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Le discriminazioni per motivi religiosi: le origini Gigliola di Renzo Le discriminazioni per motivi religiosi: tra origini e nuove sfide 7 marzo 2017

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Le discriminazioni per motivi religiosi:

le origini

Gigliola di Renzo

Le discriminazioni per motivi religiosi:tra origini e nuove sfide

7 marzo 2017

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Art. 9 CEDU

• Libertà di pensiero, di

coscienza e di religione

• 1. Ogni persona ha diritto alla

libertà di pensiero, di coscienza e

di religione; tale diritto include la

libertà di cambiare religione o

credo, così come la libertà di

manifestare la propria religione o

il proprio credo individualmente

o collettivamente, in pubblico o

in privato, mediante il culto,

l’insegnamento, le pratiche e

l’osservanza dei riti.

• 2. La libertà di manifestare la

propria religione o il proprio

credo non può essere oggetto di

restrizioni diverse da quelle che

sono stabilite dalla legge e che

costituiscono misure necessarie,

in una società democratica, alla

pubblica sicurezza, alla

protezione dell’ordine, della

salute o della morale pubblica, o

alla protezione dei diritti e della

libertà altrui.

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Art. 14 CEDU: Divieto di discriminazione

• Il godimento dei diritti e delle

libertà riconosciuti nella presente

Convenzione deve essere

assicurato senza nessuna

discriminazione, in particolare

quelle fondate sul sesso, la razza, il

colore, la lingua, la religione, le

opinioni politiche o quelle di altro

genere, l’origine nazionale o

sociale, l’appartenenza a una

minoranza nazionale, la ricchezza,

la nascita od ogni altra condizione.

• Art. 1 prot. 12 CEDU: divieto di

discriminazione: Il godimento dei

diritti e delle libertà riconosciuti

nella presente convenzione deve

essere assicurato senza nessuna

discriminazione , in particolare

quelle fondate sul sesso, la razza,

il colore, la lingua, la religione, le

opinioni politiche o quelle di altro

genere, l’origine nazionale o

sociale, l’appartenenza a una

minoranza nazionale, la ricchezza,

la nascita od ogni altra

condizione.

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Un caso recente in punto di discriminazione e la

Corte d’Appello di Milano

Una donna di religione

musulmana ha il diritto di

portare il velo durante l’attività

lavorativa?

Può il datore di lavoro non

assumere o licenziare in

presenza di un rifiuto del

prestatore d’opera di osservare

Le indicazioni del datore di

lavoro in ordine al non portare

il velo durante la prestazione

lavorativa?

Una sentenza della Corte

d’Appello di Milano del 4

maggio 2016, in riforma della

sent. Tribunale Lodi n.

1588/14, dichiara il carattere

discriminatorio del

comportamento della società

appellata per non avere

ammesso l’appellante alla

selezione per la prestazione di

hostess presso la fiera MICAM.

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La CEDU e le discriminazioni religiose• Alcuni casi recenti:

• Samira Achbita / G4S Secure Solutions

NV.

• Conclusioni dell’Avvocato Generale 31

maggio 2016

• Licenziamento perché la dipendente

receptionist si rifiutò di non indossare il

velo islamico nonostante il divieto

contenuto in una disposizione del

regolamento interno.

• La giurisprudenza CEDU citata si muove

talora in senso restrittivo, talaltra in

rigorosa applicazione della normativa

CEDU.

• http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015

CC0157&qid=1487712218605&from=IT

• Asma Bougnaoui e ADDH vs

Micropole SA: Conclusioni

dell’Avvocato Generale 13 luglio 2016

• Licenziamento perché la dipendente,

un ingegnere progettista considerata

competente, si oppone al divieto di

indossare il velo islamico che

l’azienda vuole imporre per

soddisfare le esigenze dei clienti che

lo avevano esplicitamente richiesto.

• http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62

015CC0188&qid=1487712092695&fr

om=IT . Sentenza appena publbicata

all’indirizzo

• http://curia.europa.eu/juris/docume

nt/document.jsf?text=&docid=18885

3&pageIndex=0&doclang=IT&mode=r

eq&dir=&occ=first&part=1&cid=1492

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Leggi razziali (1938): 5-7/9, 6/10Regio Decreto- legge 5 settembre

1938-XVI, n.1390

Art. 1. All’ufficio d’insegnante nelle

scuole statali o parastatali di

qualsiasi ordine e grado e nelle

scuole non governative, ai cui studi

sia riconosciuto effetto legale, non

potranno essere ammesse persone

di razza ebraica,… ; né potranno

essere ammesse all’assistentato

universitario, né al conseguimento

dell’abilitazione alla libera docenza.

Art. 2. Alle scuole di qualsiasi ordine

e grado, ai cui studi sia riconosciuto

effetto legale, non potranno essere

iscritti alunni di razza ebraica…..

Regio Decreto-Legge 7 settembre

1938-XVI, n. 1381

Provvedimenti nei confronti degli

ebrei stranieri Art. 1. Dalla data di

pubblicazione del presente decreto-

legge è vietato agli stranieri ebrei di

fissare stabile dimore nel Regno, in

Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.

Dichiarazione sulla razza del Gran

Consiglio del Fascismo, 6 ottobre ‘38

Stabilisce a) il divieto di matrimoni di

italiani e italiane con elementi

appartenenti alle razze camita, semita

e altre razze non ariane;

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R.D.L. 17/11/1938, n. 1728 (XVII) G.U. n. 264 del 19/11/1938.

Provvedimenti per la difesa della razza italiana

CAPO PRIMO: Provvedimenti relativi ai matrimoni.

Art. 1: Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona

appartenente ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto

con tale divieto è nullo.

Art. 6: Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei

registri dello Stato civile…

CAPO SECONDO: Degli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 8: Agli effetti di legge:

a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica,

anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;

b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza

ebraica e l’altro di nazionalità straniera;

c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica,

qualora sia ignoto il padre;

Art. 9: L’appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata

nei registri Stato civile e della popolazione…

A

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Continua:Art. 10: I cittadini italiani di razza ebraica non possono:

a) prestare servizio militare in pace e in guerra;

b) esercitare l’ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza

ebraica;

c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo di aziende dichiarate interessanti la difesa della

Nazione…

d) essere proprietari di terreni che, in complesso abbiano un estimo superiore a lire

cinquemila;

e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso abbiano un imponibile superiore a

lire 20.000….

Art. 13: Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:

a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato;

b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o ne sono controllate;

c) le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e

beneficenza e degli Enti,…

Art. 14: Il Ministro per l’interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso

dichiarare non applicabili le disposizioni dell'art. 10 nonché dell’art. 13 lettera h: a) ai

componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti

per la causa fascista; b) … c)…

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L’applicazione delle leggi razziali e le circolari amministrative

E’ vietato agli ebrei di commerciare oggetti antichi e di arte, oggetti preziosi, oggetti e

indumenti usati, fabbricare e detenere armi, avere domestici ariani alle proprie

dipendenze… tenere allevamenti di piccioni viaggiatori…. Giocare a tennis con ariani…

Il prefetto di Ferrara il 4 agosto 1941 segnala la situazione di una ricca famiglia ebraica

proprietaria di un campo di tennis frequentato da israeliti e da ariani ( il caso è quello

raccontato ne Il giardino dei Finzi Contini) . La risposta è del 27 agosto ed è rivolta a

limitare l’ammissione al capo di tennis dei solo ‘stretti congiunti del proprietario’

Furono prima ritirate le patenti di guida, poi confiscate le automobili

Recrudescenza con la R.S.I. dopo il 4 gennaio 1944

Decreti di confisca del capo della Provincia di Vicenza dei beni di un ebreo : di un

paio di zoccoli di legno … 1 spazzolino usato, 9 paia di calze da uomo di cotone usate,

alcuni stracci vecchi usati

Decreti di confisca del capo della Provincia di Rovigo dei beni di un ebreo … … n. 1

paia mutande sporche, n. 2 paia scarpe ,n. 1 paia guanti

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Il codice civile del 1942 e la magistratura

Art. 1 c. III

• Le limitazioni alla capacità

giuridica derivanti

dall’appartenenza a

determinate razze sono

stabilite da leggi speciali.

• Gli ebrei erano cittadini

italiani…

Sent. Corte di Cassazione

Luglio 1942

Il divieto di tenere domestici

ariani posto a carico degli ebrei

era motivato «dallo scopo di

abituare coloro che avevano

sempre rifuggito il lavoro

manuale ad adattarsi anche ai

lavori domestici»: una illegalità

‘particolare’ per rimediare alla

generale ingiustizia del

legislatore

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La persecuzione antiebraica in Italia

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Il IV Concilio Lateranense (1215) cap. LXVIII I Giudei devono distinguersi dai cristiani per il modo di

vestire

In alcune province i Giudei o Saraceni si distinguono dai cristiani

per il diverso modo di vestire; ma in alcune altre ha preso piede

una tale confusione per cui nulla li distingue. Perciò succede

talvolta che per errore dei cristiani si uniscano a donne giudee o

saracene, o questi a donne cristiane.

Perché unioni tanto riprovevoli non possano invocare la scusa

dell'errore, a causa del vestito stabiliamo che questa gente

dell'uno e dell'altro sesso in tutte le province cristiane e per

sempre debbano distinguersi in pubblico per il loro modo di

vestire dal resto della popolazione, come fu disposto d'altronde

anche da Mosè

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I dhimmi e l’Islam• Un dhimmi è un suddito non musulmano, discriminato,

giuridicamente e socialmente inferiore, in uno Stato

governato dalla Sharia.

• Dhimma è il patto di protezione contratto tra non musulmani

e un’autorità di governo musulmana .

• Dal Medioevo cristiani, ebrei, zoroastriani, sabei, induisti

potevano praticare la propria religione, a certe condizioni

(es. divieto di portare armi, obbligo di indossare un

abbigliamento distinto, il divieto di esporre pubblicamente

simboli religiosi della propria fede, il bere vino, il mangiare

carne di porco, il suonare le campane, il pregare a voce alta),

e godere di una certa autonomia. Era loro garantita la

sicurezza personale e la certezza della proprietà come

corrispettivo del pagamento di un tributo(Jizya) e del

riconoscimento della supremazia musulmana.

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Le limitazioni alla capacità giuridica degli ebrei

• Esclusione dai pubblici uffici: servizio militare, magistratura, avvocatura

(qualche oscillazione per la funzione di ‘procuratore legale’ ) notariato

• Riconosciuti i tribunali rabbinici in cui gli ebrei svolgono diverse funzioni

attinenti all’amministrazione della giustizia, così pure i periti legis

mosaycae, che redigono atti tra parti ebree svolgono funzioni di notaio per

• la comunità ebraica

• Esattoria delle imposte: funzione a carattere pubblico nei confronti delal

quale è manifesta una certa tolleranza: tra Seicento e Settecento appalto

delle gabelle è non di rado affidato ad ebrei ‘esperti’ (così a Mantova e

Modena)

• Laurea universitaria: il dottorato è una dignitas non attribuibile perciò agli

esclusi dai pubblici uffici.

• Ma ciò non comporta la proibizione ad esercitare l’arte medica.

Frequentano corsi universitari ma non possono conseguir la laurea se non

per dispensa papale caso per caso: le autorità civili non ostacolano questa

‘prassi’ .

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Le limitazioni alla capacità giuridica degli ebrei

• Divieto di possedere schiavi e più tardi domestici cristiani, ostetriche,

nutrici: in pratica non osservato (un’eccezione la Livornina poi superata da

provvedimenti proibitivi; la condotta 1604-1616 in Piemonte).

• Divieto di matrimonio tra ebrei e cristiani: impedimento meramente

impediente

• Obbligo di un segno speciale: dal iv Concilio Lateranense passa lentamente

in Italia nelle legislazioni civili: dapprima nel Regno di Sicilia e nello Stato

della Chiesa, poi, a partire dalla fine del Trecento, in molti statuti italiani

(cerchio pieno di panno giallo, berretta o mantellina anche di colore

diverso dal gIallo…) ma poco osservato…ripetuto nel corso degli anni.

• Peggiora la situazione nella seconda metà del Cinquecento dopo la bolla

Cum nimis absurdum (1555)

• Divieto di proprietà di beni immobili: in particolare dalla bolla Cum nimis

absurdum: lo jus gazagà (diritto di locazione degli immobili con canone che

tende ad essere bloccato e divieto perpetuo di disdetta con la bolla di

Clemente VIII del 1604) che da diritto di natura obbligatoria si trasforma

in diritto con caratteristiche di diritto reale vero e proprio

• p

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Il primo ghetto a Venezia (1516) Il Senato della Repubblica Veneta il 29

marzo 1516 stabilisce che «tutti li Zudei

che de presente se attrovano abitar in

diverse contrade de questa cità nostra, et

quelli che de estero venissero,---

debbano abitar unidi in sorta de case,

che sono in geto appresso San

Hyeronimo».

La zona sarà quella fin dal Trecento

chiamata ghetto, luogo dedicato alle

fonderie pubbliche dove si affinava il

metallo con la ghetta, cioè il biossido di

piombo).Ristretta per le necessità di una

comunità comunque in espansione,

contraddistinta da una verticalizzazione

degli edifici via via rialzati.

Ma già prima, talora fin dall’alto

medieovo, gli ebrei erano soliti abitare in

quartieri separati: v. la Giudecca di

Venezia o la Giovecca di Ferrara

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IL Papa e gli ebrei (XVI secolo)Paolo IV e la bolla Cum nimis

absurdum (1555): in esecuzione

delle disposizioni del IV Concilio

Lateranense impose

agli ebrei l'obbligo di portare

un distintivo grigio, li escluse dal

possesso di beni immobili e vietò

ai medici ebrei di curare cristiani,

limitò ad una il numero di sinagoghe

in ciascuna località (non osservato).

Determinò la costruzione di

appositi ghetti entro i quali gli ebrei

avrebbero dovuto vivere e portò alla

creazione, tra l'altro, del ghetto di

Roma. Fu applicata in molti stati

italiani e rimase in vigore fino a

Settecento inoltrato e, in particolare,

nello Stato Pontificio fino alla presa di

Roma.

Pio IV con la bolla Dudum a

felicis (1562) ammorbidiva gli articoli

più restrittivi della bolla di Paolo IV, per

quanto riguarda le limitazioni all'attività

economica, il possesso di beni immobili

anche fuori dai ghetti: assolveva

l’inosservanza delle norme della Cum nimis

absurdum.

Pio V, con la Hebraeorum gens del 1569,

decretava l'espulsione di tutti

gli Ebrei dallo Stato Pontificio, ad esclusione

di coloro che vivevano

nei ghetti di Roma ed Ancona (revocata

pochi mesi dopo ma riconfermata da

Clemente VIII con la Caeca et obdurata

(1593)

Gregorio XIII con la bolla Sancta mater

ecclesia ( 1584) introdusse la predicazione

coattiva settimanale a carico degli ebrei.

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Il ghetto in Italia: il ghetto di Mantova (1610-1798)

• Dopo la bolla papale

di Paolo IV Cum

nimis absurdum

(1555) in Italia si

costruiscono diversi

ghetti. A Mantova,

pur tra le resistenze

dei Gonzaga, infine

viene istituito da

Vincenzo I Gonzaga e

reso operativo dal

figlio Francesco IV

nel 1612.

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Gli ebrei a Livorno e le Livornine (1591 e 1593)

v'era garanzia per i marrani (o cripto-

giudei) di praticare l'Ebraismo senza

venir inquietati dall'inquisizione;

v'era libertà di studiare e conseguire

titoli accademici, di possedere beni

immobili, di risiedere in quartiere

aperto (a Livorno non vi fu mai

ghetto), di stabilirsi in città (quali

sudditi toscani) e liberamente

partirne con i propri beni, di

stampare libri ebraici, di

amministrare autonomamente la

giustizia nelle cause fra ebrei secondo

la legge mosaica e talmudica

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Giuseppe II, gli ebrei e l’editto di tolleranza del

1782

• Con una serie di editti a

partire dal 1781 si

estendeva la libertà

religiosa alle popolazioni

professanti

confessioni cristiane

non cattoliche viventi nei

territori asburgici; luterani,

calvinisti e ortodossi,

nonché agli ebrei

concedendo loro i diritti

civili

• Gli editti prevedevano

anche lunghe e puntigliose

prescrizioni concernenti gli

edifici di culto, le preghiere,

i sermoni, gli addobbi

dell'altare e perfino la

lunghezza delle candele, ma

consentivano l’acquisizione

di titoli accademici,

l’accesso agli uffici pubblici

ecc.

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Gli ebrei e l’illuminismo (l’ haskalah): verso l’integrazione?

La Rivoluzione francese e la parificazione degli ebrei ai francesi

• Gli illuministi ebrei, detti maskilim, di cui Mendelssohn era il

primo rappresentante, ritenevano necessario introdurre

modifiche nel proprio modo di vita, in vista dell'incontro con

le società europee:

• La traduzione del Pentateuco in tedesco definita da

Mendelsohn il primo passo verso la civiltà, da cui il mio

popolo si è tenuto lontano per lungo tempo...

• Il 28 settembre 1791, l'Assemblea in Francia emancipò la sua

popolazione ebraica: i 40.000 ebrei, che vivevano in Francia,

ottennero una parificazione quali cittadini, sebbene con alcuni

limiti. Dal 1789 al 1791 le numerose petizioni per una

equiparazione non avevano avuto seguito.

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Napoleone e gli ebrei (1806): diffusione della

normativa

• Sotto l'influenza della politica

religiosa liberale di Napoleone I, gli

ebrei del Regno d’italia , come quelli

di Francia, furono emancipati. Il

potere supremo dei papi era eroso.

• La libertà acquistata dagli ebrei sotto

Napoleone durò poco e venne meno

con la sua caduta. Papa Pio VII,

riacquisendo i suoi reami, installò

nuovamente l'Inquisizione, privando

inoltre gli ebrei di qualsiasi libertà e

confinandoli ancora nel ghetto. Tale

divenne, in misura più o meno

estesa, la loro condizione in tutti gli

Stati in cui l'Italia venne

successivamente divisa

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Gran Sinedrio (1807) a Parigi a cui partecipano le

sinagoghe d’Europa

• Consente agli ebrei di Italia e di Francia di

‘acquistare beni stabili anche per affezionarsi

vieppiù alla Patria rinunciando a quelle

pratiche che li avevano fatti odiosi e spregevoli

agli occhi della cittadinanza e facendo

quant’era in loro per cattivarsi la stima e la

benevolenza’ (art. 8 decr. Febbraio 1807)

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Francesco Gambini ,Carlo Cattaneo e le ‘Interdizioni israelitiche

(1836). il barone Rotschild…

• Il caso dei fratelli Wahl,

ebrei di cittadinanza

francese, che acquistano

una proprietà nel cantone di

Basilea-Campagna, comune

di Reinach.

Argomentazioni economico-

sociali a favore

dell’uguaglianza di diritti e

doveri tra ebrei e gli altri

cittadini.

• Francesco Gambini scrive L’ebreo

possidente (1815) e Della

cittadinanza giudaica in Europa

(1834) possibile origine dell’opera di

Cattaneo: sconsiglia un

atteggiamento dfi ‘apertura’ verso gli

ebrei.

• Il barone Salomon Rotschild fino al

1821 privo di una casa, costretto a

vivere in albergo a Vienna, scrive a

Metternich (1843) per sollecitare il

papa Gregorio XVI a migliorare le

condizioni degli ebrei nello Stato

Pontificio. La risposta è negativa

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Lo Stato Pontificio e gli ebrei. Il caso di Edgardo

Mortara (1858): una vicenda esemplare

• Un bambino di 6 anni è

sottratto alla famiglia

ebrea a Bologna nel

1858 dal Sant’Uffizio in

forza del battesimo

avvenuto anni prima; è

educato alla religione

cattolica e infine diviene

sacerdote.

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Gli ebrei a Livorno: la vecchia Sinagoga

• Il declino della

Comunità tra XIX e XX

secolo.

• Le leggi razziali e la

persecuzione degli ebrei

‘livornesi’

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Grazie per l’attenzione!