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Milano, 12 aprile 2016 LE DIFFERENZE DI GENERE E L’INTENZIONE DEL LEGISLATORE DEGLI ULTIMI 10 ANNI Anna Guardavilla

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Milano, 12 aprile 2016

LE DIFFERENZE DI GENERE E

L’INTENZIONE DEL LEGISLATORE DEGLI

ULTIMI 10 ANNIAnna Guardavilla

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Le differenze di genere nella Legge DelegaLegge 3 agosto 2007 n. 123

Art.1 comma 1 L.123/2007 «Il Governo e' delegato ad adottare […] unoo più decreti legislativi per il riassetto e lariforma delle disposizioni vigenti in materiadi salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghidi lavoro […] garantendo l'uniformità dellatutela dei lavoratori sul territorio nazionaleattraverso il rispetto dei livelli essenzialidelle prestazioni concernenti i diritti civili esociali, anche con riguardo alle differenzedi genere e alla condizione delle lavoratricie dei lavoratori immigrati.»

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Le differenze di genere nella Legge DelegaLegge 3 agosto 2007 n. 123

Art.1 comma 2 lett. c) L.123/2007 PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVIGENERALI«c) applicazione della normativa in materia ditutela della salute e sicurezza sul lavoro atutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi esubordinati, nonché ai soggetti ad essiequiparati prevedendo: 1) misure diparticolare tutela per determinatecategorie di lavoratori e lavoratrici e perspecifiche tipologie di lavoro o settori diattività»

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Le differenze di genere nella Legge DelegaPRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI GENERALI

Art.1 comma 2 lett.o) L.123/2007 «o) previsione della partecipazione delleparti sociali al sistema informativo,costituito da Ministeri, regioni e provinceautonome, INAIL, IPSEMA e ISPESL, con ilcontributo del Consiglio nazionaledell'economia e del lavoro (CNEL), e delconcorso allo sviluppo del medesimo da partedegli organismi paritetici e delle associazionie degli istituti di settore a caratterescientifico, ivi compresi quelli che sioccupano della salute delle donne»

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Le differenze di genere nel Testo UnicoD.Lgs.81/08 modificato e integrato dal D.Lgs.106/2009

Art.1 comma 1 D.Lgs.81/08 (“Finalità”) «Il presente decreto legislativo perseguele finalità di cui al presente comma […]garantendo l’uniformità della tutela dellelavoratrici e dei lavoratori sul territorionazionale attraverso il rispetto dei livelliessenziali delle prestazioni concernenti idiritti civili e sociali, anche con riguardoalle differenze di genere, di età e allacondizione delle lavoratrici e deilavoratori immigrati.»

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Il Sistema Pubblico e gli strumenti di lavoroD.Lgs.81/08 modificato e integrato dal D.Lgs.106/2009

Art.6 comma 8 lett. l) D.Lgs.81/08 (“Commissione consultiva permanente per la

salute e sicurezza sul lavoro”) «Commissione consultiva permanente perla salute e sicurezza sul lavoro ha ilcompito di: […]l) promuovere la considerazione delladifferenza di genere in relazione allavalutazione dei rischi e allapredisposizione delle misure diprevenzione»

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Jobs Act: Sistema Pubblico e strumentiD.Lgs.81/08 modificato e integrato dal D.Lgs.151/2015

Art.6 comma 2 D.Lgs.81/08 post Jobs Act

«Ai lavori della Commissione possonoaltresì partecipare rappresentanti dialtre amministrazioni centrali dello Statoin ragione di specifiche tematicheinerenti le relative competenze, conparticolare riferimento a quelle relativealle differenze di genere e a quellerelative alla materia dell’istruzione…»

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Differenze di genere e Sistema PubblicoLa Relazione di accompagnamento al D.Lgs.106/2009 «La modifica alla composizione dellaCommissione consultiva permanente per la salutee sicurezza sul lavoro risponde, da una parte, aduna esigenza di razionalizzazione a seguito delsuddetto accorpamento di Ministeri e, dall’altra,all’esigenza di inserire tra i componenti unrappresentante della Presidenza del Consigliodei Ministri – Dipartimento delle pariopportunità. Infatti, tra i compiti dellaCommissione vi è anche quello di promuovere laconsiderazione della differenza di genere inrelazione alla valutazione dei rischi e allapredisposizione di misure di prevenzione.»

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Il Sistema Pubblico e gli strumenti di lavoroD.Lgs.81/08 modificato e integrato dal D.Lgs.106/2009

Art.8 comma 6 D.Lgs.81/08 (“Sistema informativo nazionale per la

prevenzione nei luoghi di lavoro”) «I contenuti dei flussi informativi devonoalmeno riguardare:a) il quadro produttivo ed occupazionale;b) il quadro dei rischi anche in un’otticadi genere;c) il quadro di salute e sicurezza deilavoratori e delle lavoratrici … […] »

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Il Sistema Pubblico e gli strumenti di lavoroLa Relazione di accompagnamento al D.Lgs.106/2009 «L’articolo 8 del d.lgs. n. 81/2008, chedisciplina l’importante strumento del SistemaInformativo Nazionale per la Prevenzione neiluoghi di lavoro (c.d. SINP) viene modificatoprevedendo che tale sistema disponga di datisui rischi occupazionali che tengano contodelle differenze di genere e, recependo sulpunto la sollecitazione dei pareri di Camera eSenato, dei dati relativi agli infortuni cherisultino non indennizzabili dall’INAIL, inmodo da avere un quadro complessivomaggiormente completo di informazioni utilia fini prevenzionistici..»

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Gli strumenti: la valutazione dei rischiD.Lgs.81/08 modificato e integrato dal D.Lgs.106/2009

Art.28 comma 1 D.Lgs.81/08 (VR)«1. La valutazione […] deve riguardare tutti irischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,ivi compresi quelli riguardanti gruppi dilavoratori esposti a rischi particolari, tra cuianche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordoeuropeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardantile lavoratrici in stato di gravidanza, secondoquanto previsto dal D.Lgs.151/01, nonché quelliconnessi alle differenze di genere, all’età, allaprovenienza da altri Paesi e quelli connessi allaspecifica tipologia contrattuale attraverso cuiviene resa la prestazione di lavoro.»

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Gli strumenti: la sorveglianza sanitariaD.Lgs.81/08 modificato e integrato dal D.Lgs.106/2009

Art.40 comma 1 D.Lgs.81/08 (Rapporti del medico competente con il SSN)

«Entro il primo trimestre dell’annosuccessivo all’anno di riferimento il medicocompetente trasmette, esclusivamente pervia telematica, ai servizi competenti perterritorio le informazioni, elaborateevidenziando le differenze di genere,relative ai dati aggregati sanitari e di rischiodei lavoratori, sottoposti a sorveglianzasanitaria secondo il modello in allegato 3B.»

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Criticità e Prospettive Relazione della Commissione d’inchiesta del Senato 2013

«Un altro tema, legato sempre alla necessitàdi una maggiore e specifica attenzione allecaratteristiche personali dei lavoratori, èquello delle malattie professionali: adesempio, come la Commissione ha segnalatonella relazione sul terzo anno di attività enelle relative risoluzioni approvatedall’Assemblea del Senato, esistono alcunemalattie «di genere», ossia patologieprofessionali (legate alle condizioni lavorativedi determinati settori) che colpiscono in mododiverso uomini e donne e danneggiano la lorostessa capacità riproduttiva.»

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Criticità e ProspettiveRelazione della Commissione d’inchiesta del Senato 2013

«Un aspetto particolarmente importante matalvolta, per così dire, sottovalutato dellatutela della salute e sicurezza nei luoghi dilavoro è quello relativo alla distinzione digenere […]Si tratta di profili che attengono in modoparticolare – anche se non esclusivo – ai rischidi malattie professionali, tenendo conto delladiversa esposizione che i lavoratori e lelavoratrici possono avere in determinatecircostanze, in ragione delle differentimansioni eventualmente svolte e soprattuttodella loro diversa fisiologia.»

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Criticità e ProspettiveRelazione della Commissione d’inchiesta del Senato 2013

«Un esempio è quello dei rischi di infertilità chepossono essere causati dall’esposizione adeterminati agenti chimici o biologici, o ancoradei particolari rischi per la salute che lelavoratrici in stato interessante possono avererispetto ai colleghi maschi e per la cui tutelaesistono infatti precise e dettagliateprescrizioni di legge. L’esigenza di considerareanche i rischi specifici per la salute e lasicurezza ai quali possono essere esposti sulluogo di lavoro in modo differenziato uomini edonne è del resto espressamente sancita dalledisposizioni vigenti, in particolare dall’art.28,c.1, del Testo unico…».

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Criticità e ProspettiveRelazione della Commissione d’inchiesta del Senato 2013

«Si tratta quindi di un principio giàvigente nel nostro ordinamento,ma che, nella pratica, vienespesso trascurato o comunquenon sufficientemente applicato, ilche costituisce una grave lacunaper l’efficacia del sistema diprevenzione e di tutela deilavoratori e delle lavoratrici.»

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