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TIPOLOGIE CONTRATTUALI VARIANTI SUBAPPALTO AVVALIMENTO QUALIFICAZIONE PROCEDURE OFFERTA ANOMALA Avv. Daniele Spinelli CNA MODENA 18 gennaio 2016

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TIPOLOGIE CONTRATTUALI VARIANTISUBAPPALTOAVVALIMENTOQUALIFICAZIONEPROCEDUREOFFERTA ANOMALA

Avv. Daniele Spinelli

CNA MODENA 18 gennaio 2016

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LE NUOVE DIRETTIVE

Il 18 aprile 2014 sono entrate in vigore le tre nuove direttive europee in materia di contratti

pubblici, il cui recepimento da parte degli Stati membri è previsto entro il 18 aprile 2016.

La direttiva 2014/ 23/UE sulle concessioni la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e la

direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, - le ultime due sostituiscono, rispettivamente, la

direttiva 2004/18/CE e la direttiva 2004/17/CE- allo scopo di realizzare una semplificazione e una

maggiore flessibilità delle procedure, nonché avvicinare la disciplina dei settori “speciali” a quella

dei settori classici

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LE NUOVE DIRETTIVE

Le direttive europee sono atti normativi privi di efficacia diretta ma costituenti

un’obbligazione di risultato dello Stato membro; pertanto a seguito della

pubblicazione e successiva entrata in vigore delle nuove direttive, si è avviata la fase

discendente dell’iter normativo UE volta al recepimento delle direttive nel diritto

interno.

A tal fine, la normativa italiana prevede che Parlamento conferisca apposita delega al

Governo; delega che potrebbe che è stata inserita nel disegno di legge di delegazione

europea 2014.

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LEGGE DELEGA

Il ddl n. 1678-B (Delega appalti pubblici) composto di un solo articolo, reca una delega al Governo per

il recepimento di tre direttive che riordinano la normativa europea.

Il recepimento delle direttive UE articola in due fasi temporali distinte il processo di riscrittura del nuovo

Codice dei contratti, attraverso la previsione di un primo decreto legislativo, da adottare entro il 18

aprile 2016, e di un secondo decreto di riordino complessivo, da adottare entro il successivo 31 luglio

2016; al contempo è tuttavia fatta salva la possibilità per il governo di adottare, entro il 18 aprile 2016,

un unico decreto legislativo, che dia in ogni caso attuazione ai principi e criteri direttivi previsti dalla

legge delega.

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LEGGE DELEGA

Relativamente alle modalità e alle procedure per l’esercizio della delega, il nuovo testo del comma 3

prevede che il Consiglio di Stato, la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari competenti per

materia e per i profili finanziari si pronuncino “contestualmente” entro trenta giorni dalla trasmissione

decorsi i quali il decreto è adottato anche in assenza dei predetti pareri.

Un’ulteriore modifica apportata in sede referente riguarda le ipotesi di ritrasmissione alle Camere di un

secondo testo di schema per l’espressione del parere definitivo qualora il parere delle Commissioni

parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi.

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LEGGE DELEGA

Il nuovo testo approvato dalla Commissione interviene, inoltre, sulle modalità di adozione

della disciplina attuativa ed esecutiva del Codice. Si prevede, infatti, per un verso,

l’abrogazione del regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice (D.P.R. 207/2010) ad

opera del decreto legislativo di riordino e, per l’altro, che, sulla base del decreto legislativo

recante il nuovo Codice sono, altresì, emanate linee guida di carattere generale da adottarsi

di concerto tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANAC, che sono trasmesse

prima dell’adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere (comma 5).

Tuttavia la lettera lll della legge delega prevede che venga emanato un Nuovo Regolamento

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GOLD PLATING

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LEGGE DELEGA

Divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di

regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive,

come definiti dall’articolo 14, commi 24-ter e 24-quater, della

legge 28 novembre 2005, n. 246.

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TIPOLOGIE CONTRATTUALI

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ELIMINAZIONE DELL’APPALTO INTEGRATO COMPLESSO

Nel codice -art 56- vengono previste tre diverse tipologie contrattuali:

1. l’appalto di sola esecuzione Si tratta dell’ipotesi classica e più semplice in cui l’appaltatore ha il solo obbligo contrattuale di

eseguire i lavori puntualmente definiti nel progetto esecutivo predisposto dall’amministrazione e posto a base di gara

2. l’appalto di progettazione ed esecuzione (appalto integrato tipico) In questa tipologia di appalto, l’obbligazione

contrattuale dell’appaltatore consiste nella redazione della progettazione esecutiva e dell’esecuzione; il progetto definitivo è redatto

dall’amministrazione e posto base di gara

3. una terza tipologia che potremmo definire “appalto integrato complesso”. Anche in questo caso, l’oggetto del

contratto è costituito – come nel caso precedente - dalla progettazione esecutiva e dall’esecuzione dei lavori. Tuttavia, a differenza dell’appalto integrato in senso

puro, in questo terzo tipo anche la progettazione definitiva viene redatta dall’appaltatore, ma tale redazione avviene non in sede di adempimento degli obblighi

contrattuali, bensì in sede di offerta. In sostanza, l’amministrazione si limita a redigere un progetto preliminare che viene posto a base di gara, unitamente a un

capitolato prestazionale. L’offerta dei concorrenti è costituita dal progetto definitivo e dal prezzo ABOLITO

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ELIMINAZIONE DELL’APPALTO INTEGRATO COMPLESSO

In ogni caso limitazione drastica del ricorso all’appalto integrato ai casi in cui l’appalto o

la concessione di lavori abbiano per oggetto opere per le quali siano necessari lavori o

componenti caratterizzati da notevole contenuto innovativo o tecnologico che

superino in valore il 70 per cento dell’importo totale dei lavori e prevedendo di

norma la messa a gara del progetto esecutivo, in particolare per le opere puntuali

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VARIANTI

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DIRETTIVA CONSIDERANDO

Per la prima volta il legislatore comunitario affronta la fase di esecuzione del contratto e in particolare le possibili modifiche

contrattuali.

Il legislatore comunitario accoglie e porta a sistema, secondo il tracciato disegnato dai consideranda da 107 a 111, i principi

enucleati dalla Corte di Giustizia Europea in base ai quali:

● dai principi generali in materia di appalti pubblici discende quale regola generale il divieto di apportare modifiche

sostanziali al contratto concluso;

● in tali ipotesi sussiste l'obbligo per la stazione appaltante di tornare sul mercato mediante l'indizione di una nuova gara;

N.B.: Questi principi devono trovare il loro bilanciamento con le esigenze che possono sorgere nel corso dell'esecuzione del

contratto.

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CONSIDERANDO 111 DIRETTIVA 2014/24/UE

Rispetto ai singoli contratti, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la possibilità di prevedere modifiche mediante

clausole di revisione o di opzione, senza che tali clausole conferiscano loro discrezionalità illimitata. La presente direttiva

dovrebbe pertanto stabilire in che misura le modifiche possano essere previste nel contratto iniziale. Si dovrebbe pertanto

precisare che clausole di revisione o di opzione formulate con sufficiente chiarezza potrebbero ad esempio prevedere

indicizzazioni dei prezzi o garantire, per esempio, che le apparecchiature di comunicazione da fornire per un determinato

periodo di tempo restino adeguate anche in caso di modifica dei protocolli di comunicazione o di altre modifiche

tecnologiche. Dovrebbe inoltre essere possibile, mediante l’inserimento di clausole sufficientemente chiare, prevedere

adattamenti del contratto che si rendano necessari a seguito di difficoltà tecniche apparse durante il funzionamento

o la manutenzione. È inoltre opportuno ricordare che gli appalti potrebbero, ad esempio, comprendere la manutenzione

ordinaria e prevedere gli interventi di manutenzione straordinaria che risultino necessari per garantire continuità

nell’erogazione di un servizio pubblico.

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ART. 72 PARAGRAFO 1, LETT. A).DIRETTIVA 2014/24/UE

Codifica le ipotesi nelle quali il contratto d'appalto può essere modificato in corso di esecuzione senza

che ciò comporti l'obbligo per la stazione appaltante di indire una nuova gara.

I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d’appalto a

norma della presente direttiva nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di

gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di

revisione dei prezzi, o opzioni. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od

opzioni, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche

o opzioni che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro;

[analogo art. 89 direttiva 2014/25/UE]

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LEGGE DELEGA Z

Si demanda al legislatore delegato l’introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso

d’opera:

distinguendo in modo dettagliato tra variazioni sostanziali e non sostanziali, in particolare nella fase esecutiva;

con specifico riferimento agli insediamenti produttivi strategici e alle infrastrutture strategiche prevedendo che ogni

variazione in corso d’opera debba essere: motivata e giustificata da condizioni impreviste e imprevedibili;

La variante deve essere debitamente autorizzata dal RUP, con particolare riguardo all’effetto sostitutivo

dell’approvazione della variazione rispetto a tutte le autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati;

la possibilità, per l’amministrazione, di procedere alla rescissione del contratto quando le variazioni superino

determinate soglie rispetto all’importo originario; garantendo al contempo la qualità progettuale e la responsabilità

del progettista in caso di errori di progettazione.

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MODIFICA SOSTANZIALE

OGGETTIVO:

se si muta radicalmente la tipologia di opera (ponte anziché strada)

se pur restando inalterata la tipologia di opera il progetto viene sconvolto nella sua impostazione originaria (casa in pietra

anziché in c. a.) Riguarda anche i gruppi di lavorazione omegene?

SOGGETTIVO:

Se occorre apprestare mezzi d’opera ed organizzazione sostanzialmente diversi da quelli iniziali ovvero spostare il cantiere

o modificarne significativamente l’impostazione

Se occorre affrontare problemi tecnico‐esecutivi del tutto eterogenei rispetto a quelli richiesti dall’impostazione originaria.

Dobbiamo considerare anche la qualificazione?

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SUBAPPALTO

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LEGGE DELEGA HHH

Disciplina specifica per il subappalto, avente ad oggetto:

l’obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta le parti del contratto che intende subappaltare;

l’espressa individuazione dei casi specifici in cui vige l’obbligo di indicare, in sede di offerta, una terna di

nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di attività prevista in progetto;

l’obbligo di dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione e di sostituire i

subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione;

l’obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di

inadempimento da parte dell’appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente,

per i servizi, le forniture o i lavori forniti.

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CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA PLENARIA 2/11/2015 N. 9

Il massimo Consesso amministrativo – alla cui pronuncia, ricordiamo, sono tenuti ad

uniformarsi i giudici di merito – ha affermato che dall’esame della vigente normativa di

riferimento non emerge alcun obbligo, per il concorrente, di indicare il nome del

subappaltato re all’atto dell’offerta, neanche nei casi in cui, ai fini dell’esecuzione delle

lavorazioni relative a categorie scorporabili a qualificazione necessaria, risulta indispensabile

il loro subappalto ad un’impresa provvista delle relative qualificazioni (cosiddetto “

Subappalto necessario”).

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QUALIFICAZIONE ART. 108

DEL REGOLAMENTO E ART 118 COMMA 2 DEL CODICE

Il Bando di gara deve indicare:

1. L’importo complessivo dell’opera o del lavoro oggetto dell’appalto.

2. La relativa ed unica categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento (Art. 108,

comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010) e la relativa classifica.

3. le ulteriori categorie generali e specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro, di importo singolarmente superiore

al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro con i

relativi importi che sono scorporabili. (Art. 108, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010).

Tutto il resto andrebbe dunque, a stretto rigore, fatto confluire necessariamente nella prevalente –con l’unica eccezione delle

lavorazioni appartenenti che necessitano dell’abilitazione particolari come quelli ex legge 46/1990.

In realtà nulla vieta che s’indichino anche le categorie d’importo inferiore a € 150.000 od al 10%. In queste ipotesi dette

categorie saranno subappaltabili al 100%.

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QUALIFICAZIONE ART. 108

DEL REGOLAMENTO E ART 118 COMMA 2 DEL CODICE

Per appalti di valore superiore ai 150.000 euro, una lavorazione viene

considerata categoria, quando ricorrono le seguenti condizioni:

la lavorazione può essere considerata autonoma dalle altre di cui

si compone l’intervento;

la lavorazione ha un valore singolarmente superiore al 10%

dell’importo complessivo, ovvero è di importo superiore ai 150.000

Euro.

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QUALIFICAZIONE ART. 108

DEL REGOLAMENTO E ART 118 COMMA 2 DEL CODICE

«Il criterio base per individuare la categoria prevalente e le categorie diverse dalla prevalente da inserire

nei bandi di gara è quello di suddividere, in sede di progettazione, tutte le lavorazioni necessarie per

la realizzazione dell’intervento in sottogruppi di lavorazioni, sulla base di due presupposti:

- ogni sottogruppo deve essere di importo superiore al 10% dell’importo complessivo

dell’intervento o comunque di importo superiore a 150.000 euro;

- deve costituire un lavoro autonomo, riconducibile a uno dei lavori individuati dalle

declaratorie di cui all’allegato A del Regolamento».

(Documento di Consultazione A.V.C.P. allegato agli schemi di BANDI-TIPO per l’affidamento di lavori

pubblici di importo superiore a 150.000 euro nei settori ordinari).

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QUALIFICAZIONE ART. 92 COMMA 1,108 COMMA 1 ,109

COMMA 1

DPR 207/2010La regola generale in tema di qualificazione è l’art 108 del DPR 207/2010 che fissa il principio che per la partecipazione delle

imprese alle gare di appalto é richiesta la sola qualificazione nella categoria prevalente, purché con riferimento all'importo

totale dei lavori (art. 92, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010)

Art. 109, comma 1, del d.P.R. n.207 del 2010

L'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate

indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può eseguire direttamente

tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure

subappaltare dette lavorazioni (fatto salvo quanto previsto al comma 2).

In definitiva la regola generale, è la sufficienza della qualificazione nella prevalente.

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QUALIFICAZIONE ART. 109 COMMA 2

DPR 207/2010

Eccezione alla regola generale

La partecipazione è preclusa se ricorrono le seguenti condizioni: Categorie superiori al 10% o i 150.000 euro

relative a

1. Opere Generali di cui all’allegato A

2. Opere specialistiche a qualificazione obbligatoria,

NO ESECUZIONE DIRETTA senza le relative adeguate qualificazioni

(ammesso il subappalto, nei limiti di legge, ad imprese in possesso delle relative qualificazioni

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CATEGORIE GENERALI

ALLEGATO A

OG1 Edifici civili e industriali

OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane OG4 Opere d’arte nel sottosuolo

OG5 Dighe

OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

OG7 Opere marittime e lavori di dragaggio

OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica

OG10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione.

OG11 Impianti tecnologici

OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambiente

OG13 Opere di ingegneria naturalistica

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CATEGORIE SPECIALI

ALLEGATO A

OS1 Lavori in terra

OS2-A Superficidecorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico

OS2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario

OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori OS5 Impianti pneumatici e antintrusione

OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

OS7 Finituredi opere generali di natura edile

OS8 Opere di impermeabilizzazione

OS9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

OS10 Segnaletica stradale non luminosa OS11 Apparecchiature strutturali speciali OS12-A Barriere stradali di sicurezza

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CATEGORIE SPECIALI

ALLEGATO A

OS12-B Barriere paramassi, ferma neve e simili

OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato

OS14 Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti

OS15 Pulizie di acque marine, lacustri, fluviali

OS16 Impianti per centrali di produzione energia elettrica

OS17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia

OS18-A Componenti strutturali in acciaio

OS18-B Componenti per facciate continue

OS19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati

OS20-A Rilevamenti topografici OS20-B Indagini geognostiche OS21 Opere strutturali speciali

OS22 Impianti di potabilizzazione e depurazione

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CATEGORIE SPECIALI

ALLEGATO A

OS23 Demolizione di opere

OS24 Verde e arredo urbano

OS25 Scavi archeologici

OS26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali

OS27 Impianti per la trazione elettrica OS28 Impianti termici e di condizionamento OS29 Armamento ferroviario

OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS31 Impianti per la mobilità sospesa

OS32 Strutture in legno

OS33 Coperture speciali

OS34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità

OS35 Interventi a basso impatto ambientale

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CLASSIFICHE

Classifica I - fino a € 258.000

Classifica II - fino a € 516.000

Classifica III - fino a € 1.033.000

Classifica III-bis - fino a € 1.500.000

Classifica IV - fino a € 2.582.000

Classifica IV-bis - fino a € 3.500.000

Classifica V - fino a € 5.165.000

Classifica VI - fino a € 10.329.000

Classifica VII - fino a € 15.494.000

Classifica VIII - oltre € 15.494.000 - l’importo della classifica VIII (illimitato)

è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000

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CLASSIFICHE

Nuove categorie:

• OS 35 - Interventi a basso impatto ambientale.

Categorie variate:

• OG 10 - aggiunta la costruzione, manutenzione e ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all’esterno degli edifici;

• OG 11 - scomponibile nelle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30;

• OS 7 - aggiunta la fornitura e la posa in

opera di isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco (prima rientranti nella

categoria OS8);

• OS 8 - solo fornitura, posa in opera e ristrutturazione delle opere di impermeabilizzazione con qualsiasi materiale e simili;

• Suddivisione della categoria OS 2 (OS 2A ed OS 2B);

• Suddivisione della categoria OS 12 (OS 12A ed OS 12B);

• Suddivisione della categoria OS 18 (OS 18A ed OS 18B);

• Suddivisione della categoria OS 20 (OS 20A ed OS 20B);

• OS 21 - eliminate le indagini geognostiche ed il prelievo dei campioni da analizzare in laboratorio.

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QUALIFICAZIONE ART. 118 COMMA 2 DEL D.LGS 163 /2006 E

108 COMMA 2 D.PR 207/2010

Art. 118, comma 2

Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo.

Art 108 comma 2

………………….le ulteriori categorie generali e specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro, con i relativi importi che sono

scorporabili e che a scelta del concorrente sono subappaltabili o affidabili a cottimo, con i limiti di cui all’articolo 109 comma

2.

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QUALIFICAZIONE ART. 109 COMMA 2

DPR 207/2010

Ciò comporta che, qualora il bando di gara preveda, fra le categorie

scorporabili e subappaltabili, categorie di opere generali o a qualificazione obbligatoria

ed il concorrente non sia in possesso delle corrispondenti qualificazioni oppure, in

alternativa, non abbia costituito un RTI o non abbia indicato nell’offerta l’intenzione di

procedere al loro subappalto, la stazione appaltante deve disporre l’esclusione dalla

gara in quanto, in fase di esecuzione, lo stesso, qualora aggiudicatario, non potrebbe

né eseguire direttamente le lavorazioni né essere autorizzato a subappaltarle.

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QUALIFICAZIONE ART. 109 COMMA 2

DPR 207/2010

In realtà il ricorso al subappalto come modalità di qualificazione incontra due limiti:

1. Categoria prevalente: la percentuale di lavori subappaltabile o che può essere affidata a

cottimo è stabilita nella misura del trenta per cento dell'importo della categoria, calcolato con

riferimento al prezzo del contratto di appalto (Art. 170, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010);

2. Le cd SIOS cioè le categorie specialistiche d’importo superiore al 15%, ai sensi dell’art 109

comma 2 ultima parte possono essere subappaltate nei limiti dell’art 170 comma 1 (30%).

Oltre tale limite è necessario costituire un A.T.I. verticale con impresa qualificata.

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L’INTERVENTO DEL CONSIGLIO DI STATO

L’eccezione alla regola generale è divenuta inoperante dopo il ricordo dell’AGI accolta dal Consiglio di

Stato (Commissione Speciale) che ha emesso il parere n. 3014/2013 recepito dal Dpr 30 ottobre 2013, che ha

annullato il comma 2 dell'articolo 107 (che contiene l'elenco delle categorie superspecialistiche che, ai sensi

dell'articolo 37, comma 11, del Codice non possono essere subappaltate per più del 30%) e il comma 2 dell'articolo

109 (che affermava il principio in base al quale l'affidatario qualificato nella sola prevalente potesse eseguire anche le

opere scorporabili, il comma 2 rovesciasse invece tale principio imponendo il subappalto delle categorie scorporabili

non coperte da attestazione Soa)

L’effetto abrogativo delle norme era operativo decorsi quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del D.P.R. 30

ottobre 2013, il quale ha annullato il comma 2 dell'articolo 107 e il comma 2 dell'articolo 109 del Regolamento n.

207/2010

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L’INTERVENTO DEL CONSIGLIO DI STATO

Espulso dall’ordinamento il comma 2 dell’art 109 viene meno il divieto, per il

concorrente sprovvisto della qualificazione nelle categorie scorporabili “a qualificazione

obbligatoria”, di eseguire (e, ancor prima, di concorrere) le relative lavorazioni; viene quindi

meno l’obbligo di possedere la qualificazione specifica in tali categorie scorporabili

(direttamente o associando un soggetto qualificato quale mandante in raggruppamento

temporaneo) o l’obbligo, previsto quale alternativa (fuori dai casi dell’articolo 37, comma 11,

del decreto legislativo n. 163 del 2006), di impegnarsi a subappaltare i lavori appartenenti a

tali categorie scorporabili delle quali gli era preclusa l’esecuzione diretta.

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L’INTERVENTO DEL CONSIGLIO DI STATO

Espulso dall’ordinamento il comma 2 dell’art 109 viene meno il divieto, per il

concorrente sprovvisto della qualificazione nelle categorie scorporabili “a qualificazione

obbligatoria”, di eseguire (e, ancor prima, di concorrere) le relative lavorazioni; viene quindi

meno l’obbligo di possedere la qualificazione specifica in tali categorie scorporabili

(direttamente o associando un soggetto qualificato quale mandante in raggruppamento

temporaneo) o l’obbligo, previsto quale alternativa (fuori dai casi dell’articolo 37, comma 11,

del decreto legislativo n. 163 del 2006), di impegnarsi a subappaltare i lavori appartenenti a

tali categorie scorporabili delle quali gli era preclusa l’esecuzione diretta.

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SUBAPPALTO NECESSARIO

Ne risulta travolto anche l’orientamento espresso dai giudici amministrativi in alcune pronunce, (per

tutte: Consiglio di Stato, sezione VI, 2 maggio 2012, n. 2508) sull’obbligo della preventiva individuazione, in

sede di gara, dei subappaltatori con le relative qualificazioni, quando ricorreva la fattispecie del cosiddetto

“subappalto necessario”, ovvero in presenza di categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria a fronte di

un concorrente non qualificato direttamente in tali categorie.

Venuto meno il concetto di “qualificazione obbligatoria” e il correlato seguito dell’obbligatoria

indicazione del subappalto, è naturalmente posto nel nulla qualsiasi presunto obbligo di indicazione del

subappaltatore già in sede di partecipazione alla gara

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SUBAPPALTO NECESSARIO

Nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2013, è stato pubblicato il

decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151 che, al comma 9 dell'articolo 3, detta la

disciplina transitoria, destinata a colmare il vuoto normativo – o per meglio dire la

fine del concetto di qualificazione obbligatoria che aveva scatenato molte proteste

delle imprese specialistiche- creatosi a seguito dell’ annullamento del comma 2

dell'articolo 107 e il comma 2 dell'articolo 109 del Regolamento n. 207/2010.

Si era aperta questione su «continuano» a trovare applicazione

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SUBAPPALTO NECESSARIO

Il Governo è corso ai ripari varando il decreto legge n. 47/2014, convertito con

la legge n.80/2014.

La predetta legge di conversione ha sostituito la norma dell’art. 12 del decreto

legge n.47/2014, stabilendo, con una norma “ponte” che (in attesa del varo delle nuove

disposizioni del DPR. n. 207/2010, annullate dal Consiglio di Stato) oggi costituisce il

riferimento normativo in tema di qualificazione degli affidatari di contratti pubblici di

lavori

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SUBAPPALTO NECESSARIO

L’articolo 12 al primo comma ha disposto una riduzione delle categorie super specialistiche, passate dalle 24 del d.P.R. n.

207/2010 a 13.

Tali categorie sono state individuate secondo i seguenti criteri:

a) categorie riconducibili al comparto beni culturali: OS 2-A, OS 2-B, OS 25;

b) categorie riconducibili alla sicurezza strutturale e infrastrutturale: OS 11, OS 12-A; OS 13; OS 18-A, OS 18-B; OS 21;

c) categorie riconducibili alla sicurezza impiantistica (OG 11, OS 4, OS 30);

d) categorie riconducibili al ciclo dei rifiuti (OS 14).

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SUBAPPALTO NECESSARIO

La norma precisa, inoltre, che resta fermo, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del Codice di

cui al decreto legislativo n. 163/2006, il limite di subappalto del 30% (di cui all'articolo 170,

comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. n. 207/ 2010) per le summenzionate categorie di

importo singolarmente superiore al 15 per cento.

Sempre a proposito del possesso della qualificazione nelle categorie super

specialistiche ai fini della partecipazione alle gare, la norma precisa che continua a trovare

applicazione l'articolo 92, comma 7, del regolamento DPR. 207/2010.

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SUBAPPALTO NECESSARIO

Il secondo comma dispone invece l’abrogazione dei commi 1 e 3 dell’articolo 109 del

Regolamento sui contratti pubblici (D.P.R. n. 207 del 2010), sostituiti dal comma 2 dello stesso articolo,

assieme alle premesse dell’allegato A del primo e della tabella sintetica delle categorie, presente nel

medesimo allegato (comma 3).

Nonostante tale abrogazione, viene riproposto integralmente il principio generale secondo cui l’affidatario,

in possesso della qualificazione nella categoria prevalente può eseguire direttamente tutte le lavorazioni

scorporabili a qualificazione non obbligatoria, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni

(comma 2, lett “a”).

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SUBAPPALTO NECESSARIO

Resta quindi confermato poi il principio secondo cui non possono essere eseguite

direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se

privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni indicate nel bando di gara o nell'avviso

di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3,

del Regolamento, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A dello stesso,

nonché le categorie specialistiche a qualificazione obbligatoria come di seguito elencate: OS 2-

A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS

20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35 (comma 2, lett. “b”).

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CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA PLENARIA 2/11/2015 N. 9

Il massimo Consesso amministrativo – alla cui pronuncia, ricordiamo, sono tenuti ad

uniformarsi i giudici di merito – ha affermato che dall’esame della vigente normativa di

riferimento non emerge alcun obbligo, per il concorrente, di indicare il nome del

subappaltato re all’atto dell’offerta, neanche nei casi in cui, ai fini dell’esecuzione delle

lavorazioni relative a categorie scorporabili a qualificazione necessaria, risulta indispensabile

il loro subappalto ad un’impresa provvista delle relative qualificazioni (cosiddetto “

Subappalto necessario”).

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LEGGE DELEGA

Definizione dei casi di pagamento diretto dei subappaltatori,

subordinandola al preliminare accertamento della violazione contrattuale

da parte della stazione appaltante. Il testo del DDL di delega prevede

l’obbligo di pagamento diretto dei subappaltatori in caso di

inadempimento dell’appaltatore e anche su richiesta del subappaltatore,

se la natura del contratto lo consente.

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LEGGE DELEGA

Il pagamento diretto del subappaltatore, può avvenire nelle seguenti ipotesi:

1. L’Amministrazione lo ha previsto nel bando di gara

2. Subappalti relativi alle SIOS di cui all’articolo 37 comma 11 del Codice, aventi valore superiore al quindici per cento dell’importo

dell’appalto.

3. Con la modifica al comma 3 art 118 la Stazione Appaltante quindi “può” (legittimamente) procedere sentito l’affidatario al pagamento

diretto in favore dei detti soggetti, in caso di conclamata “crisi di liquidità finanziaria” dell’appaltatore, desumibile, non solo dal mancato

pagamento dei subappaltatori/cottimisti (o dei componenti l’ATI o Consorzio appaltatore e della consortile operativa), ma anche (solo)

da “reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti”.

4. Con l'introduzione del nuovo comma 3-bis (il cui testo è il seguente: "E' sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti

di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite

dall'affidatario medesimo e dai subappaltatori e cottimisti, presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura")

viene raccordato l'art. 118 in argomento con la normativa fallimentare che consente la continuità aziendale, con lo scopo di riattivarne

l'attività imprenditoriale e quindi di consentire la prosecuzione dei contratti pubblici.

.

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AVVALIMENTO

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LEGGE DELEGAART. 1.LETT O)

Revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento, nel rispetto dei princìpi dell’Unione europea e di quelli desumibili dalla

giurisprudenza amministrativa in materia:

imponendo che il contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi

in cui l’oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione

imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara,

rafforzando gli strumenti di verifica circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte

dell’impresa ausiliaria nonche ́ circa l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto, al fine di escludere la

possibilità di ricorso all’avvalimento a cascata e

prevedendo che non possa essere oggetto di avvalimento il possesso della qualificazione e dell’esperienza tecnica e

professionale necessarie per eseguire le prestazioni da affidare;

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ART. 104AVVALIMENTO

L’effettiva disponibilità dei mezzi necessari, presentando l’impegno assunto da detti soggetti a tal fine. Nel caso di

dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 97, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione

appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.

Sostituzione dell’impresa ausiliaria

1. non soddisfa un pertinente criterio di selezione

2. sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 97.

3. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l’operatore economico deve sostituire un soggetto per

il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.

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ART. 104AVVALIMENTO

.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei

confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni

oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia

a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del

soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a

base di gara.

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ART. 104AVVALIMENTO

.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-

finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’ articolo 99, che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria. E’ esclusa la possibilità di ricorso

all'avvalimento a cascata.

SI AVVALIMENTO PLURIMO

Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le amministrazioni aggiudicatrici e

gli enti aggiudicatori possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente stesso o, nel caso di un’offerta

presentata da un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 28, da un partecipante al raggruppamento. (applicazione della Sentenza del 10 ottobre

2013 resa nella causa C-94/12)

Il bando può prevedere che, in relazione alla natura dell'appalto, qualora sussistano requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature possedute da un

ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, queste possano prestare l'avvalimento nei confronti di più di un concorrente, sino ad un massimo indicato nel

bando stesso, impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, all'aggiudicatario.

NO AVVALIMENTO FRAZIONATO

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ART. 104AVVALIMENTO

.

La differenza tra avvalimento plurimo e frazionato consiste nel fatto che:

a) con l’avvalimento plurimo il concorrente si avvale, per un singolo requisito e per la sua interezza, di più soggetti ausiliari per raggiungere la soglia del rispettivo requisito

prevista dal bando di gara e, pertanto, è solo cumulando i requisiti degli ausiliari che viene raggiunta la predetta soglia di ammissione [quindi, in caso di avvalimento

dell’attestazione SOA di più ausiliarie, le attestazioni SOA si sommano per le rispettive classifiche e la somma totale deve coprire l’intero importo della categoria di appalto:

per esempio, per la categoria OG1 le classifiche delle ausiliarie si sommano (I+III) = € (258.000+1.033.000) = € 1.291.000]

b) con l’avvalimento frazionato, invece, il concorrente si avvale di uno o più soggetti ausiliari per integrare il proprio singolo requisito relativamente alla parte mancante per

il raggiungimento della soglia prevista dal bando di gara e, pertanto, è solo cumulando il proprio requisito con quello/i dell’ausiliario/i che viene raggiunta la predetta soglia

di ammissione [quindi, in caso di avvalimento dell’attestazione SOA per una quota parte della categoria di appalto, le attestazioni SOA dell’ausiliata e dell’ausiliaria si

sommano per le rispettive classifiche e la somma totale deve coprire l’intero importo della categoria di appalto: per esempio, per la categoria OG1 la classifica dell’ausiliata

si somma a quella dell’ausiliaria (I+III) = € (258.000+1.033.000) = € 1.291.000].

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ART. 104AVVALIMENTO

ANCHE UN’IMPRESA DEL TUTTO SPROVVISTA DELL’ATTESTAZIONE SOA PUÒ RICORRERE ALL’AVVALIMENTO DELL’ATTESTAZIONE SOA,

purchè operi abitualmente nel settore di attività nel quale si colloca l’oggetto della gara, come risulta dall’iscrizione alla CCIAA (AVCP

det. 2/2012; TAR Campania Napoli 23.6.2011, n. 3326; parere AVCP n. 80 del 5.5.2011).

Il requisito di qualificazione del concorrente non può essere sommato a quello posseduto dell’ausiliaria. (AVCP det. 2/2012).

Ammissibilità dell’avvalimento plurimo e frazionato (CdS, sez. V, 5.10.2014, n. 5987)

Non è ammesso sommare il beneficio dell’avvalimento con il beneficio del quinto (AVCP det. 2/2012).

È ammesso l’avvalimento della SOA all’interno del RTI, purchè il requisito sia prestato per intero (AVCP det. 2/2012)

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ART. 104AVVALIMENTO

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che

partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato

di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo

di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

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ART. 104AVVALIMENTO

.

9. Il contratto di avvalimento indica nel dettaglio le risorse e le attrezzature messe a disposizione dall’impresa ausiliaria, con particolare

riguardo ai casi in cui l'oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata

organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara.

10. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo

possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse

medesime nell'esecuzione dell'appalto.

La stazione appaltante tramette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della

vigilanza, e per la prescritta pubblicità. (dunque UNA VOLTA PRESTATO IL REQUITO NON POSSO PIU’ PRESTARLO?)

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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 28.09.2015 N. 4507

Quanto alla possibilità di sopperire alla mancanza di analiticità del

contratto di avvalimento con l’esercizio del potere di soccorso, non

può farsi luogo al soccorso istruttorio, allorché l’avvalimento riguardi

il possesso di requisiti per la partecipazione alla gara che devono

essere posseduti e documentati alla data di presentazione dell’offerta

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QUALIFICAZIONE

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LEGGE DELEGA

Art. 1

m) definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica, ivi compresa quella organizzativa, e professionale

attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto che gli operatori economici devono possedere per partecipare alle procedure di gara,

tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti da scegliersi dalle stazioni appaltanti nel

rispetto dei principi di trasparenza e rotazione ed a favorire l'accesso alle micro, piccole e medie imprese;

nn) revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità, trasparenza e verifica

formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche

all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite, introducendo, inoltre, misure di premialità, regolate da un'apposita disciplina

generale fissata dall'ANAC con propria determinazione e connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su

accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e la gestione dei contenziosi, nonché

assicurando gli opportuni raccordi con la normativa vigente in materia di rating di legalità, in ogni caso prevedendo la decadenza delle

attestazioni in caso di procedure di fallimento o la sospensione in caso di concordato «con riserva» o «con continuità aziendale»;

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NUOVE PROCEDURE

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LEGGE DELEGA

Le direttive comunitarie ampliano il novero delle

procedure di evidenza pubblica, con l’introduzione

obbligatoria per gli Stati, della procedura

competitiva con negoziazione e del partenariato per

l’innovazione.

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PROCEDURE

«procedure aperte», le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta; Art 74

«procedure ristrette», le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori

economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente decreto; Art 75

hhh) «dialogo competitivo», una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati

ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a

presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare;

iii) «sistema dinamico di acquisizione», un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul

mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione;

lll) «asta elettronica», un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti

taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un

trattamento automatico.

Partenariato per l’Innovazione l'attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o significativamente migliorato, tra cui i processi di produzione, di edificazione o di

costruzione, un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell'organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne, tra l'altro allo

scopo di contribuire ad affrontare le sfide per la società o a sostenere la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

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PROCEDURE

«procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori

economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario

costituisce procedura negoziata;

Art 76 Procedura competitiva con negoziazione (sostituisce la procedura negoziata con pubblicazione del

bando)

Art 77 Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione

Art 78 Procedure in caso di urgenze di protezione civile

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PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

La procedura competitiva con negoziazione è attivabile solo per gli appalti relativi ai settori ordinari e, con riferimento a

tutte le tipologie di appalto e non più, come avveniva in precedenza, per singole categorie. può ricorrere , innanzitutto,

per lavori, forniture o servizi che richiedano progetti o soluzioni innovativi e presentino caratteristiche tali da non

poter essere aggiudicati senza preventive e progressive negoziazioni , anche per l’impossibilità di definire ex ante le

specifiche tecniche mediante il riferimento a norme, valutazioni o riferimenti tecnici già esistenti. Oggetto della

negoziazione fra l’amministrazione e i concorrenti invitati sono le offerte iniziali, mentre sono esclusi dalla negoziazione i

requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione. La negoziazione è finalizzata a migliorare il contenuto delle offerte

iniziali , con conseguente presentazione di offerte successive e progressiva riduzione del numero di offerte da

negoziare, sino a che l’amministrazione non decide di chiudere le negoziazioni e stabilisce un termine entro il quale

devono essere presentate le offerte.

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PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE

il partenariato per l’innovazione è un procedura da recepire obbligatoriamente a cui

l’amministrazione può ricorrere per l’esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di

acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può essere

soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato. Questa procedura specifica

dovrebbe consentire alle A.A. di istituire un partenariato per l’innovazione a lungo termine per lo

sviluppo e il successivo acquisto di prodotti, servizi o lavori caratterizzati da novità e innovazione,

a condizione che tale prodotto o servizio possa essere fornito o tali lavori possano essere

effettuati nel rispetto dei livelli di prestazione e dei costi concordati, senza bisogno di una

procedura d’appalto distinta per l’acquisto.

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ARTICOLO 36PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE

(ART. 31, DIR. 24; ART. 49 DIR. 25)

1. Nel partenariato per l'innovazione qualsiasi operatore economico può formulare una domanda di partecipazione in risposta a un

bando di gara o ad un avviso di indizione di gara, presentando le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall’ente

aggiudicatore per la selezione qualitativa.

2. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore identifica l'esigenza di prodotti, servizi o lavori

innovativi che non può essere soddisfatta acquistando prodotti, servizi o lavori disponibili sul mercato. Indica altresì quali elementi della

descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare. Le informazioni fornite sono sufficientemente precise per

permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se chiedere di partecipare alla

procedura.

3. L'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può decidere di instaurare il partenariato per l'innovazione con un solo

operatore economico o con più operatori che conducono attività di ricerca e sviluppo separate. Il termine minimo per la ricezione delle domande

di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni

aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alla procedura. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti

aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità agli articoli 113 e 174. Gli appalti

sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente agli articoli 109 e 170.

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ART. 13CONTRATTI SOTTO SOGLIA

( LETTERE G), FF), II) LEGGE DELEGA)

1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture di importo inferiore alla soglie di cui all’articolo 10, devono garantire la qualità

delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, massima semplificazione e rapidità dei procedimenti, non discriminazione,

parità di trattamento, proporzionalità, tutela della concorrenza, pubblicità e trasparenza.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori provvedono all’affidamento dei contratti pubblici relativi alle opere, lavori, servizi e forniture

indicati al comma 1, in applicazione delle linee guida emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, nonchè delle

seguenti disposizioni:

a) nel caso di ricorso a procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore rivolge

l’invito a presentare offerta ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

b) nel caso di ricorso a procedura ad evidenza pubblica l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore indica le modalità di individuazione e di

esclusione delle offerte anomale al fine di rendere non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo dell’offerta anomale.

3. Le imprese pubbliche che operano nei settori speciali applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, adottati in conformità ai principi dettati

dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea a tutela della concorrenza.

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ANOMALIA DELLE OFFERTE

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ART. 69 DIRETTIVA 24/2014 (RUBRICATO “OFFERTE ANORMALMENTE BASSE”)

Nel suo primo paragrafo prevede che “le amministrazioni aggiudicatrici impongono agli operatori

economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono

anormalmente basse rispetto a lavori, forniture o servizi”.

Per poi precisare, al paragrafo 3 che “l’amministrazione aggiudicatrice valuta le informazioni

fornite consultando l’offerente” che “può respingere l’offerta solo se la prova fornita non giustifica

sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al

paragrafo 2”.

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ART. 69 DIRETTIVA 24/2014 (RUBRICATO “OFFERTE ANORMALMENTE BASSE”)

Paragrafo 2 che, nella sostanza, richiama concetti e criteri già noti infatti, in particolare, il paragrafo stabilisce che le spiegazioni dell’appaltatore

possono riguardare:

a) l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;

b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o

per eseguire i lavori,

c) l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente;

d) il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 18, paragrafo 2 secondo cui “gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori

economici, nell’esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal

diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro

elencate nell’allegato X”;

e) il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 71 (subappalto);

f) l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato.

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LEGGE DELEGALETTERA F) ARTICOLO 1

Paragrafo 2 che, nella sostanza, richiama concetti e criteri già noti infatti, in particolare, il paragrafo stabilisce che le spiegazioni dell’appaltatore

possono riguardare:

a) l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;

b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o

per eseguire i lavori,

c) l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente;

d) il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 18, paragrafo 2 secondo cui “gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori

economici, nell’esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal

diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro

elencate nell’allegato X”;

e) il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 71 (subappalto);

f) l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato.

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SOCCORSO ISTRUTTORIO

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LEGGE DELEGALETTERA R) ARTICOLO 1

r) riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, con attribuzione a questi ultimi della

piena possibilità di integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché

non attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul merito dell’offerta, e semplificazione delle procedure di verifica da parte

delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo all’accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente

aggiornati, attraverso l’accesso a un’unica banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la

revisione e semplificazione dell’attuale sistema AVCpass, garantendo a tal fine l’interoperabilità tra i Ministeri e gli organismi

pubblici coinvolti e prevedendo l’applicazione di specifiche sanzioni in caso di rifiuto all’interoperabilità;

s) previsione che, al fine di ridurre gli oneri documentali, i partecipanti alle gare possano utilizzare il documento di gara unico

europeo (DGUE) o analogo documento predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per autocertificare il

possesso dei requisiti;