De nicolais, seminari provinciali per il contrasto alle discriminazioni razziali
Misure contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale
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PROPOSTA DI LEGGE CONCERNENTE
“Misure contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dell'identità di genere e per la tutela dei diritti derivanti dalle convivenze
affettive”
DI INIZIATIVA CONSIGLIERE GAIA PERNARELLA CONSIGLIERE DAVIDE BARILLARI
CONSIGLIERE SILVIA BLASI CONSIGLIERE VALENTINA CORRADO
CONSIGLIERE SILVANA DENICOLO’ CONSIGLIERE GIANLUCA PERILLI CONSIGLIERE DEVID PORRELLO
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RELAZIONE
L’articolo 3 della Costituzione prevede il principio della piena uguaglianza di tutti i cittadini di fronte
alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali. L’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
statuisce il divieto di ogni forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il
colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le
convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una
minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o l’orientamento sessuali. Inoltre
l’articolo 13 del Trattato CE, stabilisce che il Consiglio Europeo, previa consultazione del
Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni
fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età
o l’orientamento sessuali. L’articolo 6 dello statuto regionale del Lazio, fa propri i principi della
Dichiarazione universale dei diritti umani per il ripudio di ogni forma di discriminazione e di
intolleranza, affermando con forza il primato della persona e il diritto di uguaglianza con particolare
riferimento al diritto ad avere una esistenza dignitosa ed indipendente in ambito familiare e sociale.
Al fine della concreta affermazione del diritto di uguaglianza nella sfera personale e affettiva, così
come delineato dallo Statuto regionale, risulta quindi fondamentale formulare il concetto di
“convivenza affettiva”, che parifichi e permetta la tutela delle situazioni affettive che non siano
limitate alla sfera dei rapporti familiari ma che siano invece anche fondate e derivanti dai rapporti
sociali e relazionali delle persone, così come previsto dal comma 2.
Si ritiene quindi necessario colmare il vuoto legislativo della Regione Lazio in materia di misure
volte a impedire le discriminazioni in generale, ed in particolare di quelle determinate
dall’orientamento sessuale o dell’identità in genere e al fine di rimuovere, per quanto di propria
competenza, le disparità di trattamento in ogni campo socio economico e sanitario, che di fatto
ancora esistono, nonostante l’esistenza dell’affermazione dei valori e dei diritti fondamentali sopra
cennati, dando con ciò piena attuazione alle norme programmatiche contenute nello statuto regionale.
A tale fine la presente proposta di legge istituisce il registro delle unioni civili presso la regione,
quale strumento di pratica attuazione dei principi esposti.
Tale Registro svolge la importante funzione di rendere pubblica, su richiesta degli interessati, la
“convivenza affettiva”, ossia la coabitazione che non si limita in una mera condivisione dell’alloggio
ma in una più profonda e intima condivisione delle proprie esistenze, e ciò al fine giuridico di dare
pubblica fede, per ogni effetto e diritto riconosciuto dalla legge regionali, ai conviventi legati da
vincoli affettivi.
Si rileva, inoltre che, non volendo togliere alcuna competenza ai Comuni in materia, i quali
provvedono ad istituire con propri atti regolamentari i registri per le unioni civili, il Registro
regionale previsto nella presente proposta, nel rispetto del principio sussidiarietà, in realtà
rappresenta la semplice unione dei dati provenienti dai registri comunali al fine di un trattamento
omogeneo e coordinato delle informazioni in essi presenti e solo in via sussidiaria ed in caso di
mancata istituzione dei registri comunali, mediante l’istituzione del Registro transitorio, si
sostituisce in via provvisoria ai registri comunali, al fine di rendere immediatamente applicabili le
disposizioni di cui a alla presente legge.
Per i motivi sopra esposti, si propone il presente proposta di legge:
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Misure contro la discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o
dell'identità di genere e per la tutela dei diritti derivanti dalle convivenze affettive
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Art. 1.
Princìpi fondamentali
1. La Regione Lazio in attuazione dei valori fondamentali di libertà ed
uguaglianza, ispirati al primato della persona, contenuti nell’articolo 6 dello
Statuto, nonchè in attuazione dei valori e dei diritti contenuti nell’articolo 3
della Costituzione italiana, nell'articolo 21 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, e nell'articolo 13 del Trattato CE così come
modificato dal Trattato di Nizza, promuove ed adotta politiche finalizzate a
consentire ad ogni persona di esprimere liberamente la propria identità di
genere ed il proprio orientamento sessuale, mediante il superamento di ogni
discriminazione.
2. La Regione garantisce uguali opportunità e promuove interventi
finalizzati ad incrementare la qualità della vita, mediante il superamento delle
barriere culturali, al fine di pervenire alla rimozione di ogni discriminazione
relativa all’identità di genere o all’orientamento sessuale e, più in generale,
ogni forma di discriminazione in campo affettivo.
3. La Regione tutela le convivenze affettive, costituite dalla
coabitazione caratterizzata da vincoli affettivi, di solidarietà e reciproca
assistenza, a prescindere da ogni rapporto, vincolo o legame di parentela.
4. La Regione garantisce la tutela effettiva dei diritti di cui alla
presente Legge, anche mediante l'accesso a parità di condizioni agli interventi
e ai servizi ricompresi nella potestà legislativa regionale senza alcuna
discriminazione determinata dall'orientamento sessuale dall'identità di genere e
mediante l’istituzione del “Registro regionale delle unioni civili” di cui
all’art. 8.
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Art. 2.
Interventi in materia della formazione
1. La Regione adotta politiche ed interventi, nell'ambito delle proprie
competenze, volti a garantire che il sistema integrato di istruzione e formazione
concorra ad affermare i valori e l'effettiva realizzazione dei diritti di cui
alla presente legge e assicuri, durante tutto l'arco della vita di ogni persona,
uguaglianza delle opportunità nell'accesso ai percorsi di istruzione superiore e
formazione professionale, nell'inserimento al lavoro e nella fruizione dei
relativi servizi, nei percorsi di carriera e nella retribuzione,
indipendentemente dall'appartenenza di genere o dall'orientamento sessuale.
2. Tra gli interventi di cui al comma precedente, la Regione si impegna
per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dei diritti della
persona e per la valorizzazione delle differenze in ambito scolastico;
realizza e promuove iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione
per studenti, genitori e docenti sulla prevenzione della violenza fisica e
psicologica, compresa quella fondata sull'intolleranza razziale, religiosa, di
genere e basata sull'orientamento sessuale.
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Art.3
Interventi in materia sociale e sanitaria
1. La Regione adotta, attraverso le aziende sanitarie locali, i
consultori familiari e le associazioni rappresentative dei diversi orientamenti
sessuali, politiche socio-sanitarie integrate ai processi formativi di cui al
precedente articolo, aventi ad oggetto l’assistenza medica e psicologica,
finalizzata al superamento delle discriminazioni derivanti dall’identità di
genere o dall’orientamento sessuale, degli effetti negativi e del disagio
sociale, emotivo ed affettivo causati da tali discriminazioni, nonchè la
promozione di campagne per la prevenzione del diffondersi di malattie
sessualmente trasmissibili anche attraverso interventi formativi rivolti ai
giovani in età scolare.
2. Le Aziende sanitarie locali nell'ambito delle proprie competenze
assicurano adeguati interventi di informazione, assistenza, consulenza e
sostegno per rimuovere gli ostacoli alla libera espressione e manifestazione del
proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere.
3. I medici di base provvedono ad informare ed ad indirizzare i loro
assistiti verso i centri specializzati del Servizio sanitario regionale, i
consultori competenti e le associazioni rappresentative dei diversi orientamenti
sessuali, in funzione delle esigenze riscontrate tra i pazienti.
4. Le Aziende sanitarie locali devono consentire l'accesso e periodiche
verifiche con le associazioni riconosciute iscritte al Registro del associazioni
e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni
istituito in attuazione della direttiva comunitaria n. 2000/43/CE, l'art. 6
del D. Lgs. 215/03, nella tutela delle persone con differente orientamento
sessuale o identità di genere nelle strutture sanitarie pubbliche, al fine di
istituire circuiti di informazione e di solidarietà tra gli utenti sui temi della
discriminazione tendendo conto dei principi di cui all'articolo 1 della presente
legge.
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Art. 4
Interventi in materia di lavoro
1. In coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo
delle risorse umane, la Regione incentiva lo sviluppo della cultura professionale
e del lavoro, promuovendo l'acquisizione positiva dell'orientamento sessuale o
dell'identità di genere di ciascuno, anche attraverso l’istituzione di borse di
studio, progetti formativi e di inserimento professionale.
2. La Regione, attraverso le strutture e gli organi competenti, supporta
gli utenti nella definizione di percorsi di formazione ed inserimento lavorativo
che valorizzino le qualità individuali al fine di promuovere l’avviamento di
nuove imprese.
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Art. 5
Interventi in materia di responsabilità sociale delle imprese
1. Le associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e
identità di genere iscritte al Registro delle associazioni e degli enti che
svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni istituito in
attuazione della direttiva comunitaria n. 2000/43/CE, l'art. 6 del D. Lgs.215/03
devono considerarsi parte interessata ai sensi della definizione 6 della norma
Social Accountability (SA)8000'.
2. L'azienda in possesso della certificazione Social Accountability
(SA) 8000' deve consentire ai soggetti di cui al comma 1 lo svolgimento di
verifiche di conformità delle condizioni di lavoro presso l'azienda ai criteri
di cui al punto 5 (Discriminazione) di Social Accountability (SA) 8000'.
3. La Commissione consiliare competente per le Pari Opportunità anche
su segnalazione motivata di uno dei soggetti di cui al comma 4, propone alle
aziende inadempienti le azioni correttive ai sensi della definizione 5 di
Social Accountability (SA) 8000' ed i rimedi opportuni.
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Art. 6
Interventi in materia di comunicazione
1. La Regione, d'intesa con gli Enti locali, anche attraverso i propri
Uffici per le relazioni con il pubblico e i propri strumenti informativi, si
impegna ad adottare nelle proprie comunicazioni istituzionali modelli e linguaggi
a tutela dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale e contro ogni forma
di discriminazione. La Regione d'intesa con gli Enti locali, anche attraverso i
propri Uffici per le relazioni con il pubblico e i propri strumenti informativi,
attiva qualsiasi mezzo idoneo ad accrescere l'attenzione alle tematiche della
presente legge, avvalendosi della collaborazione di associazioni riconosciute
nella tutela delle persone con differente orientamento sessuale o identità di
genere, per fornire alle persone interessate tutte le informazioni utili e
necessarie per la tutela dei propri diritti alla parità di trattamento e contro
ogni forma di discriminazione.
2. Il Co.Re.Com nell’ambito delle sue funzioni di cui agli artt. 2 e 11
della Legge L.R. Lazio n. 19 del 3 agosto 2001 e successive modifiche entro i
limiti delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 19
del 2001 ha l’obbligo di presentare entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente
della Giunta, al Presidente del Consiglio regionale e alla Commissione competente
in materia di Pari Opportunità una relazione conoscitiva e un'analisi comparativa
con le altre regioni italiane, sui contenuti della programmazione televisiva e
radiofonica regionale e locale eventualmente discriminatori rispetto alla pari
dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o identità di genere della
persona.
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Art.7
Interventi in materia di cultura
La Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze,
favoriscono la produzione e l'offerta di eventi culturali e forme di
socializzazione aperte allo scopo di sensibilizzare la popolazione circa la
rimozione delle discriminazioni in materia di omosessualità o, in generale,
discriminazioni causati dall'orientamento sessuale o legate all’identità sessuale
delle persone.
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Art.8
Registro Regionale delle Unioni Civili
1. Al fine di garantire la tutela dei diritti riconosciuti dalle leggi
regionali alle persone conviventi legate da vincoli di affetto, solidarietà, ed
assistenza di cui all’art. 1 comma 2, è istituito il Registro Regionale delle
Unioni Civili.
2. Le risultanze del Registro Regionale delle Unioni Civili fanno fede al
fine del riconoscimento di ogni diritto previsto dalla legge regionale e
derivante dalla convivenza affettiva.
3. Il Registro Regionale delle Unioni Civili si compone con i dati e le
informazioni provenienti dai Registri delle Unioni Civili istituiti dai Comuni
del territorio regionale del Lazio.
4. La Regione si impegna a promuovere l’istituzione dei Registri delle
Unioni Civili dei Comuni del territorio regionale e a facilitare la costituzione
di un sistema omogeneo di raccolta dei dati e delle informazioni da inserire nei
Registri delle Unioni Civili.
5. In attesa dell’attivazione dei Registri delle Unioni Civili da parte di
tutti Comuni del territorio regionale, al fine di rendere immediatamente
operative le disposizioni di cui alla presente legge, è istituito il Registro
Regionale Transitorio delle Unioni Civili.
6. Nel Registro Regionale Transitorio delle Unioni civili, sono raccolti i
dati e le informazioni dei cittadini residenti nel territorio dei Comuni che non
hanno ancora provveduto ad istituire i Registri delle Unioni Civili.
7. Le informazioni e i dati raccolti nel Registro Regionale Transitorio
delle Unioni Civili confluiscono nel Registro Regionale delle Unioni Civili.
8. La Giunta Regionale provvederà con propria delibera, entro tre mesi
dalla pubblicazione della presente legge, a determinare le modalità tecniche ed
operative per la gestione e la raccolta del flusso dei dati e delle
informazioni dei Registri delle Unioni Civili istituiti dai Comuni del territorio
regionale, e del Registro Regionale Transitorio, da far confluire nel Registro
Regionale delle Unioni Civili.
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Art. 9
Diritto di assistenza
1. La Regione opera, nell'ambito delle proprie competenze, in materia di
programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari e sociali e del
Sistema integrato di interventi, dando attuazione ai principi enunciati
nell’articolo 1 della presente legge.
2. I conviventi risultanti dai Registri di cui agli articoli precedenti
hanno diritto di accesso alle strutture di ricovero e cura della Regione Lazio
per ogni esigenza assistenziale e psicologica del convivente e a cui gli
operatori delle strutture pubbliche e private socio-assistenziali devono
riferirsi per tutte le comunicazioni relative al suo stato di salute, salvo
espresso atto di diniego da parte dell’interessato avente data certa successiva
alle risultanze dei registri.
3. La persona convivente acquisisce il diritto ad accedere alle
strutture di ricovero e cura per ogni esigenza di assistenza e sostegno
psicologico dell’altra persona convivente ricoverata, nel rispetto delle modalità
definiti dai regolamenti delle strutture di ricovero e cura e di quanto previsto
dal comma precedente.
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Art. 10
Competenze della Commissione per le pari opportunità
1. La Commissione consiliare competente in materia di Pari Opportunità
deve intervenire, a mezzo dei suoi componenti anche nei casi di discriminazioni
motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, ai sensi della
presente legge, per accogliere e valutare segnalazioni di persone nonché di
istituzioni, associazioni e organizzazioni non governative che svolgano attività
di promozione del principio della parità di trattamento.
2. Nello svolgimento di tali funzioni i membri della Commissione:
a) rilevano autonomamente o sulla base delle segnalazioni predette, la presenza
di disposizioni di legge o di regolamento in contrasto con i principi sanciti
dalla presente legge;
b) rilevano autonomamente o sulla base delle segnalazioni predette,
comportamenti o prassi discriminatorie;
c) segnalano al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta
regionale i comportamenti e le normative discriminatorie che individua;
d) agiscono a tutela dei diritti delle persone che hanno subito discriminazioni
motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, anche orientandole
verso i soggetti legittimati ad agire anche in giudizio.
3.La Commissione competente svolge il ruolo di Coordinamento tecnico
regionale e deve raccordare le azioni e le misure attuative negli ambiti di
intervento previsti dalla presente legge, favorire la circolazione delle
informazioni all'interno dell'Amministrazione regionale e svolgere funzioni di
monitoraggio, verifica e osservazione.
4.Nell'esercizio dell'attività legislativa, regolamentare, programmatica
e amministrativa, gli organi regionali si conformano ai principi prefissati dalla
presente legge, anche prevedendo norme per la prevenzione delle discriminazioni,
l'attuazione dei diritti e le sanzioni dei comportamenti discriminatori.
5. In attuazione dei principi definiti dalla presente legge, ed entro un
anno dalla data della sua entrata in vigore, gli organi regionali procedono
all'individuazione delle disposizioni presenti nella normativa regionale e negli
atti di indirizzo e programmazione in contrasto con detti principi e adottano i
provvedimenti conseguenti.
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Art. 11
Disposizione finanziaria
I fondi necessari all’attuazione della presente legge sono stanziati dal bilancio
regionale mediante corrispondente riduzione dei costi al Programma 1 Missione 1.
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Art. 12
Entrata in vigore
La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.