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L’OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Adempimenti per le imprese Studio Barea Canal Bares Dott. Paolo Zanatta 26.02.2015 1 BAREA CANAL BARES BCB PROFESSIONISTI ASSOCIATI

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L’OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Adempimenti per le imprese

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BAREA CANAL BARES

BCBPROFESSIONISTI ASSOCIATI

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Normativa e Prassi

Ø Legge n. 244 del 24.12.2007, articolo 1 commi 209-214 (L. stabilità 2008)

Ø Direttiva UE 45/2010

Ø L. 24.12.2012 n° 228 (recepimento della direttiva

45/2010)

Ø D.M. 55/2013 (regolamento FatturaPA)

Ø Circolare MEF N° 1 del 31.03.2014

Ø DL 24.04.2014 N° 66, art. 25

ØDecreto MEF 17.06.2014

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FINALITÁAl fine di semplificare il procedimento di fatturazione

e registrazione delle operazioni imponibiliØl’emissione

Øla trasmissione

Øl’archiviazione

Øla conservazione

delle fatture nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (PA) “anche sotto forma di nota,

conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica" (art. 1, co. 209 L.

244/2007)

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FINALITÁ

La Fatturazione Elettronica verso la PA (FatturaPA) rappresenta uno strumento di:

Ø semplificazioneØ trasparenzaØ rendicontazione Ømonitoraggio

Altri Paesi europei (Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Spagna) hanno già adottato la fatturazione

elettronica verso la Pubblica Amministrazione (PA)

L’obbligo verso la PA rappresenta un volano per favorirne l’adozione della Fatturazione Elettronica nei

rapporti tra imprese

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COME FUNZIONA

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Sistema di Interscambio

(AE e SOGEI)

Fatture e notifiche

Fatture e notifiche

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Ragioneria Generale dello

Stato

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DECORRENZA OBBLIGATORIASono fissate decorrenze ripartite

6 giugno 2014

ØMinisteri (Istituti di istruzione statale, Musei e

biblioteche statali, Polizia, Carabinieri, V.F. , ecc.)

Ø Agenzie Fiscali (Demanio, Dogane e Monopoli,

Entrate)

Ø Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza Sociale (INPS, INAIL, ENASARCO, Casse di previdenza

delle varie attività professionali, ecc.)

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DECORRENZA OBBLIGATORIA

31 marzo 2015

Ø altri enti nazionali (ENIT, ENAC, AGCOM,

ENEA, CONI, ISTAT, GSE spa, ANAS spa, ICE, ANCI, UNIONCAMERE, CNR, Teatri stabili a iniziativa pubblica, Università e istituti di istruzione universitaria pubblici, ecc.)

Ø amministrazioni locali (Regioni, Province,

Comuni, Aziende Ospedaliere, ASL, CCIAA, ecc.)

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DECORRENZA ANTICIPATAVOLONTARIA

dal 6 dicembre 2013

anche prima della decorrenza obbligatoria le PA hanno la facoltà di concordare con gli

Operatori Economici la ricezione delle Fatture Elettroniche attraverso il Sistema di

Interscambio

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EFFETTI DALLA DATA DI DECORRENZA

Dalle predette date di entrata in vigore, le rispettive PA non possono più accettare le

fatture emesse o trasmesse in forma cartacea

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Solo Fatture Elettroniche

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EFFETTI

Decorsi tre mesi dalle predette date di entrata in vigore le rispettive PA non

possono più procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla

ricezione della fattura in forma elettronica

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Nessun pagamento senza Fattura Elettronica

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PERIODO DI TRANSIZIONENei 3 mesi successivi alla decorrenza dell’obbligo

della fatturazione elettronica, le PA potranno ancora accettare e pagare le fatture cartacee

emesse entro la data di decorrenza

Esempio: fattura cartacea spedita prima della decorrenza dell’obbligo ma:a) pervenuta alla PA dopo tale datab) pervenuta prima ma non ancora pagata a

causa dei tempi tecnici di verifica, contraddittorio ed eventuale rettifica della fattura (in tal caso è pagabile anche dopo i 3 mesi: Circ. MEF n° 1 del 31.03.2014, § 4)

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SOGGETTI INTERESSATI

ØGli OPERATORI ECONOMICI, cioè i fornitori di beni e servizi verso la PA, obbligati all’utilizzo della fattura elettronica e alla conservazione sostitutiva

ØLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, che devono attivarsi per la ricezione della fattura elettronica e la conservazione sostitutiva

ØGLI INTERMEDIARI, ai quali gli Operatori Economici possono rivolgersi per l’emissione, la trasmissione e la conservazione sostitutiva della fattura elettronica

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LE PA INTERESSATELe PA verso le quali si applicano le disposizioni

in materia di fatturazione elettronica sono individuate in un elenco elaborato entro il 30

settembre di ogni anno dall’ISTAT

“Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato

individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”

Rinvenibile all’indirizzo http://www.istat.it/it/archivio/6729

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L’INDICE DELLE PALe PA devono identificare i propri uffici

deputati alla ricezione delle Fatture Elettroniche nell’Indice delle Pubbliche

Amministrazioni (IPA)

L’IPA è l’anagrafica di riferimento per la fatturazione elettronica a cui il SdI fa

riferimento per indirizzare le FatturePA agli uffici centrali e periferici delle PA deputati a

riceverle

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L’INDICE DELLE PA

Tutte le PA che si registrano in IPA ricevono un

Codice Univoco Ufficio

necessario per la trasmissione e la ricezione delle fatture all’ufficio della PA deputato a

riceverle

Il Codice va obbligatoriamente indicato nella FatturaPA affinché sia regolarmente

compilata

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DISPONIBILITÁ DEI CODICI IPALe PA devono:

Ø completare il caricamento in IPA degli uffici tre mesi prima della decorrenza dell’obbligo di Fatturazione Elettronica

Ø comunicare a ciascun fornitore l’elenco dei contratti vigenti, specificando per ogni contratto il Codice Univoco Ufficio destinatario della FatturaPA e indicando la data da cui è operativo il servizio di ricezione della FatturaPA

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DISPONIBILITÁ DEI CODICI IPA

Sul sito www.indicepa.gov.it è possibile individuare le PA e ottenere le informazioni:

Ø sugli uffici destinatari delle fatture

Ø sul Codice Univoco Ufficio da indicare in fattura

Ø sul codice fiscale e p.iva dell’Ufficio PA

Ø sulla data di avvio del servizio di ricezione della FatturaPA

Ø altre informazioni

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CODICE UNIVOCO UFFICIO DESTINATARIO NON PRESENTE NELL’IPA

Va indicato in fattura un codice Ufficio di Fatturazione Elettronica Centrale della medesima PA, assegnato ad

ogni PA presente in IPA

Uff_eFatturaPA

Attività dello SdI:a) se individua l’esistenza di un Codice Univoco

Ufficio “specifico”, trasmette una notifica di “scarto” e segnala il codice corretto da usare

b) in caso contrario la fattura viene inoltrata all’ufficio PA centrale

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PA NON CENSITA NELL’IPAVa indicato in fattura un codice di default

999999previsto dalle Specifiche Tecniche

Attività dello SdI:a) se individua il Codice Univoco Ufficio, trasmette la

notifica di “scarto” e segnala il codice corretto da usare

b) se individua più Uffici di fatturazione, trasmette la notifica di “scarto” e segnala il Codice di Fatturazione Elettronica Centrale

c) negli altri casi invia l’“attestazione di avvenuta trasmissione con impossibilità di recapito ”

d) a tal punto la fattura potrà essere inviata alla PA attraverso altri canali telematici (senza passare per il SdI) e potrà essere pagata dalla PA

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LA FatturaPA

È “un documento informatico in formato XML, sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale, secondo la normativa, anche tecnica,

vigente in materia” (DL. 55/2013)

Deve avere le seguenti caratteristiche:

Ø AUTENTICITÀ DELL’ORIGINE

Ø INTEGRITÀ DEL CONTENUTO

Ø LEGGIBILITÀ NEL TEMPO

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FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA

Ogni file FatturaPA trasmesso al SdI deve essere firmato dal soggetto che emette la fattura

tramite un

certificato di firma qualificata

che garantisce:

Ø l’autenticità dell’origine (identità emittente)

Ø l’integrità delle informazioni contenute nella fattura (non possono essere alterate)

La firma digitale inoltre associa al documento la data e l’ora (riferimento temporale)

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FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA

Per dotarsi di un certificato di firma qualificata è necessario rivolgersi a uno dei

certificatori presenti nell’ elenco dei

certificatori autorizzati

pubblicato sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale

www.agid.gov.it

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LA LEGGIBILITÀ DELLA FatturaPA

Per tutto il periodo della conservazione:

Ø deve essere possibile leggere la FatturaPAsu schermo o tramite stampa

Ø deve essere disponibile un visualizzatoreadeguato e affidabile del formato elettronico delle fatture

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CONTENUTO DELLA FatturaPA

La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto:

Ø delle disposizioni sul contenuto della fattura previste dall’art. 21 del D.P.R. 633

Ødelle regole tecniche previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale

Ø del formato fattura previsto dal DM 55/2013

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SPECIFICHE TECNICHE

Le SPECIFICHE TECNICHE sono rese

Disponibili sul sito del SdI

www.fatturapa.gov.it

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CONTENUTO INFORMATIVO

FORMATO

La fattura elettronica deve riportare i dati e le informazioni indicati e definiti

nell’Allegato «A» al DM 55/2013:

“Formato della fattura elettronica”

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CONTENUTO INFORMATIVO

Per assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti alle PA la FatturaPA deve indicare anche:

il CIG (Codice identificativo Gara), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità (L. 13.08.2010, n. 136)

Ø CUP (Codice Unico di Progetto) in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della L. 16.01.2003, n. 3

Le PA non possono procedere al pagamentodelle FatturePA prive dei codici Cig e Cup

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CONTENUTO INFORMATIVO

Oltre al contenuto obbligatorio per rispetto della normativa IVA (come per le fatture cartacee) e per la trasmissione tramite il SdI, possono essere inserite ulteriori informazioni(richieste dalla PA nei contratti):

Ø necessarie per l’integrazione del processo di fatturazione elettronica con i sistemi gestionali delle PA e/o con i sistemi di pagamento

Ø rilevanti in relazione alle tipologie di beni e servizi forniti e alle necessità informative intercorrenti tra il singolo fornitore e la singola PA

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ESEMPIO DI FatturaPA

Sono disponibili sul sito

www.fatturapa.gov.it

diverse funzioni di prova ed esempi di fatture e ricevute di trasmissione

ESEMPIO FATTURA ELETTRONICA TRATTO DAL SITO

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ESEMPIO FatturaPA VISUALIZZAZIONE FORMATO XML

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ESEMPIO FatturaPA VISUALIZZAZIONE “leggibile”

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Codice Univoco Ufficio

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Codice Fiscale dell’UfficioPA(anche campo partita iva se ne è dotato)

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N.B.

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IMPOSTA DI BOLLOAnche per la FatturePA è dovuta l’Imposta di

Bollo alle medesime condizioni e nella stessa misura (€ 2,00) stabilita per le fatture

tradizionali

Ø la fatturava deve riportare specifica annotazione di assolvimento del bollo ai sensi del DM 17.06.2014

Ø va versata con F24 telematico, in unica soluzione e per tutte le fatture dell’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio

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SPLIT PAYMENTPer le fatture che dal 1° gennaio 2015 sono soggette

al regime dello split payment

Il formato della FatturaPA è stato adeguato per permettere l’indicazione dell’annotazione «scissione

dei pagamenti» prevista dal Decreto MEF del 23.01.2015

Nel campo «ESIGIBILITÀ IVA» (contenuto nel blocco informativo

«DATIRIEPILOGO») è stata aggiunta la possibilità di selezionare il carattere «S» = Split Payment

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IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SdI)

E’ un sistema informatico che:

Ø riceve le FatturePA nella forma tecnica prevista dalla legge

Ø effettua controlli meramente formali sulle fatture ricevute

Ø inoltra le FatturePA alle PA destinatarie

Ø invia le ricevute/notifiche al trasmittente e/o al ricevente

E’ gestito dall’Agenzia delle Entrate che si avvale di SOGEI spa per la parte tecnica

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SISTEMA DI INTERSCAMBIO

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Sistema di Interscambio

(AE e SOGEI)

Fatture e notifiche

Fatture e notifiche

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Ragioneria Generale dello

Stato

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SISTEMA DI INTERSCAMBIO

Il SdI presidia il processo di ricezione e inoltro delle fatture elettroniche alle PA

Ø fornisce i servizi di accreditamento al sistema

Ø riceve le fatture trasmesse in formato elettronico

Ø effettua le opportune verifiche sui dati trasmessi (integrità, autenticità, univocità, rispetto del formato, presenza e correttezza formale dei dati obbligatori di fattura)

Ø valida e gestisce i flussi delle fatture

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IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SdI)

Øindirizza le fatture alle PA destinatarie

Ø notifica l’esito di invio/ricezione dei flussi agli utenti tramite ricevuta

Ø invia alla Ragioneria Generale dello Stato (RGS) i flussi informativi per il monitoraggio della finanza pubblica

Ø fornisce supporto tecnico ai soggetti che interagiscono con il SdI

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OPERATORE

ECONOMICO

SISTEMA DI

INTERSCAMBIO

PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

TrasmissioneFatturaPA

Controlli propedeuticiall’inoltro

Notifica di scarto

Controlli superati

InoltroFatturaPA

Inoltro riuscito

Notifica mancata consegna

RicezioneFatturaPA

Verifica diaccettabilità

Notifica accettazione

Notifica rifiuto

Verifica superata

Notifica rifiuto

Inoltro notifica rifiuto

Inoltro notifica

accettazione

Notifica accettazione

Ricevuta di Consegna

NO

SI

NO

SI

SI

NO

N.B.

entro 15 gg(non perentorio)

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INTERMEDIARI

Con apposita delega, gli Operatori Economici e le PA possono

affidare in outsourcing

tutto o parte del processo di emissione, trasmissione e conservazione sostitutiva delle

fatture elettroniche a

soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche:

gli INTERMEDIARI

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INTERMEDIARI

Gli Intermediari possono offrire servizi di

Ø emissione delle fatture elettroniche (in tal

sarà l’intermediario ad apporre la firma digitale)

Ø trasmissione delle fatture al sistema d'interscambio (SDI)

Ø conservazione a norma delle fatture elettroniche inviate

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SISTEMA DI INTERSCAMBIO - INTERMEDIARI

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Sistema di Interscambio

(AE e SOGEI)

Ragioneria Generale dello

Stato

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SERVIZI GRATUITI PER LE PMI

Consentono gratuitamente l'emissione, l'invio e la conservazione elettronica delle fatture e delle

notifiche

1) Piattaforma MEPA per le imprese attive sul mercato elettronico della PA, che hanno almeno un prodotto a catalogo (utilizzabile anche

per le fatture a soggetti non PA)

2) Infocamere per le imprese iscritte in CCIAA e per un numero limitato di fatture

https://fattura-pa.infocamere.it/fpmi/service

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TRASMISSIONE DELLE FATTURELa FatturaPA va trasmessa solo attraverso il SdIscegliendo tra uno dei seguenti 5 canali:

1) PEC (come allegato di max 30 MB)

2) Invio via web (per i soggetti accreditati Entratel e

Fisconline, max 5 MB)

3) SDICoop (per tutti i fornitori della PA)

4) SDIFTP (per soggetti strutturati con elevati volumi di

fatture, Max 150MB)

5) SPCoop (solo fra Enti della PA attestati sul Sistema

Pubblico di Connettività: SPC)

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TRASMISSIONE DELLE FATTURE

Per la trasmissione via PEC (1) non è necessario accreditarsi presso il SdI

è sufficiente possedere una casella PEC di gestore incluso nell’elenco pubblico presente

sul sito www.agid.gov.it

La fatturaPA va in allegato al messaggio PEC

Massimo 30MB

Indirizzo a cui inviare: [email protected]

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TRASMISSIONE DELLE FATTURE

Per l’invio via web (2) non è necessario accreditarsi presso il SdI

E’ necessario possedere le credenziali Entratel o Fisconline, oppure disporre di una Carta Nazionale dei Servizi abilitata ai servizi

telematici dell’AE

La trasmissione avviene tramite un’applicazione disponibile sul sito FatturaPA

Massimo 5MB

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TRASMISSIONE DELLE FATTURE

Per utilizzare i canali SDICoop (3), SDIFTP (4) e SPCoop (5) è necessario essere accreditati presso il SDI (tramite apposite funzionalità

disponibili sul sito www.fatturapa.gov.it) con il quale si sottoscrive un Accordo di Servizio che regola le modalità e le condizioni di utilizzo dei

servizi per la trasmissione della FatturaPA

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MOMENTO DI EMISSIONE

Ai sensi dell'articolo 21, del DPR 633/1972, “La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna,

spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o

committente”

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MOMENTO DI EMISSIONE

La FatturaPA si considera

trasmessa

per via elettronica (ai sensi dell'articolo 21, comma 1 del DPR 633/1972)

e ricevuta dalla PA

solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SdI

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MOMENTO DI EMISSIONE

Qualora per cause tecniche la trasmissione alla PA non fosse possibile, il SdI invia al Soggetto

Trasmittente una notifica di mancata consegna

Successivamente il SdI:Ø contatta il destinatario affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema

Ø a problema risolto procede con l’invio

Ø trascorsi 10 gg se non è riuscito il recapito della fattura, invia al trasmittente l’attestazione di “avvenuta trasmissione con impossibilità di recapito”

Ø a tal punto la fattura potrà essere inviata attraverso altri canali telematici alla PA e potrà essere pagata

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MOMENTO DI EMISSIONE

Secondo il Ministero delle Finanze

“… la fattura elettronica può darsi per emessa”

ai fini iva “anche a fronte del rilascio da parte del Sistema di Interscambio della notifica di

mancata consegna …”

(Circ. n° 1 del 31.03.2014, par. 3)

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MOMENTO DI EMISSIONE

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Ricevuta di consegnaoppure

notifica di mancata consegna

Prova di Emissione della FatturaPA

Decorrenza termini

di pagamento

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VERIFICA DI ACCETTABILITÁ

Ø Ricevuta la fattura, entro 15 gg (termine non perentorio), la PA effettua una verifica di accettabilità con riferimento agli ordini e ai contratti

Ø Segue una notifica di accettazione o di rifiuto della PA al SdI

Ø Il SdI notifica al trasmittente della fattura l’accettazione/rifiuto ricevuto dalla PA

Ø Decorsi i 15 gg senza notifiche dalla PA, il SdI trasmette una «notifica di decorrenza termini»

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OBBLIGO DELLA CONSERVAZIONE ELETTRONICA

Operatori Economici e PA sono obbligati alla conservazione elettronica delle FatturePA

La conservazione elettronica è una procedura informatica, regolamentata dalla legge, in grado di garantire nel tempo la validità legale (prova

ad ogni effetto di legge) a tutti i documenti informatici firmati digitalmente

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CONSERVAZIONE ELETTRONICA

Le Fatture Elettroniche devono essere memorizzate attraverso la trasposizione su supporti di memorizzazione digitale che garantiscano:

Ø la leggibilità sino al termine della conservazione

Ø Il rispetto dell’ordine cronologico, senza soluzione di continuità per ciascun periodo d’imposta

Ø le funzioni di ricerca ed estrazione delle informazionidagli archivi informatici (ad es. nome, cognome, denominazione, codice fiscale, partita IVA, data o associazioni logiche di questi ultimi)

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CONSERVAZIONE ELETTRONICA

E’ consentito effettuare la Conservazione elettronica delle sole Fatture Elettroniche a condizione che le stesse siano:

Ø numerate progressivamente con distinta serie numerica, in ordine cronologico e senza soluzione di continuità per periodo di imposta

Ø annotate in un apposito registro sezionale

N.B.: Con tale soluzione le altre fatture cartacee (analogiche) potranno essere conservate con le modalità tradizionali; diversamente tutte le fatture dovranno essere conservate elettronicamente (Circ. 36/2006 § 5.3)

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CONSERVAZIONE ELETTRONICA

E’ necessario rispettare le ordinarie prescrizioni fissate per la conservazione elettronica dei

documenti fiscalmente rilevanti

Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l’apposizione di un

riferimento temporale sul pacchetto di archiviazione

Il Decreto MEF del 17.06.2014 (in vigore dal 27/06) ha eliminato l’obbligo di generazione e invio

dell’impronta all’Agenzia Entrate

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Documento Informatico

Marca Temporale

Firma Elettronica Qualificata

Conservazione Elettronica

Documento Analogico

Memorizzazione

CONSERVAZIONEELETTRONICA

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CONSERVAZIONE ELETTRONICA

La conclusione del processo di conservazione deve avvenire

per l’emittente entro 3 mesi dalla scadenza dei termini per la presentazione della

dichiarazione annuale

Esempio per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare:

Fattura emessa il 15.06.2014 à termine per la conclusione della conservazione: 31.12.2015

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CONSERVAZIONE ELETTRONICA

Solo dopo la conclusione del processo di conservazione eletronica possono essere

distrutti i documenti “analogici” (cartacei)

L’utilizzo della conservazione elettronica dei documenti fiscalmente rilevanti va comunicata all’Agenzia Entrate mediante indicazione nella

dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riferimento

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CONSERVAZIONE ELETTRONICA

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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO2015 (società di capitali)

18.17 CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI RILEVANTI AI FINI TRIBUTARI

Nel rigo RS104 va indicato:• il codice 1, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento,

abbia conservato in modalità elettronica, almeno un documento rilevanteai fini tributari;

• il codice 2, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento,non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante aifini tributari (art. 5, comma 1, del d.m. 17 giugno 2014).

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CONSERVAZIONE elettronica

In caso di verifiche tributarie il documento informatico deve essere:

Ø leggibile da parte dei verificatori

Ø su richiesta, reso disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente o presso il luogo di conservazione delle scritture contabili

Ø può essere esibito anche per via telematica

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IL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE

Le società lo devono nominare, mentre per le persone fisiche si identifica con il contribuente, salvo sia

nominato un terzo

1. attesta il corretto svolgimento del processo di conservazione

2. gestisce il sistema nel suo complesso e garantisce l'accesso alle informazioni

3. verifica la corretta funzionalità del sistema e dei programmi utilizzati

4. predispone le misure di sicurezza del sistema al fine di garantire la sua continua integrità

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IL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE

5. richiedere la presenza di un pubblico ufficiale nei casi in cui sia previsto intervento (documento analogico originale unico)

6. definisce e documenta le procedure da rispettare per l'apposizione della marca temporale

7. verifica, con periodicità non superiore ai cinque anni, che i documenti conservati siano leggibili, adotta gli opportuni accorgimenti al fine di assicurare la leggibilità degli stessi

8. provvede al riversamento diretto o sostitutivo

Il Responsabile può delegare in tutto o in parte le sue funzioni persone competenti

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IL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE

Il Responsabile della Conservazione redige il MANUALE DELLA CONSERVAZIONE nel quale sono illustrati

dettagliatamente “l'organizzazione, i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi, il modello di funzionamento, la descrizione del processo, la

descrizione delle architetture e delle infrastrutture utilizzate, le misure di sicurezza adottate e ogni altra

informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento, nel tempo, del sistema di

conservazione” (Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 03/12/2013)

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LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

Se il luogo di conservazione elettronica dei documenti fiscali è diverso da quello già comunicato per i documenti cartacei, va

trasmesso all’Agenzia Entrate il modello AA7 o AA9 per segnalare

“gli estremi identificativi dei luoghi di giacenza fisica dei server dove sono conservati i

documenti, anche se essi risiedono all’estero.” (Circ. 24.06.2014 N. 18/E)

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TERMINI DI CONSERVAZIONE

Ø A fini civilistici: 10 anni

Ø A fini tributari: 4° anno successivo alla presentazione della dichiarazione o 5° anno successivo in caso di omissione di presentazione della dichiarazione

N.B.: I termini fissati a fini tributari sono raddoppiati in caso di violazioni sanzionabili penalmente

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Studio Barea Canal Bares Professionisti Associati

Via Zandonai 10 30174 Mestre (Ve)

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

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