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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO GENERALE Miglioramento efficienza energetica del Municipio di Cosenza 1 - Capitolato speciale d’appalto (parte normativa) - Lavori a misura COMUNE DI COSENZA (Provincia di Cosenza) Cap 87100 - Piazza dei Bruzi telefono 0984813301 - telefax 0984813348 e-mail: [email protected] LAVORI DI INTERVENTI INTEGRATI PER LA SISTEMAZIONE DEI VERSANTI IN LOCALITA’ MUSSANO, CIMITERO, VALLONE DI ROVITO, GUARASSANO CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto del Codice dei contratti (articolo 43, commi 3 e seguenti, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) euro a) Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 1.442.013,54 b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 22.799,93 1) Totale appalto (a + b) 1.464.813,47 c) Somme a disposizione dell’amministrazione 535.186,53 2) Totale progetto (1 + c) 2.000.000,00 progettazione il direttore II dipartimento tecnico il dirigente del settore 7 infrastrutture il responsabile del procedimento Ing. Pietro Filice ______________________ ing. Carlo Pecoraro ______________________ ing. Carlo Pecoraro ______________________ ing. Michele Fernandez ______________________ attività di supporto al responsabile del procedimento ing. Antonino Romeo

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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO GENERALE

Miglioramento efficienza energetica del Municipio di Cosenza

1 - Capitolato speciale d’appalto (parte normativa) - Lavori a misura

COMUNE DI COSENZA

(Provincia di Cosenza)

Cap 87100 - Piazza dei Bruzi telefono 0984813301 - telefax 0984813348 e-mail: [email protected]

LAVORI DI

INTERVENTI INTEGRATI PER LA SISTEMAZIONE DEI VERSANTI IN LOCALITA’ MUSSANO, CIMITERO, VALLONE DI ROVITO, GUARASSANO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto del Codice dei contratti

(articolo 43, commi 3 e seguenti, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

euro

a) Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 1.442.013,54 b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 22.799,93 1) Totale appalto (a + b) 1.464.813,47

c) Somme a disposizione dell’amministrazione 535.186,53

2) Totale progetto (1 + c) 2.000.000,00

progettazione

il direttore II dipartimento tecnico

il dirigente del settore 7 infrastrutture

il responsabile del procedimento

Ing. Pietro Filice

______________________

ing. Carlo Pecoraro

______________________

ing. Carlo Pecoraro

______________________

ing. Michele Fernandez

______________________

attività di supporto al responsabile del procedimento

ing. Antonino Romeo

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Indice PARTE PRIMA – PARTE NORMATIVA CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO Art. 1 Oggetto dell’appalto ...................................................................................................................... Art. 2 Ammontare dell’appalto ................................................................................................................. Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto .............................................................................................. Art. 4 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili ............................................................ Art. 5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili ......................................................................... CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE Art. 6 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto ....................................................... Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto ........................................................................................ Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto .................................................................................. Art. 9 Fallimento dell’appaltatore ............................................................................................................ Art. 10 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere ..................................................... Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione .................................................. Art. 12 Denominazione in valuta .............................................................................................................. Art. 12bis Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ........................................................................ CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE Art. 13 Consegna e inizio dei lavori ............................................................................................................ Art. 14 Termini per l'ultimazione dei lavori ................................................................................................. Art. 15 Sospensioni e Proroghe ................................................................................................................. Art. 16 Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione ............................................................................ Art. 17 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma ................................................. Art. 18 Inderogabilità dei termini di esecuzione .......................................................................................... Art. 19 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini ............................................................... CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA Art. 20 Divieto di Anticipazione .................................................................................................................. Art. 21 Pagamenti in acconto .................................................................................................................... Art. 22 Pagamenti a saldo ......................................................................................................................... Art. 23 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto .................................................................................... Art. 24 Ritardi nel pagamento della rata di saldo ........................................................................................ Art. 25 Revisione prezzi ............................................................................................................................ Art. 26 Cessione del contratto e cessione dei crediti.................................................................................... CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI Art. 27 Lavori a misura – oneri per la sicurezza .......................................................................................... Art. 28 Lavori in economia ........................................................................................................................ Art. 29 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera .................................................................... CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE Art. 30 Garanzia provvisoria ...................................................................................................................... Art. 31 Garanzia fideiussoria definitiva ....................................................................................................... Art. 32 Riduzione delle garanzie ................................................................................................................ Art. 33 Assicurazione a carico dell’impresa ................................................................................................. CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE Art. 34 Variazione dei lavori ...................................................................................................................... Art. 35 Varianti per errori od omissioni progettuali ...................................................................................... Art. 36 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi ................................................................................. CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA Art. 37 Norme di sicurezza generali ...........................................................................................................

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Art. 38 Sicurezza sul luogo di lavoro .......................................................................................................... Art. 39 Piano di sicurezza ......................................................................................................................... Art. 40 Piano operativo di sicurezza ........................................................................................................... Art. 41 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza ................................................................................. CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO Art. 42 Subappalto e distacco di manodopera ............................................................................................. Art. 43 Responsabilità in materia di subappalto .......................................................................................... Art. 44 Pagamento dei subappaltatori ........................................................................................................ CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO Art. 45 Riserve e controversie .................................................................................................................. Art. 46 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera .......................................................................... Art. 47 Rescissione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori - Recesso .................................................. CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE Art. 48 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione................................................................................ Art. 49 Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione .............................................. Art. 50 Presa in consegna dei lavori ultimati ............................................................................................... CAPO 12 - NORME FINALI Art. 51 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore ......................................................................................... Art. 52 Obblighi speciali a carico dell’appaltatore ........................................................................................ Art. 53 Materiali di scavo e di demolizione .................................................................................................. Art. 54 Custodia del cantiere ..................................................................................................................... Art. 55 Cartello di cantiere ........................................................................................................................ Art. 56 Danni da forza maggiore ................................................................................................................ Art. 57 Spese contrattuali, imposte, tasse .................................................................................................. PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE .................................................................................................................................................................... ABBREVIAZIONI - Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); - Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F); - Decreto n. 494 del 1996 (decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, come modificato dal decreto legislativo 19 novembre 1999,

n. 528 - Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili);

- Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici);

- D.P.R. n. 34 del 2000 (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici);

- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145); - D.P.R. n. 222 del 2003 (decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 - Regolamento sui contenuti minimi dei

piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili …); - R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 7 e 8 del d.P.R. n. 554 del

1999); - DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva previsto dall’articolo 3,

comma 8, lett. b-bis) e b-ter), del decreto legislativo n. 494 del 1996, come modificato dall'articolo 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e dall’articolo 20, comma 10, del decreto legislativo n. 251 del 2004; previsto altresì dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

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DESIGNAZIONE DEI LAVORI ED ENTITA’ DELL’APPALTO

Le opere comprese nell’appalto sono:

- Rimozione preesistenti impianti di riscaldamento e condizionamento e conseguente installazione di nuovi

impianti ad alta efficienza;

- Rimozione e sostituzione infissi esterni con ridotta trasmittanza termica;

- Installazione nuove linee di alimentazione elettrica a servizio dell’impianto termico;

- Realizzazione nuovo volume tecnico atto ad ospitare i macchinari termici e la relativa centrale.

GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI

ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera - articolo 5.

Ad ogni effetto contrattuale si dichiara che l’importo complessivo presunto delle dette opere, e’ di € 1.442.013,54 (diconsi Euro unmilionequattrocentoquarantaduemilazerotredici/54), così distinto:

Lavorazioni importi % importo

per categorie

% incidenza

manodopera

OS21 – Opere strutturali speciali € 807.911,95 56.026 18,00

OG8- Opere fluviali, di difesa, di sistemazione

idraulica e di bonifica € 634.101,59 43.974 15,00

totali € 1.442.013,54 100,00 33,00

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PARTE PRIMA PARTE NORMATIVA

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione

dell’intervento di cui al comma 2. 2. L’intervento è così individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA DEL MUNICIPIO DI COSENZA;

b) descrizione sommaria: L’intervento ha come obiettivo il miglioramento energetico del Palazzo di Città e l'impostazione generale della

progettazione degli impianti meccanici è stata rivolta al raggiungimento di un sistema tecnologico generale di estrema affidabilità e funzionalità, particolarmente attento alla riduzione al minimo degli impatti rispetto all'inquinamento ambientale ed, infine, ad un rapporto costi/benefici significativo; in particolare, le soluzioni tecniche adottate mirano a realizzare un edificio che sia interconnesso con le condizioni ambientali circostanti al fine di rispondere agli obiettivi di risparmio energetico e all’eliminazione delle emissioni di CO2.

In particolare il presente progetto è articolabile sinteticamente nel seguente modo: - Rimozione condizionatori attualmente installati sulle facciate del municipio; - Rimozione e sostituzione infissi esterni; - Miglioramento termico dell’involucro edilizio mediante iniezione di materiale isolante nelle intercapedini delle

murature perimetrali esterne; - Rimozione centrale termica attualmente utilizzata e dei relativi terminali di erogazione; - Rimozione Unità di Trattamento Aria (UTA); - Installazione Nuova Centrale Termica Idronica ed installazione nuovi terminali di erogazione all’interni degli

uffici, per riscaldamento e raffrescamento, con l’utilizzo di un sistema integrato di Climatizzazione Estiva e Riscaldamento Invernale. Tale sistema prevede l’installazione di un’unica Pompa di Calore ad Inverter che alimenterà tutti i terminali necessari ai singoli uffici, nonché 2 nuove UTA che serviranno la Sala di Rappresentanza, posta al piano primo, e la Sala del Consiglio, posta al piano terzo, (nel prosieguo della presente relazione si fornirà una descrizione di dettaglio del sistema Pompa di Calore-UTA-Terminali interni);

- Potenziamento Impianto elettrico sulla base dei nuovi impianti meccanici e sostituzione dei corpi illuminanti interni agli uffici.

c) ubicazione: Municipio di Cosenza – Sede Principale. 3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro

completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, delle

relazioni geologiche e quant’altro, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 4. Le opere e le forniture si intendono comprensive di ogni e qualsiasi onere, materiale, manodopera, mezzi ed assistenza, alla regola dell’arte, perfettamente agibili ed utilizzabili, con tutte le reti collaudate ed a norma, nel rispetto della legislazione vigente in materia. 5. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi

alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.

6. Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: CUP F85G10000050002

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Art. 2 - Ammontare dell’appalto 1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue:

Importi in euro Colonna 1) Colonna 2) Colonna 1 + 2) Num. A misura In economia TOTALE a) Importo esecuzione lavori 1.442.013,54 0,00 1.442.013,54 b) Oneri per attuazione piani di sicurezza 22 799,93 0,00 22 799,93

a) + b) IMPORTO TOTALE 1.464.813,47 0,00 1.464.813,47 2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario in

sede di gara applicato all’importo di cui al comma 1, punto 1, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, punto 2 e non soggetto a ribasso ai sensi del combinato disposto dell'articolo 131, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art.

43, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010 . 2. L’importo del contratto può variare in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite

in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e le condizioni previste dal presente capitolato speciale.

3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 1. Ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori

sono classificati nella categoria prevalente di “Edifici Civili ed Industriali «OS21»”. 2. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi dell’art. 72, comma 4) del D.P.R. 554/99. 3. Ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, i seguenti lavori, rientranti nell’elenco di cui all’articolo

72 comma 4, del D.P.R. 554/99, appartenenti alla/e categoria/e diversa/e di cui sopra di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell’importo totale, possono essere eseguiti dall’appaltatore solo se adeguatamente qualificato mediante il possesso:

a) dell’attestazione SOA nella/e categoria/e pertinente/i, indicata/e alla successiva lettera b); b) dei requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. 34/200 (importo dei lavori analoghi eseguiti nel quinquennio

precedente non inferiore all’importo dei lavori nella/e categoria/e pertinente/i, e costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nello stesso periodo non inferiore al 15% quindici per cento del predetto importo dei lavori), ai sensi dell’articolo 28, comma 1 dello stesso D.P.R. 34/2000, come indicato nella tabella che segue:

declaratoria: importo Categoria/e

SOA pertinenti

Importi minimi conseguiti nel quinquennio Incidenza

% Lavori

Costo del personale

I requisiti di cui alla lettera b), possono essere ridotti nella misura non inferiore al 70% (settanta per cento) dell’importo di ciascuna delle categorie ivi indicate, (1) con l’obbligo di subappaltare la parte di cui non è posseduta la qualificazione, comunque non superiore al 30% (trenta per cento); l’importo della parte di cui

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non è posseduta la qualificazione e che deve essere obbligatoriamente subappaltato concorre alla qualificazione nella categoria che individua i lavori ai sensi del comma 1.

4. I lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell’importo a base di gara e inferiore a euro 150.000, non sono scorporabili; essi possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per intero da imprese subappaltatrici qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; tuttavia l’importo subappaltato concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria prevalente di cui al comma 1.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 132, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, agli articoli 3, comma 1, lettera s, 43, commi 7 e 8, 161, comma 16, del D.P.R. n. 207/2010 e all’articolo 34 del presente capitolato speciale, sono riportati nella parte iniziale del presente capitolato speciale.

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CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e suoi allegati e nella lettera di invito e suoi allegati o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto 1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto e devono in esso essere richiamati:

a) il capitolato generale d’appalto di cui al D.M. 19.4.2000, n. 145, se menzionato nel bando o nella lettera invito, per quanto non in contrasto con il presente capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente capitolato speciale; c) tutti gli elaborati grafici del progetto; d) l’elenco prezzi unitari; e) per i cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento

dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 e all’articolo 100, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;

f) per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008: il piano sostitutivo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 163/2006 e al punto 3.1 dell’allegato XV al decreto n. 81 del 2008, e il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi dell’articolo 90 comma 5 dello stesso decreto;

g) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, all’articolo 89 comma 1 lettera h) del decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

h) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. 207/2010. i) le polizze di garanzia previste dal D.Lgs 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010.

Forma altresì parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non in esso richiamato, il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, laddove previsto. I documenti elencati al presente comma possono anche non essere materialmente allegati al contratto d’appalto, fatto salvo il presente capitolato speciale e l’elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: - il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; - il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; - il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; - Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: - il computo metrico e/o il computo metrico estimativo.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale da parte

dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

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2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 207/2010, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, l’appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto: - di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle strutture e

degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità; - di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi

posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità.

4. Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d’appalto, dopo l’approvazione del Direttore dei Lavori, l’Appaltatore dovrà provvedere, se in zona sismica, ai sensi della legge n. 64/74 e successive modifiche e integrazioni al deposito dei medesimi presso il Settore competente della stazione appaltante. Tali elaborati vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 140, del

D.Lgs. 163/2006. Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’operatore

economico mandatario o di un mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a

tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro soggetto di comprovata competenza professionale e con l’esperienza necessaria per la conduzione delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

3. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 e 3, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

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1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’art. 167 del D.P.R. n. 207/2010 e gli artt. 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e che l’esecuzione delle opere sia conforme alle “Norme tecniche per le costruzioni” approvate con decreto Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, e successivi aggiornamenti.

4. L’Amministrazione provvederà a sua cura e a sue spese all’emanazione degli atti del procedimento espropriativo necessari all’acquisizione dei beni per la realizzazione dell’ opera pubblica, nonché all’occupazione temporanea delle aree non soggette ad esproprio, ma necessarie per la corretta esecuzione dei lavori. L’impresa provvederà invece a sua cura e a sue spese ad ottenere dall’Amministrazione Comunale le autorizzazioni necessarie per l’occupazione temporanea delle strade pubbliche di servizio per accesso al cantiere e per l’impianto del cantiere stesso.

Art. 12 – Denominazione in valuta

1. Tutti gli atti predisposti dalla stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in

euro.

Art. 12-bis – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e

ss.mm.ii. 2. In particolare, l’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessati a qualsiasi

titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. I soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

3. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003.

5. L’appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, è fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, mensile, per il periodo di riferimento, l’elenco di tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei relativi contratti, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante.

6. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

7. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l’applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.

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CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito

verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. 2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della

stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 11, commi 9 e 12 del D.Lgs n. 163/2006 e dell’articolo 153, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 207/2010; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori: a) la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici,

inclusa la Cassa edile di Brescia ove dovuta. b) La documentazione attestante l’idoneità tecnico professionale di cui all’all. XVII del D.Lgs. 81/2008 e

segnatamente: se trattasi di impresa:

- l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;

- il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008;

- il documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 - una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del

presente decreto legislativo. ovvero, se trattasi di lavoratore autonomo:

- l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;

- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 81 del 2008 di macchine attrezzature ed opere provvisionali;

- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; - attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal

presente decreto legislativo; - il documento unico di regolarità contributiva;

c) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;

Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, la documentazione di cui alle lettere b) e c) può essere sostituita da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 ed in merito al contratto collettivo applicato;

d) Nomina del RSPP, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario;

e) Nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS); f) Attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del

2008; g) elenco dei lavoratori risultanti da libro unico del lavoro con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza e

relativa idoneità sanitaria prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata;

h) copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto;

i) copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto all’obbligo di comunicare al Centro per l’impiego competente la instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 30/10/2007. La comunicazione deve essere assolta almeno il giorno prima della assunzione;

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Detti adempimenti devono essere assolti: - dalla singola impresa aggiudicataria - da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa

mandataria, qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti;

- dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

- dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

- dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. L’aggiudicatario deve assolvere gli adempimenti di cui sopra anche nel corso dei lavori, ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

5. Nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.

6. L’obbligo di trasmissione di cui al precedente comma 4 del presente articolo si considera adempiuto anche tenendo conto dei documenti contenuti nel Piano Operativo di sicurezza di cui al successivo art. 40.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 300 (trecento) naturali consecutivi

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di

andamento stagionale sfavorevole valutati, questi ultimi, in giorni quaranta. 3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori predisposto dalla stazione Appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15 – Sospensioni e Proroghe

1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il

direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

E’ ammessa la sospensione dei lavori, ordinata ai sensi del presente comma, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs 163/2006; nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere c) e d) del D.Lgs 163/2006 la sospensione è ammessa solo quando dipende da fatti non prevedibili al momento della stipula del contratto.

2. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

3. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

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4. Non appena cessate le cause della sospensione ordinata ai sensi del comma 1, il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è firmato dall’appaltatore ed è trasmesso al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla sua redazione.

5. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi del comma 1, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

6. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l’appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli si procede a norma dell’articolo 190 del D.P.R. n. 207 del 2010.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del regolamento D.P.R. n.207 del 2010

8. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del D.P.R. n. 207 del 2010. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato e della Regione per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici. L’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. Il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. Per quanto non diversamente disposto agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal responsabile del procedimento si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori emessi dal direttore dei lavori, in quanto compatibili. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

9. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

10. L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

11. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal successivo comma 12. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

12. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 16 - Penali in caso di ritardo

1. a) Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine

indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille (cinquanta centesimi di euro ogni mille) dell’importo contrattuale pari ad € 2.362.342,03 , corrispondente a euro 1.181,17 (euro millecentoottantuno/17). b) Ai sensi dell’articolo 145, comma 5, del D.P.R. n. 207 del 2010, per i lavori dove è prevista dal progetto l’esecuzione articolata in più parti frazionate e autonome, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma 1a), si applicano ai rispettivi importi.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi;

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b) nell’inizio dei lavori per ritardata consegna per fatto imputabile all’appaltatore qualora la stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 3

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati; e) nel rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui

all’art. 43, comma 4, del D.P.R. 207/2010. 3. La penale quantificata ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c), non trova applicazione, qualora l’appaltatore, in

seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 17.

4. La penale di cui al comma 2, lettera c) e lettera e), è quantificata con riferimento all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è quantificata con riferimento all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono applicate, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell’organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.

6. L’importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.

7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell’art. 43, comma 10, del regolamento, l'appaltatore predispone e consegna

alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in

qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempienze o ritardi della Stazione appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’articolo 92, comma 1, del decreto n. 81 del 2008 e per i casi previsti all’Allegato XV punto 2.3.3 del medesimo decreto. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. In caso di consegne frazionate ai sensi dell’articolo 14, commi 5 e 6, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in tal caso le soglie temporali di cui al comma 4 si computano a partire dalla relativa consegna parziale. Qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l’articolo 158 del D.P.R. n. 207/2010.

4. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante integrante il progetto esecutivo e facente parte del contratto; tale programma può essere modificato dalla Stazione

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appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal responsabile del procedimento.

5. Nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo concesso come novazione, così come nel caso di concessione di proroghe, sarà cura della Direzione dei lavori provvedere all’integrazione e/o all’aggiornamento del cronoprogramma, che verrà poi sottoscritto dall’Appaltatore per accettazione.

Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa

conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo

funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli

organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal

presente capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto; f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal coordinatore per la sicurezza in

fase di esecuzione o dal responsabile del procedimento per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate, in attesa dell’emanazione di apposito Decreto Ministeriale, nell’allegato I del Decreto n. 81 del 2008.

Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori o delle scadenze

esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 giorni (diconsi trenta giorni) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. 163/2006 e con le modalità previste ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo.

2. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 16, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui all’art. 136, comma 4, del Codice.

3. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20 – Divieto di Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Decreto-Legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e del’art. 140, comma 1, del regolamento non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 21 - Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 al netto del ribasso d’asta e della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano, un importo non inferiore a Euro 200.000 (diconsi euro duecentomila/00).

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da svincolarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ……………………” con l’indicazione della data.

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del regolamento, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

6. Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della legge 04.08.2006 n. 248 e dell’art. 118, commi 3 e 6 del Codice dei contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- all’acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell’affidatario dei lavori e degli eventuali subappaltatori; ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, nelle ipotesi previste dall’art. 6, commi 3 e 4 del medesimo D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva dell’appaltatore o del subappaltatore, si applica quanto previsto all’art. 46, comma 2, del presente capitolato.

- qualora l’appaltatore si sia avvalso del subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente. Nel caso in cui sia stata richiesta e rilasciata certificazione ex art. 9, c. 3-bis, del D.L. n. 185/2008, convertito con L. n. 2/2009, l’emissione del certificato di pagamento relativo a ciascuna rata di acconto è altresì subordinato alla trasmissione alla Stazione Appaltante da parte dell’affidatario di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti ai subappaltatori per gli stati di avanzamento lavori precedenti già oggetto di certificazione Qualora l’esecutore motivi il mancato pagamento al subappaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal medesimo e sempre che quanto contestato dall’esecutore sia accertato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.

7. Ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602 come introdotto dall’art. 2, comma 9 della L. 24.12.2006 n. 286, la corresponsione delle rate di acconto è subordinata all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, in applicazione dell’art. 48-bis del D.P.R. 29.01.1973 n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18.01.2008, n. 40; in caso di inadempienza accertata, il pagamento é sospeso e la circostanza è segnalata all’agente della riscossione competente per il territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

8. I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 90% del dell’importo del contratto, comprensivo degli eventuali atti aggiuntivi. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1.

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Art. 22 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro trenta giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Ai sensi dell’art. 200, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, il Direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, riservata nella parte riguardante le riserve iscritte dall’appaltatore e non ancora definite, in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata assoggettata. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione finale riservata entro i successivi 60 giorni.

3. La rata di saldo unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve essere conforme allo schema tipo 1.4 del D.M. 12/03/2004, n 123. L’importo assicurato deve essere conforme a quanto previsto dal comma 3 art. 124 del Regolamento.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

7. Si applicano le condizioni di cui all’art. 21, commi 6 e 7 del presente capitolato.

Art. 23 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 21 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 . Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento per causa ad essa imputabile, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. La misura del saggio degli interessi di mora stabilita dal decreto ministeriale richiamato ai precedenti commi 1 e 2 è comprensiva del maggior danno. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.

Art. 24 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

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Qualora il ritardo nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. La misura del saggio degli interessi di mora stabilita dal decreto ministeriale richiamato al precedente comma 2 è comprensiva del maggior danno.

Art. 25 - Revisione prezzi

Ai sensi dell’articolo dell’art. 133, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo quanto espressamente previsto, per i prezzi di singoli materiali, dall’art. 133, commi 4 – 5 – 6 – 7, del D.Lgs. 163/2006, nel caso in cui gli stessi subiscano variazioni in aumento o diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero competente nell’anno di presentazione dell’offerta, con apposito decreto. Ai sensi dell’art. 133, comma 6bis,, la compensazione dei prezzi deve essere richiesta dall’appaltatore, a pena di decadenza, con apposita istanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al precedente periodo. Le modalità per il calcolo ed il pagamento della compensazione sono disciplinate dall’art 171 del regolamento. Per i lavori la cui durata prevista è superiore a 2 anni, ovvero per i lavori la cui durata, inizialmente prevista non superiore a 2 anni, si protragga, per cause non imputabili all’appaltatore, fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. Ai sensi dell’art. 133, comma 3bis, l’applicazione del prezzo chiuso deve essere richiesta dall’appaltatore, a pena di decadenza, con apposita istanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto ministeriale di cui al precedente periodo. Le modalità per l’applicazione del prezzo chiuso sono disciplinate dall’art. 172 del regolamento.

Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117, comma 1, del D.Lgs. 163/2006

e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, con le condizioni e le modalità prescritte dall’art. 117. 3. Il contratto di cessione deve riportare, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il cessionario

assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. In particolare, il cessionario è tenuto ad indicare il CIG (e, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003, il CUP) e ad effettuare i pagamenti all’operatore economico cedente sui conti correnti dedicati mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

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CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 27 - Lavori a misura – oneri per la sicurezza 1. La misurazione e la valutazione dei lavori sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato

speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari desunti dall’elenco prezzi unitari previsto per l’esecuzione dell’appalto.

5. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza è effettuata dalla Direzione lavori sulla base del preventivo assenso espresso dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, ove nominato:

- in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati all’importo contrattuale, per la parte forfetaria; - a misura, applicando i prezzi previsti in capitolato alle effettive quantità eseguite.

6. Ai fini della tenuta della contabilità è consentito l’utilizzo di programmi informatizzati e non sono richieste la numerazione e la bollatura del registro, in deroga a quanto previsto dall’art. 211, comma 4, del D.P.R. 207/2010.

Art. 28 - Lavori in economia 1. La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di varianti è effettuata con le

modalità previste dall’art. 179 del D.P.R. n. 207/2010 Generale, come segue: - per quanto riguarda i materiali, secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta; - per i trasporti, i noli e la mano d'opera, secondo le tariffe locali vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su queste ultime due componenti.

2. Ai fini di cui al comma 1, let. b), le spese generali e gli utili sono convenzionalmente determinate nella percentuale complessiva del 24,30 % (ventiquattro virgola trenta per cento).

Art. 29 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

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CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 30 - Garanzia provvisoria Ai sensi dell’articolo 75, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una garanzia pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori a base d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza. La garanzia deve essere presentata mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa fidejussoria anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in conformità alla scheda tipo 1.1 del D.M. 12.03.04 n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 del medesimo decreto, integrata con la clausola della rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, secondo quanto previsto dall’art. 75, comma 4, 5, 6 e 8 del D.Lgs. 163/2006. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppate. Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario già formalmente costituiti, si applicano le disposizioni di cui all’art. 128 del regolamento.

Art. 34 - Garanzia fideiussoria definitiva

Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia fidejussoria definitiva è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa fideiussoria, anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in conformità alla scheda tipo 1.2 del D.M. 12.03.04 n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 del medesimo decreto, integrata con la clausola della rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile., in osservanza di quanto disposto dall’art. 113 del Codice. Essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006. Ai sensi dell’art. 128 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del codice. Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del codice la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.

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Art. 32 – Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi dell’art. 40, comma 7, dell’art. 75, comma 7, e dell’art. 113, comma 1, del Codice, l'importo della garanzia

provvisoria di cui all’articolo 30 e della garanzia fideiussoria di cui all’art. 31 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000..

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento siano in possesso delle certificazioni di cui al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile.

3. In caso di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del codice, per poter beneficiare della riduzione di cui al commi 1, il requisito della certificazione di qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante ed aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.

Art. 33 – Assicurazione a carico dell’impresa 1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, D.Lgs. 163/2006, e dell’art. 125 del Regolamento, l'appaltatore è obbligato a

produrre, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, così quantificate: per una somma assicurata non inferiore a: euro 2.200.000,00 (2) , di cui: A) Partita 1 - Opere - importo di contratto maggiorato dell'IVA pari a € 1.611.294,82 (diconsi euro unmilioneseicentoundicimiladuecentonovantaquattro/82); B) Partita 2 - Opere preesistenti – per € 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00) C) Partita 3 - Demolizione e sgombero - per € 200.000,00 (diconsi euro duecentocinquantamila/00)

4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 così come previsto dal comma 2 dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010.

5. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sottoelencati rischi:

danni a cose dovuti a vibrazioni; danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in

genere; danni a cavi e condutture sotterranee.

6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

7. Ai sensi dell’art. 128 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del codice; esse coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del codice la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.

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CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 34 - Variazione dei lavori 1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo

insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per ciò l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e dagli articoli 161, 162 e 43 comma 8 del D.P.R. n. 207/2010.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti nei limiti di cui all’art. 132, comma 3, primo periodo..

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e/o alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto, nei limiti di cui all’art. 132, comma 3, secondo periodo.

6. Qualora, nelle ipotesi previste dall’articolo 132, comma 1, del D.Lgs 163/2006, l’importo delle variazioni dei lavori rientri entro il limite del 20% dell’importo dell’appalto, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso invece di eccedenza rispetto a tale limite la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal comma 13 dell’articolo 161 del D.P.R. n. 207 del 2010, è condizionata tale accettazione. Ai fini della determinazione del 20% trova applicazione il comma 14 dell’articolo 161 del D.P.R. n. 207 del 2010

7. Nel caso di varianti migliorative in diminuzione proposte dall’esecutore ai sensi dell’art. 162, comma 3, le economie risultanti dalla proposta migliorativa sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l’esecutore.

8. Per i cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, la variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 39, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui all’art. 40.

9. Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, la variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore lavori o dal responsabile del procedimento, l’adeguamento del piano sostitutivo di sicurezza, oppure, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 90, comma 5, del citato decreto n. 81 del 2008, la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 131, comma 2 lettera a) del D.Lgs 163/2006, all’art. 100 del decreto n. 81 del 2008 nonché al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto.

Art. 35 – Varianti per errori od omissioni progettuali Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto che possano pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendessero necessarie varianti, che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato anche l’appaltatore originario. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.

Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui all’elenco prezzi come

determinati ai sensi del precedente articolo 3, commi 3 e 4. 2. Qualora tra i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi come determinati ai sensi del precedente articolo 3, commi 3 e 4,

non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, con i criteri e le modalità di cui all’articolo 163 del D.P.R. n. 207/2010.

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CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 37 - Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni dei Regolamenti di Igiene e di Edilizia, per quanto attiene la gestione del cantiere. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, la valutazione dei rischi per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. L’appaltatore è soggetto agli adempimenti di cui al D.lgs n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare deve aver redatto la valutazione di tutti i rischi d’impresa, con la conseguente elaborazione del Documento di cui all’art. 28 del richiamato Testo Unico sulla Sicurezza. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 38 - Sicurezza sul luogo di lavoro 1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, la documentazione

prevista dall’art. 13 del presente capitolato. 2. L’appaltatore è obbligato ad osservare e a far osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18,

19 e 20 del decreto n. 81 del 2008, all’allegato XIII allo stesso decreto, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

3. L’appaltatore è obbligato ad assicurare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro secondo le disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto.

Art. 39 – Piani di sicurezza

1. Per cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento

dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, è fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all’art. 131, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti, e al punto 3.1. dell’allegato XV al decreto n. 81 del 2008.. Tale piano è consegnato alla Stazione Appaltante e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivate modifiche al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. Qualora prima della stipulazione del contratto o nel corso dei lavori si verifichi la presenza di pluralità di più imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione quanto previsto ai successivi commi 2 e 3. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del decreto n. 81 del 2008.

2. Per cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 131, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti e all’art. 100 del decreto n. 81 del 2008. Il suddetto obbligo è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del successivo comma 3.

3. L’appaltatore deve produrre al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione espressa accettazione del Piano di Sicurezza e coordinamento ovvero può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

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a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

4. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

5. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 3, lettera a), le proposte si intendono accolte.

6. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 3, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

7. Nei casi di cui al comma 3, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

8. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni a seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Il presente comma non trova applicazione laddove le proposte dell’Appaltatore sono intese ad integrare il piano ai sensi della lettera a) comma 2 dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006.

9. L’appaltatore ha altresì l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008, ove necessario.

Art. 40 – Piano operativo di sicurezza 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, deve predisporre e

consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori redatto ai sensi dell’articolo 131 comma 2 lettera c) del Codice dei contratti, dell’articolo 89 comma 1 lettera h) del decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Ai sensi degli artt. 26, 97 e 101 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 42 comma 4 lettera d) del presente capitolato nonché curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

3. Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui al precedente articolo 39, previsto dall'articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per l’esecuzione ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del decreto n. 81 del 2008.

4. Per cantieri di entità e tipologia previsti dall’art. 90, comma 3 decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo 39.

Art. 41 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008,

con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le

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imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell’art. 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l’appaltatore é solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza.

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CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 42 – Subappalto, cottimo e distacco di manodopera 1. Tutte le lavorazioni, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, a qualsiasi categoria appartengano sono

scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui al precedente articolo 4, e come di seguito specificato:

- le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili nella misura massima 30 % (per procedure aperte e cottimi), in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente; - i lavori appartenenti a categorie diverse dalla prevalente, costituenti le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, del D.P.R. 554/99, di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell’importo totale dei lavori, possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo nella misura massima del 30%, in termini economici, dell’importo di ciascuna categoria; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti; - i lavori appartenenti alla/e categoria/e generale/i nonché alla/e categoria/e specializzata/e indicata/e a «qualificazione obbligatoria» nell’allegato A al D.P.R. 34/2000, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, diversa/e dalla categoria prevalente, possono essere subappaltati per intero; gli stessi devono essere obbligatoriamente subappaltati qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; - i lavori appartenenti a categorie specializzate (serie «OS»), diverse da quelle indicate a «qualificazione obbligatoria» nell’allegato «A» al D.P.R. 34/2000, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, diversa/e dalla categoria prevalente, possono essere subappaltati per intero; - i lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell’importo a base di gara e inferiore a euro 150.000, non indicati negli atti di gara come scorporabili, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per intero da imprese subappaltatrici qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; tuttavia l’importo subappaltato concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria prevalente; - I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto ad eccezione della posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all’articolo 107, comma 2, lettere f), g), m), o) e p) del DPR 207/2010. 2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle

seguenti condizioni: a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o

concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’operatore economico al quale è affidato il subappalto o il cottimo;;Il contratto di subappalto deve riportare, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante: 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla tipologia e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei contratti;

3) i dati relativi al subappaltatore necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio da parte della Stazione Appaltante del DURC di quest’ultimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore Euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa

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subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.

3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati, o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: a) ai sensi dell’art. 118 comma 4 del Codice dei contratti l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere

affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento. L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione; l’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; il subappaltatore deve rispettare gli obblighi di cui all’art. 13, comma 4, del presente capitolato;

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della tipologia dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile di Brescia, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza;

e) l’appaltatore deve verificare l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori secondo quanto indicato nell’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008.

5. Ai sensi dell’art. 6, comma 8, secondo periodo, del regolamento, in caso di ottenimento del DURC del subappaltatore negativo per due volte consecutive, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione al subappalto, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio.

6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività espletate nel cantiere che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I subaffidamenti che non costituiscono subappalto devono essere comunicati al R.U.P e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, con l’indicazione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento e la denominazione del soggetto affidatario, e l’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 12-bis del presente capitolato unitamente a una o più dichiarazioni di quest’ultimo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale e l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei contratti;

7. Ai fini del presente articolo il cottimo di cui all’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 consiste nell’affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’importo totale dei lavori affidati e non all’importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’esecutore.

8. Qualora l’appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs. 276/2003, definita “distacco di manodopera” lo stesso dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara: - di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia) - di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati. - che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra.

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Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. La stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Art. 44 – Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere

oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal precedente art. 42.

3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Art. 45 – Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. Limitatamente al

subappalto o subaffidamento in cottimo di strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, del D.P.R. 554/99, diversi dalla categoria prevalente, di importo superiore al 15 % del totale dei lavori la stazione appaltante provvede ai sensi dell’art. 37, comma 11, secondo periodo, del Codice, a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti; l’appaltatore è obbligato a trasmettere tempestivamente e comunque entro 20 giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

2. Nei rapporti con i propri subappaltatori, l’appaltatore è tenuto ad accordare termini e condizioni di pagamento non meno favorevoli rispetto a quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", che devono essere fissati per iscritto nel contratto di subappalto.

3. L’affidatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’affidatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende l’emissione del successivo certificato di pagamento a favore dell’affidatario.

4. In caso di cessione del credito, l’appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione appaltante, entro 30 gg dal rilascio della certificazione ex art. 9, c. 3-bis, del D.L. n. 185/2008, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti ai subappaltatori per lo stato di avanzamento lavori oggetto di certificazione. In caso di mancata ottemperanza, il pagamento e la certificazione delle rate di acconto relative agli stati di avanzamento lavori successivi e della rata di saldo sono sospesi.

5. La Stazione Appaltante non procederà all’emissione dei certificati di pagamento né del certificato di collaudo o di regolare esecuzione se l’appaltatore non avrà ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo.

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CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 45 – Riserve e controversie

1. Ai sensi dell’art.191del regolamento, le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. Le riserve dell’appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 159 del D.P.R. n. 207/2010 e dall’art. 15, comma 6, del presente capitolato, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all’atto della loro sottoscrizione. Le riserve in merito agli ordini di servizio devono essere iscritte, a pena di decadenza, nella copia dell’ordine firmata e restituita dall’appaltatore ai sensi dell’art. 152, comma 3, del regolamento. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 190, comma 3, del regolamento. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.

2. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti incrementi rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo.

3. Ai sensi dell’art. 239 del d.Lgs. 163/2006, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario di cui all’at. 240 del medesimo decreto, le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile

4. Per la definizione delle controversie non risolte sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 240 del D.Lgs. 163/2006, è prevista la competenza del Giudice ordinario ed è escluso il ricorso all’arbitrato.

5. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

6. Nel caso di contestazioni tra la stazione appaltante e l’appaltatore circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori, compresi i casi di cui all’art. 161, comma 4, secondo periodo e all’art.167, comma 1, del regolamento, si applica la procedura prevista dall’art.164 del regolamento.

7. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

8. Ai sensi dell’art. 240-bis, l’importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell’importo contrattuale. Non possono inoltre essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010, siano stati oggetto di verifica.

Art. 46 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare

integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) l’appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando l’obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile di Brescia delle maestranze impiegate nell’appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;

c) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

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d) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

3. Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice impiegato nell’esecuzione del contratto, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

4. In ogni momento il direttore dei lavori e, per il suo tramite, il responsabile del procedimento, possono richiedere all’appaltatore ed ai subappaltatori copia del libro unico, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel libro unico dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

6. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l’applicazione, da parte delle autorità competenti, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 5 che non provvede ad esporla è punito da parte delle autorità competenti, con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

Art. 47 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori - Recesso

1) La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità di cui agli artt. 135, 136, 137 e seguenti del D.Lgs. 163/2006

2) La Stazione appaltante si riserva comunque di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a) frode nell'esecuzione dei lavori; b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti

accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,

la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei

termini previsti dal contratto; g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di

norme sostanziali regolanti il subappalto; h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto

legislativo n. 81 del 2008 o dei piani di sicurezza di cui agli articoli 39 e 40 del presente capitolato speciale,

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integranti il contratto, e delle ingiunzioni fatte all’impresa dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;

l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’ASL, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

3) Il contratto è altresì risolto di diritto, in caso di perdita da parte dell'appaltatore,dei requisiti per l'esecuzione dei lavori che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

4) Ai sensi dell’art. 6, comma 8, primo periodo, del regolamento, in caso di ottenimento di DURC dell’appaltatore negativo per due volte consecutive, la stazione appaltante procede, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, alla risoluzione del contratto.

5) In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

6) Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo: a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in

danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: i) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo

appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

ii) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

iii) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

7) La stazione appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto con le modalità indicate all’art. 134 del D.Lgs n. 163/2006.

8) La stazione appaltante potrà recedere dal contratto qualora, a seguito degli accessi ed accertamenti nel cantiere previsti dal D.P.R. 2 agosto 2010 n. 150, riceva dal Prefetto comunicazione del rilascio dell’informazione prevista all’art. 10 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252, che evidenzi situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dell’appaltatore. In tal caso la stazione appaltante procederà al pagamento del valore delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

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CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 48 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 1. L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare formalmente per iscritto l’ultimazione dei lavori al direttore dei lavori, il

quale procede ai necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

2. Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo di cui all’art. 16 del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante.

4. Il certificato di ultimazione può disporre l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 199 del D.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 49 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi Per appalti fino a 500.000 €, il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione che deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori . Per appalti di importo superiore ai 500.000,00 € e fino a € 1.000.000,00 è facoltà dell’Ente Appaltante sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 55 - Presa in consegna dei lavori ultimati 1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche

subito dopo l’ultimazione dei lavori, alle condizioni e con le modalità previste dal’art. 230 del DPR 207 del 2010. 2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso

appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai

possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per

mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

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CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 51 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al D.P.R. n. 207/2010 e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto; l’esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno i regolamentari prelievi di calcestruzzo secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, datato e conservato; le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato. il mantenimento delle opere, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, comprese la continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere eseguite; il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altri fornitori per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i locali; le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera; la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizioni di legge, ed in particolare dal Codice della Strada, nei tratti viari interessati dai lavori e sulle strade confinanti con le aree di cantiere, e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;

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la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da calcolo e materiale di cancelleria; la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, del quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma; l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. fornire entro 30 giorni dall’aggiudicazione quanto indicato al precedente art. 38. 2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, fornitori e gestori di servizi e reti tecnologiche e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per i lavori stradali non potrà essere richiesto alcun compenso aggiuntivo per l’esecuzione dei lavori previsti in presenza di traffico.

Art. 52 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;

e) all’inizio dei lavori l’appaltatore dovrà produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai da esso impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell’appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovrà inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la direzione di cantiere, che dovrà essere un soggetto di comprovata competenza professionale e con l’esperienza necessaria per la conduzione delle opere da eseguire. L’appaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare l’elenco di cui sopra con copia del libro matricola.

2. Per i lavori che possono modificare i confini di proprietà o comprometterne l’integrità, ad esempio per opere di urbanizzazione, opere stradali e simili, l’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

3. Per lavori che comportano l’esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili, quali sottomurazioni, palificazioni, fognature profonde ecc., l’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più

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verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 53 – Materiali di scavo e di demolizione 1. I materiali provenienti dalle escavazioni sono rifiuti ai sensi della normativa vigente. Le terre e rocce da scavo

(TRS) possono essere sottratte al regime di trattamento dei rifiuti alle condizioni e con le procedure di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, in particolare agli art. 185 e 186.

2. I materiali provenienti dalle demolizioni sono rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e pertanto devono essere trattati in conformità alla normativa vigente.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.

4. L’appaltatore è responsabile della gestione di tutti i rifiuti derivanti dall’esecuzione dei lavori di cui al presente appalto. Tutti i rifiuti devono essere raccolti, suddivisi per tipologia, rimossi, trasportati e conferiti presso impianti autorizzati, a cura e spese dell’appaltatore, secondo le prescrizioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto indicato negli elaborati progettuali.

5. Gli oneri derivanti dai suddetti obblighi sono considerati nei prezzi contrattuali, che si intendono comprensivi delle spese di movimentazione, degli oneri per il conferimento ai fini del trattamento in impianti autorizzati ovvero dello smaltimento presso discariche autorizzate e di ogni onere connesso agli adempimenti di cui al D.Lgs. 152/2006.

6. Per tutti i materiali destinati a impianti di trattamento e/o smaltimento, l’appaltatore, anche nel caso di lavorazioni affidate in subappalto, è tenuto a trasmettere alla Direzione Lavori la seguente documentazione: - l’elenco e i documenti degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti e i dati e le autorizzazioni dei soggetti

trasportatori; - i dati e le autorizzazioni degli impianti di trattamento e delle discariche; - copia del Formulario di identificazione del rifiuto, attestante il corretto conferimento.

7. Sono infine a carico dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute in materia ambientale.

Art. 54 – Custodia del cantiere 1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso

esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

2. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di particolare delicatezza e rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.

Art. 55 – Cartello di cantiere

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici. Per i lavori stradali di significativa estensione è richiesta la collocazione di un ulteriore identico cartello.

2. Il cartello di cantiere è fornito in conformità al modello di cui alla allegata tabella «F».

Art. 56 – Danni da forza maggiore 1. Non verrà accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in

casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall’art. 166 del regolamento. La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento. Per le sole opere stradali non saranno considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri causati dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle cunette.

Art. 57 – Spese contrattuali, imposte, tasse 1. Ai sensi dell’art. 139 del regolamento, sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

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a. le spese contrattuali; b. le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei

lavori e la messa in funzione degli impianti; c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato,

passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

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PARTE SECONDA PRESCRIZIONI TECNICHE

Le prescrizioni tecniche, le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni, sono contenute negli elaborati di seguito elencati e facenti parte integrante del materiale progettuale relativo al presente appalto:

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ALLEGATI

TABELLA «A» CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI

E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 46, comma 1) (3)

n. Lavori di Categoria ex allegato A

d.P.R. n. 34 del 2000 euro

(4)

Incidenza %

manodopera

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del capitolato, i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30%.

1 Opere strutturali speciali Prevalente OS21 Euro 807.911,95

56,026 %

Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del capitolato, i seguenti lavori costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all’art. 37, comma 11, del Codice dei contratti e all’art. 72, comma 4, regolamento generale, di importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori, possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un’impresa mandante. NON possono essere subappaltati. (5)

2

OG8- Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

Scorporabile OG8 Euro 634.101,59 43,974 %

3 Scorporabile O….

Ai sensi dell’art. 4, commi 4 e 5, (6) del capitolato, i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro 150.000: - appartengono a categorie generali diverse da quella prevalente (comma 4); (7) - costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, regolamento generale, di importo NON superiore al 15% dell’importo totale dei lavori (comma 5); (8) possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un’impresa mandante, oppure indicati obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare e affidati ad un’impresa subappaltatrice; in ogni caso l’esecutore (impresa singola, mandante o subappaltatrice) deve essere in possesso dei relativi requisiti.

4 Scorporabile e subappaltabile

5 Scorporabile e subappaltabile

6 Scorporabile e subappaltabile

O….

Ai sensi dell’articolo 4, comma 6, (9), del capitolato, i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro 150.000, appartengono a categorie specializzate (serie «OS»), diverse dalle strutture, impianti ed opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, del regolamento generale. Essi possono essere subappaltati anche per intero o assunti ad un’impresa mandante, oppure eseguiti dall’appaltatore anche se quest’ultimo non sia in possesso dei relativi requisiti. (10)

7 Scorporabile e subappaltabile

OS….

8 Scorporabile e subappaltabile

OS….

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (11) 1.442.013,54 100 %

Lavorazioni NON scorporabili ma solo subappaltabili (ai fini della qualificazione dei concorrenti gli importi di questi lavori è ricompreso nell’importo dei lavori della categoria prevalente di cui al numero 1 della presente tabella) Ai sensi dell’articolo 4, comma 7 (12), del capitolato, i seguenti lavori, di importo inferiore al 10% dei lavori e ad euro 150.000 possono essere eseguiti dall’appaltatore o essere subappaltati anche per intero ad imprese in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del d.P.R. n. 34 del 2000. 9 subappaltabile O….. 10 subappaltabile O……

11 subappaltabile O…... 12 subappaltabile O…... 13 subappaltabile O…...

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Ai sensi dell’articolo 4, comma …… , (13) del capitolato, i lavori di cui ai numeri ……, ……, ……, ……, della presente tabella, possono essere eseguiti solo da parte di installatori aventi i requisiti di cui all’articolo 108 del d.P.R. n. 380 del 2001 e al regolamento di attuazione approvato con d.P.R. n. 447 del 1991. (14)

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TABELLA «B» GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera - articolo 5

n. Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee In euro 1 Opere strutturali speciali 807.911,95

2 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 634.101,59

3 4 4b 5

6 7 8 9 10 11 11a 11b 11c

12

13

14 14a 15b

15

16 17

Parte 1 - Totale lavori A MISURA (articolo 29) 1.442.013,54 18

19

20 Parte 2 - Totale lavori IN ECONOMIA (articolo 31)

a) Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) (parti 1 + 2) 1.442.013,54

1

2

Parte 1- Totale oneri per la sicurezza A MISURA (articolo 29) 3

4

5 Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO (articolo 30)

6

7 Parte 3 - Totale oneri per la sicurezza IN ECONOMIA (articolo 31)

b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (parti 1 + 2 + 3) 22.799,93

TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b) (15) 1.464.813,47

Fermo restando quanto prescritto dall’articolo 4 e quanto indicato in calce alla precedente tabella «A», i lavori indicati ai numeri 2 e 4 sono impianti tecnologici per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui articolo 108 del d.P.R. n. 380 del 2001 e al regolamento di attuazione approvato con d.P.R. n. 447 del 1991.

(*) La suddivisione in sottocategorie di alcune parti di lavorazioni è facoltativa.

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TABELLA «C» ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI

Elemento di costo importo incidenza % 1) Manodopera euro % 2) Materiale euro % 3) Trasporti (ql/Km) euro % 4) Noleggi euro % euro 100 % squadra tipo: Operai specializzati n. Operai qualificati n. Manovali specializzati n.

TABELLA «D» RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

euro 1.a Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (base d’asta) 1.442.013,54

1.b Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 22.799,93

1 Importo della procedura d’affidamento (1.a + 1.b) 1.464.813,47 2.a Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a) % 2.b Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100) 3 Importo del contratto (2.b + 1.b)

4.a Cauzione provvisoria (calcolata su 1) 2 % 29.296,27

4.b Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a) 14.648,14 5.a Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 % 5.b Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) % 5.c Garanzia fideiussoria finale (5 + 6) 5.d Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà (50% di 5.c) 6.a Importo assicurazione C.A.R. articolo 36, comma 3, lettera a) 2.200.000,00 6.b di cui: per le opere (articolo 36, comma 3, lettera a), partita 1) 1.611.294,82 6.c per le preesistenze (articolo 36, comma 3, lettera a), partita 2) 500.000,00 6.d per demolizioni e sgomberi (art. 36, comma 3, lettera a), partita 3) 200.000,00 6.e Importo assicurazione R.C.T. articolo 36, comma 4, lettera a) 500.000,00 7 Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 36, comma 7 mesi 12

8.a Importo limite indennizzo polizza decennale art. 36, comma 8, lett. a) - 8.b Massimale polizza indennitaria decennale art. 36, comma 8, lett. a) - 8.c di cui: per le opere (articolo 36, comma 8, lettera a), partita 1) - 8.d per demolizioni e sgomberi (art. 36, comma 8, lettera a), partita 2) - 8.e Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 36, comma 8, lett. b) - 9 Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 23, comma 2 200.000,00 10 Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 23, comma 8 - 11 Tempo utile per l’esecuzione dei lavori, articolo 14 giorni 300

12.a Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18 0.50 o/oo 732,41 12.b Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo o/oo - …… …………………………………………………………… -

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TABELLA «F» CARTELLO DI CANTIERE (articolo 61)

Ente appaltante: ___________________________________

Ufficio competente: ASSESSORATO A UFFICIO TECNICO

Dipartimento/Settore/Unità operativa _____________________

LAVORI DI INTERVENTI INTEGRATI PER LA SISTEMAZIONE DEI VERSANTI IN LOCALITA’ MUSSANO, CIMITERO,

VALLONE DI ROVITO, GUARASSANO

Progetto esecutivo approvato con ___________ del__________ n. ____ del _________

Progetto esecutivo:

ing. Pietro Filice Direzione dei lavori:

Progetto esecutivo e direzione lavori opere in

c.a. Progetto esecutivo e direzione lavori impianti

ing. Pietro Filice

Coordinatore per la progettazione: ing. Pietro Filice

Coordinatore per l’esecuzione: ing. Pietro Filice

Durata stimata in uomini x giorni:

Notifica preliminare in data:

Responsabile unico dell’intervento: Ing. Michele Fernandez

IMPORTO DEL PROGETTO:

euro _______________ IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro _______________

ONERI PER LA SICUREZZA: euro _______________ IMPORTO DEL CONTRATTO: euro _______________

Gara in data ___________, offerta di ribasso del ___ %

Impresa esecutrice:

con sede Qualificata per i lavori delle categorie: _____, classifica _______

_____, classifica _______ _____, classifica _______

direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________

subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati categoria descrizione euro

Intervento finanziato con fondi propri (oppure) Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio

postale inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il ____________________ prorogato il ______________________ con fine lavori prevista per il ___________________

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio _____________ telefono: 0984813301 - fax: 0984813348 - http: // www . ________.it

E-mail: [email protected]

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1 In presenza di una sola lavorazione relativa a strutture, impianti e opere speciali, sostituire le parole «di ciascuna delle categorie ivi indicate»

con le parole «della predetta categoria». 2 Importo da indicare nel bando di gara: deve essere la somma degli importi delle partite indicate nel seguito.

3 Nel caso di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, cancellare le righe 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e le relative descrizioni. Negli altri

casi adeguare la tabella in base allo specifico lavoro in appalto in relazione alle categorie scorporabili che siano individuabili. 4 In questa colonna indicare l'importo dei lavori della categoria prevalente (primo rigo) e l’importo dei lavori delle categorie

scorporabili (righi successivi). 5 Cancellare la sezione qualora nel lavoro non sia prevista la relativa fattispecie (prevista all’articolo 4, caso 2).

6 Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.

7 Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.

8 Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.

9 Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.

10 Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.

11 L'importo deve corrispondere all'importo totale dei lavori da appaltare.

12 Cancellare o adattare la sezione a seconda della o delle fattispecie che si verificano nel lavoro.

13 Completare con «comma 4» qualora si ricada nel Caso 1, oppure con «comma 8» qualora si ricada nel Caso 2.

14 Cancellare il paragrafo (nonché il relativo comma all’articolo 4, come alla nota precedente) qualora nel lavoro non siano presenti

impianti per la cui esecuzione sia necessaria l’abilitazione ai sensi dalla legge n. 46 del 1990. 15

L'importo deve corrispondere all'importo totale dei lavori da appaltare.

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CAPITOLO 2

QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

MODALITA' DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Art. 2.1

QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori siano riconosciuti della migliore qualità della specie e

rispondano ai requisiti appresso indicati. Quando la Direzione dei Lavori avrà rifiutato qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea ai lavori, l'Appaltatore dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'Appaltatore.

a) Acqua. - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante. Avrà un pH compreso fra 6 ed 8.

b) Calce. - Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti. La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di colore uniforme, non bruciata, nè vitrea, nè pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che, mescolata con la sola quantità d'acqua dolce necessaria all'estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassetto tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene

decarburate, siliciose od altrimenti inerti. La calce viva, al momento dell'estinzione, dovrà essere perfettamente anidra; sarà rifiutata quella ridotta in polvere o sfiorita, e perciò si dovrà provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla comunque in luoghi asciutti e ben riparati dall'umidità. L'estinzione della calce viva dovrà farsi con i migliori sistemi conosciuti ed, a seconda delle prescrizioni della Direzione dei Lavori, in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura. La calce grassa destinata agli intonaci dovrà essere spenta almeno sei mesi prima dell'impiego.

c) Leganti idraulici. - Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione di cui alle norme vigenti. Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno ben riparati dall'umidità o in sili.

d) Pozzolana. - La pozzolana sarà ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esente da sostanze eterogenee o da parti inerti;

qualunque sia la sua provenienza dovrà rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle norme vigenti. Per la misurazione, sia a peso che a volume, dovrà essere perfettamente asciutta.

e) Ghiaia, pietrisco e sabbia. - Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti. Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivati da rocce resistenti, il più possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive. La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovrà essere assolutamente scevra di materie terrose ed organiche e ben

lavata. Dovrà essere preferibilmente di qualità silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovrà avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da 1 a 5 mm. La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sarà prescritta dalla Direzione dei Lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L'Appaltatore dovrà garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro. Per i lavori di notevole importanza I'Appaltatore dovrà disporre della serie dei vagli normali atti a consentire alla Direzione dei Lavori i normali controlli. In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie questi dovranno essere da 40 a 71 mm per lavori correnti di fondazioni, elevazione, muri di sostegno da 40 a 60 mm se si tratta di volti o getti di un certo spessore da

25 a 40 mm se si tratta di volti o getti di limitato spessore. Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente o gelive o rivestite di incrostazioni. Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo: e dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee.

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Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici e che per natura e formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, è necessario effettuare su campioni prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione e di gelività.

Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potrà essere consentita per la formazione di esso l'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di ciottoloni o massi ricavabili da fiumi o torrenti semprechè siano provenienti da rocce di qualità idonea. I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Le graniglie saranno quelle indicate nelle norme di buona tecnica per la tipologia edilizia in oggetto. Di norma si useranno le seguenti pezzature: 1) pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm, se ordinato, per la costruzione di massicciate all'acqua cilindrate; 2) pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm granulometria non unificata) per l'esecuzione di ricarichi di

massicciate e per materiali di costipamento di massicciate (mezzanello); 3) pietrischetto da 15 a 25 mm per l'esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosi e per trattamenti con bitumi fiuidi; 4) pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni e pietrischetti bitumati; 5) graniglia normale da 5 a 20 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di conglomerati bituminosi; 6) graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione dei Lavori per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta, sarà invece usata per conglomerati bituminosi. Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sarà ammessa una percentuale in peso non superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti di prescelta pezzatura, purchè, per altro, le dimensioni di tali

elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il 10% inferiori al limite minimo della pezzatura fissata. Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).

f) Terreni per soprastrutture in materiali stabilizzati. - Essi debbono identificarsi mediante la loro granulometria e i limiti di Atterberg, che determinano la percentuale di acqua in corrispondenza della quale il comportamento della frazione fina del terreno (passante al setaccio 0,42 mm n. 40 A.S.T.M.) passa da una fase solida ad una plastica (limite di plasticità L.P.) e da una fase plastica ad una fase liquida (limite di fluidità L.L.) nonché dall'indice di plasticità (differenze fra il limite di fluidità L.L. e il limite di plasticità L.P.). Tale indice, da stabilirsi in genere per raffronto con casi similari di strade già costruite con analoghi terreni, ha notevole importanza.

Salvo più specifiche prescrizioni della Direzione dei Lavori si potrà fare riferimento alle seguenti caratteristiche (Highway Research Board): 1) strati inferiori (fondazione): tipo miscela sabbia-argilla: dovrà interamente passare al setaccio 25 mm ed essere almeno passante per il 65% al setaccio n. 10 A.S.T.M.; il detto passante al n. 10, dovrà essere passante dal 55 al 90% al n. 20 A.S.T.M., dal 35 al 70% passante al n. 40 A.S.T.M. e dal 10 al 25% passante al n. 200 A.S.T.M.; 2) strati inferiori (fondazione): tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: dovrà essere interamente passante al setaccio da 71 mm ed essere almeno passante per il 50 % al setaccio da 10 mm, dal 25 al 50% al setaccio n. 4, dal 20 al 40% al setaccio n. 10, dal 10 al 25% al setaccio n. 40 e dal 3 al 10% al setaccio n. 200.

3) negli strati di fondazione, di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2), l'indice di plasticità non deve essere superiore a 6, il limite di fluidità non deve superare 25 e la frazione passante al setaccio n. 200 A.S.T.M. deve essere preferibilmente la metà di quella passante al setaccio n. 40 e in ogni caso non deve superare i due terzi di essa. 4) strato superiore della sovrastruttura: tipo miscela sabbia-argilla: valgono le stesse condizioni granulometriche di cui al paragrafo 1); 5) strato superiore della sovrastruttura: tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: deve essere interamente passante dal setaccio da 25 mm ed almeno il 65% al setaccio da 10 mm, dal 55 all'85% al setaccio n. 4, dal 40 al 70% al setaccio n. 10, dal 25 al 45% al setaccio n. 40 e dal 10 al 25% al setaccio n. 200; 6) negli strati superiori 4) e 5) l'indice di plasticità non deve essere superiore a 9 nè inferiore a 4; il limite di fluidità non deve

superare 35; la frazione di passante al setaccio n. 200 deve essere inferiore ai due terzi della frazione passante al n. 40. Inoltre è opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con la prova C.B.R. (Californian bearing ratio) che esprime la portanza della miscela sotto un pistone cilindrico di due pollici di diametro, con approfondimento di 2,5 ovvero 5 mm in rapporto alla corrispondente portanza di una miscela tipo. In linea di massima il C.B.R. del materiale, costipato alla densità massima e saturato con acqua dopo 4 giorni di immersione e sottoposto ad un sovraccarico di 9 kg, dovrà risultare per gli strati inferiori non inferiore a 30 e per i materiali degli strati superiori non inferiore a 70. Durante l'immersione in acqua non si dovranno avere rigonfiamenti superiori allo 0,5%.

g) Detrito di cava o tout-venant di cava o di frantoio. - Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia

disposto l'impiego di detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile non plasticizzabile) ed avere un potere portante C.B.R. (rapporto portante californiano) di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si

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modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali duri la granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale dei vuoti: di norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10 cm. Per gli strati superiori si farà uso di materiali lapidei più duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno 80; la granulometria

dovrà essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del materiale non dovrà essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non dovrà superare i 6 cm.

h) Pietrame. - Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed ognuna monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata all'entità della sollecitazione cui devono essere assoggettate. Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente. Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere sonore alla percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilità.

Il profilo dovrà presentare una resistenza alla compressione non inferiore a 1600 kg/cm² ed una resistenza all'attrito radente (Dorry) non inferiore a quella del granito di S. Fedelino, preso come termine di paragone.

i) Tufi. - Le pietre di tufo dovranno essere di struttura compatta ed uniforme, evitando quelle pomiciose e facilmente friabili, nonché i cappellacci e saranno impiegati solo in relazione alla loro resistenza.

l) Cubetti di pietra. - I cubetti di pietra da impiegare per la pavimentazione stradale debbono rispondere alle norme di accettazione emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

m) Mattoni. - I mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina, compatta ed omogenea; presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioè essere duri, sonori alla percussione e non vetrificati; essere esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa nuocere alla buona riuscita delle murature; aderire fortemente alle malte; essere resistenti alla cristallizzazione dei solfati alcalini; non contenere solfati solubili od ossidi alcalino-terrosi, ed infine non essere eccessivamente assorbenti. I mattoni, inoltre, debbono resistere all'azione delle basse temperature, cioè se sottoposti quattro mattoni segati a metà, a venti cicli

di immersione in acqua a 35 °C, per la durata di 3 ore e per altre 3 ore posti in frigorifero alla temperatura di - 10°, i quattro provini fatti con detti laterizi sottoposti alla prova di compressione debbono offrire una resistenza non minore dell'80% della resistenza presentata da quelli provati allo stato asciutto. I mattoni di uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, di modello costante e presentare, sia all'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua, una resistenza minima allo schiacciamento di almeno 160 Kg/cm². Essi dovranno corrispondere alle prescrizioni vigenti in materia.

n) Materiali ferrosi. - I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, dal D.M. 14 gennaio 2008, nonché dalle

norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti: 1° Ferro. - Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso

dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuità. 2° Acciaio dolce laminato. - L'acciaio extradolce laminato (comunemente chiamato ferro omogeneo) dovrà essere eminentemente

dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare screpolature od alterazioni; dovrà essere saldabile e non suscettibile di prendere la tempra. Alla rottura dovrà presentare struttura finemente granulare ed aspetto sericeo. 3° Acciaio fuso in getti. - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli di ponti e per qualsiasi altro lavoro, dovrà essere di prima

qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto. 4° L'acciaio sagomato ad alta resistenza dovrà essere del tipo qualificato e controllato e con caratteristiche conformi al D.M. 14

gennaio 2008. Le caratteristiche e le modalità degli acciai ad aderenza migliorata saranno quelle indicate nel D.M. 14 gennaio 2008. 5° Ghisa. - La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente lavorabile

con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia, finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente modellata. E' assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose.

o) Legname. - I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni della vigente normativa, saranno provveduti tra le più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati. I requisiti e le prove dei legnami saranno quelli contenuti nelle vigenti norme UNI. Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle

connessure. I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco dell'albero e non dai rami, dovranno essere sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun punto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza, nè il quarto del maggiore dei due diametri. Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale.

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I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smusso di sorta.

p) Geotessili. - I prodotti da utilizzarsi per costituire strati di separazione, contenimento, filtranti, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.). Il geotessile dovrà essere imputrescibile, resistente ai raggi ultravioletti, ai solventi, alle

reazioni chimiche che si instaurano nel terreno, all’azione dei microrganismi ed essere antinquinante. Dovrà essere fornito in opera in rotoli di larghezza la più ampia possibile in relazione al modo d’impiego. Il piano di stesa del geotessile dovrà essere perfettamente regolare. Dovrà essere curata la giunzione dei teli mediante sovrapposizione di almeno 30 cm nei due sensi longitudinale e trasversale. I teli non dovranno essere in alcun modo esposti al diretto passaggio dei mezzi di cantiere prima della loro totale copertura con materiale da rilevato per uno spessore di almeno 30 cm. Il geotessile dovrà essere conforme alle seguenti norme UNI EN 13249, UNI EN 13251, UNI EN 13252, UNI EN 13253, UNI EN 13254, UNI EN 13255, UNI EN 13256, UNI EN 13257, UNI EN 13265 ove applicabili.

Prove dei materiali

In correlazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Appaltatore sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto. L'Appaltatore sarà tenuto a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli istituti stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma della Direzione dei lavori e dell'Appaltatore, nei modi più adatti a garantire l'autenticità.

Art. 2.2

TRACCIAMENTI

Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, I'Appaltatore è obbligato ad eseguire la picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti. A tempo debito dovrà pure stabilire, nei tratti indicati dalla Direzione dei Lavori, le modine o garbe necessarie a determinare con precisione l'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante l'esecuzione dei lavori. Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, I'Appaltatore dovrà procedere al tracciamento di esse, pure con l'obbligo della conservazione dei picchetti, ed, eventualmente, delle modine, come per i lavori in terra.

Art. 2.3

SCAVI E RILEVATI IN GENERE

Gli scavi ed i rilevati saranno eseguiti conformemente alle previsioni di progetto, salvo le eventuali varianti che fossero disposte dalla Direzione dei Lavori. L'Appaltatore dovrà consegnare le trincee e i rilevati, nonché gli scavi o riempimenti in genere, al giusto piano prescritto, con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene tracciati e profilati, compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e sistemazione delle scarpate e banchine e l'espurgo dei fossi. In particolare si prescrive:

a) Scavi. - Nell'esecuzione degli scavi I'Appaltatore dovrà procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati, le scarpate raggiungano l'inclinazione prevista nel progetto o che sarà ritenuta necessaria e prescritta con ordine di servizio dalla Direzione dei Lavori allo scopo di impedire scoscendimenti, restando egli, oltrechè totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle

opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate in caso di inadempienza delle disposizioni all'uopo impartitegli. L'Appaltatore dovrà sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d'opera in modo da dare gli scavi, possibilmente, completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato. Inoltre, dovrà aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e, comunque, mantenere efficiente, a sua cura e spese, il deflusso delle acque anche, se occorra, con canali fugatori. Le materie provenienti dagli scavi, non utilizzabili e non ritenute idonee, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto, depositandole su aree che I'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese. Le località per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non arrechino danno ai lavori od alle

proprietà pubbliche e private nonché al libero deflusso delle acque pubbliche e private. La Direzione dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni. Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applica il disposto del Capitolato generale, art. 36, comma 3.

b) Rilevati. - Per la formazione dei rilevati si impiegheranno in generale e salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di cui alla lettera a) precedente, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati, dopo provveduto alla cernita e separato accatastamento dei materiali che si ritenessero idonei per la formazione di ossature, inghiaiamenti, costruzioni murarie, ecc., i quali restano di proprietà della Stazione Appaltante come per legge. Potranno essere altresì utilizzate nei rilevati, per la loro formazione, anche le materie provenienti da scavi di opere d'arte e semprechè disponibile ed egualmente ritenute idonee e previa cernita e separazione dei materiali utilizzabili

di cui sopra. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie occorrenti scavandole, o come si suol dire prelevandole, da cave di prestito che forniscano materiali riconosciuti pure idonei dalla Direzione dei Lavori.

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Le dette cave di prestito da aprire a totale cura e spese delI'Appaltatore al quale sarà corrisposto il solo prezzo unitario di elenco per le materie scavate di tale provenienza, debbono essere coltivate in modo che, tanto durante l'esecuzione degli scavi quanto a scavo ultimato, sia provveduto al loro regolare e completo scolo e restino impediti ristagni di acqua ed impaludamenti. A tale scopo

I'Appaltatore, quando occorra, dovrà aprire, sempre a sua cura e spese, opportuni fossi di scolo con sufficiente pendenza. Le cave di prestito dovranno avere una profondità tale da non pregiudicare la stabilità di alcuna parte dell'opera appaltata, nè comunque danneggiare opere pubbliche o private. Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati dovrà essere accuratamente preparato, espurgandolo da piante, cespugli, erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea, e trasportando fuori della sede del lavoro le materie di rifiuto. La base dei suddetti rilevati, se ricadente su terreno pianeggiante, dovrà essere inoltre arata, e se cadente sulla scarpata di altro rilevato esistente o su terreno a declivio trasversale superiore al quindici per cento, dovrà essere preparata a gradini alti circa 30 cm, con inclinazione inversa a quella del rilevato esistente o del terreno.

La terra da trasportare nei rilevati dovrà essere anch'essa previamente espurgata da erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea e dovrà essere disposta in rilevato a cordoli alti da 0,30 m a 0,50 m, bene pigiata ed assodata con particolare diligenza specialmente nelle parti addossate alle murature. Sarà obbligo delI'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché, all'epoca del collaudo, i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte. Non si potrà sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad esso sia stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella ripresa del lavoro, il rilevato già eseguito dovrà essere espurgato dalle erbe e cespugli che vi fossero nati, nonché configurato a gradoni, praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie con quelle prima impiegate.

Qualora gli scavi ed il trasporto avvengano meccanicamente, si avrà cura che il costipamento sia realizzato costruendo il rilevato in strati di modesta altezza non eccedenti i 30 o i 50 centimetri. Comunque, dovrà farsi in modo che durante la costruzione si conservi un tenore di acqua conveniente, evitando di formare rilevati con terreni la cui densità ottima sia troppo rapidamente variabile col tenore in acqua, e si eseguiranno i lavori, per quanto possibile, in stagione non piovosa, avendo cura, comunque, di assicurare lo scolo delle acque superficiali e profonde durante la costruzione. Per il rivestimento delle scarpate si dovranno impiegare terre vegetali per gli spessori previsti in progetto od ordinati dalla Direzione dei Lavori.

Art. 2.4

RILEVATI COMPATTATI

I rilevati compattati saranno costituiti da terreni adatti, esclusi quelli vegetali (vedi norme di cui all'art. "Qualità e Provenienza dei

Materiali" lettera f), da mettersi in opera a strati non eccedenti i 25-30 cm costipati meccanicamente mediante idonei attrezzi (rulli

a punte, od a griglia, nonché quelli pneumatici zavorrati secondo la natura del terreno ed eventualmente lo stadio di compattazione - o con piastre vibranti) regolando il numero dei passaggi e l'aggiunta dell'acqua (innaffiamento) in modo da ottenere ancor qui una densità pari al 90% di quella Proctor. Ogni strato sarà costipato nel modo richiesto prima di procedere a ricoprirlo con altro strato ed avrà superiormente la sagoma della monta richiesta per l'opera finita, così da evitarsi ristagni di acqua e danneggiamenti. Qualora nel materiale che costituisce il rilevato siano incluse pietre, queste dovranno risultare ben distribuite nell'insieme dello

strato: comunque nello strato superiore sul quale appoggia l'impianto della sovrastruttura tali pietre non dovranno avere dimensioni superiori a 10 cm. Il terreno di impianto dei rilevati compattati che siano di altezza minore di 0,50 m, qualora sia di natura sciolta o troppo umida, dovrà ancor esso essere compattato, previa scarificazione, al 90% della densità massima, con la relativa umidità ottima. Se detto terreno di impianto del rilevato ha scarsa portanza lo si consoliderà preliminarmente per l'altezza giudicata necessaria, eventualmente sostituendo il terreno in posto con materiali sabbiosi o ghiaiosi. Particolare cura dovrà aversi nei riempimenti e costipazioni a ridosso dei piedritti, muri d'ala, muri andatori ed opere d'arte in genere. Sarà obbligo delI'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori

a quelle prescritte. Fa parte della formazione del rilevato oltre la profilatura delle scarpate e delle banchine e dei cigli, e la costruzione degli arginelli se previsti, il ricavare nella piattaforma, all'atto della costruzione e nel corso della sistemazione, il cassonetto di dimensione idonea a ricevere l'ossatura di sottofondo e la massicciata. Non si potrà sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque ne sia la causa, senza che ad esso sia stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella ripresa del lavoro il rilevato già eseguito dovrà essere spurgato dalle erbe e cespugli che vi fossero nati, nonché configurato a gradoni, praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie con quelle prima impiegate. In corso di lavoro I'Appaltatore dovrà curare l'apertura di fossetti di guardia a monte scolanti, anche provvisori, affinché le acque

piovane non si addossino alla base del rilevato in costruzione. Nel caso di rilevati compattati su base stabilizzata, i fossi di guardia scolanti al piede dei rilevati dovranno avere possibilmente il fondo più basso dell'impianto dello strato stabilizzato.

Art. 2.5

RILEVATI E RINTERRI ADDOSSATI ALLE MURATURE E RIEMPIMENTI CON PIETRAME

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Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature dei manufatti o di altre opere qualsiasi, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, silicee o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose ed in generale di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano, generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti, dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza da tutte le parti, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione possibile, in modo da caricare uniformemente la murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico mal distribuito. Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni o carretti non potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese e poi trasportate con carriole, barelle ed altro mezzo, purchè a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri. Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi per quella larghezza e secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.

E' vietato di addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a tutto carico delI'Appaltatore. Nella effettuazione dei rinterri I'Appaltatore dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni ed oneri: a) La bonifica del terreno dovrà essere eseguita, oltre quando prevista dal progetto, ogni qualvolta nel corso dei lavori si dovessero trovare delle zone di terreno non idoneo e/o comunque non conforme alle specifiche di progetto. b) Se il terreno in sito risultasse altamente compressibile, non compattabile, dotato di scadenti caratteristiche meccaniche o contenente notevoli quantità di sostanze organiche, esso dovrà essere sostituito con materiale selezionato appartenente ai gruppi secondo UNI EN 13242, UNI EN 13285, UNI EN ISO 14688-1:

- A1, A2, A3 se proveniente da cave di prestito; - A1, A2, A3, A4 se proveniente dagli scavi. Il materiale dovrà essere messo in opera a strati di spessore non superiore a 50 cm (materiale sciolto) e compattato fino a raggiungere il 95% della densità secca AASHTO. Per il materiale dei gruppi A2 ed A4 gli strati dovranno avere spessore non superiore a 30 cm (materiale sciolto). Il modulo di deformazione dovrà risultare non inferiore a 200 kg/cm2 su ogni strato finito. c) Nel caso in cui la bonifica di zone di terreno di cui al punto b) debba essere eseguita in presenza d'acqua, l'Appaltatore dovrà provvedere ai necessari emungimenti per mantenere costantemente asciutta la zona di scavo da bonificare fino ad ultimazione dell'attività stessa; per il rinterro dovrà essere utilizzato materiale selezionato appartenente esclusivamente ai gruppi A1 ed A3

secondo UNI EN 13242, UNI EN 13285, UNI EN ISO 14688-1. d) Al di sotto del piano di posa dei rilevati dovrà essere eseguito un riempimento di spessore non inferiore a 50 cm (materiale compattato) avente funzione di drenaggio. Questo riempimento sarà costituito da ghiaietto o pietrischetto di dimensioni comprese fra 4 e 20 mm con percentuale massima del 5% di passante al crivello 4 UNI. Il materiale dovrà essere steso in strati non superiori a 50 cm (materiale soffice) e costipato mediante rullatura fino ad ottenere un modulo di deformazione non inferiore a 200 kg/cm2. I riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di consolidamento e simili dovranno essere formati con pietre da collocarsi in opera a mano e ben costipate, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori.

Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e possibilmente a forma di lastroni per impiegarle nella copertura dei sottostanti pozzetti e cunicoli, ed usare negli strati inferiori il pietrame di maggiori dimensioni, impiegando, nell'ultimo strato superiore, pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco, per impedire alle terre sovrastanti di penetrare o scendere, otturando così gli interstizi fra le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le quali dovrà completarsi il riempimento dei cavi aperti per la costruzione delle fognature o drenaggi.

Art. 2.6

SCAVI DI SBANCAMENTO

Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al di sopra del piano orizzontale, passante per il punto

più depresso del terreno naturale o per il punto più depresso delle trincee o splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato. Quando l'intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e non venga ordinato lo scavo a tratti, il punto più depresso è quello terminale. Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento così generalmente definiti tutti i cosiddetti scavi di splateamento e quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirvi opere di sostegno, scavi per incassatura di opere d'arte (spalle di ponti, spallette di briglie, ecc.) eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato come sopra, considerandosi come piano naturale anche l'alveo dei torrenti e dei fiumi.

Art. 2.7

SCAVI DI FONDAZIONE

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli ricadenti al di sotto del piano orizzontale di cui all'articolo precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere d'arte. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei Lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione.

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Le profondità che si trovino indicate nei disegni di consegna sono perciò di semplice avviso e la Stazione Appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali

stabiliti per le varie profondità da raggiungere. E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra a falde inclinate potranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze. Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e l'Appaltatore dovrà, occorrendo, sostenerle con conveniente armatura e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno alle cose ed alle persone che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi. Questi potranno però, ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata. In

questo caso non sarà compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente occorrente per la fondazione dell'opera, e l'Appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese al successivo riempimento del vuoto rimasto intorno alle murature di fondazione dell'opera, con materiale adatto, ed al necessario costipamento di quest'ultimo. Analogamente dovrà procedere l'Appaltatore senza ulteriore compenso a riempire i vuoti che restassero attorno alle murature stesse, pure essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in conseguenza dell'esecuzione delle murature con riseghe in fondazione. Per aumentare la superficie d'appoggio la Direzione dei Lavori potrà ordinare per il tratto terminale di fondazione per un'altezza sino ad un metro, che lo scavo sia allargato mediante scampanatura, restando fermo quanto sopra detto circa l'obbligo dell'Appaltatore, ove occorra, di armare convenientemente durante i lavori la parete verticale sovrastante. Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua e questa si elevi negli scavi, non oltre però il limite massimo di 20 cm

(di seguito contemplato), l'Appaltatore dovrà provvedere, se richiesto dalla Direzione dei Lavori, all'esaurimento dell'acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti più opportuni. L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura, spesa ed iniziativa, alle suddette assicurazioni, armature, puntellature e sbadacchiature, nelle quantità e robustezza che per la qualità delle materie da scavare siano richieste, adottando anche tutte le altre precauzioni che fossero ulteriormente riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo, e per garantire la sicurezza delle cose e delle persone, gli venissero impartite dalla Direzione dei Lavori. Il legname impiegato a tale scopo, semprechè non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da lasciare quindi in loco in proprietà della Stazione Appaltante, resterà di proprietà dell'Appaltatore, che potrà perciò recuperarlo ad opera compiuta. Nessun compenso spetta

all'Appaltatore se, per qualsiasi ragione, tale recupero possa risultare soltanto parziale od anche totalmente negativo. Gli scavi di fondazione che si devono eseguire a profondità maggiore di 20 cm (centimetri venti) sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque eventualmente esistenti nel terreno, sono considerati come scavi subacquei per tutto il volume ricadente al disotto del piano di livello situato alle cennate profondità d'acqua di 20 cm. Quindi il volume ricadente nella zona dei 20 centimetri suddetti verrà considerato, e perciò pagato, come gli scavi di fondazione in presenza di acqua, precedentemente indicati, ma non come scavo subacqueo. Gli scavi subacquei saranno invece pagati col relativo prezzo di elenco, nel quale sono compresi tutti gli occorrenti aggottamenti od esaurimenti di acqua con qualsiasi mezzo siano eseguiti o si ritenga opportuno eseguirli. In mancanza del prezzo suddetto e qualora si stabilissero acque nei cavi in misura superiore a quella di cui sopra, l'Appaltatore

dovrà ugualmente provvedere ai necessari esaurimenti col mezzo che si ravviserà più opportuno: e tali esaurimenti saranno compensati a parte ed in aggiunta ai prezzi di elenco per gli scavi in asciutto od in presenza di acqua. L'Appaltatore sarà però tenuto ad evitare l'affluenza entro i cavi di fondazione di acque provenienti dall'esterno. Nel caso che ciò si verificasse resterà a suo totale carico la spesa per i necessari aggottamenti.

Art. 2.8

ARMATURE E SBADACCHIATURE SPECIALI PER GLl SCAVI DI FONDAZIONI

Le armature occorrenti per gli scavi di fondazione debbono essere eseguite a regola d'arte ed assicurate in modo da impedire qualsiasi deformazione dello scavo e lo smottamento delle materie. Esse restano a totale carico dell'Appaltatore, essendo

compensate col prezzo di elenco per lo scavo finché il volume del legname non supera il ventesimo del volume totale dello scavo nella parte le cui pareti vengono sostenute da armature. Quando il volume dei legnami supera invece tale limite, le armature sono pagate col compenso previsto in elenco e che si applica al volume dei legnami e tavole in opera per la parte eccedente il ventesimo di cui sopra, rimanendo gli eventuali materiali di ricavo dalla demolizione delle armature in proprietà dell'Appaltatore.

Art. 2.9

PARATIE O CASSERI IN LEGNAME PER FONDAZIONI

Le paratie o casseri in legname occorrenti per le fondazioni debbono essere formati con pali o tavoloni o palancole infissi nel suolo

e con longarine o filagne di collegamento in uno o più ordini, a distanza conveniente, della qualità e dimensioni che saranno prescritte. I tavoloni debbono essere battuti a perfetto contatto l'uno con l'altro; ogni palo o tavolone che si spezzi sotto la battitura, o che nella discesa devii dalla verticale, deve essere estratto e sostituito a cura ed a spese dell'Appaltatore; esso può essere reinserito regolarmente se ancora utilizzabile a giudizio della Direzione dei Lavori.

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Le teste dei pali o dei tavoloni debbono essere munite di adatte cerchiature in ferro per evitare le scheggiature e gli altri guasti che possono essere causati dai colpi di maglio. Le punte dei pali e dei tavoloni debbono essere munite di puntazze di ferro quando la Direzione dei Lavori lo giudichi necessario.

Le teste delle palancole debbono essere portate al livello delle longarine, recidendo la parte sporgente quando sia stata riconosciuta l'impossibilità di farle maggiormente penetrare nel terreno. Quando le condizioni del sottosuolo lo permettono, i tavoloni o le palancole anzichè infissi nel terreno, possono essere posti orizzontalmente sulla fronte dei pali verso lo scavo e debbono essere assicurati ai pali stessi mediante robusta ed abbondante chiodatura, in modo da formare una parete stagna e resistente.

Art. 2.10

INTERVENTI DI SEMINA E RIVESTIMENTI

2.10.1 GEOSTUOIA TRIDIMENSIONALE IN MATERIALE SINTETICO

a) nylon b) polipropilene c) polietilene d) polietilene ad alta densità Rivestimento di scarpate o di sponde mediante stesura di geostuoia tridimensionale in materiale sintetico (nylon, polipropilene, polietilene e polietilene ad alta densità) in possesso di totale inerzia chimica, con le seguenti caratteristiche minime: - spessore variabile in funzione della pendenza della scarpata e di altre condizioni locali da 9 mm a 25 mm (UNI EN ISO 9864); - grado di vuoto non inferiore al 90%;

- resistenza a rottura a trazione longitudinale non inferiore a 0,7 kN/m (EN ISO 10319); - resistenza a rottura a trazione trasversale non inferiore a 0,7 kN/m (EN ISO 10319); - limitata riduzione della flessibilità o della resistenza per una temperatura compresa tra -15° e + 60°; - con fissaggio della stessa mediante interro alle estremità in apposito solco per almeno 30 cm e picchettature con staffe o picchetti,

di qualità, dimensioni e quantità tali da garantire la stabilità e l’aderenza della stuoia sino ad accrescimento avvenuto del cotico erboso, normalmente in ferro acciaioso piegati a “U” Ø 6–12 mm, L = 15–50 cm, o in legno L = 30

– 70 cm, oppure con talee di lunghezza minima 50 cm. La densità dei picchetti dovrà essere direttamente proporzionale alla pendenza della scarpata ed in funzione della consistenza del substrato.

Nei casi di stesura per fasce parallele lungo sezione, dovrà essere garantita la continuità mediante sormonti laterali di almeno 10 cm effettuati a tegola tenendo conto della eventuale direzione di scorrimento dell’acqua. Tali rivestimenti devono essere sempre abbinati ad un intasamento con uno strato di terreno vegetale e ad una semina con miscela di sementi (40 g/m2), con le modalità di cui ai punti precedenti e possono essere seguiti dalla messa a dimora di specie arbustive autoctone corredate da certificazione di origine, previa opportuna esecuzione di tagli a croce nel rivestimento.

2.10.2 GEOSTUOIA TRIDIMENSIONALE IN MATERIALE SINTETICO BITUMATA IN OPERA A

FREDDO

a) nylon

b) polipropilene c) polietilene d) polietilene ad alta densità Rivestimento di superfici generalmente a contatto con l’acqua (canalette, fossi di guardia, sponde di canali e corsi d’acqua, ecc.) mediante stesura di geostuoia tridimensionale in materiale sintetico a fondo piatto (nylon, polipropilene, polietilene e polietilene ad alta densità a seconda del prodotto) in possesso di totale inerzia chimica, con le seguenti caratteristiche minime: - limitata riduzione della flessibilità o della resistenza per una temperatura compresa tra -15° e + 60°; - spessore non inferiore a 13 mm (UNI EN ISO 9864); - grado di vuoto non inferiore al 90%;

- resistenza a rottura a trazione longitudinale non inferiore a 1,4 kN/m (EN ISO 10319); - resistenza a rottura a trazione trasversale non inferiore a 0,7 kN/m (EN ISO 10319); - fissaggio della stessa mediante interro alle estremità in apposito solco per almeno 30 cm e picchettature con staffe metalliche di

diametro minimo 6 mm, in quantità tali da garantire la stabilità e l’aderenza della geostuia sino ad accrescimento avvenuto del cotico erboso. A tale proposito, la densità dei picchetti dovrà essere direttamente proporzionale alla pendenza della scarpata ed in funzione della consistenza del substrato. Dovrà essere accurato il fissaggio di eventuali fasce parallele di geostuoia tenendo conto in particolare della direzione del flusso.

Tale rivestimento sarà intasato con ghiaino e bitumato a freddo in almeno due passate ghiaia/bitume alternate, con peso

complessivo non inferiore a 15 kg/m2 e dovrà essere abbinato ad una semina in doppia passata con miscela di sementi (40 g/m2), che preceda e segua l’intasamento e la bitumazione, con le modalità di cui ai punti precedenti. Possono essere eseguiti, a posteriori, dei tagli a croce per la messa a dimora di specie arbustive autoctone corredate da certificazione di origine.

2.10.3 GEOSTUOIA TRIDIMENSIONALE IN MATERIALE SINTETICO PREBITUMATA

INDUSTRIALMENTE A CALDO

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Rivestimento di superfici spondali con lavorazione in presenza d’acqua (canalette, fossi di guardia, canali e corsi d’acqua) mediante stesura di geostuoia tridimensionale in materiale sintetico (nylon) a fondo piatto, preintasata industrialmente a caldo con una miscela permeabile di pietrisco, bitume ed additivi, in possesso di totale inerzia chimica, nessuna riduzione della flessibilità o della

resistenza per una temperatura compresa tra - 15° e + 60° e con le caratteristiche di seguito riportate. Geostuoia: - spessore non inferiore a 15 mm (UNI EN ISO 9863-1); - grado di vuoto non inferiore al 90%; - temperatura di fusione non inferiore a 214°C; - resistenza a rottura a trazione longitudinale non inferiore a 1,5 kN/m (EN ISO 10319); - resistenza a rottura a trazione trasversale non inferiore a 1,5 kN/m (EN ISO 10319); - Geostuoia preintasata:

- spessore minimo 22 mm; - permeabilità all’acqua con battente di 10 cm pari a 3 cm/s; Bitume: - ottenuto da olio minerale senza solventi; - punto di rammollimento compreso fra 44°C e 48°C; - punto di infiammabilità superiore ai 225°C; Ghiaia: - costituita da basalto frantumato con pezzatura compresa fra 0 e 7 mm. Il fissaggio della geostuoia avverrà mediante interro alle estremità in apposito solco, per almeno 50 cm e picchettature con staffe

metalliche di diametro opportuno ed in quantità tali da garantire stabilità ed aderenza della stessa sino ad accrescimento avvenuto del cotico erboso. A tale proposito, la densità dei picchetti dovrà essere direttamente proporzionale alla pendenza della scarpata ed in funzione della consistenza del substrato. Tale rivestimento deve essere abbinato ad una semina, che precede la stesura della geostuoia, di minimo 40 g/m2

di semente con le modalità di cui ai punti precedenti. Una idrosemina a spessore di rincalzo dovrà essere eseguita anche sopra la geostuoia ove la prima semina sia avvenuta in periodo stagionale sfavorevole. Dovrà essere accurato il fissaggio di eventuali fasce parallele di geostuoia in particolare tenendo conto della direzione del flusso.

2.10.4 GEOCELLE A NIDO D’APE IN MATERIALE SINTETICO

a) non tessuto poliestere

b) polietilene ad alta densità estruso Protezione di scarpate in terra mediante struttura sintetica a geocelle a nido d’ape costituita da strisce di altezza minima 100 mm apribili a fisarmonica e collegate tra loro a formare una struttura tridimensionale a celle di forma ovoidale, romboidale o esagonale aventi diametro compreso tra 100 e 500 mm. La connessione tra strisce adiacenti dovrà essere di tipo aperto, in modo da consentire il collegamento idraulico tra le celle ed impedire il ristagno dell’acqua. La posa delle geocelle dovrà avvenire su scarpate stabili precedentemente regolarizzate e liberate da radici, pietre, ecc. I pannelli andranno fissati in trincea in sommità con picchetti di ferro acciaioso sagomati ad “U” o “L” di diametro non inferiore a 14 mm e in quantità variabile da 1 a 5 per m2 e di dimensioni tali da garantire la stabilità e l’aderenza della geostuoia sino ad accrescimento avvenuto delle piante. Effettuata la posa si procederà al

completo riempimento con terreno vegetale e quindi alla semina con le modalità di cui ai punti precedenti. In determinate condizioni di pendenza e di granulometria del terreno di riempimento le geocelle andranno rivestite in superficie con una stuoia di juta con funzione antierosiva. L’intervento va di regola abbinato con la messa a dimora di specie arbustive autoctone in zolla corredate da certificazione di origine o per talea con prelievo in loco dal selvatico.

2.10.5 RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE

Rivestimento di superfici in rocce poco compatte, più o meno degradate superficialmente e soggette ad erosione accelerata, mediante stesura di rete metallica a doppia torsione di maglia tipo 8x10 (conforme alle UNI EN 10223-3) e filo di diametro 2,7/3,7 mm (conforme alle UNI EN 10218) protetto con galvanizzazione in lega Zn-Al 5% MM (conforme alle UNI EN 10244-2 Classe A tab. 2, minimo 255 gr/m2) e plasticatura (conforme alle UNI EN 10245-2 e/o 3), il tutto debitamente teso ed ancorato al substrato. L’ancoraggio sarà a mezzo di barre in tondino di ferro acciaioso, ad aderenza migliorata di diametro minimo 24 mm, inserite in fori praticati nella roccia fino ad approfondirsi nel livello compatto per una lunghezza non inferiore a 40 cm e con l’estremità libera filettata su cui viene montata una piastra con relativo bullone per il fissaggio in aderenza della rete. Le barre verranno solidarizzate alla roccia mediante boiaccatura con miscela acqua e cemento. Gli ancoraggi andranno realizzati con densità tale da garantire la

stabilità e l’aderenza della rete ed inoltre il fissaggio in testa e al piede andrà garantito anche a mezzo fune d’acciaio Ø 12 mm, al fine di trasferire correttamente le sollecitazioni dalla rete agli ancoraggi e consentire lo svuotamento quando necessario. Lungo le giunzioni tra teli contigui dovrà essere garantita la continuità mediante cuciture con filo di ferro zincato/plastificato di diametro uguale al filo della rete o con punti metallici meccanizzati per le operazioni di legatura che saranno costituiti sempre in acciaio a forte zincatura con diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 170 kg/mm2.

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Tale rivestimento andrà abbinato con idrosemina a spessore ed ha unicamente una funzione di stabilizzazione superficiale finalizzata al controllo dell’erosione.

2.10.6 RIVESTIMENTO VEGETATIVO IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE

GALVANIZZATA E PLASTIFICATA E BIOSTUOIE

a) in rete galvanizzata e plastificata b) in geocomposito Rivestimento di superfici in rocce sciolte o compatte più o meno degradate superficialmente, mediante stesura di biotessili di grammatura minima 300 g/m2, eventualmente preseminati e preconcimati abbinati con rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale tipo 8x10 (conforme alle UNI EN 10223-3) in filo di diametro minimo 2,7 mm (conforme alle UNI EN 10218) protetto con lega Zn-Al 5%-MM (conforme alle UNI EN 10244-2 Classe A tab. 2, minimo 255 gr/m2) ed eventuale rivestimento plastico (conforme alle UNI EN 10245-2 e/o 3) di spessore nominale 0,4 mm.

Il biotessile potrà essere collegato alla rete metallica in fase di produzione della rete metallica stessa. Le superfici da trattare per il rivestimento dovranno essere liberate da radici, pietre, ecc. ed eventuali vuoti andranno riempiti in modo da ottenere una superficie uniforme affinché la biostuoia e la rete metallica possano adagiarsi perfettamente al suolo. In un primo tempo si stenderà sulla pendice la biostuoia che verrà picchettata a monte, mentre i teli verranno stesi verticalmente uno vicino all’altro con una sovrapposizione di circa 5-10 cm onde evitare l’erosione fra le fasce. La picchettatura in scarpata sarà in ragione di 1-2 picchetti/m2; gli stessi saranno metallici a forma di cambretta o a T, formati con tondino d’acciaio del Ø di 6 mm e della lunghezza di 20 cm. Successivamente verrà fissata al terreno la rete metallica: essa verrà picchettata a monte e lungo le fasce con picchetti d’acciaio a T, della lunghezza di 50 - 100 cm e dello spessore di 12 - 14 mm (in funzione della consistenza del terreno di posa); la picchettatura sulla rete metallica sarà in ragione di 1 -2 picchetti/m2 a seconda

della regolarità della superficie del terreno, inclusa eventuale perforazione e boiaccatura con miscela acqua e cemento, compreso il fissaggio in testa e al piede a mezzo fune d’acciaio; il tutto nelle quantità tali da garantire la stabilità e l’aderenza della rete alla scarpata. Nel caso di rocce particolarmente friabili verranno operate delle legature in fune d’acciaio anche tra i chiodi lungo la superficie a miglioramento dell’aderenza delle rete al substrato. Tale rivestimento va in genere abbinato con un’idrosemina a mulch a forte spessore realizzata con le modalità descritte agli articoli precedenti, prima della posa del rivestimento.

2.10.7 RIVESTIMENTO VEGETATIVO IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE

GALVANIZZATA E GEOSTUOIA TRIDIMENSIONALE SINTETICA

a) in rete galvanizzata e plastificata b) in geocomposito Rivestimento di scarpate in rocce sciolte o poco compatte degradate soggette a fenomeni di erosione accelerata, mediante stuoia tridimensionale di spessore minimo 10 mm, di massa areica minima non inferiore a 300 g/m2 ed una rete metallica doppia torsione maglia tipo 8x10 (conforme alle UNI EN 10223-3) diametro minimo 2,7 mm (conforme alle UNI EN 10218) protetta con lega Zn-Al5%-MM (conforme alle UNI EN 10244-2 Classe A tab. 2, minimo 255 gr/m2) ed eventuale rivestimento plastico (conforme alle UNI EN 10245-2 e/o 3). La rete metallica e la geostuoia potranno essere assemblate in fase di produzione durante l’estrusione della geostuoia stessa

(geocomposito). Le superfici da trattare per il rivestimento dovranno essere liberate da radici, pietre, ecc. ed eventuali vuoti andranno riempiti in modo da ottenere una superficie uniforme affinché la geostuoia e la rete metallica possano adagiarsi perfettamente al suolo. In un primo tempo si stenderà sulla pendice la rete tridimensionale che verrà picchettata a monte, mentre i teli verranno stesi verticalmente uno vicino all’altro con una sovrapposizione di circa 5-10 cm onde evitare l’erosione fra le fasce. La picchettatura in scarpata sarà in ragione di 1-2 picchetti per m2; gli stessi saranno metallici a forma di cambretta o a T, formati con tondino d’acciaio del Ø di 6 mm e della lunghezza di 20 cm. Successivamente verrà fissata al terreno la rete metallica: essa verrà picchettata a monte e lungo le fasce con picchetti d’acciaio a T, della lunghezza di 50-100 cm e dello spessore di 12-14 mm (in funzione della consistenza del terreno di posa); la picchettatura sulla

rete metallica sarà in ragione di 1-2 picchetti per m2 a seconda della regolarità della superficie del terreno, inclusa eventuale perforazione e boiaccatura con miscela acqua e cemento e compreso il fissaggio in testa e al piede a mezzo fune d’acciaio; il tutto nelle quantità tali da garantire la stabilità e l’aderenza della rete. Nel caso di rocce particolarmente friabili verranno operate delle legature in fune d’acciaio anche tra i chiodi lungo la superficie a miglioramento dell’aderenza della rete al substrato. Tale rivestimento va in genere abbinato con un’idrosemina a forte spessore realizzata in maniera da intasare completamente lo spessore della rete tridimensionale. Nel caso del geocomposito, in cui rete metallica e stuoia sintetica sono rese solidali, la posa dello stesso avverrà in un’unica

operazione con le modalità di cui sopra.

2.10.8 RIVESTIMENTO VEGETATIVO A MATERASSO PRECONFEZIONATO IN RETE

METALLICA A DOPPIA TORSIONE GALVANIZZATA E PLASTIFICATA FODERATO CON

STUOIE

a) geostuoie tridimensionali in materiale sintetico b) biostuoie – biofeltri (paglia, cocco, fibre miste)

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La struttura è costituita da elementi di 1,00x2,00x0,23 m fabbricati con rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 (conforme alle UNI EN 10223-3), tessuta con trafilato di ferro, di diametro 2,2 mm (conforme alle UNI EN 10218) protetto con lega Zn-Al 5% MM (conforme alle UNI EN 10244-2 Classe A tab.

2, minimo 230 gr/m2) e ricoperta da un rivestimento plastico (conforme alle UNI EN 10245-2 e/o 3) di spessore minimo 0,4 mm, rivestiti internamente sulla superficie fronte esterno con geostuoia tridimensionale e biostuoie, sul dorso e sui lati con altre georeti o stuoie di contenimento sintetiche o in fibra vegetale. Il materasso viene riempito con un miscuglio di terreno vegetale locale, additivato con opportuni ammendanti a seconda delle caratteristiche fisiche ed organiche (sabbia, compost di corteccia, inerte leggero, polimeri per lo stoccaggio dell’acqua, concimanti, ecc.). La struttura viene realizzata in loco e sollevata a macchina sul fronte roccioso, dove viene agganciata a due barre metalliche di diametro minimo 24 mm, preventivamente ubicate mediante perforazione perpendicolare agli strati rocciosi. La superficie esterna può essere preseminata (biostuoie) o venire idroseminata o seminata a spaglio con le modalità di cui ai punti

precedenti. Segue la messa a dimora di specie arbustive autoctone corredate da certificazione di origine previo taglio di alcune maglie della rete, o per talee prelevate in loco mediante infissione a mazza.

2.10.9 RIVESTIMENTO VEGETATIVO A MATERASSO CONFEZIONATO IN OPERA IN RETE

METALLICA A DOPPIA TORSIONE GALVANIZZATA E PLASTIFICATA FODERATA CON

BIOSTUOIE O GEOSTUOIA TRIDIMENSIONALE

Rivestimento di superfici in rocce sciolte o compatte più o meno degradate superficialmente mediante formazione di un materasso realizzato con una rete metallica zincata e plastificata a doppia torsione di maglia tipo 8x10 (conforme alle UNI EN 10223-3) e filo di diametro 2,7 mm (conforme alle UNI EN 10218), protetto con lega Zn-Al 5% MM (conforme alle UNI EN 10244-2 Classe A tab. 2, minimo 255 gr/m2) e ricoperta da un rivestimento plastico (conforme alle UNI EN 10245-2 e/o 3) di spessore minimo 0,4

mm, rivestita internamente con una stuoia tridimensionale di spessore minimo 18 mm, fissata in basso su scarpata rocciosa a pendenza massima 45°, distanziato e ammorsato alla roccia mediante barre metalliche di diametro 20 mm zincate e filettate, disposte in quantità di 1–2 per m2, inserite nella roccia previa perforazione di profondità idonea a sostenere il peso del materasso e fissate mediante boiaccatura. Il riempimento a formare degli strati di inerte terroso di 20 – 40 cm di spessore avviene dal basso verso l’alto, la roccia funge da base di supporto e la rete metallica con la geostuoia funge da coperchio. La rete viene chiusa lateralmente e superiormente. Le barre in ferro acciaioso zincato, devono essere filettate per consentire l’efficace appressaggio, mediante flangia e dado, del geocomposito costituito da rete e geostuoia. Il tutto debitamente teso e ancorato mediante funi d’acciaio di diametro 12–16 mm. Il materasso verrà rivegetato mediante

idrosemina e messa a dimora di talee e arbusti radicati di specie autoctone.

2.10.10 RIVESTIMENTO VEGETATIVO A TASCHE IN RETE GALVANIZZATA E NON TESSUTO

O GEOSTUOIA

a) a tasche singole b) a tasche a strisce per fasce parallele Rivestimento di scarpate in roccia di natura friabile o compatta con inclinazione generalmente compresa tra 40° e 55°, costituito da un supporto in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 6x8 (conforme alle UNI EN 10223-3), tessuta con trafilato di ferro (conforme alle UNI EN 10218), di diametro 2,2 mm protetto con lega Zn-Al 5% (conforme alle UNI EN 10244-2 Classe A

tab. 2, minimo 255 gr/m2) e ricoperta da un rivestimento plastico (conforme alle UNI EN 10245-2 e/o 3) di spessore minimo 0,4 mm, rivestita internamente da un tessuto o stuoia sintetica, debitamente tesa ed ancorata al substrato a mezzo di chiodi in tondino di ferro acciaioso, ad aderenza migliorata di diametro minimo 14 mm, aventi lunghezza infissa non inferiore a 40 cm e con l’estremità libera sagomata ad “U” o comunque adatta per il fissaggio della rete, inclusa eventuale perforazione e boiaccatura con miscela acqua e cemento. Nei casi di stesura delle tasche per fasce parallele, normalmente su scarpate stradali in roccia, dovrà essere stesa una rete metallica madre su tutta la superficie della scarpata con modalità di cui al paragrafo specifico e garantita la continuità mediante cuciture con filo di ferro zincato e plastificato di diametro uguale al filo della rete. Su tale supporto verranno fissate mediante cucitura con punti metallici singole tasche o tasche disposte a strisce formate da rete

zincata di caratteristiche analoghe alla rete madre, rivestite in stuoie sintetiche atte a trattenere l’inerte ed il terreno vegetale consentendo la crescita delle piante. Le tasche, aperte verso l’alto, vengono riempite di terra vegetale locale a matrice sabbiosa eventualmente migliorata con idonei ammendanti di natura fisica ed organica. Segue la messa a dimora di specie arbustive autoctone in zolla corredate da certificazione di origine o per talea con prelievo in loco dal selvatico e una idrosemina con le modalità di cui ai punti precedenti.

2.10.11 RIVESTIMENTO IN GRIGLIA O RETE METALLICA ANCORATA E GEOTESSUTO E

TERRICCIO

a) a materasso

b) a stuoia Rivestimento su rocce subverticali in griglia in ferro acciaioso a maglia elettrosaldata di minimo 10x10 cm, foderate in geostuoia sintetica o stuoia in fibra vegetale, di maglia e resistenza a trazione atte a garantire il trattenimento del terreno vegetale e contemporaneamente la crescita delle piante, incluso ancoraggio alla roccia mediante chiodature in ferro acciaioso di diametro minimo 14 mm infisse nella roccia previa perforazione e boiaccatura per almeno 40 cm e fissate all’estremità della griglia in modo da consentire il riempimento a tergo con terriccio e/o garantire l’aderenza al substrato roccioso.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO GENERALE

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Segue la messa a dimora di specie arbustive autoctone in zolla corredate da certificazione di origine o pertalea con prelievo in loco dal selvatico e una idrosemina con le modalità di cui ai punti precedenti.

Art.2.11

PALIFICAZIONI

Le palificazioni sono costituite da elementi strutturali di fondazione infissi o costruiti dalla superficie del terreno, in grado di trasmettere al sottosuolo le forze ed i carichi applicati dalle sovrastrutture. Le palificazioni potranno essere composte da: - pali di legno infissi; - pali di calcestruzzo armato infissi; - pali trivellati di calcestruzzo armato costruiti in opera.

I lavori saranno eseguiti in conformità, ma non limitatamente, alle seguenti normative: - Ministero delle Infrastrutture - Decreto 14 gennaio 2008 «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni» (GU 4

febbraio 2008, n. 29 - SO n. 30); - Ministero delle Infrastrutture - Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 "Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le

costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008" (GU 26 febbraio 2009, n. 47 - SO n. 27); - DPR 380/2001 e s.m.i., art. 52; - CNR «Istruzioni sulla pianificazione della manutenzione stradale»; - Raccomandazioni dell'Associazione Geotecnica Italiana sui pali di fondazione.

1 CAMPO DI APPLICAZIONI, ONERI E PRESCRIZIONI GENERALI

1.1 Campo di applicazione

La presente sezione di Capitolato è relativa a: a) Pali di medio e grande diametro Tali pali, dal punto di vista esecutivo, sono identificati dalle seguenti tipologie: - Pali infissi (gettati in opera o prefabbricati) - Pali trivellati - Pali trivellati ad elica continua - Pali con morsa giracolonna

b) Micropali

Si definiscono micropali, i pali trivellati aventi diametro >"250 mm costituiti da malte o miscele cementizie e da idonee armature

d'acciaio. Tali pali, dal punto di vista esecutivo, sono identificati dalle seguenti tipologie: - Micropali cementati mediante iniezioni multiple selettive - Micropali a semplice cementazione

1.2 Oneri e prescrizioni generali

a) Prima di dare inizio ai lavori l'APPALTATORE dovrà presentare alla DIREZIONE LAVORI una planimetria riportante la posizione di tutti i pali, inclusi quelli di prova, contrassegnati da un numero progressivo indicativo di ciascun palo. b) Sarà cura dell'APPALTATORE provvedere alle indagini necessarie ad accertare la eventuale presenza di manufatti interrati di qualsiasi natura (cunicoli, tubazioni, cavi, etc.) che possono interferire con i pali (micropali) da realizzare o che possano essere danneggiati o comunque arrecare danno durante l'effettuazione dei lavori. Tali indagini e le eventuali rimozioni e modifiche da eseguire dovranno in ogni caso essere effettuate prima dell'inizio delle operazioni di infissione o perforazione. c) Prima dell'inizio dei lavori l'APPALTATORE dovrà eseguire il tracciamento dei pali identificando la posizione sul terreno

mediante infissione di appositi picchetti in corrispondenza dell'asse di ciascun palo (micropalo) d) L'APPALTATORE dovrà verificare e fare in modo che il numero, la potenza e la capacità operativa delle attrezzature siano tali da consentire una produttività congruente con i programmi di lavoro previsti. Sarà altresì cura dell'APPALTATORE selezionare ed utilizzare le attrezzature più adeguate alle condizioni ambientali, stratigrafiche ed idrogeologiche dei terreni ed alle dimensioni dei pali (micropali). e) Nel caso in cui durante il corso dei lavori l'APPALTATORE ritenga opportuno variare le metodologie esecutive precedentemente approvate (vedere punti 4.2 e 5.2), sarà sua cura effettuare le nuove prove tecnologiche preliminari eventualmente necessarie. f) Sarà cura dell'APPALTATORE apporre adeguati contrassegni, opportunamente spaziati, su tutti gli elementi (tubi-forma, gabbie

d'armatura, pali, funi, etc.) sui quali nelle differenti fasi di lavorazione è necessario effettuare delle misurazioni per verificare la profondità d'infissione, il livello d'estrazione ed il rifiuto. g) Sarà cura dell'APPALTATORE adottare tutti gli accorgimenti necessari ad attenuare i disturbi alle persone derivanti dalla vibrazione e dai rumori connessi con le attività di scavo. Sarà altresì cura dell'APPALTATORE evitare che l'installazione dei pali arrechi danno, per effetto di vibrazione e/o spostamenti di materie, ai pali adiacenti così come ad opere e manufatti preesistenti. h) Sarà cura dell'APPALTATORE provvedere all'immediato trasporto a rifiuto di tutti i materiali di risulta provenienti dalle perforazioni e dalle lavorazioni comunque connesse con la realizzazione dei pali.

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i) Sarà cura dell'APPALTATORE far eseguire tutti i controlli e le prove (sia preliminari che in corso d'opera) prescritti dal presente Capitolato e dalle Specifiche di Controllo Qualità, così come quelli integrativi richiesti dalla DIREZIONE LAVORI, qualora si rendessero necessari per garantire la qualità e le caratteristiche previste dal progetto

j) Sarà cura dell'APPALTATORE provvedere alla scapitozzatura delle teste di tutti i pali (micropali), fino alla quota di progetto (piano d'imposta della fondazione sovrastante), provvedendo altresì alla sistemazione e ripulitura dei ferri d'armatura. Nel caso in cui, per effetto delle lavorazioni subite, la parte superiore del palo non avesse le caratteristiche richieste, l'APPALTATORE dovrà provvedere alla estensione della scapitozzatura (per eliminare tale parte) ed alla ricostruzione, fino al piano d'imposta della fondazione sovrastante. k) L’APPALTATORE dovrà provvedere, con il procedere dei lavori, alla redazione del progetto “as built” che dovrà riportare tutte le informazioni relative alla stratigrafia effettivamente rinvenuta durante la perforazione di ogni palo, la loro effettiva profondità posizione e quota.

l) L’APPALTATORE dovrà inoltre essere indicati i m^3 gettati da ogni betoniera e la corrispondente quota raggiunta dal cls nel foro onde poter riscontrare le difformità tra i valori gettati e quelli attesi. Tali dati dovranno essere trasmessi alla DL. Eventuali anomalie dovranno essere riportate sul progetto “as built”.

3 DEFINIZIONI

a) Pali infissi a.1) Pali infissi gettati in opera Si definiscono pali infissi gettati in opera quelli realizzati riempiendo con calcestruzzo lo spazio interno vuoto di un elemento tubolare metallico fatto penetrare nel terreno mediante battitura o per vibrazione, senza asportazione del terreno medesimo.

I pali infissi gettati in opera si distinguono in: - Pali con rivestimento definitivo in lamiera d'acciaio, corrugata o liscia, chiusi alla base con un fondello d'acciaio. I pali vengono

realizzati infiggendo nel terreno il rivestimento tubolare. Dopo l'infissione e la eventuale ispezione interna del rivestimento, il palo viene completato riempiendo il cavo del rivestimento con calcestruzzo armato.

- Pali realizzati tramite infissione nel terreno di un tubo forma estraibile, in genere chiuso alla base da un fondello a perdere. Terminata l'infissione, il palo viene gettato con calcestruzzo, con o senza la formazione di un bulbo espanso di base. Durante il getto, il tubo-forma viene estratto dal terreno.

a.2) Pali infissi prefabbricati

Si definiscono pali infissi prefabbricati quelli realizzati mediante battitura di manufatti, senza asportazione di terreno, eventualmente con l'ausilio di getti d'acqua in pressione alla punta. A seconda che i pali siano prefabbricati in stabilimento od in cantiere, saranno adottate le seguenti tipologie costruttive: - Pali prefabbricati in stabilimento: in calcestruzzo centrifugato ed eventualmente precompresso, di norma a sezione circolare, di

forma cilindrica, tronco-conica o cilindro-tronco-conica. - Pali prefabbricati in cantiere: in calcestruzzo vibrato, di norma a sezione quadrata. b) Pali trivellati Si definiscono pali trivellati quelli ottenuti per asportazione del terreno e sua sostituzione con calcestruzzo armato. Durante la

perforazione la stabilità dello scavo può essere ottenuta con l'ausilio di fanghi bentonitici, ovvero tramite l'infissione di un rivestimento metallico provvisorio. c) Pali trivellati ad elica continua Si definiscono pali trivellati ad elica continua i pali realizzati mediante infissione per rotazione di una trivella ad elica continua e successivo getto di calcestruzzo, fatto risalire dalla base del palo attraverso il tubo convogliatore interno all'anima dell'elica, con portate e pressioni controllate. L'estrazione dell'elica avviene contemporaneamente alla immissione del calcestruzzo. d) Pali con morsa giracolonna Si definiscono pali con morsa giracolonna, i pali trivellati realizzati all’interno di tubo forma provvisorio in acciaio infisso con movimento rototraslatorio a mezzo di morsa giracolonna. Tale tipologia è da utilizzare in presenza di trovanti, strati lapidei,

murature esistenti e ove non fosse possibile l’utilizzo di diversa attrezzatura di perforazione e) Micropali a iniezione multipla selettiva Si definiscono micropali ad iniezione multipla selettiva quelli ottenuti attrezzando le perforazioni di piccolo diametro con tubi metallici dotati di valvole di non ritorno, connessi al terreno circostante mediante iniezioni cementizie eseguite a pressione e volumi controllati. f) Micropali a semplice cementazione Si definiscono micropali a semplice cementazione quelli realizzati inserendo entro una perforazione di piccolo diametro un'armatura metallica, e solidarizzati mediante il getto di una malta o di una miscela cementizia.

L'armatura metallica può essere costituita: - da un tubo senza saldature; - da un profilato metallico della serie UNI a doppio piano di simmetria; - da una gabbia di armatura costituita da ferri longitudinali correnti del tipo ad aderenza migliorata (a.m.), e da una staffatura

esterna costituita da anelli o spirale continua in tondo a.m. o liscio.

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La cementazione può avvenire a semplice gravità, o a bassa pressione mediante un circuito a tenuta facente capo ad un dispositivo posto a bocca foro.

4 PALI DI MEDIO E GRANDE DIAMETRO

4.1 Soggezioni geotecniche e ambientali

4.1.1 Pali infissi (gettati in opera o prefabbricati)

L'APPALTATORE dovrà trasmettere alla DIREZIONE LAVORI un Programma Lavori nel quale viene indicata la successione cronologica prevista per le infissioni. Dovrà inoltre assicurare il rispetto delle norme DIN 4150 (parti I e II, 1975; parte IV, 1986) in merito ai limiti delle vibrazioni, comunicando alla DIREZIONE LAVORI i provvedimenti che intende adottare nel caso del superamento dei limiti stessi. La DIREZIONE LAVORI, a sua discrezione, potrà richiedere che l'APPALTATORE provveda ad eseguire misure di controllo delle vibrazioni indotte, con oneri e spese relative a carico del medesimo APPALTATORE.

L'esecuzione di prefori per la riduzione della vibrazione è ammessa, con le limitazioni di cui ai successivi paragrafi del presente Capitolato.

4.1.2 Pali trivellati

Le tecniche di perforazione dovranno essere le più adatte in relazione alla natura del terreno attraversato; in particolare: - la perforazione “a secco” senza rivestimento non sarà di norma ammessa; in casi particolari potrà essere adottata, previa informazione alla DIREZIONE LAVORI, solo in terreni fortemente cementati o argillosi caratterizzati da valori della coesione non drenata (cu)che alla generica profondità di scavo (H) soddisfino la seguente condizione

cu > → "H/3

dove:

→ "= peso di volume totale;

per i terreni fortemente cementati il valore della coesione sarà determinato con prova di compressione semplice. - la perforazione “a secco” è ammissibile solo dove possa essere eseguita senza alcun ingresso di acqua nel foro. - la perforazione a fango non è di norma ammessa in terreni molto aperti, privi di frazioni medio-fini (D10 > 4 mm).

4.1.3 Pali trivellati ad elica continua

La tecnica di perforazione è adatta a terreni di consistenza bassa e media, con o senza acqua di falda. In terreni compressibili, nelle fasi di getto, dovranno essere adottati i necessari accorgimenti atti a ridurre o evitare sbulbature.

4.2 Prove preliminari

La scelta delle attrezzature di scavo o di battitura ed i principali dettagli esecutivi dovranno essere comunicati dall'APPALTATORE alla DIREZIONE LAVORI. Se richiesto dalla DIREZIONE LAVORI, in relazione a particolari condizioni stratigrafiche o all'importanza dell'opera o soggezioni ambientali, l'idoneità di tali attrezzature e l’adeguatezza delle modalità esecutive dovranno essere verificate mediante l'esecuzione di prove preliminari su campo prova.

4.3 Tolleranze

I pali dovranno essere realizzati nella posizione e con le dimensioni di progetto, con le seguenti tolleranze ammissibili, salvo più rigorose limitazioni indicate in progetto: - coordinate planimetriche del centro del palo (rispetto al diametro del palo) ±10% (max 5 cm); - verticalità ±2%; - lunghezza: pali aventi diametro< 600 mm ±15 cm pali aventi diametro > 600 mm ± 25 cm - diametro finito ± 5 %

- quota di testa palo ± 5 cm.

4.4 Materiali

Le prescrizioni che seguono sono integrative di quelle di cui alla Sez. VI, (Opere in Conglomerato Cementizio) che si intendono integralmente applicabili.

4.4.1 Armature metalliche

Le armature metalliche saranno di norma costituite da barre ad aderenza migliorata; le armature trasversali dei pali saranno costituite unicamente da spirali in tondino esterne ai ferri longitudinali. I pali dovranno essere armati per tutta la lunghezza.

Le armature verranno pre-assemblate fuori opera in “gabbie”; i collegamenti saranno ottenuti con doppia legatura in filo di ferro o con morsetti. Nel caso di utilizzo di acciaio saldabile ai sensi del D.M. 9/1/96 è possibile ricorrere alla saldatura (puntatura) delle staffe, o dei cerchioni irrigidenti con i ferri longitudinali, al fine di rendere le gabbie d’armatura in grado di sopportare le sollecitazioni di movimentazione. In questo caso devono essere rispettate le prescrizioni riportate nel capitolo “Acciaio d’armatura per c.a e c.a.p.” della sez. VI del Capitolato relative alle verifiche da eseguire per accertarsi che la saldatura non abbia indotto riduzioni di resistenza nelle barre. Gli elettrodi o i fili utilizzati devono essere di composizione tale da non introdurre fenomeni di fragilità.

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Le armature trasversali dovranno contrastare efficacemente gli spostamenti della barre longitudinali verso l’esterno; le staffe dovranno essere chiuse e risvoltate verso l’interno. L’interasse delle staffe non dovrà essere superiore a 20 cm ed il diametro dei ferri non inferiore a 10 mm. Non è consentito l’uso

delle armature elicoidali ove non siano fissate solidamente ad ogni spira a tutte le armature longitudinali intersecate. In corso d’opera la frequenza dei prelievi per le prove di verifica di cui sopra, sarà di 3 campioni di barra longitudinale e di staffa ogni 500 ml di gabbia. L'armatura di lunghezza pari a quella del palo dovrà essere posta in opera prima del getto e mantenuta in posto senza poggiarla sul fondo del foro. Al fine di irrigidire le gabbie d'armatura potranno essere realizzati opportuni telai cui fissare le barre di armatura. Detti telai potranno essere realizzati utilizzando barre lisce verticali legate ad anelli irrigidenti orizzontali; orientativamente, a seconda delle

dimensioni e della lunghezza del palo, potrà provvedersi un cerchiante ogni 2,5 Ö"3 m.

Non si ammette di norma la distribuzione delle barre verticali su doppio strato; l'intervallo netto minimo tra barra e barra, misurato lungo la circonferenza che ne unisce i centri, non dovrà in alcun caso essere inferiore a 7.5 cm. Le gabbie di armatura saranno dotate di opportuni distanziatori non metallici atti a garantire la centratura dell'armatura ed un copriferro netto minimo di 4-5 cm rispetto al rivestimento definitivo, o di 6-7 cm rispetto al diametro nominale del foro, nel caso di pali trivellati. Per i distanziatori in plastica, al fine di garantire la solidarietà col calcestruzzo, è necessario verificare che la loro superficie sia forata per almeno il 25%. I centratori saranno posti a gruppi di 3-4 regolarmente distribuiti sul perimetro e con spaziatura verticale di 3-4 m.

Le gabbie di armatura dovranno essere perfettamente pulite ed esenti da ruggine e dovranno essere messe in opera prima del getto; ove fosse necessario, è ammessa la giunzione, che potrà essere realizzata mediante sovrapposizione non inferiore a 40 diametri, mediante impiego di un adeguato numero di morsetti.

4.4.2 Rivestimenti metallici

Le caratteristiche geometriche dei rivestimenti, sia provvisori che definitivi, saranno conformi alle prescrizioni di progetto. Le caratteristiche meccaniche e di rigidezza (spessore ed inerzia) dovranno essere sufficienti a consentire il trasporto, il sollevamento e l'infissione senza che gli stessi subiscano danni, ovalizzazioni etc. Per i pali battuti, infissi senza alcuna asportazione di terreno, il dimensionamento dei tubi di rivestimento potrà essere fatto con il metodo dell'onda d'urto.

I rivestimenti definitivi dei pali infissi e gettati in opera dovranno avere la base piatta e saldata al fusto in modo da resistere alle sollecitazioni di battitura e di ribattitura, evitare infiltrazioni di acqua e non avere sporgenze esterne. Nel caso di pali da realizzare in ambienti aggressivi la superficie esterna del palo dovrà essere rivestita con materiali protettivi adeguati (ad esempio vernici a base di poliuretano - catrame), da concordare con la DIREZIONE LAVORI.

4.4.3 Conglomerati cementizi

I calcestruzzi saranno conformi a quanto prescritto nei disegni di progetto e nella sezione VI. La dimensione massima degli inerti, inoltre, dovrà essere tale che D max * 2.5 < i min. dove i min è il valore minimo del passo fra le barre longitudinali.

4.4.4 Fanghi bentonitici

Si sottolinea che è ammesso esclusivamente l’uso di fanghi bentonitici. La bentonite avrà le caratteristiche minime indicate in tabella .4.1. La scelta del tipo di bentonite, certificato dal fornitore, è assoggettata alla sua affinità con le caratteristiche chimico-fisiche del terreno di scavo e dell'acqua di falda. 4.4.4.1 Preparazione fanghi bentonitici

I fanghi saranno ottenuti per idratazione della bentonite sopra descritta in acqua chiara di cantiere, con eventuale impiego di additivi non flocculanti. Il dosaggio di bentonite, in peso, deve risultare di norma compreso fra il 4 ed il 7%.

Variazioni in più o in meno saranno stabilite, in sede esecutiva, in relazione ad eventuali problematiche di confezionamento o di appesantimento durante la perforazione. L'impianto di preparazione del fango sarà costituito da: - dosatori - mescolatori automatici (è ammesso, l'impiego di mud - hopper); - silos di stoccaggio della bentonite in polvere; - vasche di agitazione, maturazione e stoccaggio del fango fresco prodotto; - relative pompe e circuito di alimentazione e di recupero fino agli scavi; - vasche di recupero;

- dissabbiatori; - vasca di raccolta della sabbia e di sedimentazione del fango non recuperabile. Il fango verrà ottenuto miscelando, fino ad ottenere una sospensione finemente dispersa, i seguenti componenti: - acqua dolce di cantiere; - bentonite in polvere; - additivi eventuali (disperdenti, sali tampone, etc.).

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Dopo la miscelazione la sospensione verrà immessa nelle apposite vasche di “maturazione” del fango, nelle quali essa dovrà rimanere per un tempo adeguato, prima di essere impiegata nella perforazione. Di norma la maturazione richiede da 6 a 12 ore. Le caratteristiche del fango pronto per l'impiego dovranno essere comprese entro i limiti seguenti:

- peso specifico: non superiore a 1,1 t/m3 - viscosità Marsh: compresa fra 30" e 60" - temperatura: > 5° C - pH: 9-11 4.4.4.2 Controlli sul fango

Sul fango bentonitico saranno eseguite, con la frequenza e le modalità indicate sulla Specifica di Controllo Qualità, le prove di controllo atte a determinare i parametri di seguito specificati: - caratteristiche della bentonite - caratteristiche dell'acqua

- densità del fango bentonitico fresco - densità, viscosità, temperatura e pH del fango bentonitico pronto per l'impiego - caratteristiche del fango bentonitico nell'interno dello scavo, prima del getto; in caso di esito non soddisfacente l'APPALTATORE sostituirà, parzialmente od integralmente, il fango per ricondurlo alle seguenti caratteristiche:

- contenuto in sabbia del fango 募 "5%

- densità 募 "1,15 t/m3

TABELLA 4.1

CARATTERISTICHE E LIMITI DI ACCETTABILITA’ DELLA BENTONITE IN POLVERE

- Residuo al vaglio da 10.000 maglie cm2 <= 1% - Tenore di umidità <= 15% - Limite di liquidità >=400% - Viscosità Marsh della sospensione al 6% in acqua distillata >= 40” - Decantazione della sospensione al 6% in 24 ore <= 2% - Acqua separata per pressofiltrazione di 450 cc della sospensione al 6% in 30’ a 7 bar <= 18 cc

- pH dell’acqua filtrata 7 <=pH <= 9 - Spessore del cake sul filtro della filtro-pressa <= 2.5 mm

4.5 Modalità esecutive

4.5.1 Pali battuti gettati in opera con rivestimento definitivo

4.5.1.1 Attrezzatura

L'infissione del rivestimento definitivo sarà eseguita con un battipalo scorrevole su una torre avente guide fisse con perfetto allineamento verticale. Le caratteristiche del battipalo saranno conformi alle indicazioni di progetto, quando esistenti.

Potranno essere impiegati i seguenti tipi di battipalo: - battipalo a vapore ad azione singola; - battipalo a vapore a doppia azione; - battipalo diesel. In ogni caso il battipalo impiegato deve essere in grado di fornire l'energia sufficiente alla infissione entro i terreni presenti nel sito; è prescritta comunque una energia minima non inferiore a 120 kJ. La definizione delle caratteristiche minime del battipalo sarà eseguita a cura dell'APPALTATORE, utilizzando le formule dinamiche oppure l'analisi con il metodo dell'onda d'urto, noti che siano le caratteristiche geometriche del palo, il materiale di costruzione, e la portata limite richiesta dal progetto.

La massa battente del battipalo agirà su un cuscino (cuffia o testa di battuta) di cui siano note le caratteristiche geometriche e di elasticità. Per ogni attrezzatura l'APPALTATORE dovrà fornire le seguenti informazioni: - marca e tipo del battipalo; - principio di funzionamento del battipalo; - energia massima di un colpo e relativa possibilità di regolazione; - n. di colpi al minuto e relativa possibilità di regolazione; - efficienza "E" del battipalo;

- caratteristiche del cuscino (materiale, diametro, altezza costante elastica, coefficiente di costituzione); - caratteristiche della cuffia (materiale e peso); - peso degli eventuali adattatori; - peso del battipalo. L'efficienza "E" dovrà essere sempre maggiore del 70%.

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Qualora richiesto dalla DIREZIONE LAVORI, l'APPALTATORE dovrà provvedere alla strumentazione del battipalo per la misura della velocità terminale del maglio, onde ricavare, sulla base delle caratteristiche dell'attrezzatura certificate dal costruttore, la reale efficienza "E" del battipalo.

4.5.1.2 Tubi di rivestimento

I tubi di rivestimento saranno in acciaio, di qualità, forma e spessore tali da sopportare tutte le sollecitazioni agenti durante l'infissione e da non subire distorsioni o collassi conseguenti alla pressione del terreno od alla infissione di pali vicini. I rivestimenti saranno chiusi alla base da una piastra in acciaio di resistenza adeguata, comunque di spessore > 3 mm, saldata per l'intera circonferenza al tubo di rivestimento. La piastra sarà priva di sporgenze rispetto al rivestimento; la saldatura sarà tale da prevenire l'ingresso di acqua all'interno per l'intera durata della battitura ed oltre. E' ammesso l'impiego di lamierino di modesto spessore, corrugato, battuto mediante mandrino. E' ammesso l'impiego di rivestimenti a sezione variabile, con raccordi flangiati. 4.5.1.3Mandrino

E' prevista la possibilità di utilizzare un mandrino di acciaio, di opportune dimensioni e resistenza, allo scopo di eseguire la battitura sul fondello. E' ammesso l'impiego di mandrini ad espansione, resi temporaneamente solidali al rivestimento. E' ammesso l'impiego di mandrini speciali per la battitura multipla di rivestimenti a sezione variabile. 4.5.1.4 Infissione

L'infissione dei rivestimenti tramite battitura avverrà senza estrazione di materiale, con spostamento laterale del terreno naturale. L'APPALTATORE dovrà comunicare alla DIREZIONE LAVORI il programma cronologico di infissione di tutti i pali, elaborato in modo da rendere minimi gli effetti negativi dell'infissione stessa sulle opere vicine e sui pali già installati. E' ammesso, se previsto dal progetto, ovvero se approvato dalla DIREZIONE LAVORI, l'esecuzione della battitura in due o più fasi, con eventuale modifica del procedimento (ad esempio eseguendo dapprima la battitura in testa, e

prevedendo l'impiego del mandrino in 2^ fase). Nel caso di utilizzo del mandrino, esso sarà infilato nel rivestimento; se previsto, il mandrino verrà espanso e mantenuto del tutto solidale al tuboforma per l'intera durata dell'infissione, a seguito della quale sarà estratto. L'inserimento del mandrino nel rivestimento sarà eseguito, se necessario, con l'ausilio di un “palo-pozzo” di diametro superiore a quello dei pali di esercizio. Il “palo-pozzo” potrà essere trasformato in palo di esercizio, se accettato dalla DIREZIONE LAVORI, in funzione delle sue caratteristiche ed ubicazione. Si considererà raggiunto il rifiuto allorquando, con un battipalo pienamente efficiente, si avranno avanzamenti non superiori a 10 cm per 100 colpi di maglio.

Per pali di particolare lunghezza è ammessa la saldatura in opera di due spezzoni di rivestimento, il primo dei quali già infisso. Il secondo spezzone, nel corso della saldatura, sarà mantenuto in posizione fissa da un'adeguata attrezzatura di sostegno. L'infissione dei rivestimenti sarà arrestata quando sarà soddisfatta una delle seguenti condizioni: - raggiungimento della quota di progetto; - misurazione del rifiuto della battitura. In quest'ultimo caso, la DIREZIONE LAVORI avrà facoltà di chiedere all'APPALTATORE la ribattitura del palo dopo 24 ore di attesa, se motivata da ragioni geotecniche particolari (forti sovrappressioni interstiziali, etc.). L'APPALTATORE, previa comunicazione alla DIREZIONE LAVORI, potrà eseguire dei prefori di guida alla infissione per

evitare o ridurre i problemi di vibrazione o il danneggiamento di opere o pali già esistenti. Il preforo avrà diametro massimo inferiore di almeno 20 mm rispetto a quello esterno della tubazione di rivestimento. Di norma la profondità sarà inferiore ai 2/3 della profondità del palo, e comunque tale da non raggiungere Io strato portante (se esistente). Il preforo potrà anche essere richiesto per il raggiungimento delle quote di progetto nel caso di livelli superficiali molto addensati o cementati. 4.5.1.5 Armature

Le gabbie di armatura saranno assemblate in stabilimento o a piè d'opera in conformità con i disegni di progetto e con le specifiche di cui al punto 4.4.1. Esse saranno posizionate entro i rivestimenti curando il perfetto centramento mediante l'impiego di opportuni distanziatori e

rispettando con precisione le quote verticali prescritte nei disegni di progetto. Prima del posizionamento si avrà cura di rimuovere eventuali corpi estranei presenti nel cavo e si verificherà che l'eventuale presenza di acqua entro il tubo di rivestimento non superi il limite di 15 cm. 4.5.1.6 Getto del calcestruzzo

Il getto dovrà essere effettuato ad iniziare dal fondo foro, utilizzando un tubo convogliatore metallico di diametro 20-26 cm, in spezzoni di circa 3 m, dotato in sommità di una tramoggia di carico della capacità di almeno 0.5-0.6 mc. Il getto di calcestruzzo dovrà essere portato ad almeno 0.5-1.0 m al di sopra della quota di progetto della testa palo al fine di tenere conto del calo del calcestruzzo dovuto all'estrazione del tubo-forma (ove necessario) e comunque per consentire di eliminare la parte superiore del getto (scapitozzatura).

La cadenza di getto dovrà essere non inferiore a 15 mc/ora. Durante il getto il tubo convogliatore sarà ritmicamente manovrato per circa 20-30 cm in modo da favorire l'uscita e la risalita del calcestruzzo evitando altresì la segregazione della malta dagli inerti.

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Il tubo-getto sarà man mano accorciato, provvedendo a mantenere l'estremità inferiore entro il getto per almeno 2 m. Per lamierini di diametro interno non superiore a 40 cm, il tubo-getto potrà essere omesso. 4.5.1.7 Controlli e documentazione

Nel corso dell'infissione verrà conteggiato il numero di colpi, per avanzamenti di 1 m.

In corrispondenza degli ultimi 4 m, o più se richiesto dalla DIREZIONE LAVORI, si conteggerà il numero di colpi per l'infissione di tratte successive di 10 cm. Al termine della infissione l’APPALTATORE dovrà effettuare il controllo della profondità raggiunta, della verticalità e della posizione plano-altimetrica. Per ciascun palo l'APPALTATORE provvederà a redigere una scheda indicante: - n. progressivo del palo (riferito ad una planimetria) - profondità d'infissione - dati tecnici dell'attrezzatura

- informazioni relative alla locale stratigrafia - tempo necessario per l'infissione - tabella dei colpi per l'avanzamento - grafico dei colpi relativo agli ultimi 4 m.

4.5.2 Pali battuti gettati in opera con tubo forma estraibile

4.5.2.1 Attrezzatura

L'infissione del tubo forma provvisorio sarà eseguita con un battipalo conforme alle specifiche di cui al punto 4.5.1.1. 4.5.2.2 Tubi di rivestimento

Le medesime specifiche del punto 4.5.1.2. valgono per le caratteristiche della tubazione provvisoria.

Per l'espulsione del fondello, posto ad occludere l'estremità inferiore del tuboforma, è ammesso l'impiego di un pistone rigido di diametro pari a quello interno del tubo-forma collegato, tramite un'asta rigida, alla base della testa di battuta. E' ammesso l'impiego di tubo-forma dotati di fondello incernierato recuperabile. 4.5.2.3 Infissione

L'infissione sarà effettuata in conformità a quanto specificato al punto 4.5.1.4. con la sola esclusione di quanto non applicabile. 4.5.2.4 Armature

Valgono le prescrizioni di cui al punto 4.5.1.5. 4.5.2.5 Getto del calcestruzzo

Il getto avverrà secondo le modalità e le prescrizioni di cui al punto 4.5.1.6., con contemporanea estrazione ed accorciamento del tubo-forma provvisorio, la cui scarpa deve essere tenuta costantemente sotto un battente di calcestruzzo non inferiore a 2 m. A

questo scopo ogni manovra di accorciamento del rivestimento esterno e del tubo convogliatore deve essere preceduto dalla misurazione del livello del calcestruzzo, tramite l'impiego di uno scandaglio. Lo scandaglio è costituito da un grave metallico, del peso di circa 5 Kg, di forma cilindrica con fondo piatto, corredato di un filo di sospensione metrato. 4.5.2.6 Controlli e documentazione

Valgono le prescrizioni di cui al punto 4.5.1.7.

4.5.3 Pali vibro-infissi gettati in opera con tubo forma provvisorio

4.5.3.1 Attrezzatura

L'energia necessaria per l'infissione sarà applicata in testa al palo utilizzando un battipalo analogo a quanto specificato al punto

4.5.1.1 e utilizzando un vibratore a masse eccentriche regolabili, a funzionamento idraulico o elettrico. Le caratteristiche del vibratore (momento di eccentricità, numero di vibrazioni per minuto, forza centrifuga all'avvio, ampiezza ed accelerazione del minimo) saranno scelte dall'APPALTATORE in relazione alle prestazioni da ottenere, eventualmente anche a seguito di prove tecnologiche preliminari. 4.5.3.2 Infissione del tubo forma

Per quanto concerne le caratteristiche del tubo forma e le modalità di infissione dello stesso valgono le prescrizioni di cui ai punti 4.5.2.2 e 4.5.2.3. L'infissione sarà eseguita fino al raggiungimento delle quote previste in progetto. La distanza minima e/o l'intervallo di tempo tra l'infissione di due paliadiacenti sarà definita in relazione alla natura dei terreni attraversati. In ogni caso la distanza minima non sarà inferiore a 3 diametri.

4.5.3.3 Posa dell'armatura e getto

Per quanto concerne le caratteristiche dell'armatura e le modalità di getto valgono le prescrizioni di cui ai punti 4.5.1.5 e 4.5.2.5. Completata l'infissione, si provvederà a porre in opera l'armatura entro il tuboforma e si darà luogo al getto, estraendo man mano, per vibrazione, il tuboforma provvisorio. La vibrazione favorisce l'assestamento del calcestruzzo; per evitare eventuali franamenti del terreno ed il conseguente inglobamento di materiale nel getto di calcestruzzo, questo dovrà avere uno slump di 9 - 10 cm, e

inerti ○ "max = 25 mm.

L'assorbimento reale di calcestruzzo può eccedere il valore teorico, riferito al diametro nominale del palo, in misura del 10 - 20%.

4.5.3.4 Controlli e documentazione

L'APPALTATORE dovrà redigere per ogni palo una scheda tecnica contenente tutti i dati interessanti il palo:

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- n. progressivo del palo (riferito ad una planimetria) - profondità d'infissione - dati tecnici dell'attrezzatura

- descrizione di eventuali presunte anomalie stratigrafiche - tempo necessario per l'infissione - grafico degli assorbimenti di calcestruzzo. In presenza di anomalie o differenze rispetto alle condizioni previste in progetto, l'APPALTATORE provvederà, qualora le condizioni reali risultino inferiori da quelli di progetto, al riesame della progettazione ed adotterà gli opportuni provvedimenti concordandoli con la DIREZIONE LAVORI.

4.5.4 Pali battuti prefabbricati

4.5.4.1 Prefabbricazione dei pali

La prefabbricazione dei pali potrà avvenire in stabilimento di produzione o in cantiere.

Le caratteristiche preliminari delle due alternative sono di seguito riportati: a Pali prefabbricati in stabilimento

I pali dovranno essere costruiti con calcestruzzo centrifugato avente resistenza caratteristica dopo stagionatura

Rck 墓 "40 MPa.

Se richiesto, i pali saranno di tipo precompresso con il metodo dei fili d'acciaio aderenti. I pali troncoconici avranno un diametro esterno rastremato di 1,5 cm per metro lineare, quello interno non superiore alla metà dell’esterno.

b Pali prefabbricati in cantiere

I pali saranno realizzati con calcestruzzo di caratteristiche in accordo alle prescrizioni riportate nel paragrafo 4.6 della sezione VI (Opere in conglomerato cementizio) del capitolato. La stagionatura potrà essere naturale in ambiente umido, oppure a vapore; in ogni caso i pali dovranno raggiungere caratteristiche di resistenza alla compressione e all'urto tali da permetterne l'infissione nelle condizioni stratigrafiche del sito senza lesioni e rotture. Le armature metalliche dovranno essere costituite da barre ad aderenza migliorata; le armature trasversali dei pali saranno costituite da uno o due spirali in filo lucido crudo esterne ai ferri longitudinali. Le armature verranno pre-assemblate in "gabbie"; i collegamenti saranno ottenuti con doppia legatura in filo di ferro. Le gabbie di armature avranno un copriferro netto minimo rispetto alla superficie del palo di 3 cm; dovranno essere perfettamente

pulite ed esenti da ruggine. 4.5.4.2 Giunzione dei pali

Nel caso di pali di lunghezza superiore a 16 m, è ammesso il ricorso alla giunzione di 2 o più elementi; il giunto sarà costituito da un anello di acciaio con armatura longitudinale, solidale con ciascuno degli spezzoni di palo da unire; gli anelli verranno saldati fra loro e protetti con vernici bituminose o epossidiche. 4.5.4.3 Protezione della punta

La punta dei pali sarà protetta con una puntazza metallica formata da un cono di lamiera con angolo al vertice di 60°, resa solidale al fusto del palo tramite spezzoni di tondino saldati alla puntazza ed annegati nel calcestruzzo. In terreni poco compatti, l'uso della puntazza potrà essere evitato.

In terreni molto compatti, la puntazza sarà rinforzata con massello di ghisa o sostituita con uno spezzone di profilato in acciaio a doppio T (nel caso di roccia). 4.5.4.4 Attrezzatura

L’infissione del palo sarà eseguita con un battipalo conforme alle specifiche di cui al punto 4.5.1.1.

4.5.4.5 Infissione

L'infissione dei pali avverrà tramite battitura, senza estrazione di materiale. Nel caso di strati granulari addensati, si potrà facilitare l'infissione con iniezioni d'acqua. La discesa del palo in tal caso avverrà per peso proprio o con l'ausilio di una modesta battitura.

Le iniezioni d'acqua saranno interrotte non appena superato lo strato granulare e comunque non oltre 2 m prima del raggiungimento della quota di progetto. Modalità, pressioni e portata del getto dovranno essere comunicate alla DIREZIONE LAVORI. Se motivato da esigenze di riduzione delle vibrazioni, o in alternativa all'uso delle iniezioni d'acqua, si potranno eseguire prefori aventi diametro inferiore di almeno 20 mm alla minima sezione del palo. Il preforo non dovrà raggiungere lo strato portante (se esistente) e fermarsi comunque almeno a 2/3 della profondità di progetto. L'infissione dei pali sarà attestata quando si registrerà il raggiungimento di una delle seguenti condizioni: - arrivo alla quota di progetto; - misurazione del rifiuto alla battitura.

In quest'ultimo caso, la DIREZIONE LAVORI ha facoltà di chiedere all'APPALTATORE la ribattitura del palo dopo 24 ore di attesa, per tratti anche superiori a 0.5 m, se motivata da ragioni geotecniche particolari (forti sovrappressioni interstiziali, etc.).

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Si intende raggiunto il rifiuto quanto l'infissione corrispondente a 10 colpi di battipalo efficiente è inferiore a 2.5 cm. 4.5.4.6 Controlli e documentazione

Valgono le prescrizioni di cui al punto 4.5.1.7.

4.5.5 Pali trivellati con fanghi bentonitici

4.5.5.1 Attrezzatura

Per la perforazione saranno utilizzate attrezzature semoventi equipaggiate con rotary. L'utensile di scavo sarà il più idoneo in relazione alla natura e consistenza dei terreni da scavare. Numero, potenza e capacità operativa delle attrezzature dovranno essere tali da consentire la realizzazione dei pali nei tempi previsti alla luce delle condizioni ambientali, litologiche e idrogeologiche dei terreni da attraversare nonché alle dimensioni dei pali da eseguire. 4.5.5.2 Preparazione del fango bentonitico

Il fango bentonitico, dovrà essere preparato ed utilizzato in accordo alle modalità indicate al punto 4.4.4. 4.5.5.3 Perforazione

Se necessario, in corrispondenza di ciascun palo sarà posto in opera un avampozzo provvisorio di lamiera d'acciaio con funzioni di guida dell'utensile, di riferimento per la posizione plano-altimetrica della sommità del palo o di difesa dall'erosione del terreno nelle fasi di immissione e risalita dell'utensile di perforazione. La distanza minima fra gli assi di due perforazioni attigue, in corso, appena ultimate o in corso di getto, dovrà essere tale da impedire eventuali fenomeni di interazione e comunque non inferiore ai 5 diametri. Qualora in fase di completamento della perforazione fosse accertata l'impossibilità di eseguire rapidamente il getto (sosta notturna, mancato trasporto del calcestruzzo, etc.), sarà necessario interrompere la perforazione alcuni metri prima ed ultimarla solo nell'imminenza del getto. Una volta raggiunte le profondità previste dal progetto, si provvederà al sostituzione del fango di perforazione fino al raggiungimento dei prescritti valori del contenuto in sabbia, ed alla eventuale pulizia del fondo foro con gli utensili più adatti (es.

cleaning bucket). Per la rimonta del fango di perforazione da sostituire prima del getto, si potrà utilizzare uno dei seguenti sistemi: - eiettore(air lifting); - pompa sommersa per fanghi; - pompa-vuoto applicata in testa al tubo-getto. Nel caso di presenza nel terreno di trovanti lapidei o di strati rocciosi o cementati e per conseguire un adeguato immorsamento in sub-strati di roccia dura si potrà ricorrere all'impiego di scalpelli frangiroccia azionati a percussione, di peso e forma adeguati alla natura dell'ostacolo e comunque dotati alla sommità di un anello di forma appropriata per la guida dell'utensile.

In alternativa all'uso dello scalpello possono essere utilizzate eliche da roccia aventi spirali rinforzate e denti idonei allo stato di fessurazione della roccia da perforare. L'impiego dello scalpello comporterà l'adozione di un rivestimento provvisorio, spinto sino al tetto della formazione lapidea, allo scopo di evitare urti e rimbalzi laterali dello scalpello contro le pareti del foro. 4.5.5.4 Armature

Completata la perforazione si provvederà alla posa in opera della gabbia, preassemblata, in conformità con le specifiche di cui al punto 4.4.1. Nel caso che il palo attraversi strati sede di falda acquifera in movimento, con pericolo di dilavamento del calcestruzzo in fase di maturazione, in corrispondenza di questi strati la gabbia sarà avvolta da una camicia tubolare di lamierino in acciaio di spessore non

inferiore a 1 mm.

4.5.5.5 Getto del calcestruzzo

Il getto del calcestruzzo avverrà impiegando il tubo di convogliamento. Esso sarà costituito da sezioni non più lunghe di 3.00 m di

tubo in acciaio avente diametro interno 20Ö26 cm.

L'interno del tubo sarà pulito, privo di irregolarità e strozzature. Le giunzioni tra sezione e sezione saranno del tipo filettato, senza manicotto (filettatura in spessore) o con manicotti esterni che comportino un aumento di diametro non superiore a 2.0 cm; sono

escluse le giunzioni a flangia.

Il tubo sarà provvisto, all'estremità superiore, di una tramoggia di carico avente una capacità di almeno 0.5 Ö"0.6 mc, e mantenuto

sospeso da un mezzo di sollevamento. Prima di installare il tubo getto sarà eseguita una ulteriore misura del fondo foro; qualora lo spessore del deposito superi i 20 cm si provvederà all'estrazione della gabbia d'armatura e alle operazioni di pulizia.

Il tubo di convogliamento sarà posto in opera arrestando il suo piede a 30Ö60 cm dal fondo della perforazione; al fine di evitare

azioni di contaminazione o dilavamento del primo calcestruzzo gettato, prima di iniziare il getto si disporrà entro il tubo, in prossimità del suo raccordo con la tramoggia, un tappo formato da un involucro di carta o plastica, riempito con vermiculite granulare, palline di polistirolo o sabbia.

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Durante il getto il tubo convogliatore sarà opportunamente manovrato per un'ampiezza di 20 Ö"30 cm, in modo da favorire l'uscita e

la risalita del calcestruzzo evitando altresì la segregazione della malta dagli inerti.

Previa verifica del livello raggiunto, utilizzando uno scandaglio metallico a fondo piatto, nel corso del getto il tubo di convogliamento sarà accorciato per tratti successivi, sempre conservando un'immersione minima nel calcestruzzo di 2.0 m.

Il getto di calcestruzzo dovrà essere portato ad almeno 0.5 Ö"1.0 m al di sopra delle quote di progetto della testa palo per consentire

di eliminare la parte superiore del palo (scapitozzatura). All'inizio del getto si dovrà disporre di un volume di calcestruzzo pari a quello del tubo di getto e di almeno 3 o 4 m di palo. E'

prescritta una cadenza di getto non inferiore a 15 m3/ora. Durante le operazioni di getto, al termine dello scarico di ogni betoniera, l’APPALTATORE dovrà verificare la quota di riempimento del palo in modo di avere un immediato raffronto fra la quota teorica e la quota raggiunta. 4.5.5.6 Controlli e documentazione

Per ciascun palo l'APPALTATORE dovrà redigere una scheda indicante: - numero progressivo del palo (riferito ad una planimetria) - dati tecnici dell'attrezzatura - profondità di perforazione - informazioni relative alla stratigrafia locale

- volumi e grafico del getto. In presenza di anomalie e/o differenze rispetto alla stratigrafia prevista, qualora le condizioni reali risultino inferiori a quelle di progetto, l'APPALTATORE procederà al riesame della progettazione ed adotterà gli opportuni provvedimenti concordandoli con la DIREZIONE LAVORI.

4.5.6 Pali trivellati con rivestimento provvisorio

4.5.6.1 Attrezzature a Escavatori

Valgono le specifiche di cui al punto 4.5.5.1. b Morsa muovi-colonna

La morsa dovrà essere costituita da un telaio rigido di supporto, sul quale viene posto un collare metallico, a 3 settori, dotato di un martinetto di chiusura per il serraggio della colonna di rivestimento. Sul telaio di supporto, collegato all'escavatore, saranno

montati: - 2 martinetti di oscillazione, sincronizzati, che imprimono un movimento rotatorio alla colonna - 2 martinetti di infissione ed estrazione della colonna, a funzionamento indipendente, che consentono anche di correggere eventuali

deviazioni della colonna Il diametro nominale del collare dovrà corrispondere al diametro del palo. Sarà consentito l'impiego di opportune riduzioni. Le caratteristiche dei martinetti e del circuito idraulico di funzionamento dovranno essere in grado di sviluppare spinta, momento torcente e serraggio della colonna adeguati al diametro e alla lunghezza del palo da realizzare. c Vibromorsa

Valgono le prescrizioni di cui al punto 4.5.3.1. d Utensile di scavo

Per lo scavo entro la colonna di rivestimento provvisoria si utilizzerà l'utensile più adatto al tipo di terreno, prevedendo ove necessario l'impiego di scalpello ad elevata energia demolitrice. 4.5.6.2 Tubi-forma

La tubazione sarà costituita da tubi di acciaio, di diametro esterno pari al diametro nominale del palo, suddivisi in spezzoni connessi tra loro mediante innesti speciali del tipo maschio/femmina. L'infissione della tubazione di rivestimento sarà ottenuta imprimendole un movimento rototraslatorio mediante adeguata attrezzatura rotary e/o morsa azionata da comandi oleodinamici, oppure, in terreni poco o mediamente addensati, privi di elementi grossolani e prevalentemente non coesivi, applicandole in sommità un vibratore di adeguata potenza. In questo secondo caso la

tubazione potrà essere suddivisa in spezzoni ma anche essere costituita da un unico pezzo di lunghezza pari alla profondità del palo. E' ammessa la giunzione per saldatura degli spezzoni, purché non risultino varchi nel tubo che possono dar luogo all'ingresso di terreno. 4.5.6.3 Perforazione

La perforazione non dovrà essere approfondita al disotto della scarpa del tubo di rivestimento. Nel caso di presenza di falda, il foro dovrà essere costantemente tenuto pieno d'acqua (o eventualmente di fango bentonitico) con un livello non inferiore a quello della piezometrica della falda. Lo scavo all'interno sarà approfondito sino alla quota di progetto. L'infissione sotto-scarpa della colonna di rivestimento dovrà consentire di evitare rifluimenti a fondo foro.

4.5.6.4 Armature

Si applicano le specifiche di cui al punto 4.4.1. 4.5.6.5 Getto del calcestruzzo

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Il getto avverrà conformemente alle specifiche di cui al punto 4.5.5.5 provvedendo altresì alla contemporanea estrazione del tubo-forma provvisorio, la cui scarpa dovrà restare sotto un battente minimo di calcestruzzo non inferiore a 3 m. 4.5.6.6 Controlli e documentazione

Si applicano le specifiche di cui al punto 4.5.5.6.

4.5.7 Pali trivellati ad elica continua

Questo tipo di palo potrà essere utilizzato solo se esplicitamente previsto in progetto. 4.5.7.1 Attrezzature

Si utilizzeranno escavatori equipaggiati con rotary a funzionamento idraulico o elettrico montate su asta di guida, e dotate di dispositivo di spinta. L'altezza della torre e le caratteristiche della rotary (coppia, spinta) dovranno essere commisurate alla profondità da raggiungere. L'equipaggiamento di cantiere dovrà comprendere la disponibilità di pompe per calcestruzzo in numero adeguato ai ritmi di esecuzione dei pali.

4.5.7.2 Perforazione

La perforazione sarà eseguita mediante una trivella ad elica continua, di lunghezza e diametro corrispondenti alle caratteristiche geometriche dei pali da realizzare. L'anima centrale dell'elica deve essere cava, in modo da consentire il successivo passaggio del calcestruzzo. All'estremità inferiore dell'anima sarà posta una punta a perdere, avente lo scopo di impedire l'occlusione del condotto. La perforazione avverrà di norma regolando coppia e spinta in modo da avere condizioni di infissione prossime ai perfetto avvitamento. In ogni caso il volume di terreno estratto per caricamento della trivella deve essere non superiore al volume teorico della perforazione. Qualora si riscontrassero rallentamenti della perforazione in corrispondenza di livelli di terreno intermedi o dell'eventuale strato

portante inferiore, l'APPALTATORE, con l'accordo della DIREZIONE LAVORI potrà: - eseguire prefori di diametro inferiore al diametro nominale di pali; - ridurre la lunghezza di perforazione. 4.5.7.3 Armatura

L'armatura verrà inserita entro l'anima della trivella elicoidale, il cui diametro interno deve essere congruente con il diametro della gabbia di armatura. All'interno della gabbia dovrà essere inserito un adeguato mandrino, da tenere contrastato sul dispositivo di spinta della rotary per ottenere l'espulsione del fondello a perdere, con effetto di precarica alla base del palo. La gabbia dovrà essere costruita in conformità con il disegno di progetto e nel rispetto delle specifiche di cui al punto 4.4.1.

4.5.7.4 Getto del calcestruzzo

Il calcestruzzo verrà pompato pneumaticamente entro il cavo dell'asta di perforazione che verrà progressivamente estratta, di norma senza rotazione. La cadenza di getto deve assicurare la continuità della colonna di conglomerato. Pertanto l'estrazione dell'asta di trivellazione deve essere effettuata ad una velocità congruente con la portata di calcestruzzo pompato, adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare sbulbature, ovvero a evitare interruzioni del getto. In particolare il circuito di alimentazione del getto dovrà essere provvisto di un manometro di misura della pressione.

Durante l'operazione si dovrà verificare che la pressione sia mantenuta entro l'intervallo di 50 Ö"150 KPa. li getto dovrà essere

prolungato fino a piano campagna, anche nei casi in cui la quota finita del palo sia prevista a quota inferiore. 4.5.7.5 Controlli e documentazione

Per ogni palo eseguito l'APPALTATORE dovrà redigere una scheda contenente le seguenti indicazioni: - n. progressivo del palo (riferito ad una planimetria) - profondità di perforazione - osservazioni sulla stratigrafia locale - tempi di perforazione per tratte successive di 5 m, e di 1 m nel tratto finale, secondo le istruzioni impartite dalla DIREZIONE

LAVORI

- grafico dei tempi di perforazione - spinta sul mandrino misurata durante l'estrazione della trivella - volume di calcestruzzo gettato. In caso di differenze stratigrafiche rispetto alla situazione nota, o di particolari anomalie riscontrate nei tempi di perforazione, qualora le condizioni reali risultino inferiori a quelle di progetto, l'APPALTATORE dovrà procedere al riesame della progettazione e dovrà definire gli eventuali necessari provvedimenti (quali modifica del numero e delle profondità dei pali, esecuzione di prefori, etc.) concordandoli con la DIREZIONE LAVORI.

4.5.8 Pali con morsa giracolonna

La perforazione necessaria all’esecuzione dei pali da realizzarsi in presenza di trovanti, strati lapidei, murature esistenti, etc., dovrà

essere eseguita per la sola parte interessata all’interno di tubo forma provvisorio in acciaio infisso, con movimento rototraslatorio a mezzo di morsa giracolonna.

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La tubazione dovrà essere costituita da tubi di acciaio, di diametro esterno pari al diametro nominale del palo, suddivisi in spezzoni lunghi da 2 a 2,5 m connessi tra loro mediante manicotti esterni filettati o innesti speciali a baionetta, con risalti interni raccordati di spessore non superiore al 2% del diametro nominale.

L’infissione della tubazione di rivestimento dovrà essere ottenuta imprimendo un movimento rototraslatorio mediante una morsa azionata da comandi oleodinamici. La superficie all’interno del tubo di rivestimento potrà essere eseguita mediante:

蕪 "benna automatica con comando a fune o azionata da motore oleodinamico;

蕪 "secchione (bucket) manovrato da un’asta rigida telescopica;

in entrambi i casi si dovrà conseguire la disgregazione del terreno e l’estrazione dei detriti dal foro. In terreni sabbiosi si potrà fare ricorso anche ad utensili disgregatori rotanti, con risalita dei detriti per trascinamento ad opera di una corrente ascendente di fango bentonitico. Nel caso di presenza di falda, il foro dovrà essere costantemente tenuto pieno di fango bentonitico con livello non inferiore a quello della piezometrica della falda. In generale la perforazione non dovrà essere approfondita al di sotto della parte terminale del tubo forma.

4.5.9 Pali compenetrati

I pali compenetrati per la realizzazione di paratie impermeabili, dovranno essere realizzati eseguendo con metodi tradizionali una prima serie di pali opportunamente distanziati e completando la paratia con una seconda serie di pali, che si compenetrano ai

precedenti attraverso la tecnica della morsa giracolonna, descritta al punto 4.5.8.

5 MICROPALI

5.1 Soggezioni geotecniche ed ambientali

Le tecniche di perforazione dovranno essere le più idonee in relazione alla natura dei terreno attraversato. In particolare dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare il franamento delle pareti del foro, la contaminazione delle armature, l'interruzione e/o l'inglobamento di terreno nella guaina cementizia che solidarizza l'armatura al terreno circostante. Di norma le perforazioni saranno quindi eseguite in presenza di rivestimento, con circolazione di fluidi di perforazione per l'allontanamento dei detriti e per il raffreddamento dell'utensile.

I fluidi di perforazione potranno consistere in: - acqua - fanghi bentonitici - schiuma - aria, nel caso di perforazione a rotopercussione con martello a fondo foro, o in altri casi approvati dalla DIREZIONE LAVORI. Previa comunicazione alla DIREZIONE LAVORI potrà essere adottato la perforazione senza rivestimenti, con impiego di fanghi bentonitici. La perforazione “a secco”, senza rivestimento non è di norma ammessa; potrà essere adottata, previa comunicazione alla

DIREZIONE LAVORI, solo in terreni fortemente cementati o argillosi, caratterizzati da valori della coesione non drenata che alla generica profondità di scavo H soddisfino la seguente condizione:

cu > → "H/3

dove:

→ "= peso di volume totale; per i terreni fortemente cementati il valore della coesione sarà' determinato con prova di compressione

semplice

La perforazione “a secco” e ammissibile solo dove possa essere eseguita senza alcun ingresso di acqua nel foro. La perforazione a rotazione a secco, o con impiego di aria è invece raccomandata in terreni argillosi sovraconsolidati. Nel caso di impiego della rotopercussione, sia mediante martello a fondo foro che mediante dispositivi di battuta applicati alla testa di rotazione (tipo Sistema KLEMM), L'APPALTATORE dovrà assicurare il rispetto delle norme DIN 4150 (parte I e II, 1975; parte IV, 1986), in merito ai limiti delle vibrazioni. In caso contrario per modalità di impiego della rotopercussione ed i necessari provvedimenti dovranno essere comunicati alla DIREZIONE LAVORI. La DIREZIONE LAVORI, a sua discrezione, potrà richiedere all'APPALTATORE di eseguire misure di controllo delle

vibrazioni indotte, con oneri e spese a carico del medesimo APPALTATORE.

5.2 Prove preliminari

La tipologia delle attrezzature ed i principali dettagli esecutivi dovranno essere comunicati dall'APPALTATORE alla DIREZIONE LAVORI. Se richiesto dalla DIREZIONE LAVORI, in relazione a particolari condizioni stratigrafiche o all'importanza dell'opera o soggezioni ambientali, l'idoneità di tali attrezzature e l’adeguatezza delle modalità esecutive dovranno essere verificate mediante l'esecuzione di prove preliminari su campo prova.

5.3 Tolleranze

I micropali dovranno essere realizzati nella posizione e con le dimensioni di progetto, con le seguenti tolleranze ammissibili, salvo più rigorose limitazioni indicate in progetto:

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- coordinate planimetriche del centro del micropalo: ± 2 cm - scostamento dell'inclinazione dall'asse teorico: ± 2 % - lunghezza: ±15cm

- diametro finito: ± 5% - quota testa micropalo: ±5 cm.

5.4 Materiali

Le specifiche che seguono integrano le prescrizioni di cui alla Sez. VI, che si intendono qui integralmente richiamate. I micropali costruiti dovranno essere armati per tutta la lunghezza.

5.4.1 Tubi in acciaio

E' prescritto l'impiego di tubi aventi caratteristiche geometriche e qualità dell'acciaio conformi a quanto indicato nei disegni di progetto.

I tubi dovranno essere del tipo senza saldature, con giunzioni a mezzo di manicotto filettato esterno. Le caratteristiche delle giunzioni (filettatura, lunghezza, sezioni utili) dovranno consentire una trazione ammissibile pari almeno all'80% carico ammissibile a compressione. L’APPALTATORE dovrà eseguire un prelievo di tubazione giuntata, per fornitura omogenea, in modo da poter effettuare le prove di verifica a trazione. Le valvole di iniezione, ove previste, saranno del tipo a “manchette”, ovvero costituite da una guarnizione in gomma, tenuta in sede

da due anelli metallici saldati esternamente al tubo, sul quale, in corrispondenza di ciascuna valvola, sono praticati almeno 2 fori 膚 "8 mm.

5.4.2 Profilati in acciaio

Le caratteristiche geometriche e meccaniche dei profilati dovranno essere conformi a quanto prescritto nei disegni di progetto. Di norma i profilati dovranno essere costituiti da elementi unici. Saranno ammesse giunzioni saldate, realizzate con l'impiego di

adeguati fazzoletti laterali, nel caso di lunghezze superiori ai valori degli standard commerciali (12Ö14m).

Le saldature saranno dimensionate ed eseguite in conformità alle norme citate al punto 2. La DIREZIONE LAVORI si riserva la facoltà di richiedere che il saldatore abbia la qualifica a norma UNI 4634.

5.4.3 Malte e miscele cementizie di iniezione

5.4.3.1 Cementi

Il cemento da impiegare dovrà essere scelto in relazione alle caratteristiche ambientali considerando, in particolare, l'aggressività dell'ambiente esterno secondo quanto prescritto nella sez. VI. 5.4.3.2 Inerti

Gli inerti saranno di norma utilizzati solo per il confezionamento di malte da utilizzare per il getto dei micropali a semplice cementazione. In relazione alle prescrizioni di progetto l'inerte sarà costituito da sabbie fini, polveri di quarzo, polveri di calcare, o ceneri volanti. Nel caso di impiego di ceneri volanti, ad esempio provenienti dai filtri di altiforni, si dovrà utilizzare materiale totalmente passante al vaglio da 0.075 mm.

5.4.3.3 Acqua di impasto

Si utilizzerà acqua chiara di cantiere, dolce, le cui caratteristiche chimicofisiche dovranno soddisfare i requisiti di cui alla Sez. VI. 5.4.3.4 Additivi

E' ammesso l impiego di additivi fluidificanti non aeranti. L'impiego di acceleranti potrà essere consentito solo in situazioni particolari. Schede tecniche di prodotti commerciali che l'APPALTATORE si propone di usare dovranno essere inviate preventivamente alla DIREZIONE LAVORI per informazione. 5.4.3.5 Preparazione delle malte e delle miscele cementizie a Caratteristiche di resistenza e dosaggi

Di norma la resistenza cubica da ottenere per le malte e per le miscele cementizie di iniezione deve essere:

Rck 墓 "35 MPa

A questo scopo si prescrive che il dosaggio in peso dei componenti sia tale da soddisfare un rapporto acqua/cemento:

a/c 募 "0.45

b Composizione delle miscele cementizie

La composizione delle miscele di iniezione, riferita ad 1 mc di prodotto, dovrà essere la seguente: acqua: 5,4 kN cemento: 12 kN

additivi: 0,1Ö0,2 kN

con un peso specifico pari a circa:

→ "= 18 kNt/m3

c Composizione delle malte cementizie

Nella definizione della formula delle malte, prevedendo un efficace miscelazione dei componenti atta a ridurre la porosità dell'impasto, si può fare riferimento al seguente dosaggio minimo, riferito ad 1 mc di prodotto finito: acqua: 2,7 kN

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cemento: 6 kN

additivi: 0,05Ö0,01 kN

inerti: 11Ö13 kN

d Impianti di preparazione

Le miscele saranno confezionate utilizzando impianti a funzionamento automatico o semi-automatico, costituiti dai seguenti principali componenti: - bilance elettroniche per componenti solidi - vasca volumetrica per acqua - mescolatore primario ad elevata turbolenza (min. 1500 giri/min.)

- vasca di agitazione secondaria e dosatori volumetrici, per le miscele cementizie - mixer per le malte. - Controlli su miscele e malte cementizie La tipologia e la frequenza dei controlli da eseguire è indicata sulla Specifica di Controllo Qualità.

5.5 Modalità esecutive

5.5.1 Micropali a iniezioni multiple selettive

5.5.1.1 Perforazione

La perforazione sarà eseguita mediante sonda a rotazione o rotopercussione, con rivestimento continuo e circolazione di fluidi, fino a raggiungere la profondità di progetto.

Per la circolazione del fluido di perforazione saranno utilizzate pompe a pistoni con portate e pressioni adeguate. Si richiedono valori minimi di 200 l/min. e 25 bar, rispettivamente. Nel caso di perforazione a rotopercussione con martello a fondo foro si utilizzeranno compressori di adeguata potenza; le caratteristiche minime richieste sono: - portata > l0 m3 /min - pressione 8 bar. 5.5.1.2 Allestimento del micropalo

Completata la perforazione si provvederà a rimuovere i detriti presenti nel foro, o in sospensione nel fluido di perforazione, prolungando La circolazione dei fluido stesso fino alla sua completa chiarificazione.

Si provvederà quindi ad inserire l'armatura tubolare valvolata, munita di centratori, fino a raggiungere la profondità di progetto. Sono preferibili i centratori non metallici. Il tubo dovrà essere prolungato fino a fuoriuscire a bocca foro per un tratto adeguato a consentire le successive operazioni di iniezione. Di norma si procederà immediatamente alla cementazione del micropalo (guaina); la messa in opera delle armature di frettaggio, ove previste, sarà eseguita successivamente all'iniezione. 5.5.1.3 Iniezione

La solidarizzazione dell'armatura al terreno verrà eseguita in due o più fasi, come di seguito specificato. Si utilizzerà una miscela cementizia conforme a quanto richiesto nel punto 5.4.3.5.

a Formazione della guaina

Non appena completata la messa in opera del tubo valvolato di armatura, si provvederà immediatamente alla formazione della guaina cementizia, iniettando attraverso la valvola più profonda un quantitativo di miscela sufficiente a riempire l'intercapedine tra le pareti del foro e l'armatura tubolare. Contemporaneamente si procederà alla estrazione dei rivestimenti provvisori, quando utilizzati, e si effettueranno i necessari rabbocchi di miscela cementizia. Completata l'iniezione di guaina si provvederà a lavare con acqua il cavo interno dei tubo di armatura. b Iniezioni selettive a pressioni e volumi controllati

Trascorso un periodo di 12 - 24 ore dalla formazione della guaina, si darà luogo alla esecuzione delle iniezioni selettive per la formazione del bulbo di ancoraggio.

Si procederà valvola per valvola, a partire dal fondo, tramite un packer a doppia tenuta collegato al circuito di iniezione. La massima pressione di apertura delle valvole non dovrà superare il limite di 60 bar; in caso contrario la valvola potrà essere abbandonata. Ottenuta l'apertura della valvola, si darà luogo all'iniezione in pressione fino ad ottenere i valori dei volumi di assorbimento e di pressione prescritti in progetto. Per pressione di iniezione si intende il valore minimo che si stabilisce all'interno del circuito. L'iniezione dovrà essere tassativamente eseguita utilizzando portate non superiori a 30 l/min, e comunque con valori che, in relazione alla effettiva pressione di impiego, siano tali da evitare fenomeni di fratturazione idraulica del terreno (claquage).

I volumi di iniezione saranno di norma non inferiori a tre volte il volume teorico del foro, e comunque conformi alle prescrizioni di progetto. Nel caso in cui l'iniezione del previsto volume non comporti il raggiungimento della prescritta pressione di rifiuto, la valvola sarà nuovamente iniettata, trascorso un periodo di 12 - 24 ore.

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Fino a quando le operazioni di iniezione non saranno concluse, al termine di ogni fase occorrerà procedere al lavaggio interno del tubo d'armatura. c Caratteristiche degli iniettori

Per eseguire l'iniezione si utilizzeranno delle pompe oleodinamiche a pistoni, a bassa velocità, aventi le seguenti caratteristiche

minime:

- pressione max di iniezione : 僻 "l00 bar

- portata max : 僻 "2 m3/ora

- n. max pistonate/minuto : 僻 "60.

Le caratteristiche delle attrezzature utilizzate dovranno essere comunicate alla DIREZIONE LAVORI, specificando in particolare alesaggio e corsa dei pistoni. 5.5.1.4 Controlli e documentazione

Per ogni micropalo eseguito l'APPALTATORE dovrà fornire una schedacontenente le seguenti indicazioni: - n. del micropalo e data di esecuzione (con riferimento ad una planimetria) - lunghezza della perforazione - modalità di esecuzione della perforazione: utensile7

fluido rivestimenti - caratteristiche dell'armatura - volume dell'iniezione di guaina - tabelle delle iniezioni selettive indicanti per ogni valvola e per ogni fase: data pressioni di apertura volumi di assorbimento pressioni raggiunte

- caratteristiche della miscela utilizzata: composizione peso specifico viscosità Marsh rendimento volumetrico o decantazione dati di identificazione dei campioni prelevati per le successive prove di compressione a rottura.

5.5.2 Micropali a semplice cementazione

5.5.2.1 Perforazione

Nella conduzione della perforazione ci si atterrà alle prescrizioni di cui al punto 5.5.1.1.

5.5.2.2 Allestimento del micropalo

Completata la perforazione e rimossi i detriti, in accordo alle prescrizioni cui al punto 5.5.1.2., si provvederà ad inserire entro il foro l'armatura, che dovrà essere conforme ai disegni di progetto. 5.5.2.3 Cementazione a Riempimento a gravità

Il riempimento del foro, dopo la posa delle armature, dovrà avvenire tramite un tubo di alimentazione disceso fino a 10-15 cm dal fondo, collegato alla pompa di mandata o agli iniettori. Nel caso si adotti una miscela contenente inerti sabbiosi, ovvero con peso di volume superiore a quello degli eventuali fanghi di perforazione, il tubo convogliatore sarà dotato superiormente di un imbuto o tramoggia di carico; si potrà anche procedere al getto attraverso l'armatura, se tubolare e di diametro interno > 80 mm. Nel caso di malta con inerti fini o di miscela cementizia pura, senza inerti, si potrà usare per il getto l'armatura tubolare solo se di

diametro interno inferiore a 50 mm; in caso diverso si dovrà ricorrere ad un tubo di convogliamento separato con un diametro contenuto entro i limiti sopracitati. Il riempimento sarà proseguito fino a che la malta immessa risalga in superficie senza inclusioni o miscelazioni con il fluido di perforazione. Si dovrà accertare la necessità o meno di effettuare rabbocchi, da eseguire preferibilmente tramite il tubo di convogliamento.

b Riempimento a bassa pressione

Il foro dovrà essere interamente rivestito; la posa della malta o della miscela avverrà in un primo momento, entro il rivestimento provvisorio, tramite un tubo di convogliamento come descritto al paragrafo precedente.

Successivamente si applicherà al rivestimento una idonea testa a tenuta alla quale si invierà aria in pressione (0.5 - 0.6 MPa) mentre si solleverà gradualmente il rivestimento fino alla sua prima giunzione. Si smonterà allora la sezione superiore del rivestimento e si applicherà la testa di pressione al tratto residuo di rivestimento, previo rabboccamento dall'alto per riportare a livello la malta. Si procederà analogamente per le sezioni successive fino a completare l'estrazione del rivestimento.

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In relazione alla natura del terreno potrà essere sconsigliabile applicare la pressione d'aria agli ultimi 5-6 m di rivestimento da estrarre, per evitare la fratturazione idraulica degli strati superficiali. 5.5.2.4 Controlli e documentazione

Per ogni micropalo eseguito l'APPALTATORE dovrà fornire una scheda contenente le seguenti indicazioni:

- n. del micropalo e data di esecuzione (con riferimento ad una planimetria) - lunghezza della perforazione - modalità di esecuzione della perforazione: utensile fluido rivestimenti - caratteristiche dell'armatura - volume della miscela o della malta

- caratteristiche della miscela o della malta (come da punto 5.5.1.4.).

6 PROVE DI CARICO

6.1 GENERALITA’

Nei paragrafi che seguono vengono fornite le indicazioni tecniche generali per l'esecuzione di prove di carico su pali. Le prove di carico hanno principalmente lo scopo di: - accertare eventuali deficienze esecutive nel palo; - verificare i margini di sicurezza disponibili nei confronti della rottura del sistema palo-terreno; - valutare le caratteristiche di deformabilità del sistema palo-terreno.

6.1.1 Definizioni

Si definiscono: - prove di collaudo le prove effettuate su pali e micropali facenti parte della fondazione, dei quali non bisogna compromettere

l'integrità; il carico massimo da raggiungere nel corso della prova (Pmax) è in generale pari a 1,5 volte il carico di esercizio (Pes);

- prove a carico limite le prove effettuate su pali e micropali appositamente predisposti all'esterno della palificata, spinte fino a carichi di rottura del sistema palo-terreno o prossimi ad essa; il carico massimo da raggiungere nel corso della prova (Pmax) è in

generale pari a 2,5 Ö"3 volte il carico di esercizio (Pes);

6.1.2 Normative e specifiche di riferimento

Valgono le Norme già richiamate al punto 1.3., ed inoltre: ASTMM D1 143-81 : "Standard Test Method for Piles under Static Axial Compressive Load".

6.1.3 Numero e ubicazione dei pali di prova

Il numero e l'ubicazione dei pali e micropali da sottoporre a prova di carico devono essere stabiliti in funzione dell'importanza dell'opera, dell'affidabilità, in termini quantitativi, dei dati geotecnici disponibili e del grado di omogeneità del terreno. L'APPALTATORE dovrà effettuare prove di carico assiale sull'1% dei pali e micropali, con un minimo di almeno due pali o

micropali per ogni opera. I pali soggetti a prova di carico assiale potranno, a discrezione della DIREZIONE LAVORI, essere sottoposti anche a prova di ammettenza meccanica per valutare, tramite correlazione, la capacità portante statica di pali soggetti solo a prove dinamiche; la prova di ammettenza meccanica non è prevista per i micropali.

6.1.4 Caratteristiche dei pali di prova

Le caratteristiche dei pali o micropali di prova (lunghezza, diametro, modalità esecutive, caratteristiche dei materiali, ecc.) dovranno essere del tutto simili a quelle dei pali o micropali dimensionati in fase di progetto.

6.2 PROVE SU PALI DI MEDIO E GRANDE DIAMETRO

6.2.1 Prove di carico assiale

6.2.1.1 Definizione dei carichi di prova

I carichi di prova saranno definiti di volta in volta dal progettista, in relazione alle finalità della prova stessa. Di norma il massimo carico di prova Pprova sarà P prova = 1.5 Pesercizio P prova = Plim ove con Plim si indica la portata limite dell’insieme palo-terreno.

Nel caso di prove di collaudo di pali di diametro 膚 "> 1200 mm, il carico di prova potrà raggiungere un valore di 1,25 Pesercizio,,

qualora fossero stati verificati, con carico di prova = 1,5 Pesercizio, pali di diametro 膚 "= 800 mm realizzati su terreni con le

stesse caratteristiche. 6.2.1.2 Attrezzatura e dispositivi di prova

a Dispositivi per l'applicazione e per la misura del carico

Il carico sarà applicato mediante uno o più martinetti idraulici, con corsa > 200 mm, posizionati in modo da essere perfettamente centrati rispetto all'asse del palo. I martinetti saranno azionati da una pompa idraulica esterna. Martinetti e manometro della pompa saranno corredati da un certificato di taratura recente (<3mesi).

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Nel caso di impiego di più martinetti occorre che: - i martinetti siano uguali; - l'alimentazione del circuito idraulico sia unica.

La reazione di contrasto sarà di norma ottenuta tramite una zavorra la cui massa M dovrà essere non inferiore a 1,2 volte la massa equivalente al massimo carico di prova:

M 墓 "1.2 Pprova/g = 0.12Pprova

La zavorra sarà sostenuta con una struttura costituita da una trave metallica di adeguata rigidezza sui cui estradosso, tramite una serie di traversi di ripartizione, vanno posizionati blocchi di cls o roccia. In alternativa la zavorra potrà essere sostituita con: - pali di contrasto, dimensionati a trazione (non facenti parte di alcuna palificata definitiva);

- tiranti di ancoraggio collegati ad un dispositivo di contrasto. In questi casi si avrà cura di ubicare i pali o i bulbi di ancoraggio dei tiranti a sufficiente distanza dal palo di prova (minimo 5 diametri). L'APPALTATORE, nei caso di prove di carico con pali di contrasto, dovrà redigere un progetto dettagliato delle prove di carico indicando numero, interassi, dimensioni, e lunghezza dei pali; Qualora sia richiesto l'uso di una centralina oleodinamica preposta a fornire al/ai martinetti la pressione necessaria, questa dovrà essere di tipo sufficientemente automatizzato per poter impostare il carico con la velocità richiesta, variarla in caso di necessità e mantenere costante il carico durante le soste programmate. Per misurare il carico applicato alla testa del palo si interporrà tra il

martinetto di spinta ed il palo una cella di carico del tipo ad estensimetri elettrici di opportuno fondo scala. Nel caso non fosse disponibile tale tipo di cella, il carico imposto al palo verrà determinato in base alla pressione fornita ai martinetti misurata con un manometro oppure, dove previsto, misurata con continuità da un trasduttore di pressione collegato al sistema di acquisizione automatico e, in parallelo, con un manometro. Il manometro ed il trasduttore di pressione, se utilizzati, dovranno essere corredati da un rapporto di taratura rilasciato da non più di 3 mesi da un laboratorio ufficiale. Lo strumento di misura dovrà avere fondo scala e precisione adeguati e non inferiore al 5% del carico applicato per i manometri e del 2% per le celle di carico. Se viene impiegato soltanto il manometro, il relativo quadrante dovrà avere una scala adeguata alla precisione richiesta.

E' raccomandato l'inserimento di un dispositivo automatico in grado di mantenere costante (†"20 kN) il carico applicato sul palo,

per tutta la durata di un gradino di carico ed indipendentemente dagli abbassamenti della testa del palo. b Dispositivi per la misura dei cedimenti

Saranno utilizzati tre comparatori centesimali, con corsa massima non inferiore a 50 mm, disposti a 碧 "120° intorno all'insieme

palo-terreno.

Il sistema di riferimento sarà costituito da una coppia di profilati metallici poggianti su picchetti infissi al terreno ad una distanza di almeno 3 diametri dal palo. Il sistema sarà protetto dall'irraggiamento solare mediante un telo sostenuto con un traliccio di tubi innocenti. Preliminarmente all'esecuzione delle prove saranno eseguiti cicli di misure allo scopo di determinare l'influenza delle variazioni termiche e/o di eventuali altre cause di disturbo. Dette misure, compreso anche il rilievo della temperatura, saranno effettuate per un periodo di 24 ore con frequenze di 2 ore circa. 6.2.1.3 Preparazione della prova

a Preparazione dei pali da sottoporre a prova

I pali prescelti saranno preparati mediante regolarizzazione della testa previa scapitozzatura del cls e messa a nudo del fusto per un tratto di 50 cm.

Nel tratto di fusto esposto saranno inserite n.3 staffe metalliche, a 120°, per la successiva apposizione dei micrometri. Sopra la testa regolarizzata si stenderà uno strato di sabbia di circa 3 cm di spessore, oppure una lastra di piombo. Si provvederà quindi a poggiare una piastra metallica di ripartizione del carico di diametro adeguato, in modo da ricondurre la pressione media sul conglomerato a valori compatibili con la sua resistenza a compressione semplice. b Realizzazione del contrasto

La zavorra sarà messa a dimora dopo avere posizionato la trave di sostegno su due appoggi laterali, posti a circa 3 diametri dall'asse del palo. L'altezza dei due appoggi deve essere sufficiente a consentire il posizionamento dei martinetti e dei relativi centratori e del sistema di riferimento per la misura dei cedimenti (h min. = 1,5 m).

Tra i martinetti e la trave sarà interposto un dispositivo di centramento del carico, allo scopo di eliminare il pericolo di ovalizzazione del pistone. Gli stessi accorgimenti saranno adottati anche nei caso in cui la trave o struttura di contrasto farà capo a pali o tiranti di ancoraggio. 6.2.1.4 Programma di carico

Il programma di carico sarà definito di volta in volta, in relazione alla finalità della prova. Di norma si farà riferimento al seguente schema, che prevede due cicli di carico e scarico, da realizzarsi come di seguito specificato.

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1° CICLO

a) Applicazione di “n” (n 墓 "4) gradini di carico successivi, di entità pari a ← P, fino a raggiungere il carico Pes

b) In corrispondenza di ciascun gradino di carico si eseguiranno misure dei cedimenti con la seguente frequenza:

葺 "t = 0 (applicazione del carico)

葺 "t = 2'

葺 "t = 4'

葺 "t = 8'

葺 "t=15'

Si proseguirà quindi ogni 15' fino a raggiunta stabilizzazione, e comunque per non più di 2 ore. Il cedimento è considerato stabilizzato se, a parità di carico, è soddisfatta la condizione tra due misure successive (t = 15'):

← s 募 "0.025 mm.

c) Per il livello corrispondente a Pes il carico viene mantenuto per un tempo minimo di 4 ore; quindi si procede allo scarico mediante almeno 4 gradini, in corrispondenza dei quali si eseguono misure a: - t=0 - t = 5' - t=10' - t = 15' Allo scarico le letture verranno eseguite anche a:

- t=30' - t=45' - t=60' 2° CICLO

a) Applicazione di “m” (m 墓 "9) gradini di carico ← P fino a raggiungere il carico Pprova (o Plim).

b) In corrispondenza di ogni livello di carico si eseguiranno misure di cedimento con la stessa frequenza e limitazioni di cui al

punto “b” del 1° Ciclo. c) Il carico Pprova quando è minore di Plim, sarà mantenuto per un tempo minimo di 4 ore; quindi il palo sarà scaricato mediante

almeno 3 gradini (di entità 3 ← P) con misure a:

葺 "t=0

葺 "t = 5'

葺 "t=10'

葺 "t=15'

A scarico ultimato si eseguiranno misure fino a t = 60';una lettura finale sarà effettuata 12 ore dopo che il palo è stato completamente scaricato. Si considererà raggiunto il carico limite Plim , e conseguentemente si interromperà la prova, allorquando risulti verificata una delle

seguenti condizioni:

葺 "cedimento (Plim) 墓 "2 cedimento (Plim - ← P)

葺 "cedimento (Plim) 墓 "0.10 diametri.

6.2.1.5 Documentazione delle prove

Le misure dei cedimenti saranno registrate utilizzando moduli contenenti:

- il n° del palo con riferimento ad una planimetria; - l'orario di ogni singola operazione; - la temperatura; - il carico applicato; - il tempo progressivo di applicazione del carico; - le corrispondenti misure di ogni comparatore; - i relativi valori medi; - le note ed osservazioni. Le tabelle complete delle letture tempo-carico-cedimento costituiranno il verbale della prova.

Le date e il programma delle prove dovranno essere altresì comunicati alla DIREZIONE LAVORI con almeno 7 giorni di anticipo sulle date di inizio. La documentazione fornita dall'esecutore della prova dovrà comprendere i seguenti dati: - tabelle complete delle letture tempo-carico-cedimento che le indicazioni singole dei comparatori e la loro media aritmetica; (*)

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(*) Sono richieste anche le fotocopie chiaramente leggibili della documentazione originale di cantiere (“verbale”). - diagrammi carichi-cedimenti finali per ciascun comparatore e per il valore medio; diagrammi carichi-cedimenti (a carico costante)

per ciascun comparatore e per il valore medio;

- numero di identificazione e caratteristiche nominali del palo (lunghezza, diametro); - stratigrafia del terreno rilevata durante la perforazione (pali trivellati); - geometria della prova (dispositivo di contrasto, travi portamicrometri, etc.); - disposizione, caratteristiche e certificati di taratura della strumentazione; - scheda tecnica del palo, preparata all'atto dell'esecuzione. - relazione tecnica riportante l'elaborazione dei dati e l'interpretazione della prova medesima nonché l'individuazione del carico

limite con il metodo delle inverse pendenze.

6.2.2 Prove di carico su pali strumentati

6.2.2.1 Generalità

Quando richiesto, le prove di carico assiali, oltre che per definire la curva carico-cedimento alla testa del palo, avranno lo scopo di valutare l'entità e la distribuzione del carico assiale e della curva di mobilitazione dell'attrito lungo il palo. Pertanto dovranno essere predisposte una serie di sezioni strumentate nel fusto del palo, e anche alla base del palo stesso. I dispositivi indicati nel presente paragrafo sono pertanto da considerarsi aggiuntivi rispetto a quanto descritto nel punto 6.2.1.2. Per i pali strumentati, ad ultimazione del getto, verrà eseguito un controllo generale della strumentazione per verificare l’integrità a seguito delle operazioni di realizzazione del palo. Ulteriori controlli con registrazione dei dati verranno eseguiti a 7, 14 e 28 giorni ed immediatamente prima della prova di carico. Quest'ultima costituirà la misura di origine per le successive letture.

6.2.2.2 Attrezzature e dispositivi di prova

a Strumentazione lungo il fusto del palo

Il numero e l'ubicazione delle sezioni strumentate sarà stabilito di volta in volta in accordo con la DIREZIONE LAVORI. In ogni caso dovranno essere previste almeno 4 sezioni strumentate. Indicativamente la sezione strumentata superiore sarà ubicata in prossimità della testa del palo, esternamente al terreno. Qualora non fosse possibile realizzare la sezione strumentata di testa al di sopra del piano lavoro, dopo l'esecuzione del palo si procederà ad isolare il palo dal terreno circostante fino alla quota della sezione strumentata di testa; in questo caso la sezione strumentata di testa sarà posizionata il più vicino possibile al piano lavoro. Le dimensioni geometriche di questa sezione strumentata dovranno essere accuratamente misurate prima delle prove. Tale sezione consentirà di avere indicazioni sul modulo del calcestruzzo in corrispondenza dei vari gradini di carico e sarà di riferimento per il

comportamento di tutte le altre. Ogni sezione strumentata sarà costituita da almeno 3 estensimetri elettrici disposti su di una circonferenza, a circa 120° l'uno dall'altro. Le celle estensimetriche saranno fissate all'armatura longitudinale e protette dal contatto diretto con il calcestruzzo. Esse saranno corredate di rapporto di taratura rilasciato da un laboratorio ufficiale. Per ogni sezione strumentata si ammetteranno tolleranze non superiori a 10 cm rispetto alla quota teorica degli estensimetri elettrici. b Strumentazione alla base del palo

La punta del palo verrà strumentata mediante una cella di carico costituita da estensimetri elettrici. La sezione verrà ubicata alla distanza di circa 1 diametro dalla base del palo.

La misura degli spostamenti alla base del palo verrà realizzata con un estensimetro meccanico a base lunga. Esso misurerà le deformazioni relative tra la base e la testa del palo. L'ancoraggio dello strumento sarà posizionato alla quota degli estensimetri elettrici e la misura sarà riportata in superficie mediante un'asta di acciaio rigida avente coefficiente di dilatazione termica comparabile con quello del calcestruzzo. Sarà eliminato il contatto con il calcestruzzo circostante mediante una tubazione rigida di acciaio di circa 1" di diametro esterno. Particolare cura sarà posta nel rendere minimo l'attrito tra asta interna e tubazione esterna utilizzando, ad esempio, distanziali di materiale antifrizione e altri sistemi analoghi, prestando attenzione ad usarne un numero sufficiente, ma non eccessivo.

Occorrerà garantire una perfetta tenuta tra l'ancoraggio ed il tubo esterno al fine di evitare intrusioni di calcestruzzo nell'intercapedine asta-tubo di protezione all’atto del getto. Come per gli altri tipi di tubazione anche questa sarà portata sino in superficie a fuoriuscire dalla testa del palo a fianco della piastra di ripartizione.

In questo punto verranno installati dei trasduttori di spostamento lineari con fondo scala di circa 20 Ö"30 mm e precisione dello

0.2% del fondo scala, per la misura in continuo degli spostamenti relativi fra il tubo di protezione (testa del palo) e l'ancoraggio solidale alla base del palo.

La testa di questo strumento andrà adeguatamente protetta contro avverse condizioni atmosferiche, contro urti meccanici accidentali e contro le variazioni di temperatura. 6.2.2.3Metodologie d’installazione degli estensimetri elettrici

Gli estensimetri andranno fissati alle staffe dell’armatura e saranno dotati di barre di prolunga in acciaio da entrambi i lati non inferiori a 50 cm.

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Gli strumenti saranno adeguatamente protetti da possibili urti del tubo getto con rinforzi e protezioni in acciaio da definirsi sul posto. Tutti i cavi elettrici provenienti dagli estensimetri dovranno essere protetti dal diretto contatto meccanico con i ferri d’armatura.

Normalmente si farà in modo che le tubazioni da inserire nella gabbia siano simmetricamente disposte all’interno della sezione. L’uscita dei cavi dalla testa del palo non dovrà costituire un ingombro alle operazioni successive. Le modalità di installazione dei cavi saranno comunicate alla DIREZIONE LAVORI. 6.2.2.4 Preparazione ed esecuzione della prova

Si applicano integralmente le specifiche di cui al punto 6.2.1.

6.2.3 Prove di carico laterale

Queste prove dovranno essere effettuate nel caso in cui ai pali di fondazione sia affidato il computo di trasmettere al terreno carichi orizzontali di rilevante entità. Il numero ed i pali da sottoporre a prova sarà definito dal progettista e/o concordato con al DIREZIONE LAVORI.

Nella esecuzione delle prove ci si atterrà alle prescrizioni già impartite per le prove di carico assiale (vedi punto 6.2.1), salvo quanto qui di seguito specificato. Il contrasto sarà di norma ottenuto utilizzando un palo di caratteristiche geometriche analoghe, distante almeno 3 diametri. Il martinetto sarà prolungato mediante una trave di opportuna rigidezza. Gli spostamenti saranno misurati su entrambi i pali. Si utilizzeranno per ciascun palo 2 coppie di compratori centesimali fissati alla stessa quota; la prima coppia sarà disposta in posizione frontale rispetto alla direzione di carico; la seconda coppia sarà disposta in corrispondenza dell’asse trasversale alla direzione di carico. Per la misura delle deformazioni durante la prova di carico, la DIREZIONE LAVORI indicherà i pali nei quali posizionare, prima

del getto, dei tubi inclinometrici.

Si utilizzeranno tubi in alluminio a 4 scanalature, diametro 膚 "81/76 mm, resi solidali alla gabbia di armatura a mezzo di opportune

legature. Le misure saranno effettuate con una sonda inclinometrica perfettamente efficiente, di tipo bi-assiale, previo rilevamento delle tensioni iniziali del tuboguida. Se richiesto dalla DIREZIONE LAVORI anche i pali sottoposti a prove di carico laterale potranno avere sezioni strumentate con estensimetri elettrici a varie profondità.

6.3 PROVE SU MICROPALI

6.3.1 Prove di carico assiale

6.3.1.1 Scelta dei carichi di prova

I carichi di prova saranno definiti di volta in volta dal progettista, in relazione alle finalità della prova stessa. Di norma il massimo carico di prova Pprova sarà - Pprova = 1.5 Pesercizio - Pprova = Plim ove con Plim si indica la portata limite dell’insieme micropalo-terreno 6.3.1.2 Attrezzature e dispositivi di prova

Le attrezzature ed i dispositivi per l’applicazione e per la misura del carico, ed i dispositivi per la misura dei cedimenti saranno conformi alle specifiche di cui al punto 6.2.1.2. E’ ammessa l’esecuzione di prove di carico a compressione mediante contrasto su micropali laterali, a condizione che: - le armature tubolari e le eventuali giunzioni filettate dei micropali di contrasto siano in grado di resistere ai conseguenti sforzi di

trazione; - la terna di micropali sia giacente sullo stesso piano verticale o inclinato. Nel caso di micropali inclinati dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare l’insorgere di carichi orizzontali e/o momenti flettenti dovuti ad eccentricità, che potrebbero influenzare i risultati della prova. I risultati forniti dai micropali di contrasto potranno essere utilizzati quali valori relativi a prove di carico a trazione, se i carichi

effettivamente applicati sono significativi a norma di quanto definito nel punto 6.3.1.1. 6.3.1.3 Preparazione della prova

6.3.1.4 Preparazione dei micropali da sottoporre a prova

I micropali prescelti saranno preparati mettendo a nudo il fusto per un tratto di 碧 "20 cm ed eliminando tutte le superfici di contatto

e di attrito con eventuali plinti, solette, murature, etc.. Nel tratto di fusto esposto saranno inserite 3 staffe metalliche, a 120°, per il posizionamento dei micrometri. Si provvederà quindi a fissare sulla testa del micropali una piastra metallica di geometria adeguata ad ospitare il martinetto, ed a trasferire il carico sul micropalo.

c.2) Realizzazione del contrasto La zavorra sarà messa a dimora dopo avere posizionato la trave di sostegno su due appoggi laterali, posti a circa 3 m dall’asse del micropalo. L’altezza degli appoggi dovrà essere sufficiente a consentire il posizionamento del martinetto e del relativo centratore, e del sistema di riferimento per la misura dei cedimenti.

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Tra il martinetto e la trave sarà interposto un dispositivo di centramento del carico, allo scopo di eliminare il pericolo di ovalizzazione del pistone. Gli stessi accorgimenti saranno adottati anche nel caso in cui la trave di contrasto farà capo ad una coppia di micropali posti

lateralmente al micropalo da sottoporre a prova di compressione. 6.3.1.5 Programma di carico

Il programma di carico sarà definito di volta in volta, in relazione alle finalità della prova. Di norma si farà riferimento al seguente schema, che prevede 3 cicli di carico e scarico, da realizzarsi come di seguito specificato. 1° CICLO

a) Applicazione di “n” (n 墓 "4) gradini di carico successivi, di entità pari a ← P, fino a raggiungere i carico Pes.

b) In corrispondenza di ciascun gradino di carico si eseguiranno misure dei cedimenti con la seguente frequenza:

葺 "t = 0 (applicazione del carico)

葺 "t = 2’

葺 "t = 4’

葺 "t = 8’

葺 "t = 15’

si proseguirà quindi ogni 15’ fino a raggiunta stabilizzazione, e comunque per non più di 2 ore. Il cedimento s è considerato

stabilizzato se, a parità di carico, è soddisfatta la condizione tra due misure successive (← t = 15’):

← s 募 "0.025 mm.

c) Per il livello corrispondente a Pes il carico viene mantenuto per un tempo minimo di 4 ore: quindi si procede allo scarico mediante almeno 3 gradini, in corrispondenza dei quali si eseguono misure a t = 0, t = 5’, t = 10’, t =15’. Allo scarico le letture verranno eseguite anche a t = 30’, t = 45’ e t = 60’. 2° CICLO a) Applicazione rapida di un carico di entità 1/3 Pes b) Lettura dei cedimenti a t = 0, 1’, 2’, 4’, 8’, 15’ c) Scarico rapido e letture a t = 0 e 5’

d) Applicazione rapida di un carico di entità 2/3 Pes e) Lettura dei cedimenti come in “b” f) Scarico come in “c” g) Applicazione rapida di un carico di entità pari a Pes h) Lettura dei cedimenti come in “b” i) Scarico con letture a t = 0, 5’, 10’, 15’ e 30’. 3° CICLO

a) Applicazione di “m” (m 墓 "9) gradini di carico ← P fino a raggiungere il carico Pprova (o Plim).

b) In corrispondenza di ogni livello di carico si eseguiranno misure di cedimento con la stessa frequenza e limitazioni di cui al 1° ciclo, punto “b”. c) Il carico Pprova, quando è < Plim, sarà mantenuto per un tempo minimo di 4 ore; quindi il palo sarà scaricato mediante almeno 3 gradini con misure a t = 0, t = 5’ e t = 10’ e t = 15’. A scarico ultimato si eseguiranno misure fino a t = 60’. Si considererà raggiunto il carico limite Plim, e conseguentemente si interromperà la prova, allorquando misurando il cedimento s risulterà verificata una delle seguenti condizioni:

- s (Plim) 墓 "2 ·s (Plim - ← P)

- s (Plim) 墓 "0.2 d + sel

ove: d= diametro del micropalo sel = cedimento elastico del micropalo

6.3.1.6 Documentazione delle prove

Le misure dei cedimenti saranno registrate con le stesse modalità indicate al punto 5.2.1.e.

7 SPECIFICHE DI CONTROLLO QUALITA’

7.1 CAMPI DI APPLICAZIONE

La presente procedura è applicabile alle seguenti tipologie esecutive: a) Pali di medio e grande diametro - pali infissi, - pali trivellati, - pali ad elica continua

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b) Micropali - Cementati con iniezioni multiple - A cementazione semplice

Il modello da applicare per la gestione e la certificazione dei controlli nelle fasi di fornitura dei materiali, posa in opera e collaudo è il PCQ completo dei relativi certificati.

7.2 PALI DI MEDIO E GRANDE DIAMETRO

7.2.1 MATERIALI

7.2.1.1 Pali da infissione prefabbricati in stabilimento

L'approvvigionamento di questi manufatti dovrà' avvenire soltanto da fornitori preventivamente qualificati dall'APPALTATORE Ogni lotto fornito dovrà' essere accompagnato dalla normale certificazione di C.Q. normalmente prevista dal C.Q. interno del fornitore, già identificata nel corso delle prove di qualifica del fornitore ed inclusa nell'ordine di acquisto dell'APPALTATORE. Manufatti sprovvisti di questa documentazione, non potranno essere posti in opera.

7.2.1.2 Pali infissi prefabbricati in cantiere

Per questo tipo di manufatto sono previsti i seguenti controlli: a Armatura in ferro

Il ferro d'armatura dovrà' provenire da ferriere qualificate e notificate alla DIREZIONE LAVORI con relativi certificati e comunque essere conforme alle prescrizioni previste per la specifica di confezionamento del calcestruzzo. Ogni lotto utilizzato dovrà' essere accompagnato dai relativi certificati del fornitore per essere posto in opera. L'APPALTATORE dovrà assicurare la rintracciabilità del lotto di materiale utilizzato, per ogni palo prefabbricato. b Calcestruzzo

Il calcestruzzo potrà provenire già preconfezionato da appositi fornitori prequalificati dall'APPALTATORE e notificati alla DIREZIONE LAVORI, oppure da centrali di betonaggio dell'APPALTATORE.

In entrambi i casi sono applicabili gli stessi controlli previsti per la specifica di C.Q. dei calcestruzzi. c Confezionamento del palo

Questo tipo di pali sarà' realizzato in accordo al progetto e alle prescrizioni tecniche al punto 4.5.4. I controlli da eseguire durante il confezionamento saranno di tipo visivo e riguarderanno: - corretta esecuzione delle armature in ferro come da punto 4.4.1. - verifica della presenza dei certificati di prova riguardanti il calcestruzzo, come richiesto nella relativa specifica di C.Q. Il responsabile dei controlli dell'APPALTATORE dovrà redigere per ogni lotto di armature e di pali confezionati un verbale di ispezione visiva, a cui saranno allegati i certificati relativi al calcestruzzo. Ogni lotto di pali dovrà essere sempre accompagnato dai certificati delle prove eseguite, realizzando una perfetta identificazione tra

il lotto e la propria certificazione. 7.2.1.3 Rivestimenti metallici per pali infissi gettati in opera

La tipologia del rivestimento dovrà essere conforme al progetto approvato per ogni tipo di palo per i quali i rivestimenti sono utilizzati. L'APPALTATORE prequalificherà i fornitori. La qualifica dovrà essere trasmessa alla DIREZIONE LAVORI. I suddetti rivestimenti dovranno essere comunque conformi a quanto specificato al punto 4.4.2. Per le camicie metalliche per le quali e' previsto un rivestimento protettivo il Responsabile di C.Q. dell'APPALTATORE dovrà

redigere un verbale di accettazione di questi manufatti in cantiere, certificando dell'avvenuto controllo sulla presenza e integrità di questo rivestimento. 7.2.1.4 Conglomerati cementizi

Il calcestruzzo potrà provenire già preconfezionato da appositi fornitori prequalificati dall'APPALTATORE e notificato alla DIREZIONE LAVORI, oppure da centrali di betonaggio dell'APPALTATORE. In entrambi i casi esso dovrà rispondere alle prescrizioni del progetto e della Sez. VI del presente Capitolato. Ai conglomerati cementizi sono applicabili gli stessi controlli previsti per la specifica di C.Q. dei calcestruzzi. In particolare il Responsabile di questa operazione deve prevedere un piano di preparazione e fornitura del conglomerato che sia in linea con il Piano di Costruzione e Fabbricazione dei pali.

Il Responsabile di C.Q. deve verificare che i due Piani di Fabbricazione e costruzione (dei pali e del calcestruzzo) siano tra di loro congruenti in modo da garantire la produzione giornaliera prevista per i pali. 7.2.1.5 Bentonite

Le caratteristiche della bentonite sono quelle specificate nella tabella 4.1, Sez. VII, "Caratteristiche e limiti di accettabilità della Bentonite in polvere". Le caratteristiche in oggetto dovranno essere garantite dal fornitore con apposito certificato che accompagnerà ogni lotto di fornitura. Il responsabile di C.Q. dovrà accertarsi all'atto dell'accettazione del lotto in cantiere che lo stesso sia accompagnato da questa certificazione e che la stessa sia conforme alle prescrizioni del presente Capitolato.

Il fornitore dovrà preventivamente essere qualificato dell'APPALTATORE e notificato alla DIREZIONE LAVORI. 7.2.1.6 Acqua per fanghi bentonitici

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Il responsabile di C.Q. dovrà garantire le qualità dell'acqua mediante i seguenti controlli: - individuazione della fonte di approvvigionamento e verifica della sua idoneità mediante l'esecuzione di analisi di laboratorio. - Verifica della costanza delle qualità dell'acqua proveniente dalla fonte selezionata, mediante esecuzione settimanale delle analisi

sopra richiamate e verifica della loro conformità alle specifiche. - Qualsiasi cambiamento della fonte di approvvigionamento dovrà necessariamente comportare la ripetizione della procedura di qualifica della fonte, prima del suo utilizzo. - il responsabile di C.Q. dovrà controllare settimanalmente i certificati di qualità dell'acqua ed archiviarli in modo adeguato rendendoli disponibili a qualsiasi verifica della DIREZIONE LAVORI La qualifica delle fonti di approvvigionamento dovrà essere notificata alla DIREZIONE LAVORI.

7.2.2 CONTROLLI IN CORSO D'OPERA

7.2.2.1 Controlli preliminari alla posa in opera

a) Prima di procedere alla posa in opera l'APPALTATORE dovrà sottoporre alla DIREZIONE LAVORI :

- il programma di esecuzione delle opere ed i relativi P.C.Q. per concordare con la DIREZIONE LAVORI la scelta dei pali che necessitano di una specifica preparazione del palo. - l'elenco e la specifica delle apparecchiature da utilizzare. - si verificherà che sia stato predisposto il trasporto dei materiali di risulta presso le discariche previste. - una dichiarazione che è stata verificata l'area in cui debbono essere eseguiti i pali ed è stata riscontrata priva di impedimenti alla esecuzione degli stessi o, in caso contrario, una relazione sulle misure e provvedimenti presi. - una planimetria con la posizione dei pali da eseguire e un loro codice identificativo. - il tracciamento sul terreno degli assi dei pali in conformità alla planimetria presentata.

b) L'APPALTATORE dovrà attrezzare con le predisposizioni necessarie per la effettuazione di controlli non distruttivi di tipo sonico il 30% dei pali realizzati. Il Responsabile di C.Q. dovrà prevedere di assoggettare a questo tipo di prova il 10 % dei pali attrezzati; dovrà altresì prevedere di effettuare prove di carotaggio continuo in asse al palo, con prelievo di carote, sul 1%. dei totale dei pali eseguiti. In caso di esito negativo delle prove, le stesse dovranno essere incrementate nella misura richiesta, a suo insindacabile giudizio, dalla DIREZIONE LAVORI 7.2.2.2 Controlli preliminari particolari

Prima di procedere con i lavori, a seconda delle varie tipologie di pali, l'APPALTATORE dovrà integrare le precedenti prescrizioni di tipo generale con quanto di seguito specificato.

a) Pali infissi: - fornire la specifica delle modalità di lavoro con l'indicazione dei provvedimenti che adotterà per il rispetto dei limiti delle vibrazioni in accordo alla norma DIN 4150; - calcolo delle caratteristiche minime del battipalo o del vibratore, in accordo al punto 4.5.1.1 e 4.5.3.1.· - concordare con la DIREZIONE LAVORI la strumentazione da installare sul battipalo per la verifica della sua reale efficienza; - eventuale presenza di adeguata strumentazione sul battipalo per la misura della velocità terminale dei maglio. b) Pali trivellati: - presentare la necessaria documentazione sulla natura del terreno per valutare l'idoneità degli accorgimenti tecnici prescelti e

l'eventuale necessità di prove tecnologiche preliminari da eseguire per testare l'idoneità delle attrezzature; - presentare la documentazione relativa alle caratteristiche tecnichedell'impianto di dissoluzione della bentonite e le relative modalità operative. c) Pali battuti prefabbricati - calcolo delle caratteristiche minime del battipalo, in accordo al punto 4.5.1.1 d) Pali ad elica continua - fornire la specifica delle modalità di lavoro e presentare la documentazione relativa alle caratteristiche delle macchine. L'APPALTATORE trasmetterà la suddetta documentazione, preparata per ogni tipologia di palo utilizzato, alla DIREZIONE

LAVORI. 7.2.2.3 Controlli di posa in opera

a Compiti della struttura di C.Q.

Il Responsabile di C.Q. ha il compito di: - programmare e gestire l'andamento delle prove richieste in funzione del programma di esecuzione dei lavori e delle lista delle attrezzature da utilizzare in accordo a quanto consegnato alla DIREZIONE LAVORI e da questa accettato; - assicurare la preparazione dei Dossier di Qualità completi di schede e certificati da allegare o richiamare nei P.C.Q. per ogni palo e lotto di pali, in accordo alla presente specifica di C.Q. Assicurarne la corretta archiviazione e conservazione, rendendoli disponibili in cantiere ad ogni richiesta e verifica della DIREZIONE LAVORI e consegnandoli alla stessa DIREZIONE LAVORI

ad opere ultimate. - non fare utilizzare quei manufatti, materiali o opere che non abbiano superato i controlli richiesti e quindi non siano conformi alle specifiche ed al contratto.

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Queste parti d'impianto (manufatti, materiali ed opere) potranno essere eventualmente riutilizzati soltanto a valle delle azioni correttive delle difformità riscontrate, richieste o accettate dalla DIREZIONE LAVORI b Controlli per tipologia di palo

a) Pali battuti gettati in opera con rivestimento definitivo Per questo tipo di pali si fa riferimento alle specifiche tecniche dei

Capitolato di Costruzione ai punto 4.5.1. Le operazioni di verifica da effettuare sono le seguenti: - Distanza minima degli interassi per perforazioni contigue, in corso, appena ultimate o in corso di getto; la realizzazione dei pali dovrà essere pianificata dal Responsabile di questa attività in modo da evitare interferenze ed interazioni in corso di esecuzione. - Il piano di esecuzione, firmato dai Responsabile a valle dei completamento dell'attività, per attestazione delle regolarità della realizzazione, dovrà essere allegato ai P.C.Q. - Verifica dell'esistenza della documentazione di controllo della qualità del calcestruzzo, in accordo alla relativa specifica di C.Q.

- Verifica dell'esistenza dei certificati di controllo delle armature. - Verifica dello stato interno dei rivestimento prima dell'immissione delle armature per constatare che il livello dell'acqua ai fondo dei rivestimento non supera i 15cm. - Verifica della centratura e della verticalità delle gabbie d'armatura dopo il loro posizionamento entro i rivestimenti. - Controllo della portata dei getto di calcestruzzo (non inferiore ai 15 mc./h). - Conteggio del numero dei colpi necessari per l'avanzamento come specificato ai punto 4.5.1.7. - Interruzione dell'infissione quando si sia raggiunta la quota di progetto o si sia riscontrato il rifiuto all'infissione. - Controllo della quota raggiunta, della posizione e verticalità del palo dopo l'arresto dell'infissione.

- Redazione di una scheda per ogni palo in cui sono annotati: - dati identificativi del palo rispetto alle planimetrie citate, - riferimenti ai verbale relativo all'attrezzatura utilizzata - dati sulla stratigrafia del terreno d'infissione, - tempo necessario per l'infissione, - tabella dei colpi d'avanzamento, - grafico dei colpi relativi agli ultimi 4 metri. b) Pali battuti gettati in opera con tubo forma estraibile I controlli da effettuare sono gli stessi che per i pali di cui ai punto a) precedente con l'aggiunta dell'ulteriore seguente controllo:

- misurazione del livello del calcestruzzo prima dell'accorciamento dei rivestimento esterno, in modo da avere sempre un battente di almeno 2 m. sulla scarpa del tubo forma. c) Pali battuti prefabbricati I pali in oggetto sia che provengano da stabilimenti esterni, sia che siano prefabbricati in cantiere debbono essere assoggettati ai medesimi controlli previsti per l'acquisto da fornitori esterni. Per quanto riguarda la loro posa in opera il Responsabile di C.Q. deve eseguire le seguenti verifiche : - esistenza della documentazione di C.Q. del manufatto prefabbricato o approvvigionato;

- verifica della corretta esecuzione dei giunti eventualmente presenti, in accordo a quanto specificato al punto 4.5.4.2;verifica, se posto in opera, delle dimensioni e della profondità del preforo in accordo al punto 4.5.4.5.; - conteggio del numero dei colpi necessari per l'avanzamento come specificato al punto 4.5.4.6.; - interruzione dell'infissione quando si sia raggiunta la quota di progetto o si sia riscontrato il rifiuto all'infissione; - controllo della quota raggiunta, posizione e verticalità del palo dopo l'arresto dell'infissione; - redazione di una scheda per ogni palo in cui sono annotati : - dati identificativi del palo rispetto alle planimetrie citate, - riferimenti al verbale relativo all'attrezzatura utilizzata

- dati sulla stratigrafia del terreno d'infissione, - tempo necessario per l'infissione, - tabella dei colpi d'avanzamento, - grafico dei colpi relativi agli ultimi 4 metri. d) Pali vibroinfissi Per questa tipologia di pali si applicano le prescrizioni di cui ai punti4.5.3. Per quanto riguarda i controlli da eseguire essi sono analoghi a quelli sopra descritti nei punti a), b), c), per la tipologia di lavorazione prevista per ogni tipo di palo in funzione delle prescrizioni del presente capitolato. e) Pali trivellati con fanghi

Preparazione del fango

Per questa attività si fa riferimento ai punti 4.5.5 e 4.5.6.. I controlli da eseguire riguarderanno: - verifica della documentazione di acquisto attestante le caratteristiche della materia prima (bentonite, amidi, ecc.); - densità del fango bentonitico fresco;

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- densità, viscosità e pH del fango bentonitico pronto per l'impiego. I suddetti controlli saranno effettuati su di ogni lotto di prodotto soggetto a maturazione, la frequenza sarà quindi funzione delle quantità utilizzate e della capacità delle vasche di maturazione.

Per i fanghi biodegradabili saranno eseguiti i controlli di densità e viscosità come sopra descritti, nelle condizioni che deriveranno dalla scelta della formulazione effettuata precedentemente al loro impiego con adeguate prove di laboratorio. La DIREZIONE LAVORI all'atto della presentazione della formula prevista e studiata dall'APPALTATORE può richiedere prove aggiuntive. Su questi fanghi deve inoltre essere eseguita la prova di decadimento con una frequenza settimanale, presso il laboratorio di cantiere. I controlli saranno eseguiti nel laboratorio di cantiere e la misurazione della densità sarà eseguita con bilancia Baroid tarata con una precisione di ±5 gr./l.

Controlli in fase di realizzazione dei pali

All'atto della realizzazione dei pali i controlli da eseguire sono i seguenti: - Distanza minima degli interassi per perforazioni contigue, in corso, appena ultimate o in corso di getto; la realizzazione dei pali dovrà essere pianificata dal Responsabile di questa attività in modo da evitare interferenze ed interazioni in corso di esecuzione; questo piano di esecuzione, firmato dal Responsabile a valle del completamento dell'attività, per attestazione delle regolarità della realizzazione, dovrà essere allegato al P.C.Q.; - controllo del contenuto in sabbia del fango all'interno dello scavo, prima e dopo il getto del calcestruzzo; questo controllo dovrà accertare che il fango, nei due casi, non contenga sabbia per più del 5%; - controllo della densità del fango all'interno dello scavo prima del getto; questo controllo dovrà accertare che la densità del fango

non superi le 1,15 t/mc.; nel caso che i controlli sopraddetti, da eseguire su ogni palo, non diano i risultati attesi si dovrà procedere come previsto; - controllo dei depositi sul fondo scavo, alla profondità di progetto, prima del getto del calcestruzzo; dopo aver raggiunto la quota prevista e immediatamente prima del getto, si dovrà verificare che lo spessore dei depositi sul fondo non superino i 20 cm.; nel caso questa prescrizione non sia verificata si agirà come specificato al punto 4.5.5.5; - controllo dell'immersione del tubo di convogliamento durante il getto; mediante apposito scandaglio si deve verificare che durante il getto l'immersione del tubo sia compresa tra 2,5 e 6 metri; - controllo della portata di getto; durante il getto si deve controllare che la portata gettata non sia mai inferiore a 15 mc./h.

Per i pali trivellati con rivestimento provvisorio si dovranno eseguire i seguenti ulteriori controlli: - controllo delle giunzioni saldate tra i vari spezzoni del rivestimento per accertarsi che nel tubo non esistano fessure che possano permettere l'ingresso del terreno. - controllo del totale riempimento del tubo, con acqua o fango, in caso di presenza di falda. Il livello di riempimento deve essere maggiore di quello piezometrico della falda. Alla fine del getto il Responsabile di C.Q. dovrà redigere, per ogni palo realizzato, una scheda in cui sono annotati : - dati identificativi del palo rispetto alle planimetrie citate; - riferimenti al verbale relativo all'attrezzatura utilizzata;

- tempi di perforazione; - dati sulla stratigrafia del terreno d'infissione; - volumi e grafico del getto. Per i pali realizzati con fanghi biodegradabili la scheda dovrà anche contenere : - prodotti impiegati per il fango, - dosaggio e tempo di decadimento, - viscosità, - assorbimenti.

f) Pali ad elica continua Per questo tipo di pali, da realizzare in accordo alle prescrizioni dei punti 4.5.8 e 4.5.9, le verifiche da effettuare, da parte del C.Q., sono: - preparazione di un piano di esecuzione dei lavori, da notificare alla DIREZIONE LAVORI ed allegare al P.C.Q. - controllo della posizione planimetrica di ogni singolo palo ed esecuzione in conformità al piano di esecuzione dei lavori - verifica della installazione delle punte a perdere, della velocità di avanzamento e registrazione dei tempi di perforazione - verifica del raggiungimento della quota di progetto - controllo delle certificazioni di calcestruzzi ed armature - controllo della pressione di getto del calcestruzzo (50-150 KPa)

- controllo della velocità di estrazione, dei volumi di scavo e getto - controllo posizionamento armature predisposte nell'anima della trivella e dell'inserimento del mandrino di espulsione o delle modalità di affondamento delle stesse - controllo del raggiungimento della quota di campagna - redazione di una scheda in cui sono annotati:

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- dati identificativi del palo rispetto alle planimetrie citate, - riferimenti alla qualifica dell'attrezzatura utilizzata, - dati sulla stratigrafia del terreno d'infissione,

- profondità di perforazione, - tempi di perforazione per tratte successive di 5 m. e di 1 m. nel tratto finale, - grafico dei tempi di perforazione, - spinta sul mandrino misurata durante l'estrazione della trivella, - volume di calcestruzzo gettato.

7.2.3 Controlli sul manufatto finito in opera

Per tutti i pali dovranno essere verificate le tolleranze rispetto alle specifiche di progetto. I parametri da controllare sono quelli indicati al punto 4.3, dove sono specificati i limiti di tolleranza per rendere le parti d'impianto

in oggetto conformi alle specifiche e quindi accettabili. Alla fine delle attività di controllo il Responsabile di C.Q. dovrà, per ogni serie di pali relativi a singoli manufatti o opere chiaramente identificabili dai disegni di progetto, approntare un dossier di Qualità che raccolga i documenti utilizzati nelle operazioni di controllo e certificazione, e più precisamente: - planimetria con la posizione quotata dei pali numerati in modo da renderli chiaramente identificabili; - documentazione di C.Q. sui materiali e manufatti impiegati, sulle attrezzature utilizzate e sulle modalità di esecuzione; - P.C.Q. delle operazioni di realizzazione dei pali, con tutta la documentazione certificativa allegata; - schede dei parametri di esecuzione per ogni palo; - P.C.Q. del controllo, per ogni palo, del rispetto delle tolleranze previste e quindi dell'accettabilità degli stessi.

Il Responsabile di C.Q. dovrà quindi trasmettere questo dossier alla DIREZIONE LAVORI

7.3 MICROPALI

Anche per la costruzione e posa in opera di questi pali l'APPALTATORE dovrà procedere all'acquisto di una serie di manufatti e di materiali che dovranno essere opportunamente controllati, sia alla fonte di approvvigionamento che alla consegna in cantiere, come sarà di seguito specificato.

7.3.1 Materiali

7.3.1.1 Armatura in ferro

Le armature metalliche sono definite nel progetto esecutivo dei micropali e nel punto 5.4.3. Il ferro d'armatura dovrà provenire da ferriere qualificate con relativi certificati e comunque essere conforme alle prescrizioni

previste per la specifica di qualifica dei ferri d'armatura. Ogni lotto utilizzato dovrà essere accompagnato dai relativi certificati del fornitore per essere posto in opera. L'APPALTATORE dovrà assicurare la rintracciabilità del lotto di materiale utilizzato, per ogni lotto di armature per micropali. 7.3.1.2 Tubi e profilati in acciaio

Le prescrizioni tecniche e le relative specifiche progettuali sono definite nei disegni di progetto e nei punti 5.4.1 e 5.4.2. L'approvvigionamento di questi manufatti dovrà avvenire soltanto da fornitori preventivamente qualificati dall'APPALTATORE e notificati alla DIREZIONE LAVORI Ogni lotto fornito dovrà essere accompagnato dalla normale certificazione di C.Q. normalmente prevista dal C.Q. interno del fornitore, e richiesta nell'ordine di acquisto dell'APPALTATORE.

Manufatti sprovvisti di questa documentazione, non potranno essere posti in opera. 7.3.1.3Malte e miscele cementizie

Le miscele potranno provenire già preconfezionate da appositi fornitori prequalificati dall'APPALTATORE, oppure da centrali di betonaggio dell'APPALTATORE. In entrambi i casi sono applicabili gli stessi controlli previsti per la specifica di C.Q. de calcestruzzi. 7.3.1.4 Fluidi di perforazione

Per quanto riguarda l'uso di fanghi e bentoniti vale quanto prescritto ai 7.2.1.5 e 7.2.1.6 della presente Specifica. Nel caso di impiego di schiume, queste dovranno provenire da fornitori qualificati e notificati alla DIREZIONE LAVORI. Modalità di preparazione ed uso, in conformità alle prescrizioni del produttore, dovranno essere inviate alla DIREZIONE LAVORI per approvazione.

Ogni lotto di fornitura dovrà essere accompagnato da una certificazione attestante la provenienza, la tipologia e la qualità del prodotto stesso.

7.3.2 Controlli in fase di realizzazione

7.3.2.1 Controlli preliminari

Prima dell'inizio della posa in opera dei micropali l'APPALTATORE deve consegnare alla DIREZIONE LAVORI una documentazione che contenga, oltre a quanto previsto al precedente punto 7.2.2. della presente Specifica, anche: - rilievi stratigrafici del terreno; - una relazione con la quale, in base alle caratteristiche stratigrafiche del terreno attraversato si specifichino le modalità di perforazione ritenute più adatte;

- l'elenco e la specifica tecnica delle attrezzature da impiegare; - i risultati di eventuali prove preliminari di perforazione eseguite con le stesse modalità ed attrezzature proposte;

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- effettuazione di campo prove per taratura dei parametri geotecnici assunti a base del progetto, ove richiesto dal progettista e concordati con la DIREZIONE LAVORI. La DIREZIONE LAVORI potrà chiedere prove integrative o modifiche alla suddetta proposta operativa.

7.3.2.2 Controlli in fase di realizzazione

a) Micropali cementati mediante iniezioni multiple selettive Il Responsabile di C.Q. annoterà sul certificato allegato al P.C.Q. l'esito dei seguenti controlli: - verifica che le apparecchiature di perforazione e di circolazione del fluido perforante siano quelle specificate nella presentazione fatta alla DIREZIONE LAVORI e che lavorino nelle condizioni previste ai vedi punti 5.5.1.1 – 5.5.1.3. - controllo della pulizia del foro e del corretto posizionamento dell'armatura valvolata per l'iniezione, sia per quanto riguarda la sua centratura che per quanto riguarda il raggiungimento della profondità di progetto; - verifica delle caratteristiche della miscela, mediante prove; - verifica della immediata formatura della guaina cementizia subito dopo la immissione dell'armatura;

- verifica del tempo minimo di stagionatura della guaina (12 - 24 ore); - verifica della pressione massima e delle portate d'iniezione, vedi punto 5.5.1.3.b; - verifica dei volumi d'iniezione e della pressione di rifiuto, prescritta dal progetto. A valle delle operazioni di getto il Responsabile di C.Q. dovrà redigere, per ogni micropalo, una scheda che contenga le seguenti informazioni: - dati identificativi del palo rispetto alle planimetrie citate, con la data del getto; - riferimenti alla qualifica dell'attrezzatura utilizzata e modalità di esecuzione della perforazione (utensile, fluido, rivestimento); - lunghezza della perforazione;

- caratteristiche dell'armatura; - volume dell'iniezione di guaina; - tabella delle iniezioni selettive con l'indicazione per ogni valvola e per ogni fase di: - data - pressione di apertura, - volumi di assorbimento, - pressioni raggiunte. - caratteristiche della miscela utilizzata come: - composizione,

- peso specifico, - viscosità MARSH, - rendimento volumetrico o decantazione, - dati di identificazione dei campioni del calcestruzzo prelevati per le successive prove di rottura a compressione. b) Micropali a semplice cementazione Il Responsabile di C.Q. annoterà sul certificato allegato al P.C.Q. l'esito dei seguenti controlli: - verifica che le apparecchiature di perforazione e di circolazione del fluido perforante siano quelle specificate nella presentazione

fatta alla DIREZIONE LAVORI e che lavorino nelle condizioni previste i punti 5.5.1.1. – 5.5.1.3.; - controllo della pulizia del foro e del corretto posizionamento dell'armatura valvolata per l'iniezione, sia per quanto riguarda la sua centratura che per quanto riguarda il raggiungimento della profondità di progetto; - controllo del diametro dell'armatura tubolare. Per il riempimento effettuato a gravità, in accordo alle prescrizioni del punto 5.5.2.3, si dovranno inoltre mettere in atto le seguenti attività:

- controllo del raggiungimento della corretta quota del tubo di alimentazione (10 Ö"15 cm. dal fondo);

- controllo che l'armatura tubolare abbia un diametro inferiore a 50 mm. per iniezioni di malta con inerti fini o miscela cementizia pura; - verifica del riempimento totale con effettuazione degli eventuali rabbocchi, se necessari. Per il riempimento effettuato a bassa pressione, in accordo alle prescrizioni del punto 5.5.2.3.b, si dovranno invece mettere in atto le seguenti attività: - verifica della completezza del riempimento entro il rivestimento provvisorio; - verifica della corretta installazione della testa a tenuta; - controllo della corretta pressione d'immissione dell'aria;

- controllo del riempimento totale con le modalità di cui al punto 5.5.2.3.b. Anche per questo tipo di micropali, a valle delle operazioni di getto il Responsabile di C.Q. dovrà redigere, per ogni micropalo, una scheda che contenga le seguenti informazioni: - dati identificativi del palo rispetto alle planimetrie citate, con la data del getto; - riferimenti al verbale relativo all'attrezzatura utilizzata e modalità di esecuzione della perforazione (utensile, fluido, rivestimento); - lunghezza della perforazione; - caratteristiche dell'armatura;

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- volume iniettato; - caratteristiche della miscela utilizzata come: - composizione,

- peso specifico, - viscosità MARSH, - rendimento volumetrico o decantazione, - dati di identificazione dei campioni del calcestruzzo prelevati per le successive prove di rottura a compressione. 7.3.2.3 Tipologia e frequenza delle prove per la miscela di iniezione

Per ogni lotto, costituito da un medesimo impasto di miscela di iniezione, dovranno essere effettuate le seguenti prove:

呑 "composizione

呑 "peso specifico,

呑 "viscosità MARSH,

呑 "rendimento volumetrico o decantazione,

呑 "resistenza a compressione.

Le prove dovranno essere effettuate sul posto o in un laboratorio qualificato dall'APPALTATORE e approvato dalla DIREZIONE LAVORI, o in un Laboratorio Ufficiale, i certificati dovranno essere allegati al dossier di qualifica dell'opera.

7.4 CONTROLLI FINALI

Una serie di controlli è prevista per i pali e per i micropali già completati, prima della loro utilizzazione. Questa serie di controlli è sostanzialmente di tre tipi: - controlli di resistenza meccanica sotto carico, sia di tipo distruttivo che non distruttivo; - controlli non distruttivi di integrità del palo mediante prove di ammettenza meccanica;

- controlli non distruttivi di integrità del palo mediante prove di controllo sonico I tre tipi di controlli sono utilizzati per garantire che i lotti di pali in esame diano sufficienti garanzie di resistenza e rispetto delle performances richieste dal progettista. Essi non possono peraltro essere utilizzati per tutti i tipi di palo, in quanto i controlli di tipo sonico possono essere eseguiti soltanto su pali di medio e grande diametro. L'esecuzione di tutte le prove previste e richiedenti particolari predisposizioni dei pali, in accordo al progetto, al Capitolato di Costruzione ed alla presente Specifica debbono essere tassativamente previste e programmate prima dell'inizio dei lavori di costruzione.

Esse dovranno essere riportate nei relativi P.C.Q. in accordo alle modalità e prescrizioni che seguono.

7.4.1 Prove di carico

Tutte le prove di carico sui pali saranno eseguite in accordo alle prescrizioni (preparazione del palo, strumentazione, piano di carico, entità del carico) specificate al punto 5.0, ed in accordo alle norme ASTM D 1143-81 "Standard Test Method for Piles under static axial compressive load". Esse sono suddivise in due classi, in funzione del fatto che siano prove distruttive o no. 7.4.1.1 Prove a carico limite

a) Estensione delle prove Questo tipo di prove tende ad accertare i limiti di carico che causano la rottura del sistema palo terreno o valori molto vicini a questi

limiti. Questo tipo di prove è quindi distruttivo e deve infatti essere effettuato su pali appositamente predisposti, all'esterno della palificata da collaudare. Essa è applicabile sia a micropali che a pali di medio e grande diametro. L'APPALTATORE deve stabilire, in base a: - tipo e diametro del palo, - caratteristiche di omogeneità del terreno, - affidabilità dell'opera, il numero di pali da sottoporre a questo tipo di prova. Egli dovrà comunicare alla DIREZIONE LAVORI numero e posizione planimetrica di questi pali all'atto della trasmissione del

P.C.Q. relativo. Il numero di pali da provare non potrà comunque essere inferiore ad uno per ogni diametro e per terreni equivalenti dal punto di vista geotecnico. La DIREZIONE LAVORI deve approvare la proposta dell'APPALTATORE o modificarla, tenendo soprattutto conto dell'omogeneità dei terreni in cui installare il lotto di pali, rispetto a quelli in cui è stata già eseguita questa prova, per pali dello stesso diametro. Il carico massimo da applicare nel corso della prova deve raggiungere il valore di 3 volte il carico di esercizio stabilito dal progettista.

b) Qualifica dei controlli I controlli da effettuare sia prima che durante la prova sono gli stessi che saranno di seguito descritti per le prove di collaudo.

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7.4.1.2 Prove di collaudo

a) Estensione delle prove Anche questo tipo di prova, non distruttiva deve essere effettuata sia su micropali che su pali di medio e grande diametro. Il carico di prova deve raggiungere, al massimo, il valore di 1,5 volte il carico di esercizio, per D < l00 cm e l,2 volte per D >

100cm. L'APPALTATORE deve stabilire, in base a: - tipo e diametro del palo - caratteristiche di omogeneità del terreno - affidabilità dell'opera il numero di pali da sottoporre a questo tipo di prova. L'APPALTATORE dovrà concordare con la DIREZIONE LAVORI numero, localizzazione e modalità di esecuzione della prova dei pali da sottoporre a collaudo, all'atto della trasmissione del P.C.Q. relativo.

Il numero di pali da provare non potrà comunque essere inferiore ad uno per ogni diametro e per terreni di tipo equivalenti dal punto di vista geotecnico e comunque deve essere almeno pari al 4 % del totale dei pali, con un minimo di N. 2 pali per opera. L'APPALTATORE al termine dell'esecuzione dei pali proporrà i pali da sottoporre a prove di carico. La DIREZIONE LAVORI, tenendo soprattutto conto dell'omogeneità dei terreni in cui è installato il lotto di pali, e dei risultati delle prove a carico limite eseguite per pali dello stesso diametro, potrà accettare o modificare la scelta dei pali da sottoporre a prova di carico. b) Qualifica dei controlli Prima della prova il Responsabile di C.Q. dovrà verificare: - preparazione della testa palo in accordo ai punti 6.2.1.2 – 6.3.1.2 (micropali);

- corretta disposizione dei dispositivi per l'applicazione e la misura del carico in accordo ai punti 6.2.1.2 e 6.3.1.2 (micropali). All'atto della prova egli dovrà poi controllare: - la corretta applicazione del carico, in accordo alla documentazione presentata ed approvata dalla DIREZIONE LAVORI e a quanto specificato ai punti 6.2.1.4 e 6.3.1.4 (micropali). Alla fine delle prove il responsabile di C.Q. dovrà redigere una scheda, da allegare al P.C.Q. che contenga, per ogni palo provato, i seguenti dati: - dati identificativi del palo rispetto ad una planimetria; - l'ora di esecuzione delle varie operazioni di prova; - la temperatura riscontrata all'atto delle prove;

- il carico applicato; - il tempo progressivo di applicazione del carico; - le corrispondenti misurazioni di ogni comparatore. - il dossier completo con tutte le tabelle complete tempo/carico/cedimento come specificato, per i diversi tipi di palo, al punto 6.2.1.. 7.4.1.3 Pali strumentati

Quando richiesto dal progettista, si possono effettuare prove di carico assiale su pali opportunamente strumentati, per definire l'entità e la distribuzione del carico assiale e della curva di mobilitazione dell'attrito lungo il palo.

I pali strumentati saranno utilizzati solo per pali di grande e medio diametro. Sui pali strumentati saranno eseguite verifiche sulla corretta installazione della strumentazione, con le frequenze al punto 6.2.2.. Per ogni palo di questo tipo, oltre ai controlli di routine sopra indicati, dovrà essere redatta anche una scheda, del tipo di quella specificata, con tutte le misurazioni relative alla strumentazione installata, effettuate con le modalità di cui al punto 6.2.2.

7.4.2 Prove di controllo sonico

Le prove di controllo sonico consistono in: - carotaggio sonico - prove cross-hole. 7.4.2.1 Carotaggio sonico

a) Descrizione della prova Il metodo di misura consiste nella esecuzione di un carotaggio nel palo già eseguito e nella registrazione delle modalità di propagazione di un impulso sonico nel calcestruzzo circostante, seguendo un percorso parallelo all'asse del tubo. La sonda sonica è composta da un elemento emettitore ed uno ricevitore, distanziati normalmente di 0,50 m in verticale b) Frequenze di esecuzione La Direzione Lavori potrà chiedere, a cura e spese dell’Appaltatore, l’esecuzione di carotaggi meccanici, verticali o comunque inclinati, per l’esecuzione di prove soniche in misura non superiore a 5 carotaggi ogni 100 pali o frazione. Nel caso di anomalie o risultati non soddisfacenti il numero di prove può essere aumentato a giudizio del DL. I fori eseguiti per i suddetti carotaggi dovranno essere reintegrati con iniezioni di malta di cemento di adeguata densità e addizionata con additivo anti-ritiro in modo da

ottenere la completa cementazione dei fori stessi. c) Modalità di esecuzione La sonda viene fatta scorrere all'interno del foro ad intervalli regolari di profondità, almeno ogni 5 cm; l'elemento emettitore genera un impulso che raggiunge il ricevitore dopo essersi propagato nel calcestruzzo.

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Il risultato delle misure è una diagrafica a "densità variabile" che visualizza lo stato di integrità oppure la presenza di anomalie del calcestruzzo. A giudizio della DIREZIONE LAVORI, in alternativa alla prova come sopra descritta, si potrà procedere a prove del tipo

vibrazionale eseguite dalla testa del palo. d) Documentazione della prova L'esito delle prove sarà registrato in una apposita scheda in cui sarà indicato, per ogni palo: - dati identificativi del palo rispetto ad una planimetria; - l'ora di esecuzione delle varie operazioni di prova; - la temperatura riscontrata all'atto delle prove; - il tipo di sonda sonica impiegata; - le misurazioni effettuate ad ogni avanzamento della sonda;

- il diagramma completo con tutte le misurazione in funzione degli avanzamenti; 7.4.2.2 Prove cross-hole

a) Descrizione della prova Le misure di cross-hole (impulso su percorso orizzontale) sonico consistono nella registrazione delle modalità di propagazione di un impulso sonico nel calcestruzzo interposto tra tubi di misura. Per l'esecuzione della prova e necessario aver predisposto almeno due tubi all'interno del palo prima dell'esecuzione del getto. Utilizzando 3 tubi disposti ai vertici di un triangolo equilatero è possibile reiterare la prova e determinare con maggiore precisione le caratteristiche del getto.

b) Frequenza di esecuzione L’appaltatore dovrà predisporre, secondo le indicazioni della DL e prima dell’esecuzione del getto, il 50% dei pali per l’effettuazione del controllo dell’esecuzione con il metodo “cross hole”. L’attrezzaggio dovrà essere eseguito mediante la predisposizione di almeno tre tubazioni metalliche a 120° preassemblate sull’armatura del palo, aventi diametro interno non inferiore ad 1 pollice e mezzo. Il controllo dovrà riguardare 1/3 dei pali predisposti scelti dalla DL. Nel caso di anomalie o risultati non soddisfacenti il numero di prove può essere aumentato a giudizio del DL. Prima dell'esecuzione della prova i tubi devono essere riempiti con acqua dolce. c) Modalità di esecuzione

In uno dei fori predisposti viene introdotta la sonda emettitrice, nell'altro quella ricevente. Le due sonde vengono contemporaneamente fatte scorrere all'interno dei due tubi; ad intervalli regolari di profondità la sonda emettitrice genera un impulso sonico che raggiunge l'altra sonda dopo aver attraversato il calcestruzzo. L'esito delle prove sarà registrato con strumentazioni digitali. d) Documentazione della prova La documentazione da emettere è analoga a quella dei carotaggi sonici e consiste in una scheda con la stessa tipologia di dati sopra elencati, ma riferiti alla strumentazione e tipo di registrazione applicabile.

7.4.3 Prove di ammettenza meccanica

Le prove di ammettenza meccanica (transient dynamic response test) costituiscono un metodo rapido di accertamento dell'integrità del palo. I pali soggetti a prova di carico assiale possono essere sottoposti anche a prova di ammettenza meccanica, su richiesta della DIREZIONE LAVORI. La correlazione dei risultati delle due prove potrà consentire di valutare anche la capacità portante dei pali non soggetti a prova di carico assiale sui quali venga eseguita la prova di ammettenza meccanica. a) Modalità di esecuzione La prova viene effettuata colpendo la testa del palo con un piccolo martello contenente un trasduttore di forza.

La risposta è simultaneamente misurata mediante un rilevatore di velocità fissato alla periferia del palo. L'eccitazione dinamica può essere ottenuta anche mediante un eccitatore a masse eccentriche, in grado di applicare una forza oscillante secondo una sinusoide di frequenza nota, variabile in genere da 20 a 100 Hz. Il palo deve essere preparato mediante spianamento e regolarizzazione della testa; lo spessore della malta deve essere non superiore a 5 cm. Nel caso di impiego di eccitatore a masse eccentriche, occorre inserire nella testa del palo dei tirafondi di ancoraggio. I segnali di forza e velocità sono elaborati digitalmente e memorizzati nel posto tramite una centralina di registrazione ed elaborazione dati. Su un grafico viene registrato l'andamento della curva velocità/forza (ammettenza meccanica) in funzione della frequenza di

eccitazione. La curva ottenuta è funzione del modulo Ec del conglomerato cementizio, della rigidezza dei terreno laterale di appoggio e della geometria del palo. b) Documentazione prodotta

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La documentazione da produrre consisterà in una scheda, analoga a quella descritta per le prove soniche, nella quale, oltre ai dati generali identificativi del palo e delle condizioni di esecuzione della prova, siano anche riportati tutti i diagrammi e i risultati delle misure effettuate.

Art.2.12

OPERE DI RINFORZO E STABILIZZAZIONE

2. SCOPO, CAMPO DI APPLICAZIONE E ONERI GENERALI a - Scopo Le presenti prescrizioni si intendono integrative, ove non in contrasto, delle Norme di Legge vigenti in materia di esecuzione e collaudo di opere di sostegno e di fondazione. b - Campo di applicazione

Le prescrizioni si applicano per la realizzazione di opere di consolidamento provvisorie e/o definitive all'esterno e in galleria. Possono essere necessarie Prescrizioni addizionali, da predisporre a cura del progettista nel caso di strutture complesse per l'impiego di nuovi materiali, tecnologie speciali od innovative. In ogni caso le precauzioni adottate devono essere in accordo e non differire dalle prescrizioni concernenti la sicurezza e la durabilità delle strutture. c - Oneri generali c1 - Preavvisi Durante l'esecuzione di opere che per effetto di operazioni successive possano rendersi inaccessibili o comunque non ispezionabili, l'APPALTATORE dovrà sempre dare la prescritta informazione alla DIREZIONE LAVORI del Committente prima di procedere

con le fasi successive; nel caso in cui l'APPALTATORE non ottemperasse a quanto sopra. La DIREZIONE LAVORI potrà richiedere di mettere a nudo le parti occultate o di rendere comunque accessibili le opere non ispezionate. Le prestazioni necessarie per quanto sopra dovranno essere eseguite a cura e spese dell'APPALTATORE. c2 - Prove di carico Le prove di carico di collaudo o a rottura prescritte dalle Prescrizioni contrattuali, dai documenti di progetto ed eventualmente richieste dalla DIREZIONE LAVORI, così come quelle previste dalle leggi vigenti, dovranno essere eseguite a cura e spese dell'APPALTATORE. 3. PRESCRIZIONI E ONERI PARTICOLARI

Prima di dare inizio ai lavori l'APPALTATORE dovrà presentare alla DIREZIONE LAVORI una planimetria riportante la posizione delle opere di consolidamento da realizzare, incluse quelle di prova, contrassegnata da un numero progressivo indicativo di ciascuna opera e dovrà eseguire il tracciamento delle stesse identificandone la posizione sul terreno mediante infissione di appositi picchetti in corrispondenza di ciascun asse. L'APPALTATORE dovrà condurre le indagini necessarie ad accertare la eventuale presenza di manufatti interrati di qualsiasi natura (cunicoli, tubazioni, cavi, etc.) che possano interferire con le opere da realizzare o che possano essere danneggiati o comunque arrecare danno durante l'effettuazione dei lavori. Tali indagini e le eventuali rimozioni e modifiche da eseguire dovranno in ogni caso essere effettuate prima dell'inizio delle operazioni di perforazione.

L'APPALTATORE dovrà verificare e fare in modo che il numero, la potenza e la capacità operativa delle attrezzature siano tali da consentire una produttività congruente con i programmi di lavoro previsti. Dovrà essere altresì cura dell'APPALTATORE selezionare e utilizzare le attrezzature più adeguate alle condizioni ambientali, stratigrafiche e idrogeologiche dei terreni e alle dimensioni delle opere da realizzare. L'APPALTATORE dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari ad attenuare i disturbi alle persone derivanti dalla vibrazioni e dai rumori connessi con le attività di scavo. Dovrà essere altresì cura dell'APPALTATORE evitare che le operazioni di perforazione, infissione o iniezione arrechino danno, per effetto di vibrazione e/o spostamenti di materie, a opere di consolidamento adiacenti così come a opere e manufatti preesistenti. L'APPALTATORE dovrà provvedere a sue spese all'immediato trasporto a rifiuto di tutti i materiali di risulta provenienti dalle

perforazioni e dalle lavorazioni comunque connesse con la realizzazione dei consolidamenti. L'APPALTATORE dovrà far eseguire tutti i controlli e le prove (sia preliminari che in corso d'opera) prescritti nelle presenti prescrizioni così come quelli addizionali richiesti dalla DIREZIONE LAVORI in base a motivate esigenze tecniche, che si rendessero necessari per garantire le qualità e le caratteristiche previste dal progetto. L'APPALTATORE per quanto riguarda i lavori che comportano attività da eseguire in sotterraneo (gallerie, pozzi drenanti ecc.), dovrà attenersi scrupolosamente alla normativa vigente in termini di sicurezza e provvedere a tutte le opere provvisionali atte a garantire l'incolumità delle maestranze. Poiché la realizzazione di qualsiasi opera di consolidamento è da considerare “processo speciale" gli addetti alle attrezzature e agli impianti dovranno essere prequalificati a cura dell'Impresa secondo idonee procedure, approvate dalla DIREZIONE LAVORI, che

prevedano almeno le seguenti attività di istruzione: - elaborazione di nozioni tecniche (tecnologiche, sicurezza, manutenzione attrezzature); - addestramento teorico-pratico; Si richiede inoltre un monitoraggio e controllo continuo dei parametri di processo attraverso un Piano di Fabbricazione e Controllo che preveda i tipi di ispezioni o prove, i relativi criteri di accettazione, la frequenza dei controlli e individui i responsabili di ciascuna attività.

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4. ANCORAGGI 4.1 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO Per quanto non espressamente descritto, in questa sezione si dovrà far riferimento alle “Raccomandazioni AICAP - Ancoraggi nei

terreni e nelle rocce” Maggio 1993, che per le parti non in contrasto con le presenti prescrizioni si intendono integralmente richiamate e applicabili. 4.2 CLASSIFICAZIONI E DEFINIZIONI Gli ancoraggi sono identificati dalle seguenti tipologie esecutive: a - Tiranti di ancoraggio b - Bulloni di ancoraggio c - Chiodi a- Tiranti di ancoraggio

Per tiranti di ancoraggio si intendono elementi strutturali connessi al terreno o alla roccia, che in esercizio sono sollecitati a trazione. Le forze di trazione sono quindi applicate alla struttura da tenere ancorata mediante una piastra di ripartizione (testata). In relazione alle modalità di sollecitazione, i tiranti vengono distinti in: tiranti non presollecitati nei quali la sollecitazione di trazione nasce quale reazione a seguito di una deformazione dell'opera ancorata; tiranti parzialmente presollecitati o presollecitati, nei quali la sollecitazione di trazione è impressa in tutto o in parte all'atto del collegamento con l'opera ancorata. In relazione alla durata di esercizio, i tiranti vengono distinti in:

tiranti provvisori, la cui funzione deve essere espletata per un periodo di tempo limitato e definito a priori; tiranti permanenti, la cui funzione deve essere espletata per un periodo di tempo commisurato alla vita utile dell'opera ancorata. Di norma l'armatura dei tiranti di ancoraggio è costituita da un fascio di trefoli in acciaio del tipo per c.a.p. solidarizzati al terreno mediante iniezioni cementizie selettive. Per quanto attiene alla definizione, classificazione e alla tipologia dei tiranti si dovrà comunque far riferimento a quanto riportato al punto 1 delle Raccomandazioni AICAP (pagg. 5-7). b - Bulloni di ancoraggio Si tratta di elementi strutturali che, in esercizio, sono sollecitati a trazione, e che sono in grado di assorbire anche eventuali

sollecitazioni taglianti. Si tratta quindi di tiranti particolari, i cui elementi caratteristici sono: • armatura costituita da una singola barra;

• lunghezza in genere non superiore a 12 m;

• Impiego prevalente in roccia;

• solidarizzazione per semplice cementazione o per frizione concentrata o diffusa su tutta la lunghezza.

Analogamente ai tiranti di ancoraggio è possibile distinguere i bulloni in base alle modalità di applicazione degli sforzi di trazione (attivi e passivi) e in base alla durata di esercizio (provvisori e permanenti). I bulloni sono generalmente caratterizzati dalla peculiarità di possedere dispositivi di ancoraggio provvisorio o definitivo a espansione meccanica. Per le definizioni si dovrà far riferimento a quanto previsto al punto A1 delle già citate Raccomandazioni

AICAP·(pagg. 37 - 38). c - Chiodi Si tratta di ancoraggi tipicamente passivi, costituiti da elementi strutturali operanti in un dominio di taglio e trazione conseguente a una deformazione da taglio con l'armatura costituita da: barra in acciaio ad aderenza migliorata; profilato metallico; barra o tubo in vetroresina o altro materiale composito con superficie corrugata o scabra. Per le definizioni si dovrà far riferimento a quanto previsto al punto A2 dell'Allegato alle Raccomandazioni AICAP (pag.39). 4.3 SOGGEZIONI GEOTECNICHE E AMBIENTALI

Oltre al rispetto di quanto previsto al punto 2 delle Raccomandazioni AICAP (pagg. 8-9), dovranno essere valutati con molta attenzione i pericoli di corrosione delle armature presollecitate e di aggressione chimico-fisica dei bulbi di ancoraggio, poiché l'azione aggressiva è esaltata dal movimento dell'acqua, dalla temperatura elevata e dalle correnti vaganti. L'ambiente è da considerarsi aggressivo nei riguardi del cemento anche se è verificata una sola delle condizioni qui di seguito indicate: • grado idrotimetrico dell'acqua del terreno in falda minore di 3 gradi °F;

• valore del pH dell'acqua minore di 6;

• contenuto in CO2 disciolta nell'acqua, maggiore di 30 mg/l;

• contenuto in NH4 nell'acqua maggiore di 30 mg/l;

• contenuto in MG + + nell'acqua minore di 300 mg/l;

• contenuto in SO4-- nell'acqua maggiore di 200 mg/l;

• contenuto in SO4-- nel terreno maggiore di 2000 mg/Kg.

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In ambiente aggressivo l'idoneità del tipo di cemento dovrà essere verificata dall'APPALTATORE in accordo a quanto prescritto nelle Norme UNI 9156 e UNI 9606 e l’impiego dello stesso dovrà essere autorizzato dalla DIREZIONE LAVORI. 4.4 TOLLERANZE

Le tolleranze ammesse nella realizzazione dei fori dovranno essere le seguenti: • Il diametro dell'utensile di perforazione dovrà risultare non inferiore al diametro di progetto e non superiore al 10% di tale

diametro; • la lunghezza totale di perforazione dovrà risultare conforme al progetto salvo diversa indicazione della DIREZIONELAVORI;

• la variazione di inclinazione e di direzione azimutale non dovrà essere maggiore di +/-5 gradi sessagesimali;

• la posizione della testa foro non dovrà discostarsi più di 10 cm dalla posizione di progetto.

La lunghezza totale dell'armatura e la lunghezza del tratto attivo, posizionato nella parte terminale della perforazione, dovranno risultare conformi al progetto, salvo diverse indicazioni del Progettista o della DIREZIONE LAVORI. 4.5 MATERIALI (punto 3 Raccomandazioni AICAP pagg. 10-15) a- Armature metalliche

L'acciaio impiegato nella realizzazione degli ancoraggi dovrà essere conforme a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale del 14/01/2008 ed eventuali successivi aggiornamenti. E' consentito, ove espressamente previsto dai disegni di progetto, l’impiego di barre in acciai speciali e a filettatura continua, ad alto limite di snervamento. Le caratteristiche di tali acciai dovranno essere certificate dal produttore, e verificate a norma dei regolamenti già richiamati. Qualora gli ancoraggi operino in terreni interessati dalla presenza di acque aggressive nei confronti dei cementi o dell'acciaio, gli ancoraggi saranno costituiti da materiali mutualmente compatibili, da un punto di vista elettrochimico, con le parti meccaniche dell'ancoraggio. In particolare, sarà curata la protezione delle testate di ancoraggio e saranno utilizzate idonee iniezioni di intasamento dei fori a

base di cementi ad alta resistenza all'aggressione chimica e al dilavamento secondo le Norme UNI 9156 e 9606. b- Apparecchi di testata b.1) Dispositivi di bloccaggio I dispositivi di bloccaggio dei trefoli dovranno essere conformi alle disposizioni del DM 14/01/2008. b.2) Piastre di ripartizione Si dovranno adottare piastre di ripartizione le cui dimensioni dovranno essere scelte dal progettista in relazione alle caratteristiche geometriche e di carico dei tiranti e alle caratteristiche di resistenza e deformabilità del materiale di contrasto.

c- Miscele di iniezione e loro componenti Negli ancoraggi in terreni o roccia, allo scopo di assicurare l'aderenza e soprattutto proteggere i cavi dalla corrosione, è necessario che le guaine o i fori vengano iniettati con miscela cementizia fluida, a ritiro compensato e con adeguata resistenza meccanica come nel seguito specificato. Tale miscela costituita da cemento, additivi e acqua, non dovrà contenere cloruri, polvere di alluminio, coke o altri agenti che provocano espansione mediante formazione di gas aggressivi. Le prescrizioni di seguito riportate si intendono integrative a quanto prescritto dalle vigenti Norme di Legge. c1) Caratteristiche della miscela fluida

a - Il cemento esclusivamente di tipo III - IV o V - 42,5 (Norma UNI 197/1a), dovrà contenere una percentuale di cloro inferiore allo 0,05% in massa e avere un contenuto totale di zolfo da solfuri inferiore allo 0,15% in massa. b - L'acqua dovrà avere caratteristiche conformi alle disposizioni normative vigenti. Il rapporto a/c della miscela, da determinare sperimentalmente per ogni tipo di cemento, dovrà essere il minore possibile compatibilmente con la fluidità richiesta e comunque non dovrà superare il valore 0,40. c - La massa volumica della miscela fresca non dovrà scostarsi da quella teorica di ± 3% e non risultare inferiore

a 1.85 t/mc. d - La fluidità della miscela cementizia da iniettare dovrà essere misurata con il cono di Marsh secondo le modalità descritte nelle raccomandazioni AICAP citate al paragrafo 4.1. Il cono da utilizzare dovrà quindi rispettare le caratteristiche indicate nelle

raccomandazioni stesse ed essere caratterizzato da una bocca di uscita di 13 mm. La prova si esegue misurando il tempo complessivo di deflusso di 2 litri di miscela. La miscela sarà ritenuta idonea se tale tempo risulterà compreso tra 10 e 30 secondi. e - L'essudazione non dovrà essere maggiore di 0.1%. Il controllo si esegue versando 1000 ml di miscela in un cilindro graduato avente diametro di 60 mm e altezza di 450 mm circa, misurando l'eventuale acqua essudata sulla superficie della miscela, mantenuta in riposo per tre ore. La prova di fluidità e la prova di essudazione dovranno essere eseguite all'inizio di ciascuna giornata lavorativa e in ogni caso ripetute dopo l'iniezione di 20 ancoraggi. Se, in occasione di tali controlli, anche solo una delle due prove non risultasse conforme a quanto prescritto, le iniezioni dovranno essere sospese e potranno riprendere solo dopo la confezione di una nuova miscela con caratteristiche idonee. f - Il ritiro dovrà essere compensato dall'espansione che, misurata secondo quanto previsto nelle Norme UNI 8146 e 8147, dovrà

essere di almeno 400 micron/metro dopo due giorni. g - Il tempo di inizio presa, a 20° C e a umidità r elativa del 75%, dovrà essere superiore a tre ore, mentre il tempo di fine presa dovrà essere inferiore a 10 ore.

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Il tempo di inizio presa va misurato secondo quanto previsto nel punto 7.1 - Prospetto II della Norma UNI EN 197/1. c2) Resistenza meccanica La resistenza alla compressione semplice misurata su almeno 2 provini cubici aventi lato di 7 o 10 cm da prelevare ogni giorno

lavorativo deve risultare non inferiore a 25 N/mm2 dopo 3 giorni, a 35 N/mm2 dopo 7 giorni e a 50 N/mm2 dopo 28 giorni e la massa volumica degli stessi non inferiore a 1.85 t/m3. La resistenza a compressione della miscela dovrà essere controllata su prelievi eseguiti su ogni tirante o gruppo di tiranti iniettati contemporaneamente. d- Impianti di preparazione e iniezione della miscela. Le miscele dovranno essere confezionate utilizzando impianti a funzionamento automatico o semiautomatico dotati di: • bilance elettroniche per componenti solidi;

• vasca volumetrica per acqua o flussometri ad alta precisione;

• mescolatore primario a elevata turbolenza (min. 1500 giri/min);

• vasca di agitazione secondaria e dosatori volumetrici delle miscele cementizie.

L'impastatrice dovrà essere del tipo ad alta velocità con almeno 1500 ÷ 2000 giri/min. E' vietato l'impasto a mano e il tempo di

mescolamento verrà fissato di volta in volta in base ai valori del cono di Marsh modificato. Prima di essere immessa nella pompa la miscela dovrà essere vagliata con setaccio a maglia di mm 2 di lato. E' tassativamente prescritta la disposizione di tubi di sfiato in corrispondenza di tutti i punti più elevati di ciascun tirante. L'iniezione dovrà avere carattere di continuità, e non potrà assolutamente venire interrotta. In caso di interruzione, superiore a 5 minuti, a causa di forza maggiore, il foro verrà lavato e l'iniezione andrà ripresa dall'inizio. Si dovrà provvedere con appositi contenitori affinché la miscela di sfrido non venga scaricata senza alcun controllo nel cantiere di lavoro. e- Dispositivi di protezione

e1) Guaine in materiali plastici La guaina è un elemento costitutivo del tirante atto a proteggere l'armatura dalla corrosione sia in corrispondenza della parte libera che della fondazione. Nei tiranti a trefoli, ogni trefolo dovrà essere singolarmente inguainato. Di norma verranno impiegati tubetti corrugati in polietilene o polipropilene, di diametro congruente con il diametro dei trefoli o delle barre. L'intercapedine tra la guaina e la singola armatura dovrà essere perfettamente riempita con grasso meccanico chimicamente stabile, inalterabile e non saponificabile. Per le caratteristiche delle guaine si dovrà fare riferimento a quanto previsto al punto 3.4.1. delle Raccomandazioni AICAP (pag. 12). e.2) Distanziatori, condotti di iniezione e tamponi

I distanziatori dovranno avere lo scopo di centrare l'armatura di ancoraggio dentro la guaina e nel foro di alloggiamento durante tutte le fasi di manipolazione, di non ostacolare il passaggio della miscela e garantire il ricoprimento dell'acciaio da parte della miscela di iniezione stessa. In ogni caso, in corrispondenza del distanziatore la sezione libera di foro dovrà essere pari ad almeno due volte la sezione del condotto di iniezione. I distanziatori dovranno essere realizzati in materiali non metallici di resistenza adeguata agli sforzi da sopportare ed essere disposti a intervalli non superiori a 5 metri nel tratto libero; nel tratto di fondazione dovranno essere intercalati da legature e disposti a interassi di 2,0 - 2,5 m in modo da dare al fascio di trefoli una conformazione a ventri e nodi. Per armature costituite da barre i distanziatori non dovranno essere alternati a legature.

I tamponi di separazione fra la parte libera e la fondazione dovranno essere impermeabili alla miscela e tali da resistere alle pressioni di iniezione previste. I tamponi dovranno essere realizzati con elementi meccanici o con materiale iniettato di caratteristiche tali da preservare l’armatura dalla corrosione. Per le caratteristiche dei distanziatori, condotti di iniezione e tamponi si dovrà fare riferimento a quanto previsto ai punti 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5., delle Raccomandazioni AICAP (pag. 13). f- Resine Di regola non sarà autorizzato l'impiego di resine per la solidarizzazione dei chiodi in acciaio alla roccia per la scarsa affidabilità

che tale metodologia garantisce ai fini del corretto riempimento dell'intercapedine chiodo-parete del foro. Nel caso in cui, comunque, tali materiali vengano utilizzati dovranno essere preferibilmente impiegate resine epossidiche a due componenti e resine poliesteri insature. Oltre al corretto dosaggio dei componenti, i principali fattori che rendono problematico il controllo del comportamento delle miscele di iniezione a base di resine sono: • la viscosità in fase fluida;

• i tempi di indurimento e loro dipendenza dalla temperatura;

• la compatibilità con la presenza di acqua.

Rapporti non corretti del dosaggio dei componenti danno luogo a perdite di resistenza (per le resine epossidiche) o a variazioni non accettabili dei tempi di polimerizzazione (per resine poliesteri).

La presenza di solventi o diluenti, o prodotti secondari delle reazioni non partecipi della struttura della macromolecola, è generalmente causa di ritiro e/o porosità.

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Ciascun componente non dovrà essere solubile in acqua e l’eventuale assorbimento di acqua non dovrà comportare alterazioni nel processo di polimerizzazione. Particolari accorgimenti da prevedere nel progetto dovranno essere adottati per l’impiego sotto battente d'acqua, per evitare porosità

e discontinuità. La scelta della resina dovrà essere fatta tenendo conto dei seguenti fattori da valutare con accurate prove di campo preliminari: • viscosità: i valori misurati con il metodo ASTM D 2393 - 72 dovranno essere compresi fra 30 e 300 MPa x s a 20°;

• tempo di gel: valore da definire a cura del produttore o a seguito di prove preliminari, in relazione alle caratteristiche

dell'ambiente, e ai tempi di realizzazione; detto valore dovrà essere misurato secondo il metodo ASTM D 2471 - 71; • assenza di solventi, diluenti, o altri componenti estranei alla polimerizzazione; la differenza tra la massa della miscela fluida

iniziale e della stessa miscela indurita dovrà essere inferiore al 5% della massa iniziale; la polimerizzazione non dovrà dar luogo a fenomeni secondari dannosi come, per esempio, sviluppo di gas; • compatibilità con l'eventuale presenza di acqua in fase di polimerizzazione: l'accertamento dovrà essere fatto attraverso prove di

confronto della resistenza a trazione di resine indurite in aria e in acqua, su provini del tipo 2 indicati nella UNIPLAST 5819 - 66

(con spessore di 10 mm); la riduzione di resistenza dovrà essere inferiore al 10% del valore della resistenza della resina indurita all'aria. g - Vetroresine e materiali compositi Le vetroresine e altri materiali compositi potranno essere utilizzati per la realizzazione di chiodi o tubi. Con il termine vetroresina si indica un materiale composito i cui componenti di base sono tessuti in fibre di vetro e/o fibre di vetro o aramidiche, legati fra loro da una matrice di resine termoindurenti opportunamente polimerizzate. Il materiale è fortemente anisotropo e quindi si dovrà tener conto, per il suo corretto impiego, della disposizione delle fibre di rinforzo. Di norma i chiodi in vetroresina dovranno essere a sezione circolare, piena o cava, con diametri variabili da 20 a 60 mm; per i profilati a sezione cava si richiedono spessori minimi non inferiori a 5 mm.

Le barre dovranno essere del tipo ad aderenza migliorata, ottenuta mediante trattamento di filettatura continua o apporto di materiale. I tubi in vetroresina dovranno essere non giuntati per lunghezze fino a 15 m mentre per lunghezze maggiori, la giunzione dovrà essere ottenuta mediante manicotti di resistenza non inferiore a quella del tubo. Non saranno accettate giunzioni incollate. L'impiego di profilati con sezioni di geometria particolare (a doppio T, a U, prismatica) e di profilati piatti compositi potrà essere consentito se previsto dal progetto e dopo verifica dell'efficacia da parte della DIREZIONE LAVORI del Committente. I materiali utilizzati dovranno essere certificati dal produttore. Le caratteristiche minime richieste dovranno essere comprese entro i limiti fissati dalla seguente tabella:

4.6 MODALlTA’ ESECUTIVE 4.6.1 Tiranti di ancoraggio a- Progetto Si dovrà fare riferimento a quanto previsto al punto 5 delle Raccomandazioni AICAP (pagg. 20-24). b- Campo prove preliminare Prima di dare inizio ai lavori la metodologia esecutiva dei tiranti dovrà essere definita mediante l'esecuzione di un adeguato numero di tiranti preliminari di prova. Il numero dei tiranti preliminari di prova dovrà essere stabilito dalla DIREZIONE LAVORI in base

all'importanza dell'opera e al grado di omogeneità del sottosuolo desunto da accurate indagini geognostiche e geomeccaniche; tale numero dovrà essere almeno pari al 2% del numero totale dei tiranti con un minimo di due. I tiranti preliminari di prova dovranno essere eseguiti in aree limitrofe a quelle interessate dai tiranti di progetto e comunque rappresentative dal punto di vista geotecnico, strutturale e geomeccanico. Le modalità di applicazione e l'entità del carico massimo e di prova e così pure la successione dei cicli di carico e scarico, dovranno essere prescritti dal progettista in accordo a quanto previsto al punto 6 delle Raccomandazioni "AICAP" (pagg. 25-31).

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Nel caso l'APPALTATORE proponga di variare nel corso dei lavori la metodologia esecutiva sperimentata e approvata inizialmente, si dovrà procedere, a nuove prove sperimentali in numero pari allo 0,5% del numero totale dei tiranti ancora da eseguire con un minimo di un tirante prova. c- Perforazione (punto 3.5. Raccomandazioni AICAP

pagg. 13-14) La perforazione dovrà essere eseguita mediante sonda a rotazione o rotopercussione, con rivestimento continuo e circolazione di fluidi. Per la circolazione del fluido di perforazione dovranno essere utilizzate pompe a pistoni con portate e pressioni adeguate alla tecnologia prescelta. Di norma sono richiesti valori minimi di 200 l/min e 2.5 MPa, rispettivamente. Nel caso di perforazione a roto-percussione con martello a fondo foro si utilizzeranno compressori di adeguata potenza; le caratteristiche minime richieste sono: • portata non inferiore a 10 m3/min;

• pressione non inferiore a 0.8 MPa.

Il fluido di perforazione potrà essere acqua, aria, una miscela di entrambe oppure, unicamente per perforazioni in terreni sciolti non coesivi, un fango di cemento e bentonite. L'impiego di aria è vietato in terreni incoerenti sotto il livello della falda. Al termine della perforazione si dovrà procedere al lavaggio del foro con acqua e aria; nel caso di terreni con prevalente componente argillosa o di rocce marnose tenere, la pulizia finale dovrà essere eseguita solamente con aria. Qualora previsto dal progetto e compatibilmente con la natura dei terreni si potranno ottenere delle scampanature di diametro predeterminato, regolarmente intervallate lungo la fondazione del tirante, mediante l'impiego di appositi utensili alesatori. In base alle indicazioni emerse nel corso della esecuzione dei tiranti preliminari di prova, e comunque in presenza di falde artesiane e di terreni particolarmente permeabili, l'APPALTATORE dovrà provvedere a sua cura e spese, a eseguire preventive iniezioni di intasamento dell'intorno del foro con miscele e relative modalità operative approvate dalla DIREZIONE LAVORI oppure ad

adottare miscele di iniezione con additivi antidilavanti preventivamente autorizzati dalla DIREZIONE LAVORI. d- Allestimento del tirante Nel caso di impiego di armature a trefoli gli elementi costitutivi dell'ancoraggio dovranno essere preferibilmente confezionati in stabilimento e pervenire in cantiere già arrotolati e inguainati, salvo, eventualmente, il dispositivo di bloccaggio che potrà essere montato in cantiere. Ove, per particolari motivi, fosse necessario effettuare l'assemblaggio degli elementi costitutivi degli ancoraggi in cantiere, dovrà essere predisposta dall'APPALTATORE in prossimità del luogo di impiego, una adeguata attrezzatura per confezionare correttamente gli ancoraggi stessi. In tal caso i componenti, in particolare l'acciaio, dovranno essere immagazzinati al coperto in modo da non subire danneggiamenti

durante la giacenza. Dovrà essere inoltre accuratamente evitato il contatto con il terreno o altri materiali che possano danneggiare l'ancoraggio la cui preparazione dovrà pertanto essere realizzata sempre su apposito banco e non a terra. La preparazione degli ancoraggi dovrà essere affidata a personale qualificato e consisterà nelle seguenti fasi essenziali: • taglio dei trefoli a misura;

• interposizione dei distanziatori fra i trefoli;

• montaggio dei condotti di iniezione;

• infilaggio delle guaine su tutta la lunghezza dell’ancoraggio;

• esecuzione del tampone di separazione tra la fondazione e la parte libera dell'ancoraggio;

• montaggio degli eventuali distanziatori necessari al centraggio dell'ancoraggio nel foro di alloggiamento;

• eventuale montaggio del dispositivo di bloccaggio nei casi in cui questa operazione sia prevista prima dell'infilaggio

dell'ancoraggio nel foro;

• accurata sigillatura di tutte le giunzioni della guaina per evitare perdite di impermeabilità.

Nel caso in cui l'ancoraggio sia costituito da armature a barre, l’assemblaggio dovrà essere eseguito in opera, da personale qualificato, via via che le barre verranno infilate nel foro, avendo cura che il collegamento dei vari segmenti, mediante manicotti di giunzione, avvenga secondo le modalità previste dal costruttore e che, contemporaneamente, siano accuratamente eseguite le sigillature della eventuale guaina. Si procederà quindi con le seguenti operazioni: • introduzione del tirante;

• riempimento del foro con miscela cementizia (cementazione di 1a fase);

• riempimento dei dispositivi di separazione e protezione interni (sacco otturatore, bulbo interno);

• esecuzione delle iniezioni selettive a pressioni e volumi controllati;

• posizionamento della testata e dei dispositivi di tensionamento;

• prove di carico di collaudo;

• tensionamento del tirante;

• iniezione della parte libera;

• protezione della testata.

Si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: • la perforazione dovrà essere interamente rivestita nel caso di terreni sciolti o rocce fratturate;

• il tirante dovrà essere dotato della valvola di fondo esterna all'ogiva;

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• il riempimento dovrà avvenire contemporaneamente all'estrazione dei rivestimenti e dovranno essere operati gli eventuali

rabbocchi finali; • i trefoli e i condotti di iniezione dovranno essere opportunamente prolungati fino a fuoriuscire a bocca foro per un tratto adeguato

a consentire le successive operazioni di iniezioni e di tesatura.

e- Connessione al terreno e1) Iniezione semplice L'iniezione dovrà essere eseguita riempiendo con la miscela cementizia di cui al precedente punto 4.5.c) sia l'intercapedine tra la guaina e il foro che tutto lo spazio fra la guaina corrugata e l'armatura lungo la fondazione del tirante; tale spazio dovrà essere collegato alla bocca del foro da un tubetto di sfiato che consenta la fuoriuscita di tutta l'aria contenuta e si dovrà proseguire l'iniezione fino alla fuoriuscita della miscela dal tubetto di sfiato. L'iniezione semplice dovrà essere adottata: • in terreni di granulometria grossolana, costituiti da ghiaia, ciottoli, a elevata porosità nei quali una porzione rilevante

della malta iniettata vada a compenetrare il terreno intorno al foro;

• in rocce lapidee e in terreni coesivi mediamente compatti, congiuntamente alla tecnica di perforazione con utensili allargatori.

Il riempimento della guaina nella parte libera dovrà essere assicurato immettendo la miscela nel punto più profondo tramite gli appositi condotti e osservando che essa risalga fino a boccaforo e vi permanga finché non intervenga la presa; si dovrà quindi provvedere a rabbocchi per ottenere il completo intasamento e la protezione dei trefoli. e2) Iniezione ripetuta in pressione Dovrà essere adottata in terreni di qualunque natura, caratterizzati da un modulo di deformazione a breve termine sensibilmente inferiore a 500 MPa. L'iniezione di quantità controllate della miscela cementizia in più fasi successive, fino a ottenere pressioni di iniezione residue non minori di 0,5 MPa, dovrà avere lo scopo di ottenere una serie di sbulbature lungo la fondazione del tirante e di instaurare nel terreno

circostante un campo tensionale di compressione, favorevole alla mobilitazione di elevate resistenze al taglio per attrito. L'iniezione in pressione dovrà avvenire tramite un tubo a perdere dotato di valvole di non ritorno a manchette, regolarmente intervallate a interasse non maggiore di 50 cm lungo il tratto di fondazione del tirante. Il tubo potrà essere: • in acciaio, esterno all'armatura, posato in opera preventivamente alla posa dell’armatura;

• coassiale all'armatura, interno alla guaina grecata di protezione, ma dotato di valvole che sboccano all’esterno di essa per la

formazione delle sbulbature nel terreno; altre valvole, interne alla guaina, dovranno avere la funzione di assicurare il riempimento dell'intercapedine guaina-armatura. L'iniezione dovrà essere eseguita rispettando le seguenti fasi:

1° fase - riempimento dell’intercapedine fra la parete del foro e il tirante, ottenuto alimentando la miscela dalla valvola più profonda in modo da ottenere la risalita fino alla bocca del foro; al termine si effettuerà un lavaggio con acqua all’interno del tubo a valvole; 2° fase - avvenuta la presa della malta precedentemente posta in opera, si inietteranno valvola per valvola volumi di miscela non eccedenti le quantità riportate nella tabella seguente:

Tali iniezioni dovranno essere eseguite senza superare la pressione corrispondente alla fratturazione idraulica del terreno (claquage). Al termine si effettuerà un lavaggio con acqua all'interno del tubo. Avvenuta la presa della malta precedentemente iniettata, si dovrà ripetere l’iniezione in pressione, osservando gli stessi limiti di volume, limitatamente alle valvole per le quali, nella fase 2: • Il volume non abbia raggiunto i limiti sopra indicati a causa della incipiente fratturazione idraulica del terreno;

• le pressioni residue di iniezione misurate a bocca foro al raggiungimento del limite volumetrico non abbiano superato il valore di

0,5 MPa. L'iniezione potrà essere ripetuta ulteriormente, sempre senza superare i limiti di volume anzidetti e dopo la presa delle iniezioni delle fasi precedenti, qualora ciò risultasse necessario per il raggiungimento della resistenza di progetto del tirante.

Al termine delle operazioni di connessione al terreno del tirante si dovrà procedere alla posa in opera del dispositivo di bloccaggio il quale dovrà essere in perfette condizioni e privo di ruggine e di incrostazioni di qualsiasi natura. f- Caratteristiche degli iniettori Per eseguire l'iniezione dovranno essere utilizzate delle pompe oleodinamiche a pistoni, a bassa velocità, aventi le seguenti caratteristiche minime: • pressione max di iniezione: non inferiore a 10 MPa;

• portata max: non inferiore a 2 m3/ora;

• n° max pistonate/minuto non inferiore a 60.

Le caratteristiche delle attrezzature utilizzate dovranno essere comunicate alla DIREZIONE LAVORI del Committente specificando in particolare alesaggio e corsa dei pistoni.

g- Protezione contro la corrosione

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Si dovrà fare riferimento a quanto previsto al punto 4 delle Raccomandazioni AICAP (pagg. 18-19). h- Tesatura, collaudi e controlli Si dovrà fare riferimento a quanto previsto al punto 3.8 (pagg. 14-15) e 7 (pagg. 32-33) delle Raccomandazioni AICAP.

i- Controlli e documentazione Oltre a quanto previsto al punto 8 delle Raccomandazioni AICAP (pagg. 35-36) di ciascun tirante eseguito sia preliminarmente che in fase di progetto, dovrà essere compilata dall'APPALTATORE, in contraddittorio con la DIREZIONE LAVORI la scheda di seguito allegata riportante le seguentiindicazioni: • identificazione del tirante;

• diametro, lunghezza e sistema di perforazione;

• eventuali iniezioni preliminari di intasamento;

• tipo e dimensione delle armature metalliche;

• lunghezza del tratto di fondazione;

• quantità di malta iniettata e sua composizione;

• risultati delle prove di collaudo (forze applicate e allungamenti corrispondenti, misurati come indicato al punto h);

• date di perforazione, iniezione e tesatura di collaudo.

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4.6.2 Bulloni di ancoraggio

Si dovrà fare riferimento, per quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo, a quanto previsto nelle Raccomandazioni AICAP (pagg. 37- 42). a- Perforazione Valgono le prescrizioni di cui al precedente punto 4.6.1 .c. Nel caso di perforazioni di piccolo diametro (inferiore a 80 -100 mm) in roccia compatta potrà essere omesso l'impiego dei rivestimenti. b- Allestimento dell’ancoraggio Completata la perforazione e rimossi i relativi detriti mediante adeguato prolungamento della circolazione dei fluidi, si dovrà provvedere a realizzare l’ancoraggio, procedendo, a eccezione dei bulloni frizionali, con le seguenti operazioni: • introduzione dell'armatura;

• esecuzione dell'iniezione primaria e contemporanea estrazione del rivestimento;

• esecuzione delle iniezioni selettive se e ove prevista;

• posizionamento della testata e dei dispositivi di tensionamento;

• eventuali prove di carico di collaudo;

• tensionamento della barra.

Nel caso di bulloni ad ancoraggio continuo in calotta, quando l'inclinazione sull'orizzontale sia superiore a 35°, si dovrà procedere preliminarmente al loro bloccaggio entro il foro mediante espansione di un ancoraggio meccanico posizionato all'estremità del bullone a fondo foro. Nel caso di bulloni con ancoraggio meccanico la connessione alla roccia si otterrà direttamente in fase di tensionamento. c- Iniezione c.1 Iniezione di miscele cementizie

Si applicano le Prescrizioni del precedente punto 4.6.1 .e), sia per le iniezioni di 1 fase, a gravità o a bassa pressione, sia per le iniezioni selettive a pressioni e volumi controllati, quando previste. c.2 Iniezioni di resine Si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel punto 4.5.f). Qualora si eseguano iniezioni con resine sintetiche si dovranno adottare modalità di posa conformi alle raccomandazioni fornite dal produttore. Per barre di diametro inferiore a 24 mm e esclusivamente per lunghezze inferiori a 3.0 m, si potrà adottare, a seguito di autorizzazione della DIREZIONE LAVORI, il sistema a “cartuccia”. Sarà ammesso esclusivamente l'impiego di cartucce di resina a 2 componenti e formula tixotropica confezionate con l'involucro di materiale plastico sottile. La lunghezza massima di ciascuna cartuccia non dovrà superare i 70 cm e il volume totale della resina inserita nel foro dovrà essere

pari a quella dell'anulus (intercapedine tra parete del foro e barra). Il trasporto e lo stoccaggio delle cartucce di resina dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni del fornitore che dovranno essere preventivamente inviate alla DIREZIONE LAVORI. Per barre di diametro maggiore e per lunghezze superiori a 3.0 m, si dovranno adottare di norma resine fluide, che dovranno essere iniettate tramite un condotto di mandata con ugello di fuoriuscita posto in prossimità del fondo del foro. La testata dovrà essere dotata di un tubicino di sfiato, di norma in rame, che dovrà essere occluso per piegatura a iniezione completata. d- Procedure di tensionamento e collaudo La procedura di tensionamento dovrà far riferimento ai seguenti carichi:

N o = 0,1 N es = forza di allineamento; N es = forza di esercizio; N c = 1,2 N es = forza di collaudo; N t = forza di tesatura. I carichi dovranno essere applicati nelle seguenti fasi: 1) viene applicato il carico di allineamento No; la corrispondente deformazione farà da riferimento per la misura dei successivi allungamenti;

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2) il campo Nc-No viene diviso in almeno 6 gradini ∆N.; a ogni gradino si misureranno le corrispondenti deformazioni a carico

costante mantenuto per un tempo: ∆T superiore a 5 minuti per ancoraggi in roccia o in terreni incoerenti;

∆T superiore a 15 minuti per ancoraggi in terreni coesivi.

3) Raggiunto il carico Nc il tirante viene scaricato sino al valore No, misurando il relativo allungamento residuo.

4) Vengono inseriti i dispositivi per il bloccaggio e si provvede ad applicare il carico Nt. Qualora non sia prevista l'esecuzione della prova di collaudo, il carico di tensionamento dovrà essere applicato durante la fase 2), avendo suddiviso il campo Nt-No in almeno 3 gradini ∆N.

Per ciascun ancoraggio collaudato e/o messo in tensione, l'APPALTATORE dovrà fornire alla DIREZIONE LAVORI la relativa documentazione, completa di tabelle e grafici. e- Prove di rottura sui bulloni Per bulloni con ancoraggio a espansione meccanica, la prova dovrà essere eseguita tesando il bullone con velocità costante, pari a quella prevista per la tesatura dei bulloni da realizzare, e rilevando la forza corrispondente alla rottura della fondazione.

Nel caso che tale rottura non si verifichi, si dovrà spingere la prova fino a raggiungere lo snervamento dell'armatura (limite allo 0,2%). Quale forza ultima del bullone si assumerà il valore della forza corrispondente alla rottura della fondazione o, nel caso tale rottura non si verifichi, il valore della forza corrispondente allo 0,2% del limite di snervamento dell'acciaio della barra impiegata. Nel caso di bulloni con ancoraggio per cementazione, le prove dovranno essere eseguite su bulloni con lunghezza di fondazione pari a 0,85 volte la lunghezza prevista nel primo dimensionamento. La prova si effettuerà con le stesse modalità previste nel caso precedente. Quale forza limite ultima del bullone si assumerà il valore della forza corrispondente alla rottura della fondazione diviso 0,85 o, nel caso tale rottura non si determini, il valore della forza corrispondente allo 0,2% del limite di snervamento dell'acciaio della barra impiegata.

f- Controlli e documentazione L'APPALTATORE dovrà fornire una scheda contenente, per ogni ancoraggio eseguito, i seguenti dati: • modalità di perforazione e problemi incontrati;

• tipo e caratteristiche dell'armatura;

• tipo e modalità dell'iniezione;

• valori di tensionamento.

4.6.3 Chiodi Si dovrà fare riferimento, per quanto non espressamente indicato, a quanto previsto nelle Raccomandazioni AICAP (pagg. 37-42). La posa in opera dei chiodi dovrà essere eseguita attraverso le seguenti operazioni: • perforazione, da condurre in accordo con le prescrizioni di cui alle precedenti tipologie di ancoraggio; è ammesso l'impiego di

attrezzature leggere, in relazione alla natura della roccia e alla geometria del foro;

• introduzione dell'armatura;

• esecuzione dell'iniezione, fino al completo riempimento dell'intercapedine.

Per chiodi in vetroresina si dovranno utilizzare solamente prodotti chimicamente affini al materiale costituente l'armatura. In casi e per applicazioni particolari i chiodi potranno essere inseriti a pressione, con o senza battitura, con o senza jetting (attraverso la sezione cava). Le informazioni relative alla esecuzione dei chiodi dovranno essere riportate, a cura dell'APPALTATORE, su una scheda tecnica analoga a quanto previsto nel punto 4.6.2.f. Le prove di rottura su chiodi dovranno essere eseguite tesando il chiodo con velocità costante, tale da consentire di raggiungere la forza corrispondente allo snervamento dell'armatura (limite allo 0,2%) in un tempo minimo di 15'.

Ciascuna prova dovrà avere termine o quando si giunge alla rottura del tratto connesso o quando è raggiunta la forza corrispondente allo snervamento dell'armatura (limite allo 0,2%). Nel caso di impiego di chiodi in vetroresina il carico massimo di prova dovrà corrispondere all'85% della resistenza a trazione certificata dal fornitore. 4.6.4 Ancoraggi e chiodi speciali 4.6.4.1 Bulloni attivi ad ancoraggio meccanico a) Caratteristiche delle teste di ancoraggio Le teste di ancoraggio dovranno essere dotate esclusivamente di dispositivo a espansione automatico in modo che anche a distanza

di tempo dalla posa e a seguito di deformazioni dell'ammasso roccioso, la testa possa continuare a espandere mantenendo efficace l’ancoraggio. Le parti dell'ancoraggio, destinate a trasmettere sforzi di attrito dovranno essere costituite da materiale duttile in leghe resistenti all'azione aggressiva delle acque. La conformazione dell'ancoraggio (contatto tra le parti interne e i corpi espandenti) dovrà garantire l'invariabilità della posizione durante le operazioni di posa e tensionamento. Le teste di ancoraggio dovranno essere scelte in funzione del tipo di ammasso roccioso (lunghezza delle alette) e del diametro di perforazione (calibro).

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La tolleranza sul diametro della testa di ancoraggio non dovrà essere superiore a 0.15 mm rispetto al diametro nominale.

La testa di ancoraggio dovrà avere una espansione massima superiore di almeno 6 (sei) mm al diametro di perforazione. b) Caratteristiche delle barre Le barre dovranno essere realizzate con acciai a elevata resistenza aventi le seguenti caratteristiche: • Resistenza al limite di snervamento non inferiore a 420 N/mm2;

• Resistenza a rottura non inferiore a 700 N/mm2;

• Allungamento a rottura non inferiore al 15%;

• Resilienza a 20°C non inferiore a 30 Joules.

c) Piastra di ripartizione La piastra di ripartizione dovrà avere una sede semisferica opportunamente sagomata, atta all'alloggiamento del dado di bloccaggio. L'inclinazione delle perforazioni rispetto alla superficie di appoggio della piastra di ripartizione non dovrà discostarsi di un angolo

superiore a 20° dalla perpendicolare. d) Prove a rottura Dovranno essere eseguiti controlli sistematici sull’1% dei bulloni posti in opera. La prova consisterà nel portare a snervamento gli ancoraggi per trazione con apposito martinetto che dovrà essere sempre disponibile in cantiere. Di ogni singola prova l'APPALTATORE dovrà fornire i diagrammi sforzi/deformazioni. Sulla testa di ciascun bullone dovranno essere inoltre punzonati i dati caratteristici per consentire l'identificazione del materiale e del luogo di produzione. Qualora il progetto preveda che i bulloni siano sollecitati da sforzi di taglio, dovranno essere iniettati con miscele cementizie, preparate in conformità alle prescrizioni del precedente punto 4.5.c., a una distanza non superiore a 20-30 m dal fronte di scavo.

4.6.4.2 Ancoraggi frizionali a espansione idraulica o similari Si tratta di ancoraggi ad aderenza continua su tutta la lunghezza del foro in profilato tubolare d'acciaio speciale preresinato mediante immersione dopo opportuna pulizia e sgrassatura in una vernice gommosa mono-componente a base di bitume modificato (ciclizzato) e componenti attivi allo zinco> avente le seguenti caratteristiche: a) Acciaio: Le caratteristiche dell'acciaio dovranno soddisfare i seguenti valori: • Tipo SAE 1008 (Norme Ansi), RST 37,2 (Norme DIN), SS 1232 (Norme Svedesi);

• resistenza a trazione maggiore di 390 N/mm2;

• allungamento a rottura maggiore del 37%.

b) Ancoraggio:

• diametro minimo 36 mm (prima dell'espansione);

• diametro max 54 mm (dopo l'espansione);

• spessore 3 mm;

• diametro della perforazione 43 ÷ 52 mm;

• carico di rottura 200 KN;

• allungamento a rottura maggiore del 10%;

c) Resinatura: c1) Caratteristiche della vernice protettiva Di tipo monocomponente a base di gomme ciclizzate e di bitumi modificati aventi le seguenti caratteristiche: 1- contenuto secco: 49% in volume; 2- potere coprente (su superficie asciutta) : 3.3 m2/litro per 150 micron;

3- massa volumica: 1,10 g/cm3; 4- viscosità: 116 KV a 20°C; 5- solvente: acquaragia; 6- pigmento: fosfato di zinco e altri composti attivi allo zinco; 7- legante: bitume ciclizzato; 8- colore: marrone scuro; 9- tempo di asciugatura: - può essere maneggiato dopo 15 ore (a 20°C); - può essere impilato dopo 1 settimana; - la completa maturazione si ha dopo 2-3 settimane.

c2) Preparazione della superficie da resinare La superficie del bullone da trattare dovrà essere lucida e pulita priva di trattamenti anticorrosivi a base di oli viscosi o cere per non diminuire le caratteristiche meccaniche e di adesione della resinatura. La superficie non dovrà essere umida o bagnata ma perfettamente asciutta e avere una temperatura di circa 3°C più elevata dell'ambiente circostante e ciò per evitare fenomeni di condensa che possano inficiare l'efficacia del trattamento. c3) Trattamento Il trattamento non va eseguito in condizioni di temperatura inferiori a + 5°C.

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I bulloni devono essere immagazzinati alla temperatura del bagno almeno un giorno prima del trattamento, fermo restando l'ulteriore riscaldamento dei bulloni medesimi come indicato al precedente punto c.2).

Il bagno di resina deve essere mantenuto almeno alla stessa temperatura dell'ambiente e mantenuto in agitazione mentre avviene il trattamento. I bulloni vanno posti in bagno singolarmente e appoggiati su apposite rastrelliere. c4) Asciugatura Dopo aver controllato accuratamente che tutta la superficie del bullone sia stata uniformemente ricoperta dalla resina è necessario che la stagionatura duri almeno 10 giorni, se la temperatura dell'ambiente è di 20°C. Lo spessore finito della guaina protettiva, da misurare su almeno 2 campioni per ogni singolo trattamento, deve risultare di 150

micron ± 50 micron. Spessori inferiori a 100 micron sono considerati di scadente qualità e la partita dovrà essere scartata.

c5) Stoccaggio Poiché la resina protettiva ha un indurimento ritardato, per garantire elasticità e flessibilità nel lungo termine, i bulloni devono venire conservati, durante il periodo di maturazione della resina medesima, della durata di almeno 2-3 settimane, singolarmente su apposite gabbie in legno o similari e non impilati o con le superfici a contatto. La DIREZIONE LAVORI non dovrà accettare in alcun caso ancoraggi preresinati direttamente in cantiere o con modalità difformi da quelle sopraindicate. d) Modalità di installazione Prima dell'inserimento del bullone il foro dovrà essere accuratamente pulito rimuovendo i residui di perforazione;

L'installazione dovrà avvenire al massimo dopo 2 ore dall'ultimazione della perforazione. L'ancoraggio dovrà essere inserito nel foro completo della piastra di bloccaggio atta a trasferire il carico sul paramento ed espanso mediante iniezione di acqua avente pressione non inferiore a 30 Mpa in modo da adattare il profilo alle irregolarità del foro e aumentare la resistenza al taglio della roccia per effetto della completa adesione e serraggio meccanico dei giunti rocciosi all’esterno del perimetro dell'ancoraggio medesimo. Ultimata l'espansione l'interno del bullone dovrà essere accuratamente drenato. Qualora il progetto preveda che i bulloni siano sollecitati da sforzi di taglio l'espansione dovrà essere realizzata con pasta cementizia, avente le caratteristiche previste al precedente punto 4.5.c. iniettata a pressione non inferiore a 30 MPa. e) Controlli

Prima dell'avvio dei lavori dovrà essere eseguito, secondo le indicazioni della DIREZIONE LAVORI, un numero di bulloni preliminari, da sottoporre a prove di sfilamento, sufficienti a condurre al dimensionamento definitivo degli stessi. Questi dovranno essere realizzati con le medesime modalità e nelle stesse condizioni dei bulloni da porre in opera. Le prove dovranno essere eseguite da personale specializzato con apparecchiature di controllo e misure munite di certificato di taratura rilasciato da Laboratori Ufficiali. Per ogni tipo di bullone e per ogni tipo di terreno dovranno essere sottoposti a prova preliminare almeno cinque bulloni. Sulla testa di ciascun bullone dovranno essere inoltre punzonati i dati caratteristici per consentire l'identificazione del materiale e del luogo di produzione.

f) Prove preliminari Dovranno essere eseguite secondo quanto previsto nel paragrafo 6.4. delle “Raccomandazioni per l'esecuzione di Ancoraggi nei terreni e nelle rocce” - AICAP maggio 1993 (appendice 2). g) Prove di collaudo Dovranno essere eseguite secondo quanto previsto nei paragrafo 7 delle “Raccomandazioni per l'esecuzione di Ancoraggi nei terreni e nelle rocce” - AICAP maggio 1993 con l'avvertenza che in corso d'opera dovrà essere sottoposta a collaudo non distruttivo una coppia di bulloni ogni 200 ancoraggi realizzati. 4.6.4.3 Bulloni in acciaio di tipo autoperforante Sono bulloni costituiti da una barra filettata per rullatura in continuo, cava all'interno, alla cui estremità viene montato un attrezzo

tagliente a perdere per la perforazione a distruzione di nucleo in terreni eterogenei o intensamente fratturati nei quali le operazioni di perforazione e inserimento del bullone risultino molto difficili per la assoluta mancanza di stabilità del foro. a) Caratteristiche del bullone • resistenza a trazione dell'acciaio non inferiore a 510 N/mm2;

• dimensioni, carico minimo di rottura a trazione e diametro di perforazione indicativi (vedi seguente tabella):

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• i singoli elementi, della lunghezza da 2 a 6 m, dovranno essere giuntabili solo mediante idoneo manicotto autocentrante esterno o

interno;

• la piastra di ripartizione, di dimensioni e spessore variabili in relazione al carico massimo da sopportare, dovrà avere una sede

semisferica per l’alloggiamento del dado di bloccaggio. • i singoli elementi potranno avere i fori per le iniezioni aperti o chiusi da apposite valvole per consentire di eseguire le iniezioni

ripetute e a pressione controllata. Sulla testa di ciascun bullone dovranno essere inoltre punzonati i dati caratteristici per consentire l'identificazione del materiale e del luogo di produzione. b) Modalità esecutive Per la posa in opera si dovrà utilizzare un martello perforatore ad aria compressa od idraulico montato su slitta. A foro ultimato l'asta dovrà essere lasciata in sito e si procederà subito con l'iniezione di miscela cementizia a una pressione da concordare con la DIREZIONE LAVORI e comunque non superiore a 1÷2 MPa in modo da riempire lo spazio anulare tra bullone e

parete del foro e l'interno del bullone. La pasta o malta cementizia, fornita anche in sacchi premiscelati, dovrà avere le caratteristiche indicate al precedente punto 4.5.c. Lo studio preliminare della miscela e le modalità di iniezione dovranno essere approvate dalla DIREZIONE LAVORI prima dell'inizio dei lavori. Successivamente le caratteristiche della miscela dovranno essere verificate almeno una volta alla settimana. c) Controlli Si dovranno adottare le stesse modalità previste nel precedente punto 4.6.4.2.e). 4.6.4.4 Bulloni costituiti da lamiere, barre o profilati infissi a pressione Le lamiere, barre o profilati di acciaio dovranno essere infisse a pressione senza perforazione preventiva mediante spinta con idonea

attrezzatura. L'attrezzatura dovrà applicare una spinta continua all'elemento e impedire Io svergolamento dello stesso e dovrà inoltre essere dotata di un sistema per la registrazione continua della spinta applicata per l'infissione.

10. SPECIFICA DI CONTROLLO QUALITA' PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO

10.1 CAMPO DI APPLICAZIONE La presente specifica si applica ai vari tipi di opere di consolidamento, quali: ancoraggi, dreni, trattamenti colonnari, iniezioni, micropali ed infilaggi così come definiti nel contratto per la realizzazione delle opere. I documenti da applicare per la gestione e registrazione dei controlli sulle opere di consolidamento dovranno essere i PCQ e le

relative schede di controllo allegate. 10.2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO La presente specifica fa riferimento alla documentazione di tipo contrattuale; a tutta la documentazione di progetto quale disegni, specifiche tecniche ecc.; alle seguenti norme e regolamenti: • Decreto Ministeriale 14/01/2008

• Raccomandazioni A.I.C.A.P. “Ancoraggi nei terreni e nelle rocce”,

• Norme ASTMM D 2393/72, D2471/71

• Norme UNIPLAST 5819/66

• Norme UNI 7092/72, 7219/73,4279/72, 5819/66

10.3 ATTIVITA' PRELIMINARI E GENERALI 10.3.1 Documentazione di qualifica del processo

Al fine di qualificare l'opera di consolidamento quale "processo speciale" l'APPALTATORE dovrà: • elaborare idonee procedure operative/istruzioni per ogni tipologia di intervento, comprendenti le attrezzature utilizzate che

dovranno essere approvate dalla DIREZIONE LAVORI; • elaborare procedure di taratura della strumentazione, delle prove e dei collaudi previsti;

• qualificare il personale addetto alle lavorazioni.

10.3.2 Frequenza dei P.C.Q. L'APPALTATORE dovrà identificare sulle planimetrie del progetto esecutivo i lotti di intervento delle opere di consolidamento intese come: • ancoraggi

• realizzazione di dreni

• trattamenti colonnari

• iniezioni

• micropali ed infilaggi

Il P.C.Q. dovrà riportare indicato, per ogni scheda di controllo relativa al lotto costituente una opera di consolidamento e chiaramente identificabile sulle planimetrie, l’esito di tutte le prove o verifiche eseguite sui materiali, sulle lavorazioni e sulle opere realizzate. Il P.C.Q. sarà compilato in accordo a quanto indicato sulla presente specifica di C.Q.

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10.3.3 Attività preliminari autorizzative Prima dell'inizio dei lavori e per tutte le categorie di opere, il responsabile di C.Q. dovrà verificare che: • siano state richieste, con debito margine di tempo, tutte le autorizzazioni necessarie ai lavori, dalle competenti Autorità.

• siano pervenute alla data di inizio lavori le autorizzazioni di cui sopra, e che queste siano conservate in cantiere se prescritto dalla

normativa vigente. Questi accertamenti saranno contenuti ed annotati sulle schede di controllo allegate ai P.C.Q. di cui al paragrafo precedente. 10.4 ANCORAGGI 10.4.1 Prove preliminari Prima della utilizzazione del P.C.Q., di cui ai precedenti punti l'APPALTATORE deve ottenere l'approvazione della DIREZIONE LAVORI del progetto e delle modalità esecutive. A questo scopo dovrà trasmettere alla DIREZIONE LAVORI, la seguente documentazione: • gli elaborati di dettaglio del progetto di consolidamento da eseguire;

• una relazione tecnica sulle attrezzature prescelte e i procedimenti esecutivi per la realizzazione degli ancoraggi.

In particolare, nel caso di impiego di iniezioni di miscela cementizia si dovrà specificare nella realizzazione alesaggio e corsa dei pistoni delle pompe oleodinamiche utilizzate come previsto al punto 4.6.1.f. Dopo l'esame della suddetta documentazione, la DIREZIONE LAVORI potrà richiedere la esecuzione di prove tecnologiche preliminari, come da punto 4.6.1.b, 4.6.4.2.f e 4.6.4.3.c della presente sezione. I risultati delle prove preliminari da eseguire dovranno essere riportate su apposite schede da allegare al certificato. Dopo l'esecuzione delle prove prescritte e la trasmissione alla DIREZIONE LAVORI delle certificazioni relative, l’APPALTATORE d'intesa con il progettista delle opere e con la DIREZIONE LAVORI, potrà, apportare le opportune modifiche al progetto, se necessarie. 10.4.2 Qualifica dei materiali

Per la qualifica dei materiali valgono le relative specifiche di C.Q. delle Opere in conglomerato cementizio, dove applicabili. Tutte le prescrizioni o verifiche qui di seguito riportate sono pertanto da ritenersi complementari alle suddette specifiche di C.Q. Queste ultime modalità di qualifica saranno comunque richiamate per ogni tipo di materiale. 10.4.2.1 Tipologie dei materiali impiegati Nella realizzazione degli ancoraggi si potranno impiegare i materiali indicati e specificati al punto 4.5 e qui di seguito brevemente elencati: a) Armature metalliche: • Trefoli tipo c.a.p.

• Barre in acciaio ad aderenza migliorata o tipo Dywidag

b) Apparecchi di testata • Dispositivi di bloccaggio dei trefoli

• Bulloni

• Piastre di ripartizione

c) Miscele di iniezione • Cemento

• Inerti

• Acqua d'impasto

• Additivi

d) Dispositivi di protezione • Guaine in materiali plastici

• Centratori e distanziatori

• Dispositivi per l'iniezione

• Resine

• Vetroresine

10.4.2.2 Trefoli da c.a.p. e barre in acciaio ad aderenza migliorata o tipo Dywidag (o simili) I trefoli e le barre, che dovranno provenire da fornitore qualificato, dovranno risultare conformi a quanto richiesto ai paragrafi 4.5.a, 4.6.4.1.b, 4.6.4.2.a/b, 4.6.4.3.a. La conformità dovrà essere certificata dal fornitore, il quale dovrà allegare per ogni lotto di fornitura la documentazione prescritta dalla Specifica di C.Q. “Opere di conglomerato cementizio” relativa alle opere in c.a.p. per i trefoli e alla qualificazione degli acciai d'armatura. Le certificazioni saranno allegate al P.C.Q. 10.4.2.3 Apparecchi di testata: Dispositivi di bloccaggio e bulloni

Il fornitore, il quale dovrà essere qualificato, dovrà emettere per ogni lotto di fornitura le necessarie certificazioni attestanti la conformità alla normativa vigente. Le certificazioni saranno allegate al P.C.Q. 10.4.2.4 Componenti per le miscele di iniezione

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I fornitori debbono essere qualificati; all'atto della qualifica il responsabile di C.Q., dovrà anche accertare che ognuno di essi sia in grado di fornire ogni singolo componente almeno in quantità sufficiente alla realizzazione di una intera opera di consolidamento. I nominativi dei fornitori saranno notificati alla DIREZIONE LAVORI.

La qualificazione dei singoli componenti le miscele avverrà secondo quanto indicato ai successivi punti. La documentazione sarà raccolta insieme alle prove di qualifica nel Dossier di qualifica delle miscele cementizie ed inviata per approvazione alla DIREZIONE LAVORI, come indicato al punto 4.4.2.6.3. 10.4.2.4.1 Prove sull'aggressività dell'ambiente Allo scopo di poter definire le caratteristiche del cemento, costituente le miscele, il Responsabile di C.Q. dovrà accertarsi della reale aggressività fisico-chimica del terreno sul quale si eseguiranno gli ancoraggi. Le prove, che saranno condotte da un laboratorio di cantiere, consisteranno nella misura dei seguenti valori: • grado idrotimetrico dell'acqua del terreno o di falda

• valore di pH

• contenuto in C02 disciolta

• contenuto in NH4

• contenuto in MG + +

• contenuto in SO--

I risultati delle prove saranno allegati alla documentazione certificativa dei P.C.Q. Secondo le condizioni indicate al punto 4.3, il terreno potrà essere classificato come aggressivo o meno nei confronti del cemento. In entrambi i casi gli esiti delle prove saranno comunque comunicati alla DIREZIONE LAVORI per conoscenza. 10.4.2.4.2 Cemento Il fornitore del cemento, nel caso di terreni aggressivi, dovrà eseguire delle prove di idoneità del cemento stesso all'ambiente analizzato e certificarle per ogni lotto di fornitura. La certificazione sarà allegata alla documentazione di qualifica indicata nella Specifica di C.Q. per le opere in calcestruzzo.

10.4.2.4.3 Inerti Varranno le modalità di qualifica riportate nella Specifica di C.Q. per le Opere in Conglomerato Cementizio. 10.4.2.4.4 Acqua d’impasto e Additivi Varranno le modalità di qualifica riportate nella Specifica di C.Q. per le Opere in Conglomerato Cementizio. 10.4.2.5 Qualifica degli impianti di preparazione La qualifica dell'impianto di preparazione, e la verifica della sua capacità a produrre miscele cementizie con caratteristiche in accordo a quelle indicate nel presente Capitolato, avverrà dopo la procedura di verifica della taratura dell'impianto, le cui modalità di esecuzione sono riportate in allegato alla specifica di C.Q. “Opere in Conglomerato Cementizio”.

Il Responsabile di C.Q. effettuerà la qualifica dell’impianto e redigerà una relazione delle verifiche tecniche effettuate che attesti l'esistenza e l'efficienza di tutti i mezzi e le apparecchiature richiesti per gli impianti di miscelazione, secondo quanto indicato al punto 4.5.d ed in particolare dei: • Sistemi di pesatura elettronici delle sostanze solide

• Sistemi di controllo dei dosaggi dell'acqua

• Sistemi di stoccaggio del cemento sfuso e degli inerti

• Mescolatori primari ad elevata turbolenza

• Vasche di agitazione secondaria e dosatori volumetrici delle miscele cementizie

L'APPALTATORE trasmetterà tale documentazione alla DIREZIONE LAVORI unitariamente ad una notifica dell'impianto di preparazione che si impiegherà. 10.4.2.6 Qualifica delle miscele cementizie

La presente procedura si riferisce allo studio preliminare di qualificazione della miscela cementizia di iniezione che avverrà a cura dell'APPALTATORE e dovrà essere effettuata con debito anticipo rispetto alla data di inizio dei lavori di consolidamento. Le prove di qualifica potranno essere effettuate presso il laboratorio di cantiere approvato o presso il laboratorio dell'impianto di produzione (di cui al precedente punto 4.4.2.5.). La procedura di qualifica è articolata in due fasi: 1° fase: preparazione dei provini e prove sulle miscele cementizie 2° fase: produzione della documentazione relativa a i materiali, agli impasti e ai mezzi impiegati. 10.4.2.6.1 Fase 1° : Preparazione dei provini e prove sulle miscele cementizie

Si dovranno eseguire, eventualmente in presenza della DIREZIONE LAVORI, gli impasti di prova della miscela cementizia. Verranno effettuati 3 impasti di prova consecutivi, dai quali verranno confezionati n. 8 prelievi, per ognuno di essi, da sottoporre alle prove di cui al paragrafo 4.5.c.1. Il confezionamento di tutti i provini cubici per la misura della resistenza a compressione avverrà secondo quanto indicato dal DM 26/03/80. Le prove e le misurazioni effettuate dovranno dare esiti positivi ai sensi dei seguenti limiti prescritti al punto 4.5.C1/C2. 10.4.2.6.2 Fase 2°: Documentazione Si dovrà produrre una relazione di qualificazione per le miscele cementizie confezionate, alla quale, in base anche alle prove di cui alle fase 1, si dovranno allegare i seguenti documenti:

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• Elenco dei materiali impiegati, indicanti provenienza, tipo e qualità dei medesimi

• Certificati di conformità dei materiali costituenti la miscela d'impasto

• Tipo e dosaggio del cemento

• Rapporto acqua/cemento

• Tipo e dosaggio degli eventuali additivi

• Risultati delle prove preliminari di resistenza e compressione

• Caratteristiche dell'impianto di confezionamento.

10.4.2.6.3 Approvazione della DIREZIONE LAVORI Le documentazioni di cui sopra raccolte nel “Dossier di qualifica miscele”, verranno trasmesse alla DIREZIONE LAVORI. Questa, dopo l'esame dei documenti e dopo l'esecuzione degli impasti di prova, approverà l'impiego delle miscele oggetto di qualifica, con l'emissione di un apposito documento di approvazione. L'approvazione da parte della DIREZIONE LAVORI non solleverà in alcun modo l’APPALTATORE dalle sue responsabilità in base alle Norme vigenti. Copia del documento di approvazione farà parte del dossier di qualifica delle miscele di ogni lavoro di consolidamento. 10.4.2.7 Dispositivi di protezione

10.4.2.7.1 Guaine in materiale plastico Le guaine dovranno provenire da fornitori qualificati, i quali dovranno allegare ad ogni lotto di fornitura la certificazione di conformità del materiale fornito alle specifiche di cui al punto 4.5.e.1. I fornitori prescelti dovranno essere notificati alla DIREZIONE LAVORI per iscritto. Prima della posa in opera il Responsabile di C.Q. dovrà verificare che i diametri di guaina siano congruenti con i diametri dei trefoli da impiegare. Questa verifica dovrà essere annotata sulla scheda di controllo allegata al P.C.Q., allegando successivamente a questa il certificato di conformità delle guaine.

Anche per il grasso di riempimento delle guaine dovrà essere acquistato da fornitori qualificati, notificati alla DIREZIONE LAVORI. 10.4.2.7.2 Dispositivi di iniezione Il fornitore deve essere qualificato e la fornitura certificata dallo stesso come conforme alle specifiche. Egli inoltre deve allegare alla fornitura una dichiarazione sull'effettuato controllo di perfetta efficienza delle valvole, per ogni dispositivo fornito. Tale dichiarazione dovrà essere allegata al certificato di conformità. 10.4.2.8 Resine Le resine da impiegare (punti 4.5.f e 4.6.4.2.c) dovranno essere di marca conosciuta.

Il produttore dovrà comunicare all'APPALTATORE la seguente documentazione: • Le istruzioni di dosaggio per le resine epossidiche,

• I tempi di polimerizzazione, con il campo di tolleranza, per le resine poliesteri,

• La certificazione di assenza di emissioni gassose durante i processi di polimerizzazione.

• Dovrà inoltre fornire le certificazioni delle seguenti prove sul materiale:

• Misura di viscosità, da effettuarsi con il metodo ASTM D2393/72, con limite di accettabilità compreso tra 30 e 300 MPa

* s a 20°C.

• Misura del tempo di gel, secondo prova ASTM D 2471-71, da eseguirsi nelle condizioni ambientali di impiego della resina. Il

tempo di gel potrà essere anche fornito dal produttore in altre condizioni operative, purché determinato secondo le modalità di cui sopra. • Misura della differenza di massa tra la miscela fluida iniziale e miscela indurita, con il valore limite ≥ 5% della massa iniziale.

• Prove di resistenza a trazione delle resine indurite in aria ed in acqua su provini del tipo 2 indicati nella UNIPLAST 5819/66 (con

spessore di 10 mm). La riduzione di resistenza dovrà essere inferiore al 10% del valore della resistenza della resina indurita in aria. La documentazione fornita dal produttore e le certificazioni delle prove costituiranno il dossier di qualifica della resina che sarà richiamato mediante un apposito certificato di qualifica che il responsabile di C.Q. emetterà a valle del completamento del dossier. Il certificato dovrà fare riferimento al dossier di qualifica il quale sarà conservato da Responsabile di C.Q., mentre il certificato sarà allegato al P.C.Q. di ogni opera di consolidamento in cui sia impiegata la resina qualificata. 10.4.2.9 Vetroresine Il produttore dei manufatti deve essere qualificato. Il nominativo del produttore prescelto sarà comunicato alla DIREZIONE LAVORI mediante notifica. La avvenuta notifica sarà registrata sul certificato relativo al P.C.Q. dell'opera:

Il produttore di manufatti deve qualificare le vetroresine che saranno impiegate per la realizzazione di manufatti quali chiodi, profilati e altro, così come previsto al punto 4.5.9. La qualifica delle vetroresine, siano esse di matrice di resina epossidica che poliestere, si realizzerà con la verifica di conformità alle specifiche della tabella del paragrafo 4.5.g. In accordo alla suddetta tabella, il produttore dei manufatti in vetroresina deve fornire le certificazioni delle seguenti prove sulla vetroresina impiegata:

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• peso specifico, secondo UNI 7092/72

• resistenza a trazione, secondo UNI 5819/66

• resistenza a flessione, secondo UNI 7219/73

• resistenza a compressione, secondo UNI 4279/72

• Modulo di elasticità, secondo UNI 5819/66.

Il produttore dovrà inoltre certificare che:

• il contenuto in vetro e la resistenza al taglio siano conformi ai limiti riportati nella su menzionata tabella del

paragrafo 4.5.g. • i profilati a sezione cava prodotti abbiano uno spessore interno non inferiore a 5 mm.

Tutta la documentazione prodotta costituirà il dossier di qualifica della vetroresina che sarà consegnata in copia al Responsabile di C.Q. che la allegherà al PCQ di ogni opera di consolidamento in cui siano impiegati manufatti in vetroresina. 10.4.3 Controlli in corso d'opera Durante l'esecuzione dei lavori il responsabile di C.Q. dovrà eseguire le seguenti attività di controllo, annotando gli esiti sul P.C.Q. ed allegando dove previsto i certificati controllati o emessi in sede di verifica mediante prove di laboratorio o strumentali. I seguenti controlli saranno effettuati sul 10% degli ancoraggi, determinati a giudizio del Responsabile di C.Q.

Prima dell'inizio dei lavori di iniezione di cementazione degli ancoraggi, il Responsabile di C.Q. dovrà darne comunicazione per iscritto alla DIREZIONE LAVORI, notificandole la data di prevista per i lavori. 10.4.3.1 Predisposizione degli ancoraggi per prove di carico a rottura Il Responsabile di C.Q. dovrà predisporre la realizzazione di ancoraggi supplementari da destinare alle prove di carico a rottura. Gli ancoraggi per le suddette prove distruttive non dovranno appartenere alla struttura da consolidare, ma eseguiti nello stesso sito e con le stesse modalità costruttive di quelli di esercizio. Gli ancoraggi per le prove a rottura dovranno essere realizzati nei casi e nelle quantità prescritte dalle Raccomandazioni AICAP 1993.

10.4.3.2 Esecuzione delle perforazioni • Verifica della conformità delle apparecchiature di perforazione impiegate, alle prescrizioni di Capitolato di Costruzione, di cui al

punto 4.6.1 .c. • Verifica della posizione dei fori al progetto nei limiti di tolleranza prescritti al punto 4.4. del Capitolato di Costruzione.

• Controllo della esecuzione della pulizia del foro come prescritto al punto 4.6.1.c.

10.4.3.3 Allestimento degli ancoraggi: Controllo delle propedeuticità Oltre ai controlli specifici sulle singole fasi, che sono illustrati nei successivi punti della presente specifica di C.Q., si dovrà controllare che le fasi di allestimento dei tiranti, delle barre d'ancoraggio e dei chiodi avvengano nel rispetto delle propedeuticità prescritte ai punti 4.6.1.d, 4.6.2.b, 4.6.3. 10.4.3.4 Iniezioni

Prima dell'inizio dei lavori di iniezione di cementazione degli ancoraggi, il Responsabile di C.Q. dovrà darne comunicazione per iscritto alla DIREZIONE LAVORI notificandole la data di prevista per il lavori. 10.4.3.4.1 Controlli sulle miscele cementizie Ogni lotto di miscela cementizia dovrà provenire dall'impianto di produzione, di cui al precedente punto 4.5.d e accompagnato da un certificato che attesti la sua corrispondenza a quanto prequalificato. In sede di posa in opera si dovranno effettuare le seguenti attività: • Controllo delle certificazioni accompagnatorie della miscela;

• Prelievo dei campioni, per ogni lotto per le prove di compressione a rottura;

• Prelievo dei campioni per le prove di fluidità e di esondazione con frequenza giornaliera o comunque ogni 20 iniezioni di

ancoraggi con le modalità prescritte al punto 4.5.c.1.

• Verifica delle caratteristiche della miscela per bulloni in acciaio di tipo autoperforante con le modalità prescritte al paragrafo

4.6.4.3.b. • Correlazione tra il lotto, identificato dalla sua certificazione accompagnatoria e dai provini prelevati per le prove, e il numero

identificativo degli ancoraggi per cui è impiegato. La correlazione sarà annotata sulla scheda caratteristica dell'ancoraggio descritta al punto 4.6.1.i. 10.4.3.4.2 Controlli sulle resine • Controllare che la resina da impiegare sia del tipo qualificato ed allegare al P.C.Q. il certificato di qualifica (di cui al precedente

punto 10.4.2.8). 10.4.3.4.3 Iniezione di miscele cementizie per cementazione di 1a fase • Verificare che avvenga il riempimento con le modalità previste ai punti 4.6.1.el, 4.6.2.c, 4.6.3.

10.4.3.4.4 Iniezione selettive a pressioni e volume controllati di miscele cementizie • Verificare che la pressione di apertura della valvola del tubo iniettore non superi i 10 Mpa.

• Controllare che la portata di iniezione non superi mai i 2 m3/ora o comunque valori che possano provocare il claquage del terreno.

• Eseguire la verifica del rispetto dei volumi iniettati ai valori prescritti da progetto o dalla DIREZIONE LAVORI.

• Controllare che venga raggiunta in ogni iniezione la pressione di rifiuto prescritta (vedi punto 4.6.1.e.2).

10.4.3.4.5 Iniezioni di resine

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• Controllare dell'esistenza in cantiere delle prescrizioni del produttore sui dosaggi dei componenti delle resine.

• Verificare che sia stato predisposto il tubo di sfiato di cui al punto 4.6.2.c.2.

• Al termine dell'iniezione verificare che lo sfiato sia opportunamente occluso.

10.4.3.5 Predisposizione ed inserimento degli ancoraggi • Verificare che tutti gli equipaggiamenti da immettere nel foro, siano essi tiranti, barre o chiodi, siano dotati delle attrezzature di

corredo necessarie e prescritte dal progetto e dal Capitolato di Costruzione (ad esempio per i tiranti: testata, guaina di isolamento, sacco otturatore). • Verificare che le dimensioni dei trefoli, delle barre o dei chiodi siano pari a quelli previsti in progetto.

Nel caso di allestimento di ancoraggi con tiranti o barre, da assoggettare a prova di carico rottura, si dovrà verificare che uno dei due ancoraggi sia stato predefinito il sovradimensionato dell’armatura. • Controllare l'esistenza delle certificazioni previste al precedente punto 4.4.2 della presente specifica di C.Q., per ogni parte

costituente l’equipaggiamento d'ancoraggio. • Verificare che l'ancoraggio sia stato approntato nella maniera prescritta, come ad esempio sia stata adeguatamente ingrassata la

superficie di contatto tra guaina e tratto libero di un tirante o di una barra. 10.4.3.6 Tensionamento degli ancoraggi e collaudi

Il responsabile di C.Q. dovrà essere presente a tutte le fasi di messa in tensione e di collaudo di ogni singolo ancoraggio. Le attività di sua competenza saranno le seguenti: • Notificare alla DIREZIONE LAVORI l’inizio delle operazioni di tensionamento.

• Verificare che le apparecchiature utilizzate per i tensionamenti di prova di collaudo siano provviste di certificato di taratura

emesso da un Laboratorio Ufficiale. • Controllare che la messa in tensione e/o il collaudo degli ancoraggi avvenga secondo le procedure di cui ai punti 4.6.1.h, 4.6.2.d.

• Verificare l’entità dei carichi applicati, le modalità e i tempi di applicazione, in conformità a quanto indicato nel Capitolato ai

punti sopra citati. • Verificare che le letture strumentali vengano fatte correttamente e con il grado di precisione richiesto dalla procedura di qualifica

del processo. • Verificare che vengano applicati i dispositivi di bloccaggio.

• Redigere la scheda dell’ancoraggio secondo quanto prescritto al punto 4.6.1., 4.6.2.f.

Le schede saranno allegate al P.C.Q. e copia consegnata alla DIREZIONE LAVORI. 10.4.3.7 Controlli durante le prove a rottura Il responsabile di C.Q. dovrà essere presente a tutte le fasi di prova a rottura di ogni singolo ancoraggio e dovrà effettuare le seguenti attività. • Notificare alla DIREZIONE LAVORI l’inizio delle prove distruttive sugli ancoraggi appositamente predisposti.

• Verificare che le apparecchiature utilizzate per l'applicazione dei carichi siano provviste di certificato di taratura emesso da un

Laboratorio Ufficiale. • Controllare che vengano rispettate le fasi, le modalità e le propedeuticità.

• Verificare l'entità dei carichi applicati, le modalità e i tempi di applicazione, in conformità a quanto indicato nel Capitolato ai

punti sopra citati.

• Verificare che le letture strumentali vengano fatte correttamente e con il grado di precisione richiesto.

• Tracciare i diagrammi forze-allungamenti.

• Completare le schede dell'ancoraggio secondo quanto prescritto ai punti 4.6.1., 4.6.2.f.

Le schede saranno allegate al P.C.Q. e copia consegnata alla DIREZIONE LAVORI.

Art. 2.13

MALTE E CONGLOMERATI

I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, secondo le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei Lavori o stabilite nell'elenco prezzi, dovranno corrispondere alle

seguenti proporzioni:

1° Malta comune:

Calce comune in pasta Sabbia

0,45 m³ 0,90 m³

Malta semidraulica di pozzolana:

Calce comune in pasta Sabbia

Pozzolana

0,45 m³ 0,45 m³

0,45 m³

Malta idraulica:

Calce idraulica

Sabbia

3,0 q

0,90 m³

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Malta idraulica di pozzolana:

Calce comune in pasta

Pozzolana

0,45 m³

0,90 m³

Malta cementizia:

Agglomerante cementizio a lenta presa Sabbia

3,5 q 1,00 m³

Malta cementizia (per intonaci):

Agglomerante cementizio a lenta presa Sabbia

3,0 q 1,00 m³

Calcestruzzo idraulico (per fondazione): Malta idraulica

Pietrisco o ghiaia

0,45 m³

0,90 m³

Smalto idraulico per cappe:

Malta idraulica

Pietrisco

0,45 m³

0,90 m³

Conglomerato cementizio (per fondazioni non armate):

Cemento normale (a lenta presa) Sabbia

Pietrisco o ghiaia

2,00 q 0,400 m³

0,800 m³

10°

Conglomerato cementizio (per cunette, piazzuole, ecc.):

Agglomerante cementizio a lenta presa

Sabbia Pietrisco o ghiaia

2÷2,5 q

0,400 m³ 0,800 m³

11°

Conglomerato per calcestruzzi semplici ed armati:

Cemento Sabbia

Pietrisco e ghiaia

3,00 q 0,400 m³

0,800 m³

12°

Conglomerato cementizio per pietra artificiale (per parapetti o coronamenti

di ponti, ponticelli o tombini):

Agglomerante cementizio a lenta presa Sabbia

Pietrisco o ghiaia

Graniglia marmo nella parte vista battuta a martellina

3,50 q 0,400 m³

0,800 m³

...... m³

13°

Conglomerato per sottofondo di pavimentazioni in cemento a doppio strato:

Agglomerante cementizio a lenta presa Sabbia

Pietrisco

2 0 q 0,400 m³

0,800 m³

14°

Conglomerato per lo strato di usura di pavimenti in cemento a due strati,

oppure per pavimentazioni ad unico strato:

Cemento ad alta resistenza Sabbia

Pietrisco

3,50 q 0,400 m³

0,800 m³

Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l'Appaltatore sarà obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni

della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste. I materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacità prescritta dalla Direzione dei Lavori e che l'Appaltatore sarà in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verrà effettuata la manipolazione. La calce spenta in pasta non dovrà essere misurata in fette come viene estratta con badile dal calcinaio, ma bensì dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e bene unita. L'impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate, oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici. I componenti delle malte cementizie saranno prima mescolati a secco fino ad ottenere un miscuglio di tinta uniforme, che verrà poi

asperso ripetutamente con la minore quantità di acqua possibile ma sufficiente, rimescolando continuamente. Nella composizione di calcestruzzi con malta di calce comune od idraulica, si formerà prima l'impasto della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantità di acqua possibile, poi si distribuirà la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie. Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni del D.M. 14 gennaio 2008.

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Quando sia previsto l'impiego di acciai speciali sagomati ad alto limite elastico deve essere prescritto lo studio preventivo della composizione del conglomerato con esperienze di laboratorio sulla granulometria degli inerti e sul dosaggio di cemento per unità di volume del getto.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario compatibile con una sufficiente lavorabilità del getto e comunque non superiore allo 0,4 in peso del cemento, essendo inclusa in detto rapporto l'acqua unita agli inerti, il cui quantitativo deve essere periodicamente controllato in cantiere. I getti debbono essere convenientemente vibrati. Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza del conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione su cubetti prima e durante i getti. Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella quantità necessaria, per l'impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto è possibile in vicinanza del lavoro. I residui di impasti che

non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli di malta formati con calce comune, che potranno essere utilizzati però nella sola stessa giornata del loro confezionamento. Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 2.14

MURATURA DI PIETRAME A SECCO

La muratura di pietrame a secco dovrà essere eseguita con pietre ridotte col martello alla forma più che si sia possibile regolare, restando assolutamente escluse quelle di forma rotonda. Le pietre saranno collocate in opera in modo che si colleghino

perfettamente fra loro, scegliendo per i parametri quelle di maggiori dimensioni, non inferiori a 20 cm di lato, e le più adatte per il miglior combaciamento, per supplire così con l'accuratezza della costruzione alla mancanza di malta. Si eviterà sempre la ricorrenza delle connessure verticali. Nell'interno della muratura si farà uso delle scaglie, soltanto per appianare i corsi e riempire gli interstizi tra pietra e pietra. La muratura di pietrame a secco, per i muri di sostegno di controripa o comunque isolati, sarà poi sempre coronata da uno strato di muratura con malta di altezza non minore di 30 cm. Negli angoli con funzione di cantonali si useranno le pietre maggiori e meglio rispondenti allo scopo. Le rientranze delle pietre dovranno essere di norma circa una volta e mezzo l'altezza e mai comunque inferiori all'altezza.

A richiesta della Direzione dei Lavori si dovranno eseguire anche opportune feritoie regolari e regolarmente disposte anche in più ordini per lo scolo delle acque. I riempimenti di pietrame a secco per fognature, bacchettoni di consolidamento e simili dovranno essere formati con pietre da collocarsi in opera sul terreno costipato sistemandole a mano una ad una.

Art. 2.15

MURATURA DI PIETRAME CON MALTA

La muratura ordinaria di pietrame con malta dovrà essere eseguita con scapoli di cava delle maggiori dimensioni possibili e ad ogni

modo non inferiori a 25 cm in senso orizzontale, a 20 cm in senso verticale e a 25 cm in profondità. Nelle fondazioni e negli angoli saranno messi quelli più grossi e più regolari. La Direzione dei Lavori potrà permettere l'impiego di grossi ciottoli di torrente, purchè convenientemente spaccati in modo da evitare superfici tondeggianti. Le pietre, prima del collocamento in opera, dovranno essere diligentemente ripulite, e ove occorra, a giudizio della Direzione dei Lavori, lavate. Nella costruzione la muratura deve essere eseguita a corsi piani estesi a tutta la grossezza del muro saldando le pietre col martello, rinzeppandole diligentemente con scaglie e con abbondante malta sicché ogni pietra resti avvolta dalla malta e non rimanga alcun vano od interstizio. Tanto nel caso in cui le facce-vista della muratura non debbano avere alcuna speciale lavorazione, quanto nel caso delle facce contro terra, verranno impiegate, per le medesime, pietre delle maggiori dimensioni possibili con le facce esterne piane e regolari,

disponendole di punta per il miglior collegamento la parte interna del muro. I muri si eleveranno a strati orizzontali (da 20 a 30 cm di altezza), disponendo le pietre in modo da evitare la corrispondenza delle connessure verticali fra due corsi orizzontali consecutivi. Il nucleo della muratura di pietrame deve essere sempre costruito contemporaneamente agli speciali rivestimenti esterni che fossero ordinati. Le cinture ed i corsi di spianamento, da intercalarsi a conveniente altezza nella muratura ordinaria di pietrame, devono essere costruiti con scelti scapoli di cava lavorati alla grossa punta riquadrati e spianati non solo nelle facce-vista ma altresì nelle facce di posa e di combaciamento ovvero essere formati con mattoni o con strati di calcestruzzo di cemento.

Art. 2.16

PARAMENTI PER LE MURATURE DI PIETRAME

Per le facce-vista delle murature di pietrame, secondo gli ordini della Direzione dei Lavori, potrà essere prescritta l'esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni: a) con pietra rasa e testa scoperta (ad opera incerta);

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b) a mosaico greggio; c) con pietra squadrata a corsi pressoché regolari; d) con pietra squadrata a corsi regolari.

Nel paramento con pietra rasa e testa scoperta (ad opera incerta) il pietrame dovrà essere scelto diligentemente fra il migliore e la sua faccia-vista dovrà essere ridotta col martello a superficie approssimativamente piana; le pareti esterne dei muri dovranno risultare bene allineate e non presentare alla prova del regolo rientranze o sporgenze maggiori di 25 mm. Le facce di posa e combaciamento delle pietre dovranno essere spianate ed adattate col martello in modo che il contatto dei pezzi avvenga in tutti i giunti per una rientranza non minore di 10 cm. La rientranza totale delle pietre di parametro non dovrà essere mai minore di 25 cm e nelle connessure esterne dovrà essere ridotto al minimo possibile l'uso delle scaglie. Nel paramento a mosaico greggio, la faccia a vista dei singoli pezzi dovrà essere ridotta col martello e la grossa punta a superficie

perfettamente piana ed a figura poligonale, ed i singoli pezzi dovranno combaciare fra loro regolarmente, restando vietato l'uso delle scaglie. In tutto il resto si seguiranno le norme indicate per il parametro a pietra rasa. Nel paramento a corsi pressoché regolari, il pietrame dovrà essere ridotto a conci piani e squadrati, sia col martello che con la grossa punta, con le facce di posa parallele fra loro e quelle di combaciamento normali a quelle di posa. I conci saranno posti in opera a corsi orizzontali, di altezza che può variare da corso a corso e che potrà non essere costante per l'intero filare. Nelle superfici esterne dei muri saranno tollerate alla prova del regolo rientranze o sporgenze non maggiori di 15 mm. Nel paramento a corsi regolari i conci dovranno essere resi perfettamente piani e squadrati con la faccia-vista rettangolare, lavorata a grana ordinaria; essi dovranno avere la stessa altezza per tutta la lunghezza del medesimo corso, e qualora i vari corsi non

avessero eguale altezza, questa dovrà essere disposta in ordine decrescente dai corsi inferiori ai corsi superiori, con differenza però fra due corsi successivi non maggiore di 5 cm. La Direzione dei Lavori potrà anche prescrivere l'altezza dei singoli corsi, ed ove nella stessa superficie di paramento venissero impiegati conci di pietra di taglio, per rivestimento di alcune parti, i filari del paramento a corsi regolari dovranno essere in perfetta corrispondenza con quelli della pietra da taglio. Tanto nel paramento a corsi pressoché regolari, quanto in quello a corsi regolari, non sarà tollerato l'impiego di scaglie nella faccia esterna; il combaciamento dei corsi dovrà avvenire per almeno due terzi della loro rientranza delle facce di posa e non potrà essere mai minore di 15 cm nei giunti verticali. La rientranza dei singoli pezzi non sarà mai minore della loro altezza, nè inferiore a 30 cm; l'altezza minima dei corsi non dovrà

essere mai minore di 20 cm. In entrambi i paramenti a corsi, lo spostamento di due giunti verticali consecutivi non dovrà essere minore di 10 cm e le connessure avranno larghezza non maggiore di un centimetro. Per le murature con malta, quando questa avrà fatto convenientemente presa, le connessure delle facce di paramento dovranno essere accuratamente stuccate. In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovrà essere fatta raschiando preventivamente le connessure fino a conveniente profondità per purgarle dalla malta, dalla polvere, e da qualunque altra materia estranea, lavandole a grande acqua e riempiendo quindi le connessure stesse con nuova malta della qualità prescritta, curando che questa penetri bene dentro, comprimendola e

lisciandola con apposito ferro, in modo che il contorno dei conci sui fronti del paramento, a lavoro finito, si disegni nettamente e senza sbavature. Il nucleo della muratura dovrà essere costruito sempre contemporaneamente ai rivestimenti esterni.

Riguardo al magistero ed alla lavorazione della faccia-vista in generale, ferme restando le prescrizioni suindicate, viene stabilito che, ove la Stazione Appaltante non abbia provveduto direttamente prima della gara di appalto, l'Appaltatore è obbligato a preparare, a proprie cure e spese, i campioni delle diverse lavorazioni per sottoporli all'approvazione della Direzione dei Lavori, alla quale spetta esclusivamente giudicare se esse corrispondano alle prescrizioni del presente articolo. Senza tale approvazione

l'Appaltatore non può dar mano all'esecuzione dei paramenti delle murature di pietrame.

Art. 2.17

MURATURA IN PIETRA DI TUFO

Per le murature da eseguire con pietra di tufo entro terra, le pietre che dovranno mettersi in opera aderenti alle facce verticali dei corsi dovranno essere lavorate a faccia piana, come pure dovranno essere spianate quelle che dovranno appoggiare sul fondo dei cavi. La muratura dovrà elevarsi a corsi orizzontali non inferiori a 20 cm, avendo cura che le pietre nel grosso del muro siano sempre piazzate con la faccia maggiore orizzontale e collocate in opera con interstizi tali da potervi compenetrare la malta. Gli

interstizi che non si potessero colmare con la sola malta verranno colmati anche con piccoli frammenti di pietra. Superiormente a ciascun filare verrà poi steso uno strato di malta. Per le murature da eseguirsi fuori terra, dette a paramento visto, le pietre saranno di altezza non minore di 18 cm e di lunghezza non maggiore del doppio, lavorate con la mannaia su cinque facce. Le medesime si disporranno in modo che una venga posta per il taglio lungo e l'altra di seguito per il lato corto, in guisa che ne risulti un muramento dentato.

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Negli strati superiori le pietre si piazzeranno in modo che le connessure non corrispondano mai al piombo, ma sibbene sulla metà quasi della pietra inferiore. Per la parte interna del muro si seguiranno le norme già indicate per la muratura entro terra.

Il fronte dei muri dovrà in ogni caso essere spianato a traguardo.

Art. 2.18

MURATURE IN PIETRE TENERE

Le murature in pietre tenere, quando ammesse dal contratto, debbono eseguirsi regolarmente in conci o strati orizzontali. I conci debbono essere lavorati e riquadrati diligentemente nelle facce che rimangono scoperte. Impiegandosi pietre tagliabili con l'ascia, i conci debbono essere squadrati su tutte le facce e disposti ed uniti fra loro in modo che costituiscano tutta la grossezza del muro. I riempimenti nell'interno sono vietati nel modo più assoluto.

In tutti i casi, i filari debbono avere una perfetta ricorrenza ed i giunti verticali alternati da un corso all'altro; all'atto dell'esecuzione i conci debbono essere convenientemente innaffiati.

Art. 2.19

MURATURA DI MATTONI

I mattoni all'atto del loro impiego dovranno essere abbondantemente bagnati sino a sufficiente saturazione per immersione prolungata e mai per aspersione. Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra uno strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rimonti all'ingiro e riempia tutte le connessure.

La larghezza delle connessure non dovrà essere maggiore di 8, nè minore di 5 mm. I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla stuccatura col ferro. Le malte da impiegarsi nelle murature e mattoni dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori ai limiti di tolleranza fissati. Le murature di rivestimento saranno fatte a ricorsi bene allineati e collegantisi a morsa con la parte interna. Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovrà avere cura di scegliere per le facce esterne i mattoni di miglior cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli con perfetta regolarità e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di 5 mm, e previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavature. Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo tale che i mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva di intradosso tracciata sopra la centinatura e le connessure dei giunti non dovranno mai eccedere la larghezza di 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso.

Art. 2.20

PIETRA DA TAGLIO

La pietra da taglio nelle costruzioni delle diverse opere dovrà presentare la forma e le dimensioni di progetto ed essere lavorata, a norma delle prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori all'atto dell'esecuzione, nei seguenti modi: a) a grana grossa; b) a grana ordinaria; c) a grana mezzo fina; d) a grana fina. Per pietra da taglio a grana grossa s'intenderà quella lavorata semplicemente con la grossa punta senza fare uso della martellina per lavorare le facce viste, nè dello scalpello per ricavarne gli spigoli netti.

Verrà considerata come pietra da taglio a grana ordinaria quella le cui facce viste saranno lavorate con la martellina a denti larghi. La pietra da taglio si intenderà infine lavorata a grana mezzo fina e a grana fina, secondo che le facce predette saranno lavorate con la martellina a denti mezzani o a denti finissimi. In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra da taglio dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati per modo che le connessure fra concio e concio non eccedano la larghezza di 5 millimetri per la pietra a grana ordinaria e di 3 millimetri per le altre. Prima di cominciare i lavori, qualora la Stazione Appaltante non abbia già provveduto in proposito ed in precedenza dell'appalto, I'Appaltatore dovrà preparare a sue spese i campioni dei vari generi di lavorazione della pietra da taglio e sottoporli per

l'approvazione alla Direzione dei Lavori, alla quale esclusivamente spetterà giudicare se essi corrispondano alle prescrizioni. Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di combaciamento dovranno essere ridotti a perfetto piano e lavorati a grana fina. Non saranno tollerate nè smussature agli spigoli, nè cavità nelle facce, nè masticature o rattoppi. La pietra da taglio che presentasse tali difetti verrà rifiutata e l'Appaltatore sarà in obbligo di farne l'immediata surrogazione, anche se le scheggiature od ammanchi si verificassero, sia al momento della posa in opera, sia dopo e sino al collaudo.

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Le forme e dimensioni di ciascun concio in pietra da taglio dovranno essere perfettamente conformi ai disegni dei particolari consegnati all'Appaltatore o alle istruzioni che all'atto dell'esecuzione fossero eventualmente date dalla Direzione dei Lavori. Inoltre ogni concio dovrà essere lavorato in modo da potersi collocare in opera, secondo gli originari letti di cava.

Per la posa in opera si potrà fare uso di zeppe volanti, da togliere però immediatamente quando la malta rifluisce nel contorno della pietra battuta a mazzuolo sino a prendere la posizione voluta. La pietra da taglio dovrà essere messa in opera con malta idraulica o di cemento, secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale e, ove occorra, i diversi conci dovranno essere collegati con grappe o arpioni di rame, saldamente suggellati entro apposite incassature praticate nei conci medesimi. Le connessure delle facce a vista dovranno essere profilate con cemento a lenta presa, diligentemente compresso e lisciato mediante apposito ferro.

Art. 2.21

CALCESTRUZZI

Il calcestruzzo da impiegarsi nelle fondazioni delle opere d'arte o in elevazione, o per qualsiasi altro lavoro, sarà composto nelle proporzioni indicate nel presente capitolato e che potranno essere meglio precisate dalla Direzione dei Lavori. Il calcestruzzo sarà messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali dell'altezza da 20 a 30 cm, su tutta l'estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo, ben battuto e costipato, per modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo nella sua massa. Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto incassati od a pozzo, dovrà essere calato nello scavo mediante secchi a ribaltamento.

Solo in caso di cavi molto larghi, la Direzione dei Lavori potrà consentire che il calcestruzzo venga gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura. per ogni strato di 30 cm di altezza dovrà essere ripreso dal fondo del cavo rimpastato per rendere uniforme la miscela dei componenti. Quando il calcestruzzo sia gettato sott'acqua, si dovranno impiegare tramogge casse apribili o quegli altri mezzi di immersione che la Direzione dei Lavori prescriverà, ed usare la diligenza necessaria ad impedire che, nel passare attraverso l'acqua, il calcestruzzo si dilavi e perda, sia pur minimamente, della sua energia. Finito il getto e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovrà essere lasciato assodare per tutto il tempo che la Direzione dei Lavori riterrà necessario per reggere la pressione che il calcestruzzo dovrà sopportare.

Quando il calcestruzzo sarà impiegato in rivestimento di scarpate, si dovrà aver cura di coprirlo con unostrato di sabbia di almeno 10 cm e di bagnarlo con frequenza ed abbondanza per impedire il troppo rapido prosciugamento. E' vietato assolutamente l'impiego di calcestruzzi che non si potessero mettere in opera immediatamente dopo la loro preparazione; quelli che per qualsiasi motivo non avessero impiego immediato dopo la loro preparazione debbono senz'altro essere gettati a rifiuto.

Art. 2.22

OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO E

CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'Appaltatore dovrà attenersi strettamente a tutte le norme vigenti per l'accettazione dei cementi e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio e a struttura metallica (D.M. 14 gennaio 2008 e D.P.R. 380/2001 e s.m.i.). Nella formazione dei conglomerati di cemento si deve avere la massima cura affinché i componenti riescano intimamente mescolati, bene incorporati e ben distribuiti nella massa. Gli impasti debbono essere preparati soltanto nella quantità necessaria per l'impiego immediato e cioè debbono essere preparati di volta in volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro.

Per ogni impasto si devono misurare le quantità dei vari componenti, in modo da assicurare che le proporzioni siano nella misura prescritta, mescolando da prima a secco il cemento con la sabbia, poi questa con la ghiaia o il pietrisco ed in seguito aggiungere l'acqua con ripetute aspersioni, continuando così a rimescolare l'impasto finché assuma l'aspetto di terra appena umida. Costruito ove occorra il cassero per il getto, si comincia il versamento dello smalto cementizio che deve essere battuto fortemente a strati di piccola altezza finché l'acqua affiori in superficie. Il getto sarà eseguito a strati di spessore non superiore a 15 cm. Contro le pareti dei casseri, per la superficie in vista, si deve disporre della malta in modo da evitare per quanto sia possibile la formazione di vani e di ammanchi. I casseri occorrenti per le opere di getto debbono essere sufficientemente robusti da resistere senza deformarsi alla spinta laterale

dei calcestruzzi durante la pigiatura. Quando sia ritenuto necessario, i conglomerati potranno essere vibrati con adatti mezzi. I conglomerati con cemento ad alta resistenza è opportuno che vengano vibrati. La vibrazione deve essere fatta per strati di conglomerato dello spessore che verrà indicato dalla Direzione dei lavori e comunque non superiore a 15 cm ed ogni strato non dovrà essere vibrato oltre un'ora dopo il sottostante.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO GENERALE

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I mezzi da usarsi per la vibrazione potranno essere interni (vibratori a lamiera o ad ago) ovvero esterni da applicarsi alla superficie esterna del getto o alle casseforme. I vibratori interni sono in genere più efficaci, si deve però evitare che essi provochino spostamenti nelle armature.

La vibrazione superficiale viene di regola applicata alle solette di piccolo e medio spessore (massimo 20 cm). Quando sia necessario vibrare la cassaforma è consigliabile fissare rigidamente il vibratore alla cassaforma stessa che deve essere opportunamente rinforzata. Sono da consigliarsi vibratori a frequenza elevata (da 4.000 a 12.000 cicli al minuto ed anche più). I vibratori interni vengono immersi nel getto e ritirati lentamente in modo da evitare la formazione dei vuoti; nei due percorsi si potrà avere una velocità media di 8-10 cm/sec; lo spessore del singolo strato dipende dalla potenza del vibratore e dalla dimensione dell'utensile. Il raggio di azione viene rilevato sperimentalmente caso per caso e quindi i punti di attacco vengono distanziati in modo che l'intera massa risulti lavorata in maniera omogenea (distanza media 50 cm).

Si dovrà mettere particolare cura per evitare la segregazione del conglomerato; per questo esso dovrà essere asciutto con la consistenza di terra umida debolmente plastica. La granulometria dovrà essere studiata anche in relazione alla vibrazione: con malta in eccesso si ha sedimentazione degli inerti in strati di diversa pezzatura, con malta in difetto si ha precipitazione della malta e vuoti negli strati superiori. La vibrazione non deve prolungarsi troppo, di regola viene sospesa quando appare in superficie un lieve strato di malta omogenea ricca di acqua. Man mano che una parte del lavoro è finita, la superficie deve essere periodicamente innaffiata affinché la presa avvenga in modo uniforme, e, quando occorra, anche coperta con sabbia o tela mantenuta umida per proteggere l'opera da variazioni troppo rapide di temperatura.

Le riprese debbono essere, per quanto possibile, evitate. Quando siano veramente inevitabili, si deve umettare bene la superficie del conglomerato eseguito precedentemente se questo è ancora fresco; dove la presa sia iniziata o fatta si deve raschiare la superficie stessa e prima di versare il nuovo conglomerato, applicare un sottile strato di malta di cemento e sabbia nelle proporzioni che, a seconda della natura dell'opera, saranno di volta in volta giudicate necessarie dalla Direzione dei Lavori, in modo da assicurare un buon collegamento dell'impasto nuovo col vecchio. Si deve fare anche la lavatura se la ripresa non è di fresca data. In tutti i casi il conglomerato deve essere posto in opera per strati disposti normalmente agli sforzi dai quali la massa muraria di calcestruzzo è sollecitata.

Quando l'opera venga costruita per tratti o segmenti successivi, ciascuno di essi deve inoltre essere formato e disposto in guisa che le superfici di contatto siano normali alla direzione degli sforzi a cui la massa muraria, costituita dai tratti o segmenti stessi, è assoggettata. Le pareti dei casseri di contenimento del conglomerato di getto possono essere tolte solo quando il conglomerato abbia raggiunto un grado di maturazione sufficiente a garantire che la solidità dell'opera non abbia per tale operazione a soffrirne neanche minimamente. Per lavori da eseguirsi con smalt cementizio in presenza di acqua marina, si debbono usare tutte le cure speciali atte particolarmente ad impedire la penetrazione di acqua di mare nella massa cementizia.

Per il cemento armato da eseguirsi per opere lambite dalle acque marine ovvero da eseguirsi sul litorale marino ovvero a breve distanza dal mare, l'armatura metallica dovrà essere posta in opera in modo da essere protetta da almeno uno spessore di 4 centimetri di calcestruzzo, e le superfici esterne delle strutture in cemento armato dovranno essere boiaccate. Per il cemento armato precompresso si studieranno la scelta dei componenti e le migliori proporzioni dell'impasto con accurati studi preventivi di lavori. Per le opere in cemento armato precompresso devono essere sempre usati, nei calcestruzzi, cementi ad alta resistenza con le prescritte caratteristiche degli inerti da controllarsi continuamente durante la costruzione, impasti e dosaggi da effettuarsi con mezzi meccanici, acciai di particolari caratteristiche meccaniche, osservando scrupolosamente in tutto le norme di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e al D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Qualunque sia l'importanza delle opere da eseguire in cemento armato, all'Appaltatore spetta sempre la completa ed unica responsabilità della loro regolare ed esatta esecuzione in conformità del progetto appaltato e degli elaborati di esecutivi che gli saranno consegnati mediante ordini di servizio dalla Direzione dei lavori in corso di appalto e prima dell'inizio delle costruzioni. L'Appaltatore dovrà avere a disposizione per la condotta effettiva dei lavori un ingegnere competente per i lavori in cemento armato, il quale risiederà sul posto per tutta la durata dei lavori medesimi. Spetta in ogni caso all'Appaltatore la completa ed unica responsabilità della regolare ed esatta esecuzione delle opere in cemento armato. Le prove di carico verranno eseguite a spese dell'Appaltatore e le modalità di esse saranno fissate dalla Direzione dei Lavori, tenendo presente che tutte le opere dovranno essere atte a sopportare i carichi fissati nelle norme sopra citate.

Le prove di carico non si potranno effettuare prima di 50 giorni dall'ultimazione del getto.

Art. 2.23

RABBOCCATURE

Le rabboccature che occorresse eseguire sui muri vecchi o comunque non eseguiti con faccia vista in malta o sui muri a secco saranno formate con malta del tipo di cui all'art. "Malte e Conglomerati".

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Prima dell'applicazione della malta, le connessure saranno diligentemente ripulite, fino ad una conveniente profondità, lavate con acqua abbondante e poi riscagliate, ove occorra, e profilate con apposito ferro.

Art. 2.24

DEMOLIZIONI

Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali e disturbi. Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per il che tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti

concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni verso la Stazione Appaltante; a quest'ultima spetta ai sensi dell'art. 36 del Capitolato generale la proprietà di tali materiali, alla pari di quello proveniente dagli scavi in genere, di cui è cenno nell'art."Scavi e Rilevati in Genere", lettera a); e l'Appaltatore dovrà provvedere per la loro cernita, trasporto in deposito, ecc., in

conformità e con tutti gli oneri previsti nel citato art. 36. Alla Direzione dei Lavori è riservata la facoltà insindacabile di disporre l'impiego dei suddetti materiali utili per l'esecuzione dei lavori appaltati, da valutarsi con i prezzi ad essi attribuiti in elenco, ai sensi del citato art. 36 del Capitolato Generale. I materiali non utilizzati provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al più presto, venire trasportati, a cura e spese dell'Impresa, in rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori la sede dei lavori con le norme o cautele disposte per gli analoghi scarichi in rifiuto di materie di cui all'art. "Scavi e Rilevati in Genere", lettera a).

Art. 2.25

DRENAGGI

Tubi perforati per drenaggi

I tubi per drenaggio avranno struttura portante costituita da polietilene ad alta densità coestruso a doppia parete, liscia internamente e corrugata esternamente. Il tubo sarà fornito con fessurazioni a tutta circonferenza - a 360° - (o con fondo a canaletta - a 220°-). Il tubo potrà essere collegato con giunzione mediante manicotto in PEAD ad innesto a marchio P IIP/a ed eventuale guarnizione a labbro in EPDM. Il tubo strutturato da cui si ricava il tubo fessurato dovrà essere prodotto in conformità alle norme UNI EN 13476-1-2-3, certificato

dal marchio PIIP/a rilasciato dall’Istituto Italiano dei Plastici, controllato secondo gli standard ISO 9002 e ISO 14001:2004, con classe di rigidità pari SN 4 (o 8) kN/m2, in barre da 6 m ed avere le seguenti caratteristiche: - Classe di rigidezza circonferenziale SN rilevata su campioni di prodotto secondo UNI EN ISO 9969 - Rigidità circonferenziale con applicazione di carico costante per 24 h determinata in accordo alla norma DIN 16961 parte 2 - Caratteristiche meccaniche della materia prima determinate in accordo alla norma DIN 19537 parte 2 - Marcatura secondo norma, contenente: riferimento normativo, produttore o marchio, diametro nominale (DN/OD), materiale, giorno/mese/anno di produzione, marchio PIIP/a, classe di rigidità.

Tubazioni per lo scarico delle acque di superficie dai rilevati

Saranno dello stesso materiale ed avranno le stesse caratteristiche delle tubazioni di cui al precedente paragrafo con la sola differenza che non avranno fori.

Posa in opera

Per la posa in opera dei suddetti manufatti dovrà essere predisposto un adeguato appoggio, ricavando nel piano di posa (costituito da terreno naturale o eventuale rilevato preesistente) un vano opportunamente profilato e accuratamente compatto, secondo la sagoma da ricevere ed interponendo, fra il terreno e la tubazione, un cuscinetto di materiale granulare fino (max 15 mm) avente spessore di almeno 30 cm. Il rinterro dei quarti inferiori delle condotte dovrà essere fatto con pestelli meccanici o con pestelli a mano nei punti ove i primi non siano impiegabili.

Il costipamento del materiale riportato sui fianchi dovrà essere fatto a strati di 15 mm utilizzando anche i normali mezzi costipanti dei rilevati, salvo le parti immediatamente adiacenti alle strutture dove il costipamento verrà fatto con pestelli pneumatici o a mano. Occorrerà evitare che i mezzi costipatori lavorino "a contatto" della struttura metallica. Le parti terminali dei manufatti dovranno essere munite di testate metalliche prefabbricate oppure in muratura, in conformità dei tipi adottati. L'installazione dei tubi di drenaggio dovrà essere iniziata dal punto di uscita in modo da permettere all'acqua di scolare fuori dello scavo in apposito scavo della larghezza di 0,50 m circa. Questi tubi dovranno essere posti in opera in modo che i fori si trovino nel quarto inferiore della circonferenza. L'installazione dei tubi di scarico dai rilevati verrà fatta in cunicoli scavati lungo la massima pendenza della scarpata della

profondità media di 0,40 m e della larghezza strettamente sufficiente per la posa del tubo, che dovrà essere ricoperto con il materiale di scavo, in modo da ripristinare la continuità della scarpata. Il materiale di rinterro dovrà essere permeabile in modo da consentire il rapido passaggio dell'acqua, e dovrà inoltre funzionare da filtro onde trattenere le particelle minute in sospensione impedendone l'entrata con la conseguente ostruzione del tubo; si

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impiegherà sabbia per calcestruzzo contenente pietrisco medio ed esente da limo. Il rinterro dovrà essere eseguito in strati e ben battuto onde evitare cedimenti causati da assestamenti. Per quanto espressamente non contemplato si rinvia alla seguente normativa tecnica: AASHTO M 36 e M 167.

Art. 2.26

GABBIONI E LORO RIEMPIMENTO

I gabbioni metallici per l'esecuzione di opere di consolidamento o sbancamento saranno di forma prismatica e costituita da maglie esagonali a doppia torsione della dimensione di 8 x 10 cm. Le dimensioni del filo, il peso e la capacità dei gabbioni verranno precisati di volta in volta dalla Direzione dei Lavori. I fili metallici saranno protetti da zincatura forte, conforme alla norma UNI EN 10223-3, per quanto riguarda le caratteristiche della maglia, e alle Linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Per gabbioni lavoranti in ambiente marino, oppure in ambienti particolarmente inquinati il filo zincato, prima di essere tessuto, sarà rivestito per estrusione con una guaina continua in PVC di spessore 0.4 ÷ 0.6 mm. Nel prezzo al kg sono compresi tutti gli oneri per la fornitura della rete del filo zincato di conveniente spessore per la rilegatura degli spigoli, la formazione dei tiranti e quanto altro occorresse per il montaggio ed il riempimento dei gabbioni. Il riempimento dei gabbioni verrà effettuato con pietrame o ciottoli (di dimensioni tali che non possano passare in alcun senso attraverso le maglie della rete) collocati a mano e le fronti in vista saranno lavorate analogamente alle murature a secco con analogo onere di paramento.

Art. 2.27

MANUFATTI IN LAMIERA D'ACCIAIO ONDULATA

Le prescrizioni che seguono si riferiscono a manufatti per raccolta delle acque aventi struttura portante in lamiera di acciaio ondulata, con onda normale alla generatrice, a piastre multiple o ad elementi incastrati. L’acciaio della lamiera ondulata dovrà avere uno spessore minimo di 1,5 mm con tolleranza UNI; dovrà essere della qualità di cui alle norme AASHO M 167-70 e AASHO M 36-70 e dovrà avere un contenuto in rame non inferiore allo 0,20%, e non superiore allo 0,40%, ed avere un carico unitario di rottura non minore di 340 MPa; sarà protetto su entrambe le facce da zincatura applicata a caldo, dopo l’avvenuto taglio e piegature dell’elemento, in quantità non inferiore a 305 g/m

2

per faccia. L’Impresa per ogni singolo manufatto dovrà richiedere al prefabbricatore, che operi in regime di assicurazione di qualità, secondo quanto stabilito dall’art. 9 della legge 05/11/71 n. 1086, la

seguente certificazione e documentazione: una certificazione del produttore attestante la qualità dell’acciaio e la quantità di zinco applicata su ciascuna faccia; il progetto esecutivo dell’opera, adattato alla situazione effettiva del luogo, con le caratteristiche geometriche, lo spessore delle lamiere, le modalità ed i particolari di montaggio; una relazione di calcolo con la verifica della stabilità statica della struttura in funzione delle dimensioni, delle specifiche condizioni di carico nonché dei carichi accidentali. La verifica della stabilità statica delle strutture sarà effettuata in funzione dei diametri e dei carichi esterni applicati, adottando uno dei metodi della Scienza delle Costruzioni (anello compresso, stabilità all’equilibrio elastico, lavori virtuali) sempre però con coefficiente di sicurezza non inferiore a 4. Le strutture finite dovranno essere esenti da difetti come: soffiature, bolle di fusione, macchie, scalfitture, parti non zincate, ecc. Per

manufatti da impiegare in ambienti chimicamente aggressivi, si dovrà provvedere alla loro protezione mediante rivestimento realizzato con adeguato mastice bituminoso o asfaltico, avente uno spessore minimo di mm 1,5 inserito sulla crestadelle ondulazione e dovrà corrispondere ad un peso unitario di 1,5 Kg/m

2 per faccia applicato a spruzzo od a pennello, ovvero con bitume

ossidato applicato mediante immersione a caldo, negli stessi quantitativi precedentemente indicati. Tassativamente si prescrive che lo scarico e la movimentazione delle lamiere in cantiere dovrà essere fatta con idonee cautele per non danneggiare il rivestimento, tanto di zinco quanto bituminoso. La condotta metallica dovrà essere posata su un letto uniforme, omogeneo, stabile e resistente, evitando fondi rigidi con asperità; in ogni caso si sconsiglia la posa della struttura direttamente sopra un fondo roccioso o una piattaforma di conglomerato cementizio. Il letto di posa sarà sagomato come il profilo del fondo della condotta per permettere un mutuo accoppiamento perfetto. Nel caso di terreno a debole portanza si dovrà eseguire una bonifica del piano di posa asportando il

materiale per la profondità necessaria; si dovrà poi riempire lo scavo con materiale da rilevato compattandolo convenientemente. In presenza invece di un fondo roccioso si dovrà interporre tra la struttura ed il fondo un materiale granulare compatto di 30 cm di spessore. In ogni caso si interporrà tra condotta e fondo uno strato di sabbia monogranulare asciutta e pulita dello spessore di l0 cm. Tale strato non sarà compattato per permettere una perfetta aderenza tra condotta e fondo e dovrà essere esteso in larghezza fino all’attacco delle piastre d’angolo con il fondo. A titolo orientativo vengono qui di seguito riportati i dati relativi ai tipi commercialmente in uso, non escludendosi la possibilità di adottare, ferme restando la qualità dell’acciaio e le prescrizioni relative alla zincatura, tipi aventi caratteristiche geometriche similari, rispondenti a tutti i requisiti di stabilità che dovranno risultare da verifiche statiche, estese a tutti gli elementi strutturali,

tenendo conto dei carichi esterni applicati e con l’adozione dei metodi della Scienza delle Costruzioni. Il materiale di rinfianco della condotta dovrà essere compattato ed eventualmente inumidito per facilitare la sua penetrazione sotto i quarti inferiori delle strutture circolari o sotto le piastre angolari di base nelle sezioni ribassate o policentriche. Dovrà essere posato e compattato a strati orizzontali di spessore non superiore a 30 cm, disposti in modo che il livello di interramento risulti simmetrico sui due lati del manufatto. La compattazione di ogni strato dovrà soddisfare le indicazioni già riportate alla sezione “Movimenti terra” del presente Capitolato.

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Nel corso della fase di costipamento in vicinanza della condotta si dovranno utilizzare preferibilmente pestelli pneumatici per evitare di arrecare danni alla condotta stessa. In ogni caso si consiglia di utilizzare con prudenza mezzi meccanici pesanti. Il rilevato realizzato e costipato intorno alla struttura dovrà estendersi per almeno tre volte il diametro o la luce della condotta e il terreno

impiegato per tale rilevato sarà normalmente costituito dal materiale adottato per la realizzazione dello stesso corpo stradale. Si dovrà inoltre evitare il passaggio dei mezzi di cantiere sulla condotta senza un adeguato ricoprimento della struttura che assicuri un’idonea ripartizione del carico al fine di non generare, nel manufatto, sollecitazioni superiori a quelle previste dal calcolo. La Direzione Lavori si riserva di far assistere proprio personale alla fabbricazione degli elementi componenti i manufatti alloscopo di controllare la corretta esecuzione secondo le prescrizioni sopra indicate. Si procederà al collaudo tecnologico per l’accettazione della fornitura dei materiali prelevando, al momento dell’arrivo in cantiere, a cura dell’Impresa e sotto il controllo della Direzione Lavori, alla presenza di un rappresentante dell’Impresa stessa, alcuni elementi componenti la fornitura. Di tale operazione verrà redatto apposito verbale firmato dalle parti.La frequenza dei prelievi sarà di un elemento per ogni partita di 10 t di materiale e,

comunque, non meno di uno per ogni singolo manufatto. Le prove chimiche e meccaniche sugli elementi prelevati, da eseguire a cura dell’Impresa e sotto il controllo della Direzione Lavori, presso un laboratorio Ufficiale, dovranno accertare la qualità e la resistenza a rottura dell’acciaio, nonché lo spessore dell’elemento e quello del rivestimento di zinco su entrambe le facce (vedi norma UNI 5742-66), nonché dell’eventuale mastice bituminoso asfaltico. La Direzione dei Lavori si riserva di far assistere proprio personale alla fabbricazione dei manufatti allo scopo di controllare la corretta esecuzione secondo le prescrizioni sopra indicate ed effettuare, presso lo stabilimento di produzione, le prove chimiche e meccaniche per accertare la qualità e lo spessore del materiale; tale controllo potrà essere fatto in una qualunque delle fasi di fabbricazione senza peraltro intralciare il normale andamento della produzione. Il controllo del peso di rivestimento di zinco sarà effettuato secondo le norme indicate dalle specifiche ASTM A 90-53. Il controllo della centratura della zincatura sarà eseguito

immergendo i campioni in una soluzione di CuSO4 nella misura di g 36 ogni g 100 di acqua distillata (come previsto dalle tabelle

U.N.I. 1475, 1476, 4007). Essi dovranno resistere alla immersione senza che appaiano evidenti tracce di rame. La Direzione dei Lavori si riserva inoltre, per ogni fornitura di condotte ondulate in acciaio, di far eseguire apposita analisi, presso un Laboratorio ufficiale, su campioni prelevati in contraddittorio con l’Impresa, per accertare la presenza del rame nell’acciaio nelle prescritte quantità. Analoghe analisi potranno essere fatte eseguire per l’accertamento del peso del rivestimento di zinco e della relativa centratura. L’Impresa dovrà comunque, per ogni fornitura effettuata, presentare alla Direzione dei Lavori una valida certificazione rilasciata dal produttore o dal fornitore del materiale attestante la sua esatta composizione chimica e le sue caratteristiche fisiche. Il controllo dello spessore verrà fatto sistematicamente ed avrà esito positivo se gli spessori misurati in più punti del manufatto

rientrano nei limiti delle tolleranze prescritte. Nel caso gli accertamenti su un elemento non trovino corrispondenza alle caratteristiche previste ed il materiale presenti evidenti difetti, saranno presi in esame altri 2 elementi; se l’accertamento di questi 2 elementi è positivo si accetta la partita, se negativo si scarta la partita. Se un elemento è positivo e l’altro no, si controllano 3 elementi, se uno di questi è negativo si scarta la partita. I pesi, in rapporto allo spessore dei vari diametri impiegati, dovranno risultare da tabelle fornite da ogni fabbricante, con tolleranza del ± 5%. La Direzione Lavori darà benestare per la posa in opera di ciascuna partita soltanto dopo che avrà ricevuto il relativo certificato di prova e avrà constatato la rispondenza dei risultati con le caratteristiche sopra descritte. In caso di esito negativo la partita sarà rifiutata e dovrà essere allontanata dal cantiere a cura e spese dell’Impresa. I pesi dei manufatti tubolari in lamiera ondulata, in rapporto allo spessore dei vari tipi impiegati, dovranno risultare da

tabelle fornite preventivamente da ogni fabbricante, con una tolleranza di ±4%. Verrà, inoltre, verificato il peso effettivo risultante da apposito verbale di pesatura eseguito in contraddittorio e qualora il peso effettivo sia inferiore al peso teorico diminuito della tolleranza, la Direzione Lavori non accetterà la fornitura. Durante la posa in opera, si dovrà verificare che l’appoggio dell’elemento sia costituito da un letto uniforme, omogeneo, stabile, resistente, evitando la posa in opera direttamente su fondo roccioso o su una piattaforma di calcestruzzo, rispettando le indicazioni riportate nel punto 1.0 del presente Capitolato. Lo stato di addensamento del materiale utilizzato per il rinfianco, verrà determinato con le stesse modalità riportate alla sezione “Movimenti di Terra” del presente Capitolato.

Art. 2.28

LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste, e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si procederà alla determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i. Se l’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante puòingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s’intendono definitivamente accettati. Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le

macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

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CAPITOLO 3

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

Art. 3.1

NORME GENERALI

Nel caso di gara esperita con offerta con unico ribasso e appalto di lavori esclusivamente a misura o esclusivamente a corpo, l'importo di ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori deve essere calcolato come descritto di seguito:

a) Per i lavori esclusivamente a misura, moltiplicando i prezzi di progetto di ciascuna lavorazione per le quantità di lavorazioni realizzate; all'importo così calcolato viene detratto il ribasso d’asta.

b) Per i lavori esclusivamente a corpo, moltiplicando le aliquote d'incidenza di ciascun Corpo d'Opera riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per le percentuali di avanzamento dei Corpi d’Opera realizzati e per il prezzo globale offerto dall'appaltatore. All’importo così calcolato viene aggiunta (sia nel caso a che nel caso b) la percentuale dell'importo degli oneri della sicurezza corrispondente all'avanzamento dei lavori.

Nel caso di gara esperita con offerta a prezzi unitari e appalto di lavori a corpo e a misura, l'importo di ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori deve essere calcolato come descritto di seguito:

a) Per la parte dei lavori a misura, moltiplicando i prezzi offerti per ciascuna lavorazione nella lista per le quantità di lavorazioni realizzate; b) Per la parte dei lavori a corpo, moltiplicando le aliquote d'incidenza di ciascun Corpo d'Opera rilevate dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'importo dei lavori a corpo offerto dall'appaltatore nella lista e per le percentuali di Corpo d'Opera realizzate. All’importo così calcolato viene aggiunta (sia nel caso a) che nel caso b)) la percentuale dell'importo degli oneri della sicurezza corrispondente all'avanzamento dei lavori.

Nel caso di gara esperita con offerta a prezzi unitari e appalto di lavori esclusivamente a misura lo Stato di Avanzamento

Lavori va calcolato come descritto nel caso a) dell'appalto misto e nel caso di appalto di lavori esclusivamente a corpo con la metodologia descritta nel caso b).

Contabilizzazione delle varianti

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti dall'appaltatore nella lista in sede di gara. La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato. Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno contabilizzate. Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo. Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti:

Art. 3.2

SCAVI IN GENERE - RILEVATI E RINTERRI

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere l'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare: - per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua; - per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa; - per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto; - per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o

totali del legname o dei ferri; - per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc; - per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:

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- il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori; - gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua

profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato. Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo

risulterà definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco. Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

Art. 3.3

PALIFICAZIONI

a) Pali in legno. - Per i pali in legno la lunghezza comprenderà anche la parte appuntita, e per diametro si assumerà quello a metà lunghezza del palo.

Quando, stabilita la lunghezza dei pali da adottare, il palo raggiunga la capacità portante prima che la testa sia giunta alla quota stabilita, il palo verrà reciso, a cura e spese dell'Appaltatore; ma nella valutazione verrà tenuto conto della sua lunghezza originale. Nel prezzo al metro sono compresi, oltre la fornitura del palo dell'essenza richiesta, la lavorazione della punta, l'eventuale applicazione delle puntazze in ferro (pagandosi a parte la sola fornitura del ferro), l'applicazione e fornitura delle ghiere di testata, la posa in opera a mezzo di appositi e capaci battipali e la mano d'opera occorrente. La lunghezza d'infissione si otterrà dalla differenza fra la lunghezza complessiva del palo prima della messa in opera e la lunghezza della parte emergente dal terreno dopo l'infissione.

b) Pali in cemento armato. - Per i pali in cemento armato, ferme restando le suddette norme per la loro valutazione e posa in opera, si precisa che il prezzo comprende la fornitura del palo completo di armatura metallica, di puntazze di ferro robustamente

ancorate al calcestruzzo, delle cerchiature di ferro, nonché dei prismi di legno a difesa della testata.

c) Pali trivellati o battuti lavorati in opera. - Per i pali trivellati o battuti e formati in opera il prezzo a metro lineare comprende pure l'onere dell'infissione del tubo forma, la fornitura ed il getto del calcestruzzo ed il suo costipamento con mezzi idonei, il ritiro graduale del tubo forma, la posa in opera dell'armatura metallica. Rimane esclusa la sola fornitura dell'armatura metallica che verrà pagata a parte. L'onere dell'eventuale foratura a vuoto per l'esecuzione dei pali trivellati è compreso e compensato nel prezzo relativo a detti pali. Per tutti i tipi suindicati di pali nel prezzo di essi è altresì compreso l'onere delle prove di carico come indicato negli articoli precedenti del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 3.4

DEMOLIZIONI DI MURATURE

Le modalità di applicazione dei prezzi fissati in tariffa per la demolizione delle murature sono quelle contenute nel Prezzario 2009 della Regione Calabria. Tali prezzi comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi specificati nel precedente art. "Demolizioni" ed in particolare la

scelta, l'accatastamento ed il trasporto a rifiuto dei materiali. I materiali utilizzabili che, ai sensi del suddetto articolo, dovessero essere rilevati dall'Appaltatore, a semplice richiesta della Direzione dei Lavori, saranno dalla medesima pagati alla Stazione Appaltante coi prezzi che si concorderanno con il RUP non soggetti a ribasso. L'importo complessivo dei materiali così valutati verrà detratto dall'importo netto dei lavori in conformità di

quanto dispone l'art. 36 del Capitolato Generale.

Art. 3.5

MURATURE E CONGLOMERATI

a) Murature in genere. - Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a volume o a superficie, secondo la loro categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè i materiali di differente natura in esse compenetrati e che devono essere pagati con altri prezzi di tariffa. Nei prezzi di tutte le opere in muratura, tanto in fondazione quanto in elevazione, si intenderà sempre compresa ogni qualunque spesa per le impalcature e i ponti di servizio di qualsiasi importanza, per il carico, trasporto, innalzamento o discesa e scarico a pie' d'opera dei materiali di ogni peso e volume, e per tutte le manovre diverse, occorrenti per la costruzione delle opere stesse,

qualunque sia la loro altezza o profondità di esecuzione, e qualunque sia la grossezza e la forma delle murature, nonché per le

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murature in elevazione, il paramento di faccia vista, del tipo indicato nel relativo prezzo di elenco delle murature, semprechè questo non sia previsto con pagamento separato. Nei prezzi delle murature di qualsiasi specie, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si intende

compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri: tale rinzaffo sarà sempre eseguito e compreso nel prezzo unitario anche a tergo dei muri che debbano essere poi caricati da terrapieni; è pure sempre compresa la formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte nei muri per lo scolo delle acque e delle immorsature, e la costruzione di tutti gli incassi per la posa in opera della pietra da taglio. Nei prezzi unitari delle murature da eseguire con pietrame di proprietà della Stazione Appaltante, come in generale per tutti i lavori per i quali s'impiegano materiali di proprietà della Stazione Appaltante (non ceduti all'Impresa), si intende compreso ogni trasporto, ripulitura ed adattamento dei materiali stessi per renderli idonei alla messa in opera, nonché la messa in opera degli stessi. Le murature eseguite con materiali ceduti all'Appaltatore saranno valutate con i prezzi normali suddetti delle murature con pietrame fornito dall'Appaltatore, intendendosi in questi prezzi compreso e compensato ogni trasporto ed ogni onere di lavorazione, messa in

opera ecc., come sopra, del pietrame ceduto. Qualunque sia l'incurvatura data alla pianta ed alle sezioni trasversali dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle vòlte e saranno valutate coi prezzi delle murature rette senza alcun compenso.

b) Murature di pietra da taglio. - La pietra da taglio da pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in base al volume del minimo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e altri pezzi, da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile. Per le pietre, di cui una parte viene lasciata greggia, si comprenderà anche questa nella misurazione, non tenendo però conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto delle dimensioni assegnate alla medesima dai tipi prescritti. Nei relativi prezzi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri, di cui alla precedente lettera a).

c) Riempimento di pietrame a secco. - Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc. sarà

valutato a metro cubo per il volume effettivo.

d) Paramenti di faccia-vista. - I prezzi stabiliti in tariffa per lavorazione delle facce-viste che siano da pagare separatamente dalle murature, saranno applicabili, qualunque sia la qualità o provenienza del pietrame per il rivestimento, anche se, per ordine della Direzione dei Lavori, tale qualità e provenienza risultassero diverse da quelle del materiale impiegato per la costruzione della muratura interna. Tali prezzi comprendono non solo il compenso per la lavatura delle facce viste, dei piani di posa e di combaciamento, ma anche quello per l'eventuale maggior costo del pietrame di rivestimento. Nella misurazione dei paramenti saranno dedotte le parti occupate da pietra da taglio, da cortine di mattoni e da pietre artificiali.

e) Calcestruzzi, smalti, cementi armati e cappe. - I calcestruzzi per fondazioni, murature, vòlti, ecc., gli smalti ed i cementi armati, costruiti di getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo di calcestruzzo o di smalto, escluso il ferro da impiegare

per i cementi armati che verrà pagato a parte a peso ed a chilogrammo, e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorchè inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori e trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature previste in progetto agli spigoli che avessero il cateto della loro sezione trasversale inferiore, o al più uguale, a 10 cm. I calcestruzzi, gli smalti ed i cementi armati costruiti di getto fuori d'opera saranno valutati sempre in ragione del loro effettivo volume, senza detrazione del volume del ferro per i cementi armati quando trattasi di travi, solette, pali o altri pezzi consimili, ed in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo quando trattasi di pezzi sagomati o comunque ornati per decorazione, pesandosi poi sempre a parte il ferro occorrente per le armature interne dei cementi armati.

I lastroni di copertura in cemento armato saranno valutati a superficie comprendendo, per essi, nel relativo prezzo di tariffa anche il ferro occorrente per l'armatura e la malta per fissarli in opera, oltre tutti gli oneri di cui appresso. Nei prezzi di elenco dei calcestruzzi, smalti, lastroni e cementi armati sono anche compresi e compensati gli stampi di ogni forma, i casseri, casseforme e cassette per il contenimento del calcestruzzo, le armature in legname di ogni sorta grandi e piccole per sostegno degli stampi, i palchi provvisori di servizio e l'innalzamento dei materiali, nonché per le vòlte anche le centine nei limiti di portata che sono indicati nei singoli prezzi di elenco (semprechè non sia convenuto di pagarle separatamente).

Art. 3.6

FERRO TONDO PER CALCESTRUZZO

Il peso del ferro tondo o dell'acciaio in barre ad aderenza migliorata di armatura del calcestruzzo verrà determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le quantità superiori alle prescrizioni, le legature e le sovrapposizioni per giunte non ordinate. Il peso del ferro verrà in ogni caso determinato con mezzi analitici ordinari, misurando cioè lo sviluppo lineare effettivo per ogni barra (seguendo le sagomature e uncinature) e moltiplicandolo per il peso unitario dato dalle tabelle ufficiali UNI. Col prezzo fissato, il tondino sarà fornito e dato in opera nelle casseforme, dopo aver subito tutte le piegature, sagomature e legature ordinate dalla Direzione dei Lavori, curando che la posizione dei ferri coincida rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi.

Il prezzo al chilogrammo dei soli cavi di acciaio armonico impiegato per i calcestruzzi precompressi, compensa anche la fornitura e posa in opera delle guaine, dei fili di legatura delle stesse guaine e le iniezioni con malta di cemento nei vani dei cavi, le teste e le

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piastre di ancoraggio e la mano d'opera e i mezzi ed i materiali per la messa in tensione dei cavi stessi nonché per il bloccaggio dei dispositivi.

Art. 3.7

GABBIONI METALLICI

I prezzi assegnati in elenco saranno da applicare separatamente per la fornitura e confezione in opera dei gabbioni mediante rete metallica e per il riempimento. Il riempimento sarà valutato a seconda dell'effettiva lavorazione che verrà ordinata dalla Direzione dei Lavori. Salvo disposizioni contrarie da impartire di volta in volta dalla Direzione dei Lavori, la parte esterna in vista, nonché quella relativa ai piani di posa e di combaciamento laterale, esclusa quella contro terra, verrà valutata come muratura a secco, calcolando il volume in base ad una rientranza pari a una volta e mezzo la rientranza media della pietra di paramento. Il resto del volume del gabbione sarà valutato

come bloccaggio.

Art. 3.8

MANUFATTI IN FERRO - PARAPETTI IN FERRO TUBOLARE

I lavori in ferro profilato o tubolare saranno valutati a peso ed i relativi prezzi applicati al peso effettivamente determinato prima della posa in opera mediante pesatura diretta a spese dell'Appaltatore o mediante dati riportati da tabelle ufficiali UNI. I prezzi comprendono pure, oltre la fornitura, la posa in opera, l'esecuzione dei necessari fori, la saldatura, la chiodatura e ribattitura, le armature di sostegno e le impalcature di servizio, gli sfridi di lavorazione e tre mani di verniciatura, di cui la prima di antiruggine e le due successive della vernice precisata nell'elenco prezzi.

Per i parapetti, la valutazione verrà effettuata a peso complessivo dell'opera con tutti gli oneri sopra esposti e tenendo presente che nel prezzo unitario è pure compresa la posa in opera.

Art. 3.9

CIGLI E CUNETTE

I cigli e le cunette in calcestruzzo, ove in elenco non sia stato previsto prezzo a metro lineare, saranno pagati a metro cubo, comprendendo nel prezzo ogni magistero per dare le superfici viste rifinite fresche al frattazzo.

Art. 3.10

SEMINAGIONl E PIANTAGIONI

Le seminagioni sulle scarpate dei rilevati saranno valutate a superficie per la proiezione orizzontale delle scarpate stesse, mentre le piantagioni saranno valutate a numero di piantine attecchite. Nei relativi prezzi, oltre la fornitura dei semi e delle piantine, sono compresi la preparazione del terreno ed ogni onere per la piantagione come prescritto dai rispettivi articoli. Nelle viminate sono pure compresi ogni onere e garanzia per l'attecchimento. La valutazione viene fatta per metro quadrato.

Art. 3.11

MATERIALI A PIE' D'OPERA

a) Pietra da taglio. - La pietra da taglio data a pie' d'opera grezza verrà valutata e pagata a volume col prezzo di elenco, calcolando il volume del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo in base alle dimensioni prescritte. Le lastre, i lastroni ed altri pezzi a pie' d'opera grezzi da pagarsi a superficie saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.

b) Legnami. - Saranno pagati coi prezzi di elenco. Il volume o la superficie dei legnami saranno computati in base alle lunghezze e sezioni ordinate, essendo nei prezzi stessi compreso qualunque compenso per lo sfrido e per la sua riduzione alle esatte dimensioni prescritte. Per i legnami rotondi e grossamente squadrati, il volume risulterà dal prodotto della lunghezza minima per la sezione trasversale in corrispondenza della mezzeria. Essi saranno pagati a metro cubo con I prezzi di elenco.

La superficie delle assicelle, tavole, tavoloni, panconi verrà misurata moltiplicando la larghezza presa in mezzeria per la lunghezza massima, cioè come se le teste fossero tagliate a squadra. Saranno pagati a metro quadrato coi relativi prezzi di elenco. I prezzi di elenco per i materiali a pie' d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto: a) alle provviste dei materiali a pie' d'opera che l'Appaltatore è tenuto a fare a richiesta della Direzione dei Lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami per casseri, paratie, palafitte, travature ecc., alla cui esecuzione provvede direttamente la Stazione Appaltante, la somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando l'Impresa non debba effettuarne lo spandimento;

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di scioglimento di contratto;

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO GENERALE

Miglioramento efficienza energetica del Municipio di Cosenza

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c) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sensi del D.M. 145/2000 Capitolato Generale; d) alla valutazione delle provviste a pie' d'opera che si dovessero rilevare dalla Stazione Appaltante quando per variazioni da essa

introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori. I detti prezzi per i materiali a pie' d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere applicato il ribasso contrattuale. In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pie' d'opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Appaltatore. Qualora una delle parti non intendesse procedere a giudizio arbitrale la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto è devoluta all'autorità giudiziaria competente.

Accordo bonario

Qualora nel corso dei lavori l’Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo economico dell'opera superi i limiti indicati dall’articolo art. 240 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., la Direzione dei Lavori ne dà immediata comunicazione al Responsabile del procedimento, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito. Il Responsabile del procedimento può promuovere la costituzione di apposita commissione, secondo le modalità di cui all'art. 240 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., affinché formuli, acquisita la relazione riservata della Direzione dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla costituzione della commissione, proposta motivata di accordo bonario. In merito alla proposta, entro trenta giorni dal ricevimento, si pronunciano l'Appaltatore e la Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore e la Stazione Appaltante aderiscano alla soluzione bonaria prospettata si procede alla sottoscrizione del

verbale di accordo bonario. La sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta. L'accordo bonario definito con le modalità precedenti e sottoscritto dalle parti ha natura di transazione. La Stazione Appaltante e l'Appaltatore hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo bonario. La procedura per la definizione dell'accordo bonario può essere reiterata per una sola volta.

Arbitrato

Le eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’articolo 240 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., insorte tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore, è attribuita al procedimento arbitrale ai sensi dell’art. 241 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. L’arbitrato ha natura rituale. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell’atto di resistenza alla domanda, nomina l’arbitro di propria competenza tra soggetti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale è scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza

nella materia oggetto del contratto, muniti di requisiti di indipendenza, e comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali in materia di contratti pubblici, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico; la nomina del presidente del collegio effettuata in violazione dell'art. 241 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. determina la nullità del lodo. Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolge secondo i disposti degli articoli 241, 242 e 243 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. Il Collegio arbitrale decide con lodo definitivo e vincolante tra le parti in lite.