Le Liquidazioni Coatte delle Cooperative

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11 DICEMBRE 2015 Le Liquidazioni Coatte delle Cooperative Le principali fonti legislative, gli organi della procedura, gli effetti della procedura, i rapporti con altre soluzioni a crisi d’impresa Francesco CAPPELLO dottore commercialista

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Le Liquidazioni Coatte delle Cooperative Le principali fonti legislative, gli organi della procedura, gli effetti della procedura, i rapporti con altre soluzioni a crisi d’impresa

Francesco CAPPELLO dottore commercialista

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Principali fonti legislative della Liquidazione Coatta Amministrativa Principio di controllo (indiretto) amministrativo sulle cooperative previsto nell’ ART. 45 CARTA COSTITUZIONALE La LCA è una PROCEDURA SPECIFICA CON FINALITA’ DI ESTINZIONE DELLA SOCIETA’/SODDISFAZIONE DEI CREDITORI La legge fallimentare non indica quali imprese sono soggette a LCA tuttavia, l’art. 2 rinvia a leggi speciali la loro individuazione INTERESSI DI NATURA PUBBLICISTICA, per la tipologia di impresa esercitata: finanziaria, assicurativa e cooperativa Anche all’impresa sociale (Dlgs.155/2006)

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•La Liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale applicabile soltanto ad alcune categorie di imprese il cui dissesto può ripercuotersi negativamente su un elevato numero di soggetti.

•Essendo una procedura con interessi anche pubblicistici viene affidata all’autorità amministrativa (Mi.S.E.) che si occupa dell’apertura e della gestione della procedura. All’autorità giudiziaria è demandata la cognizione delle eventuali controversie relative alla formazione dello stato passivo e ad alcune questioni procedurali.

•E’ possibile distinguere fra imprese che possono essere soggette solo a LCA e quelle per le quali LCA e fallimento sono applicabili in via alternativa

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Sono sottoposte solo a LCA:

•Istituti di credito (artt. 80 e s. TUB),

•Società cooperative che non svolgono attività commerciale (art. 2545 terdecies c.1 c.c.), diversamente opera il concorso con il fallimento;

•Società fiduciarie e di revisione (D.L. 233/86 conv. in L.430/86);

•Imprese private di assicurazione (art. 245 e s. c.ass.);

•SIM, SICAV e SGR (artt. 57 e s. D.Lgs.58/98)

•Società di gestione accentrata di strumenti finanziari (D.Lgs.58/98)

•Fondazioni liriche (D.Lgs.367/96)

•Intermediari finanziari organizzati (art. 113 ter c. 6 TUB);

•Gli Istituti autonomi delle case popolari (R.D. 1165/38).

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Possono essere soggette sia a LCA che a fallimento le

società cooperative che hanno per oggetto un’attività

commerciale (art. 2545 terdecies c.c.). Per queste società la

dichiarazione di fallimento preclude la LCA e il

provvedimento di LCA preclude la dichiarazione di

fallimento (art. 196 L.F.).

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Principali fonti legislative LCA La regolamentazione delle LCA è articolata su due livelli normativi:

•Una disciplina generale contenuta nella legge fallimentare (artt.

194 – 215) applicabile tendenzialmente a tutte le procedure di LCA,

•Una disciplina speciale, dettata in relazione alle singole categorie

imprenditoriali, contenuta in leggi ordinarie di settore.

Tra le leggi speciali particolarmente rilevante è la Legge 17 luglio 1975 n. 400 in quanto detta alcune regole pratiche sullo svolgimento della Procedura (nomina C.L., mancanza di attivo, chiusura della procedura, divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali ne’ iscriversi ipoteche per causa o titolo anteriori, l’Autorità di vigilanza ordina le cancellazioni delle trascrizioni …)

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Fonti legislative della Liquidazione Coatta Amministrativa (segue)

Art. 2545 septiesdecies c.c. > potere all’Autorità di sciogliere le cooperative che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio o non hanno compiuto atti di gestione sottoponendole alla LCA

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FOCUS SULL’ART. 2545 DUODECIES C.C. Le cause di scioglimento delle cooperative sono (dall’art.2484 c.c.): 1. per il decorso del termine; 2. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata, non deliberi le opportune modifiche statutarie; 3. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; 5. nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473; 6. per deliberazione dell'assemblea; 7. per le altre cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto Oltre alle cause suddette, le cooperative si sciolgono per: • per la perdita del capitale sociale ex art. 2545-duodecies, c.c.; • per la riduzione del numero dei soci al disotto di quello legale se non viene integrato nel termine

massimo di un anno ex art. 2522, c.c.; • per atto dell'autorità di vigilanza ex art. 2545-septiesdecies, c.c.; • per il provvedimento dell'Autorità governativa che ordina la LCA ex art. 2545-terdecies, c.c.

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Art. 2545 terdecies c.c. – art. 196 L.F. > Principio della prevenzione «Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.» Art. 2545 terdecies 1° comma c.c. > Stato di insolvenza In caso di insolvenza della società, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la LCA. Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento.

FOCUS SULL’ART. 2545 TERDECIES C.C.

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Lo stato di insolvenza • L’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza anteriore alla LCA Art. 195 L.F.> il Tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede principale su richiesta di uno o più creditori dichiara tale stato con sentenza • L’accertamento giudiziario successivo Art 202 e 203 L.F.> Se l'impresa al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza, senza dichiarazione (ex.art.195 L.F.), su ricorso del Commissario liquidatore o su istanza del Pubblico ministero, previo parere dell’Autorità di vigilanza (MISE), il Tribunale accerta tale stato con sentenza in Camera di Consiglio anche se la liquidazione è disposta per insufficienza di attivo.

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Gli Organi della Procedura amministrativa – art.198 L.Fall. • Il Commissario Liquidatore > nominato con Decreto Ministeriale

pubblicato in Gazzetta Ufficiale Art. 206 L.F. sui poteri > azione di responsabilità e compimento di atti

• Il Comitato di sorveglianza > composto da 3/5 persone esperte

nel ramo di attività esercitato dall’impresa, possibilmente fra i creditori

facoltativo per le cooperative

compiti di controllo, consulenza e informativa

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Gli Organi del controllo della LCA • L’autorità amministrativa di vigilanza > artt. 204, 1°c., 206, 2°c. ,

210, 1° e 2° c autorizzazioni NB: parte integrante del complesso sistema della “vigilanza amministrativa”, quale “elemento di chiusura” delle prerogative di controllo demandate all’Autorità Amministrativa > Ministero dello Sviluppo Economico – MISE • L’autorità giudiziaria > artt.195,202, 203 e 209 L.F.

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Gli effetti della LCA • Effetti per l’impresa > Artt.42,44,45,46,47 L.F Conto della gestione – il C.L. ne da evidenza con Relazione ex art.205 L.F. Stato di sospensione dei poteri all’organo amministrativo che resta in carica ma senza poteri dispositivi o gestori. In sostanza mantiene una funzione indispensabile per la ricostruzione delle vicende societarie e per gli adempimenti dichiarativi antecedenti la data di apertura del concorso

• La concorsualità per i creditori - par condicio creditorum

Artt. 200, 44 L.F. > con l’apertura della LCA si produce l’inefficacia degli atti compiuti dall’impresa dopo l’apertura della procedura intangibilità patrimonio in liquidazione Art.51 L.F. > divieto di azioni esecutive e cautelari individuali Art.56 L.F. > diritto di compensazione

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Gli effetti della LCA • Sui rapporti giuridici preesistenti Art.72 L.F. (principio base) > quando un contratto è ineseguito, l’esecuzione viene sospesa. Il curatore fallimentare può decidere di subentrare nel contratto e procedere in seguito allo scioglimento della situazione contrattuale pendente o di sciogliersi.

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Gli effetti della LCA (segue)

• Sui rapporti giuridici preesistenti - Contenuti e limiti – Artt. Da 72bis a 83 L.F.

Art.72 L.F. ss. > ipotesi di inerzia del Commissario liquidatore il contraente può mettere in mora il Commissario liquidatore facendo istanza all’organo di vigilanza che assegna un termine per il pronunciamento del Commissario liquidatore

Art.81 L.F. > il contratto di appalto si scioglie con la lca di una delle parti, se il Commissario non dichiara di voler subentrare Art.78 L.F. > Risoluzione automatica dei contratti di conto corrente, di mandato, di cessio bonorum e di deposito, all’apertura della LCA

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Gli effetti della LCA (segue)

• Sui rapporti di lavoro subordinato – Principio di continuità Lo scioglimento del rapporto di lavoro può avvenire nell’ambito delle procedure di licenziamento individuale (L.604/1966) o collettivo (L.223/1991)

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Lo stato passivo 1. Fase prodromica alla formazione del passivo Art.207 L.F. > il Commissario liquidatore comunica ai creditori i crediti di ciascuno comunicazioni commissariali (via pec della Procedura) Art.208 L.F. > Domande dei creditori (entro 60 giorni) che non hanno ricevuto comunicazioni 2. Formazione dello stato passivo Art. 209 L.F. > il Commissario deposita l’elenco dei crediti riconosciuti e di eventuali titoli di prelazione presso la cancelleria del Tribunale dove ha sede l’impresa in LCA (entro 90 giorni) Compresi i soggetti che vantano diritti su beni mobili N.B. il deposito ha valenza esecutiva, lo stato passivo è definitivo e non modificabile salvo con provvedimento Giudiziario

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Lo stato passivo (segue) 3. Fase del contraddittorio Artt.98 e 99 L.F. > azione di opposizione, impugnazione o di revocazione 4. Le insinuazioni tardive > Art.101 L.F. Possono essere presentate entro 12 mesi dal deposito del passivo da coloro che non compaiono nell’elenco dei crediti ammessi

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Lo stato passivo e le tipologie di crediti 1. Crediti prededucibili > Scaturenti dall’attività di gestione della

procedura Art.212 e 111,112,113 L.F. > vengono ammessi come tali se non sorgono contestazioni e NON concorrono a comporre lo stato passivo perché posteriori all’apertura della LCA N.B. Comprendono le spese di procedura: remunerazione del Commissario e del Comitato di sorveglianza, spese per la gestione amministrativa della LCA e per consulenze varie, ove necessario qualora autorizzate dal MISE

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Lo stato passivo e le tipologie di crediti (segue)

2. Crediti privilegiati (art. 2745 c.c. ) > garantiti da ipoteca, pegno o altro privilegio soddisfatti dalla vendita di beni oggetto di garanzia specifica 3. Crediti chirografari > non assistiti da diritti di prelazione soddisfatti in via residuale

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Schema di stato passivo

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA N. xx/xx

SOC. COOP. XX Via xx n.XX -

Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale Enti Cooperativi

Commissario Liquidatore: Dott. Xx xx

STATO PASSIVO

N. CREDITORI DOMANDE DI AMMISSIONE AL

PASSIVO CREDITI AMMESSI

TOT.

AMMESSO PRIVILEGI / NOTE

IMPORTI

DA

CONTABILI

TA'

IMPORTI

DA

PRECIS

AZIONE

DEL CR.

CR.

CHIRO

GRAFA

RI

CR.

PRIVIL

EGIATI

INT.

CHIRO

GRAFA

RI

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PREDE

DUZION

E

CR.

CHIRO

GRAFA

RI

CR.

PRIVIL

EGIATI

INT.

CHIRO

GRAFA

RI

INT.

PRIVIL

EGIATI

PREDE

DUZIO

NE

TIPO PRIVILEGIO /

NORMA / GRADO

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Gli adempimenti della procedura di LCA • Presa in consegna dei beni e delle scritture contabili > art.204 2°c. L.F. • Inventario

• Liquidazione del patrimonio dell’impresa Art.210 L.F. > per la realizzazione dell’attivo dell’impresa, per vendite di beni mobili in blocco e immobili occorre presentare istanza di autorizzazione al MISE Artt.35 e 206 L.F 2 c. > Riduzione di crediti, transazioni, compromessi, rinunzia alle liti, ricognizione diritti di terzi, cancellazione ipoteche, restituzione di pegni, svincolo di cauzioni, accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione Se di valore indeterminato o superiore di € 1.032,91

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Gli adempimenti della procedura di LCA (segue)

• La cancellazione di gravami • La cessione di ramo d’azienda

• L’azione surrogatoria (potere del creditore di sostituirsi al debitore

nell’esercizio di diritti che il debitore trascura di far valere)

• Le revocatorie: ordinarie e fallimentari Possibilità di dichiarare inefficaci gli atti dispositivi del patrimonio compiuti dal debitore in pregiudizio delle ragioni del creditore Artt.64, 65, 66 e 67 L.F.

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Gli adempimenti della procedura di LCA Le revocatorie ordinarie Finalizzata a far dichiarare inefficace qualsiasi atto o contratto che il

debitore, prima del fallimento (o LCA) ha posto in essere con la consapevolezza di arrecare pregiudizio ai suoi creditori (art. 66L.F.). Il Curatore (C.L.) deve provare in giudizio che debitore e terzo hanno posto consapevolmente in essere un atto in pregiudizio al patrimonio

Le revocatorie fallimentari Riguardano le attività ritenute sospette se impoveriscono il patrimonio e

se poste in essere con soggetti che conoscevano lo stato di crisi del debitore. Si ritiene che tali attività privilegino alcuni creditori rispetto a altri.

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Gli adempimenti specifici per il Commissario Liquidatore

• Art.205 L.F. > Relazione semestrale per l’autorità di vigilanza – MISE,

comprensiva di conto di gestione e copia estratti conto dispensa dalla presentazione del bilancio annuale

• Art.203 3° c. L.F. > Relazione ex art.33 al Procuratore della Repubblica

del territorio di competenza

• Adempimenti fiscali: analoghi al fallimento

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Novità sugli adempimenti specifici per il C.L. 1. DL 18 ottobre 2012 n. 179 • Comunicazioni tramite PEC • Relazioni semestrali

2. DL 6 luglio 2012 n. 95 • Decreto del Mise • Commissario > organo monocratico. Dovrebbe tornare la terna sulle LCA

più grandi • Principio dell’esercizio personale – funzioni del proprio ufficio sono

delegabili se autorizzate

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Ulteriori disposizioni specifiche • Circ. 27/04/2001 n.168/01 «Piloni» del Ministero del Lavoro e

Previdenza Sociale – Direzione Generale della Cooperazione

• Linee guida in merito all’applicazione delle disposizioni contenute nell’art.205 L.Fall. (01/08/2014 – MISE)

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La chiusura della LCA Art. 213 L.F. > Formazione documenti per la chiusura

• Il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano

di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, sottoposti al MISE, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del Tribunale e liquida il compenso al Commissario.

Si intendono approvati decorsi 20 giorni • Dell’avvenuto deposito è data comunicazione ai creditori ammessi al

passivo ed ai creditori prededucibili con le modalità di cui all'art.207, 4° c., ed è data notizia mediante inserzione nella G.U. e

nei giornali designati dall’autorità che vigila sulla liquidazione.