La sicurezza nel rapporto di lavoro · PDF file81/2008, ha completato il disegno di riforma...

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La sicurezza nelrapporto di lavoro

Il diritto della persona alla saluteL'importanza dei beni personali del lavoratore (vita, salute)messi in pericolo dall'esecuzione della prestazione in un ambientesoggetto al dominio del datore di lavoro ha generato un complessosistema diretto a prevenire gli infortuni sul lavoro le malattieprofessionali, attualmente incorporato neld.lgs. n. 81 del 2008, come corretto e integrato dal d.lgs. n. 106 del2009La spinta verso la prevenzioneè diretta ad assicurare una tutelaspecifica satisfattoria (soddisfattiva) di tali beni, insofferenti, per laloro stessa natura esistenziale, rispetto ad una logica di merariparazione successiva alla lesione, non restaurabile mediantel'equivalente monetario tipico della tecnica risarcito

La Costituzione italianaLa Costituzione italiana dedica aldiritto alla salute l’art. 32: “La Repubblica tutela la salute comefondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, egarantisce cure gratuite agli indigenti.”All’art. 41 nel riconoscere la libertà dell'iniziativaEconomica privata, esclude che essa possa svolgersi«in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignitàumana».Art. 2087 cod. civIl fulcro del sistema di tutela è costituito dall'art.

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2087 codice civile, cheobbliga l'imprenditore«ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misureche, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sononecessarie a tutelare:- l'integrità fisica e- la personalità morale dei prestatori di lavoro».

Testo unico n. 81/2008 e decretocorrettivoLa tutela della salute e della sicurezza sul lavororappresenta una priorità per il nostro ordinamento che, con ildecreto “correttivo”d.lgs. n. 106/2009 al Testo unico n.81/2008, ha completato il disegno di riforma iniziato nel2007, equiparando l’Italia agli standard normativi internazionalied europei La strategiadi prevenzione privilegia, nel rinnovatocontesto normativo, non più un approcciosanzionatorio e repressivo,ma l’adozione di misure condivise traamministrazioni datoriali e parti sociali, volte a promuoverela prevenzione e la sicurezza sul lavoro attraverso- la formazione e l’informazione,- la qualificazione delle imprese- la semplificazione degli adempimenti burocratici.

Testo unico n. 81/2008 e decretocorrettivo•Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81Attuazione dell'art. 1 della legge 3.8.2007, n. 123, inmateria di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi dilavoro

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•Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile2008, n. 81, in materia di tutela della salute e dellasicurezza nei luoghi di lavoroNormativa di attuazione: circolari, D.P.R., decretiinterministeriali

Precetti antinfortunistici specificiSono previsti numerosissimi precetti antinfortunistici specifici anche inattuazione di altrettanto numerose direttive comunitari.Tuttavia questedisposizioni non esauriscono l'obbligo di sicurezza, poiché si ritieneche il datore di lavoro debba adottare ogni misura utile anche al di là diquelle espressamente previste.La rimozione od omissione dolosa di alcune misure disicurezza è punita severamente (art. 437 cod. pen. “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortunisul lavoro”che prevede la reclusione da 6 mesi a 5 anni ), ma si verificadi rado, trattandosi di solito di omissione colposa(art. 451 cod. pen.“Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sullavoro”punita con la reclusione fino a 1 anno o con la multa).

SoggettiL'obbligo di sicurezza grava sul datore di lavoro, chedeve adempierlo esercitando i suoi poteri di organizzazione edirezione. Tuttavia già con l'art. 9 Stat. Lav., legge n.300/1970, è statoprevistol'intervento di rappresentanze dei lavoratori, con poteri di

- controllo sulla applicazione delle normeprevenzionistiche,

- di promozione «di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute ela loro integrità fisica».

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Il ruolo delle organizzazioni sindacaliPiù in generale, si prevede che spetti allerappresentanze sindacali aziendalivigilare affinché le esigenze organizzativee produttive non prevalgano su quelle della sicurezza del lavoro.

Il ruolo delle organizzazioni sindacaliLa legge ha previsto una specifica struttura istituzionalealla quale è affidato il perseguimento di interessi collettivi dei lavoratori:il rappresentante per la sicurezza(art. 18 e segg. del d.lgs. 19settembre 1991 n. 626 e, ora, art. 47 e segg. del d.lgs. n. 81 del 2008)che è eletto o designato dai lavoratori di ciascuna azienda o unitàproduttiva (art. 47).Le sue funzioni sono quelle di concorrere all'attuazionedi misure di sicurezza e di prevenzione, controllandone epromuovendone l'applicazione (art. 50).

Ente bilaterale industria turistica –E.B.I.T.Costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuatedalle Parti stipulanti il CCNL dell’Industria Turistica in materia dioccupazione, mercato del lavoro, formazione equalificazione professionali. A tal fine, l’E.B.I.T. svolge i compiti allostessodemandati dalla contrattazione collettiva inmateria di tutela della salute e della sicurezzadei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Ente bilaterale nazionale del turismo– E.B.N.T.L’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo è l’organismo

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paritetico per la formazione e per la sicurezza sul lavorocostituito dalle principali organizzazioni nazionali dei datoridi lavoro e dei lavoratori.E’stato costituito nel 1991 dalleorganizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e deilavoratori maggiormente rappresentative nel settoreTurismo: Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita, Federreti,Filcams - CGIL, Fisascat - CISL, Uiltucs - UIL.

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