L’avvocato a confronto con la sindrome da alienazione parentale n 1... · 2020. 4. 29. ·...

27
Fondazione Guglielmo Gulotta di Psicologia Forense e della Comunicazione L’avvocato a confronto con la sindrome da alienazione parentale Corsista Avv. Gerardo Milani Tutor Dott.ssa Irene Rossetti Docente Prof.ssa Moira Liberatore 2010

Transcript of L’avvocato a confronto con la sindrome da alienazione parentale n 1... · 2020. 4. 29. ·...

Page 1: L’avvocato a confronto con la sindrome da alienazione parentale n 1... · 2020. 4. 29. · lavaggio del cervello. Si tratta in ogni caso di una “distorsione relazionale” attraverso

Fondazione Guglielmo Gulotta

di Psicologia Forense e della Comunicazione

L’avvocato a confronto con la

sindrome da alienazione parentale

Corsista

Avv. Gerardo Milani

Tutor

Dott.ssa Irene Rossetti

Docente

Prof.ssa Moira Liberatore

2010

Page 2: L’avvocato a confronto con la sindrome da alienazione parentale n 1... · 2020. 4. 29. · lavaggio del cervello. Si tratta in ogni caso di una “distorsione relazionale” attraverso

2

L’avvocato a confronto con la sindrome da alienazione parentale

Indice:

Abstract pag. 2

La Sindrome da Alienazione Parentale (PAS) pag. 3

Un esempio di PAS: il padre aliena la madre pag. 13

Un altro esempio di PAS: la madre aliena il padre pag. 15

La PAS nella letteratura pag. 18

La PAS nei Tribunali italiani pag. 21

Le PAS e i possibili profili penali pag. 24

Bibliografia pag. 27

Abstract:

Le aule giudiziarie sempre più spesso sono teatro di conflitti familiari nei quali un genitore agisce

condotte mirate ad alienare il figlio all’altro genitore.

Non è facile per gli operatori, siano essi giudici, avvocati o consulenti comprenderne le

motivazioni. Un genitore può essere mosso dalla speranza di ottenere un amore in esclusiva in

cambio di un amore perduto, può inseguire il tentativo di punire l’altro laddove non vi riesce il

giudice, oppure, inconsciamente, vuole solo rivivere un passato e poterlo riproporre a ruoli

invertiti, per riscattare una sconfitta subita quando era troppo debole per potersi difendere.

Non è compito del giurista formulare una diagnosi di PAS, ma è doveroso conoscere questa

sindrome e saperne almeno individuare i tratti caratteristici perché l’avvocato che si occupa del

contenzioso familiare non deve mai sacrificare il preminente interesse del minore, e deve avere

l’autorevolezza di rendere edotto il proprio cliente che, eventuali simili condotte, sono gravemente

pericolose per lo sviluppo della personalità del bambino.

L’avvocato che presta il suo servizio nel contenzioso familiare rappresenta uno strumento

indispensabile per la difesa dei diritti del cliente, ma non deve mai consentire che la sua attività sia

strumentalizzata.

Page 3: L’avvocato a confronto con la sindrome da alienazione parentale n 1... · 2020. 4. 29. · lavaggio del cervello. Si tratta in ogni caso di una “distorsione relazionale” attraverso

3

La Sindrome da Alienazione Parentale (PAS)

Il fenomeno della conflittualità di coppia in fase di separazione ha raggiunto una dimensione

quantitativa talmente vasta da poter essere osservato e studiato nei suoi specifici connotati così da

descriverne la dinamica, le possibili variabili ed osservare l’eventuale presenza di peculiari fattori

di rischio che potrebbero degenerare e costituire l’eziogenesi di un rapporto relazionale

patologico.

A volte, la mancata elaborazione psicologica ed emozionale della separazione induce i genitori a

coltivare un legame disperante, in cui annidano molte delle insidie della conflittualità genitoriale1.

L’osservazione quantitativa del conflitto di coppia consente di rappresentare una dinamica

fenomenologica piuttosto standardizzata. Se spesso la necessità di separarsi è condivisa e voluta

da entrambi i partners, a volte accade invece che l’accettazione psicologica della separazione sia

molto più complessa e difficile rispetto all’accettazione della separazione giuridica e non è raro

che ad adire il tribunale per chiedere la separazione sia proprio il coniuge che meno ha elaborato il

“lutto”. I tempi processuali ed i tempi psicologici individuali non sempre coincidono. Nel turbinio

di emozioni che pervade l’esistenza di una persona in una fase di destrutturazione della

dimensione familiare - che resta la sfera esistenziale tra le più intime ed importanti, sulla quale

probabilmente i partners hanno investito moltissimo - può approssimarsi una distonia tra la

dimensione cognitiva e quella emotiva. Alla lucida analisi delle ragioni della separazione si

contrappone l’inintellegibile cifra del sentimento e delle emozioni, e questo contrasto tende ad

appesantire il quadro di smarrimento a cui ciascuno, o anche uno solo dei componenti della ex

coppia, può trovarsi di fronte: un futuro incerto, denso di dubbi ed avaro di prospettive, sia per sé

stesso che per i propri figli.

Tuttavia, questa fase di acuta difficoltà relazionale, nella maggior parte dei casi, viene spesso

superata nell’arco di alcuni mesi e, una volta sopite le scontrosità processuali, la situazione di

conflitto si decanta e il nuovo organismo relazionale (la ex famiglia), aiutato anche dalla nuova

scansione dei ritmi e delle visite, ritrova la sua omeostasi.

Altre volte accade invece che la precipitazione e la repentina cessazione del rapporto tra coniugi o

conviventi sembra travolgere l’intera sfera delle relazioni familiari, dalla quale più nulla si salva,

quasi che la fine del rapporto di coppia comporti inesorabilmente anche la dissoluzione del

rapporto genitoriale con i propri figli. In questi casi il conflitto purtroppo deborda dalla sua

fenomenologia tipica ed inforca una “variabile impazzita”, un’iperbole irrazionale che rischia di

sfuggire al controllo di chi la agisce. Può essere il caso dello Stalking, fenomeno connotato

dall’inseguimento compulsivo di uno dei partner a danno dell’altro (disturbo relazionale

1 Il legame disperante, V. Cigoli – Raffaello Cortina Editore – 1988.

Page 4: L’avvocato a confronto con la sindrome da alienazione parentale n 1... · 2020. 4. 29. · lavaggio del cervello. Si tratta in ogni caso di una “distorsione relazionale” attraverso

4

denominato Sindrome di Clérambault), oppure della PAS (Sindrome da Alienazione Genitoriale),

che rappresenta il fenomeno inverso, ossia, il tentativo di sradicare totalmente l’ex compagno

dall’esistenza propria e dei propri figli.

Richard Gardner è stato lo studioso che per primo ha analizzato questo fenomeno (1985) e ha

definito “La sindrome da alienazione genitoriale un disturbo che insorge nel contesto delle

controversie per la custodia dei figli. La sua manifestazione principale è la campagna di

denigrazione rivolta contro un genitore: una campagna che non ha giustificazioni. Essa è il

risultato della combinazione di una programmazione (lavaggio del cervello) effettuata da un

genitore indottrinante e del contributo dato dal bambino in proprio, alla denigrazione del

genitore bersaglio2”.

Altri autori (Clavar, Rivlin 1991) parlano di bambini programmati ai quali è stato effettuato un

lavaggio del cervello.

Si tratta in ogni caso di una “distorsione relazionale” attraverso cui i sentimenti del figlio nei

confronti del genitore non convivente vengono “avvelenati” dall’azione alienante del genitore che

ne ha la custodia.

Pur avendo a disposizione la magistrale concettualizzazione del fenomeno PAS, offerta da

Gardner, è doveroso precisare che essa non offre una chiave di lettura in grado di spiegare tutti i

casi di rifiuto di un figlio di frequentare un genitore. Anzi, proprio la natura di variabile

eccezionale, deve indurre gli osservatori a procedere con circospezione e, a fronte di un figlio che

rifiuta di andare con un genitore, è bene valutare se non sussistano motivi reali e plausibili in

grado di giustificare il rifiuto.

Il bambino non è alienato quando l’ostilità e il rifiuto:

- sono limitati ad un breve periodo di tempo e non si manifestano in maniera cronica

(da non confondere con una caratteristica tipica delle situazioni PAS in cui il rifiuto

viene meno quando il bambino si trova effettivamente con questo genitore mentre

ricompare quando si trova con il genitore alienante)

2 Le teorie sono espresse nelle seguenti pubblicazioni: Gardner R.A. (1985) Recent trends in divorce and custody litigation, Academy Forum, 29 (2) , pp.3-7. Gardner R.A. (1998a) Recommendations for dealing with parents who induce a parental alienation syndrome, Journal of Divorce & Remarriage, Volume 28(3/4), pp.1-21. Gardner R.A. (1998b) The Parental Alienation Syndrome (2nd. ed.), Cresskill, NJ: Creative Therapeutics. Gardner R.A. (1999a) Differentiating between the parental alienation syndrome and bona fide abuse/neglect, The American Journal of Family Therapy, Vol. 27, n. 2, pp.97-107. Gardner R.A. (1999b) Family Therapy of the Moderate Type of Parental Alienation Syndrome, The American Journal of Family Therapy. 27:195-212. Gardner R.A. (2002a) Does DSM-IV Have Equivalents for the Parental Alienation Syndrome (PAS) Gardner R.A. (2002b) The empowerment of children in the development of parental alienation syndrome, The American Journal of Forensic Psycology, 20(2):5-29. Trad. It. (2005)

Page 5: L’avvocato a confronto con la sindrome da alienazione parentale n 1... · 2020. 4. 29. · lavaggio del cervello. Si tratta in ogni caso di una “distorsione relazionale” attraverso

5

- sono occasionali e non frequenti

- si presentano solo in certe situazioni

- coesistono con espressioni di amore genuino e di affetto

- sono diretti ad entrambi i genitori

Ancora, lo stesso Garder afferma che: “In presenza di reali abusi o trascuratezza dei genitori,

l’ostilità del bambino può essere giustificata e, di conseguenza, la Sindrome di Alienazione

Parentale, come spiegazione dell’ostilità del bambino, non è applicabile”.

L’Autore, secondo una sua iniziale teorizzazione, ha identificato i seguenti 8 criteri “indicatori”

della sindrome.

Fattore PAS

Descrizione comportamento corrispondente

Campagna di denigrazione

Il minore evidenzia astio nei confronti di un genitore in maniera ossessiva. Questo comportamento denigrante del minore sembra simile ad una vera e propria litania.

Deboli, superficiali e assurde motivazioni per spiegare il

comportamento di denigrazione

Il minore riporta giustificazioni irrazionali e spesso ‘comiche’ per spiegare il suo rifiuto del genitore odiato.

Mancanza di ambivalenza

Tutte le relazioni interpersonali umane, incluse quelle genitore-bambino, possono essere ambivalenti. Nella PAS il minore non evidenzia sentimenti commisti o differenziati. Il parente odiato è totalmente cattivo; il genitore alienante è totalmente buono.

Fenomeno del “pensatore indipendente”

Molti bambini affermano ‘orgogliosamente’ che i loro sentimenti di odio e di astio verso il genitore alienato dipendono da loro stessi, che sono l’esito di una loro decisione; tenderebbero inoltre a negare qualsiasi contributo del genitore alienante.

Sostegno, nel conflitto, al genitore alienante

I minori accettano come assolutamente valide e inopinabili le asserzioni/imputazioni del “genitore amato” ovvero del “genitore alienante” contro il “genitore odiato” ovvero quello alienato.

Assenza di senso di colpa riguardo le crudeltà verso il genitore alienato

Il minore evidenzia una totale inosservanza per i sentimenti del genitore alienato.

Presenza di “sceneggiature prese a prestito”

La qualità dei contenuti nelle formulazioni del bambino appare

Page 6: L’avvocato a confronto con la sindrome da alienazione parentale n 1... · 2020. 4. 29. · lavaggio del cervello. Si tratta in ogni caso di una “distorsione relazionale” attraverso

6

sottesa ad una “sceneggiatura data in prestito” dal genitore alienante; lo stesso bambino tende ad utilizzare termini o frasi del tutto estranee ad un minore di quella età.

Allargamento dell’animosità nei confronti della famiglia del

genitore alienato

Il minore rifiuta categoricamente anche la rete di parenti del genitore odiato (zii, nonni, ecc.) soprattutto quando questi si sono sempre presi cura dello stesso, nonostante, quindi, una preesistente soddisfacente o buona relazione con gli stessi.

Successivamente (1998-2000), rielaborando la sua teoria, Gardner ha aggiunto i seguenti quattro

criteri,

1) le difficoltà del minore nel periodo di transizione da un genitore all’altro – accade che il

figlio si inventa impegni, imprevisti, o altre scuse per non incontrare il genitore alienato. Spesso

sono motivazioni assurde ma che il bambino somatizza, al punto da provare realmente disturbi

fisici (mal di testa, mal di pancia, vomito, ecc).

2) il comportamento del minore durante la permanenza a casa del genitore alienato – il figlio

può assumere un atteggiamento provocatorio al fine di far arrabbiare il genitore e trovare così la

conferma della propria opinione negativa.

3) il legame del minore con il genitore alienante – il legame che si instaura tra il figlio ed il

genitore è talmente esclusivo ed invischiante da raggiungere la soglia del legame simbiotico –

patologico. Quest’ultimo aspetto viene dissimulato, soprattutto dal genitore alienante, che tende a

negare la problematicità del rifiuto, oppure assume condotte neutrali (ad esempio, limitarsi a dire

che il figlio preferisce giocare con la play station rispetto ad andare dal padre, inviando quindi un

messaggio subliminale secondo il quale il gioco con la play station e il padre hanno la stessa

importanza).

4) il legame del minore con il genitore alienato – questo aspetto è assai importante perché, da un

lato, è utile accertare se il rifiuto del figlio rappresenta un ingiustificato mutamento di opinione,

oppure, se in tempi non sospetti, scevri da condizionamenti, il rapporto era già flebile. Inoltre, un

forte rapporto tra figlio e genitore alienato può limitare gli effetti dei tentativi di alienazione in

quanto il figlio potrà opporre una resistenza meno permeabile alle manovre poste in essere dal

genitore alienante, i cui sforzi potranno essere anche superficialmente assecondati, ma il legame

con l’altro genitore resterà intimamente saldo e pronto a riemergere nei momenti privi di controllo.

Dal punto di vista pratico, l’alienazione genitoriale, che è una forma di violenza assistita, in

quanto consumata da persone molto care al minore, trova attuazione tramite manovre che vengono

Page 7: L’avvocato a confronto con la sindrome da alienazione parentale n 1... · 2020. 4. 29. · lavaggio del cervello. Si tratta in ogni caso di una “distorsione relazionale” attraverso

7

elaborate per raggiungere l’esclusione dell’altro genitore, che solitamente si distinguono in due

tipologie:

- MANOVRE DIRETTE: in questo caso è più facile rilevare il lavoro di alienazione in quanto il

minore ha degli atteggiamenti avversi nei confronti del genitore bersaglio ma non ha interiorizzato

le ragioni del genitore alienante.

- MANOVRE INDIRETTE: sono le più insidiose, perché si procede facendo leva sul senso di

lealtà del minore e si lavora su un piano più profondo, quello delle emozioni.

La casistica ha individuato varie condotte:

- negazione dell'esistenza psicosociale del genitore bersaglio (non parlare mai

dell’altro genitore, non farlo vedere al figlio, togliere le sue foto dalla casa)

- negazione della critica verso il genitore bersaglio (criticare l’altro genitore davanti

al minore e, quando questi ripete la critica, attribuire a lui la fonte della critica)

- distruzione dell'immagine del genitore bersaglio (parlare solo in modo negativo

dell’altro genitore)

- manipolazione della situazione (dare false informazioni all’altro genitore sul figlio

in modo che insorgano conflitti o fraintendimenti tra i due)

- marcamento delle differenze (far risaltare le differenze tra il genitore bersaglio e se

stessi)

- induzione di alleanza (soddisfare tutti i desideri del figlio e/o quelli non soddisfatti

dal genitore bersaglio)

- creazione di alleanze con persone frequentate dal figlio (insegnanti, amici)

- induzione del senso di colpa (convincere il figlio che se farà certe cose significa

che non vuole più bene al genitore programmatore)

- induzione del dubbio (far credere al figlio che l'amore dell'altro genitore è falso,

interessato)

- induzione della paura (dire al figlio che i suoi contatti col genitore bersaglio sono

pericolosi per qualche motivo)

- ricostruzione della realtà (manipolare la storia familiare: “se sei nato è merito mio,

tuo padre voleva che abortissi”, ecc.)

- chiedere continuamente al figlio cosa ne pensa dell'altro genitore, costringendolo a

prendere posizione, e premiarlo o punirlo a seconda delle sue risposte

- mistificazione (manipolare i sentimenti del figlio)

- raccontare aneddoti in cui l'altro genitore è perdente o ridicolo (Ti ricordi quando

tua madre è stata bocciata all'esame per la patente?)

Page 8: L’avvocato a confronto con la sindrome da alienazione parentale n 1... · 2020. 4. 29. · lavaggio del cervello. Si tratta in ogni caso di una “distorsione relazionale” attraverso

8

- esagerare il proprio ruolo quale educatore sfumando quello dell'altro genitore (Ti

ricordi che io ti ho messo al mondo, allattata, curata, vestita, nutrita, mentre tuo

padre lavorava tutto il giorno e stava con te solo la sera?)

- soddisfare i desideri del figlio che l'altro limita o disapprova (Se tua madre non

vuole portarti allo stadio lo farò io)

- mostrare gusti, idee, opinioni diametralmente opposti a quelli dell'altro genitore

- "sgenitorializzare" l'altro genitore, ad esempio chiamandolo col nome proprio,

togliendo le sue foto dalla casa

- meta-comunicare in modo paradossale sull'altro genitore (Ci sarebbero molte cose

da dire su tua madre, ma io non sono uno che critica i genitori; Rispetto la

decisione di tuo padre di venirti a trovare, che lo voglia veramente o meno; Lo sai

che in fondo tuo padre ti vuole bene, anche se non ti sta più vicino), creando doppi

legami che lo confondono e lo rendono più facilmente suggestionabile;

- mistificare le impressioni ed i sentimenti del figlio (Non puoi essere scontento, con

tutto quello che faccio per te"; "Non puoi voler bene a tuo padre, non hai visto

come si è comportato?)

Nei suoi studi, Gardner, sostiene che l’attività di alienazione può raggiungere tre livelli di PAS,

che si pongono in ordinario rapporto di progressione e che possono essere individuati valutando la

qualità dei rapporti con ciascun genitore, ma soprattutto, l’intensità delle affermazioni verbalizzate

dal minore.

Il livello lieve - invero assai diffuso nei casi di separazioni che raggiungono una particolare soglia

di conflittualità, si caratterizza per la sostanziale attività di svalutazione del genitore alienato. E’

possibile che non siano neppure presenti tutti e otto i sintomi propri della PAS sopra illustrati. I

comportamenti tipici che si possono riscontrare sono: una scarsa considerazione per l’importanza

delle visite, che il genitore alienante tende a scoraggiare, mostrandosi poco o nulla soddisfatto (al

rientro dei figli la madre non li saluta, mostrando chiaramente il suo disappunto), oppure,

assumendo un atteggiamento apparentemente neutrale (se non vuoi andare fai quello che vuoi,

dicidi tu, faremo qualcosa d’altro, rispetto la tua decisione).

Il mostrarsi del tutto disinteressato rispetto alla comunicazione tra il minore e il genitore alienato,

oppure essere poco o nulla preoccupato al cospetto del figlio se la visita non ha avuto luogo.

Ancora, il rifiuto ad accettare che il genitore alienato partecipi a momenti importanti o significativi

per il figlio (in occasione della festa del papà organizzata dagli alunni alla scuola elementare, il

padre non ha potuto andare, perché vi voleva partecipare la mamma, che non voleva incontrare

l’ex marito).

Page 9: L’avvocato a confronto con la sindrome da alienazione parentale n 1... · 2020. 4. 29. · lavaggio del cervello. Si tratta in ogni caso di una “distorsione relazionale” attraverso

9

Il livello medio – questo livello di condizionamento pare essere il più diffuso. Gli otto sintomi

sono presenti e la campagna di denigrazione verso il genitore alienato diventa più pesante ed

incisiva. Il segnale di raggiungimento di tale soglia è la mancanza di ambivalenza del figlio: ormai

un genitore è tutto buono, l’altro è tutto cattivo. Le visite diventano più problematiche, il figlio

ricorrerà a scenari presi in prestito per giustificare il suo rifiuto, soprattutto perché ha già maturato

un conflitto di lealtà e dimostra di non avere sensi di colpa nel rifiutare il genitore alienato. Questo

aspetto potrà essere agevolmente diagnosticato, sulla base di una attenta osservazione, perché per

un meccanismo di autodifesa, il figlio attiverà una fortissima identificazione con le ragioni di un

genitore, così da non soffrire i sensi di colpa dovuti al ferimento delle aspettative dell’altro. Il

figlio apparirà freddo, quasi dissociato. Potrà ad esempio, farsi accompagnare dal genitore

alienante presso la casa del genitore alienato per restituire i regali di Natale ricevuti da

quest’ultimo, senza nemmeno mostrare la minima titubanza o imbarazzo. Di contro, ed esempio,

la madre alienante, prima di consegnare il figlio al padre, lo abbraccerà mettendosi a piangere

platealmente, facendo insorgere nel minore il forte senso di colpa di infliggere alla madre un

simile dolore.

Il livello grave – E’ la fattispecie più rara ma produttiva di effetti devastanti. I sintomi sul minore

sono talmente forti da presentare un quadro di condivisione quasi paranoica delle ragioni del

genitore alienante. Il legame simbiotico sembra raggiungere una vera e propria “folie à deux”.

La persistente protrazione di questa condizione costituisce un grossissimo fattore di rischio perché

potrebbe portare all’insorgenza di una psicopatologia permanente di tipo paranoideo (Gardner).

A questo punto le visite con il genitore alienato diventano praticamente impossibili.

Nei casi più gravi il figlio può arrivare ad accusare falsamente il genitore di abusi sessuali.

L’ipotesi di PAS, per questo motivo, dovrebbe sempre essere presa in considerazione per spiegare

l’eziogenesi delle accuse di abuso sessuale sui figli quando la denuncia avvenga nell’ambito di

una separazione o di un divorzio, specialmente se molto conflittuale.

Nello schema di raffronto che segue è agevole notare le forti somiglianze ad analogie dei sintomi

che si riscontrano nell’abuso sessuale e nella separazione genitoriale.

I SINTOMI DA ABUSO sono:

- Ansia, stress

- Pianti, irascibilità, paura, disturbi del sonno e dell'alimentazione

- Sensi di colpa per non esser riuscito ad evitare l'abuso

- Eccesso di masturbazione, spiccata erotizzazione nei giochi e nei comportamenti

- Conoscenza del sesso inusuale per l'età

- Paura in presenza del genitore abusante

Page 10: L’avvocato a confronto con la sindrome da alienazione parentale n 1... · 2020. 4. 29. · lavaggio del cervello. Si tratta in ogni caso di una “distorsione relazionale” attraverso

10

- Alterazione della personalità con sintomi psiconevrotici (isteria, fobie, ipocondria)

I SINTOMI DA SEPARAZIONE DEI GENITORI sono:

- Ansia, stress

- Pianti, irascibilità, disturbi del sonno, incubi, crisi di pianto, comportamento

aggressivo

- Sensi di colpa per l'infelicità dei genitori

- Eccesso di masturbazione, spiccata erotizzazione nei giochi e nei comportamenti

Per evitare di incorrere in drammatici equivoci, che potrebbero sfociare in denunce infondate ma

gravemente infamanti, è bene che il legale, nell’assistere il genitore, sappia valutare in piena

autonomia il caso che si trova a gestire, soprattutto se molto complesso e conflittuale, perché un

errore nella qualificazione delle cause del disagio attribuito al minore potrebbe portare ad

intraprendere iniziative giudiziarie temerarie ma, soprattutto, a vittimizzare il minore più di quanto

non lo sia a causa del conflitto genitoriale.

Gli studi di Gardner hanno suscitato giudizi piuttosto critici soprattutto per quanto concerne le

possibili terapie di contrasto.

Secondo l’Autore, nei casi di PAS lieve è sufficiente che il Tribunale confermi l’affidamento al

genitore alienante. Questo perché si ritiene che l’alienazione abbia unicamente lo scopo di

conquistarsi l’affidamento. Una volta ottenutolo, il genitore non avrebbe più motivo per

continuare l’attività di svalutazione dell’altro genitore.

Nei casi di PAS moderata, invece, si rende necessario l’intervento di un terapeuta esperto. Il figlio

potrà restare affidato al genitore alienante ma il tribunale dovrà ordinare la ripresa delle visite,

predisponendo eventualmente anche un sostegno nel caso fossero state interrotte per parecchio

tempo. Qualora il genitore alienante non ottemperi, Gardner suggerisce l’adozione di

provvedimenti sanzionatori, come ad esempio, la riduzione dell’assegno o l’irrogazione di una

multa. Nei casi di ulteriore violazione propone addirittura l’arresto del genitore alienante per

alcuni giorni. L’allontanamento del minore dalla casa del genitore alienante dovrebbe essere

disposto al solo fine di impedire che l’attività di alienazione sia ulteriormente perpetrata e portata

al livello grave.

Nei casi di PAS medio - grave, Gardner sostiene la necessità di un intervento drastico, quale la

decisione del tribunale di trasferire la custodia del figlio dal genitore alienante al genitore alienato

e, per attuare questo ricollocamento del figlio evitandogli traumi psicologici, propone un

programma di collocazione provvisoria denominato “Transitional Site Program”.

Page 11: L’avvocato a confronto con la sindrome da alienazione parentale n 1... · 2020. 4. 29. · lavaggio del cervello. Si tratta in ogni caso di una “distorsione relazionale” attraverso

11

Questo programma di collocazione provvisoria può essere modellato su tre livelli, che si graduano

in ragione della gravità della PAS diagnosticata, e ciascuno si struttura su sei fasi, così

sinteticamente descritte:

- Allontanamento del minore dal genitore alienante e collocazione in un luogo neutro

(collocazione provvisoria)

- Inizio delle visite con il genitore alienato

- Rilascio della collocazione provvisoria e collocazione del minore presso il genitore alienato;

contestualmente non ci devono essere visite tra il minore ed il genitore alienante

- Ripresa dei rapporti tra il minore ed il genitore alienante mediante telefonate monitorate

- Ripresa dei contatti mediante visite protette tra il minore e il genitore alienante

- Visite protette del minore presso la casa del genitore alienante

Come è agevole notare, Gardner tratta la PAS come una patologia dalla quale il minore deve

essere difeso. Il genitore alienante rappresenta il fattore di rischio da cui il minore deve essere

allontanato, anche con mezzi drastici se necessario, mentre il successivo trattamento ha il duplice

scopo di consentire al minore di riappropriarsi del genitore alienato e di ridimensionare

drasticamente il ruolo del genitore alienante.

I tre diversi livelli di intervento si differenziano per il grado di incidenza della collocazione

provvisoria e sulla tipologia del trattamento terapeutico.

Nel livello di PAS più blando, la collocazione del minore può essere presso l’abitazione di un

conoscente, un amico o un parente (caretaker) e il supporto terapeutico può limitarsi ad una

verifica del rispetto delle prescrizioni.

In caso di fallimento, si dovrà attivare la fase due, ossia, il collocamento del minore in una

comunità adeguatamente attrezzata, sia per impedire intrusioni del genitore alienante, sia offrire al

minore un adeguato sostegno psicologico.

Nei casi più gravi, il minore dovrà essere collocato presso una struttura ospedaliera per circa trenta

giorni. Successivamente sarà collocato presso la casa del genitore alienato con affidamento

esclusivo.

Secondo Gardner, quindi, qualsiasi intervento di contrasto della PAS medio grave deve

necessariamente prevedere la cesura dei rapporti con il genitore alienante.

Questo modello di intervento (che sul campo ha presentato un percentuale di successo prossima al

100% quando i suoi suggerimenti sono stati integralmente applicati dai giudici) è l’aspetto che più

ha suscitato critiche e che, almeno per quanto riguarda il sistema giudiziario italiano, presenta

alcuni rimedi non praticabili. Basti pensare all’arresto del genitore, al ricovero coatto in ospedale

Page 12: L’avvocato a confronto con la sindrome da alienazione parentale n 1... · 2020. 4. 29. · lavaggio del cervello. Si tratta in ogni caso di una “distorsione relazionale” attraverso

12

del minore alienato, oppure, alla diminuzione dell’assegno di mantenimento dei figli come

sanzione.

Queste evenienze potrebbero avere una qualche dignità giuridica solo in una diversa

qualificazione della PAS, di cui si dirà nella chiusa di questo lavoro.

Per quanto concerne la realtà italiana, lo studio della PAS è ancora in divenire. La pubblicazione

del volume “La sindrome da alienazione parentale (PAS) – lavaggio del cervello e

programmazione dei figli in danno dell’altro genitore (Gulotta, Cavedon Liberatore – Giuffre

2008) rappresenta il primo vero sforzo di inquadramento sistematico del fenomeno e, a detta di

parecchi operatori del settore, non si limita ad una ricognizione delle teorie di Gardner, ma offre

spunti di riflessione della teoria elaborata sulla PAS, nello sforzo di adeguare lo studio al contesto

italiano ed introdurre i correttivi utili per una concreta applicazione nel difficile lavoro quotidiano

a cui sono chiamati gli operatori giudiziari, siano essi giudici, psicologi o avvocati.

Dal punto di vista operativo, l’osservazione sul campo, purtroppo, ha dimostrato che la PAS di

livello grave assurge ad una patologia difficile da affrontare e, allo stato attuale, concede scarse

possibilità di successo.

Gli strumenti a disposizione del sistema giudiziario in questo campo sono limitati e, comunque,

scontano l’inevitabile margine di errore che sempre incombe su una materia difficile come questa.

I possibili errori diagnostici (la difficoltà a formulare una diagnosi corretta della PAS)3, eventuali

errori terapeutici (dovuti alla complessità di costruire un modello di intervento adeguato in un

contesto come la contesa giudiziale, in cui i CTU non possono confidare su un’alleanza

terapeutica con le parti, anzi, devono spesso a mettere in conto atteggiamenti simulatori), i limiti

operativi (l’avere a disposizione strutture e servizi adeguati per ogni specifico intervento), lo

stesso fattore tempo (Gardner considera assolutamente negativo concedere tempo all’alienazione,

auspica interventi immediati, mentre il nostro sistema giudiziario, per efficiente che sia, è

caratterizzano da tempi processuali che gli operatori ben conoscono), sono tutti elementi di fatto di

cui è necessario tenere conto, perché un intervento terapeutico inadeguato rischia di vittimizzare il

minore una seconda volta.

Al danno cagionato dalla PAS potrebbe sommarsi un danno da malpractis rimediale e portare il

minore ad un livello di tensione emotiva e condizionamento psicologico non più sostenibile, per

cui, nei casi di PAS grave le parti e, soprattutto i giudici, devono porsi il problema se, a quel

punto, sia utile un intervento rimediale, oppure, se non sia meglio limitarsi a prendere atto della

situazione e, semmai, adottare provvedimenti sanzionatori contro il genitore alienante.

3 Sui criteri da applicare per una corretta diagnosi, si legga La sindrome di alienazione parentale (PAS), G. Gulotta, A. Cavedon, M. Liberatore – Giuffre Editore – 2008.

Page 13: L’avvocato a confronto con la sindrome da alienazione parentale n 1... · 2020. 4. 29. · lavaggio del cervello. Si tratta in ogni caso di una “distorsione relazionale” attraverso

13

Dopo questa sommaria illustrazione della PAS, inevitabilmente carente e superficiale, si passa ad

esaminare due casi pratici in cui la sindrome è stata diagnosticata in sede di ctu. Essendo di moda

il politically correct, si esaminerà un caso di alienazione della madre ed uno di alienazione del

padre.

Per brevità espositiva ci si limiterà ad esaminare il quadro diagnostico formulato dal CTU perché,

ai fini del presente lavoro, appare utile valutare come la PAS entra nella causa e quali sono

decisioni dei tribunali dopo aver preso atto della presenza.

Un esempio di PAS - Il padre aliena la madre

Di seguito si rappresenta il profilo diagnostico della PAS in un caso di permanente vessazione

psicologica a danno di due figlie minorenni, alle quali, il padre, con false rappresentazioni dei fatti

e artificiose condotte, ha inculcato l’idea che la loro madre sia una snaturata. Il CTU, incaricato di

svolgere la consulenza tecnica sistemico relazionale, descrive lo stato della relazione e suggerisce

al tribunale i possibili rimedi.

La coppia, con tre figlie, di cui una maggiorenne e due minorenni, era in fase di separazione

giudiziale, iniziata dopo varie vicissitudini e dissidi.

Tra i vari motivi della disputa, il marito, che esercitava l’attività di commercialista, rimproverava

alla moglie di aver maturato la decisione di separarsi nel periodo in cui lui era stato arrestato per

associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale. D’altro canto, la moglie rimproverava al

marito una condotta professionale spregiudicata e dissennata, che aveva condotto a pesanti

esposizioni debitorie e, per l’appunto, cagionato gravi ripercussioni anche sul piano familiare.

Nel corso della separazione la moglie ha più volte segnalato l’accadimento di fatti ambivalenti: dal

ricevere in ufficio misteriosi mazzi di rose rosse, al subire atti di danneggiamento alla propria

autovettura (compreso la svitamento dei bulloni delle ruote). La moglie ha denunciato persino di

aver subito una sorta di rapina in casa del tutto strana: una notte una masnada di sconosciuti,

travisati e armati di pistole e coltelli, è penetrata nella sua abitazione, l’ha terrorizzata e se ne è

andata, senza rubare o toccare alcunché. Il giorno successivo la moglie, nel denunciare l’accaduto

ha scoperto che, mentre si svolgeva questa insolita rapina, l’autovettura del marito era

parcheggiata poco distante dalla casa.

Lo stato dei rapporti è ampliamente illustrato nei passi estrapolati dalla relazione della CTU dai

quali si ravvisano tanto l’intenzionalità della condotta alienante, quanto il pregiudizio della stessa

a danno delle figlie. Si legge infatti:

“Il padre, avendo subito una separazione totalmente indesiderata, continua imperterrito a

negarne l’esistenza, nell’attesa di una riconciliazione”. Ed ancora: “Per raggiungere l‘obiettivo

Page 14: L’avvocato a confronto con la sindrome da alienazione parentale n 1... · 2020. 4. 29. · lavaggio del cervello. Si tratta in ogni caso di una “distorsione relazionale” attraverso

14

della riconciliazione, per altro, egli sembra aver scelto la strada alquanto pericolosa per le sue

figlie, sperando che, privando la moglie dell’affetto delle figlie minori, questa sia costretta a

tornare sui suoi passi, pur di evitare un simile dolore”.

Questo è quindi un caso particolare, in cui la PAS è agita in chiave strumentale per ottenere un

secondo risultato: il ritorno della moglie. Il genitore alienante ha scientemente deciso di alienare le

figlie alla madre per costringerla a rientrare. Essendo infatti lui ben consapevole del grande amore

che la madre nutriva per le figlie ha inteso usarle come strumento per ricattarla moralmente e

indurla a rivedere le proprie scelte.

“Egli infatti, pur dichiarandosi totalmente favorevole ad una ripresa tra madre e figlie, in loro

presenza, si rivolge alla moglie con un atteggiamento talmente sprezzante e svalutante da

comunicare tutt’altro che disponibilità verso di lei. In occasione del compleanno di una figlia -

per fare un altro esempio - ha addirittura accompagnato la festeggiata a restituire alla madre il

regalo che precedentemente aveva ricevuto da lei.

L’aspetto più preoccupante però, è senza dubbio rappresentato dal fatto che il padre non presenta

alcuna consapevolezza delle ripercussioni che simili atteggiamenti/comportamenti, possono

produrre sullo sviluppo psico-affettivo delle figlie, le quali di fatto, stanno interiorizzando

un’immagine materna profondamente negativa, di cui non riescono a portare in salvo nulla.

Invitato a riflettere su questi atteggiamenti, infatti, il padre non solo non mostra alcuna capacità

autocritica, ma – nel corso delle interazioni – appare addirittura compiaciuto dal fatto che due

figlie minori lo difendano a spada tratta, contro la sorella maggiorenne”.

Ed ancora: “Il padre, dal canto suo – seppur aiutato a comprendere – non riesce a quantificare il

danno che, con il suo atteggiamento, sta procurando alle due figlie minori: la negazione della

separazione, unita alla convinzione che prima o poi la moglie tornerà, rappresentano una sorta di

condanna, non solo per lui, ma anche per le figlie, che ahimé condividono con lui le stesse

speranze ed il medesimo vissuto di tradimento e delusione. L’incapacità di preservare le figlie da

questi vissuti, fa di loro delle convinte sostenitrici della sua causa.

L’aspetto più drammatico e preoccupante di questa dinamica, però, è rappresentato

dall’incapacità del padre di riconoscere che così facendo, egli antepone i propri bisogni ed i

propri interessi a quelli delle figlie”.

Le conseguenze più devastanti sono pagate dalla figlia più piccola, che “si schiera contro la

madre con fare freddo e distaccato, dimostrando una totale incapacità di empatizzare con il

vissuto materno, il suo dolore ed il suo dramma. Tale incapacità rappresenta un fattore di rischio

assai pericoloso, che può tradursi in un deficit sul piano dell’identità e della piena realizzazione

Page 15: L’avvocato a confronto con la sindrome da alienazione parentale n 1... · 2020. 4. 29. · lavaggio del cervello. Si tratta in ogni caso di una “distorsione relazionale” attraverso

15

personale, relazionale e psicoaffettiva, da cui inevitabilmente ne deriva una profonda sofferenza

psichica”.

Ancora, il padre: “non consente di sciogliere il patto di lealtà stretto con le figlie minori,

ostacolando l’accesso alla figura materna. Inoltre, le continue svalutazioni operate dal padre nei

confronti della ex moglie, continuano a sminuire la figura materna agli occhi delle figlie,

delegittimando il suo ruolo ed il suo operato”; ne deriva che “di conseguenza, esse mantengono

nei confronti della madre un atteggiamento profondamente oppositivo ed ostile, permettendosi di

giudicare qualsiasi suo intervento, sulla base di quanto loro riferito dal padre. Entrambe, quindi,

stanno interiorizzando l’immagine di una madre profondamente svalutata ed incapace, con la

quale è impossibile identificarsi o semplicemente essere d’accordo, persino quando le sue ragioni

sono palesi”.

In questo caso la CTU, nella successiva relazione di aggiornamento, ha concluso che le figlie, sino

a quel momento collocate presso il padre con affido condiviso, avrebbero dovuto essere sottratte al

padre e collocate presso la madre con le modalità di un affido esclusivo.

Tuttavia, il Tribunale, dopo aver assunto l’audizione delle figlie minori, ha disposto che restassero

affidate al padre con affidamento esclusivo, rinunciando a prescrivere visite con la madre sulla

base dell’espresso rifiuto manifestato da queste nel corso dell’audizione.

Un altro esempio di PAS: la madre aliena il padre

Dal punto di vista statistico, la maggior parte di casi la PAS è agita dal madre, in quanto è molto

spesso il genitore collocatario.

In questo caso, relativo ad una famiglia con due figli, a chiedere la separazione è stato il marito.

La moglie ha tentato di recuperare il rapporto, vivendo la separazione con intensi sentimenti di

vergogna.

Quando il CTU ha iniziato il lavoro peritale, l’alienazione aveva raggiunto un livello tale da non

essere neppure riuscito ad organizzare gli incontri tra il padre ed i figli per l’assoluto rifiuto di

questi. Il CTU ha optato allora per un incontro familiare. Durante tutta la durata di questo la figlia

più piccola è sempre stata in braccio alla madre, con il viso rivolto all’indietro, in segno di rifiuto

del padre. La madre ha comunicato con il viso tutto il suo risentimento. Durante la fase della

separazione la madre ha sempre coinvolto i figli nel suo dolore, ad esempio, rendendoli testimoni

della sua sofferenza con frasi anche esplicite: “ho perso otto chili, ho rifiutato il cibo e pianto

tanto”. Durante il periodo di espletamento della CTU ha steso, con la collaborazione dei figli, la

lista delle presunte bugie espresse dal padre; ha lasciato che una figlia scrivesse una lettera

Page 16: L’avvocato a confronto con la sindrome da alienazione parentale n 1... · 2020. 4. 29. · lavaggio del cervello. Si tratta in ogni caso di una “distorsione relazionale” attraverso

16

rabbiosa contro il padre da consegnare al CTU; ha assecondato il rifiuto dei figli di incontrare il

padre a scuola.

La CTU, alla luce degli elementi emersi durante l’indagine peritale e, in particolar modo, in

considerazione della situazione psicorelazionale di rischio evolutivo per i minori, data la difficoltà

della madre di modificare il suo atteggiamento nei confronti della relazione dei figli con il padre, e

accertata l’instaurazione di una sindrome di alienazione genitoriale del padre, ha suggerito i

seguenti provvedimenti:

- affidare i minori al servizio sociale con collocamento presso la dimora della madre.

- Il servizio sociale dovrà incaricarsi di ristabilire in modo graduale un calendario di

incontri e contatti telefonici tra i minori ed il padre verificando che questi si

realizzino puntualmente.

- Affinché tali incontri possano realizzarsi con il minor conflitto possibile, per

agevolare il riavvicinamento dei bambini al padre e per aiutare i minori a gestire il

confronto con la madre relativamente al loro rapporto con il padre, si suggerisce di

introdurre la figura di un educatore domiciliare con preferenza per una figura

femminile. Tale educatore avrà il compito di accompagnare i minori durante le

uscite con il padre, facilitare il contatto telefonico con lo stesso e aiutare i bambini

a gestire spazi di autonomia dal controllo della figura materna al fine di favorire il

libero sviluppo di una propria identità.

- Inoltre è auspicabile che tanto i minori quanto i genitori seguano un percorso

psicoterapico di tipo sistemico.

- Si suggerisce di rivalutare la situazione familiare dopo 6 mesi dalla data di

attuazione delle disposizioni.

- Nel caso in cui, dopo tale termine, non si ravvisino miglioramenti nella relazione

tra i minori ed il padre, specialmente a causa di interferenze materne, è da

ipotizzare l’affidamento a terzi.

Dopo un breve periodo di osservazione i Servizi Sociali sono stati costretti a relazionare, prima

della scadenza dei sei mesi a causa del fallimento del piano terapeutico.

Invero, si era fatto leva sulla madre, allettandola e rappresentandole di essere l’unica persona

“capace” di poter “convincere” i figli a vivere del proprie posizioni riguardo al padre. Aderendo

così alle teorie di Jacobs (Il Complesso di Medea” - 1988), secondo le quali, solamente il genitore

alienante può sciogliere il mandato, più o meno esplicito, di alienare l’altro genitore, mentre il

sostegno psicologico ai figli è risultato addirittura controproducente, in quanto li ha esposti ad un

Page 17: L’avvocato a confronto con la sindrome da alienazione parentale n 1... · 2020. 4. 29. · lavaggio del cervello. Si tratta in ogni caso di una “distorsione relazionale” attraverso

17

maggiore rischio di essere percepiti come possibili “traditori”, aumentando quindi le pressioni

emotive.

Purtroppo, la madre non ha accettato di assumere questo ruolo chiave e, invece di contestare ai

figli l’assurdità delle loro affermazioni, ha “rispettato” i sentimenti e tollerato le ripetute

manifestazioni di maleducazione e diffamazione.

La madre ha esplicitamente affermato di considerare le visite del padre come un “dispetto” e”se

uno si comporta male e non c’è giustizia, la giustizia me la faccio io”.

A fronte della proposta di organizzare almeno un incontro al mese con il padre e i figli, la madre

ha accettato, ma ha preteso di essere presente agli incontri.

Il primo incontro è consistito nel giocare a monopoli ma, mentre il figlio, pur senza neppure

togliersi il cappotto, si è sforzato di giocare con il padre, la figlia si è rivolta verso la madre ed ha

iniziato un pianto sommesso, quasi una litania, senza lacrime, per circa un’ora, sino a portare

all’esasperazione ed a costringere l’interruzione della visita.

Al secondo incontro non si è presentato nessuno.

La madre, tramite il proprio avvocato, ha giustificato l’assenza affermando di non aver potuto

accompagnare i figli all’appuntamento prefissato perché avrebbe perso improvvisamente la

coscienza, di aver sofferto di totale amnesia degli avvenimenti recenti e di sentirsi ancora in stato

confusionale.

Al terzo incontro, la figlia ha ripetuto il suo atteggiamento e per circa un’ora è stata voltata con lo

sguardo verso la madre, che si trovava in fondo alla sala. Il figlio ha invece giocato a risiko con il

padre più spontaneamente ma, alla fine dell’incontro, il figlio ha rivestito i panni del bimbo

arrabbiato e anche lui ha affermato di non voler più vedere il padre. All’osservatore è parso che il

figlio non riuscisse più a tollerare ed a gestire questa ambivalenza.

A quel punto le visite sono state sospese e la relazione depone nel seguente modo: “Riguardo ai

minori, l’esperienza passata, unitamente al profondo malessere anche fisico, dichiarato dalla

madre (svenimenti, perdita di coscienza, stato confusionale) fa purtroppo ipotizzare, oltre ad un

rischio psicopatologico importante anche il rischio di agiti familiari sul piano comportamentale.

Si condivide, pertanto, la posizione di Gardner (1999) e precisamente: “nei casi di PAS di tipo

grave, il conflitto di lealtà del bambino risulta così acuto da rendere impossibili gli incontri. I figli

dimostrano di avere una relazione di Folie à Deux con il genitore alienante condividendone le

idee paranoici…. E’ necessario mettere in atto la misura giudiziaria più severa: trasferire la

residenza del figlio nella casa dell’altro genitore… o provvedere ad una sistemazione intermedia

in un luogo di transizione (transitional site).

Page 18: L’avvocato a confronto con la sindrome da alienazione parentale n 1... · 2020. 4. 29. · lavaggio del cervello. Si tratta in ogni caso di una “distorsione relazionale” attraverso

18

Considerata la gravità della situazione si rimanda pertanto a codesto TO ogni decisone in merito

alla protezione dei minori”.

Il tribunale ha disposto l’affidamento dei minori ai servizi sociali ed ha mantenuto il collocamento

presso la madre.

La PAS nella letteratura

Le teorie di Gardner sulla PAS hanno sollevato adesioni ma anche dissensi nella letteratura

scientifica, sulla base di argomenti che si differenziano per i criteri di analisi del fenomeno.

Secondo altri autori, la PAS può essere considerata un sottoinsieme patologico di PA (Hoult

2006).

Tra le voci dissenzienti (alle quali aderiscono, in particolare, alcuni movimenti che contrastano la

pedofilia), si contesta che la similitudine dei sintomi della PAS con l’abuso sessuale aprirebbe una

pericolosa china che consentirebbe ai pedofili di agevolmente sfuggire alle proprie responsabilità4.

Per altri, le risposte che Gardner propone sarebbero solo di tipo processuale, perché la PAS

troverebbe la sua eziologia nel processo, o meglio, nella paura che tramite il processo i figli siano

sottratti al genitore, ed è questa paura che farebbe scaturire le manovre alienatorie. La teoria di

Gardner si limiterebbe a contrastare il fenomeno con strumenti giudiziari, mentre invece il

problema dovrebbe essere gestito sul piano strettamente terapeutico. Si obbietta che la PAS, in

realtà, non sia una sindrome, ma solo un particolare disturbo del rapporto tra adulto e bambino, le

cui cause possono essere le più varie (Surface 2009). Essa non può essere descritta come disturbo

psicologico e neppure essere adottata come valido argomento legale perché priva di fondamento

clinico.

Sempre secondo questa corrente di pensiero, si dovrebbe semmai introdurre il concetto di

"alienazione parentale" (PA) o "bambino alienato", che descrive un fenomeno reale vissuto da una

minoranza dei bambini nel contesto delle controversie in materia di divorzio e di affidamento. Il

"bambino alienato” sarebbe come colui che esprime liberamente e con insistenza, irragionevoli

sentimenti negativi (come rabbia, odio, rifiuto e / o la paura) nei confronti di un genitore,

sproporzionati rispetto alla reale esperienza.

Di regola, il rifiuto di un genitore sarebbe ben giustificato dai maltrattamenti e dagli abusi che il

minore avrebbero sofferto a causa degli agiti del genitore alienato, per cui la vera alienazione

ingiustificata rappresenterebbe una casistica molto limitata.

4 Si veda, ad esempio il sito www.bambinicorragiosi.com - gennaio 2010.

Page 19: L’avvocato a confronto con la sindrome da alienazione parentale n 1... · 2020. 4. 29. · lavaggio del cervello. Si tratta in ogni caso di una “distorsione relazionale” attraverso

19

Più che di bambini "alienati" sarebbe quindi preferibile utilizzare il termine "allineamento”, ossia,

di bambini "allineati" con il genitore a cui sono affidati in un'ostilità contro l'altro, ostilità che in

ogni caso scomparirebbe nel giro di due anni (Johnston 2003).

Non è certamente questa la sede per dirimere le opinioni contrastanti ma, dall’esperienza maturata

nell’esercizio della professione, e dal confronto con parecchi altri colleghi impegnati sul campo, è

possibile affermare che il fenomeno dell’alienazione genitoriale, certamente in forma graduata nei

vari livelli, è purtroppo assai diffuso e afferisce parecchi casi in cui il genitore alienato non ha mai

posto in essere maltrattamenti di sorta. Ed infatti, le accuse che gli vengono mosse sono spesso

banali, per non dire risibili, laddove ben altro si potrebbe dedurre se invece il rifiuto trovasse

fondamento in gravi condotte poste in essere.

Anche le accuse di abuso sessuale, soprattutto nella forma delle molestie, spesso sono verbalizzate

dai minori con una distonia emotiva del tutto incongruente e secondo una dinamica fattuale a dir

poco inverosimile, quasi temeraria.

Per quanto invece concerne il fondamento clinico, effettivamente queste teorie obbiettano che la

PAS in realtà non sia neppure una sindrome, intesa in senso medico diagnostico, di talché, è un

errore tecnico scientifico parlare di un quadro patologico laddove non vi è una patologia,

clinicamente riconosciuta.

Infatti, i manuali diagnostici universalmente riconosciuti, il DSM IV rev.5, e l’IDC 11 non

contemplano la PAS nel novero dei disturbi patologici.

Tuttavia, nel corso del mese di Novembre 2009, una sessantina tra psichiatri, psicologi ed avvocati

provenienti da tutto il mondo, sollecitati dal William Bernet, hanno elaborato uno studio che è

stato pubblicato nel mese di Marzo 2010 sulla rivista American Journal of Family Therapy, mentre

si è in attesa della pubblicazione di un secondo studio, con lo scopo di chiedere al presidente della

Commissione “disturbi dell’infanzia e dell’adolescenza, che si sta occupando della redazione del

DSM V, di riconoscere l’Alienazione parentale o come disturbo mentale (Disturbo di Alienazione

Parentale), oppure, come problema relazionale (Sindrome di Alienazione Parentale, PAS) e da

inserire nelle diagnosi differenziali dei disturbi che si manifestano nei bambini e negli adolescenti.

Il medesimo studio ne propone l’inserimento anche nell’ICD 11, nel capitolo “disturbi

comportamentali o emozionali che si manifestano generalmente nell’infanzia o nell’adolescenza”,

oppure, nei capitoli che includono le sezioni “altri problemi relativi ai gruppi di primario supporto,

incluse circostanze familiari” e “problemi relativi ad altre circostanze legali”.

5 American Psychiatric Association (2000) DSM-IV-TR Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision,. Trad.it. (2001) DSM-IV-TR Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, Masson, Milano.

Page 20: L’avvocato a confronto con la sindrome da alienazione parentale n 1... · 2020. 4. 29. · lavaggio del cervello. Si tratta in ogni caso di una “distorsione relazionale” attraverso

20

Il livello più basso di condizionamento sarebbe da circoscrivere nella sfera definita Alienazione

Parentale, mentre i livelli più gravi, in cui compaiono tutti gli otto sintomi teorizzati da Gardner,

sarebbero da ricondurre nella PAS.

Nell’intento dei postulatori dell’istanza vi è il convincimento che la PAS non sia semplicemente

un’aberrazione della vita familiare, bensì, una seria condizione mentale, foriera di gravi

conseguenze plurilesive. Subisce conseguenze non solo il minore, ma anche il genitore alienato,

che corre il rischio di accusare depressione cronica o ansia.

Le peggiori conseguenze sono sofferte dal minore, nei confronti del quale non è neppure agevole

definire quali potrebbero essere gli effetti disturbanti in fase evolutiva dovuti ad una protratta

esposizione alla sofferenza ed alla tensione emotiva.

Secondo uno studio di Glenn F. Carwright, del Dipartimento di Psicologia e Consulenza

Educativa di Montreal6, l’alienazione eccessiva può scatenare malattie mentali nel bambino. Una

delle risposte dei bambini di latenza (6-12 anni) al conflitto dei genitori è quello di agire, in modo

disturbato e diffusamente espositrici: ansia, tensione, depressione e malattie psicosomatiche. Una

considerazione particolare deve essere prestata a ciò che accade a lungo termine ai bambini che

sono alienati: in un caso, un figlio alienato ha tentato di avvelenare il padre.

Il rischio di tale comportamento aumenta in modo direttamente proporzionale alla quantità di

alienazione vissuto dal bambino a casa.

Forse la più grande lacuna nella comprensione della sindrome rimane la mancanza di conoscenza

di ciò che accade alle vittime della PAS nel medio e lungo termine.

Le conseguenze a breve termine sono note ed evidenti. L'alienante sperimenta la dolcezza della

vendetta e l'emozione di "vittoria". Il genitore non affidatario sperimenta il dolore della perdita di

un figlio. I nonni, parenti e amici sono colpiti in misura simile. Ma molto più grave è l'effetto sul

bambino, che sperimenta una grande perdita, la cui entità è paragonabile alla morte di un genitore,

dei nonni, di tutti i parenti e gli amici, tutto in una volta!

Si può facilmente osservare che ciò rappresenta una perdita incredibile per un bambino ancora più

grande che la morte effettiva di un genitore. Inoltre, poiché il bambino è incapace di riconoscere la

perdita, e tanto meno di piangerla, diventa una tragedia di proporzioni monumentali più

importante nella vita del bambino, la cui gravità non può essere sopravvalutata.

Nella delicata fase evolutiva il figlio subisce l’irrimediabile pregiudizio nella elaborazione

introspettiva del “genitore interno”, e tale lesione costituisce un fattore di rischio per l’evoluzione

di un disturbo di personalità che potrà emerge ed essere diagnosticabile solo in fase post

adolescenziale.

6 www.education.mcgill.ca

Page 21: L’avvocato a confronto con la sindrome da alienazione parentale n 1... · 2020. 4. 29. · lavaggio del cervello. Si tratta in ogni caso di una “distorsione relazionale” attraverso

21

La prolungata assenza (rispetto alla perdita iniziale) del genitore perduto (e di nonni, parenti e

amici) compromette l’interazione del giorno per giorno, l'apprendimento, il sostegno e l'amore che

scorre normalmente da genitori e nonni. Mentre nel caso di morte tale perdita è inevitabile, nel

caso di PAS una tale perdita è del tutto evitabile e quindi imperdonabile.

Mentre secondo alcuni autori dopo circa due anni il minore alienato normalmente ha superato ogni

conseguenza dovuta alla perdita del genitore alienato, secondo altra letteratura, tutte le persone

coinvolte nel PAS a lungo termine soffrono un certo grado di malessere.

La PAS nei tribunali italiani

Nelle aule dei tribunali civili il fenomeno della disfunzione relazionale del rapporto genitore-figlio

ha trovato ormai un valido riconoscimento, anche a prescindere dalle diverse qualificazioni date

dalla letteratura scientifica7.

E’ ormai abbastanza acquisito che le manovre di alienazione a danno di un genitore costituiscono

un’evenienza assai ricorrente e, sia la giurisprudenza di merito, che di legittimità, le considerano

pregiudizievoli sia per il minore che per il genitore alienato8. Quando la conflittualità tra coniugi

inizia ad avere ripercussioni sul rapporto tra un genitore e la prole, i tribunali, per disincentivare

eventuali propositi alienatori, si sono ormai uniformati al principio secondo il quale la mera

conflittualità genitoriale non è di per sé sufficiente a derogare all’applicazione del principio

dell’affidamento condiviso9.

7 Corte di cassazione, n. 317 del 15.01.1998: “la circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o addirittura di ripulsa (…) costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso e il genitore affidatario”. 8 In Gran Bretagna o Scandinavia essa è equiparata allo stalking. In Florida, invece, è comunque riconosciuta come malattia (www.figlipersempre.org.) 9 Ex multis, Corte Appello di Roma Sent., 26 novembre 2008: “In materia di affidamento dei figli minori, la nuova formulazione dell’art. 155, comma primo, c.c., interamente sostituito dall’art. 1, comma primo, della L. n. 54 del 2006, ha espressamente sancito il diritto del figlio minore, anche in caso di separazione personale dei suoi genitori, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Corollario di tale diritto è la prioritaria valutazione, da parte del giudice, della possibilità che il figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori, restando l’affidamento monogenitoriale limitato al caso residuale in cui il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore. In tal senso, la sola conflittualità esistente tra i genitori non è motivo sufficiente per ritenere contrario all’interesse dei figli il loro affidamento ad entrambi, atteso che far dipendere la scelta del regime di affidamento, esclusivo o condiviso, dal più o meno armonico rapporto esistente tra i genitori separati, significherebbe subordinare il primario diritto dei figli alla mera qualità dei rapporti tra i genitori, i quali potrebbero addirittura strumentalizzare il loro conflitto al fine di acquisire un maggiore potere di reciproca interdizione alla piena relazione morale e materiale di ciascuno con la prole, vanificando di fatto il fondamentale diritto dei minori a vivere da figli di entrambe le figure parentali. L’ostacolo alla bigenitonalità va, pertanto, ravvisato e motivato, ove esistente, esclusivamente nell’ambito del rapporto diretto tra il figlio e il singolo genitore, che configuri una situazione di pregiudizio o anche di mero disagio per lo stesso minore tale da giustificare la limitazione del medesimo rapporto. Nella specie, pertanto, la forte situazione di conflittualità intercorrente tra gli ex coniugi, a fronte del legame dei minori mostrato in egual modo per entrambi i genitori, non giustifica un affidamento esclusivo dei medesimi”.

Page 22: L’avvocato a confronto con la sindrome da alienazione parentale n 1... · 2020. 4. 29. · lavaggio del cervello. Si tratta in ogni caso di una “distorsione relazionale” attraverso

22

In caso di elevata conflittualità genitoriale, peraltro, non sono rare le pronunce di merito che

dispongono l’affidamento ai servizi sociali, pur mantenendo la collocazione presso uno dei

genitori10.

Sotteso a questo principio, ormai ampliamente applicato, vi è proprio l’assunto che, fomentare la

conflittualità genitoriale per ottenere l’affidamento dei figli, non costituisce strategia processuale

proficua.

Altre pronunce hanno iniziato anche a concedere un ufficiale riconoscimento alla PAS. La prima

espressa menzione si ritrova in un’ordinanza del 19.06.1998, emessa dal Tribunale per i

Minorenni di Milano, mediante la quale un minore che viveva con il padre è stato affidato ai

servizi sociali in quanto: “tra i due si era instaurato un rapporto gravemente lesivo della integrità

psicologica del minore: quest’ultimo stava progressivamente, infatti, assumendo i tratti paranoici

della personalità del padre e appariva affetto da quella che alcuni esperti chiamano “sindrome da

alienazione genitoriale”.

Ancora il Tribunale per i Minorenni di Milano, con il decreto del 06.10.2006 è intervenuto a

regolamentare un affidamento, motivando che: “… la situazione psichica del minore appare assai

preoccupante giacché sembra in atto, in fase di esordio, una “sindrome da alienazione parentale”

e un tentativo, in parte riuscito, ma ancora trattabile, di estromettere la figura del padre da parte

della mamma. Affida il minore al Comune, con collocamento presso la madre e limitazione

dell’esercizio della potestà da parte di entrambi i genitori come sopra indicato, con esercizio

disgiunto della potestà da parte dei genitori con riferimento alla decisioni di ordinaria

amministrazione nel periodo di convivenza di ciascun genitore con il figlio.

La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza del 13.02.2009, ha riformato un provvedimento del

giudice di prime cure con il quale era stato disposto che, in considerazione della situazione di

incomunicabilità tra il minore ed il padre, e dell’eccessivo attaccamento del minore alla madre, era

stato ritenuto “né utile né possibile, allo stato, imporre incontri o precisi periodi di permanenza

tra la figlia e il padre” ed era stato disposto che fossero i servizi sociali a gestire i rapporti tra

padre e figlia. Si è doluto della decisione il padre e la Corte d’Appello, ha accolto il suo reclamo,

affermando che “la sindrome che sembra in atto, di alienazione genitoriale, determinata dalla

madre nei confronti del padre, sembra imporre immediate misure che non possono certo avere

l’effetto concreto di una conferma giudiziaria del rapporto patologico con la madre (ché anzi, ove

10 Ex multis, Corte d’Appello di Bologna, 16 maggio 2008: “Se l'elevatissima conflittualità tra i genitori, e il suo continuo riverberarsi anche sui figli, preclude l'affidamento condiviso se l'affidamento unilaterale non può essere prospettato per le peculiari personalità delle parti, va confermata la decisione di primo grado che, all'esito del giudizio di separazione, ha affidato ex art. 155, co. 2, c.c. i minori ai servizi sociali e ha limitato l'esercizio della potestà da parte della madre, genitore collocataria, alla sola ordinaria amministrazione”.

Page 23: L’avvocato a confronto con la sindrome da alienazione parentale n 1... · 2020. 4. 29. · lavaggio del cervello. Si tratta in ogni caso di una “distorsione relazionale” attraverso

23

la madre non receda immediatamente dagli atteggiamenti distruttivi in questione, ella dovrebbe,

probabilmente, a salvaguardia della figlia, essere esclusa dall’affidamento). La Corte ha concluso

stabilendo le visite in orari e giorni prestabiliti, disponendo un percorso di mediazione familiare

per cercare di ricostruire un minimo di dialogo genitoriale. Anche in questo caso, il concetto di

alienazione genitoriale è stato utilizzato dai giudici per descrivere e sintetizzare una condizione di

inaccettabile stortura relazionale, alla quale hanno posto rimedio senza titubanze.

Ancora, la Suprema Corte, con la sentenza Cass. civ. Sez. I Sent., 18 giugno 2008, n. 16593, ha

riprovato il comportamento gravemente screditatorio posto in essere dalla madre nei confronti del

padre, ed ha individuato un parametro di giudizio utile a distinguere la conflittualità genitoriale, a

cui si correla l’affidamento condiviso, dal pregiudizio arrecabile al minore, che può giustificare

l’applicazione del regime di affidamento esclusivo: “In tema di separazione dei coniugi,

l'affidamento condiviso, il quale attribuisce l'esercizio della potestà genitoriale ad entrambi i

genitori, si pone come regola rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione

dell'affidamento esclusivo; a tale regola può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti

pregiudizievole per l'interesse del minore come ad esempio nel caso in cui uno dei genitori risulti

manifestamente carente o inidoneo dal punto di vista educativo o comunque in una condizione

tale da rendere, appunto, quell'affidamento in concreto pregiudizievole. La mera conflittualità fra

coniugi, invece, non può ragionevolmente precludere l'affidamento condiviso poiché altrimenti,

l'istituto in questione risulterebbe evidentemente applicabile solo in via residuale, finendo di fatto

con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto”.

Il regime di affidamento condiviso può essere superato solo in presenza di un duplice giudizio:

“affinché la prole venga affidata esclusivamente ad uno di essi, è necessario che l'affidamento

condiviso sia valutato pregiudizievole per il minore o risulti nei confronti dell'altro una

condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa (come nel caso, ad esempio, di una sua

anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con i figli o di obiettiva lontananza). Ad ogni

modo, il giudizio di esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà essere motivato

non solo "in positivo", attraverso l'idoneità del genitore affidatario, ma anche "in negativo",

descrivendo l'inidoneità educativa del genitore affinché venga escluso dalla bigenitorialità”

(Cass. civ. Sez. I., 18 giugno 2008, n. 16593).

Non mancano tuttavia casi in cui la PAS ha raggiunto livelli talmente gravi da indurre i giudici a

prendere atto dell’impossibilità di recuperare le visite tra figli e genitore alienato.

Nei casi pratici accade che il tribunale, ritenendo la situazione troppo compromessa, non disponga

l’allontanamento del figlio dal genitore alienante, ma opti per l’affidamento esclusivo a favore di

quest’ultimo, rinviando la ripresa delle visite con il genitore alienato a tempo indeterminato, sulla

Page 24: L’avvocato a confronto con la sindrome da alienazione parentale n 1... · 2020. 4. 29. · lavaggio del cervello. Si tratta in ogni caso di una “distorsione relazionale” attraverso

24

base dell’osservazione dell’evolversi della situazione da parte dei servizi sociali. Questa tipologia

di decisione, che pure trova un supporto clinico dignitoso (atteso che, come in precedenza

illustrato, i casi di PAS grave non si prestano a rimedi e si risolvono solo quando il genitore

alienante desisterà dai suoi propositi), se è valutata come il male minore per la prole, al cospetto

del genitore alienante rischia di assumere i connotati di una vittoria con resa incondizionata.

Premesso che ogni caso deve essere giudicato nei suoi contorni precipui, e che non è opportuno

assumere a priori criteri generalizzati, tuttavia, a parere di chi scrive, la condotta del genitore

alienante non può trovare solo una valutazione limitata alle conseguenze civili.

La PAS e i possibili profili penali

Nei casi in cui la PAS è diventata grave si dovrebbe valutare il profilo delle responsabilità, anche

penali, a carico del genitore alienante. E questo è l’ultimo argomento con cui si vuole concludere

il presente lavoro, ossia, valutare se alla luce dell’attuale quadro normativo, la condotta del

genitore alienante che cagiona una PAS, medio grave, può integrare la violazione di una

fattispecie penale. Lo scenario, purtroppo, non è molto confortante per nessuna delle ipotetiche

persone offese, ossia, il minore e il genitore alienato, perché, come abbiamo visto, la PAS ha

modalità di consumazione assai subdole (anche attraverso il ricorso a manovre indirette), mentre

le norme penali attualmente in vigore non presentano profili così specifici.

Per quanto concerne la tutela dei diritti del genitore alienato, nella qualità di persona offesa, la

fattispecie più connaturata è rappresentata dall’art. 388 c.p., Mancata esecuzione dolosa di un

provvedimento del giudice, nella fattispecie di cui al secondo comma, laddove si punisce con la

pena della reclusione fino a tre anni o con una multa, “chi elude l’esecuzione di un provvedimento

del giudice civile, amministrativo o contabile, che concerna l’affidamento dei minori o di altre

persone incapaci (...)”.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che tra i doveri del genitore affidatario rientra

quello di favorire, a meno che sussistano contrarie indicazioni di particolare gravità, il rapporto del

figlio con l’altro genitore, e ciò proprio perché entrambe le figure genitoriali sono centrali e

determinanti per la crescita equilibrata del minore. L’ostacolare gli incontri tra il genitore non

collocatario ed il figlio, fino a recidere ogni legame tra gli stessi, può avere effetti deleteri

sull’equilibrio psicologico e sulla formazione della personalità del secondo.

A prima vista la norma pare di pronta applicazione, ma vi sono alcuni orientamenti interpretativi

che rischiano di non renderla applicabile ai casi di PAS. Da un lato, vi è un risalente orientamento

secondo il quale: “L’obbligato non è tenuto all’esecuzione volontaria del provvedimento, per cui

se è possibile l’esecuzione forzata non vi è elusione “ (Cass. 31.07.1967). Questo orientamento,

Page 25: L’avvocato a confronto con la sindrome da alienazione parentale n 1... · 2020. 4. 29. · lavaggio del cervello. Si tratta in ogni caso di una “distorsione relazionale” attraverso

25

nel caso di provvedimenti che concernono l’affidamento dei minori è superato dal più recente

orientamento secondo il quale: “Integra la condotta elusiva dell’esecuzione di un provvedimento

del giudice civile concernente l’affidamento del minore anche il mero rifiuto di ottemperarvi da

parte del genitore affidatario, quando l’attuazione del provvedimento richieda la sua necessaria

collaborazione” (Cass. Sez. Pen. IV, 5 marzo 2009, n. 27995). Dall’altro, il dolo può essere

escluso “dal rifiuto del minore ad incontrare il coniuge non affidatario, perché l’affidatario può

essere stato mosso, nel rifiutare il diritto di incontro, dall’interesse materiale e morale del

minore” (Cass. 04.06.1999, Antonietti - CED 214690) e non è necessario spendere troppi

argomenti per evidenziare come la prova dibattimentale, sul punto, può divenire quasi diabolica.

Per quanto concerne il genitore alienato ci sono altre norme con le quali potrà invocare la tutela

penale contro il genitore alienante, ma per condotte più mirate, che potranno fare da corollario alla

dinamica del conflitto ma che possono anche esulare dalla PAS (si pensi all’usuale contestazione

dei reati di ingiurie e diffamazione).

Una fattispecie di reato astrattamente in grado di tutelare la posizione del genitore alienato è il

reato di violenza privata, di cui all’art. 610 c.p.. Se sarà tendenzialmente agevole dimostrare la

compromissione del diritto ad esercitare la funzione genitoriale, più complesso sarà dimostrare la

consistenza della violenza o della minaccia subita, che può essere anche morale, ma deve essere

agita nei suoi confronti con intenzionalità dolosa.

Si potrà sporgere querela per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle

persone (393 c.p.), se la condotta posta in essere dal genitore alienante è palese, (ad esempio: non

ti faccio vedere il figlio se non mi paghi l’assegno). Se invece la condotta è più articolata, i

margini si sfumano e per l’imputato genitore alienante si possono aprire ampi spazi difensivi, che

vanno dal difetto di sussumibilità della condotta materiale nella fattispecie astratta, alla mancanza

dell’elemento psicologico, sino alla legittima difesa (anche putativa) del diritto altrui.

Per quanto invece concerne la tutela del minore, vittima della PAS, la fattispecie di reato più

consona, allo stato è il reato di maltrattamenti, ex art. 572 c.p..

Il reato di maltrattamenti verso i figli minori è una fattispecie di reato abituale che presenta i

seguenti elementi costitutivi: la persistente e reiterata protrazione nel tempo e la persistenza

dell’elemento intenzionale; la materialità del delitto si concreta in una serie di atti lesivi

dell’integrità fisica o morale, tali da recare nella vittima un asservimento e che la stessa finisca per

subirli al di fuori e al di là di uno specifico fatto di violenza, ma nell’ambito delle complessive

sofferenze infertegli (Cass. Pen n. 7787/93). Lo stato di nervosismo o gelosia, tanto se morbosa,

non esclude l’elemento psicologico del reato di maltrattamenti (rappresentato dal dolo generico

che consiste nella coscienza e volontà di sottoporre un familiare ad una serie di sofferenze in

Page 26: L’avvocato a confronto con la sindrome da alienazione parentale n 1... · 2020. 4. 29. · lavaggio del cervello. Si tratta in ogni caso di una “distorsione relazionale” attraverso

26

modo continuo e abituale) ma costituisce, a volte, uno dei più pericolosi moventi dell’ipotesi

delittuosa de quo (Cass. Pen.n. 9694/82).

Il secondo comma dell’art. 572 c.p. prevede una circostanza aggravante qualora dagli atti di

maltrattamento derivi lesione personale grave o gravissima, o la morte.

I limiti edittali rendono applicabile l’arresto facoltativo in flagranza di reato, nonché, le misure

cautelari.

Il problema applicativo di tale norma consiste nel provare che gli atti di alienazione consumati sul

minore costituiscono maltrattamenti, nella forma della lesione dell’integrità morale. Accade

spesso che i pubblici ministeri siano piuttosto restii a formulare capi di incolpazione, dubitando,

da un lato, che in vicende così vischiose sia possibile superare l’onere della prova dibattimentale,

dall’altro, che l’intervento dell’Autorità penale sia strumentale a rafforzare le ragioni civilistiche.

Inoltre, anche a prescindere dall’opportunità di una duplicazione dei giudizi, una prudente

valutazione del caso potrebbe introdurre la necessità di assumere una consulenza psicologica o

psichiatrica, nelle forme dell’accertamento non ripetibile (o dell’incidente probatorio), con i ben

noti problemi connessi che questi atti comportano, con l’esigenza di sottoporre il minore ad

un’altra sessione di colloqui, il rischio di sovrapposizioni di quadri clinici e di un’inevitabile

vittimizzazione del minore.

Insomma, non è raro che le denunce-querele sporte esitino in una richiesta di archiviazione.

Non potendo quietamente prendere atto di queste oggettive difficoltà processuali sarebbe forse

opportuno trovare il modo per cercare di superarle, partendo da un maggiore collaborazione tra i

legali ed i CTU. Invero, il luogo privilegiato per diagnosticare la sussistenza della PAS è lo

svolgimento della ctu. Nei casi in cui il livello di alienazione è da considerare medio-grave,

sarebbe opportuno che, dopo l’avvenuto deposito della relazione che diagnostica la PAS, il legale

interessato formuli al tribunale una specifica richiesta di supplemento di ctu per chiarimenti, e che

il CTU, all’uopo autorizzato, rediga una breve relazione suplettiva in cui rappresenta

specificamente il pregiudizio che subisce il minore, i fattori di rischio a cui è esposto, le

conseguenze dannose, il grado di perdurante sofferenza patita, ossia, tutti quegli elementi che

possono consentire di prospettare se la condotta integra la fattispecie del maltrattamento morale.

Può apparire una richiesta ovvia, ma nella causa civile la ctu sistemico relazionale, che per prassi

viene applicata per rispondere al quesito, ha uno scopo diverso e, per quanto possa essere esplicita

nel descrivere il fenomeno dell’alienazione, la relazione del CTU, letta in chiave penalistica,

rischia di non essere esaustiva nel fornire l’effettiva prova del maltrattamento, atteso che la finalità

della consulenza è un’altra.

Page 27: L’avvocato a confronto con la sindrome da alienazione parentale n 1... · 2020. 4. 29. · lavaggio del cervello. Si tratta in ogni caso di una “distorsione relazionale” attraverso

27

Tale responso, oltre che utile al giudice civile ai fini della valutazione complessiva della causa,

sarebbe molto utile all’Autorità penale, in quanto si acquisisce un atto processuale, costituito dalla

relazione, dai test psicodiagnostici, con la relativa registrazione dei colloqui, ossia, tutto quanto è

utile per ricostruire un fatto di reato e, tramite l’audizione del CTU, si possono acquisire a SIT le

dichiarazioni di una persona informata sui fatti. Se il tutto non avrà il valore di prova diretta, avrà

certamente il valore probatorio di un quadro indiziario, preciso e concordante e, come noto, nei

casi di violenza assistita, i processi sono quasi sempre indiziari, posto che difficilmente è possibile

avere una testimonianza diretta su quanto è accaduto.

Se poi la PAS assurgerà a patologia, annoverata nel DSM V, la prova del maltrattamento sarà

ancora più evidente e si renderà possibile la contestazione del reato di lesioni, volontarie o

colpose.

Brescia, lì’ 15.05.2010 avv. Gerardo Milani

Bibliografia

Il legame disperante, V. Cigoli – Raffaello Cortina Editore - 1988.

La sindrome di alienazione parentale (PAS), G. Gulotta, A. Cavedon, M. Liberatore – Giuffre

Editore – 2008.

La sindrome di alienazione genitoriale, in Cigoli V., Gulotta G. & Santi G. (a cura

di), Separazione, divorzio e affidamento dei figli, - Giuffré, Milano, II Ed., pp 177-188.

An inter-rater reliability study of Parental Alienation Syndrome, Rueda C., in American Journal

of Family Therapy 2004; 32(5) 391-403 cit. in Meier 2009).