LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

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LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI NELL’UNIONE EUROPEA

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LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI. NELL’UNIONE EUROPEA. PREMESSA. Dopo la II Guerra mondiale: Affermazione dell’idea di rigidità costituzionale Affermazione del principio di extraterritorialità dei diritti (nascita della tutela internazionale dei diritti dell’uomo). - PowerPoint PPT Presentation

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  • LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALINELLUNIONE EUROPEA

  • PREMESSADopo la II Guerra mondiale:Affermazione dellidea di rigidit costituzionaleAffermazione del principio di extraterritorialit dei diritti (nascita della tutela internazionale dei diritti delluomo)

  • IL RUOLO DEL CONSIGLIO DEUROPA

  • LA TUTELA EUROPEA DEI DIRITTIApprovazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libert fondamentali (CEDU) nel 1950Creazione della Corte europea dei diritti delluomo (Corte di Strasburgo)

  • TIPI DI RICORSI ALLA CORTE EUROPEA

    RICORSO INTERSTATALE: da parte di uno Stato contro un altro StatoRICORSO INDIVIDUALE: da parte di una persona contro uno Stato

  • PRESUPPOSTI PER IL RICORSO INDIVIDUALE ALLA CORTE EUROPEAQualunque individuo sottoposto alla giurisdizione di uno Stato che ha aderito alla CEDU pu fare ricorso alla Corte europea per denunciare una violazione di un suo diritto fondamentale se:Si tratta di un diritto garantito dalla CEDU denunciata una violazione personale e realeSono stati previamente esauriti tutti i rimedi giurisdizionali interni (carattere accessorio e suppletivo del ricorso europeo)

  • IL RUOLO DELLUNIONE EUROPEA

  • GLI INIZIFino al 1969 nessuna tutela comunitaria dei diritti fondamentali1969: nella sent. Stauder la Corte di giustizia afferma: i diritti fondamentali della persona fanno parte dei principi generali del diritto comunitario di cui la Corte garantisce losservanza

  • LE FONTI DI ISPIRAZIONESent. Internationale Handelsgesellschaft (1970): dalla Corte di giustizia sono tutelati i diritti fondamentali che emergono dalle tradizioni costituzionali comuni, in quanto principi generali del diritto comunitarioSent. Nold (1974): dalla Corte di giustizia sono tutelati anche i diritti fondamentali che risultano dai trattati internazionali in materia di tutela dei diritti a cui gli Stati membri hanno aderito, in quanto principi generali del diritto comunitarioSent. Rutili (1975): fra questi trattati internazionali una particolare importanza assunta dalle CEDU

  • ATTI SOTTOPOSTI AL SINDACATO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA IN MATERIA DI DIRITTI FONDAMENTALIGli atti delle istituzioni comunitarieGli atti statali di attuazione del diritto comunitario (sent. Klensch, 1988)Gli atti statali comunque adottato nellambito coperto dal Trattato (ad esempio gli atti statali in deroga legittima al Trattato: sent. ERT, 1991)

  • USO DELLE TRADIZIONI COSTITUZIONALI COMUNIInizialmente un uso strumentale alle esigenze del Trattato (es. sent. Hoechst 1989 sulle ispezioni nei locali commerciali)Poi un uso pi legato a criteri maggiormente oggettivi (es. sent. D 2001 sulle unioni di partner dello stesso sesso)

  • BILANCIAMENTO FRA DIRITTI FONDAMENTALI E LIBERTA ECONOMICHEInizialmente generale prevalenza delle libert economiche (es. sent. Hoechst 1989)Apertura verso i diritti fondamentali: Conclusioni dellAvv. Gen. nel caso Konstantinidis 1993 su un problema di traslitterazione del cognome di un cittadino grecoOggi: sent. Schmidberger 2003 (chiusura dellautostrada del Brennero per consentire lo svolgimento di una manifestazione ambientalista)

  • RAPPORTI FRA LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELLUOMO E LA CORTE DI GIUSTIZIA

  • PROBLEMA DEL CONTRASTO INTERPRETATIVO FRA CORTIInizialmente numerosi casi di contrasto interpretativo (ad es. sulla nozione di domicilio)Oggi la Corte di giustizia usa linterpretazione delle norme CEDU data dalla Corte di Strasburgo e questultima usa la giurisprudenza della Corte di giustizia

  • PROBLEMA DEL CONTROLLO ESTERNO DEGLI ATTI DELLUNIONE EUROPEAInizialmente: tutti i ricorsi per violazione di diritti imputabili alla Comunit europea erano dichiarati inammissibili perch la Comunit non era parte della CEDUOrd. M&Co. della Commissione europea dei diritti delluomo (1990): i ricorsi contro atti di unorganizzazione internazionale come la CEE sono inammissibili se allinterno di tale organizzazione o diritti fondamentali ricevono una protezione equivalente a quella offerta dalla CEDU

  • SEGUESent. Matthews della Corte europea dei diritti (1999): poich lAtto contestato (lAtto sullelezione diretta del Parlamento europeo del 1976) non un normale atto comunitario e quindi non sottoposto al sindacato della Corte di giustizia, il ricorso alla Corte europea dichiarato ammissibile e giudicato fondato. Tale Atto lede il diritto di voto riconosciuto dalla CEDU.

  • TRATTATO DI LISBONAArt. 6, par. 2 TUE: LUnione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libert fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dellUnione definite dai Trattati.

  • EVOLUZIONE NORMATIVA

  • TRATTATO DI MAASTRICHTArt. F, par. 2: LUnione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libert fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 Novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

  • TRATTATO DI AMSTERDAMArt. 6:LUnione si fonda sui principi di libert, democrazia, rispetto dei diritti delluomo e delle libert fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri.LUnione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libert fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 Novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

  • SEGUEArt. 7: introduzione di un controllo di natura politica sulla perdurante osservanza, da parte degli Stati membri, dei diritti delluomoArt. 46: attribuisce alla Corte di giustizia la competenza di esercitare il controllo giurisdizionale sullattivit delle istituzioni comunitarie anche sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali.Art. 49: qualifica la garanzia dei diritti fondamentali come un presupposto imprescindibile perladesione allUnione di nuovi Stati.

  • LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLUNIONE EUROPEASolennemente proclamata a Nizza nel 2000, inizialmente come un documento politico privo di efficacia giuridicamente vincolanteCon lentrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1 dicembre 2009, assume lo stesso valore giuridico dei Trattati divisa in sei capi (dignit, libert, eguaglianza, solidariet, cittadinanza, giustizia)

  • TRATTATO DI LISBONAArt. 6 TUE:LUnione riconosce i diritti, le libert e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dellUnione del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dellUnione definite nei Trattati. I diritti, le libert e i principi della Carta sono interpretati in conformit delle disposizioni generali del Titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.LUnione aderisce alla CEDU. Tale adesione non modifica le competenze dellUnione definite dai Trattati.I diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte dellUnione in quanto principi generali.

  • PER APPROFONDIREM. Cartabia (a cura di), I diritti in azione, Il Mulino, 2007, Cap. 1 Lora dei diritti fondamentali nellUnione europea (pag. 13-66) e Cap. 3 La CEDU e lUnione europea (pag. 91-144).M.E. Gennusa, La tutela dei diritti fondamentali nellUnione europea: tratti di continuit e discontinuit nella giurisprudenza comunitaria, in Il Politico, 2006, n. 2