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1 Federazione Lavoratori Poste Segreteria Territoriale Ragusa LE FERIE IN POSTE ITALIANE SPA (per una nuova stagione dei diritti!) Gennaio 2008

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Federazione Lavoratori Poste Segreteria Territoriale Ragusa

LE FERIE IN POSTE ITALIANE SPA

(per una nuova stagione dei diritti!)

Gennaio 2008

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PREMESSA La questione delle ferie non usufruite e’ insieme al rispetto dell’orario di lavoro uno dei problemi sindacali piu’ presenti nelle discussioni tra organizzazione e lavoratori. Nonostante i tentativi aziendali di nascondere il fenomeno dietro dichiarazioni “furbette”:

- mediamente risultano ancora da usufruire 15 giorni di ferie per lavoratore… - nel corso dell’anno trascorso i lavoratori hanno fruito mediamente 33,4 giornate di ferie…

la realta’ e’ che in alcune aree territoriali, in ambiti professionali specifici, si concentrano gruppi rilevanti di lavoratori che devono ancora usufruire di 80-100 giornate di ferie degli anni passati e date le condizioni, non hanno alcuna prospettiva reale di smaltimento. Tale cumulo di giornate di ferie non fruite determina anche costi aziendali occulti di milioni di euro che vengono rinviati agli esercizi successivi. Il problema che piu’ frequentemente ci viene posto e’ quello di capire quale strategia sindacale addottare per “costringere” l’azienda a far usufruire questo enorme arretrato di ferie, che gli stessi lavoratori coinvolti ci sollecitano oramai quotidianamente. LE NUOVE LEGGI SULLE FERIE Sulla questione delle ferie sono intervenuti il D. L.vo 66/03 e il D. L.vo 213/04 che stabiliscono alcuni principi fondamentali: 1 - Fermo restando quanto previsto dall'art.2109 c.c., il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. 2 - Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'art.2 comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. 3 - Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. 4 - Il D. L.vo 213/04, aggiungendo al testo l'art. 18 bis, ha previsto al comma 3 dello stesso, la sanzione amministrativa da 130 a 780 Euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione, a carico del datore di lavoro che omette di rispettare quanto previsto dall'art. 10 comma 1 del già richiamato D. L.vo 66/03 relativo al godimento delle ferie. Poiche’ la legge fa salve le norme di miglior favore previste nei Contratti di Lavoro che nel caso di Poste Italiane Spa prevedono:

- cinque settimane + 2 giorni di ferie - usufruibilita’ entro il primo semestre dell’anno successivo per esigenze aziendali - due settimane garantite nel periodo 15 giugno – 15 settembre - una settimana collocata tra il 15 gennaio e il 15 aprile - Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie e la sostituzione di esse con compenso

alcuno, salvo che nei casi di cessazione dal servizio. (facendo cosi’ venir meno l’ipotesi da

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qualche dirigente ventilata di poter monetizzare le settimane superiori alle 4 previste dal minimo di legge)

Si pone, pertanto, il problema di stabilire se la disciplina legale abbia almeno in parte sostituito la disciplina contrattuale o se, viceversa, quest’ultima continui ad essere interamente applicabile in virtù dell’espressa salvaguardia contenuta nello stesso art.10 del D.Lgs.66/2003. Al riguardo, sembra più convincente la tesi della incondizionata prevalenza di tutte le clausole contrattuali. Anche se sussistono molti dubbi sulla effettiva portata della sanzione introdotta dal D.Lgs.213/2004, sembra più prudente, almeno nella prima fase, ritenere che l'inciso dell'art. 10, comma 1, contenente la salvezza della contrattazione collettiva, comporti l’applicabilità, in caso di violazione delle previsioni della contrattazione collettiva sulla durata e sulla fruizione delle ferie, della sanzione amministrativa prevista dall’art.18 bis, comma 3 del D.Lgs.66/2003. Esemplificando, la sanzione (da 130 a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione) si applica:

1 - se viene negato il diritto ai giorni di ferie annuali previsti dal CCNL (anche quelli eccedenti le 4 settimane);

2 - se viene negato il diritto alla fruizione delle due settimane di ferie consecutive nel periodo 15 giugno – 15 settembre, su richiesta del lavoratore;

3 - se viene negato il diritto alla fruizione di almeno due settimane annuali di ferie discontinue (in assenza di richiesta del lavoratore);

4 - se le ferie vengono rinviate per esigenze di servizio oltre il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione (oppure oltre il 30 aprile su richiesta del lavoratore).

“A scanso di possibili equivoci, ricordiamo che le regole poste a tutela del recupero psicofisico dei lavoratori non possono essere oggetto di rinuncia o di transazione secondo quanto previsto dall'art. 2113 del codice civile. Ciò è tanto più essenziale se si considera il sistema di sanzioni oggi introdotto dalla legge: se, finora, il mancato esercizio dei poteri datoriali poteva tradursi solo in un disservizio, attualmente esso può comportare anche l’applicazione di sanzioni amministrative.” (da una nota interna del Servizio Legale UNIONCAMERE per la Pubblica Amministrazione). Ricordiamo inoltre che, ancora prima della emissione dei nuovi decreti sulle ferie, la Corte di Cassazione si era cosi’ espressa: Il mancato godimento delle ferie comporta, infatti, la prestazione di attività lavorativa contrattualmente non dovuta ed irreversibilmente prestata. Poiché il datore di lavoro non può restituire l’indebita prestazione ricevuta egli è obbligato, in base agli articoli 1463 e 2037 cod. civ., al pagamento di una somma, corrispondente alla retribuzione, che costituisce l’indennità sostitutiva. Oltre che a questa somma il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno per la lesione del suo diritto al godimento delle ferie, in termini di perdita di “cura”personale (energie psico-fisiche e tempo libero) familiare e sociale. Per realizzare questo diritto egli deve tuttavia dare la prova del danno. Da tale risarcimento il datore di lavoro può essere esonerato ove provi che il suo inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (Cassazione Sezione Lavoro n. 15776 del 9 novembre 2002, Pres. Sciarelli, Rel. Cuoco).

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La policy attuativa aziendale.

La policy attuativa centrale conferma questi orientamenti : “i periodi di ferie sono programmati dalla società tenendo conto delle richieste dei lavoratori e compatibilmente con le stesse esigenze di servizio. Fermo restando che la fruizione delle ferie avviene nel rispetto della programmazione effettuata, la società assicura comunque ogni anno, il godimento di 2 settimane continuative di ferie nel periodo 15 giugno – 15 settembre e una ulteriore settimana nel periodo 15 gennaio - 15 aprile .” Se a quanto sopra aggiungiamo che l’Azienda a livello centrale assegna precisi budget di erogazione ferie, abbiamo la possibilità di fare alcune osservazioni conclusive:

- è confermato che l’erogazione delle ferie avviene tenendo presente le richieste dei lavoratori, pertanto al limite l’azienda potrà spostare, per esigenze di servizio e rispetto dei turni di ferie, un periodo di ferie richiesto, ma non identificarne uno di sua iniziativa senza alcuna richiesta del lavoratore, e per di più particolarmente breve (un giorno o due);

- tutti i periodi di ferie vengono erogati secondo una programmazione che le stesse disposizioni interne aziendali prevedono;

- È conseguenziale che le ferie programmate e poi posposte per esigenze di servizio devono trovare una loro riprogrammazione che tenga conto delle esigenze dei lavoratori, e non centellinate d’imperio dall’azienda, vanificando il principio generale di recupero psico-fisico al quale le ferie stesse sono finalizzate.

A sostegno di quanto sopra affermato fu sottoscritto un ulteriore accordo il 21 giugno 2006 nel quale si ribadiva che il periodo di ferie è programmato dalla società tenendo conto delle richieste del lavoratore. L’Azienda si impegnava ad adottare tutte le opportune azioni finalizzate a rendere esigibili le disposizioni contrattuali in materia di ferie , anche al fine di ridurre il fenomeno delle ferie residue. Si dava mandato ai tavoli regionali di fare accordi sulle ferie collettive degli staff e si demandava a quei tavoli il monitoraggio della fruizione delle ferie e l’analisi dei piani di programmazione delle ferie nei diversi settori aziendali. A seguito di quegli accordi in alcuni realtà territoriali sono stati chiariti alcuni importanti principi attuativi, a titolo di esempio ne riportiamo alcuni (che ovviamente operano solo nella realtà di riferimento): - le ferie dell’anno in corso verranno programmate su base trimestrale; - entro il 15 del mese successivo verrà confermata la prenotazione riferita al mese successivo; -con riferimento alle ferie residue nella programmazione delle ferie dei lavoratori si terrà conto dei lavoratori con residui più elevati, per favorirne il riallineamento; - le parti si incontreranno con cadenza trimestrale per la verifica dell’andamento del piano ferie. QUALI INIZIATIVE SINDACALI? E’ evidente che, di fronte a tali innovazioni e alle interpretazioni finora emerse, oggi all’interno di Poste Italiane si hanno a disposizione nuovi strumenti per imporre all’azienda il rispetto delle norme contrattuali nel campo delle ferie. Ricordiamo che circa due anni fa, alcuni territori, avevano assunto l’iniziativa di portare l’azienda in conciliazione ex art. 410 CPC, sul mancato rispetto del periodo di ferie. L’azienda per evitare il Tribunale inizio’ a erogare le ferie al personale ricorrente ma lo fece sfruttando il meccanismo dell’areola “continua” (fai le ferie e obbligo il collega a sostituirti!) per cui sindacalmente, dati gli accordi sottoscritti, la vertenza finiva ancora una volta per ritorcersi contro i lavoratori.

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Oggi, con i nuovi limiti alla sostituzione del collega assente dell’accordo sul Recapito, potrebbe riproporsi il meccanismo senza pericolo per i lavoratori coinvolti. COME FARE? Perche’ emerga palesemente la violazione degli obblighi occorre che i lavoratori interessati presentino un adeguato piano ferie all’inizio dell’anno:

- programmazione di almeno due settimane estive nel periodo 15 giugno – 15 settembre - più una settimana collocata nel periodo 15 gennaio- 15 aprile - programmazione dello smaltimento dell’arretrato entro il 30 giugno

(vedi allegato 1) L’azienda non puo’ lasciare trascorrere troppo tempo dalla ricezione del piano ferie per proporre, in base a considerazioni tecnico-organizzative, un diverso scaglionamento delle stesse (alcune sentenze considerano il silenzio aziendale un assenso alla richiesta del dipendente, anche in virtu’ del principio del “congruo preavviso necessario” tale da permettere al lavoratore di organizzare con i propri familiari ecc. il periodo di ferie). Eventuali rinvii del periodo di ferie programmato dal dipendente nel piano ferie devono essere comunicati per iscritto al lavoratore, il quale deve premurarsi di riprogrammarle immediatamente con una nuova comunicazione all’azienda. (vedi allegato 2) Raccolti i rinvii aziendali, e verificatene le eventuali condizioni di eccezionalita’, si puo’ pensare di attivare le procedure dell’art. 410 CPC con il rischio tutto aziendale che nel corso dell’incontro emergano condizioni di mancato rispetto del Contratto tali da attivare le procedure ispettive e sanzionatorie previste dai nuovi Decreti nei confronti di Poste Spa. Nel caso di lavoratori con un rilevante accumulo di ferie, che siano stati oggetto di infortunio o patologie collegabili a mancato riposo psicofisico, ricordiamo la possibilita’ di attivare le procedure per un giudizio d’urgenza art. 700. N DIRITTO CHE NON SI USUFRUISCE SI E’ DESTINATI A PERDERLO! Perche’ e’ importante una decisa presa di posizione sull’argomento? L’inattivita’ sindacale nella tutela di questo importante diritto da’ la stura all’azienda di tornare alla carica, in occasione dei rinnovi contrattuali, per proporre una ulteriore riduzione dei periodi di ferie da far usufruire ai lavoratori. Le modifiche intervenute nel mercato del lavoro, nella previdenza (pensioni) e l’intera normativa in merito costringono oggi il lavoratore a programmare una vita lavorativa di almeno quarant’anni con dei ritmi di lavoro sempre crescenti, ogni riduzione del periodo di ferie e’ destinata inevitabilmente a ripercuotersi sulla possibilita’ di recupero psico-fisico dei lavoratori interessati. E’ per questo che riteniamo la battaglia per le Ferie una lotta per la civilta’ del lavoro!

Segreteria territoriale Gennaio 2008

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Federazione Lavoratori Poste Segreteria Territoriale Ragusa

FERIE: PRENOTALE TUTTE PER TEMPO!

Oggi l’Azienda puo’ essere nuovamente multata!

Sulla irrisolta questione delle ferie sono intervenuti il Decreto Legislativo 66 del 2003 e il Decreto Legislativo 213 del 2004. Tali decreti recependo le Direttive Comunitarie sulla questione hanno introdotto delle sanzioni pesanti (da 130 a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione) in caso di violazione delle norme legislative, o delle norme contrattuali se piu’ favorevoli, relative alla durata e ai tempi di fruizione delle ferie da parte del personale. A Ragusa l’Azienda è già stata multata. Per attivare tali maggiori tutele e’ pero’ necessario che il lavoratore possa dimostrare di aver espresso una propria richiesta di programmazione delle ferie. Chiediamo pertanto a tutti i lavoratori di: - inviare all’azienda la programmazione annuale delle ferie con le seguenti accortezze: 1 – Programmare le ferie arretrate entro il 30 Giugno 2008 2 – Programmare dal 15 giugno al 15 settembre almeno due settimane 3 - Programmare dal 15 gennaio al 15 aprile almeno una settimana 4 – Programmare entro il 31 dicembre 2008 tutte le rimanenti ferie. - ricordiamoci di:

a – conservare copia della programmazione con la data della consegna all’azienda b – richiedere la comunicazione per iscritto di eventuali negazioni di ferie (in mancanza di comunicazione scritta prendere nota della data e l’ora del rifiuto delle ferie e la presenza di testimoni) c – riprogrammare immediatamente un nuovo periodo di ferie che tenga conto di quelle negate.

Solo il rispetto di queste procedure permettera’ al Sindacato di attivare le previste Ispezioni dell’Ufficio del Lavoro e l’eventuale messa in mora dell’azienda sull’importante questione delle ferie non usufruite!

AIUTACI A TUTELARTI!

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ALLEGATO 1

Al Responsabile dell’Ufficio Postale di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oggetto: richiesta di Programmazione Ferie 2008. Il/La sottoscritto/a _______________________________________ richiede di poter usufruire delle seguenti giornate di ferie relative al 2008 e residuo anni precedenti.

MESE INDICARE I GIORNI TOT. GIORNI GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

Si richiede che eventuali modifiche alla predetta programmazione gli vengano comunicate per iscritto. Data, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IL LAVORATORE __________________________________ Ricevuta dal Responsabile il _______________ Firma _________________________________

NB:(conservare una copia della richiesta e fornirla alla propria organizzazione sindacale)

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ALLEGATO 2

Al Responsabile dell’Ufficio postale di ____________________________

Lo scrivente ha prenotato, comunicandolo alla Societa’, le proprie ferie dal___________ al __________ come regolarmente documentato nel prospetto di richiesta ferie a suo tempo sottoscritto e mai contestato. Poiche’ codesta societa’ ritiene, aducendo esigenze di servizio impreviste ed eccezionali, di rifiutare il previsto periodo feriale sono a richiederne da subito la riprogrammazione dal _________ al _______________, fatta salva la quantificazione di eventuali danni subiti a causa del rinvio o della mancata fruizione. Distinti saluti

Data e firma