LE AGEVOLAZIONI PER IL RICOLLOCAMENTO DEI LAVORATORI IN CIG O MOBILITA ’ DOTT. MOTTESE GIOVANNI

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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI circoscrizione del Tribunale di Catania. LE AGEVOLAZIONI PER IL RICOLLOCAMENTO DEI LAVORATORI IN CIG O MOBILITA ’ DOTT. MOTTESE GIOVANNI CATANIA 25 maggio 2012. IVA 2011. - PowerPoint PPT Presentation

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Le agevolazioni per il ricollocamento dei lavoratori in CIG o mobilit Dott. Giovanni Mottese

Lavoratori in godimento di trattamento integrativo in derogaContratti di reinserimento di alcune particolari categorieIncentivi per lassunzione degli OVER 50Incentivi per lassunzione di altre categorie di lavoratori Utilizzo di lavoratori con prestazioni di tipo accessorioLart. 7, comma 4, della legge n. 167/2011 prevede la possibilit di assumere in apprendistato i lavoratori in mobilit ai fini della loro qualificazione o riqualificazione. I lavoratori in mobilit cos assunti non rientrano nella base di calcolo prevista da leggi o contratti collettivi per l'applicazione di particolari istituti (es. disabili).

Incentivi di natura contributiva : non cambiano rispetto a quelli previsti per i lavoratori in mobilit.

Incentivi di natura economica: l'inquadramento del lavoratore potr avvenire fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, sar possibile stabilire la retribuzione dellapprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianit di servizio.

5Le agevolazioni per il ricollocamento dei lavoratori in CIG o mobilit Dott. Giovanni Mottese

indietro3Le agevolazioni per il ricollocamento dei lavoratori in CIG o mobilit Dott. Giovanni Mottese

Art. 8 l. 223/1991 incentivazione per lassunzione di lavoratori a termine in mobilit per un massimo di 12 mensilit come mezzo di facilitazione per il reingresso nel mondo del lavoro.

Incentivi di natura contributiva :

quota a carico del datore di lavoro sulla retribuzione imponibile del 10%;Trasformazione del rapporto a tempo indeterminato aumento dei benefici contributivi per ulteriori 12 mesi; lincentivo, per non riconosciuto se lassunzione avviene nei 6 mesi successivi al licenziamento ed effettuata da altra impresa che risulti collegata o controllata con la precedente; lagevolazione contributiva, anche attraverso pi contratti a termine con il medesimo datore di lavoro, non pu superare i dodici mesi, cosa che comporta la piena legittimit del contratto a tempo determinato stipulato, ma senza il riconoscimento dei benefici.

Incentivi di natura normativa :

Lassunzione di un lavoratore a tempo determinato regolata per espressa previsione dellart.10 del D.lgs. 368/2001, dalla legge n. 223/1991. Da un punto di vista strettamente operativo presenta alcune peculiarit:La mancata applicazione del d.lgs. 368/2001 fa si che le motivazioni alla base del singolo contratto possono ben andare al di l di quelle previste dallart.1, il cd. causalone, ossia alle esigenze tecnico, produttive, organizzative e sostitutive. 2Incentivi di natura contributiva:

Assunzione a tempo indeterminato, anche part time, abbattimento aliquote contributiva a carico del datore di lavoro per 18 mesi pari al 10% (come gli apprendisti) sul reddito imponibile ai fini previdenziali; Quota a carico del lavoratore pari al 9,19% (Cir.INPS n. 22/2007);Il godimento correlato: - al possesso del DURC- al rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva, anche territoriale e aziendale; - Il godimento degli incentivi NON trova applicazione se lassunzione stata effettuata nei 6 mesi successivi al licenziamento della stessa o da altra impresa collegata o controllata;Fruiscono di tali agevolazioni: - le societ cooperative (l. 142/2001) nota n. 1074/2005 del Ministero del lavoro- coloro che assumono dei lavoratori per lavoro a domicilio sia a tempo determinato che a tempo indeterminato (INPS)

Incentivi di natura economica:

incentivo se goduto il datore di lavoro percepisce, attraverso il conguaglio contributivo, il 50% dellindennit di mobilit per un massimo di 12 mesi; porta a favorire loccupazione di chi stato da poco inserito nelle liste di mobilit rispetto al lavoratore che quasi al termine del periodoLe agevolazioni per il ricollocamento dei lavoratori in CIG o mobilit Dott. Giovanni Mottese

indietro1Art. 4, comma 3, legge n. 236/1993 datori di lavoro, ivi comprese le societ cooperative, che non abbiano in corso sospensioni dal lavoro ai sensi dellart. 1 della legge n.223/1991 e che non abbiano proceduto a riduzioni di personale negli ultimi 12 mesi;

Assunzione a tempo pieno ed indeterminato (o, anche, ammissione di soci lavoratori) di soggetti in CIGS da almeno tre mesi, mentre limpresa di provenienza lo deve essere da almeno sei mesi;

Incentivi per il datore di lavoro di natura :

contributiva Per un periodo di 12 mesi la quota di contribuzione a carico del datore del tutto uguale a quella prevista, in via ordinaria, per gli apprendisti, ossia il 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Presupposto per il godimento la regolarit con le norme che disciplinano il DURC e con il rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e, se esistente, da quella territoriale od aziendale. Laliquota complessiva, come sottolineato dalla circolare INPS n. 22/2007, pari al 19,19%, essendo comprensiva del 9,19% a carico del lavoratore.

economica Lassunzione di un lavoratore che si trova nelle condizioni appena citate comporta il riconoscimento (sotto forma di conguaglio contributivo) di una somma a favore dellimpresa pari al 50% dellindennit di mobilit per un periodo non superiore a nove mesi per chi ha meno di 50 anni. Lincentivo sale a 21 mesi nelle aree del Mezzogiorno individuate ex DPR n. 218/1978 ed in quelle ad alto tasso di disoccupazione: se il lavoratore ha pi di 50 anni lincentivo per tali zone elevato fino a 33 mesi. indietroLe agevolazioni per il ricollocamento dei lavoratori in CIG o mobilit Dott. Giovanni Mottese

410Le agevolazioni per il ricollocamento dei lavoratori in CIG o mobilit Dott. Giovanni Mottese

Legge n. 191/2009 ha ulteriormente allargato lambito di applicazione del lavoro accessorio prevedendo, tra le altre cose, che in tutti i settori produttivi possa essere effettuato, per tutto lanno, dai giovani universitari UNDER 25, dai CASSAINTEGRATI, dai PENSIONATI, dai LAVORATORI A TEMPO PARZIALE,, presso un altro datore di lavoro.

Secondo la risposta fornita dal Ministero del Lavoro con linterpello n. 37 / 2009 per prestazioni occasionali di tipo accessorio si intendono quelle che, nellanno solare non superano il tetto dei 5.000 euro netti presso ogni committente (tale limite , lordizzato dalla circolare INPS n. 88/ 2009 pari a 6.600 euro).Per i lavoratori titolari di integrazione salariale del reddito il limite, fino al 31 dicembre 2010, fissato complessivamente in 3.000 euro netti. indietro4indietroLe agevolazioni per il ricollocamento dei lavoratori in CIG o mobilit Dott. Giovanni Mottese

la non applicazione sia del d.lgs. n. 368/2001 che della legge 230/1962, fa si che i mesi lavorati (ex art. 8 comma 2, della legge n. 223/1991) non si sommino con gli altri contratti a termine eventualmente svolti ai sensi della legge appena citate, s da non essere compresi nel computo complessivo dei 36 mesi (non vi rientrano i contratti di natura stagionale) trascorsi i quali il rapporto a termine pu essere stipulato davanti alla Direzione provinciale del Lavoro e con lassistenza di un rappresentante sindacale per il lavoratore ;

il contratto a termine agevolato non pu durare, per lo stesso datore di lavoro ed ai soli fini del riconoscimento dellagevolazione pi di dodici mesi . A tale termine si pu giungere attraverso un contratto iniziale ed una successiva proroga che, ovviamente, pu essere anche superiore al contratto iniziale. Il contratto pu avere anche una durata pi lunga ma gli incentivi sono limitati a 12 mesi;

trascorsi i sei mesi dal licenziamento, lo stesso datore di lavoro pu riassumere, sia a tempo determinato che indeterminato, gli stessi lavoratori posti in mobilit usufruendo dei benefici economici e contributivi (risposta ad interpello al Ministero del Lavoro con nota n. 25/i/0001564 del 13 luglio 2006).6Nellintento di agevolare la ricollocazione dei soggetti destinatari di trattamento integrativo in deroga lart. 7, comma 7, della legge n. 33/2009 ha previsto, in favore dei datori assumenti, un incentivo di natura economica.

I datori di lavoro che, potenzialmente, possono accedere agli incentivi sono:

quelli individuati dallart. 1 della legge n. 223/1991 che non hanno in atto sospensioni dal lavoro: si tratta delle le imprese industriali che, mediamente, nel semestre precedente hanno occupato pi di quindici dipendenti, i lavoratori a tempo parziale e quelli con contratto di lavoro intermittente contano in proporzione alle prestazioni svolte.

Incentivi di natura economica:

I datori di lavoro, se assumono, in carenza di obbligo, lavoratori destinatari fino al 31 dicembre 2012, di ammortizzatori in deroga, oppure prestatori licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale di attivit o per intervento di una procedura concorsuale (es. Fallimenti, concordato preventivo, ecc.) da imprese non rientranti nel campo di applicazione dellart. 1 della legge n. 223/1991, hanno diritto, secondo le modalit fissate nel provvedimento amministrativo attuativo, al godimento, in caso di assunzione a tempo indeterminato, delle mensilit di integrazione non incassate dai lavoratori interessati, detratta la contribuzione figurativa a carico dellINPS. Il tutto avviene attraverso il sistema del conguaglio fiscale.indietroLe agevolazioni per il ricollocamento dei lavoratori in CIG o mobilit Dott. Giovanni Mottese