05 Tutela dei diritti
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G.Pedrazzi-Unibs v1.6/32 1
TUTELA DEI DIRITTI
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TUTELA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
Processo civileattività svolta dal giudice per porre fine ad una
controversia attraverso l’emanazione di un provvedimento giudiziale
Parti del processoAttore: chi rivolge la domanda al giudice
Convenuto: colui contro il quale la domanda è rivolta
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DOMANDA
Attività di accertamento del fatto
Individuazione della norma da applicare al caso concreto
SENTENZA
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SITUAZIONI GIURIDICHENEL PROCESSO
Azione:
potere di rivolgersi al giudice per ottenere la tutela di un diritto;
diritto ad ottenere la prestazione di una tutela giurisdizionale qualificata
Eccezione:
strumento con cui una parte resiste alle pretese della controparte
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SENTENZA
Limiti oggettivi e soggettivi del giudicato
Produce effetto tra le parti, eredi ed aventi causa (art. 2909 c.c.)
1. Mero accertamento/dichiarativa
2. Costitutiva
3. Di condanna (risarcitoria/inibitoria/restitutoria)
ADR
Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie:
MEDIAZIONE/CONCILIAZIONE
ARBITRATO
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PRINCIPIO DELL’ONERE DELLA PROVA (art. 2697 c.c.)
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Fatti alla base di azione o eccezione devono essere provati dalla persona che
agisce o eccepisce
L’ONERE DELLA PROVA
INVERSIONEDELL’ONERE PROBATORIO
si realizza in due ipotesi:
LEGALE: riconoscimento di debito [1988]
Cfr. anche PRESUNZIONI LEGALI
CONVENZIONALE: concordata dalle parti, purché abbia ad oggetto diritti disponibili e non renda eccessivamente oneroso l’esercizio di tali diritti per una parte [2698]
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PROVENozione: strumenti attraverso i quali si forma il
convincimento del giudice
Oggetto: circostanze di fatto dedotte dalle parti a fondamento delle proprie azioni o eccezioni
Principio dispositivo:
Spetta alle parti il compito di produrle, il giudice nel processo civile non ha l’obbligo di
ricercarle attivamente
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CLASSIFICAZIONE
Prova diretta: ha per oggetto il fatto stesso che deve essere provatoProva indiretta: ha per oggetto un fatto diverso (indizio) da cui può essere arguito il fatto che deve essere provato
Prova libera: valutata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamentoProva legale: prova che il giudice è obbligato a valutare nel modo previsto dalla legge
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PRINCIPALIMEZZI DI PROVA
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PROVA DOCUMENTALE
1. Atto pubblico (art. 2699):Documento redatto dal notaio o da un
altro pubblico ufficiale abilitatoFa piena prova fino a querela del falso
della provenienza del documento dal PU che lo ha redatto e delle dichiarazioni in esso contenute
PROVA DOCUMENTALE
2. Scrittura privata autenticata(art. 2703)
3. Scrittura privata (art. 2702):Documento sottoscritto dalla parteFa piena prova solo se colui contro il
quale è prodotta riconosce come propria la sottoscrizione
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DEFINIZIONI
Documento: rappresentazione di atti o fatti
Dichiarazioni
di scienza di volontà
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PROVA TESTIMONIALENarrazione dei fatti della causa compiuta al
giudice durante il processo da soggetti che non sono parti nel processo
Art. 2724 c.c.: prova testimoniale è sempre ammessa quando:
1. Preesiste un principio di prova scritta2. Impossibilità morale o materiale di procurarsi
una prova scritta3. Perdita incolpevole del documento
ESCLUSA SE L’OGGETTO DELLA PROVA È:
1. Atto che richiede forma ad substantiam2. Contratto, pagamento o remissione di
debito di valore superiore a 2,58 euro (salva autorizzazione del giudice)
3. Patti aggiunti o contrari al contenuto del documento se la stipulazione è stata anteriore o contemporanea (se la stipulazione è posteriore, è possibile consentire la prova in base al criterio della verosimiglianza)
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CONFESSIONE
Dichiarazione di una parte sulla verità di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli alla controparte
Esempio di prova legale
Requisito: capacità di disporre del diritto a cui si riferiscono i fatti
CONFESSIONE
1. Giudiziale: è resa in giudizio, forma piena prova contro chi confessa
2. Stragiudiziale: resa fuori dal giudizio, forma piena prova solo se resa alla parte o un suo rappresentante, se resa ad un terzo è liberamente apprezzabile dal giudice
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GIURAMENTO
Dichiarazione con cui una parte asserisce come vero un fatto nella forma solenne prevista dalla legge
Esempio di prova legaleTipologie:
1. Decisorio: deferito da una parte all’altra per farne dipendere in tutto o in parte la decisione della causa
2. Suppletorio: deferito d’ufficio dal giudice ad una parte quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate ma non sono prive del tutto di fondamento
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PRESUNZIONEMezzo di prova indiretta
Tipologie:1. Legale: conseguenze che la legge trae da un
fatto noto per risalire ad un fatto ignoto Assoluta: non ammette prova contraria Relativa: ammette prova contraria
2. Semplice: argomenti, lasciati al libero apprezzamento del giudice, tramite i quali il giudice considera provate circostanze per le quali manchi direttamente una prova
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PUBBLICITÀ DEI FATTI GIURIDICI
Sistema apprestato dal Legislatore per rendere conoscibili atti e fatti giuridici.
P. Notizia: rendere noti atti o fattiOnere, in mancanza: atto è valido, però
sanzione pecuniaria es.: Pubblicazioni matrimoniali
PUBBLICITÀ
P. Dichiarativa: per rendere opponibile un atto a terzi
Se manca: atto è valido ed efficace tra le parti ma non è produttivo di effetti rispetto ai terzi (inopponibilità dell’atto non trascritto)
es.: TrascrizioneP. Costitutiva: elemento costitutivo della
fattispecie, indispensabile Se manca: atto è inefficace anche tra le
parti es.: Iscrizione dell’ipoteca
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TRASCRIZIONE
Tipologia di pubblicità dichiarativa che consiste nell’inserire il contenuto di atti
giuridici in pubblici registriScopo:
1.Rendere opponibili ai terzi le vicende traslative relative a beni mobili registrati ed immobili
2.Dirimere controversie tra più aventi causa dal medesimo dante causa nel caso di acquisto di diritti tra loro incompatibili
TRASCRIZIONE
Onere per le parti
Obbligo per il pubblico ufficiale
Principio della continuità delle trascrizioni
Non è efficace la trascrizione di un atto se il precedente avente causa non aveva trascritto
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CONTINUITÀ DELLE TRASCRIZIONI
• Art. 2650 c.c. comma I: Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto l’atto anteriore di acquisto
• Per individuare il legittimo avente causa sono necessarie trascrizioni continue almeno fino a quando non intervenga l’usucapione
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D non può opporre il suo acquisto a C se non trascrive anche l’acquisto di B
A
B C
D
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OGGETTO DI TRASCRIZIONE
1. Atti o contratti relativi ad immobili o altri diritti ex art. 2643 e ss.
2. Provvedimenti giudiziali costitutivi, traslativi, modificativi dei diritti ex art. 2643 ss.
3. Domande giudiziali relative agli atti soggetti a trascrizione
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EFFETTI DELLA TRASCRIZIONEArt. 2644 c.c.
• Comma I: Gli atti enunciati nell’articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.
• Eccezione al principio:“prior in tempore potior in iure”
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C non può opporre il suo acquisto a D se non trascrive per primo
A
B (1.01.05)
(2.02.07) (3.03.07)
C D
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FUNZIONI DELLA TRASCRIZIONE
Funzione principale: 1. Dichiarativa, risolvere conflitti tra più aventi
causa dal medesimo dante causa
Altre funzioni:2. Costitutiva: trascrizione del titolo idoneo ai fini
di usucapione abbreviata3. Prenotativa: trascrizione del contratto
preliminare e delle domande giudiziali4. Sanante: rende inopponibili ai terzi gli effetti
della sentenza che accoglie la domanda di impugnazione di un atto
PUBBLICITÀ SANANTE
- L’atto è invalido ad es. per incapacità legale del dante causa.
- Il terzo acquista il diritto in buona fede e trascrive l’atto prima della
- domanda giudiziale per far valere la nullità che viene trascritta dopo 5 anni
- l’azione non nuoce al terzo avente causa
- [2652 nn.6-7-8]
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