La trasparenza amministrativa e l’accountability gestionale e contabile

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La trasparenza amministrativa e l’accountability gestionale e contabile Giugno 2008

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Page 1: La trasparenza amministrativa  e l’accountability gestionale e contabile

La trasparenza amministrativa

e l’accountability gestionale e contabile

Giugno 2008

Page 2: La trasparenza amministrativa  e l’accountability gestionale e contabile

Il tema dell’accountability, della trasparenza amministrativa e gestionale, è oggetto di grande attenzione da parte delle organizzazioni non profit perché rappresenta un asse di valore essenziale per lo sviluppo del Terzo settore ed in definitiva per la crescita di una società civile sempre più sensibile e responsabile oltre che generosa.

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Accountability = ResponsabilitàAccountability = Responsabilità

Il dizionario traduce il termine inglese “accountability con “responsabilità.

L’accountability presuppone trasparenza, garanzie, assunzione di responsabilità e

rendiconto sulle attività svolte.

L’accountability esprime la responsabilità informativa dell’ente non profit

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E’ l’esigenza di dover rendere conto dei risultati ottenuti nel

caso di utilizzo di risorse non proprie e si sostanzia nel sistema informativo

. Responsabilità verso chi ?

Tutti i portatori di interesse

“Stakeholders

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Il diritto degli stakeholders ad avere informazioni trasparenti

I soci

I volontari

I collaboratori retribuiti

I donatori

I finanziatori/i sponsor

Gli utenti

Le famiglie degli utenti

Le amministrazioni pubbliche

La comunità locale

Le altre organizzazioni con cui si collabora

Chi sono

Idealistiche (condivisione degli scopi istituzionali

Economiche (retribuzioni, Tfr, oneri sociali)

Interessi monetari

Sociali

Organizzative/gestionali

Fiscali (sia le forme di imposizione diretta che

indiretta)

Quali relazioni li legano all’ente

Cosa vogliono sapere

  istituzionale: orientamento alle finalita’ di utilita’/solidarieta’ sociale dichiarate e del relativo livello di soddisfacimento.gestionale – verifica del rispetto dei vincoli economici che impongono a qualsiasi azienda- amministrativa – rispetto dei vincoli legali, della legittimazione alle agevolazioni invocate, ecc.;- Di governo – adeguatezza alle dimensioni dell’ente. Garantire gestione efficace, efficiente e trasparente       

Livelli di trasparenza

Informazioni sull’attività svolta

Informazioni di tipo gestionale

Informazioni di tipo contabile

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Accountability gestionale

Accountability contabile

L’ambito delle responsabilità

Processi “aziendali”

Valutazione della corrispondenza tra obiettivi

e risultati

Social accounting

Tenuta della contabilità economico patrimoniale

Bilancio di esercizio

Misurazione dei risultati e del capitale di funzionamento

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Il RENDERE CONTO E’………..

DOVERE OBBLIGO

Morale nei confronti dei

sostenitori. E’ parte

integrante del “contratto

di fiducia” con i donatori

Giuridico. Si discute

se l’erogazione di

modico valore

configuri una

“donazione modale”,

utilizzo della somma

per un determinato

motivo

Fiscale: diverse norme impongono l’obbligo di rendicontazione

Rafforza l’immagine e il grado di percezione positiva dell’ente;

Può rappresentare uno strumento di comunicazione sociale;

OPPORTUNITA’

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La comunicazione trasparente

Social accounting

PRE

Processi aziendali che

attengono alla

redazione dei

documenti formali per la

comunicazione agli

stakeholders interni ed

esterni degli aspetti

sociali ed ambientali

dell’attività dell’ente;

Informare con

trasparenza sulle

finalità che si

intendono

perseguire;

Informare sulle

trattenute per

copertura spese e

gestione denaro

Informare sui

sistemi di protezione

del denaro raccolto;

Informare sulle modalità di impiego dei fondi raccolti;

Informare sui risultati raggiunti;

Informare sui fondi residui;

Informare sulle eventuali criticità.

POST

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Il percorso della donazione

SOSTENITORE ENTE

AMBIENTE COLLETTIVITA’

SERVIZIO

DENARO

IMPIEGO

SERVIZIO

BENI

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Il percorso della donazione

- Informativa specifica dell’ente - spontanea erogazione

Risorsa a disposizione dell’ente

Risorsa libera

Vincolata per decisione del sostenitore

Vincolata per decisione degli organi istituzionali

RACCOLTA PUBBLICA

CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE

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La ripartizione della donazione

Donazione = Costi di struttura + Oneri di utilità sociale

QUALI LE % DI RIPARTIZIONE ?

E’ SEMPRE COSI’ ?

Donazione = Costi di struttura + Oneri di utilità sociale + Residuo + Altro

ESISTONO REGOLE SPECIFICHE O ABITUDINI ?

COME RILEVARE LE DONAZIONI ? ESISTONO OBBLIGHI CONTABILI ?

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Accountability contabile: informativa obbligatoria

La norma civilistica

Le leggi speciali

L’obbligo del bilancio

è previsto dal codice

civile solo per le

associazioni

riconosciute ma solo

in termini

d’approvazione

annuale

Le deroghe contenute nella disciplina delle leggi speciali ribadiscono al più l’obbligo d’approvazione ed un contenuto minimale che tuttavia non privilegia gli aspetti qualitativi circa il grado di raggiungimento

della finalità istituzionale

Gli ENC sono tenuti alla

redazione di un bilancio

consuntivo per l’attività

complessivamente

realizzata per evidenziare la

situazione economica,

finanziaria e patrimoniale

dell’ente (D.Lgs460/97. Sono tenuti ad allegare una

relazione circa l’impiego dei

proventi (istituzionali e

commerciali). (D.M 25/5/95,

C.M. 152/1992, C.M

124/1998, Art.148 Tuir)

La normativa fiscale

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Art. 20 cc, primo comma: “L’assemblea degli associati deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio” Art. 1713 cc, : Gli amministratori devono rendicontare in merito al proprio operato” obblighi contabili e di bilancio sono previsti dalle leggi speciali:

ONG: legge 49/1987;ODV: legge 11/8/1991;ASD: legge 398/91; Società sport.dilett: 289/2002;Fondazioni liriche: D.Lgs 367/1996;ONLUS: D.Lgs 460/97; APS: legge 383/2000 Cooperative sociali: legge 381/91;Impresa sociale: D.Lgs 155/2006.

Norme civilistiche e leggi speciali

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Gli ENP che effettuano, nell’ambito istituzionale, raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (art. 20 DPR 600/73); Gli enti che hanno ricevuto il contributo del 5 per mille, devono redigere un apposito e separato rendiconto – corredato da una relazione illustrativa - nel quale devono indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite. La redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo (art.8 del D.P.C.M 19/3/2008).

Norme fiscali

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Raccolta pubblica di fondi del________________In occasione di__________denominata________

Uscite EntrateOneri promozionali Cessione di beniAcquisto di beni Erogazioni liberali……………………….. …………………………….Totale uscite Totale entrate

Il presente documento è conforme alla documentazione contabile di supporto ed è stato approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Il documento deve essere tenuto e conservato ai sensi dell’art.22 del DPR 600/73

Norme fiscali: fac - simile di rendiconto

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Più dai, meno versi”, art.14 D.L 14 marzo 2005 n.35, “ Decreto competitività “convertito dalla L. 14 maggio 2005 n.80. C.M. Agenzia delle entrate, 19 agosto 2005, n. 39/E. “…costituisce in ogni caso presupposto per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1(ossia la possibilità di dedurre) la tenuta da parte del soggetto che riceve le erogazioni di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria…”.

Norme fiscali

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In pratica la norma, sancisce la deducibilità dell’erogazione per il soggetto che la effettua a condizione che il beneficiario la formalizzi nella sua contabilità con:scritture contabili complete e analiticheredazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria. La completezza delle scritture comporta che ogni operazione sia individuata con precisione indicando ad esempio: numero d’ordine, data, natura della liberalità, importo, modalità di versamento, soggetto erogante (nome, cognome, denominazione giuridica, indirizzo, codice fiscale).L’analiticità impone di eseguire le scritture “ad una ad una” senza raggruppamenti né per data, né per soggetto erogante, né per modalità di accredito.

Norme fiscali

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La valutazione e l'iscrizione delle liberalità nel bilancio di esercizio

• Per "liberalità" si intende qualsiasi forma di erogazione volontaria ad un'azienda di denaro o di altre attività, materiali o immateriali, ovvero la cancellazione delle sue passività, per mezzo di un trasferimento non reciproco da parte di un altro soggetto, che non riceve in cambio alcun beneficio tangibile approssimativamente dello stesso valore.• La causa del trasferimento è, quindi, da individuare nella volontà dell'erogante di sostenere le finalità istituzionali e di utilità sociale dell'azienda non profit.• Fra le liberalità si annoverano, ad esempio, le donazioni monetarie e non monetarie, i legati, le altre liberalità d'uso indicate dal codice civile, i contributi erogati da soggetti pubblici e privati.

Fonte “ raccomandazione N. 2 CNDC “ La valutazione e l'iscrizione delle liberalità nel bilancio d'esercizio delle aziende non profit “

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Le liberalità erogate senza vincolo o condizione

Le liberalità erogate senza che un vincolo o una condizione, imposte dal donatore, ne limitino l'utilizzo, vanno imputate fra i proventi dell'esercizio in cui sono ricevute o di quello in cui si acquisisce il diritto, difendibile in giudizio, di riceverle, purché ad esse sia attribuibile un attendibile valore monetario.Le liberalità non vincolate vanno iscritte nella classe 1), Proventi da attività tipiche, dello schema di Rendiconto di Gestione, ed opportunamente ripartite, in funzione delle caratteristiche del soggetto erogante, fra i punti 1.2) proventi da contratti con enti pubblici, 1.3) proventi da soci ed associati e 1.4) proventi da non soci, o, se connesse con una specifica operazione di raccolta fondi, nella classe 2), Proventi da raccolta fondi, dello stesso prospetto.

PROVENTI E RICAVI1) Proventi e ricavi da attività tipiche1.2) Da contratti con enti pubblici1.3) Da soci ed associati1.4) Da non soci2) Proventi da raccolta fondi2.1) Raccolta 1

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Le liberalità vincolate

Le liberalità vincolate sono quelle “assoggettate per volontà del donatore o, comunque, di un terzo esterno, a una serie di restrizioni, di vincoli che ne limitano l'utilizzo in modo temporaneo o permanente.”Tali liberalità vanno rilevate direttamente ad incremento del patrimonio netto. Il patrimonio netto negli enti non profit, in particolare per quelli di tipo erogativo ha la caratteristica natura di “fondo di scopo destinato al raggiungimento dello “scopo statutario

PASSIVOA) Patrimonio nettoIII - Patrimonio vincolato1)Fondi vincolati destinati da terzi2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

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Le liberalità vincolate alla realizzazione dei progetti

Qualora le donazioni vincolate fossero numerose e coinvolgessero, quindi, la realizzazione di specifici e diversi progetti, occorrerà seguire la realizzazione dei progetti stessi attraverso una vera e propria contabilità per progetti.

Ciò può essere fatto con uno specifico allegato di bilancio, che illustri l'evoluzione dei fondi vincolati, componenti il patrimonio netto, o anche attraverso appositi conti d'ordine.

Nel caso di donazioni di beni patrimoniali (immobili o titoli) essi potrebbero essere valorizzati al valore catastale o corrente (ad es. peritale) con contropartita diretta al conto Patrimonio netto.

Le liberalità di beni patrimoniali

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Le promesse di liberalità

Le promesse di donazione, riportate su di un documento scritto o derivanti da un annuncio pubblico del donatore, e, quindi, difendibili giuridicamente, con prove sufficienti e verificabili mediante documentazione attendibile, vanno suddivise ai fini della rilevazione contabile in promesse soggette a condizione e promesse incondizionate.Le promesse soggette a condizione risolutiva dipendono da un evento futuro definito dal donatore. Esse vanno, quindi, rilevate esclusivamente fra i conti d'ordine posti a corredo dello Stato Patrimoniale.Le promesse di donazione incondizionate dipendono, esclusivamente, dal passaggio di un lasso di tempo, definito dal promittente, fra il momento dell'effettuazione della promessa ed il momento dell'effettiva erogazione della liberalità. Esse vanno, quindi, contabilizzate come liberalità soggette ad un vincolo temporaneo di tempo ed imputate fra i proventi del Rendiconto della Gestione dell'esercizio in cui si riceve la promessa; tale provento viene misurato dal credito vantato nei confronti del promettente, che è epilogato, insieme con gli altri crediti dello stesso tipo, in un'apposita sottovoce, nella voce C) II 2), altri crediti dello Stato Patrimoniale.35.

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Gli schemi di bilancio: la rappresentazione qualitativa-quantitativa

• Nella presentazione dei risultati gli aspetti qualitativi sono forse l’aspetto più importante ed è per questo che molti enti non profit tendono a fare un bilancio sociale che integra la rendicontazione quantitativa per esprimere anche in termini qualitativi quello che essa non è in grado di offrire.

•La rappresentazione degli aspetti quantitativi genera ancora dubbi e perplessità. Molti enti erroneamente usano il bilancio delle imprese che predilige le informazioni quantitativo-monetarie, altri modelli ibridi e liberi, altri ancora s’ispirano alle raccomandazioni degli Ordini professionali.

• Al fine di rispondere all'esigenza degli enti del Terzo Settore di dotarsi di sistemi di rendicontazione ad hoc che tengano conto, da una parte, della necessità di perseguire l'economicità della gestione, oltreché l'efficacia e l'efficienza della stessa e, dall'altra parte, delle caratteristiche che differenziano tali enti dalle società commerciali, l’Agenzia per le ONLUS ha recentemente presentato “Le Linee guida e schemi per la redazione dei Bilanci di Esercizio degli Enti Non Profit”.

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Le Linee guida e schemi per la redazione dei Bilanci di Esercizio degli Enti Non Profit

I documenti di bilancio illustrati dalle linee guide e che costituiscono nel loro complesso il bilancio di esercizio sono:

Lo Stato Patrimoniale;Il Rendiconto gestionale;La Nota Integrativa;La Relazione di missione.

Gli enti di maggiori dimensione potranno integrare il Rendiconto gestionale con adeguati Conti Economici gestionali atti a rappresentare la dinamica dei costi e ricavi delle attività tipiche.Gli enti gestiti in forma societaria, quali le cooperative e le imprese sociali, potranno riclassificare le informazioni ed i dati secondo gli schemi proposti. Gli enti di minore dimensione, almeno per quanto attiene le entrate, con proventi e ricavi inferiori ai 100.000,00 potranno optare in luogo dei documenti di cui ai punti 1 e 2, per un rendiconto finanziario predisposto con i criteri dei cassa e non di competenza opportunamente integrato da un prospetto delle attività patrimoniali in essere alla data di riferimento del bilancio.

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Il Rendiconto gestionale

l'attività di rendicontazione negli enti non profit ha, come scopo principale, quello di informare i terzi sull'attività posta in essere dall'azienda nell'adempimento della missione istituzionale ed ha, come oggetto, le modalità attraverso le quali l'ente ha acquisito ed impiegato le risorse nello svolgimento di tali attività.Il Rendiconto Gestionale a proventi/ricavi e costi/oneri informa, pertanto, sulle modalità con le quali le risorse sono state acquisite ed impiegate nel periodo, con riferimento alle cosiddette “aree gestionali”. Le aree gestionali dell'azienda non profit individuate sono:• attività tipica o di istituto. Si tratta dell'attività istituzionale svolta dall'azienda non profit seguendo le indicazioni previste dallo statuto;• attività promozionale e di raccolta fondi. Si tratta di attività svolte dall'azienda, nel tentativo di ottenere contributi ed elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività funzionali e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;• attività accessoria. Si tratta di attività diversa da quella istituzionale ma complementare rispetto alla stessa in quanto in grado di garantire all'ente non profit risorse utili a perseguire le finalità istituzionali espresse dallo statuto;• attività di gestione finanziaria e patrimoniale. Si tratta di attività di gestione patrimoniale e finanziaria strumentali all'attività di istituto;• attività di natura straordinaria. Si tratta di attività straordinarie strumentali all'attività di istituto; • attività di supporto generale. Si tratta dell'attività di direzione e di conduzione dell'azienda che garantisce il permanere delle condizioni organizzative di base che ne determinano il divenire.

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Lo schema di rendiconto gestionale ONERI1) Oneri da attività tipiche 70%1.1) Acquisti1.2) Servizi1.3) Godimento beni di terzi1.4) Personale1.5) Ammortamenti1.6) Oneri diversi di gestione2) Oneri promozionali e di raccolta fondi2.1) Raccolta 12.2) Raccolta 22.3) Raccolta 32.4) Attività ordinaria di promozione3) Oneri da attività accessorie 3.1) Acquisti3.2) Servizi3.3) Godimento beni di terzi3.4) Personale3.5) Ammortamenti3.6) Oneri diversi di gestione

PROVENTI E RICAVI1) Proventi e ricavi da attività tipiche1.1) Da contributi su progetti1.2) Da contratti con enti pubblici1.3) Da soci ed associati1.4) Da non soci1.5) Altri proventi e ricavi

2) Proventi da raccolta fondi2.1) Raccolta 12.2) Raccolta 22.3) Raccolta 32.4) Altri3) Proventi e ricavi da attività accessorie3.1) Da gestioni commerciali accessorie3.2) Da contratti con enti pubblici3.3) Da soci ed associati3.4) Da non soci3.5) Altri proventi e ricavi

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Lo schema di rendiconto gestionale 4) Oneri finanziari e patrimoniali4.1) Su rapporti bancari4.2) Su prestiti4.3) Da patrimonio edilizio4.4) Da altri beni patrimoniali5) Oneri straordinari5.1) Da attività finanziaria5.2) Da attività immobiliari5.3) Da altre attività6) Oneri di supporto generale6.1) Acquisti6.2) Servizi6.3) Godimento beni di terzi6.4) Personale6.5) Ammortamenti6.6) Altri oneriRisultato gestionale positivo

4) Proventi finanziari e patrimoniali4.1) Da rapporti bancari4.2) Da altri investimenti finanziari4.3) Da patrimonio edilizio4.4) Da altri beni patrimoniali5) Proventi straordinari5.1) Da attività finanziaria5.2) Da attività immobiliari5.3) Da altre attivitàRisultato gestionale negativo

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La relazione di missione

La Relazione di missione ha la funzione di integrare gli altri documenti di bilancio per garantire un'adeguata rendicontazione sull'operato dell'ente e sui risultati ottenuti, con una prospettiva centrata sul perseguimento della missione istituzionale. La Relazione di missione deve fornire informazioni rispetto a tre ambiti principali:

• missione e identità dell'ente;• attività istituzionali, volte al perseguimento diretto della missione;• attività “strumentali”, rispetto al perseguimento della missione istituzionale (attività di raccolta fondi e di promozione istituzionale).

Per ciascuno degli ambiti sopra menzionati si può procedere ad una più o meno dettagliata rendicontazione in relazione alle dimensioni dell'ente.

Missione dell’ente

Attività istituzionali

Attività strumentali

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La relazione di missione: indicazioni di carattere generale

In particolare, devono essere puntualmente individuate:• le finalità istituzionali, che esprimono la ragion d'essere dell'ente in termini sia di “problemi” che questo vorrebbe contribuire a risolvere o affrontare, sia di cambiamenti che vorrebbe determinare attraverso la svolgimento delle sue attività;• il sistema di valori e di principi che qualifica le finalità e, unitamente a queste, orienta le scelte strategiche ed i comportamenti operativi dei membri dell'ente;• le principali tipologie di attività attraverso le quali l'ente intende perseguire le finalità istituzionali, coerentemente con il sistema di valori e principi.

Nell'esplicitare la missione dovrebbero inoltre essere messi in rilievo:• i soggetti primariamente interessati all'operato dell'ente (stakeholder);• l'ambito territoriale di riferimento per l'ente;• le caratteristiche distintive dell'ente, rispetto ad altri che svolgono attività analoghe.

La rendicontazione sull'identità dell'organizzazione deve essere integrata da informazioni su:• compagine sociale, precisandone consistenza e composizione;• sistema di governo e controllo, illustrando l'articolazione, la responsabilità e la composizione degli organi e le regole che determinano il funzionamento; quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie, approfondimento sugli aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione degli associati alla vita dell'ente;

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La relazione di missione: indicazioni di carattere generale

• risorse umane, precisando consistenza e composizione in relazione alle diverse tipologie (personale retribuito, volontari, giovani in servizio civile, ecc.).La rendicontazione sulle attività istituzionali, volte a perseguire in via diretta la missione, deve essere articolata per “macro-aree di intervento”. Con tale termine si intende un insieme di attività istituzionali aggregate sulla base di criteri di rilevanza rispetto alla missione dell'ente e di comprensione da parte degli stakeholder interessati ai risultati sociali raggiunti.Per ogni macro-area devono essere descritte le diverse attività realizzate, prendendo in esame, in modo tra loro coordinato, i seguenti elementi:• bisogni rispetto ai quali l'ente è intervenuto e soggetti destinatari;• obiettivi, strategie, programmi di intervento;• risultati raggiunti, in termini di quantità e qualità delle realizzazioni prodotte (outcome) e, per quanto possibile, una corretta misurazione, degli effetti determinati rispetto ai bisogni identificati.Sulla base di tali elementi si dovrebbe condurre un'analisi che metta in evidenza anche eventuali criticità di:• efficacia, intesa come capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati e di soddisfare i

bisogni e le aspettative dei soggetti cui è indirizzata l'azione

Page 31: La trasparenza amministrativa  e l’accountability gestionale e contabile

La relazione di missione: indicazioni di carattere generale

efficienza, intesa come capacità di minimizzare le risorse utilizzate a parità di risultati ottenuti;• coerenza con gli impegni assunti (nella missione, nella carta dei servizi, ecc.).A tal fine, possono essere utilizzati specifici indicatori per misurare gli aspetti individuati come rilevanti e per effettuare un confronto tra i valori ottenuti nell'esercizio in esame e altri valori di riferimento (quali: valori di esercizi precedenti, obiettivi predefiniti, standard di riferimento, benchmark, ecc.).La rendicontazione sulle attività “strumentali” (attività di raccolta fondi e di promozione istituzionale, attività accessorie) deve in particolare prendere in esame:• la loro capacità di sostenere il perseguimento della missione;• la loro efficienza;• la coerenza con la missione, i valori e principi dichiarati.In particolare per l'attività di raccolta fondi si devono:• indicare i costi sostenuti, rapportandoli all'ammontare della raccolta stessa;• fornire informazioni relativamente alla coerenza tra l'utilizzo dei fondi raccolti e le dichiarazioni contenute nei messaggi di raccolta fondi; qualora non sia stato possibile rispettare gli impegni assunti, nedeve essere data adeguata giustificazione, indicando l'utilizzo effettuato.

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Rapporto costi sostenuti = costo della donazione

Donazione = Costi di struttura + Oneri di utilità sociale

Le consuetudini:

Le spese di struttura dell’ente non possono superare soglie percentuali prefissate e ragionevoli rispetto alle entrate totali dell’ente. Parimenti, le spese afferenti l’attività di fund raising non possono superare soglie percentuali prefissate e ragionevole rispetto all’ammontare di risorse raccolte (indicativamente il 25/30%)

L’incidenza dei costi di struttura

Fondi raccolti

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Donazione = Costi di struttura + Oneri di utilità sociale

Il parere dell’Agenzia delle Entrate: C.M 59/E del 31 ottobre 2007

“…Occorre, pertanto, individuare e quantificare un rapporto tra i fondi raccolti e laloro destinazione, prevedendo che i costi totali, sia amministrativi sia per l’attività diraccolta fondi, debbano essere contenuti entro limiti ragionevoli e tali da assicurare che, dedotti tali costi, residui, comunque, una certa quota di fondi da destinare ai progetti e alle attività per cui la stessa campagna è stata attivata.

A tale proposito, si ritiene che i fondi raccolti debbano essere destinati per lamaggior parte del loro ammontare a finanziare i progetti e l’attività per cui la raccoltafondi è stata attivata. I fondi raccolti, in sostanza, non devono essere utilizzati dall’ente per autofinanziarsi a scapito delle finalità solidaristiche che il legislatore fiscale hainteso incentivare. Per agevolare l’attività di accertamento da parte degli organi preposti alla vigilanza sulla raccolta fondi, le organizzazioni interessate avranno cura di specificare nella relazione illustrativa che accompagna il rendiconto l’importo dei fondi raccolti risultante dalla documentazione attestante i singoli versamenti, nonché le sommeeffettivamente destinate alle attività e ai progetti, dettagliatamente descritti, per i qualila raccolta fondi è stata attivata.

L’incidenza dei costi di struttura

Page 34: La trasparenza amministrativa  e l’accountability gestionale e contabile

MAX 30% struttura

NON MENO 70% Finalità solidaristiche

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La tracciabilità della donazione

Dalle tasche del sostenitore

alle casse dell’ente la donazione deve essere tracciabile

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La tracciabilità della donazione

In ossequio dei principi di:1) Trasparenza2) Rendicontazione3) Detassazione dei fondi raccolti per le attività istituzionali

In applicazione di norme tributarie che lo impongono: Articolo 15 comma 1 lettera i-bis del DPR 917/86; Articolo 10 comma 1 lettera g del DPR 917/86; Articolo 14 D.L 14 marzo 2005 n.35.

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La tracciabilità della donazione

“ il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241” (individuati in carte di debito, di credito e prepagate, assegni circolari e bancari) “e secondo ulteriori modalità che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze”. Le predette modalità trovano applicazione, come precisato con la circolare n. 39/E del 19 agosto 2005, anche per le erogazioni liberali effettuate ai sensi dell’art. 14 del decreto-legge 14 3 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Da ultimo, con risoluzione n. 133/E del 14 giugno 2007 è stato chiarito che le medesime modalità di versamento devono essere utilizzate anche per le erogazioni liberali detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera h), del TUIR. Le istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi 730 e UNICO confermano la generale applicabilità delle anzidette modalità di effettuazione delle erogazioni liberali al fine della fruizione dei relativi benefici fiscali.

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La tracciabilità della donazione

Dalle casse dell’ente alle attività solidaristiche la donazione deve essere tracciabile

L’ente deve:• spendere il denaro in conformità a quanto dichiarato ai donatori

o alle aziende pubbliche e/o private erogatrici;• erogare con modalità idonee a consentire la tracciabilità. Sono

assolutamente da preferire le transazioni bancarie anche ai fini del rispetto delle norme sull’antiriciclaggio;

• acquisire idonea documentazione di supporto (fatture, ricevute, report intermedi di spesa);

• deve istituire idonee contabilità di progetto anche di natura extra-contabile. I risultati confluiranno nel bilancio di esercizio

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La tracciabilità della donazione

In caso di realizzazione indiretta delle attività solidaristiche ovvero per il tramite di altra organizzazione similare l’ente deve:

1) formalizzazione i rapporti con le associazioni partner;

2) le modalità di rendicontazione, la loro periodicità e le relazioni cronologiche e temporali tra trasferimento dei fondi e realizzazione dei progetti che deve essere coordinata con la trasparenza e la tempestività della comunicazione ai donatori di fondi;

ENTE A

Demanda la realizzazione

Delle attività solidaristicheENTE

B

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La tracciabilità della donazione

3) l’identificazione dei responsabili dei progetti solidaristici con la individuazione di precise e esplicite modalità di responsabilizzazione personale e individuale. E’ infatti necessario che non ci sia sovrapposizione negli assetti di governo delle associazioni con il rischio, in caso contrario, che venga considerata l’ipotesi di “distribuzione di utili”.

GLI AIUTI UMANITARINell’ipotesi in cui l’ente intenda destinare all’estero i fondi pervenuti a seguitodi raccolte pubbliche effettuate occasionalmente ovvero acquisiti

nell’espletamento dell’attività tipica delle ONLUS (destinazione consentita “limitatamente agli aiuti umanitari” ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 460 del 1997), è, altresì tenuto ad annotare nella predetta relazione illustrativa ovvero nelle scritture contabili di cui all’art. 20-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, i dati identificativi di una accreditata istituzione che opera anche indirettamente nel paese estero destinatario dei fondi a cui siano stati preventivamente comunicati il piano e le modalità di erogazione dell’aiuto umanitario.

Page 41: La trasparenza amministrativa  e l’accountability gestionale e contabile

La tracciabilità della donazione

Nell’ipotesi in cui l’ente intenda destinare all’estero i fondi pervenuti a seguitodi raccolte pubbliche effettuate occasionalmente ovvero acquisiti

nell’espletamento dell’attività tipica delle ONLUS (destinazione consentita “limitatamente agli aiuti umanitari” ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 460 del 1997), è, altresì tenuto ad annotare nella predetta relazione illustrativa ovvero nelle scritture contabili di cui all’art. 20-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, i dati identificativi di una accreditata istituzione che opera anche indirettamente nel paese estero destinatario dei fondi a cui siano stati preventivamente comunicati il piano e le modalità di erogazione dell’aiuto umanitario.

GLI AIUTI UMANITARI IL PROBLEMA DELL’INVIO OLTRE FRONTIERA

Page 42: La trasparenza amministrativa  e l’accountability gestionale e contabile

La Revisione contabile del bilancio è obbligatoria ?

La norma civilistica

Il codice civile non Prevede per gli entiNon profit un organo Collegiale. L’organo di controllo può essere previsto dallo statuto.Non vi sono norme di comportamento

L ’obbligo, per le Onlus, allorquando superino il limite di euro 1.032.913,80 dei proventi per due anni consecutivi, di accompagnare il bilancio di esercizio con la relazione sottoscritta da un revisore professionista iscritto all’albo

Forniscono indicazioni, seppur generali, in merito ai criteri di valutazione delle voci di bilancio nell’ottica di fornire agli amministratori degli enti che ricorrono alla certificazione del bilancio un quadro sistematico ed uniforme di riferimento

Le linee guida

Le norme fiscali

Page 43: La trasparenza amministrativa  e l’accountability gestionale e contabile

L’organo di controllo

Vigila sulle attività di raccolta fondi e della relativa separata rendicontazione

Partecipa alle riunioni dell’organo esecutivo con funzioni consultive

Esprime un giudizio sul bilancio nel suo complesso

Page 44: La trasparenza amministrativa  e l’accountability gestionale e contabile

Il decalogo della trasparenza

1) L’attività complessiva dell’ente deve essere orientata verso il fine di utilità sociale previsto nell’atto costitutivo (mission) e deve essere svolta senza fine di lucro;

2) La struttura di governo e il sistema amministrativo dell’ente devono essere adeguati alle dimensioni dell’ente stesso ed in ogni caso devono garantire una gestione efficace, efficiente e trasparente;

3) E’necessario che il governo e i processi decisionali siano strutturati in modo tale da assicurare effettività e trasparenza. A tal fine, gli amministratori e dirigenti dell’ente dovranno essere attivi, indipendenti e autoreferenziali; le riunioni degli amministratori effettive, verbalizzate e non meno di quattro all’anno; gli amministratori remunerati devono essere in numero inferiore rispetto a quelli remunerati e non svolgere funzioni di presidente o tesoriere; vanno evidenziati se esistenti i conflitti di interesse nelle delibere degli amministratori e il membro interessato deve astenersi dalla delibera

Page 45: La trasparenza amministrativa  e l’accountability gestionale e contabile

Il decalogo della trasparenza

4) Gli amministratori non devono agire in un’ottica di breve periodo ma devono predisporre piani strategici di medio-lungo termine;

5) Ai fini della trasparenza, della rendicontazione e del controllo di gestione, gli enti non profit devono dotarsi di un sistema contabile adeguato alle dimensioni e alle entrate dell’ente e devono redigere rendiconti chiari ed esaustivi secondo schemi generalmente accettati per il settore non profit, da sottoporre nel caso di enti di maggiore dimensione, a un controllo esterno ed indipendente;

6) Per l’attività commerciale esercitata devono tenere una contabilità separata e occorre che tale gestione sia strumentale ai fini istituzionali;

7) Attraverso lo strumento dei bilanci, l’ente misura l’efficacia della gestione, indicando le modalità, i risultati e i limiti della realizzazione della propria missione;

8) Lente spende il denaro raccolto o ricevuto in conformità a quanto dichiarato ai donatori o alla P.A erogatrice e di tale modalità da conto nei propri bilanci

Page 46: La trasparenza amministrativa  e l’accountability gestionale e contabile

Il decalogo della trasparenza

9)Gli amministratori progettano e controllano l’attività di fund raising in modo efficace, efficiente, economico e trasparente. A tale fine gli eventuali accordi con raccoglitori di fondi professionali o partner commerciali devono essere stipulati in modo tale da garantire che il denaro raccolto venga impiegato per le finalità non profit che l’ente ha reso note al pubblico nella campagna di sensibilizzazione; inoltre occorre adottare gli standard ed i sistemi più elevati per proteggere il denaro raccolto;

10) Le spese di struttura dell’ente non possono superare soglie percentuali prefissate e ragionevoli rispetto alle entrate totali dell’ente. Parimenti, le spese afferenti l’attività di fund raising non possono superare soglie percentuali prefissate e ragionevole rispetto all’ammontare di risorse raccolte (indicativamente il 25/30%)

Fonte “Enti non profit” Il Sole 24 Ore