Le governance nelle holding comunali
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• Legge 133/2008: Regolamenta i processi di liberalizzazione e privatizzazione dei servizi pubblici locali
• Legge 244/2007: Consente alle amministrazioni pubbliche di detenere partecipazione esclusivamente in società che abbiano per oggetto attività strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali
• Legge 248/2006: Regolamenta l’attività delle società che svolgono servizi strumentalia favore degli enti locali
• L’articolo 25 del dl 1/2012, c.d. decreto liberalizzazioni, pubblicato in GU il 24.1.2012 interviene nuovamente sulla disciplina dei servizi pubblici locali, apportando consistenti modifiche all’articolo 4 del dl 138/11 smi;
LE PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO
Gli Enti locali possono detenere partecipazioni in società che abbiano per oggetto attività strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.- Art. 3 (comma 27) della L. 244/2007 (Finanziaria 2008) –
Le amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere partecipazioni anche di minoranza in tali società(direttamente o indirettamente)La norma traduce il principio generale secondo cui la costituzione di società o il mantenimento di partecipazioni in esse da parte degli enti locali, richiede come presupposto la “funzionalizzazione pubblica delle attività” realizzate dai soggetti partecipati.Tale riconoscimento è richiesto, in particolare, per le Società che producono servizi strumentaliLa norma determina un quadro restrittivo, che si riferisce anche alle situazioni in cui l’amministrazione detenga direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, ad organismi societari costituiti per produrre attività non riconducibili a finalità rientranti tra quelle istituzionali, a chiara finalizzazione pubblica.
Il dato normativo prevede (art. 3, comma 28) un procedimento obbligatorio di autorizzazione all’assunzione e al mantenimento delle partecipazioniattualmente detenute dalle amministrazioni in società. La sussistenza della corrispondenza delle attività dell’organismo societario a quelle istituzionali dell’ente di riferimento o della qualificazione delle attività prodotte come servizi di interesse generale devono essere dichiarate in una deliberazione motivata dell’organo competente (per gli enti locali questo è individuabile senza dubbio nel Consiglio).
Qualora non siano rilevabili tali presupposti, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008 le amministrazioni pubbliche devono cedere le società e le partecipazioni vietate, mediante procedure ad evidenza pubblica (art. 3, comma 29).Parere 48/2008 Corte dei Conti Lombardia sez. controllo: “ il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni devono dismettere le partecipazioni slegate dai propri fini istituzionali è’ ordinatorio, nel senso che entro la data indicata dal legislatore devono essere avviate le procedure relative alla dismissione, mentre l’ iter può anche chiudersi in un momento successivo”
LE NOVITÀ INTRODOTTE CON LE NORME SULLE LIBERALIZZAZIONI
• Manovra di ferragosto (D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertita con
modifiche in legge 148/2011)
• Legge con modificazioni (L. n. 27/2012),
• Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di
libera prestazione dei servizi, dovranno verificare la realizzabilità di una gestione
concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, liberalizzando tutte le
attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità
del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in
cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti
idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.
GOVERNO SOCIETA’ PARTECIPATE
GovernoPerformance e
risultati
Controllo Qualità Servizi
Garantire la qualità dei servizi erogati dalle aziende ed il rispetto dei contratti di servizio
Garantire una gestione industriale delle aziende “sana”, subordinata alle linee strategiche dall’azionista
Criteri per il governo delle partecipazioni degli Enti Locali
Processi di fusioni e integrazioni
Modelli complessi di Corporate Governance
Holding Comunale
Modello tradizionale
Modello specialistico
Difficoltà realizzativa
Livello di integrazione +-
+
-
Si stanno consolidando già in Europa ed ora anche in Italia diversi modelli di governance per i Servizi Pubblici Locali mediante la costituzione di Holding Comunali. Si persegue la ricerca di sinergie ed economie di scala attraverso la massima integrazione possibile in relazione ai conseguenti processi di ristrutturazione
In Italia la maggior parte degli enti locali ha adottato la soluzione “tradizionale”, anche se iniziano a svilupparsi meccanismi di governo e controllo più specifici.
• La soluzione tradizionale prevede che gli organi politici si avvalgano del supporto di strutture già esistenti supporto esistenti e competenti nelle diverse aree di attività in cui opera la singola azienda partecipata: non esiste un’unità specializzata nella gestione delle aziende(modello prevalente in Italia).
• La soluzione specialistica prevede l’istituzione di un’unità organizzativa, dotata di specifiche col’istituzione competenze professionali competenze professionali, che ha il compito di supportare gli organi politici nella definizione degli obiettivi strategici del Gruppo comunale e nell’attività di coordinamento e controllo dell’attività delle singole aziende(modello adottato dal Comune di Barcellona dal 1983 e in tempi più recenti da alcuni Comuni italiani medio-grandi, es. Roma).
• La soluzione più innovativa consiste nella creazione di una Holding: tale modello è già stato sperimentato all’estero e viene guardato con interesse da alcune amministrazioni pubbliche di grandi dimensioni (modello adottato con significativi risultati nei paesi scandinavi, in Germania e in Belgio ed indicato per le amministrazioni di grandi dimensioni).
Comune di StoccolmaProvincia di Trento
Comune di BarcellonaComune di RomaComune di LuccaComune di Milano (allo studio)
Altri Enti locali italiani
Gestione dei Servizi Pubblici Locali – situazione Italia
Adozione di un codice di corporate governance finalizzato alla regolamentazione dell'organizzazione interna della società, al fine di assicurare l’affidabilità del management e l’equo bilanciamento tra il suo potere e gli interessi dell’azionista;
1. Adozione di un codice di comportamentoche determini:• Linee guida del codice etico di cui si dovranno dotare le società;• Gestione dei flussi di informazione tra gli organi delle singole società ed il Comune;• Definizione di regole di condotta per le nomine dei componenti dei CdA e dei Collegi
Sindacali delle società controllate e partecipate di secondo livello;
2. Predisposizione annuale di una Relazione aziendale contenente la definizione dei piani strategici e di sviluppo di breve e lungo periodo;
3. Predisposizione di un sistema strutturato di reporting periodico sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale, nonché sulle operazioni di maggior rilievo;
4. Richiesta di preventiva autorizzazione sulle più rilevanti operazioni(es. nuovi servizi, affidamento grandi appalti, l'acquisizione o la dismissione di partecipazioni, ecc.)
Per garantire un’efficace interfaccia con le aziende e la corretta gestione ed analisi dei flussi informativi, sarà dunque necessario potenziare le capacità di risposta, di indirizzo e controllo delle strutture tecniche e professionali interne all'Amministrazione comunale, oggi non del tutto valorizzate
Processi e leve di governance
Per l’implementazione delle strategie, la gestione delle risorse e l’analisi del patrimonio di informazioni relative alle Società del Gruppo, Roma Capitale si dovrà dotare di un “Tableau de Bord”, di cui sarà responsabile la neo costituita Holding
• Standardizzazione dei flussi informativi in entrata provenienti dalle Società del Gruppo
• Strutturazione on-line dei dati generali, per settore e per Azienda
• Creazione di un sistema di analisi delle informazioni e reporting
Ama SpA (100%)
Aequa Roma S.p.A. (100%)
Investimenti S.p.A. (22%)
Ze' tema S.r.l. (100% )
CIF S.p.A. (8,87%)
Atac S.p.A. (100%)
Roma Metr.ne S.r.l. (100% )
Eur S.p.A. (10% )
CAR S.c.p.A. (31%)
RSM S.r.l. (100%)
SAR S.r.l. (100%)
R.p.R. S.p.A. (100%)
SISTEMA DI CONTROLLO REPORTING
Tag: Ama SpA. , Atac S.p.A. , Roma Servizi per la Mobilita' S.r.l. , Aequa Roma S.p.A. , Roma Metropolitane S.r.l. , Servizi Azionista Roma S.r.l. , Ze' tema Progetto Cultura S.r.l. , Centro Agroalimentare Romano S.c.p.A. , Investimenti S.p.A. , Eur S.p.A. , Centro Ingrosso Fiori S.p.A, Holding, Roma Capitale, Servizi Pubblici Locali, Roma Servizi per la Mobilità, Liberalizzazioni, legge n. 148/2011, Legge n. 27/2012.