La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato...

52
PERCORSO FORMATIVO DESTINATO A RESPONSABILI E ADDETTI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MODULO A LA VALUTAZIONE DI ALCUNI RISCHI SPECIFICI IN RELAZIONE ALLA NORMATIVA DI IGIENE DEL LAVORO MATERIALE DIDATTICO AD USO DEI PARTECIPANTI Direzione Centrale Prevenzione Polo Formativo Centrale

Transcript of La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato...

Page 1: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

PERCORSO FORMATIVO DESTINATO A RESPONSABILI E

ADDETTI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E

PROTEZIONE

MODULO A

LA VALUTAZIONE DI ALCUNI RISCHI SPECIFICI IN RELAZIONE ALLA NORMATIVA DI IGIENE DEL LAVORO

MATERIALE DIDATTICO AD USO DEI PARTECIPANTI

Direzione Centrale Prevenzione

Polo Formativo Centrale

Page 2: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

2

INDICE

A6 LA VALUTAZIONE DI ALCUNI RISCHI SPECIFICI IN RELAZIONE ALLA NORMATIVA DI IGIENE DEL LAVORO.................................................................3

A6.1 Il microclima ............................................................................................................................... 3 A6.1.1 Ambienti di lavoro e parametri da misurare...........................................................................................3 A6.1.2 Indici di comfort termico .......................................................................................................................5 A6.1.3 Possibili misure da adottare ...................................................................................................................8 A6.1.4 La normativa di riferimento ...................................................................................................................9

A6.2 L’illuminazione ......................................................................................................................... 10 A6.2.1 Riferimenti normativi...........................................................................................................................11 A6.2.2 Riferimento tecnico..............................................................................................................................12

A6.3 Il rischio da videoterminali ....................................................................................................... 13 A6.3.1 Riferimenti legislativi e normativi .......................................................................................................13

A6.4 Il rischio da rumore .................................................................................................................. 15 A6.5 Il rischio da vibrazioni.............................................................................................................. 20 A6.6 Il rischio da movimentazione manuale dei carichi................................................................. 27

A6.6.1 Le malattie professionali correlate alla movimentazione manuale dei carichi......................................28 A6.6.2 Riferimenti legislativi e normativi ........................................................................................................30 A6.6.3 Misure di prevenzione e protezione ......................................................................................................31

A6.7 Il rischio da radiazioni ionizzanti ............................................................................................ 34 A6.7.1 Interazioni delle particelle cariche con la materia.................................................................................35 A6.7.2 Pericolosità dei vari tipi di radiazione...................................................................................................35 A6.7.3 Effetti biologici delle radiazioni ionizzanti ...........................................................................................37 A6.7.4 Radioprotezione ....................................................................................................................................39 A6.7.5 Richiami normativi................................................................................................................................40 A6.7.6. Dosimetria............................................................................................................................................43

A6.8 Il rischio da radiazioni non ionizzanti..................................................................................... 44 A6.8.1 campi elettromagnetici non ionizzanti .................................................................................................44 A6.8.2 Riferimenti normativi nazionali ...........................................................................................................45 A6.8.3 Livelli protezionistici di riferimento stabiliti dall’ICNIRP.................................................................47 A6.8.4 La direttiva europea 2004/40/CE sulla protezione dei lavoratori.........................................................48 A6.8.5 Il D.Lgs 81 / 2008 .................................................................................................................................51 A6.8.6 Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio............................................................51 A6.8.7 Riferimenti normativi............................................................................................................................51

Page 3: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

A6 LA VALUTAZIONE DI ALCUNI RISCHI SPECIFICI IN RELAZIONE ALLA NORMATIVA DI IGIENE DEL LAVORO

A6.1 Il microclima Il microclima è l’insieme dei fattori fisici ambientali che caratterizzano l’ambiente di

lavoro (non necessariamente confinato) e che, assieme ai parametri individuali quali l’attività metabolica e l’abbigliamento, determinano gli scambi termici tra l’ambiente stesso e gli individui che vi operano.

La combinazione di tali parametri fisici condiziona fortemente lo stato di salute dei lavoratori. Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce a mantenere l’equilibrio termico (omeotermia) senza l’intervento del sistema di termoregolazione propria.Tra l’uomo e l’ambiente, infatti, avvengono degli scambi termici allo scopo di mantenere costante la temperatura interna e di consentire la dissipazione del calore metabolico prodotto in eccesso. Ciò avviene attraverso diverse modalità, sia fisiche (convezione, conduzione, irraggiamento) che fisiologiche (sudore).

A6.1.1 Ambienti di lavoro e parametri da misurare

Gli ambienti di lavoro vengono normalmente classificati in :

- ambienti moderati: dove si hanno lievi variazioni dei parametri microclimatici ed il sistema di termoregolazione del corpo umano è in grado di reagire efficacemente.

Esso presenta, generalmente, le seguenti caratteristiche:

• condizioni ambientali omogenee e poco variabili nel tempo;

• assenza di scambi termici tra soggetto ed ambiente che abbiano effetti importanti sul bilancio termico complessivo;

• attività fisica modesta e omogenea per tutti i soggetti;

• uniformità del vestiario indossato;

• temperatura operativa: 10 - 30°C.

Ambienti moderati possono ritenersi, in condizioni normali, abitazioni, scuole, uffici, laboratori di ricerca, ospedali, ecc..

- ambienti severi (caldi o freddi) : sono gli ambienti che non rientrano in quelli moderati, dove i lavoratori sono esposti a temperature molto alte o molto basse (fonderie, industri meccaniche ecc…).

In tali ambienti devono essere adottate opportune misure a seconda del tipo di esposizione e di condizioni lavorative.

Per valutare il confort termico di un ambiente di lavoro è necessario valutare numerosi fattori distinguibili in due gruppi:

- Fattori fisici ambientali:

• Temperatura dell’aria Ta (°C)

• Velocità dell’aria VA (m/s)

Page 4: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

Percorso formativo destinato a RSPP/ASPP – Modulo A –

• Temperatura media radiante TR (°C)

• Umidità relativa Ur (%)

- Fattori soggettivi strettamente legati all’individuo (valutabili tramite l’introduzione di un modello umano standard con caratteristiche prestabilite)

• Carico di lavoro: è la potenza media oraria erogata da un soggetto durante una attività lavorativa; viene determinato utilizzando le seguenti unità di misura: Kcal/h (1 Kcal/h = 1.163 Watt); la potenza totale media erogata da un individuo durante una attività lavorativa divisa per la superficie corporea dell’individuo viene espressa invece in MET (1 MET = 58.15 Watt/m2).

Attività Energia metabolica

W/m2 met Disteso 46 0,8 Seduto, rilassato 58 1,0 Attività sedentaria (ufficio, casa, scuola, laboratorio) 70 1,2 Attività leggera in piedi (compere, laboratorio, industria leggera) 93 1,6 Attività media in piedi (commesso, lavori domestici, lavori a macchina) 116 2,0 Camminare a: 2 km/h 110 1,9 3 km/h 140 2,4 4 km/h 165 2,8 5 km/h 200 3,4

Carichi di lavoro caratteristici (ISO 8996)

• Impedenza termica del vestiario: l’impedenza termica del vestiario è misurata in CLO; 1 CLO = gradiente termico di 0.18 °C su un’area di 1 m2 attraversata da un flusso termico di 1 Kcal/h. Tali valori possono essere valutato utilizzando i valori riportati nell’appendice C della norma UNI 7730.

nudità 0 CLO

calzoncini 0,1 CLO

vestiti leggeri estivi 0,5 CLO

insieme di capi leggeri 0,7 CLO

completo invernale 1 – 1,5 CLO

Inoltre, anche se non strettamente connesso con il confort termico, è necessario misurare la concentrazione del gas CO2 che è strettamente legata alla presenza organismi umani nel locale in esame e all’efficienza della ventilazione può essere utile.

4

Page 5: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

A6 La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla normativa di igiene e lavoro

A6.1.2 Indici di comfort termico

Il comfort termico viene definito dalla ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers INC) come una condizione di benessere psicofisico dell’individuo rispetto all’ambiente in cui vive e opera.

La valutazione di tale stato soggettivo può essere oggettivata e quantificata mediante l’utilizzo di indici integrati che tengono conto sia dei parametri microclimatici ambientali (Ta, Tr, Va, Ur), sia del dispendio energetico (dispendio metabolico MET) connesso all’attività lavorativa, sia della tipologia di abbigliamento (isolamento termico CLO) comunemente utilizzato.

Tra i suddetti indici quello che con maggiore precisione rispecchia l’influenza delle variabili fisiche e fisiologiche sopracitate sul comfort termico è il PMV (Predicted Mean Vote).

Sinteticamente esso deriva dall’equazione del bilancio termico il cui risultato viene rapportato ad una scala di benessere psicofisico ed esprime il parere medio (voto medio previsto) sulle sensazioni termiche di un campione di soggetti collocati nel medesimo ambiente.

Dal PMV è derivato un secondo indice denominato PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied) che quantifica percentualmente i soggetti comunque "insoddisfatti" in rapporto a determinate condizioni microclimatiche.

La ISO (International Organization for Standardization) raccomanda l’uso del PMV in ambienti moderati, dove le variabili condizionanti il bilancio termico rientrano nei seguenti limiti:

• dispendio energetico = 1 - 4 met;

• impedenza termica da abbigliamento = 0 - 2 clo;

• temperatura del bulbo secco = 10 - 30°C;

• temperatura radiante media = 10 - 40°C;

• velocità dell’aria = 0 - 1 m/sec;

• pressione di vapore = 0 - 2,7 Kpa.

Lo stato di comfort termico si ha per valori di PMV compresi tra + 0,5 e - 0,5, cui corrisponde una percentuale di insoddisfatti delle condizioni termiche (PPD) inferiore al 10% (vedi tabella seguente).

5

Page 6: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

Percorso formativo destinato a RSPP/ASPP – Modulo A –

PMV PPD % VALUTAZIONE AMBIENTE TERMICO

+3 100 Molto caldo +2 75,7 Caldo +1 26,4 Leggermente caldo +0,85 20 Ambiente termicamente

accettabile +0,5<PMV<-0,5 < 10 Benessere termico -0,85 20 Ambiente termicamente

accettabile -1 26,8 Fresco -2 76,4 Freddo

-3 100 Molto freddo

Scala di valutazione dell’ambiente termico

La norma UNI 7730 permette anche di valutare l’influenza che hanno sul confort termico le correnti d’aria, la differenza verticale di temperatura, la temperatura del pavimento e l’asimmetria radiante.

In ambienti severi caldi la valutazione dello stress termico può essere effettuata secondo la UNI EN 27243; vengono considerate accettabili solo quelle condizioni ambientali che si ritiene non provochino aumento della temperatura del nucleo corporeo oltre i 38 °C.

L’indice WBGT (indice di temperatura con bulbo umido e globotermometro) e’ uno degli indici utilizzato per la determinazione dello stress termico e prende in considerazione le grandezze personali, vestiario e metabolismo (dispendio energetico in funzione della particolare attività svolta dal lavoratore), che concorrono a determinare la situazione termica di un soggetto. L’indice WBGT, espresso in gradi centigradi, rappresenta il valore, in relazione al dispendio metabolico associato ad una particolare attività lavorativa, oltre il quale il soggetto si trova in una situazione di stress termico.

WBGTambienti chiusi = 0,7 tnw + 0,3 tg

WBGTambienti esterni = 0,7 tnw + 0,2 tg + 0,1 ta

Dove:

tnw = temperatura del bulbo umido naturalmente ventilato;

tg = temperatura del globo termometro;

ta = temperatura dell’aria. L’ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) propone i

seguenti limiti (TLV) per esposizione a calore espressi in WBGT

6

Page 7: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

A6 La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla normativa di igiene e lavoro

Carico di Lavoro % Lavoro/% Riposo ogni ora Leggero Moderat

o Pesante

Lavoro continuativo 30 26.7 25 75% Lavoro – 25% Riposo ogni ora

30.6 28 25.9

50% Lavoro - 50% Riposo ogni ora 31.4 29.4 27.9 25% Lavoro – 75% Riposo ogni ora

32.2 31.1 30

TLV per esposizione a calore espressi in °C WBGT

L’HSI (Heat Stress Index) è un ulteriore indice di stress termico per ambienti caldi che deriva dalla equazione del bilancio calorico per un uomo al lavoro Ereq = M + C + R.

In tale equazione, dove Ereq rappresenta il valore di potenza termica ceduta per sudorazione necessaria affinchè il bilancio termico sia in equilibrio, sono espressi in termini matematici i contributi calorici radianti (R), convettivi (C) e il dispendio energetico connesso alla mansione (M).

La somma di tali contributi calorici esprime l’energia da disperdere nell’ambiente da parte del lavoratore, mediante il meccanismo della sudorazione. Tale energia è rapportata all’energia massima che si può disperdere in tale ambiente.Per comodità il risultato del rapporto è moltiplicato per cento. Ovviamente il limite superiore tollerabile è il 100%.

Valori più elevati comportano l’introduzione di pause lavorative orarie. Tuttavia già a partire da valori superiori all’80% la risposta termoregolatoria da parte degli addetti al lavoro risulta essere più severa e comporta l’adozione di particolari precauzioni per assicurare un adeguato assorbimento di acqua e sali minerali.

INDICE HSI IMPLICAZIONI FISIOLOGICHE PER ESPOSIZIONI DI 8 ORE 0 Assenza di "affaticamento" calorico da +10 a +30 Lieve e moderato "affaticamento" calorico. Se il lavoro comporta funzioni

intellettuali superiori, prontezza, attenzione, c’è da attendersi un sostanziale calo delle prestazioni. Nell’esecuzione di un lavoro fisico pesante, c’è da attendersi un lieve calo in soggetti capaci di svolgere tale attività in ambienti a microclima confortevole in maniera efficiente.

da +40 a +60 Severo "affaticamento calorico che comporta una minaccia alla salute se l’uomo non è fisicamente sano. E’ richiesto un periodo di acclimatamento preventivo. C’è però da attendersi un calo delle prestazioni nelle attività lavorative. E’ desiderabile una selezione medica del personale, poiché queste condizioni sono incompatibili con una compromissione dell’apparato respiratorio e cardiovascolare o con una dermatite cronica. Queste condizioni sono anche incompatibili con attività che comportino uno sforzo mentale protratto.

da +70 a + 90 "Affaticamento" calorico molto grave. Solo una piccola percentuale della popolazione è idonea a questa attività. Il personale deve essere selezionato attraverso un esame medico e attraverso prove di lavoro, dopo acclimatazione. Sono necessarie particolari misure per assicurare un adeguato apporto di acqua e di sali minerali. E’ auspicabile un miglioramento delle condizioni di lavoro con qualsiasi mezzo disponibile, al fine di ottenere una diminuzione di rischio per la salute e una maggiore efficienza.

7

Page 8: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

Percorso formativo destinato a RSPP/ASPP – Modulo A –

+100 Massimo "affaticamento" tollerabile da un individuo giovane ed acclimatato. >100 Tempo di esposizione limitato. Aumento della temperatura interna corporea.

Relazione tra indice HSI e implicazioni metaboliche per esposizioni di 8 or

Anche in ambienti severi freddi è necessario valutare lo stress da freddo; con l’ausilio della norma UNI ENV ISO 11079 è possibile determinare l’isolamento richiesto dagli indumenti, la durata massima dell’esposizione e le pause necessarie per permettere il recupero termico del lavoratore.

A6.1.3 Possibili misure da adottare

Per ottenere un clima ottimale nei normali luoghi di lavoro, può essere necessario installare un impianto di ventilazione e/o climatizzazione.

Nel caso in cui ci sia un ricircolo dell’aria è necessario verificare che eventuali inquinanti aspirati (ad esempio in archivi, depositi ecc.) possano essere dispersi in tutti gli altri ambienti.

Il punto di aspirazione dell’aria all’esterno dovrà essere posto lontano da fonti d’inquinamento (UNI 10339 ) e nelle sezioni dell’ impianto, in cui vi è la presenza di acqua, dovrà essere garantita la massima igiene.

Per garantire un idoneo confort termico ed evitare fastidiose correnti d’aria ed una uniformità di temperatura, bisognerà tener conto della disposizione dei punti immissione ed aspirazione dell’aria e di tutti gli apparecchi per il condizionamento.

Nei locali in cui si effettua solo la climatizzazione deve essere sempre garantito un sufficiente apporto di aria primaria.

Negli ambienti di lavoro termicamente severi le misure possono essere:

• di tipo organizzativo: numero e durata delle esposizioni in ambiente caldo e in ambiente freddo devono essere limitati con una opportuna organizzazione dei turni, con l'inserimento di pause e con la rotazione di più lavoratori nello stesso compito;

• adozione di mezzi individuali di protezione: ai lavoratori devono essere forniti adeguati mezzi di protezione, ad es. guanti per le mani in ambiente freddo o abiti riflettenti la radiazione termica in ambienti a forte carico radiante (ad es. nella vicinanza di forni e crogioli nelle industrie metallurgiche, nelle vetrerie, ecc.);

• interventi tecnici: possono essere di due tipi:

- interventi sulle sorgenti termiche, ovvero schermatura delle sorgenti radianti con lamiere di alluminio termoriflettenti, coibentazione termica delle superfici calde, sistemi localizzati di aspirazione dell'aria calda in prossimità della sorgente;

-interventi sulle singole zone di lavoro; ad esempio la separazione fisica tra operatore e ambiente, il riscaldamento o il raffrescamento dei locali ecc...

8

Page 9: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

A6 La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla normativa di igiene e lavoro

A6.1.4 La normativa di riferimento

Legislazione nazionale

Codice civile - Art. 2087.

Obbligo per il datore di lavoro di "adottare le misure che, secondo la particolaritàdel lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori

Legge 864/70 (art. 10) - Ratifica ed esecuzione di Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Nei locali utilizzati dai lavoratori deve essere mantenuta la temperatura più confortevole e più stabile possibile in relazione alle circostanze

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 (testo unico sulla sicurezza): l’allegato IV del decreto contiene le seguenti disposizioni:

…………

1.3.1 A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi locali chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:

………………….

1.3.1.2 avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d’aria;

1.3.1.3 essere ben asciutti e difesi contro l’umidità;

1.9.1.1Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di aerazione.

1.9.1.2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante.

Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.

1.9.1.3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell’aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d’aria fastidiosa.

1.9.1.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.

1.9.1.5. Qualsiasi sedimento o sporcizia che, potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori, dovuto all'inquinamento dell'aria respirata, deve essere eliminato rapidamente

1.9.2. Temperatura dei locali.

1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

9

Page 10: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

Percorso formativo destinato a RSPP/ASPP – Modulo A –

1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto dell’influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell’aria concomitanti.

1.9.2.3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.

1.9.2.4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.

1.9.2.5. Quando non é conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.

…………………….

1.9.3 Umidità.

1.9.3.1. Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si deve evitare, per quanto è possibile, la formazione della nebbia, mantenendo la temperatura e l'umidità nei limiti minimi compatibili con le esigenze tecniche.

Norme UNI

UNI EN ISO 7730 (2005) Ambienti termici moderati.

Determinazione degli indici PMV e PPD e specifica delle condizioni di benessere termico.

UNI EN 27243 – (1996) – Microclimi severi caldi. Valutazione dello stress termico per l'uomo negli ambienti di lavoro, basata sull'indice WBGT (temperatura a bulbo umido e del globotermometro).

UNI EN ISO 7933 (2005), Ergonomia dell'ambiente termico – Determinazione analitica ed interpretazione dello stress termico da calore mediante il calcolo della sollecitazione termica prevedibile;

UNI ENV ISO 11079 (2001) Microclimi severi freddi. Determination of requisite clothing insulation (IREC).

UNI EN ISO 12894 (2002) Ergonomia degli ambienti termici – Supervisione medica per persone esposte ad ambienti molto caldi o molto freddi.

UNI 10339 (1995) Impianti aeraulici al fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d'offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura.

A6.2 L’illuminazione

L’illuminazione rappresenta uno dei principali fattori ambientali atti ad assicurare il benessere nei luoghi di lavoro. Una corretta illuminazione, oltre a contribuire all'incremento della produttività, riveste grande importanza nella prevenzione degli infortuni sul lavoro.

10

Page 11: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

A6 La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla normativa di igiene e lavoro

Valori di illuminazione errati, sia in difetto che in eccesso, oltre ad agire negativamente sulla componente psichica del lavoratore con disaffezione dal lavoro e conseguente scadimento delle capacità lavorative, possono produrre disfunzioni dell'organo della vista. L’illuminazione dei luoghi di lavoro deve essere ottenuta per quanto è possibile con luce naturale poiché essa è più gradita all’occhio umano, e quindi meno affaticante. In ogni caso, tutti i locali e i luoghi di lavoro devono essere dotati di adeguata luce artificiale per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

La luce solare diretta è sconsigliabile negli ambienti di lavoro in quanto determina abbagliamento o fastidiosi riflessi. L’illuminazione naturale non diretta è più adatta; l’ideale è quella proveniente da nord in quanto è più uniforme, per tale motivo le fabbriche, almeno fino ad alcuni anni fa, avevano il tetto a dente di sega o a sella.

A6.2.1 Riferimenti normativi

D.L.gs 9 aprile 2008 n° 81 “testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”

D.M. 26 agosto 1992 art. 7.1 lettera a) recita: L’illuminazione garantita dai sistemi di sicurezza lungo i percorsi di esodo d'emergenza deve essere non inferiore a 5 lux.

In modo più generale la Legge 864/70 all’art. 9 impone che ” I locali utilizzati dai lavoratori devono essere illuminati in modo sufficiente ed opportuno; per i locali di lavoro l’illuminazione per quanto è possibile, deve essere naturale”. E l’art. 2087 del codice civile che obbliga il datore di lavoro di "adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori"

Il testo unico riporta nell’Allegato IV “requisiti dei luoghi di lavoro” il punto:

1.10 Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro in cui si ribadisce che:

1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori.

2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenta un rischio di infortunio per i lavoratori.

3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.

4. Le superfici vetrate illuminanti e i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.

5. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità

6. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, nei luoghi ed i posti di cui al punto 5 si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza e dall’insufficienza dell’illuminazione..

11

Page 12: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

Percorso formativo destinato a RSPP/ASPP – Modulo A –

È inoltre necessario provvedere ad una illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità. Tale illuminazione deve essere mantenuta sempre in efficienza. Qualora la mancanza di illuminazione possa creare pericolo per i lavoratori o per le lavorazioni o per i materiali o per i percorsi ad esempio sconnessi, l’illuminazione sussidiaria dovrà entrare in funzione automaticamente.

A6.2.2 Riferimento tecnico

Come riferimento tecnico esiste la norma italiana UNI EN 12464-1 dell’OTTOBRE 2004 dal titolo “Luce e illuminazione”. Illuminazione dei posti di lavoro, riguardante i posti di lavoro interni. Tale norma specifica i requisiti illuminotecnici per i posti di lavoro in interni, che corrispondono alle esigenze di comfort visivo e di prestazione visiva.

Sono considerati tutti i compiti visivi abituali, inclusi quelli che comportano l’utilizzo di attrezzature munite di videoterminali.

Per consentire alle persone lo svolgimento efficace ed accurato dei compiti visivi dovrebbe essere fornita un'illuminazione adeguata ed appropriata. L'illuminazione può essere naturale, artificiale o mista.

Il livello di visibilità e di comfort richiesti nella maggior parte dei posti di lavoro dipendono

dal tipo e dalla durata dell'attività.

La presente norma specifica i requisiti relativi agli impianti di illuminazione in termini di quantità e qualità per la maggior parte dei posti di lavoro in interni e delle zone connesse.

Inoltre sono fornite raccomandazioni di buona pratica di illuminazione.

L’illuminazione degli ambienti di lavoro (espressa in lux) deve essere ovviamente valutata sulla base delle varie attività lavorative.

La normativa cogente non introduce limiti minimi, permette in pratica di adeguarsi ai più corretti standard europei.

Confronto con i nuovi standard europei (valori espressi in lux)

Locali o tipo di lavoro Vecchie

disposizioni del DPR 303/56

Standards europei

Deposito 10 100 - 200

Aree di passaggio 20 100 - 200

Lavori grossolani 40 200 - 400

Lavori di media finezza (illuminazione generale) 20 200 - 400

Lavori di media finezza (illuminazione localizzata) 100 1000 - 2000

Lavori fini (illuminazione generale) 40 400 - 800

Lavori fini (illuminazione localizzata) 200 2000 - 4000

Lavori finissimi (illuminazione generale) 60 800 - 1200

Lavori finissimi (illuminazione localizzata) 300 4000 - 6000

12

Page 13: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

A6 La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla normativa di igiene e lavoro

Le norme tecniche riportano le seguenti indicazioni :

• L’illuminamento, all’interno di uno stesso locale di lavoro, deve essere il più possibileuniforme, in modo che l’occhio dell’operatore non venga costretto a continui adattamentialle diverse luminosità.

• Nelle aree di un locale di lavoro, che non sono sede del compito visivo, il valore medio dell’illuminamento non deve essere mai minore di un terzo del valore mediodell’illuminamento nella zona sede del compito visivo.

• Nel caso di due locali adiacenti, il rapporto tra l’illuminamento medio del locale piùilluminato e quello del locale meno illuminato non deve essere maggiore di 5.

Dopo l’abrogazione del vetusto art. 10 del DPR 303/56 non esistono al momento norme italiane che stabiliscano dei limiti fissi di illuminamento, salvo che per alcuni casi particolari.

La direttiva macchine, ad esempio inserisce dei riferimenti per l’illuminazione asservita alle macchine nei Requisiti Essenziali di Sicurezza relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine e dei componenti di sicurezza il punto 1.1.4. dell’all.1 richiede che il fabbricante fornisca un’illuminazione incorporata adeguata alle operazioni da svolgere nel caso in cui, malgrado un’illuminazione ambiente avente un valore normale, la mancanza di tale dispositivo potrebbe recare rischi. Il fabbricante deve avere cura che non vi siano zone d’ombra, zone con abbagliamento fastidioso. Gli organi interni di una macchina che devono essere ispezionati frequentemente devono essere muniti di opportuni dispositivi di illuminazione. Lo stesso dicasi per le zone di regolazione e manutenzione.

A6.3 Il rischio da videoterminali

L’utilizzo del videoterminale, soprattutto se prolungato, può provocare qualche disturbo, essenzialmente per l’apparato muscolo-scheletrico e per la vista, o problemi di affaticamento mentale.

Per tutelare la salute degli addetti ai videoterminali è necessario tenere in conto problematiche complesse proprie del disturbo-disagio originate da più fattori di rischio di tipo fisico, chimico, microbiologico, organizzativo e psicosociale.

Si riportano di seguito le principali norme relative all’uso di videoterminali.

A6.3.1 Riferimenti legislativi e normativi

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 (Testo unico sulla sicurezza)

- Titolo VII - Attrezzature munite di videoterminali: definisce, negli articoli che vanno dal 172 al 179, il campo di applicazione della normativa, come deve essere organizzato e svolto il lavoro al vdt, gli obblighi del datore di lavoro con particolare riferimento alla sorveglianza sanitaria e all’informazione e formazione.

Il datore di lavoro è obbligato ad analizzare le postazioni di lavoro con particolare riguardo ai rischi per la vista e per gli occhi, ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale e alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

Si fa presente che per

13

Page 14: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

Percorso formativo destinato a RSPP/ASPP – Modulo A –

Postazione di lavoro si intende l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante;

Dopo la valutazione dei rischi il datore di lavoro dovrà adottare le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.

Le postazioni di lavoro dovranno poi essere predisposte e organizzate in base ai requisiti contenuti nell’allegato XXXIV del Testo Unico.

Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.

Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.

In assenza di una disposizione contrattuale riguardante le interruzioni, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

I lavoratori, prima di essere addetti alle attività di videoterminalisti, sono sottoposti ad una visita medica preventiva con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi e ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico

La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizione o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.

Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda le misure applicabili al posto di lavoro (in base all’analisi dei rischi effettuata dal datore di lavoro),le modalità di svolgimento dell’attività, la protezione degli occhi e della vista.

Il datore di lavoro deve assicurare ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al punto precedente.

- Allegato XXXIV – Prescrizioni minime per l’uso dei VDT: stabilisce:

- le caratteristiche che devono avere le attrezzature (schermo, tastiera, piano e sedile di lavoro);

- i requisiti dell’ambiente con riferimento allo spazio, illuminazione, riflessi e abbagliamenti, rumore, calore, umidità e radiazioni;

- i requisiti del software e dei sistemi.

DECRETO 2/10/2000-Linee guida d'uso dei videoterminali: la linea guida è stata emanata in base a quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e recepisce le principali norme tecniche nazionali (UNI- CEI) comunitarie (CENELEC e CEN) e internazionali (IEC e ISO) che forniscono la regola dell’arte sull’uso dei videoterminali.

14

Page 15: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

A6 La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla normativa di igiene e lavoro

In particolare fornisce delle indicazioni sull’arredo della postazione del video terminale e sugli ambienti, indicazioni atte ad evitare l'insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici, problemi visivi e disturbi da affaticamento mentale.

Dato che le indicazioni contenute nel Testo Unico e nel D.M 2/10/00 sono coerenti tra loro, si ritiene che il Decreto del 2000 non sia stato abrogato con l’emanazione del Testo Unico e pertanto è da considerarsi tuttora in corso di validità

Norme UNI

1. ENV 26385 - Principi ergonomici nella progettazione dei sistemi di lavoro;

2. UNI EN ISO 9241 – Requisiti ergonomici per il lavoro d'ufficio con VDT;

3. UNI EN 29241 – Requisiti ergonomici per il lavoro d'ufficio con VDT – Guida ai requisiti dei compiti;

Fornisce linee guida agli utenti di sistemi di elaborazione delle informazioni basati su VDT in relazione ai compiti d'ufficio. Scopo della norma e' aumentare l'efficienza e il benessere del singolo utente applicando alla progettazione dei compiti le conoscenze ergomiche alla luce dell'esperienza pratica.

4. UNI 8459 - Ergonomia dei sistemi di lavoro - Terminologia di base e principi generali;

5. ISO 11226 - Valutazione delle posture lavorative statiche.

A6.4 Il rischio da rumore

Il rischio rumore

L’ipoacusia da rumore costituisce, ancor oggi, la tecnopatia più diffusa tra i lavoratori; sebbene negli ultimi anni vi sia una chiara tendenza in diminuzione (fig.1), ancora nel 2002 gli indennizzi per ipoacusie rappresentano circa il 38% sul totale delle malattie professionali indennizzate nel Settore Agricoltura ed il 22,6% nel Settore Industria e Servizi.

Utilizzando la casistica relativa ai riconoscimenti per ipoacusia afferenti al periodo 1989-1999 sono state individuate le attività produttive più a rischio, secondo la classificazione a tariffa dell’INAIL (fig.2); risulta evidente come i macrosettori nei quali si concentra il maggior numero di casi siano quelli dell’industria metalmeccanica, dell’edilizia, dell’attività estrattiva e del legno.

15

Page 16: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

Percorso formativo destinato a RSPP/ASPP – Modulo A – fig.1 - IPOACUSIE - ANDAMENTO NEL TEMPO

6.891

5.677 4.951

3.583

2.218

1.374 1.208972 779 294

7.014

3 5 12252637

60

99

129

187 220

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

UOMINI

0

50

100

150

200

250

DONNE

UOMINI (34.961) DONNE (803)

TOTALE 35.764 CASI

La valutazione del rischio da rumore negli ambienti di lavoro

828 6951.332

6.514

224

3.418

1.030 6991.637

3.988

14.596

1

18

44

34 4 56

187

63

345

5 46

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

SERVIZI

AGRO-ALIM

ENTARE

CHIMIC

A

COSTRUZIONI

ENERGIA, A

CQUA, GAS

LEGNO

METALLURGIA

ATTIVITA' ESTRATTIV

E

TESSILE

TRASPORTI

non d

efinit

o

UO

MIN

I

0

500

1000

1500

DO

NN

E

UOMINI (34.961) DONNE (803)

TOTALE 35.764 CASI

fig. 2 – IPOACUSIE RICONOSCIUTE

In attuazione della direttiva 2003/10/CE, sull’esposizione a rumore nei luoghi di lavoro, è vigente in Italia il Titolo VIII, capo II del D.Lgs 81/2008.

Le disposizioni del decreto di cui sopra sono in vigore dal 15 maggio 2008 ma fanno eccezione i settori della musica e delle attività ricreative (per i quali verrà dettato apposito provvedimento) ed il settore della navigazione marittima ed aerea ed alcune forze di polizia e organi dello Stato per i quali saranno dettati decreti specifici.

Il citato capo II del titolo VIII è composto da 12 articoli:

- L’art.1 definisce il Campo di applicazione delle indicazioni contenute;

- L’art.2 contiene le Definizioni utili alla comprensione del testo;

- L’art.3 definisce i Valori limite di esposizione e valori di azione;

- L’art.4 indica gli obblighi di Valutazione del rischio;

- L’art.5 introduce le modalità per la Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile;

- L’art.6 è dedicato alle Misure di prevenzione e protezione;

16

Page 17: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

A6 La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla normativa di igiene e lavoro

- L’art.7 riguarda l’Uso dei dispositivi di protezione individuali;

- L’art. 8 indica le Misure di limitazione dell’esposizione;

- L’art. 9 è dedicato alla Informazione e formazione dei lavoratori;

- L’art. 10 riguarda la Sorveglianza sanitaria nei confronti degli esposti a rumore;

- L’art. 11 le Deroghe per attività particolari nelle quali i livelli di esposizione non possono essere abbassati;

- L’art. 12 rimanda alla stesura di Linee Guida per l’applicazione del Capo ad specifiche attività.

L’organizzazione aziendale

Il DLgs. 81/08 chiama in causa una serie di figure, a cui compete un ruolo ben preciso nell’assolvimento dei vari adempimenti previsti.

Possiamo così individuare:

Il datore di lavoro.

A lui fanno capo i vari obblighi previsti dalla legge, in termini di valutazione del rischio, di misure da individuare ed attuare a seguito della suddetta valutazione.

-SPP (Servizio di prevenzione e protezione).

E’ inteso come insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda.

- il RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)

Trattasi della persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate.

- il Medico competente

Trattasi di medico in possesso di determinati titoli.

- il RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)

Trattasi di persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori in merito agli aspetti concernenti la salute e sicurezza durante il lavoro.

Inoltre il SPP si avvale di ulteriori figure (addetti alla sicurezza, addetti all’antincendio etc…), che svolgono per lo più compiti esecutivi.

Di solito la suddetta struttura si occupa dei vari aspetti connessi agli obblighi di legge (valutazione dei rischi e formulazione delle misure da attuare per l’eliminazione o la riduzione degli stessi)

In riferimento alla specifica valutazione del rischio da “rumore” va sottolineato come la normativa sopra richiamata non prevede requisiti professionali specifici.

Si parla invero di persone con adeguate competenze; infatti l’Art.31, c.3 del D.Lgs. 81/08 recita: “Il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all’azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio”

17

Page 18: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

Percorso formativo destinato a RSPP/ASPP – Modulo A –

Gli adempimenti

La normativa riguarda tutti i settori produttivi, ad eccezione di categorie specifiche per le quali è prevista l’emanazione di decreti specifici (navigazione marittima ed aerea; forze di polizia, operatori dei call center ed attività ricreative).

La valutazione del rischio

L’attività di valutazione del rischio prelude alle eventuali azioni da intraprendere a seguito della valutazione stessa.

Si pone un primo problema relativo alla modalità di effettuazione della valutazione del rischio per le aziende fino a 10 occupati. Con l’emanazione del D.Lgs 81/08 l’obbligo di valutazione per le aziende familiari nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti può essere assolto con autocertificazione della avvenuta valutazione del rischio senza necessariamente produrre una relazione tecnica. Va rilevato che l’assenza di tale relazione, sebbene formalmente non costituisce inadempienza, può mettere il DL nella condizioni di non poter supportare le sue valutazioni in caso di eventuali contenziosi per il riconoscimento di malattie professionali.

Si ritiene opportuno, per la valutazione del rischio “rumore” continuare ad effettuare sempre la Relazione Tecnica, indipendentemente dal numero di occupati. La Relazione sarà così parte integrante del Documento di Valutazione per le aziende con oltre 10 occupati; per le aziende fino a 10 occupati farà invece parte del documento di autocertificazione.

Quanto ai limiti sono introdotti i tre livelli di esposizione così denominati:

-Valori inferiori che fanno scattare l’azione: LEX, 8h = 80 dB(A) e ppeak = 135 dB(C);

-Valori superiori che fanno scattare l’azione: LEX, 8h = 85 dB(A) e ppeak = 137 dB(C);

-Valori limite di esposizione: LEX, 8h = 87 dB(A) e ppeak = 140 dB(C)

Vediamo quali sono gli obblighi da mettere in atto.

In maniera sintetica si può dire che, nel caso di superamento dei valori inferiori di azione, il datore di lavoro:

-mette a disposizione dei lavoratori dispositivi individuali di protezione uditiva;

-permette l’accesso dei lavoratori a test audiometrici;

-garantisce che i lavoratori ricevano informazioni e siano sottoposti a formazione.

Nel caso di superamento dei valori superiori di azione, il datore di lavoro:

- -formalizza ed applica un programma di misure tecniche e/o organizzative volte a ridurre l’esposizione;

- -segnala, delimita e controlla l’accesso ai luoghi di lavoro ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio;

- -esige l’utilizzo da parte dei lavoratori dei dispositivi individuali di protezione uditiva;

18

Page 19: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

A6 La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla normativa di igiene e lavoro

- -garantisce ai lavoratori i controlli audiometrici.

Nel caso infine di superamento dei valori limite di esposizione sussiste l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di adottare misure immediate per riportare l’esposizione al disotto di tali valori.

Modalità di effettuazione delle misure (procedure e strumentazione)

Come abbiamo visto i parametri da utilizzare per la valutazione del rischio sono costituiti da:

-LEX, 8h ;

-ppeak

Il primo rappresenta il livello di esposizione al rischio “rumore” per il lavoratore, rapportato ad una giornata lavorativa di otto ore; nel caso in cui l’attività lavorativa, e quindi l’esposizione giornaliera varia significativamente “……è possibile sostituire, ai fini dell’applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale….”

Per determinare questo parametro è necessario misurare il livello sonoro continuo equivalente, con curva di ponderazione A (LAeq), associato ad una determinata attività lavorativa, dal quale si ricava:

LEX, 8h = LAeq, Te + 10 log (Te/T0)

Dove Te è la durata quotidiana dell’esposizione personale di un lavoratore ad un dato LAeq, mentre T0 è il tempo di riferimento pari ad otto ore.

La suddetta relazione è applicabile là dove il livello di esposizione sia costante nell’arco della giornata; in realtà nella maggior parte dei casi, specie per le lavorazioni industriali, l’attività lavorativa comporta differenti divelli di esposizione nell’arco della giornata (diversità di ambienti, macchine e lavorazioni effettuate); pertanto sarà necessario associare a ciascuna fase lavorativa il valore misurato di LAeq; in tal caso l’esposizione al rischio “rumore” sarà espressa dalla seguente relazione:

LEX, 8h = 10 log [1/k Σ(n; i=l) 100,1 (LEX, 8h) i]

Il secondo parametro (ppeak) rappresenta la pressione acustica istantanea, o il cosiddetto livello di picco; la sua determinazione è motivata dal fatto che i rumori “impulsivi” possono avere effetti nocivi; ciò può accadere indipendentemente da quale sia il valore di LAeq, che è associato ad una determinata fase di lavoro.

Come illustrato nella tabella, con la normativa richiede che la determinazione di ppeak venga effettuata secondo la costante di ponderazione C, e non come valore lineare non ponderato.

Il rispetto del valore limite di esposizione, pari ad 87 dB(A) va verificato tenendo conto dell’attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell’udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione.

19

Page 20: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

Percorso formativo destinato a RSPP/ASPP – Modulo A –

In sostanza la valutazione del rispetto del limite di esposizione deve tener conto dell’effetto di attenuazione, dovuto all’utilizzo dei DPI; in definitiva si richiede, contestualmente al limite di esposizione, la verifica sull’efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell’udito.

Per quanto riguarda i requisiti dell’attrezzatura da utilizzare, il nuovo decreto non definisce le caratteristiche della relativa strumentazione; ciò vale sia per la valutazione del rischio che, più estesamente, per l’esecuzione delle audiometrie.

Il Metodo OBM, il Metodo HLM ed il Metodo SNR per la valutazione dell’attenuazione dei DPI

Il primo metodo è piuttosto complesso in quanto richiede che la misura dei livelli di pressione sonora venga effettuata per ottave; il secondo metodo richiede invece dei calcoli piuttosto lunghi; il metodo SNR è quello di più facile applicazione, in quanto necessita solo della misura dei livelli di pressione sonora complessivi, utilizzando la ponderazione C.

In ogni caso tutti questi metodi debbono far riferimento al valore di protezione (APV) relativo ad un determinato dispositivo.

In tal senso i valori di attenuazione dei DPI uditivi sono certificati, grazie a determinate procedure di laboratorio appositamente normate; in realtà è scientificamente dimostrato che tali valori sovrastimano l’attenuazione di 10, 15 dB rispetto alla realtà degli ambienti di lavoro.

Oltre all’aspetto, strettamente tecnico, relativo all’”efficienza” del dispositivo di protezione utilizzato, ne va poi considerata l’efficacia, che è legata per lo più al corretto utilizzo dei DPI stessi; un riscontro in tal senso è dato dai relativi controlli sanitari.

Ciò prelude all’importanza della formazione dei lavoratori sui vari aspetti della sicurezza, tra cui, appunto, il corretto utilizzo dei DPI.

Va infine sottolineato come, nella valutazione dell’esposizione è consigliabile partire dal livello di rischio delle lavorazioni più rumorose e non dal LEX, 8h.

Va comunque osservato come il valore limite di esposizione pari ad 87 dB(A), tenuto conto dell’effetto dei DPI non è da ritenersi abbastanza tutelante.

Infatti, tenendo conto della tipica attenuazione dei DPI uditivi (normalmente dell’ordine di 20-25 dB), ciò significa avere livelli ambientali di oltre 110 dB.

A6.5 Il rischio da vibrazioni

Sotto il termine "Vibrazioni" si indica generalmente uno scuotimento - più o meno accentuato - del corpo o parti di esso, in seguito a uso di specifiche attrezzature. Gli effetti delle vibrazioni sull'uomo permettono di dividere questa categoria di rischio in due parti:

1) Vibrazioni al sistema mano-braccio, generalmente indotte dall'uso di utensili/strumenti ad impugnatura manuale.

2) Vibrazioni al corpo intero, causate soprattutto dall'uso di mezzi di trasporto.

Ognuna delle due categorie genera patologie differenti sull'uomo.

20

Page 21: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

A6 La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla normativa di igiene e lavoro

Da un punto di vista fisico le vibrazioni sono descritte da vari fattori, ciascuno dei quali contribuisce al rischio.

- -intensità: rappresenta l' "entità" della vibrazione;

- -frequenza: così come per il rumore, è il numero di oscillazioni (vibrazioni) al secondo;

- -direzione e verso (lungo i tre assi dello spazio);

- -durata (tempo).

Le malattie professionali correlate alle vibrazioni

Vibrazioni del Sistema Mano-Braccio

l’esposizione a vibrazioni mano-braccio generate da utensili portatili e/o da manufatti impugnati e lavorati su macchinario fisso è associata ad un aumentato rischio di insorgenza di lesioni vascolari, neurosensitive e muscolo-scheletriche a carico del sistema mano-braccio.

L’insieme di tali lesioni è definito Sindrome da Vibrazioni Mano-Braccio. Le turbe neurosensitive tendono ad essere localizzate alle estremità degli arti superiori, mani e dita soprattutto, talora coinvolgendo il gomito e la spalla. Esse sembrano compromettere la sensibilità vibrotattile particolarmente nei soggetti che usano utensili che generano vibrazioni a media e alta frequenza quali ad es: smerigliatrici, motoseghe e strumenti odontoiatrici.

Le lesioni muscolo-scheletriche sono tutt'ora un argomento dibattuto; alcuni studi hanno evidenziato un’aumentata prevalenza di artrosi dei polsi e dei gomiti limitate però ai lavoratori dei settori dell'edilizia, dell’industria metalmeccanica e metallurgica esposti a vibrazioni di bassa frequenza e elevata ampiezza generate da utensili a movimento percussorio e percussorio-rotatorio, quali martelli perforatori, martelli da sbancamento, scalpelli e rivettatrici ad alimentazione pneumatica. Non sembra invece incrementare il rischio di lesioni artrosiche nei lavoratori esposti a vibrazioni di media-alta frequenza prodotte da smerigliatrici o motoseghe.

Vibrazioni del corpo intero

l’esposizione ad elevati livelli di vibrazioni trasmesse a tutto il corpo da macchine e/o veicoli industriali, agricoli, di trasporto pubblico o militari è associata ad un aumentato rischio di insorgenza di disturbi e lesioni a carico del rachide lombare. In alcuni studi è stato anche segnalato che l’esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero può causare alterazioni del distretto cervico-brachiale, dell’apparato gastroenterico, del sistema venoso periferico, dell’apparato riproduttivo femminile, ed infine del sistema cocleovestibolare.

Sono inoltre state rilevate correlazioni tra esposizione professionale a vibrazioni trasmesse a tutto il corpo e patologia del rachide lombare, mentre l’associazione tra vibrazioni e lesioni ad altri organi o apparati non è stata ancora adeguatamente documentata.

Tuttavia la relazione vibrazioni al corpo intero-alterazioni del rachide lombare non è ancora completamente chiarita poiché la guida di macchine o veicoli comporta non solo l’esposizione a vibrazioni potenzialmente dannose ma anche a fattori di stress ergonomico quali ad es. una prolungata postura assisa o frequenti movimenti di flessione e torsione del rachide. Pertanto nei sintomi muscolo-scheletrici e nelle lesioni al rachide lombare degli autisti di macchine o veicoli intervengono fattori di natura sia occupazionale sia extra-occupazionale.

21

Page 22: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

Percorso formativo destinato a RSPP/ASPP – Modulo A –

Vanno anche considerate tutte le malattie professionali causate dal rumore, nei casi in cui il rumore causato dalle vibrazioni supera il livello consentito dalla normativa sul rumore.

Riferimenti legislativi e normativi

Il D.Lgs. n. 81/2008 recepisce la Direttiva 2002/44/CE del 25 giugno 2002 e prescrive specifiche metodiche di individuazione e valutazione dei rischi associati all'esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio (HAV) e del corpo intero (WBV) e specifiche misure di tutela, che vanno documentate nell'ambito del rapporto di valutazione dei rischi.

L'articolo 202 del D.Lgs. 81/08 prescrive in particolare l'obbligo, da parte dei datori di lavoro, di valutare il rischio da esposizione a vibrazioni dei lavoratori durante il lavoro ed è previsto che la valutazione dei rischi possa essere effettuata sia senza misurazioni, sulla base di appropriate informazioni reperibili dal costruttore e/o da banche dati accreditate (ISPESL, CNR, Regioni), sia con misurazioni, in accordo con le metodiche di misura prescritte da specifici standard ISO-EN.

La disponibilità di banche dati, ove siano accessibili tali informazioni, rende più agevole l’effettuazione della valutazione dei rischi e l’attuazione immediata delle azioni di tutela, senza dover ricorrere a misure onerose e spesso complesse, a causa di una serie di fattori ambientali e tecnici che inducono frequentemente artefatti ed errori nelle misurazioni.

A tale riguardo è importante rilevare che l'analisi delle possibilità di riduzione del rischio rappresenta parte integrante del processo di individuazione e valutazione del rischio. Tale prescrizione è di particolare rilevanza nel caso del rischio vibrazioni, in quanto sia nel caso dell'esposizione del sistema mano-braccio che nel caso dell'esposizione del corpo intero, non esistono DPI anti-vibrazioni in grado di proteggere i lavoratori adeguatamente e riportare comunque i livelli di esposizione del lavoratore al di sotto dei valori limite fissati dal Decreto, come ad esempio avviene nel caso dei protettori auricolari in relazione al rischio rumore. Nel caso delle vibrazioni, nella maggior parte dei casi la riduzione del rischio alla fonte è l'unica misura da adottare al fine di riportare l'esposizione a valori inferiori ai limiti prescritti dalla Direttiva. L'ambito di applicazione è individuato dalle seguenti definizioni date all'articolo 2:

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari".

Tenuto conto di tale definizione, in Allegato 1 si fornisce, a titolo indicativo, un elenco di alcuni utensili il cui impiego abituale comporta nella grande maggioranza dei casi un rischio apprezzabile di esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio per il lavoratore.

Vibrazioni trasmesse al corpo intero: "le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide ".

Da quest'ultima definizione appare che sono escluse dal campo di applicazione della normativa esposizioni a vibrazioni al corpo intero di tipologia ed entità tali da non essere in grado di indurre effetti a carico della colonna vertebrale, ma di causare effetti di altra natura, quali ad esempio disagio della persona esposta o mal di trasporti. Questi ultimi effetti sono presi in esame nell'ambito dello standard ISO 2631-1: 1997 (appendici C, D) e generalmente possono inquadrarsi nell'ambito della valutazione dei requisiti ergonomici del luogo di lavoro.

Livelli di rischio: la grandezza fisica usata per descrivere il rischio da vibrazioni è l'accelerazione equivalente ponderata in frequenza, (espressa in m/s2 , sulle 8 ore di lavoro),

22

Page 23: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

A6 La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla normativa di igiene e lavoro

in simboli A(8). Per calcolare tale grandezza si fa uso di speciali strumenti detti accelerometri che fissati alla parte del corpo di interesse, misurano il valore quadratico medio dell'accelerazione lungo i 3 assi dello spazio.

Sulla base dei risultati di A(8) una proposta di Direttiva UE sugli agenti fisici (94/C230/03) distingue livelli di rischio crescente definiti da 4 valori: livello di soglia, livello di azione, valore limite e livello di rischio rilevante.

Sebbene la denominazione di livelli sia la stessa, le due tipologie di vibrazioni accennate in premessa hanno diversi valori di A(8), più bassi per le vibrazioni al corpo intero:

-Il livello di soglia rappresenta il livello al di sotto del quale un’esposizione permanente e/o ripetitiva non ha conseguenze negative per la salute del lavoratore esposto.

-Il livello d’azione rappresenta quel valore di esposizione a partire dal quale si devono attuare specifiche misure di tutela per i lavoratori esposti. Tali misure includono la formazione dei lavoratori sul rischio specifico, l’attuazione di interventi mirati alla riduzione del rischio, il controllo sanitario periodico dei lavoratori esposti.

-Il valore limite rappresenta il livello di esposizione il cui superamento è vietato e deve essere prevenuto, in quanto esso comporta un rischio inaccettabile per un soggetto che vi sia esposto in assenza di dispositivi di protezione. Esposizioni a vibrazioni di livello superiore, oltre il “livello di rischio rilevante” devono essere assolutamente vietate, anche se di brevissima durata ed i macchinari in grado di produrle devono essere idoneamente contrassegnati.

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

Livello d'azione giornaliero di esposizioneA(8) = 2,5 m/s2

Valore limite giornaliero di esposizioneA(8) = 5 m/s2

Vibrazioni trasmesse al corpo intero

Livello d'azione giornaliero di esposizioneA(8) = 0,5 m/s2

Valore limite giornaliero di esposizioneA(8) = 1,15 m/s2

Tabella 1 - Livelli di azione giornalieri e valori limite per l'esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio ed al corpo intero

Identificazione e valutazione dei rischi: l'articolo 202 del D.Lgs 81/2008 (“Valutazione dei rischi”) prescrive l'obbligo, da parte dei datori di lavoro, di valutare il rischio da esposizione a vibrazioni meccaniche dei lavoratori durante il lavoro. La valutazione dei rischi è previsto che possa essere effettuata sia senza misurazioni, sulla base di appropriate informazioni reperibili presso banche dati accreditate (ISPESL, Regioni, CNR), incluse le informazioni fornite dal costruttore, sia con misurazioni, in accordo con le metodiche di misura trattate nel seguito. La valutazione, con o senza misure, dovrà essere programmata ed effettuata ad intervalli regolari da parte di personale competente Il rapporto di valutazione dovrà precisare in dettaglio le misure di tutela da adottare.

E' prescritto che la valutazione prenda in esame i seguenti elementi:

23

Page 24: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

Percorso formativo destinato a RSPP/ASPP – Modulo A –

a. Entità delle vibrazioni trasmesse e durata dell'esposizione, in relazione ai livelli d'azione ed ai valore limite prescritti dal Decreto all'articolo 3, riportati di seguito in Tabella 3.

b. Gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori a rischio particolarmente esposti.

c. Gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature.

d. Le informazioni fornite dal costruttore dell'apparecchiatura ai sensi della direttiva macchine.

e. L'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione a vibrazioni meccaniche.

f. Condizioni di lavoro particolari che possano incrementare il rischio, quali ad esempio il lavoro a basse temperature nel caso dell'esposizione a vibrazioni mano-braccio.

Particolare attenzione va posta in sede di valutazione del rischio sul fatto che l'analisi delle possibilità di riduzione del rischio, oltre ad essere un obbligo specifico conseguente la valutazione dei rischi, qualora si riscontri il superamento dei livelli d'azione, rappresenti altresì parte integrante del processo di individuazione e valutazione dei rischi prescritto dalla normativa.

Misure di prevenzione e protezione

Le misure di prevenzione si distinguono per le due categorie di vibrazioni:

Vibrazioni del sistema mano-braccio: prima di utilizzare i DPI occorre cercare di ridurre il rischio alla fonte; in particolare qualora risulti superato il livello di azione giornaliera è d'obbligo attuare le seguenti misure di tutela per i lavoratori esposti:

• Adozione di sistemi di lavoro ergonomici che consentano di ridurre al minimo la forza di prensione o spinta da applicare all’utensile.

• Sostituzione dei macchinari che producono elevati livelli di vibrazioni con macchinari che espongano a minori livelli di vibrazioni.

• Adozione di cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di esposizione a vibrazioni a periodi in cui il lavoratore non sia esposto a vibrazioni.

• Informazione sul rischio da esposizione a vibrazioni e formazione specifica sulle corrette procedure di lavoro ai fini della prevenzione e riduzione del rischio da esposizione a vibrazioni mano-braccio.

• Impiego di DPI (guanti antivibranti).

• Effettuazione di controlli sanitari preventivi e periodici da parte del medico competente.

Vibrazioni al corpo intero: analogamente alla tipologia precedente, tra le misure di prioritaria importanza occorre:

24

Page 25: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

A6 La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla normativa di igiene e lavoro

• Pianificare una regolare manutenzione dei macchinari, con particolare riguardo alle sospensioni, ai sedili ed al posto di guida degli automezzi.

• Identificare le condizioni operative o i veicoli che espongono ai più alti livelli di vibrazioni ed organizzare laddove possibile turni di lavoro tra operatori e conducenti idonei a ridurre le esposizioni individuali.

• Pianificare laddove possibile i percorsi di lavoro scegliendo quelli meno accidentati.

• Sorveglianza sanitaria con esami di routine.

• Informazione dei lavoratori potenzialmente esposti a tali livelli e formazione ai fini dell’applicazione di idonee misure di tutela.

DPI (Dispositivi di Protezione Individuale): i più diffusi sono i DPI per le vibrazioni al sistema mano-braccio i cosiddetti guanti "antivibranti", certificati secondo la norma europea armonizzata EN ISO 10819 (1996) (ricordiamo ancora che i DPI devono riportare la marcatura CE ed essere corredati di nota illustrativa sull'uso). Oltre ai benefici in termini di protezione delle mani dai rischi meccanici (abrasioni, tagli), dalle temperature estreme, dai rischi chimici e dall’umidità, i guanti possono ridurre la trasmissione delle vibrazioni alle mani e quindi assumere il ruolo di dispositivi di protezione individuale (DPI) in relazione al rischio vibrazioni.

Gestione delle emergenze: le situazioni di emergenza relative al rischio specifico, sono gestite direttamente dagli addetti incaricati all’emergenza (squadra d’emergenza - primo soccorso - lotta antincendio), secondo l’organizzazione e le modalità pianificate e previste nel documento di valutazione dei rischi.

25

Page 26: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

Percorso formativo destinato a RSPP/ASPP – Modulo A –

Allegati:

TABELLE VIBRAZIONI

Tabella 1 - Esempi di sorgenti di rischio di esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio

Tipologia di utensile Principali lavorazioni

Scalpellatori, Scrostatori, Rivettatori Edilizia - lapidei, metalmeccanica

Martelli Perforatori Edilizia - lavorazioni lapidei

Martelli Demolitori e Picconatori Edilizia - estrazione lapidei

Trapani a percussione Metalmeccanica

Avvitatori ad impulso Metalmeccanica, Autocarrozzerie

Martelli Sabbiatori Fonderie - metalmeccanica

Cesoie e Roditrici per metalli Metalmeccanica

Levigatrici orbitali e roto-orbitali Metalmeccanica - Lapidei - Legno

Seghe circolari e seghetti alternativi Metalmeccanica - Lapidei - Legno

Smerigliatrici Angolari e Assiali Metalmeccanica - Lapidei - Legno

Smerigliatrici Diritte per lavori leggeri Metalmeccanica - Lapidei - Legno

Motoseghe Lavorazioni agricolo-forestali

Decespugliatori Lavorazioni agricolo-forestali

Tagliaerba Manutenzione aree verdi

Motocoltivatori Lavorazioni agricolo-forestali

Chiodatrici Palletts, legno

Compattatori vibro-cemento Produzione vibrati in cemento

Iniettori elettrici e pneumatici Produzione vibrati in cemento

Limatrici rotative ad asse flessibile Metalmeccanica, Lavorazioni artistiche

Manubri di motociclette Trasporti etc.

Cubettatrici Lavorazioni lapidei (porfido)

Ribattitrici Calzaturifici

Trapani da dentista Odontoiatria

26

Page 27: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

A6 La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla normativa di igiene e lavoro

Tabella 2 - Esempi di sorgenti di rischio di esposizione a vibrazioni del corpo intero

Macchinario Principali settori di impiego

Ruspe, pale meccaniche, escavatori Edilizia, lapidei, agricoltura

Perforatori Lapidei, cantieristica

Trattori, Mietitrebbiatrici Agricoltura

Carrelli elevatori Cantieristica, movimentazione industriale

Trattori a ralla Cantieristica, movimentazione industriale

Camion, autobus Trasporti, servizi spedizioni etc.

Motoscafi, gommoni, imbarcazioni Trasporti, marittimo

Trasporti su rotaia Trasporti, movimentazione industriale

Elicotteri Protezione civile, Pubblica sicurezza, etc.

Motociclette, ciclomotori Pubblica sicurezza, servizi postali, etc.

Autogru, gru Cantieristica, movimentazione industriale

Piattaforme vibranti Vibrati in cemento, varie industriali

Autoambulanze Sanità

A6.6 Il rischio da movimentazione manuale dei carichi

Dal Dlgs 81/2008:

1) Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.

2) Ai fini del presente titolo, s'intendono:

a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o piu' lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;

b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.

Le azioni di movimentazione manuale dei carichi comprendono tutti quegli atti che richiedono uno sforzo fisico da parte dell’operatore, eseguito sia direttamente che mediante l’utilizzo di mezzi, e si distinguono sostanzialmente in azioni di sollevamento, azioni di spostamento e azioni di traino/spinta.

27

Page 28: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

Percorso formativo destinato a RSPP/ASPP – Modulo A –

Carichi troppo pesanti, ingombranti e difficili da afferrare, carichi in equilibrio instabile o il cui contenuto rischia di spostarsi o collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con torsioni o con inclinazioni del tronco, comportano sforzi fisici eccessivi che determinano un rischio di danno per i lavoratori a carico del sistema muscolo-scheletrico.

A6.6.1 Le malattie professionali correlate alla movimentazione manuale dei carichi

Durante le operazioni di movimentazione manuale si determinano, in funzione della postura assunta dal soggetto, del peso e delle dimensioni dell’oggetto movimentato, nonchè del tragitto da compiere, forze compressive sulla struttura del rachide lombare, (dischi, limitanti e articolazioni), che singolarmente, o per sollecitazioni ripetute, possono condurre a microlesioni e lesioni delle strutture stesse.

Gli stress compressivi sul disco, possono causare microlesioni della cartilagine, alterando il meccanismo di nutrizione del disco stesso che in questo modo va incontro a fenomeni di invecchiamento precoce. Inoltre, con l’età anche il disco invecchia e tende a perdere la sua capacità ammortizzatrice: la schiena quindi, con il passare del tempo, diventa più soggetta a disturbi.

Un più precoce invecchiamento del disco avviene:

• -per sforzi determinati da un eccessivo carico o da errata movimentazione, o più comunemente, dall’azione combinata di questi due eventi;

• -per vita sedentaria.

Le alterazioni più comuni, sono rappresentate da:

• I becchi artrosici (artrosi) - Sono piccole protuberanze ossee che si formano sul bordo della vertebra. Possono provocare dolore locale; inoltre determinano la comparsa di formicolii e dolori alle braccia o alle gambe.

• La lombalgia acuta (colpo della strega) - Dolore acutissimo per una reazione immediata di muscoli ed altre strutture della schiena a gesti di movimentazione scorretti o sovraccaricanti. Compare nel giro di poche ore e va considerata come infortunio se la causa è lavorativa.

• La discopatia - consiste nella riduzione dello spessore del disco intervertebrale che comincia ad evidenziare fenomeni di sofferenza. L’ernia del disco rappresenta la conseguenza più grave della degenerazione discale.

Fra i disturbi più gravi che ne possono derivare ci sono le sciatalgie da compressione del nervo sciatico; in particolare abbiamo:

- la scoliosi,

- la schiena appiattita,

- il dorso curvo o ipercifosi,

- l’iperlordosi.

Tutte queste alterazioni, in particolare la scoliosi e l’iperlordosi, non sono dovute al lavoro, ma se gravose, aumentano la probabilità di avere disturbi alla schiena.

28

Page 29: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

A6 La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla normativa di igiene e lavoro

Fattori d’incremento del rischio: studi ergonomici hanno evidenziato ulteriori fattori critici, che incrementano il rischio; questi sono correlati a:

• Inidonei ambienti di lavoro: ristrettezza degli spazi liberi tra gli arredi, ostacoli, dislivelli, tortuosità lungo i percorsi di transito; insufficienza del numero di locali destinati al deposito che comportano eccessivi stoccaggi di materiali negli ambienti di lavoro; inidoneità degli arredi per l’immagazzinamento; porte e passaggi troppo stretti.

• Carenza e/o inadeguatezza delle attrezzature: insufficienza di sollevapazienti, barelle regolabili in altezza, carrozzine e ausili minori per i reparti di degenza, così come scarsa presenza di letti articolati; insufficienza di carrelli meccanici e/o manuali ed altre attrezzature meccaniche per il trasporto e il sollevamento di oggetti pesanti nei magazzini e nei grandi depositi. Insufficiente attenzione riservata alla manutenzione delle attrezzature destinate al lavoro.

• Non ottimale organizzazione del lavoro: il personale ospedaliero è frequentemente sottoposto a carichi dorso-lombari ripetuti, di intensità diversa, talora concentrati nel tempo, sovente senza poter usufruire di pause fisiologiche di ristoro. Studi internazionali hanno dimostrato che un infermiere può percorrere anche 10 km per turno di lavoro e che la percorrenza avviene spesso trainando o spingendo un carico. Spesso il turno lavorativo espone il personale sanitario a posture fisse e/o incongrue.

A questi fattori ergonomici, si devono aggiungere altri aspetti individuali, o fattori soggettivi, che possono agire sui fattori oggettivi in modo additivo o moltiplicativo. Tra gli altri si ricordano:

• Età, Sesso: questi parametri appaiono diversamente correlati con l’incidenza del dolore lombare a seconda del tipo di studio condotto; si può trovare, quindi, una prevalenza sia in classi giovanili, sia in classi più avanzate di età o di anzianità specifica di mansione e di sesso.

• Antropometria: a questo proposito si deve osservare che non solo la conformazione fisica in se stessa costituisce un fattore di rischio (es. obesità, rachitismo, nanismo), ma anche la mancata possibilità di regolare opportunamente le attrezzature. Inoltre si deve considerare la presenza di personale già portatore di patologie al rachide.

• Vita sedentaria: nei paesi industrializzati la cultura fisica è notoriamente poco curata, mentre ampiamente diffuse sono le abitudini di vita sedentarie; ciò determina una diminuita efficienza muscolare dei soggetti chiamati a svolgere compiti fisicamente gravosi.

• Fattori psicosociali: l’insoddisfazione lavorativa, la monotonia e altri fattori collegati al disagio da lavoro sembrano elementi discretamente rappresentati tra il personale sanitario.

29

Page 30: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

Percorso formativo destinato a RSPP/ASPP – Modulo A –

A6.6.2 Riferimenti legislativi e normativi

Normativa di riferimento: dal 1994, con il Decreto Legislativo n. 626 (Titolo V° e allegato VI°) che ha recepito la Direttiva Comunitaria “CEE 269/90”, il problema è stato affrontato anche da un punto di vista normativo. Le disposizioni di tale normativa si riferiscono alle operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le caratteristiche o per le condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l’altro rischi di lesioni dorso-lombari.

Tali norme si applicano a tutti i settori produttivi e di servizio, compresi i servizi sanitari e di assistenza, dove l’attività di movimentazione manuale è data dal sollevamento dei carichi, dal sollevamento e trasferimento dei pazienti in particolare di pazienti non autosufficienti dal punto di vista motorio nonché dalle attività di traino/spinta carrozzine, barelle, letti e apparecchi su ruote.

Obblighi del datore di lavoro

1) Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessita' di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

2) Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure

organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio

che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII, ed in particolare:

a. organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;

b. valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell'allegato XXXIII;

c. evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato XXXIII;

d. sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII.

3) Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell'allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.

La valutazione del rischio connesso all’attività di movimentazione manuale di carichi va necessariamente preceduta da una analisi del lavoro, (verosimilmente operata nel contesto della più generale valutazione dei rischi), con cui in particolare si possa evidenziare se tra i

30

Page 31: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

A6 La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla normativa di igiene e lavoro

compiti lavorativi previsti per uno o più lavoratori sono compresi quelli di movimentazione manuale di carichi nonché, nel caso, le caratteristiche tipologiche, di durata e di frequenza degli stessi.

Per quanto attiene più specificamente le tecniche di valutazione, esistono metodi, anche di facile utilizzo, derivati dalla letteratura e da linee guida internazionali che tengono conto dei diversi riferimenti fin qui forniti a lettura ed interpretazione del Testo Unico Sicurezza.

Si tratta di due percorsi diversi a seconda che si tratti di valutare da un lato azioni di sollevamento (o abbassamento) di carichi e dall’altro azioni di trasporto con cammino o di tirare o di spingere.

È del tutto evidente che tali metodi non rappresentano l’unico percorso possibile per la valutazione del rischio e che pertanto sono parimenti accettabili anche altri approcci che tuttavia dovranno al contempo essere derivati da sperimentazioni pubblicate in letteratura e tenere adeguato conto dell’interrelazione tra i diversi elementi di rischio riportati nell’allegato VI.

Sotto questo profilo si vuole tuttavia sottolineare che il metodo del NIOSH, proposto nelle linee guida dell’ISPSEL, offre il duplice vantaggio di essere stato sperimentato per oltre 10 anni negli USA e di rappresentare la base per standard europei in corso di avanzata elaborazione presso il CEN.

La sorveglianza sanitaria: deve essere garantita dal datore di lavoro attraverso il medico competente per gli addetti alle attività di movimentazione manuale dei carichi; è fatto altresì obbligo al lavoratore di sottoporsi a visita medica quando questa è prevista. Momento focale di tutto il percorso è quello di una puntuale “valutazione del rischio”, al fine di individuare gli operatori esposti e sottoporre gli stessi alla visita medica preventiva e periodica. Per quanto riguarda la visita medica periodica, non viene indicata dalla norma la periodicità di questa, essendo lo stesso medico competente a definire questa periodicità in rapporto:

a) alla risultanza della valutazione del rischio;

b) alle condizioni cliniche del soggetto.

L’attività di sorveglianza sanitaria si conclude con la definizione della idoneità specifica alla mansione. Il documento di valutazione dei rischi dovrà contenere quindi:

1) l’indicazione e la descrizione dei processi lavorativi che comportano l’esposizione al rischio di movimentazione manuale dei carichi;

2) l’elenco del personale addetto con le rispettive risultanze della sorveglianza sanitaria.

A6.6.3 Misure di prevenzione e protezione

La gerarchia d’azione dettata del Testo Unico Sicurezza prevede che, per la prevenzione del rischio e per la tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro adotti misure di “bonifica” secondo un’azione “di tipo gerarchico”.

31

Page 32: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

Percorso formativo destinato a RSPP/ASPP – Modulo A –

AZIONI GERARCHICHE DI BONIFICA

• Informazione, formazione e addestramento

Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro:

a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;

b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalita' di corretta esecuzione delle attivita'.

c) Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

Nell’ambito della prevenzione gli interventi che possono essere effettuati per limitare, almeno parzialmente, l’incidenza di danni dorso lombari possono essere molteplici:

• Informazione/formazione e addestramento: il Dlgs 81/2008 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare formazione-informazione permanente al personale esposto al rischio derivante dalla movimentazione manuale dei carichi. Dopo l’informazione ricevuta al momento dell’assunzione, al lavoratore viene erogata una specifica formazione (interna o esterna) sui rischi professionali che la mansione comporta; ciò consentirà all’operatore di espletare le proprie attività in modo corretto, secondo specifiche procedure di lavoro, evitando in tal senso l’esposizione indebita al rischio. Altrettanto importante è l’addestramento del lavoratore all’utilizzo di attrezzature di lavoro, ausili meccanici e di tecniche corrette per la movimentazione dei carichi. Nelle attività infermieristiche numerosi studi hanno evidenziato come nello svolgimento delle mansioni di mobilizzazione dei pazienti vengano frequentemente compiuti atti ergonomicamente scorretti. Se la postura è corretta questa contribuisce a prevenire il mal di schiena; se, viceversa, è

Informazione - Formazione

Addestramento

RIDUZIONE DEL RISCHIO

Interventi Organizzativi

Ausiliazione/Meccanizzazione

Sorveglianza Sanitaria

32

Page 33: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

A6 La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla normativa di igiene e lavoro

incongrua realizza condizioni di sovraccarico meccanico (eccessivo impegno di strutture articolari, tendinee e muscolari).

• Organizzazione del lavoro: questa consiste nella corretta impostazione della rotazione sui turni lavorativi, evitando sia il prolungamento dell’orario di lavoro oltre le otto ore, sia l’avvicendamento ravvicinato dei turni (soprattutto nei reparti ad elevato carico lavorativo); nella corretta distribuzione sia del personale sia dei compiti ad esso affidati; nella corretta collocazione del personale che presenta limitazioni alla mansione svolta in base alla presenza del rischio di movimentazione dei carichi e della presenza o meno di ausili meccanici.

• Fornitura di ausili: gli ausili per la movimentazione dei pazienti (sollevatori meccanici, carrozzine, cinture per il trasferimento dei pazienti, barelle, ecc.) e dei materiali (transpallet, carrelli manuali, nastri o rulli trasportatori, carrelli elevatori, piattaforme a pantografo, cinghie, ecc.) consentono di ridurre l’esposizione degli operatori a problematiche muscolo-scheletriche. Per essere efficaci gli ausili devono essere valutati in base alle specifiche esigenze del reparto/settore e della disabilità dei pazienti e la loro facilità d’uso. Un importante requisito richiesto perché un ausilio venga effettivamente impiegato è la sua praticità, che dipende dalla manovrabilità negli spazi a disposizione, dalla rapidità di utilizzo, dall’accettabilità da parte del paziente. Il trasporto delle attrezzature è facilitato se queste ultime sono dotate di ruote piroettanti di adeguato diametro, o se le stesse sono collocate su propria base mobile su ruote. Riveste quindi notevole importanza l’effettuazione di una corretta manutenzione delle attrezzature e degli ausili (particolare attenzione alle ruote).

• Ambienti di lavoro: la ristrettezza degli spazi liberi, la presenza di dislivelli del pavimento, costituiscono un indubbio ostacolo al corretto svolgimento delle mansioni di mobilizzazione dei carichi, sia perché impedisce l’assunzione delle posture corrette (in particolar modo quando siano presenti attrezzature speciali), sia perché costituisce uno dei principali motivi di non utilizzo degli ausili. È perciò importante che le amministrazioni investano risorse economiche che si configurano quasi sempre come impegni economici cospicui per interventi a lungo termine finalizzati alla riprogettazione degli spazi.

Gestione delle emergenze - Le situazioni di emergenza relative al rischio specifico, sono gestite direttamente dagli addetti incaricati all’emergenza (squadra d’emergenza), al primo soccorso, ed alla lotta antincendio, secondo l’organizzazione e le modalità previste nel documento di valutazione dei rischi.

Elenco Normativa di riferimento

Norme EN pubblicate dal CEN EN 1005-4:2005 Titolo inglese: Safety of machinery - Human physical performance - Part 4: Evaluation of working postures and movements in relation to machinery Data pubblicazione: 01/05/2005

33

Page 34: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

Percorso formativo destinato a RSPP/ASPP – Modulo A –

EN 1005-2:2003 Titolo inglese: Safety of machinery - Human physical performance - Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery Data pubblicazione: 01/04/2003 EN 1005-3:2002 Titolo inglese: Safety of machinery - Human physical performance - Part 3: Recommended force limits for machinery operation Data pubblicazione: 01/01/2002 EN 1005-1:2001 Titolo inglese: Safety of machinery - Human physical performance - Part 1: Terms and definitions Data pubblicazione: 01/10/2001

A6.7 Il rischio da radiazioni ionizzanti Le radiazioni ionizzanti sono quelle radiazioni dotate di sufficiente energia da poter

ionizzare gli atomi (o le molecole) con i quali vengono a contatto; ovvero sono radiazioni elettromagnetiche o particelle atomiche ad alta energia in grado di ionizzare la materia che attraversano.

La ionizzazione è il fenomeno per cui, mediante interazione elettrica o urto, vengono strappati elettroni agli atomi o vengono dissociate molecole neutre in parti con cariche elettriche positive e negative (ioni).

Le radiazioni ionizzanti possono essere raggi X e γ; protoni ed elettroni provenienti dai raggi cosmici ; raggi α, costituiti da fasci di nuclei di elio (due protoni e due neutroni), e raggi β formati da elettroni o positroni, provenienti da nuclei atomici radioattivi; neutroni prodotti nella fissione atomica naturale e più spesso in reazioni nucleari artificiali. Per rompere legami molecolari occorrono energie dell'ordine delle decine di eV (elettronvolt): le radiazioni ionizzanti, che possiedono energie di migliaia o milioni di eV, sono in grado di produrre un alto numero di ionizzazioni, e spesso gli elettroni strappati hanno essi stessi energia sufficiente a produrre a loro volta ionizzazioni (radiazioni ionizzanti secondarie). L'energia ceduta alla materia dalla radiazione ionizzante per unità di massa del materiale è misurata in gray (Gy).

Da sempre l'uomo è soggetto all'azione di radiazioni ionizzanti naturali, alle quali si da il nome di fondo radioattivo naturale (o più semplicemente fondo naturale). Il fondo naturale è dovuto sia alla radiazione terrestre (radiazione prodotta da nuclidi primordiali o da nuclidi cosmogenici) che da quella extraterrestre (la radiazione cosmica). Per la loro presenza l'uomo riceve mediamente una dose di 2.4 mSv/a, valore che però varia moltissimo da luogo a luogo. Nel nostro paese ad esempio la dose media valutata per la popolazione è di 3.4 mSv/a. Questo valore deve costituire il riferimento per dare eventuali valutazioni di rischio radioprotezionistico. La caratteristica di una radiazione di poter ionizzare un atomo, o di penetrare più o meno in profondità all'interno della materia, dipende oltre che dalla sua energia anche dal tipo di radiazione e dal materiale con il quale avviene l'interazione. Le

34

Page 35: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

A6 La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla normativa di igiene e lavoro

radiazioni ionizzanti si dividono in due categorie principali: quelle che producono ioni in modo diretto (le particelle cariche α , β− e β+;) e quelle che producono ioni in modo indiretto (neutroni, raggi γ e raggi X ).

Le radiazioni ionizzanti sono presenti in natura (sorgenti naturali) o vengono prodotte in seguito ad attività umane; in quest’ultimo caso si parla di sorgenti artificiali.

Le sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia naturali che artificiali, sono sostanzialmente di due tipi:

• radioisotopi (sostanze radioattive)

• apparecchiature radiogene

I radioisotopi o radionuclidi sono atomi che emettono radiazioni. Il fenomeno per cui un radionuclide emette radiazioni, trasformandosi in un altro atomo, viene definito radioattività. Una caratteristica peculiare di questo fenomeno è che la percentuale di atomi radioattivi che si trasformano in altri atomi in un dato intervallo di tempo rimane costante. Pertanto una certa quantità di materiale radioattivo diminuisce col passare del tempo (si parla, infatti, di decadimento radioattivo). Il tempo dopo il quale il numero di atomi si riduce della metà è chiamato emivita o tempo di dimezzamento. In altri termini: per ogni elemento radioattivo si individuano due grandezze fisiche fondamentali: l’attività (A), che rappresenta il numero delle disintegrazioni (o trasformazioni) per secondo ed il tempo di dimezzamento (T1/2), che, più esattamente, equivale al tempo necessario affinché l’attività di un certo elemento si riduca alla metà di quella iniziale.

Per macchine radiogene si intendono tutte le apparecchiature in grado di produrre radiazioni ionizzanti. Mentre i radioisotopi emettono radiazioni in modo continuativo, anche se con una diminuzione temporale, le macchine radiogene emettono radiazioni solo nel momento in cui viene comandata l’emissione mediante appositi dispositivi.

A6.7.1 Interazioni delle particelle cariche con la materia

Nel caso in cui le particelle incidenti siano particelle cariche, nell’attraversamento della materia queste perdono energia essenzialmente ionizzando ed eccitando gli atomi del mezzo. Le perdite di energia dovute ad altri processi sono infatti, con qualche eccezione, molto meno importanti. Le eccezioni riguardano le perdite per irraggiamento nel caso delle particelle leggere di alta energia (di cui si parlerà in seguito), le reazioni nucleari nel caso di particelle pesanti di alta energia e le collisioni elastiche nel caso di particelle di velocità molto modeste.

A6.7.2 Pericolosità dei vari tipi di radiazione

Radiazioni alfa

Le particelle alfa, dal punto di vista dell’irradiazione esterna, sono poco pericolose per via della loro scarsa penetrabilià in sostanze dense. Esse, infatti, riescono al massimo a penetrare lo strato morto della pelle del corpo e non raggiungono il tessuto vivente: non si ha quindi il rischio di danno biologico.

35

Page 36: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

Percorso formativo destinato a RSPP/ASPP – Modulo A –

Dal punto di vista della contaminazione interna le particelle a rappresentano invece un grave pericolo. Una volta che la sorgente è circondata da tessuto vivente, la scarsa penetrazione di questo tipo di radiazione conduce ad una concentrazione dell’effetto intorno al punto in cui si è depositata la sostanza radioattiva. Se quindi una sorgente a emettitrice si fissa in un organo, piccolo ma essenziale del corpo umano, esso potrà essere gravemente danneggiato.

Radiazioni beta

Le radiazioni beta possono costituire un rischio di danno biologico per quanto riguarda sia l’irradiazione esterna che la contaminazione interna.

Nel primo caso si distinguono due processi:

- radiazione diretta: è noto che per superare lo strato morto della pelle e giungere fino ai tessuti viventi sono sufficienti b con energie superiori a 70 eV. Tuttavia, le radiazioni b non vengono considerate un grave pericolo in quanto possono essere facilmente schermate (p. es. con lamine di alluminio). Tuttavia occorre considerare che la contaminazione cutanea può rapidamente portare ad un trasferimento del radionuclide all’interno del corpo.

- radiazione di frenamento: le schermature previste per fermare i fasci diretti di elettroni ad alta energia possono costituire un pericolo a causa dei raggi X emessi per il frenamento nella materia. Si può tuttavia ridurre l’entità della radiazione di frenamento scegliendo sostanze schermanti a basso numero atomico Z.

Nel caso della contaminazione interna le particelle b sono considerate meno pericolose delle particelle a in quanto l’energia da esse perduta viene distribuita su una massa di tessuto maggiore.

Risultano tuttavia più pericolose di una contaminazione interna da sorgenti g.

Radiazioni X e gamma

I rischi conseguenti a radiazioni X e gamma sono strettamente connessi con l’elevata capacità di penetrazione che essi hanno in aria e nel tessuto vivente.

Dal punto di vista della contaminazione interna il fatto che i raggi X e g siano molto più penetranti rappresenta un elemento positivo nel senso che l’energia ceduta al tessuto risulta distribuita su un più vasto volume con conseguente minore pericolosità.

Dal punto di vista dell’irradiazione esterna, al contrario, i fotoni presentano un alto grado di pericolosità per due distinti motivi:

- perché si propagano, con scarso assorbimento, fino a distanze abbastanza grandi dalla sorgente, con conseguente necessità di schermature molto più consistenti di quelle usate per le particelle a e b;

- perché, data la facilità con cui attraversano la materia, i tessuti più radiosensibili del corpo risultano esposti ai campi di radiazione esterna, con una possibilità di danno biologico che non rimane limitata, come nel caso della contaminazione esterna da particelle a e b, ai tessuti superficiali meno importanti.

Neutroni

36

Page 37: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

A6 La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla normativa di igiene e lavoro

Il comportamento dei neutroni in interazione con la materia è, tutto sommato, simile a quella delle altre particelle indirettamente ionizzanti (X e g). La loro pericolosità, funzione della loro energia, è però maggiore, il che, a differenza di quanto succede per la radiazione X e g, porta, a parità di dose assorbita, ad una considerevole diversità di dose equivalente da neutroni e da radiazione X e g.

A6.7.3 Effetti biologici delle radiazioni ionizzanti

Effetti deterministici - Quando un mezzo biologicamente significativo viene esposto in un campo di radiazioni ionizzanti diviene sede di una serie di processi, originati dal trasferimento di energia dalle radiazioni al mezzo, che si possono concludere con la manifestazione di un certo effetto.

Il processo della ionizzazione porta necessariamente ad alterazioni degli atomi, almeno in via transitoria, e può in tal modo dar luogo a modificazioni nella struttura delle molecole che li contengono. Se le molecole alterate sono situate in una cellula vivente, la cellula stessa può risultare danneggiata, sia direttamente, quando la molecola interessata ha un’importanza critica per le funzioni della cellula, sia indirettamente, attraverso fenomeni chimici su molecole adiacenti.

Il danno che potenzialmente la radiazione può indurre in una cellula avviene a diversi livelli, ma, senz’altro la categoria di danni cellulari più importante è quella che ha come bersaglio il DNA.

Il danno al DNA può impedire la sopravvivenza o la riproduzione della cellula, ma spesso il danno viene riparato dalla cellula stessa. Se tale riparazione non è perfetta, può dar luogo ad una cellula vitale, ma modificata.

Quando un numero sufficiente di cellule in un organo o tessuto viene inattivato o non è più in grado di riprodursi e funzionare normalmente, vi è una perdita di funzione dell’organo. Il danno prodotto viene in questo caso definito deterministico. La gravità di tale danno aumenta con l’aumentare del numero di cellule inattivate, che, a sua volta, dipende dalla dose assorbita.

Vi è una soglia al di sotto della quale la perdita di cellule è troppo piccola per produrre una perdita di funzione clinicamente rilevabile del tessuto o dell’organo. Se questa soglia viene superata, l’inattivazione cellulare non sarà più compensata dalla proliferazione delle cellule che sopravvivono, portando così ad una grave perdita di funzioni in un tessuto o in un organo.

37

Page 38: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

Percorso formativo destinato a RSPP/ASPP – Modulo A –

Tabella 4- Stime delle soglie per effetti deterministici nel testicolo, ovaio, cristallino e midollo osseo Tessuto ed effetto Equivalente

di dose totale ricevuto in una breve esposizione singola (Sv)

Equivalente di dose totale ricevuto in esposizioni molto frazionate o protratte (Sv)

Intensità di dose annua se ricevuta annualmente in esposizioni molto frazionate o protratte su molti anni (Sv/anno)

Testicoli

Sterilità temporanea

Sterilità permanente

0,15

3,5 - 6,02

NA1

NA

0,4

2,0

Ovaio

Sterilità

2,5 - 6,0

6,0

>0,2

Cristallino

Opacità visibili

Lesioni del visus(cataratta)

0,5 - 2,03

5,04

5

>8

>0,1

>0,15

Midollo osseo

Depressione

dell’ematopoiesi

0,5

NA

>0,4

1NA significa non applicabile, poiché la soglia dipende più dall’intensità di dose che dalla dose totale.

2V. UNSCEAR, 1988a. 3V. anche Otake e Schull, 1990. 4Dato come 2 - 10 Sv (NCRP, 1989a)

Tranne che per le note (2, 3 e 4) i valori della Tab. V denotano i valori di soglia attuali, espressi come dose equivalente.

Effetti stocastici - Una cellula somatica modificata può conservare ancora la sua capacità di riprodursi e può dar luogo ad un clone di cellule modificate che potrà evolvere alla fine in un tumore.

Una cellula modificata che abbia sede nelle gonadi e la cui funzione sia quella di trasmettere informazioni genetiche alla discendenza di un individuo esposto, può trasmettere un’informazione imprecisa e può essere causa di gravi danni ad alcuni dei discendenti. Questi effetti somatici ed ereditari, che possono originarsi da una singola cellula modificata, vengono chiamati effetti stocastici.

Non esiste un valore di soglia per la dose che induca effetti stocastici. A dosi molto basse la probabilità che tali modificazioni si verifichino in una popolazione di cellule di un tessuto è proporzionale alla dose assorbita.

38

Page 39: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

A6 La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla normativa di igiene e lavoro

Il problema fondamentale, comune a diverse branche applicative, tra cui la radioprotezione, è quello di mettere in relazione l’effetto prodotto con le caratteristiche fisiche del campo di radiazione.

Da quanto detto risulta chiaro come l’oggetto principale della radioprotezione sia la probabilità di insorgenza di danni stocastici dovuti a bassi valori di dose assorbita, visto che ciò rappresenta il problema più frequente nelle attività che comportino l’esposizione a radiazioni ionizzanti.

A6.7.4 Radioprotezione

Rischio radiologico - Con il termine rischio radiologico si intende definire la probabilità di insorgenza di danni dovuti all’esposizione alle radiazioni di persone che lavorano in presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

Ogni volta che si considera il rischio di danno biologico conseguente a radiazioni, si distinguono due modi con cui il soggetto può essere esposto:

• irradiazione esterna

• contaminazione interna

Per irradiazione esterna si intende quella dovuta a sorgenti situate all’esterno del soggetto. In questo caso i parametri fondamentali che vanno tenuti in considerazione sono il numero, il tipo e le dimensioni delle sorgenti ed i rapporti geometrici (distanza e posizione) rispetto all’organismo (organo o tessuto).

Il campo di radiazioni può risultare, infatti, a seconda dei suddetti parametri, più o meno intenso e costituito da radiazioni più o meno penetranti. In tal caso è pertanto necessario conoscere la capacità di penetrazione dei vari tipi di radiazione (particelle a, b, radiazione X e g, neutroni) e la profondità dei vari organi o tessuti di rilievo.

Per contaminazione radioattiva deve intendersi l’inquinamento di un ambiente e delle sue componenti dovuto a deposito o manipolazione di sostanze radioattive non sigillate.

Nel caso di contaminazione interna corporea è necessario, in primo luogo, conoscere quali radionuclidi siano stati introdotti nel corpo umano. Ogni radionuclide, infatti, emette radiazioni di tipo differente e su scale temporali differenti (tempo di dimezzamento fisico).

Inoltre, poiché i radionuclidi presentano caratteristiche analoghe a quelle dell’equivalente stabile, è fondamentale conoscere i modelli metabolici di ritenzione e di accumulo corporei di tali elementi chimici (tempo di dimezzamento biologico). E’ fondamentale inoltre conoscere la via di introduzione del radioisotopo nell’organismo.

Le vie di introduzione più comuni, ed alle quali fa riferimento la legislazione italiana, per il lavoratore esposto e per la popolazione, sono:

• inalazione

• ingestione

Il rischio di contaminazione da inalazione si ha quando si respira aria contaminata.

La contaminazione per ingestione avviene, nei casi più frequenti, assumendo cibo o portando alla bocca oggetti quali, ad es., sigarette, dopo aver toccato superfici a loro volta contaminate.

39

Page 40: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

Percorso formativo destinato a RSPP/ASPP – Modulo A –

Vi sono anche altre vie di introduzione, come le ferite e, in alcuni casi, la pelle stessa (in quest’ultimo caso si fa riferimento a particolari sostanze, quali l’acqua triziata, non sempre utilizzate).

Protezione dall’irradiazione esterna- Per le sorgenti situate all’esterno dell’organismo, la protezione può essere realizzata mediante una opportuna combinazione di tre fattori:

1. distanza - L’intensità della radiazione proveniente da una sorgente diminuisce proporzionalmente con il quadrato della distanza dalla sorgente stessa. La distanza costituisce, quindi, il primo e più semplice mezzo di protezione.

2. Schermature- Il campo di radiazioni prodotto dalle sorgenti può essere attenuato, per assorbimento, da opportune schermature disposte attorno alle stesse. La natura del materiale assorbente e lo spessore necessario sono legati al tipo e all’energia delle radiazioni emesse. Per la radiazione X e per la radiazione g, ad esempio, data la grande dipendenza delle sezioni d’urto per effetto fotoelettrico dal numero atomico del mezzo, il materiale ad alta densità e alto numero atomico offre una schermatura più efficiente; pertanto è sufficiente uno spessore minore per ottenere l’assorbimento necessario (è questo il motivo per cui si usano spesso le protezioni di piombo). Poiché all’aumentare della distanza tra sorgente e schermo aumenta la superficie della barriera necessaria per schermare la zona che si vuole proteggere, conviene sistemare lo schermo il più possibile vicino alla sorgente di radiazione. Quando si costruisce uno schermo utilizzando elementi liberi (per esempio mattoni in piombo) è necessario fare molta attenzione alle fessure che permettono il passaggio di radiazioni fra blocchi adiacenti. E’ proprio per questa ragione che i mattoni di piombo presentano bordi ad incastro.

3. tempo- Poiché la dose accumulata dall’organismo esposto è direttamente proporzionale al tempo di esposizione, dovrà essere limitato adeguatamente il tempo di lavoro in presenza di radiazioni.

Protezione dalla contaminazione interna - Nella manipolazione di materiali radioattivi a scopo terapeutico e diagnostico, il pericolo da radiazione oltre a quello derivante dall’esposizione esterna è rappresentato dalla possibile contaminazione interna. La protezione individuale si attua generalmente mediante l’impiego di indumenti protettivi personali (camici o tute, sovrascarpe, guanti, mascherine) e la limitazione del tempo di permanenza nella zona contaminata, seguendo le specifiche direttive dell’Esperto Qualificato.

A6.7.5 Richiami normativi

In Italia la sorveglianza della protezione dalle radiazioni ionizzanti è regolata dal D. Lgs. 230/95 (modificato e integrato dal D. Lgs 241/00). Questo D. Lgs., che sostituisce il vecchio D.P.R. 185/64, recepisce una serie di direttive Euratom a loro volta emanate tenendo conto delle raccomandazioni della ICRP (International Commission on Radiation Protection), organismo internazionale fondato nel 1928 con il nome di International X-ray and Radium

40

Page 41: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

A6 La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla normativa di igiene e lavoro

Protection Committee, che, basandosi sui lavori pubblicati in materia di effetti sull’uomo delle radiazioni ionizzanti, emana periodicamente dei rapporti contenenti norme di buon comportamento in radioprotezione.

La sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti è demandata dal D. Lgs. citato alla figura dell’Esperto Qualificato (art. 77), cui competono una serie di attribuzioni (art. 79), tra cui:

- redigere e trasmettere al datore di lavoro la relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione relative alle attività soggette al D. Lgs. stesso, prima del loro inizio (art. 61);

- effettuare l’esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di protezione da utilizzare;

- effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone classificate;

- valutare le dosi e le introduzioni di radionuclidi per i lavoratori esposti.

Sulla base delle valutazioni fatte, l’Esperto Qualificato deve indicare per iscritto al Datore di Lavoro (art. 80) tra l’altro:

- l’individuazione e la classificazione delle zone a rischio;

- la classificazione dei lavoratori addetti.

Individuazione delle aree di rischio e loro classificazione - Il D. Lgs 230/95 prevede che i datori di lavoro debbano provvedere, sulla base delle indicazioni fornite dall’Esperto Qualificato, all’individuazione, delimitazione, segnalazione, classificazione ed eventualmente regolamentazione degli ambienti di lavoro nei quali si faccia uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti. All’ingresso dei locali in cui viene utilizzata in modo stabile una sorgente o apparecchiatura radiogena è esposta la segnaletica riportante il simbolo di radiazioni ionizzanti di cui alla figura.

Simbolo in uso Nuovo simbolo

In funzione del livello del rischio di esposizione lavorativa è prevista la classificazione di tali aree di lavoro in zone controllate e zone sorvegliate.

Zona controllata - per i lavoratori in essa operanti vi è il rischio di una esposizione globale superiore a 6 mSv/anno

41

Page 42: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

Percorso formativo destinato a RSPP/ASPP – Modulo A –

Zona sorvegliata - per i lavoratori in essa operanti vi è il rischio di una esposizione globale superiore a 1 mSv/anno, ma inferiore a 6 mSv/anno (va ricordato che 1 mSv/anno costituisce il limite di esposizione fissato per le persone del pubblico).

All’esterno dell’area, unitamente al simbolo di cui sopra è riportata anche la sua classificazione.

Negli impianti fissi, all’esterno dell’area è posto un avvisatore luminoso che segnala con luce rossa la presenza di possibile pericolo di esposizione a radiazioni. In presenza di luce rossa è vietato di norma l’accesso all’area. Alle porte sono comunque collegati microinterruttori che interrompono l’erogazione in caso di apertura accidentale della stessa.

La classificazione delle aree di lavoro viene effettuata in base al tipo di macchina radiogena ed alle diverse sostanze radioattive utilizzate, oltre che al carico di lavoro dichiarato dai Dirigenti delle varie strutture interessate.

Classificazione dei lavoratori - Il D. Lgs. 230/95, art. 61, prescrive che i datori di lavoro debbano provvedere, sulla base delle indicazioni dell’Esperto Qualificato, alla classificazione dei lavoratori esposti dal punto di vista della protezione dalle radiazioni ionizzanti.

Come si è già detto, il limite di dose efficace per il pubblico è stato fissato pari a 1 mSv/anno. I lavoratori suscettibili di assumere, nel corso della loro attività, una dose superiore a tale valore, vengono classificati come esposti. All’interno dei lavoratori esposti vanno a loro volta distinti due gruppi, i lavoratori di categoria A e di categoria B.

Il valore di dose efficace che, secondo la legge, un lavoratore esposto deve essere suscettibile di superare per l’appartenenza alla categoria A è pari a 6 mSv/anno.

Tabella – Classificazione dei lavoratori

Dose efficace (mSv)

Dose equivalente

(mSv)

cristallino pelle arti3

lavoratori esposti > 1 > 15 > 50 1 > 50

Categoria A > 6 > 45 > 150 2 > 150

Categoria B Tutti i lavoratori esposti non in Categoria A

Note:

(1) Calcolato in media su 1 cm2 qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta

(2) Tale limite si applica alla dose media, su qualsiasi superficie di 1 cm2, indipendentemente dalla superficie esposta

(3) Mani, avambracci, piedi, caviglie.

Nello stabilire la classificazione del personale vanno tenuti in considerazione sia i risultati della dosimetria ambientale sia le informazioni fornite dai dirigenti dei reparti stessi

42

Page 43: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

A6 La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla normativa di igiene e lavoro

circa il tempo di permanenza dei diversi dipendenti in zone maggiormente esposte alle radiazioni ionizzanti.

Occorre precisare che, in pratica, nella classificazione dei lavoratori esposti sia di categoria B che di categoria A i rispettivi limiti sono in genere abbassati a scopi cautelativi. Infatti, nell'accertamento delle condizioni di appartenenza all'una o all'altra delle due categorie, l'esperto qualificato deve tener conto anche delle esposizioni conseguenti a eventi anomali e a malfunzionamenti che siano suscettibili di aumentare le dosi derivanti dalla normale attività lavorativa programmata, ma non delle esposizioni accidentali o di emergenza.

Ad ogni modo occorre puntualizzare che, neppure nelle situazioni di maggior rischio per l’operatore, la dose ricevuta annualmente può superare il limite di legge per i lavoratori di categoria A a patto che si operi nel rispetto delle norme di sicurezza e protezione elaborate dall’Esperto Qualificato.

A6.7.6. Dosimetria

In radioprotezione vengono effettuati due tipi di dosimetria: la dosimetria ambientale e la dosimetria personale. Gli scopi della dosimetria ambientale sono quelli di determinare nelle cosiddette zone controllate e/o sorvegliate la dose dovuta alle sorgenti di radiazioni ionizzanti in esse operanti; la dosimetria personale è indirizzata invece a determinare le dosi assorbite dai lavoratori che operano in dette zone. E’ chiaro come una accurata dosimetria serva anche da verifica dell’efficienza dei dispositivi di protezione in atto.

Dosimetria personale - Il D. Lgs. 230/95 (art. 79) prescrive che la dose individuale per i lavoratori esposti di categoria A venga valutata mediante uno o più apparecchi di misura idonei (esposizioni esterne) e mediante opportuni metodi fisici e/o radiotossicologici (incorporazioni).

La valutazione della dose per i lavoratori esposti non classificati in categoria A può essere, invece, effettuata sulla base della dosimetria ambientale. Si ritiene comunque opportuno mantenere il dosimetro personale anche ai lavoratori classificati in categoria B, in quanto, così facendo, è possibile stimare con maggiore accuratezza e precisione la dose assorbita da ciascuno di essi.

Per quel che riguarda la dosimetria personale, questa si articola secondo due filoni operativi, rispettivamente la dosimetria per la valutazione della dose dovuta a irradiazione esterna e la dosimetria per la valutazione della dose da irradiazione interna.

Dosimetria esterna- Il metodo attualmente più diffuso per la valutazione della dose personale dovuta ad irradiazione esterna, è quello di utilizzare dosimetri a TLD.

Questo tipo di dosimetro è costituito da un cristallo termoluminescente sensibile ai raggi X e g. Riscaldando il cristallo (di solito LiF drogato) ad opportune temperature, viene riemessa una quantità di radiazione luminosa proporzionale a quella ceduta dalla particella ionizzante. Il segnale luminoso, mediante un’apposita elettronica, viene trasformato in segnale in corrente, da cui è, quindi, possibile risalire alla valutazione della dose assorbita.

Corretta ubicazione del dosimetro - Il dosimetro per la valutazione della dose al corpo intero deve essere posto sul camice all’altezza del petto. Nei casi in cui viene utilizzato il camice piombato il dosimetro va posto sotto di esso: in questo modo, infatti, non viene tenuta

43

Page 44: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

Percorso formativo destinato a RSPP/ASPP – Modulo A –

in considerazione la radiazione schermata dal camice che quindi non dà contributo alla dose al corpo intero.

Il dosimetro per il calcolo della dose alle estremità può essere del tipo ad anello o a bracciale e va portato a contatto della pelle sulle dita e sull’avambraccio. Quando si opera con i guanti protettivi il dosimetro deve, per le stesse ragioni esposte prima a proposito del dosimetro al petto, essere portato sotto l’indumento protettivo. Va fatta un’eccezione per quanto riguarda i dosimetri utilizzati per la valutazione della dose al cristallino, i quali vanno indossati al di sopra degli indumenti protettivi, come di seguito indicato.

Periodo di permanenza del dosimetro in campo

Il periodo di tempo che intercorre tra due letture consecutive del dosimetro viene scelto nel caso dei dosimetri personali normalmente pari ad un mese. Valutazioni particolari possono far variare la frequenza delle letture.

Dosimetria interna- La dosimetria interna si occupa della valutazione della dose assorbita dai diversi organi e tessuti del corpo umano a seguito di introduzione di radioattività nell’organismo.

La stima della dose ricevuta dai vari organi a seguito di una contaminazione interna non è effettuabile per via diretta, come nel caso dell’irradiazione esterna. In pratica quello che si può tentare di determinare sperimentalmente è l’attività depositata, tramite ad esempio analisi degli escreti. Dai risultati ottenuti, grazie ad opportuni modelli, si risale poi al calcolo della dose impegnata.

Il problema della sorveglianza dosimetrica dei lavoratori addetti ad attività che comportano rischi da contaminazione interna presenta quindi aspetti assai complessi. La tendenza in atto è perciò quella di privilegiare la prevenzione, attraverso l’adozione di efficaci norme di lavoro e l’uso di particolari dispositivi di protezione, rendendo così necessarie le suddette valutazioni solo in casi accidentali.

I limiti di dose per anno solare stabiliti dal D. Lgs 230/95 sono mostrati in Tabella:

Dose equivalente

(mSv)

Dose efficace (mSv)

cristallino pelle arti3

pubblico 1 15 50 1 -------

lavoratori esposti 20 150 500 2 500

Tabella - Limiti di dose

A6.8 Il rischio da radiazioni non ionizzanti

A6.8.1 campi elettromagnetici non ionizzanti

Il corpo umano, per come è costituito, interagisce con campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici : l’interazione non è necessariamente sempre dannosa alla salute: dipende dal

44

Page 45: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

A6 La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla normativa di igiene e lavoro

tipo di interazioni, dal tempo di esposizione e da diversi parametri che in seguito verranno specificati (dosimetria).

Per valutare correttamente l’interazione dei campi elettromagnetici con i sistemi biologici occorre innanzitutto precisare perciò univocamente alcune definizioni.

Si vuole in particolare sottolineare la differenza tra effetto biologico e sanitario

A tale scopo si può riportare testualmente quanto enunciato dalla Organizzazione Mondiale della Sanità che fornisce una chiara distinzione tra i due effetti

Un effetto biologico si verifica quando l’esposizione alle onde elettromagnetiche provoca qualche variazione fisiologica notevole o rilevabile in un sistema biologico.

Un effetto di danno alla salute si verifica quando l’effetto biologico è al di fuori dell’intervallo in cui l’organismo può normalmente compensarlo e ciò porta a qualche condizione di danno alla salute

Va precisato che il termine “effetto biologico” viene correntemente utilizzato in modo neutro e può comprendere sia gli effetti positivi che negativi.

Tra i primi si può citare la stimolazione della crescita tissutale applicata per migliorare la guarigione di ferite o fratture ossee, tra i secondi ad esempio la possibile induzione di tumore, di effetti sulla gravidanza e sui sistemi nervoso, cardiovascolare ed immunitario.

In questa relazione non verranno trattati gli effetti biologici positivi.

Gli effetti possono essere distinti in ACUTI (ben noti e documentati) ed effetti A LUNGO TERMINE i quali sono semplicemente ipotizzati, ma non supportati da un’adeguata evidenza scientifica.

L’interazione dei campi elettromagnetici col sistema biologico provoca l’induzione di corrente nel caso di basse frequenze oppure il riscaldamento dei tessuti nel caso di alte frequenze.

A6.8.2 Riferimenti normativi nazionali

Legge quadro del 22 febbraio 2001 n.36 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici stabilisce i principi fondamentali diretti a:

45

Page 46: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

Percorso formativo destinato a RSPP/ASPP – Modulo A –

a)assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici, e della popolazione dagli effetti dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi e nel rispetto dell’articolo 32 della Costituzione;

b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all’articolo 174, paragrafo 2, del Trattato istitutivo dell’Unione Europea;

c) assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio e promuovere l’innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.

L’ambito di applicazione della legge copre tutte le applicazioni civili e militari, con l’unica eccezione della esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Vengono stabilite le definizioni di limite di esposizione, valore di attenzione, ed obiettivo di qualità, quali strumenti per realizzare le finalità relative ai tre ambiti di cui sopra:

• il limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini di tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori;

• il valore di attenzione: è il valore di immissione che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo temine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

gli obiettivi di qualità sono:

1) criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali;

2) valori dei campi definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi medesimi.

La Legge Quadro cambia l’assetto introducendo nuovi concetti non in linea con la filosofia dell’ICNIRP.

Nella Legge Quadro vengono indicati i principi generali (art. 32 della Costituzione), promuove l’adozione del principio di precauzione per la ricerca scientifica a lungo termine (art. 174 par.2 del Trattato Istitutivo dell’UE); sembra tutelare più l’ambiente esterno che quello di lavoro; introduce, inoltre, una filosofia diversa da quella dell’ICNIRP adottando oltre il limite di esposizione, il valore di attenzione che rappresenta un nuovo elemento in quanto considera gli effetti a lungo termine (LT). Introduce inoltre l’obiettivo di qualità al quale la legge dà due significati: uno relativo ai criteri localizzativi, agli standard urbanistici ed un altro relativo ai valori dei campi. L’obiettivo di qualità tende oggi impropriamente a divenire limite non superabile anche se non sanzionabile.

La legge prevede la promozione di intese ed accordi di programma per le imprese produttrici di apparecchiature di uso domestico, individuale, e lavorativo, in grado di produrre esposizione a campi elettromagnetici, al fine di sviluppare e favorire tecnologie che

46

Page 47: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

A6 La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla normativa di igiene e lavoro

consentano di minimizzare le esposizioni. Per quel che riguarda le funzioni di controllo e vigilanza nei luoghi di lavoro restano ferme le competenze attribuite dalle disposizioni vigenti, e la legge prevede sanzioni pecuniarie e amministrative nei confronti dei contravventori al rispetto dei limiti di esposizione e valori di attenzione previsti dai decreti attuativi. Sono previste sanzioni anche per le inadempienze nei confronti delle attività di risanamento, che nella legge sono ad ogni modo esplicitamente definite e articolate solo per l’esposizione della popolazione a campi generati da elettrodotti o impianti radioelettrici.

A6.8.3 Livelli protezionistici di riferimento stabiliti dall’ICNIRP

• Livelli di riferimento per l’esposizione dei lavoratori

FREQUENZA (f) INTENSITA’ DI CAMPO IMPERTURBATO

DENSITÀ DI POTENZA

Campo elettrico (V/m)

Campo magnetico (A/m)

(W/m2)

Fino a 1 Hz - 1,63 x 105 -

1 - 8 Hz 20000 1,63 x 105 /f2 -

8 – 25 Hz 20000 2 x 104 /f -

0,025 – 0,82 kHz 500/f 20/f -

0,82 - 65 kHz 610 24,4 -

0,065 – 1 MHz 610 1,6/f -

1 - 10 MHz 610/f 1,6/f -

10 – 400 MHz 61 0,16 10

0,4 - 2 GHz 3 x f1/2 0,008 x f1/2 f/40

2 - 300 GHz 137 0,36 50

• Livelli di riferimento per l’esposizione della popolazione

47

Page 48: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

Percorso formativo destinato a RSPP/ASPP – Modulo A –

FREQUENZA (f) INTENSITA’ DI CAMPO IMPERTURBATO

DENSITÀ DI POTENZA

Campo elettrico (V/m)

Campo magnetico (A/m)

(W/m2)

Fino a 1 Hz - 3,2 x 104 -

1 – 8 Hz 10000 3,2 x 104 /f2 -

8 – 25 Hz 10000 4000 /f -

0,025 – 0,8 kHz 250/f 4/f -

0,8 – 3 kHz 250/f 5 -

3 – 150 kHz 87 5 -

0,15 – 1 MHz 87/f 0,73/f -

1 – 10 MHz 87/ f1/2 0,73/f

10 – 400 MHz 28 0,073 2

0,4 – 2 GHz 1,375 x f1/2 0,0037 x f1/2 f/200

2 – 300 GHz 61 0,16 10

Note alle tabelle:

• f è la frequenza come indicata nella prima colonna relativa all’intervallo.

• Per frequenze comprese tra 100 kHz e 10 GHz i valori devono essere mediati su un intervallo di 6 min. Per frequenze superiori a 10 GHz i valori devono essere mediati su un intervallo temporale pari a 68/f1,05 min.

I valori sono stati stabiliti come nella tabella che segue (per semplicità è riportato il solo campo elettrico):

A6.8.4 La direttiva europea 2004/40/CE sulla protezione dei lavoratori

La novità rispetto alla legge italiana è l’introduzione dell’aspetto protezionistico per gli effetti acuti. Lo schema della Normativa distingue i limiti di base dai limiti di riferimento.

Il limite di base è legato all’effettivo assorbimento. Essendo però le misure invasive, si misura una grandezza correlata a quanto viene assorbito dal corpo umano e viene così definito il limite di riferimento.

Parte dell’energia è assorbita dal corpo e si parla quindi di SAR o, a frequenze più basse, di SA ovvero densità di corrente indotta dalla esposizione. La densità di potenza si trova sia nel limite di esposizione che in quello di riferimento perchè all’aumentare della f lo spessore del corpo che assorbe diventa talmente piccolo per cui non ha più senso fare un distinguo.

48

Page 49: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

A6 La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla normativa di igiene e lavoro

Dall’andamento della curva di risonanza in funzione delle frequenze, i limiti di riferimento dovranno avere un andamento inverso ovviamente.

Oltre agli effetti diretti esistono anche accoppiamenti indiretti alle varie frequenze mediati da un terzo oggetto: ad esempio cavi non messi a terra bene.

L’ICNIRP, studiando diversi meccanismi di interazione, ha stabilito limiti di base per la popolazione e per i lavoratori.

L’idea di fondo è che i limiti di base non devono mai essere superati. Per motivi pratici perciò devo misurare i valori all’esterno del corpo: ecco che ho quindi i livelli di riferimento.

Nel caso in cui si superi il livello di riferimento non è detto che ci sia il superamento dei limiti di base proprio per come è costruito il sistema. Per cui:

• lavoro sulle sorgenti per far scendere i livelli di riferimento

• oppure si fanno analisi più raffinate di dosimetria per capire se a quel livello ambientale di riferimento corrisponde uno sforamento del limite di base. Nonostante la dosimetria reale e teorica abbia fatto grandi passi, per ora non è ancora facile procedere su questa strada.

Lo schema base della Direttiva segue quello delle Direttive sugli altri agenti fisici, ovvero lavora su due livelli:

• il valore limite di esposizione, che non deve mai essere superato il valore di azione, che ha un valore pratico di attività

• Lo scopo della Direttiva è la protezione da effetti considerati accertati, non riguarda perciò gli effetti a lungo termine (LT). Propone, quindi, i requisiti minimi da rispettare.

Nella SEZIONE I vengono affrontate le disposizioni generali. Nel primo articolo definisce l’oggetto ed il campo di applicazione: al comma 3 ribadisce che la direttiva non riguarda gli ipotizzati effetti a lungo termine. Fondamentale è l’art.2 in cui si definiscono il valore di esposizione e il valore d’azione.

La filosofia si basa su due restrizioni:

grandezze dosimetriche valore di esposizione

grandezze radiometriche valore di azione

Viene aggiunto anche il valore limite.

Si sottolinea che i valori limite e di esposizione sono grandezze fisiche diverse contrariamente a quelle usate per rumore e vibrazioni.

La legge introduce poi, nella SEZIONE II la parte coercitiva per i soggetti interessati. Si parla degli obblighi dei Datori di Lavoro.

49

Page 50: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

Percorso formativo destinato a RSPP/ASPP – Modulo A –

A differenza della Raccomandazione Europea del 1999, la Direttiva affronta il merito degli obblighi dei DATORI DI LAVORO, dei provvedimenti per ridurre l’esposizione e della sorveglianza sanitaria.

Con questa Direttiva vengono inseriti i datori di lavoro, mentre ciò no si aveva nelle Raccomandazioni. Nell’art. 4, in particolare, si chiarisce come identificare l’esposizione e come valutare i rischi. Il Datore di Lavoro deve valutare, misurare, calcolare.

Se l’esposizione è inferiore ai valori di azione non è necessaria alcuna iniziativa. Nel caso in cui non fosse così, devo verificare se sono superati o rispettati i limiti di esposizione.

Vengono poi menzionati i lavoratori “particolarmente” a rischio1”.

Altra disposizione interessante contenuta è la definizione dei servizi competenti in merito. La scelta è demandata allo stato membro e l’Italia, in precedenza, ha già avuto una condanna.

Il DL nella valutazione dei rischi deve prendere in considerazione anche la possibilità di RISCHI INDIRETTI (oltre all’induzione di corrente o all’assorbimento dei energia):

• interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici;

• rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT

• innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori)

• incendi, esplosioni ....

La Direttiva non esplicita COME, ma solo che DEVE essere considerata.

L’art.5 definisce le disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi: in nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione. Negli articoli 6 e 7 si parla, rispettivamente, nel primo di informazione e formazione dei lavoratori di formazione, nel secondo di consultazione e partecipazione dei lavoratori.

Le Disposizioni particolari sono contenute nella SEZIONE III, in cui si introduce il concetto della sorveglianza medica. Si richiama all’art.14 della Direttiva 89/391/CEE. Il Parlamento Europeo ha aggiunto il II capoverso, ma ha cancellato nel primo il riferimento all’art.15 della 89/391 a garanzia dei lavoratori particolarmente a rischio. Controllo medico si intende quando è successo un evento.

Mentre nelle Direttiva sul Rumore e in quella sulle Vibrazioni la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i lavoratori esposti a livelli superiori ai valori di azione, nella Direttiva 2004/40/CE tale disposizione non è presente, non c’è alcun richiamo. Inoltre non è definito nella Direttiva il concetto di campo magnetico statico. Vengono, infatti, considerati negli effetti indiretti, ma non viene definita come esposizione.

Nei successivi articoli si affrontano le sanzioni - art.9 , le modifiche tecniche – art.10 e il comitato – art.11.

La SEZIONE IV, l’ultima è composta da 4 articoli: art.12-Relazione, art.13-Recepimento, art.14-Entrata in vigore, art.15-Destinatari.

1 In inglese è “workers at particolar risk” e quindi dovrebbe essere tradotto in italiano con “lavoratori particolarmente a rischio”, ma pressioni varie hanno portato alla traduzione attuale.

50

Page 51: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

A6 La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla normativa di igiene e lavoro

A6.8.5 Il D.Lgs 81 / 2008

Il TU 2008, in materia di salute e sicurezza, recepisce al Titolo IV la Direttiva 2004/40/CE.

Vengono definiti i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, e da correnti di contatto; non riguarda, invece, la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.

Un importante aspetto introdotto è introdotto all’art. 209:

Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformita' alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finche' le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le specifiche linee guida individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature.

L’entrata in vigore delle disposizioni è quella citata nel TU, con posticipo di due anni (2010) per quanto riguarda l’utilizzo in ambito sanitario delle attrezzature di risonanza magnetica. In questo frangente, l’ex Ministero della Salute 1. Il Ministero della salute, avvalendosi degli organi, tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, elabora le linee guida per l'applicazione nello specifico settore.

A6.8.6 Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio

In base alla Direttiva 2008/48/CE, la data di entrata in vigore della Direttiva 2004/40/CE è posticipata al 2012.

A6.8.7 Riferimenti normativi

• Decreto del presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2003.

Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed

51

Page 52: La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione ... · Il benessere termico è rappresentato da quelle condizioni in cui l’organismo riesce ... è un ulteriore indice di

Percorso formativo destinato a RSPP/ASPP – Modulo A –

52

elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. G.U. 28 agosto 2003 n.199.

• Decreto del presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2003.

Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti. G.U. 29 agosto 2003 n.200.

Direttiva 2004/40/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle norme minime per la salute e sicurezza in relazione all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16(1) della Direttiva 391/89/EEC).

ICNIRP-International commission on non-ionizing radiation protection. Guidelines on limits of exposure to static magnetic fields. Health Physics 1994; 66: 100-106

ICNIRP-International commission on non-ionizing radiation protection. Guidelines for Limiting Exposure to Time –Varying Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields (Up to 300 GHz). Health Physics 1998; 74: 494-522

• Legge 22 febbraio 2001 n. 36.

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. G.U. 7 marzo 2001 n. 55.

• Decreto Legislativo 9 aprile 2008, 81

Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in material di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 2004/40/CE.