Le Agevolazioni Ai Contribuenti

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Mercoledì 22 Luglio 2015 www.ilsole24ore.com/focus I focus del Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE, Milano, Sett. n. 28. In vendita abbinata obbligatoria con Il Sole 24 ORE a € 2,00* (I focus del Sole 24 ORE € 0,50 + Il Sole 24 ORE € 1,50) FOCUS NORME E TRIBUTI Le agevolazioni ai contribuenti 9 772282 452006 8 2 0 0 5 DIRETTORE RESPONSABILE Roberto Napoletano CAPOREDATTORE Jean Marie Del Bo COORDINAMENTO Giorgio Costa INSERTO A CURA DI Luigi Illiano e Silvia Marzialetti * In Umbria € 0,50 + il prezzo de Il Sole 24 Ore Chiuso in redazione il 18 Luglio 2015 di Luca De Stefani L a pressione fiscale in Italia ha raggiunto nel 2014, in base ai dati Istat, la percentuale record del 43,5% del Pil, 1,7 punti in più della media Ue. Se poi si considerano anche gli oneri contributivi e si calcola la percentuale sull’utile delle imprese, si arriva ad un total tax rate (comprensivo di tutti i tipi di imposizione tributaria e contributiva) del 65,8% (rapporto annuale “Paying taxes” della Banca mondiale). Per questi motivi, i privati, le imprese e i professionisti devono conoscere quali sono le agevolazioni e gli incentivi fiscali in vigore ed il loro funzionamento. Spesso capita che solo dopo aver effettuato l’investimento, si viene a conoscenza che si poteva ottenere sullo stesso un credito d’imposta o una detrazione fiscale. In questa guida sono stati riepilogati e spiegati tutti i principali incentivi fiscali per i contribuenti italiani. Si va dal credito d’imposta per le spese di ricerca e sviluppo a quello Irap (ex bonus Ace), dal credito d’imposta per la ristrutturazione edilizia di alberghi a quello per la loro digitalizzazione, dai voucher per gli export manager a quelli per la connettività delle Pmi, dal patent box alla detrazione per il risparmio energetico e le ristrutturazioni edilizie fino agli incentivi agricoli e quelli per il programma europeo Horizon 2020. © RIPRODUZIONE RISERVATA Un modo per frenare la voracità del Fisco LA GUIDA ALL’INTERNO INTERNAZIONALIZZAZIONE Export manager, le domande a partire dal 22 settembre Abruzzese e Arienti u pagina 2 INTANGIBILI Con il Patent box premiato chi punta su marchi e brevetti Abruzzese e Arienti u pagina 3 INNOVAZIONE Detrazione Irpef al 19% per le start-up e le Pmi hi-tech Luca De Stefani u pagina 5 CULTURA Sale cinematografiche e donazioni per l’arte trovano gli incentivi Luciano De Vico u pagina 7 AUTONOMI Regime forfettario per chi avvia un’attività Giorgio Gavelli u pagina 8 DIPENDENTI Diventa strutturale il bonus Renzi fino a 26mila euro Marco Strafile u pagina 9 AGRICOLTURA Fondi per l’e-commerce e aiuti a chi attiva le reti d’impresa Caputo e Tosoni u pagine 10 e 11 SABATINI BIS Fino a 2 milioni per chi investe nell’azienda Alessandro Sacrestano u pagina 14 I BENEFIT Crediti e bonus che tagliano le tasse Possibile recuperare il 50% delle spese per i ricercatori Sostegno pubblico per internet e wi-fi in hotel Niente contributi per le assunzioni stabili #RICERCA#PMI#TURISMO#LAVORO#IMMOBILI

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Le Agevolazioni Ai Contribuenti

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Page 1: Le Agevolazioni Ai Contribuenti

Mercoledì 22 Luglio 2015www.ilsole24ore.com/focus

I focus del Sole 24 OREIl Sole 24 ORE, Milano, Sett. n. 28.

In vendita abbinata obbligatoria conIl Sole 24 ORE a € 2,00* (I focus del Sole

24 ORE € 0,50 + Il Sole 24 ORE € 1,50)

FOCUSNORME

E TRIBUTI Le agevolazioniai contribuenti

9 7 7 2 2 8 2 4 5 2 0 0 6

82005

DIRETTORE RESPONSABILE Roberto Napoletano

CAPOREDATTOREJean Marie Del Bo

COORDINAMENTOGiorgio Costa

INSERTO A CURA DILuigi Illiano e Silvia Marzialetti

* In Umbria € 0,50 + il prezzo de Il Sole 24 OreChiuso in redazione il 18 Luglio 2015

di Luca De Stefani

La pressione fiscale in Italia haraggiunto nel 2014, in base aidati Istat, la percentuale record

del 43,5% del Pil, 1,7 punti in più della media Ue. Se poi si considerano anche gli oneri contributivi e si calcola la percentuale sull’utile delle imprese, si arriva ad un total tax rate (comprensivo di tutti i tipi di imposizione tributaria e contributiva) del 65,8% (rapporto annuale “Paying taxes” della Banca mondiale). Per questi motivi, i privati, le imprese e i professionisti devono conoscere quali sono le agevolazioni e gli incentivi fiscali in vigore ed il loro funzionamento. Spesso capita che solo dopo aver effettuato l’investimento, si viene a conoscenza che si poteva ottenere sullo stesso un credito d’imposta o una detrazione fiscale. In questa guida sono stati riepilogati e spiegati tutti i principali incentivi fiscali per i contribuenti italiani. Si va dal credito d’imposta per le spese di ricerca e sviluppo a quello Irap (ex bonus Ace), dal credito d’imposta per la ristrutturazione edilizia di alberghi a quello per la loro digitalizzazione, dai voucher per gli export manager a quelli per la connettività delle Pmi, dal patent box alla detrazione per il risparmio energetico e le ristrutturazioni edilizie fino agli incentivi agricoli e quelli per il programma europeo Horizon 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un modoper frenarela voracitàdel Fisco

LA GUIDA

ALL’INTERNO

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Export manager,le domande a partiredal 22 settembreAbruzzese e Arienti u pagina 2

INTANGIBILI

Con il Patent boxpremiato chi puntasu marchi e brevettiAbruzzese e Arienti u pagina 3

INNOVAZIONE

Detrazione Irpef al 19%per le start-upe le Pmi hi-techLuca De Stefani u pagina 5

CULTURA

Sale cinematografichee donazioni per l’artetrovano gli incentivi Luciano De Vico u pagina 7

AUTONOMI

Regime forfettarioper chi avviaun’attivitàGiorgio Gavelli u pagina 8

DIPENDENTI

Diventa strutturaleil bonus Renzifino a 26mila euroMarco Strafile u pagina 9

AGRICOLTURA

Fondi per l’e-commercee aiuti a chi attivale reti d’impresaCaputo e Tosoni u pagine 10 e 11

SABATINI BIS

Fino a 2 milioniper chi investenell’aziendaAlessandro Sacrestano u pagina 14

I BENEFIT

Crediti e bonus che tagliano le tasse Possibile recuperare il 50%

delle spese per i ricercatori Sostegno pubblico

per internet e wi-fi in hotel Niente contributi

per le assunzioni stabili

#RICERCA#PMI#TURISMO#LAVORO#IMMOBILI

Page 2: Le Agevolazioni Ai Contribuenti

I focus del Sole 24 OreMercoledì 22 Luglio 2015 - N. 282 Le agevolazioni ai contribuenti

Ricerca&sviluppoL’INCENTIVO

Il credito d’imposta aiutal’innovazione nell’impresa

Il benefit coprefino al 50% dei costisostenuti per il lavorodei ricercatori

PAGINA A CURA DIEmilio AbruzzeseLeonardo Arienti

pIl comma 35 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2015 (190/2014) ha “reintrodotto” il credito di imposta per le imprese che effettuano investi-menti in attività di ricerca e sviluppo, andando a modificare l’articolo 3 del Dl 145/2013 che disciplina il credito di imposta in ricerca e sviluppo (che nonha mai trovato concreta attuazione) edemandando al ministero dell’Eco-nomia e delle finanze - di concerto conil ministero dello Sviluppo economi-co - l’adozione della disciplina appli-cativa. A fine maggio 2015 il Mise ha comunicato di aver firmato il Decretoattuativo che, a oggi, non è stato anco-ra pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Soggetti beneficiariLa normativa prevede che a decorre-re dal periodo di imposta successivo aquello in corso al 31 dicembre 2014 (e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019), tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e svi-

luppo, indipendentemente dalla for-ma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, potranno benefi-ciare di un credito di imposta. Tutti i soggetti titolari di redditi d’impresa, aprescindere dalle dimensioni degli stessi, potranno dunque beneficiare di tale agevolazione. Il Decreto attua-tivo specificherà se potranno essere inclusi nel novero dei beneficiari an-che i consorzi, le reti di imprese non-ché le stabili organizzazioni di sogget-ti non residenti.

Attività ammissibili al beneficio 1 Le attività di ricerca e sviluppo per le quali è previsto il beneficio sono le seguenti: 1 lavori sperimentali o teorici svolti,aventi quale principale finalità l’ac-quisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti os-servabili, senza che siano previsteapplicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; 1 ricerca pianificata o indagini criti-che miranti ad acquisire nuove cono-scenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o ser-vizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esi-stenti ovvero la creazione di compo-nenti di sistemi complessi, necessariaper la ricerca industriale; 1 acquisizione, combinazione, strut-turazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifi-ca, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o di-

segni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; 1 attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi (tali attivi-tà possono comprendere l’elabora-zione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale);

1 realizzazione di prototipi utilizza-bili per scopi commerciali e di proget-ti pilota destinati a esperimenti tecno-logici o commerciali, quando il proto-tipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimo-strazione e di convalida; 1 produzione e collaudo di prodotti,

processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Il credito di impostaL’agevolazione è pari al 25% (o al 50%)di determinate spese per attività di ri-cerca e sviluppo, sostenute in ecce-denza rispetto alla media dei medesi-mi investimenti realizzati nei tre peri-odi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (per le im-prese in attività da meno di tre anni, lamedia degli investimenti deve essere calcolata sul minor periodo a decor-rere dalla costituzione). Diversamen-te, per le spese relative al personale al-tamente qualificato e per le attività di ricerca e sviluppo demandata a sog-getti terzi, l’agevolazione è del 50 per cento. L’agevolazione è riconosciuta sino ad un importo massimo “annua-le” per ciascuna impresa pari a 5 milio-ni di euro ma a condizione che la stes-sa impresa sostenga una spesa com-plessiva per l’attività di ricerca e svi-luppo almeno pari a 30.000 euro per ogni anno.

Il credito di imposta deve essere in-dicato nel modello Unico. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap e non ri-leva ai fini dei rapporti di indeducibili-tà di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,del Tuir. Inoltre, il credito di imposta èutilizzabile esclusivamente in com-pensazione ex articolo 17 Dlgs 241/1997.

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pCon Dm 15 maggio 2015 (pubbli-cato in «Gazzetta Ufficiale» 140 del 19 giugno 2015), il Mise ha introdottoil voucher per l’internazionalizza-zione, uno strumento finalizzato al-la promozione del made in Italy al-l’estero in attuazione del decreto sblocca Italia (Dl 133/2014). Il vou-cher è uno strumento di incentiva-zione destinato a sostenere le start-up innovative nonché le micro im-prese e le Pmi nella loro strategia di internazionalizzazione.

In particolare, attraverso l’eroga-zione di contributi a fondo perduto in forma di voucher, le imprese be-neficiarie potranno finanziare l’ac-quisizione di specifici servizi di con-sulenza mediante l’inserimento in azienda di un temporary export ma-nager, figura professionale specia-lizzata nei processi di internaziona-lizzazione. Da ultimo, con decreto

del direttore generale per le politi-che internazionali e la promozione degli scambi del 23 giugno 2015, sonostate definite le modalità operative ei termini per la richiesta e concessio-ne dei voucher.

Allocazione delle risorse Il meccanismo di allocazione dellerisorse finanziarie è attuato me-diante due bandi successivi. Il pri-mo, prevede la concessione di un voucher da 10.000 euro per l’inseri-mento in azienda di un temporary export manager per almeno 6 mesi,a fronte di una quota di cofinanzia-mento da parte dell’impresa bene-ficiaria di almeno 3.000 euro.

Per quanto riguarda il secondobando, il valore del voucher rimar-rà invariato per le imprese che pre-sentano per la prima volta la do-manda di partecipazione o comun-

que per quelle non ammesse a be-neficiare del voucher nel primo bando. Al contrario, per le impreseammesse al primo bando che in-tendono fare nuovamente ricorso all’agevolazione, è previsto un voucher di 8.000 euro e una quota di cofinanziamento da parte del-l’impresa beneficiaria di almeno 5.000 euro.

Chi ha dirittoPotranno beneficiare del voucher le start-up innovative, le Pmi costi-tuite in forma di società di capitali o cooperative, nonché le reti di im-prese che non superino i parametridi cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. I beneficiari de-vono però essere dotati di partico-lari requisiti, tra i quali, aver realiz-zato un fatturato non inferiore a

500mila euro in uno degli ultimi treesercizi approvati (tale limite non si applica alle start-up innovative).

Presentazione delle istanze Le istanze dovranno essere pre-sentate digitalmente a partire dalleore 10 del 22 settembre 2015 e fino alle 17 del 2 ottobre 2015. A partire dall’1 settembre 2015 sarà possibile pre-registrarsi sulla piattaforma informatica messa a disposizione dal ministero (www.mise.gov.it). Il Mise procederà all’assegnazionedei voucher secondo l’ordine cro-nologico di ricezione delle doman-de e nei limiti delle risorse disponi-bili, tenuto conto delle riserve e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità. I temporary export manager sono figure professionali specializzate nella prestazione di servizi relativi ai processi di inter-

nazionalizzazione delle imprese. Per poter usufruire delle agevola-zioni ed essere accreditate come temporary export manager le so-cietà di capitali - anche in forma co-operativa - possono fare domanda al Ministero. Esse devono dimo-strare di: 1 avere esperienza nei processi diinternazionalizzazione;1 oppure, in alternativa, disporre in qualità di soci, dipendenti o colla-boratori, di almeno 5 figure profes-sionali con 5 anni di esperienza ma-turata in materia di servizi a suppor-to dell’approccio commerciale ver-so mercati esteri e un buon livello diconoscenza della lingua inglese. Le domande di inserimento in elenco dei soggetti accreditati potranno essere presentate al Mise entro il giorno 20 luglio 2015.

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Internazionalizzazione. Istanze al Mise solo online - Assegnazione in ordine cronologico rispetto all’invio delle richieste

Dal 22 settembre le domande per l’export manager

Spese coperte

Costi incentivatiIl credito di imposta, del 25 o del 50%, è calcolato sulla base delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimentirealizzati in attività di ricerca e sviluppo nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Non tutte le spese ed i costi sostenuti dall’impresa sono però computabili ai fini della determinazione del credito. In particolare, secondo quanto previsto dal comma 6, dell’articolo 3 Dl 145/2013 (così come modificato dalla legge 190/2014), ai fini della determinazione del credito d’imposta sono ammissibili le spese relative a:8 personale altamente qualificato

impiegato nelle attività di ricerca esviluppo, in possesso di un titolo didottore di ricerca, o iscritto ad un ciclo di dottorato presso una

università italiana o estera, ovveroin possesso di laurea magistrale indiscipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione Unesco Isced (50%);

8 quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del ministro delle Finanze 31 Dicembre 1988 (costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell’Iva, 25%);

8 spese relative a contratti di ricercastipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative (50%);

8 competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzioneindustriale o biotecnologica (25%)

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I focus del Sole 24 OreMercoledì 22 Luglio 2015 - N. 28 3Le agevolazioni ai contribuenti

IntangibiliAIUTI ALL’INNOVAZIONE

Il Patent box «premia»chi punta su marchi e brevetti

Le plusvalenzeda cessionesono detassatea patto che il 90%venga reinvestito

PAGINA A CURA DIEmilio AbruzzeseLorenzo Arienti

pIl Patent box è un regime fiscale agevolativo di tassazione dei beni im-materiali (marchi, brevetti e know-how) introdotto in Italia mediante la legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) e parzialmente modificato - al fine di renderlo ancora più appetibile - dal Dl3/2015, convertito con modificazioni dalla legge 33/2015). Nonostante non sia ancora stato promulgato il decreto attuativo da parte ministero dello Svi-luppo economico, il nuovo regime fi-scale ha comunque suscitato un note-vole interesse tra gli addetti ai lavori. Ilnuovo regime agevolativo mira a ren-dere il mercato italiano maggiormen-te attrattivo per gli investimenti nazio-nali ed esteri nonché a:1 incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente de-tenuti all’estero da imprese italiane o estere;

1 incentivare il mantenimento dei be-ni immateriali in Italia evitandone la ricollocazione all’estero; 1 favorire l’investimento in attività diricerca e sviluppo. L’intento perse-guito è stato quello di allineare la fisca-lità interna a quella di altri stati euro-pei che da molti anni hanno introdot-to regimi fiscali agevolati per il reddi-to derivante dall’utilizzazione dei beni immateriali.

I beneficiari e la condizioneLa norma consente alle società com-merciali e agli enti ad esse equiparati dibeneficiare da una parte di una detas-sazione dei redditi derivanti dall’utiliz-zo diretto o indiretto di una vasta tipo-logia di intangibles e, dall’altra, della completa detassazione delle eventualiplusvalenze derivanti dalla cessione dipredetti beni immateriali. L’assogget-tabilità al regime agevolativo è del tut-to facoltativa ma condizionata. Infatti, ai fini dell’esercitabilità dell’opzione, l’impresa deve svolgere direttamente o indirettamente un’attività di ricerca esviluppo anche mediante contratti di ricerca stipulati con terzi quali univer-sità, enti di ricerca od organismi equi-parati. Una volta esercitata, l’opzione ha validità per cinque esercizi. Essa è ir-revocabile e rinnovabile.

Le imprese potranno beneficiare delregime agevolativo a decorrere dal pe-riodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Come accen-

nato, esso prevede da una parte la de-tassazione ai fini Ires ed Irap mediante l’esclusione dal concorso alla forma-zione del reddito complessivo di eser-cizio della percentuale di reddito (pari al 30% nel 2015, al 40% nel 2016 ed al 50%dal 2017 e per gli esercizi successivi) ri-conducibile allo sfruttamento del beneintangibile.

Il reinvestimentoD’altra parte, il regime di Patent box esclude da tassazione le plusvalenze dal cessione degli intangibles, a condi-zione che almeno il 90% del corrispet-tivo derivante dalla cessione sia rein-vestito - prima della chiusura del se-condo periodo di imposta successivo aquello nel quale si è verificata la cessio-ne - nella manutenzione o nello svilup-po di altri beni immateriali. In merito alla prima agevolazione, deve però es-sere precisato che non tutto il reddito riferibile al bene immateriale è però de-tassato in base all’aliquota anno per an-no applicabile. La quota di reddito age-volabile è infatti determinata sulla basedi un rapporto proporzionale tra i costidi ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene, e quelli sostenuti perla sua produzione. Inoltre, fra i costi da includere al numeratore di tale rappor-to proporzionale, possono essere in-clusi anche taluni costi sostenuti per l’acquisto dei beni.

La gamma dei beni immateriali che

possono godere della disciplina è piut-tosto ampia e comprende: opere dell'ingegno, brevetti, marchi, disegnie modelli, nonché processi, formule ed informazioni relativi ad esperienzeacquisite nel campo industriale, com-merciale o scientifico giuridicamente tutelabili (cosiddetto know-how).

Sfruttamento diretto e indirettoL’agevolazione spetta sia in caso di sfruttamento diretto che indiretto dei beni immateriali. L’impiego diretto si concretizza nel caso in cui detti beni sia-no direttamente utilizzati nell’attività dell’impresa mentre, l’utilizzo indirettoricorre quando gli stessi sono concessi in uso a terzi verso la corresponsione diroyalties quale corrispettivo. Nel pri-mo caso, la quantificazione del contri-buto economico di tali beni alla produ-zione del reddito e la conseguente de-tassazione può avvenire unicamente per tramite di un preventivo accordo con l’amministrazione finanziaria im-plementato mediante la procedura di ruling tesa alla determinazione preven-tiva ed in contraddittorio con l’agenzia delle Entrate, dell’ammontare di reddi-to che potrà beneficiare dell’agevola-zione. Permangono comunque ancora numerosi dubbi applicativi relativi al regime di Patent box che potranno es-sere risolti solo a valle dell’emanazione da parte del ministero competente del-le le disposizioni attuative.

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pIl decreto competitività 2014 (Dl 91/2014 poi legge 116/2014), ha raffor-zato le agevolazioni relative alla di-sciplina in materia di “Aiuti alla cre-scita economica” (Ace) introdotti dall’articolo 1, Dl 201/2011. In partico-lare, l’articolo 19, comma 1, lettera b) del Dl competitività 2014 ha previsto la possibilità - per tutti i potenziali be-neficiari del regime Ace - di trasfor-mare le eccedenze Ace non utilizzateper incapienza del reddito comples-sivo netto, in crediti d’imposta utiliz-zabili a riduzione dell’Irap dovuta. Tale credito, da ripartirsi in 5 quote annuali di pari importo, ha effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014. Per deter-minare la misura del credito d’impo-sta, i soggetti Ires applicano l’aliquo-ta del 27,5% all’eccedenza che inten-dono riportare come credito d’impo-sta, mentre i soggetti Irpef devono applicare le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito di cui all’arti-colo 11 del Tuir. La nuova misura con-

sente quindi alle imprese in perdita ocon reddito imponibile basso di usu-fruire ugualmente di eventuali incre-menti di patrimonio netto, evitando così il riporto in avanti delle ecceden-ze Ace per incapienza del reddito im-ponibile, ciò che non permetterebbe di beneficiare immediatamente del-l’agevolazione.

La tesi delle EntrateCome chiarito dalle Entrate (circo-lare 21/E/2015), i destinatari sono ob-bligati ad utilizzare prioritariamen-te il rendimento nozionale dell’in-cremento del capitale proprio, ri-spetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2010 (ecceden-za Ace), sino a concorrenza del red-dito complessivo netto del periodo di imposta e decidere se utilizzare l’eventuale eccedenza riportandola in avanti o trasformandola - anche parzialmente - in credito Irap. Le En-trate hanno chiarito, inoltre, che la

scelta su come utilizzare le ecceden-ze è immodificabile, quindi una voltaeffettuata non sarà più possibile tor-nare indietro, e che tale possibilità viene concessa solo per le ecceden-ze relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, per cui le eccedenze pregresse dovranno ne-cessariamente essere riportate in avanti. Per adeguare Unico-SC 2015 alle nuove disposizioni, al rigo RS113,è stata inserita la colonna 14, dove in-dicare l’importo del rendimento no-zionale maturato nel periodo d’im-posta, al netto della quota utilizzata in deduzione dal reddito complessi-vo netto dichiarato nel quadro RN, che si utilizza come credito d’impo-sta in diminuzione dell’Irap dovuta. L’eccedenza convertita in credito d’imposta Irap dovrà poi essere indi-cata del modello Irap 2015 in corri-spondenza del rigo IS85, colonna 5, mentre nel rigo IR22, colonna 1, an-drà indicata la quinta parte di tale ammontare.

Il credito di impostaOccorre precisare che per sua natura ilcredito di imposta utilizzabile a ridu-zione dell’Irap dovuta non consentirà una riduzione dell’imposta bensì una compensazione di quanto dovuto. Sotto questo aspetto, la circolare spe-cifica inoltre che la quota annuale (1/5)potrà essere utilizzata a partire dal 2015per compensare i versamenti Irap a saldo e in acconto. Infine, la circolare 21/E/2015 fornisce l’esempio di una so-cietà di capitali con un’eccedenza AceIres trasformabile di 20mila euro, di cui 10mila convertita in credito di im-posta Irap equivalente a un credito Irap di 2.750 euro, di cui 1/5 vale 550 eu-ro. Se l’Irap dovuta per il 2014 fosse di 390 euro, la società potrebbe azzerare questo debito ed utilizzare i residui 160 euro a riduzione degli acconti do-vuti per il 2015. Tuttavia, sotto quest’ul-timo aspetto, sarebbero auspicabili ul-teriori chiarimenti da parte dell’am-ministrazione finanziaria.

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Competitività. Possibile ripartire le somme in cinque quote annuali

Le eccedenze Ace compensano l’Irap

Come opera il beneficio

01 L’AGEVOLAZIONE L’agevolazione consistente nell’esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo di esercizio della percentuale di reddito riconducibile allo sfruttamento del bene intangibile, spetta sia in caso di utilizzo diretto che di impiego indiretto da parte dell’impresa dei beni immateriali

02 SFRUTTAMENTO DIRETTO Per utilizzo diretto deve intendersi lo sfruttamento degli intangibiles che vengono direttamente impiegati nell’attività dell’impresa. In questo caso, la quantificazione del contributo economico di tali beni alla produzione del reddito e la conseguente detassazione può avvenire unicamente per tramite di un preventivo accordo con l’amministrazione finanziaria implementato mediante la procedura di ruling prevista dall’articolo 8 Dl 269/2003(legge 326/2003 e successive modificazioni). In questa ipotesi, l’oggetto del ruling sarà la determinazione preventiva e in contraddittorio con le Entrate, dell’ammontare di reddito che potrà beneficiare dell’agevolazione

03 SFRUTTAMENTO INDIRETTO Per utilizzo indiretto deve intendersi lo sfruttamento degli intangibiles mediante la concessione in uso a terzi verso la corresponsione di royalties quale corrispettivo erogato periodicamente ovvero una tantum. In considerazione di ciò, ai fini della determinazione del reddito riferibile al bene intangibile assoggettabile ad agevolazione, assumono rilevanza sia i ricavi percepiti e riferibili al corrispettivo per la concessione in uso dei beni (royalties) nonché i costi inerenti agli stessi inclusi gli oneri sostenuti per il suo mantenimento e sviluppo

Page 4: Le Agevolazioni Ai Contribuenti

I focus del Sole 24 OreMercoledì 22 Luglio 2015 - N. 284 Le agevolazioni ai contribuenti

Fabbrica 2.0LE MISURE IN CAMPO

Domande da inviareentro il 25 settembresoltanto via PecPremiate anche le partnership

PAGINA A CURA DIAlessandro Sacrestano

pPremiata la partnership. I pro-getti di investimento candidabiliagli aiuti dalla legge 147/2013 (arti-colo 1, comma 56) sono quelli pre-sentati da imprese formalmente riunite, in numero almeno pari a 15, di cui il 50% formato da imprese ar-tigiane o microimprese.

A seguito dell’ammissione agliaiuti, il beneficiario dovrà assume-re necessariamente la configura-zione di rete-soggetto o consorzio con attività esterna.

Progetti candidabili Secondo quanto disposto dal de-creto attuativo del ministero dello Sviluppo economico del 17 febbra-io 2015 e dal decreto del direttore generale degli incentivi alle impre-se dell’11 maggio 2015, i progetti di spesa candidabili agli aiuti, di im-porto non inferiore a 100mila euro enon superiore a 1.400.000 euro, de-vono essere finalizzati alla: 1 creazione di centri di sviluppo disoftware e hardware a codice sor-gente aperto per la crescita e il tra-sferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli arti-giani e alle microimprese; 1 creazione di centri per l’incuba-zione di realtà innovative nel mon-do dell’artigianato digitale; 1 creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad ar-tigiani e a microimprese; 1 messa a disposizione di tecnolo-gie di fabbricazione digitale; 1 creazione di nuove realtà artigia-nali o reti manifatturiere incentratesulle tecnologie di fabbricazione digitale.

Necessaria la collaborazionecon Istituti di ricerca pubblici, Uni-versità, istituzioni scolastiche au-tonome, imprese ed enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo.

Le attività implementali nell’am-bito di ciascun progetto devono es-sere dirette allo sviluppo, condivi-sione e fruizione di tecnologie digi-tali per la fabbricazione di nuovi prodotti e la promozione di proces-si produttivi e commerciali non convenzionali, attraverso: 1 ricerca e sviluppo di software e

hardware di fabbricazione digitale;condivisione in modalità “open” di informazioni, documentazione e dati inerenti processi progettuali e produttivi, anche attraverso l’uti-lizzo di servizi digitali, con partico-lare riferimento a quelli erogati in modalità cloud; 1 messa a disposizione delle tec-nologie e dei servizi di fabbricazio-ne digitale al fine di facilitare il pas-saggio dal concetto di prodotto allasua realizzazione e vendita; 1 diffusione delle nuove tecnolo-gie digitali di fabbricazione e com-mercializzazione presso le istitu-zioni scolastiche autonome e gli al-tri soggetti, che hanno sottoscritto accordi di collaborazione.

Le spese che si recuperanoSono ammissibili le sole spese so-stenute dopo la data di presentazio-ne della domanda o, se successiva, dopo la data di costituzione dellarete di imprese con soggettivitàgiuridica o del consorzio con attivi-tà esterna. Sono escluse le spese re-lative all’acquisto di terreni e fab-bricati, commesse interne (ad ec-cezione di quelle relative alle attivi-tà di ricerca e sviluppo), l’Iva, i costisostenuti attraverso il sistema dellalocazione finanziaria, nonchè tutti ibeni usati.

L’aiuto a favore dei programmi dispesa valutati positivamente, si concretizza in una sovvenzione parzialmente rimborsabile che co-pre il 70% delle spese ammissibili. Ilprestito dovrà essere rimborsato nella misura dell’85% dell’importo concesso, in 10 rate semestrali co-stanti, senza alcun interesse. La parte da non restituire costituirà, pertanto, un contributo a fondo perduto.

L’ammontare complessivo delleagevolazioni concesse è attribuito nel rispetto della normativa de mi-nimis (regolamento Ce 1407/2013). A carico del soggetto beneficiario incombe l’obbligo di partecipare all’investimento nella misura del 30% della spesa complessiva, desti-nando a tale scopo parte del fondo patrimoniale della rete o del fondo consortile del consorzio.

Le domande di aiuto potrannoessere inviate fino alle ore 12 del 25 settembre 2015 esclusivamente at-traverso posta elettronica certifi-cata (Pec) al seguente indirizzo: [email protected].

Entro 30 giorni dalla chiusura delbando, il Mise provvederà a formu-lare e pubblicare sul proprio sito una graduatoria sulla base del pun-teggio assegnato a ciascun pro-gramma proposto.

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Artigianato «digitale» e sostenibile,sovvenzionato il 70% delle spese

pL’articolo 6 del decreto desti-nazione Italia contiene un’interes-sante agevolazione destinata alla digitalizzazione e all’ammoderna-mento tecnologico delle Pmi, da conseguirsi attraverso il riconosci-mento di un voucher dell’importo massimo di 10mila euro. Al mo-mento, comunque, l’incentivo re-sta ancora inutilizzabile, in attesa di un apposito provvedimento, chestabilisca l’iter di presentazione delle domande.

Nel dettaglio, il riconoscimentodel voucher è finalizzato all’acqui-sizione di: software, hardware o servizi che consentano il migliora-mento dell’efficienza aziendale, lo sviluppo di soluzioni di e-commer-ce, la connettività a banda larga e ultralarga da parte delle imprese, laformazione qualificata, nel campo Ict, del personale delle piccole e medie imprese.

Parimenti, sono agevolati gliinvestimenti consistenti in unamodernizzazione dell’organiz-zazione del lavoro, che favorisca-no l’utilizzo di strumenti tecno-logici e forme di flessibilità, tracui il telelavoro, ma anche quelliche consentono il collegamentoalla rete Internet mediante la tec-nologia satellitare, attraversol’acquisto e l’attivazione di deco-der e parabole, nelle aree in cui lecondizioni geomorfologiche nonconsentano l’accesso a soluzioni

adeguate attraverso le reti terre-stri, o laddove gli interventi infra-strutturali risultino scarsamentesostenibili economicamente onon realizzabili.

In linea di massima, le risorse sti-mate per l’incentivo sono pari a 100milioni di euro, attingibili oltre chedai Fondi europei 2014-2020, anchedal Fondo per lo sviluppo e la coe-sione e dal Fondo di rotazione di cui alla legge 183/1987.

Lo scorso 23 settembre, con ap-posito decreto ministeriale, il Miseha approvato il decreto contenentelo schema standard del bando e le modalità di erogazione dei contri-buti, chiarendo che i beneficiari:1 devono avere sede legale sul ter-

ritorio nazionale ed essere iscritti al Registro delle imprese della Ca-mera di commercio territorial-mente competente;1 non devono avere ricevuto al-tri contributi pubblici per le stes-se spese;1 non devono trovarsi in stato di fallimento, liquidazione o altre si-tuazioni equivalenti, secondo la normativa vigente.

In fase di definizione sono la datadi apertura dello sportello, nonchèil riparto su base regionale delle ri-sorse finanziarie disponibili. Taliinformazioni saranno chiarite con un successivo decreto direttoriale,che sarà emanato dopo la pubblica-zione del Dm dell’Economia con ladeterminazione delle risorse.

Infatti, nonostante sia passatopiù di un anno dall’approvazionedella legge, e che ne sia passato quasi un altro dal decreto Mise, l’esatto ammontare dei fondi da de-stinare alla misura non è ancora stato individuato.

Permangono dubbi sull’utilizzodelle risorse provenienti dal Pon Imprese e competitività 2014-2020, così come sull’ipotesi disblocco delle risorse del Fsc e del Fondo di rotazione, per le qualiserve una delibera Cipe. Da que-st’ultimo, però, sono arrivati se-gnali tutt’altro che rassicuranti perla copertura nel 2015.

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Reti efficienti. Incentivo (fino a 10mila euro) ancora al palo in attesa del provvedimento attuativo

Non parte il voucher per la banda larga

I focus del Sole 24 ORE Settimanale - Reg. Tribunale di Milano n. 170 del 07-06-2013

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Roberto Napoletano

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Spese ammissibili e limitazioni

01 BENI STRUMENTALI I beni strumentali devono essere nuovi di fabbrica

02 HARDWARE E SOFTWARE Componenti hardware e software devono essere funzionali al programma

03 RICERCA E SVILUPPO Premiate le attività di ricerca e sviluppo di software e hardware di fabbricazione digitale

04 COSTI AMMISSIBILIAmmissibile il costo del personale tecnico dipendente del beneficiario, nonchè dipendente dalle imprese costituenti il beneficiario, formalmente distaccato presso lo stesso e a condizione che svolga la propria attività presso le strutture del beneficiario (con

esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali). Il costo è determinato sulla base della retribuzione netta mensile risultante dalla busta paga. Il capitolo di spesa non può essere superiore al 30% dell’importo del programma proposto

05 CONSULENZE E SERVIZIConsulenze e servizi sono ammessi limitatamente al 30% dell’importo complessivo del programma

06 CANONI DI LOCAZIONE Agevolati i canoni di locazione degli immobili destinati alla realizzazione del programma, anche se già nella disponibilità del beneficiario al momento della presentazione della domanda

07 ONERI FINANZIARI Previsti oneri finanziari sui finanziamenti bancari concessi al beneficiario, nel limite massimo del 10% dell’importo complessivo del programma

08 PRESTAZIONI DI SERVIZI Favoriti i servizi relativi alla realizzazionedi prodotti editoriali finalizzati alla diffusione, presso istituzioni scolastiche autonome, Università, istituti di ricerca pubblici delle nuove tecnologie di fabbricazione e vendita digitale

09 OPERE MURARIE Ammesse le opere murarie relative alle unità operative in cui è realizzato l’investimento, nel limite del 10% dell’importo complessivo del programma

Page 5: Le Agevolazioni Ai Contribuenti

I focus del Sole 24 OreMercoledì 22 Luglio 2015 - N. 28 5Le agevolazioni ai contribuenti

tà innovative, sia nelle Pmi chenelle start-up:1 per essere considerate inno-vative è necessaria l’iscrizionein un’apposita sezione specialedel registro delle imprese, lecui informazioni vanno aggior-nate entro il 30 giugno di cia-scun anno (con cadenza non su-periore a sei mesi per le start-up) e devono essere disponibilianche nella home page del pro-prio sito Internet (articolo 4,commi 3, 4 e 5, decreto legge 3del 24 gennaio 2015 e articolo 25,commi 8, 11 e 14 del decreto leg-ge 179 del 18 ottobre 2012);1 entro 30 giorni dall’approva-zione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura diciascun esercizio, il rappresen-tante legale deve attestare il man-tenimento del possesso dei relati-vi requisiti, depositando tale di-chiarazione presso l’ufficio del Registro delle imprese (articolo4, comma 6, decreto legge 3 del 24gennaio 2015 e articolo 25, comma15, decreto legge 179/2012;1 in caso di perdita dei requisi-ti (o in caso di mancato deposi-to della suddetta attestazione),scatta la cancellazione d’uffi-cio dalla sezione speciale delRegistro delle imprese, perma-nendo l’iscrizione alla sezioneordinaria.

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comma 9, decreto legge 3/2015 e ar-ticolo 26, comma 1, decreto legge 179/2012).

Le procedure concorsualiAlle Pmi innovative sono applica-bili tutte le possibili procedure concorsuali quali il fallimento, la li-quidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo, l’ammi-nistrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, a differenzadi quanto accade per le start-up in-novative, che saranno soggette so-lo agli accordi di ristrutturazionedei debiti e di soddisfazione dei crediti, previsti dal capo II della legge 3/2012 (articolo 31, comma 1, decreto legge 179/2012).

Alle Pmi innovative non si appli-cherà neanche l’agevolazione ri-servata alle start-up smart che pre-vede che dopo 12 mesi dall’iscrizio-ne nel registro delle imprese deldecreto di apertura della liquida-zione dell’accordo di ristruttura-zione dei debiti e di soddisfazione dei crediti (articolo 14-quinquies,legge 3/2012), i dati relativi ai socidella start-up non siano più acces-sibili al pubblico. L’accesso conti-nuerà ad essere consentito esclusi-vamente all’autorità giudiziaria e alle Autorità di vigilanza (articolo 31, comma 2, decreto legge 179/2012).

Relativamente agli adempi-menti amministrativi delle socie-

pSolo per le start-up innovative e non per le Pmi innovative, il limite per la compensazione in F24 del cre-dito annuale Iva per pagare imposteo contributi di natura diversa e/o neiconfronti di diversi Enti impositori, senza visto di conformità, è stato au-mentato da 15.000 euro a 50.000 eu-ro dal 26 marzo 2015. L’agevolazionespetta solo durante il periodo di iscrizione nella relativa sezione spe-ciale del registro delle imprese e nonvale per le Pmi innovative (articolo 10, comma 1, lettera a, numero 7, del decreto-legge 78/2009).

Relativamente alle regole sul-le perdite di bilancio, sia nellestart-up innovative che nelle Pmiinnovative:1 quando il capitale sociale vienediminuito di oltre un terzo in con-seguenza di perdite civilistiche, lariduzione a meno di un terzo dellestesse (articoli 2446, comma 2, e 2482-bis, comma 4, del Codice ci-vile) non deve avvenire entro l’esercizio successivo, come acca-de nelle società di capitali norma-li, ma entro il secondo esercizio successivo;1 se la perdita di oltre un terzo del capitale fa ridurre lo stesso al disot-to del minimo di legge, la delibera di riduzione del capitale e del con-temporaneo aumento al minimo legale non è immediata, ma può es-sere rinviata alla chiusura del-l’esercizio successivo (articolo 4,

Imprese innovativeLE OPPORTUNITÀ

Benefici riservatialle società di capitali (o coop) ma con menodi 250 addetti

PAGINA A CURA DILuca De Stefani

pAnche le società di capitali già costi-tuite comunque da più di 5 anni posso-no essere considerate innovative, be-neficiando di molte agevolazioni previ-ste per le start-up innovative. Queste ultime possono usufruire dei relativi incentivi per i primi 5 anni dalla loro co-stituzione, ma dopo la loro cancellazio-ne dall’apposita sezione del Registro imprese, possono comunque essere iscritte in quella delle Pmi innovative.

L’agevolazione è entrata in vigore loscorso 25 gennaio e prevede che la prin-cipale agevolazione per le start-up in-novative consistente, solo per gli anni dal 2013 al 2016, nella detrazione Irpef del 19% (se il finanziatore è una personafisica o una società di persone), o nella deduzione Ires del 20% (finanziatore soggetto Ires) delle somme investite nel capitale sociale di una o più start-upinnovative, si applichi anche alle Pmi innovative nei primi sette anni dalla lo-ro prima vendita commerciale. Questepercentuali sono aumentate rispetti-vamente al 25% e al 27%, se i versamentisono effettuati in start-up a vocazione sociale, o che sviluppano e commercia-lizzano esclusivamente prodotti o ser-vizi innovativi ad alto valore tecnologi-co in ambito energetico.

Limiti di applicazioneSi applica anche alle Pmi innovative la limitazione che prevede che questa agevolazione non possa essere utiliz-zata dai soggetti che possiedono già partecipazioni, titoli o diritti nella so-cietà innovativa oggetto dell’investi-mento, che rappresentino complessi-vamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordi-naria o di partecipazione al capitale o alpatrimonio della start-up innovativa superiore al 30 per cento.

Per le Pmi innovative che operano sulmercato da più di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, questa age-volazione può, comunque, essere appli-cata se verrà presentato, valutato e ap-provato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell’associa-zionismo imprenditoriale, o da un orga-nismo pubblico, un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sen-sibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore interessato.

Inoltre, le Pmi innovative, a differen-

za delle start-up, devono avere l’ultimo bilancio e l’eventuale consolidato, certi-ficati da un revisore o da una società di revisione.

RequisitiOltre a queste condizioni, devono possedere i seguenti requisiti:1 devono essere società di capi-tali, costituite anche in forma co-operativa;1 devono occupare meno di 250 per-sone (unità lavorative a tempo pieno per anno) e contemporaneamente, inbase all’ultimo bilancio d’esercizio chiuso (anche se non ancora deposi-tato), il loro fatturato annuo non devesuperare i 50 milioni di euro, oppure illoro totale di bilancio annuo non devesuperare i 43 milioni di euro (due re-quisiti alternativi, cioè è sufficiente che sussista almeno uno dei due);1 devono essere residenti in Italia (ar-ticolo 73, Tuir), o in uno Stato Ue o ade-rente all’accordo sullo spazio economi-co europeo (See), purchè abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;1 non devono avere azioni quotate inun mercato regolamentato;1 non devono essere iscritte nell’ap-posita sezione speciale del registro delle imprese prevista per le start-up innovative e gli incubatori certificati (articolo 25, comma 8, decreto legge 179 del 18 ottobre 2012); si parla di as-senza di iscrizione, quindi, dopo la lo-ro cancellazione da questa sezione, è possibile richiedere l’iscrizione in quella delle Pmi innovative.

Inoltre, devono rispettare almenodue dei seguenti tre requisiti (per le start-up innovative almeno uno su tre):1 le spese annuali per ricerca e svi-luppo, oltre che per l’innovazione(spesa aggiunta rispetto alle start-up innovative) devono essereuguali o superiori al 3% (15% per lestart-up innovative) della maggio-re entità fra costo e valore totaledella produzione; 1 almeno un quinto (un terzo per le start-up innovative) della forza lavoro complessiva (dipendenti o collaborato-ri, compresi gli amministratori-soci, se soci-lavoratori e retribuiti e gli stagisti re-tribuiti), deve essere già in possesso (op-pure sta svolgendo) un dottorato di ri-cerca in una università italiana o stranie-ra, oppure deve possedere una laurea e contemporaneamente aver svolto, da al-meno tre anni, attività di ricerca certifi-cata presso istituti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri. In alternativa, al-meno un terzo (due terzi per le start-up innovative) della forza lavoro comples-siva, deve essere in possesso di laurea magistrale;1 devono essere titolari, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, come per lestart-up innovative.

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Detrazioni Irpef al 19%per start-up e Pmi hi-tech

A confronto. L’innalzamento del limite è stato concesso solo a chi avvia nuove attività

Compensazione, tetto a 50mila euro

Le differenze tra imprese

Società di capitali normaliStart-up innovative, solo se costituite danon più di 5 anni Pmi innovative

Investimenti nel capitale sociale di una o più start-up innovative

Nessuna agevolazione per il socio

Il socio detrae dall’Irpef il 19% o deducedal reddito Ires il 20% (se finanziatore soggetto Ires), solo per gli anni dal 2013 al 2016

Il socio detrae dall’Irpef il 19% o deduce dal reddito Ires il 20% (se il finanziatore è soggetto Ires), solo nei primi 7 anni dalla prima vendita commerciale, a meno che nonsi dimostri un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi, nuovi o migliorati

Assegnazioni gratuite o agevolate di strumenti finanziari, quote o azioni a dipendenti, collaboratori o amministratori Non tassate le azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore a 2.065,83 euro (articolo 51, comma 2, lettera g, Tuir)

Sono esenti da imposte e da contributi, anche se assegnate non alla generalità dei dipendenti (articolo 27, Dl 179/2012)

Pagamento dell’imposta di bollo per iscrizione dell’atto costitutivo al Registro delle imprese Sì Esenzione (articolo 26, Dl 179/2012)Pagamento dei diritti di segreteria dovuti per l’iscrizione nel Registro delle imprese 90 euro Esenzione (articolo 26, Dl 179/2012) 90 euroPagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 130 euro Esenzione (articolo 26, Dl 179/2012) 130 euro

Page 6: Le Agevolazioni Ai Contribuenti

I focus del Sole 24 OreMercoledì 22 Luglio 2015 - N. 286 Le agevolazioni ai contribuenti

TurismoLE PRATICHE

Migliorie in alberghi e villaggiIl credito d’imposta è al 30%

Limite a 200mila europer le sommeche si possono«scontare»

PAGINA A CURA DILuca De Stefani

pPer il credito d’imposta del 30% sulle spese sostenute nel triennio 2014-2016 per gli interventi edilizi, per il risparmio energetico e per l’ar-redamento dei alberghi, dei villaggi albergo, delle residenze turistico-al-berghiere e degli alberghi diffusi, mancano solo da definire le modali-tà telematiche dell’invio della relati-va domanda al ministero dei Bei cul-turali (articolo 10, commi da 1 a 4 e 7, Dl 83/2014).

Spese agevolabiliL’incentivo consiste in un credito d’imposta del 30% delle spese soste-nute nel 2014, 2015 e 2016 per gli inter-venti di manutenzione straordina-ria, di restauro e di risanamento con-servativo, di ristrutturazione edili-zia, di eliminazione delle barriere architettoniche e di incremento del-l’efficienza energetica di strutture ricettive turistico-alberghiere.

Sono agevolate anche le speseper «l’acquisto di mobili e compo-nenti d’arredo destinati esclusiva-

mente agli immobili oggetto degliinterventi» suddetti, a condizioneche il beneficiario non ceda a terzi,né destini a finalità estranee al-l’esercizio di impresa, i beni oggettodegli investimenti, prima del se-condo periodo d’imposta successi-vo. Gli acquisti dei mobili e dei com-ponenti d’arredo sono agevolati so-lo se sono considerati «ulteriori in-terventi» rispetto a quelli edilizi oenergetici già effettuati sugli immo-bili nel triennio 2014-2016. Per otte-nere il bonus sui mobili non sembranecessario dover usufruire di quel-lo per gli interventi edilizi o energe-tici, a differenza di quanto accade per la detrazione dall’Irpef per l’ac-quisto dei mobili e degli elettrodo-mestici da parte delle persone fisi-che (articolo 16, comma 2, Dl63/2013), per la quale si condizional’incentivo alla fruizione della de-trazione per gli interventi edili de-gli edifici.

Possono essere interessate al bo-nus solo le imprese alberghiere esi-stenti alla data del 1° gennaio 2012 e per individuare il momento in cui le spese si considerano “sostenute” si applica il principio di competenza fi-scale dell’articolo 109, Tuir. L’effet-tività del sostenimento delle spese deve risultare da un’apposita “atte-stazione” rilasciata dal presidente del collegio sindacale, da un revisorelegale, da «un professionista iscrittonell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili» o dei con-sulenti del lavoro o dal «responsabi-le del centro di assistenza fiscale».

L’importo totale delle spese age-volabili nel triennio 2014-2016 è di 666.667 euro per ciascuna impresa alberghiera, in quanto la normativa prevede che il credito d’impostamassimo complessivo non possa su-perare i 200mila euro.

Periodi incentivatiPer chi ha periodi d’imposta coinci-denti con l’anno solare, le spese age-

volabili possono essere sostenute nel 2014, 2015 e 2016, altrimenti sono agevolati «il periodo d’imposta in corso alla data» del primo giugno 2014 e i due successivi. Il decreto at-tuativo 7 maggio 2015, erroneamen-te, non considera quest’ultima ipo-tesi, in quanto parla, all’articolo 3, so-lo di «spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016».

Dopo aver sostenuto le spese, la

domanda per il riconoscimento delcredito d’imposta dovrà essere pre-sentata telematicamente al mini-stero dei Beni e delle attività cultu-rali e del turismo. Dopo la rispostadi quest’ultimo circa l’importo delcredito d’imposta spettante, il bo-nus dovrà essere riportato nella di-chiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale èconcesso, verrà ripartito in tre quo-te annuali di pari importo e potrà es-sere utilizzato solo per compensarealtri debiti tributari, contributivi oassicurativi, a partire dal primo gennaio dell’anno successivo aquello di sostenimento delle spese.

La tempisticaAd esempio, la prima quota del cre-dito d’imposta, relativo alle speseeffettuate nel 2015 sarà utilizzabiledal 1° gennaio 2016. Per questa com-pensazione, si potranno utilizzare esclusivamente tramite i servizi te-lematici offerti dalle Entrate, cioèEntratel o Fisconline.

Il credito di imposta del 30% «èalternativo e non cumulabile» con «altre agevolazioni di natura fisca-le», come ad esempio la detrazioneIrpef e Ires del 55-65% sul risparmioenergetico. Naturalmente, l’incu-mulabilità vale solo con riferimen-to alle «medesime voci di spesa»(articolo 3, comma 3, decreto attua-tivo 7 maggio 2015), quindi, si puòscegliere di beneficiare del primoincentivo per alcuni interventi e delsecondo per altri.

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pScadrà alle ore 15 di venerdì 24 lu-glio 2015 il termine per la presenta-zione della domanda del creditod’imposta del 30% per le spese so-stenute nel 2014 (ai fini di Unico2015) per la digitalizzazione dellestrutture ricettive, delle agenzie diviaggio e dei tour operator, ex arti-colo 9, Dl 31 maggio 83/2014 e del de-creto attuativo del ministero dei Be-ni e delle attività culturali e del turi-smo 12 febbraio 2015.

Il bonus spetta agli esercenti (non atitolari che danno in affitto l’azienda):1 di «esercizi ricettivi singoli» (divi-sione 55, alloggio, della classificazio-ne Ateco 2007): strutture alberghie-re, affittacamere, ostelli per la gio-ventù, case e appartamenti per va-canze, residence, case per ferie, bed and breakfast e rifugi montani;1 di «esercizi ricettivi aggregati con

servizi extra-ricettivi o ancillari», cioè le aggregazioni (nella forma diconsorzi, di reti d’impresa, di Ati e diorganismi o enti similari) di uno o più esercizi ricettivi singoli, con sog-getti che forniscano servizi accesso-ri alla ricettività, quali ristorazione, trasporto, prenotazione, promozio-ne, commercializzazione, acco-glienza turistica e attività analoghe; in questo caso, il destinatario del-l’agevolazione fiscale è comunque sempre l’esercizio ricettivo singolo

componente l’aggregazione;1 di agenzie di viaggi e di tour opera-tor, che applicano lo studio di settoreVG78U.

Il credito d’imposta è pari al 30%dei «costi sostenuti» (principio di competenza), nei periodi di imposta 2014, 2015 e 2016, per investimenti e attività di sviluppo in:1 impianti wi-fi messi a disposizionedei propri clienti gratuitamente e convelocità di connessione pari ad alme-no 1 megabit/s in download;1 siti web ottimizzati per il sistema mobile;1 programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e per-nottamenti, purché garantiscano gli standard di interoperabilità necessa-ri all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di fa-vorire l’integrazione fra servizi ricet-

tivi ed extra-ricettivi;1 spazi e pubblicità per la promozio-ne e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti epiattaforme informatiche specializ-zate, anche gestite da tour operator eagenzie di viaggio;1 servizi di consulenza per la comu-nicazione e il marketing digitale;1 strumenti per la promozione digi-tale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;1 servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente sui suddetti investimenti.

L’importo massimo complessivodel credito d’imposta, nel triennio 2014-2016, è di 12.500 euro, quindi, le spese massime agevolabili sono di 41.666 euro.

Il credito d’imposta, ripartito in tre

quote annuali di pari importo, può es-sere utilizzato esclusivamente in compensazione in F24, utilizzando solo Entratel o Fisconline.

La domanda del credito per gli in-vestimenti sostenuti nel 2014 va in-viata, tramite il portale dei procedi-menti https://procedimenti.beni-culturali.gov.it , entro le ore 15 di ve-nerdì 24 luglio 2015 (a partire dalle ore10 del 22 giugno 2015), assieme all’at-testazione di effettività delle spesesostenute, rilasciata dal presidente del collegio sindacale, da un revisorelegale, da un commercialista, da un consulente del lavoro o dal responsa-bile del Caf. Per gli investimenti del 2015 e del 2016, invece, la domanda dovrà essere presentata dal 1° genna-io al 28 febbraio dell’anno successivoa quello di effettuazione delle spese.

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La scadenza. Per gli esercenti c’è tempo fino al 24 luglio per presentare le domande sui costi sostenuti nel 2014

Sostegno pubblico per internet e wi-fi in hotel

Punto per punto

8 La domanda per il riconoscimentodel credito d’imposta dovrà esserepresentata telematicamente al ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazionedelle spese

8 Entro il 29 aprile (cioè entro 60 giorni dal 28 febbraio), il ministerocomunicherà all’impresa il riconoscimento e l’importo del credito effettivamente spettante ovvero il diniego dell’agevolazione.

8 Le modalità telematiche per l’inviodi questa domanda non sono peròancora state approvate e dovrannoessere definite dal ministero entroil 17 agosto 2015

8 Solo per le spese sostenute nel 2014, la domanda dovrà essere inviata entro 60 giorni dalla definizione delle predette modalitàtelematiche

IL TETTOLa cifra massima recuperabilenel triennio 2014-2016è di 12.500 euro, corrispondente a un importoimpegnato di 41.666 euro

Page 7: Le Agevolazioni Ai Contribuenti

I focus del Sole 24 OreMercoledì 22 Luglio 2015 - N. 28 7Le agevolazioni ai contribuenti

CulturaLE DONAZIONI

Il credito d’impostaè del 65%per il 2014 e il 2015e scende al 50%per il 2016

PAGINA A CURA DILuciano De Vico

pL’articolo 1 del Dl 83/2014, con-vertito dalla legge 106/2014, ha intro-dotto un credito d’imposta per favo-rire le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche o giuridiche a so-stegno della cultura e dello spettaco-lo, cosiddetto art bonus. Sono agevo-labili solo le liberalità in denaro, e nonanche quelle in natura, per interventidi manutenzione, protezione e re-stauro di beni culturali pubblici, o a sostegno degli istituti e dei luoghi di cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi mo-numentali) ovvero per la realizzazio-ne di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti, delle fondazioni lirico-sinfoniche odi enti o istituzioni pubbliche che svolgono attività nello spettacolo senza scopo di lucro. Sono agevolabi-li anche le erogazioni destinate a sog-getti concessionari o affidatari dei beni oggetto di intervento.

Fondazioni liriche e sinfonicheDal primo gennaio 2015, il bonus è ri-conosciuto anche per il sostegno del-le fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, come previsto dall’articolo 1, comma 11, della legge 190/2014. E’ essenziale che la liberali-tà sia effettuata mediante un sistema di pagamento tracciabile, quindi tra-mite banca, ufficio postale oppure carte di debito, di credito e prepagate,assegni bancari e circolari. Il credito d’imposta, spettante nella misura del65% per gli anni 2014 e 2015 e del 50% per l’anno 2016, va considerato entro il limite del 15% del reddito imponibi-le, se utilizzato da persone fisiche a ti-tolo personale ovvero da enti non commerciali. Per i titolari di reddito di impresa, vale a dire gli imprendito-ri individuali che effettuano l’eroga-zione nell’ambito della loro attività, eper le società e gli enti commerciali, invece, è stato stabilito un tetto mas-simo pari al 5 per mille dei ricavi, co-me individuati dagli articoli 85 e 57 delTuir. L’art bonus è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo, e la parte di credito non utilizzata nell’an-no può essere riportata in avanti sen-za alcun limite temporale, mentre la quota corrispondente al terzo matu-

rato costituisce, per ciascuno dei tre periodi d’imposta di utilizzo, il limitemassimo di fruibilità del credito. Le persone fisiche e gli enti che non eser-citano attività commerciale possono adoperare l’art bonus indicandone l’ammontare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stato effettuato il pagamento (rigo G9 del 730/2015 e rigo CR14 di Unico Pf 2015 per le erogazioni effettuate nel 2014).

Le imprese finanziatriciI titolari di reddito d’impresa, invece,oltre a darne comunicazione nella di-chiarazione dei redditi, possono uti-lizzare il credito a partire dal primo giorno del periodo di imposta suc-cessivo a quello di effettuazione del-l’erogazione, evidenziandolo nel modello F24 a scomputo dei versa-menti dovuti. A questo proposito leEntrate, con risoluzione numero 116/E del 17 dicembre 2014, ha istituitol’apposito codice tributo 6842 da uti-lizzare nella colonna “importi a cre-dito compensati” della sezione “era-rio”, indicando nel campo “anno di ri-ferimento” quello in cui sono state ef-fettuate le erogazioni. Con la circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, le entrate hanno altresì precisato che l’art bonus può essere fruito annual-mente senza alcun limite quantitati-vo e quindi anche per importi supe-riori al limite di 250mila euro, applica-bile ai crediti d’imposta agevolativi. Non si applicano neanche il limite ge-nerale di compensabilità dei crediti di imposta e contributi di 700mila eu-ro, previsto dall’articolo 34 della leg-ge 388/2000, e la limitazione di cui al-l’art. 31 del decreto legge 78/2010, chesancisce il divieto di compensare cre-diti in presenza di debiti iscritti a ruo-lo di ammontare superiore a 1.500 eu-ro. E’ bene precisare che la detrazionedel 19% e la deduzione dal reddito, an-che d’impresa, previste per le eroga-zioni a sostegno della cultura, conti-nuano ad applicarsi negli anni dal2014 al 2016 solo per le erogazioni di-verse da quelle introdotte dal decreto83/2014.

L’art bonus non concorre alla for-mazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese leaddizionali regionale e comunale, e dell’Irap, e non rileva ai fini della de-terminazione della quota deducibile di interessi passivi e della deducibili-tà delle altre spese in presenza di rica-vi non imponibili. I soggetti benefi-ciari, infine, sono tenuti a trasmetteremensilmente al ministero dei Beni e delle attività culturali l’ammontare delle erogazioni ricevute e a darne pubblica comunicazione, anche in merito alla destinazione e all’utilizzo,nei propri siti web istituzionali, oltre che in apposto portale del ministero.

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Art bonus, agevolabili soltantole erogazioni liberali in denaro

pIn sede di conversione del decreto legge 83/2014, è stato in-trodotto uno specifico bonus perla ristrutturazione delle sale ci-nematografiche, al fine di favori-re l’offerta spettacolistica di qua-lità artistico-culturale. I commi da 2 bis a 2 sexies dell’articolo 6del decreto, infatti, riconosconoper gli anni 2015 e 2016 un creditod’imposta pari al 30% dei costi sostenuti per il ripristino, il re-stauro e l’adeguamento struttu-rale e tecnologico delle sale cine-matografiche esistenti almeno dal primo gennaio 1980.

L’agevolazione spetta solo aisoggetti che in base alle regolecomunitarie sono consideratipiccole o medie imprese e che so-no iscritti negli elenchi delle im-prese cinematografiche previstidall’articolo 3 del Dlgs 28/2004 diriforma della disciplina in mate-ria di attività cinematografiche.Il credito d’imposta è ricono-sciuto nella misura del 30% fino aun massimo di 100mila euro, e co-munque fino a esaurimento dellerisorse disponibili (indicate daldecreto in 3 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2015 al 2018) e deve essere ripartito in trequote annuali di pari importo.Oltre al tradizionale utilizzo incompensazione attraverso il mo-dello F24, la normativa prevedeche il credito possa essere cedu-to ai sensi dell’articolo 1260 delcodice civile, previa adeguata di-

mostrazione della sua effettivatitolarità, a intermediari bancari,finanziari o assicurativi. I cessio-nari sono tenuti a loro volta a uti-lizzarlo in compensazione deipropri debiti d’imposta o contri-butivi, mentre restano impregiu-dicati i poteri dell’amministra-zione finanziaria relativi ai con-trolli di legge, che saranno effet-tuati nei confronti dei cedentibeneficiari.

L’importo del credito non con-corre alla formazione della baseimponibile ai fini delle impostesui redditi e del valore della pro-duzione ai fini Irap, e non rilevaneanche per la determinazionedella quota deducibile di interes-si passivi e della deducibilità del-le altre spese in presenza di ricavinon imponibili.

L’agevolazione è alternativa enon cumulabile con le altre pre-viste per gli stessi soggetti. Sitratta, in particolare dei contri-buti in conto interessi previstidall’articolo 15 del Dlgs 28/2004per la realizzazione di sale nuove

o il ripristino di sale inattive, latrasformazione di sale esistenti,la ristrutturazione e l’adegua-mento strutturale e tecnologicodi sale esistenti, l’installazione, laristrutturazione e il rinnovo del-le apparecchiature e degli im-pianti e servizi accessori alle salecinematografiche, nonché delcredito d’imposta riconosciuto ai sensi dell’articolo 1, comma327, lettera c, della legge244/2007, alle imprese di eserci-zio cinematografico nella misuradel 30% delle spese sostenute perl’introduzione e l’acquisizione diimpianti e apparecchiature de-stinate alla proiezione digitale.

I criteri e le procedure per l’ac-cesso al nuovo bonus e per il suorecupero in caso di utilizzo ille-gittimo sono stati demandati a undecreto del ministro dei Beni e delle attività culturali e del turi-smo, di concerto con il ministrodell’Economia e delle finanze esentito il ministro dello Sviluppoeconomico, che non ha ancora visto la luce, nonostante il termi-ne per la relativa emanazione siascaduto ormai da nove mesi. Ilcredito però compare nel model-lo Unico SC 2015 (quadro RU, co-dice A4), evidentemente perl’utilizzo da parte dei soggetticon periodo d’imposta 2014/2015,sempreché la misura agevolativaavrà avuto attuazione entro lachiusura del periodo stesso.

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L’OPZIONEOltre al tradizionale utilizzoin compensazione, il credito può essere cedutoa intermediari bancari,finanziari o assicurativi

Ristrutturazioni. Ma per il decollo manca ancora il decreto attuativo

Sale cinematografiche, nuovi incentivi

Il trattamento

Le erogazioni incentivateInterventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici.Sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione.Realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche senza scopo di lucro che svolgono attività nello spettacolo.Modalità di pagamentoTramite banche o uffici postali.

Carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.Misura dell’art bonusSi tratta del 65 % delle erogazioni liberali effettuate nel 2014 e nel 2015.Il 50% delle erogazioni liberali effettuate nel 2016.Da suddividere obbligatoriamente in tre quote annuali di pari importo.Utilizzo del credito d’impostaDichiarazione dei redditi per le persone fisiche e gli enti non commerciali.Modello F24 e dichiarazione dei redditi per i titolari di reddito d'impresa.

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I focus del Sole 24 OreMercoledì 22 Luglio 2015 - N. 288 Le agevolazioni ai contribuenti

AutonomiLA DISCIPLINA

Regime forfettario «naturale»per chi avvia lo studio o la Pmi

I ricavi devonorimanereentro i 40mila euroe i beni non superarei 20mila euro

PAGINA A CURA DIGiorgio Gavelli

pProfessionisti e piccole imprese che rispettano i prescritti requisiti (prevalentemente “dimensionali”) ri-cadono naturalmente, dal 2015, nel nuovo regime forfettario, sia se apro-no per la prima volta una partita Iva che nel caso in cui siano già da anni in attività. La scelta per altri regimi con-tabili costituisce un’opzione che il soggetto deve esprimere (compresa quella per il regime dei minimi, possi-bile ancora solo per quest’anno), in mancanza della quale il regime natu-rale applicato è, appunto, quello disci-plinato dai commi da 54 a 89 dell’arti-colo 1 della legge 190/2014. Abrogati definitivamente, a decorrere da que-st’anno, il regime delle “nuove inizia-tive produttive” (articolo 13 legge 388/2000) e il cosiddetto “regime age-volato degli ex minimi” (articolo 27, comma 3, Dl 98/2011).

I destinatari di queste previsioni so-no le persone fisiche che presentano i seguenti requisiti:1 ammontare dei ricavi/compensi dell’anno precedente, ragguagliato adanno, non superiore ai limiti (compre-si tra 15mila e 40mila) diversificati in base al codice attività (Ateco 2007) delcontribuente (si veda la tabella sopra);1 spese per lavoro dipendente e ac-cessorio, cocopro, associazione in

partecipazione e familiari sostenute nell’anno precedente non superiore a 5mila euro lordi;1 sommatoria dei costi storici dei be-ni strumentali (materiali) posseduti al31 dicembre di ogni anno non superio-re a 20mila euro, escludendo i beni im-mobili, i beni di costo unitario inferio-re o uguale a 516,46 euro e consideran-do al 50% i beni ad uso promiscuo. Peri beni in locazione o comodato, rileva il valore normale; per i beni in leasing, il costo sostenuto dal concedente;1 prevalenza del reddito d’impresa/di lavoro autonomo rispetto al reddi-to di lavoro dipendente/assimilato (ilrequisito non va verificato se il rap-porto di lavoro è cessato o se la som-ma dei predetti redditi è minore di 20mila euro).

Le cause di esclusioneInoltre, non bisogna ricadere in alcu-ne cause di esclusione, tra cui le princi-pali riguardano l’esercizio di attività con regimi speciali Iva o il contempo-raneo possesso di una quota in societàdi persone, associazioni professionali o Srl trasparenti. Va sottolineato che anulla rileva l’età del contribuente e che, in assenza di opzione o di “cause d’uscita”, il regime può anche caratte-rizzare l’intera durata dell’attività del contribuente. Il legislatore ha previ-sto una estrema semplificazione con-tabile (l’unico adempimento in tal senso è costituito dalle numerazione econservazione delle fatture di acqui-sto e dei documenti di vendita) a cui siaggiunge l’assenza delle regole gene-rali di rivalsa proprie dei soggetti pas-sivi Iva. Infatti, i forfettari non applica-no l’Iva nelle proprie fatture né eserci-tano il diritto alla detrazione, per cui ilversamento dell’imposta è limitato a casi eccezionali (tra cui: acquisti in re-verse charge, acquisti Ue oltre 10mila

euro annui). Inoltre, essi non subisco-no ritenute né le effettuano (anche se quest’ultima semplificazione com-porta maggiori indicazioni nel model-lo Unico). Dal lato dell’imposizione diretta, la base imponibile è determi-nata applicando ai ricavi o compensi effettivi un coefficiente di redditività che la legge differenzia per tipologia diattività; all’importo così ottenuto si applica una aliquota d’imposta (sosti-tutiva di Irpef, relative addizionali e Irap) del 15%, con possibilità di dedur-re i contributi previdenziali versati (l’eventuale eccedenza può essere de-dotta dagli eventuali altri redditi di-chiarati). Non rilevano i costi sostenu-ti (elemento da tenere ben presente quando si effettuano i calcoli di conve-nienza), ed è impossibile dichiarare perdite fiscali, anche se, per chi entra nel regime con attività già in corso, è possibile utilizzare le perdite matura-te in precedenza.

Vi sono, inoltre, due agevolazioniaggiuntive da considerare:1 al contribuente che inizia l’attivitào si trova nei primi tre periodi disvolgimento (circolare 17/E/2012)spetta la riduzione di un terzo del reddito imponibile assoggettato aimposta sostitutiva; 1 a favore degli esercenti attività d’impresa (artigiani o commercianti) che applicano il regime forfettario, è riconosciuta la facoltà (su opzione) dinon applicare il minimale contributi-vo Inps, con un risparmio concreto in caso di reddito dichiarato inferiore a tale importo. Tuttavia, i corrispon-denti periodi pensionistici non ven-gono accreditati (articolo 2, comma 29, legge 335/1995) ed il reddito impo-nibile, a parità di condizioni, risulta maggiore, non fruendo dell’abbatti-mento dei contributi risparmiati.

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pCon la conversione in legge del de-creto Milleproroghe (articolo 10, com-ma 12-undecies, Dl 192/2014) è stata prevista la possibilità di adottare, an-che nel 2015, il regime dei “minimi” al 5% (articolo 27 Dl 98/2011) da parte dei soggetti in possesso dei relativi requi-siti. Ciò ha comportato, tra l’altro, an-che una modifica ai modelli dichiarati-vi (già approvati) per adeguarli alla nuova situazione (provvedimento di-rettoriale del 13 aprile, protocollo 50383/2015). Per comprendere bene i margini della proroga, occorre cono-scere la risposta del sottosegretario al-l’Economia resa in commissione Fi-nanze alla Camera in data 4 giugno scorso (atto 5-05703), con la quale si manifesta l’impossibilità di passare dall’abrogato regime delle “nuove ini-ziative” a quello dei minimi. La proro-ga, pertanto, interessa solo i soggetti che nel corso del 2015 iniziano una nuo-va attività e, avendone i requisiti, deci-dono di applicare il regime fiscale di vantaggio.

Inoltre, chi al 31 dicembre 2014, si tro-vava già nei “minimi” e non ne era usci-to, può permanervi fino al venir meno dei requisiti, per decorrenza dei cin-que anni ovvero per raggiungimento del 35° anno di età. Questo mutamento in corsa delle scelte possibili per i con-tribuenti ha determinato sicuramente difficoltà operative e ripensamenti, per affrontare i quali può essere utile lacircolare 7/E/2008, che si soffermò an-che sulle modalità di correzione delle fatture emesse in presenza di una si-tuazione normativa ed interpretativa non ancora ben definita. La situazione più semplice riguarda chi era entrato nel regime forfettario e poi ha optato per i minimi; infatti, entrambi i regimi si caratterizzano per l’assenza di Iva esposta in fattura e per la mancata ef-fettuazione di ritenute da parte del committente.

I requisiti per la permanenza nei“minimi” sono i seguenti:1 ammontare dei ricavi/compensi dell’anno precedente, ragguagliati ad anno, non superiore a 30mila euro;1 assenza di spese per lavoro dipen-dente, assimilato e per collaboratori, nonché per associati in partecipazionecon apporto di solo lavoro (ammessa la corresponsione di utili ai collabora-tori dell’impresa familiare);1 spese sostenute per l’acquisizione di beni strumentali (immobili com-presi) nel triennio precedente di am-

montare complessivo inferiore o pari a15mila euro; si considerano anche le spese sostenute per canoni di locazio-ne e leasing;1 assenza di cessioni all’esportazione nell’anno solare precedente;1 non aver esercitato, nei 3 anni prece-denti, un’attività artistica, professio-nale o d’impresa; l’attività non deve es-sere mera prosecuzione di altra attivi-tà precedente; se si prosegue l’attività esercitata da un altro soggetto, i ricavi dell’anno precedente devono essere non superiori a 30mila euro.

È opportuno osservare che la sceltaa favore dei “minimi” impedisce di ap-plicare le agevolazioni previste per i forfettari, quali la riduzione di un ter-zo dell’imponibile nei primi tre anni di attività e la possibilità di bypassare iminimali contributivi Inps. In ambito Iva, va ricordato quanto chiarito dallarecente circolare 14/E/2015, ossia che,sia i contribuenti minimi che quelli forfettari: 1 non applicano mai il reverse charge alle cessioni di beni e alle prestazioni diservizi effettuate;1 in caso di acquisto di beni o servizi inregime di reverse charge, non potendoesercitare il diritto alla detrazione, do-vranno effettuare il versamento del-l’imposta a debito.

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Dichiarazione. Adeguati i modelli per le imposte

Prelievo al 5% possibileanche nel corso del 2015

L’opzione

I nuovi modelliCon il provvedimento del 3 giugno 2015, le Entrate hanno approvato i nuovi modelli AA9/12 e AA7/10 per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva, rispettivamente delle persone fisiche e dei soggetti diversi. Il modello per le persone fisiche, in particolare, prevede due codici differenti (nella sezione B) per la scelta alternativa del regime dei minimi o dei forfettari. Fino a tale data, faceva testo il comunicatostampa delle Entrate del 31 dicembre 2014, con cui era stato precisato che fino all’approvazione e pubblicazione del modello aggiornato, per usufruire del nuovo regime forfetario andava barrata la casella prevista per l’adesione al previgente regime dei minimi

Soglie di ricavi o compensi per l’ingresso nel forfettario e coefficiente di redditività

Settore di attività (gruppi Ateco 2007)

Limite dei ricavi/compensi(*)

Coefficiente di redditività

1. INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE 35.000 euro 40%

2. COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO 40.000 euro 40%

3. COMMERCIO AMBULANTE DI PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE 30.000 euro 40%

4. COMMERCIO AMBULANTE DI ALTRI PRODOTTI 20.000 euro 54%

5. COSTRUZIONI E ATTIVITÀ IMMOBILIARI 15.000 euro 86%

6. INTERMEDIARI DEL COMMERCIO 15.000 euro 62%

7. ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE 40.000 euro 40%

8. ATTIVITÀ PROFESSIONALI 15.000 euro 78%

9. ALTRE ATTIVITÀ ECONOMICHE 20.000 euro 67%

Note: (*) in caso si esercitino più attività, a cui risultano applicabili soglie di ricavi o compensi diversi, va fatto riferimento alla soglia più elevata; per chi inizia l’attività in corso d’anno, le condizioni di accesso vanno presunte (e poi verificate al termine del periodo per accertare la permanenza ovvero l’uscita a decorrere dall’anno successivo), tenendo presente che opera il ragguaglio ad anno dei ricavi o compensi conseguiti

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I focus del Sole 24 OreMercoledì 22 Luglio 2015 - N. 28 9Le agevolazioni ai contribuenti

ma 8-bis del Tuir. Il credito è riconosciuto – nel-

la ricorrenza delle condizionipreviste dalla normativa – sugliemolumenti corrisposti in cia-scun periodo di paga, rappor-tandolo al periodo stesso ed èanticipato direttamente dai so-stituti di imposta, senza la ne-cessità di una preventiva richie-sta da parte del lavoratore; l’ero-gazione sarà successivamentedocumentata nell’apposita Cer-tificazione unica.

La richiamata modalità “auto-matica” di erogazione farà si cheper coloro che hanno percepito ilbonus Irpef e hanno anche pro-dotto altri redditi che concorro-no alla formazione del redditocomplessivo, occorrerà verifica-re l’eventuale superamento dellasoglia dei 26mila euro oltre la quale si perde il diritto agli 80 eu-ro mensili.

Le somme anticipate sono re-cuperate dal sostituto d’impo-sta mediante l’istituto dellacompensazione di cui all’arti-colo 17 del Dlgs 241/1997, men-tre gli enti pubblici e le ammini-strazioni dello Stato possonorecuperare le predette sommeanche mediante riduzione deiversamenti delle ritenute e, perl’eventuale eccedenza, dei con-tributi previdenziali.

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Il bonus spetta a condizioneche l’Irpef lorda sui redditi di la-voro dipendente ed assimilatirisulti superiore alle detrazionida lavoro spettanti ex articolo13, comma 1, del Tuir. Sono per-tanto esclusi dalla fruizione ditale beneficio i cosiddetti con-tribuenti “incapienti”, coloroper i quali, cioè, l’imposta lordache insiste sul reddito di lavoro,si azzera per effetto delle detra-zioni riconosciute per l’omoni-ma categoria reddituale.

Secondo i chiarimenti forniti

dall’Amministrazione finan-ziaria (si veda la circolare 9/Edel 14/5/2014) il beneficio spet-ta anche ai soggetti fiscalmentenon residenti in Italia ex artico-lo 2 del Tuir - purché abbianoredditi imponibili nel nostroStato - nonché ai lavoratorioperanti all’estero che deter-minano l’imponibile sulla basedelle retribuzioni convenzio-nali di cui all’articolo 51, com-

pL’articolo 1, commi 12-15 del-la legge di stabilità 2015(190/2014), modificando l’arti-colo 13, comma 1-bis del Tuir hareso strutturale il cosiddettobonus Irpef (quello da 80 euromensili) che era stato introdot-to in via sperimentale nel 2014attraverso il Dl 66/2014. Si trat-ta di una misura attraverso laquale il Governo, al fine di con-trastare la grave crisi economi-ca che da diversi anni attanagliail nostro Paese, ha cercato di sti-molare i consumi, incremen-tando il potere d’acquisto deicontribuenti interessati dal-l’intervento.

Il credito, rapportato al peri-odo dell’anno, non è imponibi-le ai fini Irpef e spetta ai titola-ri di reddito di lavoro dipen-dente (con esclusione dei pen-sionati) ed assimilati, inpossesso di un reddito com-plessivo non superiore a26.000 euro (al netto del red-dito da abitazione principale).

In particolare, fino a 24milaeuro di reddito complessivospetta un bonus annuo pari a960 euro, mentre tra 24mila e26mila euro di reddito com-plessivo il credito è commisu-rato al rapporto tra l’importo di26.000 euro, diminuito del red-dito complessivo, e l’importo di2.000 euro.

Lavoro dipendenteLE FACILITAZIONI

L’agevolazionespetta nel limitedi 8.060 euro annuie riguardai datori privati

PAGINA A CURA DIMarco Strafile

pNell’ambito delle misure varate dal Governo per dare nuovo impulso all’occupazione vi sono gli incentivi di natura contributiva introdotti con la legge di stabilità 2015. In particolare, l’articolo 1, commi 118 e seguenti della legge 190/2014 ha introdotto un’agevo-lazione consistente nell’esonero dal versamento dei contributi previden-ziali a carico dei datori di lavoro (con eccezione dei premi e contributi dovu-ti all’Inail), in relazione alle nuove as-sunzioni con contratto di lavoro a tem-po indeterminato. La misura trova ap-plicazione per un triennio a decorrere dalla data di instaurazione del rappor-to di lavoro che deve avvenire tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015.

Il limiteL’agevolazione spetta nel limite di 8.060 euro per anno e riguarda i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro agricoli seppure con condizio-ni e modalità specifiche), indipenden-temente dalla natura imprenditoriale dei medesimi. Utile rammentare che tale sgravio non penalizzerà in terminidi trattamento previdenziale atteso i lavoratori interessati, rimanendo l’ali-quota di computo delle prestazioni pensionistiche fissata nella misura or-dinaria del 33% della retribuzione lor-da imponibile. L’esonero spetta a con-dizione che nei sei mesi precedenti l’assunzione, il dipendente non sia sta-to occupato a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.

Il legislatore ha posto quale ulterio-re condizione quella secondo cui nel-l’arco dei tre mesi antecedenti l’entratain vigore della legge di stabilità 2015 il lavoratore non deve aver avuto rap-porti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’in-centivo, o con società da questi con-trollate o a questi collegate ex articolo 2359 del Codice civile, nonché facenti capo, anche se per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.

L’Inps con la circolare 17 del 29 gen-naio 2015 ha fornito le istruzioni per la gestione degli adempimenti connessi con l’agevolazione in questione. Inter-pretando lo spirito del legislatore voltoa stimolare l’ampliamento della base occupazionale e a incentivare la stabi-lizzazione dei rapporti di lavoro, l’Inps

ha chiarito che l’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tem-po indeterminato, inclusi quelli:1 a tempo parziale;1 stipulati con dipendenti con qualifi-ca dirigenziale; 1 cosiddetti di job sharing o a lavoro ri-partito;1 instaurati in attuazione di un vinco-lo associativo attuato con una coope-rativa di lavoro ai sensi della legge 142/2001;1 a scopo di somministrazione.

L’Inps ha inoltre ritenuto applicabi-le l’esonero contributivo in commen-to (in deroga alle previsioni generali che limitano l’accesso alla fruizione dibenefici previdenziali di cui all’artico-lo 4, comma 12 lettera a, della legge 92/2012), alle nuove assunzioni che ri-spettino le condizioni normative «a prescindere dalla circostanza che co-stituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di con-tratto collettivo di lavoro». Per espressa previsione normativa il be-neficio non si applica in relazione ai contratti di lavoro domestico e a quellidi apprendistato e, secondo i chiari-menti forniti dall’Inps, anche a quelli di lavoro intermittente o a chiamata, pure se stipulati a tempo indetermina-to; ciò in quanto tale tipologia contrat-tuale non appare coerente con la fina-lità dell’agevolazione in commento.

Esonero non cumulabileÈ importante ricordare come l’esone-ro contributivo triennale non sia cu-mulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote previste dalla normativa vi-gente; quindi il beneficio non risulta compatibile con l’incentivo per l’as-sunzione di lavoratori con più di 50 an-ni di età disoccupati da oltre 12 mesi e didonne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a determinate aree di cui all’articolo 4, commi 8 e seguenti della legge 92/2012. Diversamente, qualora si tratti di incentivi all’assunzione che assumono natura economica, l’esone-ro contributivo risulta compatibile (adesempio incentivi per l’assunzione di lavoratori disabili, di giovani genitori).

Da ultimo, si ricorda come con l’in-troduzione di questo nuovo incentivo sia stato abrogato quello previsto dal-l’articolo 8, comma 9, della legge 407/1990. Tale norma prevedeva la ri-duzione della contribuzione a carico del datore di lavoro del 50% (che arri-vava al 100% nel caso di imprese arti-giane o di datori di lavoro operanti nel Mezzogiorno) per 36 mesi nel caso di assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di inte-grazione salariale da uguale periodo.

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Niente contributi previdenzialiper gli assunti entro fine 2015

Sostegno ai consumi. Fermo il limite reddituale di 26mila euro

Strutturale il bonus da 80 euro

L’ESTENSIONEIl beneficiospetta anche ai soggettinon residenti in Italiao ai lavoratoriche operano all’estero

Esonero dei contributi per le assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato

Come funziona il meccanismo dell’esonero contributivo

A CHI SPETTA Dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2015

I SOGGETTI ESCLUSI Soggetti che nei sei mesi precedenti l’assunzione hanno avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Soggetti che nel periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2014 hanno avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo, ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile, nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo

Titolari di un contratto di apprendistato

Titolari di un contratto di lavoro domestico

Titolari di con tratto di lavoro intermittente

IN COSA CONSISTE L’AGEVOLAZIONE

Esonero dei contributi dovuti dal datore di lavoro per 36 mesi dall’assunzione entro la soglia massima di 8.060 euro per anno

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I focus del Sole 24 OreMercoledì 22 Luglio 2015 - N. 2810 Le agevolazioni ai contribuenti

Agricoltura / 1NUOVI MERCATI

Credito d’imposta al 40%sui costi dell’e-commerce

Incentivazionefino a 50mila europer chi produce,trasforma o commercializza

PAGINA A CURA DIAlessandra CaputoGian Paoo Tosoni

pL’articolo 3 del Dl 91/2014 ha intro-dotto agevolazioni a favore delle im-prese che producono prodotti agrico-li, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’allegato I del Trattato sul fun-zionamento della Ue (sostanzialmen-te tutti i prodotti ottenuti in agricoltu-ra. L’agevolazione consiste nell’asse-gnazione di un credito d’imposta per la realizzazione e l’ampliamento di in-frastrutture informatiche finalizzate all’avvio e allo sviluppo del commer-cio elettronico, le cui condizioni, i ter-mini e le modalità di applicazione so-no state definite con il decreto attuati-vo del 13 gennaio 2015.

Soggetti beneficiariSono soggetti beneficiari del creditodi imposta le imprese titolari di red-dito agrario o di impresa, anche se costituite in forma cooperativa oriunite in consorzi, che produconoprodotti agricoli, della pesca e del-l’acquacoltura, o che produconoprodotti agroalimentari non ricom-presi nel predetto allegato del-l’Unione che, ai sensi del Regola-mento Ue 651/2014, siano qualifica-bili come piccole e medie imprese.

Danno accesso all’agevolazione lespese sostenute per lo sviluppo dell’e-commerce relative a dotazioni tecno-logiche, software, progettazione, im-plementazione e sviluppo dei databa-se e sistemi di sicurezza.

Il credito d’imposta è concessoper gli interventi realizzati dopol’entrata in vigore del decreto attua-tivo (avvenuta il 14 marzo 2015), aventi competenza a decorrere dalperiodo di imposta in corso al 31 di-cembre 2014 e nei due successivi. Ilcredito d’imposta spetta in funzionedell’attività prevalente effettiva-mente svolta e dichiarata ai fini Iva edelle dimensioni dell’impresa.

Percentuali di credito e limitiIl credito spetta:1 nella misura del 40% e nel limite di 50.000 euro dell’importo degli inve-stimenti, per le piccole e medie impre-se operanti nella produzione, trasfor-mazione e commercializzazione di prodotti agricoli;1 nella misura del 40% e nel limite di50.000 euro degli investimenti, per le Pmi per le quali non ricorrano le condizioni di cui al primo punto e per le imprese diverse dalle Pmi ope-ranti nel settore della trasformazio-ne dei prodotti agricoli;1 nella misura del 40% e nel limite di 15.000 euro nell’arco di tre esercizi fi-nanziari dell’importo degli investi-menti, per le Pmi per le quali non ricor-rano le condizioni di cui al primo pun-to e per le imprese diverse dalle picco-le e medie imprese che operano nel settore della produzione primaria;1 nella misura del 40% e nel limite di30.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari dell’importo degli inve-stimenti per le piccole e medie im-

prese e per le imprese diverse dallepiccole e medie imprese che opera-no nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca;1 nella misura del 40% e nel limite di 50.000 euro degli investimenti realiz-zati per le piccole e medie imprese cheproducono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura;1 nella misura del 20 % e del 10 % e nellimite di 50.000 euro dell’importo de-gli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi, rispettivamente per le pic-cole imprese e per le medie imprese che producono prodotti agroalimen-tari, della pesca e dell’acquacoltura.

Le domandeLe domande per il riconoscimento delcredito d’imposta devono essere pre-sentate dal 20 febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di realiz-zazione degli investimenti, secondo modalità telematiche definite dal mi-nistero delle Politiche agricole. Il cre-dito d’imposta spettante va indicato nella dichiarazione dei redditi relativaal periodo d’imposta per il quale è con-cesso e può essere utilizzato esclusi-vamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997; non concorre alla formazione del reddito edel valore della produzione ai fini Irape non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Si decade dal beneficio nel caso diaccertamento definitivo di violazioni non formali alla normativa fiscale, nelcaso di mancato rispetto delle condi-zioni stabilite dal regolamento della Ue, nel caso di utilizzazione difforme dalla destinazione indicata nella do-manda e nel caso di accertamento del-la falsità delle dichiarazioni rese.

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pA coltivatori diretti ed imprendi-tori agricoli professionali (Iap) iscrittinella previdenza agricola, purché di età inferiore ai 35 anni, è riconosciuta una detrazione di imposta del 19% delle spese sostenute per il pagamen-to dei canoni di affitto dei terreni.

La detrazione è ammessa entro il li-mite di 80 euro per ciascun ettaro con-dotto in affitto e fino a un massimo di 1200 euro per ogni anno. Al fine di frui-re della agevolazione, devono essere rispettati entrambi i limiti, pertanto l’ammontare massimo del canone di locazione complessivamente pagato non può essere superiore a 6.318 euro (6.318 x 0,19 = 1.200), mentre il canone massimo per ettaro non può essere

superiore a 421 euro (421 x 0,19 = 80). Ciò significa, in sostanza, che per ave-re la detrazione massima di 1.200 euro,gli ettari coltivati devono essere circa10/15 variabili in base ai canoni pagati.

L’esempioSi consideri il seguente esempio: un giovane agricoltore ha in affitto un terreno di 10 ettari e paga un canone annuo di 4.000 euro (400 euro per et-taro); in questo caso la detrazione am-messa è pari ad euro 760 euro (4.000 x0,19). Tale detrazione spetta in quan-to soddisfa contemporaneamente il limite di 1.200 complessivi e il limite di80 euro per ettaro (la detrazione per ettaro è pari ad euro 76). Se, invece, un

giovane agricoltore affittasse il mede-simo terreno di 10 ettari ad un canone annuo di 5.000 euro (500 per ettaro), teoricamente avrebbe diritto ad una detrazione di euro 950 ma l’importo per ettaro è superiore al limite massi-mo di 80 euro (95 euro in questo caso),quindi l’importo ammesso in detra-zione sarà pari ad 800 (80 euro per 10 ettari), ciò nonostante l’importo di eu-ro 950 sia inferiore al limite massimo complessivo di euro 1.200.

Perchè possa applicarsi la detra-zione è necessario, inoltre, che il contratto di affitto dei terreni sia stipulato per iscritto e che i terreniaffittati non siano di proprietà deigenitori dei giovani coltivatori di-

retti o imprenditori agricoli profes-sionali. Se il contratto di affitto è sti-pulato da una società semplice, ladetrazione spetta ai soci in propor-zione alla quota di partecipazione;lo stesso non vale se il contratto è stipulato da altre forme societarie.

Il riporto nei modelliPer fruire della agevolazione, l’impor-to complessivo del canone annuo so-stenuto deve essere indicato nel rigo E82, sezione VI “altre detrazioni di imposta”, del quadro E “Oneri e spe-se”, nel caso in cui il giovane agricolto-re compili il modello 730/2015; dovrà, invece, essere inserito nel rigo RP73, sezione V “Detrazioni per inquilini

con contratto di locazione”, del qua-dro P “Oneri e spese”, nel caso in cui sicompili il modello Unico Pf 2015. Si ri-corda che, se l’affittuario di un terrenoagricolo realizza un volume d’affari Iva superiore a 7.000 euro, non può presentare il modello 730.L’agevola-zione trova applicazione a decorrere dal periodo di imposta 2014.

La detrazione spetta nell’anno incui il contribuente non ha ancora compiuto i 35 anni di età, forse rappor-tata ad anno nell’anno del compimen-to. Ma si potrebbe anche ritenere che la detrazione spetti per l’intera duratadel contratto, se stipulato prima che l’affittuario abbia compiuto i 35 anni.

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Under 35. Benefit concesso a coltivatori diretti e Iap entro il limite di 80 euro per ettaro - Tetto annuale di 1.200 euro

Detrazione del 19% sull’affitto dei terreni

Imprese, che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’allegato I del Trattato sul funzionamento della Ue, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi

Pmi ( regolamento Ue 651/2014), cheproducono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nell’allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi

La mappa

SOGGETTI BENEFICIARI DELL’AGEVOLAZIONE

Spese sostenute per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche esclusivamente finalizzate all’avvio e allo sviluppo del commercio elettronico, relative a:

a) dotazioni tecnologiche; b) software; c) progettazione e implementazione; d) database e sistemi di sicurezza

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Il credito spetta nella misura del 40% dell’importo degli investimenti realizzati, con un tetto massimo di 15mila, 30mila o 50mila euro a seconda della tipologia di impresa. L’incentivo è invece pari al 10% o al 20% della spesa, entro il limite di

50mila euro, rispettivamente per le piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari o della pesca e dell’acquacoltura, non ricompresi nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA

Si perde il credito di imposta, anche se già utilizzato, in caso di:8 accertamento definitivo di

violazioni non formali alla normativa fiscale;

8 mancato rispetto delle condizioni stabilite dal

regolamento dell’Unione europea;

8 utilizzazione difforme dalla destinazione indicata nella domanda;

8 accertamento della falsità delledichiarazioni rese

CAUSE DI DECADENZA E REVOCA

Page 11: Le Agevolazioni Ai Contribuenti

I focus del Sole 24 OreMercoledì 22 Luglio 2015 - N. 28 11Le agevolazioni ai contribuenti

Agricoltura / 2INCENTIVI ALL’AGGREGAZIONE

Fino al 40%dell’investimentoripagato alle aziendetramite riduzionedella tassazione

PAGINA A CURA DIAlessandra CaputoGian Paolo Tosoni

pIl decreto competitività (Dl 91/2014, convertito dalla legge 116/2014), introduce misure a soste-gno del Made in Italy. In particolare istituisce due nuovi crediti di impo-sta a favore di imprese produttrici di prodotti agricoli e di Pmi che produ-cono prodotti agroalimentari.

Oltre alla prima agevolazione(commi 1 e 2 dell’articolo 3), che pro-muove il rilancio delle infrastrutture informatiche dirette al potenzia-mento del commercio elettronico (siveda pagina 10), ne è stata prevista una seconda (introdotta dal comma 3dell’articolo 3), che punta a promuo-vere gli investimenti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi etecnologie, nonchè la cooperazione di filiera, al fine di incentivare la crea-zione di nuove reti di impresa, o losvolgimento di nuove attività da par-te di reti già esistenti. Gli interventi devono essere stati realizzati nel tri-ennio 2014-2016.

Il ministero delle Politiche agri-cole ha emanato il decreto attuativo13 gennaio 2015.

Cosa è la rete di impresaLa rete di impresa è un accordo conil quale più imprenditori si impe-gnano a collaborare al fine di accre-scere, sia individualmente (cioè con la propria impresa), che collet-tivamente (attraverso le imprese che fanno parte della rete), la pro-pria capacità innovativa e la propriacompetitività sul mercato.

Le imprese appartenenti alla rete,sulla base di un programma comune,collaborano, si scambiano informa-zioni o prestazioni di natura indu-striale, commerciale, tecnica o tec-nologica ed esercitano in comune una o più attività rientranti nello spe-cifico ambito della propria impresa.

L’incentivo previsto in questo ca-so consiste in un credito di imposta pari al 40% delle spese sostenute per tali investimenti; in pratica, il 40% dell’investimento viene “ripagato” alle imprese dallo Stato sottoforma dicredito d’imposta, da utilizzare incompensazione con altre imposte e contributi (esempio l’Iva, ritenute d’acconto, contributi previdenziali).

Vi sono però due limiti: il creditod’imposta concesso non può supera-re un tetto massimo differenziato in base alla tipologia di impresa, fino a un massimo di 400.000 euro e i credi-ti d’imposta che saranno concessi complessivamente in tutta Italia nonpotranno superare 4.500.000 euro nel 2014, 12.000.000 nel 2015 e 9.000.000 nel 2016.

Possono beneficiare di questaagevolazione le imprese, anche secostituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, aderenti ad uncontratto di rete già costituito almomento della presentazione delladomanda, titolari di reddito di im-presa o di reddito agrario che:1 producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’al-legato I del Trattato sul funziona-mento dell’Unione europea;1 sono piccole e medie imprese,come definite dal RegolamentoUe 651/2014, che producono pro-dotti agroalimentari, della pescae dell’acquacoltura non ricom-presi nell’allegato I.

Le spese agevolabili sono elencateall’articolo 3 del decreto attuativo: 1 costi per attività di consulenza e assistenza tecnico-specialistica pre-state da soggetti esterni all’aggrega-zione in rete, per la costituzione dellarete, per la redazione del programmadi rete e sviluppo del progetto;1 costi per la costruzione, acqui-sizione o miglioramento di beniimmobili e per l’acquisto di mate-riali e attrezzature;1 costi per tecnologie e strumenta-zioni hardware e software funzionalial progetto di aggregazione in rete;1 costi di ricerca e sperimentazione;1 costi per l’acquisizione di brevetti,licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;1 costi per la formazione dei titolari d’azienda e del personale dipendenteimpiegato nelle attività di progetto;1 costi per la promozione sul territo-rio nazionale e sui mercati interna-zionali dei prodotti della filiera;1 costi per la comunicazione e lapubblicità riferiti alle attivitàdella rete.

La domanda Per fruire del credito, le imprese reti-ste, tramite la capofila, devono pre-sentare al Mipaaf apposita domanda in modalità telematica, nel periodocompreso tra il 20 e il 28 febbraio del-l’anno successivo a quello di realizza-zione degli investimenti. Il credito spettante deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi; non con-corre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap e non rileva ai fini del rapporto di cuiagli articoli 61 e 109 del Tuir.

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Un «tesoretto» di 25,5 milioniper chi attiva le reti d’impresa

pLa forma contrattuale della re-te d’impresa è stata introdotta nelnostro ordinamento giuridico dal-l’articolo 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies del Dl 5 del 10 febbraio2009, convertito con la legge 33 del9 aprile 2009, così come modificatadal Dl 78 del 31 maggio 2010, con-vertito nella legge 122 del 30 luglio 2010. Sotto il profilo fiscale i con-tratti di rete sono stati esaminatidalla agenzia delle Entrate con la circolare 20 del 18 giugno 2013.

Dal 2014 questi contratti sono uti-lizzabili anche in agricoltura con loscopo di aumentare la propria pro-duzione anche sui terreni di pro-prietà di altre aziende agricole.

Il comma 3 dell’articolo 1 bis delDl 91/2014 stabilisce, infatti, che laproduzione agricola derivante dal-l’esercizio in comune secondo uncontratto di rete si considera otte-nuta a titolo originario e può esseredivisa tra i contraenti.

Le forme giuridicheL’attuale contesto normativo of-fre agli imprenditori che inten-dono costituire una rete di im-prese la possibilità di adottaredue diverse forme giuridiche: un

modello contrattuale puro di re-te di impresa, detto rete-con-tratto, oppure la creazione di unnuovo soggetto giuridico dettorete-soggetto.

La forma più conveniente dautilizzare in ambito agricolo èsenza dubbio la rete-contratto: glieffetti che si possono ottenerecon una rete soggetto, tuttavia,sono meglio raggiungibili me-diante l’istituto della cooperativa,attraverso cui si può usufruire diuna serie di agevolazioni.

Rete-soggettoLe reti-soggetto sono reti di im-prese che hanno optato per acqui-sire la soggettività giuridica iscri-vendosi nella sezione ordinariadel registro delle imprese e checostituiscono un soggetto distin-to dalle imprese che hanno sotto-scritto il contratto e, pertanto,sotto il profilo tributario, in gradodi realizzare fattispecie impositi-ve ad essa imputabili.

Da ciò discendono, per la retesoggetto, obblighi di tenuta dellescritture contabili e gli obblighi di-chiarativi in quanto soggetto passi-vo Ires, Irap e Iva.

Rete-contrattoNelle reti-contratto, non essendostata esercitata l’opzione per l’otte-nimento della soggettività giuridi-ca, la titolarità di beni, diritti, obbli-ghi ed atti è riferibile, quota parte, alle singole imprese.

In capo alle imprese, la soggetti-vità tributaria non si estingue, nè si modifica e non si attribuisce sog-gettività tributaria alla rete.

Ai fini fiscali, l’imputazione dellesingole operazioni direttamente alle imprese partecipanti si traduce nel-l’obbligo di fatturare da parte di questeultime ed a queste ultime, rispettiva-mente, le operazioni attive e passive poste in essere dall’organo comune.

Viceversa, gli eventuali atti po-sti in essere dalle singole imprese odall’ impresa “capofila”, che ope-rano senza rappresentanza, noncomportano alcun effetto sulla sfe-ra giuridica delle altre imprese partecipanti al contratto.

Ciascuna impresa aderente allarete, farà pertanto concorrere alla formazione del proprio risultato di periodo i costi che ha sostenuto e i risultati che ha realizzato per l’at-tuazione del programma di rete.

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L’inquadramento giuridico. Le possibilità in campo per gli imprenditori

Conviene la forma «contrattuale»

I soggetti contraenti stipulano un contratto che ha effetti obbligatori tra le parti

NATURADEL CONTRATTO

RETE-CONTRATTO RETE-SOGGETTO

Caratteristiche distintive

I soggetti contraenti stipulano un contratto che ha effetto costitutivo di un nuovo soggetto giuridico

Facoltativo: se esiste, agisce quale mandatario dei soggetti contraenti

ORGANO COMUNE Obbligatorio: agisce quale organodella rete

Facoltativo: se esiste, rappresenta un complesso di beni su cui insistono una serie di diritti dei soggetti contraenti

FONDOPATRIMONIALE

Obbligatorio: rappresenta il patrimonio proprio della rete

La rete non costituisce una soggettività giuridica titolare di posizioni giuridiche soggettive proprie, civilistiche o tributarie(anche se può avere codice fiscale)

SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

La rete acquisisce soggettività giuridica attraverso l’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella circoscrizione in cui ha sede

NoPARTIVA IVA Sì

SìCODICE FISCALE Sì

Page 12: Le Agevolazioni Ai Contribuenti

I focus del Sole 24 OreMercoledì 22 Luglio 2015 - N. 2812 Le agevolazioni ai contribuenti

FamigliaBENEFICI

Vale per nasciteo adozioni avvenutetra il 1° gennaio 2015e il 31 dicembre 2017

Alfredo CasottiMaria Rosa Gheido

pEntro il prossimo 27 luglio de-ve essere presentata la domandaall’Inps per fruire del bonus di 80euro mensili per i figli nati o adot-tati dal primo gennaio al 27 aprile2015, data in cui è entrato in vigoreil Dpcm del 27 febbraio 2015 che haattuato la misura introdotta dallalegge di stabilità del 2015 al fine diincentivare la natalità e contribu-ire al sostegno della stessa. Lanorma citata prevede l’erogazio-ne di un assegno di importo annuodi 960 euro, per ogni figlio nato oadottato nel periodo compresotra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicem-bre 2017, a condizione che il valo-

re dell’indicatore Isee relativo alnucleo familiare del genitore ri-chiedente l’assegno, non superi25mila euro. In caso di Isee pari oinferiore a 7mila euro il bonus è raddoppiato (1.920 euro) .

L’Inps, con la circolare numero93/2015, ha fornito le prime istru-zioni sui requisiti e sui termini di presentazione della domanda ed ha sottolineato che l’assegno è cor-risposto direttamente dall’Istituto,previa presentazione di apposita domanda telematica da parte dei soggetti interessati entro 90 giornidall’evento. Peraltro, questo ter-mine, così come la data del prossi-mo 27, non è posto a pena di deca-denza, il rispetto dello stesso con-sente, però, di fruire del beneficio adecorrere dalla data della nascita odell’ingresso in famiglia del mino-re adottato o in affidamento prea-dottivo. La domanda tardiva pro-duce, invece, effetto a decorreredalla data della sua presentazione.

Per quanto attiene ai soggetti be-neficiari dell’agevolazione, la do-manda può essere presentata dalgenitore, anche affidatario, in pos-sesso dei seguenti requisiti, che de-

vono essere presenti al momento di inoltro della domanda: 1 la cittadinanza deve essere ita-liana o comunitaria oppure extra-comunitaria con permesso di sog-giorno Ue di lungo periodo;1 ai cittadini italiani sono equipa-rati i cittadini stranieri aventi lostatus di rifugiato politico o di pro-tezione sussidiaria;1 i soggetti devono essere residen-ti in Italia;1 il figlio per cui è richiesto il bo-nus e il genitore richiedente devo-no coabitare ed avere dimora abi-tuale nello stesso Comune.

Per poter richiedere il beneficioin esame, deve essere preliminar-mente presentata la Dsu (Dichia-razione sostitutiva unica) secon-do le nuove regole introdotte daDpcm 159/2013, e ai fini della con-cessione è necessario che nel nu-cleo familiare indicato nella Dsusia presente il figlio nato, adottatoo in affido preadottivo. Conse-guentemente, non possono esse-re utilizzate Dsu presentate nel 2014. Peraltro, mentre la domandadi assegnazione del bonus è, salvocasi particolari, valida per tutto il

triennio, non è possibile utilizzareDsu scadute (ossia presentate do-po il 15 gennaio dell’anno succes-sivo a quello della presentazione eoccorre presentarne un’altra. Incaso di mancata presentazione diuna nuova DSU il beneficio è so-

speso fino alla presentazione del-la nuova dichiarazione.

L’erogazione dell’assegno è in-terrotta a partire dal mese succes-sivo all’effettiva conoscenza da parte dell’Inps di una delle seguen-ti cause di decadenza:1 decesso del figlio;1 revoca dell’adozione/affida-mento;1 decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;1 affidamento esclusivo del mino-re al genitore che non ha presenta-to la domanda;1 affidamento del minore a terzi;1 perdita di uno dei requisiti in ca-po al richiedente (viene meno la convivenza o la residenza in Italia).

La domanda potrebbe essere ri-presentata da un soggetto diver-so, qualora quest’ultimo sia inpossesso dei requisiti necessariper accedere al beneficio.

L’assegno non concorre alla for-mazione del reddito complessivo Irpef, pertanto non rileva per la ve-rifica del limite di reddito per la spettanza del “Bonus 80 euro” ex articolo 13, comma 1-bis, Tuir.

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Per i neonati arrivail «mensile» da 80 euro

Condizioni per la richiestaPer poter richiedere il beneficio deve essere preliminarmente presentata la Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica) secondo le nuove regole introdotte da Dpcm 159/2013, e ai fini della concessione è necessario che nel nucleo familiare indicato nella Dsu sia presente il figlio nato, adottato o in affido preadottivo. Conseguentemente, non possono essere utilizzate Dsu presentate nel 2014

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I focus del Sole 24 OreMercoledì 22 Luglio 2015 - N. 28 13Le agevolazioni ai contribuenti

ImmobiliLA MAPPA DEGLI INCENTIVI

Risparmio energetico, maxiscontida utilizzare entro la fine dell’anno

I regimi agevolatidel 65 e 50%dal 2016 si riallineanoallo standard del 36%

PAGINA A CURA DILuca De Stefani

pScadrà alla fine di quest’anno la detrazione Irpef ed Ires del 65% per ilrisparmio energetico qualificato, compresa quella applicabile solo da inizio di quest’anno per le scherma-ture solari e gli impianti di climatiz-zazione invernale con generatori di calore alimentati da biomasse com-bustibili. Dal primo gennaio 2016, in-fine, la detrazione Irpef sulle ristrut-turazioni edilizie di abitazioni, pas-serà dall’attuale 50 al 36 per cento.

È durata solo un anno quindi la de-trazione del 65% delle spese soste-nute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicem-bre 2015:1 per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari, fino a unvalore massimo della detrazione di 60mila euro (importo massimo dellaspesa agevolata di 92.307,69 euro);1 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione inverna-le con impianti dotati di generatori dicalore alimentati da biomasse com-bustibili (come la legna da ardere, il pellets, il cippato, il mais), fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro (importo massimo dellaspesa agevolata di 46.153,85 euro).

Schermature solariTra le schermature solari agevolate vi rientrano ad esempio le tende esterne a bracci pieghevoli o rotanti,a rullo o verticali, le tende alla vene-ziana, le chiusure oscuranti, gli scuri,le tapparelle, le persiane a battente(alla veneziana o a soffietto), i dispo-sitivi di protezione solare in combi-nazione con vetrate, i lucernari e le finestre su tetto. Secondo il va-demecum dell’Enea sulle scherma-ture solari, queste devono essere a protezione di una superficie vetrata (all’interno, all’esterno o integratealla stessa), devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edi-lizio (cioè in aderenza) e non libera-mente montabili e smontabili dal-l’utente. Sono esclusi, quindi, i gaze-bo, perchè sono slegati dall’edificio.

Generatori a biomassePer i generatori a biomasse, l’inter-vento può configurarsi come una so-stituzione totale o parziale del vec-chio generatore termico o come una

nuova installazione su edifici esi-stenti. L’impianto deve avere un ren-dimento utile nominale minimo noninferiore all’85% (in base al punto 1 dell’allegato 2 del Dlgs 28/2011) e ave-re la conformità alle classi di qualità A1 e A2 delle norme Uni En 14961-2 per il pellet e Uni En 14961-4 per il cippato (vademecum dell’Enea).

Regole comuniPer le imprese, si segnala la sentenza2549/12/2015 della Commissione tri-butaria regionale della Lombardia del 10 giugno 2015 che ha rigettato l’appello dell’agenzia delle Entrate, con la condanna dell’appellante al pagamento delle spese processuali,perché non è corretto sostenere che la detrazione del 55-65% sia concessasolo su immobili costituenti oggettoe non strumento dell’attività im-prenditoriale, quali le unità immobi-liari concesse in locazione a terzi.

CumuloAi fini del cumulo dei suddetti limiti di spesa con quelli della riqualifica-zione globale dell’edificio (comma 344), non è stato ancora chiarito se questi due nuovi interventi incidanosul livello di climatizzazione inver-nale del fabbricato ovvero se siano considerati come i pannelli solari termici (si veda Il Sole 24 Ore del 30 dicembre 2014). In generale, infatti, se vengono effettuati più interventi agevolati, la detrazione del 65% non può superare la somma degli importimassimi previsti per ciascun inter-vento realizzato. Per la riqualifica-zione globale su edifici esistenti (comma 344), però, la detrazione massima di 100mila euro è in concor-renza con quegli interventi agevola-ti che incidano sul livello di climatiz-zazione invernale, come le caldaie a condensazione, le pompe efficienti, gli impianti geotermici, gli scaldac-qua a pompa di calore (comma 347, con limite della detrazione di 30milaeuro) o come le strutture opache verticali, le strutture opache oriz-zontali, le finestre comprensive di infissi (comma 345, con limite della detrazione di 60mila euro), i qualidevono ritenersi compresi, ai finidella individuazione del limite mas-simo di detrazione spettante, nell’in-tervento più generale. Possono esse-re oggetto di autonoma detrazione, invece, gli altri interventi di rispar-mio energetico agevolabili che non incidono sul livello di climatizzazio-ne invernale, quali l’installazione deipannelli solari termici (comma 346, con limite della detrazione di 60milaeuro), per i quali la detrazione potrà essere fatta valere anche in aggiuntaa quella per la qualificazione energe-tica dell’edificio (comma 344).

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pÈ applicabile nel quadriennio 2014-2017, la deduzione dal reddi-to complessivo delle persone fisi-che del 20% del costo di acquisto odi costruzione di abitazioni (noncategorie catastali A/1, A/8 e A/9)da dare in locazione per 8 anni acanoni bassi. Il limite massimodella spesa agevolata è di 300milaeuro e la deduzione va ripartita in8 quote annuali di pari importo, apartire dall’anno della stipula delcontratto di locazione.

Sono agevolate le persone fisi-che non esercenti attività commer-ciale che acquistano, dall’1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, abitazioni di nuova costruzione e contempo-raneamente rimaste invendute al 12

novembre 2014 ovvero abitazionioggetto di interventi di ristruttura-zione edilizia o di restauro e di risa-namento conservativo (sono escluse le più semplici manuten-zioni, ordiarie o straordinarie).

L’unità immobiliare acquistatao costruita deve essere destinata,entro sei mesi dall’acquisto o daltermine dei lavori di costruzione,alla locazione per almeno otto an-ni e purché tale periodo abbia ca-rattere continuativo. Il canone dilocazione, poi, non può essere su-periore a quello indicato nella convenzione comunale stipulataai fini del rilascio del permesso dicostruire relativo agli interventidi edilizia abitativa convenziona-

ta (articolo 18, Dpr 380 del 6 giugno2001) o, in alternativa alla prece-dente condizione, non può esseresuperiore né a quello previsto per icontratti a canone convenzionaleo concordato (articoli 2, comma 3,legge 431 del 9 dicembre 1998), né aquello speciale stabilito per le uni-tà abitative realizzate o recupera-te nei Comuni ad alta tensione abi-tativa (articolo 3, comma 114, legge350 del 24 dicembre 2003), quindi,non può essere superiore al mino-re di questi due ultimi importi. Ilbonus, pertanto, non è applicabilea quelle abitazioni per le quali nonè applicabile nessuno dei tre sud-detti canoni limite.

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Costi di acquisto. Bonus a chi loca a basso canone per almeno 8 anni

Case date in affitto, deduzione del 20%

L’agenda

Il calendario e le tipologie di interventi agevolabili

Tipologia di agevolazione Fino al 31 dicembre 2015 Dal 1° gennaio 2016

Manutenzioni straordinarie, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia su abitazioni (anche manutenzioni ordinarie di parti comuni condominiali)

Detrazione Irpef del 50%, con limite di spesa di 96.000 euro e detrazione di 48.000mila euro

Detrazione Irpef del36%, con limite di spesa di 48.000 euro e detrazione di 17.280 euro

Mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo dell’immobileoggetto di ristrutturazione

Detrazione Irpef del 50%, solo se spetta la detrazione del 50% per uno dei lavori dell'articolo 16-bis, Tuir, pagati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015

Stop alla detrazione

Pannelli solari per la produzione di acqua caldaDetrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 92.307,69 euro e di detrazione di 60.000 euro

Stop alla detrazioneIrpef e Ires del 55-65%, ma resta la possibilità di beneficiare del 36%dell'articolo 16-bis, Tuir, solo per i soggetti Irpef.

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione.Pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassaentalpia. Scaldacqua a pompa di calore

Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 46.153,84 euro e di detrazione di 30.000 euro

Strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi

Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 92.307,69 euro e di detrazione di 60.000 euro

Riqualificazione energetica generale di edificiDetrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 153.846,15 euro e didetrazione di 100.000 euro

Interventi precedentemente descritti, effettuati su particomuni condominiali o su tutte le unità immobiliari del condominio

Detrazione Irpef e Ires del 65%, con i limiti di detrazione dei punti precedenti

Schermature solariDetrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 92.307,69 euro e di detrazione di 60.000 euro

Impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

Detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 46.153,85 euro e di detrazione di 30.000 euro

Page 14: Le Agevolazioni Ai Contribuenti

I focus del Sole 24 OreMercoledì 22 Luglio 2015 - N. 2814 Le agevolazioni ai contribuenti

Finanziamenti alle impreseSABATINI-BIS

L’agevolazionepuò riguardareanche un cambiocomplessivodella produzione

PAGINA A CURA DIAlessandro Sacrestano

pL’articolo 2 del Dl 69/2013 (notocome decreto del fare) ha introdot-to un nuovo strumento di agevola-zione: la Sabatini-bis ( o nuova Sa-batini). La pubblicazione del decre-to Mise del 27 novembre 2013, che hadettato le principali disposizioni at-tuative, seguita dalla circolare mi-nisteriale 4567 del 10 febbraio 2014, a cui lo stesso decreto aveva de-mandato tutti i dettagli applicativi ha, di fatto, completato il quadronormativo necessario alla pienaoperatività del regime di aiuti.

I requisitiL’accesso alle agevolazioni è ri-servato alle imprese rientrantinella definizione di micro, piccolae media impresa che operano sul-l’intero territorio nazionale e che,

alla data di presentazione delladomanda, sono in possesso dei se-guenti requisiti: 1 iscrizione al Registro delle im-prese; 1 pieno esercizio dei diritti, non es-sendo sottoposte a liquidazione vo-lontaria o procedure concorsuali; 1 non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamen-te, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti indivi-duati quali illegali o incompatibilidalla Commissione europea;1 non si trovano in condizioni talida risultare impresa in difficoltà aisensi della normativa comunita-ria vigente.

Sono ammissibili tutti settori diattività, fatta eccezione per l’indu-stria carboniera, le attività finan-ziarie e assicurative (sezione Kdella classificazione delle attivitàeconomiche Ateco 2007) e la fab-bricazione di prodotti di imitazio-ne o di sostituzione del latte o deiprodotti lattiero-caseari.

FinanziamentiOgni impresa potrà richiedere un finanziamento (rilasciato da unabanca o da un intermediario finan-ziario convenzionati) per un im-porto non superiore a 2 milioni di euro (e minimo di 20.000 euro) a

copertura totale delle spese ammis-sibili. Il limite massimo di prestito concedibile può essere raggiunto anche attraverso più operazioni fa-centi capo alla stessa impresa. In ogni caso, saranno agevolabili i solifinanziamenti erogati dal sistema bancario o dagli intermediari finan-ziari entro il 31 dicembre 2016 e nel rispetto dell’autorizzazione di spe-sa prevista per l’intervento. In par-ticolare, la norma fissa un importo massimo di 2,5 miliardi euro (prov-vista costituita presso Cassa depo-siti e prestiti), incrementabili, sulla base delle risorse disponili, fino allimite di 5 miliardi di euro.

Il finanziamento deve essere in-teramente utilizzato per l’acquisto o l’acquisizione nel caso di opera-zioni di leasing finanziario, di mac-chinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, nonchè di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, alle vociB.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell’articolo 2424 del Codice civile e destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzatenel territorio nazionale.

Il decreto ministeriale di-spone che tutti gli investimen-ti agevolati siano capitalizzati

e figurare nell’attivo dell’im-presa per almeno tre anni.

Beni acquistatiI beni acquistati devono, inoltre, es-sere riconducibili a programmi di spesa che possono inquadrarsi inuna delle seguenti fattispecie: 1 creazione di una nuova unità produttiva;1 ampliamento di una unità pro-duttiva esistente;1 diversificazione della produzio-ne di uno stabilimento;1 cambiamento fondamentaledel processo di produzione com-plessivo di una unità produttivaesistente;1 acquisizione degli attivi diret-tamente connessi ad una unitàproduttiva, nel caso in cui l’unitàproduttiva sia stata chiusa, o sa-rebbe stata chiusa qualora nonfosse stata acquisita e gli attivivengano acquistati da un inve-stitore indipendente.

Gli investimenti devono esse-re avviati successivamente alladata della domanda di aiuto edessere realizzati entro il periododi preammortamento o di prelo-cazione, della durata massima didodici mesi dalla data di stipuladel finanziamento.

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Fino a 2 milioni per l’acquistodi macchinari e software

pLa Finanziaria 2015 ha riaperto i termini della cosiddetta “moratoriadei finanziamenti”, i cui termini so-no stati delimitati lo scorso marzoin un apposito accordo tra Abi e le associazioni rappresentative delmondo imprenditoriale, la cui vali-dità è fissata al 31 dicembre 2017.

I benefici della nuova moratoriasono estesi alle Pmi operanti sul ter-ritorio nazionale che, al momento della domanda, siano in bonis.

Tecnicamente l’espressione “inbonis” si riferisce ad un gruppo omogeneo di attività finanziarie ad andamento regolare, in particolare la valutazione collettiva definisce lamisura del rischio relativa ad un de-terminato credito potenzialmente insito nelle stesse, pur non essendo ancora valutabile la sua riconduzio-ne ad una specifica posizione.

Questa particolare precisazioneha lasciato perplessi gli analisti. È chiaro, infatti, che l’appetibilitàdella moratoria è tanto più grandequanto sia evidente la “sofferenza”dell’impresa richiedente. Esclude-

re dalla moratoria proprio le im-prese con piccole irregolarità,“inadempienze probabili”, o espo-sizioni scadute e/o sconfinanti daoltre 90 giorni significa, di fatto, li-mitare parecchio l’ambito operati-vo della misura.

In particolare, l’accordo siglatostabilisce che, sebbene su base vo-lontaria, le banche concedano alle imprese la sospensione: 1 per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finan-ziamenti a medio-lungo termine;1 per 12 o 6 mesi il pagamento dellaquota capitale implicita nei canoni di leasing, rispettivamente, immo-biliari o mobiliari.

L’accordo ha dato una dimensio-ne temporale della moratoria moltopiù circoscritta rispetto a quella cheaveva fatto paventare la legge di Stabilità, in base alla quale i primi commentatori avevano ipotizzato un periodo di sospensione che arri-vasse fino a 36 mesi.

Inoltre, è prevista la possibilitàdi allungare:

1 la durata residua del piano diammortamento fino al 100%, conun massimo di 3 anni per i mutuichirografari e di 4 anni per i mutuiipotecari;1 a 270 giorni le scadenze del credi-to a breve termine (120 giorni per il credito agrario di conduzione).

L’eventuale variazione del tas-so non potrà superare i 75 puntibase, nè essere superiore all’au-mento del costo di raccolta dellabanca stessa. Parimenti possibilesarà la richiesta di acquisire nuo-ve garanzie aggiuntive all’opera-zione di finanziamento.

Nessuno spread, invece, per leimprese che entro 12 mesi avviino processi di rafforzamento patrimo-niale o di aggregazione.

La sospensione dei mutui nonsarà concessa automaticamentealle imprese, ma solo a seguito di istruttoria bancaria. Pertanto, le banche potranno respingere le ri-chieste di sospensione dei mutui aproprio piacimento.

Inoltre, ciascuna banca potrà

applicare criteri propri all’istrut-toria delle richieste. Le banche siimpegnano comunque a fornireuna risposta di norma entro 30giorni lavorativi dalla presenta-zione della domanda, o dall’otte-nimento delle informazioni ag-giuntive eventualmente richie-ste dalla banca al cliente.

L’effettiva operatività dello stru-mento è demandata al vaglio del-l’autorità di Vigilanza bancaria eu-ropea, tramite la Banca d’Italia.

L’accordo, infine, dispone unasorta di clausola a tutela delle im-prese che ottengano la sospensio-ne e/o l’allungamento di finanzia-menti in essere. In virtù di tale cir-costanza, le banche che abbiano valutato positivamente l’impresaai fini dell’accesso alle operazioni si impegnano a non ridurre conte-stualmente gli altri fidi concessi al-l’impresa. Questo impegno vale però solamente qualora l’impresa continui a mantenere prospettive di continuità aziendale.

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Finanziamenti. L’accordo Abi-imprese sospende fino a 12 mesi i pagamenti relativi alle quote capitali di rate e canoni di leasing

Riaperti i termini della moratoria

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Page 15: Le Agevolazioni Ai Contribuenti

I focus del Sole 24 OreMercoledì 22 Luglio 2015 - N. 28 15Le agevolazioni ai contribuenti

Fondi europeiL’ACCESSO

Il programma apertoanche alle Pmifinanzia tutte le fasidall’idea di base al lancio sul mercato

PAGINA A CURA DIAlberto BonifaziAnna Giannetti

pHorizon 2020, con un budget di cir-ca 80 miliardi di euro, è il programma per la ricerca e l’innovazione che sosti-tuisce il VII Programma quadro della Comunità europea per le attività di ri-cerca e sviluppo tecnologico per il pe-riodo 2014-2020 e che raggruppa, in un unico quadro di riferimento, e con un unico set di regole, tutti i finanziamentieuropei per la ricerca e l’innovazione.

Horizon 2020 rappresenta il nuo-vo principale strumento di finanzia-mento europeo nel settore della ri-cerca e dell’innovazione, in attuazio-ne dell’iniziativa faro “L’Unione del-l’innovazione”, nell’ambito dellastrategia Europa 2020.

Horizon 2020 finanzia tutte le fasidella ricerca e dell’innovazione, dal-l’idea di base all’applicazione sul mer-cato, con una attenzione particolare al-l’impatto che i risultati dei progetti fi-nanziati avranno sulla società. Posso-no partecipare tutte le persone fisiche o giuridiche (ad esempio imprese, pic-cole o grandi, enti di ricerca, università,Ong) ed entità senza personalità giuri-dica, a patto che sussistano le condizio-ni di cui all’articolo 131 del regolamentofinanziario e articolo 198 delle sue re-gole di applicazione.

Come opera il programmaLa struttura del programma Horizon 2020 ruota intorno a tre pilastri:1 eccellenza scientifica che mira a raf-forzare e ad ampliare l’eccellenza dellabase di conoscenze scientifiche del-l’Unione ed a consolidare lo Spazio eu-ropeo della ricerca al fine di rendere il sistema europeo di ricerca ed innova-zione più competitivo su scala mon-diale, articolato in tecnologie emer-genti e future (Fet), le azioni Marie Skłodowska-Curie, Infrastrutture di ricerca europee e Infrastructures;1 Leadership industriale con lo sco-po di accelerare lo sviluppo delle tec-nologie e delle innovazioni che con-sentiranno alle imprese europee di primeggiare nei mercati internazio-nali ed aiutare le Pmi europee inno-vative a crescere per diventare im-prese di importanza mondiale, arti-colato in Leadership tecnologie in-dustriali e abilitanti (Leit) a sua volta articolato in tecnologie della infor-

mazione e comunicazione (Ict), na-notecnologie, materiali avanzati, manifattura avanzata, biotecnologie,spazio, e accesso alla finanza di ri-schio, innovazione nelle Pmi;1 sfide della società che affronta le priorità politiche e sociali identifica-te in Europa 2020, articolato in salu-te, cambiamento demografico e be-nessere, sicurezza del cibo, agricol-tura e silvicoltura sostenibili, ricercamarina, marittima e sulle acque in-terne e bioeconomia, energia sicura pulita e efficiente, trasporti intelli-genti, verdi e integrati, azione sul cli-ma e l’ambiente, efficienza delle ri-sorse e materie prime, cambiamenti sociali (società inclusive, riflessive, innovative), società sicure.

Il programma Horizon 2020 è ac-compagnato, inoltre, da attivitàorizzontali:1 diffondere l’eccellenza e ampliare lapartecipazione;1 scienza con e per la società;1 iniziative dell’Istituto europeo d’in-novazione e tecnologia (Iet);1 programma Euratom (ricerca e for-mazione).

I finanziamenti per Horizon 2020sono erogati tramite bandi di finanzia-mento (calls for proposals) e gestiti centralmente direttamente dalla Commissione europea o dalle sue agenzie esecutive. Ogni bando Hori-zon 2020 presenta uno o più schemi di finanziamento chiamati “azioni”. Le azioni denominate Ria (Research and innovation actions) hanno come focus principale la ricerca scientifica e l’in-novazione tecnologica ed arrivano al-la prototipazione e la dimostrazione difattibilità su piccola scala. Le azioni de-nominate Ia (Innovation actions) fi-nanziano progetti finalizzati alla defi-nizione/produzione/design di nuovi prodotti e processi anche su larga sca-la. Le azioni denominate Csa (Coordi-nation and support actions) sono le azioni di supporto attraverso attività di disseminazione, comunicazione e sensibilizzazione. Le azioni Co–fund (cioè cofinanziamento comunitario e nazionale) hanno come obiettivo quello di finanziare entità pubbliche che gestiscono programmi di ricerca e innovazione. I bandi vengono pubbli-cati dalla Commissione europea sul si-to ufficiale di Horizon 2020, il Partici-pant portal http://ec.europa.eu/rese-arch/participants/portal/desktop/en/home.html. Nella sezione Funding opportunities sono disponibili tutti i bandi aperti. Il sistema è dotato anche di una funzione di ricerca anche per singolo topic (specifico tema di ricercadi un bando) tramite parola chiave, nella sezione Search topic (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/search/search_topics.html).

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Horizon 2020, 80 miliardiper la ricerca e l’innovazione

Cifre e bandi

Work programme 2015Il Work programme 2015 rivisto con la European commission decision C (2014) 4995 del 22 luglio 2014, http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2014-15-main-wp , ha una dotazione finanziaria complessiva di 2,7 miliardi di euro per il pilastro Eccellenza scientifica, ridotto rispetto ai 3 miliardi di euro del 2014, 2,3 miliardi di euro per il pilastro Sfide sociali, con una riduzione rispetto ai 2,8 miliardi di euro del 2014, mentre il budget del pilastro Leadership industriale è rimasto invariato con 1,8 miliardi di euro. In tutto per il 2015 un totale di 13 bandi di finanziamento per il pilastro “Eccellenza scientifica”,

inclusivo anche di una nuova azione denominata “Fast track to innovation pilot”. Per il pilastro Sfide sociali ammontano a 25 i bandi, soprattutto nei topics relativi ai cambiamenti sociali e energia e sicurezza. Ci sono poi 14 bandi per il pilastro “Leadership industriale”, sui topics relativi allo spazio e alle nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie. Altri bandi sono pubblicati relativamente a specifiche azioni di partenariato con industria e con gli Stati membri, come parte dell’Innovation investment package. Complessivamente, nel 2015, il budget totale per la ricerca, comprendente anche le spese amministrative è nell’ordine dei 10 miliardi di euro

pAll’interno di H2020 è costitui-to lo “Sme Instrument” (Sme-i) che promuove ricerca, innovazio-ne e competitività delle Pmi. Lo strumento finanzia un’idea o unconcetto innovativo, in grado di competere a livello europeo, co-prendo l’intero ciclo di innovazio-ne attraverso tre specifiche fasi.

Sme-i si distingue nel panora-ma dei finanziamenti europei, da un lato, per derogare al principio del partenariato consentendo allasingola Pmi di presentare doman-da e, dall’altro, per finanziare tuttii costi eleggibili (diretti e indiret-ti) riconducibili alle attività ine-renti lo studio di fattibilità del-l’idea progettuale (se propria-mente implementate) con un con-tributo fisso a fondo perduto.

Tre fasiQuindi le Pmi che ritengono di po-ter introdurre un’innovazione a livello di tecnologie industriali (IIpilastro) piuttosto che nell’ambi-to del III pilastro Horizon 2020“Sfide Sociali” (trasporto, ener-gia, sicurezza sociale, ambiente, agricoltura, salute e demografia),hanno la possibilità, presentandodomanda per la fase “1” dello stru-mento, di ricevere una somma fis-sa una tantum a fondo perduto pa-ri a 50mila euro per la copertura fi-nanziaria delle attività di verifica

della fattibilità scientifica, tecni-ca, economica e commerciale del-la propria idea progettuale so-stanziate nella formulazione di un business innovation plan. Inevidenza nella selezione delle do-mande la capacità competitivadell’impresa e la logica business-oriented del progetto di investi-mento. La durata delle attività perla fase 1 è di 6 mesi.

I progetti che superano la fase“1” accedono alla fase “2” e ad un ul-teriore finanziamento per l’imple-mentazione del business innova-tion plan per arrivare al lancio sul mercato del prodotto/servizio, at-traverso una serie di attività dimo-strative, test, sviluppo dei prototi-pi. Il Funding rate per la fase “2” è del 70% dei costi eleggibili (ecce-zionalmente, 100% dove la com-ponente di ricerca è fortemente presente) con importi compresi tra 0,5 e 2,5 milioni euro. La durata delle attività è di 12-24 mesi.

Nella fase “3” di commercializ-zazione sono previste misure peragevolare l’accesso al capitale (didebito o di rischio) e nuovi stru-menti di tutela della proprietà in-tellettuale, ma non un finanzia-mento vero e proprio. In merito aciò è tuttavia possibile verificarela possibilità di integrare lo Sme-icon le risorse finanziarie prove-nienti da fondi strutturali. È una

delle novità della nuova pro-grammazione, che grandi spazi offre all’ingegneria finanziaria,cioè alla capacità di coniugare o combinare linee di finanziamen-to di diversa natura, e quindi an-che alla crescita di nuove compe-tenze professionali.

È inoltre previsto un serviziogratuito di mentoring e coachingaffidato all’Enterprise Europenetwork (Een) comunque com-misurato all’impegno ed alle atti-vità afferenti alla fase: 3 giorni diformazione per la fase “1” e 12giorni per la fase “2”.

Il budgetIl budget totale messo a disposi-zione è di circa 264 milioni di euro nel 2015, di cui oltre il 70% sui topi-cs del II pilastro (leadership indu-striale) ed il rimanente su quellidel III pilastro (Sfide sociali). In particolare si segnalano le due callaperte dove fin da ora è possibilepresentare domanda (sia in fase “1” che in fase “2”): H2020-Smein-st-1-2015 e H2020-Smeinst-2-2015. Dal Participant portal di Horizon(ec.europa.eu/research/partici-pants/portal), entrando nella se-zione Sme si accede facilmente atutte le informazioni, si può sele-zionare il topic di interesse e sotto-scrivere online la domanda.

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L’opzione. Sme Instrument valuta l’impegno in base alla capacità competitiva dell’impresa

Per la fattibilità pronti 50mila euro

Page 16: Le Agevolazioni Ai Contribuenti

I focus del Sole 24 OreMercoledì 22 Luglio 2015 - N. 2816

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