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    CODICE CIVILE

    Capo I DELLA SOCIETA SEMPLICE

    Sezione I DISPOSIZIONI GENERALI

    2251. Effetti. Nella societ semplice il contratto non soggetto a forme speciali, salve quellerichieste dalla natura dei beni conferiti.

    Sommario: 1. La societ semplice definizione. Giurisprudenza costante. 2. La forma. Giurisprudenza costante. 2.1 La forma. Giurisprudenza contraria. 3. La societ di fatto. Giurisprudenza costante 4. Contratto preliminare disociet. Giurisprudenza costante. 5. Invalidit dellatto costitutivo.

    1. La societ semplice. definizione.

    Giurisprudenza costante La societ semplicecostituisce il pi elementare tipo di societ, essa,pur essendo sfornita di personalit giuridica, caratterizzata da una propria autonomiapatrimoniale. Com noto la distinzione frasociet di persone e societ di capitali, emergente

    dal quinto libro del codice civile, trovacorrispondenza con quella tra societ prive dipersonalit giuridica e societ munite di talequalifica.La distinzione risiede in un preciso fondamentonormativo nel senso che la personalit giuridica attribuita a tutte le societ di capitali (artt. 2331, Icomma, 2434 e 2475 II comma) oltre allecooperative, (art. 2519, II comma) e trovariscontro in altre disposizioni di legge (artt. 2498,19, II comma, 145 II comma) e da essa discendeun regime di autonomia patrimoniale perfetta perle prime e non per le seconde. Ed invero, e'soltanto nelle societ aventi personalit giuridicache si evidenzia il distacco dei beni facenti partedel patrimonio sociale (conferiti) rispetto ai benidei soci i quali non possono essere aggrediti daicreditori sociali (artt. 2325 e 2472) mentre, icreditori personali dei soci non possono intaccareil patrimonio sociale, non essendo ad essiconcesso il diritto di chiedere la liquidazione dellaquota del socio debitore.Per converso, l'ambito di autonomia delle societ

    di persone non manifesta una cos nettaseparazione dei patrimoni, infatti, essa si modulain maniera meno articolata, essendo pi ridottanella societ semplice, nella quale i creditori

    possono chiedere direttamente al socio ilpagamento dei debiti sociali (ma questi pueccepire la preventiva escussione del patrimoniosociale (art. 2268), e pi accentuata nella societin nome collettivo (2304).Tuttavia, il dato concernente l'autonomiapatrimoniale non e' decisivo ai fini della

    negazione o meno della soggettivit delle societpersonali, dovendosi avere riguardo alla concretaportata della disciplina positiva la qualeunivocamente depone, nel senso dell'attribuzionedella personalit a dette societ.Particolarmente significativo , al riguardo, ildisposto dell'art. 2266 I comma c.c. per il quale"la societ acquista i diritti e assume obbligazioniper mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanzae sta in giudizio in personal dei medesimi".Norma la quale denota che la societ (e cio ilgruppo dei soci) che diventa titolare di diritti edelle obbligazioni. Ed inoltre vanno pureconsiderati gli artt. 2292, 2314 e 2295 per i qualianche le societ di persone hanno un proprionome ed una propria sede formalmente distinti daquelli dei soci, nonch la norma di cui all'art. 2659c.c. nel testo novellato dalla legge 25 febbraio1985, n. 27 il quale stabilisce espressamente chela trascrizione degli acquisti immobiliarieffettuata, anche per le societ di persone a nomedella societ (e l'art. 2839 detta analoga regola intema di ipoteche), indicazioni legislative, queste,

    che evidenziano come un fenomeno diunificazione soggettiva presente anche nellesociet di persone. Cass. civ., sez. I, 7 agosto1996 n. 7228. (7980)

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    2. La forma. Giurisprudenza costante. Lasociet semplice non richiede ulteriori requisiti diqualificazione rispetto alla generale nozione dicontratto di societ recata dall'art. 2247 c.c., e sicaratterizza per una spiccata autonomia delle partinella regolamentazione dei rapporti interni edesterni, con l'unico limite della impossibilit diesercitare una attivit commerciale (art. 2249 c.c.)e della impossibilit di limitare la responsabilit dichi agisca in nome e per conto della societ (art.2267 comma I c.c.). Il contratto di societsemplice non sottopoto a forma particolare,salvo l'esigenza della forma scritta qualora oggettodi conferimento sia uno dei beni o dei dirittielencati nell'art. 1350 c.c. (art. 2251 c.c.), infatti,quando, il conferimento il godimento di unimmobile in societ per un tempo indeterminato,

    ed esso non stipulato in forma scritta, ciimporta la nullit dell'intero contratto sociale,soltanto nel caso in cui il conferimentodell'immobile sia, per sua natura, essenziale alraggiungimento del fine sociale, ovvero cosrilevante da far ritenere che, in sua mancanza, lasociet non si sarebbe costituita. Cass. civ., sez. I,29 aprile 1982 n. 2688. (7980)

    nullo ai sensi degli art. 2252 e 1350 n. 9 c.c. ilcontratto verbale costitutivo di una societ ove visia stato il conferimento in godimento di beni

    immobili essenziali al raggiungimento dello scoposociale. Per effetto della nullit i rapporti tra i socisono disciplinati dall' art. 2033 c.c., qualora lasociet non abbia iniziato ad operare. Quando,invece, la societ abbia concretamente operato, sideve procedere alla liquidazione dei beni, secondoquanto previsto dagli art. 2280 e 2282 c.c.,procedendosi in via preliminare al pagamento deicreditori sociali. Trib. Termini Imerese, 21 maggio2002, Gius 2002, 1886. (7980)

    2.1. La forma. Giurisprudenza contraria. In

    passato l'orientamento prevalente riteneva laincondizionata nullit del contratto sociale. App.Trieste, 23 aprile 1951. (7980)

    Il consenso unanime richiesto per la costituzionedelle societ di persone necessario anche perl'allargamento della base sociale mediantel'ingresso di nuovi soci, non essendo ammissibile,dato l'intuitus personae che domina lacostituzione di tali societ e la loro attivit,l'inserimento nella compagine sociale, condeliberazione di maggioranza, di nuovo socio.

    Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 1984 n. 1122.(7980)

    3. La societ di fatto. Giurisprudenza costante.

    Il contratto di societ, fuori dalle ipotesi tipichedi cui allarticolo in commento, pu ancheformarsi sia oralmente che tacitamente, ossiadesumersi dal comportamento concludente delleparti. Nel senso che una societ di persone puben esistere anche se i soci non abbianomanifestato in modo espresso la loro volont diunirsi in societ, potendo tale volont desumersidalla circostanza che le parti abbiano costituito unfondo comune destinandolo allesercizio di unattivit comune al fine della ripartizione degli utiliCass. Civ., 7 febbraio 1962, Foro it., 1962, I,c.1615; Cass. civ. 4 dicembre 1967, Giust. civ.,1968, I, p. 868. (7980/1008)

    Lesistenza del vincolo sociale pu desumersidalla sua mera esteriorizzazione, tratta anche damanifestazioni comportamentali rivelatrici di unastruttura sovraindividuale indiscutibilmenteconsociativa, assunti non per la loro autonomavalenza, ma quali elementi apparenti e rilevatori,sulla base di una prova logica, dei fattoriessenziali di un rapporto di societ nella gestionedellazienda. Deriva, da quanto precede, pertanto,che ove lesistenza di una tale societ sia dedottadallamministrazione delle finanze ai fini fiscalilUfficio finanziario non ha alcun obbligo diprovare i rapporti interni tra i soci e, in

    particolare, la trasformazione dei beni incomunione a patrimonio sociale autonomo, ladivisione degli utili, la percezione di somme daparte dei soci. Cass. civ., sez. Tributaria, 20gennaio 2006 n. 1131,(7980/1008)

    4. Contratto preliminare di societ.

    Giurisprudenza costante Il contrattopreliminare di societ, c.d. pactum de ineundasocietate, da ritenersi ammissibile purch dalnegozio risulti lobbligo di stipulare il contrattodefinitivo di societ e in esso siano predeterminati

    gli elementi essenziali caratterizzanti il tipo disociet prescelto anche se diretto a costituire unasociet irregolare, mancando del suo piessenziale elemento, dar luogo a mere trattativema non ad un contratto preliminare, difettandoquesto del requisito della determinatezza odeterminabilit delloggetto con le conseguenze dicui agli artt. 1346 e 1418 c.c. Lomissione nonsarebbe tanto grave e in mancanza di precisi datidi identificazione occorrer far riferimentoallorganizzazione societaria pi elementare equindi, ove loggetto sia commerciale, alla s.n.c.

    Cass. civ., sez. I, 1 giugno 1985 n. 3389; Cass.civ. sez. I, 6 gennaio 1981 n. 47, (7980)

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    L'esigenza dell'atto pubblico "ad substantiam",per la costituzione di una societ a responsabilitlimitata (artt. 2332 e 2475 c. c.), comporta, inapplicazione dell'art.1351 c.c., la nullit delcontratto preliminare, per la futura costituzione didetta societ,che sia stato stipulato con scritturaprivata, e tale nullit, ai sensi dell'art.1421 c. c., rilevabile anche d'ufficio, pure in grado d'appelloed in sede di legittimit (nei limiti in cui i relativifatti siano gi acquisiti), quando il diritto fattovalere in giudizio (nella specie, con domanda dirisoluzione del preliminare) postuli la validit delcontratto stesso. Cass. civ., sez. I, 28 gennaio1986, n. 550. (7980)

    5. Invalidit dellatto costituitivo.

    Giurisprudenza costante Il principio postoper le societ di capitali dall' art. 2332 c.c.,secondo cui le cause di nullit del contratto siconvertono in causa di scioglimento conconseguente efficacia degli atti compiuti in nomedella societ dopo l'iscrizione nel registro delleimprese, non pu essere esteso per analogia allesociet di persone, atteso che detta norma imperniata su un procedimento formale(l'iscrizione nel registro delle imprese) che assente, nel suo valore costitutivo, nelle societ dipersone. Cass. civ. sez. I, 2 gennaio 1995, n.7,Dir. e giur. 1997, 562

    2252. Modificazioni del contratto sociale. Il contratto sociale pu essere modificato soltantocon il consenso di tutti i soci, se non e convenuto diversamente.

    Sommario: 1. Consenso La forma. Giurisprudenza costante 2. Cessione quota sociale Effetti. Giurisprudenzacostante 3. Modifiche dei patti sociali. Giurisprudenza costante 4 . Modificabilit a maggioranza. Giurisprudenzacostante

    1. Consenso. La forma. Giurisprudenza

    costante Le modificazioni del contratto socialepossono avere carattere soggettivo, come ricorrenella circostanza di ammissione di nuovi soci insociet, o in sostituzione di altri soci, ovveropossono avere carattere oggettivo, nella ipotesi dimodifica del regolamento contrattuale voluto daisoci al momento della costituzione della societ. Imodi per la esecuzione di dette modificazioni,sono, tuttavia gli stessi che presiedono allaformazione del contratto sociale per cui occorrelunanimit dei consensi. La modifica delcontratto sociale nella societ di persone (art.2252 c.c.), non soggetto a forme vincolate e pu

    essere desunto anche da atti o comportamenti chedimostrino in equivocamente, la unanime volontdei soci medesimi (nella specie, la clausolaregolava l'ipotesi di morte di un socio, ed era statamodificata nel senso di consentire la prosecuzionedel rapporto sociale con tutti gli eredi, anzich conuno soltanto di essi.) Cass. civ., sez. I, 10 maggio1984 n. 2860.(7980/240)

    2. Cessione quota sociale Effetti.

    Giurisprudenza costante Il caratteresoggettivo ricorre, tra laltro, nella cessione della

    quota di societ di persone, che contiene in s lavolont di dismettere la partecipazione ceduta,con il complesso delle posizioni connesse e,dunque, di uscire dal novero dei soci, pur non

    comportando necessariamente l'intento diprovocare lo scioglimento della societ medesimaCass. civ., sez. I, 21 maggio 1979 n. 2902.(7980/244)

    Sicch, la cessione della quota, ove non rimanganel limitato ambito del rapporto "inter partes", matrovi il consenso unanime occorrente per lavariazione della compagine sociale con ilsubingresso del cessionario al cedente, segna ilperfezionarsi del recesso di quest'ultimo (pereffetto del concorrere di detta volont di usciredall'ente societario e della sua comunicazione aglialtri soci) e la sua soggezione alla responsabilit

    delineata dall'art. 2290 c. c. per le obbligazionisociali fino al giorno in cui si verifica loscioglimento Cass. civ., sez. I, 4 giugno 1999 n.5479.(7980/244)

    Il consenso dei soci che rappresentino lamaggioranza del capitale, richiesto dallart. 2322c.c. per il trasferimento della quota sociale di unasociet in accomandita semplice, non incide sulperfezionamento e sulla validit del negozio dicessione, ma opera come una condicio iuris perlopponibilit del trasferimento della quota sociale

    alla societ. Rispetto al negozio di cessione dellequote societarie stipulato dal socio di una societin nome collettivo con un terzo, il consenso deglialtri soci, pur necessario per l'efficacia dell'atto nei

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    confronti della societ, non incide superfezionamento e sulla validit della cessione,operando, rispetto a questo, esclusivamente come"condicio iuris" ai fini dell'opponibilit deltrasferimento alla compagine sociale. Neconsegue che i soci estranei alla cessione nonassumono, in nessun momento, le vesti di "parti"del relativo negozio (tali essendo, in via esclusiva,il cedente ed il cessionario), e non possono,pertanto, rivestire la qualit di litisconsortinecessari in un giudizio instaurato dal creditoredel socio alienante per l'accertamento dellasimulazione assoluta del negozio di cessione.Cass. civ., sez. I, 9 settembre 1997 n. 8784

    (7980/244)

    3. Modifiche dei patti sociali. Giurisprudenza

    costante Il carattere oggettivo ricorre, tralaltro, nella ipotesi di cambiamento della sedesociale; la deliberazione in commento,

    risolvendosi in una modificazione del contratto disociet, richiede nelle societ di persone (nellaspecie, societ in accomandita semplice) ilconsenso di tutti i soci (vedi artt. 2252, 2293,2315 c.c.), talch il trasferimento deliberatounilateralmente dallamministratore, ove nonrisulti il consenso anche tacito dei soci assenti,deve ritenersi nullo e privo di effetti con laconseguenza che non pu tenersene conto ai finidella competenza per territorio Cass. civ., sez. I,21 ottobre 1987 n. 7753 (7980/240)

    4. Modificabilit a maggioranza.

    Giurisprudenza costante La modificadellatto costitutivo di una societ di persone possibile solo con il consenso unanime di tutti isoci; tale principio pu essere derogato soltanto daapposita clausola statutaria che espressamentestabilisca la modificabilit del contratto socialecon il consenso della maggioranza dei soci. Trib.

    Milano 31 maggio 2001, Societ 2002, 372

    Sezione II DEI RAPPORTI TRA I SOCI

    2253. Conferimenti. Il socio obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contrattosociale.Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in partieguali tra loro, quanto necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.

    Sommario: 1. Nozione. Giurisprudenza costante 2. Tipologie di conferimento. Giurisprudenza costante 2.1. Beniin godimento 2.2. Socio dopera 2.3. Beni immobili 2.4. Azienda 3. Versamenti in conto capitale.Giurisprudenza costante 4. Indeterminatezza del conferimento. Giurisprudenza costante

    1. Nozione. Giurisprudenza costante Ilcontratto di societ un contratto consensuale,

    che si perfeziona, con lassunzione dellobbligodei conferimenti (artt. 2247, 2253 c.c.),indipendentemente dalla sua esecuzione. Pertanto,nel caso in cui due persone si accordino per ilfuturo acquisto e la successivacommercializzazione di un immobile, il contrattodi societ si perfeziona senza necessit di formascritta al momento dellaccettazione da partedelluna della proposta dellaltra di concorrere,con il conferimento della met del prezzoallacquisto dellimmobile e, quindi, allarealizzazione del fine sociale. Cass. civ., sez I, 15aprile 1992 n. 4569, Giustizia civile Mass. 1992,fascicolo 4.(7980/108)

    Al fine di accertare se il del socio alla societpossa ritenersi effettuato per un titolo che ne

    giustifichi la restituzione al di fuori dellipotesi diliquidazione, occorre accertare quale sia stata lareale intenzione dei soggetti (socio e societ) tra iquali il rapporto si instaurato, verificando,secondo le regole interpretative della volontnegoziale, se tra le parti sia intercorso un rapportodi finanziamento inquadrabile nello schema delmutuo, o se sia intervenuto un contratto atipico diconferimento di capitale (inteso come capitale dirischio, in senso economico, e non come capitalenominale, in senso giuridico); in tale attivitermeneutica il giudice di merito pu attribuirevalore prevalente alla classificazione contabilecon cui loperazione stata registrata dellasociet, giacch la considerazione di una pluralit

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    di elementi ermeneuticamente rilevanti nonesclude la selezione di essi in base alla rispettivavalenza e quindi la collocazione di uno o alcuni diessi in posizione di preminenza nelliter formativodel convincimento del giudice, con laconseguenza che deve ritenersi corretta laprevalenza accordata al dato letterale emergentedalla classifica contabile, ove esso si esente dalacune o ambiguit. Cass. civ., sez I, 19 luglio2000, n. 9471, Giust. civ. Mass. 2000, 1569(7980/108)

    2. Tipologie di conferimento. Giurisprudenza

    costante In tema di costituzione di societ, oveun socio conferisca un bene dallo stesso condottoin locazione, oggetto di conferimento non puessere n il contratto di locazione, atteso il

    carattere personale di tale contratto, n la reslocata, ma solo il godimento della medesima, conla conseguenza che questa, alla cessazione delrapporto societario, ritorna nellesclusivogodimento e disponibilit del locatario ex socio.Cass. civ. sez., III, 3 settembre 1985 n. 4583,

    Giustizia civile, Mass 1985 fasc. 8-9,(7980/108)

    2.1. Beni in godimento. Giurisprudenza

    costante In applicazione del principio diconservazione del negozio giuridico, desumibiledall'art. 1367 c.c., il conferimento tacito del

    godimento di beni immobili per la costituzione diuna societ di persone si deve intendere non atempo indeterminato, ma entro il limite dell'effettoutile di durata novennale consentito dall'art. 1350n. 9 c.c., con la conseguenza che in tale ipotesi ilcontratto di societ non nullo per difetto diforma. Cass. civ. sez. I, 17 giugno 1985 n. 3631,Vita not. 1985, 689, (7980/108)

    2.2. Socio dopera La presunzione di egualeobbligo di conferimento del socio della societsemplice e di eguale partecipazione del medesimo

    alla societ, stabilita, in mancanza di pattocontrario, dagli artt. 2253 e 2263 c.c., esclusaper il socio d`opera la cui quota,in considerazionedella particolare natura della prestazione d`opera,di per se variabile, perch, tra l`altro, legata afattori personali destinati a modificarsi nel tempo,deve essere determinata dal giudice, ai sensidell`art. 2263 c.c., con un giudizio equitativo chesappia tener conto degli elementi che di volta involta caratterizzano la fattispecie. Cass. civ. sez.

    I, 2 agosto 1995, n. 8468, (7980/108)

    2.3. Beni immobili. Giurisprudenza costante Il conferimento di un bene immobile da parte diun socio di una societ di fatto alla societ, in

    mancanza di un atto formale, vale comeconferimento non in propriet, ma in uso, per cui al valore d`uso che deve essere ragguagliata laliquidazione della quota chiesta, ex art. 2289 c.c.,dal socio uscente. Cass. civ., sez. I, 28 gennaio1993 n. 1027 ,(7980/108)

    2.4. Azienda In materia di contratti associativi iprincipi dell'autonomia negoziale e della libertcontrattuale incontrano i loro limiti nelle esigenzedi certezza e pubblicit che sono poste alla basedelle forme societarie e che aumentano a mano amano che nella fattispecie realizzata si attenua,fino a scomparire del tutto, l'elemento personale.In particolare, per quanto attiene allatrasformazione delle societ, l'autonomia privatapu essere invocata solo in ordine al tipo dioperazione da compiere, entro gli schemicodificati, esclusa ogni possibilit di realizzareuna trasformazione atipica. Pertanto il fenomenodi un'azienda individuale conferita ad una societdi capitali completamente fuori dagli schemidella fusione, ma rientra nelle ipotesi diconferimenti in natura, col conseguente acquistodella posizione di socio da parte del titolaredell'azienda, modificazione dell'atto costitutivodella societ e aumento di capitale. Nella specienon si ha, perci, alcun fenomeno di successione atitolo universale, ma solo successione a titolo

    particolare nei singoli rapporti. Cass. civ. sez. I,25 ottobre 1976 n. 3844,(7980/108)

    3. Versamenti in conto capitale.

    Giurisprudenza costante Al fine di stabilire sei versamenti di somme di danaro eseguiti dal socioalla societ (nella specie, s.n.c.) possano ritenersieffettuati per un titolo che ne giustifichi larestituzione al di fuori della ipotesi diliquidazione, occorre accertare, secondo le regoleinterpretative della volont negoziale dettate dallalegge, quale sia stata la reale intenzione delle parti

    tra le quali il rapporto si instaurato, verificandose tra di esse sia intercorso un rapporto difinanziamento inquadrabile nello schema delmutuo (o in un altro titolo idoneo a giustificare lapretesa restitutoria), oppure se i versamenti stessicostituiscano apporti finanziari che si aggiungonoa quelli rappresentati dai conferimenti imputabilialla originaria costituzione della societ o alsuccessivo aumento del capitale sociale,traducendosi quindi in incrementi dei patrimonionetto della societ, come tali non costituentioggetto di un diritto alla restituzione.

    Nell'esercizio di tale attivit ermeneutica, ilgiudice di merito deve tenere conto del modo incui concretamente stato attuato il rapporto, delle

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    finalit pratiche perseguite, degli interessiimplicati. Cass. civ,. sez. I, 21 maggio 2002 n.7427, vita not. 2002, 1500,(7980/108)

    4. Indeterminatezza del conferimento.

    Giurisprudenza costante In tema di societsemplice, in cui non siano determinati iconferimenti dei soci, la circostanza che un beneimmobile, di propriet di uno dei soci, siaindispensabile al perseguimento dell'oggettosociale pu spiegare rilevanza per il riscontro diun eventuale obbligo di conferimento a carico didetto socio, ma non di per s sufficiente adeterminare il conferimento medesimo, ciol'acquisizione dell'immobile al patrimonio sociale,essendo a tal fine necessario l'atto scritto ditrasferimento dell'immobile stesso alla societ,

    alla stregua del combinato disposto degli art. 1350e 2251 c.c. Cass. civ. sez. I, 25 novembre 1980,n. 6266, Giust. Civ. mass 1980 fasc. 11,(7980/108)

    Elementi essenziali del contratto di societ (anchedi fatto) sono la previsione dell'esercizio incomune di una determinata attivit economica e laconseguente costituzione di un "fondo comune" -vincolato all'esercizio collettivo dell'attivitpredetta - costituito mediante conferimento daparte di ciascuno dei soci, senza che l'entit didetti conferimenti debba risultare predeterminatanell'atto costitutivo (ben potendo, per converso,essere concretamente rapportata alla consistenzaeconomica dell'oggetto sociale ed alla specificaoperazione programmata), e senza che l'eventualeconferimento di beni immobili ne comporti, "ipso

    facto", il formale trasferimento nella titolaritdell'ente (specie quando la societ di fatto nondebba apparire nei confronti dei terzi, volendosi

    limitare l'efficacia del "pactum societatis" airapporti interni tra i soci). Cass. civ. sez. I, 18dicembre 1998 n. 1266, (7980/108)

    2254. Garanzia e rischi dei conferimenti. Per le cose conferite in propriet la garanzia dovutadal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita.Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia

    per il godimento regolata dalle norme sulla locazione.

    Sommario: 1. Conferimento beni in propriet. Giurisprudenza costante. 2. Conferimento beni in godimento.Giurisprudenza costante.

    1. Conferimento beni in propriet.

    Giurisprudenza costante Nel caso diconferimento da parte di un socio alla(costituenda) societ della propriet di un suofondo non sussiste il diritto di prelazione in favoredell'affittuario coltivatore dello stesso o delproprietario del fondo confinante nonconfigurandosi un'alienazione a titolo oneroso delfondo in considerazione della natura einfungibilit della controprestazione deltrasferimento del bene, costituita dall'acquistodella qualit di socio. Cass. civ. sez. III, 20agosto 1990 n. 8492, (7980/132)

    2. Conferimento beni in godimento.

    Giurisprudenza costante Lo scioglimentodella societ di persone per mancata ricostituzione

    della pluralit di soci entro il termine di sei mesinon determina alcuna modificazione soggettivadei rapporti facenti capo alla societ, la titolaritdei quali si concentra nell'unico socio rimasto.

    Pertanto, nel caso di societ in nome collettivoche abbia preso in locazione un immobile per

    esercitarvi l'attivit sociale, non viene meno, aseguito di recesso degli altri soci, la locazionestipulata, la cui titolarit si concentra nel sociorimasto. Cass. civ., sez. III, 5 marzo 2003, n.3269,(7980/132)

    Nella societ di persone, la titolarit unitaria edinscindibile in capo ai soci, considerati nel lorocomplesso unitario, delle situazioni giuridicheintegranti il patrimonio sociale, implica che nelcaso di societ (nella specie di due soci) che abbiapreso in locazione un immobile per esercitarvil'attivit sociale, titolari del rapporto locatiziosiano i soci, sicch, ove a seguito di recesso degli

    altri, il socio rimasto continui nell'immobile lastessa attivit, non si verifica alcunamodificazione soggettiva del rapporto dilocazione con conseguente abusiva detenzione

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    dello immobile locato, ma la titolarit dellarelativa posizione soggettiva, come dell'eserciziodell'attivit imprenditoriale, si concentranell'unico socio (con potenzialit di estensione adaltri futuri soci nel termine di sei mesi ex art..2272 n.. 4 cod. civ.), anche ai fini liquidatori per il

    periodo successivo, permanendo nel caso diliquidazione, con l'attribuzione a lui dei benicostituenti il patrimonio sociale previosoddisfacimento dei creditori sociali, in talesoggetto non pi socio. Cass. civ., sez. III, 6

    febbraio 1984, n. 905 (7980/132)

    2255. Conferimento di crediti Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza deldebitore, nei limiti indicati dall'art. 1267per il caso di assunzione convenzionale della garanzia.

    Sommario: 1. Fattispecie

    1.Fattispecie Il consiglio di amministrazione di

    una s.p.a. pu attuare un conferimento d'azienda,avente come corrispettivo azioni di altra societ,quale atto di ordinaria amministrazione, ove cinon comporti modifiche dell'oggetto sociale. Lacessione di crediti relativi all'azienda ceduta disciplinata dall'art. 2559 c.c.; onde essa ha

    effetto, in deroga all'art. 1264, anche in mancanza

    di notifica al debitore o di sua accettazione; civale anche per le prestazioni lavorative deidipendenti dell'azienda ceduta. Pretura di Busto

    Arsizio, 10 aprile 1981,(7980/120)

    2256. Uso illegittimo delle cose sociali Il socio non pu servirsi, senza il consenso degli altrisoci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della societ.

    Sommario: 1. Ambito di applicazione. 2. Consenso dei soci allutilizzo dei beni sociali.

    1.Ambito di applicazione. Quando una societper azioni in base ad un rapporto nascente daconvenzione con l'acquirente delle proprie azioni,autonomo dal (seppur collegato al) rapportosociale cui da vita tale acquisto, attribuisce alsocio, verso un corrispettivo periodico e per unperiodo di lunga durata coincidente con quella

    della societ, il diritto personale di godimentodell'immobile e dei servizi comuni per unadeterminata frazione spazio - temporale(cosiddetta multipropriet azionaria) taleattribuzione traendo vita non dallo status socialema dalla separata convenzione fra la societ e ilsocio non incontra il divieto posto dall'art. 2256c.c. che impedisce al socio di servirsi delpatrimonio sociale per fini estranei a quelli dellasociet, riferendosi il detto divieto all'ipotesi in cuil'utilizzazione di tali cose non trovi titolo diversodallo status sociale. N, qualora con la

    concessione del suddetto diritto di godimento lasociet non esaurisca i propri fini sociali, peressere gli stessi comprensivi anche dell'esercizio

    di imprese (generalmente, turistico alberghiere odi analoga natura, come nella specie) per laproduzione di utili da ripartire fra i soci, puritenersi insussistente lo scopo di lucro richiestodell'art. 2247 c.c. Inoltre non comporta rimessionedel contenuto della prestazione all'arbitrio di unadelle parti contraenti, la previsione contrattuale

    che (come nella specie) affida la determinazionedel corrispettivo dovuto per il godimentodell'unit immobiliare al Consiglio diamministrazione della societ, trattandosi dideliberazione soggetta al controllo dell'assembleadei soci, (che sono anche le controparti dellasuddetta convenzione), cui spetta di evidenziareeventuali errori nella ripartizione degli utili e deglioneri e di chiederne la correzione. Infine, puressendo essenziale, per la configurabilit di undiritto personale di godimento, la limitazionedello stesso nel tempo, la sussistenza del requisito

    non pu in tale ipotesi essere valutata alla streguadell'art. 1573 c.c., inapplicabile nella indicatafattispecie, e deve considerarsi positivamente

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    verificata quando la durata di tale diritto sia fattacoincidere nella convenzione attributiva dellostesso, con quella della societ. Cass. civ. sez. II,10 maggio 1997 n. 4088, Foro it. 1998, 1, pag.2255; Giur. it. 1998, pag. 430, Notariato 1998, 2,pag. 129; Societ 1997, 11(7980/336)

    La controversia sulla propriet o sul possesso, inpresenza della quale pu essere autorizzato ilsequestro giudiziario di un bene, ricorre non solonell'ipotesi di esperimento delle azioni dirivendicazione, reintegrazione o manutenzione,ma anche nel caso in cui sia stata proposta, odebba proporsi, un'azione di contenuto diverso,purch essa implichi un statuizione sulla proprieto anche soltanto sul possesso. Pertanto, conriguardo ad una societ personale irregolare, cui

    sono applicabili le norme sulla societ semplice -per le quali l'amministrazione spetta a ciascunodei soci, che pu opporsi alle operazioni che unaltro socio voglia comprare (art. 2257 c.c.), ed ilsocio non pu servirsi, senza il consenso deglialtri, delle cose appartenenti al patrimoni socialeper fini estranei a quelli della societ (art. 2256 c.c.) - configurabile una controversia riflettendosisulla propriet e sul possesso, cautelativamentetutelabile con il sequestro giudiziario, quando unodei soci lamenti di essere stato di fatto estraniatodalla gestione sociale e privato dei poteri di

    disposizione e di utilizzazione dei beni sociali.Cass. civ., sez. I, 10 novembre 1992, n. 12087,

    (7980/336)

    Nella societ commerciale di persone, regolare odirregolare, o di fatto l'esclusivo godimento deibeni sociali, da parte del singolo socio, non perscopi personali, ma sempre nell'ambito dellagestione dell'impresa comune, non pu implicareusucapione, n della quota altrui, inconsiderazione della natura personale e dellaconseguente inusucapibilit del relativo diritto, ndei suddetti beni, dato che quel godimento, nontoccando la destinazione dei conferimenti,configura esercizio del potere di amministrazione,e, comunque, si esaurisce in una detenzione innome e per conto della societ. Cass. civ., sez. I, 3novembre 1989, n. 4603 Giur. it. 1990, I, 1, pag.937; Giust. civ. Mass. 1989, 11(7980/336)

    La circostanza che il legislatore abbiaespressamente disciplinato, nellart. 2256 c.c.,luso illegittimo delle cose sociali da parte del

    socio, prevedendo, come sanzione di talecomportamento, lesclusione dalla societ, nonesclude la tutela cautelare diretta ad evitarepregiudizi irreparabili alla societ d ai soci

    durante il tempo necessario per accertare in sedegiudiziale il comportamento illecito. Trib. Napoli,25 febbraio 1987, Giurisprudenza di merito, 1987,1166,(7980/336)

    Nelle societ di persone - come la societ in nomecollettivo - il patrimonio sociale ha una suaautonomia, costituendo una comunione particolarequalificata dallo scopo ed unificata in funzione diesso, con conseguente indisponibilit, da parte delsingolo socio, dei beni conferiti e di quellisuccessivamente acquistati, che si consideranoappartenenti alla collettivit dei soci come tale.Conseguentemente, ai fini di escludere l'esistenzadella necessit idonea a legittimare il locatore alrecesso dal contratto, ex art. 59 n. 1 della legge 27luglio 1978 n. 392, non assume rilievo la

    disponibilit di immobili che abbia una societ innome collettivo di cui il locatore stesso sia socio.Cass. civ., sez. III, 22 agosto 1983, n. 5459,

    (7980/336)

    Il socio amministratore di una societ dipersone, il quale si appropri degli utili, compie unatto in contrasto non soltanto con i doveri inerential mandato conferitogli, ma anche con gli obblighia lui derivanti dalla qualit di socio, tenuto contodella funzione del patto sociale, il quale tende,attraverso i conferimenti e l'esercizio in comune di

    un'attivit economica, proprio al conseguimentoed alla divisione degli utili. L'indicata condotta,pertanto, pu comportare per detto socio-amministratore, oltre che la revoca del mandato,anche l'esclusione dalla societ, ai sensi dell'art.2286 c.c., Cass. civ., sez. I, 30 gennaio 1980, n.710 Giur. it. 1980, I, 1, pag. 1476; Giust. civ.1980, I, pag. 815, (7980/336)

    Qualora il socio accomandatario di una societ inaccomandita semplice abbia stipulato con lasociet un contratto atipico di conto corrente digestione, caratterizzato dallo svolgimento, daparte della stessa societ, di un servizio di cassa inrelazione ad operazioni di pagamento e diriscossioni da effettuarsi per conto e su istruzionidel socio medesimo, gli atti di disposizione dellesomme ricevute in attuazione di tale contratto chesiano stati posti in essere dalla societ su ordinedel socio accomandatario, in qualit di terzocontraente, costituiscono adempimento di talecontratto e non gi un uso illegittimo, perchvietato dall'art. 2256 c.c., da parte dello stesso

    socio, di denaro sociale di cui egli aveva ladisponibilit, come amministratore della societ.La citata norma non e, infatti, applicabile nelleipotesi in cui la societ in accomandita semplice,

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    avvalendosi della sua autonomia patrimoniale, siaentrata in rapporti contrattuali con uno dei soci equesti, pertanto, si trovi nei confronti di essi nellaposizione di un terzo contraente. Cass. civ., sez. I,9 gennaio 1975, n. 52, Riv. dir. comm. 1975, II,pag. 212(7980/336)

    2. Consenso dei soci allutilizzo dei beni sociali.

    La costruzione di un edificio da parte dei socidi una societ in nome collettivo su di un terrenodi propriet di quest'ultima comporta, ai sensidell'art. 934 c.c., l'acquisizione della proprietdell'intero edificio da parte dell'ente (sia statol'immobile costruito con denaro della societ,ovvero dei soci, ipotesi, quest'ultima,legittimamente inquadrabile nell'istituto delconferimento sociale), che lo acquisisce al suo

    patrimonio, destinandolo al perseguimento degli

    scopi sociali ed alla garanzia dei propri debiti.Tale destinazione esclude, pertanto, che i singolisoci possano utilizzare il bene per fini personali,se non previo consenso di tutti i soci, ex artt.2256, 2293 c.c., nel qual caso il socio, utilizzandoil bene, non ne consegue il possesso, bens lasemplice detenzione, cos che la (eventuale)trasformazione del titolo d'uso - da detenzione inpossesso - potr avvenire, in favore del socio, soloper effetto di un atto di interversione, senza che sipossa, peraltro, legittimamente configurare in talitermini il semplice godimento del bene che siprotragga per effetto del gi prestato consensodegli altri soci. Cass. civ., sez. II, 4 marzo 2000, n.2487,(7980/336)

    2257. Amministrazione disgiuntiva. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della societspetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a pi soci, ciascun socio amministratore ha diritto diopporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decidesull'opposizione.

    Sommario: 1. Modi di amministrazione della societ. 2. Disgiuntiva. Giurisprudenza costante. 3. Opposizione.

    1. Modi di amministrazione. Nel caso di attostipulato a nome di una societ in nome collettivoda uno solo dei soci amministratori, in violazionedella clausola dell`atto costitutivo (regolarmenteiscritta nel registro delle imprese a norma dell`art.2298, primo comma, c.c.), la quale,legittimamente derogando alla disciplina delcodice civile attributiva del potere diamministrazione e di rappresentanza a ciascuno

    dei soci, preveda per talune categorie di atti che ilpotere rappresentativo sia esercitatocongiuntamente da determinati soci, non e`configurabile una mera causa di annullabilit delcontratto ai sensi dell`art. 1425 c. c. ma, trovaapplicazione il principio, secondo cui il contrattoposto in essere da chi sia privo del potere dirappresentare il soggetto in nome del quale esso stipulato costituisce un negozio giuridicoinefficace nei confronti dell interessato, finquando, eventualmente, questi lo ratifichi,manifestando inequivocabilmente la volont direndere operante nei propri confronti l`attoconcluso dal "falsus procurator". Cass. civ. Sez.

    II, 11 marzo 1997 n. 2174,(7980/60)

    2. Disgiuntiva. Giurisprudenza costante. Intema di societ irregolare, in base al chiaro tenoreletterale dell'art. 2257 c.c. - relativo alle societsemplici ed applicabile ex art. 2297 del codicemedesimo - il potere di amministrazionedisgiuntiva derogabile solo mediante diversapattuizione in concreto intervenuta, con laconseguenza che lamministrazione deve

    ritenersi congiuntiva solo ove tale fatto positivosia stato dimostrato e non anche se sia mancata laprova del fatto negativo, cio dell'inesistenza dipattuizioni derogatrici. Cass. civ. Sez. I, 5 maggio2004 n. 8538,(7980/60)

    Nelle societ in nome collettivo la spettanza delpotere di amministrazione disgiuntamente aciascuno dei soci (in difetto di diversa previsionecontrattuale) comporta che, quando vi siano duesoli soci, e si verifichi il recesso o la revocadellamministrazione delluno, non si determinauna situazione in cui sia consentito richiedere lanomina di un amministratore giudiziario, mentrelaltro socio pu esercitare i compiti di

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    amministrazione inerenti al suo status e quindianche agire a tutela dellinteresse sociale (non perun fine immediato attinente al proprio patrimonio)contro il primo per la reintegrazione delpatrimonio sociale danneggiato dal medesimoCass. civ. sez. I,. 13 gennaio 1987 n. 134

    (7980/60)

    3. Opposizione. In regime di amministrazionedisgiuntiva , il diritto di opposizione , che deveessere obbligatoriamente esercitato prima chel'operazione contestata sia compiuta, pulegittimamente investire una pluralit di atti di

    amministrazione, soprattutto se si tratta di unaserie omogenea. Questa interpretazione inevitabile ove si voglia consentire che un sicurodissenso di alcuni soci trovi effettiva e prontasalvaguardia e si intenda evitare una pocoeconomica moltiplicazione di analoghi momenticonflittuali.Pretura di Milano 18 novembre 1999,Giur. Comm. 1989, II 353, (7980/60)

    2258. Amministrazione congiuntiva. Se l'amministrazione spetta congiuntamente a pi soci, necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.

    Se convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso dellamaggioranza, questa si determina a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

    Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcunatto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla societ.

    Sommario: 1. Fattispecie

    1.Fattispecie. Qualora le parti del contrattosociale abbiano adottato il regime diamministrazione congiuntiva , la cessazionedall'incarico di uno degli amministratori, purdeterminando la cessazione dall'incarico anchedegli altri, non comporta la automaticareviviscenza del regime di amministrazionedisgiuntiva. Trib. Torre Annunziata 26 settembre2002 Giurisprudenza di merito, 2003, 224,(7980/48)

    L'art. 2258 c.c., con disposizione dettata per lesociet semplici, ma applicabile, in virt delrichiamo di cui all'art. 2293 dello stesso codice,alle societ in nome collettivo, prevede che,

    quando per il compimento di un atto necessarioil consenso di tutti i soci ovvero dellamaggioranza di essi, i singoli amministratori nonpossono agire da soli in nome della societ, salvoche vi sia urgenza di evitare un danno alla societ.La norma diretta ad impedire che la societpossa subire pregiudizi per il ritardo conseguentealla necessit di procedere a consultazione, peracquisire il consenso di tutti i soci o della

    maggioranza di essi. Essa, quindi, presuppone chenon si sia manifestato alcun dissenso, e che, alcontrario, sia ancora possibile acquisire i consensinecessari, con la conseguenza che essa non applicabile allorch sussista un grave disaccordotra i soci (che, nel caso di specie, aveva portatoalla nomina di un amministratore giudiziario).Cass. civ. sez. I, 19 luglio 2000 n. 9464 (7980/48)

    In una societ di persone , composta eamministrata da due soli soci, la revoca osospensione delle funzioni di amministratoreesercitate da uno dei soci contravviene allo scopodi reciproco controllo che pattiziamente

    assegnato all' amministrazione congiunta, creandouno squilibrio ad esclusivo favore di uno dei soci.Trib. Pisa 8 maggio 1995, societ 1995 1213,

    (7980/48)

    2259. Revoca della facolt di amministrare. La revoca dell'amministratore nominato con il

    contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa.L'amministratore nominato con atto separato revocabile secondo le norme sul mandato.La revoca per giusta causa pu in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio.

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    Sommario: 1. Violazione degli obblighi sociali. 2. Revoca giudiziale. Giurisprudenza costante. 3. Linsussistenza diuna giusta causa di revoca

    1. Violazione degli obblighi sociali. Ilcompimento da parte di uno degli amministratoridi attivit di amministrazione della societ informa disgiuntiva sufficiente ad integrare il"fumus boni iuris" dell'azione di revocadell'amministratore per giusta causa ex art. 2259c.c., in quanto costituisce una grave violazionedegli obblighi derivanti dallo statuto della societ,che prevede lamministrazione in formacongiuntiva, e dei doveri di correttezza e diligenzache incombono sull'amministratore ai sensidell'art. 2260 comma 1 c.c., ed tale da inciderenegativamente sul carattere fiduciario del rapportoche intercorre fra lo stesso amministratore e i soci,a prescindere dal risultato economico che, "ex

    post", potr risultare a seguito dell'operazionegestoria. Trib. Ancona 11 novembre 1999, Societ200, 736, (7980/84)

    La giusta causa di revoca dell'amministratore disociet di persone sussiste nel caso di situazionisopravvenute (provocate o menodall'amministratore stesso) che minino il pactum

    fiduciae, elidendo l'affidamento inizialmenteriposto sull'idoneit dell'organo di gestione. Trib.Milano, 14 febbraio 2004, (7980/48)

    Qualora le parti del contratto sociale abbianoadottato il regime di amministrazione congiuntiva,la cessazione dall'incarico di uno degliamministratori, pur determinando la cessazionedall'incarico anche degli altri, non comporta laautomatica reviviscenza del regime diamministrazione disgiuntiva. Trib. Torre

    Annunziata, 26 settembre 2002, (7980/48)

    Il provvedimento costitutivo con il quale si revocaai sensi dell'art. 2259 c.c. l'amministratore unicodi una s.n.c. con due soli soci comportaautomaticamente l'inefficacia della clausolastatutaria attributiva del potere gestorio al socioamministratore revocato, cosicch tornanuovamente ad operare il regime legale diamministrazione disgiuntiva previsto dallegislatore.La violazione degli obblighi inerenti alla qualitdi amministratore pu comportare oltre alla

    revoca dell'amministratore (ex art. 2259 c.c.)anche l'esclusione del socio (ex art. 2286 c.c.)soltanto allorquando le violazioni siano cos gravi

    da incidere anche sul rapporto societ socio, nonessendovi coincidenza automatica tra le duefattispecie; richiedendo, anzi, l'art. 2286 c.c. ilrequisito della gravit nell'inadempimento ai finidell'esclusione del socio.Sebbene le gravi violazioni poste in essere dalsocio amministratore integrino non solo uncomportamento contrario ai doveri propridell'amministrazione, ma siano, altres, suscettibilidi determinare l'esclusione del socio, la revoca exart. 2259 c.c., disposta in via d'urgenza, elimina lapossibilit di potere influire negativamente sullagestione. Trib. Catania, 19 dicembre 2003,Societ 2004, 881, (7980/48)

    Il rendiconto annuale previsto per le societ dipersone rappresenta il bilancio di gestionedell'impresa societaria. La sua redazioneavvenuta, ex art. 2261 c.c. senza il rispetto deicriteri di verit, precisione e chiarezza propri diogni bilancio configura una giusta causa di revocadell'amministratore che aveva l'obbligo dipredisporlo, ai sensi dell'art. 2259 c.c.

    2. Revoca giudiziale. Giurisprudenza costante. ammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. perconseguire giudizialmente la revoca per giustacausa dell'amministratore di societ di persone,malgrado si tratti di anticipare gli effettidell'azione prevista all'art. 2259 c.c. comma 3; cise ed in quanto sussistano la reiterazione dicomportamenti illegittimi che ostacolino ilnormale funzionamento della societ e l'estremadifficolt nel ripristino dello "status quo ante"(nella specie stato considerato quale

    comportamento illegittimo la decisione assunta daun coamministratore di sospendere ogni attivitsociale). Trib. Napoli 26 febbraio 2003, Dir e Giur2004,128, (7980/48)

    La giusta causa di cui all' art. 2259, comma 3 c.c.va identificata in un qualsiasi evento che rendaimpossibile il naturale svolgimento del rapporto digestione e che sia tale da integrare la violazionedegli obblighi propri dell'amministratore (nel casodi specie i fatti che hanno determinatol'accoglimento della domanda di revoca per giusta

    causa dell'amministratore, proposta "ante causam"ex art. 700 c.p.c., sono stati individuati dalgiudice: nell'avvenuta rinegoziazione a condizioni

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    meno vantaggiose del contratto di locazionedell'immobile destinato allo svolgimentodell'attivit alberghiera della societ, senza che lasocia accomandante ne fosse stata informata;nell'avere l'accomandataria consentito che unterzo si ingerisse nella gestione, divenendo sociodi fatto della s.a.s.; nella mancata comunicazioneall'accomandante dei rendiconti e dei bilanciannuali). Trib. Napoli 22 ottobre 2002, Giur.merito 2003, 465, (7980/48)

    Il procedimento di revoca dell'amministratore diuna societ di persone, ai sensi dell' art . 2259comma 3 c.c., si svolge nei soli confronti del socioamministratore, senza alcuna necessit di evocarein giudizio n la societ, n gli altri soci nondirettamente coinvolti nell'azione. Trib. Monza 14

    dicembre 2001, Societ 2001, 1019, (7980/48)Alle societ in accomandita semplice applicabilela disposizione, dettata per le societ semplici,

    dell' art. 2259 , comma 3, c.c., che consente alsingolo socio di chiedere giudizialmente la revocaper giusta causa dell'amministratore, la quale nonincide, peraltro, sulla qualit di socio dello stesso.Cass. civ. sez. I, 29 novembre 2001, n. 15197,

    Giust. civ. Mass, 2001, 2056, (7980/48)

    3. Linsussistenza di una giusta causa di revoca.

    L'accertamento giudiziale dell'insussistenzadella giusta causa di revoca dell'amministratorenominato con il contratto sociale comportal'annullamento della deliberazione di revoca e lareintegrazione del medesimo amministratore nellacarica; tale diritto, ricorrendone i presupposti, puessere tutelato in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c.con l'effetto di restituire all'amministratorerevocato i poteri inerenti alla carica. Trib.

    Piacenza 28 febbraio 1995, Societ 1995, 1202,(7980/48)

    2260. Diritti e obblighi degli amministratori. I diritti e gli obblighi degli amministratori sonoregolati dalle norme sul mandato.Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la societ per l'adempimento degli obblighiad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale.

    Tuttavia la responsabilit non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.

    Sommario: 1. Responsabilit degli amministratori verso la societ .Giurisprudenza costante. 1.1 Responsabilit degliamministratori verso la societ .Giurisprudenza contraria. 2 . Responsabilit degli amministratori verso i soci

    1. Responsabilit degli amministratori verso la

    societ. Giurisprudenza costante Il socio diuna societ di persone (nella specie: societsemplice) non legittimato a proporre domanda dirisarcimento dei danni derivanti al propriopatrimonio dalla "mala gestio" degliamministratori, perch questi rispondono dellaloro gestione solo nei confronti della societ, n ildanno patito dal socio pu ritenersi "diretto"secondo l'accezione desumibile, nella disciplinadelle s.p.a., dall'art. 2395 c.c. Trib. Milano 2

    febbraio 2006, Giur. Comm. 2007, 4, 901,(7980/72)

    La legittimazione ad esperire l'azione sociale di

    responsabilit contro gli amministratori di societdi persone compete alla stessa societ, in personadel suo legale rappresentante, e non ai singolisoci. Tale legittimazione principale non esclude la

    legittimazione concorrente di ciascun socio,quando intenda agire nella sua qualit di socio"uti socius" allo scopo di ottenere il risarcimentodel danno in favore del patrimonio sociale. Trib.

    Milano 11 settembre 2003, Giur. Comm. 2004, II,434, (7980/72)

    Nella s.a.s., la legittimazione ad esperire l'azionesociale di responsabilit contro gli amministratori attribuita alla societ e non al singolo socio;sussiste la possibilit di una concorrentelegittimazione dei singoli soci nelle sole ipotesi incui ciascuno di essi abbia la titolarit del potere diamministrazione e gestione della societ e purchcomunque il singolo socio agisca "uti socius" e

    non "uti singulus", sussistendo in quest'ultimocaso solo la legittimazione del socio ad esercitarel'azione individuale di responsabilit di cui all'art.2395 c.c., applicabile in via analogica. Trib.

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    Milano 31 maggio 2001, Societ 2002, 372,(7980/72)

    Gli amministratori di una s.a.s. debbono attenersialle norme di condotta che, secondo il giudizio diogni avveduto operatore dello stesso ramo in cuiagisce l'impresa, possono giudicarsi piappropriate e pertinenti rispetto al raggiungimentodell'oggetto sociale e specificamente allarealizzazione dell'utile imprenditoriale. Il fatto cheil socio amministratore agisca in modo da nonconsentire tale realizzazione configura graveinadempienza delle obbligazioni derivanti dallalegge e dal contratto sociale; ne comportaconseguentemente sia la responsabilit pereventuali danni che l'assoggettabilit adesclusione.App. Milano, 18 gennaio 2000, Giur.

    it. 2000, 986, (7980/72)In una s.n.c., composta da due soci, la revoca delpotere di amministrare attribuito nel contrattosociale ad uno di essi, determina la reviviscenzadella situazione di amministrazione legale, conconseguente attribuzione dei relativi poteriall'altro socio e, ci, fin quando il dissidio tra isoci non sfoci nell'impossibilit di conseguirel'oggetto sociale, determinandosi per questa via loscioglimento e la messa in liquidazione dellasociet. T.A.R. Pescara Abruzzo, 8 maggio 2003

    n. 508, Giurisprudenza di merito 2003, 2308,(7980/72)I singoli soci di una societ in accomanditasemplice, che abbiano dovuto pagare una sommaper la responsabilit della societ dovuta a fattoimputabile ad un altro socio amministrativo, nonpossono rivalersi su questo poich privi dilegittimazione a far valere nei confrontidell'amministratore l'azione di responsabilit,spettando questa unicamente alla societ: in unasociet di persone infatti l'amministratore risponde

    solo verso la societ e non gi verso i singoli sociche siano stati danneggiati da atti dolosidell'amministratore stesso. Cass. civ. 9 giugno1981, Giur. Comm. 82, II, 15, (7980/72)

    Le societ di persone, pur essendo prive dipersonalit giuridica, possono essere titolari, inquanto soggetti di diritto, di situazioni giuridichesoggettive anche nei confronti dei soci. La solasociet pertanto legittimata ad esperire l'azionedi responsabilit contro gli amministratori;l'eventuale legittimazione concorrente dei singolisoci pu essere consentita in quanto questiagiscano, "uti socii", per la salvaguardia del

    patrimonio sociale. Trib. Milano 8 ottobre 1990giur. It. 1991, I, 2, 390(7980/72)

    1.1. Responsabilit degli amministratori verso

    la societ. Giurisprudenza contraria. Dalmomento che i diritti e gli obblighi degliamministratori nelle societ di persone sonoregolati dalle norme sul mandato, in virt delrichiamo operato dall'art. 2260 comma 1 c.c.,sussiste la legittimazione di ciascun socio aproporre, in nome e per conto della societ,l'azione di responsabilit nei confronti dell'examministratore, a nulla rilevando la mancanza diuna apposita delibera assembleare in meritoall'azione sociale. Trib. Milano 9 giugno 2005,Corriere del merito 2005, 883,(7980/72)

    In una societ di persone (nella specie: in nomecollettivo irregolare) l'azione sociale diresponsabilit nei confronti dell'amministratorecessato esercitata, dopo lo scioglimento dellasociet per il venir meno della pluralit dei soci exart. 2272, n. 4, c.c., dell'unico socio rimasto. Trib.

    Biella 30 marzo 2004, Giur. It 2004, 1899,(7980/72)

    L'art. 2260 c.c., che concede alla societ dipersone, quale ente munito di autonomasoggettivit e di un proprio patrimonio, la facolt

    di agire contro gli amministratori, per rivalersi deldanno subito a causa del loro inadempimento aidoveri fissati dalla legge e dell'atto costitutivo,non esclude, in difetto di previsione derogativa, ildiritto di ciascun socio di pretendere il ristoro delpregiudizio direttamente ricevuto in dipendenzadel comportamento doloso o colposo degliamministratori medesimi, in base alle disposizionigenerali dell'art. 2043 c.c., oppure dalle regolesulla responsabilit contrattuale, ove si verta intema di violazione degli obblighi posto il mandatoad amministrare o con ulteriori accordi "inter

    partes" Cass. civ. Sez. I, 13 dicembre 1995 n.12772, (7980/72)

    Il socio di societ di persone legittimato adesperire l'azione sociale di responsabilit ex art.2260 c.c., anche quando non rivesta la qualifica diamministratore, purch l'azione sia diretta allareintegrazione del patrimonio della societ lesodall'atto di "mala gestio". Trib. Alba 10 febbraio1995, Societ 1995, 828, (7980/72)

    In tema di societ di persone in liquidazione,mentre legittimato ad esperire l'azione sociale diresponsabilit nei confronti degli amministratori, anorma dell'art. 2260 c.c., esclusivamente il

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    liquidatore, va in ogni caso riconosciuta al socio(o al terzo), direttamente danneggiato va attocolposo o doloso dell'amministratore, inapplicazione analogica dell'art. 2395 c.c., l'azioneindividuale di responsabilit; tale strumentodifensivo deve riconoscersi anche al sociocoamministratore, quando viga il regime diamministrazione disgiunta, se l'affermazione diresponsabilit sia chiesta dal soggetto danneggiatonella sua veste di socio, relativamente ad atti diamministrazione per intero compiuti da altrocoamministratore. Cass. civ. sez. I, 10 marzo 1992n. 2872, Giust. Civ. Mass. 1992, Fascicolo 3,(7980/72)

    2. Responsabilitit degli amministratori verso

    i soci L' azione diretta del socio contro gli

    amministratori di societ di persone, coesiste conl'azione concessa all'ente per ottenere il ristoro deidanni subiti a causa dell'inadempimento dei doveristatutari o legali; tuttavia, la naturaextracontrattuale ed individuale dell'azione delsocio, fondata sull'art. 2043 c.c. ed in applicazioneanalogica dell'art. 2395 c.c., esige che ilpregiudizio non sia il mero riflesso dei dannieventualmente recati al patrimonio sociale, ma sitratti di danni direttamente causati al socio comeconseguenza immediata del comportamento degliamministratori. (Nella fattispecie, la S.C. ha

    ritenuto che le illegittime sottrazioni di somme dipertinenza della societ in nome collettivo operatedall'amministratore avessero provocato unalesione dell'integrit del patrimonio sociale e soloindirettamente del valore della quota del singolosocio, essendo dunque infondata l'azione diresponsabilit individuale). Cass. civ. Sez. I 25luglio 2007 n. 16416, Giust. Civ. Mass 2007, 7-8.(7980/72)

    Nella societ in nome collettivo, la spettanza delpotere di amministrazione disgiuntamente aciascuno dei soci (in difetto di diversa previsionecontrattuale) comporta che, quando vi siano duesoli soci, e si verifichi il recesso o la revocadall'amministrazione dell'uno, non si determinauna situazione in cui sia consentito richiedere la

    nomina di un amministratore giudiziario, mentrel'altro socio pu esercitare i compiti diamministrazione inerenti al suo "status", e quindianche agire a tutela dell'interesse sociale (e nonper un fine immediato attinente al propriopatrimonio) contro il primo per la reintegrazionedel patrimonio sociale danneggiato dal medesimo.Cass. civ. sez. I, 13 gennaio 1987 n. 134 , Giur.Comm. 1987, II, pag.556, (7980/72)

    2261. Controllo dei soci. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di averedagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativiall'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la societ sonostati compiuti.Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendicontodell'amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso.

    Sommario: 1.Rendiconto. Giurisprudenza costante 2. Rendiconto. Natura giuridica

    1. Diritto al rendiconto. Giurisprudenza

    costante In tema di societ, il diritto alrendiconto di cui all'art. 2261 c.c. non spetta alsocio investito della facolt di amministratore,ancorch egli assuma di essersi, di fatto,disinteressato dell'amministrazione stessa. Cass.civ. sez. I n. 12531, 14 dicembre 1998,(7980/300)

    Al socio amministratore di societ di persone nonspetta il diritto al rendiconto. Trib. Napoli 24maggio 2001, dir. e giur. 2001, 281(7980/300)

    Nelle societ di persone, il diritto al rendicontospetta solo ai soci non amministratori; pertanto, inuna societ in accomandita semplice tale dirittospetta solo ai soci accomandanti. inammissibilela concessione del provvedimento cautelare perconsentire al socio accomandante di prenderevisione delle scritture contabili e di ispezionarel'amministrazione della societ. Trib. Napoli 21

    dicembre 1994, Societ 1995, 1066, (7980/300)2.Rendiconto Natura giuridica Nelle societdi persone il rendiconto annuale che gli

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    amministratori devono rendere ai soci, ai sensidell'art. 2261 c.c., non s'identifica con il bilancioche dev'essere redatto a mente dell'art. 2217comma 2 c.c. (anche se pu accadere che i duedocumenti coincidano), perch il primo serve adare contezza ai soci dell'operato degliamministratori al pari del rendiconto delmandatario, e pu quindi risolversi anche in unsemplice prospetto ragionato delle operazionicompiute e dei risultati conseguiti, mentre ilsecondo, assolvendo a funzioni essenzialmentegiuridiche di tutela dei soci e dei terzi, devedimostrare con evidenza e verit gli utiliconseguiti o le perdite subite ed regolato, purcon i dovuti adattamenti, dalle norme sul bilanciodelle societ di capitali. Anche nelle societ dipersone il bilancio non rispondente al vero

    nullo, come del pari nullo l'eventuale atto diapprovazione di tale bilancio (non avente naturadi deliberazione collegiale), che non pu dunqueavere efficacia convalidante. Trib. Napoli 30marzo 1995, societ 1995, 1455 (7980/300)

    Il rendiconto annuale previsto per le societ dipersone rappresenta il bilancio di gestionedell'impresa societaria. La sua redazioneavvenuta, ex art. 2261 c.c. senza il rispetto deicriteri di verit, precisione e chiarezza propri diogni bilancio configura una giusta causa di revoca

    dell'amministratore che aveva l'obbligo dipredisporlo, ai sensi dell'art. 2259 c.c. Cass. civ.sez. I 9 luglio 1994, n. 6524, Giur. Comm. 1995,II, 821 (7980/300)

    Ci premesso, si osserva che anche rispetto allesociet di persone il bilancio previsto dalla legge

    al fine di consentire la rilevazione periodicadell'utile (art. 2261, secondo comma, c.c.) e nonha quindi il valore di un semplice rendiconto.Appunto per questo, esso non pu esaurirsi in unmero prospetto numerico delle entrate e delleuscite in relazione alle operazioni compiute, madeve essere redatto, in linea di massima, secondogli stessi criteri stabiliti per la formazione delbilancio di esercizio nelle societ di capitali(Cass. civ. 17 febbraio 1996, n. 1240): questoperch la determinazione dell'utile anche in talcaso deve avvenire secondo criteri (la cui puntualeosservanza - sia detto per inciso - assume rilievo,non diversamente che nelle societ di capitali,anche sul piano penale: art. 2621, n. 2, c.c.) chetrascendono l'interesse dei soci attuali (art. 2303c.c.) e sono ispirati all'esigenza di salvaguardare,

    anche a tutela dei terzi, la redditivit e lapotenzialit economica dell'impresa sociale.La mancata approvazione del bilanciocontrariamente a quel che sembrano ritenere iricorrenti, viene quindi ad incidere anche nellesociet personali sulla regolarit della gestionepoich solo tale atto conferisce certezza in ordineai risultati economici conseguiti (la cuideterminazione, come si appena osservato,rileva non solo per i soci ma anche per i terzi) e seprotratta nel tempo, pu determinare la paralisidell'attivit sociale, specie quando si tratti di una

    societ (come quella in accomandita semplice) incui solo alcuni dei soci sono illimitatamenteresponsabili. Cass. civ. Sez. I, 15 luglio 1996. n.6410, (7980/300)

    2262. Utili. Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopol'approvazione del rendiconto.

    Sommario: 1. Fattispecie 2. Particolarit della societ di fatto. 3. Casistica. 4. Impugnazione del rendiconto. 5.Profili fiscali

    1.Fattispecie. Ai sensi dell'art. 2262 cc il dirittodel socio di una societ di persone a percepire lasua parte di utili sospensivamente condizionatoall'approvazione del rendiconto. In difetto didiversa previsione convenzionale, l'approvazione

    di tale documento contabile deve avvenire con ilconsenso unanime dei soci non amministratori.Trib. Catania del 30 giugno 1987(7980/288)

    Il diritto del socio a percepire la sua parte di utili sottoposto alla condizione che gli utili di eserciziosiano accertati sulla base delle scritture contabiliesistenti e non contestate e che il bilancio o ilrendiconto approvato ne prevedano l'effettiva

    distribuzione. Prima di tale momento, le sommecorrispondenti agli utili spettano alla societ: essepossono essere destinate ai soci soltanto se la

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    societ ne disponga. Trib. Milano 11 settembre2003 Giur. Comm. 2004, II, 434(7980/288)

    Nelle societ di persone l'utile e la perdita diesercizio non costituiscono un'entit aritmeticaricavabile dalla differenza fra entrate ed uscite di

    un determinato periodo temporale, bens un'entitsostanziale emergente attraverso il rendicontoredatto a mente dell'art. 2262 c.c., secondo unanozione implicante il raffronto con la situazionepatrimoniale precedente e l'indicazione dellevariazioni globali intervenute nella consistenza diun patrimonio, e cio una situazione contabilesostanzialmente equivalente a quella di unbilancio. Trib. Milano 7 febbraio 2003, giur.milanese 2003, 219

    2. La particolarit per la societ di fatto.

    Nella societ cosiddetta di fatto, e pi in generalenella societ in nome collettivo, possibiledistribuire ai soci somme a titolo di utili,conseguiti in uno o pi esercizi sociali, ancheprima dell'approvazione del rendiconto e ci inquanto la norma di cui all'art. 2262 c.c., che nesubordina il conseguimento solamente all'esitodell'approvazione del rendiconto stesso, ammetteespressamente il patto contrario. Cass. civ. Sez. I 9luglio 2003 n. 10786, dir. e prat. soc. 2003, 21, 64,(7980/288),(7980/1008)

    3. Casistica. Nella societ in accomanditasemplice il diritto del singolo socio a percepire gliutili subordinato, ai sensi dell'art. 2262 c.c.(applicabile in forza del duplice richiamo di cuiagli art. 2315 e 2293), alla sola approvazione delrendiconto, situazione contabile che equivale,quanto ai criteri fondamentali di valutazione, aquella di un bilancio, il quale la sintesi contabiledella consistenza patrimoniale della societ altermine di un anno di attivit. Dovendo formareoggetto di riparto gli utili realmente conseguiti ed

    essendo necessario evitare una sopravvalutazionedel patrimonio sociale in danno dei creditori e deiterzi (oltre che degli stessi soci), legittimo ilcomportamento dell'amministratore che siuniformi a quanto viene praticato nelle societ perazioni e, in applicazione dei principi di verit e diprudenza nel momento della valutazione delleposte, inserisca nel passivo i costi per gliammortamenti e le spese necessarie per ilrinnovamento degli impianti obsoleti. Cass. civ.Sez. I 17 febbraio 1996 n. 1240, (7980/288)A norma dell'art. 2262 c.c., nella societ di

    persone , il singolo socio ha diritto alla immediatapercezione degli utili risultanti dal bilancio, dopol'approvazione del rendiconto , a differenza di

    quanto avviene nelle societ di capitali, in cuil'assemblea che approva il bilancio delibera sulladistribuzione degli utili (art. 2433 c.c.). Tuttavia,anche nella societ di persone , il socio ha dirittoalla percezione degli utili solo se effettivamenteconseguiti (art. 2303 c.c.), con la conseguenza che legittimo il comportamento dell'amministratoredi una societ in accomandita semplice, che, nellaformazione del rendiconto annuale, uniformandosia quanto previsto nella formazione del bilanciodelle s.p.a., procede ad un accantonamentoprudenziale di un importo a fronte della concretapossibilit dell'insorgere di un debito risarcitoriodella societ , a causa della chiamata in garanziadella stessa per pretesi vizi di una fornitura.Il socio di societ di persone ha diritto allapercezione di utili solo se realmente conseguiti ed

    quindi legittima la decisione dell'amministratoredi accomandita semplice che, nella formazione delrendiconto, uniformandosi a quanto previsto inmateria di bilancio delle societ di capitali,proceda, prima di qualsiasi distribuzione degliutili, ad accantonamenti prudenziali contro ilpossibile insorgere di debiti risarcitori dellasociet. Cass. civ. Sez. I, 20 aprile 1995 n. 4454Giust. Civ. Mass. 1995, 878, Societ 1995, 1309,Giur. It. 1995 I, 1, 2101,(7980/288)

    4. Impugnazione del rendiconto. Nella

    controversia promossa dal socio di una societ dipersone nei confronti dell'amministratore, perfarne valere l'obbligo di presentazione delrendiconto e di corresponsione della quota di utili,nonch per ottenerne la revoca dalla carica pergiusta causa, non insorge necessit di integrazionedel contraddittorio nei riguardi degli altri soci,vertendosi in tema di azioni spettanti al singolosocio nel rapporto con l'amministratore (art. 2259,comma 3 e 2262, richiamati dai successivi art.2293 e 2315 c.c.), mentre resta in propositoirrilevante che, in ordine alla suddetta domanda di

    revoca, sia oggetto di contestazione la sussistenzain concreto della giusta causa, trattandosi dicircostanza influente solo al diverso fine delfondamento nel merito della relativa pretesa, nonanche per l'individuazione dei legittimicontraddittori, da effettuarsi alla streguadell'istanza formulata con la domanda medesima edelle ragioni indicate a suo fondamento. Cass civ.

    sez I 8 settembre 1986 n. 5479,(7980/288)

    Nelle societ di persone il bilancio di esercizio(che ha natura di rendiconto) predisposto dagli

    amministratori deve essere approvatoall'unanimit da tutti i soci. Il socio che non abbiaapprovato il bilancio pu impugnarlo, chiedendo

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    di percepire gli utili da esso bilancio occultati, conil solo limite della prescrizione ordinaria. Trib.Catania 31 ottobre 1985, Giur.comm., 1986, II,444,(7980/288)

    5. Profili fiscali In tema di IRPEF, lapresunzione legale posta dall'art. 5 del d.P.R. 29settembre 1973, n. 597 (ora art. 5 del d.P.R. 22dicembre 1986, n. 917), in virt della quale iredditi delle societ di persone sono imputati "proquota" a ciascun socio (anche accomandante)indipendentemente dall'effettiva percezione, operaanche in caso di accertamento a carico dellasociet di utili non iscritti in bilancio: non solo,infatti, il socio in grado di conoscere i rilievi egli accertamenti fiscali condotti nei confronti dellasociet, avendo diritto alla comunicazione annuale

    del bilancio e del conto dei profitti e delle perditeed alla consultazione dei libri e degli altridocumenti della societ, ma il reddito dipartecipazione costituisce un suo redditopersonale, indipendentemente dalla mancatacontabilizzazione dei ricavi e dai metodi adoperatidalla societ per realizzarli, e fermo restando ildiritto di agire nei confronti della societ, in sedecivile ordinaria, per recuperare la quota di utili alui spettante, nonch l'esclusione della suaresponsabilit per sanzioni, qualora sia dimostratala sua buona fede. Cass. civ. Sez. V, 30 ottobre

    2006 n. 23359, Giust. Civ. Mass. 2006, 10,(7980/288)

    Il reddito di partecipazione agli utili societari delsocio di una societ di persone costituisce, ai fini

    dell'I.R.P.E.F., reddito proprio del contribuente (alquale imputato sulla base di una presunzione dieffettiva percezione), e non della societ, senzache rilevi in contrario la eventuale circostanza cheegli non abbia ancora percepito, rimanendoneperaltro creditore, gli utili ai quali, a normadell'art. 2262 cod. civ., ha diritto, per aver rinviatoad altro esercizio l'esazione del credito, o per averreinvestito gli utili medesimi in attivit sociali oper qualsiasi altra ragione. Cass. civ. Sez. V, 27febbraio 2002 n. 2899, Societ 2002, pag. 1086,(7980/288)

    In tema di societ, la non perfetta coincidenza trail bilancio redatto a fini fiscali e quello redatto inosservanza dei principi civilistici non rende ilprimo radicalmente inutilizzabile

    nell'accertamento del reddito sociale, ai fini delregolamento dei rapporti tra i soci, in quanto ledifferenze esistenti tra i due istituti, derivanti dalfatto che ad alcuni effetti i criteri di redazione delbilancio civilistico non sono opponibili all'erario,non sono tali da impedire di valersi del bilanciofiscale come mezzo di prova, ferma restando lapossibilit della controparte di far valere gli effetticoncreti delle predette divergenze per indicare ildiverso risultato al quale dovrebbe pervenirsi, aifini del reciproco regolamento tra i soci . Cass. civ.Sez. I 10 novembre 2005 n. 21832 Giust. Civ.Mass. 2005, 11,(7980/288)

    2263. Ripartizione dei guadagni e delle perdite. Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelleperdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non determinatodal contratto, esse si presumono eguali.

    La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non determinata dal contratto, efissata dal giudice secondo equit.Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si

    presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite.

    Sommario: 1. Fattispecie. 2. Socio dopera. Giurisprudenza costante. 3. Profili fiscali.

    1. Fattispecie In relazione al regime di

    responsabilit dei soci accomandanti. N vasottovalutato che una responsabilit illimitata deisoci accomandanti nei rapporti interni, potrebbeessere fatta valere in via surrogatoria anche dai

    creditori sociali, cos aggirandosi, nella sostanza,

    la irresponsabilit degli accomandanti oltre illimite della quota conferita.Ne deriva, per quanto attiene al regime dellaresponsabilit dei soci accomandanti, che una

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    clausola di illimitata responsabilit nei rapportiinterni, con la conseguente illimitatapartecipazione alle perdite , si porrebbe in palesecontraddizione con il "tipo" della societ, inquanto caratterizzato proprio - fra l'altro - secondoquanto statuisce l'art. 2313 c.c., dalla limitazionedella responsabilit, e conseguentemente delrischio economico, dei soci accomandanti, allaquota conferita.La clausola, pertanto, dovrebbe ritenersi nulla,ove le parti abbiano adottato il tipo "societ inaccomandita semplice", inserendola nell'attocostitutivo o nello statuto in deroga di unacaratteristica essenziale, imperativamente stabilitadall'art. 2313 c.c. per quel tipo di societ. Cass.civ. Sez. I, 19 febbraio 2003 n. 2481,(7980/288)

    Il contratto mediante cui i soci di una societ inaccomandita semplice si obbligano a sopportare leperdite della societ nella misura convenuta nelmedesimo accordo, rappresenta una violazionedella norma imperativa secondo cui la ripartizionedei guadagni e delle perdite presuppone unbilancio regolarmente approvato, oltre che il contodei profitti e delle perdite . In particolare, nellas.a.s. l'approvazione del bilancio un atto chespetta istituzionalmente al socio accomandatario,ragion per cui la definizione in termini contrattualidelle perdite che devono essere sopportate da

    ciascun socio, senza la mediazione del bilancio,costituisce un'elusione delle norme inderogabilisul tipo societario. Peraltro, pur volendoconsiderare, ma in violazione dell'art. 112, c.p.c.,la domanda basata non su di un titolo contrattuale,ma sulla delibera dei soci, cos diversamentequalificando il contenuto della volizione, nonpotrebbe non rilevarsi l'illegittimit di unadeliberazione adottata in ordine alle passivitsociali in mancanza del bilancio. In ogni caso,resta fermo il principio che la ripartizione delleperdite non nella forma del procedimento sociale,

    ma mediante la stipula di un contratto in favoredel terzo (la societ), costituisce un accordo nulloper illiceit della causa, rilevabile d'ufficio, inquanto relativa al fatto costitutivo del rapportodedotto in giudizio. Trib. Bari Sez. IV 4 maggio2009 n. 1438, www.giurisprudenzabarese.it

    (7980/288)

    2.Socio dopera. Giurisprudenza costante ilcriterio di ripartizione dei guadagni delle perdite,stabilito dal comma 2 dell'art. 2263 c.c. per ilsocio che ha conferito la propria opera, vale ancheall'atto dello scioglimento della societlimitatamente al socio predetto per ladeterminazione della quota da liquidare a questo o

    ai suoi eredi. Pertanto, se nel contratto sociale siariconosciuta, ai soci che conferiscono soltanto illoro lavoro, parit di diritti nella ripartizione deiguadagni delle perdite, siffatto criterio deveseguirsi anche all'atto dello scioglimento delrapporto sociale nella liquidazione della quota alsocio uscente. Se, viceversa, manchi una taledeterminazione convenzionale, il valore dellaquota gi spettante al socio conferente la propriaopera , ai fini della sua liquidazione, fissato dalgiudice secondo equit, assumendo a base lasituazione patrimoniale della societ nel giorno incui si verificato lo scioglimento. Cass . civ. 20marzo 2001 n. 3980 Giust.Cciv. Mass 2001, 531,(7980/288)

    L'art. 2263, comma 2 c.c. nello stabilire che la

    parte spettante al socio, che ha conferito la propriaopera, nella ripartizione dei guadagni e delleperdite , fissata dal giudice secondo equit, fasalva la possibilit di una diversa determinazioneconvenzionale, sicch del tutto validamente in unasociet di fatto viene pattiziamente riconosciuto alSocio che conferisce soltanto il proprio lavoro,parit di diritti nella ripartizione dei guadagni edelle perdite e ci, quindi, anche all'atto delloscioglimento della societ, nella ripartizionedell'attivo. Cass. civ. Sez. I, 4 febbraio 1980 n.777, (7980/288)

    In sede di liquidazione della quota dipartecipazione al socio uscente di una societ difatto (nella specie composta da due soci), deveritenersi viziata da inadeguata motivazione lasentenza di merito, la quale consideriesclusivamente come socio d'opera il sociouscente, ancorch egli avesse conferito capitali inmisura paritaria rispetto all'altro socio all'attodella costituzione della societ, nonch trascuri,nel procedere alla liquidazione equitativa dellaquota, la circostanza che, fino al momento dello

    scioglimento della societ, gli utili sociali eranostati divisi in misura eguale fra i due soci. (Conriferimento a questo secondo profilo la S.C., nelcassare con rinvio la sentenza di merito, haprecisato che, in ogni caso, se alla liquidazioneequitativa della quota del socio d'opera uscentepu procedersi equitativamente, in applicazionedel criterio indicato dall'art. 2263 c.c., per laripartizione delle perdite dei guadagni, nellarelativa valutazione non pu mancare la motivataconsiderazione della misura della suapartecipazione in via di fatto agli utili). Cass. civ.Sez. I, 4settembre 1999 n. 9392, Massimario dellagiurisprudenza italiana 1999, (7980/288)

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    La presunzione di eguale obbligo di conferimentodel socio della societ semplice e di egualepartecipazione del medesimo alla societ,stabilita, in mancanza di patto contrario, dagli art.2253 e 2263 c.c., esclusa per il socio d'opera lacui quota, in considerazione della particolarenatura della prestazione d'opera, di per sevariabile, perch, tra l'altro, legata a fattoripersonali destinati a modificarsi nel tempo, deveessere determinata dal giudice, ai sensi dell'art.2263 c.c., con un giudizio equitativo che sappiatener conto degli elementi che di volta in voltacaratterizzano la fattispecie. Cass. civ. 2 agosto1995 n. 8468 Massimario della giurisprudenzaitaliana 1995, (7980/288)

    La disposizione dell'art. 2253, comma 2, c.c., a

    norma della quale, in mancanza di patto contrario,i soci della societ semplice sono obbligati aconferire in parti eguali quanto necessario per ilconseguimento dell'oggetto sociale, implicanecessariamente anche una presunzione di egualepartecipazione di ciascun socio alla societ (art.2263 c.c.) che del tutto indipendentedall'effettiva prestazione del conferimento, la cui

    mancanza pu dar luogo soltanto ad azioni direttea costringere il socio moroso all'adempimento o aprovocarne l'esclusione dalla societ Cass. civ. 20marzo 2001 n. 3980,(7980/288)

    3.Profili fiscali - In tema di imposte dirette, leperdite delle societ in nome collettivo e inaccomandita semplice, nonch quelle delle societsemplici e delle associazioni derivantidall'esercizio di arti e professioni, a norma dell'art.8, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,si sottraggono dal reddito di ciascun socio inmisura proporzionale alla sua quota dipartecipazione alla societ; la possibilit didedurre le perdite sociali per ridotta, per i sociaccomandanti, in ragione della loro limitataresponsabilit per le obbligazioni sociali, alla

    parte che non eccede il capitale sociale, sicchl'intera perdita eccedente il capitale sociale, dellaquale i soci accomandatari rispondonoillimitatamente, deve essere suddivisa tra questiultimi in proporzione della loro partecipazione.Cass. civ. Sez. V 24 maggio 2006, Massimariodella giurisprudenza Italiana 2006, (7980/288)

    2264. Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione di un terzo. Ladeterminazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite pu essere rimessa ad un

    terzo.La determinazione del terzo pu essere impugnata soltanto nei casi previsti dall'art. 1349 e neltermine di tre mesi dal giorno in cui il socio, che pretende di esserne leso, ne ha avutocomunicazione.L'impugnazione non pu essere proposta dal socio che ha volontariamente eseguito ladeterminazione del terzo.

    2265 Patto leonino. E' nullo il patto con il quale uno o pi soci sono esclusi da ognipartecipazione agli utili o alle perdite.

    Sommario: 1. Fattispecie

    1. Fattispecie Il cosiddetto patto leonino,vietato ai sensi dell'art. 2265 c.c., presuppone laprevisione della esclusione totale e costante delsocio dalla partecipazione al rischio d'impresa odagli utili, ovvero da entrambi. Esula, pertanto, datale divieto le clausole che contemplino lapartecipazione agli utili e alle perdite in unamisura diversa dalla entit della partecipazione

    sociale del singolo socio, sia che si esprimano inmisura difforme da quella inerente ai poteriamministrativi, sia che condizionino in alternativa

    la partecipazione o la non partecipazione agli utilio alle perdite al verificarsi di determinati eventigiuridicamente rilevanti. (Nella fattispecie, allastregua di tale principio, la S.C. ha confermato ladecisione della Corte di merito che aveva esclusola configurabilit del patto leonino, in quanto laesclusione di un socio dagli utili e dalle perditeera perfettamente bilanciata dal suo esonero, come

    socio d'opera, dall'obbligo di sopperire alfabbisogno finanziario della societ, posto acarico esclusivo dei soci di capitale in proporzione

  • 7/23/2019 Le coordinate del diritto

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    delle loro quote) Cass civ. 21 gennaio 2000 n.642 Giust . Civ. Mass 2000, 104, Societ 2000,697(7980/288)

    Il divieto del cosiddetto patto leonino postodall`art. 2265 cod. civ. (ed estensibile a tutti i tipisociali, attenendo alle condizioni essenziali deltipo "contratto di societ") presuppone unasituazione statutaria - costitutiva dei diritti e degliobblighi di uno o pi soci nei confronti dellasociet ed integrativa della loro posizione nellacompagine sociale - caratterizzata dalla esclusionetotale e costante di uno o di alcuni soci dallapartecipazione al rischio di impresa e dagli utili,ovvero da entrambe. Pertanto, esulano dal divietole pattuizioni regolanti la partecipazione alleperdite e agli utili in misura difforme dall`entit

    della partecipazione sociale del singolo socio, siache si esprimano in una misura di partecipazione

    difforme da quella inerente ai poteriamministrativi (situazione di rischio attenuato),sia che condizionino in alternativa lapartecipazione, o la non partecipazione, agli utili oalle perdite al verificarsi di determinati eventigiuridicamente rilevanti. Peraltro, il divieto diesclusione dalla partecipazione agli utili o alleperdite deve essere riguardato in sensosostanziale, e non formale, per cui esso sussisteanche quando le condizioni della partecipazioneagli utili o alle perdite siano, nella previsioneoriginaria delle parti, di realizzo impossibile, enella concretezza determinino una effettivaesclusione totale da dette partecipazioni. Cass.civ. Sez. I 29 ottobre 1994 n. 8927, (7980/288)

    Sezione III DEI RAPPORTI CON I TERZI

    2266. Rappresentanza della societ. La societ acquista diritti e assume obbligazioni per mezzodei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi.In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio

    amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.Le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall'art. 1396.

    Sommario: 1.Generalit 2. Falsus procurator 3. Oggetto sociale 4. Terzo amministratore 5. Spendita del nome-6. Rappresentanza volontaria. 7. Rappresentanza congiunta.

    1. Generalit Nelle societ di persone, quandoil contratto sociale non dispone nulla in ordine allaamministrazione ed alla rappresentanza dellasociet, ciascun socio ha il potere di amministrare

    e quello di rappresentanza, sia sostanziale cheprocessuale. Consiglio Stato sez. V 27 marzo2009 n. 1822, Red. amm. CDS 2009, 03,(7980/372)

    Nelle societ di persone, l'unificazione dellacollettivit dei soci (che si manifesta conl'attribuzione alla societ di un nome, di una sede,di un'amministrazione e di una rappresentanza) el'autonomia patrimoniale del complesso dei benidestinati alla realizzazione degli scopi sociali (chesi riflette nell'insensibilit, pi o meno assoluta, di

    fronte alle vicende dei soci e nell'ordine, pi omeno rigoroso, imposto ai creditori sociali nellascelta dei beni da aggredire) costituiscono un

    congegno giuridico volto a consentire allapluralit (dei soci) un'unitariet di forme di azionee non valgono anche a dissolvere tale pluralitnell'unicit esclusiva di un ens tertium. Pertanto,

    mentre sul piano sostanziale va esclusa, neirapporti interni, una volont o un interesse dellasociet distinto e potenzialmente antagonista aquello dei soci, sul piano processuale sufficiente,ai fini di una rituale instaurazione delcontraddittorio nei confronti della societ, lapresenza in giudizio di tutti i soci, facendo poistato la pronuncia, nei confronti di questi emessa,anche nei riguardi della societ stessa (inapplicazione di tale principio, la Suprema Corteha escluso che la proposizione della domanda diannullamento di un atto di cessione delle quote

    sociali intervenuto tra i soci di una societ innome collettivo richiedesse l'instaurazione delcontraddittorio anche nei confronti della societ).

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    Cass. civ. Sez. I, 5 aprile 2006, n. 7886, Giust.civ. Mass. 2006, 4, Giust. civ. 2007, 3, 665,(7980/372)

    Per il combinato disposto degli art. 2293 e 2266comma 1, c.c, la s.n.c. acquista diritti ed assumeobbligazioni nei confronti dei terzi per mezzo deisoci che ne hanno la rappresentanza. Tale potere siestende a tutti gli atti che rientrano nell'oggettosociale, in quanto la legge presume che la volontdichiarata dal rappresentante nell'interesse dellasociet corrisponda alla volont sociale. Quantoalla spendita del nome, per manifestare il rapportorappresentativo non necessario che il socioamministratore usi formule sacramentali, ma sufficiente che dalle modalit e dalle circostanzein cui ha svolto l'attivit negoziale e dalla struttura

    e dall'oggetto del negozio, i terzi possanoriconoscerne l'inerenza all'impresa sociale s dapoter presumere, secondo i criteri correnti nellavita degli affari, che l'attivit espletata nellaqualit di socio amministratore. Cass. civ. Sez.

    III, 12 novembre 2004 n. 21520, Riv. Notariato2005, 825. (7980/372)

    Ai sensi dell'art. 2266, comma 1 c.p.c., le societsemplici stanno in giudizio a mezzo dei soci chene hanno la rappresentanza, ma non richiesta lapersonale partecipazione al giudizio di tutti i soci,

    sia che la societ venga evocata in giudizio comeconvenuta, sia che agisca in veste di attore.Pertanto, la sentenza emessa sulla base dellaregolare costituzione del socio che rappresenta lasociet, spiega i suoi effetti per tutti gli altricomponenti di questa in quanto soci. Cass. civ.

    sez. II, 25 novembre 1983 n. 7080, Giust. Civ.Mass 1983, fasc. 10,(7980/372)

    2. Falsus procurator La disciplina prevista peril "falsus procurator" non pu applicarsi agli atticompiuti dall'amministratore sostituito durante il

    periodo necessario per l'aggiornamento dei librisociali, invero, qualora l'assemblea societariadeliberi la sostituzione di un amministratore,questi continua ad essere ufficialmente investitodei pieni poteri rappresentativi sino allatrascrizione dell'atto di revoca nei pubblici registrisocietari. Corte appello Roma sez. II, 10 gennaio2008 n. 110 Il merito 2008, 9, 39, (7980/372)

    Nel caso di atto stipulato a nome di una societ innome collettivo da uno solo dei sociamministratori, in violazione della clausoladell'atto costitutivo (regolarmente iscritta nelregistro delle imprese a norma dell'art. 2298,comma 1, c.c.), la quale, legittimamente

    der