La struttura organizzativa e gestionale dell'istituzione scolastica. Le funzioni di sistema e tutto...
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La struttura organizzativa e gestionale dell'istituzione
scolastica. Le funzioni di sistema e tutto
ciò che vi gira intorno
Art. 4 d.lgs 165/01
“le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro”
Anna Armone
Organizzazione della funzione di indirizzo
La funzione di indirizzo risponde prioritariamente a ragioni di tipo organizzativo, riguardanti la distribuzione delle funzioni nel disegno organizzativo dell’ente
La funzione di indirizzo risponde prioritariamente a ragioni di tipo organizzativo, riguardanti la distribuzione delle funzioni nel disegno organizzativo dell’ente
Quando si dispone che ad un certo organo compete la funzione di indirizzo, si pone una norma organizzativa (interorganica o intersoggettiva)
Quando si dispone che ad un certo organo compete la funzione di indirizzo, si pone una norma organizzativa (interorganica o intersoggettiva)
L’organo di indirizzo deve attrezzarsi per lo svolgimento della funzione
Gli organi non aventi funzioni di indirizzo sono in situazione soggettiva di obbligo da attuare
Anna Armone
la posizione dell’organo che non esercita funzione di indirizzo
Tale situazione soggettiva non necessariamente comporta una posizione di
sottordinazione
Si può avere anche una struttura di equiordinazione tra organo di indirizzo e organo di attuazione
Anna Armone
Funzione di indirizzo e potestà direttiva
Funzione di indirizzo Potestà direttiva
Può prescindere da un rapporto di sopraordinazione
Si pone in un rapporto di sopraordinazione consistente in un rapporto di gerarchia o di direzione
Anna Armone
i soggetti
Dirigente: organo di gestione
Consiglio: organo di indirizzo
Collegio: organo tecnico
sog
gett
i eq
uio
rdin
ati
Le relazioni interorganiche nella scuola
Anna Armone
Dirigentescolastico
Consiglio Collegiodocenti
DirettoreSGA collaboratori
teamAreedisciplinari
Area delle relazioni
equiordinate
Area delle relazioni gerarchiche
Gli equilibri decisionali
Docente
Anna Armone
Art. 4 d.lgs 165/01
“le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro”
Art. 4 d.lgs 165/01
“le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro”
Il consiglio di istituto è organo di indirizzo
……quando indirizza? Quando controlla?
Anna Armone
Il collegio dei docenti è organo tecnico professionale
Competenze d.p.r. 275/99
“Il Piano dell’offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto……”
Competenze d.p.r. 275/99
“Il Piano dell’offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto……”
Anna Armone
primazia
Anna Armone
La “funzione dirigenziale”
Per raggiungere i suoi fini lo Stato svolge la "funzione amministrativa", costituita dell’insieme delle attività concrete poste in essere dal potere esecutivo per conseguire gli obiettivi fissati dalle leggi
Anna Armone
Il dirigente è organo gestionale
Anna Armone
Norme generali Norme di settore
deve assicurare• LA LEGITTIMITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
• L’EFFICIENZA DELL’AZIONE• L’EFFICACIA DELL’AZIONE
• LA TRASPARENZA DELL’AZIONE
• LA QUALITA’ DEL SERVIZIO ISTRUZIONE
DIRIGENZASCOLASTICA
Anna Armone
d.Lgs n. 165/2001 Art. 17 - Funzioni dei dirigenti.
1. I dirigenti, nell'àmbito di quanto stabilito dall’art. 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
d-bis) concorrono all’individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti cui sono preposti anche al fine dell’elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4;
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici
e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti
………………
Art. 25 d.lgs n. 165/01
2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati deI servizio
Assicura la gestione unitariaresponsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali
responsabile dei risultati deI servizio
Anna Armone
Art. 25 d.lgs n. 165/01Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane
direzione
coordinamento
valorizzazione
POTERI
Anna Armone
Discrezionalità amministrativa
Sfera del potere della PA di autodeterminarsi a canoni di opportunità, convenienza ed equità nell’individuazione della scelta amministrativa
La PA sceglie fra varie soluzioni, tutte legittime, quella che meglio soddisfa l’interesse pubblico dell’Amministrazione che la stessa deve perseguire
Anna Armone
Art. 25 d.lgs n. 165/01In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali
Finalizzato all’efficienza e all’efficacia formativa
Potere di organizzazione
Anna Armone
Art. 25 d.lgs n. 165/013. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni
Azione generalizzata, non prescrittiva, di attivazione dei processi
Anna Armone
Art. 25 d.lgs n. 165/014. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.
Adozione di provvedimenti di gestione
No GESTIONE
Anna Armone
Le responsabilità formali:
gestione delle risorse finanziarie e strumentali
risultati deI servizio
I poteri nell’esercizio della discrezionalità dirigenziale
Direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane
Potere di organizzazione
Attivazione dei processi
Anna Armone
Il coordinamento tra gli organi
• La natura e gli scopi del coordinamento
Anna Armone
la natura del coordinamento
Il concetto del coordinamento non è giuridico, ma di scienza dell’amministrazione poiché giuridicamente esisterebbe solo l’atto di programmazione
I disegni di coordinamento sarebbero da intendere come piccole programmazioni operative, aventi sostanza prevalentemente tecnica
Anna Armone
Un continuo scambio di idee, pareri decisioni da e per ogni punto dell’organizzazione
La possibilità di confrontare senza difficoltà l’avanzamento dei lavori nelle varie sezioni
operative
L’allargamento della partecipazione collettivaagli obiettivi, ai programmi e alle modalità
realizzative
SCOPO DEL COORDINAMENTO
Anna Armone
L’attività di coordinamento è caratterizzata da un alto indice di discrezionalità, essendo svolta quasi sempre dal vertice dell’istituzioneIl coordinamento si pone accanto alla gerarchia e al controllo come rapporto tipico tra diverse figure soggettive della Pubblica Amministrazione
Anna Armone
La funzione dirigenziale del coordinamentonon è una potestà autonoma ma è l’esercizio
di alcuni poteri indispensabili alla soddisfazionedi esigenze unitarie dell’istituzione
Anna Armone
DIRIGENTE CONSIGLIO COLLEGIO
SINGOLO DOCENTE
LIBERTA’PROFESSIONALE
STATUS IMPIEGATIZIO
coordinamento
coordinamento
coordinamento
gerarchia
Anna Armone
CONSIGLIO DI ISTITUTO
COLLEGIO DEI DOCENTI
DS
DS
FUNZIONE PONTE DELL’AZIONE DIRIGENZIALE, ATTRAVERSO ATTI GENERALI DI IN DIRIZZO, NEI MOMENTI SEQUENZIALI DELLE DECISIONI
Anna Armone
Rapporti tra l’organo gestionale - dirigente - e gli altri soggetti
all’interno dell’istituzione scolastica
dirigente
Collegio docenti
Consiglio di istituto
docente
Direttore SGA
I RAPPORTI TRA IL DS E QUESTI SOGGETTI REGOLATI DA ATTI GENERALI DI INDIRIZZO. L’ORDINE HA UNA FUNZIONE RESIDUALE E RIGUARDA LA RICHIESTA DI ADEMPIMENTI
FORMALI, CHE NON COINVOLGONO LA DISCREZIONALITA’ PROFESSIONALE
DELL’OPERATORE
Anna Armone
La previsione giuridica della funzione dirigenziale di
coordinamento
• obbligo di relazionare periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa "…al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica
dall’art. 25 del d.lgs n. 165/2001
Anna Armone
Gli strumenti dirigenziali del coordinamento
Strumenti formali
Modelli organizzativi
Informazione preventivaInteseAtti generali di indirizzodeleghe
Strutture intermedie di gestione
Modelli comunicativi
Anna Armone
• Gli strumenti di gestione (le direttive di indirizzo, le direttive amministrative, gli ordini, le determine, le deleghe)
Anna Armone
Con quali strumenti il dirigente attiva i processi, coordina e gestisce?
Esercizio della funzione amministrativa
I soggetti
dirigente
direttore sga
docenti
Funzione gestionale e di vigilanza sulla legittimità dell’azione amministrativa
Funzione amministrativo contabile e organizzativa
Funzione tecnico professionale attraverso l’esercizio dell’azione amministrativa
dirigente Funzioni gestionali
Funzioni di sistema Funzioni organizzative in ambito didattico
delega
La delegazione amministrativa
• La delegazione amministrativa è un atto amministrativo di natura organizzatoria con il quale un organo investito della competenza in una data materia, detto delegante, trasferisce ad un altro organo, detto delegato, la legittimazione ad adottare uno o più atti che rientrano nella sua sfera di competenza
Il fenomeno della delega dal punto di vista giuridico
• Validità degli atti amministrativi• Organizzazione dei pubblici uffici e loro
dislocazione o ripartizione delle competenze
• Aspetti lavorativi, retributivi e sindacali• Responsabilità giuridiche connesse
I profili
• Solitamente, trattandosi di un atto discrezionale e non dovuto, ci si avvale della delega nei casi in cui determinati organi si trovano ad essere gravati da un’elevata mole di affari, per cui si rende necessario, al fine di garantire un miglior funzionamento della macchina amministrativa, affidare lo svolgimento di alcuni di detti affari ad altri organi, appartenenti allo stesso ente (delega interorganica) o a diverso ente (delega intersoggettiva)
delega.intersoggettiva
delega.interorganica
regione provincia
Capodipartimento
Dirigentegenerale
La competenza
• La competenza nell’adozione di un atto o provvedimento amministrativo è requisito essenziale dell’atto.
Nullità dell’atto per difetto assoluto di attribuzione
Annullabilità dell’atto per difetto relativo di attribuzione
La competenza
• La materia della competenza è coperta da riserva di legge e ai sensi dell’art. 2 del d.lgs n. 165/2001 è regolata attraverso atti di organizzazione
Ogni ordinamento stabilisce le regole per il riparto delle competenze
La competenza
Atti diorganizzazione
Atti di macro organizzazione
Atti di micro organizzazione
Caratteristiche del trasferimento di funzioni
Trasferimento dell’esercizio di funzioni amministrative
temporaneo
eccezionale
Legittimazione ad adottare uno o più atti, o una serie di atti, che rientrano nella sfera di competenza del delegante
Il rapporto tra delegante e delegato
Con la delega si instaura un vero e proprio rapporto fra delegante e delegato
Conserva la sua sfera di competenza anche se conferisce al delegato la legittimazione
• La delegazione amministrativa è ammessa nei soli casi previsti dalla legge, atteso che l’art.97 Cost. pone al riguardo una espressa riserva di legge, e non comporta alcuna perdita di poteri in capo al delegante, il quale dunque conserva la titolarità della competenza delegata e trasferisce al delegato solo l’esercizio, per un tempo determinato, di essa.
“la delegazione è legittima nei casi in cui la norma attributiva della competenza esplicitamente o implicitamente la preveda” /deliberazione n. 2/1993 Corte dei Cinti)
I poteri del delegante
• Il delegante mantiene determinati poteri, che sarebbe auspicabile specificare nell’atto di delega, che possono brevemente riassumersi nei seguenti:
• potere di direttiva nei confronti del delegato;• potere di vigilanza sull’attività svolta dal delegato;• potere di revoca della delega;• potere di avocazione per ragioni di opportunità;• potere di sostituzione nel caso di inerzia del
delegato;• potere di annullamento, in sede di autotutela, degli
atti illegittimi compiuti dal delegato nell’esercizio della delega.
Potere di direttiva
È espressione del rapporto di sopraordinazione consistente in un rapporto di gerarchia o di direzione.
La delega si realizza nell’ambito di una relazione gerarchica
Potere di vigilanza
• È espressione di potere di controllo all’interno di un rapporto gerarchico, per cui compete all’organo superiore il potere di vigilare sull’attività dell’organo inferiore
Potere di revoca
• È espressione dello jus poenitendi della PA, previsto espressamente dall’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990
• Articolo 21-quinquies legge n. 241/1990.(Revoca del provvedimento)
• 1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
• Revoca solo per iscritto?
Potere di avocazione
• Al superiore gerarchico si riconoscono poteri di intervento preventivo che possono consistere nel potere di sottrarre all’inferiore le competenze ordinariamente spettantigli relativamente ad un affare determinato provvedendo al suo posto
Potere di sostituzione
• Al superiore gerarchico si riconoscono poteri di intervento preventivo che possono consistere nel potere di esercitare competenze che l’inferiore ha mancato di esercitare
Potere di annullamento in autotutela
• Articolo 21-octies.(Annullabilità del provvedimento)
• 1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
Il fondamento della delega
• La delegazione fra organi amministrativi, poiché incide su norme primarie che regolano la competenza, deve trovare il suo fondamento in una norma di legge
Giurisprudenza costante
Le modalità del conferimento
• La delega dovrà necessariamente essere conferita in forma scritta ed il delegato assumerà in proprio la responsabilità degli atti compiuti in forza della delega.
• Affinché ciò avvenga occorrerà che dall’atto di delega risulti con chiarezza l’oggetto di essa e gli eventuali limiti all’esercizio del potere delegato
Delega di firma
• Diversa dalla delegazione amministrativa finora esaminata è, per la dottrina pressoché unanime, la delega di firma in quanto con quest’ultima non si procede a delegare funzioni o attribuzioni ma solo la sottoscrizione materiale di atti aventi rilevanza esterna, con la conseguenza che la responsabilità rimarrà in capo al delegante
Delega di firma
• La sostituzione nell’assolvimento del compito avviene tra soggetti che fanno parte dello stesso organo o ufficio.
• Il delegante può legittimamente firmare egli stesso, in qualsiasi momento, gli atti per i quali ha delegato un altro soggetto
Alla delega di firma si ricorre per le attività meramente strumentali e serventi all’attività provvedimentale
La responsabilità degli atti compiuti
Il delegato assume in proprio la responsabilità degli atti che compie anche nei confronti di terzi
Nel caso di atti dovuti per i quali il delegato non può che adeguarsi all’obbligo giuridico di adottarli così come predisposti dal delegante
C’è anche una responsabilità diretta del delegante poiché il delegato è mero esecutore
L’impugnabilità degli atti del delegato
Davanti a chi si impugna l’atto posto in essere dal delegato? Poiché il delegato è direttamente
responsabile del suo operato non può considerarsi rappresentante del delegante né suo mandatario gli atti da lui compiuti sono suscettibili di ricorso gerarchico
Altra tesi afferma che , rientrando l’atto adottato dal delegato in ogni caso nella sfera di competenza del delegante, al quale vengono imputati gli effetti dell’operazione, il termine di riferimento sarebbe sempre, sotto il profilo soggettivo, la sfera di competenza del delegante
Invalidità dell’atto di delega
• In linea di massima poiché la delega conferisce la legittimazione, qualora essa sia illegittima l’atto adottato dal delegato sul suo presupposto dovrebbe essere viziato da incompetenza
La soluzione sta nel sistema di impugnativa degli atti
L’illegittimità dell’atto di delega comporterebbe un profilo di invalidità derivata dall’atto del delegato, in quanto inciderebbe sulla legittimazione e quindi sulla competenza ad adottare lo stesso.
Invalidità dell’atto di delega
Se l’atto produce effetti favorevoli nella sfera giuridica dei terzi
Se l’atto produce effetti sfavorevoli nella sfera giuridica dei terzi
per far valere il vizio di legittimazione occorrere che l’atto di delega sia già stato annullato o che comunque siano ancora aperti i termini per la sua impugnativa
Si utilizza il principio di conservazione analogamente a quanto avviene per gli atti adottati dal funzionario di fatto.-
Invalidità dell’atto di delega
• Nel caso di atto di delega nullo perché emesso in carenza di potere da parte del delegante, la nullità è determinata da un vizio dell’atto per mancanza del presupposto soggettivo
Caso di carenza di potere in concreto
Invalidità dell’atto di delega
• Non è configurabile il vizio di incompetenza nel caso della delega di firma che, senza alterare l’ordine delle competenze, attribuisca al soggetto delegato il potere di sottoscrivere atti che continuano ad essere atti del delegante e non del delegato.
Non costituiscono atti di delega
• L’individuazione del responsabile del procedimento
• L’individuazione del responsabile del procedimento di accesso
• L’individuazione del responsabile del trattamento dei dati personali
• L'individuazione del responsabile della sicurezza
Il profilo lavoristico della delega
• Art. 5 d.lgs n. 165/2001• “Le amministrazioni pubbliche assumono ogni
determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei princìpi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
• 2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”
Le norme civilistiche di riferimento
• Art. 2086. Direzione e gerarchia nell'impresa. L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori
Le norme civilistiche di riferimento
• Art. 2104. Diligenza del prestatore di lavoro. Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.
La natura dell’atto di delega
Doppia veste dell’atto di delega
Atto di organizzazione poiché procede alla dislocazione della competenza amministrativa?
È un atto datoriale perché incide sul rapporto di lavoro
Le fonti normative della scuola sulla delega
• Testo unico n. 297/1994• D.lgs n. 165/2001• D.p.r. n. 275/1999• D.i. n. 44/2001
• L’art. 32, 2° co. D.I. 44/2001
• L’art. 32, 2° co. D.I. 44/2001 prevede che il Dirigente scolastico possa delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al Direttore dei ss.gg.aa.. La delega di cui sopra potrà in alternativa essere conferita ai docenti collaboratori di cui all’art. 25, 5° co. del D. Lgs. 29/1993 e, qualora non vi fossero figure idonee al compimento delle attività negoziali ci si potrà avvalere di esperti esterni, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione.
Modalità del conferimento
• Il Dirigente, pur mantenendo la responsabilità dell’intero procedimento, in termini di efficienza del servizio, può delegare l’istruttoria del procedimento (se l’assegnazione della responsabilità dell’istruttoria non è stata già disposta dalle disposizioni) riservando a se la firma dell’atto finale, ovvero oltre all’istruttoria del procedimento può delegare la firma dell’atto finale e ogni ulteriore adempimento inerente il singolo procedimento.
Art. 17 d.lgs n. 165/2001
• 1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 16, comma 1, lettera l-bis.
A chi delegare
Ai soggetti che nella scuola ricoprono le funzioni apicali
Direttoresga
docenti
Le funzioni dirigenziali e la loro delegabilità
• E’ titolare delle relazioni sindacali e rappresenta la parte pubblica ( art. 25 D.L.vo 165/01 e art. 7 ). In questa veste svolge e stipula la contrattazione integrativa d’istituto, deve formalizzare la propria proposta contrattuale e deve fornire informazioni preventive e successive ( art. 6 ccnl ).
• Dispone l’affissione all’albo per la convocazione delle assemblee sindacali, ne dà avviso al personale interessato, decide in ordine alla sospensione delle attività didattiche e stabilisce le quote e i nominativi del personale ata per assicurare i servizi essenziali (art.8).
• Queste funzioni non sono delegabili
Le funzioni dirigenziali e la loro delegabilità
• Concede congedi, ferie, festività, permessi retribuiti, permessi brevi, assenze per malattia, aspettative, infortuni (artt. 12/13/14/15/16/17/18/19/20). Queste funzioni sono delegabili ad uno dei docenti collaboratori e al direttore; Provvede al pagamento del compenso sostitutivo per ferie non godute (art. 13) ed alla corresponsione dell’indennità sostitutiva di preavviso (art. 21).Queste funzioni sono delegabili ad uno dei docenti collaboratori e al direttore s.g.a.;Stipula i contratti individuali di lavoro del personale docente ed ATA; in alcuni casi procede anche all’atto di individuazione del dipendente da assumere ( artt. 23/37/44/59) (D.M. 201 2000 e D.M. 430 2000).
• Queste funzioni sono delegabili ad uno dei docenti collaboratori e al direttore s.g.a.;
Le funzioni dirigenziali e la loro delegabilità
• Predispone, sulla base di eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive (art. 26, c. 4).
• Questa funzione è delegabile ad uno dei docenti collaboratori
Le funzioni dirigenziali e la loro delegabilità
• Individua i docenti (due unità) ai quali affidare attività di collaborazione (art. 25, D.L.vo 165 2001).
• Questa funzione non è delegabile
Le funzioni dirigenziali e la loro delegabilità
• Autorizza le collaborazioni plurime dei docenti e quelle del personale ATA, sentito il direttore .
• Questa funzione è delegabile ad uno dei docenti collaboratori
Le funzioni dirigenziali e la loro delegabilità
• Nel caso il personale docente e quello ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato accettino rapporti di lavoro a tempo determinato dispone la sospensione temporanea del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Questa funzione è delegabile ad uno dei docenti collaboratori e al direttore s.g.a.;
Le funzioni dirigenziali e la loro delegabilità
• Conferma il contratto di lavoro a tempo indeterminato del personale ATA per superamento del periodo di prova.
• Questa funzione è delegabile ad uno dei docenti collaboratori e al direttore s.g.a.
Le funzioni dirigenziali e la loro delegabilità
• Attribuisce gli incarichi specifici al personale ATA. Fra gli assistenti amm.vi titolari di incarico specifico individua il sostituto del direttore.
• Questa funzione è delegabile ad uno dei docenti collaboratori e al direttore s.g.a
Le funzioni dirigenziali e la loro delegabilità
• Adotta il piano delle attività del personale ATA proposto dal direttore .
• Questa funzione è delegabile ad uno dei docenti collaboratori.
Le funzioni dirigenziali e la loro delegabilità
• Autorizza la partecipazione ad iniziative di formazione e aggiornamento (art. 62).
• Questa funzione è delegabile ad uno dei docenti collaboratori e al direttore
Le funzioni dirigenziali e la loro delegabilità
• In quanto titolare delle azioni disciplinari infligge le sanzioni del rimprovero verbale, del rimprovero scritto e della multa.
• Questa funzione è delegabile ad uno dei docenti collaboratori e al direttore s.g.a.;