La VAS in Italia Litalia, non avendo recepito in tempo la Direttiva VAS è stata condannata dalla...

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La VAS in Italia L’italia, non avendo recepito in tempo la Direttiva VAS è stata condannata dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza nel 2007) Il disposto comunitario necessitava senza dubbio di uno specifico provvedimento di recepimento (Direttiva non “self-executing”) Rif. preambolo n°8 “..Occorre pertanto intervenire a livello comunitario in modo da fissare un quadro minimo per la valutazione ambientale che sancisca i principi generali del sistema di valutazione ambientale e lasci agli Stati membri il compito di definire i dettagli procedurali tenendo conto del principio della sussidiarietà.. Rif. preambolo n°9 “..La presente direttiva ha carattere procedurale e le sue disposizioni dovrebbero essere integrate nelle procedure esistenti negli Stati membri o incorporate in procedure specificamente stabilite.. Art. 13 della Direttiva “..Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 21 luglio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione..” In tale direzione è anche la giurisprudenza amministrativa italiana (es. TAR del Lazio, Sez. III - 4 gennaio 2006, n °81)

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La VAS in Italia• L’italia, non avendo recepito in tempo la Direttiva VAS è stata

condannata dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza nel 2007)• Il disposto comunitario necessitava senza dubbio di uno specifico

provvedimento di recepimento (Direttiva non “self-executing”)– Rif. preambolo n°8 “..Occorre pertanto intervenire a livello comunitario in modo

da fissare un quadro minimo per la valutazione ambientale che sancisca i principi generali del sistema di valutazione ambientale e lasci agli Stati membri il compito di definire i dettagli procedurali tenendo conto del principio della sussidiarietà..”

– Rif. preambolo n°9 “..La presente direttiva ha carattere procedurale e le sue disposizioni dovrebbero essere integrate nelle procedure esistenti negli Stati membri o incorporate in procedure specificamente stabilite..”

– Art. 13 della Direttiva “..Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 21 luglio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione..”

• In tale direzione è anche la giurisprudenza amministrativa italiana (es. TAR del Lazio, Sez. III - 4 gennaio 2006, n °81)

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La VAS in Italia• Nel Dicembre 2004 Legge Delega 308/2004 sul riordino e

l’integrazione della legislazione ambientale • Per quanto riguarda le valutazioni ambientali la Legge era orientata

– Al pieno recepimento delle direttive comunitarie su VIA e VAS – Al coordinamento tra le procedure di VIA e di VAS– Ad anticipare la VIA alla prima presentazione del progetto dell’intervento da

valutare – All’estensione delle procedure di IPPC ai nuovi impianti, identificando i

provvedimenti autorizzatori accorpati nell’autorizzazione unica– Al coordinamento tra VIA ed IPPC, per evitare duplicazioni nel caso di impianti

sottoposti a entrambe le procedure

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La VAS in Italia• Il recepimento della Direttiva è avvenuto tramite il D. Lgs. 152/2006

(TU ambientale, Parte II), emanato in ottemperanza alla Legge Delega 308/2004 sul riordino e l’integrazione della legislazione ambientale– 6 parti in 318 articoli (generalità, VIA-VAS-IPPC, difesa del suolo e

tutela delle acque, gestione rifiuti e bonifiche, aria ed emissioni in atmosfera, danno ambientale)

– 45 allegati (di cui 7 su VIA e VAS)

– 17 decreti attuativi dichiarati inefficaci perché non sottoposti al preventivo controllo della corte dei conti

– Efficacia sospesa fino al 31 luglio 2007

• Le disposizioni in materia di VIA, VAS e IPPC sono state successivamente sostituite dall’articolo 1 del D. Lgs. 4/2008 – “secondo correttivo” in materia di valutazioni ambientali, acque e rifiuti

– “primo correttivo” era il D.Lgs. 284/2006 (Autorità di Bacino, Osservatorio su rifiuti)

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Il D. Lgs. 4/2008• Sostituisce, tra l’altro, l’intera parte II del TU (artt. Da 4 a 52) e i

relativi allegati da I a V• Struttura delle disposizioni VIA-VAS-IPPC del D. Lgs. 4/2008 (art. 2)

– Titolo 1 (artt. 4-10): finalità, definizioni comuni e oggetto della disciplina, competenze, norme di organizzazione, procedure e coordinamento

– Titolo 2 (artt.11-18): svolgimento VAS

– Titolo 3 (artt. 19-29): svolgimento VIA

– Titolo 4 (artt. 30-32): valutazioni ambientali interregionali e transfrontaliere

– Titolo 5 (artt. 33-36): norme transitorie e finali, abrogazioni

– Allegato I: criteri per verifica assoggettabilità VAS (corrispondente ad allegato 2 della Direttiva 42/2001)

– Allegato VI: contenuti del RA (corrispondente all’allegato 1 della Direttiva 42/2001)

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Il D. Lgs. 4/2008

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Il D. Lgs. 4/2008

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Il D. Lgs. 4/2008• Principali novità introdotte dal D. Lgs. 4/2008 – parte prima

– Principi dell’azione ambientale, precauzione, prevenzione, chi inquina paga

– Sviluppo sostenibile– Sussidiarietà– Libero accesso alle informazioni

• Principali novità introdotte dal D. Lgs. 4/2008 – parte seconda– Revisione delle definizioni e degli ambiti di applicazione (sostituzione dei

piani di telefonia mobile con piani di protezione civile in caso di pericolo per l’incolumità pubblica)

– Unificazione delle disposizioni di VIA e di VAS (disposizioni comuni-valutazioni statali-valutazioni regionali)

– Unico articolo su coordinamento VIA/IPPC, VAS (o VIA)/VIC, VIA/VAS

• Sempre valido– Obbligo per le regioni di adeguare la propria normativa entro tempi

definiti (TU 4 mesi, correttivo 12 mesi), in caso contrario valgono le disposizioni del Decreto (o le disposizioni regionali, se compatibili)

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Il D. Lgs. 4/2008• La VAS (artt. 5 e 11) viene presentata come un processo che

comprende le seguenti azioni – Svolgimento della verifica di assoggettabilità

– Elaborazione del Rapporto Ambientale

– Valutazione del p/p

– Valutazione del RA

– Valutazione degli esiti delle consultazioni

– Espressione di un parere motivato

– Informazione sulla decisione

– Monitoraggio

• La verifica di assoggettabilità ha lo scopo di valutare se p/p o modifiche possono avere impatti significativi sull’ambiente, e, nel caso, sottoporli a fase di valutazione “completa”

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Verifica di assoggettabilità•Redazione del rapporto preliminare (autorità procedente) •Invio all’autorità competente•Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale (autorità competente in collaborazione con la procedente)•Trasmissione del rapporto preliminare ai soggetti individuati•Parere entro 30 giorni dei soggetti all’autorità competente e procedente•Sulla base dell’allegato 1, delle osservazioni e dei pareri pervenuti l’autorità competente verifica se il piano può avere effetti significativi sull’ambiente

•Entro 90 giorni l’autorità competente, sentita la procedente, emette il provvedimento di verifica ai sensi dell’art 12

esclusione assoggettabilità

Iter concluso con la pubblicazione

dell’esito di esclusione dalla

VAS e motivazioni

Si riavvia il procedimento con

la fase di specificazione

(scoping)

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Valutazione ambientale•Scoping: fase di confronto fra autorità procedente e competente per definire il dettaglio delle informazioni da includere •Redazione del RA da parte dell’autorità procedente e della Sintesi non Tecnica•Trasmissione all’autorità competente •Pubblicazione e consultazione di soggetti competenti in materia ambientale e pubblico

•L’autorità competente valuta documenti, contributi, osservazioni, suggerimenti ed esprime il parere motivato

•L’autorità procedente provvede, se necessario, alla revisione del piano alla luce del parere prima dell’adozione o approvazione del piano

•Decisione: trasmissione del piano, RA, parere motivato all’organo cui compete l’adozione o approvazione

•Pubblicazione in Gazzetta o su Bollettino Ufficiale della decisione, accompagnata da una Dichiarazione di Sintesi

•Avvio del monitoraggio, effettuato avvalendosi delle Agenzie ambientali; il piano ne individua responsabilità e sussistenza di risorse necessarie; i risultati sono resi pubblici

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Il D. Lgs. 4/2008• La VAS non è e non deve essere un giudizio amministrativo sul p/p

(VIA), quanto piuttosto la combinazione parallela dei processi di pianificazione e valutazione

• La VAS concorre alla pianificazione e alla programmazione– Completando e riordinando il quadro conoscitivo

– Orientando il piano verso misure pianificatorie che tengano conto di sensibilità e criticità ambientali rilevate

– Analizzando preventivamente gli effetti delle scelte di piano

– Coinvolgendo i soggetti interessati alle scelte ed agli effetti di piano

– Analizzando le possibili alternative dal punto di vista ambientale e della corrispondenza agli obiettivi generali di piano

• È parte integrante del p/p – i provvedimenti di approvazione senza VAS, ove prescritta, sono annullabili per

violazione di legge

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Il D. Lgs. 128/2010 • E’ il “terzo correttivo” al D. Lgs. 152/2006 ( 29 giugno 2010)• Apporta modifiche relativamente a

– Principi generali (prima parte TU) all’articolo 1– VIA, VAS e IPPC (seconda parte TU) all’articolo 2– Emissioni in atmosfera (quinta parte TU)

• Le principali novità in materia di valutazioni ambientali– La legislazione IPPC viene trasferita nel TU, riferimenti tecnici al D. Lgs. 59/2005– VAS: modifiche atte a circoscrivere il campo di applicazione

1. p/p che determinano l’uso di piccole aree, modifiche minori, piani diversi che definiscono il quadro di riferimento di progetti: VAS necessaria se, secondo l’autorità competente, essi producono (non “possano avere”) impatti significativi sull’ambiente tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento;

2. per modifiche a p/p elaborati per la pianificazione territoriale o per la destinazione dei suoli la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere e per le modifiche delle destinazioni dei suoli conseguenti ad autorizzazioni di singole opere con effetto di variante (es. impianti di trattamento rifiuti)

3. Adeguamento del RA al parere motivato prima dell’approvazione del p/p

4. Piani esclusi dalla VAS: solo quelli di bilancio, di protezione civile per incolumità pubblica, piani di esclusiva difesa nazionale se di somma urgenza o se ricadano nella disciplina dei contratti pubblici; scompaiono i piani coperti da segreto di stato

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Casi applicativi

Piani e programmi non sottoposti a VAS in corso di approvazione al 31 luglio 2007 e non conclusi prima del 13 febbraio 2008

Devono essere sottoposti a VAS secondo il D.Lgs. 4/2008, dato che gli artt. Da 4 a 52 del D. Lgs. 152/2006 sono stati abrogati

Procedimenti di VAS avviati prima del 31 luglio 2007 e non conclusi prima del 13 febbraio 2008

Vale la norma vigente prima del 13 febbraio 2008; norme regionali

Procedimenti di VAS avviati dopo il 31 luglio 2007 e non conclusi prima del 13 febbraio 2008

Valgono il D.Lgs. 4/2008 e le normative regionali in materia di VAS (dato che gli artt. Da 4 a 52 del D. Lgs. 152/2006 sono stati abrogati)

Procedimenti di VAS avviati dopo il 13 febbraio 2008 e non conclusi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010 (26 agosto 2010)

Valgono il D.Lgs. 4/2008 e le normative regionali in materia di VAS

Procedimenti di VAS avviati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010 (26 agosto 2010)

Valgono il D.Lgs. 128/2010 e le normative regionali in materia di VAS