Lapproccio alla prevenzione attraverso il nuovo T.U. D. LGS.81/08 per un percorso di miglioramento...

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Il nuovo D.Lgs.81/2008, modificato dal D. Lgs. 106/09, nella scuola;

- Benessere fisico e mentale nella “nuova” idea di salute: la scelta delle figure sensibili;

- Confronto tra il nuovo testo unico e la precedente normativa con riferimento specifico all’analisi del rischio: i contenuti del Testo unico (l’organigramma di sicurezza; la mappatura mansionale dei rischi specifici);

- La data certa;- Dal datore al lavoratore: i nuovi obblighi generali per le

figure della prevenzione; obblighi e responsabilità di dirigenti e preposti;

- La nuova comunicazione degli infortuni sul lavoro;- Tenuta, comunicazione e trasmissione della documentazione

aziendale;- La formazione, l’informazione e l’addestramento del

personale

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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La legge 123 del 3 agosto 2007 dà delega al governo di emanare un testo unico sulla sicurezza.

Il governo rinuncia alla dizione di testo unico ed emana un D. Lgs. per evitare il parere del Consiglio di Stato che avrebbe comportato un allungamento dei tempi di emanazione.

Il D. Lgs. esce sulla GU del 30 aprile 2008 in concomitanza con la

festa del 1 maggio. Entra in vigore il 15 maggio 2008Sul Supplemento Ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale n. 180

del 05 agosto 2009 il decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106 che integra e corregge il decreto legislativo 81/08 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

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TITOLO I

CAPO I DISPOSIZIONI

GENERALI

CAPO II SISTEMA

ISTITUZIONALE

CAPO III GESTIONE DELLA

PREVENZIONE NEI LUOGHI DI

LAVORO

CAPO IV DISPOSIZIONI PENALI

TITOLO IILuoghi di lavoro

TITOLO IIIUso delle attrezzature

di lavoro e dei dispositivi di Protezione individuale

TITOLO IV: Cantieri temporanei o mobili

TITOLO VSegnaletica di salute e

sicurezza sul lavoro

TITOLO VI: Movimentazione Manuale dei

Carichi

TITOLO VIIAttrezzature munite di Video Terminale

Titolo VIII Agenti Fisici

Titolo IXSostanze pericolose

Titolo XEsposizione ad Agenti

biologici

Titolo XIProtezione atmosfere

esplosive

Titolo XIIDisposizioni diverse in

materia penale

Allegati dal I al LI

Lo schema

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CAMPO DI APPLICAZIONE D. Lgs. 81/08

IN TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA’ PRIVATI O PUBBLICI:

TUTELA DELLA SALUTE E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DURANTE IL LAVORO

IN TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA’ PRIVATI O PUBBLICI:

TUTELA DELLA SALUTE E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DURANTE IL LAVORO

•Università• Istituti di istruzione e di educazione di ogni ordine e grado

•Università• Istituti di istruzione e di educazione di ogni ordine e grado

SI APPLICA tenendo conto delle particolari esigenze connesse al

servizio espletato

SI APPLICA tenendo conto delle particolari esigenze connesse al

servizio espletato

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DEFINIZIONE PREVENZIONE SALUTE

«prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;

«salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità;

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DEFINIZIONI - (Art. 2)

DATORE DI LAVORO DATORE DI LAVORO scuolascuola

Datore di lavoro pubblico si intende il dirigente …..individuato dall’organo di vertice delle singole

amministrazioni

DIRIGENTE SCOLASTICODIRIGENTE SCOLASTICO

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DEFINIZIONI - (Art. 2)

LAVORATORELAVORATORE

Equiparati a lavoratori:- Utenti dei serv. di orientam. o di formaz. scolastica, universit., prof.le avviati presso DDL- Allievi di istituti di istruzione ed universitari e partecipanti a corsi di formaz. prof.le nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione (non concorrono alla determinazione del numero di lavoratori)

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari

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ATTREZZATURA DI LAVORO: art. 69

qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti e necessari allo svolgimento di un’attività o all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;

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DIRIGENTE : definizione

«dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;

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PREPOSTO : definizione

«preposto»: persona che, in ragione delle

competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

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Articolo 17Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei relativi documenti

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

QUINDI TUTTO IL RESTO E’ DELEGABILE

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OBBLIGHI DELEGABILI AL DIRIGENTE

Il datore di lavoro e i dirigenti secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; segue

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OBBLIGHI DELEGABILI AL DIRIGENTE

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

segue

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OBBLIGHI DELEGABILI AL DIRIGENTE

h. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

j. adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;

k. astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

l. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

segue

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OBBLIGHI DELEGABILI AL DIRIGENTE

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento del rischio, anche su supporto informatico, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;

p) elaborare il DUVRI anche su supporto informatico , e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; Il documento è consultato esclusivamente in azienda

segue

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OBBLIGHI DELEGABILI AL DIRIGENTE

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

segue

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OBBLIGHI DELEGABILI AL DIRIGENTE

s) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

segue

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OBBLIGHI DELEGABILI AL DIRIGENTE

v) convocare la riunione periodica con RSPP, RLS,MC;z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai

mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità

segue

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Art 18 new

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi dei preposti, dei lavoratori, progettisti, fabbricanti,fornitori, installatori,medico competente ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti

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OBBLIGHI DEL PREPOSTO

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei

singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

segue

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d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione

OBBLIGHI DEL PREPOSTO

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Articolo 20Obblighi dei lavoratori

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

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Articolo 20Obblighi dei lavoratori

I lavoratori devono in particolare:a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai

preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

segue

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e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Articolo 20Obblighi dei lavoratori

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Articolo 26Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste da apposito emanando decreto , l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione.

.

VARIATI

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Articolo 26Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione

Fino alla emanazione del decreto , la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;

b) fornitura agli stessi soggetti di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

VARIATI

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Articolo 26Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento con gli appaltatori elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

NOVITA’

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STAZIONI APPALTANTI 1

3. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, (LAVORI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) e successive modificazioni, il DUVRI è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

 

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Esclusioni del DVR

 3-bis. L’obbligo del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature ai lavori o servizi la cui durata non sia

superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI. (ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI

LAVORATORI)2010 30/87

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ALLEGATO XI ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

 1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.(possibili nella scuola)

 2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

 3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

 4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione. 5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 7. Lavori subacquei con respiratori 8. Lavori in cassoni ad aria compressa. 9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi. 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. 

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LAVORI DA ESEGUIRE NELLA SCUOLA APPALTATI DALL’ENTE PROPRIETARIO

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DIRIGENTE COMUNEDIRIGENTE PROVINCIA

DUVRIrecante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto

DIRIGENTE SCOLASTICODUVRI

Integrato PER RIFERIRLO ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto

DUVRI

ESECUTORE

DUVRI sottoscrittoper accettazione

INIZIO LAVORI

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LAVORI DA ESEGUIRE NELLA SCUOLA APPALTATI DAL DIRGENTE SCOLSATICO

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DIRIGENTE SCOLASTICO

ESECUTORE

Comunica i rischi derivanti Dalla proria attività

DUVRI

Il DUVRI deve essere allegato al contratto di affidamento lavori edeve essere citato nello stesso

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Articolo 26Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione determinazione costi

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione,…, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso.

NOVITA’

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Articolo 26Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione - verifica congruità

Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro ……………………………………………….

NOVITA’

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Art. 37.Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti: dirigenti e preposti7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di

lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

 a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;c) valutazione dei rischi;d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

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2010 37/46

ARTICOLO 28 - OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), …. deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, ….e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, …..nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

 

2009

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DVR Articolo 28 comma 2

Il documento redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante all’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

NOVITA’

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2010

DATA CERTA : Garante per la protezione dei dati personaliProvvedimento del 5 dicembre 2000Chiarimenti sulla data certa

senza pretesa di indicare in modo esauriente tutti i possibili strumenti idonei ad assegnare al documento una data certa, il Garante propone:

a) ricorso alla c.d. "autoprestazione" presso uffici postali prevista dall'art. 8 del d.lg. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull'involucro che lo contiene;

b) in particolare per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell'atto;

c) apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici (art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. d.P.C.M. 8 febbraio 1999);

d) apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico;

e) registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.

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Art. 28.Oggetto della valutazione dei rischi

Il documento (del rischio), redatto a conclusione della valutazione , può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato

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DVR art. 28 comma 2

Il documento deve contenere:

d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

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Articolo 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi (rif.: art 4 d.lgs. n. 626/1994)

Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La valutazione e il documento debbono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

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ARTICOLO 28 - OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010

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SINDROMI DELLO STRESS

il burn out, lo stress negativo il mobbing la sindrome corridoio

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IL BURN OUT,

Secondo Maslach, autrice anglo-americana: “Una sindrome da esaurimento emotivo, da spersonalizzazione e riduzione delle capacità personali che può presentarsi in soggetti che per professione si occupano della gente”.

Conseguenze: “perdita dei sentimenti positivi verso l’utenza e la professione, perdita della motivazione, dell’entusiasmo e del senso di responsabilità, impoverimento delle relazioni, utilizzo di un modello lavorativo stereotipato con procedure standardizzate e rigide, cinismo verso la sofferenza, difficoltà ad attivare processi di cambiamento”.

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LA SINDROME DA STRESS NEGATIVO

Si verifica quando la nostra capacità di risposta viene superato da uno stimolo negativo.

prima fase di allarme, di reazione agli stressors,

seconda fase, detta di resistenza, in cui le difese allertate nella prima sono in precario equilibrio;

terza fase in cui, perdurando gli stressors, si può sviluppare uno stato di esaurimento funzionale;

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FATTORI DI STRESS

• rumore;

• vibrazioni;• vapori e sostanze pericolose (polveri, gas);• temperature elevate o basse;• trasporto di carichi pesanti;• posture scomode o stancanti;• affidabilità, idoneità e manutenzione delle attrezzature di

lavoro;• orari di lavoro: turni, orari troppo lunghi o imprevedibili;• carico di lavoro eccessivo o ridotto;• monotonia o frammentarietà;• incertezza;• mancanza di attenzioni.2010 47/46

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TIPI DI MOBBING PIÙ COMUNI

Mobbing emozionale, scatenato tra singole persone, più frequentemente tra capo e collaboratore (bossing) ma anche tra colleghi (mobbing orizzontale)

Mobbing strategico, attuato intenzionalmente dall'impresa.

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SINDROME DEL CORRIDOIOLa sindrome da corridoio e' la non capacità di distinguere

tra la sfera lavorativa e la sfera della vita privata. Si verificano situazioni in cui la famiglia genera o

amplifica le tensioni fisiche, emotive, comportamentali, restituendole nel contesto lavorativo.

Allo stesso modo, le tensioni lavorative vengono trasportate nella vita privata, non strutturata per compensarle, e quando tali tensioni assumono carattere di cronicità e di eccesso possono provocare rotture comunicative e quindi incomprensioni, frustrazioni, solitudine ed aggressività, ricadendo nell'ambiente lavorativo.

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SESSO = GENERE?

Sesso determinato dalla specificità neicaratteri preposti alla funzione riproduttiva.Riguarda le differenze biologiche e fisiche frafemmine e maschi Genere segnala le differenze socialmentecostruite fra i due sessi e i rapporti che si instaurano

tra essi.

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I RUOLI DI GENERE

Modelli che includono comportamenti, doveri, responsabilità e aspettative connessi alla condizione femminile e maschile e oggetto di aspettative sociali.

Dagli studi empirici emerge che la società tollera maggiormente la deviazione dal ruolo di genere nelle donne piuttosto che negli uomini; questo atteggiamento è visibile nell’educazione da parte dei genitori in cui un bambino “femminuccia” è più rimproverato rispetto ad una bambina che fa il “maschiaccio”

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RISCHIO PROVENIENZA DA ALTRI PAESI

La valutazione dei rischi deve essere effettuata con riferimento ai rischi particolari cui sono esposti i lavoratori provenienti da altri Paesi.

In tale caso, le problematiche sono legate alle difficoltà linguistiche, culturali,conoscitive.

Tali difficoltà possono essere affrontate mediante modelli di informazione, formazione, addestramento che consentano l’acquisizione di comportamenti sicuri.

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RISCHIO COLLEGATO ALL’ETÀ

Occorre individuare e valutare i rischi cui sono soggetti i giovani (15- 24 anni)e i lavoratori maturi (oltre i 55anni).

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RISCHIO COLLEGATO ALL’ETÀ

Con riguardo ai lavoratori più maturi, la misura su cui insistere e` sicuramente la formazione,in modo da garantire un pieno recupero e aggiornamento delle competenze.

A tali misure devono affiancarsi interventi sugli aspetti di adattamento ergonomico dei luoghi di lavoro alle esigenze e alle possibilità del lavoratore, nonché sugli orari e ritmi di lavoro in modo da rispondere alle diverse esigenze del lavoratore.

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Rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro Lavoratori atipici• Contratto a termine (o tempo determinato)• Contratto di formazione – lavoro• Il lavoro temporaneo (o interinale)• Contratto a tempo parziale (o part - time) Lavoratori a contratto di lavoro a progetto

(co.pro.)

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I lavoratori atipiciFattori di rischio: formazione non adeguata per la propria professionalità scarsa autonomia decisionale assunzione di ruoli marginali caratteristiche del lavoro (pericolosità, scomodità degli orari, carico

fisico o mentale e carattere routinario dell’attività) debole supporto sociale da parte dei lavoratori a tempo indeterminato (minor percezione gruppale del rischio) carenza di tutela sindacale precarietà della prestazione - breve durata del rapporto di lavoro difficoltà di integrazione nel sistema di sicurezza aziendale prevalente occupazione in settori a maggior rischio rilevante presenza di immigrati con problemi di inserimento e

integrazione ridotte esperienze lavorative.

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LAVORATORI A PROGETTO

articolo 3, comma 7Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguentidel decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successivemodificazioni e integrazioni, e dei collaboratori coordinati e

continuativi di cui all’articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.

La disciplina del T.U. si applica, quindi:a) a tutte le collaborazioni coordinate e continuative (non

solo aprogetto);b) ma solo ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di

lavoro

del committente.2010 57/46

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DECRETO LEGISLATIVO 81/08 In vari Articoli si fa riferimento all’importanza

della piena efficienza psico-fisica dei lavoratori.

Art. 15 “Misure generali di tutela della salute …” Art. 18 “Obblighi del D.d.L. e del Dirigente ” Art. 19 “Obblighi del preposto “ Art. 20 “Obblighi dei lavoratori” Art. 25 “Obblighi del M.Comp

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L’USO DELL’ ALCOL NELLE ATTIVITA’ LAVORATIVE E’ UN FATTORE DI RISCHIOAGGIUNTIVO e TRASVERSALE

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LEGGE 125/01

E’ LA LEGGE QUADRO in MATERIA DI ALCOL E DI PROBLEMI ALCOL CORRELATI, per la TUTELA della SALUTE e della SICUREZZA dell’ INDIVIDUO e per la SALVAGUARDIA degli ALTRI.

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LEGGE 125/01ART.15

L’art.15 dice:

“ Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza , l’ incolumità o la salute dei terzi … è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche “

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L’ART. 15 PREVEDE INOLTRE : La possibilità di essere sottoposti a controlli

alcolimetrici da parte del medico competente aziendale o dei medici del lavoro della USL.

Nei casi di dipendenza da alcol, la possibilità per il lavoratore di usufruire di un programma terapeutico e di riabilitazione e di mantenere il posto di lavoro per tutta la durata del trattamento per un periodo fino a tre anni.

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ALLEGATO alla L. 125/01 è l’ELENCO delle ATTIVITA’ LAVORATIVE che COMPORTANO un ELEVATO RISCHIO di INFORTUNI

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Nelle “ATTIVITA’ LAVORATIVE …” Questa espressione “significa” la condizione di

essere “sobri” durante l’attività lavorativa, quindi di non bere alcolici non solo durante il lavoro ma neppure prima di entrare al lavoro.

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CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANOAttività lavorative a rischio, divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006 (G.U. numero 75 del 30.3.2006)

Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, numero 125. Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, numero 131. (Repertorio atti numero 2540).

 

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Allegato I al provvedimento 16.3.2006ATTIVITA’ LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L’INCOLUMITA’ O LA SALUTE DEI TERZI

6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;

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ALCOLDIPENDENZA

Allo stato della normativa la sorveglianza sanitaria comprensiva degli accertamenti per l’identificazione dell’alcoldipendenza non è prevista in quanto l’art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/08 prevede tali accertamenti “Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento ...”.

L’art. 41. c. 4-bis del D.Lgs. 81/08 dispone “Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza”.

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CONTROLLI ALCOLIMETRICI

nell’art. 15 delle legge 125/01 i si prevede esclusivamente la possibilità per il Medico competente ed i medici dei Servizi di Vigilanza delle ASL (Servizio PSAL) di verificare, attraverso i controlli alcolimetrici, il rispetto del divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Pertanto non risulta al momento possibile verificare l’assenza di alcol dipendenza, ma è possibile invece verificare in acuto la sola assunzione o meno di sostanze alcoliche e superalcoliche durante il lavoro

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COME PUÒ ESSERE GESTITO IL CASO SPECIFICO DI LAVORATORI CON PROBLEMI ALCOL-CORRELATI?

La norma di riferimento prevede l’effettuazione di test alcolimetrici che consentono l’accertamento immediato di un’intossicazione alcolica acuta, che possono essere effettuati indifferentemente dal medico competente o dalla struttura di vigilanza.

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COME PUÒ ESSERE GESTITO IL CASO SPECIFICO DI LAVORATORI CON PROBLEMI ALCOL-CORRELATI?

A fronte del riscontro di una positività dei test alcolimetrici, a seconda che si tratti di assunzione per autonoma volontà da parte del lavoratore o di somministrazione, pertanto con una potenziale correlazione con l’organizzazione aziendale nel caso siano messe a disposizione bevande alcoliche, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa (art.15 comma 4, sanzione da 516 a 2582 Euro).

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ORGANIZZAZIONE SICUREZZA1) valutare gli specifici rischi dell'attività svolta nell'istituzione scolastica di

riferimento;2) elaborare un documento conseguente alla valutazione dei rischi, indicante, tra l’altro i criteri adottati ai fini della valutazione; nonché le opportune misure di prevenzione e protezione, custodendolo agli atti;3) designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;4) designare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;5) designare il medico competente, qualora ne ricorra la necessità secondo quanto indicato alla successiva lettera E;6) designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione e di pronto - soccorso ("figure sensibili"); nonché la figura del preposto ove necessaria (es. laboratori , officine ecc.);7) fornire ai lavoratori, ed agli allievi equiparati ove necessario, dispositivi di protezione individuale;8) adottare, con comportamenti e provvedimenti adeguati, ogni altra forma di protezione eventualmente necessaria, prevista dal citato articolo 4 della normativa di riferimento;9) assicurare un'idonea attività di formazione ed informazione degli interessati, personale ed alunni in ragione delle attività svolte da ciascuno e delle relative responsabilità;10) consultare il RLS (e in sua assenza le RSA d’istituto).

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D.Lgs.81/08 applicato alla scuola

Datore di lavoro = Dirigente scolasticoResponsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Addetti al Servizio di prevenzione e protezione (SPP)Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)Medico competente = se necessarioLavoratori = insegnanti e studentiDocumento di valutazione dei rischi DUVRI

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NORMATIVA ANTE D. LGS. 81/08

D.M. 21 giugno 1996 n. 292 D.M. 28/09/1998 n 382 emanato/a da : Ministro

della Pubblica Istruzione e pubblicato/a su : Gazzetta Ufficiale Italiana n° 258 del 04/11/1998

Circolare Ministeriale 29 aprile 1999, n. 119

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D. Lgs. 81/08 art. 18 comma 3

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.

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CIRCOLARE 119/99: CENNI AD UN SGS

Nell'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, così come nella designazione delle cosi dette "figure sensibili" - lavoratori, cioè, incaricati dell'attuazione delle misure prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione del personale in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza - le figure scolastiche potrebbero essere individuate, a titolo esemplificativo ed in rapporto alle attività istituzionali, anche nel Collaboratore, nell'Assistente Tecnico per i laboratori e nel Docente di educazione fisica, comunque in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del RLS (o RSA in sua assenza).

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CIRCOLARE 119: CENNI AD UN SGS

Sorveglianza sanitariail "medico competente" è figura ben diversa

dall'eventuale medico scolasticodestinatari della SS sono esclusivamente il

personale scolastico e gli allievi di alcune tipologie di istituzioni nelle quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di

lavoro, comportanti specifici elementi di rischio della salute, · ovviamente, limitatamente al tempo dedicato alle relative esercitazioni.

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CIRCOLARE 119: CENNI AD UN SGS

il Dirigente Scolastico procede all'individuazione del medico competente, d'intesa, ove possibile con le ASSLL ovvero rivolgendosi ad una struttura -'pubblica (per es.: lNAIL) dotata di

personale sanitario in possesso dei prescritti requisiti.

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CIRCOLARE 119: CENNI AD UN SGS

Formazione ed informazioneTutti i lavoratori e le figure ad essi equiparati devono

essere informati e formati. La formazione dei lavoratori e quella dei rispettivi

rappresentanti deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare alcun onere economico a loro carico.

La formazione, costituisce un obbligo per il dirigente scolastico, il quale predisporrà, a tal fine, un piano

organico nell'ambito delle attività formative programmate dall'istituto secondo la vigente normativa Contrattuale.

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BOZZA NUOVO DECRETO: CENNI AD UN SGS

Scelta ASPP Obbligo di organizzazione del servizio con un

numero di addetti adeguato alla complessità dell’istiuzione scolastica ed ai relativi punti di erogazione del servizio

Eventuale ricorso a persone o servizi esterni non esonera dalle responsabilità

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BOZZA NUOVO DECRETO: CENNI AD UN SGS

Redazione DVRRedazione con RSPP ed eventuale MCCollaborazione con esperti Enti locali o con Enti

istituzionalmente preposti alla tutela e alla sicurezza

Data certa tramite firme congiunte

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SISTEMA SGS ESIMENTESistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a

attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di

prevenzione e protezione conseguenti;c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso,

gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle

istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure

adottate.

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SISTEMA SGS ESIMENTE

Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta

effettuazione delle attività un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze

tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

  un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

 Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001

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UN TIPO DI STRUTTURA SGS

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SEDE CENTRALE VICARIO DELEGATO ALLA GESTIONE SICUREZZAASPP CON FUNZIONE DI CONTROLLO SISTEMASE SA SPS CON FUNZIONI DI CONTROLLO ESECUTIVO

SUCCURSALE 1VICARIO DELEGATO ALLA GESTIONE SICUREZZAASPP CON FUNZIONE DI CONTROLLO SISTEMASE SA SPS CON FUNZIONI DI CONTROLLO ESECUTIVO

DIRIGENTE SCOLASTICO CON FUNZIONE REFERENTE RSSP E DIALOGO CON RLS

RSPP CON FUNZIONI DI CONTROLLO SISTEMA

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Elenco documentazione e certificazioni tecnicheTipologia documentazione

Pertinenza proprietàScuola Ente

Identificazione e riferimenti della Scuola/Istituto X  

Planimetria della Scuola/Istituto   X

Nomina del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) X  

Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) X  

Nomina degli Addetti designati alla gestione dell’emergenza X  

Nomina Medico competente ( se necessario) X  

Agibilità dell’edificio (Scuola/Istituto)   X

Documento di Valutazione dei rischi X  

Verbali delle riunioni periodiche X  

Verbali di sopralluogo X  

Documentazione dell’avvenuta attività Informativa – Formativa X  

Documento di valutazione rumore X  

Certificato Prevenzione Incendi o Nulla Osta Provvisorio   X

Piano per la gestione dell’emergenza X  

Elenco dei presidi antincendio e loro ubicazione (Registro Antincendio) X  

Registro Infortuni X  

Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico   X

Denuncia degli impianti di messa a terra e verbali delle verifiche biennali da parte della A.S.L.

  X

Denuncia delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e verbali delle verifiche biennali da parte della A.S.L. o relazione tecnica di autoprotezione

  X

Impianto di riscaldamento centralizzato >34.8 kW o >30.000 kcal/h   X

Schede di sicurezza ed elenco di sostanze e preparati pericolosi X  

Documentazione di avvenuta consegna dei Dispositivi di Protezione Individuali X  

Dichiarazione di conformità dei macchinari, marcatura CE , manuale di uso e manutenzione

X  

Libretto/i ascensore/i o montacarichi   X  

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Art. 53.Tenuta della documentazione

1.È consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo.

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Art. 53.Tenuta della documentazione

2. Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione devono essere tali da assicurare che:

a. l’accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro;

b. la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati;

c. le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi;

d. le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;

e. sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria;

f. le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali;

g. sia redatta, a cura dell’esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.

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