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Le fonti dell’ordinamento dell’Unione europea

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Le fonti dell’ordinamento dell’Unione europea

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L’ordinamento giuridicodell’Unione europea

Cosa s’intende?a) Il complesso delle norme giuridiche dettate

dai trattati istitutivi (TUE e TFUE) e dagli altri strumenti di pari rango, dagli atti adottati dalle istituzioni europee, dal diritto internazionale vincolante per l’UE e dai principi generali del diritto di elaborazione giurisprudenziale.

b) Il complesso delle fonti di produzione di tali norme giuridiche (ex. i trattati istitutivi, gli atti vincolanti adottati dalle istituzioni europee, le fonti del diritto internazionale).

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I caratteri dell’ordinamentogiuridico dell’Unione europea

Due caratteri fondamentali, affermati in passato dalla Corte di giustizia con riguardo al solo ordinamento comunitario, ma che ora, a seguito dell’entrata in vigore del tr. Lisbona, devono ritenersi estesi all’ordinamento dell’UE nel suo complesso:

I) AUTONOMIA : un ordinamento giuridico che si distingue tanto dal diritto internazionale quanto dagli ordinamenti interni degli Stati membri;

II) INTEGRAZIONE: un ordinamento giuridico integrato negli ordinamenti nazionali (spettando ai giudici nazionali il delicato compito di assicurare l’armonica coesistenza dei due ordinamenti).

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La natura dei Trattati istitutivi dell’Unione europea

(TUE e TFUE)

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A) Da un punto di vista formale, sono accordi internazionali , come tali soggetti, in principio, alle regole di diritto internazionale (ex. sulla conclusione, la validità, l’efficacia e l’interpretazione dei trattati).

B) Da un punto di vista sostanziale, in quanto danno vita a – e regolano – un nuovo ente (l’Unione europea), stabilendone i fini istituzionali, le regole di funzionamento, l’apparato istituzionale, i poteri, essi si configurano, unitariamente intesi, come l’atto costituzionale di tale ente.

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Art. 1 TUE“Con il presente trattato, le Alte Parti Contraenti istituiscono tra

loro un’Unione europea… alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni.

“…“L’Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul

funzionamento dell’Unione europea (in appresso denominati «i trattati»). I due trattati hanno lo stesso valore giuridico…”

Art. 1 TFUE“1. Il presente trattato organizza il funzionamento dell’Unione e

determina i settori, la delimitazione e le modalità d’esercizio delle sue competenze.

“2. Il presente trattato e il trattato sull’Unione europea costituiscono i trattati su cui è fondata l’Unione. I due trattati… hanno lo stesso valore giuridico…”

Cosa dicono i Trattati in vigore

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“La Comunità è una comunità di diritto nel senso che né i suoi Stati membri né le sue istituzioni sono sottratti al controllo della conformità dei loro atti alla carta costituzionale fondamentale costituita dal TCE ” (Corte, 23-4-1986 in causa 294/83, Les Verts; 3-9-2008 nelle cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, Kadi).

“Il TCEE, benché sia stato concluso in forma d’accordo internazionale, costituisce la carta costituzionale di una comunità di diritto ”(Corte, parere 1/91 del 14-12-1991 sull’accordo SEE).

Queste considerazioni valgono anche, se non a fortiori, per i Trattati vigenti (TUE e TFUE).

Cos’ha detto la Corte di giustizia

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Un passo indietro: la natura dei trattati istitutivi di organizzazioni internazionali

CIG, parere 8-7-1996 sulla liceità dell’uso delle armi nucleari:

“19. …From a formal standpoint, the constituentinstruments of international organizations are multilateral treaties, to which the well-established rulesof treaty interpretation apply. ...

“But the constituent instruments of internationalorganizations are also treaties of a particular type; their object is to create new subjects of law endowedwith a certain autonomy, to which the parties entrustthe task of realizing common goals. Such treaties can raise specific problems of interpretation owing, inter alia, to their character which is conventional and at the same time institutional”.

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Il principio dell’autonomia dell’ordinamento giuridico

dell’Unione europea

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L’affermazione del principio nella giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia)

Sentenza 5-2-1963 in causa 26/62, Van Gend & Loos:

“…la Comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale…”

Sentenza 15-7-1964 in causa 6/64, Costa c. ENEL:“…a differenza dei comuni trattati internazionali, il

TCEE ha istituito un proprio ordinamento giuridico, integrato nell’ordinamento giuridico degli SM…”

Queste affermazioni valgono anche, se non a fortiori, per i Trattati vigenti (TUE e TFUE).

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La specificità dell’ordinamento dell’UE: la sent. Van Gend & Loos e la successiva evoluzione normativa

i) Lo scopo dei Trattati (in origine, solo il mercato comune, ora molto più ampio) implica che essi vanno al di là di accordi che si limitano a creare obblighi reciproci tra gli Stati contraenti;

ii) L’instaurazione di organi investiti di poteri sovrani da esercitare anche nei confronti degli individui (il potere legislativo dell’Unione );

iii) Un’Unione di Stati, ma anche di cittadini , che partecipano alle attività dell’Unione (v. il ruolo via via crescente del Parl. eur. e, da ultimo, l’affermazione dei principi di democrazia: artt. 9 ss. TUE);

iv) Il meccanismo giudiziario del rinvio pregiudizia le (art. 267 TFUE) presuppone che i giudici nazionali debbano applicare il diritto dell’UE nelle controversie che sono chiamati a dirimere delle quali siano parte gli individui (cause tra privati o tra organi dello Stato e privati).

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I tratti distintivi dell’ordinamento dell’UE rispetto all’ordinamento internazionale

1) Gli SM rinunciano, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani;

2) Gli individui, e non solo gli SM, sono riconosciuti come soggetti di diritto;

3) Ruolo preminente del diritto scritto;4) Elaborazione istituzionale e non consensuale

del diritto derivato (metodo comunitario);

5) La soluzione delle controversie non è rimessa al consenso delle parti interessate.

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L’autonomia del diritto dell’UE rispetto al diritto interno degli SM

a) Le limitazioni della propria sovranitàaccettate dagli SM a favore dell’ente sovranazionale (cfr. ripartizione delle competenze, spec. le competenze esclusive e quelle concorrenti);

b) Gli individui non sono soltanto soggetti del diritto nazionale, ma anche dell’ordinamento giuridico comunitario.

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Corollari del principio di autonomia

1) La diretta applicabilità = No adattamento;2) La diretta efficacia = se gli individui sono

soggetti del dir. CE significa che questo può incidere sulla loro sfera soggettiva.

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Il principio dell’integrazione dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea negli

ordinamenti nazionali

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Sentenza Costa c. ENEL

Il TCE ha istituito un proprio ordinamento, autonomo ma integrato nell’ordinamento giuridico degli Stati membri

= norme che promanano da fonti comunitarie si integrano nel diritto di ciascuno Stato membro

⇒Corollario: gli Stati membri non possono far prevalere, contro un ordinamento giuridico da essi accettato a condizione di reciprocità, un provvedimento unilaterale ulteriore (Principio del primato del diritto dell’UE ).La norma dell’UE è comune e sovranazionale; la norma nazionale è invece posta unilateralmente da un singolo SM.

⇒ Se entrano in conflitto, la norma dell’UE prevale per forza propria , in ragione dei caratteri dell’ordinamento al quale appartiene.

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La fonti del dirittodell’Unione europea

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Le diverse fonti del diritto dell’Unione

1) Le fonti del diritto “primario” dell’Unione;2) I principi generali del diritto dell’Unione;3) I diritti e le libertà fondamentali

dell’uomo;4) Le fonti del diritto internazionale;5) Le fonti del diritto dell’UE “secondario” o

“derivato”.

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IL DIRITTO PRIMARIO

1) I trattati istitutivi (TUE, TFUE, TCEEA);

2) I protocolli e gli allegati ai Trattati, che ne costituiscono parte integrante (v. art. 51 TUE);

3) I trattati di revisione dei trattati istitutivi (art. 48 TUE);

4) I trattati di adesione di nuovi Stati membri (art. 49 TUE);

5) Gli accordi di recesso tra l’UE e lo SM recedente (art. 50 TUE).

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I PRINCIPI GENERALI DEL DIR. UE

Fonte non scritta di origine “pretoria”: i principi generali del diritto UE sono frutto della giurisprudenza della Corte di giustizia nell’assolvimento del suo compito istituzionale di assicurare “il rispetto del dirittonell’interpretazione e nell’applicazione” dei Trattati (art. 19 TUE).

Funzione di tali principi generali:a) Criteri di interpretazione delle norme dell’UE;b) Parametri di legittimità degli atti e dei comportamenti

delle istituzioni dell’UE;c) Parametri di valutazione della conformità al dir. UE

degli atti e dei comportamenti degli SM.

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Criteri di classificazione

Si tratta sempre di principi (non scritti) propri del diritto UE, a tutti gli effetti e a titolo originario, ma:

a) Taluni sono stati elaborati dalla Corte di giustizia a partire da specifiche disposizioni contenute nei Trattati;

b) Altri sono frutto della pura elaborazione giurisprudenziale

(i) con riguardo alle caratteristiche peculiari dell’ordinamento giuridico dell’UE

(ii) traendo ispirazione dalla comparazione con fonti “esterne” (spec. i tratti comuni agli ordinamenti degli SM).

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Esempi

Della categoria sub a):principio della leale cooperazione, principio di

eguaglianza, principio di precauzione;

Della categoria sub b):(i) Principi della diretta efficacia e del primato

del dir. UE, principio dell’effetto utile, principio di proporzionalità;

(ii) Principio di legalità, principio della certezza del diritto, principio del legittimo affidamento.

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Il principio di proporzionalitàParametro di controllo di un atto (dell’UE o nazionale) che

impone un obbligo o una sanzione agli individui, limitandone la libertà o i diritti.

L’atto rispetta il principio di proporzionalità se:i) È idoneo a raggiungere lo scopo prefisso, eii) Non eccede quanto è necessario per raggiungere il

suddetto scopo (esistono alternative altrettanto efficaci, ma che incidono meno sui diritti dei singoli?).

Il principio di proporzionalità è ora evocato dall’art. 5.4 TUE – insieme al principio di sussidiarietà ma, a differenza di questo, con portata estesa anche alle competenze esclusive – come criterio generale relativo al modo in cui sono esercitate le competenze dell’Unione (il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione).

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Il principio di leale cooperazione

È stato elaborato dalla Corte di giustizia a partire dall’art. 10 TCE, ai sensi del quale:

“Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti” (obblighi di facere).

“Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato” (obblighi di non facere).

L’art. 10 TCE è stato abrogato dal Tr. Lisbona. Il nuovo art. 4 par. 3 TUE recita:

“In virtù del principio di leale cooperazione, l’Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati”.

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(segue): portata del principio

I) Doveri in capo agli organi nazionali (legislatore, amministrazione, giudici) di:a) facilitare le istituzioni UE nell’assolvimento dei loro compiti;b) contribuire, nell’ambito delle proprie funzioni, alla realizzazione degli obiettivi dell’UE;c) garantire la piena effettività del diritto dell’UE.

II) Dovere di collaborazione tra gli organi degli Stati membri per garantire una piena e corretta applicazione del dir. UE;

III) Dovere di leale cooperazione reciproca tra le istituzioni UE ;

IV) Dovere di cooperazione delle istituzioni UE con gli organi nazionali .

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LA PROTEZIONE DEI DIRITTI E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

DELL’UOMO NELL’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

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La giurisprudenza della Corte di giustizia

In mancanza di disposizioni a tutela dei diritti umani nel TCEE, la Corte di giustizia, dopo una prima presa di posizione contraria (che suscitò le reazioni delle Corti costituzionali italiana e tedesca), a partire dagli anni ’70 afferma che i diritti fondamentali della persona fanno parte integrante dei principi generali dei diritto di cui essa garantisce l’osservanza (sentenze 12-11-1969, causa 29/69, Stauder; 17-12-1970, causa 11/70, Internationale Handelsgesellschaft; 14-5-1974, causa 4/73, Nold).

5-4-1977: Dichiarazione comune del PE, del Consiglio e della Commissione sul rispetto dei diritti fondamentali.

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I diritti umani fondamentali sono principi generali (non scritti) del diritto dell’Unione.

D: Come individuare quali diritti siano inalienabili? Come delineare il contenuto e la portata di tali diritti (e quindi i legittimi limiti e condizioni agli stessi)?

Corte di giustizia: ricorso, quali fonti di ispirazione, per la ricostruzione di detti principi generali:

i) Alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri;

ii) Ai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell’uomo, cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito (spec., la CEDU).

Questa giurisprudenza è stata poi codificata nell’art. 6.2 TUE (ora art. 6.3 TUE).

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Il controllo, ad opera della Corte di giustizia, del rispetto dei diritti umani fondamentali quali principi generali del diritto dell’Unione investe:

i) Gli atti dell’Unione (parametro di legittimità);

ii) Gli atti o comportamenti nazionali che danno attuazione al dir. UE;

iii) Le giustificazioni addotte da uno SM per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il dir. UE (ex. in sede di controllo della conformità alle libertà fondamentali di circolazione).

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Per sottoporre una norma nazionale al “filtro” di compatibilità con il diritto dell’Unione e, per tale via, valutarla alla luce dei diritti inalienabili quali principi generali, è necessario un “attacco” con l’ordinamento dell’Unione.

Devono essere soddisfatte le condizioni di applicazione delle norme UE (ex. le libertà di circolazione o le norme sulla libera concorrenza).

In caso contrario, la situazione è definita “puramente interna”, con conseguente impossibilità di vagliare la normativa nazionale alla luce del dir. UE.

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L’adesione dell’Unione alla CEDU

⇒Corte di giustizia, parere 2/94 del 28-3-1996: l’adesione alla CEDU determinerebbe una modificazione, di “rilevanza costituzionale”, del regime comunitario di difesa dei diritti fondamentali. Sarebbe perciò necessaria una modifica dei trattati istitutivi.

⇒Trattato di Lisbona: il nuovo art. 6.2 TUE prevede espressamente l’adesione dell’Unione alla CEDU, senza però che ciò comporti una modifica delle competenze dell’Unione.

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La Carta dei diritti fondamentali dell’UE

Consiglio europeo di Colonia (3-4 giugno 1999) ne promuove l’elaborazione (scopo di trasparenza e, quindi, di certezza del diritto: rendere più manifesti, grazie a un testo scritto, i diritti inalienabili dell’uomo).

Consiglio europeo di Tampere (15-16 ottobre 1999) convoca la Convenzione incaricata di redigere la Carta.

Consiglio europeo di Biarritz (13-14 ottobre 2000) approva la Carta.

In occasione del Consiglio europeo di Nizza (7-12-2000) la Carta è “proclamata solennemente” da PE, Consiglio e Commissione (che la proclameranno nuovamente a Strasburgo il 12-12-2007).

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(segue): lo status giuridico della Carta

A) All’inizio.La Carta è stata “proclamata solennemente” da

PE, Consiglio e Commissione: è quindi oggetto di un accordo interistituzionale (come la dichiarazione del 1977)?

TPG e ECJ evocano la Carta nella motivazione delle loro decisioni.

Il rispetto della Carta è richiamato negli atti delle istituzioni: in tal caso, essa assume carattere vincolante per effetto dell’intenzione espressa dalle istituzioni di volerla rispettare (Corte, 27-6-2006 causa C-540/03, PE c. Consiglio).

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(segue):

B) Sviluppi successivi.Dichiarazione n. 23 sul futuro dell’Unione, allegata

all’Atto finale tr. Nizza: il processo di riforma si deve porre la questione dello status della Carta.

Dichiarazione di Laeken (Cons. eur. 15-12-2001): si deve riflettere sull’opportunità di inserire la Carta nel trattato di base.

Tr. Cost. eur.: la Carta è inserita nel corpo del Trattato costituzionale (parte II).

Tr. Lisbona: la Carta, nuovamente proclamata, torna a essere un corpo estraneo al Trattato, ma richiamata da quest’ultimo come avente lo stesso valore giuridico (nuovo art. 6.1 TUE).

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La soluzione accolta dal Trattato istitutivo di una Costituzione per l’Europa

Art. I-9 Cost.1. L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi

sanciti nella Carta dei diritti fondamentali che costituisce la parte II.

2. I diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli SM, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali.

Parte II: incorpora integralmente la Carta, compreso il preambolo, nel Trattato costituzionale.

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La soluzione accolta dal Trattato di Lisbona

Nuovo Art. 6 TUEPar. 1. L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi

sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7-12-2000, adattata il 12-12-2007, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.

Nessuna estensione delle competenze dell’Unione, definite nei trattati.

Criteri ermeneutici della Carta: in conformità alle disposizioni del suo titolo VII e “tenendo in debito conto” le relative Spiegazioni, elaborate dal Praesidium della Convenzione.

Par. 3. I diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli SM, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali.

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LE FONTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE

L’Unione europea è un soggetto di diritto internazionale, autonomo rispetto agli SM (cfr. art. 47 TUE), che sostituisce e succede alla Comunità europea (art. 1 co. 3 TUE).

In quanto tale, l’UE è tenuta a rispettare:a) Le norme di diritto internazionale generale;b) Gli accordi internazionali con Stati terzi

conclusi (i) dalla sola UE (o dalla CE) oppure (ii) dalla UE(CE) e dagli SM.

Discorso a parte merita il rilievo, nell’ordinamento dell’UE, degli accordi conclusi dagli Stati membri con Stati terzi.

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Le norme di diritto internazionale generale

In quanto soggetto di diritto internazionale, l’Unionedeve rispettare le norme di diritto internazionale generale (che siano applicabili a un soggetto con le sue caratteristiche).

Tale obbligo, la cui violazione dà luogo a un illecito internazionale, sussiste soltanto nei confronti di soggetti terzi.

Viceversa, gli Stati membri non possono invocare, nei loro rapporti reciproci nell’ambito del diritto comunitario, le norme di dir. internazionale (ex. il principio inadimplenti non est adimplendum: v. Corte, 25-9-1979, causa 232/78, Commissione c. Francia).

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Gli accordi internazionali con soggetti terzi

A) Accordi conclusi dalla sola Unione europea con Stati terzi o altre organizzazioni internazionali (nell’esercizio della competenza esterna esclusiva): “sono vincolanti per le istituzioni dell’Unione e per gli Stati membri” (art. 216.2 TFUE).

B) Accordi internazionali con soggetti terzi dei quali siano parti contraenti sia l’Unione europea che gli SM (c.d. accordi misti : la partecipazione degli SM membri è necessaria allorché, per talune materie oggetto dell’accordo, l’Unione non abbia competenza esterna; ex. OMC, conv. Montego Bay 1982 dir. mare, Conferenza dell’Aja d.i.p.).

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Gli accordi internazionali tra SM e Stati terzi

Tali accordi non fanno parte dell’ordinamento giuridico dell’UE, ma possono essere invocati dallo SM che ne è parte come “causa di giustificazione” per il mancato rispetto di obblighi posti dal diritto UE.

Art. 351 TFUE (ex art. 307 TCE):clausola di compatibilità⇒ evitare che lo SM, tenuto a rispettare sia gli

obblighi con lo Stato terzo sia quelli del dir. UE, secondo il principio generale di dir. int.le rilevante, sia costretto a commettere un illecito internazionale

⇒ Il dir. UE non pregiudica gli impegni assunti da uno SM, prima che il TCE sia entrato in vigore per esso , nei confronti di Stati terzi.

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Lo status della Carta delle Nazioni Unite(e degli atti vincolanti ONU)

A) Per gli Stati membri (Trib. I grado, 21-9-2005 causa T-306/01, Yusuf, p. 231-241):

a.1) dal punto di vista del dir. int.le, sono tenuti a rispettare la Carta ONU e a dare esecuzione agli atti vincolanti adottati in base alla stessa (ex. risoluzioni Consiglio di Sicurezza ai sensi del cap. VII).

a.2) dal punto di vista del dir. UE, il rispetto degli obblighi assunti in base alla Carta ONU può giustificare il mancato rispetto degli obblighi di dir. UE (principio di prevalenza ): v. artt. 307 1°co. e 297 TCE, che si riferiscono agli impegni assunti dagli SM “ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale” (ora, artt. 351 e 347 TFUE).

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(segue):

B) Per l’Unione europea :b.1) sul piano del dir. int.le, non sussiste nessun obbligo di

rispettare la Carta ONU e gli atti vincolanti adottati in base alla stessa, perché l’Unione europea “non è némembro dell’ONU, né è destinataria delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, né subentra nei diritti e negli obblighi dei suoi Stati membri ai sensi del diritto internazionale pubblico” (Trib. I grado, sent. Yusuf, p. 242).

b.2) tuttavia, il dir. ONU fa parte delle fonti di dir. UE in forza dei Trattati istitutivi: “la Comunità deve essere considerata vincolata agli obblighi derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite, alla stessa stregua dei suoi Stati membri, in base allo stesso trattato che la istituisce ” (Trib. I grado, sent. Yusuf, p. 243).

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La tesi accolta dalla giurisprudenza

Laddove l’Unione abbia assunto i poteri spettanti agli Stati membri UE nell’ambito di un’organizzazione internazionale di cui essi siano membri (ex. ONU), gli impegni assunti dai suoi Stati membri nell’ambito di tale organizzazione sono vincolanti per l’Unione.

Fonte di tale obbligo è:- Non il diritto internazionale (spec., l’accordo istitutivo

dell’organizzazione),- Ma lo stesso diritto dell’UE (i Trattati istitutivi).Il rispetto delle norme ONU s’impone dunque all’Unione

non in forza dell’ordinamento internazionale, bensìdello stesso ordinamento giuridico dell’Unione.

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La sentenza del Trib. I grado nel caso Yusuf

Punto 253: “in tutti i casi in cui, in forza del TCE, la Comunità ha assunto dei poteri, giàspettanti agli Stati membri nell’ambito di applicazione della Carta ONU, le disposizioni di questa sono vincolanti per la Comunità ” (la stessa posizione era stata in precedenza accolta dalla Corte per il GATT 1947).

Non si tratta di una successione della Comunità(ora, dell’Unione) agli Stati membri, neppure parziale, negli obblighi internazionali: l’efficacia vincolante del dir. ONU si fonda solo ed esclusivamente sullo stesso dir. UE.

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Il fondamento di tale tesi

⇒ Gli SM non hanno potuto, a causa di un negozio concluso tra loro, trasferire alla Comunità più poteri di quanti ne avessero né sottrarsi agli obblighi esistenti nei confronti di paesi terzi in base alla Carta ONU (p. 245);

⇒ Dallo stesso TCE (spec. artt. 297 e 307) si desume la volontà degli SM di rispettare gli impegni ONU. In part., l’art. 307 “implica l’obbligo delle istituzioni CE di non ostacolare l’adempimento degli impegni degli SM derivanti dalla Carta ONU” (p. 246-247);

⇒ “poiché le competenze necessarie all’attuazione degli impegni degli SM derivanti dalla Carta ONU sono state trasferite alla Comunità, gli SM si sono obbligati, in diritto internazionale pubblico, a che la Comunità stessa le eserciti a tal fine” (p. 248) => “Gli SM, nell’attribuire tali competenze alla Comunità, hanno dunque segnato la loro volontà di vincolarla agli obblighi derivanti dalla Carta ONU” (p. 250).

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IL DIRITTO DERIVATO O SECONDARIO

In senso lato, l’insieme degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione europea nell’esercizio dei poteri attribuiti loro dai trattati istitutivi.

In senso proprio, gli atti delle istituzioni idonei a produrre effetti obbligatori (e, quindi, a costituire fonti del diritto).

Classificazione degli atti delle istituzioni UE:

a) Atti tipici (art. 288 TFUE) / atti atipici;b) Atti vincolanti (obbligatori) / atti non vincolanti.

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Gli atti obbligatori o vincolanti (ante Tr.Lisbona)

(I) Pilastro comunitario (art. 249 TCE: ora art. 288 TFUE):

i) Regolamenti;ii) Direttive;iii) Decisioni.II) Terzo pilastro (art. 34 vecchio TUE):i) Decisioni quadro;ii) Decisioni.N.B.

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Gli atti giuridici dell’Unione(classificazione in base al Tr. Lisbona)

Non modifica la tipologia degli atti previsti dal TCE (# Cost. eur.), ma introduce una differenziazione degli stessi in base alla loro natura.

a) Atti legislativi: tutti gli atti giuridici (qualunque sia il tipo) adottati mediante procedura legislativa, ordinaria o speciale (art. 289.3 TFUE);

b) Atti non legislativi: tutti gli altri atti giuridici adottati dalle istituzioni (categoria fortemente disomogenea).

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Criteri per accertare la natura di un atto giuridico

1) Criterio della procedura d’adozione dell’atto (art. 289.3 TFUE);

2) Criterio istituzionale : Commissione e Consiglio europeo non possono adottare atti legislativi (la funzione legislativa spetta solo al PE e/o al Consiglio);

3) Criterio della base giuridica : non sono legislativi gli atti del PE e/o del Consiglio adottati secondo una base giuridica che non prevede una procedura legislativa;

4) Criterio del rango dell’atto : gli atti giuridici di 2°grado, la cui adozione sia cioè prevista da un atto legislativo e non direttamente dai Trattati istitutivi, non sono atti legislativi.

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Atti giuridici di 2°grado

Il Tr. Lisbona introduce una distinzione tra:a) Atti delegati (art. 290 TFUE).b) Atti di esecuzione (art. 290 TFUE)

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Requisiti comuni degli atti obbligatori

A) Obbligo di motivazione (art. 296 co. 2 TFUE), prescritto a pena di invaliditàdell’atto per “violazione delle forme sostanziali” (art. 263 co. 2 TFUE).

B) Obbligo di indicare la base giuridica, collegato sia all’obbligo di motivazione sia al principio generale della certezza del diritto.

C) Pubblicazione ed entrata in vigore =>

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Pubblicazione ed entrata in vigore (art. 297 TFUE)

Devono essere pubblicati nella GUUE (serie L, legislazione):

i) Tutti gli atti legislativi;ii) Regolamenti, direttive rivolte a tutti gli Stati membri

(c.d. “generali”) e decisioni che non designano i destinatari;

iii) Le decisioni adottate secondo la procedura di codecisione.

Tali atti entrano in vigore alla data da essi stabilita o, in mancanza, nel 20°giorno successivo alla loro pubblicazione. In principio, in base al principio della certezza del diritto, non devono avere efficacia retroattiva.

Le direttive e le decisioni diverse da quelle di cui sopra devono essere notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.

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I regolamentiStrumento di uniformazione normativa, con le seguenti

caratteristiche:1) Portata generale: è un atto, che ha natura

essenzialmente normativa, applicabile a situazioni oggettivamente considerate, comportando effetti giuridici nei confronti di categorie di persone (destinatari) considerate astrattamente e nel loro complesso. I suoi destinatari devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi e non sulla base di qualità personali;

2) Obbligatorietà integrale (“in tutti i suoi elementi”): il regolamento contiene una disciplina esaustiva;

3) Diretta applicabilità: gli SM non devono recepire i regolamenti all’interno dei loro ordinamenti.

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Portata generale dei regolamentiRegolamento (portata generale) # decisione (portata

individuale).Costante giurisprudenza: “La caratteristica essenziale della

decisione consiste nella limitatezza dei destinatari ai quali è diretta, mentre il regolamento, che ha natura essenzialmente normativa, è applicabile a situazioni oggettivamente considerate, comportando effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate astrattamente e nel loro complesso. Peraltro, la natura normativa di un atto non viene meno ove sia possibile determinare, con maggiore o minor precisione, il numero o anche l’identità dei destinatari in un determinato momento, purché la qualità di destinatario dipenda da una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto in relazione alla sua finalità”.

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Le direttive

Strumento di armonizzazione o ravvicinamento delle normative nazionali, con le seguenti caratteristiche:

1) Portata individuale: l’atto ha per destinatari uno o alcuni SM oppure tutti gli SM (direttive c.d. “generali”);

2) Obbligatorietà solo per il risultato da raggiungere, “salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi”.

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Gli elementi qualificanti della direttiva come atto vincolante

A) La direttiva produce effetti obbligatori esclusivamente per gli Stati membri (ossia tutti gli organi statali, compresi gli organi giurisdizionali) cui è rivolta;

B) La natura dell’obbligo (di risultato) imposto agli Stati membri: adottare tutte le misure necessarie per la piena ed effettiva realizzazione del risultato voluto dalla direttiva e, quindi, adattare, cioè modificare, il loro ordinamento giuridico in modo da assicurare detto risultato.

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L’obbligo di attuazione delle direttive

L’obbligo di risultato imposto agli SM implica in primis un obbligo di attuazione (o recepimento) della direttiva.

Dalla data di entrata in vigore della direttiva decorre un termine stabilito dalla direttiva stessa più o meno lungo – da pochi mesi ad alcuni anni, a seconda della complessità delle modifiche richieste – entro il quale lo SM deve adottare le misure necessarie (attuazione “tempestiva” ) per la piena ed effettiva realizzazione del risultato voluto dalla direttiva (attuazione “corretta” ).

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L’attuazione “tempestiva” delle direttive

Gli SM possono ma non devono attuare una direttiva prima del del termine all’uopo stabilito: solo se dopo la scadenza di tale termine, imperativo e perentorio, la direttiva non è stata attuata sussiste la violazione del dir. CE e la conseguente responsabilità dello SM per inadempimento (ricorso per infrazione; diretta efficacia; risarcimento dei danni ai singoli).

Tuttavia, in pendenza del termine, lo SM deve astenersi dall’adottare provvedimenti che possano compromettere gravemente il risultato prescritto dalla direttiva (obbligo di standstill o di non aggravamento ).

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L’attuazione “corretta” delle direttiveIn principio, gli SM godono di ampia discrezionalità nella

scelta delle forme e dei mezzi per realizzare il risultato imposto dalla direttiva.

Sussistono però dei limiti: le misure adottate dallo SM devono essere adeguate al pieno ed effettivo raggiungimento del risultato stabilito dalla direttiva.

1. La scelta dello strumento deve essere idonea a produrre la modificazione dell’ordinamento voluta dalla direttiva, tenendo conto del rango delle norme da modificare o abrogare nella gerarchia delle fonti interne.

2. Gli strumenti scelti per l’attuazione devono garantire trasparenza e certezza del diritto (ex. non sono idonei circolari o semplici prassi amministrative).

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Le direttive e l’armonizzazione degli ordinamenti nazionali

La direttiva è uno strumento che consente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli SM attraverso una tecnica di normazione “mediata” o “in due fasi”:

1) A livello centrale o comunitario, vengono fissati gli obiettivi e i principi generali comuni;

2) A livello periferico o statale, tali obiettivi e principi generali sono attuati dagli Stati membri (secondo la ripartizione delle competenze all’interno degli stessi) attraverso una disciplina completa e autosufficiente.

La materia de qua continua dunque a essere regolata da norme nazionali, che però perseguono tutte lo stesso obiettivo e si informano agli stessi principi.

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Le decisioniLe caratteristiche:1) Portata individuale: la decisione ha destinatari

chiaramente individuabili in base alle loro qualitàpersonali, che possono essere sia gli SM sia persone fisiche o giuridiche (# direttive);

2) Obbligatorietà integrale (“in tutti i suoi elementi”).La decisione è lo strumento utilizzato dalle istituzioni

per applicare il diritto CE a singole fattispecie concrete, creando, modificando o estinguendo situazioni giuridiche soggettive in capo ai destinatari. Corrisponde, in sostanza, all’atto amministrativo dei sistemi giuridici nazionali.

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(segue):A) Le decisioni rivolte agli Stati membri possono

imporre un obbligo di facere (che comporta un obbligo di attuazione per certi versi simile a quello previsto per le direttive) oppure di non facere.

Ex. decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 108 TFUE):

i) Se l’aiuto statale è già stato concesso, la decisione può obbligare lo SM a “sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato” (obbligo di facere).

ii) Se l’aiuto non è ancora in vigore, la decisione può stabilire che esso non può essere concesso (obbligo di non facere).

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(segue):B) Le decisioni rivolte ai singoli (ex. quelle relative

all’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 101 e 102 TFUE: v. reg. CE n. 1/2003) possono imporre obblighi di pagamento ai singoli (ex. sanzioni pecuniarie alle imprese).

In tal caso, le decisioni costituiscono titolo esecutivo (art. 299 TFUE). L’esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile dello SM sul cui territorio essa viene effettuata. L’unica condizione richiesta è l’apposizione della formula esecutiva da parte dell’autorità nazionale a tal fine designata (in Italia, il Ministero degli esteri), previa verifica della sola autenticità del titolo.

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La gerarchia delle fonti del diritto dell’Unione

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1) Diritto primario e principi generali del diritto;

2) Fonti del diritto internazionale;3) Diritto derivato (nessuna gerarchia tra i

diversi tipi di atti, ex. tra regolamenti e direttive; rapporto gerarchico, invece, tra atti che dettano la disciplina di base e provvedimenti esecutivi).