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Analisi delle novità introdotte dai D.Lgs. 80 e 81 del 2015 relativamente al congedo parentale ad ore ed al nuovo part-time post-partum Il congedo parentale ed il part-time post-partum alla luce del Jobs-Act

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Analisi delle novità introdotte

dai D.Lgs. 80 e 81 del 2015

relativamente al congedo

parentale ad ore ed al nuovo

part-time post-partum

Il congedo

parentale

ed il part-time

post-partum

alla luce del

Jobs-Act

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INDICE

1. IL CONGEDO PARENTALE pag. 2

1.1 Breve introduzione storica pag. 2

1.2 Il D.Lgs. 151/2001-T.U. della maternità e della paternità pag. 3

1.3 La direttiva U.E. n. 2010/18 del 08/03/2010 pag. 4

1.4 Il ruolo della contrattazione collettiva pag. 5

1.5 Il D.Lgs. n. 80/2015 e la circolare Inps n. 152/2015 pag. 18

1.6 Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 80/2015 pag. 19

1.7 Il congedo parentale pag. 26

1.8 Il congedo parentale ad ore: funzionamento pag. 32

1.9 Le modalità operative pag. 33

1.10 Il congedo parentale per figli portatori di handicap pag. 35

1.11 Brevi riflessioni conclusive pag. 35

2. IL PART-TIME POST-PARTUM pag. 39

2.1 Analisi del part-time post-partum pag. 39

2.2 Durata del rapporto di lavoro part-time pag. 42

2.3 Fac-simile accordo di trasformazione dal full-time a part-time post-partum pag. 45

A cura di:

Matteo Atzori

Matteo Bodei

Saverio Nicco

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1. IL CONGEDO PARENTALE

1.1 BREVE INTRODUZIONE STORICA

Prima di analizzare l’istituto del congedo parentale sulla base della normativa vigente, si ritiene

opportuno ripercorrere brevemente l’evoluzione storica delle leggi a tutela della genitorialità e

dell’infanzia, poiché, osservando l’evoluzione della normativa italiana in tema di welfare avvenuta

nell’ultimo secolo, è possibile apprezzare in modo chiaro la progressiva sensibilità del legislatore

rispetto ai diritti sociali della madre, del padre e del bambino, prima come entità distinte e poi

nell’ottica più ampia ed integrata della “conciliazione famiglia-lavoro”.

I primi passi risalgono agli albori del novecento quando, attraverso la c.d. Legge Carcano

(L.242/1902), venne riconosciuto il diritto ad una prima forma di maternità obbligatoria consistente in

un’astensione dal lavoro, non retribuita, nel mese successivo al parto, nonché il diritto ad allattare il

bambino in azienda in un luogo a ciò preposto. L’integrazione salariale per tale congedo obbligatorio,

in misura fissa e quindi non legata dalla retribuzione della lavoratrice, venne introdotta nel 1910,

grazie all’istituzione delle casse di maternità ai sensi della L.520/1910.

Nel primo ventennio del novecento si riconobbe l’esonero dal lavoro notturno per alcune tipologie di

lavoratrici (L.416/1907) e si aprì la possibilità di carriera nel pubblico impiego a tutte le donne, anche

in mansioni apicali fino ad allora precluse (L.1176/1919).

Con le leggi 2277/1925 e 1168/1927 vennero istituiti organismi a sostegno delle madri bisognose e dei

minori abbandonati, i quali confluirono nell’O.N.M.I. Nel 1934 venne istituito il primo Testo Unico

delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia e con il R.D.L. 654/1934 vennero

introdotti: un congedo obbligatorio più esteso (dal mese precedente al parto a 6 settimane successive),

il divieto di licenziamento durante la gravidanza e durante l’eventuale malattia conseguente alla

gestazione nonché quello che potremmo definire un “precursore del congedo parentale”, ossia un

congedo facoltativo curiosamente posto prima del parto (dalla sesta settimana precedente la d.p.p. fino

all’inizio della maternità obbligatoria).

Con l’avvento della Costituzione della Repubblica Italiana e in particolare con l’art. 37, vennero

sanciti due princìpi destinati a modificare radicalmente l’approccio del legislatore nei confronti delle

lavoratrici madri:

L’uguaglianza di trattamento della donna rispetto all’uomo nel mondo del lavoro per quanto

riguarda i diritti e la retribuzione;

L’impegno dello Stato affinché le condizioni di lavoro consentano “l’adempimento della sua

essenziale funzione familiare ed assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata

protezione”.

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Di conseguenza, con la L.860/1950, si estesero i diritti delle lavoratrici madri anche in settori

precedentemente non coinvolti (ad esempio l’agricoltura) e vennero compiuti ulteriori progressi, tra

cui: l’estensione del congedo obbligatorio a otto settimane dopo il parto, il conseguente

prolungamento del divieto di licenziamento, l’esonero dai lavori pesanti ed i permessi durante

l’allattamento, oltre ad un inasprimento delle sanzioni in caso di violazioni.

Negli anni ’70, soprattutto grazie alle leggi 1204/1971 e 903/1977, il congedo obbligatorio assunse la

durata attuale (due mesi prima del parto e tre mesi successivi) diventando, tra l’altro, periodo valido ai

fini della maturazione dell’anzianità aziendale e venne esteso ai figli adottivi con meno di 6 anni,

venne istituita la maternità anticipata e, finalmente, un vero e proprio congedo parentale post-partum,

della durata di sei mesi, da richiedersi entro il primo anno di vita del bambino.

Curioso notare come proprio la L.1204/1971 abbia di fatto abrogato l’obbligo per i datori di lavoro

con più di 50 dipendenti donne di dotarsi di locale adibito ad asilo nido e stanza per l’allattamento,

sostituendoli con i noti permessi orari.

Negli anni ottanta (L.546/1987) il diritto alla maternità venne esteso anche alle lavoratrici autonome,

figure ormai sempre più presenti nel tessuto economico e sociale italiano, per mezzo delle gestioni

artigiane, commercianti e agricole dell’INPS.

1.2 IL D.LGS. 151/2001-T.U. DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ

Nel 2001, con il “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della

maternità e della paternità” (D.Lgs. 151/2001), il legislatore ha provveduto a raccogliere in un testo

organico tutte le tutele e le provvidenze economiche a favore della genitorialità, alla luce delle più

recenti modifiche in materia.

In particolare tale testo, ad oggi ancora in vigore sebbene con diverse modifiche, rispose all’esigenza

introdotta dalla Direttiva Europea 1996/24 di equilibrare maggiormente i diritti dei genitori,

prevedendo un congedo facoltativo di congrua durata anche per il padre, in modo da consentirgli un

maggior coinvolgimento nella cura, assistenza ed educazione dei figli.

Il diritto al congedo facoltativo di entrambi i genitori ha comportato, fin dalla prima stesura, un

ampliamento sia dei termini temporali entro cui richiedere il congedo (otto anni di età del bambino,

elevati a dodici in alcuni casi di adozione) sia della durata complessiva dei periodi di congedo nel caso

di richiesta da parte di entrambi i genitori (in alcuni casi fino ad undici mesi complessivi).

Tale ampliamento ha indotto la necessità di considerare l’età del bambino quale criterio di calcolo del

trattamento economico, prevedendo anche una valutazione reddituale del genitore richiedente nei casi

di età del bambino superiore a tre anni. Tale congedo doveva essere goduto in modo continuativo o

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eventualmente suddiviso in intervalli giornalieri (c.d. congedo frazionato ai sensi dell’art. 32) e, fino

alle più recenti modifiche, non era prevista una frammentazione ad ore.

Per caratteristiche di fruizione e modalità di trattamento economico, i permessi più simili ad un

congedo parentale fruito ad ore erano i riposi giornalieri retribuiti di due ore, alternative al

prolungamento del congedo parentale (art. 33 comma 2 e art. 42), riservati ai genitori di minori di tre

anni affetti da grave handicap.

Come si può notare, con i trattati di fine millennio della CEE e della nascente Unione Europea, l’Italia

si è impegnata a recepire le direttive discusse ed approvate in un contesto internazionale, accettando,

quindi, un percorso di contaminazione con tradizioni politiche spesso distanti.

Il recepimento delle Direttive Europee ha, quindi, condizionato sempre più l’iniziativa politica italiana,

facilitando l’affermazione nel nostro Paese di alcuni princìpi quali: la progressiva uniformità dei diritti

dei figli naturali o adottivi rispetto ai figli legittimi, il diritto della donna ad una affermazione

professionale pari all’uomo, la parità dei diritti e dei doveri tra genitori attraverso il riconoscimento del

ruolo della paternità.

1.3 LA DIRETTIVA UE N.2010/18 DEL 08/03/2010

Proprio in quest’ottica si colloca la Direttiva UE n. 2010/18 dell’8 marzo 2010 la quale, oltre ad aver

indotto il legislatore a prevedere un congedo obbligatorio anche per il padre, ha sollecitato gli Stati

membri a prevedere e regolamentare la fruizione ad ore del congedo parentale.

Con l'art. 3, D.L. 216/2012 e l'art. 1, co. 399, L. 228/2012 si è posto mano all'art. 32, D.Lgs. 151/2001,

affidando alla contrattazione collettiva di settore la possibilità di stabilire le modalità di fruizione del

congedo parentale su base oraria, i termini di preavviso (non inferiori a 15 giorni salvo oggettiva

impossibilità), i criteri di calcolo della base oraria e, di conseguenza, l'equiparazione del monte ore

rispetto alla singola giornata lavorativa.

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1.4 IL RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

In virtù della suddetta disposizione di legge, la contrattazione collettiva ha iniziato a normare la

fruizione del congedo parentale ad ore in alcuni settori. Ad oggi, tuttavia, pochi CCNL hanno

provveduto compiutamente.

Li riportiamo nella seguente tabella:

AEROPORTI, TRASPORTO AEREO

Rinvio alla contrattazione di secondo livello/aziendale

Congedi parentali ad ore:

Per quanto riguarda la possibilità di fruizione di congedi parentali ad ore prevista dall'art. 32 del

D.Lgs. 151/2001 così come modificato dall'art. 1 comma. 339 della L.228/2012, con riferimento

all'interpello n. 25/2013 ed in considerazione dei riflessi dell'istituto sull'operatività aziendale, si

rinvia alla contrattazione di II livello la definizione dei criteri di calcolo della base oraria,

l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa e le modalità di

fruizione del congedo stesso.

AGENZIE ASSICURAZIONI UNAPASS

Regolamentazione dettaglia

Congedi parentali ad ore:

1) La presente regolamentazione attua quanto disposto all'art. 32 D.Lgs. 151/2001, così come

previsto con l'interpello Min. Lavoro n. 25 del 2013.

2) La volontà di avvalersi della fruizione ad ore di uno o più mesi del periodo di congedo

parentale spettante in base all'art. 32 D.Lgs. 151/2001 dovrà essere comunicata al datore di

lavoro con almeno 15 giorni di preavviso rispetto alla data prevista per l'inizio del periodo

frazionato, indicando:

1. Il numero di mesi interi di congedo parentale da convertire ad ore e la relative

date di inizio e termine;

2. La programmazione mensile delle ore di congedo, in accordo con le esigenze

aziendali;

3) Nella comunicazione di cui sopra la madre lavoratrice dovrà dichiarare di rinunciare a

richiedere all'INPS il contributo economico di cui all'art. 4, comma 24, lettera b) della Legge

92/2012;

4) La possibilità di convertire uno o più mesi di congedo parentale in ore è ammessa anche in

più riprese, fino ad esaurimento del periodo massimo riconosciuto dalla legge per ogni figlio

al genitore lavoratore;

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5) Eventuali variazioni delle modalità di fruizione rispetto a quanto comunicato dal lavoratore,

come previsto al precedente punto 2), dovranno essere concordate con il datore di lavoro,

ferma restando la facoltà, per quest'ultimo, di non aderire alla variazione richiesta;

6) La fruizione del congedo parentale ad ore è cumulabile con i permessi previsti dalla Legge

e/o dal C.C.N.L..

7) In ogni caso i genitori lavoratori che usufruiscono dei congedi parentali ad ore dovranno

garantire una prestazione lavorativa giornaliera non inferiore a 2 ore giornaliere

continuative;

8) Nel caso di insorgenza di malattia del bambino durante la fruizione del congedo parentale, il

genitore interessato può richiedere al datore di lavoro ed all'INPS la modifica del titolo

dell'assenza da congedo parentale a congedo per malattia del bambino e la conseguente

sospensione del periodo di congedo parentale. Le ore di congedo parentale non utilizzate

potranno essere oggetto di una successiva comunicazione di fruizione ai sensi del precedente

comma 2;

9) Per ogni periodo mensile di congedo parentale ad ore richiesto il lavoratore dovrà inoltrare

apposita domanda all'INPS, eventualmente cumulando più periodi mensili richiesti. Copia di

tale domanda dovrà essere trasmessa al datore di lavoro;

10) A seguito della ricezione della copia della domanda di cui al punto 9, il datore di lavoro

anticiperà mensilmente al lavoratore, in occasione della fruizione del relativo congedo,

l'importo del trattamento economico a carico dell'INPS, se spettante, calcolato in base ai

criteri previsti e regolamentati dalle legge per il mese o i mesi di congedo parentale

trasformato ad ore. Il coefficiente per il calcolo della quota oraria del trattamento è pari al

divisore la cui determinazione sarà a cura dell'INPS; la singola giornata lavorativa è

equiparata, ai soli effetti del presente art. 55, ad ore 7 e minuti 30;

11) Le parti si danno atto che la presente regolamentazione ha come oggetto esclusivo l'istituto

del congedo parentale ed è ininfluente ai fini della disciplina e della fruizione di altri riposi

e/o permessi previsti dalla legge o dal C.C.N.L.;

12) Decorsi 12 mesi dalla stipula della presente regolamentazione, a richiesta di una delle Parti,

le stesse si incontreranno per verificarne l'applicazione;

13) In caso di modifiche delle leggi riguardanti la materia, le Parti si incontreranno per

armonizzare le norme contenute nel presente articolo con le nuove leggi

AGENZIE MARITTIME RACCOMANDATARIE

Rinvio alla contrattazione di II livello o aziendale

Congedi parentali ad ore:

Si demanda alla contrattazione di secondo livello l’attuazione delle possibilità di usufruire ad ore

del congedo parentale ai sensi dell’art. 1 comma 339 L. 228/2012;

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CENTRI ELABORAZIONE DATI (CED)

Regolamentazione dettagliata

a. Congedo parentale a ore: il lavoratore che intende avvalersi del congedo in parola, deve

comunicare al datore di lavoro la sua intenzione con un preavviso minimo di quindici giorni,

indicando:

Il numero di mesi di congedo parentale spettante ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001 che

intende utilizzare;

L’arco temporale entro il quale le ore di congedo saranno fruite;

La programmazione mensile delle ore di congedo che dovrà essere concordata con il

datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze aziendali. Non sono ammissibili

richieste che prevedano l'effettuazione di prestazioni lavorative inferiori a 4 ore

giornaliere, salvo diversa intesa tra le parti.

b. La fruizione del congedo a ore è ammessa anche a più riprese fino ad esaurimento del

periodo massimo spettante ai sensi di legge. Il lavoratore ha diritto di cumulare, anche nella

stessa giornata, altri riposi o permessi previsti dalla legge o dal C.C.N.L., sempre nel rispetto

del limite di cui all'ultimo periodo del precedente punto a).

Per il calcolo dell'indennità economica prevista dalla legge e da erogare per ciascuna ora di

congedo viene utilizzato il divisore orario contrattuale 168.Tutti gli oneri di comunicazione

all'Inps in merito alla fruizione del congedo parentale a ore restano in capo al lavoratore

interessato.

CONFAPI PMI

Regolamentazione dettagliata

Congedi parentali ad ore:

1) Le premesse fanno parte integrante del presente accordo;

2) La fruizione oraria dei periodi di congedo parentale è frazionabile fino a un minimo di due

ore, riproporzionate per i rapporti di lavoro part-time;

3) La fruizione oraria non potrà essere programmata per un periodo inferiore, nel mese di

utilizzo, ad una giornata lavorativa;

4) Ai fini dell'esercizio di tale diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 15 giorni prima,

richiesta scritta al datore di lavoro allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione

sostitutiva e indicando:

a. La durata del periodo richiesto;

b. Il numero di giornate equivalenti alle ore complessivamente richieste nel periodo;

c. Il calendario del frazionamento a ore richiesto nel periodo;

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5) Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tali termini, lo

stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro e a presentare richiesta scritta con la relativa

certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall'inizio della fruizione ad ore

del congedo parentale;

6) I criteri di calcolo per la determinazione della retribuzione oraria e della equiparazione del

monte ore utilizzabile alla singola giornata lavorativa sono i seguenti:

a. Stante la frazionabilità massima stabilita in gruppi di due ore e la programmazione

di una fruizione minima di otto ore al mese, i criteri restano i medesimi applicati ad

oggi nel calcolo dell'indennità dovuta su giornata piena di 8 ore che rappresenta

l'ordinaria prestazione lavorativa (lavoro di otto ore giornaliere per cinque giorni la

settimana);

b. Il monte orario che rientra nelle disponibilità della madre lavoratrice e/o del padre

lavoratore, alle condizioni indicate dal presente accordo, e relativo a sei mesi di

congedo verrà effettuato come segue: giorni medi annui 365,25: 7 giorni in una

settimana = 52,18 settimane medie annue x 40 ore settimanali = 2.087,20 ore annue:

12 mesi = 173,93 ore medie mensili x 6 mesi = 1.044 ore totali dì congedo parentale;

c. Ogni ora di congedo fruita dalla madre lavoratrice e/o dal padre lavoratore verrà

detratta dal monte ore come sopra determinato;

d. Il valore economico della singola ora di congedo equivale ad un centosettantreesimo

(1/173), della retribuzione media globale mensile riferita alla percentuali di legge;

7) qualora, per ragioni non prevedibili e indipendenti dalla volontà della madre lavoratrice e/o

del padre lavoratore e dell'azienda (a titolo esemplificativo e non esaustivo: malattia della

lavoratrice e/o del lavoratore, malattia del bambino e di conseguenza una diversa

programmazione delle modalità di utilizzo dei congedi parentali, ricorso agli ammortizzatori

sociali, ecc.), l'utilizzo delle ore programmate, e comunicate all'Inps, subisca modifiche tali

che non permettono, nel mese di utilizzo, l'intero conguaglio delle ore in giornate equivalenti:

a. Le ore residue saranno anticipate nel mese di utilizzo alla lavoratrice e/o al

lavoratore e conguagliate dall'azienda all'INPS nel mese successivo al mese di

fruizione;

b. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro le ore residue non conguagliabili

all'INPS, perché frazioni di giornata equivalente, saranno coperte con l'utilizzo delle

ore residue di ferie o Par.

Le parti si danno atto che le disposizioni definite con il presente accordo hanno carattere

sperimentale, impegnandosi a recepire eventuali chiarimenti e disposizioni relativi a quanto

normato dal presente accordo da parte degli organi competenti.

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CREDITO

Impegno ad un incontro entro 30 giorni per regolare la materia

Congedi parentali ad ore:

In relazione a quanto previsto dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183, in materia di conciliazione

dei tempi di vita e di lavoro e a quanto contenuto nel Verbale di Accordo 19 aprile 2013, le Parti

si incontreranno entro 30 giorni dell'entrata in vigore del decreto delegato in materia, per

valutarne i criteri applicativi presso le aziende destinatarie del contratto, con particolare riguardo

a possibili modalità innovative che favoriscano l'equilibrio di genere e all'attuazione della

normativa sui congedi parentali ad ore.

STUDI PROFESSIONALI (CIPA, CONSILP, STUDI ODONTOIATRICI)

Regolamentazione dettagliata

Congedi parentali ad ore:

La volontà, di avvalersi del congedo in ossequio alla predetta articolazione dovrà essere

comunicata al datore di lavoro con almeno 15 giorni di preavviso, indicando il numero di

mesi di congedo parentele (spettante ai sensi del D.Lgs. 151/2001) che intende usufruire,

l'arco temporale entro il quale le ore di congedo saranno fruite (inizio e fine), la

programmazione mensile delle ore di congedo.

Quest'ultima dovrà essere concordata con il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze

organizzative;

Non sono comunque ammissibili richieste che prevedano l'effettuazione di prestazioni

lavorative inferiori a 4 ore giornaliere;

Il calcolo dell'indennità economica prevista dalla legge è da erogare per ogni ora di congedo

viene effettuato prendendo come base di computo il divisore mensile contrattuale di 170 ore;

La possibilità di convertire uno o più mesi di congedo parentale a ore è ammessa anche a più

riprese, fino ad esaurimento del periodo massimo riconosciuta dalla legge;

Il congedo a ore di cui al presente articolo è cumulabile, anche nell'ambito della stessa

giornata, con altri riposi e permessi previsti della legge o dal C.C.N.L.;

Sono fatti salvi gli obblighi di legge a carico del lavoratore con riferimento all'apposita

istanza di congedo parentale che lo stesso devo presentare all'INPS.

VIDEOFONOGRAFICI

Rinvio alla contrattazione di secondo livello/aziendale

Congedi parentali ad ore:

Le Parti affermano l'importanza di valorizzare il tema della conciliazione vita lavoro all'interno

della contrattazione.

In particolare si demanda in sede aziendale l'individuazione delle possibili soluzioni

organizzative compatibili con le esigenze dei lavoratori/lavoratrici e dell'organizzazione

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aziendale, individuando, quali strumenti principali il part-time, il telelavoro, la fruizione del

congedo parentale ad ore e altre forme di flessibilità e/o welfare aziendale.

La latenza con cui la contrattazione collettiva nazionale ha iniziato a definire le modalità di fruizione

del congedo parentale ad ore ha indotto le organizzazioni sindacali ad interrogare il Ministero del

Lavoro con l’interpello 22 luglio 2013, n. 25 circa la possibilità di provvedere con accordi di secondo

livello, territoriali o aziendali.

In risposta all’interpello, il ministero preposto ha confermato la possibilità di disciplinare le modalità

di fruizione del congedo parentale su base oraria, nonché l’equiparazione di un determinato monte ore

ad una singola giornata lavorativa, anche attraverso la contrattazione collettiva di secondo livello.

Si sono così avviate numerose contrattazioni regionali, provinciali e aziendali di cui si riportano alcuni

esempi:

ESEMPI ACCORDI TERRITORIALI

STUDI PROFESSIONALI CONSILP CONFPROFESSIONI

nella Provincia Autonoma di Bolzano - Südtirol

Regolamentazione dettagliata

Congedi parentali ad ore:

L'art. 3 del D.L. n. 216/2012 (di recepimento della direttiva 2010/18/UE dell'8 marzo 2010),

modificando l'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, dispone che la contrattazione collettiva di settore

stabilisce le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo

della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

Per la fruizione del congedo parentale a ore, sia della lavoratrice che del lavoratore, è necessario

un preavviso di almeno 15 giorni di calendario.

La lavoratrice o il padre lavoratore dovranno comunicare per iscritto e con un periodo di

preavviso di almeno 15 giorni di calendario le giornate, le ore di fruizione e il termine della

fruizione del congedo parentale. Se il periodo di congedo parentale è fruito a più riprese è

necessaria una richiesta scritta per ogni periodo di assenza.

L'assenza per il congedo parentale a ore dovrà comunque essere fatta compatibilmente con le

esigenze organizzative del datore di lavoro e tenendo conto degli impegni ed esigenze familiari

della lavoratrice o del lavoratore. A tal fine il datore di lavoro e la lavoratrice o il padre

lavoratore che intende fruire del congedo parentale a ore dovranno concordare per tutto il

periodo di assenza oppure mensilmente e comunque entro il 15 del mese precedente di fruizione

del congedo, per iscritto, i periodi di assenza. A tal fine potrà essere firmato anche un calendario

dove sono indicati i periodi di fruizione.

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In caso di mancato accordo sulle date e/o le ore di assenza con il datore di lavoro, la lavoratrice o

il padre lavoratore potrà usufruire del congedo parentale a ore solamente se garantisce una

prestazione lavorativa per almeno la metà delle ore lavorative previste per ogni giornata

interessata dal congedo a ore.

Il criterio di calcolo della base oraria è il seguente:

Retribuzione mensile lorda: 170 (divisore contrattuale);

Il monte ore corrispondente alla singola giornata lavorativa è il seguente:

- 40 ore settimanali (orario di lavoro settimanale): 6 giorni lavorativi = 6,67 ore;

- Nel caso di un rapporto di lavoro a tempo parziale il valore del monte ore per giornata

lavorativa di cui sopra (6,67) è rapportato alla percentuale part-time.

Il trattamento economico a carico dell'INPS (30% della retribuzione media giornaliera rapportata

a ore secondo i criteri indicati in precedenza) sarà anticipato dal datore di lavoro e poi

conguagliato con i contributi a debito.

Le ferie, i permessi e le mensilità aggiuntive non matureranno nel singolo mese interessato se il

monte ore di assenza per congedo parentale supera complessivamente la metà delle ore

contrattualmente previste (85 ore in caso di rapporto a tempo pieno e in proporzione alla

percentuale di part-time negli altri casi).

La lavoratrice o il padre lavoratore dovranno in ogni caso inviare tempestivamente all'INPS la

relativa domanda di congedo parentale. Copia di questa dovrà essere anche consegnata

unitamente alla comunicazione del congedo parentale al proprio datore di lavoro con un

preavviso di almeno 15 giorni di calendario rispetto alla data di assenza. In assenza di tale

documentazione non è consentita la fruizione del congedo parentale a ore.

ORTOFRUTTICOLI ED AGRUMARI COOPERATIVE

nella Provincia Autonoma di Trento

Regolamentazione dettagliata

Congedi parentali ad ore:

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri durante il periodo di astensione

obbligatoria si applicano le relative norme di Legge in vigore ed in particolare quelle di cui al

D.Lgs. n. 151/2001.

Per quanto attiene alla disciplina dei congedi parentali ex art. 32 D.Lgs. n. 151/2001, così come

modificato dall'art. 3 D.L. 216/2012 e art. 399 L. 228/2012, in via sperimentale e per il solo

periodo di validità del presente contratto, si prevede la possibilità di fruire del congedo parentale,

di cui all'art. 32, su base oraria, nei limiti e con le modalità definite dal presente articolo, fermi

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restando i limiti massimi così come previsti dalla legge e dalla contrattazione nazionale.

Il genitore che usufruisce anche dei riposi giornalieri (cd. permessi per allattamento) potrà fruire

del congedo parentale su base oraria astenendosi dal lavoro per:

2 ore al giorno in caso di orario di lavoro superiore a 6 ore giornaliere;

1 ora al giorno in caso di orario di lavoro inferiore o uguale a 6 ore giornaliere.

I lavoratori che svolgono il proprio lavoro in turni potranno usufruire di 1 ora e 17

minuti o comunque del tempo strettamente necessario per giungere complessivamente

alla metà del turno.

Le quote giornaliere così determinate andranno godute per intero e non potranno essere

ulteriormente frazionate.

Nel caso in cui il permesso parentale su base oraria venga usufruito oltre l'anno di vita del

bambino o dal genitore non avente diritto al periodo di riposo giornaliero (ed permesso per

allattamento) o dal genitore che vi abbia rinunciato, esso potrà essere fruito mediante astensione

dal lavoro per:

2 o 4 ore al giorno in caso di orario di lavoro a tempo pieno;

1 o 2 ore giornaliere in caso di orario di lavoro part time;

3 ore e 17 minuti giornalieri in caso di lavoratori impiegati su turni a tempo pieno.

Le quote giornaliere così determinate andranno godute per intero e non potranno essere

ulteriormente frazionate.

La fruizione della quota oraria giornaliera di congedo potrà avvenire solo ad inizio o fine

giornata/turno ed in ogni caso le ore di effettiva prestazione lavorativa non potranno essere

inferiori alla metà dell'orario contrattualmente previsto. Resta naturalmente salva la facoltà di

astenersi per l'intera giornata.

Nell'eventualità in cui si prevedano modulazioni dell'orario giornaliero differenti e/o ulteriori

rispetto a quelle previste nel presente contratto, le parti rivaluteranno la gestione delle ore di

congedo così come previste dal presente articolo.

È ammessa la fruizione del congedo orario, nella modalità giornaliera opzionata, solo per un

periodo continuativo non inferiore ad un mese.

Il monte ore complessivo, così come previsto per legge, rientrante nella disponibilità del

lavoratore o della lavoratrice alle condizioni sopra indicate, dovrà essere calcolato facendo

riferimento al divisore orario contrattuale di 174 (es. 174 x 6 = 1.044 ore). Ogni ora di congedo

fruita dal lavoratore o lavoratrice verrà detratta dal monte ore come sopra determinato.

Le aziende dovranno introdurre nei cedolini paga dei lavoratori che usufruiscono del congedo

orario apposita sezione riportante il monte ore residuo.

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Ai fini dell'esercizio del diritto il genitore, salvo casi di oggettiva impossibilità, è obbligato a

presentare, almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro indicando la durata del

periodo di congedo richiesto, ovvero la data di inizio e di fine dello stesso ed allegando il

certificato di nascita o la dichiarazione sostitutiva, la dichiarazione dell'altro genitore circa gli

eventuali periodi già utilizzati allo stesso titolo per il medesimo evento e la sua situazione

lavorativa. In casi urgenti, indipendenti dalla volontà delle lavoratrici madri e dei lavoratori

padri, in cui sia oggettivamente impossibile il rispetto del periodo di preavviso così come sopra

quantificato, lo stesso sarà da intendersi eccezionalmente ridotto ad ore 48.

Le parti, pur consapevoli che la materia è caratterizzata da elementi di novità che devono essere

recepiti anche dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, concordano che con il presente

accordo si debbano ritenere verificate le condizioni richieste dalla legge per la concessione della

prestazione da parte dell'Inps (v. Mess. Inps 1635 del 28 gennaio 2013).

Le parti concordano inoltre che quanto pattuito ai commi precedenti genera "incrementi di

produttività, qualità e redditività, favorendo l'efficienza organizzativa a vantaggio di risultati

riferiti all'andamento economico, degli utili del Consorzio e ad ogni altro elemento rilevante ai

fini del miglioramento della competitività aziendale" e costituisce, quindi, oggetto dello sgravio

contributivo previsto dall'art. 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e s.m.

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ESEMPI ACCORDI AZIENDALI

AUTOSTRADE PER L'ITALIA

Regolamentazione dettagliata

Congedi parentali ad ore:

In riferimento alle recenti modifiche legislative relative al congedo parentale ed alla sua

estensione temporale, nel confermare quanto previsto dal decreto conciliazione vita lavoro

(Decreto Legislativo n. 80/2015), che ricomprende anche la maternità facoltativa, in ordine al

periodo complessivo di sei mesi, le Parti condividono la seguente regolamentazione:

l'Azienda, per un periodo complessivo massimo di tre mesi, integrerà l'indennità di

congedo parentale, erogata dall'INPS, di un ulteriore 20% rispetto a quanto già

spettante in base alla normativa in vigore;

Il dipendente potrà usufruire di congedi parentali ad ore per la metà dell'orario medio

giornaliero del periodo precedente l'inizio del congedo e complessivamente per un

periodo continuato o frazionato non superiore a 6 mesi;

Il lavoratore che intenda usufruire del congedo dovrà darne preavviso all'Azienda di 5

giorni, che diventano 3 in caso di congedo ad ore.

COMIFAR (Distribuzione prodotti farmaceutici)

Rinvio alla contrattazione di secondo livello / aziendale

Congedi parentali ad ore:

L'Azienda darà applicazione alle recenti normative introdotte in materia di congedo parentale a

ore. Qualora l'INPS dovesse sollevare problematiche in merito all'applicazione della suddetta

normativa, le Parti si impegnano sin d'ora ad incontrarsi tempestivamente a livello territoriale

e/o nazionale al fine di individuare idonee soluzioni.

HEINEKEN ITALIA

Regolamentazione dettagliata

Congedi parentali ad ore:

In coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 339, L. n. 228/2012 e dall'orientamento

assunto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale con interpello del n. 25 del 22 luglio

del 2014, verrà concesso, previo riscontro in sede locale della fattibilità organizzativa e

amministrativa il godimento del congedo parentale di maternità (ex maternità facoltativa)

anche a gruppi di 4 ore anziché a giornata intera.

In tale senso le parti concordano che i criteri di calcolo della base oraria, stante la frazionabilità

massima definita in gruppi di 4 ore restano i medesimi applicati a oggi nel calcola della

indennità piena di 8 ore che rappresenta la ordinaria prestazione lavorativa (lavoro di 8 ore

giornaliere per 5 giorni alla settimana).

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ASSICURAZIONI GENERALI

Regolamentazione dettagliata

Congedi parentali ad ore:

A titolo sperimentale, con riferimento a quanto previsto dall'art. 32 comma 1 bis del D.Lgs. n.

151/2001, per il personale amministrativo e per il personale inquadrato nella Parte III del

vigente C.C.N.L., a decorrere dall’1/6/2015 verrà concessa la possibilità di fruire ad ore del

congedo parentale spettante in base al citato art. 32 - limitatamente al periodo massimo di 2

mesi (pari a 300 ore, da riproporzionare per il personale part-time) e fino al compimento dei 3

anni di età del bambino - secondo i seguenti criteri e modalità:

il suddetto periodo di 2 mesi potrà essere frazionato ad ore (con esclusione della

frazionabilità a minuti) o mezze giornate (con il computo delle ore effettivamente

fruite), da fruire - analogamente ai permessi personali - nelle fasce di orario rigido,

garantendo comunque in dette fasce (anche nel caso di cumulo con altre tipologie di

permesso) la presenza minima continuativa di almeno 3 ore nelle giornate dal lunedì al

giovedì e almeno 2 ore il venerdì (e nelle giornate semifestive), nonché per la metà del

turno per il personale part-time nelle giornate senza rientro pomeridiano.

Per quanto concerne il personale di Parte III di Genertel (full time e part time), al fine di

garantire l'operatività delle strutture, dovrà essere comunque garantita la presenza per la metà

del turno.

Per quanto concerne la spettanza del buono pasto si applicano le medesime disposizioni

previste dal CIA per i casi di fruizione di permessi personali.

Il congedo parentale ad ore, nei limiti suindicati, è cumulabile con altre tipologie di permesso

previste dalla legge, dal C.C.N.L. o dal CIA, sempre compatibilmente con le esigenze

organizzative aziendali;

La volontà di avvalersi del suddetto periodo massimo di 2 mesi di congedo parentale

ad ore deve essere comunicata al datore di lavoro con almeno 15 giorni di preavviso

rispetto alla data prevista per l'inizio del periodo frazionato, indicando la pianificazione

oraria che dovrà essere compatibile con le esigenze aziendali; eventuali variazioni di

detta programmazione oraria dovranno essere concordate;

Eventuali ulteriori aspetti specifici di carattere applicativo e operativo verranno resi

noti tramite comunicazioni su SAP-Self Service;

Entro il mese di giugno 2016 le Parti si incontreranno per una verifica della fase di

prima applicazione della normativa in esame.

5. Rappresentanze sindacali aziendali del personale addetto all'organizzazione produttiva e alla

produzione di Generali Italia: con riferimento alla richiesta avanzata dalle OO.SS. di

riconoscere una "media provvigionale per permesso sindacale" alle suddette RSA, le Parti

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hanno convenuto di definire a titolo sperimentale - limitatamente ad un solo rappresentante

sindacale aziendale di Generali Italia per ciascuna Organizzazione Sindacale, inquadrato nella

Parte II del vigente C.C.N.L. - il seguente criterio di calcolo di detta media provvigionale:

somma per livello delle medie provvigionali ferie individuali (di cui all'art. 33 vigente

C.C.N.L.) pagate nell'anno solare precedente e successivo calcolo della quota giornaliera media

e della quota oraria media (1/8 della quota giornaliera media).

Il valore così calcolato costituirà il parametro orario sulla base del quale retribuire le ore di

permesso sindacale effettivamente fruite per tutto l'anno successivo.

Le presenti disposizioni si applicheranno a decorrere dall’1/4/2015.

WORWERK - FOLLETTO

Regolamentazione dettagliata

Congedi parentali ad ore:

Le parti ... omissis... in relazione al godimento del congedo parentale ad ore con la presente:

Intendono dare attuazione, a quanto previsto dall'art. 32, D.Lgs. 151/2001 (come

modificato dall'art. 1, co. 339, L. 228/2012);

Intendono dare applicazione a quanto previsto dall'interpello n. 25 del 2013 del Ministero

del Lavoro, stabilendo con il presente accordo i criteri per il calcolo della base oraria di

riferimento per l'applicazione dell'indennità prevista dalla normativa.

Si danno reciprocamente atto che la quota oraria di riferimento come base di calcolo per

l'indennità del 30% prevista per il congedo parentale di cui all'articolo 186 del C.C.N.L. TDS, è

la quota oraria di cui all'articolo 198 del C.C.N.L. medesimo (retribuzione di fatto diviso 168).

Considerato anche quanto disposto dalla Direttiva 2010/18/UE, la fruizione oraria del congedo

parentale è cumulabile, anche nell'ambito della stessa giornata lavorativa, con altri riposi e

permessi previsti dalla legge o dal contratto di lavoro;

Al fine di regolamentare nel dettaglio la fruizione di tale Istituto, le parti, con riferimento ai

genitori lavoratori (anche adottivi o affidatari), sia full time che part time, stabiliscono nel

dettaglio quanto segue:

Per ogni mese (ovvero, 30 giorni) di congedo parentale, al genitore lavoratore saranno

riconosciute, a richiesta, 168 ore di congedo (divisore previsto per il calcolo della quota

oraria della retribuzione dall'articolo 198 del C.C.N.L.);

La volontà di avvalersi della fruizione ad ore di uno o più mesi del periodo di congedo

parentale (o del periodo residuo) spettante in base al D.Lgs. 151/2001 dovrà essere

comunicata al datore di lavoro con almeno 10 giorni di preavviso indicando:

a. Il numero di mesi di congedo parentale da convertire in ore di permesso;

b. Il lasso temporale entro il quale saranno fruite (inizio e termine);

c. La programmazione mensile delle ore di congedo;

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La possibilità di convertire uno o più mesi di congedo parentale in ore è ammessa anche in

più riprese, fino ad esaurimento del periodo massimo riconosciuto dalla legge per ogni

figlio al genitore lavoratore;

L’importo del trattamento economico a carico Inps, calcolato in base ai criteri previsti e

regolamentati nel dettaglio dalla legge per il mese o i mesi di congedo parentale

trasformato in ore, sarà anticipato dal datore di lavoro al lavoratore in occasione della

fruizione del relativo congedo;

Per ogni ora di congedo parentale, pertanto, il datore di lavoro erogherà 1/168

dell'indennità mensile posta carico Inps per il congedo parentale;

Ai fini del diritto al trattamento economico, prima dell'inizio dell'assenza ed in base alle

norme previste dal C.C.N.L. TDS, il lavoratore provvedere ad inoltrare apposita istanza di

congedo parentale all'Inps;

In ogni caso i genitori lavoratori che usufruiscono del congedo parentale a ore dovranno

garantire una prestazione lavorativa giornaliera non inferiore a 3 ore giornaliere

continuative.

Le parti si danno atto che la presente regolamentazione ha come oggetto esclusivo l'istituto del

congedo parentale ed è ininfluente ai fini della disciplina e della fruizione di altri riposi o

permessi previsti dalla legge o dal contratto di lavoro.

Le parti convengono che la presente disciplina ha natura sperimentale; decorsi 12 mesi e in

caso di richiesta di una delle parti le stesse si incontreranno per verificarne l'applicazione.

Nel caso di modifiche alle leggi in materia o al C.C.N.L. TDS le parti si incontreranno per

armonizzare il presente articolo.

Considerato che, tuttavia, numerosi settori restavano privi di una regolamentazione che consentisse

l’esercizio del diritto ad un congedo orario, il legislatore è intervenuto attraverso il D.Lgs. n. 80/2015

per regolare, in via sperimentale per l’anno 2015, tali casi. Tale previsione è, poi, diventata strutturale

con l’avvento del D.Lgs. n. 148/2015. A corollario di tale decreto è intervenuto l’INPS fornendo le

indicazioni operative circa le procedure di accesso ai congedi secondo la nuova regolamentazione.

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1.5 IL D.LGS. N. 80/2015 E LA CIRCOLARE INPS N. 152/2015

Il D.Lgs. n. 80 del 15 giugno 2015 ha introdotto alcune modifiche alla normativa sul congedo

parentale, inizialmente valide per il solo anno 2015, nonché un criterio generale di fruizione del

congedo in modalità oraria, da applicarsi in assenza di indicazioni da parte della contrattazione

collettiva. In particolare, il decreto stabilisce che i genitori lavoratori dipendenti possano fruire del

congedo parentale a ore in misura pari alla metà dell'orario giornaliero medio del periodo precedente a

quello di inizio del congedo.

L’INPS, attraverso la circolare n. 152/2015, ribadendo l’incumulabilità del congedo parentale con altri

permessi orari dedicati alla maternità (con esclusione del permessi L. 104/1992), ha offerto ulteriori

indicazioni da applicarsi in assenza di previsioni di natura collettiva. Premesso che la regola di

fruizione del congedo ad ore è quella che omologa la fruizione ad ore alla mezza giornata, si dovrà

prendere come riferimento l’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile

immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. In assenza di

ulteriori specificazioni di legge, per orario medio giornaliero si intende l’orario medio giornaliero

contrattualmente previsto.

Come anticipato, il suddetto decreto ha introdotto altre modifiche sperimentali, in particolare

all’articolo 32 del D.Lgs. n. 151/2001, consentendo di fruire dei periodi di congedo parentale fino ai

12 anni di vita del figlio oppure fino ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.

Per quanto riguarda il trattamento economico è stata prevista l’estensione da 3 a 6 anni di vita/ingresso

in famiglia della possibilità di fruire del congedo parentale indennizzato a prescindere dalle condizioni

di reddito. Si precisa che la norma, pur elevando da 8 a 12 anni il periodo nell’arco del quale i genitori

possono fruire del congedo, non modifica la durata del diritto di astensione.

Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Il D.Lgs. n. 80/2015 riduce a 5 giorni, anziché 15, il termine di preavviso nei confronti del datore di

lavoro per usufruire dei congedi parentali, riducendolo ulteriormente a 2 giorni nel caso di congedo

parentale su base oraria.

Il trattamento economico che prevedeva fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al

30% della retribuzione media globale giornaliera, è stato rivisto dall’art. 9 del D.Lgs. 80/2015

portando tale limite di età da 3 a 6 anni, estendibile fino all’ottavo anno di vita del bambino entro un

determinato limite reddituale (2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione).

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1.6 LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 80/2015

Prima di analizzare nello specifico la rinnovata materia sui congedi parentali, si ritiene utile, seppur in

maniera schematica, riassumere le principali novità del D.Lgs. n. 80/2015 che impattano nel Testo

Unico sulle pari opportunità, D.Lgs. n. 151/2001.

Tale decreto (pubblicato nella G.U. 24 giugno 2015, n. 144), attuativo dell’art. 1, co. 8 e 9 della L. 10

dicembre 2014, n. 183, ha apportato una serie di modifiche al T.U. maternità/paternità, alcune delle

quali non possono annoverarsi come vere proprie novità sostanziali rispetto al diritto previgente in

quanto si limitano a recepire precedenti pronunce di legittimità costituzionale e prassi consolidata.

La riforma introduce misure volte a garantire un adeguato sostegno alle cure parentali, a tutelare la

maternità delle lavoratrici e la paternità dei lavoratori ed a favorire le opportunità di conciliazione dei

tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori.

Nella fase iniziale le misure contenute nel D.Lgs. n. 80/2015 avevano carattere sperimentale essendo

limitate sino al 31/12/2015. Una così breve durata temporale delle novità introdotte poteva far cadere

l’interesse sugli istituti novativi del decreto, come ad esempio il congedo parentale ad ore o

l’innalzamento del periodo di congedo retribuito.

Finalmente il legislatore dissipa il campo dalle incertezze pubblicando in data 14 settembre 2015 il

D.Lgs. n. 148, nel quale, all’art. 43 c.2, rende operative tutte le misure contenute nel D.Lgs. n. 80/2015

oltre l’anno 2015, rimuovendo quindi quel carattere di sperimentalità originale.

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Le novità introdotte

D.Lgs. 80/2015 Modifica l'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,

in materia di divieto di adibire al lavoro le donne

Art. 2 –

Modularità del

congedo di

maternità (parto

prematuro)

1. E' vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo

quanto previsto all'articolo 20;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la

data presunta e la data effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;

d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto

avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si

aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche

qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il

limite complessivo di cinque mesi.

1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza

successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, nonché in caso di

decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le

lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività

lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione

che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso

convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della

salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio

alla loro salute.

La norma prevede, quindi, la possibilità, in caso di parto prematuro, di aggiungere i giorni di congedo

ante-partum non goduti, ai giorni di congedo di maternità post-partum, anche qualora la somma superi

la soglia dei cinque mesi.

D.Lgs. 80/2015 Art. 16-bis Rinvio e sospensione del congedo di maternità

Art. 2 –

sospensione

congedo maternità

1. In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la

madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità

per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d), e di

godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del

bambino.

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2. Il diritto di cui al comma 1 può essere esercitato una sola volta per

ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica

che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la

ripresa dell'attività lavorativa.

Innovativa è l’introduzione della possibilità da parte della madre di sospendere il congedo di

maternità, in caso di ricovero del neonato, a partire dalla data di ricovero del bambino. In sintesi, non

opera un prolungamento del congedo, ma semplicemente la mamma, quando il bambino viene

ricoverato, rientra al lavoro, interrompendo il congedo, per poi riprenderlo una volta che il bambino

viene dimesso. Il neo novellato articolo 16bis consolida nel testo normativo quanto già espresso dalla

Corte Costituzionale con la sentenza 116/2011.

D.Lgs. 80/2015

Modifica l'articolo 24 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,

in materia di prolungamento del diritto alla corresponsione del

trattamento economico

Art. 3 – indennità

di maternità in

caso di

licenziamento per

giusta causa

L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del

rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere a), b) e c), che

si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli

articoli 16 e 17.

Anche in questo caso si rinviene la trasposizione in norma di quanto già precedentemente espresso

dalla Corte Costituzionale, con la sentenza 3 dicembre 2001, n. 405, che ha dichiarato, in applicazione

dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale della privazione

dell’indennità di maternità, anche in caso di colpa grave della lavoratrice, ancorché riconducibile ad

una giusta causa di licenziamento.

D.Lgs. 80/2015 Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,

in materia di congedo di paternità

Art. 5 – estensione

applicazione

congedo paternità

1) Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del

congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice,

in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché

in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

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1-bis) Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche qualora la

madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui

all'articolo 66.

1-ter) L'indennità di cui all'articolo 66 spetta al padre lavoratore

autonomo, previa domanda all'INPS, per tutta la durata del congedo di

maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in

caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono,

nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

2) Il padre lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui ai commi 1 e 1-bis

presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste.

In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi

dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

n. 445.

L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari

all'erogazione dell'indennità di cui al comma 1-ter, con le risorse umane,

strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Si introduce la possibilità, da parte del padre, di richiedere l’indennità di paternità anche nel caso in

cui il coniuge sia una lavoratrice autonoma (per lavoratrici autonome si intende qualsiasi categoria che

versa contributi ad una delle gestioni Inps, commercianti, artigiani, agricoli etc.). Viene, inoltre,

riconosciuta la relativa indennità di paternità anche al padre lavoratore autonomo.

D.Lgs. 80/2015 Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,

in materia di congedo di paternità nei casi di adozione e affidamento

Art. 6 – modiche

congedo paternità

per adozioni

internazionali

Il congedo di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla

lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.

2. Il congedo di cui all'articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime

condizioni, al lavoratore anche qualora la madre non sia lavoratrice.

L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di

adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del

lavoratore.

Il congedo non retribuito, in caso di permanenza all’estero a seguito di un’adozione internazionale,

viene riconosciuto anche al padre, anche qualora la madre non sia una lavoratrice.

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D.Lgs. 80/2015 Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,

in materia di lavoro notturno

Art. 11 – lavoro

notturno figli

addottivi

1. E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento

dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:

a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il

lavoratore padre convivente con la stessa;

b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio

convivente di età inferiore a dodici anni;

b-bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi

tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il

dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il

lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa.

3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n.

903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il

lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5

febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Viene normato il principio di equiparazione tra figli naturali e adottivi, estendendo sia alla madre che

al padre adottivo le medesime tutele previste per i genitori naturali sul divieto di essere adibiti al

lavoro notturno.

D.Lgs. 80/2015 Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,

in materia di dimissioni

Art. 12 –

preavviso e

dimissioni

1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è

previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice

ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per

il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel

predetto periodo non sono tenuti al preavviso.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito

del congedo di paternità.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione e di

affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate

dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal

lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di

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accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione

internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui

all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta

convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del

rapporto di lavoro.

5. Nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il

lavoratore non sono tenuti al preavviso.

Con questo articolo, di fatto, vengono normati due interpelli del Ministero del Lavoro: il 6/2013 ed il

28/2014. In pratica, fatta salva la procedura di convalida delle dimissioni presso le DTL fino ai 3 anni

di vita del bambino, viene stabilito che soltanto le dimissioni intervenute nel primo anno di vita del

bambino (art. 54 del D.Lgs. 151/2001) danno diritto all’indennità di mancato preavviso a favore del

lavoratore.

D.Lgs. 80/2015

Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,

in materia di lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2,

comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

Art. 13 –

lavoratrici iscritte

alla gestione

separata

Art. 64 – bis Adozioni e affidamenti

In caso di adozione, nazionale o internazionale, alle lavoratrici di cui

all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad

altre forme obbligatorie, spetta, sulla base di idonea documentazione,

un'indennità per i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in

famiglia, alle condizioni e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia

e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 59, comma 16, della legge 27

dicembre 1997, n. 449.

Art. 64-ter Automaticità delle prestazioni

1. I lavoratori e le lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui

all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad

altre forme obbligatorie, hanno diritto all'indennità di maternità anche in

caso di mancato versamento alla gestione dei relativi contributi

previdenziali da parte del committente.

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Alle lavoratrici iscritte alla gestione separata e non iscritte ad altre forme di previdenza obbligatoria,

che adottino un bambino, spetta un’indennità per i 5 mesi successi all’ingresso del minore in famiglia,

che verrà riconosciuta a prescindere dell’effettivo versamento della contribuzione nella predetta

gestione da parte del committente.

Altre norme in breve

D.Lgs. 80/2015 Artt. 66 – 70 – 71 del D.Lgs. 15/2001

Artt. 15-16-18-19-20

Tutela delle lavoratici

autonome e libere

professioniste

Viene esteso al padre (lavoratore autonomo o libero professionista) la

possibilità di godere della parte di congedo di maternità non dalla madre

(lavoratrice autonoma o libera professionista) in caso di morte, grave

infermità, abbandono o affido;

D.Lgs. 80/2015

Art. 23

Telelavoro:

Per i datori di lavoro privati che fanno ricorso al telelavoro, è prevista la

computabilità di questa categoria ai fini del computo dei limiti numerici

Art. 24

Congedo per le donne vittime di violenze:

Diritto di astenersi dal lavoro per 3 mesi al fine di intraprendere percorsi di

protezione. Tale congedo è previsto anche per le iscritte alla gestione

separata. Alla lavoratrici, in tale periodo percepiscono un’indennità

economica pari a quella di maternità, anticipata dal datore per conto per

conto dell’istituto previdenziale competente.

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1.7 IL CONGEDO PARENTALE

Sin qui una breve sintesi di alcuni dei più rilevanti articoli del D.Lgs. n. 80/2015. Come commentato

anche in precedenza, più che di novità vere e proprie si è trattato della consacrazione in norma di

orientamenti, interpelli e autorevoli sentenze che hanno fatto giurisprudenza.

Le parti del decreto che hanno suscitato maggior interesse da parte degli addetti ai lavori sono

sicuramente l’innalzamento del limite di età del bambino entro cui richiedere e godere del congedo

parentale retribuito (da 3 a 6 anni) e la possibilità di fruirne ad ore.

Anche qui, seppur in maniera minore dobbiamo registrare che, come ampiamente argomentato nei

capitoli precedenti, il congedo ad ore non è una vera e propria novità; infatti, era già rimesso alla

libertà della contrattazione che, salvo rari casi, l’aveva lasciato inattuato.

Si riconosce, quindi, a questo decreto, il pregio di aver dato al congedo parentale ad ore una sua piena

e autonoma operatività, rendendolo fruibile anche in assenza di contrattazione collettiva.

L’articolo 7 del D.Lgs. n. 80/2015 va a modificare l’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2000 in tema di congedo

parentale.

D.Lgs. 80/2015 Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,

in materia di congedo parentale

Art. 7 – estensione del

limite di utilizzo del

congedo parentale

1) Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun

genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite

dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non

possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il

disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto

limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di

maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o

frazionato non superiore a sei mesi;

b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo

continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette

nel caso di cui al comma 2;

c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o

frazionato non superiore a dieci mesi.

1-bis) La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di

fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di

calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla

singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e

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difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina

collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di

funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali,

specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.

1-ter) In caso di mancata regolamentazione, da parte della

contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di

fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può

scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.

La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà

dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadri settimanale o

mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha

inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa

la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con

permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni

di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto

sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.

2) Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per

un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite

complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

3) Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto,

salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro

secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque,

con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio

e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni

nel caso di congedo parentale su base oraria.

4) Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro

genitore non ne abbia diritto.

4-bis) Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro

concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività

lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla

contrattazione collettiva.

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L’articolo in commento modifica il periodo di tempo entro cui richiedere e fruire del congedo

parentale, portandolo dai precedenti 8 anni agli attuali 12 anni di vita del bambino (o 12 anni

dall’ingresso del minore adottato, ma non oltre comunque i 18 anni).

Nel comma 1-ter ritroviamo quanto detto in premessa, ovvero la consacrazione in noma della

possibilità di usufruire del congedo ad ore, sollevandone la disciplina dalla poco operosa

contrattazione collettiva.

Data l’immediata applicabilità del decreto, l’Inps interviene con il messaggio n. 4576 del 06 luglio

2015 e con il messaggio n. 4805 del 16 luglio 2015 al fine di dettare le prime linee guida, ma è con la

circolare n. 139/2015 che fornisce i primi chiarimenti operativi.

Sul punto in esame, nella sopra menzionata circolare, viene proposto il seguente esempio:

Esempio: domanda presentata il 15 dicembre 2015, per la fruizione di congedo parentale dal 20

dicembre 2015 al 10 gennaio 2016:

Caso 1 - il figlio compie gli 8 anni dopo il 10 gennaio 2016 – il periodo, in presenza dei requisiti di

legge, è fruibile interamente (su tale domanda infatti è ininfluente l’estensione del limite fino a 12

anni)

Caso 2 - il figlio, alla data del 20 dicembre 2015 ha già compiuto 8 anni - il periodo, in presenza dei

requisiti di legge, è fruibile ancora fino all’età di 12 anni.

Se la norma, ha elevato l’estensione dell’arco temporale di fruibilità del congedo parentale (da 8 agli

attuali 12 anni), è rimasto invariato il periodo massimo di fruizione del congedo parentale:

CONDIZIONE LIMITE MASSIMO

Limite massimo individuale 6 mesi

Padre lavoratore dipendente che usufruisce di

almeno 3 mesi

7 mesi

Limite massimo complessivo tra i genitori 10 mesi

Limite massimo complessivo tra i genitori nel caso

in cui il padre lavoratore dipendente usufruisce di

almeno 3 mesi

11 mesi

Genitore solo 10 mesi

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Prima di addentrarci nei criteri di fruizione e modalità di conteggio del congedo parentale, sulla scorta

anche di quanto disciplinato dalla circolare Inps n. 152 del 18/08/2015, occorre aprire una parentesi sul

successivo articolo 9 del decreto, relativo all’estensione del limite temporale di indennizzo.

D.Lgs. 80/2015 Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in

materia di trattamento economico e normativo

Art. 9 – elevazione

dei limiti

temporali di

indennizzo

1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e

ai lavoratori è dovuta, fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità

pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo

complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità è calcolata secondo

quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.

2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di

cui all'articolo 33.

3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto

a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta, fino all'ottavo anno di vita del

bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione

che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo

del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale

obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia

di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.

4. L'indennità è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2.

5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio,

esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica

natalizia.

6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.

La prima circolare Inps sul tema, la n. 139/2015, affronta la novità in modo organico. Tracciamo gli

aspetti fondamentali.

Il nuovo art. 34 del D.Lgs. 151/2000 prevede che, a seguito della riforma, “per i periodi di congedo

parentale di cui all'art. 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al 6° anno di vita del bambino,

un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i

genitori di sei mesi”.

(e non più fino al 3° anno di vita del bambino) La riforma, quindi, eleva fino al 6° anno di vita del

bambino, e non più al 3°, il periodo entro il quale, nel limite massimo di 6 mesi, il genitore, che fruisce

di periodi di congedo parentale, ha diritto all’indennità pari al 30% della retribuzione media

giornaliera. Le disposizioni si applicano anche in caso di adozione.

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Pertanto in base al rinovellato art. 34 avremmo le seguenti tre casistiche:

Congedo parentale

indennizzabile a

prescindere dal

reddito

30% della retribuzione media giornaliera. Periodo massimo tra i genitori di 6

mesi, da fruire entro i 6 anni di vita del bambino o 6 anni dall’ingresso del

minore adottato o affidato.

Esempio: genitore di un figlio che ha 5 anni, per il quale residuino ancora

periodi di congedo parentale. Questi periodi residui, danno diritto all’indennità

al 30% purché i periodi di congedo fruiti da entrambi i genitori non superino i

6 mesi. Se la fruizione dei periodi supera i 6 mesi complessivi tra i genitori, il

congedo è indennizzabile subordinatamente alle condizioni di reddito.

Congedo parentale

indennizzabile

subordinatamene

alle condizioni di

reddito

Se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte

l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione

generale obbligatoria (per il 2015 fissato in € 6.531,07) si ha diritto ad una

indennità per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto al menzionato

limite di 6 mesi oppure fruiti tra i 6 anni e gli 8 anni di vita del bambino pari

al 30% della RMG.

Esempio 1: il genitore di un figlio che ha 5 anni, per il quale l’altro genitore ha

già fruito di 6 mesi di congedo parentale, può fruire dei periodi ulteriori che

saranno indennizzati subordinatamente alle condizioni di reddito (periodi

ulteriori rispetto ai 6 mesi).

Esempio 2: il genitore di un figlio che ha 7 anni, per il quale residuano

complessivi 9 mesi di congedo parentale, può fruire di tali periodi che saranno

indennizzati subordinatamente alle condizioni di reddito (periodi superiori a 6

anni di vita del bambino).

Congedo parentale

non indennizzabile

I periodi di congedo parentale fruiti nell’arco temporale dagli 8 anni ai 12 anni

di vita del bambino, oppure dagli 8 anni ai 12 anni dall’ingresso in famiglia

del minore adottato o affidato non sono in alcun caso indennizzati.

Rispetto alla disciplina previgente - che individuava negli 8 anni di vita del

bambino, oppure negli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o

affidato, il limite temporale oltre il quale non era più possibile fruire del

congedo parentale – l’attuale disciplina estende l’arco temporale di fruibilità

del congedo dagli 8 ai 12 anni.

Esempio: genitore “solo” di un figlio che ha già 11 anni di vita, per il quale

residuino ancora 10 mesi di congedo parentale. Il congedo è fruibile fino ai 12

anni di vita ma non è indennizzabile.

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Il congedo orario, come precedentemente detto, oltre a suscitare il maggior interesse da parte degli

addetti ai lavori è stato compiutamente analizzato ed esemplificato nella circolare Inps n. 152 del

18/08/2015.

Il nuovo quadro normativo prevede, oggi, una nuova modalità di fruizione del congedo parentale,

quello a ore per l’appunto, che si va ad aggiungere a quelli preesistenti di tipo giornaliero e mensile.

Come detto in precedenza non cambiano i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori

lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo.

l’Istituto ci ricorda che le tre modalità di fruizione del congedo possono essere tra loro combinate,

pertanto giornate o mesi di congedo possono alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo è

fruito in modalità oraria.

In caso di fruizione del congedo ad ore si avrà nella stessa giornata anche un prestazione lavorativa, in

questo caso sia le domeniche (che i sabati, in caso di settimana corta) non sono considerate né ai fini

del computo né ai fini dell’indennizzo.

Esempio 1

Congedo parentale ad ore nelle giornate lavorative tra il 1° luglio ed il 22 luglio

Esempio 2

Congedo parentale dal 3 luglio al 13 luglio 2015

Si rammenta che il congedo parentale è fruibile in costanza di rapporto di lavoro con diritto alla

retribuzione. Il congedo non è pertanto fruibile ed indennizzabile oltre la cessazione del rapporto di

lavoro ed in generale nelle giornate in cui non sussista l’obbligo di prestare attività lavorativa.

Non di computano e non si indennizzano le domeniche (e i sabati in caso di settimana corta)

Computo le ore usufruite nei giorni 3-

6-7-8-9-10 e 13 luglio 2015

Non computo 4-5-11 e 12 luglio 2015

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1.8 IL CONGEDO PARENTALE AD ORE: FUNZIONAMENTO

CUMULABILE CON INCUMULABILE CON

Permessi o riposi disciplinati da disposizioni

normative diverse dal T.U., quali ad esempio

i permessi di cui all’art.33, commi 2 e 3,

della legge 5 febbraio 1992, n.104.

Permessi e riposi disciplinati dal T.U. della

maternità/paternità:

Riposo per allattamento (artt. 39 e 40 del

T.U.)

Riposo orari per assistenza figli disabili

(art. 33 del T.U.)

L’Inps, preso atto della complessità della disciplina del congedo parentale e della possibilità di

combinare in modo alternativo le tre diverse modalità di congedo parentale, ha optato per la gestione

delle domande e dei criteri di calcolo in più fasi operative.

In una prima fase operativa, l’attuale, l’Istituto ha stabilito che il computo e l’indennizzo del congedo

parentale avvengono su base giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria.

In una seconda fase, con la procedura definitiva, le modalità operative verranno integrate per

consentire una gestione delle domande e dei flussi informatici Uniemens, anche con lo specifico

dettaglio orario.

In assenza di contrattazione collettiva, la giornata si determina prendendo a riferimento l’orario medio

giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel

corso del quale ha inizio il congedo parentale.

Per orario medio giornaliero si intende l’orario medio contrattualmente previsto. In tale caso il

congedo orario è fruibile in misura pari alla metà di tale orario medio giornaliero.

Come riafferma lo stesso Istituto, l’introduzione del congedo parentale su base oraria non ha

modificato le regole di indennizzo del congedo stesso.

Il congedo parentale è indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in

modalità oraria. Nella base retributiva di riferimento non si computano il rateo giornaliero relativo alla

gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori

eventualmente erogati al genitore richiedente.

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1.9 LE MODALITA’ OPERATIVE

Riepilogando e schematizzando vediamo come si compone la procedura operativa.

Nella presentazione della domanda il richiedente dovrà indicare:

Se il congedo è richiesto in base alla contrattazione di riferimento;

Oppure in base al criterio generale previsto dall’art. 32 del T.U.;

Il numero di giornate di congedo parentale da fruire in modalità oraria;

Il periodo all'interno del quale queste giornate intere di congedo parentale saranno fruite.

Nella prima fase di attuazione delle nuove disposizioni, le domande di congedo parentale ad ore sono

presentate secondo le seguenti istruzioni:

La domanda è presentata in relazione al singolo mese solare. Quindi, ad esempio, se si ritiene

fruire di congedo parentale ad ore, sia nel mese di luglio sia nel mese di agosto, dovranno essere

presentate due distinte domande, una per ciascun mese;

La domanda di congedo può riguardare anche giornate di congedo parentale fruite in modalità

oraria in data antecedente alla presentazione della domanda stessa.

INPS DATORE DI LAVORO

DOMANDA TELEMATICA

ENTRO INIZIO DELLA PRESTAZIONE

DOMANDA PRESENTATA

SECONDO GLI USI AZIENDALI

ENTRO 5 GIORNI

SE CONGEDO

GIORNALIERO

ENTRO 2 GIORNI

SE CONGEDO

ORARIO

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

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Esempio:

1. In caso di assenza di contratto collettivo che disciplini le modalità di fruizione del congedo

parentale su base oraria, nella domanda deve essere indicata una giornata di congedo ogni due

mezze giornate di congedo fruire ad ore (esempio: giornata lavorativa di 8 ore Fruizione di 4

ore di congedo nel giorno X e fruizione di 4 ore di congedo nel Y in domanda deve essere

chiesto 1 giorno intero di congedo parentale fruito ad ore, indicando l’arco temporale all’interno

del quale ricadono i giorni X e Y).

2. In caso di contratto che disciplini le modalità di fruizione del congedo parentale, il totale delle ore

di congedo da fruire deve essere calcolato in giornate lavorative intere (esempio: giornata

lavorativa di 8 ore con contratto che consenta la fruizione di non meno di 2 ore al giorno

fruizione di 2 ore di congedo nel giorno X, fruizione di 2 ore di congedo nel giorno Y e fruizione

di 4 ore di congedo nel giorno Z in domanda deve essere chiesto 1 giorno intero di congedo

parentale fruito ad ore, indicando l’arco temporale all’interno del quale ricadono i giorni X, Y e

Z).

Flusso delle denunce Uniemens e conguagli

Nella prima fase di applicazione, ai fini dell’esposizione nel flusso delle denunce Uniemens dei

periodi di congedo parentale fruiti su base oraria, è stato istituito un nuovo <CodiceEvento>: “MA0”

(MA zero) avente il significato di “periodi di congedo parentale disciplinati dall’art. 32 del D.Lgs. n.

151/2001, usufruiti su base oraria”.

A regime, e comunque non oltre il primo semestre del 2016, il sistema Uniemens consentirà una

completa gestione del flusso informativo relativo al congedo fruito dal lavoratore con il dettaglio di

numero di ore di congedo fruite nel giorno.

Per il conguaglio dell’indennità di congedo parentale su base oraria anticipate al lavoratore, dovrà

essere valorizzato nell’elemento <MatACredAltre>, <CausaleRecMat>, il nuovo codice causale

“L062” avente il significato di “indennità di congedo parentale facoltativo fruito su base oraria” e

nell’elemento <ImportoRecMat> il relativo importo.

Il flusso Uniemens sarà integrato con ulteriori elementi informativi che consentiranno al datore di

lavoro di tramettere all’Istituto una più compiuta descrizione del congedo fruito dal lavoratore: in

particolare, saranno esposte, nell’elemento <NumOreEvento> le ore di congedo fruite nel giorno

espresso in centesimi.

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1.10 IL CONGEDO PARENTALE PER FIGLI PORTATORI DI HANDICAP

L’articolo 8 del D.Lgs. n. 80/2015 interviene nell’ambito delle disposizioni contenute nell’art. 33 del

D.Lgs. n. 151/2001 ridefinendo il limite di età del figlio con disabilità in situazione di gravità entro cui

i genitori possono fruire del prolungamento del congedo parentale.

Il previgente dettato normativo, prevedeva che il prolungamento del normale congedo parentale per

figli con disabilità in situazione di gravità (ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992)

potesse essere fruito per un periodo massimo di tre anni entro il compimento dell’ottavo anno di vita

del bambino.

Ora, invece, il D.Lgs. n. 80/2015 porta il limite fino ai 12 anni di vita del bambino in situazione di

handicap grave.

Alla luce del nuovo quadro normativo, si rileva che i giorni fruiti fino al dodicesimo anno di vita del

bambino a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non

possono comunque superare in totale i tre anni, con diritto per tutto il periodo ad un’indennità

economica pari al 30% della retribuzione.

Riepiloghiamo i benefici previsti in favore dei genitori lavoratori per l’assistenza a figli con disabilità

in situazione di gravità in alternativa al prolungamento del congedo parentale di cui all’art. 33 del

D.Lgs. n. 151/2001:

Tre giorni di permesso mensile, oppure le ore di riposo giornaliere per bambini, anche

adottivi o affidati, fino a 3 anni di età;

Tre giorni di permesso mensile per bambini tra i 3 e i 12 anni di vita, oppure tra i 3 anni

di vita e fino a 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Si ricorda che a partire dal compimento del dodicesimo anno di età del figlio biologico, e dal

dodicesimo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato i genitori possono fruire

esclusivamente dei tre giorni di permesso mensile.

1.11.BREVI RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Nel trattare l’argomento sui “nuovi” congedi parentali si è più volte letto e scritto, che non si tratta di

una vera e propria novità, difatti il legislatore ha voluto colmare un vuoto lasciato da una parte della

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contrattazione collettiva. Prima dell’avvento del D.Lgs. n. 80/2015, sia l'art. 3 del D. L. n. 216/2012,

che l'art. 1, co. 399, della L. n. 228/2012, avevano modificato l'art. 32, D.Lgs. n. 151/2001.

Il legislatore, come spesso accade nel nostro sistema legislativo, si era adoperato per recepire ed

equiparare la normativa sui congedi parentali (ad ore) a quanto previsto dalla Direttiva 2010/18/CE.

Fu così affidata alla contrattazione collettiva la possibilità di stabilire le modalità di fruizione del

congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un

determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

Se, da un lato abbiamo avuto una contrattazione collettiva che non ha saputo cogliere appieno le

opportunità offertegli dal legislatore, dall’altro non si può tacere che lo stesso INPS non ha mai

chiarito le modalità operative per i congedi fruiti su base oraria di “fonte contrattuale” e, anzi, si sono

registrati casi in cui domande presentate correttamente in conformità a quanto previsto dalla disciplina

contrattuale sono state respinte dall'Istituto previdenziale.

Attraverso una diversa chiave di lettura, l’intervento del legislatore del “Jobs Act” ha, in un certo qual

modo, innovato. Perché, se da un certo punto di vista ha colmato un vuoto lasciato dalla contrattazione

collettiva meno virtuosa, dall’altro, con l’immediata entrata in vigore del decreto, ha costretto l’Istituto

previdenziale a disciplinare in maniera organica la modalità di fruizione del congedo parentale ad ore,

rendendo pienamente efficaci le statuizioni di natura contrattuale sul congedo parentale ad ore.

I congedi parentali ad ore, oggi, viaggiano dunque su un doppio canale: quello contrattuale, se

presente, e quello normativo. Entrambi, come si vedrà oltre, sono stati incanalati dall’Inps in un’unica

regola generale.

A seconda della fonte cambiano anche i criteri di conteggio per il calcolo delle ore di congedo

parentale.

La legge prevede che, in carenza di previsione contrattuale, “la fruizione su base oraria è consentita in

misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile

immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale”.

Al fine di evitare una ripetizione di quanto già detto in precedenza sui contratti collettivi e sulle

diverse modalità di disciplina del congedo parentale, si prende ad esempio il contratto collettivo

Metalmeccanici Pmi.

Il Ccnl è stato sottoscritto e rinnovato nel luglio 2013, ma ad aprile del 2015, a ridosso

dell’approvazione del D.Lgs. n. 80/2015, le parti firmatarie hanno disciplinato in maniera dettagliata il

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congedo parentale ad ore, firmando al contempo, una convezione con l’Istituto previdenziale al fine di

prevenire eventuali rigetti da parte dello stesso.

La disciplina del congedo parentale contenuta nel Ccnl metalmeccanica Pmi, vista anche la sua recente

emanazione, ci permette, dunque, un confronto con l’attuale disciplina normativa, entrata in vigore il

25 giugno 2015.

ISTITUTO CCNL METALMECCANICO

PMI D.Lgs. 80/2015

Frazionabilità 2 ore Metà dell’orario medio giornaliero

Godimento Rapporto a giornata intera di

lavoro Rapporto a giornata intera di lavoro

Termine di

preavviso 15 giorni 2 giorni

Modalità di

calcolo

Il totale delle ore di congedo da

fruire deve essere calcolato in

giornate lavorative intere di 8 ore

Una giornata di congedo ogni due

mezze giornate di congedo fruite

ad ore

Modalità di

indennizzo

Retribuzione media globale

mensile Retribuzione lorda mensile

La prima riflessione riguarda il raffronto dei termini di preavviso al datore di lavoro. La norma sui

congedi parentali ad ore contenuta nel D.Lgs. n. 80/2015 è diretta a colmare le lacune nell’ambito dei

Ccnl.

Nell’esempio rappresentato, essendo presente una previsione contrattuale - ancorché peggiorativa

rispetto alla previsione di legge - cui fare riferimento, si configura per il lavoratore una situazione di

svantaggio.

Ci si auspica, per tanto, un intervento chiarificatore o, per lo meno, un rapido recepimento da parte

della contrattazione collettiva sul nuovo termine di preavviso previsto dalla legge, in modo da

equipararlo a quest’ultimo e non creare condizioni peggiorative per i lavoratori.

Un’altra interessante similitudine che ritroviamo nel contratto collettivo preso ad esempio è la

riconducibilità del godimento alla giornata intera di lavoro.

L’Istituto, come detto in precedenza, preso atto della complessità del congedo parentale ad ore, ha

stabilito che in una prima fase operativa, quella attuale, il computo e l’indennizzo del congedo

parentale avvenga su base giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria. Questo sia

per la previsione di fonte contrattuale che per quella di fonte legale.

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Un’altra similitudine la ritroviamo anche nel calcolo della retribuzione da prendere come base di

riferimento per l’indennizzo.

Il parallelismo fatto con il Ccnl Metalmeccanica Pmi è solo uno dei tanti possibili, ma sicuramente

essendo anche uno dei più recenti è verosimile che sia stato fonte d’ispirazione, come peraltro anche

gli accordi recepiti da altri contratti collettivi, sia per il legislatore che per l’Istituto previdenziale.

Va riconosciuto al legislatore il merito di aver sbloccato una parte di normativa che diversamente

sarebbe andata a decadere o avrebbe avuto uno sviluppo molto lento.

Ci si auspica che la seconda fase, prevista dall’Inps già nei primi mesi del 2016, ovvero quella in cui si

prevedranno modalità operative che saranno in grado di consentire una gestione delle domande e dei

flussi informatici Uniemens, anche con lo specifico dettaglio orario, non tardi ad arrivare in modo da

dare il definitivo slancio alla fruizione dei congedi parentali ad ore.

TABELLA DI RIEPILOGO CONGEDO PARENTALE

ISTITUTI Ante D.Lgs. 80/2015 Post D.Lgs. 80/2015

Termine Nei primi 8 anni di vita del bambino Nei primi 12 anni di vita del

bambino

Indennità 30% RMG fino al 3 ° anno di vita

del bambino

30% RMG fino al 6 ° anno

di vita del bambino

Preavviso Non inferiore a 15 giorni 5 giorni congedo giornaliero

/ 2 giorni congedo orario

Prolungamento in

caso di handicap

Nei primi 8 anni di vita del bambino Nei primi 12 anni di vita del

bambino

Modalità di

richiesta

Giorni / mesi Giorni / mesi / ore

Durata massima

6 mesi individuali, elevabili a 7 per il

padre che ne usufruisca per almeno 3

mesi

Invariato

10 mesi massimo tra i genitori,

elevabili a 11 nel caso in cui il padre

fruisca di congedo parentale per un

periodo non inferiore ai 3 mesi

Invariato

10 mesi in caso di genitore solo Invariato

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2. IL PART-TIME POST-PARTUM

2.1 ANALISI DEL PART-TIME POST-PARTUM

Tra le novità del D.Lgs. n. 81/2015 di riordino delle tipologie contrattuali spicca il comma 7 dell’art.8.

In sé un piccolo tassello nel mare magnum del diritto del lavoro ma sicuramente un passo in avanti

nell’attenzione che il legislatore pone nei confronti delle famiglie.

Di cosa si tratta? Della possibilità in capo al lavoratore di poter richiedere per un determinato periodo

successivo al parto la trasformazione del rapporto da full-time a part-time.

Tale possibilità, che dal punto di vista legislativo è una novità, era già prevista dalla contrattazione

collettiva di alcuni settori, uno su tutti il CCNL commercio che all’art. 90 prevede l’obbligo in capo

alla aziende con un determinato livello occupazionale di accogliere le richieste dei lavoratori in tal

senso.

Cerchiamo ora di ripercorrere in modo schematico quanto previsto dal legislatore:

Tale possibilità è prevista solo per i soggetti con rapporto di lavoro full-time, non anche per

lavoratori già part-time che richiederebbero una riduzione della prestazione. Tale interpretazione

discende dalla chiara dizione utilizzata dal legislatore e crea una differenziazione tra le due

tipologie di lavoratori di non poco conto.

Esempio:

Un lavoratore per il quale l’orario di lavoro normale in base al CCNL applicato è di 36 ore potrà

richiedere la trasformazione del rapporto in part-time mentre un lavoratore assunto part-time a 36 ore

(orario normale contrattualmente previsto di lavoro 40 ore) si vedrà precluso tale diritto.

È possibile richiederlo in sostituzione della fruizione del congedo parentale. Non è un diritto a sé

stante, il lavoratore potrà richiedere la trasformazione del rapporto in luogo del congedo

all’interno della durata che il congedo avrebbe naturalmente e non successivamente alla fruizione

dell’intero periodo di congedo spettante. Spetterà, quindi, all’azienda verificare che la richiesta del

D.Lgs. n. 81/2015, art. 8

7. Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti

del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la

trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una

riduzione d'orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla

trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta

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lavoratore possa essere concessa. Tale verifica risulterà abbastanza semplice per quei lavoratori

che l’azienda ha in forza da più tempo, mentre per i lavoratori neoassunti bisognerà sopperire alla

carenza di informazioni richiedendo la documentazione inerente eventuali periodi di congedo

fruito nel corso di rapporti di lavoro precedenti, nonché autocertificazione del lavoratore attestante

tale fruizione.

È possibile richiederlo anche dopo aver richiesto già un congedo parentale, essendo sufficiente che

il periodo richiesto, sommato al congedo, stia nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 151/2001. In linea

con quanto richiamato sopra, congedo e part-time possono essere riconosciuti allo stesso

lavoratore ma non in contemporanea.

La trasformazione del rapporto di lavoro in part-time è a termine, finito il periodo pari al massimo

a quello previsto (o quello minore richiesto dal lavoratore) per il congedo parentale, il rapporto

torna ad essere full-time. Come si desume dalla lettura del testo, se la trasformazione del rapporto

da tempo pieno a part-time viene riconosciuta in luogo del congedo, il rapporto, al raggiungimento

del termine massimo, tornerà ad essere full-time naturalmente, senza obbligo di ulteriore accordo

tra le parti.

Il lavoratore può richiedere solo una volta tale opzione, anche nel caso in cui non abbia fruito di

tutto il periodo. Nulla vieta che, successivamente al periodo di part-time, venga richiesto un

periodo di congedo parentale (facendo, ovviamente, attenzione al limite complessivamente

previsto per la durata del congedo stesso). Ne discende che la richiesta può essere per un periodo

inferiore al massimo, in linea con quanto riconosciuto per il congedo.

La riduzione del rapporto non può eccedere il 50% dell’orario contrattualmente previsto. Starà

all’accordo tra le parti prevedere la puntuale determinazione dell’orario da svolgere, così come

previsto dall’art. 5, comma 2, del decreto sul riordino delle tipologie contrattuali.

Tale previsione normativa, a differenza delle novità introdotte in relazione al congedo parentale

con il D.lgs. n. 80/2015, si è palesata come strutturale sin da subito e, pertanto, salvo modifiche ad

hoc, resterà in vigore anche gli anni prossimi, senza problemi di copertura finanziaria. Merita

ricordare come anche le novità introdotte dal D.Lgs. n. 80/2015 siano, poi, diventate strutturali

grazie al D.Lgs. n. 148/2015.

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Può essere richiesto entro i 12 anni di vita del bambino o entro 12 anni dall’ingresso del minore in

famiglia in caso di adozione o affidamento. Raggiunto il limite di cui sopra, anche se il rapporto di

lavoro part-time è stato richiesto per un periodo maggiore, lo stesso torna ad essere full-time.

Il datore di lavoro è tenuto per legge a dare corso alla trasformazione del rapporto entro il termine

di 15 giorni dalla richiesta. Si ricorda, per completezza di trattazione, che ai fini delle

comunicazioni obbligatorie, l’azienda sarà tenuta ad effettuare la comunicazione di trasformazione

da full-time a part-time e alla fine del periodo di riduzione la comunicazione inversa, in quanto

non è prevista nelle modulistiche ministeriali la possibilità di comunicare le trasformazione del

rapporto per un periodo predeterminato.

La scelta del legislatore di prevedere una casistica legale di trasformazione del rapporto da full-

time a part-time si va ad affiancare – e non a sostituire - alla possibilità riconosciuta alla

contrattazione collettiva di prevedere altre casistiche o di ampliare quella legale.

Sintesi della possibilità di trasformazione

Prevista solo per i soggetti con rapporto di lavoro full-time, non anche per lavoratori già part-time

Possibile richiederla al posto della fruizione del congedo parentale

Possibile richiederla anche dopo aver richiesto già un congedo parentale

Trasformazione del rapporto di lavoro in part-time a termine

Richiesta solo una volta tale opzione, anche nel caso in cui il lavoratore non abbia fruito di tutto il

periodo

Riduzione del rapporto massimo 50% dell’orario contrattualmente previsto

Previsione in vigore anche gli anni prossimi, senza problemi di copertura finanziaria

Può essere riconosciuto entro i 12 anni di vita del figlio o 12 anni dall’ingresso del minore in

famiglia in caso di affidamento o adozione

Il datore di lavoro è tenuto a dare corso alla trasformazione del rapporto entro 15 giorni dalla

richiesta

La casistica legale di trasformazione si va ad affiancare alla possibilità eventualmente riconosciuta

alla contrattazione

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2.2 DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME

Il legislatore, al novellato comma 7 in analisi, ha previsto che il part-time post-partum possa essere

richiesto “in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante”. Tale

passaggio merita una riflessione, al fine di determinare il periodo massimo di riconoscimento del

rapporto di lavoro part-time.

La prima chiave di lettura e interpretazione è quella secondo cui il part-time può essere richiesto per

massimo il periodo di sei mesi, con tutti gli ulteriori vincoli e limiti previsto dall’art. 32 del D.Lgs. n.

151/2001, senza ipotizzare eventuali riproporzionamenti.

Tale interpretazione restringe però la portata innovativa della norma, un’interpretazione più estensiva

porterebbe a valutare la portata del part-time post-partum alla luce della novellata gestione del

congedo parentale ad ore, così come prevista dal D.Lgs. n. 80/2015 e dalla circolare Inps n. 152 del

18.08.2015.

Cosa ne discende? Come evidenziato dalla circolare Inps n. 152/2015, “si rappresenta che se la

fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria – con copresenza quindi nella

stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa – le

domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del

computo né ai fini dell’indennizzo. Infatti, in caso di congedo parentale fruito in modalità oraria è

sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa”.

Ulteriormente “in assenza di contrattazione, la giornata di congedo parentale si determina prendendo a

riferimento l’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile

immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale (ossia lo stesso

periodo preso a riferimento dal citato art. 23 per il calcolo dell’indennità).

In assenza di ulteriori specificazioni di legge, per orario medio giornaliero si intende l’orario medio

giornaliero contrattualmente previsto”.

Se dovessimo calcolare la durata che dovrebbe avere un rapporto di lavoro part-time post-partum (in

assenza di contrattazione collettiva che determini l’equiparazione di un monte ore alla singola giornata

lavorativa) si dovrebbe operare in tal modo: prendiamo ad esempio un lavoratore che da un full-time

di 40 ore settimanali su 5 giorni richieda una riduzione a 30 ore sempre con prestazione su 5 giorni.

Una settimana di part-time post-partum in tal caso varrebbe come un congedo parentale di 10 ore, pari

a 1,25 giornate.

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Un’interpretazione differente sarebbe troppo penalizzante per il lavoratore e porterebbe ad un naturale

inutilizzo di questo strumento. Che senso avrebbe richiedere la riduzione part-time per solo 6 mesi

quando fruendo del congedo ad ore si ha una durata di molto maggiore oltre che l’erogazione di

un’indennità da parte dell’Inps?

ESEMPI

Calcolo congedo parentale

Lavoratore in forza 40 ore a settimana su 5 giorni che, in carenza di previsione contrattuale, richiede

di poter fruire di un congedo pari a 4 ore al giorno. Il congedo dovrà essere determinato in giornate

intere, prendendo a riferimento l’orario medio giornaliero e non conteggiando come congedo i sabati

e le domeniche. Pertanto ogni settimana il lavoratore fruirebbe di 20 ore di congedo, pari a 2,5 giorni.

Un congedo di 6 mesi diventerebbe, nel caso di specie, mantenendo la fruizione costante, pari a oltre

72 settimane (quasi un anno e mezzo).

Calcolo part-time post-partum riduzione 50%

Lavoratore in forza a 40 ore a settimana su 5 giorni che richiede di poter trasformare il rapporto di

lavoro in part-time post-partum con riduzione del 50%, prestazione pari a 4 ore giornaliere. La

fruizione del part-time dovrà essere commisurata a quella che dovrebbe essere una fruizione del

congedo parentale, visto il richiamo normativo. Merita, quindi, equiparare la percentuale di riduzione

richiesta alle ore di congedo parentale. 20 ore di prestazione lavorativa in meno a seguito del part-

time equivalgono a 20 ore di congedo. Pertanto ogni settimana il lavoratore fruirebbe di 20 ore di

riduzione, pari a 2,5 giorni. Un part-time post-partum di 6 mesi diventerebbe, nel caso di specie,

mantenendo la fruizione costante, pari a oltre 72 settimane (quasi un anno e mezzo).

Calcolo part-time post-partum riduzione 25%

Lavoratore in forza a 40 ore a settimana su 5 giorni che richiede di poter trasformare il rapporto di

lavoro in part-time post-partum con riduzione del 25%, prestazione pari a 6 ore giornaliere. La

fruizione del part-time dovrà essere commisurata a quella che dovrebbe essere una fruizione del

congedo parentale, visto il richiamo normativo. Merita, quindi, equiparare la percentuale di riduzione

richiesta alle ore di congedo parentale. 10 ore di prestazione lavorativa in meno a seguito del part-

time equivalgono a 10 ore di congedo. Pertanto ogni settimana il lavoratore fruirebbe di 10 ore di

riduzione, pari a 1,25 giorni. Un part-time post-partum di 6 mesi diventerebbe, nel caso di specie,

mantenendo la fruizione costante, pari a oltre 144 settimane (più di 2 anni e 9 mesi).

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Per completezza si sintetizza quanto previsto dal titolo V del D.Lgs. n. 151/2001, inerente il

congedo parentale, così come modificato dal D.Lgs. n. 80/2015.

Congedo parentale in generale

Può essere fruito entro i 12 anni di vita del bambino.

Per un totale di 10 mesi, sommando il congedo di entrambi i genitori.

Madre: massimo 6 mesi consecutivi o frazionati, trascorso il congedo di maternità.

Padre: massimo 6 mesi, consecutivi o frazionati, dalla nascita del figlio, elevabile a 7 nel

caso in cui si astenga per almeno 3 mesi frazionati o consecutivi. In tal caso il limite

complessivamente fruibile dai genitori sale a 11 mesi.

In caso di unico genitore il limite è di 10 mesi.

Adozione o affidamento

Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del

minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il

raggiungimento della maggiore età.

Figli con handicap

Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1,

della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno

diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo

parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei

periodi di cui all’articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia

ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari

la presenza del genitore.

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2.3 FAC-SIMILE ACCORDO DI TRASFORMAZIONE DA FULL-TIME A PART-

TIME POST-PARTUM

Oggetto: Trasformazione del contratto di lavoro full-time a part-time ex art. 8, c. 7, D.Lgs. n.

81/2015

Tra la Società………, c.f. …………………………, con sede legale in …………….. Via

…………, in persona del suo legale rappresentante sig. ………………………………….,

E

Il sig.…………, residente a …………… via…………………n…., in forza presso lo

soprarichiamata società a far data dal ……..….,

Premesso che

- Il sig. ……………………, in base a quanto previsto dall’art.8, comma 7, del D.Lgs. n.

81/2015, ha richiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time in part-time in

luogo di tutta/parte del congedo parentale di Sua spettanza e nello specifico dal

xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx con orario pari a xx settimanali/mensili/annue;

- L’azienda, dalla documentazione in suo possesso e dalle dichiarazioni pervenute da parte

del lavoratore, ha verificato il diritto in capo allo stesso ad un periodo di astensione per

congedo parentale pari a xxx mesi/giorni;

Si conviene e si stipula

Di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a seguito di richiesta del

lavoratore ex art. 8, comma 7, del D.lgs. n. 81/2015 dal giorno xx/xx/xxxx e fino al giorno

xx/xx/xxxx.

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L’orario di lavoro, in osservanza di quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2015, viene ridotto ad ore

xx settimanali, così distribuite:

Giorno Mattina Pomeriggio

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

L’inquadramento, le mansioni e la sede di lavoro restano invariati.

La retribuzione e tutti gli istituti connessi verranno riproporzionata in base al nuovo orario di

lavoro.

Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge nonché al CCNL ……… .

Al termine del periodo di lavoro part-time, così come richiesto con Sua comunicazione del

xx/xx/xxxx e stabilito dal presente accordo, il rapporto tornerà ad essere normato del

contratto sottoscritto in data xx/xx/xxxx con orario di lavoro full-time.

Voglia cortesemente restituire firmata per accettazione e conferma l’allegata copia della

presente.

Luogo, data

Firma del datore di lavoro

………………………………………

Per accettazione Firma del lavoratore

………………………………………

NB: Possibile previsione clausole flessibili.