La tutela multilivello dei diritti fondamentali - unikore.it · sui crimini di guerra e contro...
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Prof. Salvatore Curreri – Lezioni sui diritti fondamentali 2016
La tutela multilivello dei diritti fondamentali3
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LA TUTELA MULTILIVELLO DEI DIRITTI FONDAMENTALI
La situazione originaria
• Costituzione come fonte unica di tutela dei diritti fondamentali
• Carte internazionali dei diritti
� prive di meccanismi sanzionatori: UDHR
� asimmetria tra natura formale di legge ordinaria e contenutomaterialmente costituzionale: UDHR, CEDU
� la giurisprudenza costituzionale contraria ad attribuire loroforza passiva maggiore (153/1987; 323/1989), perché
- no consuetudini internazionali ex art. 10.1 Cost.
- no frutto di organizzazioni internazionali ex art. 11 Cost.
- no inclusi tra i diritti inviolabili ex art 2 Cost. (clausola
chiusa)
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Lo sviluppo successivo fino alla riforma del Titolo V del 2001
• Il successivo orientamento positivo della Corte costituzionale
� le leggi che eseguono i trattati internazionali sui diritti
fondamentali sono «fonti riconducibili a una competenza
atipica (…) insuscettibili di abrogazione o di modificazione daparte di disposizioni di legge ordinaria» (10/1993)
� interpretazione dinamica ed estensiva (magis ut valeat)
dell’art. 2 Cost. quale clausola aperta
- la pari inviolabilità costituzionale dei diritti connessi alla
dignità umana contenuti nelle carte internazionali…
- le quali sebbene recepite con mera legge ordinaria, dallastessa non possono essere abrogate (388/1999)
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• L’ accesso diretto dei cittadini alla Corte EDU (1998)
• L’approvazione della CDFUE (2000) ed il suo inserimento nei
Trattati dell’Unione Europea (2009)
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La consacrazione formale: il nuovo art. 117 Cost. (2001)
• L’integrazione del parametro di costituzionalità con i «vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario [CDFUE] e dagli obblighi
internazionali [UDHR, CEDU]»
� Convenzione sui diritti del fanciullo (C. cost. 7/2013)
� CEDU (C. cost. 348-349/2007)
� CDFUE
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DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO (UDHR)
• Approvata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 10.12.1948 per
«promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e dellelibertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, dilingua o di religione» (art. 1 Carta ONU)� compromesso tra individualismo liberale e egualitarismo
socialista
� specificata dai Patti internazionali sui diritti civili e politici e suidiritti economici, sociali e culturali (16.12.1966; l. 881/1977) e
seguita da Dichiarazioni internazionali su temi più specifici:vittime di guerra (1948); genocidio (1948); discriminazioni razziali (1965)e contro donne (1967; 1979); minorati (1971); tortura (1984); infanzia(1989), lavoratori migranti (1990); disabili (1975, 1993); sparizioniforzate (2006)
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• Trattato internazionale vincolante sotto il profilo
� politico quale «ideale comune da raggiungere da tutti i popolie da tutte le Nazioni» (dal preambolo)
� ma non giuridico in assenza di ratifica e di appositi
meccanismi applicativi e sanzionatori
• Dopo nuovo art. 117.1 Cost. fa parte degli «obblighi
internazionali» che la potestà legislativa statale e regionale deve
rispettare
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Gli interventi dell’ONU a tutela dei diritti umani
• Gli interventi dell’ONU, previa delibera del Consiglio di
Sicurezza, per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza
internazionale (peace keeping o peace-restoring) tramite
� forze armate messe a disposizione dagli Stati membri (c.d.caschi blu): Ruanda (1993-96), Timor Est (1999), Libano (2006),Darfur (2007)
� Stati e organizzazioni internazionali regionali (es. NATO): Iraq-Kuwait (1990-91); Somalia (1992-93); ex Jugoslavia (1992-95), Kosovo(1999); Afghanistan (2001); Libia (2011)
• Operazioni a fini umanitari (anche a latere): Palestina (1949),Israele/Siria (1974), Kosovo (1999), Afghanistan (2002), Timor Est(2006), Libano (1978, 2006), Darfur (2007)
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La creazione di Tribunali penali internazionali sui crimini di guerra e contro l’umanità
• Dopo la II guerra mondiale: Tribunale di Norimberga (1945) e
Tribunale di Tokio (1946)
• Dopo la fine della “guerra fredda” Tribunali internazionale penale
per
� ex-Iugoslavia (L’Aja - 1993)
� Ruanda (Arusha - 1994)
� Sierra Leone (Freetown - 2002)
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La Corte penale internazionale
Trattato di Roma (17.7.1998; l. 232/1999; dall1.7.2002)
«È istituita una Corte penale internazionale in quanto istituzionepermanente che può esercitare il suo potere giurisdizionale sullepersone fisiche per i più gravi crimini di portata internazionale, aisensi del presente Statuto. Essa è complementare alle giurisdizionipenali nazionali»
• Giudica sui crimini più gravi: genocidio; contro l’umanità; di
guerra; di aggressione
• Giudica su Stati aderenti o che ne accettano la giurisdizione
- no Usa, Russia, Cina, India, Iraq, Iran, Siria, Egitto, Libano e
Israele
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• Giudica su richiesta del Consiglio di sicurezza dell’ONU e solo
se lo Stato che ha giurisdizione non può o non vuole processare
tali crimini� il crollo dell’immunità dei capi di Stato e di governo (v. C. cost.
238/2014 su responsabilità civile Stati esteri verso vittime crimini diguerra e contro l’umanità)
� tentativo d’imporre l’osservanza dei “principi generali deldiritto riconosciuti dalle nazioni civili” (art. 38 lett. c)) tratti con
metodo comparativo
- poteri coercitivi tramite però Stati membri (caso Karadzic il25.3.2016 condannato a 40 anni di prigione)
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IL CONSIGLIO D’EUROPA E LA CEDU
• Consiglio d’Europa (1949) istituito per «salvaguardare epromuovere gli ideali e i principi che costituiscono il comunepatrimonio [degli Stati membri] e di favorire il loro progressoeconomico e sociale» tramite «la salvaguardia e l’ulteriore sviluppodei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali» (art. 1)
� da iniziali 10 ad attuali 47 Stati membri (tranne Bielorussia)
• Convenzione europea per la salvaguardia dei dirittidell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) (4.11.1950):
17 articoli in esecuzione UDHR e 14 Protocolli aggiuntivi
� peculiarità: pochi diritti e libertà civili e politiche, garantiti nel
loro nucleo specifico dall’apposita Corte EDU (Strasburgo)
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La procedura in caso di violazione della CEDU
• Ricorso degli Stati membri e dei privati
� non più dapprima ad organi politici (Commissione europea,
Comitato dei ministri) ed eventualmente alla C. EDU
� ma - dopo XI Protocollo (1998) - direttamente alla Corte EDU(art. 19) cui competono “tutte le questioni riguardanti
l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi
Protocolli” (art. 32.1)
� entro 6 mesi dalla decisione interna definitiva (art. 35.1)- tranne se rimedio interno è inefficace per chiarezza del
dettato legislativo (28.8.2012 Costa-Pavan su diagnosi pre-impianto) o della giurisprudenza (21.7.2015 Oliari sumatrimonio omosessuale) o mancanza soluzione effettiva
(8.1.2013 Torreggiani su dimensioni carceri)
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• Caratteristiche della giurisprudenza della C. EDU� casistica, senza efficacia generale per tutti gli Stati (C. EDU
Delfi AS c. Estonia 10.10.2013)� decisiva ai fini dell’interpretazione ed applicazione CEDU
� vincolata al rilevante consenso tra gli Stati, i quali altrimenticonservano margine d’apprezzamento (matrimonio/unioni gay)
� sempre più numerosa (4° grado?)- rimedi: filtro del giudice unico e sentenze-pilota (XIV
Protocollo 2004); rinvio pregiudiziale (XVI Protocollo 2013 nonancora in vigore)
• Lo Stato deve «conformarsi» alla sentenza di condanna (art. 46)ponendo termine alla violazione (in diritto o in fatto),
ripristinando la situazione iniziale oppure, se impossibile,accordando un’equa soddisfazione (art. 41)
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Rapporto tra CEDU e fonti interne
• La CEDU come parametro interposto di costituzionalità (C. cost.348-349/2007) ex artt. 10.1 e 117.1 ma non 11 Cost.
• Adesione (ancora in corso) dell’U.E. alla CEDU (art. 6.2 TUE)
• In caso di contrasto tra fonte interna e CEDU, se il giudice non
può interpretare la prima in conformità alla giurisprudenzaconsolidata (C. cost. 49/2015) della Corte EDU sulla seconda
� no disapplicazione, come le altre fonti U.E.
- contra C. Stato 1220/2010 perché i diritti fondamentali dellaCEDU ne fanno parte (art. 6.3 TUE) e corrispondenti alla
Carta di Nizza (cavallo di Troia); Trib. Roma 23.9.2013 (Costa-Pavan) in forza obbligo di esecuzione sentenze Corte EDU
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• ma questione di legittimità costituzionale per violazione dinorma interposta (CGUE 24.4.2012; Cass. 9595/2012; C. cost.264/2012 che così conserva la sua centralità)
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LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI NELL’U.E.
• L’originario disinteresse della Comunità economica europea
• Origine e sviluppo giurisprudenziale (CGUE) della tutela
comunitaria dei diritti fondamentali tratti da
� tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri
� trattati internazionali cui essi avevano aderito
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La Carta dei diritti fondamentali dell’U.E.
• La Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. (Nizza 7.12.2000)
• Oggi ”ha lo stesso valore giuridico dei trattati” (art. 6.1 TUE
dopo Trattato Lisbona 31.12.2007 entrato in vigore 1.12.2009)
- opt-out Gran Bretagna, Repubblica Ceca e Polonia
• Divisa non in diritti civili, politici, economici e sociali ma principiI. Dignità della persona - II. Libertà – III Uguaglianza – IV Solidarietà
– V Cittadinanza – VI Giustizia
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• Carta riepilogativa diritti nazionali già esistenti che non estendecompetenze dell’U.E. (artt. 6 , 51-53 CDFUE; C. cost. 80/2011)
• Ciò nonostante, protagonismo CGUE.
� catalogo ampio ed aggiornato (bioetica) dei diritti di ogni
persona (stranieri inclusi) rispetto alla Costituzione del
1948
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Le tre fonti di tutela dei diritti fondamentali nell’UE (art. 6 TUE)
1) Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. i cui “diritti, libertà e
principi” l’Unione riconosce (1° c., primo alinea)
� però “le disposizioni della Carta non estendono in alcun
modo le competenze dell'Unione definite nei trattati” (2°alinea)
2) CEDU alla quale “l’Unione aderisce” (2° c.)
� però “tale adesione non modifica le competenze
dell'Unione definite nei trattati” (2° c., secondo alinea)
3) Principi generali del diritto dell’Unione, di cui fanno parte “i
diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e risultanti dalle
tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri” (3° c.)
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La prevalenza del diritto dell’U.E. sulle fonti interne
• Principio d’origine giurisprudenziale: “aderendo alla Comunità
europea, ogni Stato accetta che le fonti comunitarie prevalgano
sulle fonti interne” (CGUE)
• L’art. 11 Cost. quale fondamento costituzionale della
partecipazione dell’Italia all’U.E. e delle conseguenti limitazioni
di sovranità in materia legislativa (inammissibili tramite semplice
art. 80 Cost.), senza ricorso alla procedura di revisionecostituzionale, seguita in altri paesi (C. cost. 14/1964)� concezione dualista: né abrogazione (C. cost. 14/1964), né
annullamento (C. cost. 183/1973), ma (previo rinvio
pregiudiziale) disapplicazione della fonte interna in contrastocon quella eurounitaria direttamente applicabile (C. cost.170/1984)
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• Effetti della costituzionalizzazione del limite del rispetto di vincoli
eurounitari (art. 117.1 Cost.): due ipotesi
a) tesi innovatrice: adesione a concezione monista della CGUE
�criterio gerarchico: non più disapplicazione ma
annullamento per illegittimità costituzionale della fonte
interna in contrasto con il diritto dell’U.E.
- al pari CEDU
b) tesi continuista: permanenza della concezione dualista
� disapplicazione della fonte interna in contrasto con la fonte
comunitaria direttamente applicabile
- al contrario CEDU
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• Questione di legittimità costituzionale solo in caso di contrasto
tra fonti interne da un lato, e, dall’altro, atti dell’U.E. non auto-applicativi (decisioni quadro; direttive non self-executing) (C.cost. 406/2005; 129/2006, 269/2007, 439/2008, 28/2010, 227/2010)� incostituzionalità della fonte interna per violazione delle fonti
di diritto dell’U.E. come parametro interposto ex artt. 11 e
117.1 Cost., a meno che essa attui principi fondamentali o
diritti inviolabili
• Se la fonte interna contrasta contemporaneamente con
Costituzione e CDFUE (c.d. doppia pregiudizialità) prevale
quest’ultima, per cui disapplicazione e solo se non direttamente
applicabile questione di legittimità costituzionale
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La teoria dei c.d. contro limiti• La fonte interna prevale sulla contrastante fonte internazionale –
consuetudinaria o pattizia - o dell’U.E. se attua principi
costituzionali fondamentali (guerra) e diritti inviolabili dellapersona umana (C. cost. 183/1973; 238/2014 su risarcibilità criminidi guerra)� centralità della Corte costituzionale e sovranità dello Stato
• In tal caso rispetto
� alla CEDU ed alla sua giurisprudenza: interpretazione diversa- insindacabilità; retroattività legge penale più mite; pensioni; ritardoindennità per processi lunghi, natura penale confisca
� ad atto U.E.: questione di incostituzionalità non su di esso
(fonte fatto) ma su ordine d’esecuzione di TUE e TFUE
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La prevalenza del criterio assiologico su quello gerarchico
• Il fondamento assiologico e non gerarchico della teoria dei
contro-limiti al fine d’una maggiore integrazione circolare delle
fonti sui diritti fondamentali
“La stessa “teoria dei contro limiti, in quanto legata ad un’idea digerarchizzazione delle fonti afferenti la tutela dei diritti fondamentali, èoggi in fase recessiva dato che l’approccio giurisprudenziale e dottrinariopiù moderno predilige, sui temi relativi ai diritti fondamentali, unaricostruzione sistematica in termini di concorrenza virtuosa tra fonti, nelsenso che diviene di volta in volta prevalente quella che assicura una tutelapiù piena di tali diritti, con continuo travaso delle forme più accentuate ditutela dagli ordinamenti nazionali a quello dell’Unione europea e daquesta ai primi, in direzione quindi sia ascendente che discendente” (C.Stato, VI 4723/2011; v. anche Cass. 8817-8818/2012).
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• Tra fonti difformi prevale quella «che conferisce la protezionepiù intensa» (C. cost. 223/2014)� divieto di commerciare giochi di simulazione di omicidi in nome
della dignità umana (CGUE 14.10.2004 Omega)
� non esecuzione MAE per fatto non considerato reato (contra CGUE26.2.2013 Melloni su esecuzione MAE per condanna in contumacia)
� donne in esercito nonostante escluse da Costituzione (CGUE11.1.2000 Kreil c. Germania )
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• Non rapporto gerarchico ma circolo virtuoso osmotico
(entropia?) tra Costituzione, UDHR, CDFUE e CEDU nella
“concorrenza virtuosa” tra Corti dei diritti (Corte costituzionale,
CGUE di Lussemburgo, C. EDU di Strasburgo) le quali tendono
«al medesimo obiettivo di tutelare al meglio possibile i dirittifondamentali dell’uomo» (C. cost. 349/2007)� rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale alla CGUE in
sede sia principale (216/2010) che incidentale (207/2013)
• Conclusione: sistema integrato di tutela dei diritti fondamentali
in cui la Costituzione è fonte principale ma non unica di tutela
dei diritti fondamentali