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L’apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro in base al quale il datore di lavoro è obbligato ad impartire e a far impartire una formazione che consenta al lavoratore di acquisire le capacità tecniche necessarie per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l’opera lavorativa. La formazione è una componente inscindibile del rapporto di lavoro di apprendistato, infatti è solo alla sua realizzazione che sono subordinati i benefici contributivi, previsti per i lavoratori apprendisti.

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Il contratto di apprendistato, in base ai fini che si prefigge, è suddiviso in tre tipologie:

TIPO A: Contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, che consente di conseguire una qualifica professionale e favorire l’entrata nel modo del lavoro dei più giovani;

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TIPO B: Contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro ed un apprendimento tecnico-professionale;

TIPO C: Contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, che consente di conseguire un titolo di studio anche a livello universitario;

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Attualmente sono stipulabili, secondo la nuova normativa, esclusivamente i contratti di apprendistato professionalizzante nelle Regioni che li hanno regolamentati. In assenza di regolamentazione regionale, peraltro, l’apprendistato professionalizzante può essere stipulato nei settori nei quali si applicano i C.C.N.L. che li hanno appositamente disciplinati.

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Questa tipologia di apprendistato è possibile instaurarla in tutti i settori di attività e si rivolge ai soggetti di età compresa tra: i 18 anni e i 29 anni. L’età minima può scendere a 17 anni se il soggetto è in possesso di diploma di qualifica professionale. La durata è stabilita dalla Contrattazione Collettiva in funzione del tipo di qualificazione da conseguire ma comunque non potrà essere inferiore a 2 anni e superiore a 6 anni.

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Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo e della qualifica che dovrà essere raggiunta;

E’ fatto divieto di stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo;

Il datore di lavoro può recedere dal contratto solo in caso di giustificato motivo o giusta causa;

Il datore di lavoro può recedere dal rapporto al termine del periodo di apprendistato rispettando i termini del preavviso;

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Il lavoratore può sommare i periodi di apprendistato, svolti con datori di lavoro differenti, nei limiti della durata massima prevista, al fine del conseguimento della qualifica;

Deve essere previsto e rispettato un monte ore di formazione, esterna o interna all’azienda di almeno 120 ore annue;

La formazione effettuata dovrà essere registrata nel libretto formativo personale;

Dovrà essere presente un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate;

Ogni apprendista deve essere supportato da un tutor aziendale (che può affiancare massimo 5 apprendisti), competente nell’attività svolta dal lavoratore, avendo un’esperienza lavorativa superiore ai 3 anni;

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In tutti quei casi in cui manca una precisa disciplina dell’apprendistato professionalizzante, bisogna applicare la normativa precedente, facendo riferimento alla Legge 196/1997.

CARATTERISTICHE:1- età non inferiore a 16 anni (con obbligo

scolastico assolto) e non superiore a 24 anni (26 anni per determinati casi);

2- durata non inferiore a 18 mesi ma non superiore a 4 anni;

3- retribuzione corrisposta all’apprendista in percentuale crescente rispetto a quella corrisposta per la mansione da conseguire;

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I lavoratori apprendisti non possono essere impiegati in lavoro

notturno, dalle 22,00 alle 6,00; salvo il caso degl’apprendisti di età

superiore a 18 anni nell’ambito delle aziende artigianali di

panificazione, comparto turistico e pubblici esercizi.

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Durante il rapporto di apprendistato, il lavoratore potrà essere inquadrato in una categoria inferiore fino a 2 livelli rispetto a quello che raggiungerà al termine del periodo d’apprendistato;

I lavoratori apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e Contratti Collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti;

Per i dipendenti apprendisti, le aziende non sono tenute al rispetto dei minimali giornalieri di retribuzione;

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Solitamente la contribuzione versata all’Istituto previdenziale, al termine di ogni periodo di paga, è determinata prendendo a riferimento le tabelle retributive dei Contratti Collettivi nazionali di lavoro del settore d’appartenenza, nonché da quanto stabilito in sede d’accordo individuale. Tuttavia tale contribuzione non può essere calcolata su imponibili previdenziali inferiori ad un determinato limite imposto dal legislatore e definito: limite minimo di retribuzione. Nell’ipotesi in cui il valore della retribuzione previsto contrattualmente, dovesse essere inferiore ai minimi di legge è su quest’ultimi che andrà calcolata la contribuzione.

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I minimali di retribuzione giornaliera, variano in base alla qualifica ed al settore specifico, alcuni esempi:

SETTORE DIRIGENTE OPERAIOIMPIEGATO

INDUSTRIA

AGRICOLTURA

COMMERCIO

120,31

96,26

120,31

43,39

43,3943,39

43,39

50,76 38,69

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Il minimale part-time, deve essere determinato rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale, il

minimale giornaliero dei lavoratori a tempo pieno e dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale

settimanale previsto dal C.C.N.L. per i lavoratori a tempo pieno.

43,39 X 6 : 40 = 6,51 Euro

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CARICO DIPENDETE CARICO DATORE DI LAVORO

5,84% (10% - 8,5 p.) = 1,5%

5,84% (10% - 7 p.) = 3%

5,84% 10%

PRIMI 12 MESI

DAL 13° AL 24° MESE

OLTRE IL 24° MESE

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Il datore di lavoro che trasforma il rapporto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, può continuare a beneficiare del versamento dei contributi ridotti ancora per 12 mesi. Anche il contributo a percentuale a carico del dipendente per tutti i 12 mesi continua ad essere quello previsto per gl’apprendisti. Anche nel caso di trasformazione anticipata del rapporto il datore di lavoro ha diritto a fruire dei benefici contributivi per l’anno successivo alla trasformazione.

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Questo è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di particolari categorie di persone.

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Il contratto d’inserimento può essere stipulato con:

Soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni; Disoccupati di lunga durata (alla ricerca di

occupazione da più di 12 mesi) da 29 a 32 anni; Lavoratori con più di 50 anni d’età e privi di un

posto di lavoro; Lavoratori che desiderino riprendere un’attività

lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni;

Donne residenti in aree geografiche in cui il tasso d’occupazione femminile, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile;

Persone affette da grave handicap;

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Gli studi professionali, non rientrano tra i soggetti ammessi

alla stipula del contratto di inserimento/reinseriemento,

neanche se costituiti in forma associata.

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La durata del contratto di inserimento deve essere non

inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi. Elevabili a 36 in caso di assunzione di persone affette da

un grave handicap.

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Il contratto di inserimento/reinserimento, può

essere stipulato a tempo pieno o a tempo parziale però questi non è

rinnovabile tra le stesse parti (sono ammesse le proroghe del contratto sino al raggiungimento del limite

massimo di durata)

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Per il contratto di inserimento - reinserimento sono previsti:

INCENTIVI NORMATIVI: l’inquadramento del lavoratore inferiore sino a 2 livelli rispetto a quello che conseguirà alla trasformazione del contratto;

INCENTIVI ECONOMICI: la riduzione, sulla base delle attività dei vari datori di lavoro e delle zone geografiche, della percentuale dei contributi a carico del datore di lavoro

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I tirocini formativi e di orientamento, costituiscono un inserimento temporaneo dei giovani nel mondo produttivo, allo scopo di un contatto e di un addestramento pratico. I tirocini però non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.

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Gli stages risultano attivabili se promossi dai seguenti soggetti:

Agenzie del lavoro o Centro per l’Impiego;

Università e istituti di istruzione universitaria;

Centri di formazione professionale;

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ENTE PROMOTORE

CONVENZIONE

DATORE DILAVORO

OBIETTIVIMODALITA’ DI SVOLGIMENTOTUTORE AZIENDALEDURATATIPO DI INSERIMENTO

LIMITI:FINO A 5 DIP.: 1 TIROC.

TRA 6 E 19 DIP.: 2 TIROC CONTEMPORANEAMENTE

PIU’ DI 20 DIP.: FINO AL 10%DEI DIP. CONTEMP.