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Le discriminazioni per motivi religiosi:
le origini
Gigliola di Renzo
Le discriminazioni per motivi religiosi:tra origini e nuove sfide
7 marzo 2017
Art. 9 CEDU
• Libertà di pensiero, di
coscienza e di religione
• 1. Ogni persona ha diritto alla
libertà di pensiero, di coscienza e
di religione; tale diritto include la
libertà di cambiare religione o
credo, così come la libertà di
manifestare la propria religione o
il proprio credo individualmente
o collettivamente, in pubblico o
in privato, mediante il culto,
l’insegnamento, le pratiche e
l’osservanza dei riti.
• 2. La libertà di manifestare la
propria religione o il proprio
credo non può essere oggetto di
restrizioni diverse da quelle che
sono stabilite dalla legge e che
costituiscono misure necessarie,
in una società democratica, alla
pubblica sicurezza, alla
protezione dell’ordine, della
salute o della morale pubblica, o
alla protezione dei diritti e della
libertà altrui.
Art. 14 CEDU: Divieto di discriminazione
• Il godimento dei diritti e delle
libertà riconosciuti nella presente
Convenzione deve essere
assicurato senza nessuna
discriminazione, in particolare
quelle fondate sul sesso, la razza, il
colore, la lingua, la religione, le
opinioni politiche o quelle di altro
genere, l’origine nazionale o
sociale, l’appartenenza a una
minoranza nazionale, la ricchezza,
la nascita od ogni altra condizione.
• Art. 1 prot. 12 CEDU: divieto di
discriminazione: Il godimento dei
diritti e delle libertà riconosciuti
nella presente convenzione deve
essere assicurato senza nessuna
discriminazione , in particolare
quelle fondate sul sesso, la razza,
il colore, la lingua, la religione, le
opinioni politiche o quelle di altro
genere, l’origine nazionale o
sociale, l’appartenenza a una
minoranza nazionale, la ricchezza,
la nascita od ogni altra
condizione.
Un caso recente in punto di discriminazione e la
Corte d’Appello di Milano
Una donna di religione
musulmana ha il diritto di
portare il velo durante l’attività
lavorativa?
Può il datore di lavoro non
assumere o licenziare in
presenza di un rifiuto del
prestatore d’opera di osservare
Le indicazioni del datore di
lavoro in ordine al non portare
il velo durante la prestazione
lavorativa?
Una sentenza della Corte
d’Appello di Milano del 4
maggio 2016, in riforma della
sent. Tribunale Lodi n.
1588/14, dichiara il carattere
discriminatorio del
comportamento della società
appellata per non avere
ammesso l’appellante alla
selezione per la prestazione di
hostess presso la fiera MICAM.
La CEDU e le discriminazioni religiose• Alcuni casi recenti:
• Samira Achbita / G4S Secure Solutions
NV.
• Conclusioni dell’Avvocato Generale 31
maggio 2016
• Licenziamento perché la dipendente
receptionist si rifiutò di non indossare il
velo islamico nonostante il divieto
contenuto in una disposizione del
regolamento interno.
• La giurisprudenza CEDU citata si muove
talora in senso restrittivo, talaltra in
rigorosa applicazione della normativa
CEDU.
• http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015
CC0157&qid=1487712218605&from=IT
• Asma Bougnaoui e ADDH vs
Micropole SA: Conclusioni
dell’Avvocato Generale 13 luglio 2016
• Licenziamento perché la dipendente,
un ingegnere progettista considerata
competente, si oppone al divieto di
indossare il velo islamico che
l’azienda vuole imporre per
soddisfare le esigenze dei clienti che
lo avevano esplicitamente richiesto.
• http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62
015CC0188&qid=1487712092695&fr
om=IT . Sentenza appena publbicata
all’indirizzo
• http://curia.europa.eu/juris/docume
nt/document.jsf?text=&docid=18885
3&pageIndex=0&doclang=IT&mode=r
eq&dir=&occ=first&part=1&cid=1492
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Leggi razziali (1938): 5-7/9, 6/10Regio Decreto- legge 5 settembre
1938-XVI, n.1390
Art. 1. All’ufficio d’insegnante nelle
scuole statali o parastatali di
qualsiasi ordine e grado e nelle
scuole non governative, ai cui studi
sia riconosciuto effetto legale, non
potranno essere ammesse persone
di razza ebraica,… ; né potranno
essere ammesse all’assistentato
universitario, né al conseguimento
dell’abilitazione alla libera docenza.
Art. 2. Alle scuole di qualsiasi ordine
e grado, ai cui studi sia riconosciuto
effetto legale, non potranno essere
iscritti alunni di razza ebraica…..
Regio Decreto-Legge 7 settembre
1938-XVI, n. 1381
Provvedimenti nei confronti degli
ebrei stranieri Art. 1. Dalla data di
pubblicazione del presente decreto-
legge è vietato agli stranieri ebrei di
fissare stabile dimore nel Regno, in
Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.
Dichiarazione sulla razza del Gran
Consiglio del Fascismo, 6 ottobre ‘38
Stabilisce a) il divieto di matrimoni di
italiani e italiane con elementi
appartenenti alle razze camita, semita
e altre razze non ariane;
R.D.L. 17/11/1938, n. 1728 (XVII) G.U. n. 264 del 19/11/1938.
Provvedimenti per la difesa della razza italiana
CAPO PRIMO: Provvedimenti relativi ai matrimoni.
Art. 1: Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona
appartenente ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto
con tale divieto è nullo.
Art. 6: Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei
registri dello Stato civile…
CAPO SECONDO: Degli appartenenti alla razza ebraica.
Art. 8: Agli effetti di legge:
a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica,
anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;
b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza
ebraica e l’altro di nazionalità straniera;
c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica,
qualora sia ignoto il padre;
Art. 9: L’appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata
nei registri Stato civile e della popolazione…
A
Continua:Art. 10: I cittadini italiani di razza ebraica non possono:
a) prestare servizio militare in pace e in guerra;
b) esercitare l’ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza
ebraica;
c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo di aziende dichiarate interessanti la difesa della
Nazione…
d) essere proprietari di terreni che, in complesso abbiano un estimo superiore a lire
cinquemila;
e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso abbiano un imponibile superiore a
lire 20.000….
Art. 13: Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:
a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato;
b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o ne sono controllate;
c) le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza e degli Enti,…
Art. 14: Il Ministro per l’interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso
dichiarare non applicabili le disposizioni dell'art. 10 nonché dell’art. 13 lettera h: a) ai
componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti
per la causa fascista; b) … c)…
L’applicazione delle leggi razziali e le circolari amministrative
E’ vietato agli ebrei di commerciare oggetti antichi e di arte, oggetti preziosi, oggetti e
indumenti usati, fabbricare e detenere armi, avere domestici ariani alle proprie
dipendenze… tenere allevamenti di piccioni viaggiatori…. Giocare a tennis con ariani…
Il prefetto di Ferrara il 4 agosto 1941 segnala la situazione di una ricca famiglia ebraica
proprietaria di un campo di tennis frequentato da israeliti e da ariani ( il caso è quello
raccontato ne Il giardino dei Finzi Contini) . La risposta è del 27 agosto ed è rivolta a
limitare l’ammissione al capo di tennis dei solo ‘stretti congiunti del proprietario’
Furono prima ritirate le patenti di guida, poi confiscate le automobili
Recrudescenza con la R.S.I. dopo il 4 gennaio 1944
Decreti di confisca del capo della Provincia di Vicenza dei beni di un ebreo : di un
paio di zoccoli di legno … 1 spazzolino usato, 9 paia di calze da uomo di cotone usate,
alcuni stracci vecchi usati
Decreti di confisca del capo della Provincia di Rovigo dei beni di un ebreo … … n. 1
paia mutande sporche, n. 2 paia scarpe ,n. 1 paia guanti
Il codice civile del 1942 e la magistratura
Art. 1 c. III
• Le limitazioni alla capacità
giuridica derivanti
dall’appartenenza a
determinate razze sono
stabilite da leggi speciali.
• Gli ebrei erano cittadini
italiani…
Sent. Corte di Cassazione
Luglio 1942
Il divieto di tenere domestici
ariani posto a carico degli ebrei
era motivato «dallo scopo di
abituare coloro che avevano
sempre rifuggito il lavoro
manuale ad adattarsi anche ai
lavori domestici»: una illegalità
‘particolare’ per rimediare alla
generale ingiustizia del
legislatore
La persecuzione antiebraica in Italia
Il IV Concilio Lateranense (1215) cap. LXVIII I Giudei devono distinguersi dai cristiani per il modo di
vestire
In alcune province i Giudei o Saraceni si distinguono dai cristiani
per il diverso modo di vestire; ma in alcune altre ha preso piede
una tale confusione per cui nulla li distingue. Perciò succede
talvolta che per errore dei cristiani si uniscano a donne giudee o
saracene, o questi a donne cristiane.
Perché unioni tanto riprovevoli non possano invocare la scusa
dell'errore, a causa del vestito stabiliamo che questa gente
dell'uno e dell'altro sesso in tutte le province cristiane e per
sempre debbano distinguersi in pubblico per il loro modo di
vestire dal resto della popolazione, come fu disposto d'altronde
anche da Mosè
•
I dhimmi e l’Islam• Un dhimmi è un suddito non musulmano, discriminato,
giuridicamente e socialmente inferiore, in uno Stato
governato dalla Sharia.
• Dhimma è il patto di protezione contratto tra non musulmani
e un’autorità di governo musulmana .
• Dal Medioevo cristiani, ebrei, zoroastriani, sabei, induisti
potevano praticare la propria religione, a certe condizioni
(es. divieto di portare armi, obbligo di indossare un
abbigliamento distinto, il divieto di esporre pubblicamente
simboli religiosi della propria fede, il bere vino, il mangiare
carne di porco, il suonare le campane, il pregare a voce alta),
e godere di una certa autonomia. Era loro garantita la
sicurezza personale e la certezza della proprietà come
corrispettivo del pagamento di un tributo(Jizya) e del
riconoscimento della supremazia musulmana.
Le limitazioni alla capacità giuridica degli ebrei
• Esclusione dai pubblici uffici: servizio militare, magistratura, avvocatura
(qualche oscillazione per la funzione di ‘procuratore legale’ ) notariato
• Riconosciuti i tribunali rabbinici in cui gli ebrei svolgono diverse funzioni
attinenti all’amministrazione della giustizia, così pure i periti legis
mosaycae, che redigono atti tra parti ebree svolgono funzioni di notaio per
• la comunità ebraica
• Esattoria delle imposte: funzione a carattere pubblico nei confronti delal
quale è manifesta una certa tolleranza: tra Seicento e Settecento appalto
delle gabelle è non di rado affidato ad ebrei ‘esperti’ (così a Mantova e
Modena)
• Laurea universitaria: il dottorato è una dignitas non attribuibile perciò agli
esclusi dai pubblici uffici.
• Ma ciò non comporta la proibizione ad esercitare l’arte medica.
Frequentano corsi universitari ma non possono conseguir la laurea se non
per dispensa papale caso per caso: le autorità civili non ostacolano questa
‘prassi’ .
Le limitazioni alla capacità giuridica degli ebrei
• Divieto di possedere schiavi e più tardi domestici cristiani, ostetriche,
nutrici: in pratica non osservato (un’eccezione la Livornina poi superata da
provvedimenti proibitivi; la condotta 1604-1616 in Piemonte).
• Divieto di matrimonio tra ebrei e cristiani: impedimento meramente
impediente
• Obbligo di un segno speciale: dal iv Concilio Lateranense passa lentamente
in Italia nelle legislazioni civili: dapprima nel Regno di Sicilia e nello Stato
della Chiesa, poi, a partire dalla fine del Trecento, in molti statuti italiani
(cerchio pieno di panno giallo, berretta o mantellina anche di colore
diverso dal gIallo…) ma poco osservato…ripetuto nel corso degli anni.
• Peggiora la situazione nella seconda metà del Cinquecento dopo la bolla
Cum nimis absurdum (1555)
• Divieto di proprietà di beni immobili: in particolare dalla bolla Cum nimis
absurdum: lo jus gazagà (diritto di locazione degli immobili con canone che
tende ad essere bloccato e divieto perpetuo di disdetta con la bolla di
Clemente VIII del 1604) che da diritto di natura obbligatoria si trasforma
in diritto con caratteristiche di diritto reale vero e proprio
• p
Il primo ghetto a Venezia (1516) Il Senato della Repubblica Veneta il 29
marzo 1516 stabilisce che «tutti li Zudei
che de presente se attrovano abitar in
diverse contrade de questa cità nostra, et
quelli che de estero venissero,---
debbano abitar unidi in sorta de case,
che sono in geto appresso San
Hyeronimo».
La zona sarà quella fin dal Trecento
chiamata ghetto, luogo dedicato alle
fonderie pubbliche dove si affinava il
metallo con la ghetta, cioè il biossido di
piombo).Ristretta per le necessità di una
comunità comunque in espansione,
contraddistinta da una verticalizzazione
degli edifici via via rialzati.
Ma già prima, talora fin dall’alto
medieovo, gli ebrei erano soliti abitare in
quartieri separati: v. la Giudecca di
Venezia o la Giovecca di Ferrara
IL Papa e gli ebrei (XVI secolo)Paolo IV e la bolla Cum nimis
absurdum (1555): in esecuzione
delle disposizioni del IV Concilio
Lateranense impose
agli ebrei l'obbligo di portare
un distintivo grigio, li escluse dal
possesso di beni immobili e vietò
ai medici ebrei di curare cristiani,
limitò ad una il numero di sinagoghe
in ciascuna località (non osservato).
Determinò la costruzione di
appositi ghetti entro i quali gli ebrei
avrebbero dovuto vivere e portò alla
creazione, tra l'altro, del ghetto di
Roma. Fu applicata in molti stati
italiani e rimase in vigore fino a
Settecento inoltrato e, in particolare,
nello Stato Pontificio fino alla presa di
Roma.
Pio IV con la bolla Dudum a
felicis (1562) ammorbidiva gli articoli
più restrittivi della bolla di Paolo IV, per
quanto riguarda le limitazioni all'attività
economica, il possesso di beni immobili
anche fuori dai ghetti: assolveva
l’inosservanza delle norme della Cum nimis
absurdum.
Pio V, con la Hebraeorum gens del 1569,
decretava l'espulsione di tutti
gli Ebrei dallo Stato Pontificio, ad esclusione
di coloro che vivevano
nei ghetti di Roma ed Ancona (revocata
pochi mesi dopo ma riconfermata da
Clemente VIII con la Caeca et obdurata
(1593)
Gregorio XIII con la bolla Sancta mater
ecclesia ( 1584) introdusse la predicazione
coattiva settimanale a carico degli ebrei.
Il ghetto in Italia: il ghetto di Mantova (1610-1798)
• Dopo la bolla papale
di Paolo IV Cum
nimis absurdum
(1555) in Italia si
costruiscono diversi
ghetti. A Mantova,
pur tra le resistenze
dei Gonzaga, infine
viene istituito da
Vincenzo I Gonzaga e
reso operativo dal
figlio Francesco IV
nel 1612.
Gli ebrei a Livorno e le Livornine (1591 e 1593)
v'era garanzia per i marrani (o cripto-
giudei) di praticare l'Ebraismo senza
venir inquietati dall'inquisizione;
v'era libertà di studiare e conseguire
titoli accademici, di possedere beni
immobili, di risiedere in quartiere
aperto (a Livorno non vi fu mai
ghetto), di stabilirsi in città (quali
sudditi toscani) e liberamente
partirne con i propri beni, di
stampare libri ebraici, di
amministrare autonomamente la
giustizia nelle cause fra ebrei secondo
la legge mosaica e talmudica
Giuseppe II, gli ebrei e l’editto di tolleranza del
1782
• Con una serie di editti a
partire dal 1781 si
estendeva la libertà
religiosa alle popolazioni
professanti
confessioni cristiane
non cattoliche viventi nei
territori asburgici; luterani,
calvinisti e ortodossi,
nonché agli ebrei
concedendo loro i diritti
civili
•
• Gli editti prevedevano
anche lunghe e puntigliose
prescrizioni concernenti gli
edifici di culto, le preghiere,
i sermoni, gli addobbi
dell'altare e perfino la
lunghezza delle candele, ma
consentivano l’acquisizione
di titoli accademici,
l’accesso agli uffici pubblici
ecc.
Gli ebrei e l’illuminismo (l’ haskalah): verso l’integrazione?
La Rivoluzione francese e la parificazione degli ebrei ai francesi
• Gli illuministi ebrei, detti maskilim, di cui Mendelssohn era il
primo rappresentante, ritenevano necessario introdurre
modifiche nel proprio modo di vita, in vista dell'incontro con
le società europee:
• La traduzione del Pentateuco in tedesco definita da
Mendelsohn il primo passo verso la civiltà, da cui il mio
popolo si è tenuto lontano per lungo tempo...
• Il 28 settembre 1791, l'Assemblea in Francia emancipò la sua
popolazione ebraica: i 40.000 ebrei, che vivevano in Francia,
ottennero una parificazione quali cittadini, sebbene con alcuni
limiti. Dal 1789 al 1791 le numerose petizioni per una
equiparazione non avevano avuto seguito.
Napoleone e gli ebrei (1806): diffusione della
normativa
• Sotto l'influenza della politica
religiosa liberale di Napoleone I, gli
ebrei del Regno d’italia , come quelli
di Francia, furono emancipati. Il
potere supremo dei papi era eroso.
• La libertà acquistata dagli ebrei sotto
Napoleone durò poco e venne meno
con la sua caduta. Papa Pio VII,
riacquisendo i suoi reami, installò
nuovamente l'Inquisizione, privando
inoltre gli ebrei di qualsiasi libertà e
confinandoli ancora nel ghetto. Tale
divenne, in misura più o meno
estesa, la loro condizione in tutti gli
Stati in cui l'Italia venne
successivamente divisa
Gran Sinedrio (1807) a Parigi a cui partecipano le
sinagoghe d’Europa
• Consente agli ebrei di Italia e di Francia di
‘acquistare beni stabili anche per affezionarsi
vieppiù alla Patria rinunciando a quelle
pratiche che li avevano fatti odiosi e spregevoli
agli occhi della cittadinanza e facendo
quant’era in loro per cattivarsi la stima e la
benevolenza’ (art. 8 decr. Febbraio 1807)
Francesco Gambini ,Carlo Cattaneo e le ‘Interdizioni israelitiche
(1836). il barone Rotschild…
• Il caso dei fratelli Wahl,
ebrei di cittadinanza
francese, che acquistano
una proprietà nel cantone di
Basilea-Campagna, comune
di Reinach.
Argomentazioni economico-
sociali a favore
dell’uguaglianza di diritti e
doveri tra ebrei e gli altri
cittadini.
• Francesco Gambini scrive L’ebreo
possidente (1815) e Della
cittadinanza giudaica in Europa
(1834) possibile origine dell’opera di
Cattaneo: sconsiglia un
atteggiamento dfi ‘apertura’ verso gli
ebrei.
• Il barone Salomon Rotschild fino al
1821 privo di una casa, costretto a
vivere in albergo a Vienna, scrive a
Metternich (1843) per sollecitare il
papa Gregorio XVI a migliorare le
condizioni degli ebrei nello Stato
Pontificio. La risposta è negativa
Lo Stato Pontificio e gli ebrei. Il caso di Edgardo
Mortara (1858): una vicenda esemplare
• Un bambino di 6 anni è
sottratto alla famiglia
ebrea a Bologna nel
1858 dal Sant’Uffizio in
forza del battesimo
avvenuto anni prima; è
educato alla religione
cattolica e infine diviene
sacerdote.
Gli ebrei a Livorno: la vecchia Sinagoga
• Il declino della
Comunità tra XIX e XX
secolo.
• Le leggi razziali e la
persecuzione degli ebrei
‘livornesi’
Grazie per l’attenzione!