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La scuola e il nuovo titolo V della Costituzione di Emanuele BARBIERI Esperto di sistemi scolastici Cronistoria di una riforma mai attuata Sono trascorsi otto anni dalla modifiche al titolo V della Costituzione ma ancora, per quanto riguarda l’assetto delle competenze in materia di istruzione, di fatto, poco o nulla è cambiato rispetto a quanto previsto, dodici anni fa, dalla legge 59/97 -la c.d. Bassanini 1-, definita “una legge che introduceva il federalismo a Costituzione invariata” e non ancora compiutamente attuata. Nel frattempo ci sono state almeno otto sentenze della Corte costituzionale che hanno riguardato, direttamente o indirettamente, controversie connesse a quanto previsto dal nuovo quadro costituzionale in relazione all’esercizio delle competenze in materia di istruzione. In questa situazione di immobilismo litigioso si inserisce il confronto avviato, nel dicembre del 2006 con un documento delle Regioni, per concordare, in sede di Conferenza Unificata, le modalità di attuazione del titolo V della Costituzione nel settore dell'istruzione. La bozza di accordo approvata dalle Regioni nell’estate del 2009 è ferma a causa del contenzioso derivato da alcune scelte di politica economica del Governo. Siamo quindi all’ennesima situazione di stallo, in un contesto, peraltro, di frenetica iniziativa normativa che ha avuto un’accelerazione nell’ultima legislatura. Tra l’altro questa produzione normativa ha determinato ulteriore contenzioso presso la Corte costituzionale che, su alcune controversie relative alle competenze in materia di istruzione, si è espressa ultimamente con la sentenza 24 giugno 2009, n. 200. Le novità essenziali del nuovo titolo V La legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre del 2001 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" riconosce i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni come istituzioni costitutive della Repubblica, al pari dello Stato, e non più una semplice articolazione interna, dall’altro eleva le scuole al rango di autonomie costituzionalmente riconosciute e ridefiniva un nuovo assetto delle competenze in materia di istruzione. Per quanto riguarda la potestà legislativa l’art. 117 della Costituzione stabilisce: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”. La competenze legislative, relativamente alle materie “dell’istruzione” e “dell’istruzione e della formazione professionale”, sono così ripartite: Competenza legislativa esclusiva dello Stato: o norme generali sull’istruzione; o livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; o principi fondamentali a cui si deve ispirare la legislazione concorrente. Competenza legislativa concorrente delle Regioni: o istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche. Competenza legislativa esclusiva delle Regioni: o l’ istruzione e la formazione professionale. La potestà regolamentare è così ripartita: o allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle Regioni; o alle Regioni in ogni altra materia; o ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Per quanto riguarda le funzioni amministrative, l’art. 118 ne prevede l’attribuzione ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

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La scuola e il nuovo titolo V della Costituzione

di Emanuele BARBIERI

Esperto di sistemi scolastici

Cronistoria di una riforma mai attuata

Sono trascorsi otto anni dalla modifiche al titolo V della Costituzione ma ancora, per quanto riguarda l’assetto delle competenze

in materia di istruzione, di fatto, poco o nulla è cambiato rispetto a quanto previsto, dodici anni fa, dalla legge 59/97 -la c.d. Bassanini

1-, definita “una legge che introduceva il federalismo a Costituzione invariata” e non ancora compiutamente attuata.

Nel frattempo ci sono state almeno otto sentenze della Corte costituzionale che hanno riguardato, direttamente o indirettamente,

controversie connesse a quanto previsto dal nuovo quadro costituzionale in relazione all’esercizio delle competenze in materia di

istruzione.

In questa situazione di immobilismo litigioso si inserisce il confronto avviato, nel dicembre del 2006 con un documento delle

Regioni, per concordare, in sede di Conferenza Unificata, le modalità di attuazione del titolo V della Costituzione nel settore

dell'istruzione. La bozza di accordo approvata dalle Regioni nell’estate del 2009 è ferma a causa del contenzioso derivato da alcune

scelte di politica economica del Governo.

Siamo quindi all’ennesima situazione di stallo, in un contesto, peraltro, di frenetica iniziativa normativa che ha avuto

un’accelerazione nell’ultima legislatura.

Tra l’altro questa produzione normativa ha determinato ulteriore contenzioso presso la Corte costituzionale che, su alcune

controversie relative alle competenze in materia di istruzione, si è espressa ultimamente con la sentenza 24 giugno 2009, n. 200.

Le novità essenziali del nuovo titolo V

La legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre del 2001 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" riconosce i

Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni come istituzioni costitutive della Repubblica, al pari dello Stato, e non più una

semplice articolazione interna, dall’altro eleva le scuole al rango di autonomie costituzionalmente riconosciute e ridefiniva un nuovo

assetto delle competenze in materia di istruzione.

Per quanto riguarda la potestà legislativa l’art. 117 della Costituzione stabilisce: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e

dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.

La competenze legislative, relativamente alle materie “dell’istruzione” e “dell’istruzione e della formazione professionale”, sono

così ripartite:

Competenza legislativa esclusiva dello Stato:

o norme generali sull’istruzione;

o livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio

nazionale;

o principi fondamentali a cui si deve ispirare la legislazione concorrente.

Competenza legislativa concorrente delle Regioni:

o istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche.

Competenza legislativa esclusiva delle Regioni:

o l’ istruzione e la formazione professionale.

La potestà regolamentare è così ripartita:

o allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle Regioni;

o alle Regioni in ogni altra materia;

o ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle

funzioni loro attribuite.

Per quanto riguarda le funzioni amministrative, l’art. 118 ne prevede l’attribuzione ai Comuni salvo che, per assicurarne

l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,

differenziazione ed adeguatezza.

Una prima indicazione per orientarsi nel “complesso intreccio”

Una prima indicazione circa i contenuti riconducibili alle materie afferenti alle tre diversi diverse competenze legislative (esclusiva

dello Stato, esclusiva delle Regioni, concorrente) è contenuta nella della Sentenza della Corte Costituzionale n. 13 del 2004.

“ E' infatti implausibile” , recita la sentenza, “che il legislatore costituzionale abbia voluto sottrarre funzioni già conferite nella

forma di competenza delegata dall'art. 138 del decreto legislativo 112 del 1998". Ma per poter procedere alla distribuzione degli

insegnanti alle scuole, riconosciuta dalla Corte come condizione per un’effettiva programmazione dell’offerta formativa, le singole

Regioni si dovranno dotare “di una disciplina e di un apparato istituzionale idoneo a svolgere la funzione di distribuire gli insegnanti tra

le istituzioni scolastiche nel proprio ambito territoriale secondo i tempi e i modi necessari ad evitare soluzioni di continuità del servizio,

disagi agli alunni e al personale e carenze nel funzionamento delle istituzioni scolastiche.”

Norme generali

La citata sentenza del 2004 e altre successive indicavano criteri per stabilire, sia gli ambiti di intervento riconducibili alle norme

generali, sia quelli afferenti alla legislazione concorrente. Ma è sicuramente la sentenza 200/2009 quella che definisce un quadro

organico di riferimento sulle diverse competenze.

Al fine di stabilire quali disposizioni rientrano nella categoria delle norme generali sull'istruzione, la sentenza richiama quanto

già previsto dagli articoli 33 e 34 della Costituzione.

…. “Sul punto deve, invero, rilevarsi come il legislatore costituzionale abbia inteso individuare già negli artt. 33 e 34 della

Costituzione le caratteristiche basilari del sistema scolastico, relative”:

a) alla istituzione di scuole per tutti gli ordini e gradi;

b) al diritto di enti e privati di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato;

c) alla parità tra scuole statali e non statali sotto gli aspetti della loro piena libertà e dell'uguale trattamento degli alunni;

d) alla necessità di un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuola o per la conclusione di essi;

e) all'apertura delle scuola a tutti;

f) alla obbligatorietà e gratuità dell'istruzione inferiore;

g) al diritto degli alunni capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi;

h) alla necessità di rendere effettivo quest'ultimo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere

attribuite per concorso.

In altri termini, secondo la sentenza, il legislatore costituzionale ha assegnato alle prescrizioni contenute nei citati artt. 33 e 34

valenza necessariamente generale ed unitaria che identifica un ambito di competenza esclusivamente statale.

La sentenza, richiamando poi la legislazione ordinaria, per l’individuazione di ulteriori ambiti afferenti alle norme generali, elenca

quanto previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 (riforma Moratti). Per necessità di sintesi, si richiamano, in particolare:

• le finalità ed articolazioni cicliche del sistema educativo;

• i piani di studio e programmi dei vari cicli e delle articolazioni interne;

• gli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali;

• i “percorsi” tra istruzione e formazione;

• la valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti;

• i principi della valutazione complessiva del sistema;

• i principi di formazione degli insegnanti.

La medesima sentenza aggiunge: “inoltre, in via interpretativa, sono, in linea di principio, considerate norme generali sull'istruzione

anche”

• quelle sull'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche;

• quelle sull'assetto degli organi collegiali;

• quelle sulla parità scolastica e sul diritto allo studio e all'istruzione;

La sentenza, dopo questa elencazione, trae una prima conclusione utile anche per la valutazione di altre norme : “Il complesso delle

suindicate fonti legislative rappresenta, per la sua valenza sistematica volta a definire espressamente l'ambito materiale di intervento

esclusivo dello Stato, un significativo termine di riferimento per valutare se nuove disposizioni, contenute in altre leggi, possano essere

qualificate allo stesso modo.” Riferendosi, inoltre alla sentenza n. 279 del 2005, ricorda che «le norme generali in materia di

istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di

là dell'ambito propriamente regionale”.

La Corte ha, quindi, fornito un elenco di materie e indicato criteri per stabilire quali interventi legislativi siano classificabili

come “norme generali sull’istruzione”

La sentenza aggiunge “che le disposizioni contenenti norme generali sull'istruzione possono legittimamente prevedere

l'emanazione di regolamenti statali proprio perché adottati nell'ambito di una competenza legislativa esclusiva dello

Stato.”

Principi fondamentali

I principi fondamentali, anch’essi di competenza esclusiva dello Stato, si distinguono dalle norme generali in quanto i primi

“fissano criteri, obiettivi, direttive o discipline, finalizzate ad assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in

ordine alle modalità di fruizione del servizio dell'istruzione, ma da un lato, non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema

d'istruzione che caratterizza le norme generali sull'istruzione, dall'altro, necessitano, per la loro attuazione (e non già per la loro

semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale il quale deve conformare la sua azione all'osservanza dei principi

fondamentali stessi.”

Livelli essenziali delle prestazioni

Lo Stato, inoltre, ha competenza legislativa esclusiva anche nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti

i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale.

Non vi è dubbio che tra i suddetti “diritti civili e sociali” rientrano anche quelli connessi al sistema dell'istruzione, con riferimento ai

quali deve essere garantito agli utenti del servizio scolastico un adeguato livello di fruizione delle prestazioni formative sulla base di

standard uniformi applicabili sull'intero territorio nazionale; ferma comunque la possibilità delle singole Regioni, nell'ambito della loro

competenza concorrente in materia, di migliorare i suddetti livelli di prestazioni e, dunque, il contenuto dell'offerta formativa,

adeguandola, in particolare, alle esigenze locali.

Le competenze delle Regioni in materia di istruzione

Dalla richiamata sentenza n. 13/2004 della Corte Costituzionale, si ricava che tra le competenze delle Regioni siano da

considerare, innanzitutto, quelle previste dall'art. 138 del D.l.vo 112/98 e quelle riconosciute dalla sentenza. In particolare per quanto

riguarda le questioni oggetto del contenzioso, è utile richiamare:

• la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istituzione e formazione professionale;

• la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla

base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui al punto precedente;

• l'attribuzione alle scuole del personale dei contingenti assegnati dallo Stato alle Regioni.

Le competenze esclusive delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale

In questa materia è indubbia la competenza esclusiva delle Regioni, ferma restando la competenza Stato in relazione alla

definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. Rimangono da precisare i confini del "continente" istruzione e formazione

professionale. La legge 49/2007, all’art. 13, concernente “Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di

valorizzazione dell’autonomia scolastica”, indica un criterio per distinguere tra “istruzione” e “istruzione e formazione professionale”:

spetta allo Stato la competenza relativa ai percorsi di istruzione secondaria superiore, finalizzati al conseguimento di un diploma.

Conseguentemente, sono di competenza delle Regioni i percorsi, successivi all’obbligo di istruzione, finalizzati al conseguimento di una

qualifica, nonché gli altri percorsi post qualifica e post diploma non finalizzati al conseguimento di un titolo di studio del sistema di

istruzione.

La bozza di accordo tra Stato e Regioni

Le regioni, attraverso il confronto con il Governo, hanno cercato di dipanare la matassa complessa delle competenze

sommariamente richiamate. La “bozza di accordo tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Comuni e

Comunità montane”, approvata a fine luglio 2009 dalla competente commissione del coordinamento delle Regioni, mira "alla

ricomposizione delle funzioni inerenti l’istruzione e l’istruzione e formazione professionale in un quadro nel quale i poteri e gli strumenti

che spettano a ciascuno dei soggetti si coordinano per realizzare il governo del sistema educativo per garantirne l’unitarietà e

migliorarne la qualità”.

Nella bozza, dopo aver richiamati gli obiettivi da perseguire, vengono individuati i capitoli dell’accordo stesso.

1. individuazione degli ambiti della funzione normativa statale;

2. conferimento di funzioni amministrative e servizi pubblici statali nelle materie dell’istruzione e dell’istruzione e formazione

professionale;

3. trasferimento dei beni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie;

4. organizzazione e gestione dei dati relativi al sistema educativo (con ciò intendendosi il sistema composto dall’istruzione e

dall’istruzione e formazione professionale);

5. sperimentazione di nuovi modelli organizzativi, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dalle leggi n. 244/2007 e n.

133/2008.

L’articolato risulta abbastanza complesso, sia per il merito dei contenuti, sia per le procedure previste.

Sulla base della più volta citata sentenza 200/2009 deve ritenersi, nei fatti, superata l’elencazione delle competenze legislative

prevista al punto 1. Non è infatti ipotizzabile nessuna classificazione diversa da quella stabilita dalla Corte.

Nel punto 2 vengono indicati gli adempimenti , molti e impegnativi, a carico dello Stato e delle Regioni, preliminari al

trasferimento delle funzioni.

Rilevante è il contenuto del punto 3, in particolare per quanto riguarda le problematiche relative al personale della scuola, che

conserva la dipendenza organica dallo Stato, con stato giuridico e trattamento economico fissato dalla contrattazione nazionale di

comparto e – sulla base di questa – dalla contrattazione integrativa. Per lo stesso personale è prevista la dipendenza funzionale dalle

Regioni, accompagnata dalla affermazione che “la dipendenza funzionale non dovrà comportare un doppio livello di dipendenza del

personale”.

Nei punti 4 e 5 vengono assunti impegni, rispettivamente circa la realizzazione di un sistema unitario di gestione dei dati del

sistema informativo e sulla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi, secondo quanto già proposto Quaderno bianco e previsto

dalla finanziaria 2008.

Per quanto riguarda i tempi, viene indicato un articolato scadenziario per i diversi adempimenti prevedendo che l’attuazione

completa dell’accordo sia realizzata entro il 31 dicembre 20011.

Conclusioni

Le novità introdotte dalla legge 59/97 e dalla riforma del Titolo V della Costituzione hanno incontrato notevoli difficoltà per la

loro concreta e piena attuazione anche a causa di interpretazioni controverse.

Le sentenze della Corte Costituzionale, e in modo particolare la sentenza 200/2009, elencano disposizioni legislative e

stabiliscono criteri per individuare le materie afferenti a norme generali, livelli essenziali delle prestazioni e principi fondamentali;

confermano e specificano, nel nuovo quadro di competenze definito dal nuovo Titolo V, gli ambiti di competenza delle Regioni e degli

Enti locali, già attribuiti dalla legislazione ordinaria.

L’esercizio effettivo di alcune competenze da parte delle Regioni implica l’emanazione di norme e la predisposizione degli

apparati necessari.

L’accordo tra Stato e Regioni prevede tempi e modalità per il per consentire alle Regioni l’esercizio organico, efficace e

coordinato di tutte le competenze ad esse attribuite.

E’ auspicabile una rapida definizione di quanto sopra richiamato. La scuola, infatti, più che di raffinate, e a volte inutilmente

complicate dispute giuridiche, ha bisogno di efficaci scelte politiche, nazionali e locali, in grado di rispondere a problemi concreti sempre

più pressanti.

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nelle materie dell’istruzionedell’istruzione e della formazione professionale

ESCLUSIVA DELLO STATO

CONCORRENTE ESCLUSIVA DELLE REGIONI

-norme generali sull’istruzione ; -principi fondamentali -livelli essenzialidelle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

-istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche

l’ istruzione e la formazione professionale;

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La potestà legislativaLa potestà legislativa

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La potestà regolamentareLa potestà regolamentare

•allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle Regioni;

•alle Regioni in ogni altra materia;

•ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

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il lungo contenzioso tra Regioni e Statoil lungo contenzioso tra Regioni e Stato

Principali sentenze della Corte costituzionalen. 13 del 13 gennaio 2004,n. 34 del 26 gennaio 2005, n.120 del 25 marzo 2005n.279 del 7 luglio 2005n. 279 del 15 luglio 2005, n. 200 del 2 luglio 2009 n. 213 del 14 luglio 2009

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Emanuele Barbieri

SENTENZA 120 del 2005Presidente del CM contro la legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32 “Priva di fondamento è la denuncia di incostituzionalità delle norme fondata sull'assunto che in materia di istruzione le Regioni nonpotrebbero intervenire con la loro legislazione concorrente prima che siano definiti e concretamente operanti i principi fondamentali destinati ad orientare l'opera del legislatore regionale. In contrario, è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, specie nella fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema di riparto delle competenze, la legislazione regionale concorrente dovrà svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali comunque risultanti dalla legislazione statale in vigore, senza che l'assenza di nuovi principi possa o debba comportare la paralisidell'attività del legislatore regionale (sentenze n. 353 del 2003 e n. 282 del 2002).

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Emanuele Barbieri

La sentenza n. 279 del 2005 Su ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, per illegittimità delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione.

Affronta il problema della identificazione del carattere "generale" di una norma.Il criterio di soluzione da adottare, perciò, deve essere individuato guardando alla ragione costituzionale che ha attribuito le normegenerali alla competenza esclusiva dello Stato.Sotto quest'ultimo aspetto, può dirsi che le norme generaliin materia di istruzione sono quelle "sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale"

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La sentenza n. 213/2009 Su ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri Sulla la legittimità costituzionale della legge n. 2/2008 della Provincia autonoma di Bolzano, relativamente alla normativa degli esami di Stato per l’accesso agli studi universitari ed all’alta formazione.Stabilisce che tali esami ricadono nella materia dell’istruzione in quanto concludono il percorso di istruzione secondaria superiore ed danno accesso ai successivi percorsi di istruzione superiore.

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Definire e realizzare l'offerta formativanel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli Enti locali

promuovendo il raccordo e la sintesi

a tal fine le Istituzioni scolastiche interagiscono tra loro e con gli Enti locali

tra le esigenze e le potenzialità individualie gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione

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Le suole autonome progettano e realizzano l’offerta formativa sono autonomie funzionali a cui la

Repubblica affida il compito di attuare, in rapporto diretto con alunni, famiglie e territorio,

la funzione istituzionale dell’istruzione

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2. Il Piano dell'offerta formativa (art. 3 DPR 275/99)è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indi rizzi di studi determinati a livello nazionalea norma dell'articolo 8 e riflette

le esigenze del contesto culturale, sociale ed economi co della realtà locale,tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. …4. ………il dirigente scolasticoattiva i necessari rapporti con gli Enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.5. Il Piano dell'offerta formativaè reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

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Le scuole (Autonomie Funzionali) progettano e realizzano

l’offerta formativa

Diritto all’istruzione

Successo formativo

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Le scuole (Autonomie Funzionali) progettano e realizzano

l’offerta formativa

obiettivi nazionali del sistema di istruzione funzioni

delegate alle Regioni compiti e funzioni trasferiti agli Enti locali

esigenze formative degli

alunni concretamente

rilevate

esigenze e attese

degli Enti locali

esigenze e attese

delle famiglie

esigenze e attese

dei contesti sociali,

culturali ed economici

del territorio.

programmazione territoriale dell'offerta formativa

Diritto all’istruzione

Successo formativo

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Parametri regolatori Vincoli

Ordinamenti

Risorse

Media risultati OCSE PISA 2006 sulla scala complessiva della literacy scientifica

Macro area licei Istituti tecnici

Istituti professionali

Formazione professionale

Scuola media

Totale

Nord-Est 567 527 454 441 415 520

Nord-Ovest 554 501 444 377 353 501

Centro 530 482 422 - 345 486

Sud 485 442 387 - 343 448

Sud e Isole 476 426 373 342 315 432

Totale Italia 518 475 414 405 340 475

Fonte: base dati OCSE PISA 2006/ INVALSI

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La citata sentenza n. 13 del 2004 della Corte Costituzionale afferma , tra l'altro che, pur non potendo risolversi l'autonomia nella incondizionata libertà di autodeterminazione, essa esige

"che a tali istituzioni (le scuole n.d.r.) siano lasciati adeguati spazi di autonomia che le leggi statali e quelle regionali, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente, non possono pregiudicare"

Gli spazi dell’autonomia scolastica

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TV Le competenze delle Regioni

Art. 138 d.l.vo 112 - (Deleghe alle Regioni) a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istituzione e formazione professionale; b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a); c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa; d) la determinazione del calendario scolastico;e) i contributi alle scuole non statali; f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.

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L’autonomia didattica art. 21, c, 9., l.59/97

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Finalità

Ambiti decisionali• scelta libera e programmata di metodologie e strumenti•organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche•ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l’eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti

Perseguimento degli obiettivi generali del sistema di istruzione

Vincoli•Il rispetto della libertà di insegnamento•Il rispetto della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie•Il rispetto del diritto ad apprendere•Il monte ore annuale complessivo previsto per ciascun curriculum•Il monte ore previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi•L’obbligo di adottare strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettiviFi_20_11_09

Autonomia organizzativa(comma 8 art. 21, l. 59/97)

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Finalità•Efficienza ed efficacia del servizio scolastico•Integrazione e miglior utilizzo delle strutture finanziarie e tecnologiche•Introduzione delle tecnologie innovative•Coordinamento con il contesto territoriale•Ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane, materiali e temporali •Flessibilità e diversificazione

Ambiti decisionaliSuperamento dei vincoli in materia di:•Unità oraria della lezione•Unitarietà del gruppo classe•Modalità di organizzazione e di impiego dei docenti

Vincoli•i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale•la distribuzione dell’attività didattica in non meno di 5 giorni a settimana•gli obblighi complessivi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti (con possibilità di una programmazione plurisettimanale)

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Autonomia Finanziaria (l. 59/97, art. 21 c. 5).

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Alle istituzione scolastiche autonome per il funzionamento amministrativo e didatticoè attribuita una dotazione finanziaria senza altro vincolo di destinazioneche quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. Tale dotazione si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa

Alle istituzione scolastiche autonome per il funzionamento amministrativo e didatticoè attribuita una dotazione finanziaria senza altro vincolo di destinazioneche quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. Tale dotazione si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa

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TV

2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libe rtà di insegnamento e di pluralismo culturale e

si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione

mirati allo sviluppo della persona umana , adeguati ai diversi contesti,

alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche spec ifiche dei soggetti coinvolti,

al fine di garantire loro il successo formativo,coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del

sistema di istruzionee con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di

ins egnamento e di apprendimento .

DPR 275 Art. 1 Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolasti che

Art. 33 CostituzioneL’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento

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