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CROCE ROSSA ITALIANA 207/7 COLLANA TIMONE ESAMI e CONCORSI ® EDIZIONI E IMON S Gruppo Editoriale Esselibri - Simone Origini storiche Ordinamento e struttura Principi di diritto internazionale umanitario 1859-2009 150 ANNI DALLA BATTAGLIA DI SOLFERINO Excerpt of the full publication

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• Origini storiche• Ordinamento e struttura• Principi di diritto internazionale umanitario

1859-2009150 ANNI

DALLA BATTAGLIA

DI SOLFERINO

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(art. 64, D.Lgs. 10-2-2005, n. 30)

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Il presente volume è a cura deldott. Pietro Emanuele

Finito di stampare nel mese di settembre 2009dalla «Officina Grafica Iride» Via Prov.le Arzano-Casandrino, VII Trav., 24 - Arzano (NA)

per conto della Esselibri S.p.A. - Via F. Russo, 33/D - 80123 - (Na)

Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno

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PREMESSA

Il rispetto e la tutela dei diritti fondamentali dell’individuo durante iconflitti armati rappresenta un problema tristemente attuale, dal momentoche se dal punto di vista teorico tale forma di garanzia trova unanime con-senso presso la Comunità Internazionale, dal punto di vista concreto vi sonoancora gravi e reiterate violazioni degli Stati belligeranti e non.

In quest’ambito, un’attività fondamentale è svolta dal Movimento Inter-nazionale della Croce Rossa e dai suoi delegati il cui impegno è costante-mente dedicato al soccorso e all’assistenza nelle situazioni in cui più fre-quentemente sono violati i diritti fondamentali della persona: i conflitti ar-mati rappresentano, infatti, il terreno su cui, purtroppo, si consumano attiviolenti e spesso disumani delle potenze in conflitto.

Il testo dedica una prima parte all’analisi del Movimento internazionalee dell’Associazione Italiana della Croce Rossa, della sua storia e del suoordinamento, e una seconda parte allo studio dei principi di diritto interna-zionale umanitario e al fondamentale contributo che la Croce Rossa ha for-nito, e tuttora fornisce, al suo sviluppo.

Il presente volume consente di valutare con maggiore attenzione il datonormativo e, conseguentemente, il comportamento degli Stati belligerantiche, spesso, dietro le scelte dettate da problemi di sicurezza interna e inter-nazionale, in realtà celano scelte politiche opportuniste nelle quali il valoredella persona umana non viene considerato.

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207/3 • Tutela internazionale dei diritti umani

2008 · pp. 160 · € 8,00

Questo testo rappresenta un efficace strumento di ap-profondimento di una materia estremamente rilevantenell’odierno panorama internazionale.Il volume presenta uno studio dei sistemi di protezio-ne dei diritti umani previsti in ambito nazionale (conun’analisi dei meccanismi costituzionali posti a tuteladei diritti inviolabili dell’uomo), internazionale (ad ope-ra dell’Organizzazione delle Nazioni Unite) e regio-nale (Consiglio d’Europa, Unione Europea, OSA,Unione africana, Lega araba etc).

207/6 • La Convenzione per la salvaguardia deiDiritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali

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Questo commento alla Convenzione per la salvaguar-dia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentalimedia fra la trattazione manualistica e l’arida sequen-za normativa, poco didattica, specialistica e non sem-pre d’immediata comprensione.Gli apparati didattici del volume consentono: l’identifi-cazione e l’analisi delle problematiche relative a ciascunarticolo, permettendo di comprenderne la ratio e gli aspettiprincipali; una lettura chiara e scorrevole delle singole

disposizioni con brevi cenni sulle loro implicazioni storiche, politiche e giuridiche.Nell’opera sono inoltre riportati i Protocolli addizionali che hanno ampliato la sferadei diritti e delle libertà protetti, nonché il Regolamento della Corte europea deidiritti dell’uomo nella sua traduzione italiana.

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PARTE PRIMA

STORIA E ORDINAMENTODELLA CROCE ROSSA ITALIANA

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CAPITOLO PRIMO

LE ORIGINI DELLA CROCE ROSSA

Sommario: 1. Introduzione. - 2. I teorici dell’aiuto umanitario. - 3. L’evoluzionedelle regole di condotta nei conflitti armati.

1. INTRODUZIONE

Analizzare l’attività e il ruolo che ha svolto il movimento internazionaledella Croce Rossa significa comprendere adeguatamente il diritto interna-zionale umanitario, ovvero il sistema giuridico di protezione delle “vittimedi guerra” nel suo significato più ampio, comprendente, quindi, sia i militarisia i civili.

La Croce Rossa, infatti, costituisce un’istituzione umanitaria privata(quindi a carattere non governativo) che per prima ha esercitato un ruolo diintermediazione fra le vittime di un conflitto armato e i responsabili istitu-zionali di tale conflitto.

Tale organizzazione svolge il duplice compito di assistenza giuridica esoccorso umanitario a tutti coloro che sono vittime dei conflitti armati in-terni e internazionali. In questo senso, si dedica al soccorso medico e ali-mentare e ai rapporti con le famiglie, soprattutto per quanto riguarda le don-ne, i bambini e gli anziani, affinché coloro che sono coinvolti nei conflittiarmati nazionali o internazionali vedano rispettate la loro integrità e dignitàumana.

2. I TEORICI DELL’AIUTO UMANITARIO

A) Palasciano e il principio di neutralità dei feriti

Il precursore dell’aiuto umanitario e primo ispiratore dei principi fon-danti la futura organizzazione internazionale della Croce Rossa è stato Fer-dinando Antonio Palasciano (Capua, 13 giugno 1815 – Napoli, 28 novem-bre 1891).

Uomo di grande cultura, Ferdinando Palasciano all’età di 25 anni avevagià conseguito la laurea in Belle Lettere e Filosofia, Veterinaria e Medicinae Chirurgia.

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Parte Prima - Storia e ordinamento della Croce Rossa Italiana8

Come ufficiale medico dell’esercito servì i Borboni fino al 1849, matu-rando un’esperienza sia umana che professionale. Si occupò, infatti, dappri-ma dei problemi di igiene dei soldati, e successivamente studiò le patologietraumatiche e da armi da fuoco.

Durante quegli anni l’Europa era contraddistinta da molteplici moti ri-voluzionari derivanti dalla necessità di profonde riforme istituzionali chemettessero fine a continui interventi illiberali di coloro che detenevano ilpotere.

Anche il Regno delle Due Sicilie venne investito da tali moti rivoluzio-nari, nel momento in cui il Re Ferdinando II di Borbone rimaneva estraneoal movimento riformatore che aveva attraversato la penisola italiana. Se talerivoluzione in un primo momento aveva prodotto alcune conquiste ancheimportanti (su tutte, la concessione ad opera di Francesco II di uno Statutoispirato alla Carta Costituzionale francese del 14 agosto 1830), successiva-mente, anche in seguito alla sconfitta dei piemontesi a Novara contro gliaustriaci il 23 marzo del 1849, la monarchia borbonica aveva cambiato radi-calmente atteggiamento.

Nel settembre del 1848 si realizzò la restaurazione controrivoluzionariaad opera di Ferdinando II di Borbone che, per reprimere la rivolta scoppiatanella città di Messina, inviò una spedizione guidata dal generale Carlo Fi-langieri che ne ottenne la resa dopo averla sottoposta a quattro giorni dispietati bombardamenti.

I violenti scontri tra i soldati e i rivoltosi, provocarono numerosi feriti,costringendo Filangieri, a causa della scarsezza dei mezzi e dell’elevatonumero di vittime, a ordinare il soccorso dei soli soldati Borbonici e l’ab-bandono dei feriti nemici.

Ferdinando Palasciano, tuttavia, soccorse sia i feriti borbonici sia i rivol-tosi e i civili vittime della feroce e indiscriminata repressione.

Tale comportamento provocò la reazione del generale Filangieri che portòPalasciano dinanzi al Tribunale di Guerra in quanto «spontaneo custodedella vita dei feriti delle fila nemiche» ricevendo come risposta che «la mis-sione di medico è troppo più sacra del dovere del soldato» e che «la vita deiferiti di guerra fosse sacra e che essi dovessero essere considerati neutra-li».

In tal modo, attraverso questo comportamento e queste parole, nascevail principio della neutralità e dell’inviolabilità dei feriti che costituiscono ifondamenti principali della Croce Rossa.

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9Capitolo Primo - Le origini della Croce Rossa

L’episodio, tuttavia, portò alla condanna alla pena capitale di Ferdinan-do Palasciano che Ferdinando II, per opportunità politica, modificò in unanno di reclusione.

Dopo la sua uscita dal carcere Palasciano si dedicò ancora ai problemilegati alla sanità militare e, in particolare, al riconoscimento della neutralitàdei feriti di guerra.

Con la fine della monarchia borbonica, Palasciano continuò a professareil proprio pensiero e, durante il Congresso Internazionale dell’AccademiaPontaniana tenuta a Napoli nell’aprile del 1861, dichiarò: «Bisognerebbeche tutte le potenze belligeranti, nella Dichiarazione di Guerra, riconosces-sero reciprocamente il principio di neutralità dei combattenti feriti per tut-to il tempo della loro cura e che adottassero rispettivamente quello dell’au-mento illimitato del personale sanitario durante tutto il tempo della guer-ra».

Attraverso queste parole che, tre anni più tardi, costituiranno uno deifondamenti delle Convenzione di Ginevra, veniva definito il più importantedei principi fondamentali della Croce Rossa di cui egli rappresenta legitti-mamente il precursore.

B) Dunant e la nascita della Croce Rossa

Se Ferdinando Palasciano aveva teorizzato il principio dell’aiuto incon-dizionato alle vittime di guerra, indipendentemente dall’esercito d’apparte-nenza o dalla nazionalità, con Jean Henry Dunant si giunge alla definizionee all’organizzazione di un Comitato che costituirà le basi per la futura Cro-ce Rossa Internazionale.

Jean Henry Dunant (Ginevra, 8 maggio 1828 – Heiden, 30 ottobre 1910)era un uomo d’affari con interessi nel Nord Africa che lavorava per la Com-pagnie genevoise des Colonies de Sétif con sede ad Algeri.

Nel 1855, partecipava a Parigi alla fondazione delle Unions chrétiennesde jeunes gens, di cui stendeva il manifesto costitutivo.

Quattro anni dopo, era alla ricerca dell’imperatore Napoleone III perfarsi aiutare in un piano di sviluppo di alcune proprietà agricole dell’Alge-ria, cui voleva affidare l’emancipazione dei contadini e la modernizzazionedelle campagne. Napoleone III, tuttavia, era in Italia, alla guida dell’armatafranco-sarda impegnata nella seconda guerra d’indipendenza. Per questomotivo, per arrivare da Napoleone III, Dunant assisteva ai terribili scontriavvenuti nella battaglia di Solferino e San Martino del 24 giugno 1859.

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Parte Prima - Storia e ordinamento della Croce Rossa Italiana10

Entrato a Castiglione delle Stiviere si trovava dinanzi a migliaia di feritiportati dal campo di battaglia e ammucchiati in modo caotico e senza assi-stenza. Con l’aiuto della popolazione locale Dunant trasformava la ChiesaMaggiore in un ospedale improvvisato, dando loro da bere e raccogliendole ultime volontà di coloro che stavano per morire.

In quegli stessi giorni si trovavano a Castiglione, per impegni umanitari,anche Philippe Suchard, innovatore nelle tecniche di produzione del cioc-colato, e Louis Appia, medico finanziatore di un gruppo di colleghi per soc-correre i feriti di guerra.

L’aver assistito alla tragica visione di migliaia di soldati abbandonati sulcampo di battaglia senza cure, impedisce a Dunant di riprendere la propriaattività imprenditoriale e lo spinge a scrivere il libro «Un sauvenir de Solfo-rino», in cui descrive con profonda emozione le atrocità e le sofferenze cheaveva visto e lanciava la proposta di costituire associazioni capaci di prov-vedere ai servizi sanitari durante le operazioni di guerra.

Tale presa di posizione provoca grande attenzione ma anche grande im-pressione tra politici e scrittori, in particolare in Gustave Moynier presiden-te della Société genevoise d’utilité publique, e di cui fanno parte anche LouisAppia e il generale Henry Dufour.

Nel 1863 a Ginevra, una commissione di tale Société, dopo avere studia-to il racconto dettagliato di Solferino, decide di procedere alla trasforma-zione della precedente organizzazione in Comitato internazionale e perma-nente di soccorso ai militari feriti in tempo di guerra (cd. Comitato deicinque in ragione della presenza dei cinque promotori Jean Henri Dunant,Gustave Moynier, Louis Appia, Henry Dufour, Theodore Maunoir) che,successivamente, prenderà il nome di Comitato internazionale della CroceRossa.

Dunant pensa a come organizzare un soccorso stabile e considera la neu-tralità del personale sanitario e dei feriti il fondamento per tale tipo di lavo-ro. In particolare, il principio cardine era quello per cui un soldato feritonon doveva più essere, per l’avversario di guerra, un «nemico», ma unessere umano bisognoso di aiuto.

Tale obiettivo necessitava però dell’autorizzazione degli stati e dei go-verni affinché vi potessero essere i presupposti di un cambiamento dellacondotta durante gli eventi bellici.

Dunant, quindi, convinceva gli Stati a partecipare a una conferenza in-ternazionale convocata dal «suo» Comitato dei Cinque, nel quale esponeva

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11Capitolo Primo - Le origini della Croce Rossa

i suoi principi e da cui faceva partire una circolare che convocava la confe-renza di Ginevra per affrontare il tema della neutralizzazione del personalemedico militare e dei soccorritori volontari.

Il 26 ottobre 1863, quindi, veniva inaugurata la conferenza e quattordicistati, che avevano inviato a Ginevra i loro delegati ufficiali, approvavanodieci risoluzioni e pronunciavano «tre promesse»:

— ogni Stato si impegnava a proteggere il Comitato nazionale;— gli infermieri venivano considerati neutrali e non potevano più essere

fatti prigionieri;— veniva adottato un simbolo comune per indicare tale neutralità.

Il 22 agosto 1864, dopo varie riunioni fra i delegati di sedici stati, dodicifirmavano la Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle sorti deiferiti in guerra, riprendendo i dieci punti indicati qualche mese prima estabilendo che la croce rossa su sfondo bianco (i colori rovesciati del paeseospitante, e cioè della Svizzera) diventava il simbolo della neutralità e dellaprotezione accordata ai belligeranti.

Nei due anni successivi diciannove Stati aderivano e firmavano la Convenzio-ne e nel 1867 l’imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone III, chiedeva personal-mente a Dunant di estendere anche ai marinai la protezione accordata ai soldati.

Sarà necessario ancora qualche decennio prima che i principi enunciatie poi codificati e ratificati dagli stati possano ripensare le regole da rispetta-re in occasioni dei conflitti armati. Tuttavia, l’azione di uomini come Pala-sciano prima e Dunant poi avevano aperto la strada verso il riconoscimentodei diritti umani che prescindono da qualsivoglia distinzione e che si fonda-no invece sulla uguaglianza e fratellanza umana.

3. L’EVOLUZIONE DELLE REGOLE DI CONDOTTA NEI CON-FLITTI ARMATI

A) La Convenzione di Ginevra del 1864

A partire dalla seconda metà del XIX secolo vengono adottate, dunque,le prime convenzioni che fissano le norme consuetudinarie già consolidate,o che ampliano l’efficacia normativa degli accordi stipulati tra i contendentiin occasione di un conflitto.

Prima della fondamentale Convenzione di Ginevra del 1864, le potenzeinternazionali si erano già riunite a Parigi nel 1856, al fine di adottare un

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Parte Prima - Storia e ordinamento della Croce Rossa Italiana12

protocollo congiunto in tema di disciplina di alcuni punti di diritto dellaguerra marittimo.

Con la Convenzione di Ginevra del 1864, svoltasi grazie all’iniziativadel neonato Comitato Internazionale per il soccorso dei feriti, si afferma ilprincipio, ancora oggi utilizzato, della conferenza diplomatica tra Stati esoggetti di diritto internazionale, i cui lavori si concludono con l’adozionedi un trattato, o convenzione, cui sono vincolati i sottoscrittori.

Il testo della Convenzione del 1864, composto di soli 10 articoli, enun-cia i postulati che sono tuttora alla base del diritto umanitario, fra cui:

— le ambulanze e gli ospedali militari saranno riconosciuti neutrali, e, cometali, protetti e rispettati dai belligeranti, durante tutto il tempo in cui sitroveranno dei malati o dei feriti (art. 1);

— il personale degli ospedali e delle ambulanze, ossia la direzione, il servi-zio di sanità, l’amministrazione, il trasporto dei feriti, potrà godere delbeneficio della neutralità durante tutto lo svolgersi delle sue funzioni, efintanto che resteranno dei feriti da raccogliere e da soccorrere (art. 2);

— i civili che soccorreranno i feriti saranno rispettati e avranno piena liber-tà d’azione (art. 5);

— i militari feriti o malati saranno raccolti e curati, a qualunque nazioneappartengano (art. 6);

— una bandiera distintiva e uguale per tutti sarà adottata dagli ospedali, dalleambulanze e durante le evacuazioni. Essa dovrà essere, in ogni caso, ac-compagnata dalla bandiera nazionale. Il personale neutrale porterà ancheun bracciale, che gli sarà rilasciato dalle autorità militari. La bandiera e ilbracciale porteranno una Croce Rossa su sfondo bianco (art. 7).

Si avvia così il processo evolutivo che porta il diritto umanitario ad assu-mere sempre maggiore importanza nelle relazioni di diritto internazionale.

B) La Conferenza di Pace dell’Aja del 1899 e del 1907

La seconda tappa di questo processo fu data dall’estensione della tuteladei militari feriti in campagna di guerra ai membri delle forze armate navali,attraverso le Conferenze di Pace dell’Aja del 1899 e del 1907.

Tuttavia, il passaggio fondamentale per lo sviluppo del diritto comuni-tario si realizzò, ad opera della Croce Rossa Internazionale, con la IV Con-venzione dell’Aja del 1907, in cui si sanciva la protezione dei prigionieridi guerra.

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13Capitolo Primo - Le origini della Croce Rossa

In particolare, il Regolamento concernente le leggi e gli usi della guerraterrestre, in Allegato alla Convenzione dell’Aja, stabiliva fra l’altro che:

— i prigionieri devono essere trattati con umanità (art. 4);— i prigionieri di guerra possono essere internati in una città, fortezza, campo

o luogo qualunque, con l’obbligo di non allontanarsene oltre certi limitideterminati; ma non possono essere rinchiusi che per misura di sicurez-za indispensabile, e soltanto finché durano le circostanze che hanno ne-cessitato tale misura (art. 5);

— ciascun prigioniero di guerra è tenuto a dichiarare, se interrogato in pro-posito, il suo vero nome e grado (art. 9).

Peraltro, in questa fase di sviluppo del diritto umanitario, di fronte allaconstatazione del carattere di incompletezza della codificazione allora rea-lizzata, le principali potenze internazionali individuarono nel preambolo alleConvenzioni del 1899 e del 1907 un principio di assoluta rilevanza, ancoroggi operativo in quanto norma acquisita di diritto consuetudinario: la co-siddetta clausola Maertens, dal nome del giurista Fyodor Maertens.

Secondo tale principio, «nei casi non compresi dalle disposizioni adot-tate, le popolazioni e i belligeranti restano sotto la salvaguardia e l’imperiodei principi del diritto delle genti, quale risultato dagli usi stabiliti fra na-zioni civili, dalle leggi dell’umanità e dalle esigenze della pubblica coscien-za».

La clausola Maertens, in forza del suo esplicito richiamo al diritto con-suetudinario, secondo i principi del diritto naturale, contiene il riconosci-mento dell’esistenza in ambito del diritto della guerra, di leggi non scritte etuttavia imperative e vincolanti per i soggetti internazionali in conflitto.Taleprincipio, al fine di garantire la più ampia tutela dei diritti fondamentalidella persona umana, è stato introdotto nelle Convenzioni di Ginevra del1949 e nei Protocolli aggiuntivi del 1977.

Contestualmente, l’attività normativa del diritto umanitario è stata indi-rizzata a limitare e disciplinare l’uso dei mezzi e tattiche di guerra, in parti-colare attraverso la Conferenza dell’Aja del 1899, concernente i gas asfis-sianti, il divieto di produzione ed uso degli stessi.

L’evoluzione di questa Conferenza si realizzò nei Protocolli del 1925,sottoscritti dalle potenze mondiali, a seguito dell’iniziativa del ComitatoInternazionale della Croce Rossa, i quali proibivano espressamente l’uso inguerra di gas velenosi, asfissianti, armi chimiche e batteriologiche. Tali proi-

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Parte Prima - Storia e ordinamento della Croce Rossa Italiana14

bizioni furono generalmente rispettate dai belligeranti nel corso della II guerramondiale, a differenza di quanto avvenne, invece, nella I.

In particolare, nel periodo intercorso tra la I e la II Guerra mondiale, sisviluppa un forte orientamento dottrinario nell’ambito del diritto interna-zionale, finalizzato a limitare, se non a mettere al bando, la guerra.

Nel 1919, il Patto della Società delle Nazioni, e, nel 1928, il Trattato diParigi, meglio noto come Patto Briand-Kellog, cercano di limitare il ricor-so allo jus ad bellum e, contestualmente, questo orientamento determinauna stasi nello sviluppo del diritto internazionale umanitario quale brancadel diritto della guerra.

Durante questo periodo, si aggiungono ai documenti citati il Protocollosul divieto di gas asfissianti, tossici e simili, e di mezzi batteriologici del1925 e la Convenzione relativa al Processo verbale sulle norme che i som-mergibili debbono osservare nella loro azione verso le navi mercantili, fir-mato nel 1936 a Londra.

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CAPITOLO SECONDO

LA CROCE ROSSA NEL DIRITTO INTERNAZIONALE.IL COMITATO INTERNAZIONALE

DELLA CROCE ROSSA (CICR)

Sommario: 1. L’organizzazione internazionale della Croce Rossa. - 2. I principi fon-danti l’attività del CICR. - 3. La struttura. - 4. L’ambito operativo.

1. L’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLA CROCEROSSA

A) La costituzione di un’organizzazione internazionale

L’organizzazione internazionale costituisce un’associazione di Stati,dotata di personalità giuridica che persegue un interesse comune a mezzo diorgani specifici.

Le organizzazioni internazionali hanno natura convenzionale in quantola loro istituzione è prevista da un trattato (cd. trattato istitutivo), in cuisono delineati gli scopi, le norme relative allo status di membro, la strutturae le competenze.

In particolare, dagli scopi si chiarisce il carattere dell’organizzazioneche può essere politico, militare, tecnico, umanitario etc. o avere portatagenerale come nel caso dell’ONU.

La struttura varia in relazione ai fini che l’organizzazione intende perse-guire sebbene sia possibile individuare determinati organi sempre presenti:

— un organo deliberativo di cui fanno parte tutti i membri con uguale peso(ad es. l’Assemblea);

— un organo di rappresentanza, individuale e imparziale (ad es. il Segreta-rio);

— un organo esecutivo a composizione ristretta (ad es. il Comitato).

Per quanto riguarda più specificamente la costituzione di un’organizza-zione internazionale, si suole fare riferimento a un atto posto in essere dauna pluralità di soggetti che può assumere differenti denominazioni (Patto,

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Parte Prima - Storia e ordinamento della Croce Rossa Italiana16

Carta, Trattato, Convenzione, Statuto, Costituzione). La dottrina prevalenteritiene che l’atto di costituzione generalmente sia un accordo concluso trauna pluralità di stati (FUMAGALLI-MERAVIGLIA). La natura pattizia,infatti, consente ai contraenti di specificare gli scopi, definire la struttura,disciplinare il funzionamento, regolare il rapporto sociale dell’ente.

Tuttavia, al di là di tale modalità, che può definirsi a giusto titolo comequella «ordinaria», vi sono altri sistemi che sono stati rilevati dalla dottrinaper la costituzione di un’organizzazione internazionale.

Una prima ipotesi è la costituzione mediante risoluzioni parallele, os-sia il procedimento mediante il quale si avviano rapporti di collaborazionenelle materie di interesse comune mediante la creazione di un organo per-manente, composto da rappresentati governativi e dei rispettivi parlamentinazionali, senza tuttavia ricorrere alla redazione di un trattato (ad es. il Con-siglio Nordico del 1953).

Una seconda ipotesi rilevata in dottrina rimanda alla costituzione di un’or-ganizzazione internazionale mediante atti di organizzazioni internazio-nali preesistenti, come avvenuto per l’Agenzia internazionale per l’energia(VELLAS). In particolare, tale ipotesi ricorrerebbe quando un’organizza-zione internazionale esistente come l’ONU istituisce, attraverso la convoca-zione di una conferenza internazionale per la sua fondazione, organi sussi-diari necessari per lo svolgimento di talune funzioni (BRETTON).

Un’ulteriore ipotesi ricorre quando la costituzione di un’organizzazioneinternazionale si fonda su un complesso di atti di natura diversa, ovverosu atti deliberati da un ente preesistente e su atti di natura convenzionale.Un esempio di tale tipologia costitutiva è rappresentato dall’Organizzazio-ne internazionale per i rifugiati (OIR) e dall’Organizzazione mondiale per ilturismo (OMT) che si fondano su una dichiarazione di un ente internazio-nale preesistente e su una manifestazione di volontà degli interessati a dive-nirne membri.

B) La costituzione del Comitato internazionale della Croce Rossa

Il Comitato internazionale e permanente di soccorso ai militari feriti intempo di guerra nato a Ginevra nel 1863 e che ha assunto successivamenteil nome di Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) rappresental’organismo depositario del Movimento internazionale della Croce Rossa edella Mezzaluna Rossa (denominazione che dal 1986 ha sostituito quella diCroce Rossa Internazionale) che si occupa del riconoscimento delle nuove

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17Capitolo Secondo - La Croce Rossa nel diritto internazionale

Società Nazionali e del controllo delle modifiche che le Società Nazionaligià riconosciute intendono apportare ai propri statuti.

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa si pone, pertanto, come unesempio unico nel panorama del diritto internazionale dal momento che si ècostituito autonomamente, cioè a prescindere dalla stipulazione di un Trat-tato o di qualsiasi altro atto giuridico internazionale.

Tuttavia, è possibile definire e specificare la natura giuridica del CICRin relazione all’attività svolta e al conseguente riconoscimento della perso-nalità giuridica internazionale.

Secondo la dottrina maggioritaria (CANTONI) il CICR costituirebbeun’organizzazione non governativa (ONG) in virtù di alcuni principi desu-mibili dagli articoli dello Statuto:

— è dotato di personalità giuridica e in qualità di ente privato è disciplinatodall’art. 60 ss. del Codice Civile svizzero (art. 2);

— può adottare ogni iniziativa umanitaria che rientri nel ruolo di istituzio-ne e mediatore indipendente e neutrale (art. 4);

— i suoi membri sono scelti tramite cooptazione unicamente fra cittadinisvizzeri, durano in carica 4 anni e sono rieleggibili (art. 7);

— i beni principali sono costituiti dai contributi dei governi e delle societànazionali, da fondi privati e dal reddito derivante dai propri fondi. Incaso di scioglimento dell’ente, i membri non possono rivendicarne al-cun diritto dal momento che questi possono essere utilizzati solo perscopi umanitari (art. 15).

C) La personalità giuridica del CICR

Collegato al problema riguardante la natura giuridica è il riconoscimen-to della personalità giuridica internazionale del CICR.

Se una parte della dottrina ritiene che il CICR non sia dotato di persona-lità giuridica dal momento che dal punto di vista strutturale e operativo nonsono gli Stati che rappresentano la parte costitutiva dell’organizzazione masoggetti privati (BENVENUTI), altra parte sostiene il contrario giustifican-do l’assenza degli Stati dalla struttura del CICR in considerazione dellaneutralità e dei riconoscimenti che tale organizzazione ha ricevuto nell’am-bito delle attività e delle funzioni svolte in campo internazionale (REU-TER). A sostegno della seconda tesi può evidenziarsi anche il lasciapassa-re (documento di missione) che viene rilasciato dal CICR in cui si invitano

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Parte Prima - Storia e ordinamento della Croce Rossa Italiana18

le autorità civili e militari a lasciar circolare liberamente i suoi delegati eassicurare loro l’aiuto e tutte le misure necessarie per facilitare l’adempi-mento della missione.

In ogni caso, al di là del dibattito teorico, è possibile richiamare altreindicazioni, desumibili dalla prassi, che concorrono all’affermazione dellapersonalità giuridica internazionale del CICR, fra cui:

— la sua capacità di sostenere i propri diritti in campo internazionale, comeil risarcimento del danno per la morte di alcuni delegati della CroceRossa senza alcun intervento degli Stati d’appartenenza (ad es. l’assas-sinio nel 1961 dei delegati George Olivet, Nicole Vroonen e Sytso Sme-ding, volontari della Croce Rossa nello Stato del Katanga);

— la dichiarazione nell’ambito della Confederazione Svizzera, contenutanel Messaggio a sostegno di un disegno di legge sugli aiuti finanziari ele indennità del 15 dicembre 1986, che il CICR debba essere parificatoa un’organizzazione internazionale di tipo classico;

— l’affermazione nell’ambito della Confederazione Svizzera, contenu-ta nel Messaggio concernente la legge federale sulla protezione deidati (LPD) del 23 marzo 1988, che nonostante il CICR sia un’asso-ciazione ai sensi del Codice Civile, esso è considerato sempre più unsoggetto di diritto internazionale ed equiparato alle organizzazioniinternazionali;

— la considerazione nell’ambito della Confederazione Svizzera, contenutanel Messaggio concernente l’adesione della Svizzera alla Convenzionedi Vienna sul diritto dei trattati del 1969 e alla Convenzione di Viennasul diritto dei trattati tra Stati ed organizzazioni internazionali o traorganizzazioni internazionali del 1986 del 17 maggio 1989, che «persoggetti di diritto internazionale che non sono né Stati né organizzazio-ni internazionali s’intendono la Santa Sede, l’Ordine dei Cavalieri diMalta, per gli Stati che lo riconoscono, il Comitato Internazionale dellaCroce Rossa e per gli Stati che li riconoscono in quanto tali, i movimentidi liberazione nazionale»;

— il riconoscimento nell’ambito degli Stati Uniti, ad opera del ForeignRelations Authorization Act del 14 dicembre del 1987 che il CICR, inconsiderazione della sua condizione unica come ente umanitario impar-ziale riconosciuto dalla Convenzione di Ginevra del 1949, debba essereconsiderato come un’organizzazione internazionale;

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19Capitolo Secondo - La Croce Rossa nel diritto internazionale

— il riconoscimento ad opera del governo dello Zambia nel Diplomatic Immu-nities and Privileges Act del 24 febbraio 1978, che il CIRC è un’organizza-zione di cui il Governo e i Governi di determinati altri Stati sono membri.

Infine, va sottolineato come la Svizzera abbia concluso il 19 marzo 1993 unAccordo per determinare lo statuto giuridico del CICR, prevedendo all’art. 1che «il Consiglio federale svizzero riconosce la personalità giuridica interna-zionale e la capacità giuridica in Svizzera del Comitato internazionale dellaCroce Rossa, le cui funzioni sono ancorate nelle Convenzioni di Ginevra del1949 e nei Protocolli aggiuntivi del 1977, come anche negli Statuti del Movi-mento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa».

2. I PRINCIPI FONDANTI L’ATTIVITÀ DEL CICR

Lo statuto del Comitato Internazionale della Croce Rossa, più voltemodificato, si ispira ai seguenti principi solennemente enunciati nel corsodella XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa tenuta nel 1965 aVienna sulla base di quanto sostenuto da Jean Pictet nel suo libro «La Dot-trina della Croce Rossa» del 1962:

— umanità, occupandosi di prevenire le sofferenze della persona umana;— imparzialità, non operando alcuna distinzione di nazionalità, religione,

razza, e appartenenza alle Parti in lotta;— neutralità, astenendosi dal partecipare alle ostilità e alle controversie di

ordine politico, razziale, religioso ed etnico;— indipendenza dai poteri degli Stati e di altri soggetti internazionali;— universalità, essendo le singole Società della Croce Rossa dotate di pari

diritti e doveri;— volontarietà, essendo basato fondamentalmente sul volontariato;— unità, essendo presente sul territorio dei singoli Stati sottoscrittori delle

Convenzioni di Ginevra con singole Società nazionali di Croce Rossa.

3. LA STRUTTURA

Il Comitato ha sede a Ginevra e ha per emblema, in ossequio al simboloaraldico della bandiera svizzera, una croce rossa in campo bianco.

È una istituzione di diritto privato dotata di personalità giuridica (art. 2dello Statuto del Comitato), secondo i canoni del Codice civile svizzero(artt. 6 ss. del Codice civile svizzero).

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Indice generale128

Capitolo Secondo - I principi sanciti dalle Convenzioni di Ginevra

1. Introduzione.................................................................................................... Pag. 472. Le Convenzioni di Ginevra del 1949 .............................................................. » 483. Il diritto dei conflitti armati internazionali ..................................................... » 494. L’applicazione del diritto internazionale umanitario ratione personae ............... » 515. La rappresaglia ............................................................................................... » 556. Il diritto dei conflitti armati non internazionali .............................................. » 577. L’articolo 3 delle Convenzioni di Ginevra del 1949....................................... » 598. I Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra ....................................... » 609. La neutralità .................................................................................................... » 63

Capitolo Terzo - La responsabilità penale dell’individuo nel diritto interna-zionale

1. La responsabilità individuale per i crimini internazionali .............................. » 652. I crimini internazionali individuali ................................................................. » 673. I processi di Norimberga e di Tokyo .............................................................. » 694. IL regime attuale di repressione dei crimini internazionali ............................ » 725. Le sanzioni previste per il genocidio e le infrazioni gravi ............................. » 76

Capitolo Quarto - I tribunali penali internazionali

1. Il diritto internazionale penale ........................................................................ » 802. I Tribunali ad hoc istituiti dall’ONU .............................................................. » 803. I Tribunali ad hoc istituiti mediante accordo .................................................. » 824. La Corte Penale Internazionale ...................................................................... » 835. La giurisdizione universale nazionale ............................................................ » 86

Capitolo Quinto - L’uso della forza nel diritto internazionale

1. Dalla liceità al divieto dell’uso della forza ..................................................... » 892. L’uso legittimo della forza .............................................................................. » 923. La forza militare internazionale dell’ONU .................................................... » 1014. La legittima difesa .......................................................................................... » 1045. Il diritto di intervento ..................................................................................... » 1066. La sicurezza in Europa ................................................................................... » 1107. La politica europea di sicurezza e difesa (PESD) .......................................... » 113

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