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    IX a Legislatura

    CONSIGLIOREGIONALEDEL t_AZIO

    P roposta d i l e g g e

    n.130 del 20 dicembre 2010

    eli iniziativa dei Consiglieri:Rocco Berardo e Giuseppe Rossodivita

    Oggetto:"Disposizioni in materia dipubblicazione e riutilizzo

    dei dati e delle informazioni delle pubblicheamministrazioni regionali"

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    PROPOSTA 0 1 LEGGEDichiara formalmente ricevtbaeA sse gn ata a ll Q. Commiss ion e A2 012.- C A . LRoma 2 0 D J C . 2 0 1 0

    D'ordine del PII DirettoreAula,{Dott. OM_til ....na~ ....)

    Consiglio Regionale del LazioGruppo Constliare Lista Bonino Pannella - Federalisti EuropeiVia della Pisana, 1301- 00163 Roma - Telejono 06659372339Fax 0665932217e_mail: [email protected]

    PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:"Disposizioni in materia di pubblicazione e riutilizzo dei dati edelle informazioni delle pubbliche amministrazioni regionali"

    Di iniziativa dei consiglieri:

    ROCCO BERARDO 1hQ)~L~ I A c Q i i d j f ) o - l L ~ ;kIUSEPPE ROSSODIVITA

    mailto:[email protected]:[email protected]
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    RELAZIONEDopo l'avvento del World Wide Web, in tanti avevano profetizzato che I'e-democracy avrebberivoluzionato le democrazie cosi come l'e-commerce aveva rivoluzionato la prassi degli scambi egli stili di vita dei consumatori. Ma cio, finora, non e successo: studenti, organizzazioni non-profit,giornalisti e semplici cittadini che vogliano dare un contributo al firnzionamento del propriogoverno sono ancora esclusi dal processo decisionale.Infatti, anche se siamo ormai nel ventunesimo secolo, la gran parte delle Amministrazionioccidentali (in cui rientrano quelle delle Regioni italiane) e ancora organizzata secondo modellitipici dell'era industriale. Con il passare degli anni e l'avvento delle tecnologie, non si e assistito adun'evoluzione dei modelli organizzativi parallelamente al mutamento delle esigenze della societa enon e cambiato neanche il rapporto delle Amministrazioni con gli individui; gli Enti continuano avederli con diffidenza (quasi come una controparte), tenendoli a distanza e limitando la loropossibilita di azione in recinti ben determinati (il voto, la partecipazione ai procedimentiamministrativi che li riguardano).E le cose non sono cambiate neanche quando, negli ultimi anni, Ie Amministrazioni hannointrodotto l'uso dell'informatica (e del Web) nei loro processi, conservando pero i vecchi modelliorganizzativi e schemi burocratici; questo ha impedito di conseguire molti dei vantaggi attesi.Per questa motivo, nell'ambito dell'E-government (e parallelamente alIa diffusione del Web 2.0) si einiziata a fare strada la dottrina dell'Open Government (letteralmente Govemo Aperto ) secondocui l'amministrazione deve essere trasparente a tutti i livelli e consentire un controllo continuo delproprio operato mediante l'uso delle nuove tecnologie.In base al senso comune, un'Amministrazione e aperta quando i cittadini possono conoscere tutti gliatti, le decisioni e i dati dell'Ente; non e un'idea nuova quella di un'Amministrazione che intavolauna costante discussione con icittadini in modo da sentire quello che hanno da dire, che prendedecisioni basate sulle loro necessita, che persegue la collaborazione con i privati e comunica tuttoquello che fa in maniera aperta e trasparente.Tutto questo, che era gia auspicabile per un'Amministrazione tradizionale (analogica), diventa oggipossibile grazie all'uso delle tecnologie info-telematiche; soltanto adesso, con iI progressotecnologico rappresentato dal Web 2.0, cio puo essere realizzato efficacemente e con costisostenibil i.Central ita del cittadino, partecipazione, accesso universale ai dati, usc del Web (e in particolari deidispositivi mobili) sono iratti distintivi dell'Open Government; questa dottrina rappresenta, inoltre,anche un'occasione storica per riprogettare il modo di operare delle istituzioni e delle PubblicheAmministrazioni, in particolare per quanta concerne ilmodo in cui interagiscono e si relazionanocon icittadini.In sintesi, un'Amministrazione che intenda essere davvero aperta deve realizzare un cambiamentosu diversi livelli: - cambio culturale, ponendo aI centro il cittadino e non le procedure; - cambio deiprocessi, modificando 0 eliminando i processi che non rispondono aIle esigenze dell'utenza;Disposizioni in materia di pubblicazione e riutilizzo dei dati e delle informazioni delle PA regionali- cambio dell'organizzazione, abbandonando il modello gerarchico - spesso non orientatoall'efficienza - in cui il cittadino subisce passivamente le decisioni assunte dalle istituzioni; - cambiodella forma di relazione con l'utenza, pas sando dalla logica dei certificati a quella delladisintermediazione, daIle code aIle comunicazioni on line.In quest'ottica, l'azione di ogni Ente deve essere improntata ai tre seguenti principi:a) trasparenza: fomire ai cittadini tutte le informazioni sull'operato dell'amministrazione aiuta acreare fiducia, oltre a infondere nuova linfa al sistema economico;b) partecipazione: stimolare la partecipazione dei privati aI processo decisionale, in quanta il ricorsoall'intelligenza collettiva migliora la qualita delle scelte compiute dalle istituzioni;c) collaborazione: rivedere imodelli organizzativi in modo da garantire la costante collaborazione

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    con gli altri Enti, le organizzazioni no-profit e i privati, sfruttando al massimo gli strumenti delWeb 2.0.AIl'intemo di questo nuovo paradigma amministrativo, acquista un ruolo strategico la pratica cheprende i1nome di Open Data e che consiste ne1 rendere idati delle agenzie pubbliche accessibi1i atutti sui Web, in formato aperto, senza restrizioni di copyright, brevetti 0 altre forme di controlloche ne limitino 1ariproduzione.La "liberazione" dei dati pubb1ici risponde a mo1teplici finalita:- rendere l'amministrazione trasparente, attraverso la diffusione delle informazioni relative al suofunzionamento (in partico1are quelle relative alia spesa pubblica);- migliorare 1aqualita della vita dei cittadini (si pensi ana diffusione delle informazioni relative allacriminalita);- dare impulso all'economia dell'immateriale, in considerazione del grandissimo valore delleinformazioni formate e detenute da istituzioni e amministrazioni.Per i cittadini sono evidenti ivantaggi di politiche di Open Data: possono usare i dati nelle proprieattivita quotidiane, condividerli e ri-distribuirli, incrociarli con a1tri dati (c.d. "mash-up"),contribuire all' aggiornamento dei dati.L'Open Data e possibile grazie al Web 2.0 che fomisce delle piattaforme interattive per lacondivisione dei dati e la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, differentemente rispetto aisiti non interattivi ( icc. dd. one way portal) in cui gli utenti possono visualizzare le informazionisolo passivamente. Tuttora, la maggior parte dei siti Web delle Amministrazioni tendono ad essereunidirezionali nel fomire informazioni, permettendo ai cittadini di seguire e controllare le spesepubbliche, rna non di assumere un mole pill attivo. Invece, se vengono attuate delle politiche diOpen Data, i cittadini non sono pill solo consumatori passivi di informazioni fomite dal Govemo,rna partecipano attivamente e vengono messi in condizione di rielaborare idati in modo daverificare l'efficienza dell'apparato burocratico e sviluppare servizi e applicazioni pill efficacementerispetto a quanto fanno le stesse istituzioni.IIprincipale modo di attuazione di un tale principio e la pubblicazione sui Web in un unico sito pertutte le Amministrazioni; l'eccessiva parcellizzazione sarebbe deleteria ed impedirebbe a tutti diavere un effettivo accesso aIle informazioni del settore pubblico. La prima realizzazione di portaleunico di accesso ai dati pubblici (con Ie modalita fin qui descritte) e stata rappresentatadall'americano Data.gov, ilcui esempio - all'estero - e state gia seguito da numerosi altreAmministrazioni statali (tra cui Inghilterra, Brasi1e, Australia e Giappone) e territoriali.Disposizioni in materia di pubblicazione e riutilizzo dei dati e delle informazioni delle PA regionaliNell'ordinamento giuridico italiano (a differenza di quanto accade in altri Paesi come USA e UK),non esiste una norma che imponga di rendere pubblici tutti idati di cui e in possesso l'Ente e - perquesto motivo - soltanto alcune amministrazioni stanno iniziando, in via sperimentale, iniziative diquesto tipo.La presente proposta costituisce ilprimo esempio italiano di legislazione regionale in questamateria e ha l'obiettivo di allargare i diritti di trasparenza, partecipazione e collaborazione,recependo in un teste normativo 1adottrina dell'Open Data.La crisi economica e i tagli alla finanza pubblica inducono a riflettere con maggiore attenzionesull'assetto organizzativo, sui ruolo degli Enti e sul rapporto con icittadini. Merita di essereripensato, innanzitutto, il concetto stesso di trasparenza: infatti, le norme vigenti si sono rivelateinsufficienti per realizzare l'auspicato e indifferibile controllo sull' operato degli uffici pubb1ici.L'intervento normativo che ci si propone di attuare risponde, in primo luogo, all'esigenza ditrasformare la trasparenza in effettivo accesso da parte dell'Intera collettivita a tutte le informazionipubbliche, secondo il paradigma della liberta di informazione dell'Open Government; conseguenzadi questa evoluzione del concetto di trasparenza e la tendenziale pubblicita di tutti i dati e Ieinformazioni concementi la Pubblica Amministrazione e i suoi agenti.Per questo motivo, si rende necessario inserire norme che impongano, in modo incisivo e stringenteda parte de lle Pubbliche Amministrazioni la pu bblicita di tutte Ie infonnazioni de l se ttore pubblico,

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    prevedendo delle vere e proprie sanzioni per i soggetti inadempienti; disposizioni di questo tipohanno 10 scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di imparzialita e buonandamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.).L'obiettivo di questa proposta e ancora pili ambizioso: la pubblicazione dei dati e delle informazionidel settore pubblico puo avere un ruolo chiave anche nel fomire un impulso al sistema economico.La crisi economica globale che stiamo attraversando induce a riflettere con maggiore attenzione sulmodello amministrativo, specie per le Amministrazioni regionali e locali, il cui mole e divenuto dicruciale importanza con la progressiva attuazione della riforma introdotta con la LeggeCostituzionale n. 312001; in questo contesto, rendere accessibili e riutilizzabili idati pubblici,significa anche creare condizioni propizie per 1 0 sviluppo di servizi.Le informazioni del settore pubblico, infatti, sono un'importante materia prima per i prodotti e iservizi basati su contenuti digitali; esse diventano una risorsa contenutistica aneora pili importantecon 10 sviluppo dei servizi fruibili mediante dispositivi mobili. Pertanto, pill ampie possibilita diriutilizzo delle informazioni del settore pubblico possono - tra I'altro - consentire alle imprese disfruttarne il potenziale e contribuire alla crescita economica e alIa creazione di posti di lavoro.Nel corso degli ultimi anni vi sono stati numerosi interventi normativi che, pur andando nelladirezione di agevolare la circolazione dei dati pubblici, non l'hanno imposta, lasciandola alladiscrezionalita di ogni singolo Ente (a livello comunitario si ricorda la Dir. 2003/98/CE recepita conil D. Lgs. n. 36/2006 e la Dir. n. 2007/7/CE recepita con il D. Lgs. n. 32/2010; a livello nazionale sisegnala il D. Lgs. n. 82/2005). La presente proposta si inserisce in questo contesto normativo e,imponendo alle Amministrazioni l'accessibilita via Web di tutti i dati pubblici, ne puo essereconsiderata quasi il compimento.

    * * *Disposizioni in materia di pubblicazione e riutilizzo dei dati e delle informazioni delle PA regionali.La proposta e articolata in sette articoli; di seguito, si illustrano nel dettaglio i tratti principali delledisposizioni di cui alla presente proposta.L'articolo 1 definisce I'oggetto e le final ita della legge.Per aumentare la responsaoilita del govemo, promuovere una partecipazione informata dei cittadinie creare nuove opportunita economiche, ogni Amministrazione regionale sara obbligata a renderedisponibili su internet tutti i dati pubblici in suo possesso in formato aperto. Si tratta di dati raccoltia spese della colletti vita, che riguardano attivita finanziate con le tasse, rna sono stati finorainaccessibili al comune cittadino.Si tratta di un rilevante contributo di modemizzazione ed innovazione che, recependo le miglioriesperienze a livello internazionale (in particolare quella statunitense), offre ai cittadini un ulteriorestrumento di controllo e al sistema economico una nuova opportunita di sviluppo.Per assicurare ilpieno rispetto della Legge, I'Amministrazione regionale dovra porre in essereun'adeguata attivita di programmazione tesa a garantire la piena accessibilita ai dati pubblici,tenendo conto - tra le altre - delle situazioni di disabilita, disagio economico e sociale e diversitaculturale.L'articolo 2 definisce I'ambito di applicazione del provvedimento.La soluzione scelta e quella di estendere l' ambito soggettivo di applicazione non solo alleAmministrazioni regionali e agli Enti locali, rna anche a tutti quei soggetti (anche formalmente didiritto privato) che siano controllati dalle Pubbliche Amministrazioni regionali 0 che sianoconcessionari di pubblici servizi regionali e locali.Le ragioni sono evidenti:- consentire un controllo diffuso nei confronti di tutti 1 soggetti che esercitano attivitaamministrativa ed erogano servizi pubblici;

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    - garantire l'accesso e il riutilizzo di tutte Ie informazioni che sono state formate con danaropubblico.L'articolo 3 detennina Ie modal ita con cui i dati pubblici vengono resi disponibili.Nella Regione Lazio, il settore pubblico raccoglie, produce, riproduce e diffonde un'ampia gammadi informazioni in molti settori di attivita: ad esempio infonnazioni di tipo sociale, economico,geografico, climatico, turistico, ambientale.Tali dati devono essere pubblicati mediante un apposito sito, realizzato e gestito dalla RegioneLazio, che sara popolato con idati fomiti (con cadenza mensile) dai soggetti tenuti all' applicazionedella presente legge.Tale previsione nonnativa, recepisce le pili innovative esperienze mondiali di Open Data comequeUe del Governo Usa (http://www.whitehouse.gov/open), del Comune di Londra (http:/ /data.london.gov.ukl) e di quello di San Francisco (http://datasforg/); tutti questi Enti hanno messo adisposizione su Internet tutti i propri dati in almeno un fonnato aperto.Tutti idati fonnati 0, comunque, trattati da una Pubblica Amministrazione dovranno esserepubblicati con le seguenti caratteristiche:a) Completi: dovranno essere accessibili tutti idati, eccetto quelli che sono soggetti a validerestrizioni di riservatezza e sicurezza;b) Primari: idati saranno raccolti alIa fonte, con il massimo livello possibile di dettaglio, non informe aggregate 0modificate;Disposizioni in materia di pubblicazione e riutilizzo dei dati e delle informazioni delle PA regionalic) Tempestivi: idati sono resi pubblici tanto velocemente quanto e necessario per preservame ilvalore.d) Accessibili: i dati saranno disponibili al pili ampio numero di utenti per la pili ampia varieta diSCOpl;e) Leggibili dai computer: idati saranno strutturati per consentire di essere processati in modoautomatico;f) Non discriminatori: i dati saranno disponibili a chiunque, senza necessita di registrazione;g) Non proprietari: idati saranno disponibili in un fonnato sui quale nessuna entita ha esclusivocontrollo;h) Liberi: I'uso e il riuso dei dati non dovra essere soggetto ad alcuna restrizione derivante dacopyright 0brevetto.Nell'attuazione della presente legge, Ie Amministrazioni dovranno rispettare la normativa in materiadi riservatezza dei dati personali, di digitalizzazione dell'attivita amministrativa e di accesso aidocumenti amministrativi; e espressamente previsto che non debbano essere pubblicati idati su cuiterzi detengano diritti di proprieta intellettuale 0 industriale e i dati indicati dall' art. 24 Legge n.24111990.L'articolo 4 prevede un generale principia di riutilizzabilita dei dati del settore pubblico regionale.Per facilitare il riutilizzo e previsto che, fatti salvi alcuni casi tassativi in cui non sia possibile 0opportuno, Ie licenze con cui i dati sono resi disponibili debbano prevedere la gratuita del riutilizzo,senza alcuna restrizione relativa a possibili riusi per fini commerciali e lucrativi.Tale disposizione ha la finalita di consentire che Ie infonnazioni pubbliche vengano utilizzate comemateria prima per 10 sviIuppo di beni e servizi basati su contenuti digitali.L'articolo 5 detta disposizioni per assicurare I'effettiva attuazione delle nonne contenute nellapresente legge.Si e inteso individuare nel dirigente la figura responsabile dell'adempimento delle incombenzepreviste, ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001 e del D. Lgs. n. 150/2009.Al fine di verificare il monitoraggio dell'attuazione della legge, il comma 2 prevede cheannualmente il Presidente della Giunta regionale (0Assessore suo delegato) riferiscono al ConsiglioRegionale. Sempre a cura del Presidente della Giunta, sara pubblic ato u n ra pporto dettagliato

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    riguardante il livello di applicazione della nonnativa per ciascun Ente; per garantime la massimavisibilita, e previsto che tale rapporto sia pubblicato nella home page del sito della Regione.L'articolo 6 delega la Giunta Regionale all'adozione degli atti organizzativi necessari per garantireuna piena attuazione della legge.Nei regolarnenti attuativi, in particolare, saranno presi in considerazione gli aspetti arnrninistrativimediante la predisposizione degli atti organizzativi necessari; dovranno altresi essere adottate dellelinee guida che, nell'ottiea di ottenere uniformita di modal ita applicative, fomiscano a tutti idestinatari della legge utili indicazioni sugli aspetti teeniei (corne un eleneo dei fonnati aperti in cuipubblieare i dati) e giuridiei (tra cui 1'indicazione delle licenze aperte ehe consentano 1'utilizzo,senza restrizioni, dei dati pubblici).L'articolo 7 detta disposizioni in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

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    "Disposizioni in materia di pubblicazione e riutilizzo dei dati edelle informazioni delle PA regionali "

    Art. 1(Oggetto e finalita)

    1. La Regione con la presente legge:a) favorisce il processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle Pubbliche Amministrazioniregionali in un contesto di trasparenza intesa come accessibilita totale delle informazioniconcementi ogni aspetto dell'azione amrninistrativa, nonche di tutti idati formati, prodotti e raccoltidalle Amministrazioni;b) promuove 1 0 sviluppo della societa dell'informazione e della conoscenza in ambito regionale afini di progresso sociale e miglioramento della qualita della vita, favorendo al contempo 1 0 sviluppodelle iniziative economiche private legate al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.2. Nel perseguimento delle finalita di cui al comma 1, la Regione opera per rimuovere e preveniregli ostacoli che di fatto impediscono la piena accessibilita ai dati pubblici, assicurando sempre laparita di trattamento tra tutti i riutilizzatori.3. Net rispetto della normativa statale in materia di digitalizzazione dell'azione amministrativa, lePubbliche Amministrazioni perseguono la finalita di rendere riutilizzabile il maggior numero diinformazioni, in base a modalita che assicurino condizioni eque, adeguate e non discriminatorie.

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    Art. 2(Ambito di applicazione)

    1. La presente legge si applica:a) alla Regione e agli Enti e organismi dipendenti dalla Regione, ivi compresi quelli di consulenzasia della Giunta regionale che del Consiglio regionale;b) agli organismi privati, comunque denominati, controllati dalla Regione;c) alle aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale.2. La presente legge, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto delle modal itaorganizzative di ciascuno, si applica inoltre:a) agli Enti locali, ai loro consorzi, associazioni e agenzie;b) agli Enti e organismi dipendenti 0strumentali degli Enti locali;c) agli organismi privati comunque denominati controllati dagli Enti locali.3. La presente legge si applica altresi ai concessionari di servizi pubblici regionali e locali e aisoggetti privati, limitatamente allo svolgimento di attivita di pubblico interesse nelle materie dicompetenza regionale.

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    Art. 3(Pubblicazione dei dati pubblici)

    1. I soggetti di cui all'art. 2 della presente legge devono rendere gratuitamente disponibili edaccessibili i dati formati, 0comunque trattati, in modalita digitale e in almeno un formato aperto.Per formate dei dati di tipo aperto si intende un formato dati reso pubblico e documentatoesaustivamente; un elenco di formati aperti utilizzabili e contenuto nelle regole di attuazioneemanate ai sensi dell'art. 6 della presente legge.I dati devono altresi essere:a) Cornpleti: devono essere accessibili tutti idati, eccetto quelli che sono soggetti e validerestrizioni di riservatezza e sicurezza;b) Primari: i dati sono raccolti alIa fonte, con il massimo livello possibile di dettaglio, non in formeaggregate 0modificate;c) Tempestivi: i dati sono resi pubblici tanto velocemente quanto e necessario per preservarne ilvalore;d) Accessibili: i dati sono disponibili al pili ampio numero di utenti per la pili ampia varieta discopi;e) Leggibili dai computer: i dati sono strutturati per consentire di essere processati in modoautomatico;f)Non discriminatori: i dati sono disponibili a chiunque, senza necessita di registrazione;g) Non proprietari: i dati sono disponibili in un formato sui quale nessuna entita ha escIusivocontrollo;h) Liberi: I'uso e il riuso dei dati non e soggetto ad alcuna restrizione derivante da copyright 0brevetto.2. La pubblicazione e effettuata, a cura della Regione Lazio, in un apposito sito Internet che dovraessere realizzato entro 60 giorni dalla pubblicazione delle regole tecniche di cui all'art. 6 dellapresente legge. Gli Enti interessati sono tenuti a fomire alIa Regione i dati di cui al comma 1 delpresente articolo con cadenza mensile; in sede di prima applicazione, ciascun Ente dovra fomirealmeno tre classi di dati.3. Le modalita con cui le Amministrazioni provvedono a tale pubblicazione devono esserecomunque rispettose:a) della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196;b) della normativa in materia di diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633;c) della disciplina in materia di proprieta industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30;d) delle disposizioni in materia di accesso agli atti amministrativi di cui al Capo V della legge 7agosto 1990, n. 241;e) della normativa in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione di cui al decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82;f) delle disposizioni in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico di cui al decretalegislativo 24 gennaio 2006, n. 36.4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge le seguenti categorie di dati:1) quelli esclusi dall'accesso ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;2) quelli sui cui terzi detengono diritti di proprieta intellettuale ai sensi della legge 22 aprile 1941, n.633, ovvero diritti di proprieta industriale ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

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    Art. 4(Riutilizzo dei dati pubblici)

    1. Tutti i cittadini e Ie imprese hanno diritto ad accedere e riutilizzare i dati pubblici di cui alprecedente articolo.2. Ad eccezione dei casi tassativamente previsti dalle regole emanate ai sensi deU'art. 6 dellapresente legge, Ie licenze con cui i dati vengono resi disponibili devono sempre consentire la piuampia e libera utilizzazione gratuita, anche per fini commerciali e lucrativi.

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    Art. 5(Responsabiliti e monitoraggio)

    1. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui alia presente legge aisensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.La mancata pubblicazione dei dati in almeno un formato aperto e comunque rilevante ai fini dellamisurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.2. II Presidente della Giunta Regionale 0 l'Assessore delegato per I'innovazione e le tecnologieriferisce annualmente al Consiglio Regionale sullo stato di attuazione della presente legge; a talfine, viene redatto un rapporto annuale che viene pubblicato nella pagina iniziale del sito dellaRegione Lazio.

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    Art. 6(Regolamento di attuazione)

    1. La Giunta regionale attua la presente legge con uno 0 pili regolamenti da emanarsi entrocentottanta giomi dalla sua entrata in vigore.2. I regolamenti di cui al comma 1 disciplinano, in particolare:a) le modalita di pubblicazione dei dati e tenuta del portale regionale di accesso ai dati;b) le licenze con cui pubblicare i dati nonche i casi tassativi in cui la pubblicazione dei dati non egratuita.

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    Art. 7(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giomo successivo alla sua pubblicazione sul Bollettinoufficiale della Regione.2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.