La sicurezza sul lavoro per argomenti - Aracne editrice · Responsabilità amministrativa ex d.lgs....

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La sicurezza sul lavoro per argomenti a cura di Francesca Fedele Adriano Morrone

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La sicurezza sul lavoro

per argomenti

a cura diFrancesca FedeleAdriano Morrone

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ISBN 978–88–548–2985–5

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I edizione: gennaio 2010

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Indice

9 Elenco delle principali abbreviazioni

11 Introduzione

1� CapitoloI La sicurezza sul lavoro nella costituzione e nel codice civile FabioPetrucci

1.1.Lasicurezzasullavoronelcodicecivile,15–1.2.LasicurezzasullavoronellaCostituzione,20

23 CapitoloII La sicurezza sul lavoro nelle fonti comunitarie SerenaAngioli

2.1. La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro nel Trattato del-l’UnioneEuropea,23–2.2.Ladisciplinaeuropeavigenteinmateriadisicurezzaedellasaluteneiluoghidilavoro,30

3� CapitoloIII La legge delega 3 agosto 2007, n. 123 e il testo unico: uno sguardo d’insieme AdrianoMorrone

3.1.Ladelegasullasicurezzasullavoro,35–3.2.Ild.lgs.9aprile2008,n.81,42–3.3.Ildecretocorrettivo,47

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Indice�

�3 CapitoloIV Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il nuovo sistema istituzionale StefanoDalMaso

4.1.Gliorganicentrali,53–4.2.IComitatiregionalidicoordinamento,57–4.3.IlSistemainformativonazionaleperlaprevenzioneneiluoghidilavoro,58–4.4.Entipubbliciaventicompitiinmateriadisaluteesicurezzaneiluoghidilavoro,60–4.�.L’azionedi regressodegliEntiprevidenziali,62–4.�. Informazione,assistenzaeattivitàpromozionali,64–4.7.Interpelloevigilanza,65

�9 CapitoloV I destinatari dell’obbligazione di sicurezza FrancescaFedele

�.1. La ripartizione del debito prevenzionistico,69 – �.2. Il datore di lavoro nelsettoreprivatoenelsettorepubblico,70–�.3.Ildirigente,79–�.4.Ilpreposto,82–�.�.Illavoratore,84–�.�.Ilmedicocompetente,87–�.7.Ilrappresentantedeilavoratoriperlasicurezza,88–�.8.Ilresponsabiledelserviziodiprevenzioneeprotezione,89

91 CapitoloVI La delega di funzioni e l’esercizio di fatto dei poteri direttivi AdrianoMorrone

�.1.Premessa:delegadifunzionieresponsabilitàpenale,91–�.2.Ladelegadifun-zionineld.lgs.9aprile2008,n.81,94–�.3.La“subdelega”difunzioni,100–4.4.L’eserciziodifattodeipoteridirettivi,101

10� CapitoloVII Promozione della sicurezza e formazione dei lavoratori RossanaMurella

7.1.L’informazioneelaformazionedeilavoratorisuiluoghidilavoro:aspettigenerali,105–7.2.L’informazione,110–7.3.Laformazione,111–7.4.L’addestramento,112

11� CapitoloVIII La sicurezza dei lavoratori atipici EmilioRocchini

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Indice 7

8.1.L’estensionedel campodi applicazione,115 –8.2. Il campodi applicazionesoggettivoedilavoratoriatipici,116–8.2.1.Segue:icontrattidilavorosubordinatoc.d.atipici,118–8.2.2.Segue:impresafamiliare,piccoliimprenditorielavoratoriautonomi,122

12� CapitoloIx Il contrasto al lavoro irregolare e la sospensione dell’attività imprenditoriale EmilioRocchini

9.1.Premessa:ilcontrastoallavorosommersoedirregolare,125–9.2.Ilprovvedi-mentodisospensionedell’attivitàimprenditoriale:evoluzionenormativa,127–9.3.Ladisciplinavigente:ipresuppostiperl’adozionedelprovvedimento,130–9.3.1.Segue:isoggettiaffidatari,132–9.3.2.Segue:obbligatorietà,efficaciaedeffettidelprovvedimento,134–9.3.3.Segue:larevocadelprovvedimento,136–9.3.4.Segue:iricorsiavversoilprovvedimento,137

139 Capitolox Sicurezza sul lavoro e responsabilità civile LilliCarollo

10.1.Naturadellaresponsabilitàcivileexart.2087c.c.,139—10.2.Ildannori-sarcibile,143

147 CapitoloxI Sicurezza sul lavoro e responsabilità penale AdrianoMorrone

11.1.Lariformadell’apparatosanzionatorionellaleggedelega123/2007,147–11.2.Iprofilisanzionatorideltestounicosullasicurezzadellavoro,149–11.3.L’istitutodellaprescrizioneobbligatoria,153–11.4.Lasostituzionedellapenadetentiva,155

1�9 CapitoloxII Responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 e i modelli organizzativi SanteRicci

12.1.Laresponsabilitàamministrativadell’enteexd.lgs.231/2001,159–12.1.1.Segue:ambitosoggettivodiapplicazione,160–12.1.2.Segue:criteridiimputazionedellare-sponsabilità,161–12.1.3.Segue:sistemasanzionatorio,164–12.1.4.Segue:esonerodallaresponsabilità,165–12.2.Ild.lgs.231/2001elanormativasullatuteladellasaluteedellasicurezzaneiluoghidilavoro,167–12.2.1.Segue:imodellidiorganizzazioneegestione,168–12.2.2.Segue:contenutodeimodellidiorganizzazioneegestione,170

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Indice8

173 CapitoloxIII Sicurezza sul lavoro e mobbing FrancescaFedele

13.1.Ilmobbing:definizioneecontenuti,173–13.2.Responsabilitàcivileepenaledamobbing,176

179 CapitoloxIV La sicurezza del lavoro nel codice penale AdrianoMorrone

14.1. Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, 179–14.2.L’art.437c.p.eirapporticonglialtrireati,183–14.3.Omissionecolposadicauteleodifesecontrodisastrioinfortunisullavoro,186

191 Bibliografia

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Elenco delle principali abbreviazioni

ADL Argomenti di diritto del lavoroASLav Ambiente e sicurezza sul lavoroCP Cassazione penaleD&R Danno e responsabilitàDI–IV DPen Digesto delle discipline penalisticheDI–IV DPriv Digesto delle discipline privatisticheD&G Diritto e giustiziaDl Diritto del lavoro (Il)DLM Diritto e lavoro nelle MarcheDPLav Diritto e pratica del lavoroDPP Diritto penale e processoDRI Diritto delle relazioni industrialiED Enciclopedia del dirittoEGTreccani Enciclopedia giuridica TreccaniFI Foro italiano (Il)GA Giurisprudenza agraria italianaGC Giurisprudenza costituzionaleGDir Guida al dirittoGI Giurisprudenza italianaGLav Guida al lavoroGP Giustizia penaleISL Igiene e sicurezza sul lavoroLG Lavoro nella giurisprudenza (Il)LPO Lavoro e previdenza oggiMCP Massimario della Cassazione penaleMGC Massimario della Giustizia civileMGI Massimario della giurisprudenza italianaMGL Massimario di giurisprudenza del lavoroND Nuovo diritto (Il)NGL Notiziario di giurisprudenza del lavoroNGCC Nuova giurisprudenza civile commentata (La)NLCC Nuove leggi civili commentate

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Elenco delle principali abbreviazioni10

NovissDI Nuovissimo Digesto italianoOGL Orientamenti della giurisprudenza del lavoroQDLRI Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni industrialiRCDL Rivista critica di diritto del lavoroRCiv Responsabilità civile (La)RCP Responsabilità civile e previdenzaRDSS Rivista del diritto della sicurezza socialeRFI Repertorio generale annuale – Foro italianoRGL Rassegna giuridica del lavoroRgLPs Rivista giuridica del lavoro e della previdenza socialeRIDL Rivista italiana di diritto del lavoroRIDPP Rivista italiana di diritto e procedura penaleRIMP Rivista degli infortuni e delle malattie professionaliRP Rivista penaleRPo Rivista della polizia

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Introduzione

La revisione ed il riordino della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono da anni al centro del dibattito politico, non solo per il primato che la Costituzione ha attri�buito alla sicurezza del lavoro rispetto alla libertà di iniziativa econo�mica privata, ma soprattutto per le sempre più frequenti “morti bian�che”, segno dell’inadeguatezza del sistema prevenzionistico rispetto all’attuale contesto economico e sociale.

Infatti, dopo il d.lgs. �2�/1994, che aveva recepito la direttiva qua�dro n. 89/391/CEE e le altre direttive particolari, la normativa sulla sicurezza del lavoro ha continuato a sovrapporsi, spesso senza alcun coordinamento, alla preesistente, nella prospettiva di adeguare l’or�dinamento interno alla costante produzione normativa di fonte co�munitaria e nella strenua ricerca di una tutela effettiva dell’integrità psicofisica del lavoratore.

Del resto, come evidenziato da Giuseppe Santoro Passarelli nel suo Commentario al Titolo I del d.lgs. 81/2008, a rendere poco chiaro e coerente il quadro d’insieme era lo stesso d.lgs. �2�/1994, il quale, anziché razionalizzare l’intero sistema, faceva salve le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro non speci�ficamente modificate dal decreto medesimo, lasciando alla sensibilità dell’interprete il non facile compito di individuare, caso per caso, le norme anteriori implicitamente (o di fatto) superate o sostituite dalla nuova disciplina.

Peraltro, se da un lato è vero che gli obiettivi dell’occupazione di qualità, del rilancio della produttività e della competitività, posti al centro delle politiche del lavoro di questi anni, avrebbero scarsa realizzazione senza la “rivitalizzazione” delle norme protettive della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro; dall’altro, non si può ignorare che proprio il richiamo alla competitività delle imprese, in

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Introduzione12

un contesto caratterizzato da una crisi dei mercati che ha assunto una dimensione globale, è alla base di istanze tendenti, nell’ottica della riduzione dei costi imprenditoriali, ad una semplificazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro (rectius: attenuazione degli obblighi datoriali) anche non riferimento al profilo della sicurezza del lavoro. L’incidenza dei costi della sicurezza sul bilancio dell’im�presa fa sì che, soprattutto in una situazione di recessione economica, competitività e prevenzione degli infortuni sul lavoro si pongano su fronti diametralmente opposti, anziché integrarsi quali elementi “na�turali” di qualsiasi entità economica che operi nel mercato secondo la logica del profitto.

A ciò bisogna aggiungere che l’utilizzo della sanzione penale al�l’interno del sistema prevenzionistico, pur trovando un significativo consenso, viene sempre più spesso criticato da quanti, preoccupati di arginare l’invadenza del diritto penale nel campo giuslavoristico, rivendicano il primato dell’autonomia privata e si spingono fino a pro�porre l’introduzione di meccanismi di attenuazione della responsabili�tà del titolare dell’obbligo di garanzia.

Senza andare molto indietro nel tempo, le difficoltà di compiere una profonda rivisitazione della normativa prevenzionistica sono te�stimoniate dal tentativo effettuato nella quattordicesima Legislatura, in attuazione dell’art. 3 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

La bozza di testo unico, approvata in prima lettura dal Consiglio dei Ministri nel novembre del 2004 e fortemente criticata da una par�te del movimento sindacale e dalle Regioni, fu dallo stesso Governo ritirata a seguito del parere negativo del Consiglio di Stato, che ne sancì la non conformità al sistema di ripartizione delle competenze tra Stato e regioni delineato dall’art. 117 della Costituzione. Detta nor�ma, infatti, stabilisce che la tutela e sicurezza del lavoro è materia di legislazione concorrente, con la conseguenza che spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fonda�mentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Invero, il fallimento della citata iniziativa dà conto delle profonde divergenze esistenti tra le parti sociali e nel mondo politico, in ordine alla problematica della sicurezza nei luoghi di lavoro.

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Introduzione 13

In tale clima si è giunti, nella quindicesima Legislatura, alla legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: «Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia», che, pur criticata per l’approccio rigoristico ad essa sotteso, ha senza dubbio risentito favorevolmente di quel positivo clima di confronto tra le parti sociali che ha portato alla sottoscrizione del protocollo di luglio 2007 su welfare e competi�tività, tradotto in legge 24 dicembre 2007, n. 247.

La legge 123/2007, nell’introdurre rilevanti novità — con effetto immediato — in materia di sicurezza del lavoro, ha conferito una nuova delega al Governo per il riordino della normativa prevenzio�nistica.

Ne è seguito il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante: «Attuazione del�l’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», emanato in un periodo di piena crisi politica (Governo “sfiduciato” dalle Camere e scioglimento anticipato delle stesse) e sull’onda emotiva del tragico incidente av�venuto presso lo stabilimento di Torino della Thyssenkrupp nel quale hanno perso la vita cinque lavoratori.

Il testo unico, che per espressa previsione normativa si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, si suddivide in tredici titoli di cui il primo è costituito da norme di carattere generale essenzialmente riconducibili alla diret�tiva comunitaria 89/391/CEE, mentre gli altri titoli — ad eccezione del dodicesimo e del tredicesimo, concernenti rispettivamente le di�sposizioni in materia penale e di procedura penale e le disposizioni finali — sono dedicati ad aspetti peculiari della sicurezza del lavo�ro, attuativi di specifiche direttive europee (es. cantieri temporanei e mobili, attrezzature munite di videoterminali, agenti fisici, sostanze pericolose, ecc.).

La revisione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro non ha, però, eliminato quella ormai fisiologica con�trapposizione tra le parti sociali, radicata anche all’interno delle for�ze politiche, tra i sostenitori dell’approccio “rigido” e coloro che, in nome della competitività dell’impresa, sottolineano la necessità di una

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Introduzione14

mitigazione dell’apparato sanzionatorio a presidio della sicurezza del lavoro.

Tale contrapposizione, sopita nel periodo immediatamente succes�sivo alla strage della Thyssenkrupp, è riemersa nel corso dell’attuale Legislatura ed ha portato all’emanazione del d.lgs. 3 agosto 2009, n. 10� (c.d. decreto correttivo), che ha di fatto mitigato sensibilmente l’apparato sanzionatorio di cui al d.lgs. 81/2008.

In questo scenario, dove la politica della sicurezza del lavoro non mostra ancora un percorso evolutivo caratterizzato da univocità, siste�maticità e coerenza, la presente opera intende fornire un quadro sinte�tico, ma essenziale sulla tematica della sicurezza nei luoghi di lavoro, muovendo dalla Costituzione, dal codice civile e dalle fonti comunita�rie, per poi soffermarsi sul testo unico, concentrando però l’attenzione sulle norme di carattere generale contenute nel medesimo, sull’assetto istituzionale della sicurezza del lavoro e sui profili della responsabilità civile e penale, senza entrare nel merito delle disposizioni contenute nei titoli “speciali” del provvedimento, il cui tecnicismo rischierebbe di precludere una visione d’insieme del sistema.

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Capitolo I

La sicurezza sul lavoro nella Costituzione e nel codice civile

sommario: 1.1. La sicurezza sul lavoro nel codice civile – 1.2. La sicurezza sul lavoro nella Costituzione.

1.1. La sicurezza sul lavoro nel codice civile

L’inserimento del lavoratore in un’organizzazione produttiva dà un rilievo particolare all’ambiente di lavoro, da intendersi non solo come il contesto materiale di svolgimento della prestazione, ma come l’in�sieme delle condizioni di svolgimento della stessa1.

Nell’impostazione tradizionale codicistica del rapporto di lavoro, l’elemento caratterizzante della disciplina della sicurezza negli am�bienti di lavoro è l’affidamento di ogni responsabilità ed iniziativa al datore di lavoro, rientrando appunto nell’esercizio dei suoi poteri di�rettivi e di organizzazione.

Infatti, nell’impianto codicistico di fronte alla necessità di tutelare il prestatore dagli specifici rischi derivanti dall’ambiente di lavoro, ai normali obblighi di protezione derivanti dal dovere di correttezza ex art. 117� c.c., si aggiunge l’esplicita previsione di un obbligo ulteriore per il datore, di protezione del fondamentale diritto del lavoratore alla tutela della salute.

1. L’obiettivo della tutela dell’integrità anzitutto fisica del lavoratore è stato presente fin dalle origini nel nostro ordinamento positivo: basti pensare ai decreti emanati alla fine del secolo diciannovesimo per la tutela di varie categorie di lavoratori (tra i quali il più im�portante fu il r.d. 18 giugno 1899, n. 230) e che, tra l’altro, rappresentano la prima forma di disciplina del lavoro subordinato.

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Fabio Petrucci16

In particolare, l’art. 2087 c.c.2 vincola il datore ad un obbligo di sicurezza nei confronti dei lavoratori, facendogli carico di adottare, nell’esercizio dell’impresa, tutte quelle misure che, secondo l’espe-rienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica oltre-ché la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Sebbene questa disposizione del codice sia stata, poi, affiancata da una lunga serie di norme speciali, anche in attuazione di numerose direttive comunitarie, l’obbligo del datore, di cui all’art. 2087 c.c., non si esaurisce nel rispetto di tali norme speciali, imponendogli invece di porre in essere tutte le misure che siano effettivamente idonee se-condo, appunto, l’esperienza, la tecnica e la particolarità del lavoro, a prevenire situazioni di danno per la salute fisica e la personalità del lavoratore.

Ciò in ragione del fatto che le evoluzioni tecnologiche e organizza-tive che incidono sulla realtà produttiva sono tali, infatti, da rendere rapidamente “obsolete” le disposizioni speciali.

Il pacifico riconoscimento giurisprudenziale� e dottrinale� della natura contrattuale di tale obbligo non ha impedito contrasti, anche all’interno della stessa giurisprudenza, sulle conseguenze derivanti dall’inosservanza dell’obbligo stesso, soprattutto in materia di onere probatorio in caso di infortunio sul lavoro.

Infatti, secondo parte della giurisprudenza�, sul piano della ripar-tizione dell’onere probatorio, al lavoratore spetterebbe lo specifico onere di riscontrare il fatto costituente inadempimento dell’obbligo di sicurezza nonché il nesso di causalità materiale tra l’inadempimen-to stesso ed il danno da lui subito, mentre — in parziale deroga al principio generale stabilito dall’art. 2697 c.c. — non sarebbe gravato dall’onere della prova relativa alla colpa del datore di lavoro danneg-

2. Art. 2087 c.c.: «L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».

�. Tra le tante Cass. 8 maggio 2007, n. 10��1, MGL, 2007, p. 7�0.�. Fra gli altri v. A. Vallebona, Istituzioni di diritto del lavoro, Cedam, Padova 2008,

p. 226.�. V. Cass., sez. lav., 10 gennaio 2007, n. 2�8, NGL, 2007, p. �7.

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I. La sicurezza sul lavoro nella costituzione e nel codice civile 17

giante, sebbene essa concorra ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento; invece sul datore di lavoro incomberebbe l’onere di provare la mancanza di colpa (onere diversamente artico-lato a seconda che si tratti di misure di prevenzione nominate o inno-minate) anche sotto il profilo dell’omesso controllo sull’effettivo uso delle misure di prevenzione6.

Secondo autorevole dottrina, i principi giurisprudenziali sopra illu-strati comporterebbero una fortissima incertezza per l’imprenditore, che rischierebbe pesanti condanne civili e penali senza aver potuto conoscere ex ante la regola di condotta da rispettare, individuata solo ex post da «giudici e periti maestri del senno di poi»7.

In realtà, proprio per arginare questa, forse eccessiva, incertezza la Corte costituzionale era già intervenuta precisando che «per misu-re concretamente attuabili debbono intendersi quelle che, nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti, sicché penalmente censurata è soltanto la deviazione dei comportamenti dell’imprendi-tore dagli standards di sicurezza propri, in concreto e al momento, delle diverse attività produttive»8.

Pertanto, il datore per essere sicuro di aver assolto ai propri ob-blighi e di non essere dichiarato responsabile ex art. 2087 c.c., in caso di infortunio o malattia professionale di un lavoratore, non solo dovrà rispettare tutte le singole prescrizioni normative ma dovrà an-che applicare tutte le misure di protezione applicate dai suoi com-petitors.

6. Secondo altra parte della giurisprudenza (tra le altre Cass. 26 giugno 200�, n. 119�2, MGL, 200�, p. 722) il lavoratore ha l’onere di indicare con chiarezza nel ricorso introduttivo, quale causa petendi, la specifica misura di sicurezza, nominata o innominata, dalla cui viola-zione sarebbe, a suo dire, derivato il danno, provando anche il nesso di causalità tra asserito illecito e asserito danno.

7. Vedasi A., Vallebona, Breviario di diritto del lavoro, Giappichelli, Torino 2001, 2�2.8. Cfr. Corte cost., 2� luglio 1996, n. �12, MGL, 1996, p. �0�. In conformità, nel senso

che, oltre alle misure nominate sono doverosi solo «gli standard di sicurezza normalmente osservati» cfr. Cass. 2� maggio 2006, n. 12���, MGL, 2006, p. 969. Ed anche la Corte di Giu-stizia 1� giugno 2007, Commissione c. Regno Unito, ha statuito che l’obbligo di sicurezza è limitato a quanto «ragionevolmente praticabile».

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Fabio Petrucci18

Tale sentenza, con la quale probabilmente il giudice delle leggi ha voluto anche escludere possibili derive di dumping, attraverso l’abbat�timento dei costi per la sicurezza, ha, altresì, segnato il superamento del principio di doverosità della massima sicurezza disponibile sul mercato, al quale sembra essersi sovrapposto il criterio del livello di sicurezza generalmente praticato nel settore.

Dalla predetta natura contrattuale della responsabilità del datore ne discendono, come ulteriori conseguenze: la competenza del giu�dice del lavoro per le controversie comunque inerenti all’obbligo di sicurezza del lavoratore9; l’applicazione del regime di rivalutazione del credito ex art. 429 c.p.c.10, e l’applicazione del termine di prescrizione estintiva ordinaria decennale ex art. 294� c.c.11.

Occorre, altresì, sottolineare che la qualificazione del diritto all’in�tegrità fisica come diritto assoluto della persona — costituzionalmen�te tutelato, non solo dall’art. 32 Cost., che riconosce la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, ma anche dall’art. 41 Cost. per il quale l’iniziativa economica privata «non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» — non contrasta con la già ricordata natura del diritto del lavoratore ex art. 2087 c.c., come specifico diritto di credito nei confronti della contro�parte del rapporto.

Corollario di tale riconoscimento di un diritto di credito è la pos�sibilità, per il lavoratore esposto al rischio di infortunio o malattia professionale a causa dell’inosservanza da parte del datore di lavo�ro delle prescritte misure di sicurezza, di rifiutare la prestazione nel�l’ambiente pericoloso in via di eccezione di inadempimento (art. 14�0 c.c.), sottraendosi così alla situazione pregiudizievole senza rinunziare al rapporto ed al relativo reddito, ma anche chiedere l’esatto adempi�mento dell’obbligo di protezione incombente sul datore di lavoro (art. 14�3 c.c.), sebbene, con riferimento a quest’ultima ipotesi, autorevole

9. V. Cass. 20 gennaio 1993, n. �98, DPLav, 1993, p. 720.10. V. Cass. � luglio 1990, n. 7101, MGL, 1990, suppl., p.10�.11. Cfr. Cass. 20 luglio 2007, n. 1�148, MGL, 2007, p. 799.

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I. La sicurezza sul lavoro nella costituzione e nel codice civile 19

dottrina affermi trattarsi di una classica fattispecie di incoercibilità ci�vilistica degli obblighi di fare e di non fare infungibili dell’imprendito�re, che impedisce al lavoratore, pur vittorioso in giudizio, di ottenere l’esecuzione coattiva della condanna del datore di lavoro ad attuare la misura di sicurezza violata12.

Concludendo l’esame della norma contenuta nell’art. 2087 c.c., oc�corre registrare che in realtà la stessa ha avuto una debole funzione di prevenzione, essendo stata invocata principalmente ex post, come fondamento normativo per le cause di risarcimento nelle ipotesi di eventi dannosi già verificatisi.

Tra le ragioni della mancata utilizzazione della norma in parola in funzione preventiva una delle più rilevanti va individuata nel fatto che essa è volta ad attribuire al lavoratore una posizione sog�gettiva individuale, a fronte di un fenomeno (quello delle condi�zioni di lavoro) che si sviluppa in una dimensione prevalentemente collettiva.

Probabilmente, per tale motivo il legislatore del cd. Statuto dei lavora�tori ha attribuito a questi ultimi il diritto di controllare mediante loro rap-presentanze l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica13.

L’indicazione, nella norma, in termini generici della rappresentan�za abilitata ad intervenire, così da comprendere qualunque forma or�ganizzativa dei lavoratori interessati, anche occasionalmente, e non necessariamente coincidente con le RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali) o le RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie), sembra ri�badire, implicitamente, la titolarità individuale del diritto alla sicu�rezza, ma, differentemente dall’art. 2087 c.c., ne consente comunque l’esercizio in forma collettiva.

12. A. Vallebona, Istituzioni di diritto del lavoro, cit., p. 22�. A tal proposito lo stesso Autore evidenzia invece l’effettività della “tecnica penale promozionale”.

13. Art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300: «I lavoratori, mediante loro rappresen�tanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infor�tuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica».

Page 18: La sicurezza sul lavoro per argomenti - Aracne editrice · Responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 e i modelli organizzativi Sante Ricci 12.1. La responsabilità amministrativa

Fabio Petrucci20

Al diritto previsto dalla menzionata norma dello Statuto dei lavo�ratori, fa riscontro l’obbligo del datore di assoggettarsi ai controlli richiesti dai lavoratori, tramite le loro rappresentanze, rendendone possibile la effettuazione all’interno dell’azienda.

Eventuali impedimenti od ostacoli frapposti a tali controlli sono stati, talora, ritenuti comportamenti antisindacali, punibili ex art. 28 dello stesso Statuto, in quanto il controllo collettivo sull’ambiente di lavoro costituisce attività sindacale, nel senso di attività corrisponden�te ad interessi collettivi protetti dalla norma.

1.2. La sicurezza sul lavoro nella Costituzione

Come abbiamo già avuto modo di ricordare, alla norma con�tenuta nell’art. 2087 c.c., che può essere considerata il fulcro del sistema di sicurezza del lavoro14, è stata affiancata una normativa di dettaglio che ha disciplinato i singoli obblighi del datore di lavoro.

In passato il legislatore nazionale è stato l’unico soggetto legitti�mato a regolamentare la materia, ma, dopo la legge costituzionale 3/2001, che ha modificato l’art. 117 della Costituzione, la “Tutela e sicurezza del lavoro” è affidata, invece, alla competenza concorrente della legislazione dello Stato e delle Regioni1�.

Infatti, il citato art. 117, così come modificato dalla legge 3/2001, prevede che: «Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: […] tutela e sicurezza del lavoro […] Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato».

La nuova formulazione del menzionato art. 117 ha indotto autore�vole dottrina1� a ritenere che la lettura della formula tutela e sicurezza

14. In tal senso A. Vallebona, Istituzioni di diritto del lavoro, cit., p. 223.1�. Vedasi M. Persiani, Devolution e diritto del lavoro, ADL, 2002, p. 19.1�. P. sandulli, relazione accompagnatoria dell’elaborato, predisposto dall’Autore e

dallo scrivente, nell’ambito dell’incarico di studio conferito dal Consiglio Nazionale delle Ri�