LE DENUNCE E IL DOVERE DI INFORMATIVA Esistono numerosi fatti dei quali il professionista sanitario...

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LE DENUNCE E IL DOVERE DI INFORMATIVA Esistono numerosi fatti dei quali il professionista sanitario è tenuto a dare conto, sotto varie forme a seconda dei testi di legge: - denunce: riferire alla competente autorità - dichiarazione: mettere al corrente - comunicazione: trasmettere una notizia - notifica: rendere noto un fatto - relazioni: resoconto scritto

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LE DENUNCE E IL DOVERE DI INFORMATIVA

Esistono numerosi fatti dei quali il professionista sanitario è tenuto a dare conto, sotto varie forme a seconda dei testi di legge:

- denunce: riferire alla competente autorità

- dichiarazione: mettere al corrente

- comunicazione: trasmettere una notizia

- notifica: rendere noto un fatto

- relazioni: resoconto scritto

- referti: nel senso specifico di notizia di reato

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L’obbligatorietà deriva da una disposizione di legge e quindi ha un carattere inderogabile.

Tali imposizioni costituiscono giusta causa di rivelazione del segreto professionale.

Non essendo prevista come esimente di un reato la non conoscenza della legge, il professionista sanitario è tenuto a conoscere quali sono i suoi obblighi di informativa.

L’omissione o il ritardo di informativa comporta sanzioni amministrative o penali.

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Sono oggetto di segnalazioni obbligatorie solo le notizie che rivestono un interesse di tutela di un bene collettivo (salute, giustizia etc).

In questo le denunce e le segnalazioni si differenziano dal certificato che ha solo interesse privato.

In questo modo lo Stato privilegia l’interesse della collettività rispetto all’interesse del singolo (es. denuncia delle malattie infettive e diffusive).

Delle notizie oggetto di segnalazioni obbligatorie il professionista sanitario deve esserne venuto a diretta conoscenza nell’esercizio della propria professione.

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Le segnalazioni obbligatorie per il medico si distinguono a seconda della norme dei legge che le impone, della pubblica autorità a cui sono desinate, del loro oggetto e della loro finalità.

Possono essere suddivise in 4 specie:

1) denunce amministrative

2) denunce sanitarie

3) denunce giudiziarie

4) denunce assicurative

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La maggior parte delle segnalazioni obbligatorie spettano unicamente al medico, ma ve ne sono alcune il cui obbligo si estende a qualsiasi esercente una professione sanitaria

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Atti informativi obbligatori per il medico

1) Settore amministrativo:

- dichiarazione di nascita (Ufficiale di Stato Civile entro 10 gg)

- dichiarazione di morte (Ufficiale di Stato Civile entro 24 ore)

2) Settore sanitario (T.U. delle leggi sanitarie o specifiche leggi):

- denuncia delle cause di morte (Sindaco entro 24 ore dall’accertamento della morte)

- denuncia di nascita di infanti deformi (Sindaco e ASL competente entro 2 gg)

- denuncia di nascita di infanti immaturi (a cura del medico o dell’ostetrica, indirizzata all’ASL competente)

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- Denuncia dei casi di lesioni invalidanti (Sindaco e all’ASL entro 2 gg): riguarda solo i casi di lesioni da cui sia derivata o possa derivare una inabilità permanente al lavoro (esclusi infortuni sul lavoro)

- Notifica delle malattie infettive e diffusive (Sindaco e ASL): riguarda ogni caso, accertato o sospetto, di malattia infettiva che rientra in un apposito elenco suddiviso in 5 classi.

- Notifica dei casi di AIDS (Regione, Centro Operativo AIDS, medico notificatore): solo i casi di AIDS conclamato con indicazione di nome e cognome del paziente.

- Denuncia delle malattie veneree (ASL): blenorragia, ulcera venerea, lue, linfogranulomatosi inguinale.

- Comunicazione delle vaccinazioni (ASL): obbligatorie e facoltative

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- Denuncia dei casi di intossicazione da antiparassitari (ASL)

- Denuncia di detenzione degli apparecchi di radiologia e delle sostanze radioattive (Prefetto): spetta a chiunque possiede apparecchi radiologici per uso diverso da quello terapeutico

- Segnalazione degli interventi di interruzione della gravidanza: contiene tutte la notizie relative alla gestante e alla gravidanza e viene compilata dal medico che eseguirà l’intervento (ASL)

- Segnalazione di persone tossicodipendenti

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3) Settore giudiziario (di interesse per ogni esercente la professione sanitaria):

- referto

- denuncia di reato

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IL REFERTO

Il professionista sanitario è chiamato a collaborare al normale funzionamento dell’amministrazione della giustizia.

E’ uno dei doveri di informativa di maggiore importanza, la cui omissione costituisce un reato contro l’amministrazione della giustizia .

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CODICE PENALE

Art. 365 c.p. (omissione di referto): “chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio…, omette o ritarda di riferirne all’Autorità indicata nell’art. 361, è punto con la multa fino ad euro 516 …Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale”.

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Il soggetto attivo del referto è colui che esercita legalmente una professione sanitaria (indipendentemente dalla qualifica giuridica)

Il soggetto passivo è lo Stato che viene rappresentato nell’amministrazione della giustizia dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica, dai Carabinieri, dalla Polizia. I tempi e i modi con cui va presentato sono precisati nel codice di procedura penale.

Il professionista deve essere venuto a conoscenza del fatto direttamente nello svolgimento della propria professione (assistenza o opera).

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In quali casi va fatto referto? Quando l’evento di cui si è avuta conoscenza diretta ha le caratteristiche del delitto procedibile d’ufficio.

I reati in generale si differenziano a seconda della loro procedibilità:

-reati procedibili a querela della parte offesa

-Reati procedibili d’ufficio (l’Autorità, avuta conoscenza del fatto procedere con le indagini).

La non conoscenza delle leggi non esime nessuno dalla responsabilità per non averle osservate. E’ compito del professionista conoscere quali sono i reati procedibili d’uffici di interesse per la sua professione

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Delitti procedibili d’ufficio di interesse per il professionista sanitario:

-delitti contro la vita (omicidio colposo, doloso e preterintenzionale, omicidio del consenziente, istigazione al suicidio, la morte conseguente ad altro reato, abbandono di minori o incapaci)

-delitti contro l’incolumità individuale: lesioni personali dolose con prognosi superiore a 20 giorni o con le specifiche aggravanti, lesioni colpose (solo se gravi o gravissime e commesse in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)

-delitti contro l’incolumità pubblica: tutte le attività pericolose per la salute pubblica

-Delitti sessuali: violenza sessuale commessa su minore di 14 anni o dal genitore, dal tutore, dall’educatore, dal pubblico ufficiale

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-Delitti di interruzione della gravidanza: dolose, colpose o preterintenzionali

- delitti di manomissione del cadavere: vilipendio, distruzione, occultamento, uso illegittimo

-Delitti contro la libertà individuale: sequestro di persona, violenza privata

-Delitti contro la famiglia: abuso di mezzi di contenzione e di disciplina, maltrattamenti in famiglia.

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ESIMENTI DEL REFERTO

Ci sono due condizioni in cui la Legge autorizza espressamente il professionista sanitario a non fare referto senza incorrere in nessuna pena:

- quando esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. In questo lo Stato tutela il singolo rispetto alle finalità dell’amministrazione della giustizia.

- lo stato di necessità: per salvaguardare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento

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Compilazione e consegna del referto

art. 334 Codice di Procedura Penale: “chi ha l’obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all’ufficiale di polizia giudiziaria più vicino”.

- quando? Entro 48 ore o subito (ha carattere di urgenza per non rallentare le indagini)

- a chi? Al pubblico ministero (Magistrato) o ufficiale di polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia).

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Quali informazioni deve contenere il referto?

Art. 334 cpp: “il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla, nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento; dà inoltre altre notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare”.

Questo atto informativo, anche se imposto dalla legge, può generare contrasto con le norme di carattere deontologico nei rapporti tra professionista e paziente relativamente ai principi d riservatezza, di correttezza e segretezza. In ogni caso il professionista non può sottrarsi all’obbligo imposto dalla legge.

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DENUNCIA DI REATO

E’ sempre un obbligo di riferire un fatto che ha le caratteristiche del reato ai fini dell’amministrazione della giustizia che spetta solo ad alcuni professionisti sanitari che rivestono una determinata qualifica giuridica.

Le qualifiche giuridiche differenziano il professionista (non solo sanitario) in base alle responsabilità e agli obblighi di legge che ne derivano. Sono 3 le qualifiche giuridiche:

- pubblico ufficiale: ad es. primario ospedaliero

- Incaricato di pubblico servizio: qualsiasi dipendente pubblico

- Esercente un servizio di pubblica necessità: libero professionista

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A chi spetta l’obbligo della denuncia di reato?

- al pubblico ufficiale

- incaricato di pubblico servizio

CODICE PENALE

Art. 361 c.p. (omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale): “il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’autorità giudiziaria, o ad altra autorità che a quella ha l’obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio a causa delle sue funzioni, è punito … Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa”.

Art. 362 (omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio). Il precetto dell’articolo è uguale, cambia solo il soggetto e l’entità della pena per omissione è minore.

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La denuncia di reato e il referto hanno la stessa finalità, vale a dire fare conoscere all’autorità fatti di interesse nell’amministrazione della giustizia.

La definizione di denuncia di reato è simile a quella del referto: è l’atto con il quale il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio denuncia all’autorità giudiziaria un reato procedibile d’ufficio, di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni o del suo servizio.

Sono diversi invece i soggetti attivi: l’obbligo di referto si rivolge in generale ed esplicitamente a tutti i professionisti sanitari.Tra questi, coloro che rivestono una qualifica di “pubblico ufficiale” o di “incaricato di pubblico servizio” sono obbligati alla denuncia di reato.

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Dunque, tutti i professionisti sanitari hanno l’obbligo di referto.

Se poi si tratta di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (esempio medici ospedalieri) il loro obbligo si estende alla denuncia di reato che ha differenze importanti rispetto al referto, soprattutto non ha esimenti

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Sia il referto che la denuncia di reato sono obbligatori solo nei casi di reato procedibile d’ufficio (solo che il referto è obbligatorio solo per i delitti, mentre la denuncia di reato per tutti i reati).

Quando sono reati procedibili a querela di parte, il medico (sia esso libero professionista o primario ospedaliero) non è tenuto a darne comunicazione all’autorità giudiziaria.

Sia il referto, sia la denuncia di reato vanno inviate all’autorità giudiziaria (Magistrato) e agli ufficiali giudiziari (Carabinieri, Polizia etc).

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La denuncia di reato NON HA ESIMENTI: va inoltrata sempre, anche se può esporre il proprio assistito ad un procedimento penale

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Le differenze tra referto e denuncia di reato sono le seguenti:

-la denuncia di reato non ha esimenti

- la denuncia di reato spetta al pubblico ufficiali o all’incaricato di pubblico servizio (non al medico libero professionista)

- la denuncia di reato riguarda tutti i reati (ovviamente procedibili d’ufficio) e non solo i delitti come per il referto

- il medico è obbligato alla denuncia di reato solo se dispone di sicuri elementi che sia stato commesso un reato procedibile d’ufficio (non è previsto il dubbio come per il referto)

- la denuncia di reato deve essere fatta pervenire immediatamente all’autorità competente (il referto entro 48 ore).