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Consiglio Nazionale dei Geologi 12 luglio 2018

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Consiglio Nazionale dei Geologi

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TERREMOTI

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12/7/2018 Il Sole 24 Ore

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ECONOMIA E IMPRESE 12 LUGLIO 2018Il Sole 24 Ore

ENERGIA

Energie rinnovabili, le imprese chiedono una regìaverso il 2030Il convegno organizzato da Orrick, Falck Renewables, Quercus, Inspiratia e GseLa ricetta: necessarie

regole certe e linee guida per operatori e investitori

Il punto di approdo l’ha tratteggiato l’Europa che ha appena rivisto gli obiettivi al 2030, innalzando, tra l’altro, al 32% la quotadi consumi finali da coprire tramite fonti “verdi”. Con l’Italia che può fare da «pioniere» se si doterà di?«una cabina di regia»per gestire la transizione energetica, come già avvenuto oltreconfine (si pensi al “comité de perspective” istituito in Francia). Èil messaggio forte arrivato dal convegno “Sfide e opportunità per il conseguimento dei target europei al 2030”, organizzato dallostudio legale Orrick, Falck Renewables, Quercus e Inspiratia, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (Gse), cheieri ha riunito i principali attori del mercato dell’energia.

La direzione suggerita è una sola: servono regole certe per operatori e investitori, ma occorre soprattutto un «motore centrale»,il cui identikit è tracciato efficacemente da Carlo Montella, avvocato partner e Global Deputy Business Unit Leader deldipartimento Energy & Infrastructure di Orrick: «È necessaria una cabina di regia dotata di logiche di sistema, di competenzetecniche e di una visione complessiva per gestire la transizione verso gli ambiziosi obiettivi europei» e per far sì che il paesesfrutti «le grandi opportunità» insite in tale passaggio. Non una struttura «verticistica», gli fa eco Francesco Sperandini,presidente del Gse, alla sua ultima uscita pubblica - per oggi è fissata l’assise che dovrebbe decidere il successore - ma unraccordo tra tutti gli attori del sistema: «Se ci si confronta si consente all’Italia di cogliere i vantaggi competivi che ha sia nellerinnovabili che nell’efficienza energetica e di stare in prima fila nei modelli di comportamento, di produzione e di consumo chela transizione stimolerà».

Perché, appare chiaro a tutti, come ribadisce anche Luigi Michi, responsabile Strategia e sviluppo di Terna, che la transizione sigiocherà «non tanto lavorando sulle commodity ma sulle soluzioni» e che bisognerà portarla avanti, rammenta Agostino ReRebaudengo, vicepresidente di Elettricità Futura, «facendo crescere una filiera nei territori». Le ricette possibili sono svariate,come quella proposta da Falck Renewables, che punta a replicare in Italia un modello già sperimentato con successo in Scoziaper la produzione di energia rinnovabile. Toni Volpe, ad della società, lo declina così: «La logica applicata arriva dalla lungatradizione di sostenibilità del nostro gruppo» ed è imperniata su una stretta sinergia con i territori. «Abbiamo costituito dellecooperative guidate da rappresentanti delle comunità che, in alcuni casi, hanno investito nei nostri progetti». I numeri? Cinquecooperative supportate per un totale di 2500 investitori e 8,5 milioni di euro di raccolta (di cui oltre 5,5 milioni ridistribuiti).Un paradigma rodato, dunque, che chiama in causa un altro tassello cruciale: la sostenibilità economica dei progetti (soprattuttoin assenza di incentivi statali). E, su questo versante, il sistema bancario continuerà a essere centrale, come rileva MassimoPecorari, Global Head of Infrastructure & Power Project Finance di UniCredit. «C’è un forte appetito per il settore da parte delmercato», rimarca il banchiere, ma bisogna definire «delle linee guida per chi investe affinché abbia una ragionevole certezza dipoter mitigare rischi di prezzo e volumi». E occorre individuare strumenti efficaci di finanziamento. Una strada potrebbe esserequella dei PPA (Power Purchase Agreement), i contratti di lungo termine, ancora al palo in Italia, ma che altrove si sono rivelatiun alleato prezioso. E il cui sviluppo, è la chiusa di Montella, «dovrebbe essere tra le priorità della cabina di regia».© RIPRODUZIONE RISERVATACelestina Dominelli

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12/7/2018 Buia: ««Basta attendere, ora semplificare appalti e riqualificazione urbana»

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12 Lug 2018

Buia: ««Basta attendere, ora semplificareappalti e riqualificazione urbana»Giorgio Santilli

«Ripresa dei lavori pubblici? Sono slogan e giochetti che interessano la vecchia politica, comequando si dice che noi vogliamo una riforma delle regole degli appalti pubblici per avere le manilibere. Balle. Noi vogliamo, e abbiamo sempre chiesto, regole semplici e chiare da applicare atutti e non abbiamo nessuna nostalgia della legge obiettivo, che abbiamo sempre contrastato . Ese ci sono fenomeni di corruzione, siamo totalmente a disposizione del presidente Cantone nelladifesa della legalità. Quanto ai numeri, quelli veri, non quelli di annunci di bandi a larghissimoraggio che poi non diventano mai cantieri, ad aprile 2018 c’è stata un’ulteriore riduzione deglioccupati (-2,5%), delle ore lavorate (-2%) e del numero dlele imprese (-4,7%). D’altra parte nonsento più nessuno che alzi la bandiera del codice appalti per dire che ha rilanciato il settore,come era stato promesso. E invece proprio questo bisogna fare ora, creare un quadro checonsente di ripartire subito. Basta scaricare le responsabilità della pubblica amministrazionesulle imprese». Il presidente dell’Ance, Gabriele Buia, ha appena finito l’assemblea privatadell’associazione dei costruttori e ancora una volta la richiesta è «certezze, subito».

È tornata a infuocarsi la partita della riforma degli appalti. Qual è la cosa più importante dafare per superare la paralisi attuale?

C’è un punto chiaro su cui c’è ormai un’intesa generalizzata: bisogna eliminare la responsabilitàamministrativa e contabile dei dirigenti della pubblica amministrazione o almenoridimensionarla notevolmente per evitare fenomeni di sciopero della firma.

Questa è una misura decisiva ma parallela al codice degli appalti. Proprio nel merito delcodice, cosa proponete al nuovo governo?

Anzitutto ci sono cose fondamentali del nuovo codice che bisogna portare avanti e anziaccelerare nella loro attuazione. Penso, per esempio, alla qualificazione delle stazioni appaltanti:una risposta al fatto che ottomila comuni non possono certo permettersi di gestire ancoraappalti, tanto più con norme così complesse. La selezione di queste amministrazioni devepassare per questa norma.

Altri ritardi?

Sulle commissioni di gara stiamo ancora aspettando. È falso che noi vogliamo procedure nontrasparenti ma chiediamo procedure semplici e chiare.

Le modifiche, invece?

Ci sono norme assurde e a volte vergognose che vanno eliminate subito. Penso all’assegnazionedi appalti con il sorteggio. Ignobile. Anche il rating di impresa se deve penalizzarmi nel caso incui io utilizzi il soccorso istruttorio, che è un mio diritto, non va per niente bene.

Altre correzioni?

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12/7/2018 Buia: ««Basta attendere, ora semplificare appalti e riqualificazione urbana»

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Un tema molto serio è quello del subappalto. Oggi non abbiamo più imprese strutturate per faretutto. Non vogliamo subappalti liberi ma chiediamo di tornare alle regole che c’erano prima diquesto codice e nel rispetto delle regole europee. Numerosi Tar hanno già rinviato queste normealla corte di giustizia europea. Chiediamo un quadro normativo nel rispetto delle regole Ue.

Un giudizio complessivo sul codice?

Siamo sempre stati favorevoli alla legge che ha portato al codice ma non possiamo accettare cheritardi e norme contraddittorie si scarichino sempre sulle imprese. D’altra parte se per leUniversiadi si pensa al supercommissario e le amministrazioni continuano a cercare procedurespeciali per aggirare gli ostacoli, vuol dire che il codice non ha semplificato nulla.

Resta il nodo dei poteri dell’Anac.

L’Anac ha compiti importanti, penso per esempio al precontenzioso. Il presidente Cantone citroverà sempre al suo fianco nella lotta alla corruzione e nella difesa della legalità. Chiediamo alpresidente Cantone di essere al nostro fianco nella semplificazione del sistema che consentadavvero di far ripartire i cantieri.

Quali sono le altre priorità che proponete al governo?

Abbiamo davanti una legislatura intera e pensiamo che si possa fare un bel lavoro per affrontaretemi che finora non sono stati affrontati, come quello delle rigenerazione delle città. Ho sentitonella maggioranza parole di interesse per questo tema e anche per los top al consumeo delsuolo. Noi siamo favorevoli a limitare il consumo del suolo ma ci devono dare la possibilità diintrervenire sul tessuto costruito per riqualificarlo e anche con la demolizione e ricostruzione. Eper farlo abbiamo bisogno di un quadro chiaro: la riqualificazione deve essere dichiarata diinteresse pubblico, serve una cabina di regia nazionale con fondi pubblici che promuovanofondi privati, la riforma della legge urbanistica per evitare che i prinai urbanistici attuatividurino anni come avviene oggi, eliminazione degli standard urbanistici del decreto ministerialedel 1968.

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12/7/2018 Codice, i sindacati: «Sì a semplificazioni, no a un ritorno alla Legge Obiettivo»

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12 Lug 2018

Codice, i sindacati: «Sì a semplificazioni, noa un ritorno alla Legge Obiettivo»Q.E.T.

«In questo Paese non vi può essere una visione ideologica su tutto e a prescindere. Il Codicedegli Appalti, come tutte le normative complesse, può essere cambiato e migliorato soprattuttoin termini di semplificazione delle procedure e di accelerazione dell'avvio di cantieri». Lo affermano in una nota congiunta i segretari generali di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, Vito Panzarella, Franco Turri e Alessandro Genovesi. «Ovviamente - prosegue la nota - come saremo i primi a sostenere semplificazione e sburocratizzazione saremo i primi a contrastare chi vuole tornare al General Contractor o allafilosofia della Legge Obiettivo».

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12/7/2018 Toninelli completa le nomine al Ministero: Assunta Luisa Perrotti alle Infrastrutture, Elisa Grande ai Trasporti

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12 Lug 2018

Toninelli completa le nomine al Ministero:Assunta Luisa Perrotti alle Infrastrutture,Elisa Grande ai TrasportiAlessandro Arona

Danilo Toninelli completa con le ultime tre (decisive) nomine la squadra di vertice del Ministerodelle Infrastrutture. Assunta Luisa Perrotti (nella foto), classe 1965, oggi capo di gabinetto delpresidente dell’Autorità di regolazione dei Trasporti Andrea Camanzi, è stata scelta (a sorpresa)come capo del Dipartimento Infrastrutture, mentre per l’altro dipartimento, quello dei Trasporti,Toninelli ha invece optato per un nome più rodato, quello di Elisa Grande, 1963, capo delLegislativo e poi del Dipartimento Infrastrutture con Graziano Delrio e dal dicembre scorso aPalazzo Chigi come capo Dipartimento Programmazione economica/Cipe (alla presidenza delConsiglio era stata capo del Dipartimento Editoria con l’ultimo governo Berlusconi, dal 2009 al2012) . Il dipartimento Infrastrutture del Mit era rimasto vacante dal dicembre scorso, con il passaggiodi Elisa Grande al Cipe, mentre al dipartimento Trasporti Luisa Perrotti andrà a sostituirel’attuale capo Alberto Chiovelli(1963). Proprio Chiovelli viene spostato dal Ministro Toninelli acapo della Struttura tecnica di missione per le infrastrutture prioritarie. L’ingegner Chiovelli, esperto di ferrovie come ex direttore dell’Agenzia sicurezza ferroviaria masoprattutto capo del Personale al Ministero dal 2014 al 2017, può essere l’uomo giusto percentrare l’obiettivo fissato da Toninelli, cioè riorganizzare la struttura di missione utilizzando inprevalenza personale interno del dicastero: nessuno meglio di Chiovelli sa chi potrebbero esserei nomi sui quali fare affidamento. Non è comunque ancora certo che, dopo questo screening, ilministro cinquestelle non decida comunque di fare qualche nomina esterna, come è semprestato da quando la struttura di missione esiste, nel 2002.

Le nomine più sorprendenti sono comunque quelle dei due capi dipartimento. Sono due nomichiave, sono i vertici dei due ministeri che dal 2001 sono stati accorparti, i Lavori pubblici(Infrastrutture) e i Trasporti.

Elisa Grande, laurea in giurisprudenza, è dal 2000 alla presidenza del Consiglio, dal 2002 alDipartimento Editoria fino a diventarne capo dal 2009 al 2012. Poi capo dell’ufficio bilancio,vice-segretario generale, capo del dipartimento Coordinamento amministrativo, sempre allaPresidenza del Consiglio. Graziano Delrio, che la conobbe e apprezzò appunto a Palazzo Chigi, laporta con sè come Capo del Legislativo al Mit, nel 2015 e 2016 (la Grande ebbe un ruolo chiavenella fase di definizione del Codice appalti 2016), per poi nominarla, da gennaio a dicembre2017, capo del Dipartimento Infrastrutture. Dal dicembre scorso è tornata a Palazzo Chigi,nominata da Gentiloni al Dipartimento Programmazione (Cipe). Ora Toninelli la riporta al Mitcome capo del Dipartimento Trasporti. Elisa Grande si conferma dunque una professionista apprezzata da tutti gli schieramenti politici,

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12/7/2018 Toninelli completa le nomine al Ministero: Assunta Luisa Perrotti alle Infrastrutture, Elisa Grande ai Trasporti

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dal governi Berlusconi, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni e ora dal Ministro Danilo Toninelli. Più a sorpresa la nomina di Assunta Luisa Perrotti come capo del Dipartimento Infrastrutture.Anch’essa laureata in giurisprudenza, è figura molto meno nota di Elisa Grande. Nata a Napolinel 1965, laureata in giurisprudenza nel 1987 (110 e lode), con tesi in diritto amministrativo «Laprogettazione dei lavori pubblici e la salvaguardia dell’ambiente», esercita la professione diavvocato fino al 1992, poi lavora per due anni all’Olivetti (Affari legali), poi entra al Ministerodelle Finanze come funzionario, occupandosi negli anni di fisco e diritto comunitario. Dal 2009al 2011, sempre al Mef, svolge l’incarico di reggente nell’ufficio «Convenzioni contro la doppiaimposizione ed altri accordi». Dal 2011 al 2013 comincia a occuparsi di lavori pubblici, quando entra all’Autorità di vigilanza suiContratti pubblici, nella segreteria tecnica del consigliere Andrea Camanzi. Nel settembre 2013 Luisa Perrotti passa alla neonata Autorità di regolazione dei Trasporti,chiamata dal presidente Andrea Camanzi come responsabile dell’ufficio di segretariato. Dal2014, sempre all’Autorità Trasporti, è responsabile dell’Ufficio Affari istituzionali edinternazionali e capo di gabinetto del presidente Camanzi. Alberto Chiovelli, classe 1963, laureato in ingegneria meccanica nel 1987 con 110 e lode, ha fattotutta la carriera al Ministero dei Trasporti, nel quale entra per concorso nel 1989. Sempre perconcorso diventra già nel 1999 direttore dell’ufficio preposto alla redazione del Piano generaledei trasporti e già nel 2000 è direttore del Servizio Pianificazione e programmazione delministero. Nel 2004 diventa capo della Direzione trasporto ferroviario, dal 2008 al 2014 èdirettore dell’Agenzia nazionale sicurezza ferroviaria (Ansf), dal 2014 al 2017 capo del personaledi tutto il Mit, dall’aprile 2017 a oggi capo del Dipartimento Trasporti del Ministero. Chiovelli è in sostanza un grande e stimato esperto di infrastrutture e trasporti, soprattuttoferrovie. LA SQUADRA COMPLETA DI TONINELLI Ecco la mappa delle nomine fatte dal ministro dal 1° giugno (giorno del giuramento) a oggi.Completata la prima fila dei vertici ministeriali, soggetti a spoil system. Capo di gabinetto: prof. Gino Scaccia (professore di diritto costituzionale, si veda il servizio) Capo dell’Ufficio legislativo: dott. Alfredo Storto (magistrato amministrativo, già capo delLegislativo dell’Ambiente negli ultimi governi) - servizio Capo della Segreteria: Gaetano Marzulli (avvocato e giurista) Capo della segreteria tecnica: Dimitri Dello Buono (geografo, ricercatore al Cnr) - servizio Responsabile Struttura tecnica di missione infrastrutture prioritarie: Ing. Alberto Chiovelli Capo Dipartimento Trasporti: dott.ssa Elisa Grande Capo Dipartimento Infrastrutture: dott.ssa Assunta Luisa Perrotti

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12/7/2018 Rassegna giurisprudenza: le irregolarità essenziali e il soccorso istruttorio

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12 Lug 2018

Rassegna giurisprudenza: le irregolaritàessenziali e il soccorso istruttorioa cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Offerta - Irregolarità essenziali - Art. 83 comma 9, dlgs n. 50 del 2016 - Configurabilità -Domanda di partecipazione in formato diverso da quello previsto dalla lettera di invito -Formato .doc. anziché .pdf - Sanabilità - Soccorso istruttorio - Ammissibilità.

In tema di irregolarità essenziali, ai sensi dell'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016, è esclusa lapossibilità di sanare tramite soccorso istruttorio quelle irregolarità che non consentano dirisalire al contenuto (o all'autore) del documento che ne sia affetto in quanto l'eventualeintegrazione postuma del documento irregolare o la produzione ex novo dello stesso (e nonnella sanatoria di un documento già presentato e definitivamente acquisito agli atti di gara) èuna violazione dei principi di par condicio, di trasparenza e di imparzialità che devono ispirarelo svolgimento del procedimento di gara. Ma tale situazione ostativa non ricorre nel caso diinvio di un file elettronico, nel caso di specie la domanda di partecipazione, con estensione eformato diverso da quello prescritto se il formato utilizzato non è tale da impedirne, in manieraassoluta, la corretta visualizzazione e lettura stante la possibilità per la stazione appaltante diutilizzare, in maniera appropriata, il software adeguato di cui abbia la concreta disponibilità eche comunque appartiene allo strumentario digitale “di base” di qualunque soggetto (pubblico oprivato) che utilizzi la modalità digitale per lo svolgimento della sua attività, o comunque daesso facilmente acquisibile

Consiglio di Stato, Sezione 3, sentenza del 3 luglio 2047, n. 4065

Offerta - Irregolarità essenziali - Art. 83 comma 9, dlgs n. 50 del 2016 - Contratto diavvalimento - Errore materiale - Rettifica e sottoscrizione della sola ausiliaria - Esclusionedalla gara - Illegittimità - Sanabilità - Soccorso istruttorio - Ammissibilità.

E' illegittima l'esclusione dalla gara di una concorrente che, a seguito di richiesta di chiarimentidella stazione appaltante, produca copia rettificata di un contratto di avvalimento per un meroerrore formale o materiale derivante dall'errata indicazione (nel contratto) della direzioneprocedente, recante la stessa data del precedente e sottoscritto dalla sola ausiliaria. Taleincongruenza, riferibile esclusivamente al singolo ufficio procedente e in presenza dell'esattaindicazione del bando e dell'oggetto per esteso, nonché del relativo CIG, è ininfluente e noningenera dubbi o incertezze né sull'appalto per la quale le parti stipulanti si eranoreciprocamente impegnate né sulla soggettività della stazione appaltante in favore della quale leparti contrattuali si erano vincolate ad eseguire le prestazioni oggetto di affidamento. Tutto ciòporta a non escludere la possibilità per la Stazione appaltante di avviare la procedura di soccorsoistruttorio nell'intento di rendere sanabili tali irregolarità e favorire la partecipazione della

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12/7/2018 Rassegna giurisprudenza: le irregolarità essenziali e il soccorso istruttorio

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concorrente essendo l'istituto in esame, anche all'esito della nuova formulazione della norma dicui all'art. 83, comma 9, D.lgs. 50 del 2016, finalizzato proprio ad evitare che una ditta possaessere esclusa da una pubblica gara per via di una carenza meramente formale.

Consiglio di Stato, Sez. 5, sentenza del 27 giugno 2018, n. 3952

Offerta - Irregolarità essenziali - Art. 83 comma 9, Dlgs n. 50 del 2016 - Contributo Anac -Omesso versamento - Soccorso istruttorio - Ammissibilità – CGUE del 28 febbraio 2018, n.523 – Sanatoria delle irregolarità essenziali - Appalto di servizi.

Il versamento del contributo all'Autorità di Vigilanza (ora all'A.N.A.C.) di cui all'art. 1, comma 67,della l. n. 266 del 2005 raffigura una compressione, sia pure limitata, al principio di massimapartecipazione, confinata però ai soli appalti di opere pubbliche con la conseguenza che non èammessa una sua interpretazione estensiva agli affidamenti di servizi, come nel caso di specie.Tale irregolarità inoltre in quanto non inerisce “all'offerta economica e all'offerta tecnica”secondo quanto stabilito dall'art. 83 comma 9 del d. lgs. n. 50 del 2016 potrebbe essere sanata,anche alla luce della giurisprudenza comunitaria che con la sentenza della Corte di giustizia UEdel 28 febbraio 2018, n. 523 ha legittimato una procedura di soccorso istruttorio tesa a sanare,nelle procedure di affidamento, anche le irregolarità essenziali tranne le carenze documentalisanzionate in modo espresso con l'esclusione.

Consiglio di Stato, Sez. 5, sentenza del 27 giugno 2018, n. 3950

Offerta - Irregolarità essenziali - Art. 83 comma 9, Dlgs n. 50 del 2016 - Configurabilità -Soccorso istruttorio - Sindacato giurisdizionale - Limiti.

L'art. 83, comma 9, del codice dei contratti, pur disciplinando congiuntamente gli istituti delsoccorso istruttorio e della tassatività delle cause di esclusione, che il vecchio codice degli appalti(d.lgs. n. 163 del 2006) teneva distinti, in riferimento allo scrutinio delle offerte tecniche,prevede quale causa di esclusione l'incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta per difetto dielementi essenziali. La valutazione delle offerte - e dunque anche della loro “incertezzaassoluta” da parte della commissione giudicatrice, rientra nell'ampia discrezionalità tecnicariconosciuta a tale organo. L'incompletezza dell'offerta è sindacabile in sede giurisdizionalequando il relativo giudizio possa prescindere dall'esame di profili tecnico-discrezionaliintrinseci al contenuto progettuale e riguardi elementi specifici componenti l'offerta,autonomamente valutabili e da ritenersi essenziali. Questi ultimi rilevano quando la loroindicazione sia carente od imprecisa, tale quindi da rendere l'offerta oggettivamente mancantedi dati indispensabili per la sua valutazione, perciò assolutamente incerta ovvero -secondol'attuale dizione normativa- tale da non consentire l'individuazione del suo contenuto, tecnicoe/o economico; con la precisazione che l'essenzialità dell'elemento (carente od impreciso) vagiudicata caso per caso, tenendo conto della natura, dell'oggetto e delle caratteristiche sia delcontratto che della gara, così come strutturata dalla stazione appaltante. Ne consegue che noncostituisce elemento specifico dell'offerta, autonomamente valutabile ed essenziale, e quindideve essere sottratto dal sindacato giurisdizionale, il piano gestionale della commessadettagliato nella Relazione che, pur sintetica, prima facie non appare assolutamente carentedell'individuazione degli impegni contrattuali assunti dalla concorrente in ordine a tutti i puntirilevanti della gestione della commessa.

Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 14 maggio 2018, n. 2853

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Codice Appalti, Toninelli annuncia semplificazioni in collaborazione con l'Anac diPaolaMammarella

In arrivo in CdM modifiche per affidamenti più rapidi. Gli operatori chiedono di tornare dalla soft law ad un solo regolamento attuativo

12/07/2018 – Modifiche e semplificazioni al Codice Appalti sì, ma di pari passo con l’anticorruzione. Saranno queste, secondo quanto annunciato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, le direttrici per la revisione della normativa sui contratti pubblici.

Codice Appalti , semplificazione e legalità

Toninelli dalla sua pagina Facebook ha assicurato che semplificazione non vorrà dire mancanza di controlli.

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“Un governo del M5S non abbasserà mai la guardia rispetto alla legalità e alla lotta contro la corruzione negli appalti. Certe ricostruzioni pseudo-giornalistiche sono totalmente campate in aria. Stiamo lavorando fin dal primo giorno del nostro mandato in piena sintonia con Anac per rendere più rapidi gli affidamenti con norme più chiare e semplici. È risaputo, infatti, che la corruzione e il malaffare si annidano facilmente proprio nella complessità e nell'opacità. Dunque, snellire le procedure non è in contraddizione con la difesa della legalità, tutt'altro”.

Toninelli ha aggiunto anche che “non c’è alcun ritorno ai principi della Legge Obiettivo. Il tavolo di lavoro vede un coinvolgimento attivo e qualificato dell’Anticorruzione che sta fornendo un contributo prezioso allo scopo di rilanciare quegli investimenti infrastrutturali che possono davvero far ripartire l’economia del Paese”.

La Legge Obiettivo è stata duramente criticata anche dal presidente dell’Anac, Raffaele Cantone, che l’ha definita “una delle peggiori leggi mai fatte” perché a suo avviso non ha prodotto risultati in termini di controlli né di realizzazione delle opere, che sono molto spesso rimaste in una sorta di “libro dei sogni”.

Codice Appalti , modifiche presto in CdM

Nei giorni scorsi Toninelli ha riferito che le modifiche alla disciplina degli appalti pubblici saranno portate presto in Consiglio dei Ministri.

Secondo molti operatori del settore, il Codice Appalti del 2016 è stato introdotto per garantire la trasparenza delle procedure e la lotta alla corruzione, ma ha anche prodotto incertezze e un rallentamento dei lavori. Motivi per i quali è stato chiesto un intervento correttivo.

A prescindere dal numero di gare bandite e degli importi, che in molti casi sono in ripresa, ad essere criticato è in particolare il sistema di soft law, cioè l’insieme di decreti attuativi e linee guida dell’Anac che avrebbero dovuto semplificare l’applicazione del Codice. In realtà, i ritardi nell’approvazione di queste norme ha creato una situazione molto più confusa, tanto da spingere gli operatori a chiedere il ritorno ad un unico regolamento attuativo.

Una modifica, già annunciata, punta ad eliminare l’obbligo di pubblicare gli avvisi di gara sui quotidiani cartacei. Al momento questo obbligo costa 40 milioni di euro a professionisti e imprese.

Un altro punto da modificare potrebbe essere il tempo previsto per i pagamenti. L’Unione Europea ha intrapreso un’azione contro la normativa italiana che gestisce i pagamenti per stato di avanzamento lavori.

Ricordiamo inoltre che Ance da tempo chiede un intervento normativo per eliminare le procedure farraginose che rallentano l’apertura dei cantieri e la rapida realizzazione delle opere. Secondo i costruttori edili, il Codice Appalti prevede controlli solo formali che danneggiano le imprese serie, senza sradicare l'illegalità.

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L'Ance ha più volte sottolineato anche la presenza di troppe deroghe, come nel caso dei Mondiali di sci di Cortina 2021, del G7 di Taormina e delle Universiadi 2019, l’incapacità di selezionare le imprese migliori (la pratica del sorteggio umilia le imprese), i contenziosi incerti, i tempi lunghi e la presenza di alcune norme contrarie alle regole europee, come i limiti al subappalto.

Codice Appalti , sindacati: ok alla semplificazione, no alla Legge Obiettivo

In una nota i Segretari Generali di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, Vito Panzarella, Franco Turri e Alessandro Genovesi hanno dichiarato “In questo Paese non vi può essere una visione ideologica su tutto e a prescindere. Il Codice degli Appalti, come tutte le normative complesse, può essere cambiato e migliorato soprattutto in termini di semplificazione delle procedure e di accelerazione dell’avvio di cantieri. Ovviamente come saremo i primi a sostenere semplificazione e sburocratizzazione saremo i primi a contrastare chi vuole tornare al General Contractor o alla filosofia della Legge Obiettivo”.

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Norme correlateDecretoLegislativo18/04/2016n.50Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice Appalti)

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Conto Termico, dal GSE una guida agli interventi incentivabili diRossellaCalabrese

E sul MEPA i nuovi capitolati speciali per l’acquisto di infissi e schermature solari

12/07/2018 - Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato una nuova sezione dedicata agli interventi incentivabili con il Conto Termico.

Nella nuova pagina ‘Interventi incentivabili’ sono riportate in forma semplificata, per singolo intervento, le istruzioni da seguire per compilare la richiesta di incentivo da parte di soggetti privati, imprese e Pubbliche Amministrazioni.

In primo luogo, sono riportate le procedure per registrarsi all’Area Clienti del GSE e accedere all’applicazione web Portaltermico.

Poi, per ciascun intervento sono specificate le informazioni preliminari di cui disporre per compilare la richiesta di incentivo (dati sull'immobile; informazioni pre/post intervento), la documentazione da allegare e il relativo estratto delle Regole Applicative.

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Come detto, la nuova sezione è divisa in due settori: uno dedicato alle Pubbliche Amministrazioni (principali destinatarie del Conto Termico), l’altro rivolto a imprese e privati.

Le Pubbliche Amministrazioni - ricordiamo - possono detrarre le spese relative a: - coibentazione- infissi- caldaie a condensazione- sistemi di schermatura e/o ombreggiamento- nZEB ‘Edifici a Energia quasi Zero’- sistemi efficienti di illuminazione- building automation- pompe di calore- caldaie e stufe a biomasse- solare termico- scalda acqua a pompa di calore- impianti ibridi a pompa di calore

Imprese e privati , invece, possono detrarre le spese relative a: - pompe di calore- caldaie e stufe a biomasse- solare termico- scalda acqua a pompa di calore- impianti ibridi a pompa di calore

Conto Termico, infissi e schermature solari sul MEPA Restando in tema di Conto Termico, il GSE informa che sul MEPA, la piattaforma di acquisto delle PA di Consip, sono stati pubblicati nuovi capitolati speciali ‘Conto Termico’, schede tecniche utili per formulare Richieste di Offerta per l’acquisto di infissi e schermature solari conformi ai requisiti del Conto Termico.

I capitolati si aggiungono a quelli già disponibili sul MEPA riguardanti altri beni, quali gli impianti solari termici per l’acqua calda sanitaria degli uffici e delle scuole, il solar cooling, il relamping e le pompe di calore per il clima e per l’acqua calda sanitaria.

Per effettuare l’acquisto - spiega il GSE -, una volta selezionata la funzione ‘Crea RDO’, è sufficiente inserire nel campo di ricerca la dicitura ‘Conto Termico’ e scegliere il tipo di bene che si intende acquistare.

Il GSE ricorda che sono acquistabili sul MEPA anche la Diagnosi Energetica e l’APE che vengono rimborsate al 100% dal Conto Termico, se accompagnate da interventi di riqualificazione che le prevedano.

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Pergola, pergotenda o tettoia? Come scegliere il titolo abilitativo corretto diPaolaMammarella

Per evitare contenziosi e sanzioni, occorre prestare attenzione alle caratteristiche e all’utilizzo dei manufatti

12/07/2018 – Pergole, pergotende e tettoie in teoria sono manufatti ben distinti. Nella pratica, le particolari caratteristiche tecniche e l’utilizzo cui sono destinate può far nascere contenziosi sui titoli abilitativi da utilizzare.

Il Tar Lombardia con la sentenza 646/2018 ha spiegato quali sono le differenze tra i diversi manufatti.

Pergola, pergotenda o tettoia? Riprendendo quanto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza 825/2015, i giudici hanno spiegato che “la differenza fra tettoia e pergolato appare riconducibile al linguaggio comune, che individua la tettoia come una struttura

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pensile, addossata al muro o interamente sorretta da pilastri, di possibile maggiore consistenza e impatto visivo rispetto al pergolato, normalmente costituito da una serie parallela di pali collegati da un’intelaiatura leggera, idonea a sostenere piante rampicanti o a costituire struttura ombreggiante, senza chiusure laterali”.

Se però, ha spiegato successivamente il Consiglio di Stato, con la sentenza 306/2017, il pergolato viene coperto nella parte superiore con una struttura non facilmente amovibile, il manufatto si trasforma in una tettoia, per la quale i giudici hanno più volte spiegato che è necessario il permesso di costruire. Il permesso di costruire è richiesto indipendentemente dal materiale di copertura e dalla porzione di pergola che viene coperta.

La pergotenda, continua la sentenza, non necessita di titolo edilizio, in quanto l’opera principale non è la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa. La struttura è quindi un “mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda”. La tenda non può qualificarsi come nuova costruzione perché, essendo in materiale plastico e retrattile, non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, in grado di comportare una trasformazione del territorio.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE ALL'EDILIZIA LIBERA

Scendendo nel dettaglio i giudici hanno sottolineato che se la tenda non ha carattere retrattile, pur non essendo un organismo edilizio che crea nuovo volume o superficie, per la sua installazione è necessario il titolo abilitativo.

In sostanza, bisogna valutare il “carattere permanente del manufatto”, che è determinato dal fatto di non essere destinato ad un utilizzo temporaneo e dall’immodificabilità della struttura se non con un intervento invasivo che ne comprometterebbe l’utilizzo.

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Pergola o tettoia, i l caso I giudici si sono pronunciati sulla sostituzione di una vecchia pergola con una pergola bioclimatica. Per l’intervento era stata presentata una Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), poi annullata dal Comune perché la vecchia pergola era stata realizzata senza permessi, ma soprattutto perché le lamelle orientabili della pergola bioclimatica avrebbero finito per creare una copertura uniforme.

Secondo il Comune, si sarebbe trattato di fatto di una tettoia e il responsabile dell’intervento avrebbe dovuto richiedere il permesso di costruire.

Dato che, come emerso dagli accertamenti, la copertura della pergola era tale da far presumete un’occupazione permanente della terrazza, il Tar ha dato ragione al Comune e confermato l’annullamento della CILA.

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Norme correlate

Sentenza02/07/2018n.646Tar Lombardia - Titolo abilitativo corretto per pergole, pergotende e tettoie

Sentenza25/01/2017n.306Consiglio di Stato - Definizione di pergolati, pergotende, gazebo e verande

Sentenza18/02/2015n.825Consiglio di Stato - Differenza tra tettoia e pergolato

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Gare pubbliche e segretezza: alla S.A. l’accertamento e la valutazione di collegamenti tra le offerte 12/07/2018

Rientra nella sfera di competenza della stazione appaltante procedere all’accertamento e alla valutazione della sussistenza di indici di collegamento tra le offerte presentate e tale valutazione è sindacabile solo dal giudice amministrativo, se viziata da manifesta illogicità o travisamento dei fatti.

Questo in sintesi il contenuto della Delibera n. 540 del 6 giugno 2018 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito un parere di precontenzioso ai sensi dell'art. 211, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) in riferimento alla richiesta presentata da un'impresa per la sua esclusione da una procedura di gara, effettuata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’esistenza di una situazione di collegamento sostanziale con un’altra società partecipante alla medesima procedura, tale da far ritenere sussistente l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale.

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Entrando nel dettaglio, nel caso esaminato dall'Anticorruzione i rapporti di parentela tra i titolari delle due imprese partecipanti alla procedura selettiva.

Ciò premesso e considerato che rientra nella sfera di competenza della stazione appaltante procedere all’accertamento e alla valutazione in concreto della sussistenza di indici di collegamento tra le offerte presentate e che tale valutazione è sindacabile solo dal giudice amministrativo, se viziata da manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in esame i rapporti di parentela tra i titolari delle due imprese partecipanti alla procedura selettiva, accompagnati dalle significative circostanze di fatto evidenziate dall’amministrazione aggiudicatrice, costituiscono elementi che - per la loro consistenza e gravità - possono considerarsi astrattamente idonei e sufficienti a denunciare l’esistenza di una relazione tra i concorrenti interessati, tale da far ritenere che le rispettive offerte possano provenire da un unico centro decisionale, con potenziale violazione dei principi di segretezza delle offerte e di par condicio fra i concorrenti.

Per questo motivo l'ANAC ha confermato che nel caso di specie appaiono rispettati i costrutti ermeneutici elaborati in materia.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Documenti Allegati

Parere di precontenzioso ANAC

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Umbria, Ddl sisma al tavolo regionale: 'Ricostruzione non solo materiale ma anche sociale ed economica' 12/07/2018

"Per ciò che riguarda la ricostruzione post-sisma, l'obiettivo che abbiamo sempre sostenuto di voler perseguire è quello di realizzare non soltanto la ricostruzione fisica degli edifici, ma anche quella sociale ed economica di tutta l'area coinvolta. Questo disegno di legge si muove su questa impostazione e si propone, appunto, di contribuire a raccordare la fase della ricostruzione con quella dello sviluppo delle aree maggiormente colpite, anche mediante uno strumento strategico, il Master Plan per lo sviluppo della Valnerina. Insomma, intendiamo cogliere questa opportunità come occasione di riqualificazione del territorio e degli insediamenti, dal punto di vista paesaggistico e della sostenibilità ambientale, nonché di valorizzazione delle attività economiche, specie quelle che connotano il territorio stesso e ne rappresentano le maggiori qualità".

È quanto affermato dalla presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, in apertura dei lavori del "tavolo sisma", riunitosi quest'oggi a Perugia, a Palazzo Donini, cui ha partecipato anche l'assessore regionale all'assetto del territorio, Giuseppe Chianella, nel corso del quale è stato illustrato il testo del disegno di recante "Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi", adottato dalla Giunta regionale nella sua ultima seduta, e trasmesso all'Assemblea legislativa per l'iter di approvazione che auspicabilmente dovrebbe concludersi nel prossimo mese di settembre.

E' stato il direttore regionale, Diego Zurli, ad illustrare il testo del disegno di legge che, fra gli obiettivi principali ha anche quello della riduzione della vulnerabilità sismica e del

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rafforzamento, con gli strumenti e le scelte disponibili nel campo delle attività edilizie ed urbanistiche, del senso di sicurezza, della percezione di sicurezza delle popolazioni, al fine di scongiurare ogni possibile fenomeno di abbandono e porre le condizioni per un convinto e sereno radicamento della residenza e delle attività economiche in un territorio che vede ripetersi con frequenza eventi sismici molto rilevanti.

Viene affrontato in varie fattispecie il tema delle delocalizzazioni – si afferma nella nota introduttiva dell'atto - laddove le condizioni delle aree di sedime attuali di edifici e insediamenti, anche a seguito di indagini aggiornate, non siano motivatamente in grado di garantire sicurezza o laddove la delocalizzazione consenta di incrementare la sicurezza degli insediamenti e degli spazi pubblici.

Dal punto di vista urbanistico non si prevede l'istituzione di nuovi strumenti. Per tutti i Comuni del cratere si prevede un migliore raccordo con la pianificazione di protezione civile. Per i Comuni maggiormente colpiti si prevede un utilizzo più snello e flessibile degli strumenti esistenti, raccordando espressamente alcune procedure e riconducendo alcuni pareri in seno alla Regione, anche mediante conferenze di servizi, in modo da comprimere i tempi delle procedure, senza sacrificare i processi di partecipazione e disciplinando. Ove possibile, anche i cosiddetti "tempi di attraversamento" tra una fase e l'altra. Viene imposta la contestualità della parte strutturale dei piani con quella operativa.

Particolare attenzione viene posta alla ripianificazione, per riqualificare e mettere a sistema le aree trasformate a seguito del sisma e delle attività svolte nella fase di emergenza.

Dal punto di vista edilizio si prevedono, con diversi gradi di flessibilità, interventi che riguardano l'assetto planivolumetrico degli edifici (aree di sedime, sagome, varianti del numero dei piani etc.), con particolari attenzioni anche alle fattispecie di edifici che presentano contiguità strutturale con altri immobili.

Un ulteriore elemento di novità del disegno di legge è quello che consente l'utilizzo temporaneo a fini abitativi delle pertinenze degli edifici, a particolari condizioni.

In materia di deposito e autorizzazioni sismiche viene specificato il raccordo fra le attività degli uffici regionali del Genio Civile e dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria.

A cura di Ufficio Stampa Regione Umbria

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Progetti di efficienza energetica, in Gazzetta le modifiche al Decreto 11 gennaio 2017 12/07/2018

Nuovi obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e nuove linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2018 il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 10 maggio 2018 recante "Modifica e aggiornamento del decreto 11 gennaio 2017, concernente la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica".

Con il decreto vengono prese in considerazione:

• la Strategia Energetica Nazionale 2017 (decreto Ministro dello sviluppo economico10 novembre 2017);

• l'obiettivo nazionale di risparmio cumulato di energia finale (art. 7, commi 1 e 1-bisdel decreto legislativo n. 102/2014), pari a 25,5 milioni di tonnellate equivalenti dipetrolio di energia finale, da conseguirsi negli anni dal 2014 al 2020;

• le performance particolarmente elevate dell'Italia in termini di efficienza energetica,con un'intensità energetica pari a circa 100 tep per milione di euro di PIL nel 2015,ben al di sotto della media UE di 120 tep per milione di euro di PIL;

• gli obiettivi di efficienza energetica generati a seguito di strumenti di promozione cheaccelerano l'introduzione di prodotti, edifici, veicoli o servizi più efficienti;

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• le azioni che dall'anno 2020 e successivi saranno intraprese per conteggiare irisparmi energetici derivanti da tutti i principali strumenti di promozione degliinterventi di efficientamento energetico;

• la rilevanza del meccanismo dei Certificati Bianchi ai fini del raggiungimento degliobiettivi al 2020.

In allegato il testo del decreto con i relativi allegati (allegato 1 che contiene la TABELLA 1 – Tipologie degli interventi e allegato 2 con la TABELLA 1 – Elenco ProgettiStandardizzati).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Decreto

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Costo di costruzione: quando scatta la prescrizione? 12/07/2018

Quando si può dichiarare estinto per prescrizione il credito del Comune vantato per i contributi commisurati al costo di costruzione in relazione ad una concessione?

A rispondere a questa domanda è stato il Consiglio di Stato con la sentenza 5 luglio 2018, n. 4123 con la quale ha accolto il ricorso presentato da un Comune contro una precedentedecisione dei giudici di primo grado che avevano ritenuto fondato il ricorso presentato daun'impresa con cui si contestava l’intervenuta prescrizione del diritto di credito del Comune.

Premessa Entrando nel dettaglio, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il termine di prescrizione applicabile alle richieste di pagamento degli oneri di urbanizzazione o del costo di costruzione è quello della prescrizione ordinaria, quindi decennale, decorrente dal rilascio della concessione.

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I fatti Nel caso di specie, in primo grado i giudici hanno accolto il ricorso presentato contro le ingiunzioni emesse da un Comune con le quali era stato richiesto il pagamento di una complessiva somma a titolo di costo di costruzione, sanzioni amministrative ed interessi pecuniari per l’omesso pagamento degli oneri relativi alle concessioni n. 29 del 30 luglio 1986, n. 22 dell’11 agosto 1989, nn. 1 e 2 del 4 gennaio 1995, n.6 del 20 gennaio 1995, rilasciate per la realizzazione di un edificio da adibirsi a struttura termale.

L’Amministrazione aveva richiesto le somme oggetto della contesa con atto prot. 11422 del 26 novembre 1996 (notificato all'impresa il 4 dicembre 1996) con il quale è stato chiesto alla società appellata il pagamento dell’importo relativo al contributo del costo di costruzione facendo riferimento per la loro determinazione alle tabelle approvare con la richiamata delibera della Giunta comunale n. 475 del 23 novembre 1995.

La decisione del TAR Secondo il TAR l'atto del Comune non avrebbe avuto valore perché consistente semplicemente in un invito rivolto alla società a pagare i relativi oneri.

La sentenza del Consiglio di Stato I giudici di Palazzo Spada hanno confermato una tesi consolidata per la quale l’atto di costituzione in mora non è soggetto a formule solenni, avendo invece lo scopo di portare a conoscenza del debitore, per iscritto, l’intenzione del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese. Le note comunali contenevano un esplicito invito al pagamento di quanto richiesto (“è necessario che la S.V proceda al pagamento dell’importo relativo al contributo commisurato all’incidenza del costo di costruzione di cui agli artt3 e 6 della L. n. 10/77, in applicazione della Delibera di giunta n. 475 del 23.11.1995”).

Non vi è una incertezza sulla quantificazione degli stessi oneri con il preciso richiamo alle tabelle comunali che chiariva il criterio di calcolo e che fornivano sufficienti indicazioni alla società affinché potesse adempiere l’onere di quantificare il costo di costruzione.

Per le suddette ragioni, l’appello è stato accolto, riformando la sentenza impugnata.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Sentenza Consiglio di Stato 5 luglio 2018, n. 4123

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Autorizzazioni sismiche: secca bocciatura dei Geologi alla legge regionale Marche. "Iniqua e discriminatoria" Matteo Peppucci - INGENIO 12/07/2018

Nuove norme per le costruzioni sismiche nella Regione Marche: l'ordine regionale dei Geologi esprime giudizio negativo sia dal punto di vista tecnico che giuridico

L'Ordine dei Geologi della Regione Marche si sente in dovere di esprimere un giudizio sostanzialmente negativo sia da un punto di vista tecnico che giuridico circa la reale attuabilità della legge regionale n.1 - "Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche" e, di riflesso, sul DGR n°714 del 28/05/2018 "Approvazione delle Linee Guida per la disciplina delle attività svolte dalle strutture tecniche competenti per le costruzioni in zona sismica nella Regione Marche", che ha stabilito le linee guida per la disciplina delle attività che le strutture tecniche competenti dovranno attuare per la regolamentazione delle costruzioni sull’intero territorio regionale.

Ecco le motivazioni a corredo del parere dell'Ordine dei Geologi sulle nuove procedure di autorizzazione sismica delle Marche.

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Procedure di rilascio autorizzazioni sismiche L'art. 2 della Legge regionale trasferisce ai comuni le funzioni in materia sismica ai sensi del DPR 380/2001. Di fatto la norma, obbligando i Comuni ricadenti in zona sismica ad ottemperare alle procedure previste per il rilascio delle autorizzazioni edificatorie, potrà produrre, inevitabilmente, delle criticità nella gestione dell’iter procedurale tecnico-amministrativo con significativi ritardi dei percorsi autorizzativi. La lettera inviata da numerosi Uffici tecnici comunali della Provincia di Ancona evidenzia le numerose problematiche che i Comuni, soprattutto quelli contraddistinti da Uffici Tecnici comunali sottodimensionati, dovranno affrontare a seguito dell’applicazione di tale legge:

• la carenza di personale adeguato e formato tecnicamente; • la scarsità delle risorse necessarie messe a disposizione per far fronte all'obbligo di

controllo della procedura autorizzativa che prevede un numero di pratiche ben superiore a quello dell'attuale deposito dei progetti strutturali presso gli uffici regionali dell’ex Genio civile.

Caratterizzazione sismostratigrafica dei terreni L'allegato 1 alla Legge regionale “Criteri e modalità per l0effettuazione del controllo dei progetti nell’ambito delle procedure per la realizzazione degli interventi nelle zone classificate sismiche”, specifica al Punto B che il progetto deve essere composto da una serie di elaborati tra i quali la relazione geologica, geotecnica e sulle fondazioni, compresa la stabilità dei terreni circostanti. Per i Geologi, una la legge che non chiede anche la caratterizzazione sismostratigrafica dei terreni ovvero la Risposta Sismica Locale sembra oltremodo restrittiva. Inoltre, la stessa norma specifica che, nel caso di costruzioni di modesto rilievo, la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo può essere ottenuta per mezzo di sondaggi, prove ed indagini eseguite precedentemente su terreni simili ed in aree immediatamente adiacenti. Con tale assunto si palesa una "superficialità tecnica" profondamente discordante con i principi ispiratori di una legge che deve garantire la sicurezza della vita umana in un territorio regionale soggetto a vulnerabilità sismica. Purtroppo, come ampiamente dimostrato in occasione dei recenti eventi sismici che hanno coinvolto l’Italia centrale, le caratteristiche sismostratigrafiche dei nostri terreni di fondazione possono dare luogo ad accelerazioni al suolo significativamente rilevanti rispetto a quelle previste dalla attuale classificazione della pericolosità sismica del territorio nazionale.

Microzonazione sismica e caratteristiche sismostratigrafiche Al punto 1) dell'art. 3 comma 2 (Corsi di formazione e supporto tecnico) della DGR 714/2018, per quanto riguarda i contenuti per i corsi di formazione previsti dal disposto legislativo (allegato 2), non vengono presi in considerazione le caratteristiche litostratigrafiche, geomorfologiche e sismostratigrafiche che, come è stato ampiamente dimostrato dalla recente sequenza sismica partita il 24 agosto 2016, ha fortemente condizionato il danneggiamento del 62% dell’intera area del cratere. Analogamente non viene assolutamente fatta menzione delle risultanze degli studi di Microzonazione sismica di cui la Regione Marche, attraverso le varie annualità iniziate a partire dall’OPCM 3907/2010, ha praticamente coperto con il I livello l’intero territorio regionale, di fatto così smentendo tutte le risorse finora investite proprio per fornire i Comuni di uno studio fondamentale che riguarda la conoscenza delle situazioni geologiche che potrebbero comportare una amplificazione dell’onda sismica. La normativa non sembra tenere in considerazione neanche le indicazioni dettate dalle recenti Ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione post-terremoto e dalle NTC 2018 in merito agli studi di Risposta Sismica Locale. Ne deriva una bassissima, se non nulla, attenzione alle caratteristiche geologiche del territorio ove potranno essere realizzate costruzioni e/o interventi edilizi ed una altrettanto nulla attenzione ai criteri per la definizione del modello geologico e geotecnico delle aree interessate da trasformazioni urbanistiche e pianificatorie.

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Collaborazione con Università All'art. 3 della Legge viene specificato che la Regione può avvalersi della collaborazione degli Ordini professionali e delle Università. Nella DGR all'art. 4, ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge regionale 01/18 indica al punto 3 la composizione del Comitato Tecnico Scientifico che prevede al punto 3.4.1. un docente (ingegnere, geologo) dell'Università Politecnica delle Marche. Nel territorio regionale sono presenti due Università che erogano laureati in Scienze geologiche e pertanto sarebbe opportuno che tali professionalità provengano dagli Atenei che "costruiscono" tali professionalità, così come ingegneri sono presenti anche in altri Atenei ed analogamente non si può pensare che una Legge regionale sia sperequativa fino a tal punto.

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Distribuzione degli ambienti interni, quale titolo edilizio? Dipende dal tipo di lavori Matteo Peppucci - INGENIO 12/07/2018

Tar Campania: la diversa distribuzione degli ambienti interni richiede la CILA o, se vengono interessate parti strutturali, la SCIA

Quale titolo edilizio serve per la diversa distribuzione degli ambienti interni? Lo spunto per precisarlo ci viene offerto dalla recente sentenza 1042/2018 del Tar Campania, dove si ricorda che i casi sono due:

• se è effettuata mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature, purché noninteressi le parti strutturali dell'edificio, costituisce attività di manutenzione straordinariasoggetta al semplice regime della comunicazione di inizio lavori (CILA) ex art.6-bis del dpr380/2001, che disciplina gli interventi subordinati a CILA. In tali ipotesi, pertanto, l'omessacomunicazione non può giustificare l'irrogazione della sanzione demolitoria chepresuppone il dato formale della realizzazione dell'opera senza il prescritto titolo abilitativo;

• se invece lo stesso intervento interessa parti strutturali del fabbricato, ai sensi dell'art. 22,comma 1, lett. a), del dpr 380/2001, la disciplina applicabile è quella della segnalazionecertificata di inizio attività (SCIA), la cui mancanza comporta, parimenti, l'irrogazionedella sola sanzione pecuniaria.

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Nel caso di specie, si contestava l'ingiunzione di demolizione per una struttura dehors, per il comune non conforme alla struttura autorizzata in precedenza, in quanto si presenta come un ampliamento dell'attività commerciale adiacente. Essa è stata realizzata con una struttura in acciaio e vetro temperato, bullonata al suolo e completamente chiusa su tutti i versanti e con copertura in metallo e vetro oscurato ed è disposta su una diversa area di sedime (pubblica) autorizzata, così come le distanze dalla strada pubblica sono difformi al progetto autorizzato. Per l'amministrazione comunale, "la superficie coperta è simile alla superficie coperta autorizzata, circa 40 mq., per un’altezza media di mt. 2,34. Inoltre si è riscontrata una diversa distribuzione interna all’attività commerciale, eseguita senza titolo autorizzativo".

Il ricorso è accolto poiché in merito alla "diversa distribuzione interna all’attività commerciale, eseguita senza titolo autorizzativo", pure contestata nell'ordinanza gravata, è pacifico che la stessa non possa essere sanzionata con la demolizione, giusta quanto unanimemente rilevato dalla giurisprudenza (cfr., da ultimo, la massima seguente: "La diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature, purché non interessi le parti strutturali dell’edificio, costituisce attività di manutenzione straordinaria soggetta al semplice regime della comunicazione di inizio lavori, originariamente in forza dell’art. 6, comma 2, ed ora dell’art. 6 bis del d. p. r. n. 380/01, che disciplina gli interventi subordinati a c.i.l.a. In tali ipotesi, pertanto, l’omessacomunicazione non può giustificare l’irrogazione della sanzione demolitoria che presuppone il datoformale della realizzazione dell’opera senza il prescritto titolo abilitativo. Quando invece questo stessointervento interessi parti strutturali del fabbricato, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a), del d. p. r. n.380/2001, la disciplina applicabile è quella della segnalazione certificata di inizio attività, la cuimancanza comporta, parimenti, l’irrogazione della sola sanzione pecuniaria" – T. A. R. Campania –Napoli, Sez. II, 22/08/2017, n. 4098).

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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12/7/2018 “Sì a semplificazioni, no a ritorno alla Legge Obiettivo”

Giovedì 12 Luglio 2018

“Sì a semplificazioni, no a ritorno alla Legge Obiettivo”casaeclima.com/ar_35604__codice‑appalti‑sindacati‑edili‑si‑semplificazioni‑no‑ritorno‑legge‑obiettivo.html

Codice Appalti, i sindacati degli edili: “Sì a semplificazioni, no a ritorno alla Legge Obiettivo”Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil contrari al ritorno al General Contractor o alla filosofia dellaLegge ObiettivoIn una nota i Segretari Generali di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, Vito Panzarella, FrancoTurri e Alessandro Genovesi, intervengono nel dibattito sulla riforma del nuovo Codice deicontratti pubblici (decreto legislativo n. 50/2016) che in questi giorni ha visto articolateprese di posizione da parte di molti, tra cui il neo ministro pentastellato alle Infrastrutture eTrasporti Danilo Toninelli, il presidente dell'Autorità anticorruzione Raffaele Cantone,l'Associazione dei costruttori edili (Ance) e altre associazioni del settore.

“In questo Paese”, dichiarano i rappresentanti dei sindacati del settore edile, “non vi puòessere una visione ideologica su tutto e a prescindere. Il Codice degli Appalti, come tutte lenormative complesse, può essere cambiato e migliorato soprattutto in termini disemplificazione delle procedure e di accelerazione dell’avvio di cantieri. Ovviamente comesaremo i primi a sostenere semplificazione e sburocratizzazione saremo i primi a contrastarechi vuole tornare al General Contractor o alla filosofia della Legge Obiettivo”.

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12/7/2018 Appalti di servizi, ok al solo rimborso spese

Giovedì 12 Luglio 2018

Appalti di servizi, ok al solo rimborso spesecasaeclima.com/ar_35603__appalti‑di‑servizi‑ok‑al‑solo‑rimborso‑spese.html

Appalti di servizi, ok al solo rimborso speseConsiglio di Stato: una prestazione può essere ricondotta alla nozione di appalto di servizianche se prevede il solo rimborso speseLa sesta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4178/2018 pubblicata il 9 luglio,ricorda che la giurisprudenza (Cons. St. Sez. V, del 3 ottobre 2017 n. 4614) ha precisato cheuna prestazione può essere ricondotta alla nozione di appalto di servizi anche se prevede ilsolo rimborso spese.

Ciò dal momento che: “l’espressione 'contratti a titolo oneroso' può assumere per il contrattopubblico un significato attenuato o in parte diverso rispetto all’accezione tradizionale epropria del mondo interprivato. In realtà, la ratio di mercato cui si è accennato, di garanziadella serietà dell’offerta e di affidabilità dell’offerente, può essere ragionevolmente assicuratada altri vantaggi, economicamente apprezzabili anche se non direttamente finanziari,potenzialmente derivanti dal contratto”.

Sempre a questo riguardo, la giurisprudenza comunitaria è propensa a considerare chel’elemento decisivo, ai fini dell’inquadramento delle fattispecie nella disciplina degli appaltipubblici, più che nella necessaria presenza di un corrispettivo, si rinvenga nella indicazionedi criteri di scelta che comportano la necessaria comparazione degli operatori economici aifini dell’attribuzione di una prestazione (Corte di Giustizia C‑9/17; C‑410/14; C‑601/13).

La sentenza n. 4178/2018 del Consiglio di Stato

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12/7/2018 Contributo di costruzione, il Consiglio di Stato sulla decorrenza termine di prescrizione credito

Mercoledì 11 Luglio 2018

Contributo di costruzione, il Consiglio di Stato sulladecorrenza termine di prescrizione creditocasaeclima.com/ar_35599__contributo‑costruzione‑consiglio‑stato‑decorrenza‑termine‑prescrizione‑

credito.html

Contributo di costruzione, il Consiglio di Stato sulla decorrenza termine di prescrizionecreditoIl termine di 60 giorni dalla ultimazione delle opere rileva solo ai fini della prescrizione dellesanzioni per omesso o ritardato pagamento dei contributi concessoriCon la sentenza n. 4123/2018 pubblicata il 5 luglio, la quarta sezione del Consiglio di Statoha ricordato che le controversie aventi ad oggetto un giudizio di accertamento negativo, inordine all’obbligazione pecuniaria relativa al pagamento del contributo di costruzione,rientrano nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cons. St., sez.IV, 1 febbraio 2017, n. 425; id. 24 novembre 2016, n. 4937; id. 6 giugno 2016, n. 2394; 19marzo 2015, n. 1504; Cass. civ., sez. un., 29 aprile 2015, n. 8619; id., ord., 26 maggio 2009,n. 12114).

Il fatto costitutivo dell’obbligo giuridico, avente ad oggetto il contributo di costruzione, è ilrilascio della concessione, e dalla stessa data decorre il termine di prescrizione del diritto; iltermine di sessanta giorni dalla ultimazione delle opere rileva invece solo ai fini dellaprescrizione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei contributi concessori(Cons. St., sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1188; id. 19 novembre 2012, n. 5818; id. 3 ottobre2012, n. 5201; id. 19 gennaio 2009, n. 216).

Nella sentenza Palazzo Spada ha inoltre ricordato che l’atto di costituzione in mora non èsoggetto a formule solenni, avendo invece lo scopo di portare a conoscenza del debitore,per iscritto, l’intenzione del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese(Cons. St., sez. IV, 13 novembre 2017, n. 5202).

La sentenza n. 4123/2018 del Consiglio di Stato

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12/7/2018 Bacini pieni nel Centro Italia, estate senza rischio siccità - Acqua - ANSA.it

ANSA.it ­ Ambiente&Energia ­ Acqua

Redazione ANSA ROMA 11 luglio 2018 16:12

Bacini pieni nel Centro Italia, estate senza rischiosiccitàAcea, a Roma ridotte perdite acqua di 2.300 litri al secondo

ROMA ­ "Ci dobbiamo aspettare un'estate con meno emergenze rispetto a quella del2017, che è durata 9 mesi.

Gli acquiferi si sono riempiti, perché fortunatamente abbiamo avuto tante piogge.Abbiamo una dotazione idrica che ci permette di affrontare questa estate con maggioretranquillità". Lo ha detto oggi Erasmo D'Angelis, segretario dell'Autorità di bacinodell'Appennino centrale (l'organismo pubblico che coordina la gestione del sistemaidrico), a margine di una riunione a Roma dell'Osservatorio idrografico dell'Italiacentrale.

"Il punto debole è che tante emergenze idriche sono crisi di infrastrutture ­ ha aggiuntoD'Angelis ­. Tutta l'Italia centrale ha infrastrutture vetuste. Oltre la metà hanno più di 50anni, alcune hanno superato gli 80. L'Italia centrale perde in media il 47% dell'acquaimmessa, contro una media nazionale intorno al 41%, che è già la più alta d'Europa. E'

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12/7/2018 Bacini pieni nel Centro Italia, estate senza rischio siccità - Acqua - ANSA.it

un tema urgente da affrontare, un lavoro molto costoso e a lunga scadenza".

L'Autorità di bacino dell'Appennino centrale ha programmato interventi per 650 milionidi euro, in fase di progettazione e da realizzare nel giro di diversi anni. L'interventomaggiore (300 milioni di euro) riguarda in Lazio il raddoppio dell'acquedotto delPeschiera, che rifornisce la Capitale. Poi ci sono la modernizzazione dell'acquedottoMarcio, sempre in Lazio (150 milioni); in Abruzzo le condotte del Gran Sasso (53), diCerchio-Aielli-Celano (19 milioni) e dell'area Marsicana (7); nelle Marche la diga delleGrazie (5) e il rifacimento delle condutture di Ascoli Piceno; in Umbria l'adduzioneTrasimeno­diga di Chiasco (15).

"Nelle aree colpite dal terremoto ci sono zone come l'Ascolano dove le tubazioni sonoletteralmente frantumate ­, ha spiega D'Angelis ­. Siamo in emergenza, ce ne stiamooccupando con il Commissario per la ricostruzione".

Acea, a Roma ridotte perdite acqua di 2.300 litri al secondo. Dall'agosto 2017, inpiena emergenza siccità, fino ad oggi, l'Acea ha ridotto le perdite nelle condutturedell'acquedotto di Roma di 2.300 litri al secondo, attraverso una attività di ricerca eriparazione delle falle. Si tratta dell'equivalente di 80 piscine olimpioniche al giorno.Questo lavoro di manutenzione ha portato sotto il 38% la percentuale dell'acqua persarispetto a quella immessa nei 5.400 km di condotte della città. I dati sono stati resi notidall'Acea oggi a Roma, nel corso di una riunione dell'Osservatorio idrografico dell'ItaliaCentrale.

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12/7/2018 Richiesti otto rinvii a giudizio per l'alluvione di Senigallia (AN) del maggio 2014 - Protezione Civile, Il Giornale della

I reati, contestati a vario titolo, vanno dall'omicidio plurimocolposo, lesioni, disastro ambientale, inondazione all'abusod'ucio e falsità ideologica

Otto rinvii a giudizio per l'alluvione del 3 maggio 2014 a Senigallia

(AN) (https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/alluvione-

a-senigallia-mezza-citta-sotto-due-metri-d-acqua). A quattro anni dalla

calamità - acqua e fango inondarono la città, causando anche tre

vittime: due anziani e una donna deceduta alcuni giorni dopo in

ospedale - sono state archiviate le posizioni di tre degli 11 indagati

iniziali e il pool di pm di Ancona (Irene Bilotta, Ruggiero Dicuonzo e

Rosario Lioniello) ha chiesto il rinvio a giudizio solo per otto persone.

Richiesti otto rinvii a giudizio perl'alluvione di Senigallia (AN) delmaggio 2014

Mercoledi 11 Luglio 2018, 18:18

(/binary_les/gallery/senigallia_alluvione_andrea_latini_1_64861.jpg)foto di Andrea Latini - CNSAS Marche

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12/7/2018 Richiesti otto rinvii a giudizio per l'alluvione di Senigallia (AN) del maggio 2014 - Protezione Civile, Il Giornale della

Tra loro anche l'attuale sindaco di Senigallia e presidente Anci Marche

Maurizio Mangialardi e l'ex prima cittadina Luana Angeloni. L'udienza

davanti al gup Francesca De Palma è stata ssata per il 12 novembre. I

reati, contestati a vario titolo, vanno dall'omicidio plurimo colposo,

lesioni, disastro ambientale, inondazione all'abuso d'ucio e falsità

ideologica. In sei ore si riversarono in città 13 milioni di metri cubi di

acqua e il livello del ume Misa salì di sei metri, con melma e acqua

che devastarono case, auto, edici e aziende.

red/mn

(fonte: Ansa)

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12/7/2018 Terremoto Umbria, presentato il ddl sisma al tavolo regionale - Protezione Civile, Il Giornale della

Fra gli obiettivi principali del testo anche quello della riduzionedella vulnerabilità sismica e del rafforzamento della percezionedi sicurezza delle popolazioni al ne di scongiurare ognipossibile fenomeno di abbandono

Oggi a Perugia, si è riunito il "tavolo sisma" della Regione Umbria. Nel

corso della giornata è stato illustrato il testo del disegno di recante

“Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del

24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi”, adottato dalla Giunta

regionale nella sua ultima seduta, e trasmesso all’Assemblea

legislativa per l’iter di approvazione che auspicabilmente dovrebbe

concludersi nel prossimo mese di settembre.

Terremoto Umbria, presentato il ddlsisma al tavolo regionale

Mercoledi 11 Luglio 2018, 16:13

(/binary_les/gallery/tavolo_terremoto_1_89651.JPG)fonte: Regione Umbria

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12/7/2018 Terremoto Umbria, presentato il ddl sisma al tavolo regionale - Protezione Civile, Il Giornale della

“Per ciò che riguarda la ricostruzione post-sisma - ha detto la

presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, in apertura dei lavori

- l’obiettivo che abbiamo sempre sostenuto di voler perseguire è quello

di realizzare non soltanto la ricostruzione sica degli edici, ma anche

quella sociale ed economica di tutta l’area coinvolta. Questo disegno di

legge si muove su questa impostazione e si propone, appunto, di

contribuire a raccordare la fase della ricostruzione con quella dello

sviluppo delle aree maggiormente colpite, anche mediante uno

strumento strategico, il Master Plan per lo sviluppo della Valnerina.

Insomma, intendiamo cogliere questa opportunità come occasione di

riqualicazione del territorio e degli insediamenti, dal punto di vista

paesaggistico e della sostenibilità ambientale, nonché di

valorizzazione delle attività economiche, specie quelle che connotano

il territorio stesso e ne rappresentano le maggiori qualità”.

Il direttore regionale Diego Zurli ha illustrato il testo del disegno di

legge che, fra gli obiettivi principali ha anche quello della riduzione

della vulnerabilità sismica e del rafforzamento, con gli strumenti e le

scelte disponibili nel campo delle attività edilizie ed urbanistiche, del

senso di sicurezza, della percezione di sicurezza delle popolazioni, al

ne di scongiurare ogni possibile fenomeno di abbandono e porre le

condizioni per un convinto e sereno radicamento della residenza e

delle attività economiche in un territorio che vede ripetersi con

frequenza eventi sismici molto rilevanti.

Viene affrontato in varie fattispecie il tema delle delocalizzazioni – si

afferma nella nota introduttiva dell’atto - laddove le condizioni delle

aree di sedime attuali di edici e insediamenti, anche a seguito di

indagini aggiornate, non siano motivatamente in grado di garantire

sicurezza o laddove la delocalizzazione consenta di incrementare la

sicurezza degli insediamenti e degli spazi pubblici.

Dal punto di vista urbanistico non si prevede l’istituzione di nuovi

strumenti. Per tutti i Comuni del cratere si prevede un migliore

raccordo con la pianicazione di protezione civile. Per i Comuni

maggiormente colpiti si prevede un utilizzo più snello e essibile degli

strumenti esistenti, raccordando espressamente alcune procedure e

riconducendo alcuni pareri in seno alla Regione, anche mediante

conferenze di servizi, in modo da comprimere i tempi delle procedure,

senza sacricare i processi di partecipazione e disciplinando. Ove

possibile, anche i cosiddetti “tempi di attraversamento” tra una fase e

l’altra. Viene imposta la contestualità della parte strutturale dei piani

con quella operativa.

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12/7/2018 Terremoto Umbria, presentato il ddl sisma al tavolo regionale - Protezione Civile, Il Giornale della

Particolare attenzione viene posta alla ripianicazione, per

riqualicare e mettere a sistema le aree trasformate a seguito del

sisma e delle attività svolte nella fase di emergenza.

Dal punto di vista edilizio si prevedono, con diversi gradi di essibilità,

interventi che riguardano l’assetto planivolumetrico degli edici (aree

di sedime, sagome, varianti del numero dei piani etc.), con particolari

attenzioni anche alle fattispecie di edici che presentano contiguità

strutturale con altri immobili.

Un ulteriore elemento di novità del disegno di legge è quello che

consente l’utilizzo temporaneo a ni abitativi delle pertinenze degli

edici, a particolari condizioni.

In materia di deposito e autorizzazioni sismiche viene specicato il

raccordo fra le attività degli uci regionali del Genio Civile e

dell’Ucio Speciale Ricostruzione Umbria.

red/mn

(fonte: Regione Umbria)

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12/7/2018 Nordest dell'India, una donna e 8 bambini morti a causa di una frana - Protezione Civile, Il Giornale della

La tragedia è avvenuta nel villaggio di Tamenglong, nello statodi Manipur. La frana ha travolto alcune abitazioni cogliendo levittime nel sonno

Almeno otto bambini e una donna sono morti durante la notte in

seguito a una frana provocata dalle piogge monsoniche nel nordest

dell'India: la tragedia è avvenuta nel villaggio di Tamenglong, nello

stato di Manipur. La frana ha travolto alcune abitazioni cogliendo le

vittime nel sonno.

Inondazioni improvvise provocate da forti piogge monsoniche

nell'Asia meridionale hanno ucciso dozzine di persone, la maggior

Nordest dell'India, una donna e 8bambini morti a causa di una frana

Mercoledi 11 Luglio 2018, 17:04

(/binary_les/gallery/Dhy71o6U8AEl_Xg_20431.jpg)fonte: Prolo TW Nongthombam Biren - Chief Minister, Manipur

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12/7/2018 Nordest dell'India, una donna e 8 bambini morti a causa di una frana - Protezione Civile, Il Giornale della

parte nel nordest dell'India e del Bangladesh, a partire da giugno.

Milioni sono gli sfollati.

Mumbai intanto è paralizzata da tre giorni a causa degli allagamenti

che hanno trasformato alcune strade in veri e propri umi. Ieri oltre

500 persone che viaggiavano su un treno sono state tratte in salvo

dopo che il convoglio è rimasto bloccato a causa della pioggia che ha

allagato i binari. Il trasporto pubblico è stato interrotto per diverse ore

con forti disagi per migliaia di pendolari.

red/mn

(fonte: Ansa)

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12/7/2018 Istat, ecco come sono cambiati reati e leggi ambientali in Italia dalla Costituente a oggi - Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

http://www.greenreport.it/news/diritto-e-normativa/istat-ecco-come-sono-cambiati-reati-e-leggi-ambientali-in-italia-dalla-costituente-a-oggi/ 1/2

Diritto e normativa | Economia ecologica | Rifiuti e bonifiche

Istat, ecco come sono cambiati reati e leggiambientali in Italia dalla Costituente a oggiCon l’introduzione del Testo unico ambientale i procedimenti penali sono aumentati del 1300% ma le indaginidurano in media 457 giorni, e in oltre il 40% dei casi poi c’è l’archiviazione (che arriva al 77,8% guardando allalegge sugli ecoreati)[11 luglio 2018]

di Luca Aterini

Fino a 70 anni fa il quadro legislativo italiano aveva ben poco da diresull’ambiente: al momento della Costituente erano in vigore solo unanorma sui Beni culturali (L. 1089/1939) e una sulle Bellezze naturali(L. 1497/1939). Un quadro destinato a rapida e tumultuosaevoluzione, come spiega l’Istat nel suo rapporto I reati controambiente e paesaggio: i dati delle procure: fino al 1960 gli attiemanati che nel titolo si riferiscono all’ambiente erano solo cinque,diventano 77 nel 1990 per poi arrivare ai 189 odierni, senzadimenticare il passaggio fondamentale segnato nel 2006 conl’approvazione del cosiddetto Testo unico ambientale (T.U.A.),ovvero il D.lgs.152/2006, relativo in particolare alla gestione delleacque reflue e dei rifiuti.

A questa rapida produzione legislativa si è affiancato naturalmenteun corrispettivo numero di procedimenti penali, definiti con unadecisione nelle Procure della Repubblica presso i tribunali, per iquali, al termine delle indagini preliminari, viene fatta richiesta diarchiviazione o al contrario viene formulata richiesta di iniziodell’azione penale. È proprio a questi procedimenti che guardal’Istat, mettendo in ordine una notevole mole di dati.

In primis si nota che dall’introduzione del T.U.A. nel 2006 al 2014 i procedimenti penali – con almeno un reato previsto dal codiceambientale – sono aumentati in modo incredibile, da poco più di mille casi a quasi 13mila (segnando ovvero un +1.300%), anche sea partire dal 2015 «si nota una contrazione continuata anche nel 2016, soprattutto dei procedimenti per cui inizia l’azione penale».

Altro dato interessante: che sia per l’intrinseca complessità della materia, per l’esasperazione che ne dà una normativa confusa econtraddittoria, oppure per la necessità di “prendere le misure” con normative ancora relativamente nuove, i casi di archiviazione deiprocedimenti penali “ambientali” sono moltissimi.

Nel 2016 ad esempio, su 10.023 procedimenti noti con contravvenzione in violazione del Testo unico ambientale, il 46,6% è statoarchiviato; una percentuale simile si riscontra per i procedimenti più gravi, quelli che fanno riferimento a delitti, dove su 509 casi il40,9% va ad archiviazione. Un fenomeno che va accentuandosi col passare degli anni: «Nel 2016 i procedimenti per violazioni delleregole di gestione delle acque reflue sono stati 1.636, quelli per le violazioni delle regole di gestione dei rifiuti 8.792, 170 per iltrasporto non autorizzato di rifiuti e 164 per traffico organizzato di rifiuti. Per tali reati, sono diminuiti i procedimenti per cui è iniziatal’azione penale: dal 2013 per violazioni nella gestione delle acque reflue; dal 2015 per la gestione dei rifiuti (che coinvolge spesso,oltre ad attività economiche, anche singoli cittadini che non rispettano i regolamenti); dal 2014 per il traffico organizzato di rifiuti. Perquesti ultimi – nota l’Istat – si ha un aumento delle archiviazioni a denotare anche la difficoltà crescente, da parte degli inquirenti, neltrovare elementi di prova della violazione».

Il problema è che per arrivare alla decisione – archiviazione o richiesta d’inizio dell’azione penale – passa molto tempo: «Per iprocedimenti definiti nel 2015 il dato medio nazionale della durata delle indagini è stato di 457 giorni, in aumento di quasi il 30%rispetto agli anni precedenti», con l’Istat che valuta l’aumento nel corso degli anni del tempo di definizione di tali procedimenti «unsegnale di sofferenza del sistema nelle indagini in campo ambientale». E anche dei soggetti sotto indagine naturalmente, cheattendono in media attendono per oltre 15 mesi per poi vedere archiviato il procedimento in oltre il 40% dei casi.

Non lascia granché spazio alla speranza di miglioramenti la recente introduzione (nel 2015) della legge 68 sugli ecoreati: comericorda l’Istat, «i reati previsti nel T.U.A. si riferiscono a un pericolo di danno ambientale “astratto” cioè potenziale», mentre la legge

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12/7/2018 Istat, ecco come sono cambiati reati e leggi ambientali in Italia dalla Costituente a oggi - Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

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68 «ha introdotto nuove fattispecie di delitto (anche colposo) nel Codice penale (Titolo VI­bis Libro II) incentrate sul dannoambientale effettivamente causato». Peccato che anche in questo caso su 72 indagini preliminari chiuse nel 2016, in 56 occasioni (il77,8%) sia arrivata l’archiviazione, e in appena 16 casi sia arrivato l’effettivo inizio dell’azione penale. Dati che sembrano confermarela necessità impellente di avviare una profonda semplificazione della legislazione ambientale, oltre al già perseguito inasprimentodelle pene, in modo da rendere più efficace ed efficiente sia il lavoro della magistratura sia il funzionamento della green economy(legale).

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12/7/2018 Nozione di stabile organizzazione: analisi della nuova disciplina_1

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Pubblicata su FiscoOggi.it (http://www.fiscooggi.it)

Analisi e commenti

Nozione di stabile organizzazione: analisi della nuova disciplina_1La legge di bilancio per il 2018 ha modificato in maniera significativa i criteriutilizzabili per la determinazione della "permanent establishment" sia materialesia personale

La legge di bilancio 2018 ha modificato la disciplina dellastabile organizzazione materiale e personale (previstadall'articolo 162, Tuir), incidendo in maniera significativa suicriteri utilizzabili per la sua determinazione. L'intervento legislativo, che si inserisce nel più ampio quadrodell'istituzione, a opera della stessa legge di bilancio,dell'imposta sulle transazioni digitali (web tax), è finalizzatoad adeguare la normativa interna alle indicazioni emergenti,a livello internazionale, dall'attuazione del Progetto Beps,dall'aggiornamento del modello di Convenzione Ocse controla doppia imposizione e dalla Convenzione multilaterale perl'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscalifinalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e lospostamento dei profitti (Multilateral convention to implement

tax treaty related measures to prevent base erosion and profit shifting ­ Multilateral Instrument orMLI).

Con il presente contributo, suddiviso in tre parti, si intende tracciare un quadro di sintesi dellenuove disposizioni, non prima, però, di aver delineato, in termini generali, la nozione di stabileorganizzazione e la sua funzione all'interno degli ordinamenti tributari.

Stabile organizzazione: inquadramento generale In campo tributario, il concetto di stabile organizzazione ("permanent establishment") rispondeall'esigenza di determinare un criterio di ripartizione del potere impositivo tra diverse giurisdizionifiscali nelle ipotesi in cui un soggetto residente in uno Stato produce redditi d'impresa in uno Statodiverso. A livello internazionale, quindi, sono state delineate le regole sulla base delle quali si ritienepossibile configurare una stabile organizzazione a cui imputare tali redditi d'impresa.

L'effetto che deriva dalla configurazione di una "permanent establishment" in uno Stato estero èdato dall'assoggettamento alla tassazione (diretta e indiretta) prevista da tale Stato e dal correlatoobbligo di porre in essere tutti i relativi adempimenti strumentali (anche contabili). Di conseguenza, le imprese che decidono di produrre reddito in un Paese diverso da quello in cuihanno la residenza sono tenute a verificare se la loro attività sia strutturata in modo tale daconfigurare in quello Stato la presenza di una stabile organizzazione. La disciplina a cui fareriferimento è rappresentata sia da quella interna vigente nei due Stati coinvolti (quello di residenzadell'impresa e quello in cui opera la stabile) sia da quella di matrice convenzionale operante tra ledue giurisdizioni fiscali. In assenza di norme interne e convenzionali, il riferimento sarà dato dai principi internazionaligeneralmente accettati, con particolare riguardo al modello Ocse di Convenzione contro la doppiaimposizione.

Normativa internazionale e nazionale: cenni

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12/7/2018 Nozione di stabile organizzazione: analisi della nuova disciplina_1

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A livello internazionale, il punto di riferimento normativo è rappresentato dall'articolo 5 del modelloOcse di Convenzione contro la doppia imposizione (nonché dal relativo commentario), checontiene, appunto, la definizione di "permanent establishment". In termini generali, per stabile organizzazione materiale si intende "a fixed place of businessthrough which the business of an enterprise is wholly or partly carried on", vale a dire una sedefissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. In assenza di una "permanent establishment" materiale, è ben possibile la configurazione di unastabile organizzazione personale ("agency permanent establishment"), che si concretizza, diregola, nelle figure dell'agente dipendente.

L'ordinamento tributario italiano, fino al 2004, non conteneva una definizione nazionale di stabileorganizzazione, la cui configurazione era stata quindi lasciata all'elaborazione dottrinale egiurisprudenziale sulla base dei principi internazionali. Nell'ambito della riforma dell'imposizione sul reddito delle società, il decreto legislativo 344/2003 haaggiunto al Tuir il nuovo articolo 162, applicabile dal 1° gennaio 2004, che contiene la definizioneinterna di stabile organizzazione, fondamentalmente ispirata a quella del modello Ocse. Del resto, il Dlgs 344/2003 è stato adottato sulla base di quanto previsto dalla legge delega per lariforma del sistema fiscale statale (legge 80/2003), il cui articolo 4, comma 1, lettera a,espressamente prevedeva, tra i principi e i criteri direttivi che il legislatore delegato avrebbe dovutoseguire nella riforma dell'imposizione sul reddito delle società, quello della "definizione dellanozione di stabile organizzazione sulla base dei criteri desumibili dagli accordi internazionali controle doppie imposizioni".

Come meglio si dirà nel prosieguo del contributo, la legge di bilancio 2018 interviene propriosull'articolo 162 del Tuir, allo scopo di adeguarne il contenuto e la portata ai recenti sviluppi chehanno interessato a livello internazionale la nozione di stabile organizzazione.

1 ­ continua

Gennaro Napolitano

pubblicato Mercoledì 11 Luglio 2018