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La tassazione degli interessi in economia aperta e la direttiva comunitaria 2003/48/CE LEZIONE 3 Tassazione internazionale delle società - PARTE II Clamep Economia della tassazione e della regolazione dei mercati finanziari-Clamfim 4 crediti – 30 ore 8.11.2008- 15.12.2008

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La tassazione degli interessi in economia aperta e la direttiva

comunitaria 2003/48/CE

LEZIONE 3

Tassazione internazionale delle società - PARTE II ClamepEconomia della tassazione e della regolazione dei mercati

finanziari-Clamfim 4 crediti – 30 ore

8.11.2008- 15.12.2008

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Principi di tassazione internazionale dei redditi di capitale: principio di residenza

Principio di residenza: i redditi percepiti all’estero sono tassati nel paese di residenza del percettore, alla stessa aliquota a cui sono tassati i redditi di origine interna

rH (1-tH) =rF (1-tH)

rH=rF=r Si uguagliano anche i rendimenti lordi: è rispettata la

Capital export neutrality (CEN) La CEN garantisce una efficiente allocazione

internazionale dello stock di capitale (il capitale va dove è più produttivo e non dove è meno tassato)

Perché si realizzi è necessario poter accertare i redditi esteri

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Principi di tassazione internazionale dei redditi di capitale: principio di fonte

Principio di fonte: i redditi esteri sono tassati solo nel paese fonte (esenzione nel paese di residenza)

rH (1-tH) =rF (1-tF) Si uguagliano solo i rendimenti netti: è rispettata la

Capital import neutrality (CIN) La CIN garantisce un’efficiente allocazione

internazionale del risparmio Ma i capitali tendono a muoversi dove le aliquote sono

più basse: c’è incentivo alla concorrenza fiscale In presenza di aliquote diverse, il rendimento lordo è

diverso e la CEN è violata (non c’è una allocazione efficiente del capitale)

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Tassazione del risparmio in economia (piccola) apertaPaese importatore di capitali:

tassazione del risparmio in base al principio di residenza

S

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Importazioni di capitali

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Tassazione del risparmio in economia (piccola) aperta

Il risparmio interno si riduce (vi è distorsione nelle scelte di risparmio, legata alla tassazione dei redditi di capitale)

Gli investimenti non si riducono Aumentano infatti le importazioni di capitali dall’estero HP restrittive:

Capitali perfettamente mobili Possibilità di accertare i redditi da capitale (interni ed

esteri): piena applicazione del principio di residenza Se invece di tassare il risparmio (in base al principio di

residenza), si tassassero gli investimenti (in base al principio di fonte) l’effetto sarebbe molto diverso (diminuirebbero gli investimenti e le importazioni di capitale).

A differenza economia chiusa, in economia aperta non è la stessa cosa tassare il risparmio o gli investimenti.

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Tassazione degli investimenti in economia (piccola) aperta (principio di fonte)

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Importazioni di capitali

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Tassazione degli investimenti in economia (piccola) aperta

Il risparmio interno non si riduce, ma si riducono gli investimenti

La tassazione alla fonte con aliquote diverse dei profitti può provocare. Inefficiente allocazione del capitale (il capitale va

dove è meno tassato invece di dove è più produttivo) Concorrenza fiscale per attrarre investimenti esteri Un indicatore di questa concorrenza fiscale è l’aliquota

legale L’aliquota legale di imposizione societaria è calata

notevolmente e la tendenza (come abbiamo visto) non sembra arrestarsi…

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Principi di tassazione internazionale dei redditi di capitale: la realtà (1)

Nella realtà solitamente: Si applicano sistemi misti. Esempio:

tassazione nel paese fonte, tassazione nel paese di residenza, credito per le imposte pagate all’estero il credito è solitamente limitato alle imposte interne

dovute su quel reddito estero (per evitare di dare un rimborso per imposte pagate all’estero). Se l’aliquota interna è superiore a quella estera, il

risultato è uguale a quello che si avrebbe con principio puro di residenza (senza alcuna tassazione alla fonte). E’ però diversa la ripartizione del gettito fra gli stati

Se l’aliquota interna è inferiore a quella estera, non si dà rimborso e l’aliquota rilevante resta quella estera, come nel caso di applicazione del principio di fonte.

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Principi di tassazione internazionale dei redditi di capitale: la realtà (2)

Nella realtà solitamente: Si applicano sistemi diversi per redditi attività

finanziarie e di impresa (investimenti di portafoglio e diretti)

Tendenze: Tassazione in base al principio di residenza dei redditi

derivanti da investimenti di portafoglio esteri (i frutti del risparmio allocato all’estero da parte di un investitore-persona fisica). Soprattutto non si tassano i redditi dei non residenti. La capacità di tassare i redditi esteri dei residenti dipende dalle possibilità di accertamento.

Tassazione con il principio di fonte dei redditi derivanti da investimenti diretti (una sussidiaria estera di una madre residente è tassata nel paese estero e i redditi sono esenti nel paese di residenza della madre; Direttiva UE madri-figlie 435/90/CE lascia in realtà opzione fra credito ed esenzione…)

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Possibili effetti distorsivi in assenza di coordinamento

sull’allocazione internazionale dei capitali, che se prevale il principio di fonte tendono a localizzarsi nei paesi a più bassa fiscalità;

sul gettito fiscale, per via di fenomeni di elusione ed evasione (difficoltà accertamento);

sulla distribuzione dei redditi all’interno dei singoli paesi (perdita di peso delle imposte sui redditi di capitale relativamente alle imposte sui redditi dei fattori meno mobili, in particolare il lavoro);

sulla distribuzione della base imponibile fra i diversi paesi, che può risultare inefficiente come conseguenza dell’operare di effetti distorsivi nell’allocazione internazionale dei capitali e dei fenomeni di concorrenza.

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Soluzioni

Assenza di coordinamento argomento di public choice in favore della concorrenza “armonizzazione” o convergenza spontanea dei sistemi?

Armonizzazione Complessa: tutti gli aspetti devono essere armonizzati

(aliquote, basi, sistemi di accertamento, …) Controverso: implicazioni molto diverse delle diverse

scelte Perdita autonomia

Coordinamento, ad esempio, dei sistemi: applicazione PR o PF Occorre scegliere sistema Anche in questo caso implicazioni diverse Diversi effetti e diverso grado autonomia fiscale)

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Il dibattito in ambito comunitario e la direttiva sugli interessi

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Iniziative comunitarie

Proposta di direttiva 1989 (subito dopo direttiva 361/1988 su liberalizzazione valutaria)

Iniziative OECD e UE contro la Harmful Tax Competition

Pacchetto Monti (1997) Codice di condotta Proposta di direttiva su interessi e royalties di

società collegate Proposta di direttiva su interessi (tassazione

interessi solitamente assente su non residenti; di importo ridotto su residenti: vedi tabella lettura 1)

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Tax Package (EU Commision: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/tax_policy

/index_en.htm)

“The Commission at the informal meeting of Economics and Finance Ministers (ECOFIN) at Verona in April 1996 proposed a new and comprehensive 'global' view of direct taxation policy (SEC(1996) 487). The aim was to ensure that taxation policies were better geared towards achieving important Union objectives, such as promoting growth and employment and completing the single market, while at the same time protecting tax bases against harmful tax competition. The Commission suggested that, even if the unanimity requirement were to be maintained, more progress might still be made if greater consideration were given to the wide-ranging consequences of failure to adopt the various proposals. The Commission pointed out that repeated failure to achieve progress in tax co-ordination has substantially contributed not only to maintaining distortions in the Single Market, but also - less visibly - to generating unemployment and even to creating opportunities for tax base erosion.

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Tax Package (EU Commision: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/tax_policy

/index_en.htm)

This Commission strategy paper launched a period of intensive discussions among EU Member States. Following several further Commission papers - see Report on the development of tax systems 'Taxation in the European Union' (COM(1996) 546), "Towards tax co-ordination in the European union. A package to tackle harmful tax competition" (COM(1997) 495) and "A package to tackle harmful tax competition in the European Union" (COM(1997) 564) - the Council agreed in December 1997 on the outline of a "Tax Package" of measures to tackle harmful tax competition in the EU.

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Tax Package (EU Commision: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/tax_policy

/index_en.htm)

The Package consisted of: a political Code of conduct to eliminate harmful business tax

regimes; a legislative measure to ensure an effective minimum level of

taxation of savings income ; and a legislative measure to eliminate source taxes on cross-border

payments of interest and royalties between associated companies.

In the same agreement in December 1997, the Commission committed itself to publishing guidelines on the application of the State Aid rules to measures relating to direct business taxation - these were adopted by the Commission on 11 November 1998.

EU Finance Ministers formally adopted the package at their meeting of 3 June 2003

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Le proposte di direttiva sul risparmio:la ritenuta minima (1989)

Ritenuta alla fonte con livello minimo del 15% (acconto o imposta)

Si prevedevano varie eccezioni in ragione sia dell’attività sottoscritta (ad esempio esenzione a alcuni tipi di risparmio popolare e alle eurobbligazioni) sia della residenza del sottoscrittore (ammessa tassazione più elevata dei residenti rispetto ai non residenti europei e esenzione per i non residenti extracomunitari).

Obiettivo minimale. Ciò nonostante non vi è stato accordo, neppure quando si è proposto di ridurre ritenuta minima al 10%

Resistenze e da parte di paesi che non applicavano alcuna ritenuta (es.Lussemburgo)

Timore, da parte di altri che la troppa discrezionalità lasciasse aperte possibilità di elusione ed evasione

Timore che date le difficoltà di accertamento l’aliquota sarebbe stata, a titolo di imposta, quella minima stabilita dalla direttiva.

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Modello della coesistenza

Proposta di direttiva inizialmente avanzata con il Pacchetto Monti (1997): ritenuta del 20% sugli interessi, o scambio di informazioni: l’investitore non paga la ritenuta se

autorizza l’istituzione da cui riceve gli interessi a comunicare alla propria amministrazione, che poi dovrebbe trasmetterli all’amministrazione di residenza dell’investitore stesso, l’ammontare degli interessi in questione e i dati utili ad identificarlo come percettore

Misto residenza o fonte Mediazione fra esigenze/preferenze diverse fra stati

membri. Resistenza da parte di alcuni paesi ad accettare

scambio di informazioni: perdita anonimato

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Il dibattito sul pacchetto Monti: accordo di Feira (2000)

A regime: scambio di informazioni fra tutti gli stati UE circa l’identità del percettore degli interessi e l’ammontare degli stessi.

Periodo transitorio (sette anni): tutti gli stati membri, tranne Lussemburgo, Belgio e Austria, si impegnano a comunicare le informazioni rilevanti a tutti gli altri stati, compresi quelli che non assumono tale impegno.

Informazioni raccolte e trasmesse dall’“agente pagatore” (generalmente l’intermediario incaricato del pagamento degli interessi).

Paesi che non aderiscono immediatamente allo scambio di informazioni (Lussemburgo, Belgio e Austria): ritenuta minima del 15%, che può essere, a scelta dello stato in cui risiede il percettore, a titolo di acconto o a titolo di imposta.

Importo della ritenuta trasferito, per il 75% del suo ammontare, al paese di residenza del percettore.

Le persone fisiche che investono nei tre paesi in questione possono, per loro opzione, rinunciare all’anonimato, e chiedere scambio di informazioni invece che ritenuta.

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Accordo 2003 e approvazione direttiva 2003/48/CE Continuano preoccupazioni, soprattutto di Lussemburgo, Belgio

e Austria, circa i rischi della concorrenza dei paesi terzi, non interessati dalla direttiva.

Gennaio 2003, accordo politico: direttiva 2003/48CE, approvata dal Consiglio Europeo il 3 giugno 2003.

Modificazioni rispetto all’accordo di Feira: regime transitorio. Lussemburgo, Belgio e Austria, si impegnano ad

applicare una ritenuta minima del 15% nei primi tre anni dall’entrata in vigore della direttiva, del 20% dal 1° gennaio 2008 e del 35% dal 1° gennaio 2011. L’adesione allo scambio automatico da parte dei tre paesi citati, inizialmente prevista al termine di un periodo transitorio di sette anni, è rimandata all’entrata in vigore di un accordo con Svizzera, Andorra, Liechtenstein, Monaco e San Marino e all’impegno degli Stati Uniti a procedere nella medesima direzione

entrata in vigore della direttiva (prima gennaio, poi slittato a luglio 2005), condizionata all’adozione di misure equivalenti a quelle della direttiva da parte di Svizzera, Liechtenstein, San Marino, Monaco e Andorra e alla partecipazione allo scambio di informazioni (o, nel periodo transitorio, al prelievo della ritenuta alla fonte), previsti dalla direttiva, dei territori dipendenti o associati ai paesi della Comunità (Isole anglonormanne, isola di Man, e territori dipendenti o associati dei Caraibi).

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Accordi con paesi terzi: lo stato in questione si impegna a fare prelevare dai propri

agenti pagatori una ritenuta sugli interessi pagati a residenti dell’Unione europea (secondo il medesimo livello previsto per Belgio, Austria e Lussemburgo). Il gettito di tale ritenuta è in parte retrocesso agli Stati membri;

introduzione di un meccanismo volontario di trasparenza, che assicuri che il sistema previsto dalla direttiva per i paesi membri non possa essere aggirato ricorrendo ad intermediari Svizzeri, dall’altro che il segreto bancario svizzero non sia messo in discussione;

adesione ad uno scambio di informazioni a richiesta in caso di frode fiscale o simili (ma non in caso di mera evasione fiscale);

clausola che permette agli stati contraenti di rivedere i termini dell’accordo per tener conto degli sviluppi internazionali.

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On 1 July 2005, the provisions of the Directive started to be applied by all EU Member States. The same measures in the Directive have also been applied, from the same date, in 10 dependent or associated territories of EU Member States through the implementation of bilateral agreements signed by each of the 25 EU Member States with these jurisdictions; and equivalent measures have been applied, from the same date, in five European third countries, including Switzerland.

Background information on the application of the savings taxation directive can be found in MEMO/05/228.

EU Commssion, http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal_tax/savings_tax/rules_applicable/index_en.htm

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Direttiva 2003/48/CE

Premessa….(5) In assenza di un coordinamento dei regimi tributari nazionali

in materia di imposizione sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, in particolare per quanto attiene al trattamento degli interessi percepiti da non residenti, attualmente i residenti degli Stati membri possono spesso evitare qualsiasi forma di imposizione nel loro Stato membro di residenza sugli interessi percepiti in un altro Stato membro.

(6) Questa situazione produce, nei movimenti di capitali fra Stati membri, distorsioni incompatibili con il mercato interno.

(7) La presente direttiva si basa sull'accordo raggiunto al Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 giugno 2000 e 20 giugno 2000 e ai successivi Consigli ECOFIN del 26 novembre 2000 e 27 novembre 2000, del 13 dicembre 2001 e del 21 gennaio 2003.

….

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Direttiva 2003/48/CE

….(8) L'obiettivo finale della presente direttiva è consentire che i redditi

da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti in un altro Stato membro, siano soggetti a un'imposizione effettiva secondo la legislazione nazionale di quest'ultimo Stato membro.

….(10) Poiché l'obiettivo della presente direttiva non può essere

sufficientemente realizzato dagli Stati membri, a causa dell'assenza di un coordinamento dei sistemi nazionali di imposizione sui redditi da risparmio, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti secondo il principio della sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 5 del trattato. Secondo il principio della proporzionalità, ai sensi dello stesso articolo, la presente direttiva si limita al minimo necessario per realizzare l'obiettivo perseguito e non va al di là di quanto necessario a tal fine.

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Articolo 5 TCE

1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.

2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.

3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo.

4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

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Direttiva 2003/48/CE

….

(11) L'agente pagatore è l'operatore economico che paga gli interessi al beneficiario effettivo o attribuisce il pagamento degli interessi direttamente a favore del beneficiario effettivo.

(13) Il campo d'applicazione della presente direttiva dovrebbe limitarsi all'imposizione sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi su crediti ed escludere in particolare le questioni relative alla tassazione delle prestazioni pensionistiche e assicurative.

(14) L'obiettivo finale di permettere l'imposizione effettiva sui pagamenti di interessi nello Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo può essere raggiunto mediante lo scambio di informazioni sui pagamenti di interessi tra gli Stati membri.

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Direttiva 2003/48/CE

….

(16) Lo scambio automatico di informazioni fra Stati membri sui pagamenti di interessi contemplati dalla presente direttiva permette l'effettiva imposizione su tali pagamenti nello Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo secondo la legislazione nazionale di detto Stato. …..

(17) L'Austria, il Belgio e il Lussemburgo, viste le differenze strutturali, non possono applicare lo scambio automatico di informazioni contemporaneamente agli altri Stati membri. Durante un periodo transitorio, dato che una ritenuta alla fonte può garantire un'imposizione minima effettiva soprattutto ad un tasso che aumenta progressivamente fino al 35 %, tali tre Stati membri dovrebbero applicare una ritenuta alla fonte ai redditi da risparmio contemplati dalla presente direttiva.

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Direttiva 2003/48/CE

(18) Per evitare trattamenti diversi, l'Austria, il Belgio e il Lussemburgo non dovrebbero essere tenuti ad applicare lo scambio automatico di informazioni prima che la Confederazione svizzera, il Principato di Andorra, il Principato del Liechtenstein, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino garantiscano l'effettivo scambio di informazioni a richiesta sui pagamenti di interessi.

(19) Detti Stati membri dovrebbero trasferire la maggior parte del gettito derivante da tale ritenuta alla fonte allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo degli interessi.

(20) Detti Stati membri dovrebbero prevedere una procedura che consenta ai beneficiari effettivi residenti fiscali in altri Stati membri di evitare l'applicazione di tale ritenuta alla fonte autorizzando il loro agente pagatore a comunicare informazioni sui pagamenti di interessi o presentando un certificato rilasciato dall'autorità competente del loro Stato membro di residenza fiscale.

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Direttiva 2003/48/CE

(21) Lo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo dovrebbe garantire l'eliminazione di tutte quelle doppie imposizioni sui pagamenti di interessi che potrebbero derivare dall'applicazione di tale ritenuta alla fonte secondo le procedure stabilite nella presente direttiva. A tal fine esso dovrebbe accordare un credito di imposta pari a tale ritenuta a concorrenza dell'imposta dovuta nel suo territorio e rimborsare al beneficiario effettivo l'eventuale importo di ritenuta eccedente detta imposta. Può tuttavia, anziché applicare questo meccanismo di credito di imposta, concedere il rimborso della ritenuta alla fonte.

…..(25) La Commissione dovrebbe presentare ogni tre anni una

relazione sul funzionamento della presente direttiva e proporre al Consiglio le modifiche che si rivelassero necessarie per garantire meglio un'imposizione effettiva sui redditi da risparmio e per eliminare le distorsioni indesiderate della concorrenza.

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Direttiva 2003/48/CE

Oggetto (art. 1):1. L'obiettivo finale della presente direttiva è permettere che

i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, siano soggetti a un'effettiva imposizione secondo la legislazione di quest'ultimo Stato membro.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i compiti necessari per l'attuazione della presente direttiva siano eseguiti dagli agenti pagatori stabiliti sul loro territorio, a prescindere dal luogo di stabilimento del debitore del credito che produce gli interessi.

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Direttiva 2003/48/CE

Beneficiario effettivo (art. 2):….. Ai fini della presente direttiva, per «beneficiario effettivo» si intende qualsiasi persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, a meno che essa dimostri di non aver percepito tale pagamento a proprio vantaggio o che non le sia stato attribuito…..

Agente pagatore (art.4)…. Ai fini della presente direttiva, per «agente pagatore» si intende qualsiasi operatore economico che paga gli interessi al beneficiario effettivo, o attribuisce il pagamento degli interessi direttamente a favore del beneficiario effettivo, sia esso il debitore del credito che produce gli interessi o l'operatore incaricato dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare gli interessi o di attribuire il pagamento degli interessi.

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Direttiva 2003/48/CE

Redditi a cui si applica la direttiva (art. 6): Interessi derivanti dall’investimento diretto in titoli e altri

strumenti di debito; Redditi derivanti da pagamenti di interessi da parte di

organismi di investimento collettivi del risparmio (OICVM)

Proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivi del risparmio (OICVM) se il patrimonio è investito per almeno il 40% in obbligazioni e altri strumenti di debito. Possibilità di optare per l’approccio “look through” anche per i roventi realizzati attraverso la cessione, il rimborso o il riscatto delle quote:

“Tuttavia gli Stati membri possono includere redditi di cui alla lettera d) nella definizione del pagamento di interessi solo nella

misura in cui tali redditi corrispondano a redditi che, direttamente o indirettamente, derivino da pagamenti di interessi ai sensi delle

lettere a) e b)”.

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Direttiva 2003/48/CE

Redditi a cui si applica la direttiva (art. 6): Interessi derivanti dall’investimento diretto in titoli e altri

strumenti di debito; Redditi derivanti da pagamenti di interessi da parte di

organismi di investimento collettivi del risparmio (OICVM)

Proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivi del risparmio (OICVM) se il patrimonio è investito per almeno il 40% in obbligazioni e altri strumenti di debito. Possibilità di optare per l’approccio “look through” anche per i roventi realizzati attraverso la cessione, il rimborso o il riscatto delle quote:

“Tuttavia gli Stati membri possono includere redditi di cui alla lettera d) nella definizione del pagamento di interessi solo nella

misura in cui tali redditi corrispondano a redditi che, direttamente o indirettamente, derivino da pagamenti di interessi ai sensi delle

lettere a) e b)”.

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Direttiva 2003/48/CE

Per evitare oneri amministrativi troppo elevati è previsto che, in alternativa all’approccio “look through”, sia per i fondi di distribuzione, sia per quelli di accumulo, i meccanismi previste dalla direttiva (scambio di informazioni o ritenute) possano essere applicati all’intero ammontare dei proventi (senza distinguere i proventi nelle singole categorie)

2. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettere c) e d), allorché unagente pagatore non dispone di informazioni circa la proporzione delreddito derivante da pagamenti di interessi, l'importo totale del reddito

viene considerato un pagamento di interessi.

Regola di de minimis: gli stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione della direttiva i fondi di distribuzione per i quali la quota di patrimonio investita in titoli che generano interessi non superio il 15%.

6. ….. gli stati membri possono decidere di escludere dalla definizione di pagamento di interessi prevista dal paragrafo 1 gli interessi pagati o accreditati su un conto di un'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, che non benefici dell'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 e

che sia stabilita nel loro territorio qualora l'investimento di tali entità in crediti di cui al paragrafo 1, lettera a) non sia stato superiore al 15 % del loro attivo.

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Monitoraggio

The Commission issued its first report on the subject (COM/2008/552 ) on 15 September 2008. See also the summary presentation and the Commission's working document (SEC/2008/2420 ).

With a view to preparing that first report, the Commission services held an informal consultation with the tax administrations and with market operators of the EU Member States in order to examine the operation of the Directive and to get advice on possible amendments to the legislation.

As an interim step towards the first comprehensive report on the operation of the Directive, the Commission services prepared a working document (SEC/2008/559) with a view to the Council (Ecofin) meeting of the 14th of May 2008. This working document does not carry out an evaluation of the Directive, but only highlights possible refinements to its coverage. See also the relevant summary presentation .

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Problemi

Monitoraggio ha messo in evidenza che è facile eludere o evadere direttiva:

tramite interposizione di soggetti (entità legali, fondazioni, trustee, non soggetti a imposizione)

tramite l’uso di strumenti finanziari innovativi

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“A balanced solution to close the loopholes needs to take into account all of the three essential elements of the EUSD, namely “beneficial owner”, “paying agent” and “savings income in the form of interest payments”, as well as the administrative burden on paying agents and on MS, the need to safeguard MS' tax revenue and the competitiveness of the EU financial sector”. (SEC(2008) 2768)

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Proposte di revisione (COM/2008/727)

Savings Directive Review The European Commission on 13 November 2008 adopted an

amending proposal to the Savings Taxation Directive, with a view to closing existing loopholes and better preventing tax evasion. The Commission proposal seeks to improve the Directive, so as to better ensure the taxation of interest payments which are channelled through intermediate tax-exempted structures. It is also proposed to extend the scope of the Directive to income equivalent to interest obtained through investments in some innovative financial products as well as in certain life insurance products. See the press release (IP/08/1697), the answers to frequently asked questions (MEMO/08/704), the technical questions , the Impact Assessment (SEC/2008/2767 ) with its summary (SEC/2008/2768 ) and the full text of the proposal (COM/2008/727 ).

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What are the changes proposed?

First, the Commission proposes to improve the Directive so as to better ensure taxation of interest payments which are channelled through intermediate tax-exempted structures.

For interest payments made by paying agents established in the EU to certain intermediate structures established outside the EU, the Commission proposes that those paying agents subject to anti-money laundering obligations are required to use the information already available to them within this framework to establish the actual beneficial owner of these payments. When the latter is an individual resident in another EU Member State, the paying agent would consider the payment concerned as directly made to this individual.

For interest payments made to certain untaxed intermediate structures established within the EU, including some non-charitable trusts and foundations, those structures will be always obliged to apply the provisions of the Directive (exchange of information or withholding tax) upon receipt of any interest payment from any upstream economic operator wherever established.

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What are the changes proposed?

Second, the Commission proposes to extend the scope of the Directive to income obtained from investments in some innovative financial products with capital protection (less than 5% risk coverage) and in certain life insurance products.

Third, the proposal brings a major reduction of administrative burden for individuals who opt for exchange of information in Austria, Belgium or Luxembourg where they receive interest payments and therefore claim exemption from withholding tax. The proposal asks that the paying agent will directly report information to the tax authorities, at the request of the individual who authorize it, in place of levying the withholding tax.

Fourth, the Commission proposes to ensure a level playing field between all investment funds or schemes, independently of their legal form.

Fifth, it proposes technical improvements which are beneficial for the activity of paying agents, such as a clearer treatment of investment funds established in a country different from the one of the paying agent and a clearer guidance for Member States in order to avoid possible cases of duplication of paying agent responsibilities.

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(FAQ) Do you have any data on money leaving the EU due to the application of the Savings Directive?

The economic analysis made by the Commission has shown that: the introduction of the Directive does not appear to have led to

major changes in the composition of savings incomes;

there has been an observable shift from countries within the scope of the Directive towards third countries for deposits of depositors which are either individuals or companies excluding banks. This development took place before the Directive came into force. It has to be taken into account that currently available statistics on international deposits do not allow to make a split between the two types of depositor (individual depositors - subject to the Directive and corporate depositors - not subject to the Directive).

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(FAQ) Doesn't this proposal create extra burden for paying agents?

Not necessarily.

Under the money laundering Directive the paying agents should already have the information requested.

Moreover, the introduction of the new annex (indicative compliance list) will bring more clarity and legal certainty to paying agents. Furthermore, the proposal contains technical improvements which are also beneficial for the activity of paying agents, such as a clearer treatment of investment funds established in a country different from the one of the paying agent and a clearer guidance for Member States in order to avoid possible cases of duplication of paying agent responsibilities.

Given that the scope of the Directive is extended to ensure a level playing field between equivalent products and intermediaries, it is clear that the proposal will introduce new burden on some paying agents that are not yet in the scope of the Directive (some trustees and some insurance companies).

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(FAQ) Given the financial crisis, should the Commission not be more ambitious and extend the exchange of information

to income other than interest (such as dividends ...)?

Some voices have called for a more radical extension of the scope of the Directive to any kind of investment income. The Savings Taxation Directive may, however, not be the most suitable framework for improving cooperation between tax authorities for those items of income whose tax treatment varies considerably between Member States (like dividends or capital gains from those speculative financial instruments which do not provide substantial capital protection).

Solutions based exclusively on the exchange of information would also seem more appropriate for the purpose of ensuring that neither double taxation, nor avoidance of any taxation, arise in relation to those life insurance contracts where a significant share of the premiums paid serve to cover risks, or with regards to pensions.

The Commission is currently working on a review of the Directive on Mutual Assistance between the tax authorities of Member States (Directive 77/799/EEC) that could improve the conditions for cooperation on these forms of income. Proposals should be expected before the end of this year.

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Riferimenti bibliografici

M.C. Guerra, Lettura 7, Neutralità della tassazione

degli interessi in economia aperta Lettura 8, La direttiva europea sulla

tassazione degli interessi

Direttiva 2003/48/CEPress release (IP/08/1697), ùAnswers to frequently asked questions

(MEMO/08/704), and technical questions

Impact Assessment (SEC/2008/2767 ) and its summary (SEC/2008/2768 ) full text of the proposal (COM/2008/727).