dalla con-trattazione collettiva, la nota dell’Istituto cita il ca-so, molto ricorrente nelle disposizioni che regola-mentano i cambi di appalto, in base al quale (si ve-da, ad esempio, il Ccnl per le imprese di puliziamulti servizi) l’azienda subentrante, a parita di con-dizioni contrattuali preesistenti, e tenuta ad assume-re il personale in forza presso l’azienda ‘‘cedente’’,in forza da un determinato periodo (almeno quattromesi).Per quel che concerne, invece, la dizione normativarelativa «all’assunzione che costituisce un obbligostabilito da norme di legge», la circolare n. 137, op-portunamente, esclude gli incentivi previsti dall’art.13 della legge n. 68/1999, finalizzati a favorire l’oc-cupazione di personale disabile con particolari gravihandicap psico-fisici sulla base del concetto che leagevolazioni sono previste da una disposizione spe-ciale che deroga rispetto alla regola generale fissatadall’art. 4, comma 12, lettera a). Diverso, invece, adavviso di chi scrive, e il caso dell’assunzione di unodei soggetti individuati dall’art. 18 (orfani, coniugisuperstiti, ecc.) che hanno, ai fini del collocamentoobbligatorio, una percentuale di riserva pari all’1%nelle imprese dimensionate oltre le 150 unita (unosolo, per quelle con un organico superiore ai 50 di-pendenti) ma che non sono portatori di specifici in-

centivi ma soltanto, qualora ne ricorrano le condi-zioni, di quelli generali (ad esempio, perche sonodisoccupati da oltre 24 mesi). Ebbene, si ritieneche se un datore di lavoro assuma uno di questi la-voratori per ottemperare all’obbligo di legge, nonpossa usufruire dell’incentivo specifico che nel casodi specie sarebbe quello previsto dall’art. 8, comma9, della legge n. 407/1990: ovviamente, questa esoltanto un’interpretazione che dovrebbe esseresupportata, se valida, da un esplicito chiarimentoamministrativo. Un discorso del tutto analogo va ef-fettuato per le assunzioni delle vittime del terrori-smo e della criminalita organizzata ex lege n. 407/1998 o per i testimoni di giustizia (art. 7, comma1, del D.L. n. 101/2013) cui si applica la medesimanormativa.Le disposizioni relative a diritto di precedenza me-ritano, ad avviso di chi scrive, alcuni approfondi-menti.Il primo concerne le ipotesi legali: l’elencazione ef-fettuata dalla circolare Inps n. 137/2012 non esauri-sce la gamma delle ipotesi: infatti un diritto di pre-cedenza alla ritrasformazione del rapporto da tempoparziale a tempo pieno esiste, ad esempio, in favoredi quei lavoratori che, per seguire terapie oncologi-che o salva vita, hanno ridotto il proprio orario dilavoro. Ebbene, in presenza di un miglioramentodelle condizioni, gli stessi hanno diritto a trasfor-mare nuovamente il rapporto a tempo pieno (art.12-bis del D.Lgs. n. 61/2000). Sulla stessa lineava ricordato come il successivo art. 12-ter, introdot-to dalla legge n. 247/2007, abbia riconosciuto undiritto di precedenza ai lavoratori gia in forza atempo parziale, allorquando il datore di lavoro in-tenda effettuare assunzioni a tempo indeterminatoe pieno, ovviamente per le stesse mansioni. Altrodiritto di precedenza, sia pure di portata minore,che va preso in considerazione e quello dell’art.5, comma 2, del D.Lgs. n. 61/2000 previsto in favo-re di un lavoratore a tempo parziale qualora il dato-re di lavoro proceda ad assunzione a tempo pieno,in ambito comunale di altro lavoratore in possessodella medesima (o equivalente) qualifica: tale dirit-to scatta soltanto se la previsione e contenuta nelcontratto individuale.Il secondo chiarimento riguarda la natura del dirittodi precedenza. Il Legislatore ha distinto l’ipotesidel licenziamento ove lo stesso scatta ‘‘ex lege’’ daquelle riferibili, ad esempio, ai contratti a termineove e necessario un comportamento ‘‘attivo’’ del la-voratore che deve manifestare la propria volonta aldatore di lavoro, per iscritto (pur se la norma nulladice circa le modalita) entro un determinato arcotemporale. Il diritto di precedenza e un diritto dispo-nibile e, come tale, puo essere oggetto di rinuncia,come dimostrano anche i contenuti di numerosi ver-bali di accordo raggiunti sia in sede aziendale, cheamministrativa o sindacale. Ovviamente, ai fini del

IV INSERTO DI DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 45/2013

Page 3: Assunzioni di personale: agevolazioni agevolate I parte - Massi.pdf · fettuato per le assunzioni delle vittime del terrori-smo e della criminalita` organizzata ex lege n. 407/ 1998

godimento di eventuali incentivi relativi ad una nuo-va assunzione, il datore di lavoro, a fronte di even-tuali contestazioni o chiarimenti da parte dell’Istitutoprevidenziale, dovra dimostrare l’inesistenza di qual-siasi diritto di precedenza, sulla base, ad esempio, diuna rinuncia del soggetto interessato.La terza questione da chiarire riguarda gli effettiche il mancato rispetto del diritto di precedenza e,quindi, il non riconoscimento degli incentivi, hasul rapporto di lavoro instaurato. Il rapporto restain piedi, a tutti gli effetti: cio che non e riconosciutoe soltanto il beneficio contributivo, con la conse-guenza che il datore paga la «contribuzione usual-mente prevista».Proseguendo nella disamina, il Legislatore ricordacome (comma 12, lettera c) le agevolazioni non spet-tino «se il datore di lavoro o l’utilizzatore con con-tratto di somministrazione abbiano in atto sospensio-ni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazio-ne aziendale, fatti salvi i casi in cui l’assunzione, latrasformazione o la somministrazione siano finaliz-zate all’acquisizione di professionalita diverse daquelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuatepresso una diversa unita produttiva».L’ipotesi prevista alla lettera c) e, indubbiamente,diversa dalle precedenti, nel senso che riguardanon l’impresa nel suo complesso ma le singole uni-ta produttive. Detto questo, si puo affermare che lastessa ricorra in presenza di un trattamento integra-tivo salariale straordinario (ristrutturazione, riorga-nizzazione, riconversione, crisi aziendale con ripre-sa dell’attivita produttiva) o di solidarieta (sia di ti-po A - aziende industriali o che sono interessatedalla Cigs -, che di tipo B (quelli previsti ex art.5 della legge n. 236/1993), mentre paiono restarefuori le ipotesi coperte da integrazione salariale or-dinaria ove le motivazioni del ricorso all’istituto,atteso anche il breve arco temporale di intervento,possono, talora, essere determinate da motivi con-tingenti o estranei alla stessa situazione di crisi pro-duttiva.Il riferimento alle professionalita diverse va, ad avvi-so di chi scrive, inteso nel senso che le professiona-lita interessate debbono essere ‘‘sostanzialmente’’diverse da quelle possedute dai lavoratori in integra-zione salariale e non di ‘‘mera facciata’’, dettata daun mansionismo contrattuale, nei fatti equivalente.L’ultima ipotesi di ‘‘non riconoscimento’’ e previstadalla lettera d) del comma 12 e riprende un concettogia presente nel nostro ordinamento sin dai tempidell’art. 2 della legge n. 451/1994: «gli incentivinon spettano con riferimento a quei lavoratori chesiano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da partedi un datore di lavoro che al momento del licenzia-mento, presenti assetti proprietari coincidenti conquelli del datore di lavoro che assume ovvero risulticon quest’ultimo in rapporto di collegamento o con-trollo;in caso di somministrazione tale condizione si

applica anche all’utilizzatore». Tale principio e stato,successivamente, ripreso anche in altri provvedimen-ti.Qui, e evidente come valgano le regole determinatedalla prassi che, nei casi dubbi, ha portato alla veri-fica delle posizioni ‘‘proprietarie’’ e ‘‘societarie’’,anche in relazione ai rapporti di natura parentale.In altri casi per i concetti di colleganza e controllo(ma per il problema di riferimento si ritiene un crite-rio del tutto residuale, atteso che comporterebbe unaserie di valutazioni abbastanza complicate) si puo farriferimento anche alle ipotesi dell’art. 2359 c.c. cherecita:«Sono considerate societa controllate:a) le societa in cui un’altra societa dispone dellamaggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea or-dinaria;b) le societa in cui un’altra societa dispone di votisufficienti per esercitare un’influenza dominante nel-l’assemblea ordinaria;c) le societa che sono sotto influenza dominante diun’altra societa in virtu di particolari vincoli contrat-tuali con essa».Ai fini dell’applicazione delle lettere a) e b) vannocomputati anche i voti spettanti alle societa control-late, alle societa fiduciarie ed alle persone interposte,mentre non vanno calcolati i voti spettanti per contodi terzi. Sono, invece, considerate collegate le societasulle quali un’altra societa esercita un’influenza no-tevole. L’influenza si presume allorquando nell’as-semblea ordinaria puo essere esercitato almeno unquinto dei voti o un decimo se la societa ha azioniquotate in mercati regolamentati.Il comma 13 stabilisce, ai fini del godimento degliincentivi, una sorta di equiparazione tra quelli godutiattraverso una utilizzazione diretta e quelli goduti,per lo stesso lavoratore, indirettamente attraversoun contratto di somministrazione: da cio ne consegueche la durata complessiva non puo essere altro che larisultante della sommatoria. Ovviamente, il riferi-mento e lo stesso datore di lavoro e non il lavoratore:infatti il Legislatore afferma che «non si cumulano leprestazioni in somministrazione effettuate dallo stes-so lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, an-che se fornite dalla medesima agenzia di sommini-strazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricor-rano assetti proprietari sostanzialmente coincidentiovvero intercorrano rapporti di collegamento o con-trollo». Per ben comprendere tale ipotesi e sufficien-te fare qualche esempio (peraltro, tratto dalla circola-re Inps n. 137/2012) riferita all’assunzione a terminedi un lavoratore in mobilita per il quale l’agevolazio-ne contributiva (10% della quota a carico del datoredi lavoro) e riconosciuta per un massimo di dodicimesi. Ebbene, se il soggetto e assunto con un con-tratto di somministrazione per sei mesi e, poi, conun contratto a termine, l’incentivo contributivo e ri-conosciuto, complessivamente, per un massimo di

INSERTO DI DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 45/2013 V

Page 4: Assunzioni di personale: agevolazioni agevolate I parte - Massi.pdf · fettuato per le assunzioni delle vittime del terrori-smo e della criminalita` organizzata ex lege n. 407/ 1998

dodici mesi pur se, ad esempio, il secondo rapporto atempo determinato ha una durata superiore ai sei me-si. Parimenti, un contratto di somministrazione delladurata di un anno consente al datore di lavoro di as-sumere un lavoratore con contratto a termine, masenza alcuna agevolazione, atteso che, il monte com-plessivo e stato ‘‘goduto’’ nella sua interezza. Del re-sto (altro elemento da tenere sempre in considerazio-ne) ci si trova di fronte ad un «godimento indiretto»in quanto l’art. 21, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n.276/2003 impone all’utilizzatore l’obbligo del rim-borso al somministratore degli oneri previdenziali ef-fettivamente sostenuti.Il comma 14 punisce l’invio tardivo delle comunica-zioni telematiche obbligatorie relative ad assunzioni,modifiche e somministrazioni che danno luogo a‘‘godimento’’ di incentivi, stabilendo la perdita diquella parte dell’agevolazione relativa al periodocompreso tra la decorrenza del rapporto agevolatoe la data della tardiva comunicazione.Per completezza di informazione si ricorda che:a) l’assunzione va comunicata entro il giorno prece-dente l’inizio del rapporto di lavoro;b) la trasformazione e la proroga vanno comunicateentro cinque giorni dalla data in cui decorre l’iniziodelle stesse;c) lo ‘‘sforamento’’ del contratto di lavoro a termine(che puo durare, secondo la previsione contenuta nelnuovo art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 368/2001, mo-dificato dalla legge n. 92/2012, fino a trenta giorni -rapporti di durata fino a sei mesi - o fino a cinquantagiorni - rapporti di durata pari o superiore a sei mesi-, non va piu comunicato, con la data finale, entro ilgiorno di scadenza del contratto a tempo determinatoal centro per l’impiego, attesa l’esplicita abrogazionecontenuta nell’art. 7 della legge n. 99/2013;d) l’assunzione, la trasformazione e la proroga dei la-voratori somministrati vanno comunicate dalle agen-zie del lavoro entro i venti giorni successivi al mesecui le stesse si riferiscono;e) le Pubbliche Amministrazioni possono effettuaretutte le comunicazioni che le riguardano entro il ven-ti del mese successivo a quello nel quale si e verifi-cato l’evento.Prima di entrare nel merito delle singole agevola-zioni non si puo non soffermarsi su cio che affermal’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 e chee espressamente richiamato (unitamente al comma1176) dalla circolare Inps n. 137/2012: «A decorre-re dal 1º luglio 2007 i benefici normativi e contribu-tivi previsti dalla normativa in materia di lavoro elegislazione sociale sono o aziendali, laddove sotto-scritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali deidatori di lavoro e dei lavoratori comparativamentepiu rappresentative sul piano nazionale». Per com-pletezza di informazione si ricorda come il docu-mento unico di regolarita contributiva sia stato di-sciplinato con D.M. 24 ottobre 2007 (G.U. n. 279

del 30 novembre 2007) e come, in un certo senso,quanto previsto dalla legge n. 296/2006, sia statoanticipato per le imprese artigiane, commerciali edel turismo dall’art. 10 della legge n. 30/2003, ri-spetto alle quali, con circolare n. 4/2004, il Ministe-ro del lavoro fornı la prima indicazione, tuttora va-lida, sul significato da dare alla frase «rispetto inte-grale degli accordi e contratti collettivi». Il Dicaste-ro del Welfare distinse chiaramente tra parte econo-mica e normativa scaturente dalla pattuizione col-lettiva e ‘‘parte obbligatoria’’ (es. iscrizione all’En-te bilaterale) scaturente da quest’ultima, esprimen-do l’avviso che l’adesione imposta a tale organismorisulterebbe in palese contrasto con i principi di li-berta sindacale, tutelati dall’art. 39 della Costituzio-ne, oltre che con i principi del diritto comunitarioche tutelano la concorrenza. Tale indirizzo vennefatto proprio anche dall’Inps con la circolare n.74/2005.Successivamente, con una interpretazione affidata aduna nota della Direzione Generale per l’AttivitaIspettiva il Ministero del lavoro chiarı che per talunetipologie contrattuali come l’apprendistato non fossenecessario essere in possesso del Durc per il godi-mento delle agevolazioni contributive, atteso chenel caso di specie non si poteva parlare che di unacontribuzione agevolata, in quanto l’aliquota ridottae correlata ad una scelta di politica generale del Par-lamento, finalizzata a favorire l’ingresso dei giovanisul mercato del lavoro. Tale principio, tuttavia, e su-perato dalla dizione dell’art. 22, comma 1, della leg-ge n. 183/2011, il quale parlando di «sgravio» a pro-posito dell’abbattimento contributivo per i datori dilavoro dimensionati fino a nove unita, fa venir menoquel discorso correlato alla «contribuzione agevola-ta» come scelta di politica in favore dell’occupazionegiovanile, cosa che, sul piano pratico, comporta lapiena applicazione dell’art. 1, comma 1175, dellalegge n. 296/2006: ma su questo e sulle conseguenzederivanti, anche alla luce della circolare Inps n. 128/2012, si rimanda l’analisi specifica che si fara allor-quando si parlera di apprendistato.Da ultimo, appare opportuno ricordare la previsionecontenuta nell’art. 2, comma 37, della legge n. 92/2012: laddove il Legislatore fa un espresso rinvioper le assunzioni (ad esempio, lavoratori in mobilita)alla contribuzione agevolata prevista per i rapporti diapprendistato (10%), l’aliquota resta invariata, nontrovando applicazione la maggiore contribuzione(1,61%) dovuta, per questi ultimi, a partire dal 1ºgennaio 2013.

Giovani di eta compresa tra i 18e i 29 anni

L’esame di questo incentivo, espressamente previstodall’art. 1 del D.L. n. 76/2013 e, parzialmente modi-ficato dalla legge di conversione n. 99/2013, ha rap-

VI INSERTO DI DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 45/2013

Page 5: Assunzioni di personale: agevolazioni agevolate I parte - Massi.pdf · fettuato per le assunzioni delle vittime del terrori-smo e della criminalita` organizzata ex lege n. 407/ 1998

presentato una risposta al problema della disoccupa-zione giovanile: l’esame che si fara del provvedi-mento e strettamente correlato alla parte incentivantee non potra che essere paragonato a quelli previstiper l’apprendistato che, nell’esposizione, seguonosubito dopo.Il provvedimento non ha natura strutturale, ma spe-rimentale e riguarda le assunzioni che sono effettua-te dalla data di pubblicazione del provvedimento diattivazione dei fondi attraverso gli atti di riprogram-mazione, previsti al comma 12 e gia destinati ad al-tri scopi, oppure, in altri casi (comma 15) dalla datadi pubblicazione del provvedimento con il quale leRegioni e le Province Autonome programmano ul-teriori incentivi nell’ambito delle risorse POR 2007- 2013. Gli incentivi, come si diceva, sono ‘‘a tem-po’’ e si esauriranno con le assunzioni effettuate en-tro il 30 giugno 2015. La data di pubblicazione delprovvedimento in Gazzetta Ufficiale e avvenuta il21 agosto 2013 e il comunicato del Ministero del la-voro, previsto espressamente dalla legge, c’e stato il16 settembre con l’affermazione che si ritengonoincentivabili le assunzioni avvenute a partire dalprecedente 7 agosto (decreto n. 48 della stessa datadel Ministero dell’economia e delle finanze).L’Inps, con circolare n. 131 del 17 settembre2013, ha fornito le proprie indicazioni operativeper la fruizione dell’incentivo.Viene istituito, in via sperimentale, nel limite dellerisorse individuate ai commi 12 e 16 dell’art. 1, unincentivo a favore dei datori di lavoro (quindi anchenon imprenditori, ma con l’eccezione dei datori di la-voro domestici) che assumano con contratto a tempoindeterminato (anche a tempo parziale) lavoratori dieta compresa tra i 18 ed i 29 anni (l’espressione e lastessa usata per gli apprendisti nel D.Lgs. n. 167/2011, per cui si ritiene che l’eta massima sia 29 annie 364 giorni, cosa, del resto, confermata dalla circo-lare n. 131/2013) che abbiano uno dei seguenti re-quisiti (disgiunti tra loro):a) siano privi di un impiego regolarmente retribuitoda almeno sei mesi. Tale elemento va interpretatoalla luce del D.M. 20 marzo 2013 (G.U. del 2 luglio2013), in base al quale esso si considera possedutoanche se il giovane e stato dipendente con un con-tratto a termine non superiore a sei mesi o se, per lostesso periodo, ha prestato attivita di lavoro autono-mo o parasubordinato per un reddito non superiorea 4.800 euro, o 8.000 euro per le collaborazionicoordinate e continuative e le altre prestazioni exart. 50, comma 1, lettera c-bis, del D.P.R. n. 917/1986. Sul punto, occorre considerare quanto affer-mato dal Ministero del Lavoro nella circolare n.24 del 25 luglio 2013, quando ha affermato che illimite temporale dei sei mesi, citato nel D.M. del20 marzo u.s., non si riferisce tanto alla regolaritadel rapporto ma alla rilevanza sotto il profilo delladurata;

b) siano privi di un diploma di scuola media superio-re o professionale.In sede di conversione e stata cancellata la lettera c)che prevedeva il viver soli con persone a carico.Le assunzioni possono avvenire anche con contrattodi apprendistato, atteso che l’art. 1, comma 1, delD.Lgs. n. 167/2011, lo definisce come tipologia atempo indeterminato, pur se, alla luce della circolareInps n. 131/2013, occorrera valutare come opereran-no gli incentivi che, in ogni caso, non potranno supe-rare l’importo della contribuzione dovuta per il me-desimo lavoratore.Le assunzioni devono essere effettuate a decorreredal giorno successivo a quello (comma 10) nel qualesono stati approvati gli atti di riprogrammazione (7agosto 2013) ed e stato pubblicizzato dal Ministerodel lavoro sul proprio sito internet istituzionale in da-ta 16 settembre 2013) e, comunque, entro il 30 giu-gno del 2015 e comportare un incremento occupa-zionale netto che viene calcolato secondo un sistemagia in uso (si pensi alle assunzioni incentivate con ilcredito d’imposta in alcune aree del Paese che sichiama ULA - unita lavorative annue - cui fa riferi-mento il Regolamento Ce n. 800/2008) il quale pren-de in considerazione il numero dei lavoratori rilevatoogni mese e il numero dei lavoratori mediamente oc-cupati nei dodici mesi precedenti l’assunzione. Il cal-colo comprende tutte le tipologie a termine (si contasoltanto il sostituito, in caso di assunzione in sostitu-zione) o a tempo indeterminato, le utilizzazioni concontratto di somministrazione, mentre restano esclu-se le prestazioni di lavoro accessorio. I lavoratori atempo parziale vengono calcolati ‘‘pro - quota’’ se-condo la previsione dell’art. 6 del D.Lgs. n. 61/2000. L’incremento occupazionale va verificato alnetto delle diminuzioni verificatesi in societa con-trollate o collegate ex 2359 c.c. o facenti capo, ancheper interposta persona, allo stesso soggetto. Questoarticolo afferma che sono considerate societa con-trollate:a) le societa in cui un’altra societa dispone dellamaggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea or-dinaria;b) le societa in cui un’altra societa dispone di votisufficienti per esercitare un’influenza dominante nel-l’assemblea ordinaria;c) le societa che sono sotto influenza dominante diun’altra societa in virtu di particolari vincoli contrat-tuali con essa;d) ai fini dell’applicazione di quanto previsto ai puntia) e b) vanno computati anche i voti spettanti a socie-ta controllate, a societa fiduciarie e ad interposta per-sona, mentre non vanno computati i voti spettanti perconto terzi.Sono considerate collegate le societa sulle qualiun’altra societa esercita un’influenza notevole. L’in-fluenza si presume quando nell’assemblea ordinariapuo essere esercitato almeno 1/5 dei voti o un 1/10

INSERTO DI DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 45/2013 VII

Page 6: Assunzioni di personale: agevolazioni agevolate I parte - Massi.pdf · fettuato per le assunzioni delle vittime del terrori-smo e della criminalita` organizzata ex lege n. 407/ 1998

se la societa ha azioni quotate in mercati regolamen-tati.L’incremento nel numero dei dipendenti deve, ov-viamente, esistere al momento dell’assunzione, maesso va mantenuto per ogni mese di calendario di vi-genza dell’incentivo: il venir meno dell’incrementofa perdere il beneficio (circ. Inps n. 131/2013). Va,peraltro, ricordato che, ai sensi dell’art. 40, paragrafo4, del regolamento Ce n. 800/2008 l’incentivo vienericonosciuto pur se l’organico non viene mantenutoper una delle seguenti cause:a) dimissioni del lavoratore, diverse dalle dimissioniper giusta causa;b) invalidita sopravvenuta o decesso del lavoratore;c) pensionamento per raggiunti limiti di eta;d) riduzione volontaria dell’orario di lavoro;e) licenziamento per giusta causa o giustificato mo-tivo soggettivo.Con l’assunzione a tempo indeterminato si realizza,ovviamente, la stabilita nel posto di lavoro: cio signi-fica applicazione integrale delle tutele ex art. 18 dellalegge n. 300/1970 (nella versione riformata dalla leg-ge n. 92/2012) o della legge n. 108/1990, ma anchepiena computabilita ai fini dell’applicazione di parti-colari istituti come il collocamento dei disabili previ-sto dalla legge n. 68/1999 per i datori di lavoro di-mensionati oltre le quindici unita. Ovviamente,quanto appena detto non vale se l’assunzione avvie-ne con contratto di apprendistato, durante il quale ilavoratori con tale tipologia sono esclusi dalla basedi calcolo per l’applicazione di particolari istituti pre-visti dalla legge o dal contratto collettivo.

Incentivo di natura economicausufruibile attraversoconguaglio contributivo

Prima di entrare nel merito dei benefici occorre, percompletezza di informazione, ricordare che l’art. 40del Regolamento Ce n. 800/2008, richiamato alcomma 1, fissa i principi concernenti gli aiuti fina-lizzati a favorire l’assunzione di lavoratori svantag-giati affermando che i regimi di aiuti sono esentidall’obbligo di notifica ex art. 88, comma 3, para-grafo 3, del trattato Ce a condizione che siano sod-disfatte alcune condizioni comprese ai paragrafi da2 a 5 che riguardano sia la durata massima dell’in-centivo, che il limite teorico massimo del beneficio(50% del costo del lavoro per un anno), che l’au-mento netto dell’organico rispetto alla media deidodici mesi precedenti. Tali condizioni sono desti-nate a favorire quei giovani che per oggettive con-dizioni (status di disoccupato, titolo di studio o pro-fessionale poco adeguato) hanno difficolta ad entra-re sul mercato del lavoro. Da cio si deduce non enecessaria la presentazione dell’autocertificazionesul de minimis prevista dalla circolare n. 128/2012

per i rapporti di apprendistato instaurati nel periodo1º gennaio 2012 - 31 dicembre 2016, nelle impresedimensionate fino a nove dipendenti.L’incentivo viene corrisposto per 18 mesi, medianteconguaglio contributivo (per l’agricoltura si seguonole regole specifiche del settore) ed e pari ad 1/3 dellaretribuzione mensile lorda ai fini previdenziali e, inogni caso, non puo superare i 650 euro mensili.Se, invece, ci si trova di fronte ad una trasformazionedel rapporto da tempo determinato a tempo indeter-minato (vale anche per la somministrazione), l’in-centivo, sempre nei limiti massimi di 650 euro men-sili e con le modalita del conguaglio, viene corrispo-sto per 12 mesi, sempre che ricorrano le condizionisoggettive riferite ai lavoratori ai punti sopra eviden-ziati (non deve aver compiuto i trenta anni al mo-mento della decorrenza della trasformazione, poten-do la stessa esser, tuttavia, anticipata, secondo la pre-visione della circolare Inps n. 131/2013) e che la tra-sformazione comporti un incremento occupazionale,con «esclusione dei lavoratori in riferimento ai qualii datori di lavoro abbiano gia beneficiato dell’incen-tivo». Per aver diritto a tale agevolazione il datore dilavoro deve procedere, entro un mese, all’assunzionedi un altro lavoratore che, peraltro, puo anche nonessere in possesso dei requisiti previsti ai punti a) eb). La disposizione non parla delle tipologie contrat-tuali mediante le quali deve avvenire l’ulteriore as-sunzione, affermando, soltanto, che deve essere un«contratto di lavoro dipendente». Qualora si richiedadi essere ammessi all’incentivo per la trasformazionedi un rapporto di lavoro instaurato con un soggetto«privo d’impiego regolarmente retribuito da almenosei mesi», la condizione deve sussistere al momentodella trasformazione: Da cio discende che, ai soli finidell’ammissione all’incentivo, la trasformazione de-ve avvenire entro i sei mesi successivi all’iniziodel rapporto oggetto di trasformazione, anche in anti-cipo rispetto alla scadenza. L’incentivo spetta ancheper le trasformazioni a tempo indeterminato a scopodi somministrazione, sia essa a tempo determinatoche indeterminato.La circolare n. 131/2013 ha precisato che nel casoin cui l’assunzione o la trasformazione non avven-gano a partire dal primo giorno del mese di calenda-rio, i massimali del primo e dell’ultimo mese di vi-genza dell’incentivo si riducono, convenzionalmen-te, ad una misura pari a tanti trentesimi di 650 euroquanti sono i giorni del rapporto agevolato compre-si nel mese di riferimento. In tali ipotesi, se sara ne-cessario correlare l’agevolazione a una quota dellaretribuzione mensile, anche la base convenzionaledel beneficio e ridotta ed e rappresentata da tantitrentesimi della retribuzione quanti sono i giornidel rapporto agevolato compresi nel periodo di rife-rimento.Il ‘‘bonus economico’’ e, nella sostanza, uno sgraviocontributivo riconosciuto come conguaglio sui con-

VIII INSERTO DI DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 45/2013

Page 7: Assunzioni di personale: agevolazioni agevolate I parte - Massi.pdf · fettuato per le assunzioni delle vittime del terrori-smo e della criminalita` organizzata ex lege n. 407/ 1998

tributi mensili dovuti: conseguentemente, per poter-ne godere, il datore di lavoro deve essere in possessodella regolarita contributiva e deve applicare i conte-nuti economici e normativi del Ccnl di categoria e, seesistenti, di quelli di secondo livello. Tale principio,di carattere generale, si desume dall’art. 1, comma1175, della legge n. 296/2006 e dalle circolari delMinistero del lavoro n. 5 e 34 del 2008 ed e ribadito,a chiare note, dalla circolare Inps n. 131/2013.Come si diceva pocanzi, l’assunzione a tempo inde-terminato del giovane puo avvenire anche con con-tratto di apprendistato ma, afferma la circolare Inpsn. 131/2013, «in considerazione della circostanzache per il rapporto di apprendistato l’ordinamentogia prevede una disciplina di favore - caratterizzatada forme di contribuzione ridotta rispetto alla contri-buzione ordinaria, altrimenti dovuta dal datore di la-voro -, l’incentivo previsto dall’art. 1 del D.L. n. 76/2013 per l’assunzione di un apprendista non puo su-perare mensilmente l’importo della contribuzionedovuta dal datore di lavoro per il medesimo appren-dista (ad esempio, a fronte di una contribuzione men-sile pari all’11,61%, l’incentivo spettera nella misuramensile dell’11,61% della retribuzione imponibileprevidenziale)». La circolare Inps n. 131/2013 preve-de, al punto 6, anche la possibilita che su quel tipo diincentivo, vi sia la necessita di un coordinamento an-che con altri benefici (ad esempio, art. 25, comma 9,della legge n. 223/1991): anche in questo caso l’in-centivo ex art. 1 e applicabile mensilmente in misuranon superiore alla contribuzione agevolata dovutadal datore di lavoro per quel lavoratore.Ai fini del godimento degli incentivi la disposizionerimanda alle condizioni previste dall’art. 4 comma12 della legge n. 92/2012 (rispetto dei diritti di pre-cedenza legali e contrattuali, anche riferiti a prece-denti risoluzioni del rapporto o a contratti a termine,o ad obblighi scaturenti dalla legge- ma gli incentiviin favore dei disabili ex art. 13 della legge n. 68/1999 ‘‘sono fuori’’ in quanto speciali -, o a situazionidi crisi con intervento di misure di sostegno del red-dito), dall’art. 4, comma 13 (criteri per la determina-zione del diritto agli incentivi ed alla loro durata) edall’art. 4, comma 15 (perdita degli incentivi perinoltro tardivo telematico della comunicazione di as-sunzione per il periodo decorrente tra l’inizio delrapporto agevolato e la data della comunicazione).Sul punto e opportuno fare un rinvio alla circolareInps n. 137/2012 che ha trattato la materia in manieracomplessiva e ponderata ed a quanto e stato gia trat-tato in questa riflessione allorquando si e parlato deiprincipi fissati dalla legge n. 92/2012.L’incentivo, ricorda la circolare n. 131/2013 al punto5.4 e altresı subordinato (le condizioni vanno men-zionate nella domanda di ammissione all’agevolazio-ne:a) alla circostanza che il datore di lavoro non rientritra coloro che hanno ricevuto e, successivamente,

non rimborsato o depositato in conto bloccato, gliaiuti individuali definiti come illegali o incompatibilidella Commissione Europea (art. 1, par. 6, regola-mento Ce n. 800/2008 e art. 46 della legge n. 234/2012);b) alla circostanza che il datore di lavoro non siaun’impresa in difficolta, come definita dall’art. 1,par. 7, del Regolamento Ce n. 800/2008.L’incentivo, rispetto al quale l’Inps ha fornito le pri-me indicazioni operative con la circolare n. 131/2013, adeguando le proprie procedure informatiche(comma 9), viene riconosciuto in base all’ordine cro-nologico riferito alla data di assunzione piu risalentein relazione alle domande pervenute. Il nuovo com-ma 14 prevede, in modo preciso e puntuale, la proce-dura di approvazione da parte dell’Inps con tempicerti e cadenzati (3 giorni dall’istanza per comunica-re la effettiva disponibilita del beneficio con riservadi una somma pari al beneficio spettante in base alladocumentazione allegata, 7 giorni lavorativi per lastipula del contratto che da diritto all’agevolazione,ulteriori 7 giorni lavorativi con l’onere per il datoredi comunicare l’avvenuta stipula del contratto cheda luogo all’agevolazione). I termini sono perentorie il ‘‘non rispetto’’ comporta la decadenza dalla ri-serva di prenotazione dell’incentivo, rimesso a di-sposizione di ulteriori potenziali beneficiari.Per l’ammissione al beneficio il punto 7 della circo-lare n. 131/2013 afferma che il datore di lavoro devepresentare all’Istituto una istanza preliminare di am-missione all’incentivo precisando il nominativo dellavoratore interessato e la Regione di esecuzione del-la prestazione lavorativa. La domanda deve essereinoltrata esclusivamente attraverso il modulo on-line«76-2013» che si trova all’interno dell’applicazione«DiResCo - Dichiarazione di responsabilita del con-tribuente - sul sito www.inps.it. Su questo punto e in-tervenuta la circolare n. 138 del 27 settembre 2013che ha fissato il giorno e l’ora dalla quale potrannoessere presentate le istanze (ore 15,00 del 1º ottobre2013) che ha, altresı, precisato i vari stati/esiti chepossono essere attribuiti alle istanze di prenotazioneed il loro significato:a) aperta: istanza presentata ma non ancora elaboratadai sistemi informativi dell’Inps;b) accolta: istanza elaborata ed accolta per disponibi-lita dei fondi;c) rifiutata preliminare: istanza di prenotazione ela-borata e rifiutata per indisponibilita dei fondi. La do-manda sara, comunque, rielaborata con la preceden-za cronologica, entro un limite temporale di 30 gior-ni;d) rifiutata definitiva: dopo 30 giorni l’istanza «rifiu-tata preliminare» si trasforma in «rifiutata definiti-va»;e) scaduta: l’istanza di prenotazione accolta in prece-denza dai sistemi informativi, non e stata successiva-mente confermata dal datore di lavoro interessato;

INSERTO DI DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 45/2013 IX

Page 8: Assunzioni di personale: agevolazioni agevolate I parte - Massi.pdf · fettuato per le assunzioni delle vittime del terrori-smo e della criminalita` organizzata ex lege n. 407/ 1998

f) annullata: l’istanza di prenotazione e stata annulla-ta direttamente dall’interessato. Tale operazione epossibile soltanto per le domande di prenotazioneche si trovano nello stato «Aperta», oppure «Rifiuta-ta preliminare»;g) confermata: istanza di prenotazione accolta, allaquale ha fatto seguito la domanda definitiva del da-tore di lavoro.All’interno dell’applicativo «Di.Res.Co» e possibileconsultare la consistenza disponibili per ogni Regio-ne o Provincia Autonoma: la disponibilita viene ag-giornata con cadenza quotidiana e varia in ordine al-le istanze accolte ammesse al beneficio.La fascia dei soggetti interessati (18 - 29 anni) po-trebbe essere assunta, senza ricorrere direttamenteall’art. 1 del D.L. n. 76/2013, anche con contrattodi apprendistato che, quindi, essendo particolar-mente invitante sotto l’aspetto delle agevolazionieconomiche, contributive, normative e fiscali ri-spetto al contratto a tempo indeterminato disciplina-to dall’art. 1, potrebbe far pendere la bilancia versoquesta tipologia contrattuale la quale sembrerebbefarsi preferire per una piu facile ‘‘spendibilita’’sul mercato del lavoro, anche se la stessa e stretta-mente correlata allo svolgimento di un piano forma-tivo da svolgere, in forte prevalenza, ‘‘in the job’’,secondo le previsioni della contrattazione collettivadi settore.

Apprendistato

Qualsiasi forma di apprendistato attivata nel nostroordinamento sia dal D.Lgs. n. 276/2003 e dall’art.16 della legge n. 196/1997 (entrambi fino al 24 apri-le 2012) che dal D.Lgs. n. 167/2011 gode dei mede-simi incentivi che, per chiarezza di esposizione pos-sono cosı sintetizzarsi, a prescindere dalle modalitadi svolgimento del rapporto contrattuale. L’unica ec-cezione e rappresentata dai lavoratori in mobilita chepossono esser assunti con contratto di apprendistato(art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 167/2011) per i qualile agevolazioni economiche e contributive sono lestesse previste per l’assunzione a tempo indetermina-to dagli articoli 8, comma 4 e 25, comma 9, dellalegge n. 223/1991.

Incentivi di natura contributiva

L’art. 1, comma 773, della legge n. 296/2003 avevastabilito che, a partire dal 1º gennaio 2007, i datori dilavoro usufruissero, in via generale, di una contribu-zione a loro carico, per tutta la durata dell’apprendi-stato, pari al 10% della retribuzione imponibile ai fi-ni previdenziali cui, ovviamente, andava sommataquella a carico del giovane, pari al 5,84%, per cuiil totale complessivo era pari al 15,84%.Per i datori di lavoro che occupavano alle loro dipen-denze un numero di addetti pari od inferiore a novel’aliquota complessiva a loro carico era ridotta per i

primi due anni rispettivamente all’1,5% ed al 3%, re-stando fermo il livello del 10% per i periodi contri-butivi maturati dopo il secondo anno. Tale disposi-zione, tuttavia, e cambiata, a partire dal 1º gennaio2012 e fino al 31 dicembre 2016: a chi assume ap-prendisti, a prescindere dalla tipologia prescelta, vie-ne riconosciuto uno sgravio contributivo totale (perla quota a carico del datore di lavoro) di durata trien-nale, a prescindere dalla durata del periodo formati-vo.Su questo quadro di riferimento sono, pero, interve-nute le modifiche introdotte dall’art. 2, comma 36,della legge n. 92/2012 ed i chiarimenti forniti dal-l’Inps con la circolare n. 128/2012. La norma appenacitata ha fatto sı che dal 1º gennaio 2013 la contribu-zione di riferimento venga maggiorata di 1,31% cuisi aggiunge (v. circolare n. 128) lo 0,30% previstodalla legge n. 845/1978 per la formazione dei fondiinterprofessionali. Ora, ferma restando la contribu-zione a carico dei lavoratori che e sempre ugualeal 5,84%, dal 1º gennaio 2013, quella a carico dei da-tori di lavoro e la seguente:a) 1,61% per un triennio per i datori di lavoro dimen-sionati fino a nove unita che assumono apprendistinel periodo 1º gennaio 2012 - 31 dicembre 2016;b) 3,11% nel primo anno e 4,61% nel secondo annoper i datori di lavoro dimensionati fino a nove dipen-denti che hanno assunto apprendisti entro il 31 di-cembre 2011, fermo restando che, a partire dal terzoanno, sara pari all’11,61%;c) 11.61% per tutti i rapporti di apprendistato instau-rati da datori di lavoro con un organico superiore allenove unita;d) 10% per tutti i rapporti di apprendistato instaurati,ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 167/2011,da datori di lavoro con lavoratori iscritti nelle liste dimobilita.Il riferimento alle nove unita (il computo va fatto sul-l’impresa complessivamente considerata e non sullesingole unita) fa sı che, ai fini del calcolo debbanoessere compresi (circolare Inps n. 22/2007):a) i dirigenti;b) gli assunti con contratto a tempo indeterminato;c) gli assunti con contratto a tempo determinato;d) i lavoranti a domicilio;e) i lavoratori a tempo parziale, in proporzione all’o-rario svolto (art. 6 del D.Lgs. n. 61/2000);f) i lavoratori assenti con diritto alla conservazionedel posto (malattia, maternita, ecc.) se non sono staticomputati i loro sostituti;g) i lavoratori intermittenti computati nell’organicodell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effet-tivamente prestato nell’arco di ciascun semestre (art.39 del D.Lgs. n. 276/2003);h) i lavoratori a tempo determinato con contratto in-feriore all’anno e quelli con contratto stagionale van-no computati, in proporzione, sulla base dell’attivitasvolta.

X INSERTO DI DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 45/2013

Page 9: Assunzioni di personale: agevolazioni agevolate I parte - Massi.pdf · fettuato per le assunzioni delle vittime del terrori-smo e della criminalita` organizzata ex lege n. 407/ 1998

Sono esclusi dal computo numerico:a) gli apprendisti in forza al momento dell’assunzio-ne, per effetto dell’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n.167/2011: tra costoro rientrano anche i lavoratoriin mobilita assunti con contratto di apprendistato;b) gli assunti con contratto di inserimento o reinseri-mento ex art. 54 del D.Lgs. n. 276/2003, fino alla lo-ro scadenza, non potendo piu essere sottoscritti apartire dal 1º gennaio 2013;c) gli assunti con contratto di reinserimento ex art. 20della legge n. 223/1991, tipologia pressoche assentenel nostro panorama lavoristico;d) i lavoratori somministrati inviati dalle Agenzie delLavoro;e) i lavoratori assunti dopo essere stati addetti a lavo-ri socialmente utili o di pubblica utilita, come previ-sto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 81/2000.Le agevolazioni contributive, una volta riconosciute,sono mantenute anche se il numero dei dipendentisupera la soglia delle nove unita.Il concetto di «sgravio contributivo del 100%» pre-suppone l’applicazione, per i datori di lavoro che in-tendessero usufruirne, dell’applicazione dei commi1175 e 1176 che presuppongono da un lato, la rego-larita contributiva e, dall’altro, l’applicazione dellaparte economica e normativa dei contratti nazionalie, se esistenti, di quelli di secondo livello. Le assun-zioni relative al quinquennio 1º gennaio 2012 - 31dicembre 2016, danno diritto ad uno sgravio trienna-le totale: nel settore artigiano (art. 4, comma 2, delD.Lgs. n. 167/2011) e negli altri settori in cui la con-trattazione collettiva ha individuato profili professio-nali caratterizzanti la figura dell’artigiano (si pensi,ad esempio, al panificatore presente anche nel com-mercio) la durata massima dell’apprendistato puo es-sere di cinque anni. Cio significa che questi piccolidatori di lavoro se hanno stipulato contratti di durataultra triennale, ‘‘pagheranno’’ per il periodo succes-sivo al triennio ‘‘sgravato’’ il contributo normale del10%, al quale va aggiunto quello addizionale, fina-lizzato al finanziamento dell’ASpI, previsto dall’art.2, comma 36, della legge n. 92/2012 (1,31%) che,tuttavia, nella circolare Inps n. 128/2012 e pariall’1,61%, essendo comprensivo dello 0,30% dellalegge n. 845/1978.Se il via libera allo sgravio contributivo totale e av-venuto con la circolare n. 128/2012, va tenuto in evi-denza che lo stesso, trovando applicazione per le as-sunzioni avvenute a partire dal 1º gennaio 2012, po-trebbe gia essere stato utilizzato da alcuni datori dilavoro, pur in assenza di specifiche indicazioni. Lanota dell’Istituto previdenziale impone agli stessi latrasmissione della dichiarazione relativa alla fruizio-ne delle agevolazioni nell’ambito della regola del‘‘de minimis’’.Il Regolamento Ce n. 1998/2006 della Commissionedel 15 dicembre 2006 riguardante l’applicazione de-gli articoli 87 e 88 del Trattato ha introdotto alcune

deroghe concernenti sovvenzioni considerate di «im-porto minimo», ritenendo che le stesse possano nonessere considerate come «aiuti di Stato». In via gene-rale, non sono tali se non superano in un arco trien-nale rappresentato da tre esercizi finanziari, la som-ma complessiva di 200.000 euro che nel settore deltrasporto su strada scende a 100.000, in quello dellapesca a 30.000 e nell’ambito della produzione diprodotti agricoli a 7.500. Ai fini del ‘‘de minimis’’la nozione di impresa e diversa da quella general-mente adottata: infatti, a prescindere dalla forma giu-ridica rivestita, essa ricomprende ogni entita cheesercita un’attivita di tipo diverso.Fatta questa premessa, oltremodo necessaria, occorredire che i datori di lavoro che intendono usufruiredello «sgravio contributivo totale» debbono presenta-re all’Inps una autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000 (il facsimile e contenuto nell’allegato n. 4 allacircolare n. 128) ove va attestato che nell’anno dellastipula del contratto di apprendistato e nei due eserci-zi finanziari antecedenti, non siano stati percepiti aiu-ti previsti da normative nazionali, regionali o localieccedenti il limite complessivo del ‘‘de minimis’’:se goduti dovranno essere indicati. Il periodo di rife-rimento e ‘‘mobile’’ nel senso che la sua individua-zione e strettamente correlata all’assunzione, per cuiva riproposta di volta in volta, sommando tutti gli im-porti di aiuti riferiti a qualsiasi tipologia, inclusa l’a-gevolazione richiesta. Qualora ci si trovi in presenzadi un contratto di apprendistato in regime di sommi-nistrazione, i limiti sull’utilizzo degli aiuti ‘‘de mini-mis’’ vanno riferiti al soggetto utilizzatore che, quin-di, e tenuto a presentare l’autocertificazione.In caso di trasformazione del rapporto di lavoro altermine del periodo di apprendistato l’agevolazionecontributiva del 10% viene riconosciuta per i dodicimesi successivi, come riconfermato dall’art. 7 delD.Lgs. n. 167/2011. Va sottolineato come la Cortedi Cassazione, con la sentenza n. 15055 del 22 giu-gno 2010 ne abbia riconosciuta la ‘‘godibilita’’ sullabase del principio che la prosecuzione del rapportosia avvenuta con la qualifica (o la qualificazione) ac-quisita al termine del periodo formativo. Secondo unindirizzo espresso dal Dicastero del Lavoro con la ri-sposta ad un interpello datata 4 maggio 2005 (prot.n. 25/I/0003883) e possibile il riconoscimento dell’a-gevolazione per i dodici mesi successivi alla trasfor-mazione anche nell’ipotesi in cui il ‘‘consolidamen-to’’ sia avvenuto in anticipo rispetto al termine fissa-to dal contratto a condizione che il datore di lavoroabbia svolto tutta la formazione prevista nel piano in-dividuale.Il riconoscimento agevolativo appena descritto nonsi applica, pero, ai contratti di apprendistato con i la-voratori in mobilita per i quali le agevolazioni contri-butive previste sono soltanto quelle specifiche (e peril tempo ivi previsto) disciplinate dall’art. 25, comma9, della legge n. 223/1991.

INSERTO DI DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 45/2013 XI

Page 10: Assunzioni di personale: agevolazioni agevolate I parte - Massi.pdf · fettuato per le assunzioni delle vittime del terrori-smo e della criminalita` organizzata ex lege n. 407/ 1998

Per completezza di informazione e opportuno ricor-dare come la Corte Costituzionale con sentenza n.169 del 28 novembre 1973 abbia dichiarato la illegit-timita costituzionale dell’art. 10 della legge n. 604/1966 sui licenziamenti individuali nella parte in cuiesclude gli apprendisti dalla applicabilita nei loroconfronti degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12e 13. La Consulta ha precisato che «la dichiarazionedi illegittimita va limitata al solo licenziamento effet-tuato nel corso del rapporto di apprendistato, giac-che, una volta che questo si sia esaurito, il datoredi lavoro resta libero di consolidare il rapporto conl’apprendista di dare la disdetta ai sensi dell’art.2118 c.c.». Va, peraltro, ricordato, come l’art. 2,comma 1, lettera m), affermi esplicitamente che que-st’ultima non possa che essere data al termine del pe-riodo formativo e non, come spesso si faceva prima,calcolando il periodo di preavviso ‘‘a ritroso’’ rispet-to alla scadenza, ma durante il periodo di preavviso(se lavorato) continuano ad applicarsi le retribuzionie la contribuzione in essere durante l’apprendistato(modifica introdotta dall’art. 1, comma 16, letterab), della legge n. 92/2012). Per i lavoratori in mobi-lita trova applicazione, da subito, la normativa sui li-cenziamenti individuali prevista dalla legge n. 604/1966.Come si diceva pocanzi, l’assunzione dei lavoratoriin mobilita con rapporto di apprendistato gode diuna contribuzione del tutto speciale e diversa dallealtre tipologie: essa e quella specifica prevista dal-l’art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991, consi-stente in una aliquota pari al 10% per un periodomassimo di diciotto mesi: tutto questo presupponela regolarita del Durc e l’applicazione in aziendadei trattamenti economici e normativi previsti dallapattuizione di settore, anche di secondo livello odaziendale, se esistenti.

Incentivi di natura economica

L’apprendista puo essere retribuito (cosı recitaval’art. 53 del D.Lgs. n. 276/2003, abrogato dalD.Lgs. n. 167/2011) per tutta la durata del rapportoe fino alla trasformazione anche con due livelli sti-pendiali inferiori a quello di ‘‘approdo’’. C’e da os-servare, tuttavia, come alcuni contratti collettivi ab-biano previsto un percorso di avvicinamento al livel-lo massimo, attraverso scatti intermedi (magari di unlivello a ‘‘meta percorso’’) o, in altri casi, soprattuttoper le qualifiche a piu basso contenuto professionale,l’abbassamento di un solo livello.Su tale quadro normativo di riferimento e interve-nuta, con l’art. 2, comma 155, della legge n. 191/2009, una possibile ulteriore novita: la contrattazio-ne collettiva, nazionale territoriale od aziendale puostabilire, nel rispetto dell’anzianita di servizio, unaforma retributiva ‘‘percentualizzata’’ rispetto altrattamento economico finale e progressiva nell’am-montare, secondo un modus gia presente, in passa-

to, nel nostro ordinamento, prima della riforma del2003, e conservato in alcuni Ccnl (es. edilizia delsettore artigiano). La percentualizzazione, in alter-nativa ai livelli stipendiali inferiori rientra, ora, trai possibili parametri retributivi individuati dallacontrattazione collettiva nazionale che detta le nuo-ve regole dell’apprendistato, in attuazione dei prin-cipi contenuti nell’art. 2, comma 1, lettera c), delD.Lgs. n. 167/2011: essa deve tener conto, nellaprogressione percentuale, dell’anzianita maturatanel corso del rapporto.Un discorso a parte va fatto per i lavoratori in mobi-lita: anche per loro resta pienamente valida la possi-bilita del sotto inquadramento o, in alternativa, delpagamento in misura percentuale.C’e, tuttavia, da rimarcare come sulla base dell’espe-rienza di questo primo periodo che l’assunzione conrapporto di apprendistato di lavoratori in mobilita daqualificare o riqualificare attraverso tale tipologia,sia stata, sostanzialmente, un ‘‘buco nell’acqua’’,in quanto i datori di lavoro hanno preferito seguire,sempre, la strada dell’art. 8, comma 2, della leggen. 223/1991 che consente l’assunzione con contrattoa termine, con analoga contribuzione agevolativa,per un massimo di dodici mesi.

Incentivi di natura normativa

Gli assunti con contratto di apprendistato non rien-trano (per tutta la durata della tipologia) nella basedi calcolo per l’applicazione di particolari istitutiprevisti dalla legge o dalla contrattazione collettiva:cio significa, ad esempio, che ai fini del computodell’aliquota dei disabili, prevista dalla legge n.68/1999 essi non sono presi in considerazione. Ov-viamente ci sono delle eccezioni che, pero, debbonoessere previste da disposizioni imperative: e il caso,ad esempio, dell’art. 1 della legge n. 223/1991 ilquale, nel calcolo medio della base numerica neces-saria per la verifica dell’ampiezza aziendale, ai finidell’applicazione della normativa sulla cassa inte-grazione guadagni straordinaria o dei contratti disolidarieta difensivi del settore industriale, ricom-prende gli apprendisti, pur escludendoli dal benefi-cio, mentre vi rientrano nelle ipotesi delineate dal-l’art. 5 della legge n. 236/1993 (settori non indu-striali).Il rapporto di apprendistato (che e un contratto a tem-po indeterminato, secondo la chiara disposizionecontenuta nell’art. 1 del D.Lgs. n. 167/2011), purse risolto in anticipo (ad esempio, al termine del pe-riodo formativo), non rientra nei trentasei mesi (com-prensivi delle proroghe e dei contratti di sommini-strazione) nel computo previsto dall’articolo 5, com-mi 4-bis e 4-ter del D.Lgs. n. 368/2001 relativo aicontratti a termine per mansioni equivalenti, oltre ilquale e possibile stipulare, soltanto un ulteriore con-tratto la cui durata e rimessa alla pattuizione colletti-va e fatto salvo il superamento che determina la tra-

XII INSERTO DI DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 45/2013

Page 11: Assunzioni di personale: agevolazioni agevolate I parte - Massi.pdf · fettuato per le assunzioni delle vittime del terrori-smo e della criminalita` organizzata ex lege n. 407/ 1998

sformazione a tempo indeterminato, nel rispetto diun iter procedimentale che si svolge avanti alla Dire-zione territoriale del lavoro con l’assistenza di unrappresentante sindacale.Un incentivo normativo ‘‘di nicchia’’ riguarda l’as-sunzione di personale disabile: l’art. 11 della leggen. 68/1999 prevede che, attraverso l’istituto dellaconvenzione tra azienda e servizio che si occupa del-l’avviamento, acquisito il parere del comitato tecni-co, si possa procedere all’assunzione di questi lavo-ratori in deroga sia ai limiti massimi di eta (29 anni)che alla durata contrattuale triennale (o periodo mag-giore per i profili professionali che hanno come rife-rimento il settore artigiano).Un ulteriore incentivo di natura normativa puo ancheconsiderarsi quello offerto dal Ministero del lavorocirca il limite massimo di assunzione: esso e statofissato in 29 anni e 364 giorni (e non al compimentodel ventinovesimo anno di eta), sicche un contrattodi apprendistato puo, legittimamente, iniziare alle so-glie dei trenta anni e concludersi magari, dopo tre an-ni o nel periodo maggiore previsto dalla contrattazio-ne collettiva nel settore artigiano o nelle qualifiche dialtri settori riscontrabili anche nell’artigianato (fino acinque anni), secondo i principi fissati con le modi-fiche introdotte dalla legge n. 92/2012 ed ‘‘anticipa-te’’ dall’interpello del Ministero del lavoro n. 40/2011.In ordine alla questione ‘‘eta’’ non puo tralasciarsi ildiscorso legato ai lavoratori in mobilita per i qualinon e previsto alcun limite massimo.Un altro incentivo di natura normativa e desumibiledall’art. 2 della legge n. 99/2013 che ha convertito,cambiandone il testo, il D.L. n. 76/2013. Si trattadi alcune misure finalizzate a favorire l’apprendistatoprofessionalizzante «modalita tipica di entrata deigiovani nel mercato del lavoro».La Conferenza Stato - Regioni e chiamata ad adotta-re linee guida volte a disciplinare l’istituto anche invista di una disciplina uniforme su tutto il territorionazionale dell’offerta formativa pubblica (ossia, diquella di base e trasversale per un massimo di qua-ranta ore annue). In queste linee guida possono esse-re individuate disposizioni derogatorie del D.Lgs. n.167/2011 riguardanti:a) il piano formativo individuale obbligatorio soltan-to per l’acquisizione delle competenze tecnico - pro-fessionali e specialistiche;b) la registrazione della formazione e della qualificaprofessionale ai fini contrattuali effettuata su un do-cumento avente i contenuti minimi del modello for-mativo (il modello ministeriale, molto semplice, risa-lente al 2005);c) in caso di imprese multi localizzate la formazioneavviene nel rispetto della disciplina ove l’impresa hala sede legale (tale principio appare del tutto analogoa quello gia contenuto nell’art. 7 del D.Lgs. n. 167/2011).

In mancanza di una decisione della Conferenza (iltermine risulta fissato dalla norma al 30 settembre2013) i principi appena enunciati trovano immediataapplicazione, ferma restando la possibilita che lestesse Regioni o Province autonome dettino, in futu-ro, disposizioni diverse.Sul piano strettamente operativo se l’adempimentodell’obbligo formativo e calcolato sulla sola forma-zione ‘‘in the job’’, la circolare n. 5 del 21 gennaio2013 del Ministero del lavoro sulla percentuale del40% per la formazione necessaria per usufruire delladisposizione, viene calcolata su un monte ore piu fa-vorevole al datore non essendovi comprese quelle diorigine pubblica.Altra novita che, sia pure parzialmente, puo essere ri-levante sotto l’aspetto normativo, e quella contenutanell’art. 9, comma 3, della legge n. 99/2013: si trattadi una «aggiunta» attraverso il comma 2-bis, all’art.3 del D.Lgs. n. 167/2011 e riguarda il ‘‘dopo’’ l’ot-tenimento della qualifica o del diploma professionaleattraverso l’iter previsto dall’art. 3. «Successivamen-te al conseguimento della qualifica o del diplomaprofessionale ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, alloscopo di conseguire la qualifica professionale ai finicontrattuali, e possibile la trasformazione del contrat-to in apprendistato professionalizzante o di mestiere:in tal caso, la durata massima complessiva dei dueperiodi di apprendistato non puo eccedere quella in-dividuata dalla contrattazione collettiva di cui al pre-sente decreto».

Incentivi di natura fiscale

Le spese sostenute per la formazione degli apprendi-sti sono escluse dalla base per il calcolo dell’Irap.

Lavoratori disoccupati o sospesida almeno 24 mesi

Incentivi di natura contributiva

Le modifiche introdotte con l’art. 4, comma 14, dellalegge n. 92/2012 hanno influito, direttamente, sulladisciplina dell’incentivo in quanto e stata resa menostringente la condizione ostativa del licenziamento(ai fini di un’assunzione) e ora riferibile non piu atutti i lavoratori licenziati ma soltanto a quelli incui il recesso sia avvenuto per giustificato motivooggettivo o per riduzione di personale. Cio, ad esem-pio, significa che l’incentivo viene riconosciuto perla nuova assunzione anche in presenza del licenzia-mento di un dipendente per ‘‘giusta causa’’, per mo-tivo afferente alla sua inidoneita fisica o perche il re-cesso e avvenuto durante il periodo di prova.L’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990 prevedeun abbattimento contributivo per trentasei mesi nelcaso in cui i datori di lavoro assumano a tempo inde-terminato disoccupati da almeno ventiquattro mesi olavoratori sospesi e beneficiari di trattamento inte-

INSERTO DI DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 45/2013 XIII

Page 12: Assunzioni di personale: agevolazioni agevolate I parte - Massi.pdf · fettuato per le assunzioni delle vittime del terrori-smo e della criminalita` organizzata ex lege n. 407/ 1998

grativo straordinario da un uguale periodo. Le assun-zioni, ovviamente, non debbono aver leso un dirittodi precedenza in essere (la sua valenza per i licenzia-menti sopra evidenziati e semestrale), ma il datore dilavoro puo, in ogni caso, godere dell’incentivo allor-quando dimostri che il soggetto interessato ha rifiu-tato o ha rinunciato anche implicitamente.I lavoratori dimissionari e quelli il cui rapporto si erisolto per scadenza del termine non rientrano nell’i-potesi appena evidenziata, a meno che, per questi ul-timi, non ci si trovi di fronte ad un diritto di prece-denza maturato ed esercitato ex art. 4, comma 12,lettera b), della legge n. 92/2012, in quanto il rappor-to precedente era durato piu di sei mesi.Anche il requisito dello ‘‘status’’ di disoccupato daalmeno 24 mesi va rivisto alla luce non delle novitaintrodotte dalla riforma Fornero (art. 4, comma 33,lettera c), ma di quanto e stato affermato con ilD.L. n. 76/2013 (art. 7) convertito, con modificazio-ni, nella legge n. 99/2013. In sostanza, a dispetto del-le previsioni della legge n. 92/2012, si e tornati alvecchio regime (e cio che chiedevano anche le Re-gioni), cosa che consente la conservazione dello sta-to di disoccupazione a seguito di svolgimento di at-tivita lavorativa tale da assicurare un reddito annualenon superiore al reddito minimo personale esclusoda imposizione fiscale, con l’eccezione di coloroche sono individuati dall’art. 8, commi 2 e 3 delD.Lgs. n. 468/1997. Nella sostanza i lavoratori di-soccupati potranno svolgere la propria attivita lavo-rativa in forma subordinata od autonoma purchecio non comporti il superamento di alcuni limitiche sono pari ad 8.000 euro in caso di lavoro subor-dinato o derivante da collaborazione coordinata econtinuativa anche a progetto e 4.800, se la presta-zione discende la lavoro autonomo (gli importi, ov-viamente, sono lordi). Con la stessa disposizione sie tornati alla normativa precedente la riforma Forne-ro, per quel che riguarda la sospensione dello stato didisoccupazione che si conserva pur in presenza dirapporti a termine la cui durata non superi i sei mesi.A fronte di particolari dubbi, fanno fede le dichiara-zioni dei centri per l’impiego competenti per territo-rio.L’incentivo e soltanto di natura contributiva ed e pa-ri:a) al 50% nel centro nord;b) al 100% nel Mezzogiorno e in favore delle impre-se artigiane, ovunque ubicate. Per queste ultime, ov-viamente, occorre far riferimento, anche per quel checoncerne i limiti dimensionali, alla legge n. 443/1985.Sia nell’uno che nell’altro caso la contribuzione a ca-rico del lavoratore resta inalterata.In caso di assunzione a tempo parziale ma indetermi-nato il beneficio, rapportato alla prestazione lavorati-va, viene riconosciuto, secondo l’orientamentoespresso dal Ministero del lavoro nella nota n.

1179 del 4 marzo 1993 e dall’Inps con le circolarin. 25/1991, n. 215/1991 e n. 121/1993.A tal proposito il Dicastero del lavoro, attraverso larisposta ad un interpello datata 14 novembre 2005(prot. 25/I/2693) preciso che l’agevolazione era ap-plicabile anche nel caso in cui un datore avesse as-sunto con contratto a tempo parziale di durata finoa venti ore settimanali un lavoratore in stato di disoc-cupazione pur se impiegato part-time presso altro da-tore di lavoro con un rapporto di uguale durata, inquanto il prestatore aveva conservato lo stato di di-soccupazione perche la sua attivita non aveva pro-dotto un reddito annuale superiore al reddito minimoescluso da imposizione fiscale: ora, tale indirizzo in-terpretativo non sembra piu in linea con le modificheapportate dalla legge n. 92/2012, attraverso l’art. 4,comma 33, lettera c).L’agevolazione appare riconoscibile anche in altreipotesi:a) in caso di assunzione di personale disabile (mes-saggio Inps n. 151 del 17 dicembre 2003), con pos-sibile ‘‘cumulabilita’’ con quelle, specifiche, previstedall’art. 13 della legge n. 68/1999;b) in caso di sospensione del rapporto per astensionedal lavoro a causa della maternita, cosa che comporta‘‘lo spostamento’’ in avanti della fruizione;c) in caso di trasferimento di azienda, nelle ipotesipreviste dall’art. 2112 c.c. Se chi ha ceduto l’impresa(a prescindere dalla forma della cessione) aveva as-sunto lavoratori disoccupati da oltre ventiquattro me-si, il cessionario continua a godere delle agevolazio-ni contributive per la parte residua dei trentasei mesiprevisti. Tale posizione e stata espressa, chiaramente,dal Ministero del lavoro con la risposta fornita attra-verso l’interpello n. 20 in data 9 giugno 2010, quan-do ha osservato che il mutamento nella titolarita deirapporti di lavoro instaurati, fa sı che gli stessi con-tinuino con il nuovo datore, alle stesse condizioni esenza soluzione di continuita;d) la circolare Inps n. 137/2012, interpretando inmaniera estensiva il nuovo art. 8, comma 9, dellalegge n. 407/1990, ritiene che si debba riconoscerel’incentivo anche nell’ipotesi di trasformazione atempo indeterminato di precedente rapporto a ter-mine, «perche il lavoratore avrebbe avuto un’anzia-nita di disoccupazione di almeno 24 mesi, se il rap-porto fosse cessato invece di essere trasformato».In questo caso, afferma l’Istituto, si determina uneffetto ‘‘virtuoso’’, in quanto l’agevolazione va afavorire la stabilizzazione di un soggetto svantag-giato;e) il beneficio non era stato, all’inizio, riconosciutoper i soci lavoratori delle cooperative (v. messaggioInps n. 22923 dell’11 marzo 1999) ma, successiva-mente, il Ministero del lavoro, con la risposta adun interpello del 23 gennaio 2006 (prot. n. 25/I/0000540) ha ritenuto applicabile l’agevolazione siaper i lavoratori assunti che per i soci lavoratori.

XIV INSERTO DI DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 45/2013

Page 13: Assunzioni di personale: agevolazioni agevolate I parte - Massi.pdf · fettuato per le assunzioni delle vittime del terrori-smo e della criminalita` organizzata ex lege n. 407/ 1998

Per il riconoscimento delle agevolazioni la circolareInps n. 51/2004 richiede due condizioni: la prima ela dichiarazione di responsabilita ex D.P.R. n. 445/2000 prodotta dal lavoratore al centro per l’impiego,la seconda e l’attestazione di permanenza del sogget-to nello stato di disoccupazione.Per completezza di informazione, si ricorda chel’Inps, con messaggio n. 3491 del 22 ottobre 1998,ha ricordato come le agevolazioni in favore dei dato-ri di lavoro che assumono disoccupati da oltre venti-quattro mesi o in Cigs per un uguale periodo, spetta-no pur se gli stessi vengono occupati con lavoro adomicilio.

Contratti di reinserimentodi alcune particolari categorie

L’art. 20 della legge n. 223/1991 prevede un incen-tivo di natura contributiva, poco usato per le obietti-ve difficolta, in favore delle imprese che assumanolavoratori in trattamento speciale di disoccupazioneda almeno dodici mesi e che non abbiano in corsosospensioni dal lavoro o abbiano proceduto a ridu-zioni di personale nei dodici mesi precedenti, a menoche le assunzioni non siano per professionalita so-stanzialmente diverse. Tali contratti di reinserimentonon vanno assolutamente confusi con quelli di inse-rimento o reinserimento professionale previsti dagliarticoli 54 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003 che, pe-raltro, ora sono stati abrogati per effetto dell’art. 1,comma 14, della legge n. 92/2012.Essi, come si diceva, hanno avuto una scarsissimadiffusione e se ne parla unicamente perche il nostroordinamento li prevede: indubbiamente, in una revi-sione organica della materia potrebbero sparire senzaalcuna difficolta.

Incentivi di natura contributiva

La contribuzione e ridotta per i primi dodici mesi del75% se il lavoratore e disoccupato da meno di ven-tiquattro mesi, se e, invece, disoccupato da un perio-do compreso tra i due ed i tre anni, il bonus e godi-bile per ventiquattro mesi, che diventano trentasei seil lavoratore e disoccupato da oltre tre anni.Il datore di lavoro puo optare per un altro vantaggiocontributivo: l’esonero dall’obbligo delle quote dicontribuzione a proprio carico nei limiti del 50% del-la misura del 75% (ossia, nei limiti del 37,5%) per unperiodo pari al doppio di quello di effettiva disoccu-pazione e non superiore a dodici mesi. I benefici so-no riconosciuti anche in caso di contratto a tempo in-determinato part-time (nota Ministero del lavoro n.1179 del 4 marzo 1993) o a termine (Cass. n. 40/1996).Secondo un vecchio indirizzo espresso dall’Inps conla circolare n. 260 del 12 novembre 1991, l’incentivoe cumulabile con altri benefici ma non trova applica-zione per i premi dovuti all’Inail.

Incentivi di natura normativa

Anche per i contratti di reinserimento ex art. 20della legge n. 223/1991 vale la stessa regola previ-sta per l’apprendistato: sono esclusi dal computodei limiti numerici previsti da leggi e contratti col-lettivi per l’applicazione di particolari normative edistituti.

Lavoratori con contrattodi inserimento

Il contratto di inserimento previsto dagli articoli 54 eseguenti del D.Lgs. n. 276/2003 e stato abrogato pereffetto dell’art. 1, comma 14, della legge n. 92/2012e se ne parla unicamente per i contratti in essere che,peraltro, han potuto essere stipulati fino al 31 dicem-bre 2012. Esso era un contratto di lavoro diretto arealizzare con un progetto individuale di adattamentodelle competenze professionali l’inserimento o ilreinserimento nel mercato del lavoro di alcune cate-gorie:a) lavoratori di eta compresa tra i diciotto ed i venti-nove anni;b) disoccupati di lunga durata (almeno dodici mesi,secondo l’interpretazione comunitaria) fino a trenta-due anni;c) lavoratori con piu di cinquanta anni che siano pri-vi di un posto di lavoro;d) lavoratori che desiderino intraprendere o riprende-re un’attivita lavorativa e che non abbiano lavoratoper almeno due anni;e) donne di qualsiasi eta prive di un impiego regolar-mente retribuito da almeno sei mesi residenti in un’a-rea geografica in cui il tasso di occupazione femmi-nile sia inferiore almeno del 20% di quello maschileo in cui il tasso di disoccupazione femminile superidel 10% quello maschile. Le aree di bassa occupabi-lita ove trovano applicazione gli incentivi sono pre-viste da un decreto ‘‘concertato’’ tra Lavoro ed Eco-nomia che va adottato entro il 31 dicembre di ognianno, con riferimento all’anno successivo. Tale di-sposizione, introdotta con l’art. 22, comma 3, dellalegge n. 183/2011, ha modificato la precedente inse-rita nel vecchio art. 54. Ora, tale incentivo e da rite-nersi superato, atteso che e stato ripreso, in maniera,leggermente diversa, nella legge n. 92/2012 che al-l’art. 4, commi 8 e seguenti (si parla anche delle as-sunzioni agevolate degli ‘‘over 50’’), detta una nuo-va disciplina;f) persone affette da grave handicap mentale, fisico opsichico, il cui grado di invalidita sia superiore al45%, secondo l’interpretazione fornita dal Ministerodel lavoro con la risposta ad un interpello n. 17/2008.Va ricordato come, in assenza di una delle caratteri-stiche soggettive appena evidenziate, non e possibileparlare di ‘‘contratto di inserimento’’: cio comporta

INSERTO DI DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 45/2013 XV

Page 14: Assunzioni di personale: agevolazioni agevolate I parte - Massi.pdf · fettuato per le assunzioni delle vittime del terrori-smo e della criminalita` organizzata ex lege n. 407/ 1998

per il Ministero del lavoro, secondo l’indirizzoespresso con la risposta n. 20 del 16 giugno 2008ad uno specifico interpello, la necessita che, in sedeispettiva, tale tipologia sia ricondotta ‘‘ab initio’’ adun contratto di lavoro subordinato a tempo indeter-minato.I datori di lavoro che potevano stipulare contratti diinserimento erano:a) gli Enti pubblici economici, le imprese ed i loroconsorzi;b) i gruppi di imprese;c) le associazioni professionali, socio - culturali equelle sportive;d) le fondazioni;e) gli Enti di ricerca, pubblici e privati.Dall’elencazione, come si vede, erano esclusi i liberiprofessionisti ma, seguendo l’indirizzo espresso dal-l’Inps con la circolare n. 10 del 28 gennaio 2008, sipoteva affermare che se gli studi professionali eranoorganizzati in forma di impresa la stipula di contrattidi inserimento era possibile come lo era per quelleaziende, come i laboratori di analisi, che svolgevanoattivita imprenditoriale ma che erano inquadrati, sot-to l’aspetto previdenziale, come studi professionali.L’esposizione che segue, si occupera soltanto degliincentivi di natura economica, contributiva, fiscalee normativa correlati a questa tipologia contrattualee che, come detto, vanno ‘‘a scadenza’’ con i singolicontratti di inserimento e che, comunque, non posso-no essere piu stipulati dal 1º gennaio 2013.

Incentivi di natura economica

Tutti i lavoratori assunti con contratto di inserimentopossono essere inquadrati ‘‘in deminutio’’ fino a duelivelli inferiori a quello previsto in applicazione delCcnl, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni cor-rispondenti a quelle al conseguimento delle quali epreordinato il progetto di inserimento dei lavoratori.Il sotto inquadramento non trova applicazione per lelavoratrici indicate nella lettera e) dell’art. 54, com-ma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, salvo che non si rin-venga una diversa previsione nella contrattazione na-zionale o territoriale.Molti contratti collettivi, soprattutto per le qualifichea piu basso contenuto professionale, hanno stabilitoun solo livello di sotto inquadramento o, in altri casi,un percorso cadenzato nei diciotto mesi complessiviche porta, dopo un certo periodo a passare da due adun solo livello in meno. Sulla materia e sui contenutidel progetto formativo si rinvia ai vari contratti na-zionali o, in mancanza, all’accordo interconfederaledell’11 febbraio 2004.

Incentivi di natura contributiva

Per tutti gli assunti con contratto di inserimento (adeccezione dei giovani di eta compresa tra i diciottoed i ventinove anni - art. 54, comma 1, lettera a) vie-ne riconosciuto un abbattimento della contribuzione

a carico del datore di lavoro, pari al 25%: la conces-sione della contribuzione agevolata comporta anchela rispondenza ai requisiti del regolamento Ce sullepersone svantaggiate.

Incentivi di natura fiscale

Le somme spese per la formazione degli assunti concontratto di inserimento non entrano nella c.d. ‘‘baseIrap’’.

Incentivi di natura normativa

Gli assunti con contratto di inserimento (ivi com-presi quelli di cui alla lettera a), che non danno luo-go ad incentivi di natura economica derivanti dalsotto inquadramento) non rientrano nella base dicalcolo per l’applicazione di istituti per i quali lalegge o la contrattazione collettiva prevedono limitinumerici: quindi, ad esempio, non rientrano nelcomputo del personale in forza per la legge n. 68/1999 relativa all’avviamento di lavoratori diversa-mente abili.

Lavoratori in Cigs da almeno3 mesi e dipendenti da impresein Cigs da almeno 6 mesi

La disposizione, contenuta nell’art. 4, comma 3,della legge n. 236/1993, si rivolge ai datori di lavo-ro, ivi comprese le societa cooperative, che non ab-biano in corso sospensioni dal lavoro ai sensi del-l’art. 1 della legge n. 223/1991 e che non abbianoproceduto a riduzioni di personale negli ultimi 12mesi, a meno che l’assunzione non avvenga perprofessionalita sostanzialmente diverse da quelledei soggetti interessati dalle sospensioni o dalle ri-duzioni. Si deve trattare di un’assunzione a tempopieno ed indeterminato (o, anche, di ammissionedi soci lavoratori) di soggetti in Cigs da almenotre mesi, mentre l’impresa di provenienza lo deveessere da almeno sei mesi.Quali sono gli incentivi per il datore di lavoro assu-mente?Essi sono di natura contributiva ed economica e, valela pena ricordarlo, trovano piena applicazione i prin-cipi richiamati all’inizio della trattazione allorquandoci si e soffermati sull’art. 4, commi da 10 a 12 dellalegge n. 92/2012.

Incentivi di natura contributiva

Per un periodo di dodici mesi la quota di contribu-zione a carico del datore e del tutto uguale a quellaprevista, in via ordinaria, per gli apprendisti, ossiail 10% della retribuzione imponibile ai fini previden-ziali. Presupposto per il godimento e la regolaritacon le norme che disciplinano il Durc (Documentounico di regolarita contributiva) e con il rispettodei trattamenti economici e normativi previsti dallacontrattazione collettiva nazionale e, se esistente,

XVI INSERTO DI DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 45/2013

Page 15: Assunzioni di personale: agevolazioni agevolate I parte - Massi.pdf · fettuato per le assunzioni delle vittime del terrori-smo e della criminalita` organizzata ex lege n. 407/ 1998

da quella territoriale od aziendale. L’aliquota com-plessiva, come sottolineato dalla circolare Inps n.22/2007, e pari al 19,19%, essendo comprensivadel 9,19% a carico del lavoratore.

Incentivi di natura economica

L’assunzione di un lavoratore che si trova nelle con-dizioni appena citate comporta il riconoscimento(sotto forma di conguaglio contributivo) di una som-ma a favore dell’impresa pari al 50% dell’indennitadi mobilita per un periodo non superiore a nove mesiper chi ha meno di 50 anni. L’incentivo sale a 21 me-si nelle aree del Mezzogiorno individuate ex D.P.R.n. 218/1978 ed in quelle ad alto tasso di disoccupa-zione: se il lavoratore ha piu di 50 anni l’incentivoper tali zone e elevato fino a 33 mesi.Con circolare n. 122/1999 l’Inps ha affermato che,qualora tra l’impresa assumente e quella cedente,sebbene distinte, vi sia una sorta di trasformazioneo di derivazione, gli incentivi possano essere ricono-sciuti sulla base di accordi sindacali finalizzati allasalvaguardia dei posti di lavoro, con un impegnodel nuovo datore di lavoro teso a garantire la conti-nuazione dell’attivita produttiva per un periodo di al-meno 12 mesi oltre la durata dei benefici.

Lavoratori in mobilita a tempoindeterminato

Prima di entrare nel merito degli incentivi riferibilialle assunzioni dei lavoratori iscritti nelle liste di mo-bilita (sia a tempo indeterminato che a tempo deter-minato), occorre individuare coloro che, ad oggi, so-no potenzialmente iscrivibili nei predetti elenchi:a) lavoratori licenziati al termine di una proceduracollettiva di riduzione di personale, secondo la previ-sione contenuta nell’art. 24 della legge n. 223/1991;b) lavoratori licenziati al termine della Cigs da im-prese che non sono in grado di garantire l’occupazio-ne, come indicato dall’art. 4 della legge n. 223/1991;c) lavoranti a domicilio licenziati al termine di unaprocedura collettiva, secondo l’indirizzo espressodal Ministero del lavoro con la nota n. 5/26855/49MOB del 25 settembre 1993, nell’ipotesi in cui«per volonta delle parti o per lo svolgimento concre-to del rapporto di lavoro a domicilio, l’elemento del-la precarieta nonche il rapporto stesso risulti, perl’effetto caratterizzato da una ragionevole e qualifi-cata continuita, tale da comportare un effettivo inse-rimento dei lavoratori in questione nell’organizzazio-ne aziendale». Tutto cio, senza fruizione dell’inden-nita di mobilita in quanto l’art. 9 della legge n. 877/1973 non prevede l’applicazione delle disposizioniin materia di trattamento integrativo salariale;d) lavoratori edili con un rapporto pregresso non in-feriore a diciotto mesi, nel completamento di operepubbliche o impianti industriali di grandi dimensio-ni, nelle aree ove sia accertata una grave crisi occu-

pazionale, conseguente al mancato completamentodi tali attivita (art. 11, comma 2, legge n. 223/1991e art. 6, comma 1, legge n. 236/1993) e lavoratorigia in disoccupazione edile;e) lavoratori edili provenienti da Cigs con un’anzia-nita aziendale di almeno 36 mesi di cui 24 effettiva-mente prestati;f) lavoratori impegnati in lavori socialmente utili o dipubblica utilita per tutto il periodo in cui sono adibitia tali lavorazioni;g) lavoratori frontalieri con trattamento speciale didisoccupazione, secondo la previsione contenuta nel-la legge n. 247/1997;h) lavoratori licenziati per giustificato motivo ogget-tivo.A partire dal 1º gennaio 2013 non sono piu iscrivibilinelle liste di mobilita (perche la norma di natura tem-poranea non e stata, al momento, prorogata) i lavora-tori dipendenti da imprese anche artigiane e coopera-tive di produzione e lavoro che occupano meno diquindici dipendenti, licenziati per giustificato motivooggettivo connesso a riduzione, trasformazione ocessazione di attivita ed i lavoratori in mobilita in de-roga ex art. 7, comma 7 - ter della legge n. 33/2009.L’art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991, prevedeche l’assunzione a tempo indeterminato di un lavora-tore iscritto nelle liste di mobilita venga incentivatasotto una duplice forma: quella contributiva e quellaeconomica.Per la verita, c’e un’altra possibilita di assunzionecon contratto a tempo indeterminato ed e quella pre-vista dall’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 167/2011: sitratta del contratto di apprendistato per la qualifica-zione o la riqualificazione dei lavoratori in mobilitasui quali ci si e soffermati allorquando si e parlatodell’apprendistato e che, rispetto all’incentivo contri-butivo, sono perfettamente allineati a quelli degli al-tri lavoratori in mobilita (10% per la quota a caricodei datori di lavoro) e sui quali si parlera subito do-po.

Incentivi di natura contributiva

L’assunzione a tempo indeterminato (anche part-ti-me) di un lavoratore in mobilita comporta un abbat-timento della quota contributiva a carico del datoredi lavoro per diciotto mesi: essa e pari a quella pre-vista, in via ordinaria, per gli apprendisti, ossia il10% sul reddito imponibile ai fini previdenziali. Lacircolare n. 22/2007 dell’Inps ha chiarito che com-plessivamente l’aliquota, comprensiva della quota acarico del lavoratore, e pari al 19,19%.Anche in questo caso il godimento e strettamentecorrelato sia al possesso del Durc che al rispettodei trattamenti economici e normativi previsti dallacontrattazione collettiva, anche territoriale od azien-dale, applicabile.E appena il caso di ricordare come il godimento (an-che quello di natura economica) non trovi applica-

INSERTO DI DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 45/2013 XVII

Page 16: Assunzioni di personale: agevolazioni agevolate I parte - Massi.pdf · fettuato per le assunzioni delle vittime del terrori-smo e della criminalita` organizzata ex lege n. 407/ 1998

zione se l’assunzione e stata effettuata, nei sei mesisuccessivi al licenziamento dalla stessa o da altra im-presa collegata o controllata o con assetti proprietarisostanzialmente coincidenti.Con nota n. 1074/2005 il Ministero del lavoro hachiarito che, in ossequio alla disciplina prevista perle societa cooperative dalla legge n. 142/2001, gli in-centivi previsti per l’assunzione di lavoratori in mo-bilita sia a tempo indeterminato che a termine, spet-tano anche a queste ultime.Nell’intento di agevolare, comunque, l’assunzione elo sviluppo in carriera del lavoratore gia iscritto nelleliste di mobilita, con la risposta ad un interpello, da-tata 27 giugno 2006 (prot. 25/I/0001066), si e preci-sato che il passaggio da impiegato a dirigente duran-te lo svolgimento del rapporto, non fa venir meno lariduzione dell’aliquota contributiva, in quanto unadiversa determinazione sfavorirebbe i possibili avan-zamenti professionali del soggetto interessato.L’Inps, con messaggio n. 3491 del 22 ottobre 1998,ha affermato che le agevolazioni previste per l’as-sunzione dei lavoratori in mobilita sia a termineche a tempo indeterminato valgono anche nel casoin cui la stessa avvenga per lavoro a domicilio.Il Ministero del lavoro, con una nota risalente al1999, condivisa dall’Inps, ha ritenuto che in casodi maternita con relativa sospensione del rapporto,il datore di lavoro abbia diritto ad usufruire dei bene-fici contributivi, cosa che comporta il differimentodegli stessi per un periodo uguale a quello della so-spensione. Cio non si verifica, invece, nell’ipotesi incui si registri una volontarieta del lavoratore (es.aspettativa), come chiarito dalla circolare Inps n.84/1999.Lo sgravio contributivo non ha alcun effetto nei con-fronti dei premi Inail: lo hanno chiarito una nota del-l’Istituto del 5 settembre 2003 ed una decisione dellaCorte di Cassazione, la n. 14316 del 20 giugno 2007.Vale la pena di ricordare come, per effetto dell’art. 2,comma 71, lettera e) della legge n. 92/2012, a partiredal 1º gennaio 2017 l’art. 25, comma 9, sara abroga-to, come tutti gli articoli che disciplinano la mobilita.

Incentivi di natura economica

L’assunzione di un lavoratore in mobilita comportaanche un incentivo di natura economica: infatti, segoduta, il datore di lavoro percepisce, attraverso il si-stema del conguaglio contributivo, il 50% dell’in-dennita di mobilita per un massimo di dodici mesio periodo maggiore correlato all’eta ed alla ubicazio-ne geografica di residenza - Mezzogiorno od areecon un tasso di disoccupazione superiore alla medianazionale - (art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991), cosa che, da un punto di vista teorico, porta,a parita di altre condizioni, a favorire l’occupazionedi chi e stato da poco inserito nelle liste di mobilitarispetto a quello che e quasi al termine del periodo.Il beneficio viene riconosciuto soltanto con un’as-

sunzione a tempo pieno e non trova applicazionenei confronti dei giornalisti.Anche l’art. 8, comma 4, sara cancellato dal nostroordinamento a partire dal 1º gennaio 2017, per effet-to dell’art. 2, comma 71, lettera b), della legge n. 92/2012.Se il lavoratore in mobilita e stato assunto con con-tratto di apprendistato (che e un contratto a tempo in-determinato) secondo le procedure previste dall’art.7, comma 4, del D.Lgs. n. 167/2011 e dal Ccnl di ri-ferimento, il lavoratore puo essere retribuito fino adue livelli in meno o, in alternativa, in percentuale,rispetto al lavoratore qualificato.

Incentivi di natura normativa

L’unico incentivo di tal genere riguarda gli appren-disti in mobilita che, per tutta la durata del contrat-to, sono esclusi dal computo numerico previsto daleggi o contratti collettivi per l’applicazione di par-ticolari istituti: di conseguenza, essi non rientranonel computo sia per la quantificazione dell’organicorelativo ai limiti dimensionali che consentono lapiena agibilita dell’art. 18 della legge n. 300/1970, che per la base di calcolo finalizzata all’as-sunzione dei lavoratori disabili, postulata dalla leg-ge n. 68/1999, mentre sono computabili, in virtu diuna espressa disposizione legale che comprendenella base di calcolo anche gli apprendisti, ai finidei limiti dimensionali previsti per l’intervento inte-grativo salariale straordinario ex art. 1, comma 1,della legge n. 223/1991.

Lavoratori in mobilita concontratto a tempo determinatonon superiore a 12 mesi

L’art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991, incentivasotto l’aspetto contributivo e sotto quello normativol’assunzione a termine di lavoratori in mobilita perun massimo di dodici mesi, come mezzo per facilita-re il loro reingresso nel mondo del lavoro.

Incentivi di natura contributiva

Fermo restando il possesso del Durc ed il rispetto deitrattamenti economici e normativi previsti dalla pat-tuizione collettiva, ai vari livelli, la quota di contri-buzione a carico del datore sulla retribuzione impo-nibile e pari al 10%. Se nel corso del rapporto lostesso e trasformato a tempo indeterminato il benefi-cio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi. Lostesso beneficio trova applicazione anche a favoredell’Agenzia del lavoro che assume, per la successi-va utilizzazione, lavoratori in mobilita (art. 1, comma155, della legge n. 311/2004). Anche in questo casovale la regola secondo la quale l’incentivo non e ri-conosciuto se l’assunzione avviene nei sei mesi suc-cessivi dal licenziamento ed e effettuata da altra im-presa in rapporto di colleganza e controllo con la

XVIII INSERTO DI DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 45/2013

Page 17: Assunzioni di personale: agevolazioni agevolate I parte - Massi.pdf · fettuato per le assunzioni delle vittime del terrori-smo e della criminalita` organizzata ex lege n. 407/ 1998

precedente. L’agevolazione contributiva, anche attra-verso piu contratti a termine con il medesimo datoredi lavoro, non puo superare i dodici mesi, cosa checomporta la piena legittimita del contratto a tempodeterminato stipulato, ma senza il riconoscimentodei benefici.Va, peraltro, ricordato il contenuto dell’art. 4, com-ma 13, della legge n. 92/2012, il quale afferma che«ai fini della determinazione del diritto agli incen-tivi e della loro durata, si cumulano i periodi incui il lavoratore ha prestato l’attivita in favore dellostesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato osomministrato e che non si cumulano le prestazionieffettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di di-versi utilizzatori, anche se fornite dalla medesimaagenzia di somministrazione, salvo che tra gli uti-lizzatori ricorrano assetti proprietari coincidenti ov-vero intercorrano rapporti di collegamento o con-trollo».L’agevolazione contributiva non trova applicazionenei confronti dei premi assicurativi dovuti all’Inail.Anche in questo caso ci si trova di fronte ad una nor-ma che da ‘‘strutturale’’ e diventata ‘‘a tempo’’, nelsenso che l’art. 2, comma 71, lettera b), ne prevedel’abrogazione a partire dal 1º gennaio 2017.

Incentivi di natura economica

Non e previsto alcun specifico incentivo in caso diassunzione a termine: tuttavia, se il contratto stessoviene trasformato a tempo indeterminato, oltre all’a-gevolazione contributiva per dodici mesi sopra ripor-tata, spetta, se goduta dal lavoratore, un’indennita,sotto forma di conguaglio, pari al 50% per un massi-mo di dodici mesi, elevabile a ventiquattro o trenta-sei mesi (a seconda dell’eta e dell’ubicazione geo-grafica), in maniera del tutto analoga a come previstoper l’assunzione ‘‘ab initio’’ a tempo indeterminatodall’art. 8, comma 4.La trasformazione del rapporto a tempo indetermina-to va comunicata entro cinque giorni al centro perl’impiego (art. 1, comma 1185, della legge n. 296/2006): il ritardo comporta l’irrogazione della sanzio-ne amministrativa compresa tra 100 e 500 euro (pe-raltro, diffidabile ed estinguibile nella misura mini-ma), ma non la perdita del beneficio legato alla ridu-zione contributiva ed economica, la cui decorrenza elegata al momento di ricezione della comunicazione(Cass., 17 maggio 2005, n. 10298).

Incentivi di natura normativa

L’assunzione di un lavoratore a tempo determinato eregolata, per espressa disposizione contenuta nel-l’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 368/2001 (dopole chiare modifiche intervenute con la legge n. 99/2013), dalla legge n. 223/1991. Cio da un punto divista strettamente operativo presenta alcune peculia-rita che possono cosı sintetizzarsi:a) la mancata applicazione del D.Lgs. n. 368/2001 fa

sı che le motivazioni alla base del singolo contrattopossono ben andare al di la di quelle, peraltro estre-mamente ampie, previste dall’art. 1, il c.d. ‘‘causalo-ne’’, ossia le esigenze tecnico, produttive, organizza-tive e sostitutive. Ovviamente, la differenza era mag-giore, sotto la vigenza della legge n. 230/1962 cheprevedeva alcune causali ben specifiche e determina-te: vale la pena di ricordare come sotto l’aspetto in-terpretativo sia il Ministero del lavoro che la Cassa-zione avevano anticipato il Legislatore sostenendoche il contratto a termine per i lavoratori in mobilitatraeva origine da un altro scopo (quello della facili-tazione al reingresso sul mercato del lavoro per i sog-getti espulsi dai processi produttivi) era fuori dallacasistica della legge n. 230/1962. Tuttavia, la preci-sazione intervenuta con la legge n. 99/2013 che ha,espressamente, inserito il contratto a termine per i la-voratori in mobilita all’interno del comma 1 (che ri-comprende le tipologie contrattuali che il Legislatore‘‘battezza’’ fuori dall’ombrello applicativo delD.Lgs. n. 368/2001), e stata quanto mai opportuna,atteso che alcune sentenze di merito erano, di recen-te, intervenute ritenendo pienamente applicabile il‘‘causalone’’;b) la non applicazione del D.Lgs. n. 368/2001, fa sıche i mesi lavorati ex art. 8, comma 2, della leggen. 223/1991, non si sommino con gli altri contrattia termine eventualmente svolti ai sensi delle leggiappena citate, sı da non essere compresi nel com-puto complessivo dei trentasei mesi (i contratti dinatura stagionale non vi rientrano) trascorsi i qualiil rapporto, se continua, si considera a tempo inde-terminato e, in ogni caso, un nuovo contratto a ter-mine (nella previsione massima prevista dagli ac-cordi interconfederali o dalla contrattazione collet-tiva) puo essere stipulato davanti al funzionariodella Direzione territoriale del lavoro e con l’assi-stenza di un rappresentante sindacale per il lavora-tore;c) il contratto a termine agevolato non puo durare,per lo stesso datore di lavoro, ed ai soli fini del ri-conoscimento dell’agevolazione, piu di dodici mesi.A tale termine si puo giungere attraverso un contrat-to iniziale ed una successiva proroga che, ovvia-mente, puo essere anche superiore al contratto ini-ziale. Il contratto puo avere anche una durata piulunga ma gli incentivi sono limitati a dodici mesie, in ogni caso, debbono tenere conto della previsio-ne, relativa al cumulo, introdotta dall’art. 4, comma13, della legge n. 92/2012 alla quale si e gia accen-nato;d) trascorsi sei mesi dal licenziamento, lo stesso da-tore di lavoro puo riassumere, sia a tempo determina-to che indeterminato, gli stessi lavoratori posti inmobilita usufruendo dei benefici economici e contri-butivi: questo afferma il Ministero del lavoro con lanota n. 25/I/0001564 del 13 luglio 2006, risponden-do ad un interpello.

INSERTO DI DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 45/2013 XIX

Page 18: Assunzioni di personale: agevolazioni agevolate I parte - Massi.pdf · fettuato per le assunzioni delle vittime del terrori-smo e della criminalita` organizzata ex lege n. 407/ 1998

Agevolazioni per le assunzionidi lavoratori in ASpI

Al vasto panorama delle assunzioni agevolate pre-senti nel nostro ordinamento lavoristico, il D.L. n.76/2013, confermato, sul punto, dalla legge di con-versione n. 99/2013, ne ha aggiunta una, particolare,che tende a favorire la ricollocazione dei lavoratoriin godimento ASpI (Assicurazione Sociale per l’Im-piego), come previsto dall’art. 7, comma 5, lettera b),che ha introdotto un nuovo comma, il 10-bis, nel‘‘corpus’’ dell’art. 4 della legge n. 92/2012.La materia degli incentivi all’occupazione si presentaestremamente variegata e scollegata ed abbisogne-rebbe di un attimo di riflessione finalizzata ad unavera razionalizzazione: cio si dice da anni ma, pur-troppo, sulla spinta dell’emergenza nulla avviene inquesta direzione.Prima di entrare nello specifico del beneficio previ-sto per l’assunzione dei lavoratori che fruiscono del-l’Assicurazione Sociale per l’Impiego, si ritiene op-portuno partire dal dato normativo: «Al datore di la-voro che senza esservi tenuto, assuma a tempo pienoed indeterminato lavoratori che fruiscono dell’AspI.... e concesso, per ogni mensilita di retribuzione cor-risposta al lavoratore, un contributo mensile pari al50% dell’indennita mensile residua che sarebbe statacorrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici econo-mici di cui al presente comma e escluso con riferi-mento a quei lavoratori che siano stati licenziatinei sei mesi precedenti, da parte di impresa dellostesso o diverso settore di attivita che, al momentodel licenziamento, presenta assetti proprietari sostan-zialmente coincidenti con quelli dell’impresa che as-sume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto dicollegamento o controllo. L’impresa che assume di-chiara, sotto la propria responsabilita, all’atto dellarichiesta di avviamento, che non ricorrono le men-zionate condizioni ostative».Alla luce di quanto sopra riportato non puo che bal-zare agli occhi come l’Esecutivo, nella scrittura delladisposizione, si sia ispirato al beneficio economicoprevisto per l’assunzione dei lavoratori in mobilita,ripetendo pedissequamente quanto gia scritto nel-l’art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991. Ovvia-mente, sara l’Inps a dettare i chiarimenti amministra-tivi finalizzati al godimento dei benefici: tuttavia,prendendo lo spunto da quanto gia affermato neglianni passati per i lavoratori in mobilita si puo affer-mare che le agevolazioni non si applicano alle Pub-bliche amministrazioni individuate dall’art. 1, com-ma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ed ai datori di lavoroche assumano i predetti lavoratori per operare in pae-si extra comunitari, assicurati in base alla legge n.398/1987 (circolare Inps n. 236 del 30 luglio1994). I benefici dovrebbero riguardare anche le so-cieta cooperative e le imprese agricole (per queste ul-time, in perfetto «pendant» con i lavoratori in mobi-

lita, come chiarito con le circolari n. 39/1994 e n.152/1995) e le assunzioni dei lavoratori a domiciliopurche, naturalmente, le stesse non siano state effet-tuate per sostituire lavoratori licenziati o sospesi peraltra causa.Chi sono i lavoratori che, potenzialmente, usufrui-scono dell’ASpI, quali requisiti debbono possederee poi, quali sono la base di calcolo, l’importo e ladurata dell’indennita?Tutte le risposte, oltre che dall’art. 2 della legge n.92/2012, sono esaurientemente fornite e spiegatecon dovizia di particolari dalla circolare Inps n.142 del 18 dicembre 2012.Destinatari della tutela sono tutti i lavoratori dipen-denti, ivi compresi gli apprendisti (e venuta menola disposizione contenuta nell’art. 19, comma 1, let-tera c, della legge n. 2/2009 che li proteggeva par-zialmente), i soci lavoratori di cooperativa (anchedi quelle previste dal D.P.R. n. 602/1970) ed il per-sonale artistico, per effetto dei commi 2 e 69 del ci-tato art. 2. Restano fuori ‘‘dall’ombrello ASpI i di-pendenti delle Pubbliche amministrazioni, gli operaiagricoli (che godono di una specifica tutela) ed i la-voratori extra comunitari che prestano la loro attivitanel nostro Paese con contratto di lavoro stagionale.Strettamente correlati alla individuazione dei sogget-ti sono i requisiti di cui gli stessi debbono essere inpossesso:a) stato di disoccupazione involontario, con esclusio-ne delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali,fatte salve le ipotesi delle dimissioni intervenute du-rante il periodo di tutela della maternita (dal conce-pimento fino ad un anno dalla nascita del bambino),di quelle verificatesi per giusta causa (mancato paga-mento della retribuzione, molestie sessuali, mob-bing, modifiche peggiorative delle condizioni di la-voro, notevoli variazioni delle condizioni di lavoroper effetto di cessione dell’azienda, spostamento adaltra sede in palese violazione dell’art. 2103 c.c.,comportamento ingiurioso del datore verso il dipen-dente), mentre per quel che riguarda le eccezioni allerisoluzioni consensuali sono fuori dalla casisticaquelle intervenute a seguito di conciliazione ex art.410 c.p.c. durante il tentativo obbligatorio di conci-liazione per licenziamenti con giustificato motivooggettivo e quelle per rifiuto di un trasferimento adaltra sede della stessa azienda distante oltre 50 Kmdalla residenza e raggiungibile con mezzi pubbliciin oltre 80 minuti (circolare Inps n. 108 del 10 otto-bre 2006);b) un biennio di assicurazione contro la disoccupa-zione involontaria, con determinazione del periododal primo giorno nel quale il lavoratore risulta senzalavoro, ivi compresa quella dovuta ma non versata(principio di automaticita). Nel computo sono consi-derati utili i contributi figurativi per la maternita ob-bligatoria, i periodi di lavoro all’estero in paesi co-munitari o che hanno convenzioni con l’Italia, l’a-

XX INSERTO DI DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 45/2013

Page 19: Assunzioni di personale: agevolazioni agevolate I parte - Massi.pdf · fettuato per le assunzioni delle vittime del terrori-smo e della criminalita` organizzata ex lege n. 407/ 1998

stensione dal lavoro per malattia del bambino fino ad8 anni nel limite di 5 giorni nell’anno solare;c) 52 settimane di contribuzione contro la disoccupa-zione nel biennio precedente l’inizio della disoccu-pazione (contributo DS o ASpI).L’indennita di ASpI viene calcolata sulla base dellaretribuzione imponibile ai fini previdenziali com-prensiva di tutti gli elementi e delle mensilita aggiun-tive (si tratta della retribuzione esposta in Uni-Emens), divisa per il totale delle settimane di contri-buzione e moltiplicata per un coefficiente fisso che epari a 4,33. Individuata, in questo modo, l’indennitamensile, occorre effettuare un’altra operazione: essae pari al 75% se (valore del 2013, rivalutabile ognianno) e pari od inferiore a 1.180 euro mensili o, sesuperiore, incrementata del 25% della differenza trala retribuzione mensile ed il predetto importo, conun limite non valicabile che e quello dell’importomassimo integrabile ex lege n. 427/1980 (per il2013 e pari a 1.152,30). L’importo si defalca del15%, trascorsi 6 mesi di godimento e di un ulteriore15% dopo un analogo periodo.La durata, correlata all’eta del lavoratore, tende, pro-gressivamente a salire fino al 2016:a) 2013: 8 mesi per gli ‘‘under 50’’, 12 mesi per gli‘‘over 50’’b) 2014: 8 mesi per gli ‘‘under 50’’, 12 mesi per gli‘‘over 50’’ fino a 54 e 364 giorni, 14 mesi per i sog-getti di eta superiore, nei limiti delle settimane dicontribuzione degli ultimi 2 anni;c) 2015: 10 mesi per gli ‘‘under 50’’, 12 mesi per gli‘‘over 50’’ fino a 54 anni e 364 giorni, 16 mesi per ilavoratori di eta superiore, nei limiti della contribu-zione riferita agli ultimi 2 anni;d) 2016: l’ASpI, entra a regime, in quanto il periodotransitorio termina al 31 dicembre 2015. per gli ‘‘un-der 55’’ l’indennita verra corrisposta per un periodomassimo di 12 mesi, detratti i periodi gia fruiti a ti-tolo di ASpI o mini ASpI, nell’arco di un periodoprecedente la data di cessazione del rapporto di lavo-ro pari al periodo massimo teorico di spettanza dellaprestazione. L’ASpI sale per gli ‘‘over 55’’ ad un pe-riodo massimo di 18 mesi, nel limite della contribu-zione degli ultimi 2 anni e con la detrazione delle in-dennita gia fruite anche a titolo di mini ASpI e sem-pre nell’arco di un periodo precedente al data di ces-sazione del rapporto del tutto uguale a quello appenaevidenziato per gli ‘‘under 55’’.

Incentivi di natura economica

Questa premessa relativa alla indennita di ASpI, sep-pur monotona nell’esposizione, si e resa necessariaper comprendere quale potrebbe essere, effettiva-mente, l’incentivo di natura economica che il datoredi lavoro andra a percepire a fronte dell’assunzionedi un lavoratore con tali caratteristiche.La norma si indirizza ai datori di lavoro che, senzaesservi tenuti, assumono lavoratori in ASpI, a tempo

pieno ed indeterminato e non sembra riguardarequelli che fruiscono del c.d. trattamento di ‘‘miniASpI’’.Il riferimento alla mancanza di un obbligo (tale e ilsignificato da attribuire all’inciso «senza esservi te-nuti») fa intendere che la determinazione del datoredi lavoro all’assunzione e strettamente motivata daesigenze di natura produttiva e non da situazioni dicostrizione legale tutelate anche dall’art. 4 della leg-ge n. 92/2012 il quale non riconosce i benefici eco-nomici qualora risultino violate, ad esempio, normedi precedenza previste da leggi o contratti collettivi.Di quanto appena detto bisognera tener conto ancheperche l’Inps, prima di procedere al riconoscimentodell’agevolazione, ne chiedera il rispetto. Infatti, ilcomma 12, alle lettere a) e b), afferma che gli incen-tivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazio-ne di un obbligo scaturente dalla legge o dalla con-trattazione collettiva: i benefici non sono riconosciutianche nel caso in cui, per il lavoratore avente diritto,venga utilizzata la tipologia della somministrazioneo sia assunto in violazione di un diritto di precedenzalegale o di natura contrattuale. Sull’argomento hafatto chiarezza la circolare Inps n. 137 del 12 dicem-bre 2012 evidenziando, nell’ambito delle previsionilegali, le seguenti ipotesi:a) l’art. 15, della legge n. 264/1949, nella versionemodificata dal D.Lgs. n. 297/2002 che riserva un di-ritto di precedenza di natura generale per tutte le as-sunzioni sia a termine che a tempo indeterminato infavore dei lavoratori licenziati, negli ultimi sei mesi,per giustificato motivo oggettivo, correlato sia all’at-tivita produttiva che all’organizzazione ed al funzio-namento regolare dell’azienda e di quelli che sonostati oggetto di procedura collettiva per riduzionedi personale;b) l’art. 5, comma 4 - quater, del D.Lgs. n. 368/2001che riserva un diritto di precedenza, di dodici mesi,nelle assunzioni a tempo indeterminato per le man-sioni gia espletate nei confronti di lavoratori che ab-biano lavorato con uno o piu contratti a termine perun periodo superiore a sei mesi. Identico diritto sus-siste per i rapporti a termine di carattere stagionale(comma 4 - quinquies): nella prima ipotesi, la facoltadi esercitare il diritto di precedenza va resa nota aldatore di lavoro entro sei mesi dalla cessazione delcontratto, mentre in presenza di rapporti stagionalila durata per l’esercizio del diritto e di tre mesi dallafine del contratto (comma 4-sexsies);c) l’art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990 cheprevede, in caso di cessione d’azienda (di ramo oparte di essa) un diritto di precedenza di dodici mesi(o termine piu ampio previsto nell’accordo sindaca-le) in favore di quei lavoratori che non transitano im-mediatamente alle dipendenze del nuovo imprendito-re.d) l’incentivo non spetta anche nell’ipotesi in cui,ponendo in essere una condizione elusiva, il datore

INSERTO DI DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 45/2013 XXI

Page 20: Assunzioni di personale: agevolazioni agevolate I parte - Massi.pdf · fettuato per le assunzioni delle vittime del terrori-smo e della criminalita` organizzata ex lege n. 407/ 1998

di lavoro ricorra all’utilizzazione del lavoratoreavente diritto alla riassunzione attraverso un contrat-to di somministrazione (comma 12, lettera b, secon-do periodo).Sotto l’aspetto degli obblighi derivanti dalla contrat-tazione collettiva, la nota dell’Istituto cita il caso,molto ricorrente nelle disposizioni che regolamenta-no i cambi di appalto, in base al quale (si veda, adesempio, il Ccnl per le imprese di pulizia multi ser-vizi) l’azienda subentrante, a parita di condizionicontrattuali preesistenti, e tenuta ad assumere il per-sonale in forza presso l’azienda cedente, da un deter-minato periodo (almeno quattro mesi).Per quel che concerne, invece, la dizione normativarelativa «all’assunzione che costituisce un obbligostabilito da norme di legge», la circolare n. 137, op-portunamente, esclude gli incentivi previsti dall’art.13 della legge n. 68/1999, finalizzati a favorire l’oc-cupazione di personale disabile con particolari gravihandicap psico-fisici sulla base del concetto che leagevolazioni sono previste da una disposizione spe-ciale che deroga rispetto alla regola generale fissatadall’art. 4, comma 12, lettera a). Cio non toglie, tut-tavia, che l’incentivo sul quale si sta riflettendo, pos-sa esser riconosciuto per l’assunzione di un disabile,in soprannumero, con il 46% di invalidita cosa chenon fa usufruire all’imprenditore assumente il bene-ficio previsto dall’art. 13 della legge n. 68/1999.Le disposizioni relative a diritto di precedenza meri-tano, ad avviso di chi scrive, alcuni approfondimenti.Il primo concerne le ipotesi legali: l’elencazione ef-fettuata dalla circolare Inps n. 137/2012 non esauri-sce la gamma delle ipotesi: infatti un diritto di prece-denza alla ritrasformazione del rapporto da tempoparziale a tempo pieno esiste, ad esempio, in favoredi quei lavoratori che, per seguire terapie oncologi-che o salva vita, hanno ridotto il proprio orario di la-voro. Ebbene, in presenza di un miglioramento dellecondizioni, gli stessi hanno diritto a trasformare nuo-vamente il rapporto a tempo pieno (art. 12 - bis delD.Lgs. n. 61/2000). Sulla stessa linea va ricordatocome il successivo art. 12-ter, introdotto dalla leggen. 247/2007, abbia riconosciuto un diritto di prece-denza ai lavoratori gia in forza a tempo parziale, al-lorquando il datore di lavoro intenda effettuare as-sunzioni a tempo indeterminato e pieno, ovviamenteper le stesse mansioni. Altro diritto di precedenza,sia pure di portata minore, che va preso in conside-razione e quello dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n.61/2000 previsto in favore di un lavoratore a tempoparziale qualora il datore di lavoro proceda ad assun-zione a tempo pieno, in ambito comunale di altro la-voratore in possesso della medesima (o equivalente)qualifica: tale diritto scatta soltanto se la previsione econtenuta nel contratto individuale.Il secondo chiarimento riguarda la natura del dirittodi precedenza. Il Legislatore ha distinto l’ipotesidel licenziamento ove lo stesso scatta ‘‘ex lege’’

da quelle riferibili, ad esempio, ai contratti a termineove e necessario un comportamento attivo del lavo-ratore il quale deve manifestare la propria volontaal datore di lavoro, per iscritto (pur se la norma nulladice circa le modalita) entro un determinato arcotemporale. Il diritto di precedenza e un diritto dispo-nibile se nella sfera giuridica dell’interessato e, cometale, puo essere oggetto di rinuncia, come dimostra-no anche i contenuti di numerosi verbali di accordoraggiunti sia in sede aziendale, che amministrativa osindacale. Ovviamente, ai fini del godimento degliincentivi relativi ad una nuova assunzione, il datoredi lavoro, a fronte di eventuali contestazioni o chia-rimenti da parte dell’Istituto previdenziale, dovra di-mostrare l’inesistenza di qualsiasi diritto di prece-denza, sulla base, ad esempio, di una rinuncia delsoggetto interessato.La terza questione da chiarire riguarda gli effetti cheil mancato rispetto del diritto di precedenza e, quindi,il non riconoscimento degli incentivi, ha sul rapportodi lavoro instaurato. Il rapporto resta in piedi, a tuttigli effetti: cio che non e riconosciuto e soltanto il be-neficio contributivo, con la conseguenza che il dato-re paga la «contribuzione usualmente prevista» e nongode della quota di ASpI prevista dal nuovo comma10 - bis dell’art. 4.Proseguendo nella disamina, il Legislatore ricordacome (comma 12, lettera c) le agevolazioni non spet-tino «se il datore di lavoro o l’utilizzatore con con-tratto di somministrazione abbiano in atto sospensio-ni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazio-ne aziendale, fatti salvi i casi in cui l’assunzione, latrasformazione o la somministrazione siano finaliz-zate all’acquisizione di professionalita diverse daquelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuatepresso una diversa unita produttiva».L’ipotesi prevista alla lettera c) e, indubbiamente, di-versa dalle precedenti, nel senso riguarda non l’im-presa nel suo complesso ma le singole unita produt-tive. Detto questo, si puo affermare che la stessa ri-corra in presenza di un trattamento integrativo sala-riale straordinario (ristrutturazione, riorganizzazione,riconversione, crisi aziendale con ripresa dell’attivitaproduttiva) o di solidarieta (sia di tipo A - aziendeindustriali o che sono interessate dalla Cigs -, chedi tipo B - quelli previsti ex art. 5 della legge n.236/1993 -), mentre paiono restare fuori le ipotesicoperte da integrazione salariale ordinaria ove le mo-tivazioni del ricorso all’istituto, attesa anche il brevearco temporale di intervento, possono, talora, esseredeterminate da motivi contingenti o estranei allastessa situazione di crisi produttiva.Il riferimento alle professionalita diverse va, ad avvi-so di chi scrive, inteso nel senso che le professiona-lita interessate debbono essere sostanzialmente di-verse da quelle possedute dai lavoratori in integra-zione salariale e non di ‘‘mera facciata’’, dettata daun mansionismo contrattuale, nei fatti equivalente.

XXII INSERTO DI DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 45/2013

Page 21: Assunzioni di personale: agevolazioni agevolate I parte - Massi.pdf · fettuato per le assunzioni delle vittime del terrori-smo e della criminalita` organizzata ex lege n. 407/ 1998

L’ultima ipotesi di non riconoscimento e previstadalla lettera d) del comma 12 e riprende un concettogia presente nel nostro ordinamento sin dai tempidell’art. 2 della legge n. 451/1994 e che l’art. 7, com-ma 5, del D.L. n. 76/2013 ripete pedissequamente:«gli incentivi non spettano con riferimento a quei la-voratori che siano stati licenziati, nei sei mesi prece-denti, da parte di un datore di lavoro che al momentodel licenziamento, presenti assetti proprietari coinci-denti con quelli del datore di lavoro che assume ov-vero risulti con quest’ultimo in rapporto di collega-mento o controllo; in caso di somministrazione talecondizione si applica anche all’utilizzatore».Qui, e evidente come valgano le regole determinatedalla prassi che, nei casi dubbi, ha portato alla veri-fica delle posizioni proprietarie e societarie, anchein relazione ai rapporti di natura parentale. In altricasi per i concetti di colleganza e controllo (maper il problema di riferimento si ritiene un criteriodel tutto residuale, atteso che comporterebbe unaserie di valutazioni abbastanza complicate) si puofar riferimento anche alle ipotesi dell’art. 2359c.c. (pur se non richiamato espressamente come nel-l’incentivo previsto dall’art. 1 del D.L. n. 76/2013)che recita:«Sono considerate societa controllate:a) le societa in cui un’altra societa dispone dellamaggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea or-dinaria;b) le societa in cui un’altra societa dispone di votisufficienti per esercitare un’influenza dominante nel-l’assemblea ordinaria;c) le societa che sono sotto influenza dominante diun’altra societa in virtu di particolari vincoli contrat-tuali con essa».Ai fini dell’applicazione delle lettere a) e b) vannocomputati anche i voti spettanti alle societa control-late, alle societa fiduciarie ed alle persone interposte,mentre non vanno calcolati i voti spettanti per contodi terzi. Sono, invece, considerate collegate le societasulle quali un’altra societa esercita un’influenza no-tevole. L’influenza si presume allorquando nell’as-semblea ordinaria puo essere esercitato almeno unquinto dei voti o un decimo se la societa ha azioniquotate in mercati regolamentati.Dopo essersi soffermati sulle ipotesi di «non ricono-scimento» del bonus economico, e necessario effet-tuare altre considerazioni.La prima riguarda l’assunzione del lavoratore in go-dimento AspI. Essa deve essere, oltre che a tempoindeterminato anche a tempo pieno, essendo esclusaqualsiasi forma di rapporto a tempo parziale, cosa,invece, possibile per le assunzioni dei disoccupatida oltre ventiquattro mesi, secondo una nota chiarifi-catrice del Ministero del lavoro espressa nel lontano4 marzo 1993.La seconda concerne l’ampiezza dell’agevolazione:essa sara tanto maggiore, quanto piu il lavoratore sa-

ra all’inizio della fruizione, essendo strettamente cor-relata alle mensilita non ancora corrisposte, con laconseguenza della maggiore appetibilita del soggettoappena licenziato (o dimessosi consensualmente pereffetto della conciliazione avvenuta in forza dell’art.7 della legge n. 604/1966): ovviamente, tutto cio va-le da un punto di vista teorico, essendo preminentialtre considerazioni che fanno riferimento alle capa-cita professionali e potenziali del lavoratore in un’ot-tica di necessita aziendale.La terza riflessione riguarda la percentuale ricono-sciuta al datore di lavoro assumente e le modalitadi corresponsione: essa e pari al 50% dell’indennitamensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavo-ratore: essa dovrebbe essere riconosciuta (ma su que-sto come su altri punti occorrera attendere il pronun-ciamento dell’Istituto) attraverso l’istituto del con-guaglio con la contribuzione mensile.La quarta considerazione non puo prescindere dalfatto che l’agevolazione economica presuppone laregolarita contributiva con l’integrale rispetto del-l’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 chee espressamente richiamato (unitamente al comma1176) dalla circolare Inps n. 137/2012 e che riguardal’applicazione della parte economica e normativa delCcnl applicato e, se esistenti, degli accordi di secon-do livello. Per completezza di informazione si ricor-da come il Documento unico di regolarita contributi-va sia stato disciplinato con D.M. 24 ottobre 2007(G.U. n. 279 del 30 novembre 2007) e come, in uncerto senso, quanto previsto dalla legge n. 296/2006, sia stato anticipato per le imprese artigiane,commerciali e del turismo dall’art. 10 della leggen. 30/2003, rispetto alle quali, con circolare n. 4/2004, il Ministero del lavoro fornı la prima indica-zione, tuttora valida, sul significato da dare alla frase«rispetto integrale degli accordi e contratti colletti-vi». Il Dicastero del Welfare distinse chiaramentetra parte economica e normativa scaturente dalla pat-tuizione collettiva e «parte obbligatoria» (es. iscri-zione all’Ente bilaterale) scaturente da quest’ultima,esprimendo l’avviso che l’adesione imposta a tale or-ganismo risulterebbe in palese contrasto con i princi-pi di liberta sindacale, tutelati dall’art. 39 della Costi-tuzione, oltre che con i principi del diritto comunita-rio che tutelano la concorrenza. Tale indirizzo vennefatto proprio anche dall’Inps con la circolare n. 74/2005.La quinta considerazione riguarda il rispetto del deminimis potendosi far rientrare tale agevolazioneeconomica nell’ampio ventaglio degli aiuti di Stato,richiamati dal Regolamento Ce n. 1998/2006 dellaCommissione del 18 dicembre 2006: in assenza diuna esplicita formulazione normativa, sara necessa-rio attendere gli approfondimenti dell’Inps.A differenza dell’incentivo previsto all’art. 1 delD.L. n. 76/2013, per l’assunzione agevolata dei per-cettori di ASpI, non viene citato alcun obbligo incre-

INSERTO DI DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 45/2013 XXIII

Page 22: Assunzioni di personale: agevolazioni agevolate I parte - Massi.pdf · fettuato per le assunzioni delle vittime del terrori-smo e della criminalita` organizzata ex lege n. 407/ 1998

mentale, rispetto all’organico medio degli ultimi do-dici mesi. La cosa non e nuova essendo gia stata pre-vista, ad esempio, per il beneficio previsto dall’art. 4,comma 8, della legge n. 92/2012, in favore delleaziende che assumono ‘‘over 50’’ disoccupati da ol-tre un anno (50% di sgravi contributivi per 18 mesise il rapporto e a tempo indeterminato che scendonoa 12 se il contratto e a termine).Da ultimo, una breve considerazione sull’ultimafrase del nuovo comma 10-bis della legge n.92/2012, come formulato dal D.L. n. 76/2013: si affer-ma che il datore di lavoro deve dichiarare l’assenza

di condizioni ostative all’atto della richiesta di av-viamento. Probabilmente si tratta di un refuso sca-turente dalla penna di chi ha scritto la disposizione,in quanto la richiesta di avviamento (se si fa ecce-zione per gli avviamenti nominativi del personaledisabile) non c’e piu nel nostro ordinamento da cir-ca un ventennio, essendo, poi stata razionalizzatanella versione attuale, a partire dalla fine del2007, attraverso la comunicazione anticipata di as-sunzione che va inviata telematicamente al centroper l’impiego prima della costituzione del rappor-to.

XXIV INSERTO DI DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 45/2013